34.2022.37
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Calcolo interessi da matrimonio sino al divorzio. Gratuito patrocinio negato
27 febbraio 2023Italiano12 min
34.2022.37
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2022.37
RG/sc
Lugano
27
febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 15/18 novembre 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV
1
rappr. da: RA 2
Considerandi
2.
CV
2.
rappr.
da: RA 3
conguaglio della previdenza
professionale a causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per
sentenza 12 ottobre 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il
15.
luglio 2007 tra AT 1 e CV 1. Al punto 4 del dispositivo il Pretore aggiunto
ha deciso che “È accertato il diritto dei coniugi alla metà dell’importo
accumulato dall’altro a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio,
ossia dalla data del matrimonio (15 luglio 2007) alla presentazione di questa
causa di divorzio (4 novembre 2019).
§
Alla crescita in giudicato di questa sentenza, la causa verrà rimessa al
Tribunale cantonale delle assicurazioni per la determinazione degli importi da
suddividere. (…)”.
1.2
Il 15/18 novembre 2022 la Pretura di __________ ha rimesso la causa allo
scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di
previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXII), si dirà più diffusamente, per
quanto occorra, nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata
promossa con petizione 4 novembre 2019 (cfr. I).
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122
CC), in casu, come indicato dal Pretore, il 4 novembre 2019.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presup-pone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matri-monio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle
procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato
luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.3
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sotto-messo alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una
divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il
matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e
segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone
l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente
l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei
confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza
professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli
istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;
Baumann / Lauterburg,
in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.4
2.4.1
Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni
di parte emerge che alla data del matrimonio (15 luglio 2007) CV 1 disponeva di
una prestazione d’uscita di fr. 10'175.65 presso la CV 2 dove
è stato assicurato da luglio 2005 a dicembre 2007 quale dipendente di __________
(cfr. V). Al momento determinante per il riparto (4 novembre 2022) egli
deteneva un avere divisibile di fr. 104'278.75 sempre presso la citata
fondazione (contratto __________) ma quale dipendente, a far tempo da gennaio
2011, della __________ (cfr. V).
Considerati ex art. 22a cpv. 1
seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2) gli interessi maturati sull’avere
presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in
ragione di fr. 2'294.70 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a
cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per il cal-colo cfr. www.gerichte.ch)
– l’avere soggetto a divisione accumu-lato da CV 1 deve essere cifrato in fr.
91'808.40 (104'278.75 -10'175.65 – 2'294.70).
2.4.2
L’istruttoria di causa ha permesso di
accertare che al momento del matrimonio AT 1 disponeva di un avere
previdenziale di fr. 447.75 sul conto di libero passaggio n. __________ della __________
(cfr. estratto conto sub IX-D). Sul medesimo conto di libero passaggio alla
data del riparto la ex moglie deteneva invece un avere di previdenza di fr.
7'981.56. (cfr. IX-D). Il suddetto conto è stato chiuso il 9 settembre 2022 con
trasferimento dell’intero avere ivi depositato (comprensivo anche degli averi
nel frattempo accumulati presso gli istituti di previdenza __________, __________,
__________, __________ e di __________) di fr.10'982.10 alla __________ (cfr.
IX-D, XIV-1). Nelle more della presente procedura la ex moglie ha comunicato al Tribunale di essere assicurata a far tempo dal 1.
gennaio 2023 alla __________ quale dipendente di __________ (cfr. certificato
di previdenza prodotto dall’interessata sub XXII-1).
Considerati ex art. 22a cpv. 1
seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2) gli interessi maturati sull’avere
presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in
ragione di fr. 100.97 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a
cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch)
– l’avere soggetto a divisione accumulato da AT 1 deve essere cifrato in fr.
7'342.84 (7'891.56 – 447.75 – 100.97).
2.4.3
Stante quanto precede, richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a
favore di AT 1
spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr.
42'232.78 ([91'808.40 - 7'342.84] : 2).
2.5
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previ-denza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne segue che, nel
rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra
parte obbligatoria e sovra-obbligatoria, la CV 2 dovrà trasferire a favore di AT
1, presso __________, la somma di fr. fr. 42'232.78. Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi –
al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su suddetto
importo dal 4 novembre 2019
sino al momento dell'effettivo trasferimento
(DTF 129 V 255;
STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8
luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16
marzo 2015)
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Patrocinata in causa da un
avvocato, AT 1 ha instato per la concessione del gratuito patrocinio.
Presupposti per la concessione
del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche
in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle
assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono (cumulativamente)
l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di esito favorevole del
processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere necessario alla
corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47 consid. 1b, 98 V
116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16 ottobre 2006
consid. 5.2.2, B 27/06 del 1.
dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG,
in SZS 1983 p. 188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor
Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.), Aktuelles
in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di
precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata
nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la
parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze
giuridiche (cfr. pro multis
DTF
119.
Ia 265s, 103 V 46; Zünd,
cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp. 551s; con
particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73
LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus
sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, p. 90).
La
fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare
difficoltà dal profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da
rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura, retta
peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, in:
Schneider/Geiser/Gächter (éd), Commentaire LPP et LFLP, 2020, art. 25a, n. 14; Schwe-gler, op. cit., p.
90), ha potuto essere evasa sulla base dei documenti – di facile lettura – acquisiti
agli atti, senza particolari interventi delle parti che necessitassero
l’assistenza di un legale.
Difettando
una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la
relativa istanza deve di conseguenza es-sere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1
durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 91'808.40.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1
durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 7'342.84.
3.- È
fatto ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare a
favore di AT 1, presso __________ (contratto __________), l’importo di fr. 42'232.78
oltre interessi compensativi dal 4 novembre 2019.
4.- La
domanda di gratuito patrocinio di AT 1 è respinta.
5.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti