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Decisione

34.2023.22

Petizione (respinta) avente per oggetto un’azione di disconoscimento di debito contributivo. Competenza TCA. Accertato assoggettamento al CCL PEAN, l’importo contributivo e interessi moratori. Domanda riconvenzionale della Fondazione convenuta irricevibile

12 marzo 2024Italiano43 min

quanto concerne i dipendenti __________, __________, __________, __________, __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2023.22

jv/RG/gm

Lugano

12 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 27 febbraio 2023 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in

fatto

1.1. La __________

impresa edile di AT 1 (di seguito __________), con sede a __________, operativa

dal 1. maggio 2019 ed avente scopo sociale “L’esercizio di impresa generale

di costruzioni per l’edilizia ed il genio civile”, è stata un’impresa

individuale iscritta a Registro di commercio dal 20 gennaio 2020 al 17 gennaio

2023, data della radiazione (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; VIII/7,

pag. 2; I, pag. 2 in initio).

Con

scritto del 14 febbraio 2020 la CV 1 (Fondazione CV 1, di seguito Fondazione) ha

chiesto alla __________ di ritornarle l’allegato modulo di autodichiarazione

compilato, così da poter accertare l’eventuale assoggettamento al Contratto

nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) e al Contratto

collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia

principale (CCL PEAN) (VIII/6).

Il 5

giugno 2020 la Fondazione ha ricevuto l’autodichiarazione, datata 5 maggio 2020

e compilata da AT 1 (VIII/7). Su successiva richiesta della Fondazione, il

titolare le ha altresì inviato il “Modulo attività preponderante” datato 14

luglio 2020, pervenuto alla Fondazione il giorno successivo (VIII/8).

1.2. Con

“decisione” del 25 gennaio 2022 la Fondazione, basandosi sulla documentazione in

suo possesso, ha accertato l’assoggettamento della __________ al Contratto

collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia

principale (CCL PEAN) a cui il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà

generale (DCF DOG CCL PEAN) e, quindi, l’obbligo di versamento dei contributi

PEAN dal 1. maggio 2019 per i dipendenti che ricadono nel campo di applicazione

personale del citato contratto collettivo (VIII/9).

La __________

non ha interposto opposizione alla surriferita decisione.

L’8

febbraio 2022 la __________ ha annunciato alla Fondazione la massa salariale

per gli anni contributivi 2019, 2020 e 2021 per complessivi fr. 399'925.40. Su

richiesta del 15 febbraio 2022 della Fondazione, la __________ le ha altresì

inviato le distinte salariali 2019-2020 (VIII/10).

Successivamente

la Fondazione ha emesso, tra le altre, le seguenti fatture nei confronti della __________:

-

Fattura (finale) del 7 marzo 2022 di fr. 2'227 relativa ai contributi

del 2019 (dal 1. aprile al 31.12.2019);

-

Fattura (finale) del 7 marzo 2022 di fr. 10'970.05 relativa ai

contributi del 2020;

-

Fattura (finale) del 7 marzo 2022 di fr. 17'722.90 relativa ai

contributi 2021 (VIII/18);

1.3. Con

precetto esecutivo del 28 ottobre 2022 la Fondazione ha escusso AT 1, quale

titolare della __________, per l’importo di fr. 30'919.95, oltre ad interessi

del 5% dal 5 marzo 2022, mentre il 31 ottobre 2022 quest’ultimo ha interposto

opposizione totale al precetto esecutivo, senza formulare osservazioni (VIII/19).

Con

decisione del 6 febbraio 2023 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________

ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione sulla base del

riconoscimento di debito prodotto in tale sede dalla Fondazione, giacché “la

parte escussa non ha opposto nessuna valida eccezione” (VIII/20; Ibis/B).

1.4. Con

petizione (azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF) del 27

febbraio 2023 AT 1 ha convenuto in giudizio la Fondazione presso la Pretura di __________,

chiedendo che sia “accertata l’inesistenza della pretesa di CHF 30'919.95

oltre interessi, con tassa di giustizia posta a carico della Fondazione […]

nella procedura di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo […]”,

che “Anche le spese esecutive sono da porre a carico della Fondazione

[…]”, che “È confermata l’opposizione interposta al precetto esecutivo

[…]”, formulando le seguenti argomentazioni:

“Dal 2019 fino a marzo 2022 ero titolare di una ditta

individuale. Nell’arco di questo periodo ho regolarmente fornito alla

Fondazione […] la documentazione

richiestami ai fini della determinazione o meno dell’obbligo di

assoggettamento. La procedura ha avuto degli importanti ritardi e lungaggini,

di modo che la Fondazione […] mi ha comunicato di ritenere il mio

obbligo di assoggettamento solamente a marzo 2022, ovvero quasi tre anni dopo

l’inizio dell’attività, chiedendomi di pagare CHF 30'919.90 per i contributi

arretrati e per i relativi interessi di mora.

Contesto

di essere debitore di tale importo, in quanto all’epoca ero titolare di una

ditta individuale e ritengo che in quanto tale io non possa essere

personalmente assoggettato al Contratto collettivo di lavoro per il

pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale.

Non

comprendo e contesto in ogni caso l’assoggettamento fino al 1° maggio 2019

(ovvero all’inizio dell’attività), siccome non avevo dipendenti all’inizio

dell’attività. Contesto inoltre che debbano essere prelevati contributi anche a

mio carico, come mi risulta dal calcolo effettuato dalla Fondazione […],

poiché essendo titolare della ditta individuale ricoprivo un ruolo

dirigenziale.

Contesto

poi anche l’applicazione degli interessi di mora retroattivi fino al 2019. Non

mi è mai stata mandata alcuna fattura dalla Fondazione, siccome per quasi tre

anni sono stato in attesa di sapere se dovessi essere assoggettato oppure no.

Non comprendo di conseguenza il motivo per cui vengano applicati gli interessi

di mora fino al 2019.

Anche

volendo comunque, mi trovo in ogni caso impossibilitato a pagare l’importante

cifra richiestami dalla Fondazione […], considerato che ero titolare di

una piccola azienda con pochi dipendenti e che riuscivo a stento a guadagnarmi

il mio stipendio, pagando nel contempo gli operai.

Per

tutti questi motivi, non ho proceduto al pagamento e la Fondazione ha quindi

spiccato nei miei confronti il precetto esecutivo […], a cui ho

tempestivamente interposto opposizione. Il Pretore ha concesso in data 6

febbraio 2023 il rigetto [provvisorio, n.d.r.] dell’opposizione nei miei

confronti e presento tempestivamente la presente azione di disconoscimento del

debito.” (I).

Con

decisione del 27 settembre 2023 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha

dichiarato la petizione irricevibile, rilevando la mancata competenza ratione

materiae ed individuando la competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, giacché “la presente causa ha quale oggetto l’assoggettamento

al CCL PEAN e il conseguente obbligo di pagamento dei relativi contributi

[…]”. In applicazione dell’art. 63 cpv. 1 CPC, il giudice di prime cure ha

avvertito l’attore del fatto che ripresentando dinanzi al giudice competente

l’atto entro venti giorni dalla notificazione della decisione d’irricevibilità,

la causa sarebbe stata considerata pendente dal giorno della petizione (II/2).

Il 18

ottobre 2023 AT 1, rappresentato dall’avv. __________ dello Studio legale e

notarile RA 1, ha inoltrato la petizione al TCA (II+1/2).

1.5. Con la

risposta di causa la Fondazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa e la

condanna dell’attore al pagamento dei seguenti importi quali contributi PEAN:

-

fr. 2'227 relativi al periodo contributivo dal 1. aprile 2019 al 31

dicembre 2019, oltre ad interessi del 5% dal 1. gennaio 2020;

-

fr. 10'970.05 relativi al periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2020,

oltre ad interessi del 5% dal 1. gennaio 2021 e

-

fr. 17'722.90 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2021, oltre

ad interessi dal 1. gennaio 2022.

In

sintesi, la Fondazione ribadisce l’assoggettamento dell’attore al CCL PEAN, la

correttezza dell’ammontare del credito contributivo e degli interessi di mora

maturati su di esso (VIII).

1.6. Con

scritto del 15 gennaio 2024 il TCA ha intimato la risposta di causa all’attore,

avvertendo le parti sulla facoltà di presentare entro dieci giorni eventuali

altri mezzi di prova (IX). Le parti sono rimaste silenti.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2. Conformemente

alla decisione del 27 settembre 2023 del giudice civile, l’attore ha inoltrato la

petizione entro un mese (art. 63 cpv. 1 CPC) al TCA, autorità giudiziaria che,

come si vedrà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.3.), risulta in concreto

competente a giudicare la vertenza. Ne consegue che la causa risulta pendente

dal 27 febbraio 2023 (cfr. supra consid. 1.4. in initio e art. 64 cpv. 1 CPC).

2.3. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone

designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle

controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.

Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Circa

la competenza personale, l’art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di

previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel

che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle

prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dall’altro,

alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo

delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF

119 V 443; RDAT I-1994, pag. 195; SZS 1994 pag. 65, RDAT-I 1993, pag. 233; DTF

116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200

consid. 1a., 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, 1998,

pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de

prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989 pag. 84;

Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983, pag. 174). Con

la prima revisione della LPP la via secondo l’art. 73 LPP è stata aperta anche

per controversie in essere nei confronti di istituti di libero passaggio e liti

vertenti su pretese derivanti dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

In

casu è pacifico che l’attore, titolare dell’impresa individuale GPC, è un

datore di lavoro ai sensi del citato disposto.

La

convenuta è una Fondazione preposta all’attuazione del CCL PEAN. In

particolare, essa può avviare procedure d’esecuzione e intentare cause a

proprio nome in rappresentanza delle parti contraenti (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN;

DTF 134 III 541). Trattasi di un istituto di previdenza non iscritto nel

registro della previdenza professionale ex artt. 80 LPP e 89bis CC che

elargisce delle prestazioni previdenziali sovraobbligatorie ex art. 331 CO (STF

9C_211/2008 del 7 maggio 2008 consid. 3.1. e seg. con ulteriori rinvii

giurisprudenziali).

La

presente vertenza costituisce quindi una controversia tra istituto di previdenza

e datore di lavoro.

Circa

la competenza territoriale, l’art. 73 cpv. 3 LPP fissa il foro della

controversia presso la sede o il domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo

dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Per adire il foro

alternativo è irrilevante che l’attore sia l’istituto di previdenza, il datore

di lavoro o l’assicurato (SVR 2006 BVG Nr. 17, pag. 62 consid. 2.3.).

In

concreto, l’attore era titolare della GPC, impresa individuale con sede in

Ticino che ha convenuto la Fondazione in Ticino. Nel Canton Ticino, la competenza a dirimere controversie ex

art. 73 cpv. 1 LPP è fissata presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni

(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di

previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio

2012; RL 852.100).

Pertanto, anche la competenza

territoriale è data.

Per

quanto attiene alla competenza materiale, vale quanto segue.

Il TCA

è competente solo se il litigio concerne la previdenza professionale in senso

stretto o in senso lato (SZS 1996, pag. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V

168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129, 119 V 443; 116 V 112 e 221, 112 Ia 613;

Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters-

Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in: ZSR 1987, pagg. 608 e 613).

Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle

concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a

questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti

all’aspetto previdenziale (per esempio la produzione di atti o il rilascio di

informazioni); pure da annoverare in questo ambito sono determinate azioni di

accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-d; Sentenza ZR.2005.108/AJR.2005.9 del 16 gennaio 2006, in:

Rechenschaftsbericht des Obergerichts des Kantons Thurgau an den Grossen Rat

2006, pagg. 188-193; RDAT I-1994 pag. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi

citata; Walser, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des

BVG, in: SZS 1988, pag. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti

di tale natura, la via dell’art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova

il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44

consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e riferimenti).

Per

quanto attiene alle controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro,

per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti

relative ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e

siano quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere inserite negli

statuti o nel regolamento dell’istituto di previdenza. In questo caso

l’eventuale litigio è di natura previdenziale ed è data la competenza ex art.

73 LPP (SVR 1995 BVG n. 29 pag. 85; Meyer-Blaser, in: SZS 1994 pag. 106).

Alternativamente, tali contratti collettivi tornano applicabili se il Consiglio

Federale ne decreta la validità generale (…).

Un

litigio che verte esclusivamente sulla questione a sapere se un’impresa è

soggetta al campo d’applicazione di un contratto collettivo al quale è stato

conferito carattere obbligatorio generale è di competenza del giudice civile.

Tuttavia, nella misura in cui, oltre alla questione dell’assoggettamento al

contratto collettivo, vengono sollevate ulteriori questioni afferenti alla

previdenza professionale (ad esempio la produzione di atti o il rilascio di

informazioni), la competenza materiale ricade sul giudice delle assicurazioni

sociali, il quale dovrà preliminarmente determinarsi sulla questione

civilistica (STF 9C/211/2018 consid. 4.4.-4.7. con molteplici rinvii

giurisprudenziali, 9C_711/2017 del 4 luglio 2018, Sentenza BV 2016/24 del 10

agosto 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo consid.

2.3.1.; Sentenza 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di

Basilea Campagna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali consid. 2.1.;

Hürzeler/Bättig-Lischer, BSK BVG, n. 18-13 ad art. 73 LPP).

Per

poter determinare l’oggetto del contendere – e rispondere quindi alla questione

a sapere se la controversia pertiene al giudice civile o quello delle

assicurazioni sociali – occorre confrontarsi con le questioni sollevate con la

domanda di causa e, se del caso, con quelle di cui all’eventuale domanda

riconvenzionale presentata con la risposta di causa, se lecita

(Hürzeler/Bättig-Lischer, op. cit., n. 18 ad art. 73 LPP).

In

concreto, l’attore non si è limitato a contestare l’assoggettamento al CCL

PEAN, ma ha altresì avversato l’importo fatto valere dalla Fondazione (“Contesto

di essere debitore di tale importo […]”), come desumibile anche dalla

domanda di causa (“[…] È accertata l’inesistenza della pretesa di CHF

30'919.95 oltre interessi […]”) (cfr. supra consid. 1.4.).

Visto

tutto quanto precede, anche la competenza ratione materiae è data.

2.4. La

petizione configura un’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF,

ossia un’azione di accertamento negativa.

Riguardo

alla ricevibilità, secondo dottrina e giurisprudenza, l’art. 73 cpv. 1 LPP

consente di proporre un’azione di accertamento (RDAT I-1994 pag. 198, DTF 119 V

13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320, DTF 116 V 112, DTF 115 V 372, DTF 112 Ia 180

consid. 2b), SZS 1992, pag. 234, SZS 1992 pag. 294; Riemer, Das Recht der

beruflichen Vorsorge in der Schweiz, §6 n. 4, pag. 128; Meyer, Die Rechtswege

nach dem BVG, in: RDS 1987 I pag. 614; Helbling, Les institutions de prévoyance

et la LPP, pag. 401; Schwarzenbach-Hahnhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in:

SZS 1983, pag. 183).

Presupposto

per un’azione di accertamento in materia amministrativa è che l’istante abbia

un interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto

giuridico litigioso (DTF 119 V 13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320, DTF 115 V 231,

DTF 115 V 373, SZS 1992 pag. 234). Un interesse di fatto è sufficiente, purché

si stratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, DTF 115 V 373,

DTF 114 V 202-2023). L’esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso

quando l’assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto

all’esistenza o all’estensione di un diritto o di un obbligo di diritto

pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il

rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (DTF 118 V 102, SZS 1992 pag.

234; STFA 22 maggio 1991 in re K.).

L’interesse

degno di protezione fa comunque difetto quando è proponibile un’azione

condannatoria, giacché rispetto a quest’ultima l’azione d’accertamento è

sussidiaria (RDAT I-1994 pag. 199; DTF 119 V 13, DTF 108 Ib 546, ZBl 1989 pag.

482; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 867). In simili casi

l’accertamento del rapporto giuridico è una condizione del giudizio di condanna

e non ha, come tale, portata autonoma (RDAT I-1994 pag. 199; SJ 1988 pag. 589,

DTF 96 II 131).

Sotto

il profilo civilistico, presupposto per l’azione di disconoscimento del debito

è che abbia avuto luogo una regolare procedura esecutiva. L’interesse del

debitore all’azione di accertamento negativa è dato se vi è un concreto

pericolo che il creditore voglia prevalersi del suo diritto, ciò che è presunto

dal momento che quest’ultimo ha adito le vie esecutive e richiesto il rigetto

dell’opposizione (Staehelin/Bauer/Lorandi, BSK SchKG, n. 17 e 18 ad art. 83 LEF

con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

Caratteristica

principale dell’azione di disconoscimento del debito è il fatto che benché i

ruoli processuali delle parti siano invertiti – il presunto debitore essendo

attore ed il presunto creditore essendo convenuto – l’onere della prova incombe

sul creditore convenuto, il quale dovrà dimostrare l’esistenza, l’ammontare e

l’esigibilità della pretesa, conformemente all’art. 8 CC. Il creditore deve

dimostrare la fondatezza del credito già posto in esecuzione sulla base di

motivi (giuridici) preesistenti (“Identität des Streitgegenstandes im Sinne

der Identität des Lebensvorganges”), potendo tuttavia presentare ulteriori

prove (Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I, 2020, pag. 102 e

seg.; Staehelin/Bauer/Lorandi, op. cit., n. 54 ad art. 83 LEF).

Da

parte sua, con l’azione di disconoscimento l’attore debitore può contestare

(integralmente o parzialmente) l’esistenza del credito, il suo ammontare e/o la

sua esigibilità (DTF 123 III 207 consid. 3b/bb;). Non può invece sollevare

eccezioni che concernono la procedura di rigetto dell’opposizione come tale (BGE 64 III 12).

In

concreto la Fondazione ha fatto spiccare nei confronti dell’attore il precetto

esecutivo del 28 ottobre 2022 ed il 6 febbraio 2023 vi è stato il rigetto

provvisorio dell’opposizione. In queste condizioni all’attore non restava altra

via che l’inoltro, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione (art. 83

cpv. 2 LEF) presso il giudice del luogo dell’esecuzione (in casu il TCA), la

presente azione di accertamento dell’inesistenza del debito (disconoscimento

del debito), al fine di impedire che il rigetto dell’opposizione divenisse

definitivo (un’azione condannatoria non era invece, evidentemente, possibile).

2.5. In

ragione di quanto precede, la petizione è ricevibile in ordine.

A

titolo abbondanziale si rileva che un’azione di accertamento circa questioni

contributive configura un ulteriore motivo per cui la competenza materiale ex

art. 73 cpv. 1 LPP è da fissare presso il giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 116 V 112 con rinvii dottrinali).

2.6. Nella

risposta di causa la Fondazione non si è limitata a chiedere la reiezione della

petizione ma ha altresì chiesto la condanna di AT 1 al pagamento di complessivi

fr. 30'919.95, oltre a interessi moratori sui singoli importi (cfr. supra

consid. 1.5.), ossia alla somma oggetto dell’azione di disconoscimento

presentata da AT 1 (cfr. supra consid. 1.4.).

La

domanda riconvenzionale di parte convenuta è priva d’interesse giuridico e deve

quindi essere dichiarata irricevibile.

L’azione

di inesistenza del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF, come quella oggetto

della presente causa, è difatti correlata con la procedura di rigetto

dell’opposizione. Giusta il cpv. 3 dell’art. 83 LEF il rigetto pronunciato in

via provvisoria esplica tutti i suoi effetti e diviene definitivo se il

debitore non inoltra azione di disconoscimento o se questa viene respinta.

Tanto più che la decisione di reiezione dell’azione di disconoscimento vale

quale titolo di rigetto definitivo (DTF 113 III 86, 134 III 656, 148 III 30;

Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 53 e 60 ad art. 83 LEF, n. 14

ad art. 80 LEF con riferimenti).

nel

merito

2.7. Oggetto

del contendere è sapere se AT 1 è debitore di fr. 30'919.95, oltre interessi a

titolo di contributi previdenziali alla Fondazione dal 1. aprile 2019 al 31

dicembre 2021. In via pregiudiziale, occorre verificare se l’impresa

individuale __________, fosse obbligatoriamente assoggettata al CCL PEAN.

2.8. Il CCL

PEAN (attuale versione valida dal 1. gennaio 2018) è un contratto collettivo di

lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), da

una parte, il Sindacato Unia (ex Sindacato Edilizia & Industria) e il

Sindacato Syna dall’altra, allo scopo di tenere in debita considerazione le

sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore

dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e,

quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario

finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono l’età

ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 11). Il contratto è

entrato in vigore il 1. luglio 2003 (art. 29 CCL PEAN) ed è stato modificato

più volte nel corso degli anni (estratti in calce al CCL PEAN).

Con

decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag.

3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente

il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di

lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL; RU 1956 1658), ha conferito obbligatorietà

generale al CCL PEAN (COG CCL PEAN), puntualmente esteso alle modifiche

effettuate nel corso degli anni. Ciò comporta che anche coloro che non sono parti

contraenti sono assoggettate al CCL PEAN nella misura in cui ricadono nel campo

d’applicazione dello stesso.

Ne

discende che l’assoggettamento di un’impresa al CCL PEAN può avvenire in due

ipotesi alternative: o per affiliazione ad un’associazione di datori di lavoro

che è parte contraente e quindi direttamente assoggettata al CCL PEAN o in

forza della COG CCL PEAN (STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 consid. 2 e seg.;

DTF 134 III 625 consid. 1.1. e seg.; Sentenze 200 21 194 BV e 200 21 314 (2)

del Tribunale amministrativo di Berna, Sezione diritto delle assicurazioni

sociali, dell’11 gennaio 2022 consid. 2.1. e la citata Sentenza 735 14 366 del

23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 2.2.).

Stante

il carattere normativo della COG CCL PEAN la sua conoscenza è considerata

scontata ed il datore di lavoro che non si annuncia, rispettivamente non versa

spontaneamente i contributi alla Fondazione incorre in una grave negligenza (DTF

138 V 32 consid. 4.1. e 4.2. in initio con rinvii giurisprudenziali e

dottrinali; Portmann/Stöckli, Schweizerisches Arbeitsrecht, 2007, n. 1099-1104).

In

casu non vi sono documenti agli atti per concludere che la __________, quale

datrice di lavoro, fosse affiliata ad una parte contraente, né le parti hanno

mai sostenuto che ciò fosse il caso. Ne consegue che entra in linea di conto

solo l’eventuale assoggettamento in forza della COG CCL PEAN (cfr. infra

consid. 2.8.1. e segg.).

Occorre

quindi verificare se, sotto il profilo del campo d’applicazione geografico

(cfr. infra consid. 2.8.1.), aziendale (cfr. infra consid. 2.8.2.) e personale

(cfr. infra consid. 2.8.3.) il COG CCL PEAN torna applicabile o meno.

2.8.1. L’art. 2

cpv. 2 COG CCL PEAN (art. 1 cpv. 1 e 3 CCL PEAN) prevede l’applicazione del

contratto collettivo su tutto il territorio svizzero, eccettuate, a determinate

condizioni, le imprese con sede nel Canton Ginevra e nel Canton Vallese.

In casu

la __________ aveva sede a __________ (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per

cui il campo d’applicazione geografico è dato.

2.8.2. Al fine

di sapere se un’azienda rientra nel ramo economico o nella professione del

contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale

l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione,

nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di

lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non

costituisce una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività

naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda

svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per

decidere l’assoggettamento ad uno o all’altro contatto collettivo. Lo scopo

sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La

giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di

obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle

aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere

un rapporto di concorrenza diretto (STF 4A_299/2012 del 16 ottobre 2012 consid.

2.1. con riferimento a 4C.191/2006 del 17 agosto 2006 consid. 2.2.,

parzialmente pubblicata in JAR 2007 313).

Va poi

rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, secondo il principio

dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e

quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contratto

collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e

condizioni d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende

che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che

un’azienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente

autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali

possono essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio

determinante per l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che

caratterizza un’azienda o un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in

quanto tale comprendente diverse azienda (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con

riferimento alla STF 4C.45/2002 dell’11 luglio 2002 consid. 2.1.1. e

4C.350/2000 del 12 marzo 2001 consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C_1033/2009

del 30 aprile 2010; STF 9C_123/2010 del 3 maggio 2010).

Successivamente

alle modifiche del 6 dicembre 2012 (entrata in vigore al 1. gennaio 2013), del

10 novembre 2015 (entrata in vigore al 1. dicembre 2015) e del 7 agosto 2017

(entrata in vigore al 1. gennaio 2018) – reperibili all’indirizzo web

www.seco.admin.ch – l’art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN),

afferenti al campo d’applicazione del contratto collettivo dal profilo

aziendale e tutt’ora in vigore, presenta il seguente tenore (sottolineature del

redattore):

" Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del

contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che

figurano nell’allegato sono applicabili ai datori di lavoro (imprese, parti di

imprese e ai cottimisti indipendenti) dei seguenti settori:

a. edilizia,

genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (comprese le

pavimentazioni);

b. lavori

di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di

demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono

esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le

discariche autorizzate conformemente all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti

(OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;

c. estrazione e lavorazione

della pietra, imprese di selciatura;

d. imprese

di costruzione e d’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella

realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si

intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di

facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

e. imprese d’isolamento

e d’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e lavori

analoghi nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;

f. imprese per i lavori di

iniezione e risanamento del calcestruzzo;

g. imprese

che eseguono lavori in asfalto e betoncini;

h. imprese

che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di

costruzione ferroviaria i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione

del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari

e i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario e

svolti in aree pericolose della ferrovia. Sono escluse le imprese e parti di

imprese che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di

applicazione personale secondo il capoverso 5 o che seguono lavori alle linee

di contatto e ai circuiti elettrici.” (cpv. 4).

Tornando

al caso in disamina, si rileva che, ancorché non determinante, lo scopo sociale

della GPC era “L’esercizio di impresa generale di costruzioni per l’edilizia

ed il genio civile” (cfr. supra consid. 1.1. in initio).

Nell’autodichiarazione

del 5 maggio 2020 (VIII/7) l’attore ha indicato che l’impresa individuale era

affiliata alla “__________” e di soggiacere al contratto collettivo di lavoro

con obbligatorietà generale per l’edilizia. Circa le attività effettivamente

svolte dall’impresa, egli ha indicato lavori di edilizia al 50%, di costruzione

e isolamento facciate al 25% e lavori di carpenteria al 25%.

Egli

ha altresì indicato i nominativi dei due dipendenti “__________

[…],

lavoratore edile 100%” e “__________

[…], lav. edile, 100%”,

allegando il seguente organigramma:

AT 1 titolare

__________OPERAIO

EDILE

__________OPERAIO

EDILE

Nel

modulo “Annuncio della massa salariale/conteggio dei contributi 2019” datato 8

febbraio 2022 l’attore ha indicato di avere alle dipendenze della __________ i

signori __________ (dal 16 settembre 2019) e __________ (dal 14 ottobre 2019),

operai edili (VIII/10).

Nel

“Modulo attività preponderante” del 14 luglio 2020 e afferente alla percentuale

delle attività effettivamente svolte (VIII/8), AT 1 ha indicato che la __________

era attiva al 50% nell’edilizia, al 40% nella costruzione e isolamento di facciate

e al 10% in lavori di carpenteria, comunicando altresì che i dipendenti erano

attivi per 50 ore nel settore dell’edilizia, 40 ore nella costruzione e

isolamento di facciate e 10 ore nei lavori di carpenteria. Circa la

ripartizione dal fatturato, egli ha indicato un 50% derivante da attività

dell’edilizia, 40% dalla costruzione e isolamento di facciate e 10% dai lavori

di carpenteria.

Con la

risposta di causa la Fondazione ha asserito che dal 2019 al 2022 la __________ ha

impiegato nove dipendenti (__________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________), indicando la massa salariale per

dipendente e producendo i contratti di lavoro di __________, __________, __________

e __________. Dai contratti di lavoro agli atti emerge che questi ultimi, con

l’eccezione di __________ (lavoratore edile carpentiere), erano stati assunti “in

qualità di lavoratore edile (categoria C)” (VIII/21).

Sulla

base della surriferita documentazione si deve concludere che la GPC era attiva

(anche) nel settore dell’edilizia e del genio civile ai sensi dell’art. 2 cpv.

4 lett. a COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN). Per contro, le attività di

costruzione e isolamento di facciate come pure i lavori di carpenteria esulano

dal campo di applicazione aziendale del COG CCL PEAN.

Se

un’impresa svolge attività sia comprese sia escluse dal settore dell’edilizia

principale, si è in presenza di una cosiddetta impresa mista (Keller, Der

flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, pagg. 365 e 366 con esempi;

Stöckli, Fachhandbuch Arbeitsrecht, §13 Ausgewählte Probleme des kollektiven

Rechts, pag. 218).

Le

imprese miste si suddividono in imprese miste a tutti gli effetti ed imprese

miste non a tutti gli effetti (ted. unechter Mischbetrieb, cfr. STF

4A_377/2009 del 25 novembre 2009 consid. 4.2. con riferimenti e STF 9C_453/2016

del 21 novembre 2016 consid. 4.2; Brühwiler, Allgemeinverbindlicherklärung von

Gesamtarbeitsverträgen, in: ARV 2012, pag. 140).

Nella

STF 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 (consid. 3d) il Tribunale federale ha sancito

tre presupposti che devono essere cumulativamente adempiuti affinché si possa

parlare di un’impresa mista a tutti gli effetti (sottolineature del redattore):

" […] Von einem selbständigen Betrieb oder einem

Betriebsteil innerhalb eines Mischunternehmens kann […] nur gesprochen werden,

wenn dieser eine eigene organisatorische Einheit bildet. Das setzt voraus,

dass die einzelnen Arbeitnehmer klar zugeordnet werden können und die entsprechenden

Arbeiten im Rahmen der übrigen Tätigkeiten des Unternehmens nicht nur hilfsweise

erbacht werden. Im interesse der Rechtssicherheit ist zudem zu fordern,

dass der Betriebsteil mit seinen besonderen Produkten oder Dienstleistungen

insofern auch nach Aussen als entsprechender Anbieter gegenüber den Kunden in

Erscheinung tritt. Demgegenüber bedarf der Betriebsteil keiner eigenen

Verwaltung oder gar einer separaten Rechnungsführung, um als solcher gelten zu

können.”

Vedasi

anche DTF 141 V 657 consid. 4.5.2.2 con rinvii giurisprudenziali.

Nel

caso in disamina, questo Giudice può far proprio quanto incontestatamente

addotto dalla Fondazione: “La ditta individuale del querelante [recte:

attore] è un’impresa mista non a tutti gli effetti, poiché queste tre

condizioni non sono cumulativamente soddisfatte. La cancelleria [recte:

intestazione] riporta uniformemente solo la dicitura “__________ impresa

edile di AT 1” […]. Secondo i contratti di lavoro, i dipendenti sono

impiegati nella stessa funzione di lavoratore edile (categoria C) (allegato 21

della convenuta). Nell’autodichiarazione, il querelante non ha indicato alcuna

unità aziendale indipendente (allegato 7 della convenuta). Non esistono unità

operative indipendenti riconoscibili dall’esterno. […]” (VIII, p.to 30.).

Conseguentemente

la __________ configura un’impresa mista non a tutti gli effetti.

Occorre

dunque determinare l’attività principale della __________, ossia quella che

caratterizza l’impresa nel suo insieme. Se questa fosse l’edilizia,

conformemente al principio dell’unità tariffale il contratto collettivo sarebbe

applicabile a tutta l’azienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono

un’attività non inclusa nel contratto collettivo.

Nella

STF 9C_629/2016 del 2 marzo 2017 (consid. 6.3.1.) l’Alta corte, rinviando alle

disposizioni del CNM dell’edilizia e del genio civile, ha ribadito che per

determinare l’attività principale dell’impresa mista non a tutti gli effetti

bisogna in primo luogo fondarsi sul criterio della prestazione lavorativa in

ore riferita all’attività oggetto della verifica. Se per un qualsiasi motivo

non è possibile adottare questa procedura, si applica il criterio della

percentuale d’impiego. Se anche tale criterio non conduce ad un risultato

inequivocabile, si applicano criteri sussidiari, quali il fatturato, l’utile,

l’iscrizione nel registro e l’affiliazione all’associazione professionale.

In

casu nell’autodichiarazione del 5 maggio 2020 l’attore ha dichiarato di avere

alle dipendenze due lavoratori (assunti quali operai edili a tempo pieno) e che

le attività effettivamente svolte dall’impresa erano ripartite in ragione del

50% nell’edilizia principale, del 25% nella costruzione e isolamento facciate e

del 25% in lavori di carpenteria (VIII/7). La ripartizione delle attività è

stata nuovamente confermata nel “Modulo attività preponderante” del 14 luglio

2020, nel quale l’attore ha altresì indicato che i dipendenti prestavano 50 ore

lavorative nell’edilizia, 40 nella costruzione ed isolamento di facciate (ramo

della pittura e gessatura) e 10 nei lavori di carpenteria (ramo della

costruzione in legno), confermando altresì le percentuali di ripartizione delle

attività (VIII/8).

Con

“decisione” (impropriamente definita come tale, cfr. STCA 34.2006.37 del 25

maggio 2007 consid. 2.4. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) del 25

gennaio 2022 la Fondazione ha stabilito che l’attività principale dell’impresa

individuale era quella afferente all’edilizia principale (50%), proprio

basandosi sulle dichiarazioni dell’attore. Benché reso edotto circa la

possibilità di contestare tale “decisione”, AT 1 non si è mai opposto in alcun

modo (VIII/9). Oltre a ciò, i contratti di lavoro presenti all’inserto indicano

che i dipendenti erano quasi tutti stati assunti quali operai edili (VIII/21).

Tutto

bene considerato, la valutazione della documentazione agli atti – rimasta come

tale incontestata (cfr. supra consid. 1.6.) – permette a questo Giudice di

concludere che seppure il numero esatto di ore prestate nei singoli rami d’attività

non può essere accertato con precisione, esse sono prevalentemente (state)

dedicate al settore dell’edilizia principale.

Pertanto,

l’attività principale e che caratterizza la __________ è quella dell’edilizia

principale. Ne consegue che, in applicazione del principio dell’unità

tariffaria, l’intera impresa individuale è assoggettata al COG CCL PEAN anche

sotto il profilo del campo d’applicazione aziendale.

2.8.3. Per

quanto concerne il campo d’applicazione dal profilo personale, l’art. 2 cpv. 5

COG CCL PEAN (art. 3 cpv. 1 CCL PEAN), modificato con decreto del Consiglio

federale del 10 novembre 2015 ed entrato in vigore il 1. dicembre 2015 presenta

il seguente tenore (sottolineature del redattore):

" Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si

applicano per i lavoratori delle imprese di cui al capoverso 4

(indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:

a. capi

muratori e capi fabbrica;

b. capi squadra;

c. professionisti quali

muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.;

d. lavoratori edili (con

o senza conoscenze professionali);

e. specialisti quali

macchinisti, autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti, a

condizione che lavorino in un’impresa o una parte d’impresa giusta il capoverso

4;

f. guardiani di sicurezza con

formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per

lavori in aree pericolose della ferrovia;

g. altri lavoratori, per quanto

eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottoposta al campo d’applicazione.

Fatti

I lavoratori sono assoggettati al

CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS.

Sono eccettuati i dirigenti, il

personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e

alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti gli

assistenti di cantiere e i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio

come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di

amministrazione o con una funzione analoga oppure che possono esercitare un

influsso determinante sull’andamento degli affari dell’impresa. Queste persone

non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un’attività a tempo

pieno o a tempo parziale, giusta le lettere a-g soprastanti, nella stessa

impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa

esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari se detiene una

partecipazione superiore al 20 per cento nell’impresa o nell’azienda madre.

Sono anche esclusi:

- i macchinisti di macchinari ferroviari automatici

(personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione

del parco macchine);

- i macchinisti di treni di lavoro per la

saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida,

all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

- i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in

modo preponderante questi lavori specifici.” (cpv. 5).

Per

quanto concerne i dipendenti __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________, la documentazione agli atti prova che essi

erano stati assunti quali lavoratori edili ai sensi del citato disposto (VIII/7,

10, 17 e 21), come incontestatamente asserito dalla Fondazione (VIII, p.to 41.;

cfr. supra consid. 1.6.).

Pertanto,

anche il campo di applicazione dal profilo personale del COG CCL PEAN è dato.

A tal

proposito, si rileva che la censura del ricorrente secondo cui “[…] all’epoca

ero titolare di una ditta individuale e ritengo che in quanto tale io non possa

essere personalmente assoggettato al Contratto collettivo di lavoro per il

pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale” (I, pag. 2)

risulta inconferente, giacché ad essere (stata) assoggettata al COG CCL PEAN è

l’impresa individuale __________ quale impresa ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 COG

CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN). È sulla massa salariale dichiarata dalla

stessa __________ che la Fondazione ha calcolato i contributi previdenziali

contestati.

2.8.4. Visto tutto

quanto precede, alla __________ torna applicabile il COG CCL PEAN.

2.9. L’attore

contesta, ancorché in modo generico (cfr. supra consid. 1.4., 2.3. e 2.4.)

l’ammontare del debito contributivo.

2.9.1. Per

essere assoggettata al CCL PEAN un’impresa deve ricadere nei tre campi

d’applicazioni del contratto collettivo, ossia quello geografico (cfr. supra

consid. 2.8.1.), aziendale (cfr. supra consid. 2.8.2.) e personale (cfr. supra

consid. 2.8.3.). L’assoggettamento inizia quando tutti e tre i campi

d’applicazione sono dati.

In

particolare, per quanto attiene il campo d’applicazione personale, i combinati

artt. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN e 3 cpv. 2 CCL PEAN prevedono che un’impresa è

assoggettata al CCL PEAN al momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS per

i lavoratori.

I

contributi, da prelevare e versare dal datore di lavoro, sono calcolati quale

percentuale sul salario determinante, ossia il salario assoggettato all’obbligo

contributivo AVS fino al massimo LAINF del lavoratore assoggettato al contratto

collettivo (artt. 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 COG CCL PEAN, 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 CCL

PEAN, 6 cpv. 1 e 9 cpv. 1 Regolamento PEAN).

La

percentuale dei contributi previdenziali ha registrato la seguente evoluzione:

% datore di lavoro

% lavoratore

% totale

Periodi*

4,66

1

5,66

01.07.2003-31.12.2004

4

1

6

01.01.2005-31.12.2007

4

1,3

5,3

01.01.2008.31.12.2011

4

1

5

01.01.2013-30.05.2015

5,5

1,5

7

01.07.2016-31.03.2019

5,5

Considerandi

2.

7,5

01.04.2019-31.12.2019

5,5

2,25

7,75

01.01.2020

e continuo

* combinati artt. 8 e 28 COG CCL PEAN; Modifica COG CCL

PEAN del

1.

novembre 2007 (entrata in vigore al 1. gennaio 2008); Modifica COG CCL PEAN del

6.

dicembre 2012 (entrata in vigore il 1. gennaio 2013); Modifica COG CCL PEAN del

14.

giugno 2016 (entrata in vigore il 1. luglio

2016) e Modifica del 29 gennaio 2019

(entrata in vigore dal 1. aprile 2019).

In

concreto, per determinare il salario determinante la Fondazione, conformemente

a quanto previsto dai combinati artt. 6 cpv. 2 e 9 cpv. 2 Regolamento PEAN, si

è fondata su quanto dichiarato dall’attore. Quest’ultimo ha dichiarato una

massa salariale di fr. 29'693.20 per il 2019, di fr. 141'549.10 per il 2020 e

di 228'683.10 per il 2021 (VIII/7 e 10).

Applicando

le percentuali riportate nella tabella sovraesposta, l’obbligo contributivo per

l’anno 2019 era di fr. 2'227 (7,5% di fr. 29'693.20), per l’anno 2020 di fr.

10'970.05 (7,75% di fr. 141'549.10) e di fr. 17'722.90 per l’anno 2021 (7,75%

di fr. 228'683.10).

Ne

consegue che il debito contributivo della __________ per il periodo 2019-2021

ammonta a complessivi fr. 30'919.95.

A tal

proposito, la censura di AT 1 secondo cui “Non comprendo e contesto in ogni

caso l’assoggettamento fino al [recte: dal] 1°maggio 2019 (ovvero

all’inizio dell’attività), siccome non avevo dipendenti all’inizio

dell’attività” (cfr. supra consid. 1.4.) è inconferente: i contributi per

il 2019 sono stati calcolati sul salario determinante per quell’anno, a

prescindere dal momento in cui __________ e __________ sono entrati alle

dipendenze della __________ (a settembre, rispettivamente ottobre 2019).

Visto

tutto quanto precede è accertato che per gli anni 2019-2021 (incluso) la __________

era assoggettata al CCL PEAN e che il debito contributivo dell’impresa ammonta

a fr. 30'919.95.

2.9.2

Occorre

ora verificare la legittimità degli interessi di mora, contestati dall’attore (“Contesto

[…] l’applicazione degli interessi di mora retroattivi fino al 2019. Non mi

è mai stata mandata alcuna fattura dalla Fondazione, siccome per quasi tre anni

sono stato in attesa di sapere se dovessi essere assoggettato oppure no. Non

comprendo di conseguenza il motivo per cui vengano applicati gli interessi di

mora fino al 2019”, cfr. supra consid. 1.4.).

Va

innanzitutto precisato che gli interessi moratori fatti valere dalla Fondazione

non sono, come pare intendere l’attore, “retroattivi fino al 2019”, ma

vengono fatti valere con decorrenza dal 1. gennaio degli anni 2020, 2021 e 2022

(VIII, p.to 2. delle richieste di giudizio). Inoltre, l’asserzione secondo cui

la Fondazione non gli abbia mai inviato fatture con gli interessi di mora è

manifestamente in contraddizione con la documentazione all’inserto (VIII/18).

Ciò

precisato, si rileva che è precipuo dovere del datore di lavoro annunciarsi

spontaneamente alla Fondazione e versare i contributi previdenziali (STF

9C_392/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 4.4.2. in initio), un’omissione in tal

senso configurando una grave negligenza (DTF 138 V 32 consid. 4.1. e 4.2.).

Come

accennato (cfr. supra consid. 2.8.), l’obbligo contributivo non dipende dal

fatto che il datore di lavoro o il dipendente ne fossero a conoscenza o da

un’eventuale diversità di vedute tra il datore di lavoro e la Fondazione in

punto all’assoggettamento al CCL PEAN (STF 9C_392/2016 del 17 ottobre 2016

consid. 3.2.2. in initio con rinvio giurisprudenziale e STF 9C_454/2016 del 9

marzo 2017 consid. 6.6.2. con rinvii giurisprudenziali). Ciò significa che le

dichiarazioni salariali devono essere trasmesse ancor prima che la Fondazione

abbia reso la “decisione” di assoggettamento.

Tornando

al caso in disamina, giusta l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN (applicabile in

forza dei combinati artt. 1 e 9 COG CCL PEAN e art. 9 cpv. 4 CCL PEAN) il

datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere alla Fondazione, al più tardi

entro il 31 gennaio, il certificato di salario nominativo delle persone

assoggettate al CCL PEAN (indicando anche il loro numero AVS) per l’anno civile

trascorso.

In

casu, la __________ era attiva già da maggio 2019 con due dipendenti assunti a

settembre, rispettivamente ottobre di quell’anno e assoggettati al CCL PEAN (cfr.

supra consid. 1.1.; VIII/7 e 10). Tuttavia, egli ha omesso di annunciarsi alla

Fondazione anche successivamente all’iscrizione, a gennaio 2020, dell’impresa

individuale a Registro di commercio, violando l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN.

È

stata infatti la Fondazione, nel febbraio 2020, ad avviare una procedura di

accertamento, sollecitando l’attore a presentare l’autodichiarazione debitamente

compilata, richiesta a cui l’attore ha dato riscontro solo nel maggio 2020

(cfr. supra consid. 1.1.), quindi successivamente al 31 gennaio 2020.

Inoltre,

egli ha annunciato la massa salariale per gli anni 2019, 2020 e 2021 solo l’8

febbraio 2022 in luogo del 31 gennaio del 2020, del 2021 e del 2022.

È

quindi accertato l’(in)agire gravemente negligente dell’attore ai sensi della

surriferita giurisprudenza.

Come

visto (cfr. supra consid. 2.9.1.), la __________ presenta(va) un debito

contributivo per il 2019 di fr. 2'227, per l’anno 2020 di fr. 10'970.05 e per

l’anno 2021 di fr. 17'722.90, per complessivi fr. 30'919.95.

Sulla

base della documentazione agli atti, in particolare le fatture indicate al

consid. 1.2., il precetto esecutivo del 28 ottobre 2022, ed il riconoscimento

di debito prodotto dall’attore medesimo (cfr. supra consid. 1.3. in fine), come

pure dal tenore della petizione (cfr. supra consid. 1.4.: “[…] Per tutti

questi motivi, non ho proceduto al pagamento e la Fondazione ha quindi spiccato

nei miei confronti il precetto esecutivo […]”), non vi sono dubbi che la __________

ha omesso di versare i contributi previdenziali dovuti.

In

applicazione dei combinati artt. 89a cpv. 6 cifra 14 CC e 66 cpv. 4 LPP, i

contributi previdenziali andavano versati entro il 31 gennaio dell’anno

successivo a quello per i quali erano dovuti, ossia entro il 31 gennaio 2020,

31.

gennaio 2021 e 31 gennaio 2022 (sul tema vedasi la citata STF 9C_392/2016

consid. 3.2.1.).

Ne

discende che i contributi previdenziali erano esigibili al 1. gennaio 2020, 1.

gennaio 2021 e 1. gennaio 2022.

Per

quanto concerne gli interessi di mora, torna applicabile l’art. 9 Regolamento

PEAN che presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore)

" 1 Il

datore di lavoro deve versare alla Fondazione FAR la totalità dei contributi, ovvero

i suoi e quelli dei lavoratori.

2.

La massa salariale annuale determinante per il

calcolo dei contributi viene stabilita in base alle informazioni fornite

dall’impresa giusta l’art. 6 cpv. 2 Reg. PEAN.. Il datore di lavoro

comunica tempestivamente alla Fondazione FAR le differenze superiori al 10%

della massa salariale dichiarata registrata durante l’anno. Se l’impresa non

comunica la massa salariale, la Direzione della Fondazione FAR ha il diritto di

stabilire mediante stima l’ammontare dei contributi ancora scoperti e non

ancora prescritti.

3.

Il datore di lavoro è tenuto a versare acconti a

scadenze trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della

fattura, in ogni caso al più tardi alla fine del trimestre. Gli acconti sono

calcolati in base alla massa salariale determinante per la fattura definitiva o

all’ultima notifica della massa salariale a tenore del cpv. 2.

4.

La Fondazione fattura un importo di CHF 50 per ogni

richiamo e addebita interessi di mora del 5% a partire dalla scadenza del

periodo di conteggio o di pagamento, per analogia con l’art. 41bis

cpv. 1 lett. a-d OAVS. Ciò significa che devono pagare gli interessi di

mora del 5%:

a) di regola, le persone tenute a pagare i

contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del

periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b)

le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i

contributi sono dovuti;

c)

i datori di lavoro, sui

contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da

parte della Fondazione, a partire da tale fatturazione;

d) i datori di lavoro, sui contributi da

compensare per i quali non presentano alla Fondazione un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine.

5.

Il Consiglio di fondazione ha la competenza di

convenire o prevedere altre modalità di prelievo, sempre che il risultato sia

equivalente.

Conseguentemente,

in applicazione dell’art. 9 cpv. 4 lett. b Regolamento PEAN, la Fondazione era

legittimata a chiedere interessi di mora del 5% su fr. 2'227 dal 1. gennaio

2020, su fr. 10'970.05 dal 1. gennaio 2021 e su fr. 17'722.90 dal 1. gennaio

2022.

A

titolo abbondanziale, giova ricordare quanto sancito dall’Alta Corte nella DTF

134.

V 405 (consid. 7.1.):

“[…] va precisato che l’interesse moratorio non ha

carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l’obbligo di

prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il

ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al

contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1.

pag. 206 con riferimenti). […] Dal momento che l’obbligo di versamento

degli interessi moratori è indipendente dall’esistenza o meno di una colpa,

esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l’autorità fiscale) dovesse

avere – per ipotesi – trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva

dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza

citata H 157/04, consid. 3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c,

H 221/90). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare

fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. È per contro

irrilevante il fatto che durante questo tempo egli abbia effettivamente o meno

tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio di

legge. L’obbligo di pagamento dell’interesse si fonda infatti sulla finzione di

un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della

Cassa. Finzione che del resto si ritrova ugualmente nell’evenienza contraria

del versamento di interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono

restituiti o compensati dalle casse di compensazione (art. 41ter

cpv. 1 OAVS).”

La

giurisprudenza federale è stata debitamente recepita dal TCA nelle STCA 30.2019.10-11

del 3 luglio 2019 consid. 2.3.1., 30.2015.35 del 24 marzo 2016 consid. 2.10., 30.2005.87

dell’11 gennaio 2005 consid. 2.5.2.

Infine,

si rammenta che la __________ era un’impresa individuale, ragione per cui per i

debiti aziendali risponde illimitatamente e con il proprio patrimonio privato AT

1.

2.10

Visto

tutto quanto precede la petizione di AT 1 va respinta.

2.11

La

presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per

quanto attiene alla richiesta di ripetibili formulata dalla Fondazione

convenuta - peraltro non rappresentata in causa -, giova ricordare che,

conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è

di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di

diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 128 V 323

consid. 1a; 126 V 143 consid. 4b).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

§ È

accertato l’assoggettamento della __________ impresa edile di AT 1 al CCL PEAN.

§§ È

accertato che AT 1 è debitore nei confronti della Fondazione CV 1 dei seguenti

importi:

- fr. 2'227,

oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2020;

- fr.

10'970.05, oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2021 e

- fr. 17'722.90,

oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2022.

2. La

domanda riconvenzionale della Fondazione CV 1 è irricevibile.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti