34.2022.6
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio
26 aprile 2022Italiano9 min
i coniugi che gli istituti di previdenza
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2022.6
RG/sc
Lugano
26
aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 3/4 febbraio 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
2. AT
2
3. AT
3
a
1. CV
1
1 rappr. da: RA 2
2. CV
2
in materia di conguaglio della previdenza professionale a
causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 17 gennaio 2022, passata in giudicato, il Pretore del
Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 19
gennaio 2001 tra AT 1 e CV 1. Al punto n. 2 del dispositivo il Pretore ha
omologato l’accordo tramite il quale le parti hanno, tra l’altro, concordato di
suddividere a metà le rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il
matrimonio, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato
del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo
del riparto (cfr. I).
1.2 Il 3/4 febbraio 2022 il Pretore aggiunto ha quindi rimesso la
causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai
sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr.
II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XIV), si dirà più diffusamente, per quanto
occorra, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv.
2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire
nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del
luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima
frase LFLP).
2.3 Alla
presente causa si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC
menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a
seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015
concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio,
la procedura di divorzio essendo stata promossa il 16 aprile 2021 dinanzi alla
Pretura di __________.
2.4 Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
L’art. 22b LFLP disciplina le
modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del
matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato
disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP
se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul
conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il
giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP
procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita
dal giudice del divorzio (la chiave di
ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui
agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia
Fatti
i coniugi che gli istituti di previdenza
professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2
LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base
agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I
122, 233.46).
2.5 Le prestazioni
suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano
da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le
polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi
di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro 2A)
e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.6
2.6.1 Dalla documentazione
acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte – rimaste incontestate – non
risulta che al momento del matrimonio (19 gennaio 2010) AT 1
disponesse
di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai fini del presente
riparto giusta l’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP.
Per contro, dalle tavole processuali emerge che al momento
dell’introduzione della procedura di divorzio (16 aprile 2021) AT 1
disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 12'404.50 presso AT 2,
accumulata a far tempo dal 1. maggio 2018 (cfr. VI), nonché di un avere
previdenziale divisibile di fr. 75'583.63 depositato sul conto n. __________
della Fondazione AT 3 dove nel maggio 2017 era stato trasferito l’avere di fr.
75'374.55 da parte della __________ (cfr. VIII, VIII-1,) alla quale l’ex marito
era stato assicurato nel periodo luglio 2014-settembre 2016 (cfr. II-3) e alla
quale il precedente istituto previdenziale (__________, cfr. II-3) aveva
trasferito una prestazione d’uscita di fr. 60'044.90.
2.6.2 Dal fascicolo emerge
inoltre che al momento del matrimonio
(19 gennaio 2001) CV 1 disponeva
di una prestazione d’uscita di fr. 10’926 presso l’CV 2, dove è stata
assicurata da gennaio 1997 a febbraio 2004 ed in seguito nuovamente a far tempo
da marzo 2015 e dove in data 16 aprile 2021 disponeva di una prestazione
d’uscita divisibile di fr. 60'441 (cfr. II-4, XII).
Considerati giusta l’art.
22a cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 5'554.10, cfr. II-4) maturati sino al 16
aprile 2021 sull’avere alla data del matrimonio, il capitale previdenziale
soggetto a divisione accumulato da CV 1
deve essere cifrato in fr.
43'960.90 (60'441 – 10'926 – 5'554.10).
Stante quanto precede, richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1),
considerati i rispettivi averi divisibili accumulati dagli ex coniugi, a favore
di CV 1
Considerandi
spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 22'013.60 ([12'404.50 + 75'583.63 – 43'960.90] : 2).
2.7
Per applicazione analogica degli
artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito
nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e
non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez, in SVZ 2000,
p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su
un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).
Per il
che, l’importo di fr. 22'013.60, di cui fr. 3'082 a carico di AT 2 e fr.
18'931.60 a debito del conto n. __________ intestato a AT 1
presso la AT 3, dovrà essere trasferito a
favore di CV 1 presso l’CV 2. Dovranno altresì essere
corrisposti gli interessi compensativi – al tasso
minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25
settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo a far tempo dal 16 aprile 2021
e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n.
138.
del 16 marzo 2015).
In caso di mancato versamento nel
termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio,
rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia
della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati
articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8
La procedura è gratuita (art. 73 cpv.
2.
LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT
1.
durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 87'988.13.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV
1.
durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 43'960.90.
3.- È fatto ordine a AT 2 di versare a
favore di CV 1,
presso l’CV 2, l’importo di fr.
3'082 oltre interessi compensativi dal 16 aprile 2021.
4.- È fatto ordine alla AT 3 di versare
a debito del conto n. __________ intestato a AT 1
e a favore di CV 1
presso l’CV 2, l’importo di fr. 18'931.60 oltre interessi
compensativi dal 16 aprile 2021.
5.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti