34.2023.12
Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievo durante il matrimonio per il finanziamento dell'abitazione primaria
11 agosto 2023Italiano12 min
da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2023.12
rg/gm
Lugano
11 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 31 maggio/1. giugno 2023 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC;
conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone
1. AT
1
rappr. da: RA 1
2. AT
2
contro
1. CV
1
rappr. da: RA 2
2. CV
2
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per sentenza 25 aprile 2023, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto
della Pretura di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 15
novembre 1984 tra CV 1 e AT 1. Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha stabilito
che “È accertato il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato
dall’altro a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio, ossia dalla
data del matrimonio (15 novembre 1984) alla presentazione di questa causa di
divorzio (15 novembre 2019). Alla crescita in giudicato di questa sentenza, la
causa verrà rimessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la
determinazione degli importi da suddividere”.
1.2
Il 31 maggio/1. giugno 2023 la Pretura ha rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di
previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XVIII), si dirà più diffusamente e per
quanto occorra, nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata
promossa il 15 novembre 2019 (cfr. I).
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122
CC), in casu il 15 novembre 2019.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide
in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF
1996 I 122, 233.46).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come
Fatti
i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si
tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo d’applicazione
di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A
e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006;
Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215;
Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una
divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il
matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e
segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone
l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente
l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei
confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza
professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli
istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;
Baumann/ Lauterburg,
in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.4
2.4.1 Dalla documentazione agli atti e dalle
allegazioni delle parti non risulta che alla data del matrimonio (15 novembre
1984) AT 1 e CV 1 disponessero di averi previdenziali suscettibili di essere
considerati ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra
consid. 2.2).
2.4.2 Dal fascicolo emerge per contro che al
momento determinante per il riparto (15 novembre 2019) AT 1 disponeva di un
avere previdenziale divisibile di fr. 142'067.34 su un conto ad esso intestato
presso AT 2, dove nel maggio 2019 era stato trasferito l’importo di fr.
142'040.83 per ordine di __________ (cfr. comunicazione 28 ottobre 2021 di AT 2
sub II-4) quale amministratore della Cassa __________ (cfr. XIII).
Dagli atti emerge inoltre che nel
febbraio 2004 egli ha effettuato un prelievo per il finanziamento
dell’abitazione primaria di fr. 68'168 (cfr. scritto __________ 23 giugno 2023
al TCA sub XIII, cfr. comunicazione 28 ottobre 2021 di AT 2 sub II-4, cfr.
osservazioni 9 giugno 2023 di AT 1 al TCA sub VI).
Ora, se i coniugi divorziano prima
del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il
finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di
libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b
LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP). Capitali
previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i
quali sussiste ancora l’obbligo di
rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) –
non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio
valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella
prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione
da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e
cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder
Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, n. 531ss;
Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung
der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
L’art.
22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt.
30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e
Considerandi
gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito
prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del
prelievo.
Considerato
che nel caso in disamina l’intero avere previdenziale – e quindi anche quello
fatto oggetto di prelievo – è stato acquisito in costanza di matrimonio, ai
fini del riparto l’importo prelevato di fr. 68’168 va computato interamente,
non risultando segnatamente l’esistenza di averi previdenziali in data 15
novembre 1984.
Per
il che, l’avere previdenziale di AT 1 da sottoporre a divisione va cifrato in
fr. 210'235.34 (142'067.34 + 68’168).
2.4.3
Dalla documentazione in atti risulta che
alla data del riparto (15 novembre 2019) CV 1 disponeva di un avere
divisibile di fr. 324.50 presso CV 2 (cfr. X-1).
2.4.4
Stante quanto precede, richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto (cfr. supra consid.
1.1) a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr.
104'955.42 ([210'235.34 - 324.50] : 2).
2.5
Non compete per il resto allo scrivente
Giudice – chiamato a procedere al conguaglio giusta l’art. 25a LFLP in
base alla chiave di ripartizione (vincolante: DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46) stabilita dal giudice del divorzio al quale in concreto spettava
stabilire eventuali deroghe all’immediato versamento del conguaglio a favore
del coniuge creditore – statuire, in aggiunta a quanto disposto dal
Pretore, sulla richiesta (peraltro nemmeno fatta oggetto di un accordo con
controparte) formulata nelle more della presente procedura dall’ex marito (cfr.
XVII) e tendente a far sì che l’accredito del conguaglio a favore dell’ex
moglie avvenga solo dopo la vendita ai pubblici incanti dell’immobile in
comproprietà finanziato (in parte) con il predetto prelievo (e quindi solo “allorquando
si saranno
liberati FRS. 68’168”), vendita che, come da
disposizione pretorile (cfr. dispositivo n. 2 della sentenza di divorzio),
dovrà aver luogo entro fine novembre 2023 ad opera del notaio __________ e alle
condizioni poste nel citato dispositivo. E nemmeno compete allo scrivente
Giudice da un lato impartire al notaio incaricato “indicazioni vincolanti”
(chieste dall’ex marito) in considerazione del fatto che del prelievo “non
vi è alcuna menzione a Registro Fondiario”, dall’altro stabilire in
sentenza che il versamento dell’importo a favore della ex moglie avvenga solo
previa “restituzione nella Cassa pensione del sig. AT 1” dell’importo da
esso prelevato di fr. 68'168.
2.6
Per
applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne segue che, nel
rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra
parte obbligatoria e sovraobbligatoria, Rendita dovrà trasferire a favore di CV
1, presso CV 2, la somma di fr. 104'955.42.
Dovranno
altresì essere corrisposti gli interessi compensativi
–
al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;
cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 15 novembre 2019 e
sino
al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;
STF B 73/02
dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio
2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 210'235.34.
2.- L’avere di previdenza
acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 324.50.
3.- È
fatto ordine a AT 2 di versare, a debito del conto n.
__________ intestato a AT 1 e a favore di CV 1 presso CV 2, la somma di
fr. 104'955.42 oltre interessi compensativi dal 15 novembre 2019.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti