34.2023.22
Petizione (respinta) avente per oggetto un’azione di disconoscimento di debito contributivo. Competenza TCA. Accertato assoggettamento al CCL PEAN, l’importo contributivo e interessi moratori. Domanda riconvenzionale della Fondazione convenuta irricevibile
12 marzo 2024Italiano43 min
quanto concerne i dipendenti __________, __________, __________, __________, __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2023.22
jv/RG/gm
Lugano
12 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 27 febbraio 2023 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1. La __________
impresa edile di AT 1 (di seguito __________), con sede a __________, operativa
dal 1. maggio 2019 ed avente scopo sociale “L’esercizio di impresa generale
di costruzioni per l’edilizia ed il genio civile”, è stata un’impresa
individuale iscritta a Registro di commercio dal 20 gennaio 2020 al 17 gennaio
2023, data della radiazione (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; VIII/7,
pag. 2; I, pag. 2 in initio).
Con
scritto del 14 febbraio 2020 la CV 1 (Fondazione CV 1, di seguito Fondazione) ha
chiesto alla __________ di ritornarle l’allegato modulo di autodichiarazione
compilato, così da poter accertare l’eventuale assoggettamento al Contratto
nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) e al Contratto
collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia
principale (CCL PEAN) (VIII/6).
Il 5
giugno 2020 la Fondazione ha ricevuto l’autodichiarazione, datata 5 maggio 2020
e compilata da AT 1 (VIII/7). Su successiva richiesta della Fondazione, il
titolare le ha altresì inviato il “Modulo attività preponderante” datato 14
luglio 2020, pervenuto alla Fondazione il giorno successivo (VIII/8).
1.2. Con
“decisione” del 25 gennaio 2022 la Fondazione, basandosi sulla documentazione in
suo possesso, ha accertato l’assoggettamento della __________ al Contratto
collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia
principale (CCL PEAN) a cui il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà
generale (DCF DOG CCL PEAN) e, quindi, l’obbligo di versamento dei contributi
PEAN dal 1. maggio 2019 per i dipendenti che ricadono nel campo di applicazione
personale del citato contratto collettivo (VIII/9).
La __________
non ha interposto opposizione alla surriferita decisione.
L’8
febbraio 2022 la __________ ha annunciato alla Fondazione la massa salariale
per gli anni contributivi 2019, 2020 e 2021 per complessivi fr. 399'925.40. Su
richiesta del 15 febbraio 2022 della Fondazione, la __________ le ha altresì
inviato le distinte salariali 2019-2020 (VIII/10).
Successivamente
la Fondazione ha emesso, tra le altre, le seguenti fatture nei confronti della __________:
-
Fattura (finale) del 7 marzo 2022 di fr. 2'227 relativa ai contributi
del 2019 (dal 1. aprile al 31.12.2019);
-
Fattura (finale) del 7 marzo 2022 di fr. 10'970.05 relativa ai
contributi del 2020;
-
Fattura (finale) del 7 marzo 2022 di fr. 17'722.90 relativa ai
contributi 2021 (VIII/18);
1.3. Con
precetto esecutivo del 28 ottobre 2022 la Fondazione ha escusso AT 1, quale
titolare della __________, per l’importo di fr. 30'919.95, oltre ad interessi
del 5% dal 5 marzo 2022, mentre il 31 ottobre 2022 quest’ultimo ha interposto
opposizione totale al precetto esecutivo, senza formulare osservazioni (VIII/19).
Con
decisione del 6 febbraio 2023 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________
ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione sulla base del
riconoscimento di debito prodotto in tale sede dalla Fondazione, giacché “la
parte escussa non ha opposto nessuna valida eccezione” (VIII/20; Ibis/B).
1.4. Con
petizione (azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF) del 27
febbraio 2023 AT 1 ha convenuto in giudizio la Fondazione presso la Pretura di __________,
chiedendo che sia “accertata l’inesistenza della pretesa di CHF 30'919.95
oltre interessi, con tassa di giustizia posta a carico della Fondazione […]
nella procedura di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo […]”,
che “Anche le spese esecutive sono da porre a carico della Fondazione
[…]”, che “È confermata l’opposizione interposta al precetto esecutivo
[…]”, formulando le seguenti argomentazioni:
“Dal 2019 fino a marzo 2022 ero titolare di una ditta
individuale. Nell’arco di questo periodo ho regolarmente fornito alla
Fondazione […] la documentazione
richiestami ai fini della determinazione o meno dell’obbligo di
assoggettamento. La procedura ha avuto degli importanti ritardi e lungaggini,
di modo che la Fondazione […] mi ha comunicato di ritenere il mio
obbligo di assoggettamento solamente a marzo 2022, ovvero quasi tre anni dopo
l’inizio dell’attività, chiedendomi di pagare CHF 30'919.90 per i contributi
arretrati e per i relativi interessi di mora.
Contesto
di essere debitore di tale importo, in quanto all’epoca ero titolare di una
ditta individuale e ritengo che in quanto tale io non possa essere
personalmente assoggettato al Contratto collettivo di lavoro per il
pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale.
Non
comprendo e contesto in ogni caso l’assoggettamento fino al 1° maggio 2019
(ovvero all’inizio dell’attività), siccome non avevo dipendenti all’inizio
dell’attività. Contesto inoltre che debbano essere prelevati contributi anche a
mio carico, come mi risulta dal calcolo effettuato dalla Fondazione […],
poiché essendo titolare della ditta individuale ricoprivo un ruolo
dirigenziale.
Contesto
poi anche l’applicazione degli interessi di mora retroattivi fino al 2019. Non
mi è mai stata mandata alcuna fattura dalla Fondazione, siccome per quasi tre
anni sono stato in attesa di sapere se dovessi essere assoggettato oppure no.
Non comprendo di conseguenza il motivo per cui vengano applicati gli interessi
di mora fino al 2019.
Anche
volendo comunque, mi trovo in ogni caso impossibilitato a pagare l’importante
cifra richiestami dalla Fondazione […], considerato che ero titolare di
una piccola azienda con pochi dipendenti e che riuscivo a stento a guadagnarmi
il mio stipendio, pagando nel contempo gli operai.
Per
tutti questi motivi, non ho proceduto al pagamento e la Fondazione ha quindi
spiccato nei miei confronti il precetto esecutivo […], a cui ho
tempestivamente interposto opposizione. Il Pretore ha concesso in data 6
febbraio 2023 il rigetto [provvisorio, n.d.r.] dell’opposizione nei miei
confronti e presento tempestivamente la presente azione di disconoscimento del
debito.” (I).
Con
decisione del 27 settembre 2023 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha
dichiarato la petizione irricevibile, rilevando la mancata competenza ratione
materiae ed individuando la competenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, giacché “la presente causa ha quale oggetto l’assoggettamento
al CCL PEAN e il conseguente obbligo di pagamento dei relativi contributi
[…]”. In applicazione dell’art. 63 cpv. 1 CPC, il giudice di prime cure ha
avvertito l’attore del fatto che ripresentando dinanzi al giudice competente
l’atto entro venti giorni dalla notificazione della decisione d’irricevibilità,
la causa sarebbe stata considerata pendente dal giorno della petizione (II/2).
Il 18
ottobre 2023 AT 1, rappresentato dall’avv. __________ dello Studio legale e
notarile RA 1, ha inoltrato la petizione al TCA (II+1/2).
1.5. Con la
risposta di causa la Fondazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa e la
condanna dell’attore al pagamento dei seguenti importi quali contributi PEAN:
-
fr. 2'227 relativi al periodo contributivo dal 1. aprile 2019 al 31
dicembre 2019, oltre ad interessi del 5% dal 1. gennaio 2020;
-
fr. 10'970.05 relativi al periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2020,
oltre ad interessi del 5% dal 1. gennaio 2021 e
-
fr. 17'722.90 per il periodo dal 1. gennaio al 31 dicembre 2021, oltre
ad interessi dal 1. gennaio 2022.
In
sintesi, la Fondazione ribadisce l’assoggettamento dell’attore al CCL PEAN, la
correttezza dell’ammontare del credito contributivo e degli interessi di mora
maturati su di esso (VIII).
1.6. Con
scritto del 15 gennaio 2024 il TCA ha intimato la risposta di causa all’attore,
avvertendo le parti sulla facoltà di presentare entro dieci giorni eventuali
altri mezzi di prova (IX). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. Conformemente
alla decisione del 27 settembre 2023 del giudice civile, l’attore ha inoltrato la
petizione entro un mese (art. 63 cpv. 1 CPC) al TCA, autorità giudiziaria che,
come si vedrà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.3.), risulta in concreto
competente a giudicare la vertenza. Ne consegue che la causa risulta pendente
dal 27 febbraio 2023 (cfr. supra consid. 1.4. in initio e art. 64 cpv. 1 CPC).
2.3. Giusta l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone
designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle
controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.
Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Circa
la competenza personale, l’art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di
previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel
che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle
prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dall’altro,
alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo
delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF
119 V 443; RDAT I-1994, pag. 195; SZS 1994 pag. 65, RDAT-I 1993, pag. 233; DTF
116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200
consid. 1a., 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, 1998,
pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de
prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989 pag. 84;
Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983, pag. 174). Con
la prima revisione della LPP la via secondo l’art. 73 LPP è stata aperta anche
per controversie in essere nei confronti di istituti di libero passaggio e liti
vertenti su pretese derivanti dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
In
casu è pacifico che l’attore, titolare dell’impresa individuale GPC, è un
datore di lavoro ai sensi del citato disposto.
La
convenuta è una Fondazione preposta all’attuazione del CCL PEAN. In
particolare, essa può avviare procedure d’esecuzione e intentare cause a
proprio nome in rappresentanza delle parti contraenti (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN;
DTF 134 III 541). Trattasi di un istituto di previdenza non iscritto nel
registro della previdenza professionale ex artt. 80 LPP e 89bis CC che
elargisce delle prestazioni previdenziali sovraobbligatorie ex art. 331 CO (STF
9C_211/2008 del 7 maggio 2008 consid. 3.1. e seg. con ulteriori rinvii
giurisprudenziali).
La
presente vertenza costituisce quindi una controversia tra istituto di previdenza
e datore di lavoro.
Circa
la competenza territoriale, l’art. 73 cpv. 3 LPP fissa il foro della
controversia presso la sede o il domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo
dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Per adire il foro
alternativo è irrilevante che l’attore sia l’istituto di previdenza, il datore
di lavoro o l’assicurato (SVR 2006 BVG Nr. 17, pag. 62 consid. 2.3.).
In
concreto, l’attore era titolare della GPC, impresa individuale con sede in
Ticino che ha convenuto la Fondazione in Ticino. Nel Canton Ticino, la competenza a dirimere controversie ex
art. 73 cpv. 1 LPP è fissata presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni
(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di
previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio
2012; RL 852.100).
Pertanto, anche la competenza
territoriale è data.
Per
quanto attiene alla competenza materiale, vale quanto segue.
Il TCA
è competente solo se il litigio concerne la previdenza professionale in senso
stretto o in senso lato (SZS 1996, pag. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V
168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129, 119 V 443; 116 V 112 e 221, 112 Ia 613;
Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters-
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in: ZSR 1987, pagg. 608 e 613).
Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle
concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a
questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti
all’aspetto previdenziale (per esempio la produzione di atti o il rilascio di
informazioni); pure da annoverare in questo ambito sono determinate azioni di
accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-d; Sentenza ZR.2005.108/AJR.2005.9 del 16 gennaio 2006, in:
Rechenschaftsbericht des Obergerichts des Kantons Thurgau an den Grossen Rat
2006, pagg. 188-193; RDAT I-1994 pag. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi
citata; Walser, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des
BVG, in: SZS 1988, pag. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti
di tale natura, la via dell’art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova
il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44
consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e riferimenti).
Per
quanto attiene alle controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro,
per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti
relative ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e
siano quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere inserite negli
statuti o nel regolamento dell’istituto di previdenza. In questo caso
l’eventuale litigio è di natura previdenziale ed è data la competenza ex art.
73 LPP (SVR 1995 BVG n. 29 pag. 85; Meyer-Blaser, in: SZS 1994 pag. 106).
Alternativamente, tali contratti collettivi tornano applicabili se il Consiglio
Federale ne decreta la validità generale (…).
Un
litigio che verte esclusivamente sulla questione a sapere se un’impresa è
soggetta al campo d’applicazione di un contratto collettivo al quale è stato
conferito carattere obbligatorio generale è di competenza del giudice civile.
Tuttavia, nella misura in cui, oltre alla questione dell’assoggettamento al
contratto collettivo, vengono sollevate ulteriori questioni afferenti alla
previdenza professionale (ad esempio la produzione di atti o il rilascio di
informazioni), la competenza materiale ricade sul giudice delle assicurazioni
sociali, il quale dovrà preliminarmente determinarsi sulla questione
civilistica (STF 9C/211/2018 consid. 4.4.-4.7. con molteplici rinvii
giurisprudenziali, 9C_711/2017 del 4 luglio 2018, Sentenza BV 2016/24 del 10
agosto 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo consid.
2.3.1.; Sentenza 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di
Basilea Campagna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali consid. 2.1.;
Hürzeler/Bättig-Lischer, BSK BVG, n. 18-13 ad art. 73 LPP).
Per
poter determinare l’oggetto del contendere – e rispondere quindi alla questione
a sapere se la controversia pertiene al giudice civile o quello delle
assicurazioni sociali – occorre confrontarsi con le questioni sollevate con la
domanda di causa e, se del caso, con quelle di cui all’eventuale domanda
riconvenzionale presentata con la risposta di causa, se lecita
(Hürzeler/Bättig-Lischer, op. cit., n. 18 ad art. 73 LPP).
In
concreto, l’attore non si è limitato a contestare l’assoggettamento al CCL
PEAN, ma ha altresì avversato l’importo fatto valere dalla Fondazione (“Contesto
di essere debitore di tale importo […]”), come desumibile anche dalla
domanda di causa (“[…] È accertata l’inesistenza della pretesa di CHF
30'919.95 oltre interessi […]”) (cfr. supra consid. 1.4.).
Visto
tutto quanto precede, anche la competenza ratione materiae è data.
2.4. La
petizione configura un’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF,
ossia un’azione di accertamento negativa.
Riguardo
alla ricevibilità, secondo dottrina e giurisprudenza, l’art. 73 cpv. 1 LPP
consente di proporre un’azione di accertamento (RDAT I-1994 pag. 198, DTF 119 V
13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320, DTF 116 V 112, DTF 115 V 372, DTF 112 Ia 180
consid. 2b), SZS 1992, pag. 234, SZS 1992 pag. 294; Riemer, Das Recht der
beruflichen Vorsorge in der Schweiz, §6 n. 4, pag. 128; Meyer, Die Rechtswege
nach dem BVG, in: RDS 1987 I pag. 614; Helbling, Les institutions de prévoyance
et la LPP, pag. 401; Schwarzenbach-Hahnhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in:
SZS 1983, pag. 183).
Presupposto
per un’azione di accertamento in materia amministrativa è che l’istante abbia
un interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto
giuridico litigioso (DTF 119 V 13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320, DTF 115 V 231,
DTF 115 V 373, SZS 1992 pag. 234). Un interesse di fatto è sufficiente, purché
si stratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, DTF 115 V 373,
DTF 114 V 202-2023). L’esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso
quando l’assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto
all’esistenza o all’estensione di un diritto o di un obbligo di diritto
pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il
rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (DTF 118 V 102, SZS 1992 pag.
234; STFA 22 maggio 1991 in re K.).
L’interesse
degno di protezione fa comunque difetto quando è proponibile un’azione
condannatoria, giacché rispetto a quest’ultima l’azione d’accertamento è
sussidiaria (RDAT I-1994 pag. 199; DTF 119 V 13, DTF 108 Ib 546, ZBl 1989 pag.
482; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 867). In simili casi
l’accertamento del rapporto giuridico è una condizione del giudizio di condanna
e non ha, come tale, portata autonoma (RDAT I-1994 pag. 199; SJ 1988 pag. 589,
DTF 96 II 131).
Sotto
il profilo civilistico, presupposto per l’azione di disconoscimento del debito
è che abbia avuto luogo una regolare procedura esecutiva. L’interesse del
debitore all’azione di accertamento negativa è dato se vi è un concreto
pericolo che il creditore voglia prevalersi del suo diritto, ciò che è presunto
dal momento che quest’ultimo ha adito le vie esecutive e richiesto il rigetto
dell’opposizione (Staehelin/Bauer/Lorandi, BSK SchKG, n. 17 e 18 ad art. 83 LEF
con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
Caratteristica
principale dell’azione di disconoscimento del debito è il fatto che benché i
ruoli processuali delle parti siano invertiti – il presunto debitore essendo
attore ed il presunto creditore essendo convenuto – l’onere della prova incombe
sul creditore convenuto, il quale dovrà dimostrare l’esistenza, l’ammontare e
l’esigibilità della pretesa, conformemente all’art. 8 CC. Il creditore deve
dimostrare la fondatezza del credito già posto in esecuzione sulla base di
motivi (giuridici) preesistenti (“Identität des Streitgegenstandes im Sinne
der Identität des Lebensvorganges”), potendo tuttavia presentare ulteriori
prove (Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I, 2020, pag. 102 e
seg.; Staehelin/Bauer/Lorandi, op. cit., n. 54 ad art. 83 LEF).
Da
parte sua, con l’azione di disconoscimento l’attore debitore può contestare
(integralmente o parzialmente) l’esistenza del credito, il suo ammontare e/o la
sua esigibilità (DTF 123 III 207 consid. 3b/bb;). Non può invece sollevare
eccezioni che concernono la procedura di rigetto dell’opposizione come tale (BGE 64 III 12).
In
concreto la Fondazione ha fatto spiccare nei confronti dell’attore il precetto
esecutivo del 28 ottobre 2022 ed il 6 febbraio 2023 vi è stato il rigetto
provvisorio dell’opposizione. In queste condizioni all’attore non restava altra
via che l’inoltro, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione (art. 83
cpv. 2 LEF) presso il giudice del luogo dell’esecuzione (in casu il TCA), la
presente azione di accertamento dell’inesistenza del debito (disconoscimento
del debito), al fine di impedire che il rigetto dell’opposizione divenisse
definitivo (un’azione condannatoria non era invece, evidentemente, possibile).
2.5. In
ragione di quanto precede, la petizione è ricevibile in ordine.
A
titolo abbondanziale si rileva che un’azione di accertamento circa questioni
contributive configura un ulteriore motivo per cui la competenza materiale ex
art. 73 cpv. 1 LPP è da fissare presso il giudice delle assicurazioni sociali
(DTF 116 V 112 con rinvii dottrinali).
2.6. Nella
risposta di causa la Fondazione non si è limitata a chiedere la reiezione della
petizione ma ha altresì chiesto la condanna di AT 1 al pagamento di complessivi
fr. 30'919.95, oltre a interessi moratori sui singoli importi (cfr. supra
consid. 1.5.), ossia alla somma oggetto dell’azione di disconoscimento
presentata da AT 1 (cfr. supra consid. 1.4.).
La
domanda riconvenzionale di parte convenuta è priva d’interesse giuridico e deve
quindi essere dichiarata irricevibile.
L’azione
di inesistenza del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF, come quella oggetto
della presente causa, è difatti correlata con la procedura di rigetto
dell’opposizione. Giusta il cpv. 3 dell’art. 83 LEF il rigetto pronunciato in
via provvisoria esplica tutti i suoi effetti e diviene definitivo se il
debitore non inoltra azione di disconoscimento o se questa viene respinta.
Tanto più che la decisione di reiezione dell’azione di disconoscimento vale
quale titolo di rigetto definitivo (DTF 113 III 86, 134 III 656, 148 III 30;
Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 53 e 60 ad art. 83 LEF, n. 14
ad art. 80 LEF con riferimenti).
nel
merito
2.7. Oggetto
del contendere è sapere se AT 1 è debitore di fr. 30'919.95, oltre interessi a
titolo di contributi previdenziali alla Fondazione dal 1. aprile 2019 al 31
dicembre 2021. In via pregiudiziale, occorre verificare se l’impresa
individuale __________, fosse obbligatoriamente assoggettata al CCL PEAN.
2.8. Il CCL
PEAN (attuale versione valida dal 1. gennaio 2018) è un contratto collettivo di
lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), da
una parte, il Sindacato Unia (ex Sindacato Edilizia & Industria) e il
Sindacato Syna dall’altra, allo scopo di tenere in debita considerazione le
sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore
dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e,
quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario
finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono l’età
ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 11). Il contratto è
entrato in vigore il 1. luglio 2003 (art. 29 CCL PEAN) ed è stato modificato
più volte nel corso degli anni (estratti in calce al CCL PEAN).
Con
decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag.
3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente
il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di
lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL; RU 1956 1658), ha conferito obbligatorietà
generale al CCL PEAN (COG CCL PEAN), puntualmente esteso alle modifiche
effettuate nel corso degli anni. Ciò comporta che anche coloro che non sono parti
contraenti sono assoggettate al CCL PEAN nella misura in cui ricadono nel campo
d’applicazione dello stesso.
Ne
discende che l’assoggettamento di un’impresa al CCL PEAN può avvenire in due
ipotesi alternative: o per affiliazione ad un’associazione di datori di lavoro
che è parte contraente e quindi direttamente assoggettata al CCL PEAN o in
forza della COG CCL PEAN (STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 consid. 2 e seg.;
DTF 134 III 625 consid. 1.1. e seg.; Sentenze 200 21 194 BV e 200 21 314 (2)
del Tribunale amministrativo di Berna, Sezione diritto delle assicurazioni
sociali, dell’11 gennaio 2022 consid. 2.1. e la citata Sentenza 735 14 366 del
23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 2.2.).
Stante
il carattere normativo della COG CCL PEAN la sua conoscenza è considerata
scontata ed il datore di lavoro che non si annuncia, rispettivamente non versa
spontaneamente i contributi alla Fondazione incorre in una grave negligenza (DTF
138 V 32 consid. 4.1. e 4.2. in initio con rinvii giurisprudenziali e
dottrinali; Portmann/Stöckli, Schweizerisches Arbeitsrecht, 2007, n. 1099-1104).
In
casu non vi sono documenti agli atti per concludere che la __________, quale
datrice di lavoro, fosse affiliata ad una parte contraente, né le parti hanno
mai sostenuto che ciò fosse il caso. Ne consegue che entra in linea di conto
solo l’eventuale assoggettamento in forza della COG CCL PEAN (cfr. infra
consid. 2.8.1. e segg.).
Occorre
quindi verificare se, sotto il profilo del campo d’applicazione geografico
(cfr. infra consid. 2.8.1.), aziendale (cfr. infra consid. 2.8.2.) e personale
(cfr. infra consid. 2.8.3.) il COG CCL PEAN torna applicabile o meno.
2.8.1. L’art. 2
cpv. 2 COG CCL PEAN (art. 1 cpv. 1 e 3 CCL PEAN) prevede l’applicazione del
contratto collettivo su tutto il territorio svizzero, eccettuate, a determinate
condizioni, le imprese con sede nel Canton Ginevra e nel Canton Vallese.
In casu
la __________ aveva sede a __________ (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per
cui il campo d’applicazione geografico è dato.
2.8.2. Al fine
di sapere se un’azienda rientra nel ramo economico o nella professione del
contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale
l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione,
nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di
lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non
costituisce una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività
naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda
svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per
decidere l’assoggettamento ad uno o all’altro contatto collettivo. Lo scopo
sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La
giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di
obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle
aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere
un rapporto di concorrenza diretto (STF 4A_299/2012 del 16 ottobre 2012 consid.
2.1. con riferimento a 4C.191/2006 del 17 agosto 2006 consid. 2.2.,
parzialmente pubblicata in JAR 2007 313).
Va poi
rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, secondo il principio
dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e
quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contratto
collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e
condizioni d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende
che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che
un’azienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente
autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali
possono essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio
determinante per l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che
caratterizza un’azienda o un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in
quanto tale comprendente diverse azienda (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con
riferimento alla STF 4C.45/2002 dell’11 luglio 2002 consid. 2.1.1. e
4C.350/2000 del 12 marzo 2001 consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C_1033/2009
del 30 aprile 2010; STF 9C_123/2010 del 3 maggio 2010).
Successivamente
alle modifiche del 6 dicembre 2012 (entrata in vigore al 1. gennaio 2013), del
10 novembre 2015 (entrata in vigore al 1. dicembre 2015) e del 7 agosto 2017
(entrata in vigore al 1. gennaio 2018) – reperibili all’indirizzo web
www.seco.admin.ch – l’art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN),
afferenti al campo d’applicazione del contratto collettivo dal profilo
aziendale e tutt’ora in vigore, presenta il seguente tenore (sottolineature del
redattore):
" Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del
contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che
figurano nell’allegato sono applicabili ai datori di lavoro (imprese, parti di
imprese e ai cottimisti indipendenti) dei seguenti settori:
a. edilizia,
genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (comprese le
pavimentazioni);
b. lavori
di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di
demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono
esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le
discariche autorizzate conformemente all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti
(OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture;
c. estrazione e lavorazione
della pietra, imprese di selciatura;
d. imprese
di costruzione e d’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella
realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si
intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di
facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
e. imprese d’isolamento
e d’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e lavori
analoghi nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
f. imprese per i lavori di
iniezione e risanamento del calcestruzzo;
g. imprese
che eseguono lavori in asfalto e betoncini;
h. imprese
che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di
costruzione ferroviaria i lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione
del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari
e i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario e
svolti in aree pericolose della ferrovia. Sono escluse le imprese e parti di
imprese che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di
applicazione personale secondo il capoverso 5 o che seguono lavori alle linee
di contatto e ai circuiti elettrici.” (cpv. 4).
Tornando
al caso in disamina, si rileva che, ancorché non determinante, lo scopo sociale
della GPC era “L’esercizio di impresa generale di costruzioni per l’edilizia
ed il genio civile” (cfr. supra consid. 1.1. in initio).
Nell’autodichiarazione
del 5 maggio 2020 (VIII/7) l’attore ha indicato che l’impresa individuale era
affiliata alla “__________” e di soggiacere al contratto collettivo di lavoro
con obbligatorietà generale per l’edilizia. Circa le attività effettivamente
svolte dall’impresa, egli ha indicato lavori di edilizia al 50%, di costruzione
e isolamento facciate al 25% e lavori di carpenteria al 25%.
Egli
ha altresì indicato i nominativi dei due dipendenti “__________
[…],
lavoratore edile 100%” e “__________
[…], lav. edile, 100%”,
allegando il seguente organigramma:
AT 1 titolare
__________OPERAIO
EDILE
__________OPERAIO
EDILE
Nel
modulo “Annuncio della massa salariale/conteggio dei contributi 2019” datato 8
febbraio 2022 l’attore ha indicato di avere alle dipendenze della __________ i
signori __________ (dal 16 settembre 2019) e __________ (dal 14 ottobre 2019),
operai edili (VIII/10).
Nel
“Modulo attività preponderante” del 14 luglio 2020 e afferente alla percentuale
delle attività effettivamente svolte (VIII/8), AT 1 ha indicato che la __________
era attiva al 50% nell’edilizia, al 40% nella costruzione e isolamento di facciate
e al 10% in lavori di carpenteria, comunicando altresì che i dipendenti erano
attivi per 50 ore nel settore dell’edilizia, 40 ore nella costruzione e
isolamento di facciate e 10 ore nei lavori di carpenteria. Circa la
ripartizione dal fatturato, egli ha indicato un 50% derivante da attività
dell’edilizia, 40% dalla costruzione e isolamento di facciate e 10% dai lavori
di carpenteria.
Con la
risposta di causa la Fondazione ha asserito che dal 2019 al 2022 la __________ ha
impiegato nove dipendenti (__________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________), indicando la massa salariale per
dipendente e producendo i contratti di lavoro di __________, __________, __________
e __________. Dai contratti di lavoro agli atti emerge che questi ultimi, con
l’eccezione di __________ (lavoratore edile carpentiere), erano stati assunti “in
qualità di lavoratore edile (categoria C)” (VIII/21).
Sulla
base della surriferita documentazione si deve concludere che la GPC era attiva
(anche) nel settore dell’edilizia e del genio civile ai sensi dell’art. 2 cpv.
4 lett. a COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN). Per contro, le attività di
costruzione e isolamento di facciate come pure i lavori di carpenteria esulano
dal campo di applicazione aziendale del COG CCL PEAN.
Se
un’impresa svolge attività sia comprese sia escluse dal settore dell’edilizia
principale, si è in presenza di una cosiddetta impresa mista (Keller, Der
flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, pagg. 365 e 366 con esempi;
Stöckli, Fachhandbuch Arbeitsrecht, §13 Ausgewählte Probleme des kollektiven
Rechts, pag. 218).
Le
imprese miste si suddividono in imprese miste a tutti gli effetti ed imprese
miste non a tutti gli effetti (ted. unechter Mischbetrieb, cfr. STF
4A_377/2009 del 25 novembre 2009 consid. 4.2. con riferimenti e STF 9C_453/2016
del 21 novembre 2016 consid. 4.2; Brühwiler, Allgemeinverbindlicherklärung von
Gesamtarbeitsverträgen, in: ARV 2012, pag. 140).
Nella
STF 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 (consid. 3d) il Tribunale federale ha sancito
tre presupposti che devono essere cumulativamente adempiuti affinché si possa
parlare di un’impresa mista a tutti gli effetti (sottolineature del redattore):
" […] Von einem selbständigen Betrieb oder einem
Betriebsteil innerhalb eines Mischunternehmens kann […] nur gesprochen werden,
wenn dieser eine eigene organisatorische Einheit bildet. Das setzt voraus,
dass die einzelnen Arbeitnehmer klar zugeordnet werden können und die entsprechenden
Arbeiten im Rahmen der übrigen Tätigkeiten des Unternehmens nicht nur hilfsweise
erbacht werden. Im interesse der Rechtssicherheit ist zudem zu fordern,
dass der Betriebsteil mit seinen besonderen Produkten oder Dienstleistungen
insofern auch nach Aussen als entsprechender Anbieter gegenüber den Kunden in
Erscheinung tritt. Demgegenüber bedarf der Betriebsteil keiner eigenen
Verwaltung oder gar einer separaten Rechnungsführung, um als solcher gelten zu
können.”
Vedasi
anche DTF 141 V 657 consid. 4.5.2.2 con rinvii giurisprudenziali.
Nel
caso in disamina, questo Giudice può far proprio quanto incontestatamente
addotto dalla Fondazione: “La ditta individuale del querelante [recte:
attore] è un’impresa mista non a tutti gli effetti, poiché queste tre
condizioni non sono cumulativamente soddisfatte. La cancelleria [recte:
intestazione] riporta uniformemente solo la dicitura “__________ impresa
edile di AT 1” […]. Secondo i contratti di lavoro, i dipendenti sono
impiegati nella stessa funzione di lavoratore edile (categoria C) (allegato 21
della convenuta). Nell’autodichiarazione, il querelante non ha indicato alcuna
unità aziendale indipendente (allegato 7 della convenuta). Non esistono unità
operative indipendenti riconoscibili dall’esterno. […]” (VIII, p.to 30.).
Conseguentemente
la __________ configura un’impresa mista non a tutti gli effetti.
Occorre
dunque determinare l’attività principale della __________, ossia quella che
caratterizza l’impresa nel suo insieme. Se questa fosse l’edilizia,
conformemente al principio dell’unità tariffale il contratto collettivo sarebbe
applicabile a tutta l’azienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono
un’attività non inclusa nel contratto collettivo.
Nella
STF 9C_629/2016 del 2 marzo 2017 (consid. 6.3.1.) l’Alta corte, rinviando alle
disposizioni del CNM dell’edilizia e del genio civile, ha ribadito che per
determinare l’attività principale dell’impresa mista non a tutti gli effetti
bisogna in primo luogo fondarsi sul criterio della prestazione lavorativa in
ore riferita all’attività oggetto della verifica. Se per un qualsiasi motivo
non è possibile adottare questa procedura, si applica il criterio della
percentuale d’impiego. Se anche tale criterio non conduce ad un risultato
inequivocabile, si applicano criteri sussidiari, quali il fatturato, l’utile,
l’iscrizione nel registro e l’affiliazione all’associazione professionale.
In
casu nell’autodichiarazione del 5 maggio 2020 l’attore ha dichiarato di avere
alle dipendenze due lavoratori (assunti quali operai edili a tempo pieno) e che
le attività effettivamente svolte dall’impresa erano ripartite in ragione del
50% nell’edilizia principale, del 25% nella costruzione e isolamento facciate e
del 25% in lavori di carpenteria (VIII/7). La ripartizione delle attività è
stata nuovamente confermata nel “Modulo attività preponderante” del 14 luglio
2020, nel quale l’attore ha altresì indicato che i dipendenti prestavano 50 ore
lavorative nell’edilizia, 40 nella costruzione ed isolamento di facciate (ramo
della pittura e gessatura) e 10 nei lavori di carpenteria (ramo della
costruzione in legno), confermando altresì le percentuali di ripartizione delle
attività (VIII/8).
Con
“decisione” (impropriamente definita come tale, cfr. STCA 34.2006.37 del 25
maggio 2007 consid. 2.4. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) del 25
gennaio 2022 la Fondazione ha stabilito che l’attività principale dell’impresa
individuale era quella afferente all’edilizia principale (50%), proprio
basandosi sulle dichiarazioni dell’attore. Benché reso edotto circa la
possibilità di contestare tale “decisione”, AT 1 non si è mai opposto in alcun
modo (VIII/9). Oltre a ciò, i contratti di lavoro presenti all’inserto indicano
che i dipendenti erano quasi tutti stati assunti quali operai edili (VIII/21).
Tutto
bene considerato, la valutazione della documentazione agli atti – rimasta come
tale incontestata (cfr. supra consid. 1.6.) – permette a questo Giudice di
concludere che seppure il numero esatto di ore prestate nei singoli rami d’attività
non può essere accertato con precisione, esse sono prevalentemente (state)
dedicate al settore dell’edilizia principale.
Pertanto,
l’attività principale e che caratterizza la __________ è quella dell’edilizia
principale. Ne consegue che, in applicazione del principio dell’unità
tariffaria, l’intera impresa individuale è assoggettata al COG CCL PEAN anche
sotto il profilo del campo d’applicazione aziendale.
2.8.3. Per
quanto concerne il campo d’applicazione dal profilo personale, l’art. 2 cpv. 5
COG CCL PEAN (art. 3 cpv. 1 CCL PEAN), modificato con decreto del Consiglio
federale del 10 novembre 2015 ed entrato in vigore il 1. dicembre 2015 presenta
il seguente tenore (sottolineature del redattore):
" Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si
applicano per i lavoratori delle imprese di cui al capoverso 4
(indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:
a. capi
muratori e capi fabbrica;
b. capi squadra;
c. professionisti quali
muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.;
d. lavoratori edili (con
o senza conoscenze professionali);
e. specialisti quali
macchinisti, autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti, a
condizione che lavorino in un’impresa o una parte d’impresa giusta il capoverso
4;
f. guardiani di sicurezza con
formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per
lavori in aree pericolose della ferrovia;
g. altri lavoratori, per quanto
eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottoposta al campo d’applicazione.
Fatti
I lavoratori sono assoggettati al
CCL PEAN dal momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS.
Sono eccettuati i dirigenti, il
personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e
alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti gli
assistenti di cantiere e i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio
come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di
amministrazione o con una funzione analoga oppure che possono esercitare un
influsso determinante sull’andamento degli affari dell’impresa. Queste persone
non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un’attività a tempo
pieno o a tempo parziale, giusta le lettere a-g soprastanti, nella stessa
impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa
esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari se detiene una
partecipazione superiore al 20 per cento nell’impresa o nell’azienda madre.
Sono anche esclusi:
- i macchinisti di macchinari ferroviari automatici
(personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e revisione
del parco macchine);
- i macchinisti di treni di lavoro per la
saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida,
all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
- i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in
modo preponderante questi lavori specifici.” (cpv. 5).
Per
quanto concerne i dipendenti __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________, la documentazione agli atti prova che essi
erano stati assunti quali lavoratori edili ai sensi del citato disposto (VIII/7,
10, 17 e 21), come incontestatamente asserito dalla Fondazione (VIII, p.to 41.;
cfr. supra consid. 1.6.).
Pertanto,
anche il campo di applicazione dal profilo personale del COG CCL PEAN è dato.
A tal
proposito, si rileva che la censura del ricorrente secondo cui “[…] all’epoca
ero titolare di una ditta individuale e ritengo che in quanto tale io non possa
essere personalmente assoggettato al Contratto collettivo di lavoro per il
pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale” (I, pag. 2)
risulta inconferente, giacché ad essere (stata) assoggettata al COG CCL PEAN è
l’impresa individuale __________ quale impresa ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 COG
CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN). È sulla massa salariale dichiarata dalla
stessa __________ che la Fondazione ha calcolato i contributi previdenziali
contestati.
2.8.4. Visto tutto
quanto precede, alla __________ torna applicabile il COG CCL PEAN.
2.9. L’attore
contesta, ancorché in modo generico (cfr. supra consid. 1.4., 2.3. e 2.4.)
l’ammontare del debito contributivo.
2.9.1. Per
essere assoggettata al CCL PEAN un’impresa deve ricadere nei tre campi
d’applicazioni del contratto collettivo, ossia quello geografico (cfr. supra
consid. 2.8.1.), aziendale (cfr. supra consid. 2.8.2.) e personale (cfr. supra
consid. 2.8.3.). L’assoggettamento inizia quando tutti e tre i campi
d’applicazione sono dati.
In
particolare, per quanto attiene il campo d’applicazione personale, i combinati
artt. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN e 3 cpv. 2 CCL PEAN prevedono che un’impresa è
assoggettata al CCL PEAN al momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS per
i lavoratori.
I
contributi, da prelevare e versare dal datore di lavoro, sono calcolati quale
percentuale sul salario determinante, ossia il salario assoggettato all’obbligo
contributivo AVS fino al massimo LAINF del lavoratore assoggettato al contratto
collettivo (artt. 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 COG CCL PEAN, 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 CCL
PEAN, 6 cpv. 1 e 9 cpv. 1 Regolamento PEAN).
La
percentuale dei contributi previdenziali ha registrato la seguente evoluzione:
% datore di lavoro
% lavoratore
% totale
Periodi*
4,66
1
5,66
01.07.2003-31.12.2004
4
1
6
01.01.2005-31.12.2007
4
1,3
5,3
01.01.2008.31.12.2011
4
1
5
01.01.2013-30.05.2015
5,5
1,5
7
01.07.2016-31.03.2019
5,5
Considerandi
2.
7,5
01.04.2019-31.12.2019
5,5
2,25
7,75
01.01.2020
e continuo
* combinati artt. 8 e 28 COG CCL PEAN; Modifica COG CCL
PEAN del
1.
novembre 2007 (entrata in vigore al 1. gennaio 2008); Modifica COG CCL PEAN del
6.
dicembre 2012 (entrata in vigore il 1. gennaio 2013); Modifica COG CCL PEAN del
14.
giugno 2016 (entrata in vigore il 1. luglio
2016) e Modifica del 29 gennaio 2019
(entrata in vigore dal 1. aprile 2019).
In
concreto, per determinare il salario determinante la Fondazione, conformemente
a quanto previsto dai combinati artt. 6 cpv. 2 e 9 cpv. 2 Regolamento PEAN, si
è fondata su quanto dichiarato dall’attore. Quest’ultimo ha dichiarato una
massa salariale di fr. 29'693.20 per il 2019, di fr. 141'549.10 per il 2020 e
di 228'683.10 per il 2021 (VIII/7 e 10).
Applicando
le percentuali riportate nella tabella sovraesposta, l’obbligo contributivo per
l’anno 2019 era di fr. 2'227 (7,5% di fr. 29'693.20), per l’anno 2020 di fr.
10'970.05 (7,75% di fr. 141'549.10) e di fr. 17'722.90 per l’anno 2021 (7,75%
di fr. 228'683.10).
Ne
consegue che il debito contributivo della __________ per il periodo 2019-2021
ammonta a complessivi fr. 30'919.95.
A tal
proposito, la censura di AT 1 secondo cui “Non comprendo e contesto in ogni
caso l’assoggettamento fino al [recte: dal] 1°maggio 2019 (ovvero
all’inizio dell’attività), siccome non avevo dipendenti all’inizio
dell’attività” (cfr. supra consid. 1.4.) è inconferente: i contributi per
il 2019 sono stati calcolati sul salario determinante per quell’anno, a
prescindere dal momento in cui __________ e __________ sono entrati alle
dipendenze della __________ (a settembre, rispettivamente ottobre 2019).
Visto
tutto quanto precede è accertato che per gli anni 2019-2021 (incluso) la __________
era assoggettata al CCL PEAN e che il debito contributivo dell’impresa ammonta
a fr. 30'919.95.
2.9.2
Occorre
ora verificare la legittimità degli interessi di mora, contestati dall’attore (“Contesto
[…] l’applicazione degli interessi di mora retroattivi fino al 2019. Non mi
è mai stata mandata alcuna fattura dalla Fondazione, siccome per quasi tre anni
sono stato in attesa di sapere se dovessi essere assoggettato oppure no. Non
comprendo di conseguenza il motivo per cui vengano applicati gli interessi di
mora fino al 2019”, cfr. supra consid. 1.4.).
Va
innanzitutto precisato che gli interessi moratori fatti valere dalla Fondazione
non sono, come pare intendere l’attore, “retroattivi fino al 2019”, ma
vengono fatti valere con decorrenza dal 1. gennaio degli anni 2020, 2021 e 2022
(VIII, p.to 2. delle richieste di giudizio). Inoltre, l’asserzione secondo cui
la Fondazione non gli abbia mai inviato fatture con gli interessi di mora è
manifestamente in contraddizione con la documentazione all’inserto (VIII/18).
Ciò
precisato, si rileva che è precipuo dovere del datore di lavoro annunciarsi
spontaneamente alla Fondazione e versare i contributi previdenziali (STF
9C_392/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 4.4.2. in initio), un’omissione in tal
senso configurando una grave negligenza (DTF 138 V 32 consid. 4.1. e 4.2.).
Come
accennato (cfr. supra consid. 2.8.), l’obbligo contributivo non dipende dal
fatto che il datore di lavoro o il dipendente ne fossero a conoscenza o da
un’eventuale diversità di vedute tra il datore di lavoro e la Fondazione in
punto all’assoggettamento al CCL PEAN (STF 9C_392/2016 del 17 ottobre 2016
consid. 3.2.2. in initio con rinvio giurisprudenziale e STF 9C_454/2016 del 9
marzo 2017 consid. 6.6.2. con rinvii giurisprudenziali). Ciò significa che le
dichiarazioni salariali devono essere trasmesse ancor prima che la Fondazione
abbia reso la “decisione” di assoggettamento.
Tornando
al caso in disamina, giusta l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN (applicabile in
forza dei combinati artt. 1 e 9 COG CCL PEAN e art. 9 cpv. 4 CCL PEAN) il
datore di lavoro ha l’obbligo di trasmettere alla Fondazione, al più tardi
entro il 31 gennaio, il certificato di salario nominativo delle persone
assoggettate al CCL PEAN (indicando anche il loro numero AVS) per l’anno civile
trascorso.
In
casu, la __________ era attiva già da maggio 2019 con due dipendenti assunti a
settembre, rispettivamente ottobre di quell’anno e assoggettati al CCL PEAN (cfr.
supra consid. 1.1.; VIII/7 e 10). Tuttavia, egli ha omesso di annunciarsi alla
Fondazione anche successivamente all’iscrizione, a gennaio 2020, dell’impresa
individuale a Registro di commercio, violando l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN.
È
stata infatti la Fondazione, nel febbraio 2020, ad avviare una procedura di
accertamento, sollecitando l’attore a presentare l’autodichiarazione debitamente
compilata, richiesta a cui l’attore ha dato riscontro solo nel maggio 2020
(cfr. supra consid. 1.1.), quindi successivamente al 31 gennaio 2020.
Inoltre,
egli ha annunciato la massa salariale per gli anni 2019, 2020 e 2021 solo l’8
febbraio 2022 in luogo del 31 gennaio del 2020, del 2021 e del 2022.
È
quindi accertato l’(in)agire gravemente negligente dell’attore ai sensi della
surriferita giurisprudenza.
Come
visto (cfr. supra consid. 2.9.1.), la __________ presenta(va) un debito
contributivo per il 2019 di fr. 2'227, per l’anno 2020 di fr. 10'970.05 e per
l’anno 2021 di fr. 17'722.90, per complessivi fr. 30'919.95.
Sulla
base della documentazione agli atti, in particolare le fatture indicate al
consid. 1.2., il precetto esecutivo del 28 ottobre 2022, ed il riconoscimento
di debito prodotto dall’attore medesimo (cfr. supra consid. 1.3. in fine), come
pure dal tenore della petizione (cfr. supra consid. 1.4.: “[…] Per tutti
questi motivi, non ho proceduto al pagamento e la Fondazione ha quindi spiccato
nei miei confronti il precetto esecutivo […]”), non vi sono dubbi che la __________
ha omesso di versare i contributi previdenziali dovuti.
In
applicazione dei combinati artt. 89a cpv. 6 cifra 14 CC e 66 cpv. 4 LPP, i
contributi previdenziali andavano versati entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per i quali erano dovuti, ossia entro il 31 gennaio 2020,
31.
gennaio 2021 e 31 gennaio 2022 (sul tema vedasi la citata STF 9C_392/2016
consid. 3.2.1.).
Ne
discende che i contributi previdenziali erano esigibili al 1. gennaio 2020, 1.
gennaio 2021 e 1. gennaio 2022.
Per
quanto concerne gli interessi di mora, torna applicabile l’art. 9 Regolamento
PEAN che presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore)
" 1 Il
datore di lavoro deve versare alla Fondazione FAR la totalità dei contributi, ovvero
i suoi e quelli dei lavoratori.
2.
La massa salariale annuale determinante per il
calcolo dei contributi viene stabilita in base alle informazioni fornite
dall’impresa giusta l’art. 6 cpv. 2 Reg. PEAN.. Il datore di lavoro
comunica tempestivamente alla Fondazione FAR le differenze superiori al 10%
della massa salariale dichiarata registrata durante l’anno. Se l’impresa non
comunica la massa salariale, la Direzione della Fondazione FAR ha il diritto di
stabilire mediante stima l’ammontare dei contributi ancora scoperti e non
ancora prescritti.
3.
Il datore di lavoro è tenuto a versare acconti a
scadenze trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della
fattura, in ogni caso al più tardi alla fine del trimestre. Gli acconti sono
calcolati in base alla massa salariale determinante per la fattura definitiva o
all’ultima notifica della massa salariale a tenore del cpv. 2.
4.
La Fondazione fattura un importo di CHF 50 per ogni
richiamo e addebita interessi di mora del 5% a partire dalla scadenza del
periodo di conteggio o di pagamento, per analogia con l’art. 41bis
cpv. 1 lett. a-d OAVS. Ciò significa che devono pagare gli interessi di
mora del 5%:
a) di regola, le persone tenute a pagare i
contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del
periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b)
le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i
contributi sono dovuti;
c)
i datori di lavoro, sui
contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da
parte della Fondazione, a partire da tale fatturazione;
d) i datori di lavoro, sui contributi da
compensare per i quali non presentano alla Fondazione un regolare conteggio
entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine.
5.
Il Consiglio di fondazione ha la competenza di
convenire o prevedere altre modalità di prelievo, sempre che il risultato sia
equivalente.
Conseguentemente,
in applicazione dell’art. 9 cpv. 4 lett. b Regolamento PEAN, la Fondazione era
legittimata a chiedere interessi di mora del 5% su fr. 2'227 dal 1. gennaio
2020, su fr. 10'970.05 dal 1. gennaio 2021 e su fr. 17'722.90 dal 1. gennaio
2022.
A
titolo abbondanziale, giova ricordare quanto sancito dall’Alta Corte nella DTF
134.
V 405 (consid. 7.1.):
“[…] va precisato che l’interesse moratorio non ha
carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l’obbligo di
prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il
ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al
contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1.
pag. 206 con riferimenti). […] Dal momento che l’obbligo di versamento
degli interessi moratori è indipendente dall’esistenza o meno di una colpa,
esso si giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l’autorità fiscale) dovesse
avere – per ipotesi – trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva
dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza
citata H 157/04, consid. 3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c,
H 221/90). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare
fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. È per contro
irrilevante il fatto che durante questo tempo egli abbia effettivamente o meno
tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio di
legge. L’obbligo di pagamento dell’interesse si fonda infatti sulla finzione di
un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della
Cassa. Finzione che del resto si ritrova ugualmente nell’evenienza contraria
del versamento di interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono
restituiti o compensati dalle casse di compensazione (art. 41ter
cpv. 1 OAVS).”
La
giurisprudenza federale è stata debitamente recepita dal TCA nelle STCA 30.2019.10-11
del 3 luglio 2019 consid. 2.3.1., 30.2015.35 del 24 marzo 2016 consid. 2.10., 30.2005.87
dell’11 gennaio 2005 consid. 2.5.2.
Infine,
si rammenta che la __________ era un’impresa individuale, ragione per cui per i
debiti aziendali risponde illimitatamente e con il proprio patrimonio privato AT
1.
2.10
Visto
tutto quanto precede la petizione di AT 1 va respinta.
2.11
La
presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per
quanto attiene alla richiesta di ripetibili formulata dalla Fondazione
convenuta - peraltro non rappresentata in causa -, giova ricordare che,
conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è
di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di
diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 128 V 323
consid. 1a; 126 V 143 consid. 4b).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
§ È
accertato l’assoggettamento della __________ impresa edile di AT 1 al CCL PEAN.
§§ È
accertato che AT 1 è debitore nei confronti della Fondazione CV 1 dei seguenti
importi:
- fr. 2'227,
oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2020;
- fr.
10'970.05, oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2021 e
- fr. 17'722.90,
oltre interessi del 5% dal 1. gennaio 2022.
2. La
domanda riconvenzionale della Fondazione CV 1 è irricevibile.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti