34.2023.25
Petizione (parz. accolta): decesso dell’A. avvenuto tra domanda di prelievo anticipato ex art. 30c cpv. 1 LPP e prospettato versamento rende caduco diritto a prelievo, ragione per cui erede difetta della legittimazione attiva per richiederlo. Versamento rendita orfani e capitale di decesso accolte
27 maggio 2024Italiano41 min
alle rendite per orfani (art. 20 LPP, artt. 19 lett. g e 39 cpv. 2 Regolamento).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2023.25
jv/gm
Lugano
27 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry,
cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 7 novembre 2023 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1 a
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza
professionale
ritenuto in
fatto
1.1. †__________, classe 1967, è stata
alle dipendenze della __________ in Ticino ed era pertanto assicurata per la
previdenza professionale presso la CV 1 (di seguito: Cassa).
1.2. Con scritto del 16 settembre 2022
l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha presentato alla Cassa una
domanda di prelievo anticipato ex art. 30c LPP di fr. 290'000 per
l’ammortamento del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione di
cui era unica proprietaria, allegando la procura in favore della citata legale,
l’estratto RFD, il contratto quadro per il credito ipotecario, la sentenza di
divorzio del 24 agosto 2022 ed il consenso della banca mutuante (I/G e H). In
medesima data, ella ha versato alla Cassa fr. 400 per la procedura di prelievo
anticipato (I/I).
Il 19 settembre 2022 la Cassa ha
chiesto e ottenuto dalla banca mutuante gli estremi dei conti per effettuare il
versamento (I/L).
Il 21 settembre 2022 data la
Cassa ha inviato direttamente all’assicurata per email l’istanza di iscrizione
a Registro fondiario e la convenzione di prelievo anticipato, entrambe da
sottoscrivere e ritornarle in originale (I/M-O e Q).
1.3. Il 23 settembre 2022 l’assicurata è
deceduta, lasciando quale unico erede il figlio AT 1 (I/E).
Con scritto del 24 novembre 2022
la Cassa ha comunicato all’avv. __________ che siccome l’assicurata non aveva
ritornato la convenzione di prelievo anticipato debitamente firmata ed essendo
ella nel frattempo deceduta, non sono più adempiuti i presupposti per il
prelievo anticipato, diritto riservato agli assicurati attivi (I/O).
Con scritto del 28 novembre 2022
l’avv. Lepori ha contestato le conclusioni della Cassa, chiedendole ulteriori
chiarimenti (I/P).
Con scritto del 9 dicembre 2022
la Cassa ha comunicato alla citata legale che è prassi dell’istituto
previdenziale inviare la convenzione e l’istanza di iscrizione a Registro
fondiario direttamente all’assicurata, siccome quest’ultima deve sottoscriverle
e ritornarle alla Cassa in originale, precisando che anche se l’assicurata
avesse agito in tal senso, la Cassa non avrebbe potuto procedere al versamento
a seguito dell’insorgenza del caso assicurato di decesso, avvenuto il 23
settembre 2022 e quindi prima del 3 ottobre 2022, prima data utile – resa
pubblica ad inizio anno – per il versamento di capitali (I/Q).
Con scritto del 21 dicembre 2022
l’avv. __________, in rappresentanza di AT 1, ha contestato le argomentazioni e
conclusioni addotte dalla Cassa, ribadendo che “Rimane attuale la domanda di
prelievo anticipato dell’importo di CHF 290'000 così come da formulario […]
inviato alla vostra cassa il 16 settembre 2022” (I/R).
Con scritto dell’11 luglio 2023 AT
1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la conclusione della Cassa
secondo cui il fatto che †__________ non le abbia ritornato la convenzione e
l’istanza a Registro fondiario debitamente sottoscritte prima del decesso osti
al versamento del prelievo anticipato, ritenendo sufficiente la domanda presentata
il 16 settembre 2022, allorquando l’assicurata era ancora in vita.
Conseguentemente, AT 1 aveva chiesto alla Cassa di fargli pervenire una nuova
versione della convenzione di prelievo anticipato e dell’istanza d’iscrizione a
Registro fondiario con l’indicazione di quest’ultimo in sostituzione di †__________,
così da poter procedere con le formalità per il versamento del capitale. (I/S).
Con scritto del 19 settembre 2023
la Cassa, rappresentata dall’avv. RA 2, ha ribadito – rinviando a quanto
indicato sul portale online dell’istituto previdenziale – che il versamento del
prelievo anticipato è subordinato alla stipula della convenzione e che il
versamento avviene conformemente alle date di versamento decise dalla Cassa e
rese pubbliche ad inizio dell’anno. Inoltre, essendo l’assicurata deceduta
prima di sottoscrivere i necessari documenti, i presupposti per il prelievo
anticipato non erano più adempiuti, ragione per cui la Cassa non può in ogni
caso dare seguito alla domanda di prelievo anticipato del 16 settembre 2022 di †__________
(I/T).
1.4. Con petizione del 7 novembre 2023 AT
1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha convenuto in giudizio la Cassa,
chiedendo il “pagamento di fr. 290'000.- oltre interessi moratori del 5% a
far tempo dal 3 ottobre 2022 (cfr. doc. Q: primo termine utile per il pagamento
indicato dalla Cassa)
in favore del Signor AT 1 […]; erede unico
dell’assicurata […] e meglio nei termini già espressamente condivisi con
la Banca __________ (cfr. doc. L)”, come pure il “pagamento della
rendita e del capitale in caso di morte oltre interessi moratori del 5% a far
tempo dal decesso dell’assicurata il 23 settembre 2022 […] in favore del
Signor AT 1 […] e meglio nei termini sostanzialmente già comunicati
all’assicurato (cfr. doc. F)”, sostenendo che:
-
la domanda di prelievo anticipato presentata il 16 settembre 2022 da †__________
era tempestiva, completa, conforme alla legge e al regolamento, ragione per cui
la Cassa disponeva già in quel momento “di ogni informazione necessaria per
poter procedere con il […] pagamento al più tardi il 3 ottobre 2022
[…]”, non essendo previste “altre formalità” per la rivendicazione (ted.
Geltendmachung) del diritto al prelievo anticipato. Deceduta
l’assicurata, l’insorgente può sostituirla nella procedura di prelievo
anticipato;
-
il decesso dell’assicurata è avvenuto dopo la presentazione della
domanda, ragione per cui “non può essere contrapposta alcuna eccezione
[…] nemmeno un caso di previdenza giacché quest’ultimo è semmai intervenuto solamente
posteriormente alla regolare domanda […]”;
-
vivendo nella stessa casa di proprietà della defunta madre ed essendo
egli stesso al beneficio di prestazioni da parte della Cassa, e meglio del
diritto ad una rendita superstiti e all’indennità di decesso di cui chiede il
versamento che la Cassa ha tenuto in sospeso, l’attore non sarebbe neppure
tenuto a restituire alla Cassa l’ammontare da versare a motivo di prelievo
anticipato;
-
se la convenzione di prelievo anticipato e l’istanza a Registro
fondiario fossero state inviate all’avv. __________ anziché direttamente
all’assicurata per email, i citati documenti sarebbero verosimilmente stati
firmati e ritornati alla Cassa prima del decesso dell’assicurata, ragione per
cui “Il ritardo della Cassa potrebbe […] colpevolmente essere
responsabile di questo dettaglio che […] non può quindi andare a
discapito dell’assicurata e di suo figlio nonché unico erede”.
L’attore ha pure richiamato “L’incarto
completo della Cassa relativo alla fu signora __________ ed a suo figlio signor
AT 1” (I).
1.5. Con la risposta di causa la Cassa
ha postulato l’irricevibilità della petizione per carenza di legittimazione
attiva, subordinatamente la reiezione della stessa, adducendo in particolare che:
-
è applicabile il Regolamento previdenziale della Cassa nel tenore in
vigore al 23 settembre 2022 (di seguito: Regolamento), ossia al momento del
decesso dell’assicurata;
-
la domanda di prelievo anticipato del 16 settembre 2022 non era ancora
completa e conforme, dovendo ancora essere sottoscritta la convenzione di
prelievo anticipato e l’istanza di iscrizione a Registro fondiario. Pertanto,
l’assicurata non aveva ancora diritto al prelievo anticipato;
-
le date per i versamenti di capitale, rese pubbliche all’inizio dell’anno
2022 e come tali rimaste incontestate, sono conformi all’art. 6 OPPA;
-
essendo sopraggiunto un evento assicurato, ossia il decesso di †__________,
prima della prima data utile per il versamento (3 ottobre 2022), non sarebbe in
ogni caso stato possibile dare seguito alla domanda di prelievo anticipato,
ragione per cui il fatto di aver inviato la convenzione di prelievo anticipato
e l’istanza di iscrizione a Registro fondiario direttamente all’assicurato
anziché all’avv. __________ è ininfluente;
-
AT 1 difetta della legittimazione attiva per prevalersi del diritto al
prelievo anticipato, facoltà esclusiva degli assicurati attivi. Il fatto che
l’attore sia legittimato a chiedere una rendita e/o capitale di decesso in
qualità di erede nulla muta al fatto che egli difetta della legittimazione
attiva per chiedere il prelievo anticipato, trattandosi di due prestazioni
distinte;
-
l’attore non sostanzia sufficientemente il motivo per cui necessita il
richiamo dell’intero incarto previdenziale di †__________. Trattandosi di una
richiesta indagatoria, essa non è giustificata, ritenuto comunque che tutte le
informazioni richieste sono sempre state fornite (V).
1.6. Con osservazioni del 9 febbraio
2024 l’attore, oltre a ribadire quanto sostenuto in petizione, ha addotto che:
-
il regolamento della Cassa non può essere modificato in modo arbitrario
o violando il principio di uguaglianza di trattamento;
-
la legittimazione attiva per la “domanda di pagamento delle
prestazioni conseguenti al suo “diritto alla rendita e indennità di decesso”
è certamente data;
-
“La legittimazione attiva […] è pure data laddove
[l’attore, n.d.r.] pretende da parte della Cassa, quale erede unico della
defunta assicurata […] il pagamento di fr. 290'000.- a seguito della
domanda che è già stata compiutamente presentata dall’assicurata […] in
virtù del diritto al “prelievo anticipato” […] ex art. 52 s. del
Regolamento […]”. “siccome lo stesso attore pretende dalla Cassa quale
erede il pagamento di un capitale (“prelievo anticipato” […]) a cui la
defunta mamma aveva già diritto e che “solamente” non è ancora stato riscosso,
la legittimazione attiva dell’attore dev’essere confermata”;
-
occorre distinguere tra le formalità relative alla domanda di
prestazione da quelle relative al pagamento della prestazione: per le prime
tutte le formalità erano state ossequiate con la domanda di prestazioni del 16
settembre 2022, mentre le seconde, per cui “effettivamente mancavano ancora
alcuni dettagli”, possono essere evase dall’attore in qualità di erede
unico dell’assicurata;
-
“contrariamente a quanto sostiene la parte convenuta […], a
non essere possibile dopo la morte è la presentazione della domanda […] e
non […] il pagamento del “prelievo anticipato” in quanto tale”;
-
“quanto disposto nell’art. 30d LPP conferma […] che
all’attore, in qualità di erede, dev’essere permesso in questa procedura di
pretendere ed ottenere il pagamento della somma già “promessa” alla di lui
defunta mamma assicurata; giacché per lui, siccome pure posto al beneficio di prestazioni
da parte della Cassa […],
nemmeno varrebbe alcun obbligo di
restituzione nei confronti della Cassa […]”;
-
la Cassa non aveva mai comunicato ad †__________ che in caso di decesso
“prima del termine della “richiesta di pagamento anticipato” […] avrebbe
“annullato”
la domanda di “prelievo anticipato” […]” (IX).
1.7. Con duplica del 29 febbraio 2024 la
Cassa, oltre a confermare le tesi ed argomentazioni addotte con la risposta di
causa, ha sostenuto che:
-
la modifica del regolamento previdenziale risulta conforme alla legge;
-
non vi è mai stata una promessa di pagamento del prelievo anticipato;
-
non vi è un disposto di legge, né un principio del diritto che
conferisce all’erede di un assicurato il diritto al prelievo anticipato;
-
l’attore non può riferirsi all’art. 30d LPP per dedurne la
legittimazione attiva, siccome da una parte il riferimento è fatto all’obbligo
(o eventuale esenzione) di restituzione dell’importo di cui ad un prelievo
anticipato e, dall’altro, le condizioni del prelievo anticipato sono
espressamente riservate agli assicurati attivi;
-
il distinguo dell’attore tra procedura per la domanda per il prelievo
anticipato e quella per il pagamento dello stesso è privo di fondamento ed è
stato artificialmente creato dall’attore per così sanare la carente
legittimazione attiva;
-
le condizioni previdenziali erano perfettamente a conoscenza
dell’assicurata;
-
contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, la convenzione di
prelievo anticipato e l’istanza di iscrizione a Registro fondiario non sono
meri “dettagli relativi alle modalità formali per il successivo pagamento
della prestazione” ma presupposti sostanziali che consentono l’effettivo
versamento del prelievo anticipato;
-
l’art. 10 OPPA non aiuta la tesi dell’attore, anzi la smentisce;
-
agli atti figurano già tutti i documenti necessari che sono stati
prodotti in larga parte dall’attore stesso, ragione per cui mal si comprende
quali ulteriori documenti sarebbero utili a dirimere la vertenza (XI)
1.8. Con scritto dell’11 marzo 2024
l’attore ha integralmente confermato la propria posizione, contestando le tesi
ed argomentazioni della convenuta (XIII).
considerato in diritto
2.1. Giusta
l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1. gennaio 2012; RL 852.100).
Con riferimento alla competenza
territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio
svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu
assunto.
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non
sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella
previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti
nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid.
2b e riferimenti ivi citati).
Circa la competenza personale,
l’art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di
diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni
minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di
quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dall’altro, alle fondazioni di previdenza
a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF 119 V 443; RDAT I-1994, pag.
195; SZS 1994 pag. 65, RDAT-I 1993, pag. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V
247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a., 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, 1998, pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La
jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de
procédure, in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach
BVG, in: SZS 1983, pag. 174). Con la prima revisione della LPP la via
secondo l’art. 73 LPP è stata aperta anche per controversie in essere nei
confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti
dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
In concreto risulta pacifica la
competenza territoriale del TCA, il luogo dell’azienda presso il quale la
defunta assicurata era attiva essendo il Canton Ticino (cfr. supra consid. 1.1.).
Altrettanto pacifica è la competenza materiale, trattandosi di una controversia
tra un assicuratore LPP ed un (potenziale) avente diritto riguardante il prelievo
anticipato dell’avere previdenziale per finanziare la proprietà di
un’abitazione ad uso proprio, la rendita per orfani ed il capitale di decesso
(DTF 127 V 29 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti; Hürzeler/Bättig-Lischer,
BSK BVG, 2020, n. 20 ad art. 73 LPP; Meyer/Uttinger, in:
Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), LPP et LFLP, 2020, n. 9-12 ad art. 73 LPP;
Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2021, n. 6 ad art. 73 LPP). Infine, anche
la competenza personale è data, la presente vertenza contrapponendo un (potenziale)
avente diritto ad una fondazione di previdenza registrata che prevede
prestazioni (sovra)obbligatorie (DTF 141 V 170 consid. 3, 127 V 29 consid. 3b
con riferimenti).
La questione a sapere se la
legittimazione attiva di un attore sia data o meno configura una questione di
diritto materiale (DTF 147 V 2 consid. 3.2.1 con rinvii).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se,
a torto o a ragione, la Cassa ha rifiutato di versare all’attore il prelievo
anticipato, rispettivamente sospeso cautelativamente il versamento della
rendita per orfani e del capitale di decesso.
2.3. L’art. 30c LPP presenta il seguente
tenore:
" 1Per
la proprietà di un’abitazione ad uso proprio, l’assicurato può chiedere al suo
istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto
alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.
2Fino a 50 anni, gli assicurati possono prelevare un
importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. Gli
assicurati di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di
libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all’età di 50 anni oppure la
metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del
prelievo.
3L’assicurato può impiegare questo importo anche per
l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di
abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l’abitazione finanziata in
questo modo sia destinata ad uso proprio.
4Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle
prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di
previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare che
la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso
di decesso o d’invalidità, l’istituto di previdenza stesso offre
un’assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la
stipulazione di un’assicurazione di tal genere. […]”.
Le
modalità di versamento sono regolate dall’Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla
promozione della proprietà d’abitazioni medianti i fondi della previdenza
professionale (OPPA; RU 1994 2379)
Il cpv.
1 dell’art. 30c LPP conferisce all’assicurato attivo che adempie i relativi
presupposti il diritto di prelevare dal suo avere previdenziale un importo per
finanziare la proprietà di un’abitazione ad uso proprio. Tale facoltà
costituisce una sorta di surrogato previdenziale (ted. Vorsorgesurrogat)
che permette all’assicurato di beneficiare dei vantaggi derivanti della
proprietà finanziata con tali mezzi, quali ad esempio il non dover più
corrispondere una pigione locativa o la riduzione dell’onere derivante dal
mutuo ipotecario o ancora la protezione contro la disdetta del contratto di
locazione (Messaggio del 19 agosto 1992 sulla promozione della proprietà
d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, FF 1992 VI 209,
92.066, pagg. 218-221 e 235; Cardinaux/Peer, Wohneigentum als Vorsorge, pag.
173 e seg.; Moser, Die Anforderungen an das Wohneigentum, den/die Bezüger/-in
und die Vorsorgeeinrichtung, in: Cardinaux (Hrsg.), 20 Jahre
Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, Freiburger
Sozialrechtstage 2014, pag. 14; Schöbi, Der Blick zurück: Wie es zur heutigen
Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge kam, in: Cardinaux
(Hrsg.), op. cit., pagg. 1-9). Il prelievo anticipato è strettamente legato
all’assicurato attivo e l’uso proprio dell’oggetto di cui intende acquisire la
proprietà ha importanza preminente (Moser, BSK BVG, n. 20 ad art. 30c LPP; Stauffer,
in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 2 ad art. 30c LPP; Stauffer,
Berufliche Vorsorge, 2019, pagg. 431, 436 e 444). D’altra parte, il prelievo
anticipato ha quale conseguenza la riduzione delle prestazioni al verificarsi
del caso di previdenza (art. 30c cpv. 4 LPP). Le condizioni di prelievo
dell’avere di previdenza sono, specie per quanto attiene i limiti
dell’ammontare, in diretto rapporto d’interdipendenza con la regolamentazione
sulle prestazioni di libero passaggio (STF 9C_476/2008 del 21 novembre 2008
consid. 2.3, pubblicata in DTF 135 V 13; citato Messaggio del 19 agosto 1992,
pag. 229 e seg.).
Il
diritto dell’assicurato di chiedere il prelievo anticipato ai sensi dell’art.
30c cpv. 1 LPP configura una pretesa legale direttamente ed unilateralmente
azionabile anche in assenza di una base nel regolamento dell’istituto
previdenziale. Pertanto, nella misura in cui la domanda di prelievo anticipato
adempie ai presupposti legali, l’istituto previdenziale deve procedere al
versamento, da effettuarsi tuttavia non all’assicurato stesso, bensì in favore
delle persone – fisiche o giuridiche – indicate all’art. 6 cpv. 2 OPPA (Moser,
BSK BVG, n. 2 e 6 ad art. 30c LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, pag. 441; Stauffer,
in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 3 ad art. 30c LPP).
Presupposto
imprescindibile per potersi prevalere del diritto al prelievo anticipato è che
l’importo di cui l’assicurato chiede il versamento sia usato per finanziare una
proprietà ad uso proprio (ted. für den eigenen Bedarf) (art. 30c
cpv. 1 in initio LPP). Per “uso proprio” si intende il diritto reale goduto, a
scopo abitativo, dagli assicurati e dai loro parenti prossimi su una casa
unifamiliare, su una proprietà per piani o su una quota di partecipazione a un
altro edificio (citato Messaggio del 19 agosto 1992, pag. 236; art. 4 OPPA;
Moser, BSK BVG, n. 7 e seg. ad art. 30c LPP; Moser, Die Anforderungen an das
Wohneigentum, den/die Bezüger/-in und die Vorsorgeeinrichtung, in: Cardinaux
(Hrsg.), op. cit., pag. 19).
Nel Bollettino LPP n. 30 del 5
ottobre 1994 emanato dall’UFAS (consultabile in tedesco e francese sul portale
online www.sozialversicherungen.admin.ch), quest’ultimo ha precisato che “Dieser
Eigenbedarf in Form der Selbstnutzung muss grundsätzlich während des Einsatzes
von Geldern der beruflichen Vorsorge bzw. bis zum Eintritt des Vorsorgefalles
vorliegen” (pag. 29).
2.4. Pervenutagli una domanda di
prelievo anticipato ex art. 30c cpv. 1 LPP, l’istituto di previdenza deve
verificare con la dovuta diligenza che i presupposti legali per il prelievo
anticipato siano adempiuti. Il versamento avviene solo se il richiedente
fornisce il proprio consenso e comprova, producendo la documentazione
necessaria, l’adempimento dei presupposti legali per il prelievo anticipato
(art. 10 OPPA; Moser, BSK BVG, n. 39 ad art. 30c LPP; Stauffer, Berufliche
Vorsorge, pag. 442; Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit.,
n. 16 ad art. 30c LPP). Il motivo per cui s’impone tale procedere risiede nel
fatto che tra la domanda di prelievo anticipato e il versamento dello stesso
può decorrere diverso tempo durante il quale possono intervenire delle
modifiche rilevanti sia in capo alla persona assicurata che al creditore a cui
l’istituto di previdenza dovrebbe versare il capitale (Vetter-Schreiber, Der
Vorbezug der Vorsorgemittel zwecks Wohneigentumserwerbs, in: Cardinaux (Hrsg.),
op. cit., pag. 77).
Accertato l’adempimento dei
presupposti legali, l’istituto di previdenza è obbligato a procedere al
versamento entro sei mesi dal momento in cui l’assicurato ha fatto valere la
sua pretesa (art. 6 cpv. 1 OPPA; Schneider/Détienne, La propriété du logement
comme forme de prévoyance: les exigences à l’égard de la propriété du logement,
du bénéficiaire et de l’institution de prévoyance, in: Cardinaux (Hrsg.), op.
cit., pag. 58 e seg.; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, n. 6 ad art. 30c
LPP).
2.5. In una pronunzia del 2008 il
Tribunale federale, rilevato come la legge non chiarisce esplicitamente la
questione a sapere se un prelievo anticipato è possibile anche dopo
l’insorgenza del caso di invalidità, ha osservato che la risposta al quesito è
implicita al fatto che l’importo prelevabile è limitato dall’ammontare della
prestazione di libero passaggio. Considerato che il prelievo anticipato è in un
rapporto d’interdipendenza con la regolamentazione
sulle prestazioni di libero passaggio e che il diritto ad una prestazione
d’uscita è dato solo fintanto che non si è verificato un caso di previdenza, ne
consegue che il prelievo anticipato non è più possibile quando si verifica un
caso di invalidità, poiché in quest’evenzienza il capitale di libero
passaggio viene convertito in capitale di copertura per il caso di previdenza (ted.
Deckungskapital) (citata STF 9C_476/2008 del 21 novembre 2008 consid.
2.3, pubblicata in DTF 135 V 13; in tema vedasi anche Schneider/Détienne, in:
Cardinaux (Hrsg.), op. cit., pag. 46 e seg.; Stauffer,
Berufliche Vorsorge, pagg. 436, 438 e 441; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar,
2021, n. 4 e 5 ad art. 30c LPP con rinvii giurisprudenziali; Vetter-Schreiber,
in: Cardinaux (Hrsg.), op. cit., pag. 80).
Con il decesso dell’assicurato, egli
non ha più il diritto al prelievo anticipato, giacché lo scopo dell’art. 30c
LPP, ossia il finanziamento di un’abitazione ad uso proprio, non può più
realizzarsi. In tale evenienza, l’istituto di previdenza non può (più) procedere
al versamento (Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2019,
pag. 273; Schneider/Détienne, in: Cardinaux (Hrsg.), op. cit., pag. 49; Stauffer,
in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 15 ad art. 30c LPP).
2.6.
2.6.1. In casu l’attore sostiene che per
poter beneficiare del prelievo anticipato ex art. 30c
cpv. 1 LPP a far stato sia l’adempimento dei presupposti al momento della
presentazione della domanda del 16 settembre 2022 e che il successivo decesso
della madre del 23 settembre 2022 nulla muti riguardo all’obbligo della Cassa
di versare il capitale concordato. Soggiunge che, in virtù del diritto
successorio, egli può sostituire la defunta madre nella sottoscrizione
dell’istanza a Registro fondiario e della Convenzione di prelievo anticipato,
ritenendo queste ultime dei meri dettagli formali relativi alle modalità di
versamento dell’ammontare richiesto e non del diritto al prelievo anticipato
strictu sensu.
La tesi dell’attore non merita
adesione.
Come accennato (cfr. supra
consid. 2.3. e 2.5.) il prelievo anticipato ex art. 30c cpv. 1 LPP costituisce
una forma di previdenza avente quale scopo la promozione della proprietà ad uso
proprio dell’assicurato. Si tratta quindi di un diritto strettamente legato alla
persona dell’assicurato attivo e all’uso proprio che egli può fare
dell’abitazione di proprietà finanziata con l’avere di previdenza maturato. Il
decesso dell’assicurato attivo rende caduco il diritto al prelievo anticipato
del capitale di previdenza, non potendo più realizzarsi lo scopo del disposto
in parola. È pertanto irrilevante il fatto che il decesso avvenga prima della
presentazione della domanda di prelievo anticipato o nell’intervallo che
decorre tra la presentazione della domanda ed il versamento, giacché, come
detto, in entrambi i casi non può (più) realizzarsi lo scopo previsto dal
legislatore.
Ne consegue che, contrariamente a
quanto sostiene l’attore, i presupposti legali per il prelievo anticipato non
solo devono essere adempiuti al momento della presentazione della domanda ma
devono perdurare fino al momento del versamento del capitale, giacché
nell’intervallo di tempo che decorre tra i due momenti possono verificarsi
modifiche rilevanti in capo all’assicurato, come per l’appunto il decesso. Detto
altrimenti, il rischio che tra la domanda di prelievo anticipato ed il relativo
versamento (due momenti distinti ma che fanno parte della medesima procedura) intervenga
un caso assicurativo grava sull’assicurato richiedente.
Nella fattispecie in esame †__________
ha presentato la domanda di prelievo anticipato il 16 settembre 2022 ed è
deceduta il 23 settembre 2022, ossia prima della prima data utile (3 ottobre
2022) per il versamento del capitale. Essendo sopraggiunto il caso di decesso
prima del versamento del capitale, il diritto al prelievo anticipato
dell’assicurata è venuto meno, lo scopo del finanziamento di un’abitazione ad
uso proprio non potendo più realizzarsi. Pertanto, a far tempo dal suo decesso,
†__________ non aveva (più) diritto al versamento del capitale richiesto a
motivo di prelievo anticipato ex art. 30c LPP.
Tale conclusione rende
irrilevante sapere se la domanda del 16 settembre 2022 fosse completa o meno,
come pure la circostanza per cui la Cassa ha inviato la Convenzione di prelievo
anticipato e l’istanza di iscrizione a Registro fondiario per e-mail
direttamente all’assicurata invece che all’avv. __________.
In tale contesto è opportuno rammentare
che l’istituto di previdenza ha a disposizione sei mesi dalla presentazione
della domanda di prelievo anticipato per procedere al versamento (art. 6 cpv. 1
OPPA). In concreto – come incontestatamente allegato dalla Cassa – le date per
il versamento erano state rese pubbliche sul portale online della Cassa ad
inizio anno e la prima data utile per versare il capitale ad †__________ era il
3 ottobre 2022, conformemente a quanto previsto dal quadro legislativo (cfr. V/4,
“Promozione della proprietà di abitazioni (PPA)” dell’ottobre 2018, pag.
2: “[…] Non appena è stipulato il contratto di prelievo anticipato, la cassa
provvederà al versamento del prelievo. In questo contesto occorre osservare le
date di versamento della CPS.”).
2.6.2. A supporto della sua tesi l’attore
rinvia alla già citata DTF 135 V 13, osservando come “[q]uanto stabilito
[…] nella DTF 135 V 13, nella misura in cui ribadisce che “[…] il
prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazioni è
ammissibile […]” sino “[…] all’insorgere del caso di previdenza […]”
rinforza a maggior ragione la presente domanda ed ancor più laddove conferma
addirittura che “Una prestazione d’uscita è effettuata validamente anche se
dovesse in seguito risultare che la stessa non avrebbe dovuto essere versata,
in quanto il caso di previdenza di invalidità era già sopravvenuto in
precedenza […]” (I, pag. 6).
Invano.
In quella
fattispecie la ricorrente, nonostante vari periodi di incapacità lavorativa presenti
dal 10 maggio 2002, aveva chiesto il 15 aprile 2003 all’istituto di previdenza presso
cui era assicurata il prelievo anticipato di un capitale per finanziare
l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio. L’istituto di previdenza, dopo aver
sottoscritto con l’assicurata il contratto di prelievo anticipato del 16 aprile
2003, aveva versato il 30 aprile 2003 l’ammontare richiesto. Dopo la fine del
rapporto di lavoro, l’Ufficio AI aveva posto l’assicurata al beneficio di una
pensione completa a partire dal 1. maggio 2003, mentre dal 1. luglio 2003 le è
stata riconosciuta dall'istituto di previdenza una pensione di invalidità
mensile di fr. 1'012.50. Fallito il tentativo di annullare il prelievo
anticipato, l’assicurata aveva adito le vie legali chiedendo il riconoscimento
di una pensione di invalidità LPP di fr. 1'707 mensili, subordinatamente il
risarcimento per danni derivanti dal prelievo anticipato, adducendo come il
prelievo era stato effettuato dopo l’insorgenza del caso assicurato d’invalidità,
che ella riteneva essere dato già con l’inizio del periodo di incapacità
lavorativa. Da parte sua, l'istituto di previdenza sosteneva che il caso
assicurato non coincidesse con l’inizio dell’incapacità lavorativa, bensì con l’inizio
del diritto alla rendita. L’Alta Corte ha dato ragione all’istituto di
previdenza, rilevando che la previdenza professionale assicura i rischi
vecchiaia, morte e invalidità, non l’incapacità lavorativa. Inoltre, il
Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni (consid. 2.7 e
2.8., sottolineature del redattore):
" Die
Regelungen über den Vorbezug zum Erwerb von Wohneigentum beruhen auf der Überlegung,
dass eigenes Wohneigentum wie eine Rente eine Vorsorgefunktion hat (BGE 130 V 191 E. 3.1 S. 194). Die Beschwerdeführerin konnte mit Hilfe des Vorbezugs eine
Wohnung erwerben; ohne diese Möglichkeit hätte sie das erforderliche Kapital
anderweitig beschaffen müssen und jetzt dafür Zinsen zu bezahlen. Der Vorbezug
kann gegenüber einer (höheren) Rente für die versicherte Person je nach den
konkreten Umständen günstiger oder ungünstiger sein, was aber im Wesen einer
Versicherung liegt und für sich allein keine andere Lösung nahelegt. […] Solange
der Vorsorgefall nicht eingetreten ist, ist das Freizügigkeitskapital noch
nicht in Deckungskapital umgewandelt […] und steht damit für einen Vorbezug
zur Verfügung. Die versicherte Person kann auch angesichts einer bevorstehenden
Invalidität selber beurteilen, ob ihr ein Vorbezug und ein dadurch ermöglichter
Erwerb von Wohneigentum oder eine höhere Rente mehr dient. […] In casu ist die
rentenbegründende Invalidität am 1. Mai 2003 eingetreten. Der am 16.
April 2003 mit Valuta 30. April 2003 ausbezahlte Vorbezug erfolgte somit vor
Eintritt des Vorsorgefalls und war rechtmässig. Dementsprechend
reduzierte sich das der Rentenberechnung zugrunde liegende Altersguthaben
(Art. 24 Abs. 3 BVG), weshalb die PKLS [cassa pensione, n.d.r.] die Rente mit
Recht reduziert hat. […]”
Come si evince dal frammento
riportato sopra, il Tribunale federale – oltre ad esporre il motivo per cui
anche a fronte di un’imminente invalidità l’assicurata mantiene il diritto al
prelievo anticipato fino all’insorgere del caso assicurativo – per valutare la
liceità del prelievo anticipato non ha considerato la data della domanda, ma quelle
dell’ordine di versamento (16 aprile 2003) e del versamento stesso (30 aprile
2003), accertando come esso sia avvenuto prima dell’insorgere del caso
assicurato d’invalidità, circostanza che rendeva corretta la riduzione della
rendita determinata dall’istituto di previdenza.
Ne consegue che anziché
soccorrerlo, la surriferita giurisprudenza pregiudica ulteriormente la tesi
dell’attore secondo cui a far stato per il diritto al versamento anticipato
sarebbe esclusivamente l’adempimento dei presupposti legali al momento della
domanda.
A titolo abbondanziale, si rileva
che limitatamente al caso assicurativo d’invalidità, una parte della dottrina
sostiene che se l’assicurato attivo ha validamente presentato una domanda di
prelievo anticipato, l’istituto di previdenza deve darle seguito anche se nel
frattempo è sopraggiunto il caso assicurativo di invalidità parziale, mentre in
caso di invalidità totale il diritto al prelievo anticipato è escluso (Moser, in:
Cardinaux (Hrsg.), op. cit., pag. 29 seg.; Moser, BSK
BVG, n. 32-35 ad art. 30c LPP; Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.),
op. cit., 14 e seg. ad art. 30c LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, pag. 441).
In effetti, nel caso d’invalidità parziale rimane una prestazione d’uscita che
può essere rivendicata per un prelievo anticipato ai fini della promozione
dell’abitazione primaria (STCA 34.2005.39 del 16 novembre 2005 consid. 2.6. con
rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
Ad ogni buon conto, tali
considerazioni non sono applicabili al caso in disamina, †__________ essendo
deceduta, non divenuta (parzialmente) invalida.
2.6.3. AT 1 sostiene anche che “quanto disposto
nell’art. 30d LPP conferma […] che all’attore, in qualità di erede,
dev’essere permesso in questa procedura di pretendere ed ottenere il pagamento
della somma già “promessa” alla di lui defunta mamma assicurata; giacché per
lui, siccome pure posto al beneficio di prestazioni da parte della Cassa
[…] nemmeno varrebbe alcun obbligo di restituzione […]”, IX, pag. 2 e
seg.; I, pag. 6).
La tesi dell’attore non ha
pregio.
L’art. 30d LPP si riferisce infatti
alla situazione successiva al versamento del prelievo anticipato, ossia quando
la proprietà dell’abitazione per uso proprio dell’assicurato è già stata
finanziata, come peraltro desumibile dal tenore del cpv. 1 in initio del
disposto (“L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato
o dai suoi eredi all’istituto di previdenza […]”, sottolineatura del
redattore).
In tal senso vedasi anche Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit.,
n. 1, 3, 5-7 e 9 ad art. 30d LPP e Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar,
n. 3-5 e 7-9 ad art. 30d LPP).
Ad essere ereditabile è quindi,
se del caso, la proprietà dell’abitazione ad uso proprio dell’assicurato attivo
ed i relativi vincoli gravanti sull’immobile, non il diritto al prelievo
anticipato come tale.
In casu, con il decesso di †__________
è venuto meno il diritto al prelievo anticipato. Non essendo stato effettuato
alcun versamento a tale titolo, l’art. 30d LPP non è applicabile.
2.6.4. Visto quanto precede, è accertato
che a seguito del decesso del 23 settembre 2022 di †__________, quest’ultima non
aveva (più) diritto al (versamento del) prelievo anticipato ex art. 30c LPP. Non
essendo il diritto al prelievo anticipato (come tale) ereditabile, AT 1 difetta
della legittimazione attiva.
Pertanto, limitatamente alla
domanda di versamento del prelievo anticipato la petizione va respinta (DTF 147
V 2 consid. 3.2.1 con rinvii giurisprudenziali; Hürzeler/Bättig-Lischer, op.
cit., n. 57 ad art. 73 LPP).
2.7. Come accennato (cfr. supra consid. 1.4.
in initio), l’attore chiede anche il versamento della rendita per orfani (cfr.
infra consid. 2.7.1) e del capitale di decesso (cfr. infra consid. 2.7.2.),
oltre interessi di mora del 5% dal 23 settembre 2022 su entrambe le
prestazioni.
2.7.1. Per quanto attiene alla domanda di
versamento di una rendita per orfani, vale quanto segue.
Fatti
I figli del defunto hanno diritto
alle rendite per orfani (art. 20 LPP, artt. 19 lett. g e 39 cpv. 2 Regolamento).
Trattasi di un diritto proprio dell’orfano (Hürzeler/Scartazzini, in:
Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 1 e seg. ad art. 20 LPP).
L’ammontare della rendita per
orfani – in casu incontestato - è determinato sulla base degli artt. 21 LPP e
41 Regolamento.
Circa la nascita e l’estinzione
del diritto alle prestazioni, l’art. 22 LPP prevede che:
" 1Il
diritto alle prestazioni di superstiti sorge con la morte dell’assicurato, ma,
il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.
2[…].
3Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue
quando l’orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo
sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l’orfano:
a. è a tirocinio o agli studi;
b. è incapace di
guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.
4[…]”.
L’art. 40 Regolamento prevede che
" 1. Il
diritto a una rendita per i figli decorre con l’erogazione di una rendita di
invalidità o di vecchiaia oppure con il decesso dell’assicurato e in ogni caso
non prima che cessi il diritto al salario intero alla fine del mese in cui il
figlio compie il 18° anno di età.
2. Per i figli che, in conformità con le indicazioni sulle rendite
AVS sono in formazione o sono invalidi almeno al 70 per cento, il diritto a una
rendita per i figli si estingue con la conclusione degli studi o
dell’apprendistato ovvero con la fine dell’invalidità, in ogni caso al più
tardi alla fine del mese del compimento del 25° anno di età.
3. […].”
Giusta l’art. 338 cpv. 2 CO, “il
datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno
della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due
altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o
figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali
egli adempiva un obbligo di assistenza.”.
L’art. 26 cpv. 2 LPP sancisce che
“l’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari
che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l’assicurato
riscuote il salario completo”.
Dagli scritti del 10 gennaio 2023
della Cassa all’avv. __________ (I/D), rispettivamente all’attore (I/F) si
evince che †__________ è stata alle dipendenze della datrice di lavoro per ben
oltre cinque anni e che il versamento dello stipendio è perdurato fino al 31
dicembre 2022. Ne consegue che, conformemente ai surriferiti disposti legali e
regolamentari, il diritto di AT 1 (nato il 12 settembre 1998) alla rendita per
orfani è nato al più presto il 1. gennaio 2023, come comunicatogli dalla Cassa
(I/F).
Il fatto che la convenuta abbia
sospeso cautelativamente il versamento della rendita in attesa di dirimere la
questione afferente al prelievo anticipato è, seppur comprensibile a fronte
delle complessità che un errore di valutazione in punto al versamento del
prelievo anticipato avrebbe comportato, privo di fondamento giuridico.
Accertato il dovere della Cassa
di corrispondere a AT 1 una rendita per orfani (fintanto che i presupposti sono
adempiuti), occorre verificare la questione degli interessi di mora.
A tal
proposito va rilevato che, in materia di previdenza professionale, il Tribunale
federale ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione gli
interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 134, confermata in
DTF 137 V 373 e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012 e
9C_334/2011 del 2 agosto 2011).
In tal
caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO;
SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno
2012). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica
l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto
ammonta al 5% annuo (in tema vedasi anche STF 9C_165/2022 del 16 marzo 2023,
commentata da Schilter/Wyler-Schmelzer, Regelung des Verzugszinses, in: Schweizer
Personalvorsorge 10-23, pagg. 112 e 113).
Per
quanto riguarda la decorrenza degli interessi di mora l’Alta Corte applica
l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui “il debitore in mora al pagamento di
interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata
non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro
di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135
consid. 4c con riferimenti; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012).
Per la
giurisprudenza inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza
obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto
giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza
sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo alla
previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e
115 V 37 consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte
generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art. 102 seguenti (DTF 119
V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).
In concreto il Regolamento della
Cassa disciplina sia il tasso che la decorrenza degli interessi di mora,
ossequiando a quanto previsto dai surriferiti riferimenti legali e
giurisprudenziali.
Infatti, l’art. 21 Regolamento
prevede che:
" 1. Per le
prestazioni della Cassa valgono le seguenti scadenze:
a. rendite: pagamento mensile
b. prestazioni in capitale: con l’insorgere del caso
previdenziale, in ogni caso non prima che siano noti con certezza gli aventi
diritto;
c.
prestazione di libero passaggio:
giorno in cui viene risolto il rapporto di lavoro.
Per gli assicurati coniugati, al momento
dell’erogazione della prestazione di libero passaggio in forma di capitale o in
contanti, la Cassa esige il consenso scritto del coniuge.
Considerandi
2.
L’interesse di mora è dovuto nei seguenti casi:
a. erogazione di rendita: dalla domanda di avvio della
procedura di esecuzione o dall’inoltro della querela. L’interesse di mora è
pari al tasso di interesse minimo LPP;
b.
erogazione di capitale: a partire
da un mese dopo la scadenza. L’interesse di mora è pari al tasso di interesse
minimo LPP;
[…]”
Il tasso di interesse minimo LPP
è dell’1% dal 1. gennaio 2017 al 31 dicembre 2023 e dell’1.25% dal 1. gennaio
2024.
(artt. 15 cpv. 2 LPP e 12 lett. j. e k. OPP 2).
In concreto, prima della
petizione del 7 novembre 2023 l’attore non aveva avviato alcuna procedura
esecutiva, ragione per cui gli interessi di mora decorrono a far tempo da tale
data.
Visto quanto precede, è accertato
l’obbligo della Cassa di corrispondere a AT 1 una rendita di fr. 547 mensili
dal 1. gennaio 2023, oltre interessi di mora dell’1% dalla scadenza di ciascuna
rata mensile a partire dal 7 novembre 2023.
Va da sé che la Cassa dovrà
versare la rendita per orfani e gli interessi di mora all’assicurato, nato il
12.
settembre 1998, solo fintanto che i relativi presupposti legali sono
adempiuti.
Sotto questo aspetto, dunque, la
petizione va accolta ai sensi del considerando.
2.7.2
L’attore chiede anche il versamento “del
capitale in caso di morte oltre interessi moratori del 5% a far tempo dal
decesso dell’assicurata 23 settembre 2022” (cfr. supra consid. 1.4.).
Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. h.
Regolamento, la Cassa eroga prestazioni in capitale in caso di morte.
L’art. 21 cpv. 1 lett. b.
Regolamento prevede che le prestazioni in capitale vengano pagate “con
l’insorgere del caso previdenziale, in ogni caso non prima che siano noti con
certezza gli aventi diritto”. L’art. 21 cpv. 2 lett. b. Regolamento prevede
che per l’erogazione di capitale, l’interesse di mora è dovuto a partire da
un mese dopo la scadenza
ed è pari al tasso di interesse minimo LPP”.
Per l’art. 42 cpv. 1 Regolamento
“Con il decesso di un assicurato attivo diviene esigibile un capitale in
caso di morte”.
L’art. 43 cpv. 1 lett. b e cpv. 2
Regolamento prevede che se al momento del decesso dell’assicurato non vi è un
coniuge superstite, il diritto al capitale è dei figli del deceduto aventi diritto
alla rendita orfanile, i quali devono esercitare le proprie facoltà nei
confronti della Cassa entro sei mesi dal decesso dell’assicurato.
L’importo del capitale in caso di
morte – in casu non litigioso – è disciplinato agli artt. 44 e 54 Regolamento.
In casu è accertato che l’attore
ha diritto alla rendita per orfani dal 1. gennaio 2023 (cfr. supra consid. 2.7.1.).
Pacifico che †__________ è deceduta il 23 settembre 2022, circostanza che
tuttavia non è ancora sufficiente per poter concludere che la Cassa fosse già
in quel momento certa sull’identità degli aventi diritto al capitale di
decesso. A tal proposito si osserva che non è neppure possibile determinare
quando la Cassa è venuta a conoscenza del certificato ereditario rilasciato il
14.
dicembre 2022 (I/E).
Per determinare il momento in cui
la Cassa ha avuto la certezza dell’identità dell’avente diritto al capitale di
decesso ci si deve fondare sullo scritto del 10 gennaio 2023 inviato dalla Cassa
all’attore. Con esso, oltre a riconoscergli il diritto ad una rendita per
orfani dal 1. gennaio 2023, la convenuta ha riconosciuto all’attore anche un
capitale di decesso, comunicandogli la sospensione del versamento fino alla
risoluzione della controversia relativa al prelievo anticipato (I/F).
Ritenuto che il certificato
ereditario è stato rilasciato il 14 dicembre 2022, considerato che il diritto
al capitale di decesso presuppone il diritto alla rendita per orfani (art. 43
cpv. 1 lett. b e cpv. 2 Regolamento), che tale diritto è stato riconosciuto all’attore
con decorrenza dal 1. gennaio 2023 e ricordato il margine d’apprezzamento delle
prove che il giudice delle assicurazioni sociali gode, questa Corte ha maturato
il convincimento che la Cassa abbia avuto la conoscenza certa dell’identità
dell’avente diritto al capitale di decesso al più tardi il 1. gennaio 2023.
Pertanto, il capitale di decesso
di fr. 95'951 era esigibile da tale data. Non avendo la Cassa addotto validi
motivi, segnatamente una base legale o regolamentare, a giustificazione del
mancato versamento del capitale di decesso entro il mese successivo, sul
predetto ammontare vanno computati interessi di mora dell’1% dal 1. febbraio
2023.
e dell’1.25% dal 1. gennaio 2024, conformemente ai disposti regolamentari
(art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b Regolamento) e legali (artt. 15 cpv. 2
LPP e 12 lett. j. e k. OPP 2; cfr. supra consid. 2.7.1.) in concreto
applicabili.
Anche sotto questo aspetto,
dunque, la petizione va parzialmente accolta.
2.8
Visto tutto quanto precede la
domanda di versamento del prelievo anticipato va respinta per carenza di
legittimazione attiva. Per contro, la Cassa va condannata a versare all’attore
la rendita per orfani di fr. 547 mensili dal 1. gennaio 2023, oltre a interessi
di mora dell’1% dal 7 novembre 2023, rispettivamente dell’1.25% dal 1. gennaio
2024.
ed il capitale di decesso di fr. 95'951, oltre interessi di mora dell’1%
dal 1. febbraio 2023 e dell’1.25% dal 1. gennaio 2024.
2.9
Come accennato (cfr. supra consid. 1.5.
in fine e 1.6.), l’attore ha chiesto il richiamo dell’intero incarto
previdenziale di †__________.
Va
qui ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012
del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3, 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In concreto ci si potrebbe
chiedere se l’attore abbia sufficientemente motivato il richiamo “incarto completo
della Cassa relativo alla fu signora __________ ed a suo figlio signor AT 1”
(I, pagg. 6 e 12; IX, pagg. 3, 6, 7 e 12). Ad ogni buon conto, accertato come
il decesso dell’assicurata ha reso caduco il diritto al (versamento del) prelievo
anticipato e che tale circostanza ha determinato la carenza di legittimazione
attiva dell’attore in questa sede, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori
prove, giacché ininfluenti ai fini del giudizio.
2.10
La procedura è gratuita (art. 73
cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Visto l’esito della procedura, AT
1, assistito da un legale e parzialmente vincente in causa, ha diritto al
versamento di un importo a titolo di spese ripetibili (parziali) che nel caso
concreto appare giustificato quantificare in fr. 1'500 (IVA inclusa).
Per quanto attiene alla domanda
di rifusione di ripetibili formulata dalla Cassa, va osservato che l'assicuratore che vince la causa non ha,
di regola, diritto a ripetibili
(DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V
361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della
controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza)
e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e
richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente
proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150,
110.
V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non
essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è parzialmente
accolta.
1.1.
La domanda di AT 1 di condannare la CV 1 al versamento di fr. 290'000 a
titolo di prelievo anticipato è respinta.
1.2.
È fatto ordine alla CV 1 di versare a favore di AT 1 una rendita per
orfani di fr. 547 mensili dal 1. gennaio 2023, oltre interessi all’1% dal 7
novembre 2023 e del 1.25% dal 1. gennaio 2024, fintanto che i presupposti per
il diritto alla rendita sono adempiuti.
1.3.
È fatto ordine alla CV 1 di versare a favore di AT 1 la somma di fr.
95'951, oltre interessi all’1% dal 1. febbraio 2023 e del 1.25% dal 1. gennaio
2024.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CV 1 verserà a AT 1 fr. 1'500 (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti