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Decisione

34.2023.25

Petizione (parz. accolta): decesso dell’A. avvenuto tra domanda di prelievo anticipato ex art. 30c cpv. 1 LPP e prospettato versamento rende caduco diritto a prelievo, ragione per cui erede difetta della legittimazione attiva per richiederlo. Versamento rendita orfani e capitale di decesso accolte

27 maggio 2024Italiano41 min

alle rendite per orfani (art. 20 LPP, artt. 19 lett. g e 39 cpv. 2 Regolamento).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2023.25

jv/gm

Lugano

27 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry,

cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 7 novembre 2023 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1 a

rappr. da: RA 2

in materia di previdenza

professionale

ritenuto in

fatto

1.1. †__________, classe 1967, è stata

alle dipendenze della __________ in Ticino ed era pertanto assicurata per la

previdenza professionale presso la CV 1 (di seguito: Cassa).

1.2. Con scritto del 16 settembre 2022

l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha presentato alla Cassa una

domanda di prelievo anticipato ex art. 30c LPP di fr. 290'000 per

l’ammortamento del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione di

cui era unica proprietaria, allegando la procura in favore della citata legale,

l’estratto RFD, il contratto quadro per il credito ipotecario, la sentenza di

divorzio del 24 agosto 2022 ed il consenso della banca mutuante (I/G e H). In

medesima data, ella ha versato alla Cassa fr. 400 per la procedura di prelievo

anticipato (I/I).

Il 19 settembre 2022 la Cassa ha

chiesto e ottenuto dalla banca mutuante gli estremi dei conti per effettuare il

versamento (I/L).

Il 21 settembre 2022 data la

Cassa ha inviato direttamente all’assicurata per email l’istanza di iscrizione

a Registro fondiario e la convenzione di prelievo anticipato, entrambe da

sottoscrivere e ritornarle in originale (I/M-O e Q).

1.3. Il 23 settembre 2022 l’assicurata è

deceduta, lasciando quale unico erede il figlio AT 1 (I/E).

Con scritto del 24 novembre 2022

la Cassa ha comunicato all’avv. __________ che siccome l’assicurata non aveva

ritornato la convenzione di prelievo anticipato debitamente firmata ed essendo

ella nel frattempo deceduta, non sono più adempiuti i presupposti per il

prelievo anticipato, diritto riservato agli assicurati attivi (I/O).

Con scritto del 28 novembre 2022

l’avv. Lepori ha contestato le conclusioni della Cassa, chiedendole ulteriori

chiarimenti (I/P).

Con scritto del 9 dicembre 2022

la Cassa ha comunicato alla citata legale che è prassi dell’istituto

previdenziale inviare la convenzione e l’istanza di iscrizione a Registro

fondiario direttamente all’assicurata, siccome quest’ultima deve sottoscriverle

e ritornarle alla Cassa in originale, precisando che anche se l’assicurata

avesse agito in tal senso, la Cassa non avrebbe potuto procedere al versamento

a seguito dell’insorgenza del caso assicurato di decesso, avvenuto il 23

settembre 2022 e quindi prima del 3 ottobre 2022, prima data utile – resa

pubblica ad inizio anno – per il versamento di capitali (I/Q).

Con scritto del 21 dicembre 2022

l’avv. __________, in rappresentanza di AT 1, ha contestato le argomentazioni e

conclusioni addotte dalla Cassa, ribadendo che “Rimane attuale la domanda di

prelievo anticipato dell’importo di CHF 290'000 così come da formulario […]

inviato alla vostra cassa il 16 settembre 2022” (I/R).

Con scritto dell’11 luglio 2023 AT

1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la conclusione della Cassa

secondo cui il fatto che †__________ non le abbia ritornato la convenzione e

l’istanza a Registro fondiario debitamente sottoscritte prima del decesso osti

al versamento del prelievo anticipato, ritenendo sufficiente la domanda presentata

il 16 settembre 2022, allorquando l’assicurata era ancora in vita.

Conseguentemente, AT 1 aveva chiesto alla Cassa di fargli pervenire una nuova

versione della convenzione di prelievo anticipato e dell’istanza d’iscrizione a

Registro fondiario con l’indicazione di quest’ultimo in sostituzione di †__________,

così da poter procedere con le formalità per il versamento del capitale. (I/S).

Con scritto del 19 settembre 2023

la Cassa, rappresentata dall’avv. RA 2, ha ribadito – rinviando a quanto

indicato sul portale online dell’istituto previdenziale – che il versamento del

prelievo anticipato è subordinato alla stipula della convenzione e che il

versamento avviene conformemente alle date di versamento decise dalla Cassa e

rese pubbliche ad inizio dell’anno. Inoltre, essendo l’assicurata deceduta

prima di sottoscrivere i necessari documenti, i presupposti per il prelievo

anticipato non erano più adempiuti, ragione per cui la Cassa non può in ogni

caso dare seguito alla domanda di prelievo anticipato del 16 settembre 2022 di †__________

(I/T).

1.4. Con petizione del 7 novembre 2023 AT

1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha convenuto in giudizio la Cassa,

chiedendo il “pagamento di fr. 290'000.- oltre interessi moratori del 5% a

far tempo dal 3 ottobre 2022 (cfr. doc. Q: primo termine utile per il pagamento

indicato dalla Cassa)

in favore del Signor AT 1 […]; erede unico

dell’assicurata […] e meglio nei termini già espressamente condivisi con

la Banca __________ (cfr. doc. L)”, come pure il “pagamento della

rendita e del capitale in caso di morte oltre interessi moratori del 5% a far

tempo dal decesso dell’assicurata il 23 settembre 2022 […] in favore del

Signor AT 1 […] e meglio nei termini sostanzialmente già comunicati

all’assicurato (cfr. doc. F)”, sostenendo che:

-

la domanda di prelievo anticipato presentata il 16 settembre 2022 da †__________

era tempestiva, completa, conforme alla legge e al regolamento, ragione per cui

la Cassa disponeva già in quel momento “di ogni informazione necessaria per

poter procedere con il […] pagamento al più tardi il 3 ottobre 2022

[…]”, non essendo previste “altre formalità” per la rivendicazione (ted.

Geltendmachung) del diritto al prelievo anticipato. Deceduta

l’assicurata, l’insorgente può sostituirla nella procedura di prelievo

anticipato;

-

il decesso dell’assicurata è avvenuto dopo la presentazione della

domanda, ragione per cui “non può essere contrapposta alcuna eccezione

[…] nemmeno un caso di previdenza giacché quest’ultimo è semmai intervenuto solamente

posteriormente alla regolare domanda […]”;

-

vivendo nella stessa casa di proprietà della defunta madre ed essendo

egli stesso al beneficio di prestazioni da parte della Cassa, e meglio del

diritto ad una rendita superstiti e all’indennità di decesso di cui chiede il

versamento che la Cassa ha tenuto in sospeso, l’attore non sarebbe neppure

tenuto a restituire alla Cassa l’ammontare da versare a motivo di prelievo

anticipato;

-

se la convenzione di prelievo anticipato e l’istanza a Registro

fondiario fossero state inviate all’avv. __________ anziché direttamente

all’assicurata per email, i citati documenti sarebbero verosimilmente stati

firmati e ritornati alla Cassa prima del decesso dell’assicurata, ragione per

cui “Il ritardo della Cassa potrebbe […] colpevolmente essere

responsabile di questo dettaglio che […] non può quindi andare a

discapito dell’assicurata e di suo figlio nonché unico erede”.

L’attore ha pure richiamato “L’incarto

completo della Cassa relativo alla fu signora __________ ed a suo figlio signor

AT 1” (I).

1.5. Con la risposta di causa la Cassa

ha postulato l’irricevibilità della petizione per carenza di legittimazione

attiva, subordinatamente la reiezione della stessa, adducendo in particolare che:

-

è applicabile il Regolamento previdenziale della Cassa nel tenore in

vigore al 23 settembre 2022 (di seguito: Regolamento), ossia al momento del

decesso dell’assicurata;

-

la domanda di prelievo anticipato del 16 settembre 2022 non era ancora

completa e conforme, dovendo ancora essere sottoscritta la convenzione di

prelievo anticipato e l’istanza di iscrizione a Registro fondiario. Pertanto,

l’assicurata non aveva ancora diritto al prelievo anticipato;

-

le date per i versamenti di capitale, rese pubbliche all’inizio dell’anno

2022 e come tali rimaste incontestate, sono conformi all’art. 6 OPPA;

-

essendo sopraggiunto un evento assicurato, ossia il decesso di †__________,

prima della prima data utile per il versamento (3 ottobre 2022), non sarebbe in

ogni caso stato possibile dare seguito alla domanda di prelievo anticipato,

ragione per cui il fatto di aver inviato la convenzione di prelievo anticipato

e l’istanza di iscrizione a Registro fondiario direttamente all’assicurato

anziché all’avv. __________ è ininfluente;

-

AT 1 difetta della legittimazione attiva per prevalersi del diritto al

prelievo anticipato, facoltà esclusiva degli assicurati attivi. Il fatto che

l’attore sia legittimato a chiedere una rendita e/o capitale di decesso in

qualità di erede nulla muta al fatto che egli difetta della legittimazione

attiva per chiedere il prelievo anticipato, trattandosi di due prestazioni

distinte;

-

l’attore non sostanzia sufficientemente il motivo per cui necessita il

richiamo dell’intero incarto previdenziale di †__________. Trattandosi di una

richiesta indagatoria, essa non è giustificata, ritenuto comunque che tutte le

informazioni richieste sono sempre state fornite (V).

1.6. Con osservazioni del 9 febbraio

2024 l’attore, oltre a ribadire quanto sostenuto in petizione, ha addotto che:

-

il regolamento della Cassa non può essere modificato in modo arbitrario

o violando il principio di uguaglianza di trattamento;

-

la legittimazione attiva per la “domanda di pagamento delle

prestazioni conseguenti al suo “diritto alla rendita e indennità di decesso”

è certamente data;

-

“La legittimazione attiva […] è pure data laddove

[l’attore, n.d.r.] pretende da parte della Cassa, quale erede unico della

defunta assicurata […] il pagamento di fr. 290'000.- a seguito della

domanda che è già stata compiutamente presentata dall’assicurata […] in

virtù del diritto al “prelievo anticipato” […] ex art. 52 s. del

Regolamento […]”. “siccome lo stesso attore pretende dalla Cassa quale

erede il pagamento di un capitale (“prelievo anticipato” […]) a cui la

defunta mamma aveva già diritto e che “solamente” non è ancora stato riscosso,

la legittimazione attiva dell’attore dev’essere confermata”;

-

occorre distinguere tra le formalità relative alla domanda di

prestazione da quelle relative al pagamento della prestazione: per le prime

tutte le formalità erano state ossequiate con la domanda di prestazioni del 16

settembre 2022, mentre le seconde, per cui “effettivamente mancavano ancora

alcuni dettagli”, possono essere evase dall’attore in qualità di erede

unico dell’assicurata;

-

“contrariamente a quanto sostiene la parte convenuta […], a

non essere possibile dopo la morte è la presentazione della domanda […] e

non […] il pagamento del “prelievo anticipato” in quanto tale”;

-

“quanto disposto nell’art. 30d LPP conferma […] che

all’attore, in qualità di erede, dev’essere permesso in questa procedura di

pretendere ed ottenere il pagamento della somma già “promessa” alla di lui

defunta mamma assicurata; giacché per lui, siccome pure posto al beneficio di prestazioni

da parte della Cassa […],

nemmeno varrebbe alcun obbligo di

restituzione nei confronti della Cassa […]”;

-

la Cassa non aveva mai comunicato ad †__________ che in caso di decesso

“prima del termine della “richiesta di pagamento anticipato” […] avrebbe

“annullato”

la domanda di “prelievo anticipato” […]” (IX).

1.7. Con duplica del 29 febbraio 2024 la

Cassa, oltre a confermare le tesi ed argomentazioni addotte con la risposta di

causa, ha sostenuto che:

-

la modifica del regolamento previdenziale risulta conforme alla legge;

-

non vi è mai stata una promessa di pagamento del prelievo anticipato;

-

non vi è un disposto di legge, né un principio del diritto che

conferisce all’erede di un assicurato il diritto al prelievo anticipato;

-

l’attore non può riferirsi all’art. 30d LPP per dedurne la

legittimazione attiva, siccome da una parte il riferimento è fatto all’obbligo

(o eventuale esenzione) di restituzione dell’importo di cui ad un prelievo

anticipato e, dall’altro, le condizioni del prelievo anticipato sono

espressamente riservate agli assicurati attivi;

-

il distinguo dell’attore tra procedura per la domanda per il prelievo

anticipato e quella per il pagamento dello stesso è privo di fondamento ed è

stato artificialmente creato dall’attore per così sanare la carente

legittimazione attiva;

-

le condizioni previdenziali erano perfettamente a conoscenza

dell’assicurata;

-

contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, la convenzione di

prelievo anticipato e l’istanza di iscrizione a Registro fondiario non sono

meri “dettagli relativi alle modalità formali per il successivo pagamento

della prestazione” ma presupposti sostanziali che consentono l’effettivo

versamento del prelievo anticipato;

-

l’art. 10 OPPA non aiuta la tesi dell’attore, anzi la smentisce;

-

agli atti figurano già tutti i documenti necessari che sono stati

prodotti in larga parte dall’attore stesso, ragione per cui mal si comprende

quali ulteriori documenti sarebbero utili a dirimere la vertenza (XI)

1.8. Con scritto dell’11 marzo 2024

l’attore ha integralmente confermato la propria posizione, contestando le tesi

ed argomentazioni della convenuta (XIII).

considerato in diritto

2.1. Giusta

l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1. gennaio 2012; RL 852.100).

Con riferimento alla competenza

territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio

svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu

assunto.

Per

quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data

nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni

specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.

Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP

le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di

libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai

contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non

sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella

previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti

nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid.

2b e riferimenti ivi citati).

Circa la competenza personale,

l’art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di

diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni

minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di

quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dall’altro, alle fondazioni di previdenza

a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono

il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF 119 V 443; RDAT I-1994, pag.

195; SZS 1994 pag. 65, RDAT-I 1993, pag. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V

247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a., 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, 1998, pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La

jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de

procédure, in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach

BVG, in: SZS 1983, pag. 174). Con la prima revisione della LPP la via

secondo l’art. 73 LPP è stata aperta anche per controversie in essere nei

confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti

dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

In concreto risulta pacifica la

competenza territoriale del TCA, il luogo dell’azienda presso il quale la

defunta assicurata era attiva essendo il Canton Ticino (cfr. supra consid. 1.1.).

Altrettanto pacifica è la competenza materiale, trattandosi di una controversia

tra un assicuratore LPP ed un (potenziale) avente diritto riguardante il prelievo

anticipato dell’avere previdenziale per finanziare la proprietà di

un’abitazione ad uso proprio, la rendita per orfani ed il capitale di decesso

(DTF 127 V 29 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti; Hürzeler/Bättig-Lischer,

BSK BVG, 2020, n. 20 ad art. 73 LPP; Meyer/Uttinger, in:

Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), LPP et LFLP, 2020, n. 9-12 ad art. 73 LPP;

Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2021, n. 6 ad art. 73 LPP). Infine, anche

la competenza personale è data, la presente vertenza contrapponendo un (potenziale)

avente diritto ad una fondazione di previdenza registrata che prevede

prestazioni (sovra)obbligatorie (DTF 141 V 170 consid. 3, 127 V 29 consid. 3b

con riferimenti).

La questione a sapere se la

legittimazione attiva di un attore sia data o meno configura una questione di

diritto materiale (DTF 147 V 2 consid. 3.2.1 con rinvii).

2.2. Oggetto del contendere è sapere se,

a torto o a ragione, la Cassa ha rifiutato di versare all’attore il prelievo

anticipato, rispettivamente sospeso cautelativamente il versamento della

rendita per orfani e del capitale di decesso.

2.3. L’art. 30c LPP presenta il seguente

tenore:

" 1Per

la proprietà di un’abitazione ad uso proprio, l’assicurato può chiedere al suo

istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto

alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

2Fino a 50 anni, gli assicurati possono prelevare un

importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. Gli

assicurati di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di

libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all’età di 50 anni oppure la

metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del

prelievo.

3L’assicurato può impiegare questo importo anche per

l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di

abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l’abitazione finanziata in

questo modo sia destinata ad uso proprio.

4Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle

prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di

previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare che

la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso

di decesso o d’invalidità, l’istituto di previdenza stesso offre

un’assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la

stipulazione di un’assicurazione di tal genere. […]”.

Le

modalità di versamento sono regolate dall’Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla

promozione della proprietà d’abitazioni medianti i fondi della previdenza

professionale (OPPA; RU 1994 2379)

Il cpv.

1 dell’art. 30c LPP conferisce all’assicurato attivo che adempie i relativi

presupposti il diritto di prelevare dal suo avere previdenziale un importo per

finanziare la proprietà di un’abitazione ad uso proprio. Tale facoltà

costituisce una sorta di surrogato previdenziale (ted. Vorsorgesurrogat)

che permette all’assicurato di beneficiare dei vantaggi derivanti della

proprietà finanziata con tali mezzi, quali ad esempio il non dover più

corrispondere una pigione locativa o la riduzione dell’onere derivante dal

mutuo ipotecario o ancora la protezione contro la disdetta del contratto di

locazione (Messaggio del 19 agosto 1992 sulla promozione della proprietà

d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, FF 1992 VI 209,

92.066, pagg. 218-221 e 235; Cardinaux/Peer, Wohneigentum als Vorsorge, pag.

173 e seg.; Moser, Die Anforderungen an das Wohneigentum, den/die Bezüger/-in

und die Vorsorgeeinrichtung, in: Cardinaux (Hrsg.), 20 Jahre

Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, Freiburger

Sozialrechtstage 2014, pag. 14; Schöbi, Der Blick zurück: Wie es zur heutigen

Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge kam, in: Cardinaux

(Hrsg.), op. cit., pagg. 1-9). Il prelievo anticipato è strettamente legato

all’assicurato attivo e l’uso proprio dell’oggetto di cui intende acquisire la

proprietà ha importanza preminente (Moser, BSK BVG, n. 20 ad art. 30c LPP; Stauffer,

in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 2 ad art. 30c LPP; Stauffer,

Berufliche Vorsorge, 2019, pagg. 431, 436 e 444). D’altra parte, il prelievo

anticipato ha quale conseguenza la riduzione delle prestazioni al verificarsi

del caso di previdenza (art. 30c cpv. 4 LPP). Le condizioni di prelievo

dell’avere di previdenza sono, specie per quanto attiene i limiti

dell’ammontare, in diretto rapporto d’interdipendenza con la regolamentazione

sulle prestazioni di libero passaggio (STF 9C_476/2008 del 21 novembre 2008

consid. 2.3, pubblicata in DTF 135 V 13; citato Messaggio del 19 agosto 1992,

pag. 229 e seg.).

Il

diritto dell’assicurato di chiedere il prelievo anticipato ai sensi dell’art.

30c cpv. 1 LPP configura una pretesa legale direttamente ed unilateralmente

azionabile anche in assenza di una base nel regolamento dell’istituto

previdenziale. Pertanto, nella misura in cui la domanda di prelievo anticipato

adempie ai presupposti legali, l’istituto previdenziale deve procedere al

versamento, da effettuarsi tuttavia non all’assicurato stesso, bensì in favore

delle persone – fisiche o giuridiche – indicate all’art. 6 cpv. 2 OPPA (Moser,

BSK BVG, n. 2 e 6 ad art. 30c LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, pag. 441; Stauffer,

in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 3 ad art. 30c LPP).

Presupposto

imprescindibile per potersi prevalere del diritto al prelievo anticipato è che

l’importo di cui l’assicurato chiede il versamento sia usato per finanziare una

proprietà ad uso proprio (ted. für den eigenen Bedarf) (art. 30c

cpv. 1 in initio LPP). Per “uso proprio” si intende il diritto reale goduto, a

scopo abitativo, dagli assicurati e dai loro parenti prossimi su una casa

unifamiliare, su una proprietà per piani o su una quota di partecipazione a un

altro edificio (citato Messaggio del 19 agosto 1992, pag. 236; art. 4 OPPA;

Moser, BSK BVG, n. 7 e seg. ad art. 30c LPP; Moser, Die Anforderungen an das

Wohneigentum, den/die Bezüger/-in und die Vorsorgeeinrichtung, in: Cardinaux

(Hrsg.), op. cit., pag. 19).

Nel Bollettino LPP n. 30 del 5

ottobre 1994 emanato dall’UFAS (consultabile in tedesco e francese sul portale

online www.sozialversicherungen.admin.ch), quest’ultimo ha precisato che “Dieser

Eigenbedarf in Form der Selbstnutzung muss grundsätzlich während des Einsatzes

von Geldern der beruflichen Vorsorge bzw. bis zum Eintritt des Vorsorgefalles

vorliegen” (pag. 29).

2.4. Pervenutagli una domanda di

prelievo anticipato ex art. 30c cpv. 1 LPP, l’istituto di previdenza deve

verificare con la dovuta diligenza che i presupposti legali per il prelievo

anticipato siano adempiuti. Il versamento avviene solo se il richiedente

fornisce il proprio consenso e comprova, producendo la documentazione

necessaria, l’adempimento dei presupposti legali per il prelievo anticipato

(art. 10 OPPA; Moser, BSK BVG, n. 39 ad art. 30c LPP; Stauffer, Berufliche

Vorsorge, pag. 442; Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit.,

n. 16 ad art. 30c LPP). Il motivo per cui s’impone tale procedere risiede nel

fatto che tra la domanda di prelievo anticipato e il versamento dello stesso

può decorrere diverso tempo durante il quale possono intervenire delle

modifiche rilevanti sia in capo alla persona assicurata che al creditore a cui

l’istituto di previdenza dovrebbe versare il capitale (Vetter-Schreiber, Der

Vorbezug der Vorsorgemittel zwecks Wohneigentumserwerbs, in: Cardinaux (Hrsg.),

op. cit., pag. 77).

Accertato l’adempimento dei

presupposti legali, l’istituto di previdenza è obbligato a procedere al

versamento entro sei mesi dal momento in cui l’assicurato ha fatto valere la

sua pretesa (art. 6 cpv. 1 OPPA; Schneider/Détienne, La propriété du logement

comme forme de prévoyance: les exigences à l’égard de la propriété du logement,

du bénéficiaire et de l’institution de prévoyance, in: Cardinaux (Hrsg.), op.

cit., pag. 58 e seg.; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, n. 6 ad art. 30c

LPP).

2.5. In una pronunzia del 2008 il

Tribunale federale, rilevato come la legge non chiarisce esplicitamente la

questione a sapere se un prelievo anticipato è possibile anche dopo

l’insorgenza del caso di invalidità, ha osservato che la risposta al quesito è

implicita al fatto che l’importo prelevabile è limitato dall’ammontare della

prestazione di libero passaggio. Considerato che il prelievo anticipato è in un

rapporto d’interdipendenza con la regolamentazione

sulle prestazioni di libero passaggio e che il diritto ad una prestazione

d’uscita è dato solo fintanto che non si è verificato un caso di previdenza, ne

consegue che il prelievo anticipato non è più possibile quando si verifica un

caso di invalidità, poiché in quest’evenzienza il capitale di libero

passaggio viene convertito in capitale di copertura per il caso di previdenza (ted.

Deckungskapital) (citata STF 9C_476/2008 del 21 novembre 2008 consid.

2.3, pubblicata in DTF 135 V 13; in tema vedasi anche Schneider/Détienne, in:

Cardinaux (Hrsg.), op. cit., pag. 46 e seg.; Stauffer,

Berufliche Vorsorge, pagg. 436, 438 e 441; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar,

2021, n. 4 e 5 ad art. 30c LPP con rinvii giurisprudenziali; Vetter-Schreiber,

in: Cardinaux (Hrsg.), op. cit., pag. 80).

Con il decesso dell’assicurato, egli

non ha più il diritto al prelievo anticipato, giacché lo scopo dell’art. 30c

LPP, ossia il finanziamento di un’abitazione ad uso proprio, non può più

realizzarsi. In tale evenienza, l’istituto di previdenza non può (più) procedere

al versamento (Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2019,

pag. 273; Schneider/Détienne, in: Cardinaux (Hrsg.), op. cit., pag. 49; Stauffer,

in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 15 ad art. 30c LPP).

2.6.

2.6.1. In casu l’attore sostiene che per

poter beneficiare del prelievo anticipato ex art. 30c

cpv. 1 LPP a far stato sia l’adempimento dei presupposti al momento della

presentazione della domanda del 16 settembre 2022 e che il successivo decesso

della madre del 23 settembre 2022 nulla muti riguardo all’obbligo della Cassa

di versare il capitale concordato. Soggiunge che, in virtù del diritto

successorio, egli può sostituire la defunta madre nella sottoscrizione

dell’istanza a Registro fondiario e della Convenzione di prelievo anticipato,

ritenendo queste ultime dei meri dettagli formali relativi alle modalità di

versamento dell’ammontare richiesto e non del diritto al prelievo anticipato

strictu sensu.

La tesi dell’attore non merita

adesione.

Come accennato (cfr. supra

consid. 2.3. e 2.5.) il prelievo anticipato ex art. 30c cpv. 1 LPP costituisce

una forma di previdenza avente quale scopo la promozione della proprietà ad uso

proprio dell’assicurato. Si tratta quindi di un diritto strettamente legato alla

persona dell’assicurato attivo e all’uso proprio che egli può fare

dell’abitazione di proprietà finanziata con l’avere di previdenza maturato. Il

decesso dell’assicurato attivo rende caduco il diritto al prelievo anticipato

del capitale di previdenza, non potendo più realizzarsi lo scopo del disposto

in parola. È pertanto irrilevante il fatto che il decesso avvenga prima della

presentazione della domanda di prelievo anticipato o nell’intervallo che

decorre tra la presentazione della domanda ed il versamento, giacché, come

detto, in entrambi i casi non può (più) realizzarsi lo scopo previsto dal

legislatore.

Ne consegue che, contrariamente a

quanto sostiene l’attore, i presupposti legali per il prelievo anticipato non

solo devono essere adempiuti al momento della presentazione della domanda ma

devono perdurare fino al momento del versamento del capitale, giacché

nell’intervallo di tempo che decorre tra i due momenti possono verificarsi

modifiche rilevanti in capo all’assicurato, come per l’appunto il decesso. Detto

altrimenti, il rischio che tra la domanda di prelievo anticipato ed il relativo

versamento (due momenti distinti ma che fanno parte della medesima procedura) intervenga

un caso assicurativo grava sull’assicurato richiedente.

Nella fattispecie in esame †__________

ha presentato la domanda di prelievo anticipato il 16 settembre 2022 ed è

deceduta il 23 settembre 2022, ossia prima della prima data utile (3 ottobre

2022) per il versamento del capitale. Essendo sopraggiunto il caso di decesso

prima del versamento del capitale, il diritto al prelievo anticipato

dell’assicurata è venuto meno, lo scopo del finanziamento di un’abitazione ad

uso proprio non potendo più realizzarsi. Pertanto, a far tempo dal suo decesso,

†__________ non aveva (più) diritto al versamento del capitale richiesto a

motivo di prelievo anticipato ex art. 30c LPP.

Tale conclusione rende

irrilevante sapere se la domanda del 16 settembre 2022 fosse completa o meno,

come pure la circostanza per cui la Cassa ha inviato la Convenzione di prelievo

anticipato e l’istanza di iscrizione a Registro fondiario per e-mail

direttamente all’assicurata invece che all’avv. __________.

In tale contesto è opportuno rammentare

che l’istituto di previdenza ha a disposizione sei mesi dalla presentazione

della domanda di prelievo anticipato per procedere al versamento (art. 6 cpv. 1

OPPA). In concreto – come incontestatamente allegato dalla Cassa – le date per

il versamento erano state rese pubbliche sul portale online della Cassa ad

inizio anno e la prima data utile per versare il capitale ad †__________ era il

3 ottobre 2022, conformemente a quanto previsto dal quadro legislativo (cfr. V/4,

“Promozione della proprietà di abitazioni (PPA)” dell’ottobre 2018, pag.

2: “[…] Non appena è stipulato il contratto di prelievo anticipato, la cassa

provvederà al versamento del prelievo. In questo contesto occorre osservare le

date di versamento della CPS.”).

2.6.2. A supporto della sua tesi l’attore

rinvia alla già citata DTF 135 V 13, osservando come “[q]uanto stabilito

[…] nella DTF 135 V 13, nella misura in cui ribadisce che “[…] il

prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazioni è

ammissibile […]” sino “[…] all’insorgere del caso di previdenza […]”

rinforza a maggior ragione la presente domanda ed ancor più laddove conferma

addirittura che “Una prestazione d’uscita è effettuata validamente anche se

dovesse in seguito risultare che la stessa non avrebbe dovuto essere versata,

in quanto il caso di previdenza di invalidità era già sopravvenuto in

precedenza […]” (I, pag. 6).

Invano.

In quella

fattispecie la ricorrente, nonostante vari periodi di incapacità lavorativa presenti

dal 10 maggio 2002, aveva chiesto il 15 aprile 2003 all’istituto di previdenza presso

cui era assicurata il prelievo anticipato di un capitale per finanziare

l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio. L’istituto di previdenza, dopo aver

sottoscritto con l’assicurata il contratto di prelievo anticipato del 16 aprile

2003, aveva versato il 30 aprile 2003 l’ammontare richiesto. Dopo la fine del

rapporto di lavoro, l’Ufficio AI aveva posto l’assicurata al beneficio di una

pensione completa a partire dal 1. maggio 2003, mentre dal 1. luglio 2003 le è

stata riconosciuta dall'istituto di previdenza una pensione di invalidità

mensile di fr. 1'012.50. Fallito il tentativo di annullare il prelievo

anticipato, l’assicurata aveva adito le vie legali chiedendo il riconoscimento

di una pensione di invalidità LPP di fr. 1'707 mensili, subordinatamente il

risarcimento per danni derivanti dal prelievo anticipato, adducendo come il

prelievo era stato effettuato dopo l’insorgenza del caso assicurato d’invalidità,

che ella riteneva essere dato già con l’inizio del periodo di incapacità

lavorativa. Da parte sua, l'istituto di previdenza sosteneva che il caso

assicurato non coincidesse con l’inizio dell’incapacità lavorativa, bensì con l’inizio

del diritto alla rendita. L’Alta Corte ha dato ragione all’istituto di

previdenza, rilevando che la previdenza professionale assicura i rischi

vecchiaia, morte e invalidità, non l’incapacità lavorativa. Inoltre, il

Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni (consid. 2.7 e

2.8., sottolineature del redattore):

" Die

Regelungen über den Vorbezug zum Erwerb von Wohneigentum beruhen auf der Überlegung,

dass eigenes Wohneigentum wie eine Rente eine Vorsorgefunktion hat (BGE 130 V 191 E. 3.1 S. 194). Die Beschwerdeführerin konnte mit Hilfe des Vorbezugs eine

Wohnung erwerben; ohne diese Möglichkeit hätte sie das erforderliche Kapital

anderweitig beschaffen müssen und jetzt dafür Zinsen zu bezahlen. Der Vorbezug

kann gegenüber einer (höheren) Rente für die versicherte Person je nach den

konkreten Umständen günstiger oder ungünstiger sein, was aber im Wesen einer

Versicherung liegt und für sich allein keine andere Lösung nahelegt. […] Solange

der Vorsorgefall nicht eingetreten ist, ist das Freizügigkeitskapital noch

nicht in Deckungskapital umgewandelt […] und steht damit für einen Vorbezug

zur Verfügung. Die versicherte Person kann auch angesichts einer bevorstehenden

Invalidität selber beurteilen, ob ihr ein Vorbezug und ein dadurch ermöglichter

Erwerb von Wohneigentum oder eine höhere Rente mehr dient. […] In casu ist die

rentenbegründende Invalidität am 1. Mai 2003 eingetreten. Der am 16.

April 2003 mit Valuta 30. April 2003 ausbezahlte Vorbezug erfolgte somit vor

Eintritt des Vorsorgefalls und war rechtmässig. Dementsprechend

reduzierte sich das der Rentenberechnung zugrunde liegende Altersguthaben

(Art. 24 Abs. 3 BVG), weshalb die PKLS [cassa pensione, n.d.r.] die Rente mit

Recht reduziert hat. […]”

Come si evince dal frammento

riportato sopra, il Tribunale federale – oltre ad esporre il motivo per cui

anche a fronte di un’imminente invalidità l’assicurata mantiene il diritto al

prelievo anticipato fino all’insorgere del caso assicurativo – per valutare la

liceità del prelievo anticipato non ha considerato la data della domanda, ma quelle

dell’ordine di versamento (16 aprile 2003) e del versamento stesso (30 aprile

2003), accertando come esso sia avvenuto prima dell’insorgere del caso

assicurato d’invalidità, circostanza che rendeva corretta la riduzione della

rendita determinata dall’istituto di previdenza.

Ne consegue che anziché

soccorrerlo, la surriferita giurisprudenza pregiudica ulteriormente la tesi

dell’attore secondo cui a far stato per il diritto al versamento anticipato

sarebbe esclusivamente l’adempimento dei presupposti legali al momento della

domanda.

A titolo abbondanziale, si rileva

che limitatamente al caso assicurativo d’invalidità, una parte della dottrina

sostiene che se l’assicurato attivo ha validamente presentato una domanda di

prelievo anticipato, l’istituto di previdenza deve darle seguito anche se nel

frattempo è sopraggiunto il caso assicurativo di invalidità parziale, mentre in

caso di invalidità totale il diritto al prelievo anticipato è escluso (Moser, in:

Cardinaux (Hrsg.), op. cit., pag. 29 seg.; Moser, BSK

BVG, n. 32-35 ad art. 30c LPP; Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.),

op. cit., 14 e seg. ad art. 30c LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, pag. 441).

In effetti, nel caso d’invalidità parziale rimane una prestazione d’uscita che

può essere rivendicata per un prelievo anticipato ai fini della promozione

dell’abitazione primaria (STCA 34.2005.39 del 16 novembre 2005 consid. 2.6. con

rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

Ad ogni buon conto, tali

considerazioni non sono applicabili al caso in disamina, †__________ essendo

deceduta, non divenuta (parzialmente) invalida.

2.6.3. AT 1 sostiene anche che “quanto disposto

nell’art. 30d LPP conferma […] che all’attore, in qualità di erede,

dev’essere permesso in questa procedura di pretendere ed ottenere il pagamento

della somma già “promessa” alla di lui defunta mamma assicurata; giacché per

lui, siccome pure posto al beneficio di prestazioni da parte della Cassa

[…] nemmeno varrebbe alcun obbligo di restituzione […]”, IX, pag. 2 e

seg.; I, pag. 6).

La tesi dell’attore non ha

pregio.

L’art. 30d LPP si riferisce infatti

alla situazione successiva al versamento del prelievo anticipato, ossia quando

la proprietà dell’abitazione per uso proprio dell’assicurato è già stata

finanziata, come peraltro desumibile dal tenore del cpv. 1 in initio del

disposto (“L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato

o dai suoi eredi all’istituto di previdenza […]”, sottolineatura del

redattore).

In tal senso vedasi anche Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit.,

n. 1, 3, 5-7 e 9 ad art. 30d LPP e Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar,

n. 3-5 e 7-9 ad art. 30d LPP).

Ad essere ereditabile è quindi,

se del caso, la proprietà dell’abitazione ad uso proprio dell’assicurato attivo

ed i relativi vincoli gravanti sull’immobile, non il diritto al prelievo

anticipato come tale.

In casu, con il decesso di †__________

è venuto meno il diritto al prelievo anticipato. Non essendo stato effettuato

alcun versamento a tale titolo, l’art. 30d LPP non è applicabile.

2.6.4. Visto quanto precede, è accertato

che a seguito del decesso del 23 settembre 2022 di †__________, quest’ultima non

aveva (più) diritto al (versamento del) prelievo anticipato ex art. 30c LPP. Non

essendo il diritto al prelievo anticipato (come tale) ereditabile, AT 1 difetta

della legittimazione attiva.

Pertanto, limitatamente alla

domanda di versamento del prelievo anticipato la petizione va respinta (DTF 147

V 2 consid. 3.2.1 con rinvii giurisprudenziali; Hürzeler/Bättig-Lischer, op.

cit., n. 57 ad art. 73 LPP).

2.7. Come accennato (cfr. supra consid. 1.4.

in initio), l’attore chiede anche il versamento della rendita per orfani (cfr.

infra consid. 2.7.1) e del capitale di decesso (cfr. infra consid. 2.7.2.),

oltre interessi di mora del 5% dal 23 settembre 2022 su entrambe le

prestazioni.

2.7.1. Per quanto attiene alla domanda di

versamento di una rendita per orfani, vale quanto segue.

Fatti

I figli del defunto hanno diritto

alle rendite per orfani (art. 20 LPP, artt. 19 lett. g e 39 cpv. 2 Regolamento).

Trattasi di un diritto proprio dell’orfano (Hürzeler/Scartazzini, in:

Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 1 e seg. ad art. 20 LPP).

L’ammontare della rendita per

orfani – in casu incontestato - è determinato sulla base degli artt. 21 LPP e

41 Regolamento.

Circa la nascita e l’estinzione

del diritto alle prestazioni, l’art. 22 LPP prevede che:

" 1Il

diritto alle prestazioni di superstiti sorge con la morte dell’assicurato, ma,

il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.

2[…].

3Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue

quando l’orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo

sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l’orfano:

a. è a tirocinio o agli studi;

b. è incapace di

guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.

4[…]”.

L’art. 40 Regolamento prevede che

" 1. Il

diritto a una rendita per i figli decorre con l’erogazione di una rendita di

invalidità o di vecchiaia oppure con il decesso dell’assicurato e in ogni caso

non prima che cessi il diritto al salario intero alla fine del mese in cui il

figlio compie il 18° anno di età.

2. Per i figli che, in conformità con le indicazioni sulle rendite

AVS sono in formazione o sono invalidi almeno al 70 per cento, il diritto a una

rendita per i figli si estingue con la conclusione degli studi o

dell’apprendistato ovvero con la fine dell’invalidità, in ogni caso al più

tardi alla fine del mese del compimento del 25° anno di età.

3. […].”

Giusta l’art. 338 cpv. 2 CO, “il

datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno

della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due

altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o

figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali

egli adempiva un obbligo di assistenza.”.

L’art. 26 cpv. 2 LPP sancisce che

“l’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari

che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l’assicurato

riscuote il salario completo”.

Dagli scritti del 10 gennaio 2023

della Cassa all’avv. __________ (I/D), rispettivamente all’attore (I/F) si

evince che †__________ è stata alle dipendenze della datrice di lavoro per ben

oltre cinque anni e che il versamento dello stipendio è perdurato fino al 31

dicembre 2022. Ne consegue che, conformemente ai surriferiti disposti legali e

regolamentari, il diritto di AT 1 (nato il 12 settembre 1998) alla rendita per

orfani è nato al più presto il 1. gennaio 2023, come comunicatogli dalla Cassa

(I/F).

Il fatto che la convenuta abbia

sospeso cautelativamente il versamento della rendita in attesa di dirimere la

questione afferente al prelievo anticipato è, seppur comprensibile a fronte

delle complessità che un errore di valutazione in punto al versamento del

prelievo anticipato avrebbe comportato, privo di fondamento giuridico.

Accertato il dovere della Cassa

di corrispondere a AT 1 una rendita per orfani (fintanto che i presupposti sono

adempiuti), occorre verificare la questione degli interessi di mora.

A tal

proposito va rilevato che, in materia di previdenza professionale, il Tribunale

federale ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione gli

interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 134, confermata in

DTF 137 V 373 e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012 e

9C_334/2011 del 2 agosto 2011).

In tal

caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO;

SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno

2012). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica

l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto

ammonta al 5% annuo (in tema vedasi anche STF 9C_165/2022 del 16 marzo 2023,

commentata da Schilter/Wyler-Schmelzer, Regelung des Verzugszinses, in: Schweizer

Personalvorsorge 10-23, pagg. 112 e 113).

Per

quanto riguarda la decorrenza degli interessi di mora l’Alta Corte applica

l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui “il debitore in mora al pagamento di

interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata

non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro

di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135

consid. 4c con riferimenti; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012).

Per la

giurisprudenza inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza

obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto

giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza

sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo alla

previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e

115 V 37 consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte

generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art. 102 seguenti (DTF 119

V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).

In concreto il Regolamento della

Cassa disciplina sia il tasso che la decorrenza degli interessi di mora,

ossequiando a quanto previsto dai surriferiti riferimenti legali e

giurisprudenziali.

Infatti, l’art. 21 Regolamento

prevede che:

" 1. Per le

prestazioni della Cassa valgono le seguenti scadenze:

a. rendite: pagamento mensile

b. prestazioni in capitale: con l’insorgere del caso

previdenziale, in ogni caso non prima che siano noti con certezza gli aventi

diritto;

c.

prestazione di libero passaggio:

giorno in cui viene risolto il rapporto di lavoro.

Per gli assicurati coniugati, al momento

dell’erogazione della prestazione di libero passaggio in forma di capitale o in

contanti, la Cassa esige il consenso scritto del coniuge.

Considerandi

2.

L’interesse di mora è dovuto nei seguenti casi:

a. erogazione di rendita: dalla domanda di avvio della

procedura di esecuzione o dall’inoltro della querela. L’interesse di mora è

pari al tasso di interesse minimo LPP;

b.

erogazione di capitale: a partire

da un mese dopo la scadenza. L’interesse di mora è pari al tasso di interesse

minimo LPP;

[…]”

Il tasso di interesse minimo LPP

è dell’1% dal 1. gennaio 2017 al 31 dicembre 2023 e dell’1.25% dal 1. gennaio

2024.

(artt. 15 cpv. 2 LPP e 12 lett. j. e k. OPP 2).

In concreto, prima della

petizione del 7 novembre 2023 l’attore non aveva avviato alcuna procedura

esecutiva, ragione per cui gli interessi di mora decorrono a far tempo da tale

data.

Visto quanto precede, è accertato

l’obbligo della Cassa di corrispondere a AT 1 una rendita di fr. 547 mensili

dal 1. gennaio 2023, oltre interessi di mora dell’1% dalla scadenza di ciascuna

rata mensile a partire dal 7 novembre 2023.

Va da sé che la Cassa dovrà

versare la rendita per orfani e gli interessi di mora all’assicurato, nato il

12.

settembre 1998, solo fintanto che i relativi presupposti legali sono

adempiuti.

Sotto questo aspetto, dunque, la

petizione va accolta ai sensi del considerando.

2.7.2

L’attore chiede anche il versamento “del

capitale in caso di morte oltre interessi moratori del 5% a far tempo dal

decesso dell’assicurata 23 settembre 2022” (cfr. supra consid. 1.4.).

Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. h.

Regolamento, la Cassa eroga prestazioni in capitale in caso di morte.

L’art. 21 cpv. 1 lett. b.

Regolamento prevede che le prestazioni in capitale vengano pagate “con

l’insorgere del caso previdenziale, in ogni caso non prima che siano noti con

certezza gli aventi diritto”. L’art. 21 cpv. 2 lett. b. Regolamento prevede

che per l’erogazione di capitale, l’interesse di mora è dovuto a partire da

un mese dopo la scadenza

ed è pari al tasso di interesse minimo LPP”.

Per l’art. 42 cpv. 1 Regolamento

“Con il decesso di un assicurato attivo diviene esigibile un capitale in

caso di morte”.

L’art. 43 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

Regolamento prevede che se al momento del decesso dell’assicurato non vi è un

coniuge superstite, il diritto al capitale è dei figli del deceduto aventi diritto

alla rendita orfanile, i quali devono esercitare le proprie facoltà nei

confronti della Cassa entro sei mesi dal decesso dell’assicurato.

L’importo del capitale in caso di

morte – in casu non litigioso – è disciplinato agli artt. 44 e 54 Regolamento.

In casu è accertato che l’attore

ha diritto alla rendita per orfani dal 1. gennaio 2023 (cfr. supra consid. 2.7.1.).

Pacifico che †__________ è deceduta il 23 settembre 2022, circostanza che

tuttavia non è ancora sufficiente per poter concludere che la Cassa fosse già

in quel momento certa sull’identità degli aventi diritto al capitale di

decesso. A tal proposito si osserva che non è neppure possibile determinare

quando la Cassa è venuta a conoscenza del certificato ereditario rilasciato il

14.

dicembre 2022 (I/E).

Per determinare il momento in cui

la Cassa ha avuto la certezza dell’identità dell’avente diritto al capitale di

decesso ci si deve fondare sullo scritto del 10 gennaio 2023 inviato dalla Cassa

all’attore. Con esso, oltre a riconoscergli il diritto ad una rendita per

orfani dal 1. gennaio 2023, la convenuta ha riconosciuto all’attore anche un

capitale di decesso, comunicandogli la sospensione del versamento fino alla

risoluzione della controversia relativa al prelievo anticipato (I/F).

Ritenuto che il certificato

ereditario è stato rilasciato il 14 dicembre 2022, considerato che il diritto

al capitale di decesso presuppone il diritto alla rendita per orfani (art. 43

cpv. 1 lett. b e cpv. 2 Regolamento), che tale diritto è stato riconosciuto all’attore

con decorrenza dal 1. gennaio 2023 e ricordato il margine d’apprezzamento delle

prove che il giudice delle assicurazioni sociali gode, questa Corte ha maturato

il convincimento che la Cassa abbia avuto la conoscenza certa dell’identità

dell’avente diritto al capitale di decesso al più tardi il 1. gennaio 2023.

Pertanto, il capitale di decesso

di fr. 95'951 era esigibile da tale data. Non avendo la Cassa addotto validi

motivi, segnatamente una base legale o regolamentare, a giustificazione del

mancato versamento del capitale di decesso entro il mese successivo, sul

predetto ammontare vanno computati interessi di mora dell’1% dal 1. febbraio

2023.

e dell’1.25% dal 1. gennaio 2024, conformemente ai disposti regolamentari

(art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b Regolamento) e legali (artt. 15 cpv. 2

LPP e 12 lett. j. e k. OPP 2; cfr. supra consid. 2.7.1.) in concreto

applicabili.

Anche sotto questo aspetto,

dunque, la petizione va parzialmente accolta.

2.8

Visto tutto quanto precede la

domanda di versamento del prelievo anticipato va respinta per carenza di

legittimazione attiva. Per contro, la Cassa va condannata a versare all’attore

la rendita per orfani di fr. 547 mensili dal 1. gennaio 2023, oltre a interessi

di mora dell’1% dal 7 novembre 2023, rispettivamente dell’1.25% dal 1. gennaio

2024.

ed il capitale di decesso di fr. 95'951, oltre interessi di mora dell’1%

dal 1. febbraio 2023 e dell’1.25% dal 1. gennaio 2024.

2.9

Come accennato (cfr. supra consid. 1.5.

in fine e 1.6.), l’attore ha chiesto il richiamo dell’intero incarto

previdenziale di †__________.

Va

qui ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3, 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In concreto ci si potrebbe

chiedere se l’attore abbia sufficientemente motivato il richiamo “incarto completo

della Cassa relativo alla fu signora __________ ed a suo figlio signor AT 1”

(I, pagg. 6 e 12; IX, pagg. 3, 6, 7 e 12). Ad ogni buon conto, accertato come

il decesso dell’assicurata ha reso caduco il diritto al (versamento del) prelievo

anticipato e che tale circostanza ha determinato la carenza di legittimazione

attiva dell’attore in questa sede, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori

prove, giacché ininfluenti ai fini del giudizio.

2.10

La procedura è gratuita (art. 73

cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Visto l’esito della procedura, AT

1, assistito da un legale e parzialmente vincente in causa, ha diritto al

versamento di un importo a titolo di spese ripetibili (parziali) che nel caso

concreto appare giustificato quantificare in fr. 1'500 (IVA inclusa).

Per quanto attiene alla domanda

di rifusione di ripetibili formulata dalla Cassa, va osservato che l'assicuratore che vince la causa non ha,

di regola, diritto a ripetibili

(DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V

361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della

controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza)

e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e

richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente

proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150,

110.

V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non

essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è parzialmente

accolta.

1.1.

La domanda di AT 1 di condannare la CV 1 al versamento di fr. 290'000 a

titolo di prelievo anticipato è respinta.

1.2.

È fatto ordine alla CV 1 di versare a favore di AT 1 una rendita per

orfani di fr. 547 mensili dal 1. gennaio 2023, oltre interessi all’1% dal 7

novembre 2023 e del 1.25% dal 1. gennaio 2024, fintanto che i presupposti per

il diritto alla rendita sono adempiuti.

1.3.

È fatto ordine alla CV 1 di versare a favore di AT 1 la somma di fr.

95'951, oltre interessi all’1% dal 1. febbraio 2023 e del 1.25% dal 1. gennaio

2024.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CV 1 verserà a AT 1 fr. 1'500 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti