34.2023.18
Contestato calcolo della rendita di vecchiaia residua a seguito di un prelievo parziale in capitale. Interpretazione norma transitoria (art. 24 Lipct). Uguaglianza di trattamento. Petizione parzialmente accolta
12 agosto 2024Italiano105 min
per soddisfare il loro obbligo d’informazione nei confronti degli assicurati (Brechbühl,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto n.
34.2023.18
FS/sc
Lugano
12
agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco
Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 22
settembre 2023 di
AT 1
contro
Istituto di previdenza del
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza
professionale
ritenuto in
fatto
1.1. AT 1, nato
il __________ 1957, affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
(dal 1° gennaio 2013: Istituto di previdenza del Cantone Ticino, in seguito:
IPCT) dal 1° gennaio 2002, con effetto dal 1. settembre 2022 è stato posto al
beneficio di una prestazione capitalizzata di fr. 300'000 e di una pensione di
vecchiaia residua di fr. 30'332 annui. Tali prestazioni sono state determinate
secondo il vecchio sistema del primato delle prestazioni, in applicazione della
norma transitoria di cui all’art. 24 cpv. 4 e 7 della Legge sull’Istituto di
previdenza del Cantone Ticino (LIPCT).
1.2. Con
petizione al TCA del 22 settembre 2023, AT 1 chiede il ricalcolo della pensione
di vecchiaia residua in applicazione di un tasso di conversione che permetta di
preservare, anche dopo capitalizzazione parziale della rendita di vecchiaia, il
“vantaggio garantito dalla Norma transitoria” (ovvero dall’art. 24
LIPCT). Postula inoltre l’annullamento dell’art. 39 cpv. 2 lett. b del
Regolamento di previdenza dell’IPCT (in seguito: Ripct) il quale, in modo
ritenuto discriminatorio, prevede per gli assicurati a beneficio di una rendita
pensionistica secondo la menzionata normativa transitoria, una rendita vedovile
del 50% della pensione di vecchiaia del coniuge defunto, a fronte del 60% per
gli assicurati a beneficio di una pensione di vecchiaia secondo gli artt. 30 o
31 del regolamento. Sostiene quindi che tale disposto violi il principio della
parità di trattamento, nonché della pianificazione previdenziale. Lamenta poi
una mancata (ed errata) informazione da parte dell’IPCT in merito alle
conseguenze della capitalizzazione parziale della rendita, la quale avrebbe un
effetto negativo sproporzionato sia sulla pensione di vecchiaia che sulla
rendita vedovile in aspettativa. L’attore solleva poi ulteriori censure delle
quali si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.3. Con la
risposta di causa l’IPCT, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede di respingere la
petizione. Contesta preliminarmente di aver fornito all’assicurato informazioni
discordanti. Conferma poi la scelta di ricorrere alla norma transitoria la cui
applicazione dipenderebbe unicamente da quale, fra il vecchio regime assicurativo
di primato delle prestazioni ed il nuovo piano di primato dei contributi,
preveda un importo della pensione di vecchiaia maggiore, senza riguardo ad un
eventuale capitalizzazione della stessa o all’importo della rendita vedovile in
aspettativa. Respinge poi la censura di violazione del principio della
pianificazione avendo l’Istituto concesso le prestazioni previste dalla norma
transitoria. Nega inoltre di avere violato l’obbligo di informazione
evidenziando di avere sempre risposto in modo completo alle richieste di
informazioni dell’assicurato. Respinge quindi le censure di violazione della
parità di trattamento e della pianificazione previdenziale in relazione
all’adozione dell’art. 39 Ripct, rinviando a tal riguardo alle motivazioni di
cui alla sentenza 34.2022.18 del 24 aprile 2023 di questo Tribunale.
1.4. Il 6
febbraio 2024 il TCA ha posto alcuni quesiti all’istituto convenuto (doc. XI).
L’IPCT ha risposto il 15 febbraio
2024 (doc. XII). L’attore ha preso posizione il 29 febbraio 2024 (doc. XV).
Il 25 marzo 2024 l’IPCT (doc.
XVII) e il 15 aprile 2024 l’attore (doc. XIX) si sono nuovamente espressi.
Dell’esito di questi accertamenti
si dirà, ove occorre, nei considerandi di diritto.
considerato in
diritto
2.1. A norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra
istituti di previdenza, datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un
tribunale di ultima istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle
assicurazioni; cfr. art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza
professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Ratione materiae tale competenza
è data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni specifiche della
previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V
168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 p. 374).
Rientrano
principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73 LPP le
controversie relative alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero
passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi
previdenziali o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di
atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V
258, 116 V 113; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in
der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).
Rientrano
pure nel campo d’applicazione materiale dell’art. 73 LPP le pretese del
lavoratore concernenti l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri
dipendenti costituendo esse questioni previdenziali in senso largo (DTF 129 V
320 con riferimenti e 122 III 59 consid. 2). Per contro le vie di diritto
dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trovi fondamento
giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli
effetti rientranti nel campo della previdenza (DTF 128 V 44, 258, 127 V
35, 125 V 168).
Con la prima revisione della LPP, entrata in
vigore il 1. gennaio 2005, la competenza dei tribunali di ultima istanza
cantonale ex art. 73 LPP è stata estesa anche a controversie con istituti che
garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e
26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti
risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b
LPP (liti concernenti le assicurazioni del 3° pilastro A; cfr. Messaggio sulla
1a revisione della LPP, FF 2000 p. 2386; cfr.
anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655 p. 628). Infine, l’art.
73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale cantonale
anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l’art. 52 LPP
nonché il regresso ai sensi dell’art. 56a LPP.
L'art. 73 cpv. 1 LPP
consente di proporre un'azione di accertamento (RDAT I-1994 p. 198;
DTF 128 V 48, 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 372; SZS 1992 p. 234 e 294;
Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, all’art. 73 n. 22 p. 277; Stauffer, op.
cit., p. 735; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG" in RDS 1987 I p.
614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, p. 401;
Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 p.
183). Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza
sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in materia
amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 p. 469 e 1989 p. 33-34) e
in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n° 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), tale
azione è tuttavia proponibile solo se l’istante si avvale di un interesse degno
di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso
(Vetter-Screiber, Berufliche Vorsorge, all’art. 73 n. 22 p. 277; DTF 119 V 13,
118 V 102, 117 V 320).
Un interesse di fatto è
sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V
320, 115 V 373 e 114 V 202-203). L'esistenza di un interesse degno di
protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua
ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto
o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al
contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo
fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V
102; SZS 1992 p. 234; B 37/04 del 26 aprile 2005). Al contrario, non sussiste
un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è volta all'esame
astratto o teorico di norme previdenziali (RDAT I-1993 pag. 233ss; DTF
110 Ib 215, 108 Ib 22; Gossweiler, Die Verfügung im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, pag. 32-33; Rinow-Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtspre-chung, Ergänzungsband, § 36 B III, pag. 109; Grisel,
Traité de droit administratif, pag. 867; l'interesse degno di protezione fa pure
difetto quando è proponibile un'azione condannatoria, DTF 128 V 48
consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a, RDAT I 1994 p. 199).
La procedura d’azione di
cui all’art. 73 LPP – applicabile anche agli istituti di previdenza di diritto
pubblico (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 2346 p. 775) – non
permette
infatti un controllo astratto delle disposizioni
regolamentari emanate da un istituto di previdenza in virtù dell’art. 50 cpv. 1
LPP, il giudice delle assicurazioni sociali avendo unicamente la possibilità,
in occasione dell’esame di un caso concreto di esaminare a titolo pregiudiziale
la validità o la legalità materiale di disposizioni statutarie o regolamentari
(cosiddetto controllo accessorio o in via d’eccezione), non senza ricordare che
in tale ambito può essere anche fatta valere la violazione di norme di
procedura al momento dell’adozione o della modifica di norme statutarie o
regolamentari (DTF 119 V 195 consid. 3b, 115 V 373 consid. 3, 112 Ia 183
consid. 2ss; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004; Stauffer, Die berufliche
Vorsorge, in: Stauffer/Cardinaux (ed.), Rechsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 62 p. 223, ad art. 73 n. 2.21 p. 265 e
n. 5 p. 272 con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art.
73 n. 24 p. 277 con riferimenti).
La verifica della
conformità delle disposizioni regolamentari (emanate da un istituto di
previdenza giusta l’art. 50 LPP) alle prescrizioni legali spetta giusta l’art.
62 cpv. 1 lett. a LPP all’autorità di vigilanza (cui compete peraltro anche
l’esame della conformità dei regolamenti alla costituzione ed in particolare ai
diritti costituzionali dei lavoratori; STF 2P.324/1994 dell’11 novembre 1997
consid. 1b; sul potere d’esame e d’intervento dell’autorità di vigilanza
nell’ambito dell’esame di regolamenti cfr. in particolare DTF 135 I 32ss,
consid. 3.2.2 con riferimenti), ritenuto che litigi aventi per oggetto
esclusivo o principale il controllo astratto di norme regolamentari rientrano
nella sfera di competenza delle autorità previste all’art. 74 LPP (decisioni
dell’autorità di vigilanza impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo
federale; DTF 135 I 32s consid. 3.2.2, 119 V 195; Stauffer, op. cit.
(Rechtsprechung), ad art. 73 p. 272 n. 5 con riferimenti, ad art. 74 p. 290;
Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 318; STF 2A.214/1994 del 31 marzo 1995 consid.
1c). Il legislatore ha voluto in tal modo evitare che gli interessati abbiano
la possibilità di ottenere sistematicamente, in occasione di una modifica di
statuto o di regolamento, un controllo giudiziario secondo l’art. 73 LPP (DTF
119 V 198 consid. 3b/bb; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004 consid. 2.3; sulla
denuncia (Ausichtsbeschwerde) all’autorità di vigilanza comprendente anche la
contestazione di provvedimenti degli istituti di previdenza nella procedura di
controllo astratto delle norme cfr. Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 314 con
riferimenti e Vetter-Schreiber, BVG/ FZG Kommentar, 2013, ad art. 62 n. 15ss p.
236).
2.2. Nel caso in disamina, l’attore propone due distinte domande
di giudizio.
Egli
contesta in primo luogo la modifica dell’art. 39 cpv. 2 lett. b del Regolamento
di previdenza dell’IPCT entrata in vigore il 1. gennaio 2021 (cfr. supra
consid. 1.2.). A mente dell’attore tale modifica sarebbe lesiva del principio
della parità di trattamento, oltreché del principio della pianificazione
previdenziale di cui agli art. 1 LPP e 1g OPP2. Egli chiede quindi che detta
modifica venga annullata, introducendo una “correzione” con la quale
anche per gli assicurati beneficiari di una prestazione di vecchiaia secondo
l’art. 24 LIPCT (norma transitoria), l’ammontare della pensione vedovile
corrisponda al 60% della pensione di vecchiaia o d’invalidità, come previsto
per gli assicurati beneficiari di una rendita di vecchiaia secondo gli artt. 30
o 31 LIPCT.
Secondo il TCA la domanda dell’attore non può dirsi avere per oggetto un
controllo astratto di una norma regolamentare, ciò che renderebbe la domanda
d’acchito irricevibile (cfr. a tal riguardo la sentenza STCA 34.2021.4 dell’11
giugno 2021 avente per oggetto proprio il controllo astratto della norma di
regolamento qui contestata). Infatti, la menzionata modifica regolamentare
dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct, ha apportato una modifica dell’importo della
pensione vedovile per gli assicurati a beneficio delle garanzie della norma
transitoria, come il qui attore, il quale è passato dal 60% della pensione di
vecchiaia o d’invalidità del coniuge o del partner defunto, al 50%. Ora, benché
nel caso di specie non si sia realizzato l’evento assicurato conferente il
diritto alla rendita vedovile (ovvero il decesso dell’assicurato primario),
quest’ultima percentuale di pensione vedovile (del 50%) è stata applicata, come
meglio si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.5.5.), nel calcolo svolto dall’IPCT
per determinare l’importo della pensione di vecchiaia residua di AT 1, dopo
capitalizzazione parziale della sua rendita di vecchiaia, prestazione
erogatagli a far tempo dal 1. settembre 2022 (cfr. supra consid. 1.1.).
Tuttavia, nella misura in cui
l’attore postula l’“annullamento” e la “correzione” dell’art. 39
cpv. 2 lett. b Ripct, ricordato come il TCA non sia competente per annullare
modifiche regolamentari ma semmai, dopo averne esaminato a titolo pregiudiziale
la validità o la legalità materiale, di rifiutarne l’applicazione al caso concreto,
la sua domanda dev’essere dichiarata irricevibile (cfr. supra consid. 2.2.).
Con la seconda domanda di
giudizio (che a sua volta si compone di due distinte richieste) AT 1 chiede sia
il ricalcolo della pensione di vecchiaia residua in applicazione di un tasso di
conversione che permetta di preservare il “vantaggio garantito dalla Norma
transitoria” (a), che quello della pensione vedovile in aspettativa,
conseguente alla prospettata modifica del tasso vedovile dal 50% al 60% (b). Si
giustifica quindi a tal riguardo l’esame della legalità della modifica
dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct, avendo il cambiamento dell’importo della
rendita vedovile in aspettativa ivi contenuto, come visto, un influsso sulla
determinazione della pensione di vecchiaia residua dell’attore il quale ne
chiede il ricalcolo (a).
Quanto alla richiesta di
ricalcolare la pensione vedovile in aspettativa (b), nella misura in cui tale
domanda concerne un evento assicurato non ancora insorto (la morte
dell’assicurato primario, ovvero il qui attore) la stessa, in difetto di un interesse attuale e immediato, non può che essere
dichiarata irricevibile.
Pertanto, a prescindere dalla
non ricevibilità della domanda tesa all’”annullamento” e “correzione”
dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct, così come della conseguente richiesta di
ricalcolare la pensione vedovile in aspettativa - richieste che, visto il
risultato della disamina del citato disposto regolamentare di cui ai
considerandi 2.3. e seguenti, dovrebbero ad ogni modo essere respinte nel
merito – è data la competenza
materiale di questo Tribunale per quanto riguarda la controversia fra
l’Istituto di previdenza e l’avente diritto riguardante l’ammontare della
pensione di vecchiaia residua dopo capitalizzazione parziale della rendita di
vecchiaia (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo TCA, in quanto sia
la sede dell’istituto previdenziale convenuto che il luogo in cui l’attore è stato assunto sono nel Cantone
Ticino.
2.3. Validità
della modifica regolamentare 1. gennaio 2021 dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct
Il TCA è in primo luogo chiamato ad esaminare la modifica
del Regolamento contestata dall’attore.
Con la modifica in vigore
dal 1. gennaio 2021 vi sono state le seguenti riduzioni delle prestazioni
in caso di decesso di un pensionato: per i pensionati per vecchiaia o
invalidità che percepiscono la pensione secondo il piano di previdenza
attualmente in vigore (primato dei contributi): dai 2/3 al 60% della pensione
di vecchiaia o d'invalidità del defunto (art. 39 cpv. 2 lett. a LIPCT); per i
pensionati per vecchiaia o invalidità che percepiscono la pensione secondo il
piano di previdenza in primato delle prestazioni (che era in vigore fino al
31.12.2012) o che percepiscono una pensione di vecchiaia secondo la norma
transitoria (ex art. 24 cpv. 4 LIPCT): dai 2/3 al 50% della pensione di
vecchiaia o d'invalidità del defunto (cpv. 2, lett. b).
La
modifica di regolamento è stata annunciata e spiegata dal CdA dell’IPCT con
Comunicati del 23 dicembre 2020, 15 febbraio 2021 e 31 maggio 2021, pubblicati
nel sito www.ipct.ch.
In un comunicato datato 23 dicembre 2020 il CdA ha fra l’altro
spiegato che:
" Riduzione
pensioni vedovili in aspettativa
Alla luce di quanto precede, è evidente l'enorme disparità in
termini di sacrifici tra assicurati attivi e beneficiari di rendita o delle
garanzie (che, come si è visto, dal 2012 non hanno di fatto perso nulla, anzi
il loro potere di acquisto è addirittura leggermente aumentato).
Di conseguenza, assodato che allo stato attuale per giurisprudenza
federale le rendite in essere non possono essere ridotte, il Consiglio di
amministrazione, su proposta della Direzione, ha deciso di intervenire sulle
prestazioni future degli attuali beneficiari di rendita (o delle garanzie),
ossia sulle rendite vedovili in aspettativa (cioè rendite vedovili che saranno
erogate sulla base di futuri decessi).
In questo modo anche i beneficiari di rendita (e delle garanzie)
contribuiranno fattivamente al rifinanziamento dell'IPCT come era negli
intendimenti del Gran Consiglio nel 2012, sgravando, almeno in parte, le spalle
degli assicurati attivi, aggettivamente già assai provate e che lo saranno ancora
di più nel corso dei prossimi anni.
Le modifiche in concreto
Concretamente tutto questo significa che, a partire dal 1° gennaio
2021, la pensione vedovile in caso di decesso (posteriore o concomitante a
questa data) di un beneficiario primario passerà:
·
Per i pensionati per vecchiaia o invalidità prima del 2013, così come per i
pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto è quella
secondo le garanzie: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 50% della pensione del
defunto coniuge;
·
Per i pensionati per invalidità dal 2013, così come per i pensionati per
vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto non è quella secondo le
garanzie: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60% delia pensione del defunto coniuge;
·
Per gli assicurati attivi in caso di decesso: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60%
della pensione di invalidità ipotetica.
Per i beneficiari di una rendita vedovile attualmente in
erogazione non vi sono invece modifiche (la pensione non muta – questi
cambiamenti riguardano unicamente i decessi di beneficiari primari futuri).”
(Doc. D pag. 3)
In un successivo Comunicato del 15 febbraio 2021 l’IPCT ha fornito
le seguenti precisazioni:
" ln ragione
delle varie reazioni, susseguenti al comunicato del 23 dicembre 2020 relativo alla
riduzione delle pensioni vedovili in aspettativa, l'IPCT tiene a precisare
quanto segue.
Le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2021 hanno ricevuto
l'avallo sia da parte del Perito in materia di previdenza professionale
dell'IPCT, che da parte dell'Autorità di vigilanza cui l'IPCT è sottoposto, che
ne hanno sancito la conformità alle disposizioni legali applicabili.
In particolare all'IPCT preme evidenziare come tale decisione sia
stata presa al fine di potere, nella misura in cui la situazione finanziaria
dell'IPCT lo permetta, procedere all'introduzione di misure di ridistribuzione
delle disponibilità finanziarie derivanti dalla modifica regolamentare in
oggetto. Fine ultimo è infatti quello di favorire gli assicurati attivi per
ridurre, almeno in parte, le conseguenze finanziarie negative che saranno
generate dall'ineluttabile futuro abbassamento dei tassi di conversione. Su
quest'ultimo tema l'IPCT sarà in effetti chiamato a chinarsi prossimamente.
Quella della riduzione delle pensioni vedovili in aspettativa è
quindi una decisione finalizzata ad applicare il principio della simmetria dei
sacrifici, introducendo una solidarietà intergenerazionale, per una volta, in
senso inverso, e meglio: solidarietà da parte dei beneficiari di rendita a favore
degli assicurati attivi. Nei fatti, come si rileva dal comunicato del 23
dicembre 2020, la riforma legislativa del 2012 dell'allora Cassa pensioni dei
dipendenti dello Stato (ora IPCT) aveva condotto, e tutt'ora conduce, ad una
rilevante ridistribuzione delle aspettative finanziarie dalla categoria degli
assicurati attivi (non al beneficio delle garanzie) a quella dei beneficiari di
rendita.
Solo in termini di mancata remunerazione degli averi di vecchiaia,
dal 2013 ad oggi vi è stata una ridistribuzione dagli assicurati attivi ai
beneficiari di rendita di parecchie centinaia di milioni di franchi. Mentre il
contributo (indiretto) al risanamento che si sarebbero dovuti assumere i
beneficiari di rendita non si è finora mai realizzato essendo stato il rincaro
nulla dal 2012 ad oggi.
Per completezza informativa, si evidenzia infine come
l'eventualità di poter attuare concretamente l'auspicata ridistribuzione
intergenerazionale sia legata anche agli esiti della procedura relativa al
Messaggio governativo 7784, concernente il contributo supplementare all'IPCT da
parte dello Stato, per complessivi CHF 500 milioni, che è attualmente pendente
presso la Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio.
L'IPCT è a disposizione in caso di domande o richieste di chiarimenti
in merito.”
Il TCA ha esaminato la legalità
della modifica regolamentare in questione in una sentenza STCA 34.2022.18 del
24 aprile 2023 (cresciuta incontestata in giudicato e commentata da Simon Heim,
“Kürzung zukünftiger Ehegattenrenten; “Réduction des rentes de conjoint
futures” in Prévoyance Professionnelle Suisse 4-24 pag.121-123), relativa alla
moglie di un assicurato la quale ha contestato l’ammontare della rendita
vedovile erogatagli dall’IPCT in seguito al decesso del marito.
Ella aveva in particolare
sostenuto l’illegalità della modifica regolamentare entrata in vigore il 1.
gennaio 2021, chiedendo che la sua prestazione vedovile venisse determinata
sulla base dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct nella versione valida sino al 31
dicembre 2020, ovvero in ragione di una percentuale pari al 66,7% (2/3) della
pensione di vecchiaia del defunto marito, anziché del 50% come stabilito
dall’IPCT in applicazione del disposto nel suo nuovo tenore.
In quel caso questo Tribunale, dopo aver evidenziato
come la pensione vedovile va considerata una rendita accessoria in aspettativa,
accertato che prima della modifica regolamentare non fossero state fornite
garanzie vincolanti in merito all’ammontare della pensione vedovile e che la
stessa non configuri un diritto acquisito ai sensi dell’art. 24 LIPCT, ha
respinto la censura di arbitrio sollevata dall’attrice.
In particolare e per quanto qui d’interesse, il TCA
ha ritenuto legittima la scelta di inserire delle variabili per gli importi
erogati ai superstiti toccati dalla modifica dell’art. 39 Ripct, cioè che in alcuni casi la pensione vedovile ammonta al 60%
e in altri casi al 50% della pensione di vecchiaia. Questa Corte ha
evidenziato che “la scelta del CdA dell’IPCT di
ridurre in modo difforme la pensione vedovile ha una base oggettiva, ossia la
necessità di differenziare tra gli assicurati ai quali si applica il piano del
primato delle prestazioni e quelli andati in (pre)pensionamento secondo il
piano del primato dei contributi”.
Confrontato con la censura di violazione del
principio della parità di trattamento, questo Tribunale ha inoltre osservato
che:
" (…) l’IPCT ha differenziato
gli assicurati sulla base del piano di previdenza professionale (da una parte
il primato delle prestazioni, dall’altra quella dei contributi). Secondo questo
Tribunale si tratta di un criterio oggettivo e sufficientemente pertinente per
giustificare una differenza di trattamento.
Del resto, già l’art.
24 LIPCT (norma transitoria) ha creato un distinguo fra la collettività degli
assicurati, eleggendo a diritti acquisiti pensioni di vecchiaia di un
determinato gruppo di assicurati, escludendone invece altri. Con la modifica
dell’art. 39 Ripct l’Istituto ha pure lui proceduto ad una differenziazione,
individuando due gruppi di destinatari con due (sufficientemente) diversi
rapporti con esso (per l’appunto, i superstiti i cui coniugi deceduti
erano/sono assoggettati a due piani previdenziali diversi, criterio oggettivo,
questo, ammesso dall’attrice medesima nella replica, ad 8).
Il TCA sottolinea che –
come incontestatamente asserito dal convenuto – in cifre assolute le pensioni
vedovili in aspettativa dei due piani di previdenza sono (ora) equivalenti:
" […] se si parte dalla pensione di vecchiaia che
era prevista nel piano in primato delle prestazioni del 60% dello stipendio
assicurato, applicando una percentuale del 50%, si riceve una pensione vedovile
in aspettativa del 30% dello stipendio assicurato (la metà del 60%);
[…] la pensione vedovile in aspettativa per un
pensionato secondo il primato dei contributi, il cui piano attualmente prevede
un “tasso di sostituzione” all’età di 65 anni (e non già a 60 anni) di circa il
50% […] dello stipendio assicurato, prevede indirettamente una pensione
vedovile in aspettativa del 30% (60% del 50%) circa dello stipendio assicurato.
Visto che le due percentuali sono riconducibili a due
piani diversi (e quindi riferiti a due situazioni diverse) e che in ogni caso,
in cifre assolute, le pensioni vedovili in aspettativa dei due piani sono
equivalenti, non vi è nessuna disparità di trattamento da identificare.”
(risposta, p.to 8).
Siccome ci troviamo in
presenza di due situazioni differenti la diversa percentuale della rendita
vedovile, secondo questo Tribunale, non costituisce un’inammissibile
disuguaglianza di trattamento.”
Nel caso concreto,
diversamente dalla DTF 138 V 366, la
pensione vedovile in aspettativa di AT 1 non è mai stata un diritto
acquisito. L’attrice stessa, circoscrivendo la propria censura alla violazione
del terzo elemento del principio della proporzionalità (“Risulta evidente che
fra l’obiettivo prefisso e la violazione di diritto compiuta dall’IPCT non
esiste un rapporto ragionevole. La ponderazione degli
interessi in gioco – ovvero quello privato dell’assicurata […] di
poter mantenere, come garantito dalla Costituzione e dai regolamenti, il tenore
di vita abituale – mostra una grande sproporzione in quanto gli assicurati
vengono lesi nei loro diritti e questo causa molti problemi. L’interesse
pubblico perseguito, quand’anche ne fosse riconosciuta la legittimità […], è
quindi minimo se paragonato agli interessi degli assicurati. Per questa ragione
la misura adottata non potrà mai essere proporzionale.”), ha rettamente
rilevato un elemento determinante nella ponderazione degli interessi, ossia la
“situazione di grave sottocopertura [a cui, n.d.r.] risulta ora molto
difficile porre rimedio” (replica, ad 9., 12., pag. 12 e seg., sottolineature
del redattore).
Inoltre, conformemente
alla giurisprudenza appena citata, non vi può essere un eccessivo disequilibrio
tra i diversi gruppi di assicurati nell’ambito di misure peggiorative attuate
dall’organo supremo per garantire la stabilità finanziaria dell’istituto di
previdenza (il tutto posto nell’ottica del piano volto a raggiungere il grado
di copertura dell’85% entro il 2051).
In simili condizioni
questo Tribunale ritiene che l’entità della riduzione della pensione rispetta
anche il principio della proporzionalità.”
Nella
presente fattispecie, nella misura in cui AT 1 propone le medesime censure, in
particolare relative all’asserita violazione del principio della parità di
trattamento da parte del disposto regolamentare in esame, questo Tribunale può
quindi integralmente rimandare alle considerazioni appena esposte.
AT 1 ritiene inoltre che la
modifica dell’art. 39 Ripct sia lesiva del principio della pianificazione
previdenziale di cui all’art. 1 LPP e precisato dall’art. 1g OPP2. Sostiene in
particolare che la motivazione alla base della modifica in questione, in
particolare la scelta di differenziare fra gli “assicurati attivi” ed i
“beneficiari di garanzie”, non sia chiara e non si fondi su “parametri
determinati in base a principi tecnici riconosciuti” ai sensi dell’art. 1g
OPP2.
Il principio della
pianificazione ai sensi degli art. 1 cpv. 3 LPP e 1g OPP2 è rispettato quando
il finanziamento e l’attuazione della previdenza obbligatoria e
sovra-obbligatoria sono stabiliti in anticipo dagli statuti e dai regolamenti
secondo dei criteri schematici ed obiettivi. Come il principio della
collettività, il principio della pianificazione non autorizza dei piani di
previdenza individuali elaborati secondo i desideri dell’assicurato, per quanto
riguarda in particolare la sua partecipazione al piano di previdenza, al modo
di finanziamento, alle modalità e all’importanza delle prestazioni assicurate
(STF 9C_346/2017 del 14 novembre 2017, consid. 5.3.3.).
Nel caso di specie il TCA non
intravede alcuna violazione del principio di pianificazione. Infatti, come
rettamente evidenziato dall’IPCT, l’art. 39 Ripct precisa le condizioni del
diritto alla rendita, così come la cerchia delle persone a cui si applica
differenziandole in base ai piani di previdenza applicabili. Il fatto che
l’attore contesti la motivazione alla base della modifica dell’art. 39 Ripct
fornita dall’IPCT con le informazioni allegate al certificato di previdenza
2021, laddove vengono associati i beneficiari delle garanzie ai pensionati, in
contrapposizione agli assicurati attivi, tale censura non riguarda il principio
della pianificazione ma, nella misura in cui contesta la differenziazione fra i
vari gruppi di assicurati a cui erogare prestazioni differenti, censura la
violazione della parità di trattamento, già affrontata ai paragrafi che
precedono cui si può pertanto rinviare.
Nemmeno costituisce una
violazione del principio della pianificazione il fatto che la modifica in
questione, la quale ha diminuito l’ammontare della pensione vedovile in
aspettativa dai 2/3 al 50% della rendita di vecchiaia, sia intervenuta ad un
anno e mezzo dal pensionamento ordinario dell’attore, non permettendogli, a suo
dire, di pianificare la sua situazione previdenziale (cfr. pag. 9 ricorso). A
tal riguardo, nella menzionata STCA 34.2022.18 questo TCA ha già avuto modo di
stabilire che, nel caso della modifica dell’art. 39 RIPCT, il mancato
inserimento di una norma transitoria per permettere alle persone toccate di
adeguarsi a tale cambiamento fosse conforme all’art. 9 Cst, e ciò per i
seguenti motivi:
"
Innanzitutto, il TCA evidenzia come nella già citata DTF 138 V 366 (a
sua volta menzionata dalla nostra Massima Istanza al consid. 4.5. della citata
STF 1C_631/2017) è stata considerata giustificata una riduzione di una pensione
completiva nella misura di 1/3 senza alcun regime transitorio e nonostante il
diritto alla rendita completiva non fosse una semplice aspettativa ma un
diritto acquisito.
Inoltre, nel caso di
specie non si può parlare di effetto sorpresa, ritenuto che le parti hanno
rettamente osservato che l’IPCT si trova in una situazione di grave
sottocopertura, ciò che impone in particolare un riequilibrio del rapporto
contributi-prestazioni. Peraltro, ciò è stato evidenziato dall’attrice
medesima, la quale ha fornito un elenco delle modifiche – peggiorative – che
negli anni hanno toccato gli assicurati al beneficio dell’art. 24 LIPCT
(replica, ad 9; 12, pag. 14 e segg.).
L’argomentazione del TF
secondo cui in ambito previdenziale si giustificano norme transitorie con
intervalli temporali tendenzialmente più lunghi era peraltro riferita
all’assicurato primario e alla difficoltà di limitare il pregiudizio dal
profilo previdenziale presentando regolare disdetta.
Il caso che ci occupa è
differente, giacché, come detto, oggetto della modifica avversata è una
prestazione accessoria in aspettativa a favore della coniuge superstite.
Nella DTF 133 V 279
(consid. 3.3. e seg.) l’Alta Corte ha del resto ammesso una riduzione immediata
del tasso di conversione del 20% senza alcuna disposizione transitoria e con un
solo mese intercorso tra la comunicazione e l’attuazione della modifica regolamentare.”
2.4. Violazione
dell’obbligo d’informazione
2.4.1. Esaminata
la validità della modifica dell’art. 39 cpv. 2 lett. b del RIPCT, occorre ora
verificare se l’IPCT abbia commesso una violazione del proprio dovere
d’informazione in relazione dell’adozione di tale disposto.
AT 1
allega di non essere stato informato dell’effetto negativo della decisione del
CdA dell’IPCT di ridurre la percentuale di determinazione della pensione
vedovile in aspettativa per gli assicurati a beneficio delle garanzie secondo
la norma transitoria, dai 2/3 al 50% della pensione di vecchiaia. In
particolare, censura la mancata comunicazione dell’effetto negativo sia sulla
rendita di vecchiaia residua che sulla pensione vedovile che tale modifica
comporta in caso di capitalizzazione parziale della pensione di vecchiaia
garantita, ovvero:
-
la diminuzione della pensione di vecchiaia residua dopo prelievo parziale in
capitale, in ragione del fatto che la percentuale della pensione vedovile
rientra nel calcolo di questa prestazione (per maggiori dettagli cfr. infra
consid 2.5.5.);
-
il “doppio effetto negativo cumulato” sulla rendita vedovile in
aspettativa dovuta alla diminuzione di quest’ultima prestazione dai 2/3 al 50%
della rendita di vecchiaia, cui si aggiunge la contrazione della pensione di
vecchiaia residua (rientrando la percentuale della pensione vedovile nel
calcolo di quest’ultima prestazione, come meglio si vedrà al consid. 2.5.5.) a
sua volta utilizzata quale base di calcolo per la determinazione della rendita
vedovile.
Quello a cui l’attore fa riferimento è l’obbligo d’informazione
che incombe agli istituti di previdenza stabilito dall’art. 86b LPP
(“Informazione
degli assicurati”) che recita:
" 1L’istituto
di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:
a. i diritti alle prestazioni,
il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;
b. l’organizzazione e il finanziamento;
c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51.”
2Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere
consegnati agli assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su
domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale,
sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul
calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di
copertura.
3Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare
l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto
di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i
contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal
termine di scadenza convenuto.
4L’articolo 75 è applicabile.”
Tale
normativa è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella
sovraobbligatoria (Pärli in Schneider/Geiser/ Gächter, Kommentar zum BVG
und FZG, 2019, art. 86b n. 4, pag. 2002).
L’art.
86b LPP (cfr. anche gli artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23
CC) sancisce quindi l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli
assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale
rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.
In
particolare, l’art. 86b LPP sancisce il diritto di essere informati sui dati
importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato
quali, ai sensi dell’art. 89b cpv. 1 lett. a, il diritto alle prestazioni, il
salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia (Pärli,
op. cit., art. 86b n. 5, pag. 2002).
Tale diritto può essere fatto
valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter Schreiber,
BVG-Kommentar, 2021, art. 86b n.7, pag. 475). L’assicurato può anche rivolgersi
all’autorità di vigilanza in caso di informazioni negate o insufficienti ai
sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP (Pärli, op. cit., art. 86b n. 11, pag.
2004; Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 475).
Le informazioni vanno fornite in
modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo
individuale (Pärli, op. cit., art. 86b n. 6, pag. 2002; sul contenuto del
certificato assicurativo cfr. Moser, op. cit., art. 86b n. 5 e 6, pag. 1607).
L’art.
86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27 LPGA (Informazione e
consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di orientare
gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla legge
(Pärli, op. cit., art. 86b n. 9, pag. 2004: cfr. anche DTF 131 V 472; STCA
34.2014.32 e 34.2015.23).
Tale obbligo
di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende
anche la comunicazione circa i cambiamenti (comprese le modifiche del
regolamento) costitutivi per le prestazioni. Un’informazione
esplicita è in particolare prescritta laddove i cambiamenti del regolamento
concernono nuove prestazioni, la concessione di diritti costitutivi (per
esempio l’opzione di capitale, la dichiarazione che favorisce il compagno
convivente) o introduce termini (per esempio per la consegna di una convenzione
di sostegno reciproco) (DTF 136 V 331).Lo scopo della norma è di mettere
l’assicurato nella situazione di poter seguire la propria situazione
previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter Schreiber, op. cit. art.
86b n. 2, pag. 423; DTF 136 V 331 consid. 4.2.1).
Risulta dalla giurisprudenza
federale che l’obbligo di informare che incombe all’istituzione di previdenza è
stato formalizzato riferendosi all’obbligazione per gli assicuratori sociali di
“informazione e consulenza” giusta l’art. 27 LPGA (Informazione e
consulenza), considerato come questo articolo della LPGA e l’art. 86b LPP
perseguano in sostanza un obiettivo comparabile (Pärli, op. cit., all’art. 86b
n. 7seg). Secondo la giurisprudenza del TF in materia di art. 27 LPGA,
l’obbligo di consulenza degli assicuratori sociali consiste essenzialmente
nell’orientare l’avente diritto sulla maniera di ottenere le prestazioni alle
quali ha diritto (DTF 131 V 472). Discende da questa giurisprudenza che in caso
di modifica del regolamento gli istituti di previdenza devono informare
spontaneamente e a tempo debito i loro assicurati in maniera che essi possano
prendere le disposizioni necessarie (per esempio concernenti il riscatto; cfr.
Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 9).
Nella
sentenza 9C-339/2013 del 29 gennaio 2014 il Tribunale federale, esprimendosi
sul tema di una comunicazione di una modifica regolamentare, si è espresso come
segue:
" 5.1.
Zu den Leistungsansprüchen, über welche die Vorsorgeeinrichtung nach Art.
86b Abs. 1 lit. a BVG jährlich zu informieren hat, gehören alle gesetzlichen
und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung
sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod).
Sieht das Vorsorgereglement resp. bei öffentlich-rechtlichen
Vorsorgeeinrichtungen das einschlägige Gesetzes- oder Verordnungsrecht eine
Lebenspartnerrente vor, ist auch über diese Leistungsart zu informieren. Welches die geeignete Form der Information ist, sagt das Gesetz
nicht. Sinn und Zweck der Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen zur
"Information der Versicherten" nach Art. 86b BVG ist u.a., dass diese
in die Lage versetzt werden, den Stand und die Entwicklung ihrer individuellen
Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu können. Die Information muss
unaufgefordert und nach dem Gesetzeswortlaut in geeigneter Form erfolgen (BGE 136 V 331 E. 4.2.1 S. 335).
In BGE 136 V 331 hat das Bundesgericht erwogen, es sei fraglich,
ob über die Leistungsansprüche "in geeigneter Form informieren" auch
heisse, dass die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen zu erwähnen seien,
jedenfalls wenn diese wie im beurteilten Fall in Bezug auf die
Lebenspartnerrente nicht ohne weiteres als gegeben zu erwarten seien. Es liesse
sich auch der Standpunkt vertreten, dass eine allgemeine Verweisung auf das Vorsorgereglement
oder das einschlägige Gesetzes- und Verordnungsrecht für die
Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen genüge und es dann Sache der Versicherten
sei, dort nachzuschauen oder allenfalls bei der über den Wortlaut von Art. 86b
Abs. 2 BVG hinaus auch insoweit auskunftspflichtigen Vorsorgeeinrichtung
nachzufragen (E. 4.2.2). Ferner stellte es fest, im beurteilten Fall wäre die
Informationspflicht hinsichtlich der neu eingeführten Hinterlassenenleistung
Lebenspartnerrente erfüllt worden, wenn den Versicherten der Gesetzestext samt
Hinweis auf wesentliche Neuerungen bei den Leistungsansprüchen abgegeben worden
wäre (E. 4.2.3.1). ”
Infine,
in caso di informazioni errate vi è una responsabilità da parte dell’istituto
di previdenza nel senso della protezione della buona fede in ambito di diritto
pubblico. Occorre tuttavia esaminare se in caso di corretta informazione la
persona assicurata avrebbe agito diversamente (Vetter Schreiber, op. cit., art.
86b n. 6 pag. 425; cfr. anche Pärli, op. cit., art. 86b n.12 ss, pagg. 2004 e
Emmel in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 86b n. 17, pag.
1609).
Ritornando
al caso in esame, a ragione l’IPCT sostiene di aver ossequiato al proprio
obbligo d’informazione trasmettendo a AT 1, insieme al certificato di
previdenza 2021 (doc. 1), un documento informativo intitolato “Informazioni
allegato al certificato di previdenza 2021” (doc. M) in cui veniva
annunciata la riduzione dell’ammontare delle pensioni vedovili in aspettativa a
seguito della modifica dell’art. 39 RIPCT, motivando tale misura. In
particolare, nel documento fornito dall’IPCT agli assicurati, fra le altre cose
viene indicato che:
" Art. 39
Ripct: Ammontare della pensione vedovile
Nella seduta dell’8 ottobre 2020, il CdA IPCT ha deciso, con
effetto 01.01.2021, di ridurre le pensioni vedovili in aspettativa, ossia le
pensioni vedovili relative a decessi di assicurati attivi, pensionati per
vecchiaia o per invalidità non ancora avvenuti in data 21.12.2020. La pensione
vedovile in aspettativa in caso di decesso ora corrisponde:
- per gli
assicurati attivi: al 60% (fino al 31.12.2020: 2/3) della pensione di
invalidità ipotetica;
- per i
pensionati per invalidità dal 2013, così come per i pensionati per vecchiaia
dal 2013 la cui prestazione di diritto è quella secondo il piano in primato dei
contributi: al 60% (fino al 31.12.2020: 2/3) della pensione del defunto
coniuge;
- per i
pensionati per vecchiaia o invalidità prima del 2013, così come per i
pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto è quella
secondo le garanzie ex art. 24 della Legge sull’IPCT: al 50% (fino al
31.12.2020: 2/3) della pensione del defunto coniuge.
Questa decisione è finalizzata, nella misura in cui la situazione
finanziaria dell’IPCT lo permetta (cfr. sezione precedente), all’introduzione
di misure di compensazione a favore degli assicurati attivi derivanti dalle
disponibilità finanziarie liberate da questa modifica regolamentare. Con questa
ridistribuzione da parte dei pensionati (e dei beneficiari delle garanzie) a
favore degli assicurati attivi - tenendo presente il principio della simmetria
dei sacrifici - si ottiene una solidarietà intergenerazionale in entrambe le
direzioni (almeno in parte).
Finora in effetti vi è sempre stata unicamente una (forte) ridistribuzione
dagli assicurati attivi ai pensionati (e ai beneficiari delle garanzie). Il
valore di questa ridistribuzione, dal 2013 (nascita dell’IPCT) ad oggi, ammonta
a parecchie centinaia di milioni di franchi. Retribuzione cui gli assicurati
attivi hanno dovuto rinunciare, sotto forma di mancata remunerazione dei loro
capitali, a favore dei pensionati e dei beneficiari delle garanzie (gli impegni
necessari a coprire le prestazioni di questi ultimi sono in effetti
costantemente aumentati a seguito dell’inevitabile riduzione del tasso
tecnico).
Questa decisione è stata presa anche per evitare che la
generazione degli assicurati attivi attuale (non al beneficio delle garanzie)
non sia eccessivamente penalizzata rispetto alla generazione che l’ha
preceduta, favorendo così l’equilibrio intergenerazionale.
Inoltre, la riduzione della pensione vedovile in aspettativa degli
assicurati attivi non al beneficio delle garanzie permetterà di mantenere
leggermente più alti i futuri tassi di conversione (oltre che allinearsi alla
maggioranza delle casse pensioni in Svizzera, dove la norma di questa
prestazione e il 60%).”
In merito alla possibilità di
prelievo del capitale viene inoltre comunicato che:
" È
possibile ritirare del capitale per un massimo del 50% (a partire dal
pensionamento a 60 anni se la pensione secondo la norma transitoria è
superiore) A titolo approssimativo, il ritiro di un capitale di CHF 50'000
comporta la riduzione permanente della pensione base di circa CHF 300 al mese.
La domanda di ritiro di capitale va inoltrata all’IPCT (per i
coniugati con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato) con un
preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data del pensionamento e con le
istruzioni per il versamento. Il capitale viene versato di regola nel corso del
mese del pensionamento.”
In
simili condizioni questo Tribunale ritiene che l’IPCT - il quale oltre ad aver
fornito all’assicurato le necessarie informazioni in merito alla sua situazione
previdenziale, lo ha pure reso edotto delle intervenute modifiche
regolamentari, spiegandone dettagliatamente le ragioni ed evidenziando inoltre
le possibilità di prelievo del capitale offerte ai beneficiari della norma
transitoria di cui all’art. 24 LIPCT - abbia ossequiato il proprio obbligo
d’informazione ai sensi dell’art. 86b LPP in modo spontaneo ed adeguato. Nessun’altra
norma legale o regolamentare prevede in particolare l’obbligo dell’istituto di
previdenza di fornire attivamente e spontaneamente una consulenza nei sensi
indicati da AT 1. In particolare gli artt. 51a cpv. 2 lett. d e 65a cpv. 2
lett. d LPP, invocati dall’attore non gli sono di alcun ausilio. Quanto
all’art. 51a LPP, lo stesso definisce i compiti dell’organo e, al cpv. 2 elenca
Fatti
i compiti intrasmissibili e inalienabili fra cui figura l’informazione degli
assicurati, senza però definirne ambiti e modalità.
L’art. 65a LPP dispone invece che
gli istituti di previdenza devono rispettare il principio di trasparenza nel
disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti di
capitale e nella contabilità. Al suo cpv. 2, tale norma dispone che:
" 2 La
trasparenza implica che:
a. sia evidenziata
la situazione finanziaria effettiva dell’istituto di previdenza
b. possa essere
provata la sicurezza della realizzazione degli obiettivi di previdenza;
c. l’organo
paritetico dell’istituto di previdenza sia in grado di assumere i suoi compiti
di gestione;
d. possano essere
adempiuti gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati.”
Quanto
alla lettera d la stessa si rivolge agli istituti di previdenza e non agli
assicurati. In particolare, la disposizione permette agli istituti di
previdenza il diritto di ottenere dagli assicuratori le informazioni necessarie
per soddisfare il loro obbligo d’informazione nei confronti degli assicurati (Brechbühl,
in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, 2010, all’art. 65a LPP n. 23).
2.4.2. AT 1
sostiene poi che l’IPCT gli abbia fornito indicazioni discordanti, da lui in
buona fede utilizzate per determinarsi sulla capitalizzazione di parte della
sua pensione di vecchiaia. In particolare evidenzia come la Direzione
dell’IPCT, nella comunicazione formale del 1. settembre 2022 (doc. D), in
risposta ad una sua richiesta di informazioni, avesse indicato che “con il
versamento in capitale della pensione, le prestazioni residue nei confronti
dell’assicurato, rispettivamente di eventuali superstiti sono ridotte in modo
permanente in proporzione alla capitalizzazione stessa”, mentre con un
prelievo di fr. 300'000, pari al 38.2% del suo avere di vecchiaia, l’importo
della pensione di vecchiaia residua è diminuito del 41.8%.
Al
fine di esaminare la fondatezza della censura dell’attore è necessario
ripercorre gli scambi avvenuti fra l’IPCT e AT 1.
Con risoluzione n. 6228 del 15
dicembre 2021, il Consiglio di Stato, considerato il prossimo compimento dei 65
anni da parte di AT 1, richiamato l’art. 64 cpv. 3 lett. a LORD, gli ha
conferito un incarico (artt. 15 e 16 LORD) quale capo Ufficio III a tempo pieno
presso l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio. Il suo pensionamento
ordinario è pertanto stato differito dal 1. giugno 2022 al 1. settembre 2022
(doc. 32).
Con messaggio di posta
elettronica 26 gennaio 2022, al fine di formalizzare la richiesta di
liquidazione in capitale di parte dalla sua prestazione di vecchiaia,
l’assicurato ha chiesto di comunicargli la presumibile pensione di vecchiaia al
1. settembre 2022 con le varianti di un prelievo di fr. 200'000, di fr.
250'000, di fr. 300'000, e di fr. 350'000 (doc. 35).
L’IPCT ha risposto con messaggio
di posta elettronica del 28 gennaio 2022. Ha spiegato come nel caso di specie
fosse applicabile la norma transitoria di cui all’art. 24 LIPCT, risultando la
pensione calcolata secondo il vecchio piano previdenziale in primato delle
prestazioni conformemente a tale disposto superiore a quella determinata
secondo il nuovo piano in primato dei contributi. Ha quindi indicato come la
pensione di vecchiaia al 100% sarebbe stata di fr. 52'111 annui, con
capitalizzazione di fr. 200'000, di fr. 37'592, con capitalizzazione di fr.
250'000 di fr. 33'962, con capitalizzazione di fr. 300'000 di fr. 30'332 e con
capitalizzazione di fr. 350'000 di fr. 26'703 (doc. 36).
Con lettera raccomandata 24
maggio 2022, sottoscritta dall’assicurato e dalla moglie, AT 1 ha chiesto
all’IPCT la liquidazione in capitale parziale di fr. 300'000 della sua pensione
di vecchiaia (doc. 29)
Con determinazione 30 agosto
2022, la Direzione dell’IPCT ha comunicato a AT 1 l’importo delle prestazioni
di vecchiaia cui aveva diritto a far tempo dal 1. settembre 2022 e meglio, una
prestazione mensile di fr. 2'528 (30'332 : 12) e una prestazione capitalizzata
di fr. 300'000 (doc. 18). In questa occasione la Direzione dell’IPCT ha inoltre
indicato che “Con il versamento parziale in capitale della pensione, le
prestazioni residue nei confronti dell’assicurato, rispettivamente di eventuali
superstiti sono ridotte in modo permanente in proporzione della
capitalizzazione stessa”.
Con messaggio di posta
elettronica 22 settembre 2022, AT 1 ha chiesto all’IPCT, fra le altre cose,
informazioni circa le basi di calcolo per la determinazione della pensione
annua senza e con la capitalizzazione parziale da lui richiesta di fr. 300'000
(doc. 16).
L’IPCT ha evaso la richiesta
dell’assicurato il 4 ottobre 2022 (doc. 12).
Con messaggio di posta
elettronica 3 novembre 2022 AT 1 ha comunicato come, a suo avviso la riduzione
della sua pensione di vecchiaia a seguito della capitalizzazione di parte della
rendita non fosse conforme al principio della proporzionalità (doc. 11).
Il 1. dicembre 2022 l’allora capoufficio
previdenza __________ rispondeva all’assicurato esponendo nel dettaglio i
calcoli effettuati (doc. 10).
Il 27 febbraio 2023 seguiva
un’approfondita presa di posizione di AT 1 i cui argomenti sono stati
sostanzialmente ripresi nella petizione qui in oggetto (doc. 9).
Il 5 aprile 2023 ha avuto luogo
un incontro fra le parti il quale tuttavia non ha dato alcun risultato (doc.
5).
Ora, da questa breve
cronistoria emerge come le indicazioni numeriche inizialmente fornite il 28
gennaio 2022 dall’IPCT - in cui l’assenza di qualsiasi riferimento all’avere di
vecchiaia è dovuta al fatto che tale parametro semplicemente non esiste nel
piano in primato delle prestazioni applicato all’assicurato in virtù della
garanzia di cui all’art. 24 cpv. 4 LIPCT - siano chiare, di facile lettura e
corrispondano a quelle poi contenute nella successiva determinazione 30 agosto
2022.
In simili circostanze, il solo
fatto che in quest’ultima occasione, avvenuta peraltro dopo la formalizzazione
della richiesta da parte di AT 1 di una liquidazione in capitale parziale di
fr. 300'000, la Direzione dell’IPCT abbia indicato che le prestazioni residue
in seguito alla capitalizzazione parziale sarebbero state ridotte “in
proporzione alla capitalizzazione stessa”, secondo questo Tribunale, non
poteva che essere interpretata nel senso dell’esistenza di una correlazione fra
il prelievo e la riduzione della rendita e non in senso puramente matematico,
come rettamente sostenuto dall’IPCT, sicché la censura di un’errata
informazione da parte dell’IPCT deve essere respinta.
2.5. Correttezza
dei calcoli svolti dall’IPCT e portata delle garanzie dell’art. 24 LIPCT
2.5.1. Con
effetto dal 1. gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova Legge sull’Istituto di
previdenza del Cantone Ticino (LIPCT) del 6 novembre 2012 che ha, tra l’altro,
introdotto il cambiamento del piano assicurativo (da un piano assicurativo in
primato delle prestazioni ad un piano assicurativo in primato dei contributi)
per tutti gli assicurati attivi al 1. gennaio 2013 (riservata la
garanzia data secondo la norma transitoria di cui all’art. 24) e ha
abrogato la Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14
settembre 1976, riservate le disposizioni transitorie (art. 22).
Come
noto, la volontà del legislatore è stata quella di sottoporre a un piano di
risanamento completo la Cassa pensione dei dipendenti dello Stato: le misure
più significative sono state il
passaggio al piano previdenziale in primato di contributi (che pur non
essendo in sé una misura di risanamento negli intendimenti permetterebbe tuttavia
un maggior controllo dell’equilibrio finanziario di una cassa pensione), la riduzione del tasso
tecnico dal 4 al 3,5% delle misure di risanamento a carico degli affiliati e dei pensionati
(l’aumento del finanziamento a carico degli assicurati del supplemento sostitutivo
AVS; nuovo calcolo della prestazione di libero passaggio quando trova
applicazione l’art. 17 LFLP, sospensione temporanea dell’adeguamento delle
pensioni al rincaro),
delle misure di risanamento a carico dei datori
di lavoro e del Cantone (contributo di risanamento del 2% sui salari
assicurati; aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS;
contributo di ricapitalizzazione di fr. 477,6 mio, versato in modo rateale;
riconoscimento di un rendimento supplementare sul debito nei confronti della Cassa
rispetto alle attuali condizioni di mercato, garanzia di un rendimento pari al
3.5%) (cfr. Messaggio n. 6666 del 10 luglio 2012 del Consiglio di Stato sulla nuova legge sull’Istituto di previdenza dei dipendenti
dello Stato, modifica della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato
e dei docenti del 15 marzo 1995, della legge sugli stipendi degli impiegati e
dei docenti del 5 novembre 1954, della legge sugli onorari dei magistrati del 14
maggio 1973, della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri
del Consiglio di Stato del 19
dicembre 1963 e del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei
magistrati dell’ordine giudiziario dell’11 dicembre 1985 - in seguito:
Messaggio n. 6666 - pag. 16-22).
In particolare, a proposito della
modifica del piano previdenziale il Consiglio di Stato si è così espresso:
" 4.1 Il
passaggio al piano previdenziale in primato di contributi
Il passaggio al piano previdenziale in primato dei contributi in
sé non rappresenta una misura di risanamento ma permette un maggior controllo
dell’equilibrio finanziario di una cassa pensione. Mentre nel piano in primato
delle prestazioni l’assicurato gode di maggiori garanzie per quanto riguarda
l’entità della pensione, essendo quest’ultima espressa in una percentuale dello
stipendio assicurato, nel piano in primato dei contributi essa dipende dal
capitale accumulato alla data del pensionamento e dall’età dell’assicurato al
momento del pensionamento.
A dipendenza degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano e
degli interessi accreditati sarà raggiunto un capitale più o meno elevato.
Il piano in primato dei contributi permette per il tramite di
decisioni da parte dell’Organo supremo dell’Istituto di previdenza a seconda
dell’andamento finanziario e demografico di meglio far corrispondere
l’evoluzione degli impegni della Cassa verso gli assicurati, con l’evoluzione
del patrimonio. L’Organo supremo della Cassa dovrà infatti stabilire, ad
esempio, il tasso di interesse sugli averi di vecchiaia (annualmente, a
dipendenza del rendimento conseguito dall’investimento del patrimonio), la
percentuale di adeguamento delle rendite al rincaro e il relativo finanziamento
(annualmente in base alla situazione finanziaria) e, i tassi di conversione del
capitale accumulato in rendita.
Con il solo passaggio al primato dei contributi l’ammontare del
disavanzo tecnico non muta perché lo stesso è determinato dagli impegni in
essere dell’Istituto di previdenza verso gli assicurati (riserva matematica per
le pensioni in corso e prestazioni di libero passaggio verso gli assicurati
attivi). Il passaggio al piano in primato dei contributi permetterà però in
futuro di far evolvere gli impegni verso gli assicurati in modo più consono
all’evoluzione del patrimonio.”
Secondo
l’art. 23 della nuova Legge, con la sua costituzione l’Istituto di previdenza
dei dipendenti dello Stato prosegue l’attività della Cassa pensioni dei
dipendenti dello Stato, riprendendone attivi e passivi al 1. gennaio 2013 (art.
23).
Considerato
il cambio totale del sistema pensionistico, e in particolare il passaggio da un
piano assicurativo in primato delle prestazioni a uno in primato dei contributi
(art. 13), la nuova legge ha previsto la seguente norma transitoria in vigore
dal 1. gennaio 2013:
" Art. 24
1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.
2Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo
l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.
3Al 1° gennaio 2013
a tutti gli assicurati attivi è applicato il
piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data
secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.
4Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più,
in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e
65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito
l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le
frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento,
contano un anno.
5L’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il
cpv. 3
è calcolato in base alle diposizioni della legge sulla Cassa
pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento
della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996
in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il
finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013
sono i seguenti:
a) finanziamento dei datori di lavoro
Età
di pensionamento
Fattore
di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI
Uomini
Donne
58
5.96
5.256
59
5.216
4.471
60
4.441
3.655
61
3.632
2.802
62
2.788
1.911
63
1.904
0.978
64
0.976
0
b) finanziamento degli assicurati
Età
di pensionamento
Fattore
di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI
Uomini
Donne
58
0.35734
0.33402
59
0.31841
0.28999
60
0.27624
0.24199
61
0.23041
0.18957
62
0.18047
0.13219
63
0.12587
0.06923
64
0.06596
6Eventuali
prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della
proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della
procedura di divorzio modificano l’importo stabilito al 31 dicembre 2012
secondo il capoverso 3.
7L’importo
annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente
ritenuto un massimo del 50%.
I tassi di conversione per la
capitalizzazione dell’importo garantito di pensione sono i seguenti:
Età
Uomini
Donne
Vecchiaia
Vedovile
Vecchiaia
Vedovile
60
13.796
3.418
15.008
0.142
61
13.448
3.474
14.692
0.132
62
13.099
3.526
14.375
0.122
63
12.748
3.572
14.053
0.111
64
12.394
3.613
13.731
0.101
65
12.037
3.648
13.403
0.091
66
11.677
3.679
13.072
0.080
67
11.313
3.704
12.734
0.071
68
10.948
3.720
12.388
0.062
69
10.581
3.732
12.037
0.054
70
10.211
3.736
11.677
0.047
8Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d’invalidità,
anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani,
inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di
vecchiaia dell’AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di
conversione di cui al cpv. 7.
In questo caso anche il
supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei
seguenti tassi di conversione
Età
Uomini
Donne
(AVS
64 anni)
(AVS
63 anni)
60
4.441
3.655
2.805
61
3.632
2.802
1.912
62
2.788
1.911
0.979
63
1.904
0.978
0.000
64
0.976
0.000
65
0.000
9Oltre all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il
capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla
base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito
viene adeguato all’evoluzione della rendita AVS/AI massima.
10Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni
pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati
contributi.
L’avere di vecchiaia
continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli
interessi, secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto.
11Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all’Istituto
di previdenza, ai sensi dell’art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei
dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l’assicurazione
indipendentemente dall’attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori
rischi per l’Istituto di previdenza.
12Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di
prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto
del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al
31.12.2012.
13La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto
anteriore restano in carica fino all’entrata in funzione del nuovo organo
supremo. In applicazione dello statuto dell’Istituto di previdenza il Consiglio
di Stato organizza l’elezione dell’organo supremo.
14L’Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei
rapporti d’impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti
dello Stato.
15Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31
dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale
diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita
massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di
coordinamento sono ridotti in misura proporzionale."
2.5.2. Controversa nel caso di specie è la portata della garanzia prevista
dall’art. 24 LIPCT, il cui intento protettivo, a mente di AT 1, sarebbe stato
stravolto dalla formula di calcolo applicata dall’IPCT a per determinare la sua
rendita di vecchiaia residua in seguito a prelievo in capitale parziale.
Nella già citata
sentenza 34.2022.18 del 24 aprile 2023 questo Tribunale al consid. 2.4.2 ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) In una sentenza pubblicata in DTF 117 V 229 l’allora TFA ha
ricordato i principi applicabili alla tutela delle pretese pensionistiche dei
funzionari in caso di modificazione dell’ordinamento legale ed ha stabilito
che:
" (…)
- Le pretese pecuniarie dei funzionari non divengono
diritti acquisiti, se non nella misura in cui la legge definisca i rapporti una
volta per tutte e li sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge
medesima, oppure quando siano date garanzie in relazione ad un singolo rapporto
d'impiego. In quanto simili pretese non configurano dei diritti acquisiti, esse
vanno comunque tutelate qualora il legislatore, modificando l'ordinamento, le
leda in modo arbitrario o in violazione del principio della parità di
trattamento (conferma della giurisprudenza).
- Esame, al lume di questi principi, delle pretese
di un funzionario al pensionamento anticipato al seguito di una modifica,
successiva alla sua assunzione e a lui sfavorevole, del disciplinamento legale
cantonale, sostituente ai presupposti alternativi del 65o anno di età oppure
del 40o anno di servizio i requisiti cumulativi dei 60 anni di età e dei 30
anni di servizio.” (DTF 117V 229)
Nel caso concreto l’Alta Corte si è così espressa:
" Consid. 2.5 (…)
Secondo
la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, le pretese pecuniarie dei
funzionari non divengono diritti acquisiti. Il rapporto di servizio, in quanto
di diritto pubblico, è disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per
quel che concerne i suoi aspetti patrimoniali, l'evoluzione della legislazione
medesima. Le pretese di salario e quelle pensionistiche possono configurare
diritti acquisiti solo nella misura in cui la legge definisca i rapporti una
volta per tutte e li sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge stessa,
oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto
d'impiego (DTF 107 Ia 194 consid. 3a, 106 Ia 166 consid. 1a, DTF 101 Ia 445 consid. 2a; cfr. pure DTF 112 V 395 consid. 3d e sentenza del Tribunale federale 30
settembre 1988 in re W., pubblicata in SZS 1989 pag. 313).
Nella
fattispecie queste due ultime ipotesi non si sono verificate, se non nella
misura in cui l'art. 61 della legge cantonale al cpv. 2 vieta la modificazione
delle prestazioni in precedenza erogate. Infatti, in nessun testo della legge è
ravvisabile una disposizione che stabilisca l'immutabilità delle pretese
dell'interessato, né il ricorrente ha tentato di dimostrare che al momento
dell'assunzione gli fosse stata attribuita individualmente l'assicurazione che
il suo diritto a pensione sarebbe maturato in ogni modo al compimento del 40o anno
di servizio e men che meno che questa circostanza fosse stata il seguito di una
particolare pattuizione.
Poiché
i diritti vantati dal ricorrente non rientrano nel novero di quelli acquisiti,
non si pone il problema se, ai sensi della giurisprudenza, la loro
modificazione sia possibile solo per atto legislativo, di interesse pubblico e
dietro pieno risarcimento (DTF 113 Ia 362 consid. 6b, DTF 106 Ia 168), ciò a prescindere dal fatto, per quel che concerne
il risarcimento, che la richiesta sarebbe comunque stata irricevibile perché in
tutti i modi sulla stessa la Cassa non si è pronunciata, né a titolo preventivo
né in corso di vertenza.
c) Il
Tribunale federale ha comunque soggiunto nella medesima suddetta giurisprudenza
che in quanto le pretese pecuniarie dei funzionari non configurano dei diritti
acquisiti, esse vanno tutelate qualora il legislatore, modificando
l'ordinamento, le leda in modo arbitrario o in violazione del principio della parità
di trattamento. Dall'art. 4 Cost. si
deduce direttamente essere escluso che simili diritti siano arbitrariamente
modificati, successivamente annullati o limitati nella loro sostanza e che
senza particolare giustificazione si intervenga unilateralmente nei confronti
di singoli beneficiari o di gruppi determinati (DTF 106 Ia 169 consid. 1c, 101 Ia 446 consid. 2a e sentenze ivi
citate).
In
queste ipotesi resta da esaminare se nella revisione legislativa del 1963
(quella mediante la quale vennero reintrodotti i criteri cumulativi,
irrilevante essendo ai fini del giudizio la modifica del 1976 che ha abbreviato
i termini di durata dell'impiego) sia ravvisabile arbitrio o violazione del
principio della parità di trattamento, con conseguenza di particolari oneri per
singoli titolari di diritti o gruppi degli stessi.
Ora,
nel 1963 venne introdotto il principio del pensionamento anticipato, per tutti
i dipendenti dello Stato, irrilevante se docenti o altri funzionari,
sostituendo al criterio alternativo, 65 anni d'età oppure 40 anni di servizio,
quello cumulativo dei 60 anni di età e dei 40 anni di servizio (art. 40 della
legge 9 luglio 1963). La modificazione ha, da un lato, sfavorito i dipendenti
che prima del 60o anno avessero compiuto 40 anni di servizio, ma, dall'altro,
ha favorito quelli che avessero prestato 40 anni di servizio tra il 60o e il
65o anno d'età. Dagli atti legislativi risulta che il testo dell'art. 40 cpv. 2
era da interpretare con riferimento all'art. 30 concernente i supplementi
fissi. Lo Stato, con la nuova regolamentazione, avrebbe assunto l'onere di
versare pensione e supplemento fisso a chi si fosse ritirato prima del 65o
anno. In sostanza, lo Stato avrebbe preso a carico il pagamento delle pensioni
e dei supplementi fissi sino al momento in cui il beneficiario avesse maturato
diritto alla rendita AVS (cfr. Messaggio 18 dicembre 1962 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente la legge sulla Cassa pensioni dei
dipendenti dello Stato e dei docenti, Raccolta dei verbali del Gran Consiglio,
sessione ordinaria primaverile 1963, pag. 248). Solo dopo quel momento sarebbe
iniziato l'obbligo della Cassa. Con ciò sarebbe stato alleggerito l'onere della
Cassa medesima e nel contempo aumentato quello dello Stato, in misura comunque
relativa ritenuto che non avrebbe dovuto pagare l'interesse sul capitale della
Cassa ricevuto a titolo di mutuo. Prestazioni in precedenza a carico in parte
della Cassa e in parte dello Stato
sarebbero state assunte tutte da quest'ultimo. In tale ambito la Commissione
della gestione propose che il diritto al supplemento fisso previsto dal 1o
gennaio, rispettivamente dal 1o luglio, dopo il pensionamento, valesse per i
docenti dal 1o settembre (cfr. Rapporto 27 giugno 1963 della Commissione della
gestione sul messaggio del Consiglio di Stato 18 dicembre 1962, op.cit., pag.
285 segg.). Questa proposta è stata fatta propria dal legislatore.
La
modificazione pertanto trovava fondamento in considerazioni di natura
finanziaria, determinate dall'esigenza di stabilire l'equilibrio tra le nuove
prestazioni che lo Stato sarebbe stato chiamato a fornire e gli eventuali vantaggi
che gli sarebbero derivati. Il fatto poi che una modificazione sia stata
introdotta con specifico riferimento ai docenti comprova che nessuno avesse
inteso escludere detta categoria dall'applicazione di una disposizione di
carattere generale.
In
sostanza le modificazioni legislative introdotte nel 1963, nella misura in cui
assise su considerazioni di natura finanziaria, hanno da un lato limitato certi
diritti per estenderne altri, in un confronto di interessi che certo non può
essere censurato di arbitrario, né di violatore del principio di parità di
trattamento. (DTF 117 V 234-237)”
La dottrina sottolinea che è più facile per le
prestazioni già in corso divenire diritti acquisiti piuttosto che per le
rendite in aspettativa (Aebi-Müller, Die Drei Säulen der Vorsorge und ihr
Verhältnis zum Güter- und Erbrecht des ZGB, in: successio – Zeitschrift für
Erbrecht 2009, p. 19; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,
2020, n. 1244; Kieser, op. cit., pag. 298 e seg.; Konrad/Lauener, op. cit., n. 72
ad art. 50 LPP; Stauffer, op. cit., n. 1902: “Stellen laufende
Rentenansprüche in der Regel wohlerworbene Rechte dar, in die nicht
eingegriffen werden darf und die einer Reglementsänderung entgegenstehen, verhält
es sich mit den Annexleistungen anders. Als Annexleistung gelten dabei jene
Leistungen, die von einer bereitts laufenden Alters- oder Invalidenrente
abgeleitet werden. Solche Annexleistungen gelten als Anwartschaften, denn der
sie begründende Leistungsfall ist noch nicht eingetreten. Damit kann durch eine
Reglementsänderung in diese Ansprüche eingegriffen werden. Das führt dazu, dass
die laufende Leistung nach dem im Zeitpunkt des eintritts des Leistungsfalls in
Kraft stehenden früheren Reglement geleistet wird, davon abgeleitete Renten
jedoch nach neuem Reglement. So kann beispielsweise die Höhe der
Hinterlasenenrente beim Tod eines Altersrentenbezügers durch eine
Reglementsrevision geändert werden, wenn der Leistungsfall Tod des
Altersrentners noch nicht eingetreten ist.”. (…)”
(pag. 15-17)
(sul tema cfr. pure
STCA 34.1997.47 del 18 agosto 1998 pubblicata in RDAT I-1999 p. 29; DTF
127 V 255-256; SZS 1994 p. 379 consid. 6b).
Le
pretese di salario e quelle pensionistiche possono, quindi, configurare diritti
acquisiti solo nella misura in cui la legge definisce i rapporti una volta per
tutte e li sottrae agli effetti dell'evoluzione della legge stessa oppure
quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (cfr.
DTF 138 V 366 consid. 6.1 p. 372, 117 V 229, giurisprudenza confermata da
ultimo nella SF 9C_674/2014 del 24 aprile 2015, cfr. anche SZS 1994 p. 379
consid. 6b e DTF 115 V 235 consid. 5b).
La
revoca di tali diritti è possibile unicamente se si fonda su una base legale,
avviene a tutela di un interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 p.
380; DTF 113 Ia 362; 106 Ia 168; 117 V 235; RDAT I-1999 p. 29; STCA 34.1995.63
del 25 settembre 1996).
Al
riguardo, in una sentenza dell'8 novembre 2000, pubblicata in SJ 2001 p. 413
seg., il TF ha riconfermato la propria giurisprudenza ed ha in particolare
rilevato:
" Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les prétentions pécuniaires des magistrats
ou fonctionnaires, qu'il s'agisse des prétentions salariales ou de celles
relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le caractère de droits
acquis. Elles sont en principe régies par la législation en vigueur au moment
où elles doivent prendre effet, de sorte que des droits acquis ne naissent en
faveur des personne concernées que si la loi a fixé une fois pour toutes les
relations en cause pour les soustraire aux effets des modifications légales, ou
lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement
individuel (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5b p. 234, 107 Ia 193 c.
3a p. 194, 106 Ia 163 c. Ia p. 166). Les cas échéant, la loi ne peut supprimer
des droits acquis que si un intérêt public suffisant justifie cette mesure, et
elle doit assurer une pleine indemnisation (ATF 119 Ia 154 c. 5c p. 161/162,
117 Ia 35 c. 3b p. 39, 117 V 229 c. 5b in fine p. 235). En l'occurrence
toutefois, le recourant admet expressément qu'il ne bénéficie pas de
prétentions ainsi garanties.
Dans la mesure où
elle ne constituent pas des droits acquis, les prétentions patrimoniales des
magistrats ou fonctionnaires sont néanmoins protégées contre les interventions
du législateur par les art. 8 al. 1 et 9 Cst. A l'instar de l'art. 4 aCst., ces
dispositions constitutionnelles empêchent que les prétentions en cause ne
soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant,
et que des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans
justification particulière, au détriment de quelques intéressés ou de certaines
catégories d'entre eux (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5c p. 235,
106 Ia 163 c. Ic p. 169; voir aussi Ueli Kieser, Besitzstand,
Anwartschaften und wohler- worbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS
43/1999 p. 290 ss, p. 308; Jacques-André Schneider, La prévoyance
professionnelle et l'égalité de traitement, in Aspects de la sécurité sociale
2/1993 p. 22, ch. 3 ss). Selon les circonstances, le législateur est tenu
d'adopter des dispositions transitoires, soit pour éviter des conséquences
ainsi prohibées, soit pour permettre aux intéressés de s'adapter à la nouvelle
situation légale (arrêt du 3 avril 1996
in Pra 1997 p. 1, SJ 1996 p. 661, c. 4b; voir aussi ATF 122 V 405 c. 3b/bb p.
409). Ces dispositions transitoires ne doivent pas comporter elles-mêmes des
distinctions arbitraires ou contraire à la garantie de l'égalité de traitement
(arrêt du 30 septembre 1988 in RSAS 33/1989 p. 313, c. 4f
p. 326)." (SJ 2001 p. 416-417)
2.5.3. La legge va interpretata sulla base
del suo testo letterale. Dal senso letterale di un testo chiaro si può
derogare, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad
esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della
disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali permettono di
presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in
oggetto. Il Tribunale federale non privilegia alcun metodo di interpretazione,
ma si ispira a un pluralismo pragmatico per ricercare il senso vero della
norma; in particolare si fonda sulla comprensione letterale del testo solo se
ne deriva senza ambiguità una soluzione materialmente giusta (cfr. STF
8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, consid. 9.2; STF 9C_664/2023 del 24 giugno
2023, consid. 4.1; STF 8C_485/2023, 8C_510/2023 del 19 giugno 2024, consid. 7;
STF 9C_141/2023 del 5 giugno 2024, consid. 4.1; STF 9C_705/2023 del 4 giugno
2024, consid. 3.2.1; STF 9C_169/2023 del 29 maggio 2024, consid. 5.1; STF
9C_48/2023 del 28 maggio 2024, consid. 1.5.2; DTF 150 V 12 consid. 4.1; DTF 139
V 254 consid. 4.1; 126 V 438; 125 V 130 e 180; 119 V 60 e 429;
Pratique VSI 1933 p. 133 e 263; RAMI 1993 p. 132; RDAT I-1997 p. 40; Imboden/
Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrechtspre chung, no. 21b IV).
Se il
testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni,
conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli
elementi che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo
della norma dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora
tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 consid. 5a.; 118
Ib 191 consid. 5: 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 consid. 3 e rif. ivi
citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b).
In particolare, a proposito
dell'importanza e dei limiti dei lavori preparatori, nella sentenza pubblicata
in DTF 126 V 435 l'Alta Corte si è così espressa:
" b) Zu prüfen ist des Weiteren, ob die Materialien zuverlässigen
Aufschluss über die Auslegung des Art. 29septies Abs. 1 Satz 1 AHVG
geben. Nach ständiger Rechtsprechung stellen sie, gerade bei jüngeren Gesetzen,
ein wichtiges Erkenntnismittel dar, von dem im Rahmen der Auslegung stets
Gebrauch zu machen ist (BGE 125 V 131 Erw. 5
in fine mit Hinweisen). Sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung
unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein
wertvolles Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu erkennen und damit falsche
Auslegungen zu vermeiden. Nach gefestigter Rechtsprechung sind sie aber für
sich allein nicht geeignet, direkt auf den Rechtssinn einer Gesetzesbe-
stimmung schliessen zu lassen, weil das Gesetz sich mit seinem Erlass von
seinen Schöpfern löst und ein eigenständiges rechtliches Dasein entfaltet (BGE 124 V 189 Erw. 3a). Schliesslich sind die Materialien als Auslegungshilfe nicht
dienlich, wo sie keine klare Antwort geben (BGE 124 V 190 Erw. 3a mit
Hinweisen)."
(DTF 126 V 439; vedi pure: RDAT I-1997
pag. 42)
2.5.4. Nella presente
fattispecie i cpv. 1 e 2 della norma transitoria art. 24 LIPCT stabiliscono che
"i diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti"
(cpv. 1) e che "gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si
verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove
disposizioni " (cpv. 2).
Riguardo all’art. 24 (riprodotto
integralmente al consid. 2.5.1) il Consiglio di Stato nel già citato Messaggio
n. 6666 ha rilevato quanto segue:
Cpv.
1, 2:
" I cpv. 1 e 2
vengono inseriti nella norma transitoria per garantire il principio
fondamentale relativo ai diritti acquisiti con le precedenti disposizioni e in
base al principio secondo il quale tutti i pensionamenti soggiacciono alle
disposizioni per le quali sono stati pronunciati."
Cpv.
3:
" Viene sancito
il principio secondo il quale il nuovo piano assicurativo viene applicato a
tutti gli assicurati attivi al 1° gennaio 2013, ritenuto che per gli assicurati
con 50 anni e più di età vale comunque la garanzia data."
Cpv.
4:
" Viene esplicitata
la modalità di calcolo della garanzia delle aspettative data al 31 dicembre
2012."
Cpv.
5:
" Il cpv. 5
conferma che i calcoli allestiti al 31 dicembre 2012, saranno mantenuti a
partire dal 1°gennaio 2013 a dipendenza del momento in cui l’assicurato
chiederà il pensionamento.
Vengono indicati i coefficienti
attuariali validi per l’onere a carico dei datori di lavoro e degli assicurati,
per coloro che beneficiano delle garanzie al 31.12.2012."
Cpv.
6:
" Si specificano
i casi in cui l’importo garantito secondo i cpv. 4 e 5 possono essere
modificati a partire dal 1. gennaio 2013."
Cpv.
7:
" Viene data la
garanzia della possibilità di capitalizzazione dell’importo acquisito al 31
dicembre 2012 secondo la specifica tabella."
Cpv.
8:
" Al cpv. 8 si
riprende il principio della capitalizzazione delle rendite di poco conto,
d’altra parte garantito anche nel nuovo piano."
Cpv.
9:
" Si specifica
che il supplemento sostitutivo AVS/AI considerato al 31 dicembre 2012 viene
adeguato all’adeguamento della rendita AVS/AI, con le stesse modalità adottate
nel nuovo piano assicurativo in primato dei contributi."
Cpv.
10:
" Viene
mantenuta la garanzia dell’esonero per questi assicurati che nel vecchio
diritto sono stati esonerati dal pagamento del contributo. Considerato che per
questi assicurati l’importo della pensione non verrà più aumentato (40 anni al
100% di contribuzione) questa garanzia è giustificata.
L’esonero vale anche per il datore di
lavoro."
Cpv.
11:
"
Si è reso necessario prevedere questa norma transitoria per mantenere il
diritto di affiliazione per gli assicurati individuali al 31 dicembre 2012, indipendentemente
che svolgono un’attività indipendente o dipendente, perché il nuovo diritto
prevede il mantenimento dell’assicurazione solo per quelli che hanno attività
indipendente. Questa modifica si è resa necessaria per rendere congruente la
disposizione cantonale con quella federale sul libero passaggio (LFLP)."
Cpv.
12:
" Questa
disposizione transitoria si giustifica col fatto che al 1° gennaio 2013 si
dovrà ricalcolare la riserva matematica dei pensionati a valuta 31 dicembre
2012."
Cpv.
13:
" Al fine di
garantirne la gestione ordinaria e la preparazione del nuovo ordinamento, e
della nuova organizzazione, è necessario prevedere una norma transitoria che
mantiene in carica gli attuali Organi direttivi sino all’entrata in funzione di
quelli nuovi."
Cpv.
14:
“Con le nuove
disposizioni che entrano in vigore al 1°gennaio 2013 si rende necessaria la
formalizzazione dell’assunzione da parte dell’Istituto di previdenza dei
rapporti d’impiego degli attuali dipendenti." (messaggio p. 52-54)
In
particolare con riferimento alla garanzia per gli assicurati con 50 anni di età
e più alla fine del 2012, ribadite le modalità di passaggio al nuovo
piano degli assicurati attivi nel senso che
“per
quanto riguarda gli affiliati attivi la prestazione di libero passaggio acquisita
alla data del cambiamento del piano costituirà l’avere di vecchiaia iniziale
nel nuovo piano assicurativo” (doc. 23 p. 100), in seguito il conto
avere di vecchiaia venendo poi adeguato, il Messaggio 6666 (pag. 98-99) precisa
che:
"
2.1.9 Le garanzie per gli assicurati con 50 anni di età e più
Si premette che per tutti gli assicurati al 1 gennaio 2013 verrà
applicato il nuovo piano assicurativo in primato dei contributi.
Ritenuto che il rapporto fra
assicurato e il proprio Istituto di previdenza deve fondarsi su un principio di
buona fede è stata studiata una puntuale norma transitoria per garantire alle
varie scadenze di pensionamento l’importo in franchi acquisito al 31 dicembre
2012.
A sostegno ulteriore di questa misura
che va a favore degli assicurati ma anche dell’istituto di previdenza stesso vi
è il fatto che una buona parte di questi assicurati ha già perlomeno raggiunto
il primo limite di pensionamento, per cui questi assicurati potrebbero chiedere
il pensionamento secondo il diritto vigente.
Di conseguenza, nel caso in cui ci
dovesse essere un massiccio “esodo” di queste persone verso un pensionamento
prima dei 65 anni, oltre che comportare nell’immediato evidenti difficoltà
organizzative allo Stato e ai diversi datori di lavoro, comporterebbe un
importante aggravio finanziario all’Istituto di previdenza, ritardando nel
tempo il progetto di risanamento.
Bisogna inoltre considerare che se un
assicurato che ne ha diritto rinvia il pensionamento anche solo di un anno,
l’Istituto di previdenza ne trae un vantaggio finanziario.
Nel dettaglio si precisa che la garanzia
consiste nell’importo della pensione risultante alla data del cambiamento del
piano, in applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente
l’introduzione del nuovo piano assicurativo. Per ogni assicurato sarà
determinato l’importo in franchi garantito anno per anno dai 58 ai 65 anni.
Al momento del pensionamento effettivo
verrà comparato l’importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei
contributi, con l’importo garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre
2012. All’assicurato verrà riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del
supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel momento. Il supplemento
sostitutivo AVS/AI seguirà per contro l’evoluzione delle rendite AVS.
L’esempio di simulazione allegato
indica in modo dettagliato le aspettative garantite con le prestazioni secondo
il nuovo diritto.
L’evoluzione degli stipendi tiene
conto di una indicizzazione annuale dovuta al rincaro dell’1,5%. Nel caso
concreto lo stipendio iniziale al 01.01.2013 è di CHF 132’107.00, a 58 anni
(2014) è di CHF 134'089.00, a 60 anni (2016) è di CHF 138'142.00, mentre a 65
anni (2021) è CHF 148'818.00.
Sul conto avere di vecchiaia viene
accreditato al 01.01.2013 (data ipotizzata del cambiamento) il valore della
prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012. In seguito il conto
avere di vecchiaia viene alimentato con i bonifici Lcpd e con gli interessi.
(…)”
(cfr. punto 2.1.9 all’Allegato 2 per
informare denominato “Le caratteristiche del nuovo piano assicurativo in
primato dei contributi”)
Successivamente viene inoltre
precisato che:
"
2.2.3 Le pensioni di vecchiaia per gli assicurati che beneficiano
delle garanzie (assicurati che alla data del cambiamento del piano hanno più di
50 anni)
Come illustrato al punto 2.1.9 per gli
assicurati che al momento del cambiamento hanno 50 anni e più di età è stata
prevista una specifica norma transitoria, che prevede la garanzia dell’importo
di pensione acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell’anno
antecedente il cambiamento.
Prima di entrare nel dettaglio delle
cifre è opportuno rilevare che la norma transitoria così come pensata, ha
un’importanza rilevante per gli assicurati già in età di pensionamento o
perlomeno vicini al primo limite di pensionamento. Più l’età dell’assicurato si
allontana dall’età di pensionamento, tanto più lo scopo della norma transitoria
perde della sua importanza e potrà, verosimilmente accadere che nel tempo le
prestazioni derivanti dal nuovo piano assicurativo in primato dei contributi,
al momento del pensionamento effettivo risultino superiori. In definitiva
questo è lo scopo della garanzia proposta, e cioè quello di tutelare
maggiormente chi si trova in età di pensionamento o vicino al pensionamento. Si
auspica tra l’altro, anche nell’interesse dell’Istituto di previdenza il rinvio
del pensionamento ad un’età superiore.
Nell’analizzare l’effetto delle
garanzie per coloro che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50
anni bisogna distinguere tra affiliati prima del 1.1.1995 e affiliati dopo
l’1.1.1995. Per i beneficiari delle garanzie è stato ipotizzato un aumento
annuo dello stipendio assicurato dell’1,5% pari al rincaro previsto.
Affiliati dopo l’1.1.1995 con più
di 50 anni alla data di cambiamento del piano
Per questi assicurati le garanzie
limitano in modo molto importante la riduzione della pensione attesa rispetto
al piano attuale. Per questa categoria di assicurati man mano che ci si
avvicina all’età AVS il nuovo piano si avvicina alla pensione garantita e può
anche essere superiore.
(…).
Di principio più l’assicurato è vicino ai 50 anni alla data del
cambiamento del piano, e maggiore sarà la riduzione attesa della pensione alle
diverse età di pensionamento. Con il pensionamento a 60 anni risulta una
riduzione maggiore rispetto al pensionamento a 62 anni. Ciò è dato dal fatto
che per il pensionamento a 60 anni l’attuale piano riserva condizioni più
vantaggiose rispetto al pensionamento a 62 anni.
Affiliati prima dell’1.1.1995 con
più di 50 anni alla data di cambiamento del piano
Anche con le garanzie la riduzione della pensione rispetto al
piano attuale è rilevante per gli assicurati ultracinquantenni alla data del
cambiamento del piano affiliati prima dell’1.1.1995.
In cifra assoluta questi assicurati raggiungono comunque ancora
delle prestazioni pensionistiche sicuramente interessanti.”
(pag. 104-105)
Al
Messaggio di Legge è pure stato allegato il Progetto di regolamento di
previdenza, nel contenuto sostanzialmente corrispondente alla versione del 17
ottobre 2013 poi entrata in vigore retroattivamente al 1. gennaio 2013,
ritenuto che l’approvazione dello stesso e dello statuto erano di competenza
del neo costituito organo supremo dell’istituto di previdenza.
Nel Rapporto di
maggioranza della Commissione gestione finanze del 23 ottobre 2012 sul
Messaggio n. 6666 è riprodotta la seguente domanda del gruppo PS del 14 agosto
2012:
" Da
quanto abbiamo potuto dedurre dal messaggio, gli impiegati e i docenti assunti
prima del 1. gennaio 1995 e con meno di 50 anni al 1.1.2013 sono quelli colpiti
dai maggiori peggioramenti introdotti dal nuovo piano assicurativo: le loro
perdite sulla rendita di vecchiaia a 60 anni rispetto al piano attuale (se
tutto dovesse andare bene) ammontano al 16-20%! Quali soluzioni si possono
introdurre per dimezzare le perdite per questi 650 assicurati.”
e la relativa risposta del
Consiglio di Stato tramite Risoluzione governativa n. 4178 del 22.8.2012:
" Il piano
di risanamento allestito in collaborazione con il perito ha quale obiettivo
principale il risanamento della CPDS sull'arco di 39 anni. Inoltre il piano
assicurativo della CPDS dovrà prevedere prestazioni per le quali esiste il
relativo finanziamento.
Pertanto, al momento attuale, non vi sono ulteriori spazi di
miglioramento delle prestazioni, oltre all'aumento degli accrediti di vecchiaia
(+1 % per rapporto alla proposta del 2010 della Commissione della CPDS) da noi
deciso.
Nel progetto del messaggio è prevista una specifica norma
transitoria per tutelare le persone con 50 anni e più d'età, che prevede la garanzia
delle prestazioni acquisite alle diverse scadenze di pensionamento (58 anni
fino a 65 anni) calcolate al 31 dicembre 2012.
Questa norma transitoria è stata concepita secondo il principio di
una ragionevole buona fede che ogni assicurato deve avere nel proprio Istituto
di previdenza, nel senso che quest'ultimo non dovrebbe modificare in modo
significativo le prestazioni nei confronti di un assicurato che
progressivamente si avvicina all'età che dà diritto al pensionamento o al
prepensionamento o che già ha un'età che gli permetterebbe di far capo a queste
possibilità. Questa garanzia è stata estesa fino all'età di 50 anni per un
motivo oggettivamente sostenibile. Infatti, qualora un assicurato volesse
completare le prestazioni pensionistiche della CPDS con una copertura
individuale aggiuntiva (ad esempio costituendo un terzo pilastro) deve poter
disporre di un lasso di tempo adeguato allo scopo.
Un'estensione ulteriore delle garanzie a favore degli assicurati
attuali metterebbe a rischio l'equilibrio del nuovo piano assicurativo
allestito con notevole impegno dalla Commissione della CPDS, con il supporto
del perito.
Con queste argomentazioni riteniamo quindi che spingersi oltre a
quanto già previsto, a parere di questo Consiglio non è giustificato e ragionevolmente
non proponibile. Può servire inoltre rammentare che i vari interventi di
riforma parziale succedutisi in passato hanno creato delle disparità di
trattamento fra i vari assicurati (ad esempio fra gli assicurati affiliati alla
CPDS prima dell'1.1.1995 e quelli affiliatisi a decorrere da tale data). Ne
consegue che un nuovo piano assicurativo che non conosce simili disparità di
trattamento previdenziale fra assicurati inevitabilmente comporta cambiamenti
diversi fra le varie categorie di assicurati.”
Nel Rapporto di
maggioranza della Commissione gestione finanze del 23 ottobre 2012 sul
Messaggio n. 6666 è riprodotta anche la seguente domanda:
" Domanda su questioni tecniche relative alla legge sull’IPDS
Art. 24 [Norma transitoria]
Si gradirebbe ricevere spiegazioni dettagliate e
concrete circa l’applicazione delle norme transitorie (di natura estremamente
tecnica).”
e la relativa risposta
dell’Amministrazione della CPDS del 21 settembre 2012:
" Per gli
assicurati che al 31.12.2012 avranno compiuto 50 anni e più di età verrà
calcolato l'importo di pensione che costituirà la garanzia di diritto, per
rapporto alla pensione che verrà stabilità alle diverse scadenze di
pensionamento secondo il nuovo piano in primato dei contributi. Il calcolo avverrà
sulla base dello stipendio determinante stabilito al 31.12.2012 (media di 10
anni), computando il numero di anni alle diverse scadenze (58 annui fino a 65
anni), e proiettando il grado di occupazione valido al 31 dicembre 2012, anche
qui alle diverse scadenze (58 anni fino a 65 anni). L'importo così ottenuto
sarà "congelato" e quindi non sarà più modificato. AI momento del
pensionamento effettivo questo importo sarà comparato con quello ottenuto
secondo il nuovo piano assicurativo. L'assicurato avrà diritto all'importo
superiore. Per rispondere in modo concreto vi alleghiamo un calcolo
esplicativo.”
Nel Rapporto di
maggioranza è stato pure proposto di introdurre all’art. 24 un nuovo cpv. 15
relativo alla quota di coordinamento (cfr. pag. 27, pag. 29 e pag. 39).
Nel Rapporto di
minoranza della Commissione della gestione e delle finanze del 23 ottobre 2012
non vi è nessun riferimento alla questione della pensione garantita ai
dipendenti più anziani attraverso la norma transitoria.
Il dibattito sulla nuova LIPCT si
è svolto in Gran Consiglio il 5 novembre (Seduta XXVI) e il 6 novembre 2012
(Seduta XXVII).
La questione che
qui ci interessa non è stata oggetto di discussione e/o approfondimenti.
Nei relativi
Verbali figurano soltanto alcuni riferimenti alla tutela dei dipendenti più
anziani in generale (cfr. intervento di P. Kandemir Bordoli “… un’applicazione
uniforme e simultanea del nuovo piano assicurativo a tutte le categorie di
assicurati attivi sarebbe da evitare in quanto penalizzerebbe ingiustamente chi
ha accumulato minori contributi – per ragioni indipendenti dalla propria
volontà – nell’arco dell’attività lavorativa fino all’entrata in vigore del
nuovo piano.”, pag. 2752; intervento di G. Guidicelli “Ci sarà anche un effetto
indiretto sulle finanze della CPDS che dovrà garantire i diritti acquisiti agli
assicurati con più di cinquant’anni di età”, pag. 2757; intervento di L. Sadis “…
è sufficiente far presente che la Commissione ha cercato di distribuire
equamente i sacrifici tra il Cantone, gli enti esterni, gli assicurati attivi e
i pensionati e ha elaborato un piano assicurativo capace di fornire buone
prestazioni e di garantire una tutela delle aspettative di rendita degli
assicurati più prossimi all’età del pensionamento.”, pag. 2785-2786; intervento
di S. Lurati “Si tratta di prestazioni che sono state promesse alla sottoscrizione
del contratto di assunzione, motivo per cui i pensionati e i pensionandi vanno
penalizzati il meno possibile.”, pag. 2793).
L’art. 24 LIPCT è
stato approvato dal Gran Consiglio senza alcuna discussione (Verbale XXVII del
6 novembre 2012, pagg. 2795 e 2801-2802).
Per completezza va
ricordato che dopo la revisione legislativa del 2012, il Consiglio di Stato ha
sottoposto al Gran Consiglio in data 15 gennaio 2020 il Messaggio n. 7784 denominato
“Attribuzione all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) di un
contributo integrativo di CHF 500 mio per la copertura del costo supplementare
delle garanzie di pensione concesse agli assicurati con più di 50 anni
nell’ambito della riforma dell’IPCT entrata in vigore il 1° gennaio 2013; nuovo
cpv. 5 dell’art. 16 della Lipct” nel quale a pag. 2 viene spiegato che:
" (…)
scopo di questo Messaggio è di sottoporvi la richiesta della concessione di un
contributo supplementare di finanziamento di CHF 500 mio a favore dell’Istituto
di previdenza del Cantone Ticino. La richiesta è motivata dal fatto che le
garanzie di pensione accordate agli assicurati più anziani, entrate in vigore
l’1.1.2013, nel quadro della grande riforma dell’Istituto di previdenza
cantonale votata dal vostro Consiglio il 6 novembre 2012, hanno avuto un costo
supplementare di (quantomeno) CHF 500 mio rispetto a quanto al tempo previsto.
Il motivo di questo maggior costo è principalmente dovuto alla riduzione del
tasso tecnico (“tasso di sconto”) sceso dal 2014 al 2017 dal 3.50% all’attuale
2.00%. Non può neppure essere escluso che il Consiglio di Amministrazione
dell’IPCT debba vedersi costretto ad un ulteriore abbassamento del tasso
tecnico. (…)”
Il 12 aprile 2022
il Gran Consiglio ha accolto con 69 sì, 5 no e 1 astensione, le conclusioni del
rapporto n. 7784 R / 7784 C R del 29 marzo 2022 della Commissione gestione
finanze Ø sul messaggio 15 gennaio 2020 concernente l’attribuzione dell’Istituto
di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) di un contributo integrativo di CHF 500
milioni per la copertura del costo supplementare delle garanzie di pensione
concesse agli assicurati con più di 50 anni nell’ambito della riforma
dell’IPCT entrata in vigore il 1° gennaio 2013; nuovo cpv. 5 dell’art. 16 della
Lipct Ø
sul rapporto complementare al messaggio 30 settembre 2021 relativo all’ipotesi
di una riserva di contributi del datore di lavoro (RCDL).
Il 12 luglio 2023
il Consiglio di Stato ha adottato il Messaggio n. 8302 e relativo alla “Modifica
parziale della LIPCT – introduzione di misure di compensazione per attenuare
gli effetti sulle future pensioni dovuti alla riduzione dei tassi di conversione,
e alcuni adattamenti tecnici aggiuntivi”.
Nella sua Introduzione il
Consiglio di Stato si è così espresso:
" Con
effetto 01.01.2024, l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito
IPCT) prevede di implementare una riduzione progressiva delle aliquote di
conversione utilizzate per il calcolo delle pensioni erogate, in quanto il loro
ammontare attuale è troppo elevato in relazione ai parametri tecnici che vanno
presi in considerazione per determinarle. Tali parametri sono essenzialmente le
tavole di mortalità (attualmente IPCT usa le tavole VZ 2020 generazionali) ed
il tasso tecnico (attualmente fissato al 2%). Come comunicato dall’IPCT, la
riduzione avrà luogo su di un periodo di 8 anni e sarà meno severa di quanto
inizialmente ipotizzato grazie soprattutto alla leggera ripresa dei tassi di
interesse in atto dal 2022.
Tale intervento non intacca il livello finale del capitale di
vecchiaia accumulato dalle persone assicurate al momento del loro ritiro dalla
vita attiva, ma riduce il livello della pensione annua, visto che l’aliquota di
conversione è proprio il tasso percentuale che trasforma il capitale accumulato
in una rendita vitalizia.
Così come avvenuto presso la stragrande maggioranza degli Istituti
di diritto pubblico cantonali in Svizzera, Il Consiglio di Stato intende
mitigare l’effetto di tale riduzione, agendo in modo da permettere alle persone
affiliate ad IPCT di accumulare un capitale di vecchiaia accresciuto, grazie
all’introduzione di nuovi contributi supplementari destinati allo scopo
(aumento degli accrediti di vecchiaia) che saranno posti a carico sia dei
datori di lavoro, sia delle persone assicurate.
Con questa misura, di competenza delle Istituzioni politiche
cantonali, viene raggiunto l’obiettivo di permettere alle persone con una
carriera completa davanti a sé (40/45 anni di contributi) di non subire
praticamente alcuna riduzione della rendita di vecchiaia. In altre parole si
intende preservare l’attuale obiettivo di rendita, pari a poco più del 47%
dell’ultimo stipendio assicurato circa. La soluzione proposta è frutto delle
trattative svolte nella primavera del corrente anno tra una delegazione del
Consiglio di Stato (composta dai Consiglieri Vitta, Gobbi e dalla consigliera
Carobbio, succeduta a Manuele Bertoli all’inizio della nuova legislatura) e le
Organizzazioni del personale riconosciute.
La soluzione proposta permette di mantenere le prestazioni erogate
da IPCT in una discreta media tra gli Istituti di previdenza di diritto
pubblico, rilevando che molti di essi sono in grado di erogare prestazioni più
elevate.
Nel contempo, l’Organo supremo dell’Istituto (chiamato Consiglio
di amministrazione nel caso di IPCT) ha deciso di adottare delle misure
supplementari di propria competenza, per garantire anche alle persone
assicurate meno giovani (e dunque senza più un periodo contributivo pari a una
carriera completa davanti a sé) di subire una riduzione della rendita
sopportabile, quantificata in un massimo del -2%, a condizione che le misure
implementate dall’Istituto vengano accompagnate anche dalle misure oggetto del
presente messaggio.
Senza le misure contenute nel presente messaggio, invece, le sole
misure di competenza degli organi di IPCT permetterebbero di contenere le
perdite sulle rendite annue fino a un massimo del -15% circa.
Dunque il presente messaggio non contiene nuove misure aggiuntive
di carattere generale per il risanamento di IPCT, bensì misure specifiche a
sostegno del livello delle pensioni delle persone assicurate. I due temi non
vanno confusi o sovrapposti.
Per un istoriato relativo all’evoluzione generale dell’Istituto
rimandiamo ai M 6666 e M 7784 sottoposti la parlamento in tempi diversi a
partire dal 2012, e ai relativi rapporti commissionali. La situazione generale
dell’Istituto viene in ogni caso monitorata costantemente dagli organi
competenti: il cammino di finanziamento, che dovrà portare ad un grado di
copertura dell’85% prosegue, pur se lentamente, ed il Perito in materia di
previdenza professionale dell’IPCT ne ha attestato la compatibilità con le
misure qui presentate. Il cattivo andamento dei mercati finanziari nel 2022, e
l’impossibilità pratica di implementare le misure auspicate con l’evasione del
M 7784 da parte del Parlamento cantonale, non hanno finora permesso dei decisi
passi in avanti.”
(Messaggio n. 8302 pag. 1-2)
Il 17 ottobre 2023
il Gran Consiglio ha adottato la revisione della Legge sull’istituto di
previdenza del Canton Ticino (LIPCT) con 54 favorevoli, 23 contrari e 3
astensioni, modificando, in particolare l’art. 11 della LIPCT, la cui entrata
in vigore è prevista per il 1° gennaio 2025:
" Art. 11
cpv. 3, 4, 5, 6 e 7
3 Per gli assicurati con meno di 20 anni d’età, che
ancora non pagano contributi per la pensione di vecchiaia, è prelevato un
contributo pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui 1.3% a carico dei
datori di lavoro e 0.9% a carico degli assicurati.
4 Il contributo straordinario ammonta al 4% dello
stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.
5 Il contributo di risanamento ammonta al 3% dello
stipendio assicurato, è a carico dei datori di lavoro e viene prelevato fino al
31 dicembre 2051.
6 In aggiunta al contributo ordinario di cui al cpv. 2
può venire prelevato un contributo supplementare che ammonta al massimo al 4%
dello stipendio assicurato ed è interamente destinato a incrementare gli
accrediti di vecchiaia fissati nel regolamento di previdenza. Il Consiglio di
Stato, su proposta dell’organo supremo dell’Istituto, ha la competenza di
fissare l’ammontare effettivo del contributo supplementare all’interno della
forchetta prevista. Il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni sindacali
riconosciute, decide pure la ripartizione del suo finanziamento tra datori di
lavoro ed assicurati, tenuto conto che la partecipazione minima a carico degli
assicurati ammonta al 50% del contributo supplementare, quella massima al 70%.
7
abrogato.”
In una sentenza 1C_613/2023 del 12
marzo 2024, il Tribunale federale ha respinto un ricorso contro la clausola di
refendibilità obbligatoria della modifica parziale della legge.
La modifica della LIPCT
è stata sottoposta al popolo che l’ha approvata il 9 giugno 2024 con il 50,50%
di favorevoli e 49,5% di contrari (tasso di partecipazione del 49,30%) cfr. www.votazioni.ti.ch).
2.5.5. Dall’esame dei
lavori preparatori, questo Tribunale constata che il legislatore nel 2012,
nell'ambito della modifica dell’istituto di previdenza dei dipendenti cantonali
e della relativa legge, come aveva già fatto in passato in occasione delle
modifiche precedenti della Lcpd, ha prestato particolare attenzione ai diritti
acquisiti per quanto riguarda le pensioni in essere al momento del cambiamento.
Ha quindi innanzitutto
riconosciuto il carattere di diritti acquisiti, secondo le precedenti
disposizioni, in relazione alle prestazioni (in particolare: la pensione e il
supplemento sostitutivo) calcolate e versate agli assicurati secondo le
precedenti disposizioni legali (cfr. art. 24 cpv. 1 della Legge).
Le prestazioni già acquisite dai
beneficiari di pensione al momento dell’introduzione del nuovo piano
assicurativo, sono quindi state garantite nel loro ammontare nominale
(Messaggio, nr. 6666 p. 100). Il cpv. 2 esplicita poi il principio generale per
il quale con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni gli eventi successivi
soggiacciono a queste ultime.
D’altra parte, tramite
l'introduzione di una disposizione transitoria specifica (art. 24 cpv. 4 LIPCT),
il legislatore ha voluto tutelare gli assicurati già cinquantenni o oltre,
ossia quelli più prossimi al pensionamento, mediante una garanzia finalizzata a
limitare in modo importante la riduzione della pensione prospettata rispetto al
piano precedente.
Questa
scelta è del tutto legittima.
Nella già citata sentenza pubblicata
in SJ 2001 p. 413 il Tribunale federale, in un contesto diverso ma che presenta
delle analogie con il caso che ci occupa, aveva ricordato che:
" Le
législateur est toutefois aussi autorisé, en règle générale, à soumettre
d'emblée tous les magistrats ou agents concernés, y compris les anciens, à la
nouvelle réglementation; il peut également adopter une solution intermédiaire,
qui consiste, par exemple, à maintenir la situation antérieure seulement
pendant une période déterminée. Dans certaines conditions, une telle solution peut
apparaître obligatoire du point de vue de l'art. 9 Cst. ou 4 aCst. (arrêt
précité du 3 avril 1996, loc. cit.). Par ailleurs, compte tenu de la grande
liberté du législateur dans l'aménagement du statut de la fonction publique, il
peut aussi se justifier d'accorder, au contraire, une situation plus favorable
aux magistrats ou agents nouvellement engagés (arrêt du 20 janvier 1999 dans la
cause S., non publié, c. 3a)." (SJ 2001 pag. 420)
Il legislatore ticinese, per
quanto riguarda gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano già 50 anni e
più non ha quindi definito i rapporti una volta per tutti sottraendoli agli
effetti dell'evoluzione della legge stessa (cfr. su questo tema: DTF 117 V 235
e RDAT I-1997 pag. 42), bensì unicamente su uno specifico punto (quello dell’importo
della pensione) l'ha sottoposto, alle vecchie disposizioni legali.
Più
specificatamente, la legge contempla una puntuale norma
transitoria “per garantire alle varie scadenze di pensionamento l’importo in
franchi acquisito al 31 dicembre 2012” (cfr. Messaggio n. 6666, p. 98).
Tale garanzia consiste esplicitamente “nell’importo della pensione
risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione delle norme
vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano assicurativo”
(cfr. Messaggio n. 6666 p. 98).
Il privilegio
legale consiste, ancora, nella garanzia “dell’importo
di pensione acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell’anno
antecedente il cambiamento” ossia al 31 dicembre 2012 (cfr. Messaggio n.
6666 p. 104), ritenuto come l’importo garantito secondo il cpv. 4 risulta “dai
calcoli allestiti al 31 dicembre 2012”
(Commento al cpv. 5 dell’art. 24; cfr. Messaggio n. 6666, p. 53).
In altre parole: nel caso di
assicurati attivi alla data dell’entrata in vigore della nuova legge, l'importo
di pensione oggetto di garanzia è quello stabilito al 31 dicembre 2012 sulla
situazione acquisita e presente a quel momento e con le proiezioni alle diverse
scadenze di pensionamento; in seguito potranno rispettivamente dovranno essere presi
in considerazione i cambiamenti derivanti dal cpv. 6 dell'art. 24 LIPCT.
Al momento del pensionamento
effettivo verrà dunque comparato tale importo di pensione (garantito secondo il
diritto vigente al 31 dicembre 2012) con l’importo di diritto secondo il nuovo
piano in primato dei contributi e all’assicurato verrà riconosciuto l’importo
maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel
momento (cfr. anche Messaggio n. 6666 p. 98).
2.5.6. Nel caso in esame,
ritenuto come AT 1 al 31 dicembre 2012 fosse affiliato
all’IPCT ed avesse più di 50 anni, l’istituto convenuto ha comparato l’importo
annuo di pensione garantito dall’art. 24 cpv. 4 LIPCT, stabilito al 31 dicembre
2012, con l’importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei
contributi. Considerato come l’importo di pensione annuo garantito,
corrispondente a fr. 52'111, risultasse superiore a quello calcolato secondo il
nuovo piano assicurativo (nel quale per ottenere una rendita annua di vecchiaia
di fr. 52'111 sarebbe stato necessario un avere di vecchiaia di fr. 839'146.55
a fronte dei 785’370 accumulati dall’assicurato al momento del pensionamento),
al fine di determinare la prestazione di vecchiaia residua di AT 1, tenuto
conto della sua volontà di percepire parte della pensione (fr. 300'000)
sottoforma di capitale, ha proceduto alla capitalizzazione dell’importo della
rendita di vecchiaia garantito dall’art. 24 cpv. 4 LIPCT, secondo l’art. 24
cpv. 7 della Legge.
In data 1° dicembre
2022 l’allora Capoufficio previdenza dell’IPCT ha fornito le ulteriori seguenti
precisazioni riguardo al calcolo effettato:
" (…) L'art.
24 cpv. 7 Lipct prevede i fattori applicabili in caso di capitalizzazione di
una parte della pensione di vecchiaia secondo la norma transitoria al momento
del pensionamento. Questi
fattori corrispondono a quelli che erano già applicabili fino al
31.12.2012 sulla cui base è stata calcolata fa sua pensione di vecchiaia ex
art. 24 Lipct. Le alleghiamo per sua informazione
l'estratto dell'art. 13a che regolava la capitalizzazione della
pensione di vecchiaia fino alla fine del 2012. Come può leggere, la capitalizzazione
della pensione di vecchiaia corrispondeva alla riserva matematica acquisita
della pensione di vecchiaia alla data del
pensionamento. Visto che la pensione vedovile in aspettativa
corrisponde al 50% della pensione di vecchiaia, matematicamente il fattore
della pensione vedovile in aspettativa dev'essere ridotto al 50% (la riserva
matematica di una pensione di vecchiaia corrisponde in effetti al seguente calcolo:
(R x vav) + (S x vas), laddove R è la pensione di vecchiaia, vav il valore
attuale (attuariale) di una pensione di vecchiaia,- S è la pensione vedovile in
aspettativa (ossia, nel caso di chi beneficia di una pensione di vecchiaia ex
art. 24 Lipct, pari al 50% della pensione di vecchiaia) e vas il valore attuale
(attuariale) di una pensione vedovile in aspettativa (vav e vas sono i valori
che ritrova sia nell’art. 13a allegato che nell'art. 24 cpv. 7 Lipct)). Per
quanto attiene la proporzionalità da lei accennata, premesso che la capitalizzazione
della pensione di vecchiaia al momento del pensionamento (art. 24 cpv. 7 Lipct)
nulla ha a che fare con la modifica dell'importo di pensione garantita a seguito
di
prelievo o rimborso per accesso alla proprietà o per divorzio (art.
24 cpv. 6 Lipct), vi è da segnalare che per poter usufruire di una pensione di
vecchiaia nel primato dei contributi di CHF 52'111.00 è necessario un avere di
vecchiaia di CHF 839'146.55 (CHF 52'111.00/ 6.21 * 100), mentre il suo avere di
vecchiaia però era di soli CHF 785'370.00 al momento del pensionamento.” (cfr.
doc. H)
Nel Rapporto di maggioranza della
Commissione gestione e finanze sul Messaggio n. 6666 viene precisato quanto
segue:
" Tabelle
tecniche VZ 2010
Gli istituti di previdenza per il calcolo dei coefficienti
attuariali (ad esempio il tasso di conversione) o per il calcolo del costo di
determinate prestazioni (ad esempio per le prestazioni in caso di invalidità) utilizzano
delle tabelle tecniche che vengono periodicamente aggiornate e che contengono
la probabilità del verificarsi di determinati eventi che danno origine a
prestazioni alle diverse età dell'assicurato (decesso, invalidità, probabilità
che al decesso vi sia un coniuge, eccetera). Come la maggior parte degli
istituti di previdenza di diritto pubblico, l'IPDS utilizzerà le tabelle
tecniche VZ 2010.”
Da notare che
attualmente l’IPCT utilizza le tabelle VZ 2020 (cfr. Consiglio di Stato,
Messaggio n. 8302, introduzione, riprodotto alla consid. 2.5.4).
Sul tema cfr. F.
Rein, “Tables de mortalité, mode d’emploi” in Prévoyance Professionnelle Suisse
07-24, pag. 30.
Il “vecchio” art. 13a del Regolamento della Cassa pensioni alle
dipendenze dello Stato (CPDS) in vigore fino al 2012 ai cpv. 2 e 3 prevedeva
che:
" 2In caso di capitalizzazione, secondo l’art.
17 cpv. 4e 5 Lcpd, l’importo corrisponde alla riserva matematica acquisita alla
data del pensionamento.
3I tassi di
conversione sono i seguenti:
Età Uomini Donne
Vecchiaia Vedovile Vecchiaia Vedovile
60 13.796 3.418 15.008 0.142
61 13.448 3.474 14.692 0.132
62 13.099 3.526 14.375 0.122
63 12.748 3.572 14,053 0.111
64 12.394 3.613 13.731 0.101
65 12.037 3.648 13.403 0.091
66 11.677 3.679 13.072 0.080
67 11.313 3.704 12.734 0.071
68 10.948 3.720 12.388 0.062
69 10.581 3.732 12.037 0.054
70 10.211 3.736 11.677 0.047”
Applicando la
formula appena esposta l’IPCT ha determinato un totale di pensione di vecchiaia
annua al pensionamento senza prelievo di capitale di fr. 52'111.--, una
riduzione della pensione di vecchiaia di fr. 21'779.-- a seguito del versamento
in capitale di fr. 300'000.-- (fr. 300'000 : 13,775).
Quest’ultimo
elemento risulta dalla somma di 11,947 + 1,828, pari al 50% di 3,656.
All’assicurato è
stato quindi attribuita una pensione di vecchiaia residua di fr. 30'332.-- (cfr.
scritto dell’IPCT del 4 ottobre 2022, doc. F pag. 2).
L’attore contesta
l’applicabilità di tale calcolo.
Egli sostiene che
l’effetto negativo della capitalizzazione parziale sull’importo di vecchia
garantito, conseguente al calcolo effettuato dall’amministrazione, non si fondi
su alcuna base legale.
L’assicurato evidenzia
ancora come nel caso di specie, l’effetto della modifica 1. gennaio 2021
dell’art. 39 RIPCT, il quale ha previsto una diminuzione dell’ammontare della
rendita vedovile dai 2/3 al 50% della rendita di vecchiaia, sia contrario allo
scopo dell’art. 24 LIPCT, avendo eroso in modo inammissibile il “vantaggio”
garantito dalla Norma transitoria.
Oggetto
del contendere è dunque la questione di stabilire come determinare la rendita
di vecchiaia residua rispetto alla pensione garantita sulla base dell’art. 24
cpv. 4 e 5 della Norma transitoria, nel caso in cui l’assicurato abbia scelto
la capitalizzazione di parte della sua rendita di vecchiaia secondo il cpv. 7
della medesima norma.
2.5.7. In una sentenza
pubblicata in DTF 139 V 234 il Tribunale federale è stato chiamato a
determinarsi sulla portata della garanzia dei diritti acquisiti secondo l’art.
25 della Legge su Publica (RS 172.222.1), anch’essa introdotta in occasione
della modifica del piano in primato delle prestazioni ad un piano in primato
dei contributi, avente il seguente tenore:
" (…)
Alle aktiven
Versicherten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes das 55., aber
noch nicht das 65. Altersjahr vollendet haben, haben Anspruch auf eine
statische Besitzstandsgarantie im Umfang von 95 Prozent der nach bisherigem
Recht im Alter von 62 Jahren erreichbaren Altersrente, mindestens aber auf die
Altersleistungen nach diesem Gesetz. Erfolgt die freiwillige vorzeitige
Pensionierung vor dem vollendeten 62. Altersjahr, so wird der garantierte
Anspruch versicherungsmathematisch gekürzt. Die aus der Besitzstandsgarantie resultierenden Kosten trägt
PUBLICA."
In quell’occasione
l’Alta Corte è giunta alla conclusione che la garanzia in questione non valesse
solo nella misura in cui era percepita una rendita di vecchiaia ma coprisse
anche la parte di prestazione corrisposta in capitale in caso di prelievo
parziale. Dopo aver proceduto all’interpretazione letterale della suddetta
norma il cui testo menzionava una “garanzia statica” (Besitzstandsgarantie)
mentre il titolo marginale una “Garanzia delle rendite di vecchiaia per la
generazione di transizione” (Garantie der Altersrenten für die
Übergangsgeneration), il Tribunale federale ha indicato come, per il gruppo
di assicurati in questione, la norma transitoria stabilisse una garanzia nella
misura del 95% della pensione di vecchiaia ottenibile sulla base del diritto
precedente all’età di 62 anni. Quindi, ricordato come la liquidazione in
capitale costituisca una modalità di esercitare il diritto alla rendita, l’Alta
Corte ha concluso che limitare l’applicazione della garanzia in base alla
modalità di versamento della pensione di vecchiaia scelta
dall’assicurato (ovvero il fatto di applicarla in caso di percepimento di una rendita
di vecchiaia ma non di eventuale prelievo in capitale) fosse contrario all’intenzione
del legislatore di permettere agli assicurati attivi della generazione di
transizione di 62 anni con 40 anni di contributi di andare in pensione con il
massimo della rendita come permesso dal diritto previgente.
Al riguardo l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.3 Aus dem Vorstehenden kann
indessen nicht gefolgert werden, dass die Besitzstandsgarantie nach Art. 25
Satz 1 PUBLICA-Gesetz nur und so weit gilt, als eine Altersrente bezogen wird,
die (altrechtliche) einmalige Kapitalabfindung gemäss Art. 35 Abs. 1 PKBV 1
mithin nicht darunter fällt. Gegenteils widerspräche es dem Grundgedanken der
Garantie (Schutz der Erwartungshaltung insbesondere der aktiven Versicherten
der Übergangsgeneration, mit 62 Jahren und 40 Versicherungsjahren mit vollem
Rentengenuss in Pension gehen zu können; BBl 2005 5879 zu Art. 26
E-PUBLICA-Gesetz; vgl. auch AB 2006 N 825 [Votum Heim]), diesbezüglich nach der
Form des Bezugs der Altersleistung zu unterscheiden. Laut Botschaft sollen
"die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes 55-, aber noch nicht 65-jährigen
Versicherten noch von den geltenden günstigeren Modalitäten des vorzeitigen
Altersrücktritts einschliesslich der Überbrückungsrente Gebrauch machen
können" (Botschaft, a.a.O.). Der Kapitalbezug ist
eine solche Modalität des Rentenanspruchs (Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts B 74/03 vom 29. März 2004 E. 3.3.2), auf die sich die
Besitzstandsgarantie nach Art. 25 Satz 1 PUBLICA-Gesetz somit ebenfalls
erstreckt. Die Kapitalabfindung nach Art. 35 Abs. 1 PKBV 1 entspricht denn auch
wertmässig dem nicht bezogenen Teil der Altersrente, berechnet anhand der
versicherungstechnischen Unterlagen der Pensionskasse. Im Übrigen räumt auch
die Publica ein, dass in der Botschaft die Begriffe Altersrenten und
Altersleistungen, worunter nach bisherigem und nach neuem Recht sowohl die
Altersrente als auch die Kapitalabfindung fallen (vgl. Überschriften 5. Kapitel
Considerandi
2.
Abschnitt [Art. 32 ff. PKBV 1] und Art. 33 und 35 PKBV 1 sowie 6. Kapitel 1.
Abschnitt [Art. 36 ff. VRAB] und Art. 39 f. VRAB), nicht immer präzise
verwendet werden.
Schliesslich fehlen
Anhaltspunkte, dass die bereits nach bisherigem Recht bestehende Möglichkeit
eines Kapitalbezugs (bis höchstens die Hälfte der Altersrente; Art. 35 Abs. 1 PKBV
1) im Rahmen von Art. 25 PUBLICA-Gesetz eingeschränkt werden sollte, wie auch
die Vorinstanz festgestellt hat. Nach dem Berechnungsmodell der Publica führt
nun aber jeder Kapitalbezug wertmässig zu einer Verschlechterung in dem Sinne,
dass das Garantiekapital bei der Ermittlung der garantierten Altersrente, nicht
aber bei der Bestimmung der Höhe des Kapitals berücksichtigt wird. Dieses
bemisst sich nach dem effektiv vorhandenen Altersguthaben im Zeitpunkt der
(vorzeitigen) Pensionierung und kann selbst bei einem Rücktritt im Alter 62
nicht mehr betragen (vorne E. 4.1 und 4.2). Damit werden die Versicherten der
Übergangsgeneration in ihrer Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Bezugsform der
Altersleistungen (Altersrente, Kapitalabfindung) eingeschränkt, was nicht dem
gesetzgeberischen Willen entspricht. In diesem Zusammenhang ist zu beachten,
dass die Kosten der Besitzstandsgarantie nach Art. 25 PUBLICA-Gesetz, welche
gemäss Satz 3 von der Publica zu tragen sind, ein ständiges Thema im
Gesetzgebungsverfahren waren. Dabei ging es indessen ausschliesslich um die
Ausgestaltung der Garantie, statisch oder dynamisch (Berücksichtigung der
Lohnerhöhungen [infolge Stufenanstiegs, Beförderung, Teuerungszulagen und
allgemeiner Reallohnerhöhungen] bis zur vorzeitigen Pensionierung; SVR 2010 BVG
Nr. 29 S. 112, 9C_869/2009 E. 2.3), sowie um den Umfang des Anspruchs, 95 oder
100.
Prozent (Protokolle der vorberatenden Staatspolitischen Kommissionen von
National- und Ständerat vom 26./27. Januar, 23./24. Februar, 30./31. März und
19./20. Oktober 2006; BBl 2005 5879 zu Art. 26 E-PUBLICA-Gesetz und 5914 Ziff.
4.1.1.6; AB 2006 N 824 f.). Die für die Finanzierung der Übergangsregelung von
Art. 25 PUBLICA-Gesetz an sich ebenfalls bedeutsame Frage, ob bei der
Besitzstandsgarantie nach der Bezugsform (Altersrente, Kapitalabfindung) zu
differenzieren sei, war demgegenüber kein Diskussionsthema. (…)”
In una sentenza 9C_705/2017
del 29 ottobre 2018 relativa ad un assicurato affiliato ad una Cassa pensioni
che era passata dal primato delle prestazioni al primato dei contributi, il
Tribunale federale, confermando l’operato del Tribunale amministrativo del
Canton Berna, ha stabilito che la garanzia dei diritti acquisiti si riferiva
solo alle rendite e non alle prestazioni in capitale.
L’Alta Corte ha poi stabilito
che, contrariamente al parere del Tribunale cantonale, l’assicurato non aveva
diritto ad un importo supplementare rispetto ai fr. 856'773.65 attribuitigli
dalla Cassa pensioni in applicazione del principio della buona fede.
Nelle sue motivazioni il
Tribunale federale ha evidenziato che quel caso si differenziava da quello
oggetto della DTF 139 V 284 ed al riguardo ha rilevato che:
" (…)
3.4
Die Vorinstanz hat erwogen, nach dem klaren
Wortlaut von Ziff. 7.2 lit. d Statuten beziehe sich diese Bestimmung nur auf
Renten. Die Regelung sei weder unklar noch ungewöhnlich oder mehrdeutig. Auch
im Informationsschreiben betreffend die auf den 1. Januar 2003 erfolgten
Änderungen seien jeweils nur garantierte Renten erwähnt worden. Für einen
abweichenden objektiven Vertragswillen - Besitzstandsgarantie für Rente und
Kapital - fänden sich keine Grundlagen. Im Fall des BGE 139 V 234 seien bei der
Auslegung einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift Materialien zu
berücksichtigen gewesen, die explizit von den "Modalitäten des vorzeitigen
Altersrücktritts" gesprochen hätten. Hier fehle aber eine derartige
Dokumentation, und in den vorhandenen Unterlagen werde unmissverständlich einzig
die Rente thematisiert. (…)"
2.5.8
Nel caso concreto, come
nelle fattispecie appena esposte (cfr. consid. 2.5.7.), si tratta di stabilire in
che misura la garanzia introdotta per tutelare una determinata cerchia di
assicurati i quali, in ragione della loro età, sarebbero stati particolarmente
toccati dal cambiamento del piano assicurativo, sia applicabile a seguito di un
prelievo in capitale parziale, con la differenza che, nel caso concreto,
l’oggetto del contendere riguarda l’applicabilità della garanzia alla pensione
di vecchiaia residua e non all’importo in capitale prelevato in seguito a tale
operazione.
Come visto (cfr.
consid. 2.5.6) per determinare l’importo della rendita di vecchiaia residua
dopo prelievo in capitale di fr. 300'000 richiesto dall’assicurato, l’IPCT ha
proceduto a calcolare il valore della riserva matematica (ovvero il valore
attuale dei futuri versamenti) nel cui calcolo rientra l’importo della rendita
vedovile in aspettativa, il quale è stato ritenuto dall’IPCT corrispondere al
50% della pensione di vecchiaia in applicazione della modifica 1. gennaio 2021
dell’art. 39 cpv. 2 lett. b RIPCT, anziché ai 2/3 come previsto dall’art. 37
cpv. 4 dell’abrogata LCPD in vigore il 31 dicembre 2012. L’istituto convenuto
ha quindi stabilito la ripartizione del capitale prelevato fra i valori
capitalizzati della rendita di vecchiaia e della rendita vedovile, arrivando
così a determinare la riduzione della pensione di vecchiaia a seguito del
prelievo parziale (fr. 21'779 - derivanti dall’utilizzo della formula 300'000 /
[11,947 + 3,656 x 50%] -).
Lo scopo della
norma transitoria di cui all’art. 24 LIPCT è quello di limitare la riduzione
dell’importo di pensione rispetto al piano precedente per gli assicurati già cinquantenni
al momento della sua entrata in vigore. Per fare ciò il legislatore ha previsto
una garanzia consistente nell’importo annuo di pensione stabilito alla data del
cambiamento del piano, calcolato in applicazione delle norme vigenti al 31
dicembre 2012.
Il legislatore
cantonale ha espressamente previsto all’art. 24 cpv. 7 LIPCT la possibilità di
capitalizzare parzialmente l’importo annuo di pensione garantito secondo i cpv.
4.
e 5, e ciò fino a un massimo del 50%, sulla base dei tassi di conversione in
vigore al 31 dicembre 2012, riportati nel nuovo testo di legge.
Questa Corte,
richiamate le sentenze del Tribunale federale precedentemente esposte al
consid. 2.5.6, il testo dell’art. 24 LIPCT e la relativa sistematica, ritiene
che la garanzia dell’importo annuo di pensione previsto dalla menzionata norma
transitoria sia valida anche per la rendita di vecchiaia residua nel caso in
cui l’assicurato decida di percepire la restante parte sotto forma di capitale
secondo le modalità previste all’art. 24 cpv. 7 LIPCT, il quale prevede
esplicitamente la possibilità di capitalizzare parzialmente l’importo annuo di
pensione garantito secondo i cpv. 4 e 5, e ciò fino a un massimo del 50%, sulla
base dei tassi di conversione in vigore al 31 dicembre 2012.
In particolare, secondo
il TCA quest’ultimo capoverso attraverso l’esplicito richiamo a quelli
precedenti, ha lo scopo di garantire all’assicurato che decide per un prelievo
in capitale parziale, la possibilità di prelevare un importo calcolato secondo
i parametri ivi esposti, senza che da ciò si possa inferire la volontà
legislativa di sottrarre l’importo di pensione residuo alla garanzia di cui
all’art. 24 cpv. 4 e 5 Lipct, la quale consiste nel vedersi riconoscere
garantito l’importo di pensione (anche quello residuo in seguito ad una
capitalizzazione parziale) secondo le norme vigenti al 31 dicembre 2012.
Anzi, nel
Commento al cpv. 7 è esplicitamente precisato che “viene data la garanzia di
capitalizzazione dell’importo acquisito al 31 dicembre 2012 secondo la
specifica tabella”.
Del resto al cpv.
7.
dell’art. 24 LIPCT, a differenza del “vecchio” art. 13a del Regolamento non
figurano più i termini “riserva matematica acquisita alla data del
pensionamento”.
Una diversa
interpretazione sarebbe contraria alla concezione stessa della protezione
offerta dalla norma transitoria sulla quale ci si è diffusamente soffermati
(cfr. supra consid. 2.5.1. a 2.5.5.) e che “(…) è stata concepita secondo il
principio di una ragionevole buona fede che ogni assicurato deve avere nel
proprio Istituto di previdenza nel senso che quest’ultimo non dovrebbe
modificare in modo significativo le prestazioni nei confronti di un assicurato
che progressivamente si avvicina all’età che dà diritto al pensionamento o al
prepensionamento” (Risoluzione governativa n. 4178 del 22 agosto 2012 in
risposta alla Lettera della Sottocommissione del 14 agosto 2012; in questo
senso vedi anche Messaggio 6666).
Questa soluzione
è l’unica in grado di garantire, per quanto possibile, un’uguaglianza di
trattamento tra i beneficiari di una rendita di vecchiaia e gli assicurati che
hanno deciso di percepire parte dell’importo annuo garantito sottoforma di
capitale, principio che si concretizza appunto nel fatto di calcolare, anche in
quest’ultima evenienza l’importo della rendita di vecchiaia (residua) secondo
le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2012.
Va peraltro
sottolineato che tale interpretazione permette pure di realizzare l’uguaglianza
di trattamento tra tutti gli assicurati al beneficio della garanzia della
disposizione transitoria secondo l’art. 24 cpv. 4 LIPCT indipendentemente dalla
data in cui avviene l’effettivo pensionamento (e cioè se prima o dopo il 31
dicembre 2020).
Come ha ricordato il Tribunale
federale nella sentenza 8C_748/2023 del 6 giugno 2024 al consid. 3.4:
" Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à
l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 148 I 271 consid. 2.2; 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 V 316 consid. 6.1.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme
une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce
qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 142 V 316 consid.
6.1.1; 137 I 167 consid.
3.5).”
Ne consegue che, non
avendo il legislatore specificato nella norma transitoria quale percentuale
vedovile in aspettativa applicare in caso di capitalizzazione parziale
dell’importo della rendita garantita, ciò che serve, come visto, a determinare
la rendita di vecchiaia residua, deve valere, conformemente alla garanzia di
cui all’art. 24 cpv. 4 e 5, quella in vigore al 31 dicembre 2012, ovvero dei
2/3 (cfr. art. 37 cpv. 4 dell’abrogata LCPD).
Questa soluzione
nulla muta evidentemente al fatto che, come stabilito da questo Tribunale nella
sentenza STCA 34.2022.18 del 24 aprile 2023 e ribadito in quest’occasione, l’art.
24.
LIPCT disciplina unicamente il calcolo della pensione di vecchiaia dell’assicurato
e non fornisce alcuna garanzia in termini di pensione vedovile in aspettativa.
Infatti la
pensione di vecchiaia residua di AT 1 dovrà essere calcolata, conformemente
alla garanzia offerta dalla norma transitoria, in applicazione di una
percentuale vedovile dei 2/3, mentre la rendita vedovile, corrisponderebbe, qualora
si realizzasse questa eventualità, al 50% della pensione di vecchiaia, giusta
l’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021.
Ne discende che,
a far tempo dal 1. settembre 2022, AT 1 ha diritto ad una rendita di vecchiaia
residua, dopo capitalizzazione di fr. 300'000, calcolata tenendo in
considerazione nel calcolo una rendita vedovile ammontante a 2/3 della rendita
di vecchiaia anziché del 50%.
Non può essere invece
seguito l’attore ove postula il riconoscimento di una rendita di vecchiaia
annua residua dopo prelievo in capitale di fr. 300'000, pari a fr. 33'481,
calcolata in applicazione di un tasso di conversione (del 6,21% sull’importo di
fr. 300'000 corrispondente a fr. 18'630; cfr. Doc. I pag. 11) “che consente
di preservare il vantaggio della Norma transitoria rispetto al piano attuale
per tutti i livelli di capitalizzazione”, dove il “vantaggio” da lui
considerato consiste nella differenza di fr. 3'340 (cfr. doc. VII pag. 18) fra
la rendita annua di vecchiaia cui avrebbe avuto diritto senza capitalizzazione
secondo la Norma transitoria (fr. 52'111) e quella avrebbe avuto diritto
secondo il nuovo piano in primato dei contributi (fr. 48'771; cfr. Doc. I pag.
4).
Se è vero che, come
visto, la garanzia di cui all’art. 24 LIPCT esige che la pensione di vecchiaia
residua dopo capitalizzazione sia calcolata secondo il diritto in vigore al 31
dicembre 2012 (compresi i dati attuariali), tale modo di procedere, ovvero il
calcolo di un vantaggio intorno al quale determinare la pensioni di vecchiaia
residua in seguito ad un prelievo in capitale, non trova alcun fondamento nella
legge (cfr. l’esame dei lavori preparatori di cui ai consid. 2.5.1 -2.5.5. da
cui non emerge alcun elemento che possa giustificare questo approccio). In
particolare la motivazione addotta dall’attore, il quale evidenzia come tale
modo di procedere risulterebbe conforme a quanto prescritto dall’art. 64 Ripct
di cui postula l’applicazione non può essere seguita. Tale disposto regola
infatti in tutta evidenza situazioni estranee alla fattispecie, e meglio il
ricalcolo dell’importo di pensione garantito di cui all’art. 24 cpv. 5 a
seguito di prelievi o rimborsi relativi al finanziamento dell’abitazione
primaria e di riversamenti o riscatti nell’ambito della procedura di divorzio
(per un esame della norma regolamentare in questione cfr. STCA 34.2014.18 del 2
giugno 2015).
Nemmeno le
ulteriori doglianze attoree, nella misura in cui si limitano a contestare
genericamente la formula di calcolo adottata dall’IPCT possono trovare
accoglimento.
2.6
In conclusione, visto quanto sopra la petizione, laddove chiede
l’annullamento parziale e la correzione dell’art. 39 RIPCT, con conseguente
ricalcolo della pensione vedovile in aspettativa, tale richiesta è irricevibile
(cfr. supra consid. 2.2.), mentre, per quanto riguarda la richiesta di
ricalcolare la pensione di vecchiaia residua, la petizione è parzialmente
accolta (cfr. consid. 2.5.8.).
2.7
AT
1.
ha chiesto anche il riconoscimento di
interessi moratori sulle prestazioni dovute.
A
tal proposito va rilevato che, in materia di previdenza professionale, il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. giugno 2007 Tribunale
federale, TF) ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione
gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 134, confermata
in DTF 137 V 373 e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012 e
9C_334/2011 del 2 agosto 2011).
In
tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2
CO; SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133; 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno
2012). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica
l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto
ammonta al 5% annuo.
Per
quanto riguarda la decorrenza degli interessi di mora l’Alta Corte applica
l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui “il debitore in mora al pagamento di
interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata
non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro
di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135
consid. 4c con riferimenti; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012).
Per
la giurisprudenza inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella
previdenza obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il
rapporto giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella
previdenza sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo
alla previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134
consid. 4a e 115 V 37 consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso
si applica la parte generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art.
102.
seguenti (DTF 119 V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).
Nel
caso di specie l’art. 24 cpv. 1 Ripct prevede che:
" 1Se
la prestazione dell’Istituto di previdenza è stata calcolata in modo errato
deve essere rettificata. Gli importi versati in più o in meno sono rimborsati o
versati senza interessi. È riservato l’art. 35a LPP.”
Ne
consegue che le prestazioni versate in meno dall’IPCT devono essere corrisposte
a AT 1 senza interessi.
2.8
Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP
in relazione all’art. 29 cpv. 1 Lptca), non sono accollate tasse e spese di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui ricevibile, la petizione è parzialmente accolta ai sensi
dei considerandi.
§ AT 1 ha
diritto ad una rendita di vecchiaia residua, a far tempo dal 1. settembre 2022,
calcolata secondo quanto stabilito al consid. 2.5.8.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele
Cattaneo Gianluca Menghetti