34.2023.19
Mancato pagamento da parte del datore di lavoro convenuto dei contributi previdenziali dovuti all'istituto di previdenza attore. Petizione integralmente accolta. Spese di procedura a carico della società convenuta che non ha presentato la risposta di causa
24 novembre 2023Italiano10 min
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2023.19
rg/sc
Lugano
24 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 25 settembre 2023 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in
fatto
e considerato in
diritto
1.1 Con contratto d’adesione sottoscritto il 14 dicembre 2020
(contratto n. __________) la CV 1 quale datore di lavoro ha affidato
l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti
alla AT 1, __________ con effetto dal 1. novembre 2020 (doc. A/1).
1.2 Stante il mancato pagamento dei premi
dovuti da parte del datore di lavoro per un importo di fr. 7'710.90 (valuta 12
giugno 2023; importo comprensivo di spese e interessi sino a tale data, cfr.
doc. A/10), disdetto il contratto d’adesione per il 31 maggio 2023 (doc. A/9) e
adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 20 luglio
2023 (doc. A/11), con l’“istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione
attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 7'643.05 con interessi
al 5% dal 1. settembre 2023, fr. 102.80 per interessi sino al 30 giugno 2023 nonché
delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri costi”. Postula
altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto
come pure la rifusione di spese e ripetibili.
1.3 La società convenuta non è
intervenuta in causa (cfr. II, III).
2.1 La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art. 11 LPP impone al datore
di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a
un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha
effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento
dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi
l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati
alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2
LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i
suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto
il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
Fatti
2.4 Nel caso di specie la pretesa attorea
appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone
assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare
all’art. 10 del contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli
interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 2.3, 3 e 5 del regolamento di
previdenza (doc. A/3) e nel piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i
premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono
dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP
(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e piano di previdenza).
Dagli atti
di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta
del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato
eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del
salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il
calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli
precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle spese
(comprese, nell’importo di cui al petitum), le stesse risultano documentate e
conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1) e vanno per tal ragione
riconosciute (DTF 117 II 258).
Parte
convenuta non risulta del resto aver mai contestato né l'obbligo contributivo,
né l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile
dall’attrice.
Oggetto di
condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (fr.
300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto
esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/11) e
contemplati nel menzionato regolamento delle spese.
Alla
fondazione attrice spetta pertanto un importo complessivo di fr. 8'045.85
(7'643.05 + 102.80 + 300).
2.5 L’attrice chiede anche il versamento
di interessi di ritardo al 5% dal 1. luglio 2023.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare
degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso
contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%
(STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit.,
ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto
accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. luglio 2023 su
fr. 7'643.05.
2.6 L’attrice
postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al
summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 20 luglio 2023.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss,
251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è
che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
Considerandi
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento,
nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto
quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione creditrice
debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice
dell'esecuzione.
2.7
Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca la
procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia
stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124
V 285, 118 V 319; SZS
1998.
p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un processo
è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di
cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro
data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e
anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio
l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF
124.
V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di contributi
LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere
temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale contesto il
comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo conto anche del
suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta
fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive, obbliga l'istituto
di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a intentare
un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In
simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento delle spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di
pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al
precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce
della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di
procedura per fr. 100.
2.8
L'assicuratore che vince la causa non
ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128.
V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e
non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di
ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la
causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo
e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000
p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie
adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 8'045.85 oltre interessi
al 5% dal 1. luglio 2023 su fr. 7'643.05.
§§ È rigettata in via definitiva
l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 20 luglio 2023 per
l’importo di fr. 8'045.85 oltre interessi al 5% dal 1 luglio 2023 su fr.
7'643.05.
2.- Tasse e spese per complessivi fr.
100.
sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti