34.2023.16
Mancato versamento da parte del datore di lavoro convenuto dei contributi previdenziali dovuti all'istituto di previdenza attore. Parziale pagamento pendente lite da parte della società convenuta
22 novembre 2023Italiano13 min
fini del presente giudizio sono le censure relative ad asserite errate informazioni
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2023.16
rg/gm
Lugano
22 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 4
settembre 2023 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza
professionale
ritenuto in
fatto
e considerato in
diritto
1.1 Con contratto d’adesione sottoscritto il 19 dicembre/31 gennaio
2020 (contratto n. __________) la CV 1 quale datore di lavoro ha affidato
l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti
alla AT 1, __________ con effetto dal 1. gennaio 2020 (doc. A/1).
1.2 Stante il mancato pagamento – anche dopo
concessione di un piano di pagamento (doc. A/8) – dei premi dovuti da parte del
datore di lavoro per un importo di fr. 4'727.05 (importo comprensivo di spese e
interessi sino a tale data, cfr. conteggi 2022 e 2023 sub doc. A/5), disdetto il
contratto d’adesione per il 31 maggio 2023 (doc. A/9) e adite le vie esecutive
con PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 agosto 2023 (doc. A/11), con
l’“istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la
condanna della CV 1 al pagamento di fr. 4'727.05 con interessi al 5% dal 1.
agosto 2023, fr. 89.90 per interessi sino al 31 luglio 2023 nonché delle “spese
regolamentazione di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la
rifusione di spese e ripetibili.
1.3 Con la risposta di causa parte
convenuta, evidenziando la difficile situazione finanziaria in cui si trova da
tempo dovuta in particolare alla pandemia Covid durante la quale l’azienda è
stata creata, fa presente come lo scoperto contributivo concerna unicamente il
socio e gerente __________ (che ha anche rinunciato al versamento del proprio
salario), come quest’ultimo abbia attinto ai propri risparmi per far fronte ai
debiti societari, come i pagamenti rateizzati concessi dalla società per gli
anni 2021 e 2022 siano invece stati rifiutati per il 2023 e come la società
abbia proceduto comunque al versamento di fr. 1'100 a favore della fondazione
attrice in data 25 settembre 2023. Conclude riconoscendo di aver sbagliato a
non versare nei tempi richiesti le somme dovute alla fondazione attrice,
evidenziando anche come attualmente stia provvedendo al pagamento degli
stipendi e dei contributi (cfr. III).
1.4 Con scritto 3 novembre 2023 la
fondazione attrice si è riconfermata nella sua domanda di giudizio, precisando
che gli scoperti contributivi concernono unicamente i dipendenti che “raggiungono
la soglia/la quota minima stabilita per legge” (cfr. VI).
Con scritto non
datato e pervenuto al Tribunale il 21 novembre 2023 parte convenuta si è
riconfermata nella sua posizione lamentando asseriti non corretti comportamenti
da parte dell’istituto di previdenza (cfr. VIII).
2.1 La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art. 11 LPP impone al datore
di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a
un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto
retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei
contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi
l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i
suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto
il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
Fatti
2.4 Nel caso di specie la pretesa attorea
appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone
assicurate – segnatamente il gerente __________ (doc. A/5, A/6; irrilevanti ai
fini del presente giudizio sono le censure relative ad asserite errate informazioni
da parte della fondazione ai dipendenti della società “non assoggettati alla
quota LPP”, cfr. VIII) –, l'obbligo contributivo, le modalità di
finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono
disciplinati in particolare all’art. 10 del contratto d'adesione (doc. A/1;
cfr. anche art. 6 per gli interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 2.3,
3 e 5 del regolamento di previdenza (doc. A/3) e nel piano di previdenza (doc.
A/4). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di
lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e
delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e piano
di previdenza).
Dagli atti
di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta
del contratto, ossia sino al 31 maggio 2023) e gli interessi (passivi) dovuti
dalla convenuta (sino al 31 luglio 2023) è stato eseguito secondo le
disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP,
delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi rimasti
insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e
risulta sufficientemente sostanziato.
Tuttavia
risulta che nell’importo fatto valere in petizione di fr. 4'272.05 sono già
compresi gli interessi sino al 31 luglio 2023 di fr. 89.90 (cfr. conteggio 2023
sub doc. A/5). A torto quindi parte attrice postula, oltre la somma di fr.
4'272.05, anche il versamento di fr. 89.90.
Quo alle
spese (comprese, per quanto è dato di capire e ad eccezione di quelle relative
alla domanda di esecuzione (cfr. infra), nell’importo di cui al petitum), le
stesse nella misura in cui documentate e conformi al regolamento delle spese
(sub doc. A/1) vanno riconosciute (DTF 117 II 258). Per il che sono
suscettibili di essere poste a carico della società convenuta le spese per
scioglimento del contratto (fr. 500, doc. A/9) e per l’allestimento di un piano
di pagamento (fr. 250, doc. A/8), le spese relative alle diffide del 15 marzo
2022, 15 marzo 2023 e 17 aprile 2023 per complessivi fr. 300 (doc. A/7), le
spese per informazione del comitato dell’11 aprile 2022 (fr. 300, doc. A/7),
mentre non può essere ammessa in quanto non documentata la spesa di fr. 300
(compresa nell’importo di fr. 4'272.05) registrata il 13 aprile 2023 e
riportata nel già citato conteggio 2023 (doc. A/5).
Parte
convenuta non risulta del resto aver mai contestato né l'obbligo contributivo,
né l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile
dall’attrice.
Oggetto di
condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (fr.
300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto
esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/11) e
contemplati nel menzionato regolamento delle spese.
Successivamente
all’inoltro della presente petizione parte convenuta risulta aver provveduto,
in data 25/26 settembre 2023, al pagamento di fr. 1'100 a favore della
fondazione attrice producendo il relativo giustificativo bancario (cfr. III/2),
circostanza, questa, che controparte non ha per altro contestato. Per tale
importo la petizione è pertanto divenuta priva di oggetto (Zünd, Gesetz über
das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Kommentar, 2009, § 9 N. 5).
Il credito di spettanza della fondazione attrice si è pertanto ridotto a fr. 3'172.05
(4'272.05 - 300 + 300 - 1'100).
2.5 L’attrice chiede anche il versamento di
interessi di ritardo al 5% dal 1. agosto 2023.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare
degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso
contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%
(STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit.,
ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto
accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. agosto 2023 su
fr. 2'872.05 (3'172.05 - 300).
2.6 L’attrice
postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al
Considerandi
summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 agosto 2023.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79.
LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80.
LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss,
251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è
che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento,
nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto
quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione
creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al
giudice dell'esecuzione.
2.7
Non compete
per il resto allo scrivente Tribunale sindacare sull’asserita mancata
concessione da parte della fondazione di una dilazione di pagamento (anche) per
l’anno 2023 (cfr. supra consid. 1.3), la decisione in merito a eventuali concessioni di pagamenti
rateali, dilazioni o
condoni a favore del debitore dei contributi previdenziali non essendo di
competenza dell’autorità giudiziaria (la LPP, il contratto d’affiliazione e i
regolamenti applicabili al caso di specie e suscettibili quindi d’esame
giudiziale, non contengono disposizione alcuna a tale riguardo) ma spettando
esclusivamente all’ente previdenziale (al Tribunale
compete unicamente l’omologazione di eventuali accordi stabiliti in pendenza di
lite, ciò che non corrisponde al caso in esame).
2.8
L’insorgente
evidenzia infine di aver rinunciato al versamento del proprio salario per far
fronte alla difficile situazione finanziaria in cui si trovava la società. Egli
non considera tuttavia che i contributi alle assicurazioni sociali restano dovuti
anche nell'ipotesi in cui si rinunci a chiedere l'effettivo versamento del
salario (STF H 71/02 del 5 marzo 2003). Richiamato l’art. 7 cpv. 2 LPP secondo
cui il salario annuo LPP corrisponde al salario determinante AVS e ritenuto che,
come in ambito AVS, i contributi sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo
diritto al salario (BK-BVG, Glättli, Art. 7 N.
18ss; DTF 138 V 463; RCC
1976, pag. 87), nulla agli atti permette di ritenere
– e nemmeno viene fatto valere – che l’interessato non abbia maturato (realizzato)
il diritto al salario e che si sia trattato pertanto di una mera aspettativa
alla rimunerazione, quando si consideri che, dal momento in cui sono annunciati
(cfr. doc. A/5, A/6), i salari risultano contabilizzati e non costituiscono mera
aspettativa (STF H 78/03 del 13 settembre 2004; DTF 131 V 444, 111 V 166).
2.9
La procedura è di principio gratuita
(art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).
A parte attrice, non patrocinata in
causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla
giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con
compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF
126.
V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non
patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili
unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se –
ciò che non è il caso nella presente fattispecie – la causa è complessa, ha
valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi
profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF
128.
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC
1984.
p. 278).
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione, nella misura in cui
non è divenuta priva di oggetto, è parzialmente accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 3'172.05 oltre interessi al
5% dal 1. agosto 2023 su fr. 2'872.05.
§§ È rigettata in via definitiva
l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 agosto 2023 per
l’importo di fr. 3'172.05 oltre interessi al 5% dal 1. agosto 2023 su fr. 2'872.05.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti