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Decisione

34.2023.1

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Calcolo interessi dal matrimonio fino al divorzio

15 marzo 2023Italiano10 min

34.2023.1

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2023.1

RG/sc

Lugano

15 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 23/25 gennaio 2023 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che

oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT

2.

a

1.

CV

1.

2.

CV

2.

conguaglio della previdenza professionale a causa di

divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 7 dicembre 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore del

Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 25

settembre 1998 tra AT 1

e CV 1. Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha

deciso che “ai coniugi è riconosciuta la metà dell’avere di vecchiaia

accumulato dall’altro coniuge durante il matrimonio. Al passaggio in giudicato

del giudizio, l’incarto sarà trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni

per la decisione di sua competenza” (doc. I).

1.2

Il 23/25 gennaio 2023 la Pretura di __________ ha rimesso la causa allo

scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli

artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di

previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito

rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative

prese di posizione delle parti (cfr. IV-XII), si dirà più diffusamente, per

quanto occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata

promossa il 1. luglio 2022.

2.2

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), in casu il 1. luglio 2022.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle

procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato

luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.3

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una

divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e

segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone

l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente

l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei

confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza

professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli

istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;

Baumann/ Lauterburg,

in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

2.4.1

Dalla documentazione in atti e dalle

dichiarazioni di parte (cfr. VII, VIII) emerge che alla data del matrimonio (25

settembre 1998) CV 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr.

46'777.60 presso la Fondazione __________ (cfr. VII-D), mentre che al

momento determinante per il riparto (1. luglio 2022) deteneva un avere

previdenziale divisibile di fr. 148'005.47 sul conto di libero passaggio __________

della Fondazione CV 2, dove nel marzo 2019 era stato accreditato da parte del

menzionato istituto di __________ l’importo di fr. 147'848.10 (cfr. VII-C, XI-1).

Considerati ex art. 22a cpv. 1

seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi maturati sull’avere

presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in

ragione di fr. 31'440.63 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale

(art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch)

– l’avere soggetto a divisione accumulato da CV 1 deve essere cifrato in fr.

69'787.24 (148'005.47 – 46'777.60 – 31'440.63).

2.4.2

Dal fascicolo non risulta che al momento

del matrimonio AT 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di

essere considerati nella presente sede ai sensi dell’art. 22 a cpv. 1 LFLP

(cfr. supra consid. 2.2). Alla data del riparto essa deteneva invece un avere

previdenziale di fr. 993.89 sul conto di libero passaggio n. __________ della Fondazione

AT 2 (cfr. IX-D).

2.4.3

Stante quanto precede, richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a

favore di AT 1

spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr.

34'396.68 ([69'787.24 - 993.89] : 2).

2.5

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne segue che, nel rispetto

di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte

obbligatoria e sovraobbligatoria, la Fondazione CV 2 dovrà trasferire, a debito

del conto di libero passaggio n. __________ intestato

a CV 1 e a favore del conto di libero passaggio n. __________ intestato a AT 1, la

somma di fr. 34'396.68. Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi –

al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'istituto debitore – maturati su suddetto

importo dal 1. luglio 2022 e

sino al momento dell'effettivo

trasferimento (DTF 129 V 255;

STF B 73/02 dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS

n. 138 del 16 marzo 2015).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 69'787.24.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 993.89.

3.- È

fatto ordine alla Fondazione CV 2 di versare, a debito del conto di libero passaggio n. __________

intestato a CV 1 e a favore del conto di libero

passaggio n. __________

intestato a AT 1, l’importo di fr. 34'396.68 oltre interessi

compensativi dal 1. luglio 2022.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti