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34.2022.40

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio

8 marzo 2023Italiano9 min

34.2022.40

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2022.40

RG/sc

Lugano

8 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 15/18 novembre 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

AT 1

rappr. da: RA 1

a

1. CV

1

rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

CV

2.

conguaglio della previdenza

professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 7 novembre 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto

della __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 18 luglio

2002.

tra AT 1

e CV 1. Al punto 4 del dispositivo il Pretore aggiunto ha “accertato

il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato dall’altro a titolo di

prestazione d’uscita durante il matrimonio, ossia dalla data del matrimonio (18

luglio 2002) alla presentazione di questa causa di divorzio (20 maggio 2022).”

(doc. I).

1.2

Il 12/13 dicembre 2022 la Pretura di __________ ha rimesso la causa allo

scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli

artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di

previdenza interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire

le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle

singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti

(cfr. IV-VIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata

promossa il 20 maggio 2022.

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), in casu, come indicato anche dal Pretore aggiunto, il 20 maggio 2022.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle

procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato

luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.3

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una

divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e

segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone

l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente

l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei

confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza

professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli

istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;

Baumann/ Lauterburg,

in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

2.4.1

Dalla documentazione in atti e dalle

dichiarazioni di parte emerge che alla data del matrimonio (18 luglio 2002) CV

1.

disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 8'837.80 presso la CV 2; presso

la medesima Cassa alla data determinante per il riparto (20 maggio 2022) egli disponeva

invece di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 133'587.45 (cfr. V-1).

Considerati ex art. 22a cpv. 1

seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2) gli interessi maturati sull’avere

presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in

ragione di fr. 3'871.85 (cfr. V-1), l’avere soggetto a divisione accumulato da

CV 1 deve essere cifrato in fr. 120'877.80 (133'587.45 – 8'837.80 – 3'871.85).

2.4.2

Dagli atti all’inserto e dalle

dichiarazioni di parte non risulta che nel periodo determinante (18 luglio 2002

- 20 maggio 2022) AT 1 abbia accumulato averi previdenziali suscettibili di

essere divisi nella presente sede. Come risulta dall’estratto conto individuale

AVS acquisito d’ufficio agli atti (cfr. VIII), in suddetto periodo le

retribuzioni annue percepite dalla ex moglie non raggiungevano infatti i salari minimi assicurabili giusta

gli artt. 2 e 7 LPP.

2.4.3

Stante quanto precede, richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a

favore di AT 1 spetta un accredito di fr. 60'438.90 (120'877.80 :

2).

2.5

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne segue che, nel

rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la CV 2 dovrà trasferire a favore di AT

1.

– che nelle more della presente procedura nulla ha indicato quo all’eventuale

apertura di un conto o polizza di libero passaggio a suo nome – la somma di

fr. 60'438.90 su un

conto da aprirsi presso l’Istituto collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

Dovranno

altresì essere corrisposti gli interessi compensativi

al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 20 maggio 2022

e

sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;

STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18

luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 120'877.80.

2.- È

fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, su un conto da aprirsi a

suo nome presso la Fondazione __________, l’importo di fr. 60'438.90 oltre

interessi compensativi dal 20 maggio 2022.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti