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Decisione

34.2022.37

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Calcolo interessi da matrimonio sino al divorzio. Gratuito patrocinio negato

27 febbraio 2023Italiano12 min

34.2022.37

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2022.37

RG/sc

Lugano

27

febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 15/18 novembre 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

AT 1

rappr. da: RA 1

a

1. CV

1

rappr. da: RA 2

Considerandi

2.

CV

2.

rappr.

da: RA 3

conguaglio della previdenza

professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per

sentenza 12 ottobre 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto della

Giurisdizione di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il

15.

luglio 2007 tra AT 1 e CV 1. Al punto 4 del dispositivo il Pretore aggiunto

ha deciso che “È accertato il diritto dei coniugi alla metà dell’importo

accumulato dall’altro a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio,

ossia dalla data del matrimonio (15 luglio 2007) alla presentazione di questa

causa di divorzio (4 novembre 2019).

§

Alla crescita in giudicato di questa sentenza, la causa verrà rimessa al

Tribunale cantonale delle assicurazioni per la determinazione degli importi da

suddividere. (…)”.

1.2

Il 15/18 novembre 2022 la Pretura di __________ ha rimesso la causa allo

scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli

artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di

previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito

rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative

prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXII), si dirà più diffusamente, per

quanto occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai

sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata

promossa con petizione 4 novembre 2019 (cfr. I).

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), in casu, come indicato dal Pretore, il 4 novembre 2019.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presup-pone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matri-monio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle

procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato

luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.3

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sotto-messo alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una

divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e

segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone

l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente

l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei

confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza

professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli

istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;

Baumann / Lauterburg,

in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

2.4.1

Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni

di parte emerge che alla data del matrimonio (15 luglio 2007) CV 1 disponeva di

una prestazione d’uscita di fr. 10'175.65 presso la CV 2 dove

è stato assicurato da luglio 2005 a dicembre 2007 quale dipendente di __________

(cfr. V). Al momento determinante per il riparto (4 novembre 2022) egli

deteneva un avere divisibile di fr. 104'278.75 sempre presso la citata

fondazione (contratto __________) ma quale dipendente, a far tempo da gennaio

2011, della __________ (cfr. V).

Considerati ex art. 22a cpv. 1

seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2) gli interessi maturati sull’avere

presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in

ragione di fr. 2'294.70 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a

cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per il cal-colo cfr. www.gerichte.ch)

– l’avere soggetto a divisione accumu-lato da CV 1 deve essere cifrato in fr.

91'808.40 (104'278.75 -10'175.65 – 2'294.70).

2.4.2

L’istruttoria di causa ha permesso di

accertare che al momento del matrimonio AT 1 disponeva di un avere

previdenziale di fr. 447.75 sul conto di libero passaggio n. __________ della __________

(cfr. estratto conto sub IX-D). Sul medesimo conto di libero passaggio alla

data del riparto la ex moglie deteneva invece un avere di previdenza di fr.

7'981.56. (cfr. IX-D). Il suddetto conto è stato chiuso il 9 settembre 2022 con

trasferimento dell’intero avere ivi depositato (comprensivo anche degli averi

nel frattempo accumulati presso gli istituti di previdenza __________, __________,

__________, __________ e di __________) di fr.10'982.10 alla __________ (cfr.

IX-D, XIV-1). Nelle more della presente procedura la ex moglie ha comunicato al Tribunale di essere assicurata a far tempo dal 1.

gennaio 2023 alla __________ quale dipendente di __________ (cfr. certificato

di previdenza prodotto dall’interessata sub XXII-1).

Considerati ex art. 22a cpv. 1

seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2) gli interessi maturati sull’avere

presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in

ragione di fr. 100.97 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a

cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch)

– l’avere soggetto a divisione accumulato da AT 1 deve essere cifrato in fr.

7'342.84 (7'891.56 – 447.75 – 100.97).

2.4.3

Stante quanto precede, richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a

favore di AT 1

spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr.

42'232.78 ([91'808.40 - 7'342.84] : 2).

2.5

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previ-denza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne segue che, nel

rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovra-obbligatoria, la CV 2 dovrà trasferire a favore di AT

1, presso __________, la somma di fr. fr. 42'232.78. Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su suddetto

importo dal 4 novembre 2019

sino al momento dell'effettivo trasferimento

(DTF 129 V 255;

STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8

luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16

marzo 2015)

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Patrocinata in causa da un

avvocato, AT 1 ha instato per la concessione del gratuito patrocinio.

Presupposti per la concessione

del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche

in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle

assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono (cumulativamente)

l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di esito favorevole del

processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere necessario alla

corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47 consid. 1b, 98 V

116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16 ottobre 2006

consid. 5.2.2, B 27/06 del 1.

dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG,

in SZS 1983 p. 188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor

Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in Mosimann (Hrsg.), Aktuelles

in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss; cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di

precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata

nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la

parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze

giuridiche (cfr. pro multis

DTF

119.

Ia 265s, 103 V 46; Zünd,

cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp. 551s; con

particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73

LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus

sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, p. 90).

La

fattispecie in esame non ha all’evidenza presentato elementi di particolare

difficoltà dal profilo istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da

rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura, retta

peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, in:

Schneider/Geiser/Gächter (éd), Commentaire LPP et LFLP, 2020, art. 25a, n. 14; Schwe-gler, op. cit., p.

90), ha potuto essere evasa sulla base dei documenti – di facile lettura – acquisiti

agli atti, senza particolari interventi delle parti che necessitassero

l’assistenza di un legale.

Difettando

una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la

relativa istanza deve di conseguenza es-sere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1

durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 91'808.40.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1

durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 7'342.84.

3.- È

fatto ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare a

favore di AT 1, presso __________ (contratto __________), l’importo di fr. 42'232.78

oltre interessi compensativi dal 4 novembre 2019.

4.- La

domanda di gratuito patrocinio di AT 1 è respinta.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti