34.2022.40
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio
8 marzo 2023Italiano9 min
34.2022.40
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2022.40
RG/sc
Lugano
8 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 15/18 novembre 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV
1
rappr. da: RA 1
Considerandi
2.
CV
2.
conguaglio della previdenza
professionale a causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 7 novembre 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto
della __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 18 luglio
2002.
tra AT 1
e CV 1. Al punto 4 del dispositivo il Pretore aggiunto ha “accertato
il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato dall’altro a titolo di
prestazione d’uscita durante il matrimonio, ossia dalla data del matrimonio (18
luglio 2002) alla presentazione di questa causa di divorzio (20 maggio 2022).”
(doc. I).
1.2
Il 12/13 dicembre 2022 la Pretura di __________ ha rimesso la causa allo
scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di
previdenza interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire
le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle
singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti
(cfr. IV-VIII), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata
promossa il 20 maggio 2022.
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122
CC), in casu, come indicato anche dal Pretore aggiunto, il 20 maggio 2022.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle
procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato
luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).
2.3
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una
divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il
matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e
segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone
l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente
l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei
confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza
professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli
istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;
Baumann/ Lauterburg,
in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.4
2.4.1
Dalla documentazione in atti e dalle
dichiarazioni di parte emerge che alla data del matrimonio (18 luglio 2002) CV
1.
disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 8'837.80 presso la CV 2; presso
la medesima Cassa alla data determinante per il riparto (20 maggio 2022) egli disponeva
invece di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 133'587.45 (cfr. V-1).
Considerati ex art. 22a cpv. 1
seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2) gli interessi maturati sull’avere
presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in
ragione di fr. 3'871.85 (cfr. V-1), l’avere soggetto a divisione accumulato da
CV 1 deve essere cifrato in fr. 120'877.80 (133'587.45 – 8'837.80 – 3'871.85).
2.4.2
Dagli atti all’inserto e dalle
dichiarazioni di parte non risulta che nel periodo determinante (18 luglio 2002
- 20 maggio 2022) AT 1 abbia accumulato averi previdenziali suscettibili di
essere divisi nella presente sede. Come risulta dall’estratto conto individuale
AVS acquisito d’ufficio agli atti (cfr. VIII), in suddetto periodo le
retribuzioni annue percepite dalla ex moglie non raggiungevano infatti i salari minimi assicurabili giusta
gli artt. 2 e 7 LPP.
2.4.3
Stante quanto precede, richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a
favore di AT 1 spetta un accredito di fr. 60'438.90 (120'877.80 :
2).
2.5
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne segue che, nel
rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra
parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la CV 2 dovrà trasferire a favore di AT
1.
– che nelle more della presente procedura nulla ha indicato quo all’eventuale
apertura di un conto o polizza di libero passaggio a suo nome – la somma di
fr. 60'438.90 su un
conto da aprirsi presso l’Istituto collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
Dovranno
altresì essere corrisposti gli interessi compensativi
–
al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;
cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 20 maggio 2022
e
sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;
STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18
luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 120'877.80.
2.- È
fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, su un conto da aprirsi a
suo nome presso la Fondazione __________, l’importo di fr. 60'438.90 oltre
interessi compensativi dal 20 maggio 2022.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti