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Decisione

34.2023.18

Contestato calcolo della rendita di vecchiaia residua a seguito di un prelievo parziale in capitale. Interpretazione norma transitoria (art. 24 Lipct). Uguaglianza di trattamento. Petizione parzialmente accolta

12 agosto 2024Italiano105 min

per soddisfare il loro obbligo d’informazione nei confronti degli assicurati (Brechbühl,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto n.

34.2023.18

FS/sc

Lugano

12

agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco

Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 22

settembre 2023 di

AT 1

contro

Istituto di previdenza del

Cantone Ticino, 6501 Bellinzona

rappr. da: RA 1

in materia di previdenza

professionale

ritenuto in

fatto

1.1. AT 1, nato

il __________ 1957, affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

(dal 1° gennaio 2013: Istituto di previdenza del Cantone Ticino, in seguito:

IPCT) dal 1° gennaio 2002, con effetto dal 1. settembre 2022 è stato posto al

beneficio di una prestazione capitalizzata di fr. 300'000 e di una pensione di

vecchiaia residua di fr. 30'332 annui. Tali prestazioni sono state determinate

secondo il vecchio sistema del primato delle prestazioni, in applicazione della

norma transitoria di cui all’art. 24 cpv. 4 e 7 della Legge sull’Istituto di

previdenza del Cantone Ticino (LIPCT).

1.2. Con

petizione al TCA del 22 settembre 2023, AT 1 chiede il ricalcolo della pensione

di vecchiaia residua in applicazione di un tasso di conversione che permetta di

preservare, anche dopo capitalizzazione parziale della rendita di vecchiaia, il

“vantaggio garantito dalla Norma transitoria” (ovvero dall’art. 24

LIPCT). Postula inoltre l’annullamento dell’art. 39 cpv. 2 lett. b del

Regolamento di previdenza dell’IPCT (in seguito: Ripct) il quale, in modo

ritenuto discriminatorio, prevede per gli assicurati a beneficio di una rendita

pensionistica secondo la menzionata normativa transitoria, una rendita vedovile

del 50% della pensione di vecchiaia del coniuge defunto, a fronte del 60% per

gli assicurati a beneficio di una pensione di vecchiaia secondo gli artt. 30 o

31 del regolamento. Sostiene quindi che tale disposto violi il principio della

parità di trattamento, nonché della pianificazione previdenziale. Lamenta poi

una mancata (ed errata) informazione da parte dell’IPCT in merito alle

conseguenze della capitalizzazione parziale della rendita, la quale avrebbe un

effetto negativo sproporzionato sia sulla pensione di vecchiaia che sulla

rendita vedovile in aspettativa. L’attore solleva poi ulteriori censure delle

quali si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

1.3. Con la

risposta di causa l’IPCT, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede di respingere la

petizione. Contesta preliminarmente di aver fornito all’assicurato informazioni

discordanti. Conferma poi la scelta di ricorrere alla norma transitoria la cui

applicazione dipenderebbe unicamente da quale, fra il vecchio regime assicurativo

di primato delle prestazioni ed il nuovo piano di primato dei contributi,

preveda un importo della pensione di vecchiaia maggiore, senza riguardo ad un

eventuale capitalizzazione della stessa o all’importo della rendita vedovile in

aspettativa. Respinge poi la censura di violazione del principio della

pianificazione avendo l’Istituto concesso le prestazioni previste dalla norma

transitoria. Nega inoltre di avere violato l’obbligo di informazione

evidenziando di avere sempre risposto in modo completo alle richieste di

informazioni dell’assicurato. Respinge quindi le censure di violazione della

parità di trattamento e della pianificazione previdenziale in relazione

all’adozione dell’art. 39 Ripct, rinviando a tal riguardo alle motivazioni di

cui alla sentenza 34.2022.18 del 24 aprile 2023 di questo Tribunale.

1.4. Il 6

febbraio 2024 il TCA ha posto alcuni quesiti all’istituto convenuto (doc. XI).

L’IPCT ha risposto il 15 febbraio

2024 (doc. XII). L’attore ha preso posizione il 29 febbraio 2024 (doc. XV).

Il 25 marzo 2024 l’IPCT (doc.

XVII) e il 15 aprile 2024 l’attore (doc. XIX) si sono nuovamente espressi.

Dell’esito di questi accertamenti

si dirà, ove occorre, nei considerandi di diritto.

considerato in

diritto

2.1. A norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra

istituti di previdenza, datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un

tribunale di ultima istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle

assicurazioni; cfr. art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza

professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Ratione materiae tale competenza

è data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni specifiche della

previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V

168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 p. 374).

Rientrano

principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73 LPP le

controversie relative alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero

passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi

previdenziali o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di

atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V

258, 116 V 113; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in

der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).

Rientrano

pure nel campo d’applicazione materiale dell’art. 73 LPP le pretese del

lavoratore concernenti l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri

dipendenti costituendo esse questioni previdenziali in senso largo (DTF 129 V

320 con riferimenti e 122 III 59 consid. 2). Per contro le vie di diritto

dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trovi fondamento

giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli

effetti rientranti nel campo della previdenza (DTF 128 V 44, 258, 127 V

35, 125 V 168).

Con la prima revisione della LPP, entrata in

vigore il 1. gennaio 2005, la competenza dei tribunali di ultima istanza

cantonale ex art. 73 LPP è stata estesa anche a controversie con istituti che

garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e

26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti

risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b

LPP (liti concernenti le assicurazioni del 3° pilastro A; cfr. Messaggio sulla

1a revisione della LPP, FF 2000 p. 2386; cfr.

anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655 p. 628). Infine, l’art.

73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale cantonale

anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l’art. 52 LPP

nonché il regresso ai sensi dell’art. 56a LPP.

L'art. 73 cpv. 1 LPP

consente di proporre un'azione di accertamento (RDAT I-1994 p. 198;

DTF 128 V 48, 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 372; SZS 1992 p. 234 e 294;

Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, all’art. 73 n. 22 p. 277; Stauffer, op.

cit., p. 735; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG" in RDS 1987 I p.

614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, p. 401;

Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 p.

183). Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza

sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in materia

amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 p. 469 e 1989 p. 33-34) e

in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n° 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), tale

azione è tuttavia proponibile solo se l’istante si avvale di un interesse degno

di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso

(Vetter-Screiber, Berufliche Vorsorge, all’art. 73 n. 22 p. 277; DTF 119 V 13,

118 V 102, 117 V 320).

Un interesse di fatto è

sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V

320, 115 V 373 e 114 V 202-203). L'esistenza di un interesse degno di

protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua

ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto

o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al

contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo

fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V

102; SZS 1992 p. 234; B 37/04 del 26 aprile 2005). Al contrario, non sussiste

un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è volta all'esame

astratto o teorico di norme previdenziali (RDAT I-1993 pag. 233ss; DTF

110 Ib 215, 108 Ib 22; Gossweiler, Die Verfügung im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, pag. 32-33; Rinow-Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtspre-chung, Ergänzungsband, § 36 B III, pag. 109; Grisel,

Traité de droit administratif, pag. 867; l'interesse degno di protezione fa pure

difetto quando è proponibile un'azione condannatoria, DTF 128 V 48

consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a, RDAT I 1994 p. 199).

La procedura d’azione di

cui all’art. 73 LPP – applicabile anche agli istituti di previdenza di diritto

pubblico (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 2346 p. 775) – non

permette

infatti un controllo astratto delle disposizioni

regolamentari emanate da un istituto di previdenza in virtù dell’art. 50 cpv. 1

LPP, il giudice delle assicurazioni sociali avendo unicamente la possibilità,

in occasione dell’esame di un caso concreto di esaminare a titolo pregiudiziale

la validità o la legalità materiale di disposizioni statutarie o regolamentari

(cosiddetto controllo accessorio o in via d’eccezione), non senza ricordare che

in tale ambito può essere anche fatta valere la violazione di norme di

procedura al momento dell’adozione o della modifica di norme statutarie o

regolamentari (DTF 119 V 195 consid. 3b, 115 V 373 consid. 3, 112 Ia 183

consid. 2ss; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004; Stauffer, Die berufliche

Vorsorge, in: Stauffer/Cardinaux (ed.), Rechsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 62 p. 223, ad art. 73 n. 2.21 p. 265 e

n. 5 p. 272 con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art.

73 n. 24 p. 277 con riferimenti).

La verifica della

conformità delle disposizioni regolamentari (emanate da un istituto di

previdenza giusta l’art. 50 LPP) alle prescrizioni legali spetta giusta l’art.

62 cpv. 1 lett. a LPP all’autorità di vigilanza (cui compete peraltro anche

l’esame della conformità dei regolamenti alla costituzione ed in particolare ai

diritti costituzionali dei lavoratori; STF 2P.324/1994 dell’11 novembre 1997

consid. 1b; sul potere d’esame e d’intervento dell’autorità di vigilanza

nell’ambito dell’esame di regolamenti cfr. in particolare DTF 135 I 32ss,

consid. 3.2.2 con riferimenti), ritenuto che litigi aventi per oggetto

esclusivo o principale il controllo astratto di norme regolamentari rientrano

nella sfera di competenza delle autorità previste all’art. 74 LPP (decisioni

dell’autorità di vigilanza impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo

federale; DTF 135 I 32s consid. 3.2.2, 119 V 195; Stauffer, op. cit.

(Rechtsprechung), ad art. 73 p. 272 n. 5 con riferimenti, ad art. 74 p. 290;

Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 318; STF 2A.214/1994 del 31 marzo 1995 consid.

1c). Il legislatore ha voluto in tal modo evitare che gli interessati abbiano

la possibilità di ottenere sistematicamente, in occasione di una modifica di

statuto o di regolamento, un controllo giudiziario secondo l’art. 73 LPP (DTF

119 V 198 consid. 3b/bb; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004 consid. 2.3; sulla

denuncia (Ausichtsbeschwerde) all’autorità di vigilanza comprendente anche la

contestazione di provvedimenti degli istituti di previdenza nella procedura di

controllo astratto delle norme cfr. Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 314 con

riferimenti e Vetter-Schreiber, BVG/ FZG Kommentar, 2013, ad art. 62 n. 15ss p.

236).

2.2. Nel caso in disamina, l’attore propone due distinte domande

di giudizio.

Egli

contesta in primo luogo la modifica dell’art. 39 cpv. 2 lett. b del Regolamento

di previdenza dell’IPCT entrata in vigore il 1. gennaio 2021 (cfr. supra

consid. 1.2.). A mente dell’attore tale modifica sarebbe lesiva del principio

della parità di trattamento, oltreché del principio della pianificazione

previdenziale di cui agli art. 1 LPP e 1g OPP2. Egli chiede quindi che detta

modifica venga annullata, introducendo una “correzione” con la quale

anche per gli assicurati beneficiari di una prestazione di vecchiaia secondo

l’art. 24 LIPCT (norma transitoria), l’ammontare della pensione vedovile

corrisponda al 60% della pensione di vecchiaia o d’invalidità, come previsto

per gli assicurati beneficiari di una rendita di vecchiaia secondo gli artt. 30

o 31 LIPCT.

Secondo il TCA la domanda dell’attore non può dirsi avere per oggetto un

controllo astratto di una norma regolamentare, ciò che renderebbe la domanda

d’acchito irricevibile (cfr. a tal riguardo la sentenza STCA 34.2021.4 dell’11

giugno 2021 avente per oggetto proprio il controllo astratto della norma di

regolamento qui contestata). Infatti, la menzionata modifica regolamentare

dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct, ha apportato una modifica dell’importo della

pensione vedovile per gli assicurati a beneficio delle garanzie della norma

transitoria, come il qui attore, il quale è passato dal 60% della pensione di

vecchiaia o d’invalidità del coniuge o del partner defunto, al 50%. Ora, benché

nel caso di specie non si sia realizzato l’evento assicurato conferente il

diritto alla rendita vedovile (ovvero il decesso dell’assicurato primario),

quest’ultima percentuale di pensione vedovile (del 50%) è stata applicata, come

meglio si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.5.5.), nel calcolo svolto dall’IPCT

per determinare l’importo della pensione di vecchiaia residua di AT 1, dopo

capitalizzazione parziale della sua rendita di vecchiaia, prestazione

erogatagli a far tempo dal 1. settembre 2022 (cfr. supra consid. 1.1.).

Tuttavia, nella misura in cui

l’attore postula l’“annullamento” e la “correzione” dell’art. 39

cpv. 2 lett. b Ripct, ricordato come il TCA non sia competente per annullare

modifiche regolamentari ma semmai, dopo averne esaminato a titolo pregiudiziale

la validità o la legalità materiale, di rifiutarne l’applicazione al caso concreto,

la sua domanda dev’essere dichiarata irricevibile (cfr. supra consid. 2.2.).

Con la seconda domanda di

giudizio (che a sua volta si compone di due distinte richieste) AT 1 chiede sia

il ricalcolo della pensione di vecchiaia residua in applicazione di un tasso di

conversione che permetta di preservare il “vantaggio garantito dalla Norma

transitoria” (a), che quello della pensione vedovile in aspettativa,

conseguente alla prospettata modifica del tasso vedovile dal 50% al 60% (b). Si

giustifica quindi a tal riguardo l’esame della legalità della modifica

dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct, avendo il cambiamento dell’importo della

rendita vedovile in aspettativa ivi contenuto, come visto, un influsso sulla

determinazione della pensione di vecchiaia residua dell’attore il quale ne

chiede il ricalcolo (a).

Quanto alla richiesta di

ricalcolare la pensione vedovile in aspettativa (b), nella misura in cui tale

domanda concerne un evento assicurato non ancora insorto (la morte

dell’assicurato primario, ovvero il qui attore) la stessa, in difetto di un interesse attuale e immediato, non può che essere

dichiarata irricevibile.

Pertanto, a prescindere dalla

non ricevibilità della domanda tesa all’”annullamento” e “correzione”

dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct, così come della conseguente richiesta di

ricalcolare la pensione vedovile in aspettativa - richieste che, visto il

risultato della disamina del citato disposto regolamentare di cui ai

considerandi 2.3. e seguenti, dovrebbero ad ogni modo essere respinte nel

merito – è data la competenza

materiale di questo Tribunale per quanto riguarda la controversia fra

l’Istituto di previdenza e l’avente diritto riguardante l’ammontare della

pensione di vecchiaia residua dopo capitalizzazione parziale della rendita di

vecchiaia (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo TCA, in quanto sia

la sede dell’istituto previdenziale convenuto che il luogo in cui l’attore è stato assunto sono nel Cantone

Ticino.

2.3. Validità

della modifica regolamentare 1. gennaio 2021 dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct

Il TCA è in primo luogo chiamato ad esaminare la modifica

del Regolamento contestata dall’attore.

Con la modifica in vigore

dal 1. gennaio 2021 vi sono state le seguenti riduzioni delle prestazioni

in caso di decesso di un pensionato: per i pensionati per vecchiaia o

invalidità che percepiscono la pensione secondo il piano di previdenza

attualmente in vigore (primato dei contributi): dai 2/3 al 60% della pensione

di vecchiaia o d'invalidità del defunto (art. 39 cpv. 2 lett. a LIPCT); per i

pensionati per vecchiaia o invalidità che percepiscono la pensione secondo il

piano di previdenza in primato delle prestazioni (che era in vigore fino al

31.12.2012) o che percepiscono una pensione di vecchiaia secondo la norma

transitoria (ex art. 24 cpv. 4 LIPCT): dai 2/3 al 50% della pensione di

vecchiaia o d'invalidità del defunto (cpv. 2, lett. b).

La

modifica di regolamento è stata annunciata e spiegata dal CdA dell’IPCT con

Comunicati del 23 dicembre 2020, 15 febbraio 2021 e 31 maggio 2021, pubblicati

nel sito www.ipct.ch.

In un comunicato datato 23 dicembre 2020 il CdA ha fra l’altro

spiegato che:

" Riduzione

pensioni vedovili in aspettativa

Alla luce di quanto precede, è evidente l'enorme disparità in

termini di sacrifici tra assicurati attivi e beneficiari di rendita o delle

garanzie (che, come si è visto, dal 2012 non hanno di fatto perso nulla, anzi

il loro potere di acquisto è addirittura leggermente aumentato).

Di conseguenza, assodato che allo stato attuale per giurisprudenza

federale le rendite in essere non possono essere ridotte, il Consiglio di

amministrazione, su proposta della Direzione, ha deciso di intervenire sulle

prestazioni future degli attuali beneficiari di rendita (o delle garanzie),

ossia sulle rendite vedovili in aspettativa (cioè rendite vedovili che saranno

erogate sulla base di futuri decessi).

In questo modo anche i beneficiari di rendita (e delle garanzie)

contribuiranno fattivamente al rifinanziamento dell'IPCT come era negli

intendimenti del Gran Consiglio nel 2012, sgravando, almeno in parte, le spalle

degli assicurati attivi, aggettivamente già assai provate e che lo saranno ancora

di più nel corso dei prossimi anni.

Le modifiche in concreto

Concretamente tutto questo significa che, a partire dal 1° gennaio

2021, la pensione vedovile in caso di decesso (posteriore o concomitante a

questa data) di un beneficiario primario passerà:

·

Per i pensionati per vecchiaia o invalidità prima del 2013, così come per i

pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto è quella

secondo le garanzie: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 50% della pensione del

defunto coniuge;

·

Per i pensionati per invalidità dal 2013, così come per i pensionati per

vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto non è quella secondo le

garanzie: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60% delia pensione del defunto coniuge;

·

Per gli assicurati attivi in caso di decesso: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60%

della pensione di invalidità ipotetica.

Per i beneficiari di una rendita vedovile attualmente in

erogazione non vi sono invece modifiche (la pensione non muta – questi

cambiamenti riguardano unicamente i decessi di beneficiari primari futuri).”

(Doc. D pag. 3)

In un successivo Comunicato del 15 febbraio 2021 l’IPCT ha fornito

le seguenti precisazioni:

" ln ragione

delle varie reazioni, susseguenti al comunicato del 23 dicembre 2020 relativo alla

riduzione delle pensioni vedovili in aspettativa, l'IPCT tiene a precisare

quanto segue.

Le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2021 hanno ricevuto

l'avallo sia da parte del Perito in materia di previdenza professionale

dell'IPCT, che da parte dell'Autorità di vigilanza cui l'IPCT è sottoposto, che

ne hanno sancito la conformità alle disposizioni legali applicabili.

In particolare all'IPCT preme evidenziare come tale decisione sia

stata presa al fine di potere, nella misura in cui la situazione finanziaria

dell'IPCT lo permetta, procedere all'introduzione di misure di ridistribuzione

delle disponibilità finanziarie derivanti dalla modifica regolamentare in

oggetto. Fine ultimo è infatti quello di favorire gli assicurati attivi per

ridurre, almeno in parte, le conseguenze finanziarie negative che saranno

generate dall'ineluttabile futuro abbassamento dei tassi di conversione. Su

quest'ultimo tema l'IPCT sarà in effetti chiamato a chinarsi prossimamente.

Quella della riduzione delle pensioni vedovili in aspettativa è

quindi una decisione finalizzata ad applicare il principio della simmetria dei

sacrifici, introducendo una solidarietà intergenerazionale, per una volta, in

senso inverso, e meglio: solidarietà da parte dei beneficiari di rendita a favore

degli assicurati attivi. Nei fatti, come si rileva dal comunicato del 23

dicembre 2020, la riforma legislativa del 2012 dell'allora Cassa pensioni dei

dipendenti dello Stato (ora IPCT) aveva condotto, e tutt'ora conduce, ad una

rilevante ridistribuzione delle aspettative finanziarie dalla categoria degli

assicurati attivi (non al beneficio delle garanzie) a quella dei beneficiari di

rendita.

Solo in termini di mancata remunerazione degli averi di vecchiaia,

dal 2013 ad oggi vi è stata una ridistribuzione dagli assicurati attivi ai

beneficiari di rendita di parecchie centinaia di milioni di franchi. Mentre il

contributo (indiretto) al risanamento che si sarebbero dovuti assumere i

beneficiari di rendita non si è finora mai realizzato essendo stato il rincaro

nulla dal 2012 ad oggi.

Per completezza informativa, si evidenzia infine come

l'eventualità di poter attuare concretamente l'auspicata ridistribuzione

intergenerazionale sia legata anche agli esiti della procedura relativa al

Messaggio governativo 7784, concernente il contributo supplementare all'IPCT da

parte dello Stato, per complessivi CHF 500 milioni, che è attualmente pendente

presso la Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio.

L'IPCT è a disposizione in caso di domande o richieste di chiarimenti

in merito.”

Il TCA ha esaminato la legalità

della modifica regolamentare in questione in una sentenza STCA 34.2022.18 del

24 aprile 2023 (cresciuta incontestata in giudicato e commentata da Simon Heim,

“Kürzung zukünftiger Ehegattenrenten; “Réduction des rentes de conjoint

futures” in Prévoyance Professionnelle Suisse 4-24 pag.121-123), relativa alla

moglie di un assicurato la quale ha contestato l’ammontare della rendita

vedovile erogatagli dall’IPCT in seguito al decesso del marito.

Ella aveva in particolare

sostenuto l’illegalità della modifica regolamentare entrata in vigore il 1.

gennaio 2021, chiedendo che la sua prestazione vedovile venisse determinata

sulla base dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct nella versione valida sino al 31

dicembre 2020, ovvero in ragione di una percentuale pari al 66,7% (2/3) della

pensione di vecchiaia del defunto marito, anziché del 50% come stabilito

dall’IPCT in applicazione del disposto nel suo nuovo tenore.

In quel caso questo Tribunale, dopo aver evidenziato

come la pensione vedovile va considerata una rendita accessoria in aspettativa,

accertato che prima della modifica regolamentare non fossero state fornite

garanzie vincolanti in merito all’ammontare della pensione vedovile e che la

stessa non configuri un diritto acquisito ai sensi dell’art. 24 LIPCT, ha

respinto la censura di arbitrio sollevata dall’attrice.

In particolare e per quanto qui d’interesse, il TCA

ha ritenuto legittima la scelta di inserire delle variabili per gli importi

erogati ai superstiti toccati dalla modifica dell’art. 39 Ripct, cioè che in alcuni casi la pensione vedovile ammonta al 60%

e in altri casi al 50% della pensione di vecchiaia. Questa Corte ha

evidenziato che “la scelta del CdA dell’IPCT di

ridurre in modo difforme la pensione vedovile ha una base oggettiva, ossia la

necessità di differenziare tra gli assicurati ai quali si applica il piano del

primato delle prestazioni e quelli andati in (pre)pensionamento secondo il

piano del primato dei contributi”.

Confrontato con la censura di violazione del

principio della parità di trattamento, questo Tribunale ha inoltre osservato

che:

" (…) l’IPCT ha differenziato

gli assicurati sulla base del piano di previdenza professionale (da una parte

il primato delle prestazioni, dall’altra quella dei contributi). Secondo questo

Tribunale si tratta di un criterio oggettivo e sufficientemente pertinente per

giustificare una differenza di trattamento.

Del resto, già l’art.

24 LIPCT (norma transitoria) ha creato un distinguo fra la collettività degli

assicurati, eleggendo a diritti acquisiti pensioni di vecchiaia di un

determinato gruppo di assicurati, escludendone invece altri. Con la modifica

dell’art. 39 Ripct l’Istituto ha pure lui proceduto ad una differenziazione,

individuando due gruppi di destinatari con due (sufficientemente) diversi

rapporti con esso (per l’appunto, i superstiti i cui coniugi deceduti

erano/sono assoggettati a due piani previdenziali diversi, criterio oggettivo,

questo, ammesso dall’attrice medesima nella replica, ad 8).

Il TCA sottolinea che –

come incontestatamente asserito dal convenuto – in cifre assolute le pensioni

vedovili in aspettativa dei due piani di previdenza sono (ora) equivalenti:

" […] se si parte dalla pensione di vecchiaia che

era prevista nel piano in primato delle prestazioni del 60% dello stipendio

assicurato, applicando una percentuale del 50%, si riceve una pensione vedovile

in aspettativa del 30% dello stipendio assicurato (la metà del 60%);

[…] la pensione vedovile in aspettativa per un

pensionato secondo il primato dei contributi, il cui piano attualmente prevede

un “tasso di sostituzione” all’età di 65 anni (e non già a 60 anni) di circa il

50% […] dello stipendio assicurato, prevede indirettamente una pensione

vedovile in aspettativa del 30% (60% del 50%) circa dello stipendio assicurato.

Visto che le due percentuali sono riconducibili a due

piani diversi (e quindi riferiti a due situazioni diverse) e che in ogni caso,

in cifre assolute, le pensioni vedovili in aspettativa dei due piani sono

equivalenti, non vi è nessuna disparità di trattamento da identificare.”

(risposta, p.to 8).

Siccome ci troviamo in

presenza di due situazioni differenti la diversa percentuale della rendita

vedovile, secondo questo Tribunale, non costituisce un’inammissibile

disuguaglianza di trattamento.”

Nel caso concreto,

diversamente dalla DTF 138 V 366, la

pensione vedovile in aspettativa di AT 1 non è mai stata un diritto

acquisito. L’attrice stessa, circoscrivendo la propria censura alla violazione

del terzo elemento del principio della proporzionalità (“Risulta evidente che

fra l’obiettivo prefisso e la violazione di diritto compiuta dall’IPCT non

esiste un rapporto ragionevole. La ponderazione degli

interessi in gioco – ovvero quello privato dell’assicurata […] di

poter mantenere, come garantito dalla Costituzione e dai regolamenti, il tenore

di vita abituale – mostra una grande sproporzione in quanto gli assicurati

vengono lesi nei loro diritti e questo causa molti problemi. L’interesse

pubblico perseguito, quand’anche ne fosse riconosciuta la legittimità […], è

quindi minimo se paragonato agli interessi degli assicurati. Per questa ragione

la misura adottata non potrà mai essere proporzionale.”), ha rettamente

rilevato un elemento determinante nella ponderazione degli interessi, ossia la

“situazione di grave sottocopertura [a cui, n.d.r.] risulta ora molto

difficile porre rimedio” (replica, ad 9., 12., pag. 12 e seg., sottolineature

del redattore).

Inoltre, conformemente

alla giurisprudenza appena citata, non vi può essere un eccessivo disequilibrio

tra i diversi gruppi di assicurati nell’ambito di misure peggiorative attuate

dall’organo supremo per garantire la stabilità finanziaria dell’istituto di

previdenza (il tutto posto nell’ottica del piano volto a raggiungere il grado

di copertura dell’85% entro il 2051).

In simili condizioni

questo Tribunale ritiene che l’entità della riduzione della pensione rispetta

anche il principio della proporzionalità.”

Nella

presente fattispecie, nella misura in cui AT 1 propone le medesime censure, in

particolare relative all’asserita violazione del principio della parità di

trattamento da parte del disposto regolamentare in esame, questo Tribunale può

quindi integralmente rimandare alle considerazioni appena esposte.

AT 1 ritiene inoltre che la

modifica dell’art. 39 Ripct sia lesiva del principio della pianificazione

previdenziale di cui all’art. 1 LPP e precisato dall’art. 1g OPP2. Sostiene in

particolare che la motivazione alla base della modifica in questione, in

particolare la scelta di differenziare fra gli “assicurati attivi” ed i

“beneficiari di garanzie”, non sia chiara e non si fondi su “parametri

determinati in base a principi tecnici riconosciuti” ai sensi dell’art. 1g

OPP2.

Il principio della

pianificazione ai sensi degli art. 1 cpv. 3 LPP e 1g OPP2 è rispettato quando

il finanziamento e l’attuazione della previdenza obbligatoria e

sovra-obbligatoria sono stabiliti in anticipo dagli statuti e dai regolamenti

secondo dei criteri schematici ed obiettivi. Come il principio della

collettività, il principio della pianificazione non autorizza dei piani di

previdenza individuali elaborati secondo i desideri dell’assicurato, per quanto

riguarda in particolare la sua partecipazione al piano di previdenza, al modo

di finanziamento, alle modalità e all’importanza delle prestazioni assicurate

(STF 9C_346/2017 del 14 novembre 2017, consid. 5.3.3.).

Nel caso di specie il TCA non

intravede alcuna violazione del principio di pianificazione. Infatti, come

rettamente evidenziato dall’IPCT, l’art. 39 Ripct precisa le condizioni del

diritto alla rendita, così come la cerchia delle persone a cui si applica

differenziandole in base ai piani di previdenza applicabili. Il fatto che

l’attore contesti la motivazione alla base della modifica dell’art. 39 Ripct

fornita dall’IPCT con le informazioni allegate al certificato di previdenza

2021, laddove vengono associati i beneficiari delle garanzie ai pensionati, in

contrapposizione agli assicurati attivi, tale censura non riguarda il principio

della pianificazione ma, nella misura in cui contesta la differenziazione fra i

vari gruppi di assicurati a cui erogare prestazioni differenti, censura la

violazione della parità di trattamento, già affrontata ai paragrafi che

precedono cui si può pertanto rinviare.

Nemmeno costituisce una

violazione del principio della pianificazione il fatto che la modifica in

questione, la quale ha diminuito l’ammontare della pensione vedovile in

aspettativa dai 2/3 al 50% della rendita di vecchiaia, sia intervenuta ad un

anno e mezzo dal pensionamento ordinario dell’attore, non permettendogli, a suo

dire, di pianificare la sua situazione previdenziale (cfr. pag. 9 ricorso). A

tal riguardo, nella menzionata STCA 34.2022.18 questo TCA ha già avuto modo di

stabilire che, nel caso della modifica dell’art. 39 RIPCT, il mancato

inserimento di una norma transitoria per permettere alle persone toccate di

adeguarsi a tale cambiamento fosse conforme all’art. 9 Cst, e ciò per i

seguenti motivi:

"

Innanzitutto, il TCA evidenzia come nella già citata DTF 138 V 366 (a

sua volta menzionata dalla nostra Massima Istanza al consid. 4.5. della citata

STF 1C_631/2017) è stata considerata giustificata una riduzione di una pensione

completiva nella misura di 1/3 senza alcun regime transitorio e nonostante il

diritto alla rendita completiva non fosse una semplice aspettativa ma un

diritto acquisito.

Inoltre, nel caso di

specie non si può parlare di effetto sorpresa, ritenuto che le parti hanno

rettamente osservato che l’IPCT si trova in una situazione di grave

sottocopertura, ciò che impone in particolare un riequilibrio del rapporto

contributi-prestazioni. Peraltro, ciò è stato evidenziato dall’attrice

medesima, la quale ha fornito un elenco delle modifiche – peggiorative – che

negli anni hanno toccato gli assicurati al beneficio dell’art. 24 LIPCT

(replica, ad 9; 12, pag. 14 e segg.).

L’argomentazione del TF

secondo cui in ambito previdenziale si giustificano norme transitorie con

intervalli temporali tendenzialmente più lunghi era peraltro riferita

all’assicurato primario e alla difficoltà di limitare il pregiudizio dal

profilo previdenziale presentando regolare disdetta.

Il caso che ci occupa è

differente, giacché, come detto, oggetto della modifica avversata è una

prestazione accessoria in aspettativa a favore della coniuge superstite.

Nella DTF 133 V 279

(consid. 3.3. e seg.) l’Alta Corte ha del resto ammesso una riduzione immediata

del tasso di conversione del 20% senza alcuna disposizione transitoria e con un

solo mese intercorso tra la comunicazione e l’attuazione della modifica regolamentare.”

2.4. Violazione

dell’obbligo d’informazione

2.4.1. Esaminata

la validità della modifica dell’art. 39 cpv. 2 lett. b del RIPCT, occorre ora

verificare se l’IPCT abbia commesso una violazione del proprio dovere

d’informazione in relazione dell’adozione di tale disposto.

AT 1

allega di non essere stato informato dell’effetto negativo della decisione del

CdA dell’IPCT di ridurre la percentuale di determinazione della pensione

vedovile in aspettativa per gli assicurati a beneficio delle garanzie secondo

la norma transitoria, dai 2/3 al 50% della pensione di vecchiaia. In

particolare, censura la mancata comunicazione dell’effetto negativo sia sulla

rendita di vecchiaia residua che sulla pensione vedovile che tale modifica

comporta in caso di capitalizzazione parziale della pensione di vecchiaia

garantita, ovvero:

-

la diminuzione della pensione di vecchiaia residua dopo prelievo parziale in

capitale, in ragione del fatto che la percentuale della pensione vedovile

rientra nel calcolo di questa prestazione (per maggiori dettagli cfr. infra

consid 2.5.5.);

-

il “doppio effetto negativo cumulato” sulla rendita vedovile in

aspettativa dovuta alla diminuzione di quest’ultima prestazione dai 2/3 al 50%

della rendita di vecchiaia, cui si aggiunge la contrazione della pensione di

vecchiaia residua (rientrando la percentuale della pensione vedovile nel

calcolo di quest’ultima prestazione, come meglio si vedrà al consid. 2.5.5.) a

sua volta utilizzata quale base di calcolo per la determinazione della rendita

vedovile.

Quello a cui l’attore fa riferimento è l’obbligo d’informazione

che incombe agli istituti di previdenza stabilito dall’art. 86b LPP

(“Informazione

degli assicurati”) che recita:

" 1L’istituto

di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:

a. i diritti alle prestazioni,

il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;

b. l’organizzazione e il finanziamento;

c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51.”

2Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere

consegnati agli assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su

domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale,

sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul

calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di

copertura.

3Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare

l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto

di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i

contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal

termine di scadenza convenuto.

4L’articolo 75 è applicabile.”

Tale

normativa è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella

sovraobbligatoria (Pärli in Schneider/Geiser/ Gächter, Kommentar zum BVG

und FZG, 2019, art. 86b n. 4, pag. 2002).

L’art.

86b LPP (cfr. anche gli artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23

CC) sancisce quindi l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli

assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale

rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.

In

particolare, l’art. 86b LPP sancisce il diritto di essere informati sui dati

importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato

quali, ai sensi dell’art. 89b cpv. 1 lett. a, il diritto alle prestazioni, il

salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia (Pärli,

op. cit., art. 86b n. 5, pag. 2002).

Tale diritto può essere fatto

valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter Schreiber,

BVG-Kommentar, 2021, art. 86b n.7, pag. 475). L’assicurato può anche rivolgersi

all’autorità di vigilanza in caso di informazioni negate o insufficienti ai

sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP (Pärli, op. cit., art. 86b n. 11, pag.

2004; Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 475).

Le informazioni vanno fornite in

modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo

individuale (Pärli, op. cit., art. 86b n. 6, pag. 2002; sul contenuto del

certificato assicurativo cfr. Moser, op. cit., art. 86b n. 5 e 6, pag. 1607).

L’art.

86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27 LPGA (Informazione e

consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di orientare

gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla legge

(Pärli, op. cit., art. 86b n. 9, pag. 2004: cfr. anche DTF 131 V 472; STCA

34.2014.32 e 34.2015.23).

Tale obbligo

di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende

anche la comunicazione circa i cambiamenti (comprese le modifiche del

regolamento) costitutivi per le prestazioni. Un’informazione

esplicita è in particolare prescritta laddove i cambiamenti del regolamento

concernono nuove prestazioni, la concessione di diritti costitutivi (per

esempio l’opzione di capitale, la dichiarazione che favorisce il compagno

convivente) o introduce termini (per esempio per la consegna di una convenzione

di sostegno reciproco) (DTF 136 V 331).Lo scopo della norma è di mettere

l’assicurato nella situazione di poter seguire la propria situazione

previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter Schreiber, op. cit. art.

86b n. 2, pag. 423; DTF 136 V 331 consid. 4.2.1).

Risulta dalla giurisprudenza

federale che l’obbligo di informare che incombe all’istituzione di previdenza è

stato formalizzato riferendosi all’obbligazione per gli assicuratori sociali di

“informazione e consulenza” giusta l’art. 27 LPGA (Informazione e

consulenza), considerato come questo articolo della LPGA e l’art. 86b LPP

perseguano in sostanza un obiettivo comparabile (Pärli, op. cit., all’art. 86b

n. 7seg). Secondo la giurisprudenza del TF in materia di art. 27 LPGA,

l’obbligo di consulenza degli assicuratori sociali consiste essenzialmente

nell’orientare l’avente diritto sulla maniera di ottenere le prestazioni alle

quali ha diritto (DTF 131 V 472). Discende da questa giurisprudenza che in caso

di modifica del regolamento gli istituti di previdenza devono informare

spontaneamente e a tempo debito i loro assicurati in maniera che essi possano

prendere le disposizioni necessarie (per esempio concernenti il riscatto; cfr.

Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 9).

Nella

sentenza 9C-339/2013 del 29 gennaio 2014 il Tribunale federale, esprimendosi

sul tema di una comunicazione di una modifica regolamentare, si è espresso come

segue:

" 5.1.

Zu den Leistungsansprüchen, über welche die Vorsorgeeinrichtung nach Art.

86b Abs. 1 lit. a BVG jährlich zu informieren hat, gehören alle gesetzlichen

und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung

sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod).

Sieht das Vorsorgereglement resp. bei öffentlich-rechtlichen

Vorsorgeeinrichtungen das einschlägige Gesetzes- oder Verordnungsrecht eine

Lebenspartnerrente vor, ist auch über diese Leistungsart zu informieren. Welches die geeignete Form der Information ist, sagt das Gesetz

nicht. Sinn und Zweck der Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen zur

"Information der Versicherten" nach Art. 86b BVG ist u.a., dass diese

in die Lage versetzt werden, den Stand und die Entwicklung ihrer individuellen

Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu können. Die Information muss

unaufgefordert und nach dem Gesetzeswortlaut in geeigneter Form erfolgen (BGE 136 V 331 E. 4.2.1 S. 335).

In BGE 136 V 331 hat das Bundesgericht erwogen, es sei fraglich,

ob über die Leistungsansprüche "in geeigneter Form informieren" auch

heisse, dass die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen zu erwähnen seien,

jedenfalls wenn diese wie im beurteilten Fall in Bezug auf die

Lebenspartnerrente nicht ohne weiteres als gegeben zu erwarten seien. Es liesse

sich auch der Standpunkt vertreten, dass eine allgemeine Verweisung auf das Vorsorgereglement

oder das einschlägige Gesetzes- und Verordnungsrecht für die

Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen genüge und es dann Sache der Versicherten

sei, dort nachzuschauen oder allenfalls bei der über den Wortlaut von Art. 86b

Abs. 2 BVG hinaus auch insoweit auskunftspflichtigen Vorsorgeeinrichtung

nachzufragen (E. 4.2.2). Ferner stellte es fest, im beurteilten Fall wäre die

Informationspflicht hinsichtlich der neu eingeführten Hinterlassenenleistung

Lebenspartnerrente erfüllt worden, wenn den Versicherten der Gesetzestext samt

Hinweis auf wesentliche Neuerungen bei den Leistungsansprüchen abgegeben worden

wäre (E. 4.2.3.1). ”

Infine,

in caso di informazioni errate vi è una responsabilità da parte dell’istituto

di previdenza nel senso della protezione della buona fede in ambito di diritto

pubblico. Occorre tuttavia esaminare se in caso di corretta informazione la

persona assicurata avrebbe agito diversamente (Vetter Schreiber, op. cit., art.

86b n. 6 pag. 425; cfr. anche Pärli, op. cit., art. 86b n.12 ss, pagg. 2004 e

Emmel in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 86b n. 17, pag.

1609).

Ritornando

al caso in esame, a ragione l’IPCT sostiene di aver ossequiato al proprio

obbligo d’informazione trasmettendo a AT 1, insieme al certificato di

previdenza 2021 (doc. 1), un documento informativo intitolato “Informazioni

allegato al certificato di previdenza 2021” (doc. M) in cui veniva

annunciata la riduzione dell’ammontare delle pensioni vedovili in aspettativa a

seguito della modifica dell’art. 39 RIPCT, motivando tale misura. In

particolare, nel documento fornito dall’IPCT agli assicurati, fra le altre cose

viene indicato che:

" Art. 39

Ripct: Ammontare della pensione vedovile

Nella seduta dell’8 ottobre 2020, il CdA IPCT ha deciso, con

effetto 01.01.2021, di ridurre le pensioni vedovili in aspettativa, ossia le

pensioni vedovili relative a decessi di assicurati attivi, pensionati per

vecchiaia o per invalidità non ancora avvenuti in data 21.12.2020. La pensione

vedovile in aspettativa in caso di decesso ora corrisponde:

- per gli

assicurati attivi: al 60% (fino al 31.12.2020: 2/3) della pensione di

invalidità ipotetica;

- per i

pensionati per invalidità dal 2013, così come per i pensionati per vecchiaia

dal 2013 la cui prestazione di diritto è quella secondo il piano in primato dei

contributi: al 60% (fino al 31.12.2020: 2/3) della pensione del defunto

coniuge;

- per i

pensionati per vecchiaia o invalidità prima del 2013, così come per i

pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto è quella

secondo le garanzie ex art. 24 della Legge sull’IPCT: al 50% (fino al

31.12.2020: 2/3) della pensione del defunto coniuge.

Questa decisione è finalizzata, nella misura in cui la situazione

finanziaria dell’IPCT lo permetta (cfr. sezione precedente), all’introduzione

di misure di compensazione a favore degli assicurati attivi derivanti dalle

disponibilità finanziarie liberate da questa modifica regolamentare. Con questa

ridistribuzione da parte dei pensionati (e dei beneficiari delle garanzie) a

favore degli assicurati attivi - tenendo presente il principio della simmetria

dei sacrifici - si ottiene una solidarietà intergenerazionale in entrambe le

direzioni (almeno in parte).

Finora in effetti vi è sempre stata unicamente una (forte) ridistribuzione

dagli assicurati attivi ai pensionati (e ai beneficiari delle garanzie). Il

valore di questa ridistribuzione, dal 2013 (nascita dell’IPCT) ad oggi, ammonta

a parecchie centinaia di milioni di franchi. Retribuzione cui gli assicurati

attivi hanno dovuto rinunciare, sotto forma di mancata remunerazione dei loro

capitali, a favore dei pensionati e dei beneficiari delle garanzie (gli impegni

necessari a coprire le prestazioni di questi ultimi sono in effetti

costantemente aumentati a seguito dell’inevitabile riduzione del tasso

tecnico).

Questa decisione è stata presa anche per evitare che la

generazione degli assicurati attivi attuale (non al beneficio delle garanzie)

non sia eccessivamente penalizzata rispetto alla generazione che l’ha

preceduta, favorendo così l’equilibrio intergenerazionale.

Inoltre, la riduzione della pensione vedovile in aspettativa degli

assicurati attivi non al beneficio delle garanzie permetterà di mantenere

leggermente più alti i futuri tassi di conversione (oltre che allinearsi alla

maggioranza delle casse pensioni in Svizzera, dove la norma di questa

prestazione e il 60%).”

In merito alla possibilità di

prelievo del capitale viene inoltre comunicato che:

" È

possibile ritirare del capitale per un massimo del 50% (a partire dal

pensionamento a 60 anni se la pensione secondo la norma transitoria è

superiore) A titolo approssimativo, il ritiro di un capitale di CHF 50'000

comporta la riduzione permanente della pensione base di circa CHF 300 al mese.

La domanda di ritiro di capitale va inoltrata all’IPCT (per i

coniugati con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato) con un

preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data del pensionamento e con le

istruzioni per il versamento. Il capitale viene versato di regola nel corso del

mese del pensionamento.”

In

simili condizioni questo Tribunale ritiene che l’IPCT - il quale oltre ad aver

fornito all’assicurato le necessarie informazioni in merito alla sua situazione

previdenziale, lo ha pure reso edotto delle intervenute modifiche

regolamentari, spiegandone dettagliatamente le ragioni ed evidenziando inoltre

le possibilità di prelievo del capitale offerte ai beneficiari della norma

transitoria di cui all’art. 24 LIPCT - abbia ossequiato il proprio obbligo

d’informazione ai sensi dell’art. 86b LPP in modo spontaneo ed adeguato. Nessun’altra

norma legale o regolamentare prevede in particolare l’obbligo dell’istituto di

previdenza di fornire attivamente e spontaneamente una consulenza nei sensi

indicati da AT 1. In particolare gli artt. 51a cpv. 2 lett. d e 65a cpv. 2

lett. d LPP, invocati dall’attore non gli sono di alcun ausilio. Quanto

all’art. 51a LPP, lo stesso definisce i compiti dell’organo e, al cpv. 2 elenca

Fatti

i compiti intrasmissibili e inalienabili fra cui figura l’informazione degli

assicurati, senza però definirne ambiti e modalità.

L’art. 65a LPP dispone invece che

gli istituti di previdenza devono rispettare il principio di trasparenza nel

disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti di

capitale e nella contabilità. Al suo cpv. 2, tale norma dispone che:

" 2 La

trasparenza implica che:

a. sia evidenziata

la situazione finanziaria effettiva dell’istituto di previdenza

b. possa essere

provata la sicurezza della realizzazione degli obiettivi di previdenza;

c. l’organo

paritetico dell’istituto di previdenza sia in grado di assumere i suoi compiti

di gestione;

d. possano essere

adempiuti gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati.”

Quanto

alla lettera d la stessa si rivolge agli istituti di previdenza e non agli

assicurati. In particolare, la disposizione permette agli istituti di

previdenza il diritto di ottenere dagli assicuratori le informazioni necessarie

per soddisfare il loro obbligo d’informazione nei confronti degli assicurati (Brechbühl,

in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, 2010, all’art. 65a LPP n. 23).

2.4.2. AT 1

sostiene poi che l’IPCT gli abbia fornito indicazioni discordanti, da lui in

buona fede utilizzate per determinarsi sulla capitalizzazione di parte della

sua pensione di vecchiaia. In particolare evidenzia come la Direzione

dell’IPCT, nella comunicazione formale del 1. settembre 2022 (doc. D), in

risposta ad una sua richiesta di informazioni, avesse indicato che “con il

versamento in capitale della pensione, le prestazioni residue nei confronti

dell’assicurato, rispettivamente di eventuali superstiti sono ridotte in modo

permanente in proporzione alla capitalizzazione stessa”, mentre con un

prelievo di fr. 300'000, pari al 38.2% del suo avere di vecchiaia, l’importo

della pensione di vecchiaia residua è diminuito del 41.8%.

Al

fine di esaminare la fondatezza della censura dell’attore è necessario

ripercorre gli scambi avvenuti fra l’IPCT e AT 1.

Con risoluzione n. 6228 del 15

dicembre 2021, il Consiglio di Stato, considerato il prossimo compimento dei 65

anni da parte di AT 1, richiamato l’art. 64 cpv. 3 lett. a LORD, gli ha

conferito un incarico (artt. 15 e 16 LORD) quale capo Ufficio III a tempo pieno

presso l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio. Il suo pensionamento

ordinario è pertanto stato differito dal 1. giugno 2022 al 1. settembre 2022

(doc. 32).

Con messaggio di posta

elettronica 26 gennaio 2022, al fine di formalizzare la richiesta di

liquidazione in capitale di parte dalla sua prestazione di vecchiaia,

l’assicurato ha chiesto di comunicargli la presumibile pensione di vecchiaia al

1. settembre 2022 con le varianti di un prelievo di fr. 200'000, di fr.

250'000, di fr. 300'000, e di fr. 350'000 (doc. 35).

L’IPCT ha risposto con messaggio

di posta elettronica del 28 gennaio 2022. Ha spiegato come nel caso di specie

fosse applicabile la norma transitoria di cui all’art. 24 LIPCT, risultando la

pensione calcolata secondo il vecchio piano previdenziale in primato delle

prestazioni conformemente a tale disposto superiore a quella determinata

secondo il nuovo piano in primato dei contributi. Ha quindi indicato come la

pensione di vecchiaia al 100% sarebbe stata di fr. 52'111 annui, con

capitalizzazione di fr. 200'000, di fr. 37'592, con capitalizzazione di fr.

250'000 di fr. 33'962, con capitalizzazione di fr. 300'000 di fr. 30'332 e con

capitalizzazione di fr. 350'000 di fr. 26'703 (doc. 36).

Con lettera raccomandata 24

maggio 2022, sottoscritta dall’assicurato e dalla moglie, AT 1 ha chiesto

all’IPCT la liquidazione in capitale parziale di fr. 300'000 della sua pensione

di vecchiaia (doc. 29)

Con determinazione 30 agosto

2022, la Direzione dell’IPCT ha comunicato a AT 1 l’importo delle prestazioni

di vecchiaia cui aveva diritto a far tempo dal 1. settembre 2022 e meglio, una

prestazione mensile di fr. 2'528 (30'332 : 12) e una prestazione capitalizzata

di fr. 300'000 (doc. 18). In questa occasione la Direzione dell’IPCT ha inoltre

indicato che “Con il versamento parziale in capitale della pensione, le

prestazioni residue nei confronti dell’assicurato, rispettivamente di eventuali

superstiti sono ridotte in modo permanente in proporzione della

capitalizzazione stessa”.

Con messaggio di posta

elettronica 22 settembre 2022, AT 1 ha chiesto all’IPCT, fra le altre cose,

informazioni circa le basi di calcolo per la determinazione della pensione

annua senza e con la capitalizzazione parziale da lui richiesta di fr. 300'000

(doc. 16).

L’IPCT ha evaso la richiesta

dell’assicurato il 4 ottobre 2022 (doc. 12).

Con messaggio di posta

elettronica 3 novembre 2022 AT 1 ha comunicato come, a suo avviso la riduzione

della sua pensione di vecchiaia a seguito della capitalizzazione di parte della

rendita non fosse conforme al principio della proporzionalità (doc. 11).

Il 1. dicembre 2022 l’allora capoufficio

previdenza __________ rispondeva all’assicurato esponendo nel dettaglio i

calcoli effettuati (doc. 10).

Il 27 febbraio 2023 seguiva

un’approfondita presa di posizione di AT 1 i cui argomenti sono stati

sostanzialmente ripresi nella petizione qui in oggetto (doc. 9).

Il 5 aprile 2023 ha avuto luogo

un incontro fra le parti il quale tuttavia non ha dato alcun risultato (doc.

5).

Ora, da questa breve

cronistoria emerge come le indicazioni numeriche inizialmente fornite il 28

gennaio 2022 dall’IPCT - in cui l’assenza di qualsiasi riferimento all’avere di

vecchiaia è dovuta al fatto che tale parametro semplicemente non esiste nel

piano in primato delle prestazioni applicato all’assicurato in virtù della

garanzia di cui all’art. 24 cpv. 4 LIPCT - siano chiare, di facile lettura e

corrispondano a quelle poi contenute nella successiva determinazione 30 agosto

2022.

In simili circostanze, il solo

fatto che in quest’ultima occasione, avvenuta peraltro dopo la formalizzazione

della richiesta da parte di AT 1 di una liquidazione in capitale parziale di

fr. 300'000, la Direzione dell’IPCT abbia indicato che le prestazioni residue

in seguito alla capitalizzazione parziale sarebbero state ridotte “in

proporzione alla capitalizzazione stessa”, secondo questo Tribunale, non

poteva che essere interpretata nel senso dell’esistenza di una correlazione fra

il prelievo e la riduzione della rendita e non in senso puramente matematico,

come rettamente sostenuto dall’IPCT, sicché la censura di un’errata

informazione da parte dell’IPCT deve essere respinta.

2.5. Correttezza

dei calcoli svolti dall’IPCT e portata delle garanzie dell’art. 24 LIPCT

2.5.1. Con

effetto dal 1. gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova Legge sull’Istituto di

previdenza del Cantone Ticino (LIPCT) del 6 novembre 2012 che ha, tra l’altro,

introdotto il cambiamento del piano assicurativo (da un piano assicurativo in

primato delle prestazioni ad un piano assicurativo in primato dei contributi)

per tutti gli assicurati attivi al 1. gennaio 2013 (riservata la

garanzia data secondo la norma transitoria di cui all’art. 24) e ha

abrogato la Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14

settembre 1976, riservate le disposizioni transitorie (art. 22).

Come

noto, la volontà del legislatore è stata quella di sottoporre a un piano di

risanamento completo la Cassa pensione dei dipendenti dello Stato: le misure

più significative sono state il

passaggio al piano previdenziale in primato di contributi (che pur non

essendo in sé una misura di risanamento negli intendimenti permetterebbe tuttavia

un maggior controllo dell’equilibrio finanziario di una cassa pensione), la riduzione del tasso

tecnico dal 4 al 3,5% delle misure di risanamento a carico degli affiliati e dei pensionati

(l’aumento del finanziamento a carico degli assicurati del supplemento sostitutivo

AVS; nuovo calcolo della prestazione di libero passaggio quando trova

applicazione l’art. 17 LFLP, sospensione temporanea dell’adeguamento delle

pensioni al rincaro),

delle misure di risanamento a carico dei datori

di lavoro e del Cantone (contributo di risanamento del 2% sui salari

assicurati; aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS;

contributo di ricapitalizzazione di fr. 477,6 mio, versato in modo rateale;

riconoscimento di un rendimento supplementare sul debito nei confronti della Cassa

rispetto alle attuali condizioni di mercato, garanzia di un rendimento pari al

3.5%) (cfr. Messaggio n. 6666 del 10 luglio 2012 del Consiglio di Stato sulla nuova legge sull’Istituto di previdenza dei dipendenti

dello Stato, modifica della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato

e dei docenti del 15 marzo 1995, della legge sugli stipendi degli impiegati e

dei docenti del 5 novembre 1954, della legge sugli onorari dei magistrati del 14

maggio 1973, della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri

del Consiglio di Stato del 19

dicembre 1963 e del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei

magistrati dell’ordine giudiziario dell’11 dicembre 1985 - in seguito:

Messaggio n. 6666 - pag. 16-22).

In particolare, a proposito della

modifica del piano previdenziale il Consiglio di Stato si è così espresso:

" 4.1 Il

passaggio al piano previdenziale in primato di contributi

Il passaggio al piano previdenziale in primato dei contributi in

sé non rappresenta una misura di risanamento ma permette un maggior controllo

dell’equilibrio finanziario di una cassa pensione. Mentre nel piano in primato

delle prestazioni l’assicurato gode di maggiori garanzie per quanto riguarda

l’entità della pensione, essendo quest’ultima espressa in una percentuale dello

stipendio assicurato, nel piano in primato dei contributi essa dipende dal

capitale accumulato alla data del pensionamento e dall’età dell’assicurato al

momento del pensionamento.

A dipendenza degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano e

degli interessi accreditati sarà raggiunto un capitale più o meno elevato.

Il piano in primato dei contributi permette per il tramite di

decisioni da parte dell’Organo supremo dell’Istituto di previdenza a seconda

dell’andamento finanziario e demografico di meglio far corrispondere

l’evoluzione degli impegni della Cassa verso gli assicurati, con l’evoluzione

del patrimonio. L’Organo supremo della Cassa dovrà infatti stabilire, ad

esempio, il tasso di interesse sugli averi di vecchiaia (annualmente, a

dipendenza del rendimento conseguito dall’investimento del patrimonio), la

percentuale di adeguamento delle rendite al rincaro e il relativo finanziamento

(annualmente in base alla situazione finanziaria) e, i tassi di conversione del

capitale accumulato in rendita.

Con il solo passaggio al primato dei contributi l’ammontare del

disavanzo tecnico non muta perché lo stesso è determinato dagli impegni in

essere dell’Istituto di previdenza verso gli assicurati (riserva matematica per

le pensioni in corso e prestazioni di libero passaggio verso gli assicurati

attivi). Il passaggio al piano in primato dei contributi permetterà però in

futuro di far evolvere gli impegni verso gli assicurati in modo più consono

all’evoluzione del patrimonio.”

Secondo

l’art. 23 della nuova Legge, con la sua costituzione l’Istituto di previdenza

dei dipendenti dello Stato prosegue l’attività della Cassa pensioni dei

dipendenti dello Stato, riprendendone attivi e passivi al 1. gennaio 2013 (art.

23).

Considerato

il cambio totale del sistema pensionistico, e in particolare il passaggio da un

piano assicurativo in primato delle prestazioni a uno in primato dei contributi

(art. 13), la nuova legge ha previsto la seguente norma transitoria in vigore

dal 1. gennaio 2013:

" Art. 24

1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

2Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo

l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

3Al 1° gennaio 2013

a tutti gli assicurati attivi è applicato il

piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data

secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.

4Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più,

in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e

65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito

l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le

frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento,

contano un anno.

5L’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il

cpv. 3

è calcolato in base alle diposizioni della legge sulla Cassa

pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento

della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996

in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il

finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013

sono i seguenti:

a) finanziamento dei datori di lavoro

Età

di pensionamento

Fattore

di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI

Uomini

Donne

58

5.96

5.256

59

5.216

4.471

60

4.441

3.655

61

3.632

2.802

62

2.788

1.911

63

1.904

0.978

64

0.976

0

b) finanziamento degli assicurati

Età

di pensionamento

Fattore

di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI

Uomini

Donne

58

0.35734

0.33402

59

0.31841

0.28999

60

0.27624

0.24199

61

0.23041

0.18957

62

0.18047

0.13219

63

0.12587

0.06923

64

0.06596

6Eventuali

prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della

proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della

procedura di divorzio modificano l’importo stabilito al 31 dicembre 2012

secondo il capoverso 3.

7L’importo

annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente

ritenuto un massimo del 50%.

I tassi di conversione per la

capitalizzazione dell’importo garantito di pensione sono i seguenti:

Età

Uomini

Donne

Vecchiaia

Vedovile

Vecchiaia

Vedovile

60

13.796

3.418

15.008

0.142

61

13.448

3.474

14.692

0.132

62

13.099

3.526

14.375

0.122

63

12.748

3.572

14.053

0.111

64

12.394

3.613

13.731

0.101

65

12.037

3.648

13.403

0.091

66

11.677

3.679

13.072

0.080

67

11.313

3.704

12.734

0.071

68

10.948

3.720

12.388

0.062

69

10.581

3.732

12.037

0.054

70

10.211

3.736

11.677

0.047

8Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d’invalidità,

anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani,

inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di

vecchiaia dell’AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di

conversione di cui al cpv. 7.

In questo caso anche il

supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei

seguenti tassi di conversione

Età

Uomini

Donne

(AVS

64 anni)

(AVS

63 anni)

60

4.441

3.655

2.805

61

3.632

2.802

1.912

62

2.788

1.911

0.979

63

1.904

0.978

0.000

64

0.976

0.000

65

0.000

9Oltre all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il

capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla

base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito

viene adeguato all’evoluzione della rendita AVS/AI massima.

10Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni

pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati

contributi.

L’avere di vecchiaia

continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli

interessi, secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto.

11Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all’Istituto

di previdenza, ai sensi dell’art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei

dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l’assicurazione

indipendentemente dall’attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori

rischi per l’Istituto di previdenza.

12Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di

prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto

del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al

31.12.2012.

13La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto

anteriore restano in carica fino all’entrata in funzione del nuovo organo

supremo. In applicazione dello statuto dell’Istituto di previdenza il Consiglio

di Stato organizza l’elezione dell’organo supremo.

14L’Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei

rapporti d’impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti

dello Stato.

15Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31

dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale

diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita

massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di

coordinamento sono ridotti in misura proporzionale."

2.5.2. Controversa nel caso di specie è la portata della garanzia prevista

dall’art. 24 LIPCT, il cui intento protettivo, a mente di AT 1, sarebbe stato

stravolto dalla formula di calcolo applicata dall’IPCT a per determinare la sua

rendita di vecchiaia residua in seguito a prelievo in capitale parziale.

Nella già citata

sentenza 34.2022.18 del 24 aprile 2023 questo Tribunale al consid. 2.4.2 ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) In una sentenza pubblicata in DTF 117 V 229 l’allora TFA ha

ricordato i principi applicabili alla tutela delle pretese pensionistiche dei

funzionari in caso di modificazione dell’ordinamento legale ed ha stabilito

che:

" (…)

- Le pretese pecuniarie dei funzionari non divengono

diritti acquisiti, se non nella misura in cui la legge definisca i rapporti una

volta per tutte e li sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge

medesima, oppure quando siano date garanzie in relazione ad un singolo rapporto

d'impiego. In quanto simili pretese non configurano dei diritti acquisiti, esse

vanno comunque tutelate qualora il legislatore, modificando l'ordinamento, le

leda in modo arbitrario o in violazione del principio della parità di

trattamento (conferma della giurisprudenza).

- Esame, al lume di questi principi, delle pretese

di un funzionario al pensionamento anticipato al seguito di una modifica,

successiva alla sua assunzione e a lui sfavorevole, del disciplinamento legale

cantonale, sostituente ai presupposti alternativi del 65o anno di età oppure

del 40o anno di servizio i requisiti cumulativi dei 60 anni di età e dei 30

anni di servizio.” (DTF 117V 229)

Nel caso concreto l’Alta Corte si è così espressa:

" Consid. 2.5 (…)

Secondo

la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, le pretese pecuniarie dei

funzionari non divengono diritti acquisiti. Il rapporto di servizio, in quanto

di diritto pubblico, è disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per

quel che concerne i suoi aspetti patrimoniali, l'evoluzione della legislazione

medesima. Le pretese di salario e quelle pensionistiche possono configurare

diritti acquisiti solo nella misura in cui la legge definisca i rapporti una

volta per tutte e li sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge stessa,

oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto

d'impiego (DTF 107 Ia 194 consid. 3a, 106 Ia 166 consid. 1a, DTF 101 Ia 445 consid. 2a; cfr. pure DTF 112 V 395 consid. 3d e sentenza del Tribunale federale 30

settembre 1988 in re W., pubblicata in SZS 1989 pag. 313).

Nella

fattispecie queste due ultime ipotesi non si sono verificate, se non nella

misura in cui l'art. 61 della legge cantonale al cpv. 2 vieta la modificazione

delle prestazioni in precedenza erogate. Infatti, in nessun testo della legge è

ravvisabile una disposizione che stabilisca l'immutabilità delle pretese

dell'interessato, né il ricorrente ha tentato di dimostrare che al momento

dell'assunzione gli fosse stata attribuita individualmente l'assicurazione che

il suo diritto a pensione sarebbe maturato in ogni modo al compimento del 40o anno

di servizio e men che meno che questa circostanza fosse stata il seguito di una

particolare pattuizione.

Poiché

i diritti vantati dal ricorrente non rientrano nel novero di quelli acquisiti,

non si pone il problema se, ai sensi della giurisprudenza, la loro

modificazione sia possibile solo per atto legislativo, di interesse pubblico e

dietro pieno risarcimento (DTF 113 Ia 362 consid. 6b, DTF 106 Ia 168), ciò a prescindere dal fatto, per quel che concerne

il risarcimento, che la richiesta sarebbe comunque stata irricevibile perché in

tutti i modi sulla stessa la Cassa non si è pronunciata, né a titolo preventivo

né in corso di vertenza.

c) Il

Tribunale federale ha comunque soggiunto nella medesima suddetta giurisprudenza

che in quanto le pretese pecuniarie dei funzionari non configurano dei diritti

acquisiti, esse vanno tutelate qualora il legislatore, modificando

l'ordinamento, le leda in modo arbitrario o in violazione del principio della parità

di trattamento. Dall'art. 4 Cost. si

deduce direttamente essere escluso che simili diritti siano arbitrariamente

modificati, successivamente annullati o limitati nella loro sostanza e che

senza particolare giustificazione si intervenga unilateralmente nei confronti

di singoli beneficiari o di gruppi determinati (DTF 106 Ia 169 consid. 1c, 101 Ia 446 consid. 2a e sentenze ivi

citate).

In

queste ipotesi resta da esaminare se nella revisione legislativa del 1963

(quella mediante la quale vennero reintrodotti i criteri cumulativi,

irrilevante essendo ai fini del giudizio la modifica del 1976 che ha abbreviato

i termini di durata dell'impiego) sia ravvisabile arbitrio o violazione del

principio della parità di trattamento, con conseguenza di particolari oneri per

singoli titolari di diritti o gruppi degli stessi.

Ora,

nel 1963 venne introdotto il principio del pensionamento anticipato, per tutti

i dipendenti dello Stato, irrilevante se docenti o altri funzionari,

sostituendo al criterio alternativo, 65 anni d'età oppure 40 anni di servizio,

quello cumulativo dei 60 anni di età e dei 40 anni di servizio (art. 40 della

legge 9 luglio 1963). La modificazione ha, da un lato, sfavorito i dipendenti

che prima del 60o anno avessero compiuto 40 anni di servizio, ma, dall'altro,

ha favorito quelli che avessero prestato 40 anni di servizio tra il 60o e il

65o anno d'età. Dagli atti legislativi risulta che il testo dell'art. 40 cpv. 2

era da interpretare con riferimento all'art. 30 concernente i supplementi

fissi. Lo Stato, con la nuova regolamentazione, avrebbe assunto l'onere di

versare pensione e supplemento fisso a chi si fosse ritirato prima del 65o

anno. In sostanza, lo Stato avrebbe preso a carico il pagamento delle pensioni

e dei supplementi fissi sino al momento in cui il beneficiario avesse maturato

diritto alla rendita AVS (cfr. Messaggio 18 dicembre 1962 del Consiglio di

Stato al Gran Consiglio concernente la legge sulla Cassa pensioni dei

dipendenti dello Stato e dei docenti, Raccolta dei verbali del Gran Consiglio,

sessione ordinaria primaverile 1963, pag. 248). Solo dopo quel momento sarebbe

iniziato l'obbligo della Cassa. Con ciò sarebbe stato alleggerito l'onere della

Cassa medesima e nel contempo aumentato quello dello Stato, in misura comunque

relativa ritenuto che non avrebbe dovuto pagare l'interesse sul capitale della

Cassa ricevuto a titolo di mutuo. Prestazioni in precedenza a carico in parte

della Cassa e in parte dello Stato

sarebbero state assunte tutte da quest'ultimo. In tale ambito la Commissione

della gestione propose che il diritto al supplemento fisso previsto dal 1o

gennaio, rispettivamente dal 1o luglio, dopo il pensionamento, valesse per i

docenti dal 1o settembre (cfr. Rapporto 27 giugno 1963 della Commissione della

gestione sul messaggio del Consiglio di Stato 18 dicembre 1962, op.cit., pag.

285 segg.). Questa proposta è stata fatta propria dal legislatore.

La

modificazione pertanto trovava fondamento in considerazioni di natura

finanziaria, determinate dall'esigenza di stabilire l'equilibrio tra le nuove

prestazioni che lo Stato sarebbe stato chiamato a fornire e gli eventuali vantaggi

che gli sarebbero derivati. Il fatto poi che una modificazione sia stata

introdotta con specifico riferimento ai docenti comprova che nessuno avesse

inteso escludere detta categoria dall'applicazione di una disposizione di

carattere generale.

In

sostanza le modificazioni legislative introdotte nel 1963, nella misura in cui

assise su considerazioni di natura finanziaria, hanno da un lato limitato certi

diritti per estenderne altri, in un confronto di interessi che certo non può

essere censurato di arbitrario, né di violatore del principio di parità di

trattamento. (DTF 117 V 234-237)”

La dottrina sottolinea che è più facile per le

prestazioni già in corso divenire diritti acquisiti piuttosto che per le

rendite in aspettativa (Aebi-Müller, Die Drei Säulen der Vorsorge und ihr

Verhältnis zum Güter- und Erbrecht des ZGB, in: successio – Zeitschrift für

Erbrecht 2009, p. 19; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,

2020, n. 1244; Kieser, op. cit., pag. 298 e seg.; Konrad/Lauener, op. cit., n. 72

ad art. 50 LPP; Stauffer, op. cit., n. 1902: “Stellen laufende

Rentenansprüche in der Regel wohlerworbene Rechte dar, in die nicht

eingegriffen werden darf und die einer Reglementsänderung entgegenstehen, verhält

es sich mit den Annexleistungen anders. Als Annexleistung gelten dabei jene

Leistungen, die von einer bereitts laufenden Alters- oder Invalidenrente

abgeleitet werden. Solche Annexleistungen gelten als Anwartschaften, denn der

sie begründende Leistungsfall ist noch nicht eingetreten. Damit kann durch eine

Reglementsänderung in diese Ansprüche eingegriffen werden. Das führt dazu, dass

die laufende Leistung nach dem im Zeitpunkt des eintritts des Leistungsfalls in

Kraft stehenden früheren Reglement geleistet wird, davon abgeleitete Renten

jedoch nach neuem Reglement. So kann beispielsweise die Höhe der

Hinterlasenenrente beim Tod eines Altersrentenbezügers durch eine

Reglementsrevision geändert werden, wenn der Leistungsfall Tod des

Altersrentners noch nicht eingetreten ist.”. (…)”

(pag. 15-17)

(sul tema cfr. pure

STCA 34.1997.47 del 18 agosto 1998 pubblicata in RDAT I-1999 p. 29; DTF

127 V 255-256; SZS 1994 p. 379 consid. 6b).

Le

pretese di salario e quelle pensionistiche possono, quindi, configurare diritti

acquisiti solo nella misura in cui la legge definisce i rapporti una volta per

tutte e li sottrae agli effetti dell'evoluzione della legge stessa oppure

quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (cfr.

DTF 138 V 366 consid. 6.1 p. 372, 117 V 229, giurisprudenza confermata da

ultimo nella SF 9C_674/2014 del 24 aprile 2015, cfr. anche SZS 1994 p. 379

consid. 6b e DTF 115 V 235 consid. 5b).

La

revoca di tali diritti è possibile unicamente se si fonda su una base legale,

avviene a tutela di un interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 p.

380; DTF 113 Ia 362; 106 Ia 168; 117 V 235; RDAT I-1999 p. 29; STCA 34.1995.63

del 25 settembre 1996).

Al

riguardo, in una sentenza dell'8 novembre 2000, pubblicata in SJ 2001 p. 413

seg., il TF ha riconfermato la propria giurisprudenza ed ha in particolare

rilevato:

" Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, les prétentions pécuniaires des magistrats

ou fonctionnaires, qu'il s'agisse des prétentions salariales ou de celles

relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le caractère de droits

acquis. Elles sont en principe régies par la législation en vigueur au moment

où elles doivent prendre effet, de sorte que des droits acquis ne naissent en

faveur des personne concernées que si la loi a fixé une fois pour toutes les

relations en cause pour les soustraire aux effets des modifications légales, ou

lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement

individuel (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5b p. 234, 107 Ia 193 c.

3a p. 194, 106 Ia 163 c. Ia p. 166). Les cas échéant, la loi ne peut supprimer

des droits acquis que si un intérêt public suffisant justifie cette mesure, et

elle doit assurer une pleine indemnisation (ATF 119 Ia 154 c. 5c p. 161/162,

117 Ia 35 c. 3b p. 39, 117 V 229 c. 5b in fine p. 235). En l'occurrence

toutefois, le recourant admet expressément qu'il ne bénéficie pas de

prétentions ainsi garanties.

Dans la mesure où

elle ne constituent pas des droits acquis, les prétentions patrimoniales des

magistrats ou fonctionnaires sont néanmoins protégées contre les interventions

du législateur par les art. 8 al. 1 et 9 Cst. A l'instar de l'art. 4 aCst., ces

dispositions constitutionnelles empêchent que les prétentions en cause ne

soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant,

et que des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans

justification particulière, au détriment de quelques intéressés ou de certaines

catégories d'entre eux (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5c p. 235,

106 Ia 163 c. Ic p. 169; voir aussi Ueli Kieser, Besitzstand,

Anwartschaften und wohler- worbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS

43/1999 p. 290 ss, p. 308; Jacques-André Schneider, La prévoyance

professionnelle et l'égalité de traitement, in Aspects de la sécurité sociale

2/1993 p. 22, ch. 3 ss). Selon les circonstances, le législateur est tenu

d'adopter des dispositions transitoires, soit pour éviter des conséquences

ainsi prohibées, soit pour permettre aux intéressés de s'adapter à la nouvelle

situation légale (arrêt du 3 avril 1996

in Pra 1997 p. 1, SJ 1996 p. 661, c. 4b; voir aussi ATF 122 V 405 c. 3b/bb p.

409). Ces dispositions transitoires ne doivent pas comporter elles-mêmes des

distinctions arbitraires ou contraire à la garantie de l'égalité de traitement

(arrêt du 30 septembre 1988 in RSAS 33/1989 p. 313, c. 4f

p. 326)." (SJ 2001 p. 416-417)

2.5.3. La legge va interpretata sulla base

del suo testo letterale. Dal senso letterale di un testo chiaro si può

derogare, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad

esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della

disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali permettono di

presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in

oggetto. Il Tribunale federale non privilegia alcun metodo di interpretazione,

ma si ispira a un pluralismo pragmatico per ricercare il senso vero della

norma; in particolare si fonda sulla comprensione letterale del testo solo se

ne deriva senza ambiguità una soluzione materialmente giusta (cfr. STF

8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, consid. 9.2; STF 9C_664/2023 del 24 giugno

2023, consid. 4.1; STF 8C_485/2023, 8C_510/2023 del 19 giugno 2024, consid. 7;

STF 9C_141/2023 del 5 giugno 2024, consid. 4.1; STF 9C_705/2023 del 4 giugno

2024, consid. 3.2.1; STF 9C_169/2023 del 29 maggio 2024, consid. 5.1; STF

9C_48/2023 del 28 maggio 2024, consid. 1.5.2; DTF 150 V 12 consid. 4.1; DTF 139

V 254 consid. 4.1; 126 V 438; 125 V 130 e 180; 119 V 60 e 429;

Pratique VSI 1933 p. 133 e 263; RAMI 1993 p. 132; RDAT I-1997 p. 40; Imboden/

Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrechtspre chung, no. 21b IV).

Se il

testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni,

conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli

elementi che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo

della norma dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora

tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 consid. 5a.; 118

Ib 191 consid. 5: 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 consid. 3 e rif. ivi

citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b).

In particolare, a proposito

dell'importanza e dei limiti dei lavori preparatori, nella sentenza pubblicata

in DTF 126 V 435 l'Alta Corte si è così espressa:

" b) Zu prüfen ist des Weiteren, ob die Materialien zuverlässigen

Aufschluss über die Auslegung des Art. 29septies Abs. 1 Satz 1 AHVG

geben. Nach ständiger Rechtsprechung stellen sie, gerade bei jüngeren Gesetzen,

ein wichtiges Erkenntnismittel dar, von dem im Rahmen der Auslegung stets

Gebrauch zu machen ist (BGE 125 V 131 Erw. 5

in fine mit Hinweisen). Sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung

unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein

wertvolles Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu erkennen und damit falsche

Auslegungen zu vermeiden. Nach gefestigter Rechtsprechung sind sie aber für

sich allein nicht geeignet, direkt auf den Rechtssinn einer Gesetzesbe-

stimmung schliessen zu lassen, weil das Gesetz sich mit seinem Erlass von

seinen Schöpfern löst und ein eigenständiges rechtliches Dasein entfaltet (BGE 124 V 189 Erw. 3a). Schliesslich sind die Materialien als Auslegungshilfe nicht

dienlich, wo sie keine klare Antwort geben (BGE 124 V 190 Erw. 3a mit

Hinweisen)."

(DTF 126 V 439; vedi pure: RDAT I-1997

pag. 42)

2.5.4. Nella presente

fattispecie i cpv. 1 e 2 della norma transitoria art. 24 LIPCT stabiliscono che

"i diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti"

(cpv. 1) e che "gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si

verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove

disposizioni " (cpv. 2).

Riguardo all’art. 24 (riprodotto

integralmente al consid. 2.5.1) il Consiglio di Stato nel già citato Messaggio

n. 6666 ha rilevato quanto segue:

Cpv.

1, 2:

" I cpv. 1 e 2

vengono inseriti nella norma transitoria per garantire il principio

fondamentale relativo ai diritti acquisiti con le precedenti disposizioni e in

base al principio secondo il quale tutti i pensionamenti soggiacciono alle

disposizioni per le quali sono stati pronunciati."

Cpv.

3:

" Viene sancito

il principio secondo il quale il nuovo piano assicurativo viene applicato a

tutti gli assicurati attivi al 1° gennaio 2013, ritenuto che per gli assicurati

con 50 anni e più di età vale comunque la garanzia data."

Cpv.

4:

" Viene esplicitata

la modalità di calcolo della garanzia delle aspettative data al 31 dicembre

2012."

Cpv.

5:

" Il cpv. 5

conferma che i calcoli allestiti al 31 dicembre 2012, saranno mantenuti a

partire dal 1°gennaio 2013 a dipendenza del momento in cui l’assicurato

chiederà il pensionamento.

Vengono indicati i coefficienti

attuariali validi per l’onere a carico dei datori di lavoro e degli assicurati,

per coloro che beneficiano delle garanzie al 31.12.2012."

Cpv.

6:

" Si specificano

i casi in cui l’importo garantito secondo i cpv. 4 e 5 possono essere

modificati a partire dal 1. gennaio 2013."

Cpv.

7:

" Viene data la

garanzia della possibilità di capitalizzazione dell’importo acquisito al 31

dicembre 2012 secondo la specifica tabella."

Cpv.

8:

" Al cpv. 8 si

riprende il principio della capitalizzazione delle rendite di poco conto,

d’altra parte garantito anche nel nuovo piano."

Cpv.

9:

" Si specifica

che il supplemento sostitutivo AVS/AI considerato al 31 dicembre 2012 viene

adeguato all’adeguamento della rendita AVS/AI, con le stesse modalità adottate

nel nuovo piano assicurativo in primato dei contributi."

Cpv.

10:

" Viene

mantenuta la garanzia dell’esonero per questi assicurati che nel vecchio

diritto sono stati esonerati dal pagamento del contributo. Considerato che per

questi assicurati l’importo della pensione non verrà più aumentato (40 anni al

100% di contribuzione) questa garanzia è giustificata.

L’esonero vale anche per il datore di

lavoro."

Cpv.

11:

"

Si è reso necessario prevedere questa norma transitoria per mantenere il

diritto di affiliazione per gli assicurati individuali al 31 dicembre 2012, indipendentemente

che svolgono un’attività indipendente o dipendente, perché il nuovo diritto

prevede il mantenimento dell’assicurazione solo per quelli che hanno attività

indipendente. Questa modifica si è resa necessaria per rendere congruente la

disposizione cantonale con quella federale sul libero passaggio (LFLP)."

Cpv.

12:

" Questa

disposizione transitoria si giustifica col fatto che al 1° gennaio 2013 si

dovrà ricalcolare la riserva matematica dei pensionati a valuta 31 dicembre

2012."

Cpv.

13:

" Al fine di

garantirne la gestione ordinaria e la preparazione del nuovo ordinamento, e

della nuova organizzazione, è necessario prevedere una norma transitoria che

mantiene in carica gli attuali Organi direttivi sino all’entrata in funzione di

quelli nuovi."

Cpv.

14:

“Con le nuove

disposizioni che entrano in vigore al 1°gennaio 2013 si rende necessaria la

formalizzazione dell’assunzione da parte dell’Istituto di previdenza dei

rapporti d’impiego degli attuali dipendenti." (messaggio p. 52-54)

In

particolare con riferimento alla garanzia per gli assicurati con 50 anni di età

e più alla fine del 2012, ribadite le modalità di passaggio al nuovo

piano degli assicurati attivi nel senso che

“per

quanto riguarda gli affiliati attivi la prestazione di libero passaggio acquisita

alla data del cambiamento del piano costituirà l’avere di vecchiaia iniziale

nel nuovo piano assicurativo” (doc. 23 p. 100), in seguito il conto

avere di vecchiaia venendo poi adeguato, il Messaggio 6666 (pag. 98-99) precisa

che:

"

2.1.9 Le garanzie per gli assicurati con 50 anni di età e più

Si premette che per tutti gli assicurati al 1 gennaio 2013 verrà

applicato il nuovo piano assicurativo in primato dei contributi.

Ritenuto che il rapporto fra

assicurato e il proprio Istituto di previdenza deve fondarsi su un principio di

buona fede è stata studiata una puntuale norma transitoria per garantire alle

varie scadenze di pensionamento l’importo in franchi acquisito al 31 dicembre

2012.

A sostegno ulteriore di questa misura

che va a favore degli assicurati ma anche dell’istituto di previdenza stesso vi

è il fatto che una buona parte di questi assicurati ha già perlomeno raggiunto

il primo limite di pensionamento, per cui questi assicurati potrebbero chiedere

il pensionamento secondo il diritto vigente.

Di conseguenza, nel caso in cui ci

dovesse essere un massiccio “esodo” di queste persone verso un pensionamento

prima dei 65 anni, oltre che comportare nell’immediato evidenti difficoltà

organizzative allo Stato e ai diversi datori di lavoro, comporterebbe un

importante aggravio finanziario all’Istituto di previdenza, ritardando nel

tempo il progetto di risanamento.

Bisogna inoltre considerare che se un

assicurato che ne ha diritto rinvia il pensionamento anche solo di un anno,

l’Istituto di previdenza ne trae un vantaggio finanziario.

Nel dettaglio si precisa che la garanzia

consiste nell’importo della pensione risultante alla data del cambiamento del

piano, in applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente

l’introduzione del nuovo piano assicurativo. Per ogni assicurato sarà

determinato l’importo in franchi garantito anno per anno dai 58 ai 65 anni.

Al momento del pensionamento effettivo

verrà comparato l’importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei

contributi, con l’importo garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre

2012. All’assicurato verrà riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del

supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel momento. Il supplemento

sostitutivo AVS/AI seguirà per contro l’evoluzione delle rendite AVS.

L’esempio di simulazione allegato

indica in modo dettagliato le aspettative garantite con le prestazioni secondo

il nuovo diritto.

L’evoluzione degli stipendi tiene

conto di una indicizzazione annuale dovuta al rincaro dell’1,5%. Nel caso

concreto lo stipendio iniziale al 01.01.2013 è di CHF 132’107.00, a 58 anni

(2014) è di CHF 134'089.00, a 60 anni (2016) è di CHF 138'142.00, mentre a 65

anni (2021) è CHF 148'818.00.

Sul conto avere di vecchiaia viene

accreditato al 01.01.2013 (data ipotizzata del cambiamento) il valore della

prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012. In seguito il conto

avere di vecchiaia viene alimentato con i bonifici Lcpd e con gli interessi.

(…)”

(cfr. punto 2.1.9 all’Allegato 2 per

informare denominato “Le caratteristiche del nuovo piano assicurativo in

primato dei contributi”)

Successivamente viene inoltre

precisato che:

"

2.2.3 Le pensioni di vecchiaia per gli assicurati che beneficiano

delle garanzie (assicurati che alla data del cambiamento del piano hanno più di

50 anni)

Come illustrato al punto 2.1.9 per gli

assicurati che al momento del cambiamento hanno 50 anni e più di età è stata

prevista una specifica norma transitoria, che prevede la garanzia dell’importo

di pensione acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell’anno

antecedente il cambiamento.

Prima di entrare nel dettaglio delle

cifre è opportuno rilevare che la norma transitoria così come pensata, ha

un’importanza rilevante per gli assicurati già in età di pensionamento o

perlomeno vicini al primo limite di pensionamento. Più l’età dell’assicurato si

allontana dall’età di pensionamento, tanto più lo scopo della norma transitoria

perde della sua importanza e potrà, verosimilmente accadere che nel tempo le

prestazioni derivanti dal nuovo piano assicurativo in primato dei contributi,

al momento del pensionamento effettivo risultino superiori. In definitiva

questo è lo scopo della garanzia proposta, e cioè quello di tutelare

maggiormente chi si trova in età di pensionamento o vicino al pensionamento. Si

auspica tra l’altro, anche nell’interesse dell’Istituto di previdenza il rinvio

del pensionamento ad un’età superiore.

Nell’analizzare l’effetto delle

garanzie per coloro che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50

anni bisogna distinguere tra affiliati prima del 1.1.1995 e affiliati dopo

l’1.1.1995. Per i beneficiari delle garanzie è stato ipotizzato un aumento

annuo dello stipendio assicurato dell’1,5% pari al rincaro previsto.

Affiliati dopo l’1.1.1995 con più

di 50 anni alla data di cambiamento del piano

Per questi assicurati le garanzie

limitano in modo molto importante la riduzione della pensione attesa rispetto

al piano attuale. Per questa categoria di assicurati man mano che ci si

avvicina all’età AVS il nuovo piano si avvicina alla pensione garantita e può

anche essere superiore.

(…).

Di principio più l’assicurato è vicino ai 50 anni alla data del

cambiamento del piano, e maggiore sarà la riduzione attesa della pensione alle

diverse età di pensionamento. Con il pensionamento a 60 anni risulta una

riduzione maggiore rispetto al pensionamento a 62 anni. Ciò è dato dal fatto

che per il pensionamento a 60 anni l’attuale piano riserva condizioni più

vantaggiose rispetto al pensionamento a 62 anni.

Affiliati prima dell’1.1.1995 con

più di 50 anni alla data di cambiamento del piano

Anche con le garanzie la riduzione della pensione rispetto al

piano attuale è rilevante per gli assicurati ultracinquantenni alla data del

cambiamento del piano affiliati prima dell’1.1.1995.

In cifra assoluta questi assicurati raggiungono comunque ancora

delle prestazioni pensionistiche sicuramente interessanti.”

(pag. 104-105)

Al

Messaggio di Legge è pure stato allegato il Progetto di regolamento di

previdenza, nel contenuto sostanzialmente corrispondente alla versione del 17

ottobre 2013 poi entrata in vigore retroattivamente al 1. gennaio 2013,

ritenuto che l’approvazione dello stesso e dello statuto erano di competenza

del neo costituito organo supremo dell’istituto di previdenza.

Nel Rapporto di

maggioranza della Commissione gestione finanze del 23 ottobre 2012 sul

Messaggio n. 6666 è riprodotta la seguente domanda del gruppo PS del 14 agosto

2012:

" Da

quanto abbiamo potuto dedurre dal messaggio, gli impiegati e i docenti assunti

prima del 1. gennaio 1995 e con meno di 50 anni al 1.1.2013 sono quelli colpiti

dai maggiori peggioramenti introdotti dal nuovo piano assicurativo: le loro

perdite sulla rendita di vecchiaia a 60 anni rispetto al piano attuale (se

tutto dovesse andare bene) ammontano al 16-20%! Quali soluzioni si possono

introdurre per dimezzare le perdite per questi 650 assicurati.”

e la relativa risposta del

Consiglio di Stato tramite Risoluzione governativa n. 4178 del 22.8.2012:

" Il piano

di risanamento allestito in collaborazione con il perito ha quale obiettivo

principale il risanamento della CPDS sull'arco di 39 anni. Inoltre il piano

assicurativo della CPDS dovrà prevedere prestazioni per le quali esiste il

relativo finanziamento.

Pertanto, al momento attuale, non vi sono ulteriori spazi di

miglioramento delle prestazioni, oltre all'aumento degli accrediti di vecchiaia

(+1 % per rapporto alla proposta del 2010 della Commissione della CPDS) da noi

deciso.

Nel progetto del messaggio è prevista una specifica norma

transitoria per tutelare le persone con 50 anni e più d'età, che prevede la garanzia

delle prestazioni acquisite alle diverse scadenze di pensionamento (58 anni

fino a 65 anni) calcolate al 31 dicembre 2012.

Questa norma transitoria è stata concepita secondo il principio di

una ragionevole buona fede che ogni assicurato deve avere nel proprio Istituto

di previdenza, nel senso che quest'ultimo non dovrebbe modificare in modo

significativo le prestazioni nei confronti di un assicurato che

progressivamente si avvicina all'età che dà diritto al pensionamento o al

prepensionamento o che già ha un'età che gli permetterebbe di far capo a queste

possibilità. Questa garanzia è stata estesa fino all'età di 50 anni per un

motivo oggettivamente sostenibile. Infatti, qualora un assicurato volesse

completare le prestazioni pensionistiche della CPDS con una copertura

individuale aggiuntiva (ad esempio costituendo un terzo pilastro) deve poter

disporre di un lasso di tempo adeguato allo scopo.

Un'estensione ulteriore delle garanzie a favore degli assicurati

attuali metterebbe a rischio l'equilibrio del nuovo piano assicurativo

allestito con notevole impegno dalla Commissione della CPDS, con il supporto

del perito.

Con queste argomentazioni riteniamo quindi che spingersi oltre a

quanto già previsto, a parere di questo Consiglio non è giustificato e ragionevolmente

non proponibile. Può servire inoltre rammentare che i vari interventi di

riforma parziale succedutisi in passato hanno creato delle disparità di

trattamento fra i vari assicurati (ad esempio fra gli assicurati affiliati alla

CPDS prima dell'1.1.1995 e quelli affiliatisi a decorrere da tale data). Ne

consegue che un nuovo piano assicurativo che non conosce simili disparità di

trattamento previdenziale fra assicurati inevitabilmente comporta cambiamenti

diversi fra le varie categorie di assicurati.”

Nel Rapporto di

maggioranza della Commissione gestione finanze del 23 ottobre 2012 sul

Messaggio n. 6666 è riprodotta anche la seguente domanda:

" Domanda su questioni tecniche relative alla legge sull’IPDS

Art. 24 [Norma transitoria]

Si gradirebbe ricevere spiegazioni dettagliate e

concrete circa l’applicazione delle norme transitorie (di natura estremamente

tecnica).”

e la relativa risposta

dell’Amministrazione della CPDS del 21 settembre 2012:

" Per gli

assicurati che al 31.12.2012 avranno compiuto 50 anni e più di età verrà

calcolato l'importo di pensione che costituirà la garanzia di diritto, per

rapporto alla pensione che verrà stabilità alle diverse scadenze di

pensionamento secondo il nuovo piano in primato dei contributi. Il calcolo avverrà

sulla base dello stipendio determinante stabilito al 31.12.2012 (media di 10

anni), computando il numero di anni alle diverse scadenze (58 annui fino a 65

anni), e proiettando il grado di occupazione valido al 31 dicembre 2012, anche

qui alle diverse scadenze (58 anni fino a 65 anni). L'importo così ottenuto

sarà "congelato" e quindi non sarà più modificato. AI momento del

pensionamento effettivo questo importo sarà comparato con quello ottenuto

secondo il nuovo piano assicurativo. L'assicurato avrà diritto all'importo

superiore. Per rispondere in modo concreto vi alleghiamo un calcolo

esplicativo.”

Nel Rapporto di

maggioranza è stato pure proposto di introdurre all’art. 24 un nuovo cpv. 15

relativo alla quota di coordinamento (cfr. pag. 27, pag. 29 e pag. 39).

Nel Rapporto di

minoranza della Commissione della gestione e delle finanze del 23 ottobre 2012

non vi è nessun riferimento alla questione della pensione garantita ai

dipendenti più anziani attraverso la norma transitoria.

Il dibattito sulla nuova LIPCT si

è svolto in Gran Consiglio il 5 novembre (Seduta XXVI) e il 6 novembre 2012

(Seduta XXVII).

La questione che

qui ci interessa non è stata oggetto di discussione e/o approfondimenti.

Nei relativi

Verbali figurano soltanto alcuni riferimenti alla tutela dei dipendenti più

anziani in generale (cfr. intervento di P. Kandemir Bordoli “… un’applicazione

uniforme e simultanea del nuovo piano assicurativo a tutte le categorie di

assicurati attivi sarebbe da evitare in quanto penalizzerebbe ingiustamente chi

ha accumulato minori contributi – per ragioni indipendenti dalla propria

volontà – nell’arco dell’attività lavorativa fino all’entrata in vigore del

nuovo piano.”, pag. 2752; intervento di G. Guidicelli “Ci sarà anche un effetto

indiretto sulle finanze della CPDS che dovrà garantire i diritti acquisiti agli

assicurati con più di cinquant’anni di età”, pag. 2757; intervento di L. Sadis “…

è sufficiente far presente che la Commissione ha cercato di distribuire

equamente i sacrifici tra il Cantone, gli enti esterni, gli assicurati attivi e

i pensionati e ha elaborato un piano assicurativo capace di fornire buone

prestazioni e di garantire una tutela delle aspettative di rendita degli

assicurati più prossimi all’età del pensionamento.”, pag. 2785-2786; intervento

di S. Lurati “Si tratta di prestazioni che sono state promesse alla sottoscrizione

del contratto di assunzione, motivo per cui i pensionati e i pensionandi vanno

penalizzati il meno possibile.”, pag. 2793).

L’art. 24 LIPCT è

stato approvato dal Gran Consiglio senza alcuna discussione (Verbale XXVII del

6 novembre 2012, pagg. 2795 e 2801-2802).

Per completezza va

ricordato che dopo la revisione legislativa del 2012, il Consiglio di Stato ha

sottoposto al Gran Consiglio in data 15 gennaio 2020 il Messaggio n. 7784 denominato

“Attribuzione all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) di un

contributo integrativo di CHF 500 mio per la copertura del costo supplementare

delle garanzie di pensione concesse agli assicurati con più di 50 anni

nell’ambito della riforma dell’IPCT entrata in vigore il 1° gennaio 2013; nuovo

cpv. 5 dell’art. 16 della Lipct” nel quale a pag. 2 viene spiegato che:

" (…)

scopo di questo Messaggio è di sottoporvi la richiesta della concessione di un

contributo supplementare di finanziamento di CHF 500 mio a favore dell’Istituto

di previdenza del Cantone Ticino. La richiesta è motivata dal fatto che le

garanzie di pensione accordate agli assicurati più anziani, entrate in vigore

l’1.1.2013, nel quadro della grande riforma dell’Istituto di previdenza

cantonale votata dal vostro Consiglio il 6 novembre 2012, hanno avuto un costo

supplementare di (quantomeno) CHF 500 mio rispetto a quanto al tempo previsto.

Il motivo di questo maggior costo è principalmente dovuto alla riduzione del

tasso tecnico (“tasso di sconto”) sceso dal 2014 al 2017 dal 3.50% all’attuale

2.00%. Non può neppure essere escluso che il Consiglio di Amministrazione

dell’IPCT debba vedersi costretto ad un ulteriore abbassamento del tasso

tecnico. (…)”

Il 12 aprile 2022

il Gran Consiglio ha accolto con 69 sì, 5 no e 1 astensione, le conclusioni del

rapporto n. 7784 R / 7784 C R del 29 marzo 2022 della Commissione gestione

finanze Ø sul messaggio 15 gennaio 2020 concernente l’attribuzione dell’Istituto

di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) di un contributo integrativo di CHF 500

milioni per la copertura del costo supplementare delle garanzie di pensione

concesse agli assicurati con più di 50 anni nell’ambito della riforma

dell’IPCT entrata in vigore il 1° gennaio 2013; nuovo cpv. 5 dell’art. 16 della

Lipct Ø

sul rapporto complementare al messaggio 30 settembre 2021 relativo all’ipotesi

di una riserva di contributi del datore di lavoro (RCDL).

Il 12 luglio 2023

il Consiglio di Stato ha adottato il Messaggio n. 8302 e relativo alla “Modifica

parziale della LIPCT – introduzione di misure di compensazione per attenuare

gli effetti sulle future pensioni dovuti alla riduzione dei tassi di conversione,

e alcuni adattamenti tecnici aggiuntivi”.

Nella sua Introduzione il

Consiglio di Stato si è così espresso:

" Con

effetto 01.01.2024, l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito

IPCT) prevede di implementare una riduzione progressiva delle aliquote di

conversione utilizzate per il calcolo delle pensioni erogate, in quanto il loro

ammontare attuale è troppo elevato in relazione ai parametri tecnici che vanno

presi in considerazione per determinarle. Tali parametri sono essenzialmente le

tavole di mortalità (attualmente IPCT usa le tavole VZ 2020 generazionali) ed

il tasso tecnico (attualmente fissato al 2%). Come comunicato dall’IPCT, la

riduzione avrà luogo su di un periodo di 8 anni e sarà meno severa di quanto

inizialmente ipotizzato grazie soprattutto alla leggera ripresa dei tassi di

interesse in atto dal 2022.

Tale intervento non intacca il livello finale del capitale di

vecchiaia accumulato dalle persone assicurate al momento del loro ritiro dalla

vita attiva, ma riduce il livello della pensione annua, visto che l’aliquota di

conversione è proprio il tasso percentuale che trasforma il capitale accumulato

in una rendita vitalizia.

Così come avvenuto presso la stragrande maggioranza degli Istituti

di diritto pubblico cantonali in Svizzera, Il Consiglio di Stato intende

mitigare l’effetto di tale riduzione, agendo in modo da permettere alle persone

affiliate ad IPCT di accumulare un capitale di vecchiaia accresciuto, grazie

all’introduzione di nuovi contributi supplementari destinati allo scopo

(aumento degli accrediti di vecchiaia) che saranno posti a carico sia dei

datori di lavoro, sia delle persone assicurate.

Con questa misura, di competenza delle Istituzioni politiche

cantonali, viene raggiunto l’obiettivo di permettere alle persone con una

carriera completa davanti a sé (40/45 anni di contributi) di non subire

praticamente alcuna riduzione della rendita di vecchiaia. In altre parole si

intende preservare l’attuale obiettivo di rendita, pari a poco più del 47%

dell’ultimo stipendio assicurato circa. La soluzione proposta è frutto delle

trattative svolte nella primavera del corrente anno tra una delegazione del

Consiglio di Stato (composta dai Consiglieri Vitta, Gobbi e dalla consigliera

Carobbio, succeduta a Manuele Bertoli all’inizio della nuova legislatura) e le

Organizzazioni del personale riconosciute.

La soluzione proposta permette di mantenere le prestazioni erogate

da IPCT in una discreta media tra gli Istituti di previdenza di diritto

pubblico, rilevando che molti di essi sono in grado di erogare prestazioni più

elevate.

Nel contempo, l’Organo supremo dell’Istituto (chiamato Consiglio

di amministrazione nel caso di IPCT) ha deciso di adottare delle misure

supplementari di propria competenza, per garantire anche alle persone

assicurate meno giovani (e dunque senza più un periodo contributivo pari a una

carriera completa davanti a sé) di subire una riduzione della rendita

sopportabile, quantificata in un massimo del -2%, a condizione che le misure

implementate dall’Istituto vengano accompagnate anche dalle misure oggetto del

presente messaggio.

Senza le misure contenute nel presente messaggio, invece, le sole

misure di competenza degli organi di IPCT permetterebbero di contenere le

perdite sulle rendite annue fino a un massimo del -15% circa.

Dunque il presente messaggio non contiene nuove misure aggiuntive

di carattere generale per il risanamento di IPCT, bensì misure specifiche a

sostegno del livello delle pensioni delle persone assicurate. I due temi non

vanno confusi o sovrapposti.

Per un istoriato relativo all’evoluzione generale dell’Istituto

rimandiamo ai M 6666 e M 7784 sottoposti la parlamento in tempi diversi a

partire dal 2012, e ai relativi rapporti commissionali. La situazione generale

dell’Istituto viene in ogni caso monitorata costantemente dagli organi

competenti: il cammino di finanziamento, che dovrà portare ad un grado di

copertura dell’85% prosegue, pur se lentamente, ed il Perito in materia di

previdenza professionale dell’IPCT ne ha attestato la compatibilità con le

misure qui presentate. Il cattivo andamento dei mercati finanziari nel 2022, e

l’impossibilità pratica di implementare le misure auspicate con l’evasione del

M 7784 da parte del Parlamento cantonale, non hanno finora permesso dei decisi

passi in avanti.”

(Messaggio n. 8302 pag. 1-2)

Il 17 ottobre 2023

il Gran Consiglio ha adottato la revisione della Legge sull’istituto di

previdenza del Canton Ticino (LIPCT) con 54 favorevoli, 23 contrari e 3

astensioni, modificando, in particolare l’art. 11 della LIPCT, la cui entrata

in vigore è prevista per il 1° gennaio 2025:

" Art. 11

cpv. 3, 4, 5, 6 e 7

3 Per gli assicurati con meno di 20 anni d’età, che

ancora non pagano contributi per la pensione di vecchiaia, è prelevato un

contributo pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui 1.3% a carico dei

datori di lavoro e 0.9% a carico degli assicurati.

4 Il contributo straordinario ammonta al 4% dello

stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.

5 Il contributo di risanamento ammonta al 3% dello

stipendio assicurato, è a carico dei datori di lavoro e viene prelevato fino al

31 dicembre 2051.

6 In aggiunta al contributo ordinario di cui al cpv. 2

può venire prelevato un contributo supplementare che ammonta al massimo al 4%

dello stipendio assicurato ed è interamente destinato a incrementare gli

accrediti di vecchiaia fissati nel regolamento di previdenza. Il Consiglio di

Stato, su proposta dell’organo supremo dell’Istituto, ha la competenza di

fissare l’ammontare effettivo del contributo supplementare all’interno della

forchetta prevista. Il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni sindacali

riconosciute, decide pure la ripartizione del suo finanziamento tra datori di

lavoro ed assicurati, tenuto conto che la partecipazione minima a carico degli

assicurati ammonta al 50% del contributo supplementare, quella massima al 70%.

7

abrogato.”

In una sentenza 1C_613/2023 del 12

marzo 2024, il Tribunale federale ha respinto un ricorso contro la clausola di

refendibilità obbligatoria della modifica parziale della legge.

La modifica della LIPCT

è stata sottoposta al popolo che l’ha approvata il 9 giugno 2024 con il 50,50%

di favorevoli e 49,5% di contrari (tasso di partecipazione del 49,30%) cfr. www.votazioni.ti.ch).

2.5.5. Dall’esame dei

lavori preparatori, questo Tribunale constata che il legislatore nel 2012,

nell'ambito della modifica dell’istituto di previdenza dei dipendenti cantonali

e della relativa legge, come aveva già fatto in passato in occasione delle

modifiche precedenti della Lcpd, ha prestato particolare attenzione ai diritti

acquisiti per quanto riguarda le pensioni in essere al momento del cambiamento.

Ha quindi innanzitutto

riconosciuto il carattere di diritti acquisiti, secondo le precedenti

disposizioni, in relazione alle prestazioni (in particolare: la pensione e il

supplemento sostitutivo) calcolate e versate agli assicurati secondo le

precedenti disposizioni legali (cfr. art. 24 cpv. 1 della Legge).

Le prestazioni già acquisite dai

beneficiari di pensione al momento dell’introduzione del nuovo piano

assicurativo, sono quindi state garantite nel loro ammontare nominale

(Messaggio, nr. 6666 p. 100). Il cpv. 2 esplicita poi il principio generale per

il quale con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni gli eventi successivi

soggiacciono a queste ultime.

D’altra parte, tramite

l'introduzione di una disposizione transitoria specifica (art. 24 cpv. 4 LIPCT),

il legislatore ha voluto tutelare gli assicurati già cinquantenni o oltre,

ossia quelli più prossimi al pensionamento, mediante una garanzia finalizzata a

limitare in modo importante la riduzione della pensione prospettata rispetto al

piano precedente.

Questa

scelta è del tutto legittima.

Nella già citata sentenza pubblicata

in SJ 2001 p. 413 il Tribunale federale, in un contesto diverso ma che presenta

delle analogie con il caso che ci occupa, aveva ricordato che:

" Le

législateur est toutefois aussi autorisé, en règle générale, à soumettre

d'emblée tous les magistrats ou agents concernés, y compris les anciens, à la

nouvelle réglementation; il peut également adopter une solution intermédiaire,

qui consiste, par exemple, à maintenir la situation antérieure seulement

pendant une période déterminée. Dans certaines conditions, une telle solution peut

apparaître obligatoire du point de vue de l'art. 9 Cst. ou 4 aCst. (arrêt

précité du 3 avril 1996, loc. cit.). Par ailleurs, compte tenu de la grande

liberté du législateur dans l'aménagement du statut de la fonction publique, il

peut aussi se justifier d'accorder, au contraire, une situation plus favorable

aux magistrats ou agents nouvellement engagés (arrêt du 20 janvier 1999 dans la

cause S., non publié, c. 3a)." (SJ 2001 pag. 420)

Il legislatore ticinese, per

quanto riguarda gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano già 50 anni e

più non ha quindi definito i rapporti una volta per tutti sottraendoli agli

effetti dell'evoluzione della legge stessa (cfr. su questo tema: DTF 117 V 235

e RDAT I-1997 pag. 42), bensì unicamente su uno specifico punto (quello dell’importo

della pensione) l'ha sottoposto, alle vecchie disposizioni legali.

Più

specificatamente, la legge contempla una puntuale norma

transitoria “per garantire alle varie scadenze di pensionamento l’importo in

franchi acquisito al 31 dicembre 2012” (cfr. Messaggio n. 6666, p. 98).

Tale garanzia consiste esplicitamente “nell’importo della pensione

risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione delle norme

vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano assicurativo”

(cfr. Messaggio n. 6666 p. 98).

Il privilegio

legale consiste, ancora, nella garanzia “dell’importo

di pensione acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell’anno

antecedente il cambiamento” ossia al 31 dicembre 2012 (cfr. Messaggio n.

6666 p. 104), ritenuto come l’importo garantito secondo il cpv. 4 risulta “dai

calcoli allestiti al 31 dicembre 2012”

(Commento al cpv. 5 dell’art. 24; cfr. Messaggio n. 6666, p. 53).

In altre parole: nel caso di

assicurati attivi alla data dell’entrata in vigore della nuova legge, l'importo

di pensione oggetto di garanzia è quello stabilito al 31 dicembre 2012 sulla

situazione acquisita e presente a quel momento e con le proiezioni alle diverse

scadenze di pensionamento; in seguito potranno rispettivamente dovranno essere presi

in considerazione i cambiamenti derivanti dal cpv. 6 dell'art. 24 LIPCT.

Al momento del pensionamento

effettivo verrà dunque comparato tale importo di pensione (garantito secondo il

diritto vigente al 31 dicembre 2012) con l’importo di diritto secondo il nuovo

piano in primato dei contributi e all’assicurato verrà riconosciuto l’importo

maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel

momento (cfr. anche Messaggio n. 6666 p. 98).

2.5.6. Nel caso in esame,

ritenuto come AT 1 al 31 dicembre 2012 fosse affiliato

all’IPCT ed avesse più di 50 anni, l’istituto convenuto ha comparato l’importo

annuo di pensione garantito dall’art. 24 cpv. 4 LIPCT, stabilito al 31 dicembre

2012, con l’importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei

contributi. Considerato come l’importo di pensione annuo garantito,

corrispondente a fr. 52'111, risultasse superiore a quello calcolato secondo il

nuovo piano assicurativo (nel quale per ottenere una rendita annua di vecchiaia

di fr. 52'111 sarebbe stato necessario un avere di vecchiaia di fr. 839'146.55

a fronte dei 785’370 accumulati dall’assicurato al momento del pensionamento),

al fine di determinare la prestazione di vecchiaia residua di AT 1, tenuto

conto della sua volontà di percepire parte della pensione (fr. 300'000)

sottoforma di capitale, ha proceduto alla capitalizzazione dell’importo della

rendita di vecchiaia garantito dall’art. 24 cpv. 4 LIPCT, secondo l’art. 24

cpv. 7 della Legge.

In data 1° dicembre

2022 l’allora Capoufficio previdenza dell’IPCT ha fornito le ulteriori seguenti

precisazioni riguardo al calcolo effettato:

" (…) L'art.

24 cpv. 7 Lipct prevede i fattori applicabili in caso di capitalizzazione di

una parte della pensione di vecchiaia secondo la norma transitoria al momento

del pensionamento. Questi

fattori corrispondono a quelli che erano già applicabili fino al

31.12.2012 sulla cui base è stata calcolata fa sua pensione di vecchiaia ex

art. 24 Lipct. Le alleghiamo per sua informazione

l'estratto dell'art. 13a che regolava la capitalizzazione della

pensione di vecchiaia fino alla fine del 2012. Come può leggere, la capitalizzazione

della pensione di vecchiaia corrispondeva alla riserva matematica acquisita

della pensione di vecchiaia alla data del

pensionamento. Visto che la pensione vedovile in aspettativa

corrisponde al 50% della pensione di vecchiaia, matematicamente il fattore

della pensione vedovile in aspettativa dev'essere ridotto al 50% (la riserva

matematica di una pensione di vecchiaia corrisponde in effetti al seguente calcolo:

(R x vav) + (S x vas), laddove R è la pensione di vecchiaia, vav il valore

attuale (attuariale) di una pensione di vecchiaia,- S è la pensione vedovile in

aspettativa (ossia, nel caso di chi beneficia di una pensione di vecchiaia ex

art. 24 Lipct, pari al 50% della pensione di vecchiaia) e vas il valore attuale

(attuariale) di una pensione vedovile in aspettativa (vav e vas sono i valori

che ritrova sia nell’art. 13a allegato che nell'art. 24 cpv. 7 Lipct)). Per

quanto attiene la proporzionalità da lei accennata, premesso che la capitalizzazione

della pensione di vecchiaia al momento del pensionamento (art. 24 cpv. 7 Lipct)

nulla ha a che fare con la modifica dell'importo di pensione garantita a seguito

di

prelievo o rimborso per accesso alla proprietà o per divorzio (art.

24 cpv. 6 Lipct), vi è da segnalare che per poter usufruire di una pensione di

vecchiaia nel primato dei contributi di CHF 52'111.00 è necessario un avere di

vecchiaia di CHF 839'146.55 (CHF 52'111.00/ 6.21 * 100), mentre il suo avere di

vecchiaia però era di soli CHF 785'370.00 al momento del pensionamento.” (cfr.

doc. H)

Nel Rapporto di maggioranza della

Commissione gestione e finanze sul Messaggio n. 6666 viene precisato quanto

segue:

" Tabelle

tecniche VZ 2010

Gli istituti di previdenza per il calcolo dei coefficienti

attuariali (ad esempio il tasso di conversione) o per il calcolo del costo di

determinate prestazioni (ad esempio per le prestazioni in caso di invalidità) utilizzano

delle tabelle tecniche che vengono periodicamente aggiornate e che contengono

la probabilità del verificarsi di determinati eventi che danno origine a

prestazioni alle diverse età dell'assicurato (decesso, invalidità, probabilità

che al decesso vi sia un coniuge, eccetera). Come la maggior parte degli

istituti di previdenza di diritto pubblico, l'IPDS utilizzerà le tabelle

tecniche VZ 2010.”

Da notare che

attualmente l’IPCT utilizza le tabelle VZ 2020 (cfr. Consiglio di Stato,

Messaggio n. 8302, introduzione, riprodotto alla consid. 2.5.4).

Sul tema cfr. F.

Rein, “Tables de mortalité, mode d’emploi” in Prévoyance Professionnelle Suisse

07-24, pag. 30.

Il “vecchio” art. 13a del Regolamento della Cassa pensioni alle

dipendenze dello Stato (CPDS) in vigore fino al 2012 ai cpv. 2 e 3 prevedeva

che:

" 2In caso di capitalizzazione, secondo l’art.

17 cpv. 4e 5 Lcpd, l’importo corrisponde alla riserva matematica acquisita alla

data del pensionamento.

3I tassi di

conversione sono i seguenti:

Età Uomini Donne

Vecchiaia Vedovile Vecchiaia Vedovile

60 13.796 3.418 15.008 0.142

61 13.448 3.474 14.692 0.132

62 13.099 3.526 14.375 0.122

63 12.748 3.572 14,053 0.111

64 12.394 3.613 13.731 0.101

65 12.037 3.648 13.403 0.091

66 11.677 3.679 13.072 0.080

67 11.313 3.704 12.734 0.071

68 10.948 3.720 12.388 0.062

69 10.581 3.732 12.037 0.054

70 10.211 3.736 11.677 0.047”

Applicando la

formula appena esposta l’IPCT ha determinato un totale di pensione di vecchiaia

annua al pensionamento senza prelievo di capitale di fr. 52'111.--, una

riduzione della pensione di vecchiaia di fr. 21'779.-- a seguito del versamento

in capitale di fr. 300'000.-- (fr. 300'000 : 13,775).

Quest’ultimo

elemento risulta dalla somma di 11,947 + 1,828, pari al 50% di 3,656.

All’assicurato è

stato quindi attribuita una pensione di vecchiaia residua di fr. 30'332.-- (cfr.

scritto dell’IPCT del 4 ottobre 2022, doc. F pag. 2).

L’attore contesta

l’applicabilità di tale calcolo.

Egli sostiene che

l’effetto negativo della capitalizzazione parziale sull’importo di vecchia

garantito, conseguente al calcolo effettuato dall’amministrazione, non si fondi

su alcuna base legale.

L’assicurato evidenzia

ancora come nel caso di specie, l’effetto della modifica 1. gennaio 2021

dell’art. 39 RIPCT, il quale ha previsto una diminuzione dell’ammontare della

rendita vedovile dai 2/3 al 50% della rendita di vecchiaia, sia contrario allo

scopo dell’art. 24 LIPCT, avendo eroso in modo inammissibile il “vantaggio”

garantito dalla Norma transitoria.

Oggetto

del contendere è dunque la questione di stabilire come determinare la rendita

di vecchiaia residua rispetto alla pensione garantita sulla base dell’art. 24

cpv. 4 e 5 della Norma transitoria, nel caso in cui l’assicurato abbia scelto

la capitalizzazione di parte della sua rendita di vecchiaia secondo il cpv. 7

della medesima norma.

2.5.7. In una sentenza

pubblicata in DTF 139 V 234 il Tribunale federale è stato chiamato a

determinarsi sulla portata della garanzia dei diritti acquisiti secondo l’art.

25 della Legge su Publica (RS 172.222.1), anch’essa introdotta in occasione

della modifica del piano in primato delle prestazioni ad un piano in primato

dei contributi, avente il seguente tenore:

" (…)

Alle aktiven

Versicherten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes das 55., aber

noch nicht das 65. Altersjahr vollendet haben, haben Anspruch auf eine

statische Besitzstandsgarantie im Umfang von 95 Prozent der nach bisherigem

Recht im Alter von 62 Jahren erreichbaren Altersrente, mindestens aber auf die

Altersleistungen nach diesem Gesetz. Erfolgt die freiwillige vorzeitige

Pensionierung vor dem vollendeten 62. Altersjahr, so wird der garantierte

Anspruch versicherungsmathematisch gekürzt. Die aus der Besitzstandsgarantie resultierenden Kosten trägt

PUBLICA."

In quell’occasione

l’Alta Corte è giunta alla conclusione che la garanzia in questione non valesse

solo nella misura in cui era percepita una rendita di vecchiaia ma coprisse

anche la parte di prestazione corrisposta in capitale in caso di prelievo

parziale. Dopo aver proceduto all’interpretazione letterale della suddetta

norma il cui testo menzionava una “garanzia statica” (Besitzstandsgarantie)

mentre il titolo marginale una “Garanzia delle rendite di vecchiaia per la

generazione di transizione” (Garantie der Altersrenten für die

Übergangsgeneration), il Tribunale federale ha indicato come, per il gruppo

di assicurati in questione, la norma transitoria stabilisse una garanzia nella

misura del 95% della pensione di vecchiaia ottenibile sulla base del diritto

precedente all’età di 62 anni. Quindi, ricordato come la liquidazione in

capitale costituisca una modalità di esercitare il diritto alla rendita, l’Alta

Corte ha concluso che limitare l’applicazione della garanzia in base alla

modalità di versamento della pensione di vecchiaia scelta

dall’assicurato (ovvero il fatto di applicarla in caso di percepimento di una rendita

di vecchiaia ma non di eventuale prelievo in capitale) fosse contrario all’intenzione

del legislatore di permettere agli assicurati attivi della generazione di

transizione di 62 anni con 40 anni di contributi di andare in pensione con il

massimo della rendita come permesso dal diritto previgente.

Al riguardo l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.3 Aus dem Vorstehenden kann

indessen nicht gefolgert werden, dass die Besitzstandsgarantie nach Art. 25

Satz 1 PUBLICA-Gesetz nur und so weit gilt, als eine Altersrente bezogen wird,

die (altrechtliche) einmalige Kapitalabfindung gemäss Art. 35 Abs. 1 PKBV 1

mithin nicht darunter fällt. Gegenteils widerspräche es dem Grundgedanken der

Garantie (Schutz der Erwartungshaltung insbesondere der aktiven Versicherten

der Übergangsgeneration, mit 62 Jahren und 40 Versicherungsjahren mit vollem

Rentengenuss in Pension gehen zu können; BBl 2005 5879 zu Art. 26

E-PUBLICA-Gesetz; vgl. auch AB 2006 N 825 [Votum Heim]), diesbezüglich nach der

Form des Bezugs der Altersleistung zu unterscheiden. Laut Botschaft sollen

"die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes 55-, aber noch nicht 65-jährigen

Versicherten noch von den geltenden günstigeren Modalitäten des vorzeitigen

Altersrücktritts einschliesslich der Überbrückungsrente Gebrauch machen

können" (Botschaft, a.a.O.). Der Kapitalbezug ist

eine solche Modalität des Rentenanspruchs (Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts B 74/03 vom 29. März 2004 E. 3.3.2), auf die sich die

Besitzstandsgarantie nach Art. 25 Satz 1 PUBLICA-Gesetz somit ebenfalls

erstreckt. Die Kapitalabfindung nach Art. 35 Abs. 1 PKBV 1 entspricht denn auch

wertmässig dem nicht bezogenen Teil der Altersrente, berechnet anhand der

versicherungstechnischen Unterlagen der Pensionskasse. Im Übrigen räumt auch

die Publica ein, dass in der Botschaft die Begriffe Altersrenten und

Altersleistungen, worunter nach bisherigem und nach neuem Recht sowohl die

Altersrente als auch die Kapitalabfindung fallen (vgl. Überschriften 5. Kapitel

Considerandi

2.

Abschnitt [Art. 32 ff. PKBV 1] und Art. 33 und 35 PKBV 1 sowie 6. Kapitel 1.

Abschnitt [Art. 36 ff. VRAB] und Art. 39 f. VRAB), nicht immer präzise

verwendet werden.

Schliesslich fehlen

Anhaltspunkte, dass die bereits nach bisherigem Recht bestehende Möglichkeit

eines Kapitalbezugs (bis höchstens die Hälfte der Altersrente; Art. 35 Abs. 1 PKBV

1) im Rahmen von Art. 25 PUBLICA-Gesetz eingeschränkt werden sollte, wie auch

die Vorinstanz festgestellt hat. Nach dem Berechnungsmodell der Publica führt

nun aber jeder Kapitalbezug wertmässig zu einer Verschlechterung in dem Sinne,

dass das Garantiekapital bei der Ermittlung der garantierten Altersrente, nicht

aber bei der Bestimmung der Höhe des Kapitals berücksichtigt wird. Dieses

bemisst sich nach dem effektiv vorhandenen Altersguthaben im Zeitpunkt der

(vorzeitigen) Pensionierung und kann selbst bei einem Rücktritt im Alter 62

nicht mehr betragen (vorne E. 4.1 und 4.2). Damit werden die Versicherten der

Übergangsgeneration in ihrer Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Bezugsform der

Altersleistungen (Altersrente, Kapitalabfindung) eingeschränkt, was nicht dem

gesetzgeberischen Willen entspricht. In diesem Zusammenhang ist zu beachten,

dass die Kosten der Besitzstandsgarantie nach Art. 25 PUBLICA-Gesetz, welche

gemäss Satz 3 von der Publica zu tragen sind, ein ständiges Thema im

Gesetzgebungsverfahren waren. Dabei ging es indessen ausschliesslich um die

Ausgestaltung der Garantie, statisch oder dynamisch (Berücksichtigung der

Lohnerhöhungen [infolge Stufenanstiegs, Beförderung, Teuerungszulagen und

allgemeiner Reallohnerhöhungen] bis zur vorzeitigen Pensionierung; SVR 2010 BVG

Nr. 29 S. 112, 9C_869/2009 E. 2.3), sowie um den Umfang des Anspruchs, 95 oder

100.

Prozent (Protokolle der vorberatenden Staatspolitischen Kommissionen von

National- und Ständerat vom 26./27. Januar, 23./24. Februar, 30./31. März und

19./20. Oktober 2006; BBl 2005 5879 zu Art. 26 E-PUBLICA-Gesetz und 5914 Ziff.

4.1.1.6; AB 2006 N 824 f.). Die für die Finanzierung der Übergangsregelung von

Art. 25 PUBLICA-Gesetz an sich ebenfalls bedeutsame Frage, ob bei der

Besitzstandsgarantie nach der Bezugsform (Altersrente, Kapitalabfindung) zu

differenzieren sei, war demgegenüber kein Diskussionsthema. (…)”

In una sentenza 9C_705/2017

del 29 ottobre 2018 relativa ad un assicurato affiliato ad una Cassa pensioni

che era passata dal primato delle prestazioni al primato dei contributi, il

Tribunale federale, confermando l’operato del Tribunale amministrativo del

Canton Berna, ha stabilito che la garanzia dei diritti acquisiti si riferiva

solo alle rendite e non alle prestazioni in capitale.

L’Alta Corte ha poi stabilito

che, contrariamente al parere del Tribunale cantonale, l’assicurato non aveva

diritto ad un importo supplementare rispetto ai fr. 856'773.65 attribuitigli

dalla Cassa pensioni in applicazione del principio della buona fede.

Nelle sue motivazioni il

Tribunale federale ha evidenziato che quel caso si differenziava da quello

oggetto della DTF 139 V 284 ed al riguardo ha rilevato che:

" (…)

3.4

Die Vorinstanz hat erwogen, nach dem klaren

Wortlaut von Ziff. 7.2 lit. d Statuten beziehe sich diese Bestimmung nur auf

Renten. Die Regelung sei weder unklar noch ungewöhnlich oder mehrdeutig. Auch

im Informationsschreiben betreffend die auf den 1. Januar 2003 erfolgten

Änderungen seien jeweils nur garantierte Renten erwähnt worden. Für einen

abweichenden objektiven Vertragswillen - Besitzstandsgarantie für Rente und

Kapital - fänden sich keine Grundlagen. Im Fall des BGE 139 V 234 seien bei der

Auslegung einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift Materialien zu

berücksichtigen gewesen, die explizit von den "Modalitäten des vorzeitigen

Altersrücktritts" gesprochen hätten. Hier fehle aber eine derartige

Dokumentation, und in den vorhandenen Unterlagen werde unmissverständlich einzig

die Rente thematisiert. (…)"

2.5.8

Nel caso concreto, come

nelle fattispecie appena esposte (cfr. consid. 2.5.7.), si tratta di stabilire in

che misura la garanzia introdotta per tutelare una determinata cerchia di

assicurati i quali, in ragione della loro età, sarebbero stati particolarmente

toccati dal cambiamento del piano assicurativo, sia applicabile a seguito di un

prelievo in capitale parziale, con la differenza che, nel caso concreto,

l’oggetto del contendere riguarda l’applicabilità della garanzia alla pensione

di vecchiaia residua e non all’importo in capitale prelevato in seguito a tale

operazione.

Come visto (cfr.

consid. 2.5.6) per determinare l’importo della rendita di vecchiaia residua

dopo prelievo in capitale di fr. 300'000 richiesto dall’assicurato, l’IPCT ha

proceduto a calcolare il valore della riserva matematica (ovvero il valore

attuale dei futuri versamenti) nel cui calcolo rientra l’importo della rendita

vedovile in aspettativa, il quale è stato ritenuto dall’IPCT corrispondere al

50% della pensione di vecchiaia in applicazione della modifica 1. gennaio 2021

dell’art. 39 cpv. 2 lett. b RIPCT, anziché ai 2/3 come previsto dall’art. 37

cpv. 4 dell’abrogata LCPD in vigore il 31 dicembre 2012. L’istituto convenuto

ha quindi stabilito la ripartizione del capitale prelevato fra i valori

capitalizzati della rendita di vecchiaia e della rendita vedovile, arrivando

così a determinare la riduzione della pensione di vecchiaia a seguito del

prelievo parziale (fr. 21'779 - derivanti dall’utilizzo della formula 300'000 /

[11,947 + 3,656 x 50%] -).

Lo scopo della

norma transitoria di cui all’art. 24 LIPCT è quello di limitare la riduzione

dell’importo di pensione rispetto al piano precedente per gli assicurati già cinquantenni

al momento della sua entrata in vigore. Per fare ciò il legislatore ha previsto

una garanzia consistente nell’importo annuo di pensione stabilito alla data del

cambiamento del piano, calcolato in applicazione delle norme vigenti al 31

dicembre 2012.

Il legislatore

cantonale ha espressamente previsto all’art. 24 cpv. 7 LIPCT la possibilità di

capitalizzare parzialmente l’importo annuo di pensione garantito secondo i cpv.

4.

e 5, e ciò fino a un massimo del 50%, sulla base dei tassi di conversione in

vigore al 31 dicembre 2012, riportati nel nuovo testo di legge.

Questa Corte,

richiamate le sentenze del Tribunale federale precedentemente esposte al

consid. 2.5.6, il testo dell’art. 24 LIPCT e la relativa sistematica, ritiene

che la garanzia dell’importo annuo di pensione previsto dalla menzionata norma

transitoria sia valida anche per la rendita di vecchiaia residua nel caso in

cui l’assicurato decida di percepire la restante parte sotto forma di capitale

secondo le modalità previste all’art. 24 cpv. 7 LIPCT, il quale prevede

esplicitamente la possibilità di capitalizzare parzialmente l’importo annuo di

pensione garantito secondo i cpv. 4 e 5, e ciò fino a un massimo del 50%, sulla

base dei tassi di conversione in vigore al 31 dicembre 2012.

In particolare, secondo

il TCA quest’ultimo capoverso attraverso l’esplicito richiamo a quelli

precedenti, ha lo scopo di garantire all’assicurato che decide per un prelievo

in capitale parziale, la possibilità di prelevare un importo calcolato secondo

i parametri ivi esposti, senza che da ciò si possa inferire la volontà

legislativa di sottrarre l’importo di pensione residuo alla garanzia di cui

all’art. 24 cpv. 4 e 5 Lipct, la quale consiste nel vedersi riconoscere

garantito l’importo di pensione (anche quello residuo in seguito ad una

capitalizzazione parziale) secondo le norme vigenti al 31 dicembre 2012.

Anzi, nel

Commento al cpv. 7 è esplicitamente precisato che “viene data la garanzia di

capitalizzazione dell’importo acquisito al 31 dicembre 2012 secondo la

specifica tabella”.

Del resto al cpv.

7.

dell’art. 24 LIPCT, a differenza del “vecchio” art. 13a del Regolamento non

figurano più i termini “riserva matematica acquisita alla data del

pensionamento”.

Una diversa

interpretazione sarebbe contraria alla concezione stessa della protezione

offerta dalla norma transitoria sulla quale ci si è diffusamente soffermati

(cfr. supra consid. 2.5.1. a 2.5.5.) e che “(…) è stata concepita secondo il

principio di una ragionevole buona fede che ogni assicurato deve avere nel

proprio Istituto di previdenza nel senso che quest’ultimo non dovrebbe

modificare in modo significativo le prestazioni nei confronti di un assicurato

che progressivamente si avvicina all’età che dà diritto al pensionamento o al

prepensionamento” (Risoluzione governativa n. 4178 del 22 agosto 2012 in

risposta alla Lettera della Sottocommissione del 14 agosto 2012; in questo

senso vedi anche Messaggio 6666).

Questa soluzione

è l’unica in grado di garantire, per quanto possibile, un’uguaglianza di

trattamento tra i beneficiari di una rendita di vecchiaia e gli assicurati che

hanno deciso di percepire parte dell’importo annuo garantito sottoforma di

capitale, principio che si concretizza appunto nel fatto di calcolare, anche in

quest’ultima evenienza l’importo della rendita di vecchiaia (residua) secondo

le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2012.

Va peraltro

sottolineato che tale interpretazione permette pure di realizzare l’uguaglianza

di trattamento tra tutti gli assicurati al beneficio della garanzia della

disposizione transitoria secondo l’art. 24 cpv. 4 LIPCT indipendentemente dalla

data in cui avviene l’effettivo pensionamento (e cioè se prima o dopo il 31

dicembre 2020).

Come ha ricordato il Tribunale

federale nella sentenza 8C_748/2023 del 6 giugno 2024 al consid. 3.4:

" Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à

l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 148 I 271 consid. 2.2; 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 V 316 consid. 6.1.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme

une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce

qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 142 V 316 consid.

6.1.1; 137 I 167 consid.

3.5).”

Ne consegue che, non

avendo il legislatore specificato nella norma transitoria quale percentuale

vedovile in aspettativa applicare in caso di capitalizzazione parziale

dell’importo della rendita garantita, ciò che serve, come visto, a determinare

la rendita di vecchiaia residua, deve valere, conformemente alla garanzia di

cui all’art. 24 cpv. 4 e 5, quella in vigore al 31 dicembre 2012, ovvero dei

2/3 (cfr. art. 37 cpv. 4 dell’abrogata LCPD).

Questa soluzione

nulla muta evidentemente al fatto che, come stabilito da questo Tribunale nella

sentenza STCA 34.2022.18 del 24 aprile 2023 e ribadito in quest’occasione, l’art.

24.

LIPCT disciplina unicamente il calcolo della pensione di vecchiaia dell’assicurato

e non fornisce alcuna garanzia in termini di pensione vedovile in aspettativa.

Infatti la

pensione di vecchiaia residua di AT 1 dovrà essere calcolata, conformemente

alla garanzia offerta dalla norma transitoria, in applicazione di una

percentuale vedovile dei 2/3, mentre la rendita vedovile, corrisponderebbe, qualora

si realizzasse questa eventualità, al 50% della pensione di vecchiaia, giusta

l’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021.

Ne discende che,

a far tempo dal 1. settembre 2022, AT 1 ha diritto ad una rendita di vecchiaia

residua, dopo capitalizzazione di fr. 300'000, calcolata tenendo in

considerazione nel calcolo una rendita vedovile ammontante a 2/3 della rendita

di vecchiaia anziché del 50%.

Non può essere invece

seguito l’attore ove postula il riconoscimento di una rendita di vecchiaia

annua residua dopo prelievo in capitale di fr. 300'000, pari a fr. 33'481,

calcolata in applicazione di un tasso di conversione (del 6,21% sull’importo di

fr. 300'000 corrispondente a fr. 18'630; cfr. Doc. I pag. 11) “che consente

di preservare il vantaggio della Norma transitoria rispetto al piano attuale

per tutti i livelli di capitalizzazione”, dove il “vantaggio” da lui

considerato consiste nella differenza di fr. 3'340 (cfr. doc. VII pag. 18) fra

la rendita annua di vecchiaia cui avrebbe avuto diritto senza capitalizzazione

secondo la Norma transitoria (fr. 52'111) e quella avrebbe avuto diritto

secondo il nuovo piano in primato dei contributi (fr. 48'771; cfr. Doc. I pag.

4).

Se è vero che, come

visto, la garanzia di cui all’art. 24 LIPCT esige che la pensione di vecchiaia

residua dopo capitalizzazione sia calcolata secondo il diritto in vigore al 31

dicembre 2012 (compresi i dati attuariali), tale modo di procedere, ovvero il

calcolo di un vantaggio intorno al quale determinare la pensioni di vecchiaia

residua in seguito ad un prelievo in capitale, non trova alcun fondamento nella

legge (cfr. l’esame dei lavori preparatori di cui ai consid. 2.5.1 -2.5.5. da

cui non emerge alcun elemento che possa giustificare questo approccio). In

particolare la motivazione addotta dall’attore, il quale evidenzia come tale

modo di procedere risulterebbe conforme a quanto prescritto dall’art. 64 Ripct

di cui postula l’applicazione non può essere seguita. Tale disposto regola

infatti in tutta evidenza situazioni estranee alla fattispecie, e meglio il

ricalcolo dell’importo di pensione garantito di cui all’art. 24 cpv. 5 a

seguito di prelievi o rimborsi relativi al finanziamento dell’abitazione

primaria e di riversamenti o riscatti nell’ambito della procedura di divorzio

(per un esame della norma regolamentare in questione cfr. STCA 34.2014.18 del 2

giugno 2015).

Nemmeno le

ulteriori doglianze attoree, nella misura in cui si limitano a contestare

genericamente la formula di calcolo adottata dall’IPCT possono trovare

accoglimento.

2.6

In conclusione, visto quanto sopra la petizione, laddove chiede

l’annullamento parziale e la correzione dell’art. 39 RIPCT, con conseguente

ricalcolo della pensione vedovile in aspettativa, tale richiesta è irricevibile

(cfr. supra consid. 2.2.), mentre, per quanto riguarda la richiesta di

ricalcolare la pensione di vecchiaia residua, la petizione è parzialmente

accolta (cfr. consid. 2.5.8.).

2.7

AT

1.

ha chiesto anche il riconoscimento di

interessi moratori sulle prestazioni dovute.

A

tal proposito va rilevato che, in materia di previdenza professionale, il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. giugno 2007 Tribunale

federale, TF) ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione

gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 134, confermata

in DTF 137 V 373 e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012 e

9C_334/2011 del 2 agosto 2011).

In

tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2

CO; SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133; 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno

2012). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica

l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto

ammonta al 5% annuo.

Per

quanto riguarda la decorrenza degli interessi di mora l’Alta Corte applica

l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui “il debitore in mora al pagamento di

interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata

non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro

di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135

consid. 4c con riferimenti; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012).

Per

la giurisprudenza inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella

previdenza obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il

rapporto giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella

previdenza sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo

alla previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134

consid. 4a e 115 V 37 consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso

si applica la parte generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art.

102.

seguenti (DTF 119 V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).

Nel

caso di specie l’art. 24 cpv. 1 Ripct prevede che:

" 1Se

la prestazione dell’Istituto di previdenza è stata calcolata in modo errato

deve essere rettificata. Gli importi versati in più o in meno sono rimborsati o

versati senza interessi. È riservato l’art. 35a LPP.”

Ne

consegue che le prestazioni versate in meno dall’IPCT devono essere corrisposte

a AT 1 senza interessi.

2.8

Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP

in relazione all’art. 29 cpv. 1 Lptca), non sono accollate tasse e spese di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui ricevibile, la petizione è parzialmente accolta ai sensi

dei considerandi.

§ AT 1 ha

diritto ad una rendita di vecchiaia residua, a far tempo dal 1. settembre 2022,

calcolata secondo quanto stabilito al consid. 2.5.8.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele

Cattaneo Gianluca Menghetti