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Decisione

34.2023.16

Mancato versamento da parte del datore di lavoro convenuto dei contributi previdenziali dovuti all'istituto di previdenza attore. Parziale pagamento pendente lite da parte della società convenuta

22 novembre 2023Italiano13 min

fini del presente giudizio sono le censure relative ad asserite errate informazioni

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n.

34.2023.16

rg/gm

Lugano

22 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 4

settembre 2023 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza

professionale

ritenuto in

fatto

e considerato in

diritto

1.1 Con contratto d’adesione sottoscritto il 19 dicembre/31 gennaio

2020 (contratto n. __________) la CV 1 quale datore di lavoro ha affidato

l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti

alla AT 1, __________ con effetto dal 1. gennaio 2020 (doc. A/1).

1.2 Stante il mancato pagamento – anche dopo

concessione di un piano di pagamento (doc. A/8) – dei premi dovuti da parte del

datore di lavoro per un importo di fr. 4'727.05 (importo comprensivo di spese e

interessi sino a tale data, cfr. conteggi 2022 e 2023 sub doc. A/5), disdetto il

contratto d’adesione per il 31 maggio 2023 (doc. A/9) e adite le vie esecutive

con PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 agosto 2023 (doc. A/11), con

l’“istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la

condanna della CV 1 al pagamento di fr. 4'727.05 con interessi al 5% dal 1.

agosto 2023, fr. 89.90 per interessi sino al 31 luglio 2023 nonché delle “spese

regolamentazione di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto

definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la

rifusione di spese e ripetibili.

1.3 Con la risposta di causa parte

convenuta, evidenziando la difficile situazione finanziaria in cui si trova da

tempo dovuta in particolare alla pandemia Covid durante la quale l’azienda è

stata creata, fa presente come lo scoperto contributivo concerna unicamente il

socio e gerente __________ (che ha anche rinunciato al versamento del proprio

salario), come quest’ultimo abbia attinto ai propri risparmi per far fronte ai

debiti societari, come i pagamenti rateizzati concessi dalla società per gli

anni 2021 e 2022 siano invece stati rifiutati per il 2023 e come la società

abbia proceduto comunque al versamento di fr. 1'100 a favore della fondazione

attrice in data 25 settembre 2023. Conclude riconoscendo di aver sbagliato a

non versare nei tempi richiesti le somme dovute alla fondazione attrice,

evidenziando anche come attualmente stia provvedendo al pagamento degli

stipendi e dei contributi (cfr. III).

1.4 Con scritto 3 novembre 2023 la

fondazione attrice si è riconfermata nella sua domanda di giudizio, precisando

che gli scoperti contributivi concernono unicamente i dipendenti che “raggiungono

la soglia/la quota minima stabilita per legge” (cfr. VI).

Con scritto non

datato e pervenuto al Tribunale il 21 novembre 2023 parte convenuta si è

riconfermata nella sua posizione lamentando asseriti non corretti comportamenti

da parte dell’istituto di previdenza (cfr. VIII).

2.1 La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.

2.2 L'art. 11 LPP impone al datore

di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a

un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto

retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei

contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi

l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle

disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei

lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a

quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto

gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita

nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei

contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber

und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla

scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono

strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.3 Nel processo riguardante il

versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di

previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di

permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle

assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i

suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa

(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto

il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe

fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni

immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno

sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al

fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

Fatti

2.4 Nel caso di specie la pretesa attorea

appare sufficientemente so-stanziata e documentata.

Le persone

assicurate – segnatamente il gerente __________ (doc. A/5, A/6; irrilevanti ai

fini del presente giudizio sono le censure relative ad asserite errate informazioni

da parte della fondazione ai dipendenti della società “non assoggettati alla

quota LPP”, cfr. VIII) –, l'obbligo contributivo, le modalità di

finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono

disciplinati in particolare all’art. 10 del contratto d'adesione (doc. A/1;

cfr. anche art. 6 per gli interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 2.3,

3 e 5 del regolamento di previdenza (doc. A/3) e nel piano di previdenza (doc.

A/4). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di

lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e

delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e piano

di previdenza).

Dagli atti

di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta

del contratto, ossia sino al 31 maggio 2023) e gli interessi (passivi) dovuti

dalla convenuta (sino al 31 luglio 2023) è stato eseguito secondo le

disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP,

delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi rimasti

insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e

risulta sufficientemente sostanziato.

Tuttavia

risulta che nell’importo fatto valere in petizione di fr. 4'272.05 sono già

compresi gli interessi sino al 31 luglio 2023 di fr. 89.90 (cfr. conteggio 2023

sub doc. A/5). A torto quindi parte attrice postula, oltre la somma di fr.

4'272.05, anche il versamento di fr. 89.90.

Quo alle

spese (comprese, per quanto è dato di capire e ad eccezione di quelle relative

alla domanda di esecuzione (cfr. infra), nell’importo di cui al petitum), le

stesse nella misura in cui documentate e conformi al regolamento delle spese

(sub doc. A/1) vanno riconosciute (DTF 117 II 258). Per il che sono

suscettibili di essere poste a carico della società convenuta le spese per

scioglimento del contratto (fr. 500, doc. A/9) e per l’allestimento di un piano

di pagamento (fr. 250, doc. A/8), le spese relative alle diffide del 15 marzo

2022, 15 marzo 2023 e 17 aprile 2023 per complessivi fr. 300 (doc. A/7), le

spese per informazione del comitato dell’11 aprile 2022 (fr. 300, doc. A/7),

mentre non può essere ammessa in quanto non documentata la spesa di fr. 300

(compresa nell’importo di fr. 4'272.05) registrata il 13 aprile 2023 e

riportata nel già citato conteggio 2023 (doc. A/5).

Parte

convenuta non risulta del resto aver mai contestato né l'obbligo contributivo,

né l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile

dall’attrice.

Oggetto di

condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (fr.

300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto

esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/11) e

contemplati nel menzionato regolamento delle spese.

Successivamente

all’inoltro della presente petizione parte convenuta risulta aver provveduto,

in data 25/26 settembre 2023, al pagamento di fr. 1'100 a favore della

fondazione attrice producendo il relativo giustificativo bancario (cfr. III/2),

circostanza, questa, che controparte non ha per altro contestato. Per tale

importo la petizione è pertanto divenuta priva di oggetto (Zünd, Gesetz über

das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Kommentar, 2009, § 9 N. 5).

Il credito di spettanza della fondazione attrice si è pertanto ridotto a fr. 3'172.05

(4'272.05 - 300 + 300 - 1'100).

2.5 L’attrice chiede anche il versamento di

interessi di ritardo al 5% dal 1. agosto 2023.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische

Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare

degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso

contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%

(STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit.,

ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto

accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. agosto 2023 su

fr. 2'872.05 (3'172.05 - 300).

2.6 L’attrice

postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al

Considerandi

summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 agosto 2023.

Il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79.

LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover

esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.

80.

LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79

LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della

Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss,

251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è

che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del

credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in

casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento,

nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La presente sentenza varrà pertanto

quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione

creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al

giudice dell'esecuzione.

2.7

Non compete

per il resto allo scrivente Tribunale sindacare sull’asserita mancata

concessione da parte della fondazione di una dilazione di pagamento (anche) per

l’anno 2023 (cfr. supra consid. 1.3), la decisione in merito a eventuali concessioni di pagamenti

rateali, dilazioni o

condoni a favore del debitore dei contributi previdenziali non essendo di

competenza dell’autorità giudiziaria (la LPP, il contratto d’affiliazione e i

regolamenti applicabili al caso di specie e suscettibili quindi d’esame

giudiziale, non contengono disposizione alcuna a tale riguardo) ma spettando

esclusivamente all’ente previdenziale (al Tribunale

compete unicamente l’omologazione di eventuali accordi stabiliti in pendenza di

lite, ciò che non corrisponde al caso in esame).

2.8

L’insorgente

evidenzia infine di aver rinunciato al versamento del proprio salario per far

fronte alla difficile situazione finanziaria in cui si trovava la società. Egli

non considera tuttavia che i contributi alle assicurazioni sociali restano dovuti

anche nell'ipotesi in cui si rinunci a chiedere l'effettivo versamento del

salario (STF H 71/02 del 5 marzo 2003). Richiamato l’art. 7 cpv. 2 LPP secondo

cui il salario annuo LPP corrisponde al salario determinante AVS e ritenuto che,

come in ambito AVS, i contributi sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo

diritto al salario (BK-BVG, Glättli, Art. 7 N.

18ss; DTF 138 V 463; RCC

1976, pag. 87), nulla agli atti permette di ritenere

– e nemmeno viene fatto valere – che l’interessato non abbia maturato (realizzato)

il diritto al salario e che si sia trattato pertanto di una mera aspettativa

alla rimunerazione, quando si consideri che, dal momento in cui sono annunciati

(cfr. doc. A/5, A/6), i salari risultano contabilizzati e non costituiscono mera

aspettativa (STF H 78/03 del 13 settembre 2004; DTF 131 V 444, 111 V 166).

2.9

La procedura è di principio gratuita

(art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).

A parte attrice, non patrocinata in

causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla

giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con

compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF

126.

V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non

patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili

unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se –

ciò che non è il caso nella presente fattispecie – la causa è complessa, ha

valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi

profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF

128.

V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC

1984.

p. 278).

Per

questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione, nella misura in cui

non è divenuta priva di oggetto, è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 3'172.05 oltre interessi al

5% dal 1. agosto 2023 su fr. 2'872.05.

§§ È rigettata in via definitiva

l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 agosto 2023 per

l’importo di fr. 3'172.05 oltre interessi al 5% dal 1. agosto 2023 su fr. 2'872.05.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti