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Decisione

34.2022.9

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievo per il finanziamento dell'abitazione (rimborsato dopo la data determinante per il riparto). Addebito proporzionale - di capita

10 giugno 2022Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi che gli istituti di previdenza

professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2

LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I

122, 233.46).

2.3 Le prestazioni

suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano

da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le

polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi

di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A)

e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece

nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)

che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del

25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4

2.4.1 Dalle dichiarazioni di

parte e dalla documentazione acquisita agli atti risulta che CV 1 da

gennaio 1985 è assicurato alla CV 2 dove disponeva di una prestazione d’uscita

di fr. 15'585.65 alla data del matrimonio, rispettivamente di una prestazione

d’uscita divisibile di fr. 97'821.45 al momento dell’introduzione della causa

di divorzio (cfr. XI).

Dal fascicolo emerge

inoltre che il 30 aprile 2009 egli ha effettuato un prelievo per il

finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 110’000 (cfr. XI, VII-1). Detto

importo è stato rimborsato all’istituto di previdenza in data 25 febbraio 2022

(cfr. V-2), ossia successivamente alla data determinate per il riparto (21

giugno 2018).

2.4.2 Se i coniugi divorziano

prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per

il finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione

di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e

22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).

Capitali

previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i

quali sussiste ancora, come nella

fattispecie in esame (il rimborso essendo avvenuto solamente nel febbraio 2022),

l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235

consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il

proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati

nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una

prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1

e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argo-mento

vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss,

Considerandi

n. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der

Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che,

in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati

durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono

addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a

quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.

Conformemente al summenzionato art.

22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino

LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, posto un avere al momento del

matrimonio di fr. 15'585.65 rispettivamente

di fr. 26’224.89 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a

OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il

calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 110’000

operato il 30 aprile 2009 di cui fr. 83'775.11 (110'000 – 26’224.89)

acquisiti durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr.

97'821.45 al momento del divorzio, l’importo accumulato da

CV 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso va cifrato in fr.

181'596.56 (83'775.11 + 97'821.45).

2.5

Dal fascicolo non

risulta che AT 1 nel periodo qui determinante abbia accumulato averi

previdenziali suscettibili di essere divisi, circostanza, questa, emersa

d’altronde già nell’ambito della procedura di divorzio (cfr. sentenza

pretorile) e rimasta incontestata nelle more della presente procedura.

2.6

Sulla scorta delle considerazioni che

precedono e richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr.

supra consid. 1.1), a AT 1 spetta a saldo un accredito di fr. 90'798.28

(181'596.56 : 2).

2.7

Per applicazione analogica degli

artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito

nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e

non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000,

p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su

un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

Pertanto,

l’importo di fr. 90'798.28 dovrà essere

trasferito da parte della CV 2 a favore di AT 1 su un conto da aprirsi

presso la Fondazione Istituto collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e

art. 60 cpv. 5 LPP), l’asserita apertura di altro conto di libero passaggio

(segnatamente presso “la spettabile __________”, cfr. VIII) non essendo stata

comprovata dall’interessata. Dovranno altresì essere corrisposti

gli interessi compensativi – al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo a far tempo dal 21 giugno 2018 e sino al momento

dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B

113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n.

138.

del 16 marzo 2015).

In caso di mancato versamento nel

termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio,

rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia

della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della

prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora

giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STF B 105/02 del 4

settembre 2003).

2.8

La procedura è gratuita (art. 73 cpv.

2.

LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV

1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 181'596.56.

2.- È fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, su un conto di

libero passaggio da aprirsi presso la Fondazione Istituto collettore LPP, l’importo di fr. 90'798.28 oltre interessi compensativi dal 21

giugno 2018.

3.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti