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Decisione

34.2022.36

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievo durante il matrimonio per il finaziamento dell'abitazione primaria e successivo versamento in contanti dell'avere previdenziale ancora disponibile. Accordo tra le parti non omologabile

19 gennaio 2023Italiano17 min

123 cpv. 1 e 141 cpv. 3 vCC; Bäder/Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, cifra 467 e nota 850,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2022.36

RG/sc

Lugano

19

gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 9/10 novembre 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

2. AT

2

a

1. CV

1

rappr. da: RA 1

2. CV

2

3. CV

3

conguaglio della previdenza

professionale a causa di divorzio

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Per

sentenza 5 ottobre 2022, passata in giudicato, il Pretore aggiunto della

Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1, unitisi

in matrimonio il 1. febbraio 2003. Al punto 4 del dispositivo il Pretore aggiunto

ha “accertato il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato

dall’altro coniuge a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio,

ossia dalla data del matrimonio (1° febbraio 2003) alla presentazione di questa

causa di divorzio (24 agosto 2022)”, ordinando la trasmissione

dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (cfr. I).

1.2 Il

9/10 novembre 2022 il Pretore aggiunto ha quindi rimesso la causa allo

scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli

artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e

di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di

fornire le informazioni necessarie – di cui si dirà più diffusamente, per

quanto occorra, nel prosieguo – ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, la causa di divorzio essendo in casu stata promossa il 24

agosto 2022.

Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere

corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita

aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e

la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al

momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e

all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno

aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di

divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati

durante il matrimonio non sono computati.

Giusta

l’art. 122 CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della

procedura di divorzio, in concreto – come indicato anche dal Pretore aggiunto –

il 24 agosto 2022.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle

procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato

luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non

rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia

del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare

STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge,

2005, p. 449 n. 1203).

2.4

2.4.1

Per quanto riguarda CV 1, dalla documentazione in atti emerge che da

settembre 2000 egli è stato assicurato alla Cassa pensioni __________ dove

risulta aver apportato un avere di libero passaggio di fr. 97'377.40 (cfr.

certificati personali 2005 e 2008 sub II-18 e XI-1). Non vi è indicazione

alcuna nei citati certificati circa l’entità della prestazione d’uscita

esistente al momento del matrimonio (1. febbraio 2003); della stessa è tuttavia

fatta espressa menzione in un certificato previdenziale rilasciato dalla __________

– dove successivamente l’ex marito è stato assicurato sino ad aprile 2015 [cfr.

II-14, sub XI-1] dopo essere stato affiliato da febbraio 2009 a novembre 2011

alla Cassa pensioni CV 3 [cfr. IX]) – nel quale è riportata una “Prestazione

di libero passaggio al giorno del matrimonio” di fr. 141'449.60 (cfr.

II-14), importo che appare verosimile sia in considerazione del menzionato

avere apportato in occasione dell’inizio d’assicurazione alla Cassa pensione __________

(fr. 97'000) che alla luce dei salari assicurati desumibili dai suevocati

certificati rilasciati da quest’ultima.

2.4.2 Dal fascicolo emerge che nell’aprile

2004 e nel febbraio 2009 l’ex marito ha incontestatamente effettuato un

prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 172'540.15 rispettivamente

di fr. 35'000 (complessivamente fr. 207 540.15) (cfr. II-16, sub XI-1).

Al riguardo va osservato che se i

coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza il

prelievo anticipato per il finanziamento dell’abitazione ad uso proprio è

considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt.

123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP). Infatti, capitali previdenziali prelevati per il

finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora

l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid.

3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore

nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione

esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da

dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e

cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel,

Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die

Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der

Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

Nel

caso in disamina, dalle tavole processuali si evince tuttavia che nel maggio

2015 a CV 1

è stato versato l’intero avere previdenziale di cui

disponeva presso __________ (fr. 344'497.20) rispettivamente presso __________

(fr. 20’347) a motivo d’inizio d’attività lucrativa indipendente, ciò che da un

lato ha avuto come conseguenza l’uscita di tale avere dal circuito

previdenziale e quindi la sua non computabilità ai fini della presente

divisione (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48,

125 V 254), il versamento in

contanti configurando un caso di impossibilità ai sensi dell’art. 124e

cpv.1 CC (cfr. art. 124 vCC) secondo cui il coniuge debitore deve al coniuge

creditore un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di

rendita, per la quale è competente il giudice del divorzio (STF 9C_350/2016 del

4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205 consid. 5.3; cfr. anche Geiser,

Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017, pp. 19-20).

Dall’altro lato suddetto versamento in contanti ha sancito, al pari del realizzarsi di un caso di

previdenza, il venir meno dell’obbligo (come pure del diritto) di restituzione

del capitale prelevato per il finanziamento dell’abitazione (che in tal caso

assume il carattere di una liquidazione in capitale) (sul punto cfr. BS Kommentar,

Berufliche Vorsorge, art. 30c BVG n. 67, art. 30d BVG n. 6 N. 27, art. 5 FZL n.

70; Geiser/Senti in Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), Kommentar BVG und FZG,

2019, art. 5 FZG n. 81; Messaggio sulla promozione della proprietà

d’abitazione mediante i fondi della previdenza professionale del 19 agosto

1992, FF 1992 VI 209ss, 242) e dunque la non computabilità di questo capitale

ai fini del conguaglio oggetto del sindacato odierno.

Per

il resto, giova ricordare che in caso di decadenza dell’obbligo di restituzione

il capitale prelevato per il finanziamento dell’abitazione assume importanza

nell’ambito della liquidazione del regime dei beni nella procedura di divorzio,

rientrando segnatamente, nella misura in cui acquisito durante il regime, nel

novero degli acquisti giusta l’art. 197 cpv. 2 cifra 2 CC con parziale

imputazione ai beni propri ex art. 207 cpv. 2 CC (BS Kommentar, cit., art. 30c

BVG n. 68).

Da

quanto precede discende quindi che il capitale prelevato da CV 1 per il

finanziamento dell’abitazione nelle suddette date, ancorché solo in misura

parziale acquisito durante il matrimonio (e non – come riportato nell’accordo

sottoscritto il 22 novembre 2022 dagli ex coniugi e prodotto nelle more della

presente procedura – interamente prima del matrimonio [cfr. XI, cfr. infra

consid. 2.7]) a motivo del versamento in contanti effettuato nel giugno 2015

non va preso in considerazione nell’ambito del presente conguaglio, ma andava

considerato, per la parte acquisita dopo il 1. febbraio 2003, nell’ambito della

liquidazione del regime dei beni in applicazione del suaccennato art. 192 cpv.

2 cifra 2 CC.

2.4.3 Dal fascicolo si evince inoltre che a partire da novembre 2021

l’ex marito è (nuovamente) assicurato alla Cassa pensioni CV 3 dove alla data

determinante per il riparto (24 agosto 2022) disponeva di una prestazione

d’uscita divisibile di fr. 23'760.95 (cfr. IX, IX-1). Alla medesima data egli

deteneva pure una prestazione divisibile di fr. 111'418.15 presso CV 2 dove è

assicurato da luglio 2017 (cfr. XI-1).

2.4.4 Stante

quanto sopra, l’avere previdenziale acquisito da CV 1 durante il matrimonio e

soggetto a divisione deve essere cifrato in fr. 135'179.10 (23'760.95 +

111'418.15).

2.5 Dagli

atti all’inserto risulta che al momento del matrimonio AT 1 disponeva di

una prestazione d’uscita di fr. 139'175.10 presso l’__________, dove il 29

agosto 2003 ha effettuato un prelievo (incontestato) per il finanziamento

dell’abitazione di fr. 142'000 (cfr. II-10, VIII-5, sub XI-1). All’uscita

dall’Istituto nell’aprile 2005, la prestazione di libero passaggio di fr.

16'250.30 è stata trasferita su un conto (n. 323420) della Fondazione AT 2

(cfr. VIII, VIII-1, VIII-4, sub XI-1) che a sua volta nel maggio 2017, alla

chiusura del conto, ha trasferito l’avere di fr. 18'391.75 alla __________

(cfr. VIII-8, sub XI-1) la quale, poco tempo dopo (luglio 2017) risulta aver

versato la prestazione d’uscita di fr. 18'689.15 di spettanza della ex moglie nuovamente

su un conto (n. 669975) della Fondazione AT 2 (cfr. II-19, VII-2) sul quale al

momento determinante per il riparto (24 agosto 2022) vi era un avere divisibile

di fr. 18'674.73 (cfr. VII, XI-1).

Conformemente

al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo

riportata nel Bollettino LPP UFAS

n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6,

posto un avere al momento del matrimonio (1. febbraio 2003) di fr.

139'175.10 rispettivamente di fr. 139'316.70

(tenendo cioè in

considerazione gli interessi [fr. 141.60] ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati

sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr.

www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 142'000 effettuato

il 29 agosto 2003 di cui fr.

2’683.30

(142'000

139'316.70)

acquisiti durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale di

fr. 18'674.73 presente il 24 agosto 2022, l’importo accumulato da AT 1 in

costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso dev’essere cifrato in

fr. 21’358.05 (2'683.30

+ 18'674.73).

2.6 Richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto (cfr. supra consid.

1.1), considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi in

costanza di matrimonio, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254)

un accredito di fr. 56'910.55 ([135'179.10

- 21’358.03] : 2).

2.7 Pendente

lite – segnatamente dopo la trasmissione della causa da parte della Pretura

allo scrivente Tribunale – le parti, producendo della documentazione (sub XI)

già citata ai precedenti considerandi e corrispondente sostanzialmente a quella

già presente agli atti, hanno sottoscritto un accordo datato 22 novembre 2022

in base al quale alla ex moglie spetta il versamento (sul conto di previdenza

ad essa intestato) di fr. 66'383 da parte della “Cassa pensione del marito CV

2” (cfr. XI).

La

soluzione prospetta dagli ex coniugi non è suscettibile di essere omologata.

Essa

configura, infatti, dal profilo formale una rinuncia parziale, il che significa

che devono essere adempiute le premesse di cui all’art. 124b cpv. 1 CC (cfr. artt.

Fatti

123 cpv. 1 e 141 cpv. 3 vCC; Bäder/Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, cifra 467 e nota 850,

p. 232; Geiser, Berufliche

Vorsorge in neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer (Hrsg.), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht,

1999, n. 2.35).

Alle

parti non è segnatamente dato di rinunciare alla divisione dinanzi al tribunale

delle assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o totale rinuncia

essendo di competenza del giudice del divorzio (Baumannn/Lauterburg, in

FamKomm/Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; cfr. art. 141

cpv. 3 CC; STF

B 116/03 del 16 agosto 2006 consid. 2.3;

DTF 129

III 481). In caso di rinuncia al conguaglio o deroga al principio di divisione

a metà da parte dei coniugi, il giudice del divorzio deve segnatamente

verificare d’ufficio se rimane garantita un’adeguata previdenza per la

vecchiaia e per l’invalidità (art. 124b cpv. 1 CC; Dupont, Nouveau droit du

partage de la prévoyance professionnelle après divorce, in Hürzeler (ed.)

Gleichstellungsrechtliche Fragen im Sozialversicherungsrecht, p. 65). Inoltre,

il Codice di procedura civile (CPC) precisa che se i coniugi decidano di

derogare alla divisione per metà o rinunciare al conguaglio, l’omologazione

della convenzione sul conguaglio della previdenza professionale necessita una

siffatta verifica da parte del giudice (art. 280 cpv. 3 CPC). Suddetto

controllo avviene nel contesto della liquidazione del regime matrimoniale (STF

9C_943/2008 del 3 dicembre 2009 consid.2).

Non

può inoltre non essere evidenziato come nello stabilire in fr. 66'383 l’importo

del conguaglio, gli ex coniugi abbiano erroneamente considerato siccome

maturato prima del matrimonio l’intero avere previdenziale della ex moglie ed

abbiano in modo altrettanto erroneo attribuito i prelievi effettuati da

entrambi per il finanziamento dell’abitazione interamente al capitale

previdenziale accumulato prima del matrimonio (omettendo per altro di

considerare anche il prelievo di fr. 35'000 effettuato dall’ex marito nel

febbraio 2009; cfr. supra consid. 2.4.2).

Infine,

che l’importo di fr. 66'383 – come indicato nell’accordo sottoposto a codesto

giudice – sia già stato pattuito al punto n. 6 nella convenzione di divorzio

Considerandi

del 22 agosto 2022 non è circostanza idonea (nella misura in cui addotta a

sostegno dell’omologabilità dell’accordo) a modificare l’esito della causa, il Pretore

aggiunto avendo omologato la convenzione “ad eccezione delle clausole [...]

e 6 che vengono interlineate” (cfr. dispositivo n. 3 della sentenza di

divorzio) ed avendo di conseguenza limitato il proprio giudizio sulla

previdenza professionale alla fissazione del-la chiave di riparto demandando

l’accertamento degli importi accumulati dagli ex coniugi allo scrivente

Tribunale ex art. 281 cpv. 2 CPC.

2.8

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne consegue che, nel rispetto

di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte

obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 56'910.55 – di cui

fr. 46'666,65 (82%) a carico di CV 2 e fr. 10'243.90 (18%) a carico della Cassa

pensioni CV 3 – dovrà essere accreditato a favore di

AT 1 sul conto di libero passaggio __________ ad essa intestato

presso la Fondazione AT 2. Dovranno inoltre

essere corrisposti gli interessi compensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dal 24 agosto 2022 e sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255;

STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02

dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del

16.

marzo 2015),

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.9

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 135'179.10.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 21’358.03.

3.- È

fatto ordine alla CV 2 di versare a

favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________

presso la Fondazione AT 2, l’importo di fr. 46'666,65 oltre interessi

compensativi dal 24 agosto 2022.

4.- È

fatto ordine alla Cassa CV 3 di versare a favore di AT 1,

sul conto di libero passaggio n. __________ presso la Fondazione AT

2, l’importo di fr. 10'243.90 oltre interessi compensativi dal 24 agosto

2022.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti