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Decisione

34.2022.32

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievo durante il matrimonio per il finaziamento dell'abitazione primaria: calcolo dell'avere soggetto a conguaglio ex art. 22a cpv. 3 LFLP

25 gennaio 2023Italiano11 min

momento del matrimonio CV 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 14'896.50

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Incarto

n.

34.2022.32

RG/sc

Lugano

25

gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

l’11/13 ottobre 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

2. AT

2

a

1. CV

1

rappr. da: RA 2

2. CV

2

conguaglio della previdenza professionale a causa di

divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per

sentenza 30 agosto 2022, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha

sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 9 ottobre 1999 tra AT 1

e

CV 1. Al punto 4 del dispositivo il Pretore aggiunto e ha deciso che “Alle

parti è riconosciuta la metà dell’avere di vecchiaia accumulato dall’altro

coniuge durante il matrimonio”, ordinando la trasmissione dell’incarto,

dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (cfr. I).

1.2

L’11/13 ottobre 2022 il Pretore aggiunto ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale

(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1

LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di

previdenza interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire

le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle

singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti

(cfr. IV-XVI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, in seguito.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, in concreto la causa di divorzio essendo stata promossa con

petizione del 1 febbraio 2018 (cfr. I).

2.2 Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), in casu il 1. febbraio 2018.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide

in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF

1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle

procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato

luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una divisione

ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di

una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e

degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad

un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente l’esistenza di un

diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei confronti di un tale

istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli

istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;

Baumann/

Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

2.4.1 Dalla documentazione in atti e dalle

dichiarazioni di parte risulta che alla data del matrimonio (9 ottobre 1999) AT

1 disponeva di un avere previdenziale di fr. 23'475.45 presso l’__________ (__________)

dove è stata assicurata sino al 30 novembre 2003 (cfr. XI-B), con versamento –

il 24 febbraio 2003 – della prestazione di libero passaggio di sua spettanza di

fr. 42'024.80 su un conto ad essa intestato presso la Fondazione __________

(cfr. XI-B e C). A seguito della partenza definitiva all’estero, nel corso del

2004 l’avere depositato su detto conto (cfr. XI-E) è stato versato in contanti

alla ex moglie perdendo per tale motivo, come rettamente osservato dal Pretore

aggiunto nella sua sentenza, la sua natura previdenziale (cfr. art. 22a

cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254) ed

è stato di conseguenza considerato nell’ambito della liquidazione del regime

matrimoniale da parte del giudice del divorzio (cfr. considerando 4.5 della

sentenza di divorzio).

Rientrata poi in Svizzera,

da

maggio 2015 AT 1 è assicurata al AT 2, dove alla data determinante per

Fatti

il riparto (1. febbraio 2018) vantava il diritto ad una prestazione d’uscita

divisibile di fr. 27’020 (cfr. XIII).

2.4.2 Dal fascicolo risulta invece che al

momento del matrimonio CV 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 14'896.50

presso l’__________, dove è stato assicurato sino al 31 dicembre 2003 (cfr. sub

doc. 1C). All’uscita dall’__________ la prestazione ivi accumulata di fr.

47'752.20 è stata versata all’istituto di previdenza di __________, dove il 1. settembre

2005 l’ex marito ha incontestatamente effettuato un prelievo per il

finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 54'000 (cfr. VI, X, cfr. doc.

1C). Da dicembre 2005 CV 1

è assicurato alla CV 2 cui il precedente

istituto ha trasferito una prestazione di fr. 5'872.20 e dove alla data del

riparto (1. febbraio 2018) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di

fr. 149'146.05 (cfr. doc. 1C, cfr. X).

Ora, capitali

previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i

quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del

divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura

previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e

devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento

ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli

artt. 122 e segg. CC e 22

e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V

332, 128 V 230; in argo-mento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und

Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von

Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122

ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

L’art.

22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt.

30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e

gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito

prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del

prelievo.

Ne segue che, posto un avere

al momento del matrimonio di fr. 14'896.50 rispettivamente

di fr. 18'150.77 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP

e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo

Considerandi

cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 54'000 effettuato il

1.

settembre 2005 di cui fr. 35'849.23 (54’000

18'150.77) acquisiti

durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr.

149'146.05 presente il 1.

febbraio 2018, l’importo accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio e

suscettibile di essere diviso dev’essere cifrato in fr. 184'995.28 (35'849.23 + 149'146.05).

2.4.3

Stante quanto precede, richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),

considerati i rispettivi averi divisibili accumulati dagli ex coniugi, a favore

di AT 1

spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 78'987.64 ([184'995.28

– 27’020] : 2).

2.5

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, nel rispetto di

quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte

obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 78'987.64 dovrà

essere versato da parte della CV 2 a favore di AT 1 presso il AT 2.

Dovranno inoltre essere

corrisposti gli interessi compensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale

importo dal 1. febbraio 2018

sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255;

STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS

n. 138 del 16 marzo 2015).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 184'995.28.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1

durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 27'020.

3.- È

fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT

1, presso il AT 2, l’importo

di fr. 78'987.64 oltre interessi compensativi dal 1. febbraio 2018.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti