34.2023.26
Richiesta di prestazione di vecchiaia in capitale rifiutata dal fondo di previdenza perchè era stata presentata tardivamente. Petizione respinta. Non data la protezione della buona fede
20 giugno 2024Italiano81 min
obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2023.26
FC
Lugano
20 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 13 novembre 2023 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato il __________ 1959, già
alle dipendenze della __________ dal 1998 e, quindi, ai fini previdenziali
assicurato, tramite il datore di lavoro, e a seguito di varie acquisizioni
(doc. 8), al CV 1, il 1° marzo 2023 ha notificato alla datrice di lavoro la
disdetta del contratto di lavoro per il 30 giugno 2023.
Dopo aver richiesto informazioni
sulla sua situazione previdenziale ad una dipendente del datore di lavoro che
gli ha trasmesso in data 20 aprile 2023 il formulario per la richiesta del
versamento della prestazione pensionistica sotto forma di capitale, l’attore ha
ritornato il 5 maggio 2023 detto formulario debitamente compilato e munito
della firma della moglie (doc. F e H).
Con scritto19 giugno 2023 il
Fondo di previdenza ha comunicato all’attore che la richiesta di liquidazione
in capitale del suo avere di vecchiaia a seguito di prepensionamento non poteva
essere accolta, considerato come la medesima non era pervenuta nei termini
prestabiliti, ovvero, secondo l’art. 28 cpv. 4 del Regolamento, entro e non
oltre 6 mesi prima del pensionamento. Con scritto 4 settembre 2023 il Fondo ha
confermato che dal 1° luglio 2023 gli veniva versata una rendita di vecchiaia
della LPP di fr. 23'904 annui (doc. K e 2).
L’assicurato, dapprima
direttamente e quindi rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato tale presa di
posizione, ribadendo la sua richiesta di percepire l’avere di vecchiaia sotto
forma di capitale.
È quindi seguito uno scambio di
comunicazioni tra le parti, le quali sono tuttavia rimaste sulle rispettive
posizioni.
1.2. Con petizione 13 novembre 2023, AT
1, assistito dal suo legale, si è quindi rivolto al TCA chiedendo che il CV 1 sia
“condannato al versamento dell’importo di fr. 403'635.30 oltre interessi a
far tempo dal 1° luglio 2023 a titolo di pagamento in capitale della previdenza
professionale”. In sostanza l’assicurato contesta la tardività della sua domanda
di versamento in capitale, ritenuto che il suo pensionamento sarebbe stato
effettivo al più presto da ottobre 2023 ed avendo egli comunicato la sua
intenzione di percepire la sua prestazione in capitale già nel mese di febbraio
2023. Lamenta inoltre una mancata informazione ai sensi dell’art 86b LPP da
parte del fondo, il quale non gli avrebbe messo a disposizione il Regolamento
applicabile se non successivamente al rifiuto di pagare la prestazione di
vecchiaia in capitale. Censura inoltre una violazione del principio
dell’affidamento e della buona fede. Delle concrete motivazioni si dirà, nella
misura del necessario, nel merito.
1.3. Con risposta di causa del 19
gennaio 2024 il CV 1 (di seguito: Fondo di previdenza), rappresentato dall’avv.
RA 2, ha chiesto la reiezione della petizione ribadendo la tardività della
richiesta di pagamento in capitale della prestazione pensionistica del 5 maggio
2023 a fronte di un pensionamento effettivo dal 30 giugno 2023. Nega inoltre
che il fondo abbia in qualche modo violato il proprio dovere di informazione o
Fatti
i principi dell’affidamento e della buona fede. Delle relative motivazioni si
dirà, per quanto occorra, nel prosieguo di causa (doc. V).
1.4. Con “replica spontanea” 2 febbraio
2024 l’attore, tramite il suo legale, ha confermato la propria posizione,
producendo ulteriore documentazione (VII).
Parimenti, il 4 marzo 2024 il
fondo convenuto, assistito dal suo patrocinatore, si è riconfermato nelle
proprie posizioni (doc. XIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Giusta l'art.
73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).
L'art. 73 LPP si
applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto
privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime
obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime
(art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore
del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il
minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; Isabelle
Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6, p. 271;
Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915).
Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il
foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo
dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Nel caso in esame la competenza
personale, materiale e territoriale del TCA è data, trattandosi di una
controversia di natura previdenziale tra un Fondo di previdenza e un avente
diritto; inoltre il luogo in cui l’assicurato ha lavorato si trova in Ticino,
ragione per cui è pacificamente data la competenza dello scrivente Tribunale
(DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è il diritto
di AT 1 al versamento della sua prestazione di vecchiaia sotto forma di
capitale a seguito di prepensionamento. La relativa richiesta di riscossione
della prestazione sotto forma di capitale è stata respinta dal fondo di
previdenza in quanto tardiva, non essendo pervenuta nei termini prestabiliti,
ovvero, secondo l’art. 28 cpv. 4 del Regolamento, entro e non oltre 6 mesi
prima del pensionamento.
Non è invece contestato
l’ammontare delle prestazioni di vecchiaia, inclusa quella sotto forma di
rendita, così come elencate dal fondo di previdenza nello scritto del 4
settembre 2023 e come si evincono dal certificato di assicurazione al 1°
gennaio 2023 agli atti (doc. 2, B).
2.3. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS, nella
versione (qui applicabile) in vigore sino alla fine del 2023, hanno diritto
alla rendita di vecchiaia semplice:
a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b. le donne che
hanno compiuto i 64 anni.
Il
cpv. 2 prevede che “la rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese
successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1.
Esso si estingue con la morte del beneficiario”.
La rendita di vecchiaia AVS può
essere chiesta anticipatamente (per gli uomini il primo giorno
del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il
primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni;
cfr. art. 40 cpv. 1 LAVS) o rinviata di un anno fino al massimo di cinque anni
(art. 39 cpv. 1 LAVS).
Per quanto concerne le
prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, il diritto alle stesse
è regolato dall’art. 13 LPP come segue:
" Art. 13
Diritto alle prestazioni
1 Hanno diritto alle
prestazioni di vecchiaia:
a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
b. le donne che hanno compiuto i 62 anni.”
Dal
1° gennaio 2005 per le donne l’età è alzata a 64 anni (art. 62a cpv. 1 dell’Ordinanza
del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale, nel testo del 18 agosto
2004).
Gli istituti di previdenza, anche
in ambito obbligatorio, possono prevedere una diversa regolamentazione dell’età
pensionabile legale, a patto che siano salvaguardati i diritti minimi
(Mindestansprüche) degli assicurati (Vetter-Schreiber, op. cit., ad
art. 13 BVV, n. 5, pag. 63 con riferimento a DTF 133 V 577 consid. 5).
In questo senso, l’art.
13 cpv. 2 LPP dispone che:
"
Le disposizioni regolamentari
dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il
diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività
lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente
adattata."
Questa deroga concerne sia
l’anticipo che il differimento dell’età pensionabile legale (Vetter-Schreiber,
op. cit, ad art. 13 BVV, n. 5, pag. 63 con riferimenti giurisprudenziali). I
regolamenti non possono prevedere un’età di pensionamento inferiore a 58 anni
(art. 1i cpv. 1 OPP2), riservate le eccezioni elencate all’art. 1l cpv. 2
OPP2), come pure un differimento della rendita oltre il compimento dei 70 anni
(cfr. art. 33b LPP).
La cessazione dell’attività ai
sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPP si riferisce alle circostanze concrete del
contratto di lavoro con il datore di lavoro presso cui l’assicurato è affiliato
dal punto di vista previdenziale, motivo per cui l’assicurato non deve
rinunciare a qualsiasi altro futuro rapporto lavorativo (Vetter-Schreiber,
op. cit, ad art. 13 BVV, n. 8, pag. 63; Flückiger in Schneider/Geiser/Gächter,
Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 13, n. 15, pag. 274; cfr. pure DTF
138 V 233 consid. 5.2.1 con riferimento a DTF 120 V 310 consid. 4b).
Detto diversamente,
con la cessazione dell’attività s’intende l’interruzione dell’attività
lucrativa nei confronti del datore di lavoro, il cui istituto previdenziale
versa la prestazione di vecchiaia. È pertanto possibile percepire una rendita
dall’istituto di previdenza dell’ex datore di lavoro e contemporaneamente
esercitare un’attività lucrativa presso un altro datore di lavoro (Brechbühl,
Der Uebergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand, Chancen und Stolpersteine de
lege data und de lege ferenda; in BVG – Tagung 2007, Schaffhauser/Stauffer
(Hrsg.), Universität St. Gallen 2007).
Per quanto riguarda l’ammontare
della rendita di vecchiaia, secondo la LPP:
" Art. 14
Ammontare della rendita di vecchiaia
1 La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento
dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui
raggiunge l’età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione).
Considerandi
2.
L’aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento
per l’età ordinaria di pensionamento di 65 anni per le donne e per gli uomini.
3.
Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno
ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni
successivi.
Art. 15 Avere di vecchiaia
1.
L’avere di vecchiaia consta:
a. degli
accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l’assicurato
apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui
raggiunge l’età ordinaria di pensionamento;
b. dell’avere di
vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato
all’assicurato;
c. dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l’articolo 30d
capoverso 6;
d. degli importi
versati e accreditati nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale
secondo l’articolo 22c capoverso 2 LFLP;
e. degli importi
accreditati nell’ambito di un riacquisto secondo l’articolo 22d capoverso 1
LFLP.
2.
Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo
d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento degli
investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della
Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei
beni immobili.
3.
Il Consiglio federale esamina il saggio d’interesse
al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della
previdenza professionale e le parti sociali.
4.
Il Consiglio federale disciplina la fissazione della
quota dell’avere di vecchiaia sull’avere di previdenza complessivo nei casi in
cui questa quota non può più essere determinata.”
L’art.
37.
LPP (Forma delle prestazioni) prevede quanto segue:
" 1 Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e
d’invalidità sono di regola assegnate come rendite.
2.
L’assicurato può chiedere
che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle
prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13 e 13a) gli sia
versato come liquidazione in capitale.
3.
L’istituto di previdenza
può assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita se
quest’ultima risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di
vecchiaia dell’AVS, nel caso di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, al 6
per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una
rendita per orfani.
4.
L’istituto di previdenza
può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto:
a. possono
optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia,
per superstiti o di invalidità;
b. devono
rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.”
Con riferimento all’art. 37 LPP,
va detto che di principio in materia di previdenza professionale le prestazioni
vengono erogate in forma di rendita, in quanto questa modalità di pagamento
meglio si adatta allo scopo della legge che è quello di sostituire il salario
mancante dopo la sopravvenienza del rischio assicurato e quindi di mantenere il
tenore di vita anteriore (SZS 1989 p. 312 consid. 2c; Messaggio del Consiglio
federale alla LPP, FF 1976 I p. 225). Il versamento in forma di capitale è
quindi un’eccezione (SVR 1994 BVG Nr. 13 p. 35; SZS 1989 p. 312 consid. 2c;
Messaggio p. 225).
Inoltre, l’art. 37 LPP non si
applica alla previdenza estesa, dove gli istituti di previdenza sono liberi di
versare un capitale in luogo e al posto di una rendita, una combinazione tra le
due forme a scelta dell’assicurato essendo pure possibile (cfr. Bettina Kahil-Wolff,
in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, all’art. 37 n.1).
Quanto alla facoltà concessa
dall’art. 37 cpv. 2 LPP, la legge non prevede delle condizioni particolari per
l’esercizio di tale diritto. Tuttavia, essendo la LPP una regolamentazione
minima, gli istituti di previdenza possono completarla, segnatamente prevedendo
una forma scritta o un termine per la richiesta del capitale così come
l’esclusione del ritiro dell’opzione in capitale dopo lo spirare di un
determinato termine (art. 6 e 49 cpv. 1 LPP; Bettina Kahil-Wolff, op. cit.,
all’art. 37 n. 6; Stauffer, op. cit., n. 900; Hürzeler/Stauffer, Basler
Kommentar, Berufliche Vorsorge, ad art. 37 n. 16).
Gli istituti di previdenza hanno
in effetti la libertà di determinare, in funzione della loro struttura, se
intendono introdurre, e se del caso di quale lunghezza, un termine per
formulare l’opzione di pagamento in capitale al fine di contrastare
un’antiselezione pur continuando comunque ad offrire in ogni tempo garanzia di
poter adempiere gli impegni assunti come prescritto dall’art. 65 cpv. 1 LPP (DTF
124.
V 278 e riferimenti; cfr. anche STF 2A.509/2003 del 18 maggio 2004; Vetter-Schreiber,
op. cit, ad art. 37 n. 5).
Per quanto riguarda la revoca di
un’opzione di capitale già comunicata, se il regolamento non prevede alcun
termine per l’esercizio dell’opzione di capitale né per la revoca della stessa,
il ritiro va considerato lecito soltanto fino al verificarsi del caso
previdenziale: al più tardi in questo momento la scelta di optare per il capitale
deve essere stata comunicata e non è più revocabile. In effetti, nel rispetto
del principio della sicurezza giuridica nel momento del verificarsi del caso
giuridico deve essere chiara la prestazione dovuta dall’istituto di previdenza
(Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 37 n. 7).
D’altra parte, va ancora
ricordato che la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP) del 17
dicembre 1993 (RS 831.42) dispone all’art. 2 (“Prestazioni d’uscita”)
quanto segue:
" 1 L’assicurato
che lascia l’istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza
(caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d’uscita.
1bis L’assicurato ha diritto a una prestazione
d’uscita anche se lascia l’istituto di previdenza a un’età compresa fra l’età
minima per il pensionamento anticipato e l’età di riferimento prevista dal
regolamento e continua ad esercitare un’attività lucrativa o è annunciato
all’assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la
stabilisce, l’età di riferimento è determinata conformemente all’articolo 13
capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
1ter Ha altresì diritto a una prestazione d’uscita
l’assicurato la cui rendita dell’assicurazione per l’invalidità è stata ridotta
o soppressa dopo l’abbassamento del grado d’invalidità; il diritto
dell’assicurato nasce nel momento in cui terminano la proroga temporanea del
rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai
sensi dell’articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.
2.
L’istituto di previdenza fissa nel regolamento
l’ammontare della prestazione d’uscita; tale prestazione deve essere almeno
uguale alla prestazione d’uscita calcolata secondo le disposizioni della
sezione 4.
3.
La prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita
dall’istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse
conformemente all’articolo 15 capoverso 2 LPP.
4.
Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le
indicazioni necessarie l’istituto di previdenza non ha versato la prestazione
d’uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo
l’articolo 26 capoverso 2.
2.4
La LPP prevede delle disposizioni
minime (art. 6 LPP) con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento
sociale minimo (cfr. art. 49 LPP). Accordi più sfavorevoli pattuiti tra aventi
diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e vengono sostituiti
dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell’assicurato
sono per contro valide (cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”, cfr. Brühwiler, Die
betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis
des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS
1987, p. 123/124). Con l’introduzione di questo principio il legislatore
ha inteso tutelare la libertà contrattuale individuale nella previdenza
professionale, per quanto ciò risulti compatibile con il mantenimento di un
livello di vita adeguato.
Nel caso concreto, la __________
(per la quale l’assicurato è stato alle dipendenze dal giugno 1998 sino al
momento della risoluzione del rapporto di impiego con effetto dal 30 giugno
2023), ai fini dell’adempimento dell’obbligo previdenziale per i propri
dipendenti, era affiliata all’omonimo Fondo di previdenza del personale.
Per quanto di rilievo nella
fattispecie, il Regolamento di previdenza del personale del fondo di previdenza
del gennaio 2022 prevede quanto segue:
" Art 27.
Diritto alle prestazioni di vecchiaia
1.
L'età di pensionamento
ordinaria è raggiunta alla fine del mese in cui l’assicurato compie 65 anni
(uomini) o 64 anni(donne).
2.
II diritto alle
prestazioni di vecchiaia sorge al più presto il primo giorno del mese che segue
il 58° compleanno e al più tardi al 65° (uomini) o 64° (donne) compleanno, e si
estingue alla fine del mese nel corso del quale l’avente diritto decede, sempre
che, prima di
raggiungere l'età di pensionamento ordinaria, non faccia valere il
suo diritto a una prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 51.
L'assicurato attivo deve far valere il suo diritto alla prestazione di libero
passaggio per iscritto presso la Cassa non più tardi di 30
giorni prima che termini il rapporto di lavoro.
Art 28. Importo delle prestazioni di vecchiaia
1.
L'ammontare annuo della
pensione di vecchiaia si ottiene moltiplicando l'avere di vecchiaia disponibile
al momento del pensionamento per l'aliquota di conversione.
Si applicano le seguenti aliquote di conversione, a dipendenza del
sesso e dell'età raggiunta. L'età è calcolata al mese esatto.
Età uomini donne
58.
4.15% 4.25%
59.
4.25% 4.35%
60.
4.35% 4.45%
61.
4.45% 4.55%
62.
4.55% 4.70%
63.
4.70% 4.85%
64.
4.85% 5.00%
65.
5.00%
2.
Al momento del
pensionamento la pensione di vecchiaia non deve superare il più basso dei due
importi sotto indicati:
a. Importo massimo individuale determinato secondo il cpv. 1;
b. Importo massimo assoluto pari a CHF 45'000.
3.
Al momento del suo
pensionamento l’assicurato attivo può esigere una liquidazione in capitale del
suo avere di vecchiaia. Tate importo può ammontare:
a. In caso di un pensionamento determinante una pensione di
vecchiaia inferiore a CHF 18'000: fino al 50% della quota dell'avere di vecchiaia
pari a tale pensione di vecchiaia;
b. In caso di un pensionamento determinante una pensione di
vecchiaia inferiore a CHF 45'000 (compresi) e superiore a CHF 18'000
(compresi): fino al 100% della quota dell'avere di vecchiaia pari a tale
pensione di vecchiaia;
c. In caso di un pensionamento determinante una pensione di
vecchiaia superiore a CHF 45'000, la quota dell'avere di vecchiaia pari alla
parte di pensione di vecchiaia eccedente i CHF 45'000 viene erogata come
prestazione in capitale.
4.
L'assicurato è
tenuto a presentare alla Cassa la richiesta scritta per la riscossione di una prestazione
in capitale ai sensi del cpv. 3 lett. a, e b. entro e non oltre 6 mesi prima
del pensionamento.
5.
È escluso il pagamento a
rate della prestazione in capitale.
6.
L'assicurato invalido che
raggiunge l'età di pensionamento AVS può riscuotere sotto forma di liquidazione
in capitale unica al massimo il 50 percento della sua prestazione di vecchiaia,
sempre che inoltri la sua richiesta per iscritto con almeno sei mesi di
anticipo. In caso di riduzione della pensione di vecchiaia a seguito di
sovraindennizzo ai sensi dell'art. 25 cpv. 8, la liquidazione in capitale non
può superare l'importo della pensione di vecchiaia capitalizzata ridotta.
7.
Se la persona assicurata
ha effettuato acquisti di prestazioni nei tre anni prima della data del
pensionamento, essa può prelevare soltanto sotto forma di rendita la parte
della prestazione finanziata da questo acquisto. In tale ambito, la parte della
prestazione finanziata da detto acquisto corrisponde all'importo dell'acquisto
di allora, remunerato al
tasso d'interesse minimo secondo la LPP.
8.
II pagamento in capitale
non può avvenire che con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso non
può essere ottenuto, o se il coniuge lo nega senza un motivo fondato, l’assicurato
può adire il tribunale competente. Finché l’assicurato non presenta un tale
consenso, la Cassa non gli deve gli interessi sul pagamento in
capitale.
(l’evidenziatura è della redattrice)
Art 50. Diritto alla prestazione di libero passaggio
1.
L'assicurato il cui
rapporto di lavoro termina prima del 58° compleanno e per un motivo diverso da
invalidità o decesso, ha diritto a una prestazione di libero passaggio. Lo
stesso diritto vale per il periodo che intercorre fra il 58° compleanno e l'età
di pensionamento
ordinaria, sempre che l’assicurato richieda la prestazione di
libero passaggio al posto della pensione di. vecchiaia e continui ad esercitare
un'attività lucrativa o sia annunciato all'assicurazione contro la
disoccupazione.
2.
La prestazione di libero
passaggio è esigibile quando termina il rapporto di lavoro. Da tale data frutta
interessi al tasso minimo LPP. Se la Cassa non trasferisce la prestazione entro
30.
giorni dal momento in. cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per
il suo
trasferimento, a partire da tale momento è dovuto un interesse di
mora, pari all'ammontare del tasso d'interesse minimo LPP maggiorato dell'1%.
Art 52. Utilizzazione della prestazione di libero passaggio
1.
Alla risoluzione del
rapporto di lavoro, il datore di lavoro ne deve informare immediatamente la
Cassa e comunicarle se la risoluzione è dovuta a motivi di salute.
2.
La Cassa trasferisce la prestazione
d'uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, su una polizza
di libero passaggio, su un conto di libero passaggio o all'istituto collettore.
3.
Se l’assicurato non
presenta alla Cassa le Indicazioni necessario al trasferimento della prestazione
di libero passaggio, quest’ultima sarà trasferita all'istituto collettore
(entro due anni, ma non prima di sei mesi).
Art 53. Pagamento in contanti
1.
L'assicurato può esigere
il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:
a. Se lascia definitivamente la Svizzera e non si stabilisce nel
Principato del Liechtenstein,
La persona assicurata non può richiedere il versamento in contanti
fino a concorrenza della parte obbligatoria della prestazione di libero
passaggio (prestazione minima secondo la LPP) se lascia definitivamente la
Svizzera e continua a essere assicurata a titolo obbligatorio secondo le norme
giuridiche di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS per le prestazioni di
vecchiaia, d'invalidità e di decesso.
b. Allorché intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è
più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
c. Se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore
a quello del contributo annuo dell'assicurato in vigore il giorno in cui
termina il rapporto di lavoro.
2.
II pagamento in contanti
della prestazione di libero passaggio è ammesso unicamente con il consenso
scritto del coniuge.
3.
Qualora all'inizio del suo
versamento la rendita di vecchiaia annuale o la rendita d'invalidità intera
fosse inferiore al 10%, la rendita per coniugi o per conviventi inferiore al 6%
e la rendita per orfani o per i figli inferiore al 2% della rendita minima di
vecchiaia dell'AVS, viene versata una liquidazione in capitale una tantum in
luogo della rendita,
4.
La Cassa ha il diritto di
esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il pagamento fino alla
loro presentazione.”
In sostanza per gli assicurati
presso il fondo convenuto l’età di pensionamento è fissata a 65 anni per gli
uomini e 64 per le donne. Il Regolamento, facendo uso della facoltà conferita
agli istituti di previdenza di scostarsi dall’età legale di pensionamento (art.
13.
cpv. 2 LPP), ha poi introdotto la possibilità di pensionamento anticipato (a
partire dall’età di 58 anni; art. 27 cpv. 2). Le pensioni di vecchiaia sono
versate di regola mensilmente sotto forma di rendita (art. 24), ma il
Regolamento prevede, in linea con quanto previsto dall’art. 37 cpv. 4 LPP, che
l’assicurato può altrimenti esigere una liquidazione in capitale del suo avere
di vecchiaia alle condizioni previste dall’art. 28 cpv. 3, ritenuto che in
questo caso è tenuto a presentare alla Cassa una richiesta scritta entro e non
oltre 6 mesi prima del pensionamento (art. 28 cpv. 4).
Tale termine semestrale rispetta
la legge, la quale appunto conferisce agli istituti di previdenza la facoltà di
fissare per l’annuncio dell’opzione di capitale un termine conveniente in base
alla loro struttura e alle loro dimensioni (cfr. consid. 2.3). Va
osservato che per dottrina e giurisprudenza se l’istituto di previdenza
introduce un simile termine, esso vale anche per annunciare l’opzione di un
prelevamento in capitale di “solo” un quarto del suo avere di vecchiaia
conformemente all’art. 37 cpv. 2 LPP (cfr. Stauffer, op. cit., n. 1075; STF
9C_86/2017 del 18 luglio 2017).
Anche l’introduzione dell’esigenza
della forma scritta per la richiesta della prestazione in capitale, come nel
presente caso, rientra nella libertà operativa degli istituti di previdenza
(Stauffer, op. cit., n. 1074 seg.; Hürzeler/Stauffer, Basler Kommentar, op.
cit., ad art. 37 n. 16).
Né peraltro le parti sostengono
diversamente.
2.5
AT 1 ha svolto la propria attività
lavorativa alle dipendenze della __________ (di seguito: __________) a far
tempo dal 1° giugno 1998 e ai fini della previdenza professionale è stato
quindi assicurato presso il Fondo di previdenza della stessa, la quale ha
fornito la copertura previdenziale in ambito sia obbligatorio che
sovraobbligatorio.
L’assicurato ha accumulato al 1°
gennaio 2023 un avere di vecchiaia complessivo di fr. 417'536.65, di cui fr.
299'073.55 sulla parte obbligatoria LPP (doc. B, O).
L’attore ha indicato di essersi
rivolto, “all’inizio del 2023” (I, petizione, pag. 3), a __________,
“Receptionist” presso il Dipartimento di risorse umane (HR) della __________,
per avere delle informazioni sulla sua situazione previdenziale. Con e-mail del
23.
febbraio 2023 __________ scriveva:
" Buon
giorno AT 1, ho provato a chiamarti per aggiornamenti in merito alla tua
richiesta di previsione LPP. Ho chiesto alla nostra Cassa di inviarci il
documento entro oggi con urgenza, ma purtroppo causa dei recenti cambiamenti la
cassa necessita di tempistiche maggiori per rilasciare il documento e potremo
inviartelo la prima settimana di marzo. Mi dispiace per queste tempistiche ma
cercherò e continuerò a fare da tramite per la tua richiesta.” (doc. C)
Con scritto del 1° marzo 2023
l’attore ha inviato alla datrice di lavoro __________ la lettera di dimissioni
del contratto di lavoro per la fine di giugno 2023, come segue:
" Dear __________,
Please accept this letter as notice of my
resignation from the position of Maintenance Technician at __________.
This has been a difficult decision to make after
25.
years of loyalty to the company. My employment contract states a required
notice period of 3 months, which l will fully respect in case you want to make
a handover to another mechanic, therefore my last working day will be 30 June 2023.
l have enjoyed being a part of the __________ and am thankful for the
opportunities the company has given me during this quarter of a century. l wish
you good luck for the future for the company and the people who work here. Yours
sincerely.” (doc. S)
Con scritto 6 marzo 2023 la __________
confermava lo scioglimento del contratto di lavoro per il 30 giugno 2023:
" Caro AT 1,
in riferimento alla tua lettera di dimissioni datata 01 marzo 2023 confermiamo
lo scioglimento del contratto di lavoro in data 30 giugno 2023 come previsto da
legge. Fino alla data di scioglimento del contratto di lavoro percepirai
regolarmente il salario mensile. Il pro rato della tredicesima ed eventuali
ferie residue verranno liquidati nella busta paga di giugno 2023.
Desideriamo esprimerti il nostro ringraziamento per la
collaborazione e l'impegno sempre dimostrati, e che siamo certi manterrai fino
alla chiusura del contratto. Ti formuliamo i nostri migliori auguri per ii tuo
futuro professionale e privato.” (doc. D)
Il 24 marzo 2023 __________
scriveva quanto segue:
" Buongiorno
AT 1, confermo che ad oggi 24.03.2023 non disponiamo del tasso di interesse
definitivo determinante la previsione LPP al 30.06.2023. Dovrei ricevere
notizie in merito settimana prossima. Ti aggiorno in merito quanto prima. Buona
giornata, __________” (doc. E)
AT 1 rispondeva il 27 marzo
seguente ringraziando e comunicando di restare in attesa (doc. C). Con e-mail
del 4 aprile 2023 egli si rivolgeva nuovamente a __________ come segue:
" Ciao __________,
ora, dopo diversi solleciti, mi spiace ritornare a chiederti (urgentemente) la
mia situazione LPP anno 2022 e 2023 fino a giugno, credo sia anche un diritto
averla, perché in seguito non vorrei trovarmi in condizioni particolari. Ti
ringrazio, AT 1” (doc. E)
Il 5 aprile 2023 all’assicurato
è stato inviato il certificato previdenziale concernente le prestazioni al 1°
gennaio 2023 (doc. B). Il 20 aprile seguente egli sollecitava un riscontro:
" Ciao __________,
cortesemente entro domani mattina vorrei sapere la mia situazione aggiornata
alle mie richieste di informazioni, purtroppo per cause non dipendenti da me, i
tempi sono molto ristretti, diversamente come già richiesto, mi confermate un
appuntamento con un consulente in materia. Ti ringrazio e buon pomeriggio.”
(doc. F)
Il medesimo giorno la
destinataria rispondeva come segue:
" Ciao AT 1,
riferisco quanto spiegato dalla signora __________.
Se prendi il capitale e ti sei già trasferito in Italia togliamo
l'imposta alla fonte. Al momento non ti so dire l'importo esatto, dovrebbe
aggirarsi sui CHF 17'000 (nel caso dobbiamo chiedere all'ufficio imposte in
Ticino). Alternativa che dichiari l'importo in Italia.
In allegato ti invio il formulario per un'eventuale
richiesta del capitale che deve essere debitamente compilato e firmato (la
firma della moglie deve essere autenticata) e chiaramente confermata dal
consiglio di fondazione. Se non ti è chiaro, pf fammi sapere. Buona serata, __________”
(doc. F)
Inoltre, con e-mail del 21
aprile 2023, __________ indicava a AT 1 il numero della signora __________, precisando
che alla stessa egli si poteva rivolgere quando voleva lunedì mattina (doc. F).
Il 5 maggio 2023 AT 1 compilava
e inoltrava il relativo formulario denominato “Liquidazione in capitale”,
munendolo anche della richiesta firma della moglie, dichiarando di voler
percepire il 100% dell’avere di vecchiaia finale (da lui indicato in fr. 397'781.80).
Su tale formulario, prima della firma del richiedente, veniva precisato quanto
segue:
" Prendo
atto che
-
A seguito della liquidazione in capitale cessano tutti i diritti,
derivanti dal regolamento, alla rendita di vecchiaia, per figli di pensionati,
per coniugi e per orfani.
-
Questa dichiarazione deve essere trasmessa al più tardi sei mesi prima
del pensionamento effettivo al CV 1.
-
A partire da sei mesi prima del pensionamento effettivo questa
dichiarazione sarà irrevocabile.” (doc. H)
Con e-mail del 31 maggio 2023, __________
scriveva a AT 1 come segue.
" (…) spero
tutto bene, ti contatto in merito la tua richiesta di ritiro del capitale. Potresti
pf mandarmi una mail in cui confermi per iscritto il motivo della decisione di
ritiro del capitale precisando la richiesta di prepensionamento? Occorre al
nostro consiglio di fondazione per poter procedere.” (doc. I)
Il 1° giugno 2023 l’assicurato
rispondeva che “come annunciato mesi addietro ribadisco la mia decisione del
ritiro totale del mio secondo pilastro per prepensionamento”, riferendosi
al tenore dell’art. 27 cpv. 2 del Regolamento (doc. 5).
__________ comunicava
all’assicurato il 27 giugno 2023:
" ti
contatto per la tua richiesta di capitale. Secondo la decisone ricevuta dal
consiglio di fondazione per i motivi contenuti nella lettera allegata purtroppo
non è possibile procedere con il pagamento del capitale. Mi dispiace molto non
poter accogliere la tua richiesta. Il consiglio di fondazione resta a
disposizione per chiarimenti.” (doc. J)
La citata lettera del Fondo di
previdenza del 19 giugno 2023 era del seguente tenore:
“Confermiamo di aver ricevuto la sua richiesta di una liquidazione
in capitale del suo avere di vecchiaia in seguito alla sua richiesta di
prepensionamento. Secondo l’articolo 28 punto 4 del regolamento del CV 1
(Edizione 2022), ricordiamo che per poter ottenere una liquidazione
in capitale, l’assicurato è tenuto a presentare alla Cassa la
richiesta scritta per la riscossione di una prestazione in capitale ai sensi
del cpv. 3 lett. a. e b. entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento.
Purtroppo, la sua richiesta scritta non ci è pervenuta nei tempi
prestabiliti dal regolamento; considerando inoltre, che il fondo pensione si
trova attualmente in una situazione di sotto copertura, il consiglio di
Fondazione si vede costretto a negare l'autorizzazione alla liquidazione in
capitale. Le verrà quindi corrisposta una rendita come indicato sul suo
certificato.” (doc. K)
Il 4 settembre 2023 il fondo
scriveva quanto segue all’assicurato:
" Pensionamento
anticipato per il 30.06.2023
Egregio Signor AT 1,
Lei è pensionato per il 30.06.2023. Abbiamo il piacere di
confermarle con la presente il suo diritto alle prestazioni di vecchiaia da
parte della fondazione di previdenza nei termini seguenti:
Prestazioni a partire dal 01.07.2023 annuale mensile
Rendita di vecchiaia CHF 23'904.00
1'992.00
In quanto beneficiario di una rendita versata da un istituto
previdenziale svizzero, è tenuto ad attestare la sua residenza fiscale
(Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro
dell'imposta federale diretta; RS 642. 1 18.2, Art. 10).
In allegato le inviamo il modulo da far compilare all'Autorità
fiscale nel luogo di residenza nonché una copia delle "Note
illustrative".
Al ritorno del modulo debitamente controfirmato dall'Autorità
fiscale procederemo al rimborso dell'imposta alla fonte.
Le rendite mensili nette di CHF 1'792.80 saranno versate al
1° di ogni mese, sul conto __________.
L'importo retroattivo per il periodo 01.07.2023 - 30.09.2023 di
CHF 5'378.40 viene versato sul medesimo conto con valuta 08.09.2023.”
(doc. 2)
In seguito AT 1, dapprima
personalmente e in seguito tramite il suo legale, ha contestato la
determinazione del fondo di previdenza, insistendo con la sua richiesta di
percepire l’avere previdenziale in capitale. Tra le parti sono intercorsi
diversi scritti che non hanno tuttavia permesso di trovare un accordo, ragione
per cui l’attore ha introdotto la presente causa (doc. L-L3).
2.6
Innanzitutto, occorre premettere
che, contrariamente a quanto sembra sostenere l’attore, egli ha indubbiamente
optato per il prepensionamento e non per un’interruzione dell’attività
lucrativa con richiesta di una prestazione di libero passaggio.
Tale circostanza è apparsa
innanzitutto evidente laddove egli ha compilato e inoltrato il 5 maggio 2023
l’apposito formulario di “Liquidazione in capitale” dell’avere
pensionistico, dichiarando di voler percepire il 100% dell’avere di vecchiaia
finale, prendendo atto che a seguito della liquidazione in capitale cessavano
tutti i diritti regolamentari alla rendita di vecchiaia, e che la medesima
dichiarazione diveniva irrevocabile “a partire da sei mesi prima del
pensionamento effettivo” (doc. H). Inoltre la natura della “richiesta di
prepensionamento” è stata chiara anche alla funzionaria da lui contattata
signora __________ (cfr. e-mail del 31 maggio 2023, doc. I), ed è stata ulteriormente
confermata dall’interessato laddove nello scritto del 1° giugno 2023 egli affermava
che “come annunciato mesi addietro ribadisco la mia decisione del ritiro
totale del mio secondo pilastro per prepensionamento”, riferendosi
esplicitamente all’art. 27 del Regolamento (doc. 5).
Nemmeno, del resto, al
ricevimento della lettera del Fondo di previdenza del 19 giugno 2023 con la quale
il fondo comunicava di non poter accogliere la sua “richiesta di una
liquidazione in capitale del suo avere di vecchiaia in seguito alla sua
richiesta di prepensionamento” (doc. K; cfr. in esteso al consid. 2.5), egli
ha eccepito che non si trattava di “prepensionamento”, bensì di libero
passaggio. Men che meno egli ha obiettato tale circostanza a seguito della lettera
del 4 settembre 2023 del fondo con cui venivano definite le prestazioni di
vecchiaia spettantigli per il prepensionamento al 30 giugno 2023 (doc. 2).
Del resto in nessun documento
emerge che la sua volontà fosse quella di beneficiare del pagamento di una prestazione
di libero passaggio.
Al contrario: appare evidente
che egli fosse ben consapevole che con l’interruzione dell’attività lucrativa,
a fine giugno 2023, quando aveva quasi 64 anni, sarebbe subentrato l’evento
previdenziale vecchiaia con conseguente diritto alle relative prestazioni
pensionistiche per prepensionamento.
Del resto, successivamente al
30.
giugno 2023, egli non ha né continuato con un’attività lavorativa, del caso
presso un nuovo datore di lavoro, né si è annunciato all’assicurazione contro
la disoccupazione, ciò che secondo l’art. 2 cpv. 1bis LFLP è necessario per il
differimento del caso previdenziale nel caso in cui l’assicurato lasci
l’istituto di previdenza a un’età compresa fra l’età minima per il
pensionamento anticipato e l’età di riferimento prevista dal regolamento (cfr. consid.
2.3; cfr. DTF 141 V 162 consid. 4.2; cfr. parimenti l’art. 50 cpv. 1 del
Regolamento, citato in esteso al consid. 2.4).
Né peraltro risulta che egli
potesse in qualche modo adempiere ad una delle condizioni previste dalla legge
e dal Regolamento per poter beneficiare del pagamento in contanti di una
prestazione di libero
passaggio, ovvero in caso di definitivo trasferimento all’estero, di inizio di
un’attività lucrativa indipendente o di importo esiguo della prestazione (cfr.
l’art. 53 del Regolamento, consid. 2.4).
Inoltre, ai sensi dell’art. 27
cpv. 2 Regolamento egli avrebbe dovuto postulare il versamento della
prestazione di libero passaggio al più tardi entro trenta giorni prima della
fine del rapporto di lavoro, ciò che indiscutibilmente egli non ha fatto (doc.
M).
Infine, la chiara volontà di
chiedere il prepensionamento emerge in maniera esplicita anche dalla petizione
del 13 novembre 2023 laddove l’attore afferma, tra l’altro, che “all’inizio
del 2023 l’attore ha deciso di interrompere l’attività lavorativa per
richiedere il pensionamento anticipato” (I, pag. 3) rispettivamente “(…) all’inizio
del 2023, quando egli ha palesato l’intenzione di beneficiare del
prepensionamento e del pagamento in capitale” (I, pag. 7).
2.7
Come dianzi esposto, AT 1, alle
dipendenze della __________ dal 1998, con scritto del 1° marzo 2023 ha
inoltrato le proprie dimissioni con effetto dalla fine di giugno 2023,
dimissioni che sono state accettate dalla datrice di lavoro con lettera del 6
marzo 2023 (doc. 4 e D; cfr. in esteso al consid. 2.5).
Come esposto al consid. 2.6, appare
pacifico, e del resto ammesso dall’attore (cfr., fra le altre, petizione, I
pag. 3), che egli, all’epoca quasi 64enne, ha deciso di interrompere l’attività
lucrativa per chiedere il pensionamento anticipato. Ancora il 1° giugno 2023
egli ha precisato che “ribadisco la mia decisione del ritiro totale del mio
secondo pilastro per prepensionamento”, riferendosi esplicitamente al
tenore dell’art. 27 del Regolamento (doc. 5).
Il 5 maggio 2023 AT 1 ha quindi
regolarmente compilato il formulario denominato “Liquidazione in capitale”,
fattogli pervenire da una segretaria del datore di lavoro, __________,
munendolo anche della firma della moglie, dichiarando di voler percepire il
100% dell’avere di vecchiaia finale (doc. H).
Con lettera 19 giugno 2023 il
Fondo di previdenza ha informato l’assicurato che il pagamento in capitale
dell’avere pensionistico non era possibile non avendo la relativa richiesta
rispettato il termine di 6 mesi prima del pensionamento previsto dall’art. 28
punto 4 del Regolamento e anticipando che di conseguenza gli sarebbe stata
corrisposta una rendita (doc. K). Comunicazione in seguito confermata con scritto
4.
settembre 2023 con il quale il fondo attestava che egli era pensionato dal 30
giugno 2023 e che dal 1° luglio 2023 egli avrebbe percepito una rendita di
vecchiaia di fr. 1'992 mensili (rispettivamente fr. 1'792.80 dopo deduzione
dell’imposta alla fonte; doc. 2).
A ragione.
In effetti, considerato come
l’assicurato abbia sciolto il rapporto di impiego, con conseguente cessazione
del rapporto assicurativo previdenziale, con effetto dal 30 giugno 2023 e sia di
conseguenza stato prepensionato a partire da quella data, ritenuta la norma regolamentare
di cui all’art. 28 cpv. 4 (per la quale “l'assicurato è tenuto a
presentare alla Cassa la richiesta scritta per la riscossione di una
prestazione in capitale ai sensi del cpv.3 lett. a e b entro e non oltre 6 mesi
prima del pensionamento”; cfr. consid. 2.4), la richiesta di percepimento
della prestazione di vecchiaia in capitale avrebbe dovuto essere presentata
entro e non oltre il 31 dicembre 2022. La richiesta dell’attore, inoltrata il 5
maggio 2023, non rispetta quindi manifestamente il succitato termine di sei
mesi e non può di conseguenza essere ritenuta tempestiva.
Legittimamente quindi il Fondo
convenuto ha respinto la domanda di prelevamento del capitale formulata,
tardivamente, dall’attore.
In proposito, l’attore non può
venir seguito laddove pretende che il momento determinante per il calcolo del
termine semestrale previsto dall’art. 28 cpv. 4 del Regolamento, vale a dire il
“pensionamento”, non sarebbe, in assenza di una base regolamentare ad
hoc, la cessazione dell’attività lavorativa, ma “il momento in cui
l’assicurato avrà diritto alla rendita AVS per la prima volta” (I pag. 6).
Nel suo caso il termine determinante sarebbe quindi il mese di ottobre 2023,
momento a partire dal quale egli percepisce la rendita AVS (doc. N).
Ora, premesso come il
percepimento delle prestazioni del primo e del secondo pilastro può differire
temporalmente, come ben si evince dalla documentazione agli atti non vi può
essere dubbio alcuno sul fatto che l’attore è stato prepensionato con effetto
dalla fine di giugno 2023, ossia dal momento in cui egli ha cessato l’attività
lavorativa e momento a partire dal quale egli in effetti percepisce la rendita di
vecchiaia della previdenza professionale, come ben si evince dalla lettera del
4.
settembre 2023 che l’assicurato ha ricevuto dal Fondo convenuto (cfr. doc. 2),
e che non ha ritenuto di contestare. Nemmeno del resto risulta che egli abbia
contestato il versamento, con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2023, della
rendita mensile di vecchiaia della previdenza professionale.
E non vi può essere ragionevole
dubbio che l’art. 28 cpv. 4 del Regolamento si riferisce al momento del
pensionamento o prepensionamento effettivo giusta la previdenza professionale.
Appare in effetti logico che la scelta se optare per una prestazione sotto
forma di capitale o di rendita mensile, debba essere comunicata con un
preavviso di 6 mesi prima del momento in cui la medesima prestazione diventa
esigibile. Momento che, nella fattispecie, era da situare indiscutibilmente al
30.
giugno 2023.
Sia peraltro osservato che in
una vertenza simile, concernente un articolo di un regolamento previdenziale prevedente
per ogni assicurato il diritto, al raggiungimento dell’età di pensionamento (“bei
Erreichen des Pensionsalters”), di postulare la riscossione di una parte
della pensione sotto forma di capitale, il Tribunale Federale, chiamato ad
interpretare l’espressione “bei Erreichen des Pensionsalters”, richiamata
la sua giurisprudenza di cui alla DTF 120 V 309 consid. 4a, ha affermato che
con l’espressione “Pensionsalter” non poteva essere intesa l’età di
pensionamento legale, ma l’età determinante per il pensionamento secondo il regolamento
(“Vorerst ist festzuhalten, dass unter
Pensionsalter im vorgenannten Sinne nicht das gesetzliche Pensionsalter,
sondern das Erreichen des reglementarisch massgeblichen Alters zu verstehen ist;
STFA B 102/03 del 23 febbraio 2004,
consid. 4a).
Del resto che fra le parti
fosse chiaro che la prestazione previdenziale fosse dovuta per il 30 giugno
2023.
appare evidente anche dal tenore delle e-mail intercorse tra la dipendente
del datore di lavoro e l’attore a inizio 2023, allorquando __________, in
merito alla “richiesta di previsione LPP”, il 24 marzo 2023 ribadiva al
dipendente di non disporre ancora “del tasso di interesse definitivo
determinante la previsione LPP al 30.06.2023” (doc. ) e l’attore con
email del 4 aprile 2023 ribadiva la sua richiesta di informazione circa “la
mia situazione LPP anno 2022 e 2023 fino a giugno” (doc. E, le
sottolineature sono della redattrice; cfr. in esteso al consid. 2.5).
Infine, anche volendo, per pura
ipotesi di lavoro, ammettere che il termine sarebbe da calcolare a ritroso dalla
fine del mese di settembre 2023, come pretende l’attore (I pag. 6), appare comunque
manifesto che la richiesta (scritta, come previsto dal regolamento) di
pagamento del capitale presentata il 5 maggio 2023 sarebbe ugualmente
ampiamente tardiva e non rispettosa del termine di 6 mesi stabilito dall’art. 28
cpv. 4 del regolamento.
2.8
AT 1 sostiene tuttavia di aver
rispettato il termine di 6 mesi mediante le ripetute richieste, formulate a suo
dire “all’inizio del 2023” (petizione, pag. 3) alla dipendente __________,
dalle quali si evinceva chiaramente la sua volontà di postulare il ritiro in
capitale della prestazione pensionistica.
Tale tesi non può essere
condivisa.
A prescindere infatti dal fatto
che una richiesta scritta (come prevede l’art. 28 cpv. 4 del
regolamento) di riscossione della prestazione di vecchiaia in capitale sarebbe
stata da presentare al Fondo “entro e non oltre 6 mesi prima del
pensionamento” – ossia, come detto, stante lo scioglimento del rapporto di
lavoro a fine giugno 2023, entro la fine del 2022 – e che quindi le presunte
richieste che l’attore avrebbe formulato “all’inizio del 2023” sarebbero
state in ogni modo tardive, di una valida richiesta scritta precedente a quella
inoltrata tramite l’apposito formulario del 5 maggio 2023 (doc. H) non vi è
agli atti alcuna traccia.
In particolare, egli non può
ragionevolmente sostenere che lo scambio di email intercorso con la dipendente della
__________ __________ valessero quale tempestiva e formalmente valida richiesta
di ritiro del capitale previdenziale.
Innanzitutto egli afferma
espressamente che i primi contatti avuti fossero sostanzialmente intesi ad
avere informazioni circa la sua situazione previdenziale, “al fine di poter
progettare il proprio futuro economico”, e, quindi, conoscere “l’ammontare
e la previsione delle prestazioni d’uscita LPP” (I, pag. 3).
In effetti, nell’e-mail del 23
febbraio 2023 __________ rispondeva in merito alla sua “richiesta di
previsione LPP”, preannunciando un ritardo nell’elaborazione del documento
tramite il fondo (doc. C) e il 24 marzo 2023 ribadiva di non disporre ancora “del
tasso di interesse definitivo determinante la previsione LPP al 30.06.2023”
(doc. E). Nell’email del 27 marzo seguente l’attore ringraziava, dichiarando di
restare in attesa (doc. C) e con e-mail del 4 e 20 aprile 2023 ribadiva
espressamente la sua richiesta di informazione circa “la mia situazione LPP
anno 2022 e 2023 fino a giugno” (doc. E) rispettivamente di attendere di “sapere
la mia situazione aggiornata alle mie richieste di informazioni” (doc. F).
Quanto poi comunicato il 20
aprile 2023 da __________ conferma ulteriormente che una richiesta di
versamento del capitale non era (ancora) stata inoltrata. In effetti la
dipendente accenna alle possibili conseguenze fiscali nell’eventualità
di un prelievo del capitale (“Se prendi il capitale”) e
allega “il formulario per un'eventuale richiesta del capitale che
deve essere debitamente compilato e firmato (la firma della moglie deve essere
autenticata) e chiaramente confermata dal consiglio di fondazione” (doc.
F, le sottolineature sono della redattrice; cfr. in esteso al consid. 2.5).
È soltanto con l’invio, il 5
maggio 2023, del relativo formulario “Liquidazione in capitale”
regolarmente compilato, quindi, che l’attore ha validamente, ossia rispettando
le prescrizioni formali previste dal Regolamento, richiesto il versamento in
contanti della totalità del suo avere di vecchiaia finale (doc. H).
Del resto apponendo la sua
firma su tale formulario egli ha preso atto che la medesima dichiarazione
doveva “essere trasmessa al più tardi sei mesi prima del pensionamento
effettivo al CV 1”, così come precisato sul formulario stesso (doc. H).
Infine, anche il successivo
scritto del 31 maggio 2023 di __________ conferma una volta di più che la
richiesta di ritiro del capitale è avvenuta per la prima volta con la
trasmissione dell’apposito formulario il 5 maggio 2023: in effetti, in questa
sede la dipendente parla per la prima volta di “tua richiesta di ritiro del
capitale” e, sempre per la prima volta, chiede informazioni circa “il
motivo della decisione di ritiro del capitale” (doc. I).
Ne discende che, come esposto, l’attore
non può ragionevolmente sostenere che egli abbia formulato una formale
richiesta di versamento del capitale di vecchiaia previdenziale precedentemente
al maggio 2023. Ribadito che eventuali – ma in ogni modo non comprovate –
esternazioni formulate a voce dall’attore non potrebbero in ogni caso essere
considerate, non adempiendo al requisito di forma regolamentare, nemmeno dalle
e-mail prodotte è possibile estrapolare una richiesta scritta di ritiro del
capitale. Gli scritti, infatti, erano sprovvisti di una denominazione come
tale, erano privi di qualsivoglia indicazione riguardo all’importo richiesto
sotto forma di capitale ed erano in ogni modo sprovvisti del necessario
consenso scritto del coniuge conformemente all’art. 28 del Regolamento. In
realtà da tali e-mail si evincono semplici domande di informazioni e di invio
della documentazione necessaria a formalizzare, se del caso e nelle dovute
forme, la relativa richiesta.
2.9
L’attore fa valere in via
subordinata di non aver mai avuto conoscenza del Regolamento del fondo
convenuto e, quindi, nemmeno della norma di cui all’art. 28 cpv. 4 del
Regolamento. Fa quindi valere una violazione dell’art. 86b LPP.
2.9.1
Per quanto riguarda l’obbligo di
informazione che incombe agli istituti di previdenza, l’art. 86b LPP
(“Informazione degli assicurati”) recita quanto segue:
" 1 L’istituto di previdenza informa ogni anno in
modo adeguato gli assicurati su:
a. i diritti
alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere
di vecchiaia;
b. l’organizzazione e il finanziamento;
c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51.
2.
Su domanda, il conto
annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati.
L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro
informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio
attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva
matematica, sulla costituzione di
riserve e sul grado di copertura.
3.
Su domanda, gli istituti
collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi
arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio,
informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora
stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.
4.
L’articolo 75 è
applicabile.”
Tale normativa è applicabile sia
alla previdenza obbligatoria che sovraobbligatoria.
L’art. 86b LPP (cfr. anche gli
artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sancisce quindi
l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le
informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione
d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.
Il diritto di essere informati
sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale
dell’assicurato (quali appunto i diritti alle prestazioni, il
salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia)
ai sensi del cpv. 1 lett. a (cfr. anche art. 8 LFLP) può essere fatto valere
per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, op. cit., all’art.
73.
n. 7, all’art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit, § 8 n. 8; Kurt Pärli,
in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, all’art. 86b n. 11).
L’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie relative al
diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e
86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di vigilanza (cfr. anche l’art. 74
cpv. 2 LPP).
Le informazioni sono da fornire
in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo
individuale (Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 6). L’art. 86b LPP (così come
l’art. 27 LPGA; cfr. in seguito) persegue l’obiettivo di istituire un obbligo
per gli assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di
ottenere le prestazioni previste dalla legge (Pärli, op. cit., all’art. 86b n.
9: cfr. anche DTF 131 V 472; cfr. anche le STCA 34.2014.32 e 34.2015.23).
Tale obbligo di informazione,
che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende anche la
comunicazione circa i cambiamenti del regolamento costitutivi per le
prestazioni. Un’informazione esplicita è in particolare prescritta laddove i
cambiamenti del regolamento concernono nuove prestazioni, la concessione di
diritti costitutivi (per esempio l’opzione di capitale, la dichiarazione che
favorisce il compagno convivente) o introduce termini (per esempio per la
consegna di una convenzione di sostegno reciproco; cfr. DTF 136 V 331).
Come sia da intendere il
requisito “in modo adeguato” è stato lasciato aperto dal Tribunale federale
(cfr. Stauffer, Rechtsprechung, op. cit. all’art. 86b p. 316; DTF 133 V 331;
cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 50 n. 2 e all’art. 86b n. 2 segg).
In ogni modo lo scopo della norma
è di mettere l’assicurato nella situazione di poter seguire la propria
situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter Schreiber,
op. cit., all’art. 86b n. 2; DTF 136 V 331 consid. 4.2.1).
Risulta in ogni modo dalla
giurisprudenza federale che l’obbligo di informare che incombe all’istituzione
di previdenza è stato formalizzato riferendosi all’obbligazione per gli
assicuratori sociali di “informazione e consulenza” giusta l’art. 27
LPGA (Informazione e consulenza), considerato come questo articolo della LPGA e
l’art. 86b LPP perseguano in sostanza un obiettivo comparabile (Pärli, op.
cit., all’art. 86b n. 7seg). Secondo la giurisprudenza del TF in materia di
art. 27 LPGA, l’obbligo di consulenza degli assicuratori sociali consiste
essenzialmente nell’orientare l’avente diritto sulla maniera di ottenere le
prestazioni alle quali ha diritto (cfr. DTF 131 V 472). Discende da questa
giurisprudenza che in caso di modifica del regolamento gli istituti di
previdenza devono informare spontaneamente e a tempo debito i loro assicurati
in maniera che essi possano prendere le disposizioni necessarie (per esempio
concernenti il riscatto; cfr. Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 9).
Nella sentenza 9C-339/2013 del 29
gennaio 2014 il Tribunale federale, esprimendosi sul tema di una comunicazione
di una modifica regolamentare, si è espresso come segue:
" 5.1. Zu den Leistungsansprüchen, über
welche die Vorsorgeeinrichtung nach Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG jährlich zu
informieren hat, gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei
einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines
Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod). Sieht das Vorsorgereglement
resp. bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen das einschlägige
Gesetzes- oder Verordnungsrecht eine Lebenspartnerrente vor, ist auch über
diese Leistungsart zu informieren. Welches die geeignete Form der Information
ist, sagt das Gesetz nicht. Sinn und Zweck der Pflicht der
Vorsorgeeinrichtungen zur "Information der Versicherten" nach Art.
86b BVG ist u.a., dass diese in die Lage versetzt werden, den Stand und die
Entwicklung ihrer individuellen Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu
können. Die Information muss unaufgefordert und nach dem Gesetzeswortlaut in
geeigneter Form erfolgen (BGE 136 V 331 E. 4.2.1 S. 335).
In BGE 136 V 331 hat das Bundesgericht erwogen, es sei fraglich, ob über die
Leistungsansprüche "in geeigneter Form informieren" auch heisse, dass
die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen zu erwähnen seien, jedenfalls wenn
diese wie im beurteilten Fall in Bezug auf die Lebenspartnerrente nicht ohne
weiteres als gegeben zu erwarten seien. Es liesse sich auch der Standpunkt
vertreten, dass eine allgemeine Verweisung auf das Vorsorgereglement oder das
einschlägige Gesetzes- und Verordnungsrecht für die Anspruchsvoraussetzungen im
Einzelnen genüge und es dann Sache der Versicherten sei, dort nachzuschauen
oder allenfalls bei der über den Wortlaut von Art. 86b Abs. 2 BVG hinaus auch
insoweit auskunftspflichtigen Vorsorgeeinrichtung nachzufragen (E. 4.2.2).
Ferner stellte es fest, im beurteilten Fall wäre die Informationspflicht
hinsichtlich der neu eingeführten Hinterlassenenleistung Lebenspartnerrente
erfüllt worden, wenn den Versicherten der Gesetzestext samt Hinweis auf
wesentliche Neuerungen bei den Leistungsansprüchen abgegeben worden wäre (E.
4.2.3.1).“
In questo
caso, la Corte federale ha infine ammesso una violazione dell’obbligo di
informare, avuto riguardo alla modifica dei presupposti necessari per poter
beneficiare del diritto ad una rendita per il convivente superstite, osservando
ancora:
" (…) 5.4. Damit vermag die Beschwerdegegnerin den Anforderungen an
die Informationspflicht gemäss BGE 136 V 331 (vgl. E. 5.1 hievor) nicht zu genügen, und zwar auch dann nicht,
wenn die in E. 4.2.2 des erwähnten Leitentscheids offen gelassene Frage
beantwortet würde (wie dies die Vorinstanz in E. 6 des angefochtenen Entscheids
implizite tat). Denn die Beschwerdegegnerin erwähnte in ihren Schreiben weder
die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen für die Lebenspartnerrente, noch
verwies sie betreffend die Voraussetzungen dieser Leistung auf das Reglement
(vgl. die zwei diskutierten Möglichkeiten gemäss E. 4.2.2 des erwähnten
Urteils). Die Vorgehensweise der Beschwerdegegnerin genügt ferner auch der in
E. 4.2.3.1 des genannten Entscheids beschriebenen Informationsmöglichkeit
nicht. Zwar wurde den Versicherten das neue Reglement abgegeben, doch fehlt es
am Hinweis auf die Änderungen betreffend die Partnerrente, obschon diese als
wesentlich zu qualifizieren sind: Nicht nur wird der Anspruch neu davon
abhängig gemacht, dass der Vorsorgeeinrichtung die anspruchsberechtigte Person
schriftlich mitgeteilt wird, sondern das Recht auf diese Leistung wird auch
ausgeschlossen für den Fall, dass die versicherte Person diese Mitteilung nicht
vor Eintritt des Rücktrittsalters gemacht hat. Die unzureichende (schriftliche)
Information hinsichtlich der neu geregelten Partnerrente wird auch nicht
aufgewogen durch die Möglichkeit der Teilnahme an den von der
Beschwerdegegnerin angebotenen Informationsveranstaltungen. Zusammenfassend
führt eine Gesamtbetrachtung der Umstände nicht zum Ergebnis, dass die
Beschwerdegegnerin ihrer Informationspflicht nach Art. 86b Abs. 1 BVG in Bezug
auf die per 1. Januar 2007 erfolgten Änderungen der Voraussetzungen auf eine
Lebenspartnerrente in genügender Weise nachgekommen war. Mithin hat die
Beschwerdegegnerin nicht sichergestellt, dass ihre Versicherten in die Lage
versetzt wurden, zur Wahrung eines allfälligen entstehenden Anspruchs auf eine
Lebenspartnerrente rechtzeitig tätig zu werden und die konstitutive
Voraussetzung der schriftlichen Mitteilung des anspruchsberechtigten
Lebenspartners zu erfüllen (…)” (STF 9C_339/2013 del 29 gennaio 2014,
consid. 5.4; sull‘obbligo d‘informare nel caso del diritto ad una rendita per
il convivente superstite cfr. anche STCA 34.2017.31 del 5 aprile 2018).”
Se ne può dedurre che l’obbligo
di informazione è da rispettare con particolare rigore laddove il cambiamento
del regolamento implica l’introduzione o la modifica di diritti potestativi
(cosiddetti “Gestaltungsrechte”), o costitutivi, vale a dire diritti che
implicano determinate prese di posizione da parte dell’assicurato (per esempio
dichiarazioni di opzione di capitale entro un termine o in una specifica forma,
o dichiarazioni intese a favorire una determinata persona), o comunque quando
il cambiamento implica l’introduzione di nuove “erschwerende Bedingungen oder
Aenderungen” o condizioni costitutive per optare per un determinato diritto o
una specifica prestazione. L’assicurato deve essere in altre parole messo nella
condizione di mettere in atto, se del caso, le modalità prescritte dal
regolamento per far valere un determinato diritto; per esempio, come nel caso
trattato in DTF 136 V 331, di inoltrare all’istituto di previdenza nei termini
e nelle forme prescritti dal regolamento una dichiarazione di assistenza per
poter far beneficiare il partner di una eventuale prestazione (cfr. anche la
citata STF 9C_339/2013 del 29 gennaio 2014; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit.,
all’art. 50 n. 2).
Nella sua giurisprudenza il TF ha
avuto modo di rilevare che il rinvio, per esempio contestualmente alla
trasmissione dei certificati di previdenza annuali, a generiche “importanti
modifiche” del regolamento e delle prestazioni è sufficiente, mentre ha
lasciato appunto aperto il tema di sapere se informazione “adeguata” ai sensi
dell’art. 86b cpv. 1 LPP significhi anche che debbano essere menzionate le
singole condizioni del diritto così come pure il tema di sapere se sia
sufficiente “delegare” al datore di lavoro l’obbligo di informare gli
assicurati, segnatamente prevedendo che l’invio dei regolamenti agli assicurati
avvenga tramite il datore di lavoro visto che l’art. 86b cpv. 1 LPP prevede che
il regolamento sia consegnato “ai lavoratori” (cfr. DTF 136 V 331; cfr. l’art.
331.
cpv. 4 CO; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 50 n. 2).
In particolare, sempre in DTF
136.
V 331, esprimendosi sull’informazione degli assicurati sui diritti alle
prestazioni giusta l’art. 86b cpv. 1 lett. a, il TF ha affermato che un istituto cantonale di previdenza di diritto pubblico non adempie
sufficientemente al proprio obbligo di informare gli assicurati in modo
adeguato sui loro diritti alle prestazioni - in casu: rendita del partner - con
la sola pubblicazione ufficiale del testo di legge e nemmeno con la messa on
line di tale testo sul suo sito Internet, con l'indicazione del nuovo tipo di
prestazione (consid. 4.2.3). Nel caso particolare la modifica regolamentare
prevedeva l’introduzione della rendita per partner convivente (previo deposito
presso l’istituto di previdenza di un contratto di assistenza reciproca sottoscritto
dalla coppia). Ha tuttavia lasciato aperta la questione di sapere se "informare
in modo adeguato" presupponga che debbano pure essere indicate le
condizioni del diritto alla specifica prestazione, in ogni caso qualora esse,
come nel caso della rendita del partner, non possano ritenersi senz'altro
soddisfatte (consid. 4.2.2). Dato quindi un difetto di informazione, ha
ritenuto che andava ammesso che nelle circostanze specifiche l’assicurato,
qualora avesse saputo di questa nuova norma, avrebbe sicuramente intrapreso i
passi necessari al fine di assicurarsi il diritto alla prestazione
pensionistica, ossia avrebbe presentato, prima della morte del compagno, una
dichiarazione di assistenza come richiesto e ha quindi fatto ordine di erogare al
partner la rendita.
Nella DTF 133 V 314 il TF ha
stabilito che l’introduzione del diritto alla rendita del convivente è
un’informazione che deve essere comunicata in modo adeguato ai sensi dell’art.
86b LPP (vedi Pärli, op. cit, ad art. 86b, n. 7-9, p. 1382-1383,
il quale nella nota 14 a piè di pagina rinvia al consid. 5.1 della STF B 85/2006 del 6 giugno 2007 non pubblicato nella DTF 133 V 314, dove ha giudicato
dubbio che la semplice pubblicazione dell’informazione data dalla Cassa
pensioni della Confederazione Publica nella raccolta ufficiale fosse
sufficiente per rispettare tale esigenza di forma; cfr. STF B 85/2006 del 6
giugno 2007).
Per completezza sia
ricordato che l’art. art. 331 cpv. 4 del CO prescrive segnatamente che “il
datore di lavoro deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui suoi
diritti verso l’istituzione di previdenza a favore del personale e verso
l’assicuratore”. Il dovere di informare del datore di lavoro deve in ogni
modo essere chiaramente distinto da quello dell’istituto di previdenza (cfr.
Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit. n. 1632). In particolare, questa norma
non costituisce una base legale per l’obbligo di informazione dell’istituto di
previdenza (cfr. Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 3). In effetti, essa concerne appunto il rapporto, di natura privata, tra datore di lavoro e
lavoratore, ed è quindi di pertinenza civile, ragione per cui l’esame di una
sua eventuale violazione compete alla giurisdizione civile e non al giudice ex
art. 73 LPP.
Per quanto
concerne le conseguenze di un’informazione carente o difettosa, come accennato
sopra, l’interessato può esercitare il diritto a ottenere le necessarie
informazioni dall’istituto di previdenza in via giudiziaria secondo
l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 73 n. 7, all’art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka,
op. cit, § 8 n. 8; Pärli, op. cit, all’art. 86b n. n. 11; in vigore dal 1.
gennaio 2005 l’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie
relative al diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli
artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di vigilanza).
Per il resto, secondo la dottrina
e la giurisprudenza, nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria
(Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 18), un’omissione di informazione ha le
stesse conseguenze di un’informazione inesatta, ciò che significa che andrà
valutata secondo i principi della protezione della buona fede, rispettivamente
della protezione dell’affidamento nel diritto pubblico (Pärli, op. cit., all’art.
86b n. 9 e 18; cfr. anche DTF 136 V 338 consid. 4.3; cfr. anche STF 9C-339/2013
del 29 gennaio 2014, consid. 5.5).
Va in questa sede ricordato che
il diritto alla protezione della buona fede, garantito all’art. 9 della
Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti
le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o
una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un
assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per tutelare la
buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità,
sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza (cfr. nel dettaglio al
consid. 2.10).
Riferendosi alla violazione
dell’obbligo d’informare ex art. 86b cpv. 1 LPP, nella succitata DTF 136 V 331,
il TF l’ha ritenuta quale colpevole omissione di informazione da trattare in
base al principio della buona fede (“(…) Hinsichtlich
der Folgen der Verletzung von Art. 86b Abs. 1 BVG ist vorliegend zu beachten,
dass in den Versicherungsausweisen 2006-2008 die Lebenspartnerrente nicht
aufgeführt war, was unbestritten ist. Hingegen waren alle übrigen Renten,
insbesondere die Ehegattenrente, deren Höhe und auf der Rückseite die
Anspruchsvoraussetzungen genannt. In Anbetracht, dass die Information
betreffend die neue Lebenspartnerrente, wie dargelegt, ungenügend war und somit
als nicht erfolgt zu gelten hat, ist der fehlende Hinweis auf diese Leistung in
den Versicherungsausweisen 2006-2008 gleich wie eine zu Unrecht unterlassene
behördliche Auskunft im Sinne des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes
(vgl. dazu BGE 121 V 65 E. 2a und 2b S. 66 f. sowie Urteil 9C_507/2009 vom 29.
Januar 2010 E. 2 mit Hinweisen) zu betrachten. (…)”
(DTF 136 V 331, consid. 4.3, pag. 338)).
2.9.2
Per venire
al caso concreto occorre premettere che la norma di cui all’art. 28 del
Regolamento, che prevede il diritto per gli assicurati attivi di esigere una
liquidazione in capitale dell’avere di vecchiaia (cpv. 3) prescrivendo
l’obbligo della presentazione al fondo di una richiesta scritta “entro e non
oltre 6 mesi prima del pensionamento” (cpv. 4), non è stata oggetto di una
recente modifica, ma faceva parte già nei Regolamenti precedenti a quello in
vigore nel 2022 e qui applicabile. La convenuta ha in effetti comprovato che la
norma non è sostanzialmente stata cambiata dal 2012 (cfr. l’art. 30 cpv. 1 del
regolamento del 2012, doc. 6 e l’art. 28 cpv. 4 dei regolamenti del 2018, 2021,
doc. 7).
Per quanto riguarda
l’informazione riguardo al Regolamento applicabile, dalla documentazione prodotta
dal fondo convenuto risulta che lo stesso sia stato inviato a tutti gli assicurati
del Fondo, perlomeno in quanto allegato ad una email del 20 dicembre 2022, indirizzata
a otto dipendenti e assicurati, fra i quali anche AT 1, che portava quale
oggetto l’indicazione “REGOLAMENTO AZIENDALE E FONDO PENSIONE”. Con tale e-mail
__________ (membro del consiglio di fondazione e all’epoca Presidente del fondo
di previdenza e diretto superiore dell’attore) informava i dipendenti su come e
dove trovare nel sito Intranet del datore di lavoro i regolamenti aziendali del
fondo pensione, precisando che “vi metto comunque come allegati la versione
corrente di tutto” e concludendo nel senso che “se avete domande rispondete
solo a me a questa email così eventualmente organizzo mezz’ora di meeting tutti
insieme per chiarire ogni dubbio” (doc. 3).
Ora, se è vero che il Regolamento
allegato era in inglese, a ragione il convenuto fa notare che pur ammettendo
che l’attore non parli bene inglese, dal momento che egli lavorava per
l’azienda da 25 anni da lui ci si poteva aspettare una certa dimestichezza con
la lingua inglese. Dimestichezza che egli ha peraltro dimostrato allorquando ha
optato per redigere in inglese la propria lettera di dimissioni inoltrata alla __________
(doc. 4). Non è di supporto all’attore l’affermazione secondo cui egli si
sarebbe affidato in quella circostanza ad una “lettera standard” giacché riesce
difficilmente immaginabile che egli abbia deciso di inoltrare un atto di tale importanza
come è la lettera di licenziamento affidandosi ad uno scritto senza comprenderne
a fondo il contenuto (VII p.3). Del resto egli nemmeno adduce che vi fosse un
obbligo di formulare la lettera di licenziamento in inglese, circostanza che
peraltro appare quantomeno improbabile considerando che la lettera di conferma
della fine del rapporto di lavoro del 6 marzo 2023 sia poi stata redatta dalla __________
in italiano (doc. D; cfr. in esteso al consid. 2.5). Appare quindi verosimile
che l’attore abbia liberamente scelto di redigere la lettera di dimissioni in
inglese, dimostrando quantomeno una certa padronanza di tale lingua.
Ma in ogni caso appare pacifico
che l’attore avrebbe potuto in ogni momento rivolgersi al signor __________, o
ad altro membro del consiglio di fondazione del fondo (o anche al datore di
lavoro), per chiedere la traduzione italiana del Regolamento.
Del resto non trova alcun
riscontro probatorio l’affermazione dell’attore secondo cui egli avrebbe “più
volte fatto presente di non conoscere l’inglese (se non sommariamente) e di
necessitare quindi delle versioni in italiano” (replica VII p. 2).
D’altra parte, il fatto –
espressamente ammesso dal fondo convenuto – che il regolamento allegato
all’email del 20 dicembre 2022 fosse quello della versione del 2018, probabilmente
per un errore dell’inviante, non ha conseguenze per il caso che ci occupa,
considerato come già è stato detto che la norma concernente il prelievo del
capitale pensionistico sotto forma di capitale fosse nel suo contenuto invariata
dal 2012 (cfr. doc. 6, 7).
Inoltre, il fondo convenuto ha
illustrato – e questo TCA non ha motivo di mettere in dubbio tale affermazione,
rimasta peraltro incontestata – che il regolamento in italiano, nella sua
versione del 2021 si trovava sulla rinnovata piattaforma informatica interna chiamata
__________ (poi sostituita da __________) a far tempo dal mese di giugno 2022
(e quindi anche nel dicembre 2022). Questa versione è stata sostituita nel
sistema __________ a gennaio 2024 con l'edizione del 2024. Per motivi
organizzativi interni, il regolamento 2023 non è mai stato integrato nella
piattaforma. Ma la disposizione contestata è sempre rimasta la stessa.
Quanto alla possibilità di
venir adeguatamente informato, va precisato che l’attore, ormai prossimo alla
decisione circa il suo prepensionamento, non ha ritenuto di accogliere l’invito
espresso da __________ nell’email del 20 dicembre 2022 e non si è mai rivolto al
medesimo (o a chi lo ha in seguito sostituito e meglio, in base a quanto
indicato dal Fondo, al signor __________ da gennaio 2023 e quindi a __________;
cfr. XIII) o ad altro membro del consiglio di fondazione del Fondo, per
ottenere le informazioni necessarie ad una corretta e adeguata pianificazione
del proprio prepensionamento.
Si osservi pure che non appare
di rilievo il tema di sapere se __________ sia rimasto attivo nel consiglio di
fondazione sino a febbraio 2023, come sostiene il convenuto, o solo sino ad
“inizio 2023”, come adduce l’attore (XIII, VII). Vista la decisione dell’attore
di sciogliere il rapporto di impiego con la __________ per fine giugno 2023,
con conseguente cessazione del rapporto assicurativo con il fondo convenuto,
anche qualora __________ avesse cessato la sua attività già a gennaio 2023,
egli sarebbe stato ampiamente disponibile, negli ultimi mesi dell’anno 2022, a
fornire le necessarie e utili informazioni atte a salvaguardare il termine di 6
mesi previsto dall’art. 28 cpv. 4 del Regolamento. E questo a prescindere dal
fatto che vi erano ovviamente anche gli altri membri del consiglio di
fondazione del convenuto a disposizione degli assicurati per ogni informazione.
Da quanto precede, si deve
dedurre che all’attore sono state adeguatamente messe a disposizione le norme
regolamentari in vigore presso il fondo convenuto e, quindi, anche quelle
disciplinanti le formalità e i termini da osservare per la richiesta del
versamento in capitale dell’avere pensionistico. Attraverso il sito intranet
del suo datore di lavoro egli avrebbe in effetti potuto accedere a tutti i
documenti. Non solo: il regolamento del Fondo,
benché in lingua inglese, gli è stato anche inviato direttamente, perlomeno via
e-mail il 20 dicembre 2022, allorquando peraltro il signor __________ ha pure
offerto la sua disponibilità a qualsiasi chiarimento (doc. 3).
Considerato anche come la
disposizione del regolamento in oggetto è rimasta invariata dal 2012 (doc. 6,
7), la stessa avrebbe dovuto essere nota all’attore. Rispettivamente,
avvicinandosi al momento della richiesta di prepensionamento, con contestuale
cessazione dell’attività lavorativa, egli avrebbe potuto e dovuto tempestivamente
procedere ai necessari chiarimenti, consultando il regolamento inviatogli, o
quello in italiano su sito interno o, in ultima analisi, chiedendo le dovute
informazioni al suo diretto superiore, ossia alla persona competente in merito,
ossia il signor __________, o a un altro membro del Consiglio di fondazione,
cosa che non ha mai fatto.
In generale va pure
osservato che ci si dovrebbe parimenti poter attendere che gli assicurati
medesimi si facciano spontaneamente parte diligente richiedendo, al fondo di
previdenza e al proprio datore di lavoro, la documentazione necessaria al
tempestivo chiarimento delle proprie posizioni previdenziali, specie
allorquando, come in concreto, i certificati assicurativi personali contengono
il rimando esplicito al regolamento (cfr. doc. B). In queste condizioni,
sostenere solo al momento del verificarsi di un problema legato alle
prestazioni assicurate la mancata conoscenza delle disposizioni regolamentari
non può meritare tutela.
Si
deve concludere che il Fondo, inviando regolarmente i certificati assicurativi
agli assicurati e rendendo disponibile il regolamento sia mediante invio email diretto
sia mediante pubblicazione sulla piattaforma interna del datore di lavoro, non
è venuto meno al proprio dovere di informazione ex art. 86b LPP.
2.10
L’attore invoca a suo favore la
protezione della buona fede, rispettivamente la protezione dell’affidamento nel
diritto pubblico (Pärli, op cit., ad art. 86b n. 9; cfr. anche DTF 136 V 331).
Adduce in sostanza di essersi
pensionato anticipatamente confidando nella possibilità di poter percepire la
propria prestazione pensionistica in contanti, ritenuto come egli avesse
comunicato tale sua intenzione fin dal mese di gennaio 2023 e come “a più
riprese le parti hanno parlato della percezione delle prestazioni in capitale”,
ma che in nessun caso gli è stato fatto presente che il Regolamento
prevedesse il termine semestrale di cui all'art. 28 cpv. 4 del Regolamento.
Anzi, a suo dire egli sarebbe stato rassicurato sulla possibilità di ottenere
il pagamento in capitale, tant'è che, ancora in data 20 aprile 2023, gli è
stato trasmesso il relativo formulario da riempire. Rileva pure che “in data
31.
maggio 2023 all'attore veniva chiesto di confermare "per iscritto"
che egli fosse intenzionato a prepensionarsi ed a percepire il capitale”. A
mente dell'attore, tale richiesta era chiaramente tesa
a preparare
"la trappola, nella quale egli è caduto pienamente: al 31 maggio, infatti,
appare chiaro che il Fondo sapeva benissimo che avrebbe negato la prestazione
in capitale ma nemmeno in quel momento ha informato l’attore ed anzi l'ha indotto
a pregiudicare i propri diritti intenzionalmente” (I, pag. 9).
2.10.1
Il diritto alla
protezione della buona fede, garantito all’art. 9 della Costituzione federale,
permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e
che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee
possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio
contrario alla legge.
Secondo una lunga
e consolidata giurisprudenza affinché la buona fede di un assicurato
possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o
crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute
cumulativamente le seguenti condizioni:
1.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
2.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta; ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter
riconoscere l'erroneità della disposizione, usando tutta l’attenzione da lui
esigibile. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere
interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione
da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato). Una mancanza di
chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre seco
conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33, consid. 4, 104 V 18
consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
4.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è
pregiudizievole rispettivamente a tralasciare un agire che gli sarebbe stato di
vantaggio; incombe in ogni modo all’interessato di apportare la prova che
questa condizione è realizzata;
5.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr.
STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; 8C_306/2015 del 25 agosto 2015
consid. 3.2.; 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.;
DTF 121 V 66, consid. 2a, 119 V 307 consid 3a; cfr. anche Grisel, Traité de
droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis
de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Il principio della buona
fede fa sì che l’istituto di previdenza debba comportarsi in modo corretto e
attento e sia vincolato alle informazioni e assicurazioni date all’assicurato
(Stauffer, op. cit., n. 1591; cfr. STCA 34.2003.62 del 6 luglio 2004).
Un’informazione può così portare ad un’obbligazione che si scosta dal diritto
materiale quando le predette condizioni sono adempiute. In particolare, come
accennato dianzi, la violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA e, per quanto concerne
la previdenza professionale, dell’art. 86b LPP, concernente l'obbligo per gli
assicuratori di fornire consulenza, va equiparata, secondo il TF, al rilascio
di un’informazione errata (cfr. STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid.
5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; Pärli, op. cit, all’art.
86b LPP n. 8 seg.), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza
per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le
impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207;
DLA 2003 pag. 127).
Esaminando
la condizione (n. 4) secondo cui l'informazione errata deve avere indotto
l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza
pregiudizio, occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il
comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione
dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in
assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente
(cfr. STFA C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3bb).
Tale
presupposto non è ad esempio stato riconosciuto dal Tribunale federale in un
caso in cui l’assicurato aveva ricevuto un’informazione erronea circa il
momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del
promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a
segg. LADI, tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente
alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di
indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto
alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase
di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non aveva subito
alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione (STFA C 177/04 del 25
ottobre 2005; cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).
2.10.2
Per
quanto riguarda il requisito della buona fede, il Tribunale federale nega la
buona fede qualora l’assicurato non ha dato prova di un minimo di diligenza,
allorquando non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una
persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime
circostanze, ossia quando nelle circostanze concrete poteva o avrebbe potuto,
facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (DTF 102 V 245, 110 V 178 consid. 3d, STF 9C-14/2007
del 2 maggio 2007; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 481). È applicabile per
analogia l'art. 3 cpv. 2 CCS per il quale “nessuno può invocare la propria
buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui."
Appartiene
al Giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle
conoscenze e dalle attitudini particolari, determinare il grado dell’attenzione
richiesto nelle circostanze (DTF 79 II 59; STCA 34.2004.37 del 14 febbraio 2005;
sulla giurisprudenza sulla buona fede nell’ambito delle assicurazioni sociali –
e in particolare in materia di condono dell’obbligo di restituzione di
prestazioni versate indebitamente ex art. 35a LPP e art. 25 LPGA – cfr. DTF 130
V 420 consid. 4.2 con riferimenti dottrinali a Vetter-Schreiber, op. cit,
all’art. 35a LPP n. 5; Kahil-Wolff, op. cit, all’art. 35a LPP n. 9; SVR 1/2019
IV n.6 pag. 18; SZS 1997 pag. 234 e DTF 115 V 120 e i riferimenti).
In
generale l’assicurato non può prevalersi di ignoranza se la stessa è stata
determinata da sua negligenza (STCA 34.1997.24 del 30 settembre 1998). Per la
giurisprudenza l’assicurato commette una grave negligenza quando non osserva le
regole elementari di prudenza che qualsiasi persona ragionevole avrebbe osservato
in quella situazione e nelle medesime circostanze per evitare un danno che
secondo il corso naturale delle cose era prevedibile (RCC 1986 p. 666; DTF 110
V 181). La buona fede è pure stata negata nel caso in cui la persona
assicurata, che era ben istruita (“gut ausgebildet”), non aveva notificato alla
cassa di compensazione AVS la circostanza di essersi nel frattempo sposata
(cfr. SVR 2008 AHV n. 13, 9C_14/2007 consid. 5.2; cfr. Kieser, ATSG Kommentar,
2009, all’art. 25 LPGA n. 34seg). In effetti, nei diversi campi la misura della
prudenza esigibile va sì apprezzata secondo un criterio oggettivo. Tuttavia
deve pure essere considerato quanto è possibile ed esigibile dal singolo
assicurato soggettivamente, vale a dire sulla base delle sue personali
peculiarità e capacità, quindi capacità di discernimento, stato di salute,
grado di formazione (“Bildungsgrad”), ecc. (cfr. anche STF 8C_353/2018 del 26
luglio 2018 pubblicata in SVR 2019 IV n.6; DTF 138 V 218 consid. 4; STF
8C-178/2018 consid. 3.1; 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1; SVR 2019 IV
n. 6 p. 18 sull’art. 25 LPGA). Infine, il comportamento che esclude la buona
fede non deve risiedere necessariamente in una violazione di un obbligo di
informazione o di notifica, ma può consistere anche per esempio nell’avere
trascurato di informarsi o di chiarire la fattispecie presso l’amministrazione
(cfr., sull’art. 25 LPGA, STF 8C_178/2018 consid. 3.1; 9C_184/2015 del 8 maggio
2015).
Nella
fattispecie all’attore va innanzitutto negata la buona fede (ai sensi della
giurisprudenza sviluppata sull’art. 3 cpv. 2 CCS) per aver trascurato di
adoperare la dovuta attenzione da lui esigibile al fine di chiarire la
fattispecie presso il fondo di previdenza e, quindi, di accertare le condizioni
da ossequiare per poter percepire una prestazione di vecchiaia della previdenza
professionale in capitale.
In
effetti, anche alla luce del fatto che l’attore lavorava da anni presso la __________,
ed era chiaramente in grado di valutare la portata delle disposizioni
regolamentari, facendo prova dell’attenzione esigibile avuto riguardo alle
concrete circostanze, non gli sarebbe dovuto sfuggire che per poter ottenere la
prestazione di prepensionamento in capitale vi erano delle formalità da
adempiere in base alle disposizioni regolamentari.
Anche
in questa sede va ribadito nuovamente che non è di rilievo in proposito
l’allegazione dell’attore che sostiene di non essere stato in possesso del
Regolamento della Cassa. A prescindere dal fatto infatti che, come esposto
(cfr. consid. 2.9.2), il Regolamento (almeno quello in lingua inglese), gli era
stato inviato quantomeno con l’email del 20 dicembre 2022 (doc. 3), lo stesso
era facilmente richiamabile nel sito intranet del datore di lavoro, e sarebbe comunque
facilmente stato ottenibile, su richiesta, presso il Fondo o presso il datore
di lavoro.
Ci
si poteva dunque ragionevolmente attendere dall’attore che, confrontato con una
decisione importante quale quella del prepensionamento e delle modalità di
percepimento della prestazione di vecchiaia, quantomeno approfondisse i suoi
diritti e i presupposti assicurativi, e in ogni caso consultasse le norme
regolamentari, se del caso rivolgendosi a tale scopo all’istituto di previdenza
e questo ovviamente prima di inoltrare la lettera di licenziamento.
La
(semplice) lettura del regolamento avrebbe potuto immediatamente evidenziare che
la richiesta di capitale era da formulare per scritto e doveva pervenire almeno
sei mesi prima della conclusione del rapporto di lavoro. A tali formali
requisiti egli avrebbe così potuto facilmente adeguarsi.
In
ogni modo, in assenza di chiarezza in merito, usando la normale attenzione
esigibile, egli avrebbe dovuto quantomeno aspettare prima di inoltrare la
disdetta del rapporto di lavoro, che invece egli ha deciso di inoltrare il 1°
marzo 2023 quando ancora non era entrato in possesso delle informazioni
richieste sulle proiezioni LPP e sulle modalità di richiesta dell’avere di vecchiaia
(non disponendo tra l’altro nemmeno ancora del certificato previdenziale per
l’anno 2023 che gli è stato inviato solo il 5 aprile 2023, doc. B). Così
facendo egli si è volontariamente assunto il rischio, poi verificatosi, del
mancato adempimento dei presupposti regolamentari per chiedere il versamento in
contanti della prestazione di vecchiaia.
La
mancata attenzione rimproverabile all’attore, consistente nell’avere trascurato
di adeguatamente informarsi nel senso appena esposto, va considerata, alla luce
delle circostanze concrete (inclusa la notevole importanza della scelta
previdenziale in oggetto), una negligenza che non può essere considerata di
grado leggero, bensì di grado sufficiente ad escluderne la buona fede.
Né
del resto tale negligenza che gli è rimproverabile può venir compensata dal
presunto “tardivo” invio, da parte della signora __________, del formulario da
compilare per il prelievo in capitale. A prescindere infatti dal fatto che,
come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.3), la dipendente del datore
di lavoro __________ non era la persona qualificata per le richieste di
informazioni in ambito LPP, e che comunque la stessa non ha mai, nel corso dei vari
contatti intercorsi dal mese di febbraio a maggio 2023, chiaramente garantito
che vi era la possibilità di percepire la prestazione in capitale, in ogni
caso all’attore, quale beneficiario di un non irrilevante capitale
pensionistico, incombeva l’obbligo di attentamente valutare la situazione, in ogni
caso prima di procedere ad atti giuridici non ritrattabili quale l’invio
della lettera di licenziamento con richiesta di prepensionamento.
2.10.3
Ma a prescindere dall’assenza di
buona fede ai sensi della giurisprudenza in oggetto, non vi è stata nella
fattispecie concreta alcuna dichiarazione affidante da parte del fondo
convenuto (presupposto n. 1) e men che meno si può ritenere che il medesimo
abbia violato il principio dell’affidamento, come insinua l’attore, inducendolo
intenzionalmente a pregiudicare i suoi diritti, non fornendogli le necessarie
informazioni malgrado sapesse della sua intenzione di beneficiare del capitale
di vecchiaia. In particolare, prima della decisione (negativa) resa il 19
giugno 2023 (doc. K), non vi è traccia agli atti di prese di posizione, e
tantomeno assicurazioni, circa la possibilità di ritirare in capitale la
prestazione pensionistica.
Come dianzi esposto (consid. 2.5),
dagli atti emerge che l’attore ha richiesto informazioni sulle prestazioni LPP
a partire dal mese di febbraio 2023, formulando tuttavia solo richieste
generiche concernenti il certificato di previdenza (per conoscere la sua
situazione LPP) o il tasso d'interesse. Nell’e-mail del 23 febbraio 2023, la
signora __________ ha confermato che a causa di recenti cambiamenti il Fondo
non era in grado di fornire i certificati di previdenza valevoli al 1° gennaio
2023.
prima dell'inizio di marzo 2023 (doc. C). Come emerge dagli atti il certificato
dell'attore è stato infine inviato il 5 aprile 2023 (doc. B).
Nuovamente nella sua email del 4
aprile 2023, l'attore chiedeva solo informazioni generali sulla sua situazione previdenziale
nel 2022 e nel 2023, ma non affermava di postulare il pagamento dell’avere di
vecchiaia in capitale (doc. E).
Solo a partire dal mese di aprile
2023, l’eventualità che egli intendesse beneficiare del capitale pensionistico è
apparsa chiaramente nelle e-mail.
Ma soprattutto, le risposte
fornite dalla signora __________ – anche volendo ammettere che ella potesse
essere ritenuta competente per il rilascio di siffatte assicurazioni (cfr. di
seguito al consid. 2.10.4) – non hanno mai contenuto un’assicurazione circa il
diritto ad ottenere la prestazione di vecchiaia in capitale né si può
ragionevolmente ritenere che esse abbiano in qualche modo obiettivamente creato
una legittima aspettativa in merito o che l’abbiano voluto indurre a
pregiudicare i suoi diritti. La dipendente non ha in effetti mai né confermato
né negato il diritto dell'attore a un pagamento della prestazione di vecchiaia in
capitale, e neppure ha menzionato le condizioni da assolvere per un simile
prelievo, ma si è sostanzialmente limitata ad inviare all’interessato, con la
sua email del 20 aprile 2023, il formulario di domanda da compilare per la
richiesta di liquidazione in capitale, fornendo solo informazioni fiscali
generali (ossia non riferite al caso particolare) sui prelievi di capitale
(doc. F). Nessuna specificazione in merito alle condizioni associate a questa
richiesta è stata da lei formulata e tantomeno alcuna assicurazione circa
l’accoglimento della domanda. Anzi il tenore di tale email esprime chiaramente
che la decisione riguardo all’opzione capitale non fosse ancora stata tratta
rispettivamente che l’eventuale richiesta sarebbe poi stata da approvare dal
consiglio di fondazione [“se prendi il capitale…”, “in allegato ti
invio il formulario per un’eventuale richiesta del capitale…”, “che deve
essere debitamente compilato e firmato (la firma della moglie deve essere
autenticata) e chiaramente confermata dal consiglio di fondazione”,
doc. F; le sottolineature sono della redattrice; cfr. in esteso al consid. 2.5].
A ragione il fondo convenuto
precisa che la semplice compilazione del modulo per richiedere una liquidazione
in capitale non può essere ritenuta una garanzia del relativo diritto e non può
consentire al ricevente in alcun modo di dedurne un diritto.
Del resto va ancora osservato che
per la giurisprudenza un’informazione deve essere incondizionata. Qualora
l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno
implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il
destinatario non può far valere la propria buona fede (Imboden-Rhinow, Schweiz.
Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3).
Nel presente caso, con l’inoltro all’attore
del formulario da compilare e con la precisazione che lo stesso sarebbe stato ancora
da valutare e confermare dal consiglio di fondazione, Abbruscato ha espresso in
modo incontrovertibile che la comunicazione non era definitiva.
In simili condizioni la censura
di violazione del principio dell’affidamento da parte della convenuta va
respinta e appare al limite del temerario.
2.10.4
Va poi anche osservato che anche
volendo – sempre per pura ipotesi – ammettere che la signora __________ abbia
in qualche modo rilasciato un’assicurazione circa la possibilità di ottenere il
capitale pensionistico, va detto che anche la seconda condizione per tutelare la
tutela della buona fede appare dubbia e non poteva, di conseguenza, impegnare
il Fondo.
Il fondo convenuto ha in effetti precisato
che la signora __________ non era la persona competente a fornire tali
informazioni. Come indicato – incontestatamente – dal convenuto, a quel tempo __________
era in effetti una stagista nel reparto risorse umane (HR) della datrice di
lavoro __________ (e non del Fondo) ed era temporaneamente stata incaricata di
gestire i compiti amministrativi durante l’assenza per malattia della
responsabile HR. Come tale ella non era la persona competente a rilasciare
informazioni affidanti in merito alle prestazioni previdenziali dei dipendenti
della __________. Dall’email prodotta in causa del 20 dicembre 2022 emerge piuttosto
chiaramente che la persona da contattare per informazioni circa le prestazioni
pensionistiche fosse il signor __________, membro del consiglio di fondazione.
In questa email egli si dichiara peraltro espressamente a disposizione per
fornire le informazioni necessarie (doc. 3). Se l’attore avesse contattato __________,
egli avrebbe appreso della necessità di postulare il prelievo in capitale
almeno sei mesi prima del pensionamento e avrebbe quindi potuto presentare la
relativa richiesta, nelle modalità previste e, quindi, inoltrare la disdetta
del rapporto di lavoro in modo da rispettare il termine semestrale.
Inoltre, anche volendo per pura
ipotesi di lavoro ammettere che il fondo abbia fornito indicazioni errate o al
contrario ne abbia mancate altre in violazione dell’obbligo di informazione, manifestamente
inadempiuto risulterebbe infine anche il presupposto n. 4 (vale a dire quello
che l’informazione errata dell’amministrazione deve aver spinto l’assicurato ad
adottare delle disposizioni sulle quali egli non può ritornare senza subire un
pregiudizio; cfr. DTF 131 V 480 consid. 5, 127 I 36 consid. 3, 126 II 387
consid. 3a), considerato come non sia stato in nessun modo dimostrato che
l’attore abbia preso, a seguito delle informazioni ricevute, delle disposizioni
non reversibili senza subire pregiudizio. In effetti, ricordato nuovamente che
egli si è, per sua stessa ammissione, rivolto per la prima volta alla signora __________
“all’inizio 2023” (petizione, pag. 3), non risulta in nessun modo
comprovato che sia a seguito delle informazioni ottenute che egli si sia deciso
a presentare la lettera di licenziamento il 1° marzo 2023 con effetto al 30
giugno 2023. Anzi, i fatti dimostrano semmai il contrario ovvero che egli abbia
optato per le dimissioni pur non essendosi informato adeguatamente circa le
conseguenze pensionistiche relative al prepensionamento.
Ma in ogni modo, anche se fosse
per pura ipotesi di lavoro adempiuta questa condizione, non ricorrerebbero
comunque gli estremi per tutelare la sua buona fede considerato quanto
precede, ovvero il già mancato adempimento delle altre condizioni che secondo
la giurisprudenza vanno adempiute cumulativamente (consid. 2.10.1, 2.10.2 e
2.10.3).
2.10.5
A mente del TCA quindi
nel caso di specie non ricorrono gli estremi per tutelare la buona fede dell’attore
e, di conseguenza, egli non può pretendere che gli venga concessa la
prestazione di vecchiaia in capitale senza ossequiare i requisiti temporali
previsti dall’art. 28 cpv. 4 del Regolamento.
Ne consegue che la prestazione di
vecchiaia che gli è dovuta sarà da corrispondere sotto forma di rendita nel
rispetto dell’art. 28 del Regolamento e conformemente a quanto comunicato dal
Fondo con scritto del 4 settembre 2023 (doc. 2).
Anche volendo ammettere che, come
adduce l’attore, “la decisione di disdire il contratto di lavoro fosse
strettamente legata alla possibilità di ritirare il capitale previdenziale”
(VII pag. 3), decisivo appare in concreto tuttavia il fatto che l’interessato
abbia incautamente proceduto allo scioglimento del contratto di lavoro senza
previamente effettuare i necessari chiarimenti intesi ad accertare i
presupposti per poter percepire la prestazione di vecchiaia sotto forma di
capitale.
.
2.11
Negli allegati l’attore ha formulato
delle richieste di prove, postulando in particolare l’audizione testimoniale della
signora __________ (che potrebbe “riferire su colloqui avuti con l’attore
durante la prima parte del 2023”) e del signor __________.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid.
3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU e ancorata
anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. DTF 136 I 279).
Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di
assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale (cfr. STF
8C_752/2012 del 3 gennaio 2013, consid. 3.3.1). Una semplice richiesta di
prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un
interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione
testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un
simile obbligo (cfr. STF 8C_752/2012 del 3 gennaio 2013; STF 8C_648/2012 del 29
novembre 2012, consid. 3.2; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.
2).
D’altra
parte, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV
Nr. 1; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STFA I 1018/06 del 16 gennaio 2008
consid. 5.3. e U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 e 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Considerato
che la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le audizioni testimoniali postulate
dall’attore non potrebbero, alla luce di quanto precede, mettere in luce nuovi
elementi ai fini del giudizio, come del resto evidenziato dal convenuto. Si
rinuncia quindi ad assumere altre prove.
2.12
Visto quanto sopra, a ragione il
fondo convenuto ha rifiutato il versamento del capitale di vecchiaia e ha statuito
il versamento all’attore della rendita di vecchiaia della previdenza
professionale, conformemente a quanto comunicato con lo scritto dl 4 settembre
2023.
(doc. 2).
Ne consegue che la petizione
dev’essere respinta.
2.13
Essendo la presente
procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29 cpv. 1 LPTCA), alle parti non sono accollate tasse e spese di giustizia.
Considerato poi come nessuna indennità per ripetibili viene di
regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto
pubblico così come agli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V
169.
consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164), al Fondo
convenuto, benché vincente e benché patrocinato, non sono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti