34.2023.14
Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
15 novembre 2023Italiano11 min
34.2023.14
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2023.14
RG/sc
Lugano
15 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 10/11 luglio 2023 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC;
conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone
1. AT
1
rappr. da: RA 1
Considerandi
2.
AT 2
a
1.
CV
1.
rappr. da: RA 2
2.
CV
2.
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per
sentenza 20 ottobre 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto di __________
ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato l’8 settembre 2007 tra AT 1
e
CV 1. Al punto 16 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “A
titolo di divisione della previdenza professionale si accerta il diritto di
ciascun coniuge alla metà della prestazione di libera uscita dell’altro, calcolata
dalla data del matrimonio (8 settembre 2007) al promovimento della procedura di
divorzio (14 febbraio 2018) (…)”
1.2
Il 10/11 luglio 2023 la Pretura ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale
(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di
previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXIX), si dirà più diffusamente, per
quanto occorra, nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata
promossa il 14 febbraio 2018 (cfr. I).
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122
CC), in casu il 14 febbraio 2018.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una
divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il
matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e
segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone
l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente
l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei
confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza
professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli
istituti di libero passaggio; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;
Baumann/ Lauterburg,
in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.4
2.4.1
Dalla documentazione agli atti e dalle
dichiarazioni di parte risulta che da aprile 2007 sino a dicembre 2012 (e poi
ancora da gennaio a febbraio 2015) CV 1 ha lavorato (quale primo impiego in
Svizzera risultante dall’estratto conto AG, dove nel periodo aprile-dicembre
2007.
ha conseguito un salario di fr. 29'475 (cfr. estratto conto individuale
AVS; cfr. attestati previdenziali della __________, doc. XIV/4-6). Considerato
che, come emerge dall’attestato 1. gennaio 2008 della __________ (__________,
doc. XIV-5) in data 31 dicembre 2007 egli disponeva di un capitale di risparmio
LPP di fr. 2'158 (accumulato da aprile 2007), in assenza di dati più precisi è
verosimile ritenere che al momento del matrimonio (8 settembre 2007) egli
disponesse di un avere previdenziale quantificabile in fr. 1'350 e suscettibile
di essere considerato ai fini della presente divisione giusta l’art. 22a cpv. 1
seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2).
Al momento determinante per il
riparto (14 febbraio 2018) in base agli atti
l’ex marito – che
nel frattempo era stato assicurato, oltre che alla citata __________, anche
alla __________ cui erano affiliate, quali datrici di lavoro di CV 1, la __________
(gennaio 2014-febbraio 2015), la __________ (maggio 2012-settembre 2013) e la __________
(gennaio 2015-ottobre 2016) (cfr. XXVI) – disponeva su una polizza di
libero passaggio di __________ di un avere previdenziale di fr. 66'421.35 (cfr.
XXVI), importo corrispondente all’avere in seguito trasferito, nell’aprile
2018, alla __________ (cfr. XVII) e da questa a sua volta versato, nel febbraio
2019, sul conto di libero passaggio n. __________ (cfr. XIII/1) tuttora in
essere presso la CV 2 e che presenta un saldo (valuta 1. gennaio 2023) di fr.
73'910.72 (cfr. XIII/1, XVII/1).
Stante quanto sopra, considerati ex
art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi
maturati sull’avere presente alla data del matrimonio sino al momento
determinate per il riparto in ragione di fr. 270 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal
Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per
il calcolo cfr. www.gerichte.ch) – l’avere soggetto a divisione accumulato da CV 1 deve essere cifrato
in fr. 64'801.05 (66'421.35 – 1’350 – 270.30).
2.4.2
Dal fascicolo e dalle informazioni
fornite da AT 1 nelle more della presente procedura non consta che al momento
del matrimonio essa fosse assicurata ai fini previdenziali o disponesse di
averi di libero passaggio suscettibili di essere considerati ai fini del
presente giudizio. Dalla documentazione in atti risulta invece che al momento
del riparto (14 febbraio 2018) disponeva di una prestazione d’uscita di fr.
50'952.65 presso la __________ (cfr. XI, XI/3, XII/5), dove è stata assicurata
da agosto 2017 a marzo 2023 e dove risultano essere confluiti gli averi
previdenziali precedentemente acquisiti presso la __________ (cfr. XI/1, IV/2,
sub IV/2) e la __________ (cfr. XI/2, XII/1-2, sub IV/2). Nel marzo 2023
l’intero avere di fr. 171'402.20 depositato presso la __________ è stato
trasferito a AT 2 dove AT 1 è assicurata quale dipendente di __________ dal 1. aprile
2023.
(cfr. XVIII, XII/9, XI, XI/5).
2.4.3
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr.
supra consid. 1.1) a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito
di fr. 6'924.20 ([64'801.05 - 50'952.65] : 2).
2.5
Per
applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne segue che, nel
rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra
parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la CV 2 dovrà trasferire a favore di AT
1, presso AT 2 (contratto 200615), la somma di fr. 6'924.20.
Dovranno
altresì essere corrisposti gli interessi compensativi
–
al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;
cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 14 febbraio 2018 e
sino
al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;
STF B 73/02
dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio
2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 64'801.05.
2.- L’avere di previdenza
acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 50'952.65.
3.- È
fatto ordine alla CV 2 di versare a debito del conto
di libero passaggio n. __________ intestato a CV
1 e a favore di AT 1, presso AT 2 (contratto __________), la
somma di fr. 6'924.20 oltre interessi compensativi dal 14 febbraio 2018.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti