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34.2023.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 maggio 2024Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I figli del defunto hanno diritto

alle rendite per orfani (art. 20 LPP, artt. 19 lett. g e 39 cpv. 2 Regolamento).

Trattasi di un diritto proprio dell’orfano (Hürzeler/Scartazzini, in:

Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 1 e seg. ad art. 20 LPP).

L’ammontare della rendita per

orfani – in casu incontestato - è determinato sulla base degli artt. 21 LPP e

41 Regolamento.

Circa la nascita e l’estinzione

del diritto alle prestazioni, l’art. 22 LPP prevede che:

" 1Il

diritto alle prestazioni di superstiti sorge con la morte dell’assicurato, ma,

il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.

2[…].

3Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue

quando l’orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo

sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l’orfano:

a. è a tirocinio o agli studi;

b. è incapace di

guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.

4[…]”.

L’art. 40 Regolamento prevede che

" 1. Il

diritto a una rendita per i figli decorre con l’erogazione di una rendita di

invalidità o di vecchiaia oppure con il decesso dell’assicurato e in ogni caso

non prima che cessi il diritto al salario intero alla fine del mese in cui il

figlio compie il 18° anno di età.

2. Per i figli che, in conformità con le indicazioni sulle rendite

AVS sono in formazione o sono invalidi almeno al 70 per cento, il diritto a una

rendita per i figli si estingue con la conclusione degli studi o

dell’apprendistato ovvero con la fine dell’invalidità, in ogni caso al più

tardi alla fine del mese del compimento del 25° anno di età.

3. […].”

Giusta l’art. 338 cpv. 2 CO, “il

datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno

della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due

altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o

figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali

egli adempiva un obbligo di assistenza.”.

L’art. 26 cpv. 2 LPP sancisce che

“l’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari

che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l’assicurato

riscuote il salario completo”.

Dagli scritti del 10 gennaio 2023

della Cassa all’avv. __________ (I/D), rispettivamente all’attore (I/F) si

evince che †__________ è stata alle dipendenze della datrice di lavoro per ben

oltre cinque anni e che il versamento dello stipendio è perdurato fino al 31

dicembre 2022. Ne consegue che, conformemente ai surriferiti disposti legali e

regolamentari, il diritto di AT 1 (nato il 12 settembre 1998) alla rendita per

orfani è nato al più presto il 1. gennaio 2023, come comunicatogli dalla Cassa

(I/F).

Il fatto che la convenuta abbia

sospeso cautelativamente il versamento della rendita in attesa di dirimere la

questione afferente al prelievo anticipato è, seppur comprensibile a fronte

delle complessità che un errore di valutazione in punto al versamento del

prelievo anticipato avrebbe comportato, privo di fondamento giuridico.

Accertato il dovere della Cassa

di corrispondere a AT 1 una rendita per orfani (fintanto che i presupposti sono

adempiuti), occorre verificare la questione degli interessi di mora.

A tal

proposito va rilevato che, in materia di previdenza professionale, il Tribunale

federale ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione gli

interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 134, confermata in

DTF 137 V 373 e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012 e

9C_334/2011 del 2 agosto 2011).

In tal

caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO;

SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno

2012). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica

l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto

ammonta al 5% annuo (in tema vedasi anche STF 9C_165/2022 del 16 marzo 2023,

commentata da Schilter/Wyler-Schmelzer, Regelung des Verzugszinses, in: Schweizer

Personalvorsorge 10-23, pagg. 112 e 113).

Per

quanto riguarda la decorrenza degli interessi di mora l’Alta Corte applica

l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui “il debitore in mora al pagamento di

interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata

non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro

di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135

consid. 4c con riferimenti; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012).

Per la

giurisprudenza inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza

obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto

giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza

sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo alla

previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e

115 V 37 consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte

generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art. 102 seguenti (DTF 119

V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).

In concreto il Regolamento della

Cassa disciplina sia il tasso che la decorrenza degli interessi di mora,

ossequiando a quanto previsto dai surriferiti riferimenti legali e

giurisprudenziali.

Infatti, l’art. 21 Regolamento

prevede che:

" 1. Per le

prestazioni della Cassa valgono le seguenti scadenze:

a. rendite: pagamento mensile

b. prestazioni in capitale: con l’insorgere del caso

previdenziale, in ogni caso non prima che siano noti con certezza gli aventi

diritto;

c.

prestazione di libero passaggio:

giorno in cui viene risolto il rapporto di lavoro.

Per gli assicurati coniugati, al momento

dell’erogazione della prestazione di libero passaggio in forma di capitale o in

contanti, la Cassa esige il consenso scritto del coniuge.

Considerandi

2.

L’interesse di mora è dovuto nei seguenti casi:

a. erogazione di rendita: dalla domanda di avvio della

procedura di esecuzione o dall’inoltro della querela. L’interesse di mora è

pari al tasso di interesse minimo LPP;

b.

erogazione di capitale: a partire

da un mese dopo la scadenza. L’interesse di mora è pari al tasso di interesse

minimo LPP;

[…]”

Il tasso di interesse minimo LPP

è dell’1% dal 1. gennaio 2017 al 31 dicembre 2023 e dell’1.25% dal 1. gennaio

2024.

(artt. 15 cpv. 2 LPP e 12 lett. j. e k. OPP 2).

In concreto, prima della

petizione del 7 novembre 2023 l’attore non aveva avviato alcuna procedura

esecutiva, ragione per cui gli interessi di mora decorrono a far tempo da tale

data.

Visto quanto precede, è accertato

l’obbligo della Cassa di corrispondere a AT 1 una rendita di fr. 547 mensili

dal 1. gennaio 2023, oltre interessi di mora dell’1% dalla scadenza di ciascuna

rata mensile a partire dal 7 novembre 2023.

Va da sé che la Cassa dovrà

versare la rendita per orfani e gli interessi di mora all’assicurato, nato il

12.

settembre 1998, solo fintanto che i relativi presupposti legali sono

adempiuti.

Sotto questo aspetto, dunque, la

petizione va accolta ai sensi del considerando.

2.7.2

L’attore chiede anche il versamento “del

capitale in caso di morte oltre interessi moratori del 5% a far tempo dal

decesso dell’assicurata 23 settembre 2022” (cfr. supra consid. 1.4.).

Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. h.

Regolamento, la Cassa eroga prestazioni in capitale in caso di morte.

L’art. 21 cpv. 1 lett. b.

Regolamento prevede che le prestazioni in capitale vengano pagate “con

l’insorgere del caso previdenziale, in ogni caso non prima che siano noti con

certezza gli aventi diritto”. L’art. 21 cpv. 2 lett. b. Regolamento prevede

che per l’erogazione di capitale, l’interesse di mora è dovuto a partire da

un mese dopo la scadenza ed è pari al tasso di interesse minimo LPP”.

Per l’art. 42 cpv. 1 Regolamento

“Con il decesso di un assicurato attivo diviene esigibile un capitale in

caso di morte”.

L’art. 43 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

Regolamento prevede che se al momento del decesso dell’assicurato non vi è un

coniuge superstite, il diritto al capitale è dei figli del deceduto aventi diritto

alla rendita orfanile, i quali devono esercitare le proprie facoltà nei

confronti della Cassa entro sei mesi dal decesso dell’assicurato.

L’importo del capitale in caso di

morte – in casu non litigioso – è disciplinato agli artt. 44 e 54 Regolamento.

In casu è accertato che l’attore

ha diritto alla rendita per orfani dal 1. gennaio 2023 (cfr. supra consid. 2.7.1.).

Pacifico che †__________ è deceduta il 23 settembre 2022, circostanza che

tuttavia non è ancora sufficiente per poter concludere che la Cassa fosse già

in quel momento certa sull’identità degli aventi diritto al capitale di

decesso. A tal proposito si osserva che non è neppure possibile determinare

quando la Cassa è venuta a conoscenza del certificato ereditario rilasciato il

14.

dicembre 2022 (I/E).

Per determinare il momento in cui

la Cassa ha avuto la certezza dell’identità dell’avente diritto al capitale di

decesso ci si deve fondare sullo scritto del 10 gennaio 2023 inviato dalla Cassa

all’attore. Con esso, oltre a riconoscergli il diritto ad una rendita per

orfani dal 1. gennaio 2023, la convenuta ha riconosciuto all’attore anche un

capitale di decesso, comunicandogli la sospensione del versamento fino alla

risoluzione della controversia relativa al prelievo anticipato (I/F).

Ritenuto che il certificato

ereditario è stato rilasciato il 14 dicembre 2022, considerato che il diritto

al capitale di decesso presuppone il diritto alla rendita per orfani (art. 43

cpv. 1 lett. b e cpv. 2 Regolamento), che tale diritto è stato riconosciuto all’attore

con decorrenza dal 1. gennaio 2023 e ricordato il margine d’apprezzamento delle

prove che il giudice delle assicurazioni sociali gode, questa Corte ha maturato

il convincimento che la Cassa abbia avuto la conoscenza certa dell’identità

dell’avente diritto al capitale di decesso al più tardi il 1. gennaio 2023.

Pertanto, il capitale di decesso

di fr. 95'951 era esigibile da tale data. Non avendo la Cassa addotto validi

motivi, segnatamente una base legale o regolamentare, a giustificazione del

mancato versamento del capitale di decesso entro il mese successivo, sul

predetto ammontare vanno computati interessi di mora dell’1% dal 1. febbraio

2023.

e dell’1.25% dal 1. gennaio 2024, conformemente ai disposti regolamentari

(art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b Regolamento) e legali (artt. 15 cpv. 2

LPP e 12 lett. j. e k. OPP 2; cfr. supra consid. 2.7.1.) in concreto

applicabili.

Anche sotto questo aspetto,

dunque, la petizione va parzialmente accolta.

2.8

Visto tutto quanto precede la

domanda di versamento del prelievo anticipato va respinta per carenza di

legittimazione attiva. Per contro, la Cassa va condannata a versare all’attore

la rendita per orfani di fr. 547 mensili dal 1. gennaio 2023, oltre a interessi

di mora dell’1% dal 7 novembre 2023, rispettivamente dell’1.25% dal 1. gennaio

2024.

ed il capitale di decesso di fr. 95'951, oltre interessi di mora dell’1%

dal 1. febbraio 2023 e dell’1.25% dal 1. gennaio 2024.

2.9

Come accennato (cfr. supra consid. 1.5.

in fine e 1.6.), l’attore ha chiesto il richiamo dell’intero incarto

previdenziale di †__________.

Va

qui ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3, 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In concreto ci si potrebbe

chiedere se l’attore abbia sufficientemente motivato il richiamo “incarto completo

della Cassa relativo alla fu signora __________ ed a suo figlio signor AT 1”

(I, pagg. 6 e 12; IX, pagg. 3, 6, 7 e 12). Ad ogni buon conto, accertato come

il decesso dell’assicurata ha reso caduco il diritto al (versamento del) prelievo

anticipato e che tale circostanza ha determinato la carenza di legittimazione

attiva dell’attore in questa sede, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori

prove, giacché ininfluenti ai fini del giudizio.

2.10

La procedura è gratuita (art. 73

cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Visto l’esito della procedura, AT

1, assistito da un legale e parzialmente vincente in causa, ha diritto al

versamento di un importo a titolo di spese ripetibili (parziali) che nel caso

concreto appare giustificato quantificare in fr. 1'500 (IVA inclusa).

Per quanto attiene alla domanda

di rifusione di ripetibili formulata dalla Cassa, va osservato che l'assicuratore che vince la causa non ha,

di regola, diritto a ripetibili

(DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V

361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della

controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza)

e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e

richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente

proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150,

110.

V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non

essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è parzialmente

accolta.

1.1.

La domanda di AT 1 di condannare la CV 1 al versamento di fr. 290'000 a

titolo di prelievo anticipato è respinta.

1.2.

È fatto ordine alla CV 1 di versare a favore di AT 1 una rendita per

orfani di fr. 547 mensili dal 1. gennaio 2023, oltre interessi all’1% dal 7

novembre 2023 e del 1.25% dal 1. gennaio 2024, fintanto che i presupposti per

il diritto alla rendita sono adempiuti.

1.3.

È fatto ordine alla CV 1 di versare a favore di AT 1 la somma di fr.

95'951, oltre interessi all’1% dal 1. febbraio 2023 e del 1.25% dal 1. gennaio

2024.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CV 1 verserà a AT 1 fr. 1'500 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti