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Decisione

34.2023.12

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievo durante il matrimonio per il finanziamento dell'abitazione primaria

11 agosto 2023Italiano12 min

da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e

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Raccomandata

Incarto

n.

34.2023.12

rg/gm

Lugano

11 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 31 maggio/1. giugno 2023 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC;

conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

2. AT

2

contro

1. CV

1

rappr. da: RA 2

2. CV

2

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 25 aprile 2023, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto

della Pretura di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 15

novembre 1984 tra CV 1 e AT 1. Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha stabilito

che “È accertato il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato

dall’altro a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio, ossia dalla

data del matrimonio (15 novembre 1984) alla presentazione di questa causa di

divorzio (15 novembre 2019). Alla crescita in giudicato di questa sentenza, la

causa verrà rimessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la

determinazione degli importi da suddividere”.

1.2

Il 31 maggio/1. giugno 2023 la Pretura ha rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di

previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito

rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative

prese di posizione delle parti (cfr. IV-XVIII), si dirà più diffusamente e per

quanto occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata

promossa il 15 novembre 2019 (cfr. I).

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), in casu il 15 novembre 2019.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide

in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF

1996 I 122, 233.46).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come

Fatti

i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si

tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d’applicazione

di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A

e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006;

Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215;

Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una

divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e

segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone

l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente

l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei

confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza

professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli

istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;

Baumann/ Lauterburg,

in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

2.4.1 Dalla documentazione agli atti e dalle

allegazioni delle parti non risulta che alla data del matrimonio (15 novembre

1984) AT 1 e CV 1 disponessero di averi previdenziali suscettibili di essere

considerati ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra

consid. 2.2).

2.4.2 Dal fascicolo emerge per contro che al

momento determinante per il riparto (15 novembre 2019) AT 1 disponeva di un

avere previdenziale divisibile di fr. 142'067.34 su un conto ad esso intestato

presso AT 2, dove nel maggio 2019 era stato trasferito l’importo di fr.

142'040.83 per ordine di __________ (cfr. comunicazione 28 ottobre 2021 di AT 2

sub II-4) quale amministratore della Cassa __________ (cfr. XIII).

Dagli atti emerge inoltre che nel

febbraio 2004 egli ha effettuato un prelievo per il finanziamento

dell’abitazione primaria di fr. 68'168 (cfr. scritto __________ 23 giugno 2023

al TCA sub XIII, cfr. comunicazione 28 ottobre 2021 di AT 2 sub II-4, cfr.

osservazioni 9 giugno 2023 di AT 1 al TCA sub VI).

Ora, se i coniugi divorziano prima

del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il

finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di

libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b

LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP). Capitali

previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i

quali sussiste ancora l’obbligo di

rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) –

non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio

valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella

prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione

da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e

cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder

Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, n. 531ss;

Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung

der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

L’art.

22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt.

30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e

Considerandi

gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito

prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del

prelievo.

Considerato

che nel caso in disamina l’intero avere previdenziale – e quindi anche quello

fatto oggetto di prelievo – è stato acquisito in costanza di matrimonio, ai

fini del riparto l’importo prelevato di fr. 68’168 va computato interamente,

non risultando segnatamente l’esistenza di averi previdenziali in data 15

novembre 1984.

Per

il che, l’avere previdenziale di AT 1 da sottoporre a divisione va cifrato in

fr. 210'235.34 (142'067.34 + 68’168).

2.4.3

Dalla documentazione in atti risulta che

alla data del riparto (15 novembre 2019) CV 1 disponeva di un avere

divisibile di fr. 324.50 presso CV 2 (cfr. X-1).

2.4.4

Stante quanto precede, richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto (cfr. supra consid.

1.1) a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr.

104'955.42 ([210'235.34 - 324.50] : 2).

2.5

Non compete per il resto allo scrivente

Giudice – chiamato a procedere al conguaglio giusta l’art. 25a LFLP in

base alla chiave di ripartizione (vincolante: DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46) stabilita dal giudice del divorzio al quale in concreto spettava

stabilire eventuali deroghe all’immediato versamento del conguaglio a favore

del coniuge creditore – statuire, in aggiunta a quanto disposto dal

Pretore, sulla richiesta (peraltro nemmeno fatta oggetto di un accordo con

controparte) formulata nelle more della presente procedura dall’ex marito (cfr.

XVII) e tendente a far sì che l’accredito del conguaglio a favore dell’ex

moglie avvenga solo dopo la vendita ai pubblici incanti dell’immobile in

comproprietà finanziato (in parte) con il predetto prelievo (e quindi solo “allorquando

si saranno

liberati FRS. 68’168”), vendita che, come da

disposizione pretorile (cfr. dispositivo n. 2 della sentenza di divorzio),

dovrà aver luogo entro fine novembre 2023 ad opera del notaio __________ e alle

condizioni poste nel citato dispositivo. E nemmeno compete allo scrivente

Giudice da un lato impartire al notaio incaricato “indicazioni vincolanti”

(chieste dall’ex marito) in considerazione del fatto che del prelievo “non

vi è alcuna menzione a Registro Fondiario”, dall’altro stabilire in

sentenza che il versamento dell’importo a favore della ex moglie avvenga solo

previa “restituzione nella Cassa pensione del sig. AT 1” dell’importo da

esso prelevato di fr. 68'168.

2.6

Per

applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne segue che, nel

rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovraobbligatoria, Rendita dovrà trasferire a favore di CV

1, presso CV 2, la somma di fr. 104'955.42.

Dovranno

altresì essere corrisposti gli interessi compensativi

al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 15 novembre 2019 e

sino

al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;

STF B 73/02

dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio

2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 210'235.34.

2.- L’avere di previdenza

acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 324.50.

3.- È

fatto ordine a AT 2 di versare, a debito del conto n.

__________ intestato a AT 1 e a favore di CV 1 presso CV 2, la somma di

fr. 104'955.42 oltre interessi compensativi dal 15 novembre 2019.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti