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Decisione

34.2023.19

Mancato pagamento da parte del datore di lavoro convenuto dei contributi previdenziali dovuti all'istituto di previdenza attore. Petizione integralmente accolta. Spese di procedura a carico della soci

24 novembre 2023Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2.4 Nel caso di specie la pretesa attorea

appare sufficientemente so-stanziata e documentata.

Le persone

assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,

fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare

all’art. 10 del contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli

interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 2.3, 3 e 5 del regolamento di

previdenza (doc. A/3) e nel piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i

premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono

dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP

(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e piano di previdenza).

Dagli atti

di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta

del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato

eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del

salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il

calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli

precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle spese

(comprese, nell’importo di cui al petitum), le stesse risultano documentate e

conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1) e vanno per tal ragione

riconosciute (DTF 117 II 258).

Parte

convenuta non risulta del resto aver mai contestato né l'obbligo contributivo,

né l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile

dall’attrice.

Oggetto di

condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (fr.

300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto

esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/11) e

contemplati nel menzionato regolamento delle spese.

Alla

fondazione attrice spetta pertanto un importo complessivo di fr. 8'045.85

(7'643.05 + 102.80 + 300).

2.5 L’attrice chiede anche il versamento

di interessi di ritardo al 5% dal 1. luglio 2023.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische

Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare

degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso

contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%

(STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit.,

ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto

accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. luglio 2023 su

fr. 7'643.05.

2.6 L’attrice

postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al

summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 20 luglio 2023.

Il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover

esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.

80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79

LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della

Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss,

251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è

che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del

credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in

casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento,

nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La presente sentenza varrà pertanto

quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione creditrice

debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice

dell'esecuzione.

2.7 Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca la

procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia

stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di

introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio

processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124

V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un processo

è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di

cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro

data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e

anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio

l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF

124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di contributi

LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere

temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale contesto il

comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo conto anche del

suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta

fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive, obbliga l'istituto

di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a intentare

un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In

simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento delle spese di

giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).

Nel

caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di

pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al

precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce

della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di

procedura per fr. 100.

2.8 L'assicuratore che vince la causa non

ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e

non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di

ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la

causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo

e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000

p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie

adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 8'045.85 oltre interessi

al 5% dal 1. luglio 2023 su fr. 7'643.05.

§§ È rigettata in via definitiva

l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 20 luglio 2023 per

l’importo di fr. 8'045.85 oltre interessi al 5% dal 1 luglio 2023 su fr.

7'643.05.

Considerandi

2.

- Tasse e spese per complessivi fr.

100.

sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti