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Decisione

34.2023.26

Richiesta di prestazione di vecchiaia in capitale rifiutata dal fondo di previdenza perchè era stata presentata tardivamente. Petizione respinta. Non data la protezione della buona fede

20 giugno 2024Italiano81 min

obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2023.26

FC

Lugano

20 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 13 novembre 2023 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, nato il __________ 1959, già

alle dipendenze della __________ dal 1998 e, quindi, ai fini previdenziali

assicurato, tramite il datore di lavoro, e a seguito di varie acquisizioni

(doc. 8), al CV 1, il 1° marzo 2023 ha notificato alla datrice di lavoro la

disdetta del contratto di lavoro per il 30 giugno 2023.

Dopo aver richiesto informazioni

sulla sua situazione previdenziale ad una dipendente del datore di lavoro che

gli ha trasmesso in data 20 aprile 2023 il formulario per la richiesta del

versamento della prestazione pensionistica sotto forma di capitale, l’attore ha

ritornato il 5 maggio 2023 detto formulario debitamente compilato e munito

della firma della moglie (doc. F e H).

Con scritto19 giugno 2023 il

Fondo di previdenza ha comunicato all’attore che la richiesta di liquidazione

in capitale del suo avere di vecchiaia a seguito di prepensionamento non poteva

essere accolta, considerato come la medesima non era pervenuta nei termini

prestabiliti, ovvero, secondo l’art. 28 cpv. 4 del Regolamento, entro e non

oltre 6 mesi prima del pensionamento. Con scritto 4 settembre 2023 il Fondo ha

confermato che dal 1° luglio 2023 gli veniva versata una rendita di vecchiaia

della LPP di fr. 23'904 annui (doc. K e 2).

L’assicurato, dapprima

direttamente e quindi rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato tale presa di

posizione, ribadendo la sua richiesta di percepire l’avere di vecchiaia sotto

forma di capitale.

È quindi seguito uno scambio di

comunicazioni tra le parti, le quali sono tuttavia rimaste sulle rispettive

posizioni.

1.2. Con petizione 13 novembre 2023, AT

1, assistito dal suo legale, si è quindi rivolto al TCA chiedendo che il CV 1 sia

“condannato al versamento dell’importo di fr. 403'635.30 oltre interessi a

far tempo dal 1° luglio 2023 a titolo di pagamento in capitale della previdenza

professionale”. In sostanza l’assicurato contesta la tardività della sua domanda

di versamento in capitale, ritenuto che il suo pensionamento sarebbe stato

effettivo al più presto da ottobre 2023 ed avendo egli comunicato la sua

intenzione di percepire la sua prestazione in capitale già nel mese di febbraio

2023. Lamenta inoltre una mancata informazione ai sensi dell’art 86b LPP da

parte del fondo, il quale non gli avrebbe messo a disposizione il Regolamento

applicabile se non successivamente al rifiuto di pagare la prestazione di

vecchiaia in capitale. Censura inoltre una violazione del principio

dell’affidamento e della buona fede. Delle concrete motivazioni si dirà, nella

misura del necessario, nel merito.

1.3. Con risposta di causa del 19

gennaio 2024 il CV 1 (di seguito: Fondo di previdenza), rappresentato dall’avv.

RA 2, ha chiesto la reiezione della petizione ribadendo la tardività della

richiesta di pagamento in capitale della prestazione pensionistica del 5 maggio

2023 a fronte di un pensionamento effettivo dal 30 giugno 2023. Nega inoltre

che il fondo abbia in qualche modo violato il proprio dovere di informazione o

Fatti

i principi dell’affidamento e della buona fede. Delle relative motivazioni si

dirà, per quanto occorra, nel prosieguo di causa (doc. V).

1.4. Con “replica spontanea” 2 febbraio

2024 l’attore, tramite il suo legale, ha confermato la propria posizione,

producendo ulteriore documentazione (VII).

Parimenti, il 4 marzo 2024 il

fondo convenuto, assistito dal suo patrocinatore, si è riconfermato nelle

proprie posizioni (doc. XIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. Giusta l'art.

73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).

L'art. 73 LPP si

applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto

privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime

obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime

(art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore

del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il

minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; Isabelle

Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6, p. 271;

Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915).

Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il

foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo

dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Nel caso in esame la competenza

personale, materiale e territoriale del TCA è data, trattandosi di una

controversia di natura previdenziale tra un Fondo di previdenza e un avente

diritto; inoltre il luogo in cui l’assicurato ha lavorato si trova in Ticino,

ragione per cui è pacificamente data la competenza dello scrivente Tribunale

(DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

nel merito

2.2. Oggetto della vertenza è il diritto

di AT 1 al versamento della sua prestazione di vecchiaia sotto forma di

capitale a seguito di prepensionamento. La relativa richiesta di riscossione

della prestazione sotto forma di capitale è stata respinta dal fondo di

previdenza in quanto tardiva, non essendo pervenuta nei termini prestabiliti,

ovvero, secondo l’art. 28 cpv. 4 del Regolamento, entro e non oltre 6 mesi

prima del pensionamento.

Non è invece contestato

l’ammontare delle prestazioni di vecchiaia, inclusa quella sotto forma di

rendita, così come elencate dal fondo di previdenza nello scritto del 4

settembre 2023 e come si evincono dal certificato di assicurazione al 1°

gennaio 2023 agli atti (doc. 2, B).

2.3. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS, nella

versione (qui applicabile) in vigore sino alla fine del 2023, hanno diritto

alla rendita di vecchiaia semplice:

a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;

b. le donne che

hanno compiuto i 64 anni.

Il

cpv. 2 prevede che “la rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese

successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1.

Esso si estingue con la morte del beneficiario”.

La rendita di vecchiaia AVS può

essere chiesta anticipatamente (per gli uomini il primo giorno

del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il

primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni;

cfr. art. 40 cpv. 1 LAVS) o rinviata di un anno fino al massimo di cinque anni

(art. 39 cpv. 1 LAVS).

Per quanto concerne le

prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, il diritto alle stesse

è regolato dall’art. 13 LPP come segue:

" Art. 13

Diritto alle prestazioni

1 Hanno diritto alle

prestazioni di vecchiaia:

a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;

b. le donne che hanno compiuto i 62 anni.”

Dal

1° gennaio 2005 per le donne l’età è alzata a 64 anni (art. 62a cpv. 1 dell’Ordinanza

del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale, nel testo del 18 agosto

2004).

Gli istituti di previdenza, anche

in ambito obbligatorio, possono prevedere una diversa regolamentazione dell’età

pensionabile legale, a patto che siano salvaguardati i diritti minimi

(Mindestansprüche) degli assicurati (Vetter-Schreiber, op. cit., ad

art. 13 BVV, n. 5, pag. 63 con riferimento a DTF 133 V 577 consid. 5).

In questo senso, l’art.

13 cpv. 2 LPP dispone che:

"

Le disposizioni regolamentari

dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il

diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività

lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente

adattata."

Questa deroga concerne sia

l’anticipo che il differimento dell’età pensionabile legale (Vetter-Schreiber,

op. cit, ad art. 13 BVV, n. 5, pag. 63 con riferimenti giurisprudenziali). I

regolamenti non possono prevedere un’età di pensionamento inferiore a 58 anni

(art. 1i cpv. 1 OPP2), riservate le eccezioni elencate all’art. 1l cpv. 2

OPP2), come pure un differimento della rendita oltre il compimento dei 70 anni

(cfr. art. 33b LPP).

La cessazione dell’attività ai

sensi dell’art. 13 cpv. 2 LPP si riferisce alle circostanze concrete del

contratto di lavoro con il datore di lavoro presso cui l’assicurato è affiliato

dal punto di vista previdenziale, motivo per cui l’assicurato non deve

rinunciare a qualsiasi altro futuro rapporto lavorativo (Vetter-Schreiber,

op. cit, ad art. 13 BVV, n. 8, pag. 63; Flückiger in Schneider/Geiser/Gächter,

Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 13, n. 15, pag. 274; cfr. pure DTF

138 V 233 consid. 5.2.1 con riferimento a DTF 120 V 310 consid. 4b).

Detto diversamente,

con la cessazione dell’attività s’intende l’interruzione dell’attività

lucrativa nei confronti del datore di lavoro, il cui istituto previdenziale

versa la prestazione di vecchiaia. È pertanto possibile percepire una rendita

dall’istituto di previdenza dell’ex datore di lavoro e contemporaneamente

esercitare un’attività lucrativa presso un altro datore di lavoro (Brechbühl,

Der Uebergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand, Chancen und Stolpersteine de

lege data und de lege ferenda; in BVG – Tagung 2007, Schaffhauser/Stauffer

(Hrsg.), Universität St. Gallen 2007).

Per quanto riguarda l’ammontare

della rendita di vecchiaia, secondo la LPP:

" Art. 14

Ammontare della rendita di vecchiaia

1 La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento

dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui

raggiunge l’età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione).

Considerandi

2.

L’aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento

per l’età ordinaria di pensionamento di 65 anni per le donne e per gli uomini.

3.

Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno

ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni

successivi.

Art. 15 Avere di vecchiaia

1.

L’avere di vecchiaia consta:

a. degli

accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l’assicurato

apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui

raggiunge l’età ordinaria di pensionamento;

b. dell’avere di

vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato

all’assicurato;

c. dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l’articolo 30d

capoverso 6;

d. degli importi

versati e accreditati nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale

secondo l’articolo 22c capoverso 2 LFLP;

e. degli importi

accreditati nell’ambito di un riacquisto secondo l’articolo 22d capoverso 1

LFLP.

2.

Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo

d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento degli

investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della

Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei

beni immobili.

3.

Il Consiglio federale esamina il saggio d’interesse

al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della

previdenza professionale e le parti sociali.

4.

Il Consiglio federale disciplina la fissazione della

quota dell’avere di vecchiaia sull’avere di previdenza complessivo nei casi in

cui questa quota non può più essere determinata.”

L’art.

37.

LPP (Forma delle prestazioni) prevede quanto segue:

" 1 Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e

d’invalidità sono di regola assegnate come rendite.

2.

L’assicurato può chiedere

che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle

prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13 e 13a) gli sia

versato come liquidazione in capitale.

3.

L’istituto di previdenza

può assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita se

quest’ultima risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di

vecchiaia dell’AVS, nel caso di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, al 6

per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una

rendita per orfani.

4.

L’istituto di previdenza

può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto:

a. possono

optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia,

per superstiti o di invalidità;

b. devono

rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.”

Con riferimento all’art. 37 LPP,

va detto che di principio in materia di previdenza professionale le prestazioni

vengono erogate in forma di rendita, in quanto questa modalità di pagamento

meglio si adatta allo scopo della legge che è quello di sostituire il salario

mancante dopo la sopravvenienza del rischio assicurato e quindi di mantenere il

tenore di vita anteriore (SZS 1989 p. 312 consid. 2c; Messaggio del Consiglio

federale alla LPP, FF 1976 I p. 225). Il versamento in forma di capitale è

quindi un’eccezione (SVR 1994 BVG Nr. 13 p. 35; SZS 1989 p. 312 consid. 2c;

Messaggio p. 225).

Inoltre, l’art. 37 LPP non si

applica alla previdenza estesa, dove gli istituti di previdenza sono liberi di

versare un capitale in luogo e al posto di una rendita, una combinazione tra le

due forme a scelta dell’assicurato essendo pure possibile (cfr. Bettina Kahil-Wolff,

in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, all’art. 37 n.1).

Quanto alla facoltà concessa

dall’art. 37 cpv. 2 LPP, la legge non prevede delle condizioni particolari per

l’esercizio di tale diritto. Tuttavia, essendo la LPP una regolamentazione

minima, gli istituti di previdenza possono completarla, segnatamente prevedendo

una forma scritta o un termine per la richiesta del capitale così come

l’esclusione del ritiro dell’opzione in capitale dopo lo spirare di un

determinato termine (art. 6 e 49 cpv. 1 LPP; Bettina Kahil-Wolff, op. cit.,

all’art. 37 n. 6; Stauffer, op. cit., n. 900; Hürzeler/Stauffer, Basler

Kommentar, Berufliche Vorsorge, ad art. 37 n. 16).

Gli istituti di previdenza hanno

in effetti la libertà di determinare, in funzione della loro struttura, se

intendono introdurre, e se del caso di quale lunghezza, un termine per

formulare l’opzione di pagamento in capitale al fine di contrastare

un’antiselezione pur continuando comunque ad offrire in ogni tempo garanzia di

poter adempiere gli impegni assunti come prescritto dall’art. 65 cpv. 1 LPP (DTF

124.

V 278 e riferimenti; cfr. anche STF 2A.509/2003 del 18 maggio 2004; Vetter-Schreiber,

op. cit, ad art. 37 n. 5).

Per quanto riguarda la revoca di

un’opzione di capitale già comunicata, se il regolamento non prevede alcun

termine per l’esercizio dell’opzione di capitale né per la revoca della stessa,

il ritiro va considerato lecito soltanto fino al verificarsi del caso

previdenziale: al più tardi in questo momento la scelta di optare per il capitale

deve essere stata comunicata e non è più revocabile. In effetti, nel rispetto

del principio della sicurezza giuridica nel momento del verificarsi del caso

giuridico deve essere chiara la prestazione dovuta dall’istituto di previdenza

(Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 37 n. 7).

D’altra parte, va ancora

ricordato che la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP) del 17

dicembre 1993 (RS 831.42) dispone all’art. 2 (“Prestazioni d’uscita”)

quanto segue:

" 1 L’assicurato

che lascia l’istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza

(caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d’uscita.

1bis L’assicurato ha diritto a una prestazione

d’uscita anche se lascia l’istituto di previdenza a un’età compresa fra l’età

minima per il pensionamento anticipato e l’età di riferimento prevista dal

regolamento e continua ad esercitare un’attività lucrativa o è annunciato

all’assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la

stabilisce, l’età di riferimento è determinata conformemente all’articolo 13

capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).

1ter Ha altresì diritto a una prestazione d’uscita

l’assicurato la cui rendita dell’assicurazione per l’invalidità è stata ridotta

o soppressa dopo l’abbassamento del grado d’invalidità; il diritto

dell’assicurato nasce nel momento in cui terminano la proroga temporanea del

rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai

sensi dell’articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.

2.

L’istituto di previdenza fissa nel regolamento

l’ammontare della prestazione d’uscita; tale prestazione deve essere almeno

uguale alla prestazione d’uscita calcolata secondo le disposizioni della

sezione 4.

3.

La prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita

dall’istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse

conformemente all’articolo 15 capoverso 2 LPP.

4.

Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le

indicazioni necessarie l’istituto di previdenza non ha versato la prestazione

d’uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo

l’articolo 26 capoverso 2.

2.4

La LPP prevede delle disposizioni

minime (art. 6 LPP) con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento

sociale minimo (cfr. art. 49 LPP). Accordi più sfavorevoli pattuiti tra aventi

diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e vengono sostituiti

dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell’assicurato

sono per contro valide (cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”, cfr. Brühwiler, Die

betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis

des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS

1987, p. 123/124). Con l’introduzione di questo principio il legislatore

ha inteso tutelare la libertà contrattuale individuale nella previdenza

professionale, per quanto ciò risulti compatibile con il mantenimento di un

livello di vita adeguato.

Nel caso concreto, la __________

(per la quale l’assicurato è stato alle dipendenze dal giugno 1998 sino al

momento della risoluzione del rapporto di impiego con effetto dal 30 giugno

2023), ai fini dell’adempimento dell’obbligo previdenziale per i propri

dipendenti, era affiliata all’omonimo Fondo di previdenza del personale.

Per quanto di rilievo nella

fattispecie, il Regolamento di previdenza del personale del fondo di previdenza

del gennaio 2022 prevede quanto segue:

" Art 27.

Diritto alle prestazioni di vecchiaia

1.

L'età di pensionamento

ordinaria è raggiunta alla fine del mese in cui l’assicurato compie 65 anni

(uomini) o 64 anni(donne).

2.

II diritto alle

prestazioni di vecchiaia sorge al più presto il primo giorno del mese che segue

il 58° compleanno e al più tardi al 65° (uomini) o 64° (donne) compleanno, e si

estingue alla fine del mese nel corso del quale l’avente diritto decede, sempre

che, prima di

raggiungere l'età di pensionamento ordinaria, non faccia valere il

suo diritto a una prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 51.

L'assicurato attivo deve far valere il suo diritto alla prestazione di libero

passaggio per iscritto presso la Cassa non più tardi di 30

giorni prima che termini il rapporto di lavoro.

Art 28. Importo delle prestazioni di vecchiaia

1.

L'ammontare annuo della

pensione di vecchiaia si ottiene moltiplicando l'avere di vecchiaia disponibile

al momento del pensionamento per l'aliquota di conversione.

Si applicano le seguenti aliquote di conversione, a dipendenza del

sesso e dell'età raggiunta. L'età è calcolata al mese esatto.

Età uomini donne

58.

4.15% 4.25%

59.

4.25% 4.35%

60.

4.35% 4.45%

61.

4.45% 4.55%

62.

4.55% 4.70%

63.

4.70% 4.85%

64.

4.85% 5.00%

65.

5.00%

2.

Al momento del

pensionamento la pensione di vecchiaia non deve superare il più basso dei due

importi sotto indicati:

a. Importo massimo individuale determinato secondo il cpv. 1;

b. Importo massimo assoluto pari a CHF 45'000.

3.

Al momento del suo

pensionamento l’assicurato attivo può esigere una liquidazione in capitale del

suo avere di vecchiaia. Tate importo può ammontare:

a. In caso di un pensionamento determinante una pensione di

vecchiaia inferiore a CHF 18'000: fino al 50% della quota dell'avere di vecchiaia

pari a tale pensione di vecchiaia;

b. In caso di un pensionamento determinante una pensione di

vecchiaia inferiore a CHF 45'000 (compresi) e superiore a CHF 18'000

(compresi): fino al 100% della quota dell'avere di vecchiaia pari a tale

pensione di vecchiaia;

c. In caso di un pensionamento determinante una pensione di

vecchiaia superiore a CHF 45'000, la quota dell'avere di vecchiaia pari alla

parte di pensione di vecchiaia eccedente i CHF 45'000 viene erogata come

prestazione in capitale.

4.

L'assicurato è

tenuto a presentare alla Cassa la richiesta scritta per la riscossione di una prestazione

in capitale ai sensi del cpv. 3 lett. a, e b. entro e non oltre 6 mesi prima

del pensionamento.

5.

È escluso il pagamento a

rate della prestazione in capitale.

6.

L'assicurato invalido che

raggiunge l'età di pensionamento AVS può riscuotere sotto forma di liquidazione

in capitale unica al massimo il 50 percento della sua prestazione di vecchiaia,

sempre che inoltri la sua richiesta per iscritto con almeno sei mesi di

anticipo. In caso di riduzione della pensione di vecchiaia a seguito di

sovraindennizzo ai sensi dell'art. 25 cpv. 8, la liquidazione in capitale non

può superare l'importo della pensione di vecchiaia capitalizzata ridotta.

7.

Se la persona assicurata

ha effettuato acquisti di prestazioni nei tre anni prima della data del

pensionamento, essa può prelevare soltanto sotto forma di rendita la parte

della prestazione finanziata da questo acquisto. In tale ambito, la parte della

prestazione finanziata da detto acquisto corrisponde all'importo dell'acquisto

di allora, remunerato al

tasso d'interesse minimo secondo la LPP.

8.

II pagamento in capitale

non può avvenire che con il consenso scritto del coniuge. Se tale consenso non

può essere ottenuto, o se il coniuge lo nega senza un motivo fondato, l’assicurato

può adire il tribunale competente. Finché l’assicurato non presenta un tale

consenso, la Cassa non gli deve gli interessi sul pagamento in

capitale.

(l’evidenziatura è della redattrice)

Art 50. Diritto alla prestazione di libero passaggio

1.

L'assicurato il cui

rapporto di lavoro termina prima del 58° compleanno e per un motivo diverso da

invalidità o decesso, ha diritto a una prestazione di libero passaggio. Lo

stesso diritto vale per il periodo che intercorre fra il 58° compleanno e l'età

di pensionamento

ordinaria, sempre che l’assicurato richieda la prestazione di

libero passaggio al posto della pensione di. vecchiaia e continui ad esercitare

un'attività lucrativa o sia annunciato all'assicurazione contro la

disoccupazione.

2.

La prestazione di libero

passaggio è esigibile quando termina il rapporto di lavoro. Da tale data frutta

interessi al tasso minimo LPP. Se la Cassa non trasferisce la prestazione entro

30.

giorni dal momento in. cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per

il suo

trasferimento, a partire da tale momento è dovuto un interesse di

mora, pari all'ammontare del tasso d'interesse minimo LPP maggiorato dell'1%.

Art 52. Utilizzazione della prestazione di libero passaggio

1.

Alla risoluzione del

rapporto di lavoro, il datore di lavoro ne deve informare immediatamente la

Cassa e comunicarle se la risoluzione è dovuta a motivi di salute.

2.

La Cassa trasferisce la prestazione

d'uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, su una polizza

di libero passaggio, su un conto di libero passaggio o all'istituto collettore.

3.

Se l’assicurato non

presenta alla Cassa le Indicazioni necessario al trasferimento della prestazione

di libero passaggio, quest’ultima sarà trasferita all'istituto collettore

(entro due anni, ma non prima di sei mesi).

Art 53. Pagamento in contanti

1.

L'assicurato può esigere

il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:

a. Se lascia definitivamente la Svizzera e non si stabilisce nel

Principato del Liechtenstein,

La persona assicurata non può richiedere il versamento in contanti

fino a concorrenza della parte obbligatoria della prestazione di libero

passaggio (prestazione minima secondo la LPP) se lascia definitivamente la

Svizzera e continua a essere assicurata a titolo obbligatorio secondo le norme

giuridiche di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS per le prestazioni di

vecchiaia, d'invalidità e di decesso.

b. Allorché intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è

più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;

c. Se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore

a quello del contributo annuo dell'assicurato in vigore il giorno in cui

termina il rapporto di lavoro.

2.

II pagamento in contanti

della prestazione di libero passaggio è ammesso unicamente con il consenso

scritto del coniuge.

3.

Qualora all'inizio del suo

versamento la rendita di vecchiaia annuale o la rendita d'invalidità intera

fosse inferiore al 10%, la rendita per coniugi o per conviventi inferiore al 6%

e la rendita per orfani o per i figli inferiore al 2% della rendita minima di

vecchiaia dell'AVS, viene versata una liquidazione in capitale una tantum in

luogo della rendita,

4.

La Cassa ha il diritto di

esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il pagamento fino alla

loro presentazione.”

In sostanza per gli assicurati

presso il fondo convenuto l’età di pensionamento è fissata a 65 anni per gli

uomini e 64 per le donne. Il Regolamento, facendo uso della facoltà conferita

agli istituti di previdenza di scostarsi dall’età legale di pensionamento (art.

13.

cpv. 2 LPP), ha poi introdotto la possibilità di pensionamento anticipato (a

partire dall’età di 58 anni; art. 27 cpv. 2). Le pensioni di vecchiaia sono

versate di regola mensilmente sotto forma di rendita (art. 24), ma il

Regolamento prevede, in linea con quanto previsto dall’art. 37 cpv. 4 LPP, che

l’assicurato può altrimenti esigere una liquidazione in capitale del suo avere

di vecchiaia alle condizioni previste dall’art. 28 cpv. 3, ritenuto che in

questo caso è tenuto a presentare alla Cassa una richiesta scritta entro e non

oltre 6 mesi prima del pensionamento (art. 28 cpv. 4).

Tale termine semestrale rispetta

la legge, la quale appunto conferisce agli istituti di previdenza la facoltà di

fissare per l’annuncio dell’opzione di capitale un termine conveniente in base

alla loro struttura e alle loro dimensioni (cfr. consid. 2.3). Va

osservato che per dottrina e giurisprudenza se l’istituto di previdenza

introduce un simile termine, esso vale anche per annunciare l’opzione di un

prelevamento in capitale di “solo” un quarto del suo avere di vecchiaia

conformemente all’art. 37 cpv. 2 LPP (cfr. Stauffer, op. cit., n. 1075; STF

9C_86/2017 del 18 luglio 2017).

Anche l’introduzione dell’esigenza

della forma scritta per la richiesta della prestazione in capitale, come nel

presente caso, rientra nella libertà operativa degli istituti di previdenza

(Stauffer, op. cit., n. 1074 seg.; Hürzeler/Stauffer, Basler Kommentar, op.

cit., ad art. 37 n. 16).

Né peraltro le parti sostengono

diversamente.

2.5

AT 1 ha svolto la propria attività

lavorativa alle dipendenze della __________ (di seguito: __________) a far

tempo dal 1° giugno 1998 e ai fini della previdenza professionale è stato

quindi assicurato presso il Fondo di previdenza della stessa, la quale ha

fornito la copertura previdenziale in ambito sia obbligatorio che

sovraobbligatorio.

L’assicurato ha accumulato al 1°

gennaio 2023 un avere di vecchiaia complessivo di fr. 417'536.65, di cui fr.

299'073.55 sulla parte obbligatoria LPP (doc. B, O).

L’attore ha indicato di essersi

rivolto, “all’inizio del 2023” (I, petizione, pag. 3), a __________,

“Receptionist” presso il Dipartimento di risorse umane (HR) della __________,

per avere delle informazioni sulla sua situazione previdenziale. Con e-mail del

23.

febbraio 2023 __________ scriveva:

" Buon

giorno AT 1, ho provato a chiamarti per aggiornamenti in merito alla tua

richiesta di previsione LPP. Ho chiesto alla nostra Cassa di inviarci il

documento entro oggi con urgenza, ma purtroppo causa dei recenti cambiamenti la

cassa necessita di tempistiche maggiori per rilasciare il documento e potremo

inviartelo la prima settimana di marzo. Mi dispiace per queste tempistiche ma

cercherò e continuerò a fare da tramite per la tua richiesta.” (doc. C)

Con scritto del 1° marzo 2023

l’attore ha inviato alla datrice di lavoro __________ la lettera di dimissioni

del contratto di lavoro per la fine di giugno 2023, come segue:

" Dear __________,

Please accept this letter as notice of my

resignation from the position of Maintenance Technician at __________.

This has been a difficult decision to make after

25.

years of loyalty to the company. My employment contract states a required

notice period of 3 months, which l will fully respect in case you want to make

a handover to another mechanic, therefore my last working day will be 30 June 2023.

l have enjoyed being a part of the __________ and am thankful for the

opportunities the company has given me during this quarter of a century. l wish

you good luck for the future for the company and the people who work here. Yours

sincerely.” (doc. S)

Con scritto 6 marzo 2023 la __________

confermava lo scioglimento del contratto di lavoro per il 30 giugno 2023:

" Caro AT 1,

in riferimento alla tua lettera di dimissioni datata 01 marzo 2023 confermiamo

lo scioglimento del contratto di lavoro in data 30 giugno 2023 come previsto da

legge. Fino alla data di scioglimento del contratto di lavoro percepirai

regolarmente il salario mensile. Il pro rato della tredicesima ed eventuali

ferie residue verranno liquidati nella busta paga di giugno 2023.

Desideriamo esprimerti il nostro ringraziamento per la

collaborazione e l'impegno sempre dimostrati, e che siamo certi manterrai fino

alla chiusura del contratto. Ti formuliamo i nostri migliori auguri per ii tuo

futuro professionale e privato.” (doc. D)

Il 24 marzo 2023 __________

scriveva quanto segue:

" Buongiorno

AT 1, confermo che ad oggi 24.03.2023 non disponiamo del tasso di interesse

definitivo determinante la previsione LPP al 30.06.2023. Dovrei ricevere

notizie in merito settimana prossima. Ti aggiorno in merito quanto prima. Buona

giornata, __________” (doc. E)

AT 1 rispondeva il 27 marzo

seguente ringraziando e comunicando di restare in attesa (doc. C). Con e-mail

del 4 aprile 2023 egli si rivolgeva nuovamente a __________ come segue:

" Ciao __________,

ora, dopo diversi solleciti, mi spiace ritornare a chiederti (urgentemente) la

mia situazione LPP anno 2022 e 2023 fino a giugno, credo sia anche un diritto

averla, perché in seguito non vorrei trovarmi in condizioni particolari. Ti

ringrazio, AT 1” (doc. E)

Il 5 aprile 2023 all’assicurato

è stato inviato il certificato previdenziale concernente le prestazioni al 1°

gennaio 2023 (doc. B). Il 20 aprile seguente egli sollecitava un riscontro:

" Ciao __________,

cortesemente entro domani mattina vorrei sapere la mia situazione aggiornata

alle mie richieste di informazioni, purtroppo per cause non dipendenti da me, i

tempi sono molto ristretti, diversamente come già richiesto, mi confermate un

appuntamento con un consulente in materia. Ti ringrazio e buon pomeriggio.”

(doc. F)

Il medesimo giorno la

destinataria rispondeva come segue:

" Ciao AT 1,

riferisco quanto spiegato dalla signora __________.

Se prendi il capitale e ti sei già trasferito in Italia togliamo

l'imposta alla fonte. Al momento non ti so dire l'importo esatto, dovrebbe

aggirarsi sui CHF 17'000 (nel caso dobbiamo chiedere all'ufficio imposte in

Ticino). Alternativa che dichiari l'importo in Italia.

In allegato ti invio il formulario per un'eventuale

richiesta del capitale che deve essere debitamente compilato e firmato (la

firma della moglie deve essere autenticata) e chiaramente confermata dal

consiglio di fondazione. Se non ti è chiaro, pf fammi sapere. Buona serata, __________”

(doc. F)

Inoltre, con e-mail del 21

aprile 2023, __________ indicava a AT 1 il numero della signora __________, precisando

che alla stessa egli si poteva rivolgere quando voleva lunedì mattina (doc. F).

Il 5 maggio 2023 AT 1 compilava

e inoltrava il relativo formulario denominato “Liquidazione in capitale”,

munendolo anche della richiesta firma della moglie, dichiarando di voler

percepire il 100% dell’avere di vecchiaia finale (da lui indicato in fr. 397'781.80).

Su tale formulario, prima della firma del richiedente, veniva precisato quanto

segue:

" Prendo

atto che

-

A seguito della liquidazione in capitale cessano tutti i diritti,

derivanti dal regolamento, alla rendita di vecchiaia, per figli di pensionati,

per coniugi e per orfani.

-

Questa dichiarazione deve essere trasmessa al più tardi sei mesi prima

del pensionamento effettivo al CV 1.

-

A partire da sei mesi prima del pensionamento effettivo questa

dichiarazione sarà irrevocabile.” (doc. H)

Con e-mail del 31 maggio 2023, __________

scriveva a AT 1 come segue.

" (…) spero

tutto bene, ti contatto in merito la tua richiesta di ritiro del capitale. Potresti

pf mandarmi una mail in cui confermi per iscritto il motivo della decisione di

ritiro del capitale precisando la richiesta di prepensionamento? Occorre al

nostro consiglio di fondazione per poter procedere.” (doc. I)

Il 1° giugno 2023 l’assicurato

rispondeva che “come annunciato mesi addietro ribadisco la mia decisione del

ritiro totale del mio secondo pilastro per prepensionamento”, riferendosi

al tenore dell’art. 27 cpv. 2 del Regolamento (doc. 5).

__________ comunicava

all’assicurato il 27 giugno 2023:

" ti

contatto per la tua richiesta di capitale. Secondo la decisone ricevuta dal

consiglio di fondazione per i motivi contenuti nella lettera allegata purtroppo

non è possibile procedere con il pagamento del capitale. Mi dispiace molto non

poter accogliere la tua richiesta. Il consiglio di fondazione resta a

disposizione per chiarimenti.” (doc. J)

La citata lettera del Fondo di

previdenza del 19 giugno 2023 era del seguente tenore:

“Confermiamo di aver ricevuto la sua richiesta di una liquidazione

in capitale del suo avere di vecchiaia in seguito alla sua richiesta di

prepensionamento. Secondo l’articolo 28 punto 4 del regolamento del CV 1

(Edizione 2022), ricordiamo che per poter ottenere una liquidazione

in capitale, l’assicurato è tenuto a presentare alla Cassa la

richiesta scritta per la riscossione di una prestazione in capitale ai sensi

del cpv. 3 lett. a. e b. entro e non oltre 6 mesi prima del pensionamento.

Purtroppo, la sua richiesta scritta non ci è pervenuta nei tempi

prestabiliti dal regolamento; considerando inoltre, che il fondo pensione si

trova attualmente in una situazione di sotto copertura, il consiglio di

Fondazione si vede costretto a negare l'autorizzazione alla liquidazione in

capitale. Le verrà quindi corrisposta una rendita come indicato sul suo

certificato.” (doc. K)

Il 4 settembre 2023 il fondo

scriveva quanto segue all’assicurato:

" Pensionamento

anticipato per il 30.06.2023

Egregio Signor AT 1,

Lei è pensionato per il 30.06.2023. Abbiamo il piacere di

confermarle con la presente il suo diritto alle prestazioni di vecchiaia da

parte della fondazione di previdenza nei termini seguenti:

Prestazioni a partire dal 01.07.2023 annuale mensile

Rendita di vecchiaia CHF 23'904.00

1'992.00

In quanto beneficiario di una rendita versata da un istituto

previdenziale svizzero, è tenuto ad attestare la sua residenza fiscale

(Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro

dell'imposta federale diretta; RS 642. 1 18.2, Art. 10).

In allegato le inviamo il modulo da far compilare all'Autorità

fiscale nel luogo di residenza nonché una copia delle "Note

illustrative".

Al ritorno del modulo debitamente controfirmato dall'Autorità

fiscale procederemo al rimborso dell'imposta alla fonte.

Le rendite mensili nette di CHF 1'792.80 saranno versate al

1° di ogni mese, sul conto __________.

L'importo retroattivo per il periodo 01.07.2023 - 30.09.2023 di

CHF 5'378.40 viene versato sul medesimo conto con valuta 08.09.2023.”

(doc. 2)

In seguito AT 1, dapprima

personalmente e in seguito tramite il suo legale, ha contestato la

determinazione del fondo di previdenza, insistendo con la sua richiesta di

percepire l’avere previdenziale in capitale. Tra le parti sono intercorsi

diversi scritti che non hanno tuttavia permesso di trovare un accordo, ragione

per cui l’attore ha introdotto la presente causa (doc. L-L3).

2.6

Innanzitutto, occorre premettere

che, contrariamente a quanto sembra sostenere l’attore, egli ha indubbiamente

optato per il prepensionamento e non per un’interruzione dell’attività

lucrativa con richiesta di una prestazione di libero passaggio.

Tale circostanza è apparsa

innanzitutto evidente laddove egli ha compilato e inoltrato il 5 maggio 2023

l’apposito formulario di “Liquidazione in capitale” dell’avere

pensionistico, dichiarando di voler percepire il 100% dell’avere di vecchiaia

finale, prendendo atto che a seguito della liquidazione in capitale cessavano

tutti i diritti regolamentari alla rendita di vecchiaia, e che la medesima

dichiarazione diveniva irrevocabile “a partire da sei mesi prima del

pensionamento effettivo” (doc. H). Inoltre la natura della “richiesta di

prepensionamento” è stata chiara anche alla funzionaria da lui contattata

signora __________ (cfr. e-mail del 31 maggio 2023, doc. I), ed è stata ulteriormente

confermata dall’interessato laddove nello scritto del 1° giugno 2023 egli affermava

che “come annunciato mesi addietro ribadisco la mia decisione del ritiro

totale del mio secondo pilastro per prepensionamento”, riferendosi

esplicitamente all’art. 27 del Regolamento (doc. 5).

Nemmeno, del resto, al

ricevimento della lettera del Fondo di previdenza del 19 giugno 2023 con la quale

il fondo comunicava di non poter accogliere la sua “richiesta di una

liquidazione in capitale del suo avere di vecchiaia in seguito alla sua

richiesta di prepensionamento” (doc. K; cfr. in esteso al consid. 2.5), egli

ha eccepito che non si trattava di “prepensionamento”, bensì di libero

passaggio. Men che meno egli ha obiettato tale circostanza a seguito della lettera

del 4 settembre 2023 del fondo con cui venivano definite le prestazioni di

vecchiaia spettantigli per il prepensionamento al 30 giugno 2023 (doc. 2).

Del resto in nessun documento

emerge che la sua volontà fosse quella di beneficiare del pagamento di una prestazione

di libero passaggio.

Al contrario: appare evidente

che egli fosse ben consapevole che con l’interruzione dell’attività lucrativa,

a fine giugno 2023, quando aveva quasi 64 anni, sarebbe subentrato l’evento

previdenziale vecchiaia con conseguente diritto alle relative prestazioni

pensionistiche per prepensionamento.

Del resto, successivamente al

30.

giugno 2023, egli non ha né continuato con un’attività lavorativa, del caso

presso un nuovo datore di lavoro, né si è annunciato all’assicurazione contro

la disoccupazione, ciò che secondo l’art. 2 cpv. 1bis LFLP è necessario per il

differimento del caso previdenziale nel caso in cui l’assicurato lasci

l’istituto di previdenza a un’età compresa fra l’età minima per il

pensionamento anticipato e l’età di riferimento prevista dal regolamento (cfr. consid.

2.3; cfr. DTF 141 V 162 consid. 4.2; cfr. parimenti l’art. 50 cpv. 1 del

Regolamento, citato in esteso al consid. 2.4).

Né peraltro risulta che egli

potesse in qualche modo adempiere ad una delle condizioni previste dalla legge

e dal Regolamento per poter beneficiare del pagamento in contanti di una

prestazione di libero

passaggio, ovvero in caso di definitivo trasferimento all’estero, di inizio di

un’attività lucrativa indipendente o di importo esiguo della prestazione (cfr.

l’art. 53 del Regolamento, consid. 2.4).

Inoltre, ai sensi dell’art. 27

cpv. 2 Regolamento egli avrebbe dovuto postulare il versamento della

prestazione di libero passaggio al più tardi entro trenta giorni prima della

fine del rapporto di lavoro, ciò che indiscutibilmente egli non ha fatto (doc.

M).

Infine, la chiara volontà di

chiedere il prepensionamento emerge in maniera esplicita anche dalla petizione

del 13 novembre 2023 laddove l’attore afferma, tra l’altro, che “all’inizio

del 2023 l’attore ha deciso di interrompere l’attività lavorativa per

richiedere il pensionamento anticipato” (I, pag. 3) rispettivamente “(…) all’inizio

del 2023, quando egli ha palesato l’intenzione di beneficiare del

prepensionamento e del pagamento in capitale” (I, pag. 7).

2.7

Come dianzi esposto, AT 1, alle

dipendenze della __________ dal 1998, con scritto del 1° marzo 2023 ha

inoltrato le proprie dimissioni con effetto dalla fine di giugno 2023,

dimissioni che sono state accettate dalla datrice di lavoro con lettera del 6

marzo 2023 (doc. 4 e D; cfr. in esteso al consid. 2.5).

Come esposto al consid. 2.6, appare

pacifico, e del resto ammesso dall’attore (cfr., fra le altre, petizione, I

pag. 3), che egli, all’epoca quasi 64enne, ha deciso di interrompere l’attività

lucrativa per chiedere il pensionamento anticipato. Ancora il 1° giugno 2023

egli ha precisato che “ribadisco la mia decisione del ritiro totale del mio

secondo pilastro per prepensionamento”, riferendosi esplicitamente al

tenore dell’art. 27 del Regolamento (doc. 5).

Il 5 maggio 2023 AT 1 ha quindi

regolarmente compilato il formulario denominato “Liquidazione in capitale”,

fattogli pervenire da una segretaria del datore di lavoro, __________,

munendolo anche della firma della moglie, dichiarando di voler percepire il

100% dell’avere di vecchiaia finale (doc. H).

Con lettera 19 giugno 2023 il

Fondo di previdenza ha informato l’assicurato che il pagamento in capitale

dell’avere pensionistico non era possibile non avendo la relativa richiesta

rispettato il termine di 6 mesi prima del pensionamento previsto dall’art. 28

punto 4 del Regolamento e anticipando che di conseguenza gli sarebbe stata

corrisposta una rendita (doc. K). Comunicazione in seguito confermata con scritto

4.

settembre 2023 con il quale il fondo attestava che egli era pensionato dal 30

giugno 2023 e che dal 1° luglio 2023 egli avrebbe percepito una rendita di

vecchiaia di fr. 1'992 mensili (rispettivamente fr. 1'792.80 dopo deduzione

dell’imposta alla fonte; doc. 2).

A ragione.

In effetti, considerato come

l’assicurato abbia sciolto il rapporto di impiego, con conseguente cessazione

del rapporto assicurativo previdenziale, con effetto dal 30 giugno 2023 e sia di

conseguenza stato prepensionato a partire da quella data, ritenuta la norma regolamentare

di cui all’art. 28 cpv. 4 (per la quale “l'assicurato è tenuto a

presentare alla Cassa la richiesta scritta per la riscossione di una

prestazione in capitale ai sensi del cpv.3 lett. a e b entro e non oltre 6 mesi

prima del pensionamento”; cfr. consid. 2.4), la richiesta di percepimento

della prestazione di vecchiaia in capitale avrebbe dovuto essere presentata

entro e non oltre il 31 dicembre 2022. La richiesta dell’attore, inoltrata il 5

maggio 2023, non rispetta quindi manifestamente il succitato termine di sei

mesi e non può di conseguenza essere ritenuta tempestiva.

Legittimamente quindi il Fondo

convenuto ha respinto la domanda di prelevamento del capitale formulata,

tardivamente, dall’attore.

In proposito, l’attore non può

venir seguito laddove pretende che il momento determinante per il calcolo del

termine semestrale previsto dall’art. 28 cpv. 4 del Regolamento, vale a dire il

“pensionamento”, non sarebbe, in assenza di una base regolamentare ad

hoc, la cessazione dell’attività lavorativa, ma “il momento in cui

l’assicurato avrà diritto alla rendita AVS per la prima volta” (I pag. 6).

Nel suo caso il termine determinante sarebbe quindi il mese di ottobre 2023,

momento a partire dal quale egli percepisce la rendita AVS (doc. N).

Ora, premesso come il

percepimento delle prestazioni del primo e del secondo pilastro può differire

temporalmente, come ben si evince dalla documentazione agli atti non vi può

essere dubbio alcuno sul fatto che l’attore è stato prepensionato con effetto

dalla fine di giugno 2023, ossia dal momento in cui egli ha cessato l’attività

lavorativa e momento a partire dal quale egli in effetti percepisce la rendita di

vecchiaia della previdenza professionale, come ben si evince dalla lettera del

4.

settembre 2023 che l’assicurato ha ricevuto dal Fondo convenuto (cfr. doc. 2),

e che non ha ritenuto di contestare. Nemmeno del resto risulta che egli abbia

contestato il versamento, con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2023, della

rendita mensile di vecchiaia della previdenza professionale.

E non vi può essere ragionevole

dubbio che l’art. 28 cpv. 4 del Regolamento si riferisce al momento del

pensionamento o prepensionamento effettivo giusta la previdenza professionale.

Appare in effetti logico che la scelta se optare per una prestazione sotto

forma di capitale o di rendita mensile, debba essere comunicata con un

preavviso di 6 mesi prima del momento in cui la medesima prestazione diventa

esigibile. Momento che, nella fattispecie, era da situare indiscutibilmente al

30.

giugno 2023.

Sia peraltro osservato che in

una vertenza simile, concernente un articolo di un regolamento previdenziale prevedente

per ogni assicurato il diritto, al raggiungimento dell’età di pensionamento (“bei

Erreichen des Pensionsalters”), di postulare la riscossione di una parte

della pensione sotto forma di capitale, il Tribunale Federale, chiamato ad

interpretare l’espressione “bei Erreichen des Pensionsalters”, richiamata

la sua giurisprudenza di cui alla DTF 120 V 309 consid. 4a, ha affermato che

con l’espressione “Pensionsalter” non poteva essere intesa l’età di

pensionamento legale, ma l’età determinante per il pensionamento secondo il regolamento

(“Vorerst ist festzuhalten, dass unter

Pensionsalter im vorgenannten Sinne nicht das gesetzliche Pensionsalter,

sondern das Erreichen des reglementarisch massgeblichen Alters zu verstehen ist;

STFA B 102/03 del 23 febbraio 2004,

consid. 4a).

Del resto che fra le parti

fosse chiaro che la prestazione previdenziale fosse dovuta per il 30 giugno

2023.

appare evidente anche dal tenore delle e-mail intercorse tra la dipendente

del datore di lavoro e l’attore a inizio 2023, allorquando __________, in

merito alla “richiesta di previsione LPP”, il 24 marzo 2023 ribadiva al

dipendente di non disporre ancora “del tasso di interesse definitivo

determinante la previsione LPP al 30.06.2023” (doc. ) e l’attore con

email del 4 aprile 2023 ribadiva la sua richiesta di informazione circa “la

mia situazione LPP anno 2022 e 2023 fino a giugno” (doc. E, le

sottolineature sono della redattrice; cfr. in esteso al consid. 2.5).

Infine, anche volendo, per pura

ipotesi di lavoro, ammettere che il termine sarebbe da calcolare a ritroso dalla

fine del mese di settembre 2023, come pretende l’attore (I pag. 6), appare comunque

manifesto che la richiesta (scritta, come previsto dal regolamento) di

pagamento del capitale presentata il 5 maggio 2023 sarebbe ugualmente

ampiamente tardiva e non rispettosa del termine di 6 mesi stabilito dall’art. 28

cpv. 4 del regolamento.

2.8

AT 1 sostiene tuttavia di aver

rispettato il termine di 6 mesi mediante le ripetute richieste, formulate a suo

dire “all’inizio del 2023” (petizione, pag. 3) alla dipendente __________,

dalle quali si evinceva chiaramente la sua volontà di postulare il ritiro in

capitale della prestazione pensionistica.

Tale tesi non può essere

condivisa.

A prescindere infatti dal fatto

che una richiesta scritta (come prevede l’art. 28 cpv. 4 del

regolamento) di riscossione della prestazione di vecchiaia in capitale sarebbe

stata da presentare al Fondo “entro e non oltre 6 mesi prima del

pensionamento” – ossia, come detto, stante lo scioglimento del rapporto di

lavoro a fine giugno 2023, entro la fine del 2022 – e che quindi le presunte

richieste che l’attore avrebbe formulato “all’inizio del 2023” sarebbero

state in ogni modo tardive, di una valida richiesta scritta precedente a quella

inoltrata tramite l’apposito formulario del 5 maggio 2023 (doc. H) non vi è

agli atti alcuna traccia.

In particolare, egli non può

ragionevolmente sostenere che lo scambio di email intercorso con la dipendente della

__________ __________ valessero quale tempestiva e formalmente valida richiesta

di ritiro del capitale previdenziale.

Innanzitutto egli afferma

espressamente che i primi contatti avuti fossero sostanzialmente intesi ad

avere informazioni circa la sua situazione previdenziale, “al fine di poter

progettare il proprio futuro economico”, e, quindi, conoscere “l’ammontare

e la previsione delle prestazioni d’uscita LPP” (I, pag. 3).

In effetti, nell’e-mail del 23

febbraio 2023 __________ rispondeva in merito alla sua “richiesta di

previsione LPP”, preannunciando un ritardo nell’elaborazione del documento

tramite il fondo (doc. C) e il 24 marzo 2023 ribadiva di non disporre ancora “del

tasso di interesse definitivo determinante la previsione LPP al 30.06.2023”

(doc. E). Nell’email del 27 marzo seguente l’attore ringraziava, dichiarando di

restare in attesa (doc. C) e con e-mail del 4 e 20 aprile 2023 ribadiva

espressamente la sua richiesta di informazione circa “la mia situazione LPP

anno 2022 e 2023 fino a giugno” (doc. E) rispettivamente di attendere di “sapere

la mia situazione aggiornata alle mie richieste di informazioni” (doc. F).

Quanto poi comunicato il 20

aprile 2023 da __________ conferma ulteriormente che una richiesta di

versamento del capitale non era (ancora) stata inoltrata. In effetti la

dipendente accenna alle possibili conseguenze fiscali nell’eventualità

di un prelievo del capitale (“Se prendi il capitale”) e

allega “il formulario per un'eventuale richiesta del capitale che

deve essere debitamente compilato e firmato (la firma della moglie deve essere

autenticata) e chiaramente confermata dal consiglio di fondazione” (doc.

F, le sottolineature sono della redattrice; cfr. in esteso al consid. 2.5).

È soltanto con l’invio, il 5

maggio 2023, del relativo formulario “Liquidazione in capitale”

regolarmente compilato, quindi, che l’attore ha validamente, ossia rispettando

le prescrizioni formali previste dal Regolamento, richiesto il versamento in

contanti della totalità del suo avere di vecchiaia finale (doc. H).

Del resto apponendo la sua

firma su tale formulario egli ha preso atto che la medesima dichiarazione

doveva “essere trasmessa al più tardi sei mesi prima del pensionamento

effettivo al CV 1”, così come precisato sul formulario stesso (doc. H).

Infine, anche il successivo

scritto del 31 maggio 2023 di __________ conferma una volta di più che la

richiesta di ritiro del capitale è avvenuta per la prima volta con la

trasmissione dell’apposito formulario il 5 maggio 2023: in effetti, in questa

sede la dipendente parla per la prima volta di “tua richiesta di ritiro del

capitale” e, sempre per la prima volta, chiede informazioni circa “il

motivo della decisione di ritiro del capitale” (doc. I).

Ne discende che, come esposto, l’attore

non può ragionevolmente sostenere che egli abbia formulato una formale

richiesta di versamento del capitale di vecchiaia previdenziale precedentemente

al maggio 2023. Ribadito che eventuali – ma in ogni modo non comprovate –

esternazioni formulate a voce dall’attore non potrebbero in ogni caso essere

considerate, non adempiendo al requisito di forma regolamentare, nemmeno dalle

e-mail prodotte è possibile estrapolare una richiesta scritta di ritiro del

capitale. Gli scritti, infatti, erano sprovvisti di una denominazione come

tale, erano privi di qualsivoglia indicazione riguardo all’importo richiesto

sotto forma di capitale ed erano in ogni modo sprovvisti del necessario

consenso scritto del coniuge conformemente all’art. 28 del Regolamento. In

realtà da tali e-mail si evincono semplici domande di informazioni e di invio

della documentazione necessaria a formalizzare, se del caso e nelle dovute

forme, la relativa richiesta.

2.9

L’attore fa valere in via

subordinata di non aver mai avuto conoscenza del Regolamento del fondo

convenuto e, quindi, nemmeno della norma di cui all’art. 28 cpv. 4 del

Regolamento. Fa quindi valere una violazione dell’art. 86b LPP.

2.9.1

Per quanto riguarda l’obbligo di

informazione che incombe agli istituti di previdenza, l’art. 86b LPP

(“Informazione degli assicurati”) recita quanto segue:

" 1 L’istituto di previdenza informa ogni anno in

modo adeguato gli assicurati su:

a. i diritti

alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere

di vecchiaia;

b. l’organizzazione e il finanziamento;

c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51.

2.

Su domanda, il conto

annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati.

L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro

informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio

attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva

matematica, sulla costituzione di

riserve e sul grado di copertura.

3.

Su domanda, gli istituti

collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi

arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio,

informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora

stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.

4.

L’articolo 75 è

applicabile.”

Tale normativa è applicabile sia

alla previdenza obbligatoria che sovraobbligatoria.

L’art. 86b LPP (cfr. anche gli

artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sancisce quindi

l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le

informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione

d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.

Il diritto di essere informati

sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale

dell’assicurato (quali appunto i diritti alle prestazioni, il

salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia)

ai sensi del cpv. 1 lett. a (cfr. anche art. 8 LFLP) può essere fatto valere

per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, op. cit., all’art.

73.

n. 7, all’art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit, § 8 n. 8; Kurt Pärli,

in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, all’art. 86b n. 11).

L’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie relative al

diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e

86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di vigilanza (cfr. anche l’art. 74

cpv. 2 LPP).

Le informazioni sono da fornire

in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo

individuale (Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 6). L’art. 86b LPP (così come

l’art. 27 LPGA; cfr. in seguito) persegue l’obiettivo di istituire un obbligo

per gli assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di

ottenere le prestazioni previste dalla legge (Pärli, op. cit., all’art. 86b n.

9: cfr. anche DTF 131 V 472; cfr. anche le STCA 34.2014.32 e 34.2015.23).

Tale obbligo di informazione,

che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende anche la

comunicazione circa i cambiamenti del regolamento costitutivi per le

prestazioni. Un’informazione esplicita è in particolare prescritta laddove i

cambiamenti del regolamento concernono nuove prestazioni, la concessione di

diritti costitutivi (per esempio l’opzione di capitale, la dichiarazione che

favorisce il compagno convivente) o introduce termini (per esempio per la

consegna di una convenzione di sostegno reciproco; cfr. DTF 136 V 331).

Come sia da intendere il

requisito “in modo adeguato” è stato lasciato aperto dal Tribunale federale

(cfr. Stauffer, Rechtsprechung, op. cit. all’art. 86b p. 316; DTF 133 V 331;

cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 50 n. 2 e all’art. 86b n. 2 segg).

In ogni modo lo scopo della norma

è di mettere l’assicurato nella situazione di poter seguire la propria

situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter Schreiber,

op. cit., all’art. 86b n. 2; DTF 136 V 331 consid. 4.2.1).

Risulta in ogni modo dalla

giurisprudenza federale che l’obbligo di informare che incombe all’istituzione

di previdenza è stato formalizzato riferendosi all’obbligazione per gli

assicuratori sociali di “informazione e consulenza” giusta l’art. 27

LPGA (Informazione e consulenza), considerato come questo articolo della LPGA e

l’art. 86b LPP perseguano in sostanza un obiettivo comparabile (Pärli, op.

cit., all’art. 86b n. 7seg). Secondo la giurisprudenza del TF in materia di

art. 27 LPGA, l’obbligo di consulenza degli assicuratori sociali consiste

essenzialmente nell’orientare l’avente diritto sulla maniera di ottenere le

prestazioni alle quali ha diritto (cfr. DTF 131 V 472). Discende da questa

giurisprudenza che in caso di modifica del regolamento gli istituti di

previdenza devono informare spontaneamente e a tempo debito i loro assicurati

in maniera che essi possano prendere le disposizioni necessarie (per esempio

concernenti il riscatto; cfr. Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 9).

Nella sentenza 9C-339/2013 del 29

gennaio 2014 il Tribunale federale, esprimendosi sul tema di una comunicazione

di una modifica regolamentare, si è espresso come segue:

" 5.1. Zu den Leistungsansprüchen, über

welche die Vorsorgeeinrichtung nach Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG jährlich zu

informieren hat, gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei

einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines

Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod). Sieht das Vorsorgereglement

resp. bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen das einschlägige

Gesetzes- oder Verordnungsrecht eine Lebenspartnerrente vor, ist auch über

diese Leistungsart zu informieren. Welches die geeignete Form der Information

ist, sagt das Gesetz nicht. Sinn und Zweck der Pflicht der

Vorsorgeeinrichtungen zur "Information der Versicherten" nach Art.

86b BVG ist u.a., dass diese in die Lage versetzt werden, den Stand und die

Entwicklung ihrer individuellen Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu

können. Die Information muss unaufgefordert und nach dem Gesetzeswortlaut in

geeigneter Form erfolgen (BGE 136 V 331 E. 4.2.1 S. 335).

In BGE 136 V 331 hat das Bundesgericht erwogen, es sei fraglich, ob über die

Leistungsansprüche "in geeigneter Form informieren" auch heisse, dass

die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen zu erwähnen seien, jedenfalls wenn

diese wie im beurteilten Fall in Bezug auf die Lebenspartnerrente nicht ohne

weiteres als gegeben zu erwarten seien. Es liesse sich auch der Standpunkt

vertreten, dass eine allgemeine Verweisung auf das Vorsorgereglement oder das

einschlägige Gesetzes- und Verordnungsrecht für die Anspruchsvoraussetzungen im

Einzelnen genüge und es dann Sache der Versicherten sei, dort nachzuschauen

oder allenfalls bei der über den Wortlaut von Art. 86b Abs. 2 BVG hinaus auch

insoweit auskunftspflichtigen Vorsorgeeinrichtung nachzufragen (E. 4.2.2).

Ferner stellte es fest, im beurteilten Fall wäre die Informationspflicht

hinsichtlich der neu eingeführten Hinterlassenenleistung Lebenspartnerrente

erfüllt worden, wenn den Versicherten der Gesetzestext samt Hinweis auf

wesentliche Neuerungen bei den Leistungsansprüchen abgegeben worden wäre (E.

4.2.3.1).“

In questo

caso, la Corte federale ha infine ammesso una violazione dell’obbligo di

informare, avuto riguardo alla modifica dei presupposti necessari per poter

beneficiare del diritto ad una rendita per il convivente superstite, osservando

ancora:

" (…) 5.4. Damit vermag die Beschwerdegegnerin den Anforderungen an

die Informationspflicht gemäss BGE 136 V 331 (vgl. E. 5.1 hievor) nicht zu genügen, und zwar auch dann nicht,

wenn die in E. 4.2.2 des erwähnten Leitentscheids offen gelassene Frage

beantwortet würde (wie dies die Vorinstanz in E. 6 des angefochtenen Entscheids

implizite tat). Denn die Beschwerdegegnerin erwähnte in ihren Schreiben weder

die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen für die Lebenspartnerrente, noch

verwies sie betreffend die Voraussetzungen dieser Leistung auf das Reglement

(vgl. die zwei diskutierten Möglichkeiten gemäss E. 4.2.2 des erwähnten

Urteils). Die Vorgehensweise der Beschwerdegegnerin genügt ferner auch der in

E. 4.2.3.1 des genannten Entscheids beschriebenen Informationsmöglichkeit

nicht. Zwar wurde den Versicherten das neue Reglement abgegeben, doch fehlt es

am Hinweis auf die Änderungen betreffend die Partnerrente, obschon diese als

wesentlich zu qualifizieren sind: Nicht nur wird der Anspruch neu davon

abhängig gemacht, dass der Vorsorgeeinrichtung die anspruchsberechtigte Person

schriftlich mitgeteilt wird, sondern das Recht auf diese Leistung wird auch

ausgeschlossen für den Fall, dass die versicherte Person diese Mitteilung nicht

vor Eintritt des Rücktrittsalters gemacht hat. Die unzureichende (schriftliche)

Information hinsichtlich der neu geregelten Partnerrente wird auch nicht

aufgewogen durch die Möglichkeit der Teilnahme an den von der

Beschwerdegegnerin angebotenen Informationsveranstaltungen. Zusammenfassend

führt eine Gesamtbetrachtung der Umstände nicht zum Ergebnis, dass die

Beschwerdegegnerin ihrer Informationspflicht nach Art. 86b Abs. 1 BVG in Bezug

auf die per 1. Januar 2007 erfolgten Änderungen der Voraussetzungen auf eine

Lebenspartnerrente in genügender Weise nachgekommen war. Mithin hat die

Beschwerdegegnerin nicht sichergestellt, dass ihre Versicherten in die Lage

versetzt wurden, zur Wahrung eines allfälligen entstehenden Anspruchs auf eine

Lebenspartnerrente rechtzeitig tätig zu werden und die konstitutive

Voraussetzung der schriftlichen Mitteilung des anspruchsberechtigten

Lebenspartners zu erfüllen (…)” (STF 9C_339/2013 del 29 gennaio 2014,

consid. 5.4; sull‘obbligo d‘informare nel caso del diritto ad una rendita per

il convivente superstite cfr. anche STCA 34.2017.31 del 5 aprile 2018).”

Se ne può dedurre che l’obbligo

di informazione è da rispettare con particolare rigore laddove il cambiamento

del regolamento implica l’introduzione o la modifica di diritti potestativi

(cosiddetti “Gestaltungsrechte”), o costitutivi, vale a dire diritti che

implicano determinate prese di posizione da parte dell’assicurato (per esempio

dichiarazioni di opzione di capitale entro un termine o in una specifica forma,

o dichiarazioni intese a favorire una determinata persona), o comunque quando

il cambiamento implica l’introduzione di nuove “erschwerende Bedingungen oder

Aenderungen” o condizioni costitutive per optare per un determinato diritto o

una specifica prestazione. L’assicurato deve essere in altre parole messo nella

condizione di mettere in atto, se del caso, le modalità prescritte dal

regolamento per far valere un determinato diritto; per esempio, come nel caso

trattato in DTF 136 V 331, di inoltrare all’istituto di previdenza nei termini

e nelle forme prescritti dal regolamento una dichiarazione di assistenza per

poter far beneficiare il partner di una eventuale prestazione (cfr. anche la

citata STF 9C_339/2013 del 29 gennaio 2014; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit.,

all’art. 50 n. 2).

Nella sua giurisprudenza il TF ha

avuto modo di rilevare che il rinvio, per esempio contestualmente alla

trasmissione dei certificati di previdenza annuali, a generiche “importanti

modifiche” del regolamento e delle prestazioni è sufficiente, mentre ha

lasciato appunto aperto il tema di sapere se informazione “adeguata” ai sensi

dell’art. 86b cpv. 1 LPP significhi anche che debbano essere menzionate le

singole condizioni del diritto così come pure il tema di sapere se sia

sufficiente “delegare” al datore di lavoro l’obbligo di informare gli

assicurati, segnatamente prevedendo che l’invio dei regolamenti agli assicurati

avvenga tramite il datore di lavoro visto che l’art. 86b cpv. 1 LPP prevede che

il regolamento sia consegnato “ai lavoratori” (cfr. DTF 136 V 331; cfr. l’art.

331.

cpv. 4 CO; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 50 n. 2).

In particolare, sempre in DTF

136.

V 331, esprimendosi sull’informazione degli assicurati sui diritti alle

prestazioni giusta l’art. 86b cpv. 1 lett. a, il TF ha affermato che un istituto cantonale di previdenza di diritto pubblico non adempie

sufficientemente al proprio obbligo di informare gli assicurati in modo

adeguato sui loro diritti alle prestazioni - in casu: rendita del partner - con

la sola pubblicazione ufficiale del testo di legge e nemmeno con la messa on

line di tale testo sul suo sito Internet, con l'indicazione del nuovo tipo di

prestazione (consid. 4.2.3). Nel caso particolare la modifica regolamentare

prevedeva l’introduzione della rendita per partner convivente (previo deposito

presso l’istituto di previdenza di un contratto di assistenza reciproca sottoscritto

dalla coppia). Ha tuttavia lasciato aperta la questione di sapere se "informare

in modo adeguato" presupponga che debbano pure essere indicate le

condizioni del diritto alla specifica prestazione, in ogni caso qualora esse,

come nel caso della rendita del partner, non possano ritenersi senz'altro

soddisfatte (consid. 4.2.2). Dato quindi un difetto di informazione, ha

ritenuto che andava ammesso che nelle circostanze specifiche l’assicurato,

qualora avesse saputo di questa nuova norma, avrebbe sicuramente intrapreso i

passi necessari al fine di assicurarsi il diritto alla prestazione

pensionistica, ossia avrebbe presentato, prima della morte del compagno, una

dichiarazione di assistenza come richiesto e ha quindi fatto ordine di erogare al

partner la rendita.

Nella DTF 133 V 314 il TF ha

stabilito che l’introduzione del diritto alla rendita del convivente è

un’informazione che deve essere comunicata in modo adeguato ai sensi dell’art.

86b LPP (vedi Pärli, op. cit, ad art. 86b, n. 7-9, p. 1382-1383,

il quale nella nota 14 a piè di pagina rinvia al consid. 5.1 della STF B 85/2006 del 6 giugno 2007 non pubblicato nella DTF 133 V 314, dove ha giudicato

dubbio che la semplice pubblicazione dell’informazione data dalla Cassa

pensioni della Confederazione Publica nella raccolta ufficiale fosse

sufficiente per rispettare tale esigenza di forma; cfr. STF B 85/2006 del 6

giugno 2007).

Per completezza sia

ricordato che l’art. art. 331 cpv. 4 del CO prescrive segnatamente che “il

datore di lavoro deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui suoi

diritti verso l’istituzione di previdenza a favore del personale e verso

l’assicuratore”. Il dovere di informare del datore di lavoro deve in ogni

modo essere chiaramente distinto da quello dell’istituto di previdenza (cfr.

Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit. n. 1632). In particolare, questa norma

non costituisce una base legale per l’obbligo di informazione dell’istituto di

previdenza (cfr. Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 3). In effetti, essa concerne appunto il rapporto, di natura privata, tra datore di lavoro e

lavoratore, ed è quindi di pertinenza civile, ragione per cui l’esame di una

sua eventuale violazione compete alla giurisdizione civile e non al giudice ex

art. 73 LPP.

Per quanto

concerne le conseguenze di un’informazione carente o difettosa, come accennato

sopra, l’interessato può esercitare il diritto a ottenere le necessarie

informazioni dall’istituto di previdenza in via giudiziaria secondo

l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 73 n. 7, all’art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka,

op. cit, § 8 n. 8; Pärli, op. cit, all’art. 86b n. n. 11; in vigore dal 1.

gennaio 2005 l’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie

relative al diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli

artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di vigilanza).

Per il resto, secondo la dottrina

e la giurisprudenza, nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria

(Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 18), un’omissione di informazione ha le

stesse conseguenze di un’informazione inesatta, ciò che significa che andrà

valutata secondo i principi della protezione della buona fede, rispettivamente

della protezione dell’affidamento nel diritto pubblico (Pärli, op. cit., all’art.

86b n. 9 e 18; cfr. anche DTF 136 V 338 consid. 4.3; cfr. anche STF 9C-339/2013

del 29 gennaio 2014, consid. 5.5).

Va in questa sede ricordato che

il diritto alla protezione della buona fede, garantito all’art. 9 della

Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti

le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o

una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un

assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per tutelare la

buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità,

sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza (cfr. nel dettaglio al

consid. 2.10).

Riferendosi alla violazione

dell’obbligo d’informare ex art. 86b cpv. 1 LPP, nella succitata DTF 136 V 331,

il TF l’ha ritenuta quale colpevole omissione di informazione da trattare in

base al principio della buona fede (“(…) Hinsichtlich

der Folgen der Verletzung von Art. 86b Abs. 1 BVG ist vorliegend zu beachten,

dass in den Versicherungsausweisen 2006-2008 die Lebenspartnerrente nicht

aufgeführt war, was unbestritten ist. Hingegen waren alle übrigen Renten,

insbesondere die Ehegattenrente, deren Höhe und auf der Rückseite die

Anspruchsvoraussetzungen genannt. In Anbetracht, dass die Information

betreffend die neue Lebenspartnerrente, wie dargelegt, ungenügend war und somit

als nicht erfolgt zu gelten hat, ist der fehlende Hinweis auf diese Leistung in

den Versicherungsausweisen 2006-2008 gleich wie eine zu Unrecht unterlassene

behördliche Auskunft im Sinne des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes

(vgl. dazu BGE 121 V 65 E. 2a und 2b S. 66 f. sowie Urteil 9C_507/2009 vom 29.

Januar 2010 E. 2 mit Hinweisen) zu betrachten. (…)”

(DTF 136 V 331, consid. 4.3, pag. 338)).

2.9.2

Per venire

al caso concreto occorre premettere che la norma di cui all’art. 28 del

Regolamento, che prevede il diritto per gli assicurati attivi di esigere una

liquidazione in capitale dell’avere di vecchiaia (cpv. 3) prescrivendo

l’obbligo della presentazione al fondo di una richiesta scritta “entro e non

oltre 6 mesi prima del pensionamento” (cpv. 4), non è stata oggetto di una

recente modifica, ma faceva parte già nei Regolamenti precedenti a quello in

vigore nel 2022 e qui applicabile. La convenuta ha in effetti comprovato che la

norma non è sostanzialmente stata cambiata dal 2012 (cfr. l’art. 30 cpv. 1 del

regolamento del 2012, doc. 6 e l’art. 28 cpv. 4 dei regolamenti del 2018, 2021,

doc. 7).

Per quanto riguarda

l’informazione riguardo al Regolamento applicabile, dalla documentazione prodotta

dal fondo convenuto risulta che lo stesso sia stato inviato a tutti gli assicurati

del Fondo, perlomeno in quanto allegato ad una email del 20 dicembre 2022, indirizzata

a otto dipendenti e assicurati, fra i quali anche AT 1, che portava quale

oggetto l’indicazione “REGOLAMENTO AZIENDALE E FONDO PENSIONE”. Con tale e-mail

__________ (membro del consiglio di fondazione e all’epoca Presidente del fondo

di previdenza e diretto superiore dell’attore) informava i dipendenti su come e

dove trovare nel sito Intranet del datore di lavoro i regolamenti aziendali del

fondo pensione, precisando che “vi metto comunque come allegati la versione

corrente di tutto” e concludendo nel senso che “se avete domande rispondete

solo a me a questa email così eventualmente organizzo mezz’ora di meeting tutti

insieme per chiarire ogni dubbio” (doc. 3).

Ora, se è vero che il Regolamento

allegato era in inglese, a ragione il convenuto fa notare che pur ammettendo

che l’attore non parli bene inglese, dal momento che egli lavorava per

l’azienda da 25 anni da lui ci si poteva aspettare una certa dimestichezza con

la lingua inglese. Dimestichezza che egli ha peraltro dimostrato allorquando ha

optato per redigere in inglese la propria lettera di dimissioni inoltrata alla __________

(doc. 4). Non è di supporto all’attore l’affermazione secondo cui egli si

sarebbe affidato in quella circostanza ad una “lettera standard” giacché riesce

difficilmente immaginabile che egli abbia deciso di inoltrare un atto di tale importanza

come è la lettera di licenziamento affidandosi ad uno scritto senza comprenderne

a fondo il contenuto (VII p.3). Del resto egli nemmeno adduce che vi fosse un

obbligo di formulare la lettera di licenziamento in inglese, circostanza che

peraltro appare quantomeno improbabile considerando che la lettera di conferma

della fine del rapporto di lavoro del 6 marzo 2023 sia poi stata redatta dalla __________

in italiano (doc. D; cfr. in esteso al consid. 2.5). Appare quindi verosimile

che l’attore abbia liberamente scelto di redigere la lettera di dimissioni in

inglese, dimostrando quantomeno una certa padronanza di tale lingua.

Ma in ogni caso appare pacifico

che l’attore avrebbe potuto in ogni momento rivolgersi al signor __________, o

ad altro membro del consiglio di fondazione del fondo (o anche al datore di

lavoro), per chiedere la traduzione italiana del Regolamento.

Del resto non trova alcun

riscontro probatorio l’affermazione dell’attore secondo cui egli avrebbe “più

volte fatto presente di non conoscere l’inglese (se non sommariamente) e di

necessitare quindi delle versioni in italiano” (replica VII p. 2).

D’altra parte, il fatto –

espressamente ammesso dal fondo convenuto – che il regolamento allegato

all’email del 20 dicembre 2022 fosse quello della versione del 2018, probabilmente

per un errore dell’inviante, non ha conseguenze per il caso che ci occupa,

considerato come già è stato detto che la norma concernente il prelievo del

capitale pensionistico sotto forma di capitale fosse nel suo contenuto invariata

dal 2012 (cfr. doc. 6, 7).

Inoltre, il fondo convenuto ha

illustrato – e questo TCA non ha motivo di mettere in dubbio tale affermazione,

rimasta peraltro incontestata – che il regolamento in italiano, nella sua

versione del 2021 si trovava sulla rinnovata piattaforma informatica interna chiamata

__________ (poi sostituita da __________) a far tempo dal mese di giugno 2022

(e quindi anche nel dicembre 2022). Questa versione è stata sostituita nel

sistema __________ a gennaio 2024 con l'edizione del 2024. Per motivi

organizzativi interni, il regolamento 2023 non è mai stato integrato nella

piattaforma. Ma la disposizione contestata è sempre rimasta la stessa.

Quanto alla possibilità di

venir adeguatamente informato, va precisato che l’attore, ormai prossimo alla

decisione circa il suo prepensionamento, non ha ritenuto di accogliere l’invito

espresso da __________ nell’email del 20 dicembre 2022 e non si è mai rivolto al

medesimo (o a chi lo ha in seguito sostituito e meglio, in base a quanto

indicato dal Fondo, al signor __________ da gennaio 2023 e quindi a __________;

cfr. XIII) o ad altro membro del consiglio di fondazione del Fondo, per

ottenere le informazioni necessarie ad una corretta e adeguata pianificazione

del proprio prepensionamento.

Si osservi pure che non appare

di rilievo il tema di sapere se __________ sia rimasto attivo nel consiglio di

fondazione sino a febbraio 2023, come sostiene il convenuto, o solo sino ad

“inizio 2023”, come adduce l’attore (XIII, VII). Vista la decisione dell’attore

di sciogliere il rapporto di impiego con la __________ per fine giugno 2023,

con conseguente cessazione del rapporto assicurativo con il fondo convenuto,

anche qualora __________ avesse cessato la sua attività già a gennaio 2023,

egli sarebbe stato ampiamente disponibile, negli ultimi mesi dell’anno 2022, a

fornire le necessarie e utili informazioni atte a salvaguardare il termine di 6

mesi previsto dall’art. 28 cpv. 4 del Regolamento. E questo a prescindere dal

fatto che vi erano ovviamente anche gli altri membri del consiglio di

fondazione del convenuto a disposizione degli assicurati per ogni informazione.

Da quanto precede, si deve

dedurre che all’attore sono state adeguatamente messe a disposizione le norme

regolamentari in vigore presso il fondo convenuto e, quindi, anche quelle

disciplinanti le formalità e i termini da osservare per la richiesta del

versamento in capitale dell’avere pensionistico. Attraverso il sito intranet

del suo datore di lavoro egli avrebbe in effetti potuto accedere a tutti i

documenti. Non solo: il regolamento del Fondo,

benché in lingua inglese, gli è stato anche inviato direttamente, perlomeno via

e-mail il 20 dicembre 2022, allorquando peraltro il signor __________ ha pure

offerto la sua disponibilità a qualsiasi chiarimento (doc. 3).

Considerato anche come la

disposizione del regolamento in oggetto è rimasta invariata dal 2012 (doc. 6,

7), la stessa avrebbe dovuto essere nota all’attore. Rispettivamente,

avvicinandosi al momento della richiesta di prepensionamento, con contestuale

cessazione dell’attività lavorativa, egli avrebbe potuto e dovuto tempestivamente

procedere ai necessari chiarimenti, consultando il regolamento inviatogli, o

quello in italiano su sito interno o, in ultima analisi, chiedendo le dovute

informazioni al suo diretto superiore, ossia alla persona competente in merito,

ossia il signor __________, o a un altro membro del Consiglio di fondazione,

cosa che non ha mai fatto.

In generale va pure

osservato che ci si dovrebbe parimenti poter attendere che gli assicurati

medesimi si facciano spontaneamente parte diligente richiedendo, al fondo di

previdenza e al proprio datore di lavoro, la documentazione necessaria al

tempestivo chiarimento delle proprie posizioni previdenziali, specie

allorquando, come in concreto, i certificati assicurativi personali contengono

il rimando esplicito al regolamento (cfr. doc. B). In queste condizioni,

sostenere solo al momento del verificarsi di un problema legato alle

prestazioni assicurate la mancata conoscenza delle disposizioni regolamentari

non può meritare tutela.

Si

deve concludere che il Fondo, inviando regolarmente i certificati assicurativi

agli assicurati e rendendo disponibile il regolamento sia mediante invio email diretto

sia mediante pubblicazione sulla piattaforma interna del datore di lavoro, non

è venuto meno al proprio dovere di informazione ex art. 86b LPP.

2.10

L’attore invoca a suo favore la

protezione della buona fede, rispettivamente la protezione dell’affidamento nel

diritto pubblico (Pärli, op cit., ad art. 86b n. 9; cfr. anche DTF 136 V 331).

Adduce in sostanza di essersi

pensionato anticipatamente confidando nella possibilità di poter percepire la

propria prestazione pensionistica in contanti, ritenuto come egli avesse

comunicato tale sua intenzione fin dal mese di gennaio 2023 e come “a più

riprese le parti hanno parlato della percezione delle prestazioni in capitale”,

ma che in nessun caso gli è stato fatto presente che il Regolamento

prevedesse il termine semestrale di cui all'art. 28 cpv. 4 del Regolamento.

Anzi, a suo dire egli sarebbe stato rassicurato sulla possibilità di ottenere

il pagamento in capitale, tant'è che, ancora in data 20 aprile 2023, gli è

stato trasmesso il relativo formulario da riempire. Rileva pure che “in data

31.

maggio 2023 all'attore veniva chiesto di confermare "per iscritto"

che egli fosse intenzionato a prepensionarsi ed a percepire il capitale”. A

mente dell'attore, tale richiesta era chiaramente tesa

a preparare

"la trappola, nella quale egli è caduto pienamente: al 31 maggio, infatti,

appare chiaro che il Fondo sapeva benissimo che avrebbe negato la prestazione

in capitale ma nemmeno in quel momento ha informato l’attore ed anzi l'ha indotto

a pregiudicare i propri diritti intenzionalmente” (I, pag. 9).

2.10.1

Il diritto alla

protezione della buona fede, garantito all’art. 9 della Costituzione federale,

permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee

possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio

contrario alla legge.

Secondo una lunga

e consolidata giurisprudenza affinché la buona fede di un assicurato

possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o

crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute

cumulati­vamente le seguenti condizioni:

1.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta; ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter

riconoscere l'erroneità della disposi­zione, usando tutta l’attenzione da lui

esigibile. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere

interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione

da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato). Una mancanza di

chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre seco

conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33, consid. 4, 104 V 18

consid. 4; RAMI 1991, p. 68).

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è

pregiudizievole rispettivamente a tralasciare un agire che gli sarebbe stato di

vantaggio; incombe in ogni modo all’interessato di apportare la prova che

questa condizione è realizzata;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr.

STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; 8C_306/2015 del 25 agosto 2015

consid. 3.2.; 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.;

DTF 121 V 66, consid. 2a, 119 V 307 consid 3a; cfr. anche Grisel, Traité de

droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis

de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

Il principio della buona

fede fa sì che l’istituto di previdenza debba comportarsi in modo corretto e

attento e sia vincolato alle informazioni e assicurazioni date all’assicurato

(Stauffer, op. cit., n. 1591; cfr. STCA 34.2003.62 del 6 luglio 2004).

Un’informazione può così portare ad un’obbligazione che si scosta dal diritto

materiale quando le predette condizioni sono adempiute. In particolare, come

accennato dianzi, la violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA e, per quanto concerne

la previdenza professionale, dell’art. 86b LPP, concernente l'obbligo per gli

assicuratori di fornire consulenza, va equiparata, secondo il TF, al rilascio

di un’informazione errata (cfr. STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid.

5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; Pärli, op. cit, all’art.

86b LPP n. 8 seg.), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza

per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le

impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207;

DLA 2003 pag. 127).

Esaminando

la condizione (n. 4) secondo cui l'informazione errata deve avere indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza

pregiudizio, occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il

comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione

dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in

assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente

(cfr. STFA C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3bb).

Tale

presupposto non è ad esempio stato riconosciuto dal Tribunale federale in un

caso in cui l’assicurato aveva ricevuto un’informazione erronea circa il

momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del

promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a

segg. LADI, tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente

alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di

indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto

alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase

di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non aveva subito

alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione (STFA C 177/04 del 25

ottobre 2005; cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).

2.10.2

Per

quanto riguarda il requisito della buona fede, il Tribunale federale nega la

buona fede qualora l’assicurato non ha dato prova di un minimo di diligenza,

allorquando non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una

persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime

circostanze, ossia quando nelle circostanze concrete poteva o avrebbe potuto,

facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (DTF 102 V 245, 110 V 178 consid. 3d, STF 9C-14/2007

del 2 maggio 2007; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 481). È applicabile per

analogia l'art. 3 cpv. 2 CCS per il quale “nessuno può invocare la propria

buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le

circostanze permettevano di esigere da lui."

Appartiene

al Giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle

conoscenze e dalle attitudini particolari, determinare il grado dell’attenzione

richiesto nelle circostanze (DTF 79 II 59; STCA 34.2004.37 del 14 febbraio 2005;

sulla giurisprudenza sulla buona fede nell’ambito delle assicurazioni sociali –

e in particolare in materia di condono dell’obbligo di restituzione di

prestazioni versate indebitamente ex art. 35a LPP e art. 25 LPGA – cfr. DTF 130

V 420 consid. 4.2 con riferimenti dottrinali a Vetter-Schreiber, op. cit,

all’art. 35a LPP n. 5; Kahil-Wolff, op. cit, all’art. 35a LPP n. 9; SVR 1/2019

IV n.6 pag. 18; SZS 1997 pag. 234 e DTF 115 V 120 e i riferimenti).

In

generale l’assicurato non può prevalersi di ignoranza se la stessa è stata

determinata da sua negligenza (STCA 34.1997.24 del 30 settembre 1998). Per la

giurisprudenza l’assicurato commette una grave negligenza quando non osserva le

regole elementari di prudenza che qualsiasi persona ragionevole avrebbe osservato

in quella situazione e nelle medesime circostanze per evitare un danno che

secondo il corso naturale delle cose era prevedibile (RCC 1986 p. 666; DTF 110

V 181). La buona fede è pure stata negata nel caso in cui la persona

assicurata, che era ben istruita (“gut ausgebildet”), non aveva notificato alla

cassa di compensazione AVS la circostanza di essersi nel frattempo sposata

(cfr. SVR 2008 AHV n. 13, 9C_14/2007 consid. 5.2; cfr. Kieser, ATSG Kommentar,

2009, all’art. 25 LPGA n. 34seg). In effetti, nei diversi campi la misura della

prudenza esigibile va sì apprezzata secondo un criterio oggettivo. Tuttavia

deve pure essere considerato quanto è possibile ed esigibile dal singolo

assicurato soggettivamente, vale a dire sulla base delle sue personali

peculiarità e capacità, quindi capacità di discernimento, stato di salute,

grado di formazione (“Bildungsgrad”), ecc. (cfr. anche STF 8C_353/2018 del 26

luglio 2018 pubblicata in SVR 2019 IV n.6; DTF 138 V 218 consid. 4; STF

8C-178/2018 consid. 3.1; 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1; SVR 2019 IV

n. 6 p. 18 sull’art. 25 LPGA). Infine, il comportamento che esclude la buona

fede non deve risiedere necessariamente in una violazione di un obbligo di

informazione o di notifica, ma può consistere anche per esempio nell’avere

trascurato di informarsi o di chiarire la fattispecie presso l’amministrazione

(cfr., sull’art. 25 LPGA, STF 8C_178/2018 consid. 3.1; 9C_184/2015 del 8 maggio

2015).

Nella

fattispecie all’attore va innanzitutto negata la buona fede (ai sensi della

giurisprudenza sviluppata sull’art. 3 cpv. 2 CCS) per aver trascurato di

adoperare la dovuta attenzione da lui esigibile al fine di chiarire la

fattispecie presso il fondo di previdenza e, quindi, di accertare le condizioni

da ossequiare per poter percepire una prestazione di vecchiaia della previdenza

professionale in capitale.

In

effetti, anche alla luce del fatto che l’attore lavorava da anni presso la __________,

ed era chiaramente in grado di valutare la portata delle disposizioni

regolamentari, facendo prova dell’attenzione esigibile avuto riguardo alle

concrete circostanze, non gli sarebbe dovuto sfuggire che per poter ottenere la

prestazione di prepensionamento in capitale vi erano delle formalità da

adempiere in base alle disposizioni regolamentari.

Anche

in questa sede va ribadito nuovamente che non è di rilievo in proposito

l’allegazione dell’attore che sostiene di non essere stato in possesso del

Regolamento della Cassa. A prescindere dal fatto infatti che, come esposto

(cfr. consid. 2.9.2), il Regolamento (almeno quello in lingua inglese), gli era

stato inviato quantomeno con l’email del 20 dicembre 2022 (doc. 3), lo stesso

era facilmente richiamabile nel sito intranet del datore di lavoro, e sarebbe comunque

facilmente stato ottenibile, su richiesta, presso il Fondo o presso il datore

di lavoro.

Ci

si poteva dunque ragionevolmente attendere dall’attore che, confrontato con una

decisione importante quale quella del prepensionamento e delle modalità di

percepimento della prestazione di vecchiaia, quantomeno approfondisse i suoi

diritti e i presupposti assicurativi, e in ogni caso consultasse le norme

regolamentari, se del caso rivolgendosi a tale scopo all’istituto di previdenza

e questo ovviamente prima di inoltrare la lettera di licenziamento.

La

(semplice) lettura del regolamento avrebbe potuto immediatamente evidenziare che

la richiesta di capitale era da formulare per scritto e doveva pervenire almeno

sei mesi prima della conclusione del rapporto di lavoro. A tali formali

requisiti egli avrebbe così potuto facilmente adeguarsi.

In

ogni modo, in assenza di chiarezza in merito, usando la normale attenzione

esigibile, egli avrebbe dovuto quantomeno aspettare prima di inoltrare la

disdetta del rapporto di lavoro, che invece egli ha deciso di inoltrare il 1°

marzo 2023 quando ancora non era entrato in possesso delle informazioni

richieste sulle proiezioni LPP e sulle modalità di richiesta dell’avere di vecchiaia

(non disponendo tra l’altro nemmeno ancora del certificato previdenziale per

l’anno 2023 che gli è stato inviato solo il 5 aprile 2023, doc. B). Così

facendo egli si è volontariamente assunto il rischio, poi verificatosi, del

mancato adempimento dei presupposti regolamentari per chiedere il versamento in

contanti della prestazione di vecchiaia.

La

mancata attenzione rimproverabile all’attore, consistente nell’avere trascurato

di adeguatamente informarsi nel senso appena esposto, va considerata, alla luce

delle circostanze concrete (inclusa la notevole importanza della scelta

previdenziale in oggetto), una negligenza che non può essere considerata di

grado leggero, bensì di grado sufficiente ad escluderne la buona fede.

del resto tale negligenza che gli è rimproverabile può venir compensata dal

presunto “tardivo” invio, da parte della signora __________, del formulario da

compilare per il prelievo in capitale. A prescindere infatti dal fatto che,

come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.3), la dipendente del datore

di lavoro __________ non era la persona qualificata per le richieste di

informazioni in ambito LPP, e che comunque la stessa non ha mai, nel corso dei vari

contatti intercorsi dal mese di febbraio a maggio 2023, chiaramente garantito

che vi era la possibilità di percepire la prestazione in capitale, in ogni

caso all’attore, quale beneficiario di un non irrilevante capitale

pensionistico, incombeva l’obbligo di attentamente valutare la situazione, in ogni

caso prima di procedere ad atti giuridici non ritrattabili quale l’invio

della lettera di licenziamento con richiesta di prepensionamento.

2.10.3

Ma a prescindere dall’assenza di

buona fede ai sensi della giurisprudenza in oggetto, non vi è stata nella

fattispecie concreta alcuna dichiarazione affidante da parte del fondo

convenuto (presupposto n. 1) e men che meno si può ritenere che il medesimo

abbia violato il principio dell’affidamento, come insinua l’attore, inducendolo

intenzionalmente a pregiudicare i suoi diritti, non fornendogli le necessarie

informazioni malgrado sapesse della sua intenzione di beneficiare del capitale

di vecchiaia. In particolare, prima della decisione (negativa) resa il 19

giugno 2023 (doc. K), non vi è traccia agli atti di prese di posizione, e

tantomeno assicurazioni, circa la possibilità di ritirare in capitale la

prestazione pensionistica.

Come dianzi esposto (consid. 2.5),

dagli atti emerge che l’attore ha richiesto informazioni sulle prestazioni LPP

a partire dal mese di febbraio 2023, formulando tuttavia solo richieste

generiche concernenti il certificato di previdenza (per conoscere la sua

situazione LPP) o il tasso d'interesse. Nell’e-mail del 23 febbraio 2023, la

signora __________ ha confermato che a causa di recenti cambiamenti il Fondo

non era in grado di fornire i certificati di previdenza valevoli al 1° gennaio

2023.

prima dell'inizio di marzo 2023 (doc. C). Come emerge dagli atti il certificato

dell'attore è stato infine inviato il 5 aprile 2023 (doc. B).

Nuovamente nella sua email del 4

aprile 2023, l'attore chiedeva solo informazioni generali sulla sua situazione previdenziale

nel 2022 e nel 2023, ma non affermava di postulare il pagamento dell’avere di

vecchiaia in capitale (doc. E).

Solo a partire dal mese di aprile

2023, l’eventualità che egli intendesse beneficiare del capitale pensionistico è

apparsa chiaramente nelle e-mail.

Ma soprattutto, le risposte

fornite dalla signora __________ – anche volendo ammettere che ella potesse

essere ritenuta competente per il rilascio di siffatte assicurazioni (cfr. di

seguito al consid. 2.10.4) – non hanno mai contenuto un’assicurazione circa il

diritto ad ottenere la prestazione di vecchiaia in capitale né si può

ragionevolmente ritenere che esse abbiano in qualche modo obiettivamente creato

una legittima aspettativa in merito o che l’abbiano voluto indurre a

pregiudicare i suoi diritti. La dipendente non ha in effetti mai né confermato

né negato il diritto dell'attore a un pagamento della prestazione di vecchiaia in

capitale, e neppure ha menzionato le condizioni da assolvere per un simile

prelievo, ma si è sostanzialmente limitata ad inviare all’interessato, con la

sua email del 20 aprile 2023, il formulario di domanda da compilare per la

richiesta di liquidazione in capitale, fornendo solo informazioni fiscali

generali (ossia non riferite al caso particolare) sui prelievi di capitale

(doc. F). Nessuna specificazione in merito alle condizioni associate a questa

richiesta è stata da lei formulata e tantomeno alcuna assicurazione circa

l’accoglimento della domanda. Anzi il tenore di tale email esprime chiaramente

che la decisione riguardo all’opzione capitale non fosse ancora stata tratta

rispettivamente che l’eventuale richiesta sarebbe poi stata da approvare dal

consiglio di fondazione [“se prendi il capitale…”, “in allegato ti

invio il formulario per un’eventuale richiesta del capitale…”, “che deve

essere debitamente compilato e firmato (la firma della moglie deve essere

autenticata) e chiaramente confermata dal consiglio di fondazione”,

doc. F; le sottolineature sono della redattrice; cfr. in esteso al consid. 2.5].

A ragione il fondo convenuto

precisa che la semplice compilazione del modulo per richiedere una liquidazione

in capitale non può essere ritenuta una garanzia del relativo diritto e non può

consentire al ricevente in alcun modo di dedurne un diritto.

Del resto va ancora osservato che

per la giurisprudenza un’informazione deve essere incondizionata. Qualora

l'organo amministrativo che fornisce la comu­nicazione esprime - almeno

implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il

destinatario non può far valere la propria buona fede (Imboden-Rhinow, Schweiz.

Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3).

Nel presente caso, con l’inoltro all’attore

del formulario da compilare e con la precisazione che lo stesso sarebbe stato ancora

da valutare e confermare dal consiglio di fondazione, Abbruscato ha espresso in

modo incontrovertibile che la comunicazione non era definitiva.

In simili condizioni la censura

di violazione del principio dell’affidamento da parte della convenuta va

respinta e appare al limite del temerario.

2.10.4

Va poi anche osservato che anche

volendo – sempre per pura ipotesi – ammettere che la signora __________ abbia

in qualche modo rilasciato un’assicurazione circa la possibilità di ottenere il

capitale pensionistico, va detto che anche la seconda condizione per tutelare la

tutela della buona fede appare dubbia e non poteva, di conseguenza, impegnare

il Fondo.

Il fondo convenuto ha in effetti precisato

che la signora __________ non era la persona competente a fornire tali

informazioni. Come indicato – incontestatamente – dal convenuto, a quel tempo __________

era in effetti una stagista nel reparto risorse umane (HR) della datrice di

lavoro __________ (e non del Fondo) ed era temporaneamente stata incaricata di

gestire i compiti amministrativi durante l’assenza per malattia della

responsabile HR. Come tale ella non era la persona competente a rilasciare

informazioni affidanti in merito alle prestazioni previdenziali dei dipendenti

della __________. Dall’email prodotta in causa del 20 dicembre 2022 emerge piuttosto

chiaramente che la persona da contattare per informazioni circa le prestazioni

pensionistiche fosse il signor __________, membro del consiglio di fondazione.

In questa email egli si dichiara peraltro espressamente a disposizione per

fornire le informazioni necessarie (doc. 3). Se l’attore avesse contattato __________,

egli avrebbe appreso della necessità di postulare il prelievo in capitale

almeno sei mesi prima del pensionamento e avrebbe quindi potuto presentare la

relativa richiesta, nelle modalità previste e, quindi, inoltrare la disdetta

del rapporto di lavoro in modo da rispettare il termine semestrale.

Inoltre, anche volendo per pura

ipotesi di lavoro ammettere che il fondo abbia fornito indicazioni errate o al

contrario ne abbia mancate altre in violazione dell’obbligo di informazione, manifestamente

inadempiuto risulterebbe infine anche il presupposto n. 4 (vale a dire quello

che l’informazione errata dell’amministrazione deve aver spinto l’assicurato ad

adottare delle disposizioni sulle quali egli non può ritornare senza subire un

pregiudizio; cfr. DTF 131 V 480 consid. 5, 127 I 36 consid. 3, 126 II 387

consid. 3a), considerato come non sia stato in nessun modo dimostrato che

l’attore abbia preso, a seguito delle informazioni ricevute, delle disposizioni

non reversibili senza subire pregiudizio. In effetti, ricordato nuovamente che

egli si è, per sua stessa ammissione, rivolto per la prima volta alla signora __________

“all’inizio 2023” (petizione, pag. 3), non risulta in nessun modo

comprovato che sia a seguito delle informazioni ottenute che egli si sia deciso

a presentare la lettera di licenziamento il 1° marzo 2023 con effetto al 30

giugno 2023. Anzi, i fatti dimostrano semmai il contrario ovvero che egli abbia

optato per le dimissioni pur non essendosi informato adeguatamente circa le

conseguenze pensionistiche relative al prepensionamento.

Ma in ogni modo, anche se fosse

per pura ipotesi di lavoro adempiuta questa condizione, non ricorrerebbero

comunque gli estremi per tutelare la sua buona fede considerato quanto

precede, ovvero il già mancato adempimento delle altre condizioni che secondo

la giurisprudenza vanno adempiute cumulativamente (consid. 2.10.1, 2.10.2 e

2.10.3).

2.10.5

A mente del TCA quindi

nel caso di specie non ricorrono gli estremi per tutelare la buona fede dell’attore

e, di conseguenza, egli non può pretendere che gli venga concessa la

prestazione di vecchiaia in capitale senza ossequiare i requisiti temporali

previsti dall’art. 28 cpv. 4 del Regolamento.

Ne consegue che la prestazione di

vecchiaia che gli è dovuta sarà da corrispondere sotto forma di rendita nel

rispetto dell’art. 28 del Regolamento e conformemente a quanto comunicato dal

Fondo con scritto del 4 settembre 2023 (doc. 2).

Anche volendo ammettere che, come

adduce l’attore, “la decisione di disdire il contratto di lavoro fosse

strettamente legata alla possibilità di ritirare il capitale previdenziale”

(VII pag. 3), decisivo appare in concreto tuttavia il fatto che l’interessato

abbia incautamente proceduto allo scioglimento del contratto di lavoro senza

previamente effettuare i necessari chiarimenti intesi ad accertare i

presupposti per poter percepire la prestazione di vecchiaia sotto forma di

capitale.

.

2.11

Negli allegati l’attore ha formulato

delle richieste di prove, postulando in particolare l’audizione testimoniale della

signora __________ (che potrebbe “riferire su colloqui avuti con l’attore

durante la prima parte del 2023”) e del signor __________.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid.

3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU e ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. DTF 136 I 279).

Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di

assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale (cfr. STF

8C_752/2012 del 3 gennaio 2013, consid. 3.3.1). Una semplice richiesta di

prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un

interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione

testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un

simile obbligo (cfr. STF 8C_752/2012 del 3 gennaio 2013; STF 8C_648/2012 del 29

novembre 2012, consid. 3.2; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.

2).

D’altra

parte, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV

Nr. 1; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STFA I 1018/06 del 16 gennaio 2008

consid. 5.3. e U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 e 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Considerato

che la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le audizioni testimoniali postulate

dall’attore non potrebbero, alla luce di quanto precede, mettere in luce nuovi

elementi ai fini del giudizio, come del resto evidenziato dal convenuto. Si

rinuncia quindi ad assumere altre prove.

2.12

Visto quanto sopra, a ragione il

fondo convenuto ha rifiutato il versamento del capitale di vecchiaia e ha statuito

il versamento all’attore della rendita di vecchiaia della previdenza

professionale, conformemente a quanto comunicato con lo scritto dl 4 settembre

2023.

(doc. 2).

Ne consegue che la petizione

dev’essere respinta.

2.13

Essendo la presente

procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29 cpv. 1 LPTCA), alle parti non sono accollate tasse e spese di giustizia.

Considerato poi come nessuna indennità per ripetibili viene di

regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto

pubblico così come agli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V

169.

consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164), al Fondo

convenuto, benché vincente e benché patrocinato, non sono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti