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Decisione

34.2022.38

Azione creditoria dell'IP contro il DL per l'incasso dei contributi previdenziali non soluti. Rigetto definitivo dell'opposizione. Oneri processuali

23 marzo 2023Italiano12 min

contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle condizioni generali

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n.

34.2022.38

rg/sc

Lugano

23 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 29 novembre 2022 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Con

effetto dal 1. agosto 2015, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il

23/30 luglio 2015 con la __________ (ora AT 1; doc. A/3), la CV 1 quale datrice

di lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi

dipendenti.

1.2

A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc.

A/11, 16, 24, 26, 29, 30) e sciolto il contratto d’adesione per il 30 aprile

2021 (doc. A/32) – dei contributi dovuti per un ammontare complessivo

(al 31 marzo 2021) di fr. 2'018.40 (cfr. conteggi sub doc. A/33, 34 e estratto

conto sub doc. A/8),

adite le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UE

di __________ (doc. A/36), con la presente petizione la AT 1, patrocinata

dall’avv. RA 1, chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 1'099.95 con

interessi al 6% dal 1. ottobre 2021 nonché di fr. 1'250 con interessi al 6%

dalla data di “proposizione dell’azione” e fr. 73.30 per “spese di

esecuzione”. L’attrice postula pure per l’importo di fr. 1'099.95 il

rigetto dell’opposizione al summenzionato precetto con protesta di spese di

giustizia e ripetibili.

1.3 Parte

convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione – trascorso il

termine per la presentazione della risposta di causa – di un ultimo termine

perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca.

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 La

competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,

parte convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza

avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP,

la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo

ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di

quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von

Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in

SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.),

Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.3

L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente

registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore

di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che

riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di

previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi

del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve

essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di

lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota

del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:

Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche

Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das

Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.

32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere

interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre

gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il

finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non

devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui

all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi

servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le

prestazioni minime previste dalla legge.

2.4

Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza

professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera

completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente

nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263

consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con

riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per

cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata,

le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da

dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in

modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500,

Fatti

2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella

fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e

documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della

petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Con la sottoscrizione del contratto

d’affiliazione (doc. A/4) e la presa di conoscenza, quale parte integrante del

contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle condizioni generali

(doc. A/6), del regolamento di previdenza (doc. A/5) e del regolamento delle

spese (sub doc. A/6), la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza

professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal

salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla cassa.

La datrice di lavoro non risulta del resto aver mai contestato il proprio

obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto. Le norme

concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di

previdenza (ed anche dal piano di previdenza) cui rimanda il contratto

d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi in base al

salario assicurato (cap. II, art. 14 e 15). Inoltre, le condizioni generali

contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto

d’adesione (art. 4.1), al pagamento e all'esigibilità dei contributi prevedendo

anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato

rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).

Dalle tavole processuali

risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi conteggi

notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente alle

disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei

salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono state anche

addebitate spese di diffida, spese per scioglimento del contratto e spese per

domanda di esecuzione, atteso che l’addebito dei costi – ad eccezione delle

spese d’incasso di fr. 73.30 registrate il 14 gennaio 2022 (cfr. infra consid. 2.5.2)

appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nel già

menzionato regolamento delle spese (sub doc. A/6). Il debito per contributi e

spese ammonta pertanto complessivamente (tenuto conto degli addebiti e degli

accrediti registrati sino al 29 luglio 2022, cfr. estratto conto doc A/8) a fr.

1'026.65.

La

cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento

di fr. 1'250 in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto

previsto dal Regolamento delle spese, anche il rimborso di tale spesa deve

essere riconosciuto.

2.5.2 Disattesa

– come accennato al considerando precedente e come lo scrivente Giudice ha

avuto modo di stabilire nelle numerose procedure in materia contributiva

promosse dalla cassa attrice dinanzi allo scrivente Tribunale (si invita

pertanto nuovamente parte attrice, rispettivamente il suo patrocinatore, a

voler una volta per tutte astenersi in futuro dal formulare siffatta richiesta

di giudizio) – deve per contro essere la domanda di rimborso dell’importo di

fr. 73.30 versato quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa segue infatti

le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che

deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia

necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez,

La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs und Konkurs- rechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24

gennaio 2007).

2.5.3 Il

credito complessivo di spettanza della Cassa attrice va di conseguenza cifrato

in fr. 2'276.65 (1'026.65 + 1'250).

2.6 L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 1. ottobre 2021 nonché

interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori fr. 1'250 dalla data

d’inoltro della presente azione giudiziaria.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990

p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è

fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si

applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02

dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66,

n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3) prevedendo

espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente

Considerandi

in mora, la domanda attorea merita accoglimento.

2.7

Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 15

dicembre 2021 (doc. A/36).

Ora,

il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri

diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales,

1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata

giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere, a

seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice amministrativo

e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni)

faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il

petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la

parte del credito riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

2.8

Per

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.

3.

LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di

procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale

del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS

1998.

p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di

contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per

ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il

comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche

dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,

il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di

procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione

giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et

LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta

in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad

essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 100.

2.9

L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).

All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente

l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si

dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF

128.

V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. consid.

2.8), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di

ripetibili a favore della cassa attrice.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 2'276.65 con interessi al

6% dal 1. ottobre 2021 su fr. 1'026.65 e dal 29 novembre 2022 su fr. 1'250.

§§ È

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE

di __________ del 15 dicembre 2021 per l’importo di fr. 2'276.65 oltre

interessi al 6% dal 1. ottobre 2021.

2.-

La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 100, sono poste a

carico della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice fr. 500 per

ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti