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Decisione

34.2023.22

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12 marzo 2024Italiano43 min

quanto concerne i dipendenti __________, __________, __________, __________, __________,

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori sono assoggettati al

CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS.

Sono eccettuati i dirigenti, il

personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e

alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti gli

assistenti di cantiere e i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio

come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di

amministrazione o con una funzione analoga oppure che possono esercitare un

influsso determinante sull’andamento degli affari dell’impresa. Queste persone

non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un’attività a tempo

pieno o a tempo parziale, giusta le lettere a-g soprastanti, nella stessa

impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa

esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari se detiene una

partecipazione superiore al 20 per cento nell’impresa o nell’azienda madre.

Sono anche esclusi:

- i macchinisti di macchinari ferroviari automatici

(personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione

del parco macchine);

- i macchinisti di treni di lavoro per la

saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida,

all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

- i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in

modo preponderante questi lavori specifici.” (cpv. 5).

Per

quanto concerne i dipendenti __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________, la documentazione agli atti prova che essi

erano stati assunti quali lavoratori edili ai sensi del citato disposto (VIII/7,

10, 17 e 21), come incontestatamente asserito dalla Fondazione (VIII, p.to 41.;

cfr. supra consid. 1.6.).

Pertanto,

anche il campo di applicazione dal profilo personale del COG CCL PEAN è dato.

A tal

proposito, si rileva che la censura del ricorrente secondo cui “[…] all’epoca

ero titolare di una ditta individuale e ritengo che in quanto tale io non possa

essere personalmente assoggettato al Contratto collettivo di lavoro per il

pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale” (I, pag. 2)

risulta inconferente, giacché ad essere (stata) assoggettata al COG CCL PEAN è

l’impresa individuale __________ quale impresa ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 COG

CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN). È sulla massa salariale dichiarata dalla

stessa __________ che la Fondazione ha calcolato i contributi previdenziali

contestati.

2.8.4. Visto tutto

quanto precede, alla __________ torna applicabile il COG CCL PEAN.

2.9. L’attore

contesta, ancorché in modo generico (cfr. supra consid. 1.4., 2.3. e 2.4.)

l’ammontare del debito contributivo.

2.9.1. Per

essere assoggettata al CCL PEAN un’impresa deve ricadere nei tre campi

d’applicazioni del contratto collettivo, ossia quello geografico (cfr. supra

consid. 2.8.1.), aziendale (cfr. supra consid. 2.8.2.) e personale (cfr. supra

consid. 2.8.3.). L’assoggettamento inizia quando tutti e tre i campi

d’applicazione sono dati.

In

particolare, per quanto attiene il campo d’applicazione personale, i combinati

artt. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN e 3 cpv. 2 CCL PEAN prevedono che un’impresa è

assoggettata al CCL PEAN al momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS per

i lavoratori.

I

contributi, da prelevare e versare dal datore di lavoro, sono calcolati quale

percentuale sul salario determinante, ossia il salario assoggettato all’obbligo

contributivo AVS fino al massimo LAINF del lavoratore assoggettato al contratto

collettivo (artt. 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 COG CCL PEAN, 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 CCL

PEAN, 6 cpv. 1 e 9 cpv. 1 Regolamento PEAN).

La

percentuale dei contributi previdenziali ha registrato la seguente evoluzione:

% datore di lavoro

% lavoratore

% totale

Periodi*

4,66

1

5,66

01.07.2003-31.12.2004

4

1

6

01.01.2005-31.12.2007

4

1,3

5,3

01.01.2008.31.12.2011

4

1

5

01.01.2013-30.05.2015

5,5

1,5

7

01.07.2016-31.03.2019

5,5

Considerandi

2.

7,5

01.04.2019-31.12.2019

5,5

2,25

7,75

01.01.2020

e continuo

* combinati artt. 8 e 28 COG CCL PEAN; Modifica COG CCL

PEAN del

1.

novembre 2007 (entrata in vigore al 1. gennaio 2008); Modifica COG CCL PEAN del

6.

dicembre 2012 (entrata in vigore il 1. gennaio 2013); Modifica COG CCL PEAN del

14.

giugno 2016 (entrata in vigore il 1. luglio

2016) e Modifica del 29 gennaio 2019

(entrata in vigore dal 1. aprile 2019).

In

concreto, per determinare il salario determinante la Fondazione, conformemente

a quanto previsto dai combinati artt. 6 cpv. 2 e 9 cpv. 2 Regolamento PEAN, si

è fondata su quanto dichiarato dall’attore. Quest’ultimo ha dichiarato una

massa salariale di fr. 29'693.20 per il 2019, di fr. 141'549.10 per il 2020 e

di 228'683.10 per il 2021 (VIII/7 e 10).

Applicando

le percentuali riportate nella tabella sovraesposta, l’obbligo contributivo per

l’anno 2019 era di fr. 2'227 (7,5% di fr. 29'693.20), per l’anno 2020 di fr.

10'970.05 (7,75% di fr. 141'549.10) e di fr. 17'722.90 per l’anno 2021 (7,75%

di fr. 228'683.10).

Ne

consegue che il debito contributivo della __________ per il periodo 2019-2021

ammonta a complessivi fr. 30'919.95.

A tal

proposito, la censura di AT 1 secondo cui “Non comprendo e contesto in ogni

caso l’assoggettamento fino al [recte: dal] 1°maggio 2019 (ovvero

all’inizio dell’attività), siccome non avevo dipendenti all’inizio

dell’attività” (cfr. supra consid. 1.4.) è inconferente: i contributi per

il 2019 sono stati calcolati sul salario determinante per quell’anno, a

prescindere dal momento in cui __________ e __________ sono entrati alle

dipendenze della __________ (a settembre, rispettivamente ottobre 2019).

Visto

tutto quanto precede è accertato che per gli anni 2019-2021 (incluso) la __________

era assoggettata al CCL PEAN e che il debito contributivo dell’impresa ammonta

a fr. 30'919.95.

2.9.2

Occorre

ora verificare la legittimità degli interessi di mora, contestati dall’attore (“Contesto

[…] l’applicazione degli interessi di mora retroattivi fino al 2019. Non mi

è mai stata mandata alcuna fattura dalla Fondazione, siccome per quasi tre anni

sono stato in attesa di sapere se dovessi essere assoggettato oppure no. Non

comprendo di conseguenza il motivo per cui vengano applicati gli interessi di

mora fino al 2019”, cfr. supra consid. 1.4.).

Va

innanzitutto precisato che gli interessi moratori fatti valere dalla Fondazione

non sono, come pare intendere l’attore, “retroattivi fino al 2019”, ma

vengono fatti valere con decorrenza dal 1. gennaio degli anni 2020, 2021 e 2022

(VIII, p.to 2. delle richieste di giudizio). Inoltre, l’asserzione secondo cui

la Fondazione non gli abbia mai inviato fatture con gli interessi di mora è

manifestamente in contraddizione con la documentazione all’inserto (VIII/18).

Ciò

precisato, si rileva che è precipuo dovere del datore di lavoro annunciarsi

spontaneamente alla Fondazione e versare i contributi previdenziali (STF

9C_392/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 4.4.2. in initio), un’omissione in tal

senso configurando una grave negligenza (DTF 138 V 32 consid. 4.1. e 4.2.).

Come

accennato (cfr. supra consid. 2.8.), l’obbligo contributivo non dipende dal

fatto che il datore di lavoro o il dipendente ne fossero a conoscenza o da

un’eventuale diversità di vedute tra il datore di lavoro e la Fondazione in

punto all’assoggettamento al CCL PEAN (STF 9C_392/2016 del 17 ottobre 2016

consid. 3.2.2. in initio con rinvio giurisprudenziale e STF 9C_454/2016 del 9

marzo 2017 consid. 6.6.2. con rinvii giurisprudenziali). Ciò significa che le

dichiarazioni salariali devono essere trasmesse ancor prima che la Fondazione

abbia reso la “decisione” di assoggettamento.

Tornando

al caso in disamina, giusta l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN (applicabile in

forza dei combinati artt. 1 e 9 COG CCL PEAN e art. 9 cpv. 4 CCL PEAN) il

datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere alla Fondazione, al più tardi

entro il 31 gennaio, il certificato di salario nominativo delle persone

assoggettate al CCL PEAN (indicando anche il loro numero AVS) per l’anno civile

trascorso.

In

casu, la __________ era attiva già da maggio 2019 con due dipendenti assunti a

settembre, rispettivamente ottobre di quell’anno e assoggettati al CCL PEAN (cfr.

supra consid. 1.1.; VIII/7 e 10). Tuttavia, egli ha omesso di annunciarsi alla

Fondazione anche successivamente all’iscrizione, a gennaio 2020, dell’impresa

individuale a Registro di commercio, violando l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN.

È

stata infatti la Fondazione, nel febbraio 2020, ad avviare una procedura di

accertamento, sollecitando l’attore a presentare l’autodichiarazione debitamente

compilata, richiesta a cui l’attore ha dato riscontro solo nel maggio 2020

(cfr. supra consid. 1.1.), quindi successivamente al 31 gennaio 2020.

Inoltre,

egli ha annunciato la massa salariale per gli anni 2019, 2020 e 2021 solo l’8

febbraio 2022 in luogo del 31 gennaio del 2020, del 2021 e del 2022.

È

quindi accertato l’(in)agire gravemente negligente dell’attore ai sensi della

surriferita giurisprudenza.

Come

visto (cfr. supra consid. 2.9.1.), la __________ presenta(va) un debito

contributivo per il 2019 di fr. 2'227, per l’anno 2020 di fr. 10'970.05 e per

l’anno 2021 di fr. 17'722.90, per complessivi fr. 30'919.95.

Sulla

base della documentazione agli atti, in particolare le fatture indicate al

consid. 1.2., il precetto esecutivo del 28 ottobre 2022, ed il riconoscimento

di debito prodotto dall’attore medesimo (cfr. supra consid. 1.3. in fine), come

pure dal tenore della petizione (cfr. supra consid. 1.4.: “[…] Per tutti

questi motivi, non ho proceduto al pagamento e la Fondazione ha quindi spiccato

nei miei confronti il precetto esecutivo […]”), non vi sono dubbi che la __________

ha omesso di versare i contributi previdenziali dovuti.

In

applicazione dei combinati artt. 89a cpv. 6 cifra 14 CC e 66 cpv. 4 LPP, i

contributi previdenziali andavano versati entro il 31 gennaio dell’anno

successivo a quello per i quali erano dovuti, ossia entro il 31 gennaio 2020,

31.

gennaio 2021 e 31 gennaio 2022 (sul tema vedasi la citata STF 9C_392/2016

consid. 3.2.1.).

Ne

discende che i contributi previdenziali erano esigibili al 1. gennaio 2020, 1.

gennaio 2021 e 1. gennaio 2022.

Per

quanto concerne gli interessi di mora, torna applicabile l’art. 9 Regolamento

PEAN che presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore)

" 1 Il

datore di lavoro deve versare alla Fondazione FAR la totalità dei contributi, ovvero

i suoi e quelli dei lavoratori.

2.

La massa salariale annuale determinante per il

calcolo dei contributi viene stabilita in base alle informazioni fornite

dall’impresa giusta l’art. 6 cpv. 2 Reg. PEAN.. Il datore di lavoro

comunica tempestivamente alla Fondazione FAR le differenze superiori al 10%

della massa salariale dichiarata registrata durante l’anno. Se l’impresa non

comunica la massa salariale, la Direzione della Fondazione FAR ha il diritto di

stabilire mediante stima l’ammontare dei contributi ancora scoperti e non

ancora prescritti.

3.

Il datore di lavoro è tenuto a versare acconti a

scadenze trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della

fattura, in ogni caso al più tardi alla fine del trimestre. Gli acconti sono

calcolati in base alla massa salariale determinante per la fattura definitiva o

all’ultima notifica della massa salariale a tenore del cpv. 2.

4.

La Fondazione fattura un importo di CHF 50 per ogni

richiamo e addebita interessi di mora del 5% a partire dalla scadenza del

periodo di conteggio o di pagamento, per analogia con l’art. 41bis

cpv. 1 lett. a-d OAVS. Ciò significa che devono pagare gli interessi di

mora del 5%:

a) di regola, le persone tenute a pagare i

contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del

periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b)

le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i

contributi sono dovuti;

c)

i datori di lavoro, sui

contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da

parte della Fondazione, a partire da tale fatturazione;

d) i datori di lavoro, sui contributi da

compensare per i quali non presentano alla Fondazione un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine.

5.

Il Consiglio di fondazione ha la competenza di

convenire o prevedere altre modalità di prelievo, sempre che il risultato sia

equivalente.

Conseguentemente,

in applicazione dell’art. 9 cpv. 4 lett. b Regolamento PEAN, la Fondazione era

legittimata a chiedere interessi di mora del 5% su fr. 2'227 dal 1. gennaio

2020, su fr. 10'970.05 dal 1. gennaio 2021 e su fr. 17'722.90 dal 1. gennaio

2022.

A

titolo abbondanziale, giova ricordare quanto sancito dall’Alta Corte nella DTF

134.

V 405 (consid. 7.1.):

“[…] va precisato che l’interesse moratorio non ha

carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l’obbligo di

prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il

ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al

contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1.

pag. 206 con riferimenti). […] Dal momento che l’obbligo di versamento

degli interessi moratori è indipendente dall’esistenza o meno di una colpa,

esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l’autorità fiscale) dovesse

avere – per ipotesi – trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva

dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza

citata H 157/04, consid. 3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c,

H 221/90). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare

fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. È per contro

irrilevante il fatto che durante questo tempo egli abbia effettivamente o meno

tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio di

legge. L’obbligo di pagamento dell’interesse si fonda infatti sulla finzione di

un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della

Cassa. Finzione che del resto si ritrova ugualmente nell’evenienza contraria

del versamento di interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono

restituiti o compensati dalle casse di compensazione (art. 41ter

cpv. 1 OAVS).”

La

giurisprudenza federale è stata debitamente recepita dal TCA nelle STCA 30.2019.10-11

del 3 luglio 2019 consid. 2.3.1., 30.2015.35 del 24 marzo 2016 consid. 2.10., 30.2005.87

dell’11 gennaio 2005 consid. 2.5.2.

Infine,

si rammenta che la __________ era un’impresa individuale, ragione per cui per i

debiti aziendali risponde illimitatamente e con il proprio patrimonio privato AT

1.

2.10

Visto

tutto quanto precede la petizione di AT 1 va respinta.

2.11

La

presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per

quanto attiene alla richiesta di ripetibili formulata dalla Fondazione

convenuta - peraltro non rappresentata in causa -, giova ricordare che,

conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è

di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di

diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 128 V 323

consid. 1a; 126 V 143 consid. 4b).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

§ È

accertato l’assoggettamento della __________ impresa edile di AT 1 al CCL PEAN.

§§ È

accertato che AT 1 è debitore nei confronti della Fondazione CV 1 dei seguenti

importi:

- fr. 2'227,

oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2020;

- fr.

10'970.05, oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2021 e

- fr. 17'722.90,

oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2022.

2. La

domanda riconvenzionale della Fondazione CV 1 è irricevibile.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

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