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Decisione

34.2022.36

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievo durante il matrimonio per il finaziamento dell'abitazione primaria e successivo versamento in contanti dell'avere previdenzial

19 gennaio 2023Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

123 cpv. 1 e 141 cpv. 3 vCC; Bäder/Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, cifra 467 e nota 850,

p. 232; Geiser, Berufliche

Vorsorge in neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer (Hrsg.), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,

1999, n. 2.35).

Alle

parti non è segnatamente dato di rinunciare alla divisione dinanzi al tribunale

delle assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o totale rinuncia

essendo di competenza del giudice del divorzio (Baumannn/Lauterburg, in

FamKomm/Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; cfr. art. 141

cpv. 3 CC; STF B 116/03 del 16 agosto 2006 consid. 2.3; DTF 129

III 481). In caso di rinuncia al conguaglio o deroga al principio di divisione

a metà da parte dei coniugi, il giudice del divorzio deve segnatamente

verificare d’ufficio se rimane garantita un’adeguata previdenza per la

vecchiaia e per l’invalidità (art. 124b cpv. 1 CC; Dupont, Nouveau droit du

partage de la prévoyance professionnelle après divorce, in Hürzeler (ed.)

Gleichstellungsrechtliche Fragen im Sozialversicherungsrecht, p. 65). Inoltre,

il Codice di procedura civile (CPC) precisa che se i coniugi decidano di

derogare alla divisione per metà o rinunciare al conguaglio, l’omologazione

della convenzione sul conguaglio della previdenza professionale necessita una

siffatta verifica da parte del giudice (art. 280 cpv. 3 CPC). Suddetto

controllo avviene nel contesto della liquidazione del regime matrimoniale (STF

9C_943/2008 del 3 dicembre 2009 consid.2).

Non

può inoltre non essere evidenziato come nello stabilire in fr. 66'383 l’importo

del conguaglio, gli ex coniugi abbiano erroneamente considerato siccome

maturato prima del matrimonio l’intero avere previdenziale della ex moglie ed

abbiano in modo altrettanto erroneo attribuito i prelievi effettuati da

entrambi per il finanziamento dell’abitazione interamente al capitale

previdenziale accumulato prima del matrimonio (omettendo per altro di

considerare anche il prelievo di fr. 35'000 effettuato dall’ex marito nel

febbraio 2009; cfr. supra consid. 2.4.2).

Infine,

che l’importo di fr. 66'383 – come indicato nell’accordo sottoposto a codesto

Considerandi

giudice – sia già stato pattuito al punto n. 6 nella convenzione di divorzio

del 22 agosto 2022 non è circostanza idonea (nella misura in cui addotta a

sostegno dell’omologabilità dell’accordo) a modificare l’esito della causa, il Pretore

aggiunto avendo omologato la convenzione “ad eccezione delle clausole [...]

e 6 che vengono interlineate” (cfr. dispositivo n. 3 della sentenza di

divorzio) ed avendo di conseguenza limitato il proprio giudizio sulla

previdenza professionale alla fissazione del-la chiave di riparto demandando

l’accertamento degli importi accumulati dagli ex coniugi allo scrivente

Tribunale ex art. 281 cpv. 2 CPC.

2.8

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che, nel rispetto

di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte

obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 56'910.55 – di cui

fr. 46'666,65 (82%) a carico di CV 2 e fr. 10'243.90 (18%) a carico della Cassa

pensioni CV 3 – dovrà essere accreditato a favore di

AT 1 sul conto di libero passaggio __________ ad essa intestato

presso la Fondazione AT 2. Dovranno inoltre

essere corrisposti gli interessi compensativi – al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 24 agosto 2022 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del

16.

marzo 2015),

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.9

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 135'179.10.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 21’358.03.

3.- È

fatto ordine alla CV 2 di versare a

favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________

presso la Fondazione AT 2, l’importo di fr. 46'666,65 oltre interessi

compensativi dal 24 agosto 2022.

4.- È

fatto ordine alla Cassa CV 3 di versare a favore di AT 1,

sul conto di libero passaggio n. __________ presso la Fondazione AT

2, l’importo di fr. 10'243.90 oltre interessi compensativi dal 24 agosto

2022.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti