34.2022.36
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievo durante il matrimonio per il finaziamento dell'abitazione primaria e successivo versamento in contanti dell'avere previdenziale ancora disponibile. Accordo tra le parti non omologabile
19 gennaio 2023Italiano17 min
123 cpv. 1 e 141 cpv. 3 vCC; Bäder/Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, cifra 467 e nota 850,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2022.36
RG/sc
Lugano
19
gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 9/10 novembre 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
2. AT
2
a
1. CV
1
rappr. da: RA 1
2. CV
2
3. CV
3
conguaglio della previdenza
professionale a causa di divorzio
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per
sentenza 5 ottobre 2022, passata in giudicato, il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1, unitisi
in matrimonio il 1. febbraio 2003. Al punto 4 del dispositivo il Pretore aggiunto
ha “accertato il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato
dall’altro coniuge a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio,
ossia dalla data del matrimonio (1° febbraio 2003) alla presentazione di questa
causa di divorzio (24 agosto 2022)”, ordinando la trasmissione
dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (cfr. I).
1.2 Il
9/10 novembre 2022 il Pretore aggiunto ha quindi rimesso la causa allo
scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e
di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di
fornire le informazioni necessarie – di cui si dirà più diffusamente, per
quanto occorra, nel prosieguo – ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio, la causa di divorzio essendo in casu stata promossa il 24
agosto 2022.
Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita
aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e
la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di
divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati
durante il matrimonio non sono computati.
Giusta
l’art. 122 CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della
procedura di divorzio, in concreto – come indicato anche dal Pretore aggiunto –
il 24 agosto 2022.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle
procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato
luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non
rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia
del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare
STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge,
2005, p. 449 n. 1203).
2.4
2.4.1
Per quanto riguarda CV 1, dalla documentazione in atti emerge che da
settembre 2000 egli è stato assicurato alla Cassa pensioni __________ dove
risulta aver apportato un avere di libero passaggio di fr. 97'377.40 (cfr.
certificati personali 2005 e 2008 sub II-18 e XI-1). Non vi è indicazione
alcuna nei citati certificati circa l’entità della prestazione d’uscita
esistente al momento del matrimonio (1. febbraio 2003); della stessa è tuttavia
fatta espressa menzione in un certificato previdenziale rilasciato dalla __________
– dove successivamente l’ex marito è stato assicurato sino ad aprile 2015 [cfr.
II-14, sub XI-1] dopo essere stato affiliato da febbraio 2009 a novembre 2011
alla Cassa pensioni CV 3 [cfr. IX]) – nel quale è riportata una “Prestazione
di libero passaggio al giorno del matrimonio” di fr. 141'449.60 (cfr.
II-14), importo che appare verosimile sia in considerazione del menzionato
avere apportato in occasione dell’inizio d’assicurazione alla Cassa pensione __________
(fr. 97'000) che alla luce dei salari assicurati desumibili dai suevocati
certificati rilasciati da quest’ultima.
2.4.2 Dal fascicolo emerge che nell’aprile
2004 e nel febbraio 2009 l’ex marito ha incontestatamente effettuato un
prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 172'540.15 rispettivamente
di fr. 35'000 (complessivamente fr. 207 540.15) (cfr. II-16, sub XI-1).
Al riguardo va osservato che se i
coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza il
prelievo anticipato per il finanziamento dell’abitazione ad uso proprio è
considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt.
123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP). Infatti, capitali previdenziali prelevati per il
finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora
l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid.
3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore
nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione
esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da
dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e
cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel,
Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die
Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der
Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
Nel
caso in disamina, dalle tavole processuali si evince tuttavia che nel maggio
2015 a CV 1
è stato versato l’intero avere previdenziale di cui
disponeva presso __________ (fr. 344'497.20) rispettivamente presso __________
(fr. 20’347) a motivo d’inizio d’attività lucrativa indipendente, ciò che da un
lato ha avuto come conseguenza l’uscita di tale avere dal circuito
previdenziale e quindi la sua non computabilità ai fini della presente
divisione (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48,
125 V 254), il versamento in
contanti configurando un caso di impossibilità ai sensi dell’art. 124e
cpv.1 CC (cfr. art. 124 vCC) secondo cui il coniuge debitore deve al coniuge
creditore un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di
rendita, per la quale è competente il giudice del divorzio (STF 9C_350/2016 del
4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205 consid. 5.3; cfr. anche Geiser,
Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017, pp. 19-20).
Dall’altro lato suddetto versamento in contanti ha sancito, al pari del realizzarsi di un caso di
previdenza, il venir meno dell’obbligo (come pure del diritto) di restituzione
del capitale prelevato per il finanziamento dell’abitazione (che in tal caso
assume il carattere di una liquidazione in capitale) (sul punto cfr. BS Kommentar,
Berufliche Vorsorge, art. 30c BVG n. 67, art. 30d BVG n. 6 N. 27, art. 5 FZL n.
70; Geiser/Senti in Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), Kommentar BVG und FZG,
2019, art. 5 FZG n. 81; Messaggio sulla promozione della proprietà
d’abitazione mediante i fondi della previdenza professionale del 19 agosto
1992, FF 1992 VI 209ss, 242) e dunque la non computabilità di questo capitale
ai fini del conguaglio oggetto del sindacato odierno.
Per
il resto, giova ricordare che in caso di decadenza dell’obbligo di restituzione
il capitale prelevato per il finanziamento dell’abitazione assume importanza
nell’ambito della liquidazione del regime dei beni nella procedura di divorzio,
rientrando segnatamente, nella misura in cui acquisito durante il regime, nel
novero degli acquisti giusta l’art. 197 cpv. 2 cifra 2 CC con parziale
imputazione ai beni propri ex art. 207 cpv. 2 CC (BS Kommentar, cit., art. 30c
BVG n. 68).
Da
quanto precede discende quindi che il capitale prelevato da CV 1 per il
finanziamento dell’abitazione nelle suddette date, ancorché solo in misura
parziale acquisito durante il matrimonio (e non – come riportato nell’accordo
sottoscritto il 22 novembre 2022 dagli ex coniugi e prodotto nelle more della
presente procedura – interamente prima del matrimonio [cfr. XI, cfr. infra
consid. 2.7]) a motivo del versamento in contanti effettuato nel giugno 2015
non va preso in considerazione nell’ambito del presente conguaglio, ma andava
considerato, per la parte acquisita dopo il 1. febbraio 2003, nell’ambito della
liquidazione del regime dei beni in applicazione del suaccennato art. 192 cpv.
2 cifra 2 CC.
2.4.3 Dal fascicolo si evince inoltre che a partire da novembre 2021
l’ex marito è (nuovamente) assicurato alla Cassa pensioni CV 3 dove alla data
determinante per il riparto (24 agosto 2022) disponeva di una prestazione
d’uscita divisibile di fr. 23'760.95 (cfr. IX, IX-1). Alla medesima data egli
deteneva pure una prestazione divisibile di fr. 111'418.15 presso CV 2 dove è
assicurato da luglio 2017 (cfr. XI-1).
2.4.4 Stante
quanto sopra, l’avere previdenziale acquisito da CV 1 durante il matrimonio e
soggetto a divisione deve essere cifrato in fr. 135'179.10 (23'760.95 +
111'418.15).
2.5 Dagli
atti all’inserto risulta che al momento del matrimonio AT 1 disponeva di
una prestazione d’uscita di fr. 139'175.10 presso l’__________, dove il 29
agosto 2003 ha effettuato un prelievo (incontestato) per il finanziamento
dell’abitazione di fr. 142'000 (cfr. II-10, VIII-5, sub XI-1). All’uscita
dall’Istituto nell’aprile 2005, la prestazione di libero passaggio di fr.
16'250.30 è stata trasferita su un conto (n. 323420) della Fondazione AT 2
(cfr. VIII, VIII-1, VIII-4, sub XI-1) che a sua volta nel maggio 2017, alla
chiusura del conto, ha trasferito l’avere di fr. 18'391.75 alla __________
(cfr. VIII-8, sub XI-1) la quale, poco tempo dopo (luglio 2017) risulta aver
versato la prestazione d’uscita di fr. 18'689.15 di spettanza della ex moglie nuovamente
su un conto (n. 669975) della Fondazione AT 2 (cfr. II-19, VII-2) sul quale al
momento determinante per il riparto (24 agosto 2022) vi era un avere divisibile
di fr. 18'674.73 (cfr. VII, XI-1).
Conformemente
al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo
riportata nel Bollettino LPP UFAS
n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6,
posto un avere al momento del matrimonio (1. febbraio 2003) di fr.
139'175.10 rispettivamente di fr. 139'316.70
(tenendo cioè in
considerazione gli interessi [fr. 141.60] ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati
sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr.
www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 142'000 effettuato
il 29 agosto 2003 di cui fr.
2’683.30
(142'000
–
139'316.70)
acquisiti durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale di
fr. 18'674.73 presente il 24 agosto 2022, l’importo accumulato da AT 1 in
costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso dev’essere cifrato in
fr. 21’358.05 (2'683.30
+ 18'674.73).
2.6 Richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto (cfr. supra consid.
1.1), considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi in
costanza di matrimonio, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254)
un accredito di fr. 56'910.55 ([135'179.10
- 21’358.03] : 2).
2.7 Pendente
lite – segnatamente dopo la trasmissione della causa da parte della Pretura
allo scrivente Tribunale – le parti, producendo della documentazione (sub XI)
già citata ai precedenti considerandi e corrispondente sostanzialmente a quella
già presente agli atti, hanno sottoscritto un accordo datato 22 novembre 2022
in base al quale alla ex moglie spetta il versamento (sul conto di previdenza
ad essa intestato) di fr. 66'383 da parte della “Cassa pensione del marito CV
2” (cfr. XI).
La
soluzione prospetta dagli ex coniugi non è suscettibile di essere omologata.
Essa
configura, infatti, dal profilo formale una rinuncia parziale, il che significa
che devono essere adempiute le premesse di cui all’art. 124b cpv. 1 CC (cfr. artt.
Fatti
123 cpv. 1 e 141 cpv. 3 vCC; Bäder/Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, cifra 467 e nota 850,
p. 232; Geiser, Berufliche
Vorsorge in neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer (Hrsg.), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,
1999, n. 2.35).
Alle
parti non è segnatamente dato di rinunciare alla divisione dinanzi al tribunale
delle assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o totale rinuncia
essendo di competenza del giudice del divorzio (Baumannn/Lauterburg, in
FamKomm/Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; cfr. art. 141
cpv. 3 CC; STF
B 116/03 del 16 agosto 2006 consid. 2.3;
DTF 129
III 481). In caso di rinuncia al conguaglio o deroga al principio di divisione
a metà da parte dei coniugi, il giudice del divorzio deve segnatamente
verificare d’ufficio se rimane garantita un’adeguata previdenza per la
vecchiaia e per l’invalidità (art. 124b cpv. 1 CC; Dupont, Nouveau droit du
partage de la prévoyance professionnelle après divorce, in Hürzeler (ed.)
Gleichstellungsrechtliche Fragen im Sozialversicherungsrecht, p. 65). Inoltre,
il Codice di procedura civile (CPC) precisa che se i coniugi decidano di
derogare alla divisione per metà o rinunciare al conguaglio, l’omologazione
della convenzione sul conguaglio della previdenza professionale necessita una
siffatta verifica da parte del giudice (art. 280 cpv. 3 CPC). Suddetto
controllo avviene nel contesto della liquidazione del regime matrimoniale (STF
9C_943/2008 del 3 dicembre 2009 consid.2).
Non
può inoltre non essere evidenziato come nello stabilire in fr. 66'383 l’importo
del conguaglio, gli ex coniugi abbiano erroneamente considerato siccome
maturato prima del matrimonio l’intero avere previdenziale della ex moglie ed
abbiano in modo altrettanto erroneo attribuito i prelievi effettuati da
entrambi per il finanziamento dell’abitazione interamente al capitale
previdenziale accumulato prima del matrimonio (omettendo per altro di
considerare anche il prelievo di fr. 35'000 effettuato dall’ex marito nel
febbraio 2009; cfr. supra consid. 2.4.2).
Infine,
che l’importo di fr. 66'383 – come indicato nell’accordo sottoposto a codesto
giudice – sia già stato pattuito al punto n. 6 nella convenzione di divorzio
Considerandi
del 22 agosto 2022 non è circostanza idonea (nella misura in cui addotta a
sostegno dell’omologabilità dell’accordo) a modificare l’esito della causa, il Pretore
aggiunto avendo omologato la convenzione “ad eccezione delle clausole [...]
e 6 che vengono interlineate” (cfr. dispositivo n. 3 della sentenza di
divorzio) ed avendo di conseguenza limitato il proprio giudizio sulla
previdenza professionale alla fissazione del-la chiave di riparto demandando
l’accertamento degli importi accumulati dagli ex coniugi allo scrivente
Tribunale ex art. 281 cpv. 2 CPC.
2.8
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne consegue che, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte
obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 56'910.55 – di cui
fr. 46'666,65 (82%) a carico di CV 2 e fr. 10'243.90 (18%) a carico della Cassa
pensioni CV 3 – dovrà essere accreditato a favore di
AT 1 sul conto di libero passaggio __________ ad essa intestato
presso la Fondazione AT 2. Dovranno inoltre
essere corrisposti gli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dal 24 agosto 2022 e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del
16.
marzo 2015),
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.9
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 135'179.10.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 21’358.03.
3.- È
fatto ordine alla CV 2 di versare a
favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________
presso la Fondazione AT 2, l’importo di fr. 46'666,65 oltre interessi
compensativi dal 24 agosto 2022.
4.- È
fatto ordine alla Cassa CV 3 di versare a favore di AT 1,
sul conto di libero passaggio n. __________ presso la Fondazione AT
2, l’importo di fr. 10'243.90 oltre interessi compensativi dal 24 agosto
2022.
5.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti