34.2022.32
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievo durante il matrimonio per il finaziamento dell'abitazione primaria: calcolo dell'avere soggetto a conguaglio ex art. 22a cpv. 3 LFLP
25 gennaio 2023Italiano11 min
momento del matrimonio CV 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 14'896.50
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2022.32
RG/sc
Lugano
25
gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
l’11/13 ottobre 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
rappr. da: RA 1
2. AT
2
a
1. CV
1
rappr. da: RA 2
2. CV
2
conguaglio della previdenza professionale a causa di
divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per
sentenza 30 agosto 2022, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha
sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 9 ottobre 1999 tra AT 1
e
CV 1. Al punto 4 del dispositivo il Pretore aggiunto e ha deciso che “Alle
parti è riconosciuta la metà dell’avere di vecchiaia accumulato dall’altro
coniuge durante il matrimonio”, ordinando la trasmissione dell’incarto,
dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (cfr. I).
1.2
L’11/13 ottobre 2022 il Pretore aggiunto ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale
(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire
le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle
singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti
(cfr. IV-XVI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, in seguito.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio, in concreto la causa di divorzio essendo stata promossa con
petizione del 1 febbraio 2018 (cfr. I).
2.2 Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122
CC), in casu il 1. febbraio 2018.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide
in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF
1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle
procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato
luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una divisione
ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di
una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e
degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad
un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un
diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale
istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli
istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;
Baumann/
Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.4
2.4.1 Dalla documentazione in atti e dalle
dichiarazioni di parte risulta che alla data del matrimonio (9 ottobre 1999) AT
1 disponeva di un avere previdenziale di fr. 23'475.45 presso l’__________ (__________)
dove è stata assicurata sino al 30 novembre 2003 (cfr. XI-B), con versamento –
il 24 febbraio 2003 – della prestazione di libero passaggio di sua spettanza di
fr. 42'024.80 su un conto ad essa intestato presso la Fondazione __________
(cfr. XI-B e C). A seguito della partenza definitiva all’estero, nel corso del
2004 l’avere depositato su detto conto (cfr. XI-E) è stato versato in contanti
alla ex moglie perdendo per tale motivo, come rettamente osservato dal Pretore
aggiunto nella sua sentenza, la sua natura previdenziale (cfr. art. 22a
cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254) ed
è stato di conseguenza considerato nell’ambito della liquidazione del regime
matrimoniale da parte del giudice del divorzio (cfr. considerando 4.5 della
sentenza di divorzio).
Rientrata poi in Svizzera,
da
maggio 2015 AT 1 è assicurata al AT 2, dove alla data determinante per
Fatti
il riparto (1. febbraio 2018) vantava il diritto ad una prestazione d’uscita
divisibile di fr. 27’020 (cfr. XIII).
2.4.2 Dal fascicolo risulta invece che al
momento del matrimonio CV 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 14'896.50
presso l’__________, dove è stato assicurato sino al 31 dicembre 2003 (cfr. sub
doc. 1C). All’uscita dall’__________ la prestazione ivi accumulata di fr.
47'752.20 è stata versata all’istituto di previdenza di __________, dove il 1. settembre
2005 l’ex marito ha incontestatamente effettuato un prelievo per il
finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 54'000 (cfr. VI, X, cfr. doc.
1C). Da dicembre 2005 CV 1
è assicurato alla CV 2 cui il precedente
istituto ha trasferito una prestazione di fr. 5'872.20 e dove alla data del
riparto (1. febbraio 2018) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di
fr. 149'146.05 (cfr. doc. 1C, cfr. X).
Ora, capitali
previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i
quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del
divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura
previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e
devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento
ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli
artt. 122 e segg. CC e 22
e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V
332, 128 V 230; in argo-mento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und
Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von
Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122
ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
L’art.
22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt.
30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e
gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito
prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del
prelievo.
Ne segue che, posto un avere
al momento del matrimonio di fr. 14'896.50 rispettivamente
di fr. 18'150.77 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP
e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo
Considerandi
cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 54'000 effettuato il
1.
settembre 2005 di cui fr. 35'849.23 (54’000
–
18'150.77) acquisiti
durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr.
149'146.05 presente il 1.
febbraio 2018, l’importo accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio e
suscettibile di essere diviso dev’essere cifrato in fr. 184'995.28 (35'849.23 + 149'146.05).
2.4.3
Stante quanto precede, richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),
considerati i rispettivi averi divisibili accumulati dagli ex coniugi, a favore
di AT 1
spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 78'987.64 ([184'995.28
– 27’020] : 2).
2.5
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, nel rispetto di
quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte
obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 78'987.64 dovrà
essere versato da parte della CV 2 a favore di AT 1 presso il AT 2.
Dovranno inoltre essere
corrisposti gli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale
importo dal 1. febbraio 2018
sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255;
STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS
n. 138 del 16 marzo 2015).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 184'995.28.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1
durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 27'020.
3.- È
fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT
1, presso il AT 2, l’importo
di fr. 78'987.64 oltre interessi compensativi dal 1. febbraio 2018.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti