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Decisione

34.2023.3

Domanda di accertamento con la quale un assicurato ha chiesto al TCA di determinare la prestazione d'uscita al 31 dicembre 2007, giorno antecedente il passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi. Ricevibilità della domanda lasciata aperta poiché comunque il calcolo è corretto

24 luglio 2023Italiano23 min

i rapporti giuridici tra le parti sono incerti. Non basta tuttavia qualsiasi

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2023.3

BS

Lugano

24 luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 23 gennaio 2023 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza

professionale

ritenuto in fatto

1.1 AT 1, nato il __________ e

collaboratore presso __________, dal 1° febbraio 1994 è assicurato, per il

tramite del suo datore di lavoro, presso il CV 1 (in seguito: Fondo).

Facendo presente l’intenzione di

terminare il rapporto di lavoro con la banca, con la presente petizione AT 1

chiede sostanzialmente al TCA di accertare l’esattezza dell’avere di vecchiaia,

stato 31 dicembre 2007, da lui determinato, contestando quello risultante dai

certificati previdenziali. Egli rileva che a seguito del passaggio dal sistema

del primato delle prestazioni al primato dei contributi avvenuto il 1° gennaio

2008, il Fondo:

" (…) ha

trasformato l’indennità di uscita calcolata fino al 31.12.2007 in Avere di

Vecchiaia (secondo quanto previsto dal regolamento Previdenziale);

l’indennità di uscita era calcolata, fino al 31.12.2007,

considerando soltanto i contributi versati dal dipendente (più gli interessi

calcolati annualmente + rivalutazione del 4% annuale).”

AT 1 conclude chiedendosi se era corretto

che al 31 dicembre 2007 il Fondo avesse “trasformato l’indennità di uscita

in Avere di vecchiaia”, sostenendo inoltre che nell’avere di vecchiaia

parte convenuta avrebbe dovuto includere anche i contributi del datore di

lavoro.

1.2. Con la risposta di causa il Fondo,

allegando la pertinente documentazione, ha esposto il calcolo della prestazione

d’uscita (avere di vecchia) al 31 dicembre 2007, sostenendo di aver applicato

le norme regolamentari valide a quell’epoca.

1.3. Con scritto 4 marzo 2023 l’attore

ribadisce l’erroneità del calcolo operato dal Fondo, sostenendo che

quest’ultimo, al momento del cambiamento del sistema previdenziale, “abbia

semplicemente sostituito i contributi di risparmio che avrebbe dovuto versare

il Datore di Lavoro con i contributi di rischio versati dal sottoscritto”.

1.4. In data 27 marzo 2023 il TCA ha

chiesto delle delucidazioni al Fondo in merito alle norme applicate per

determinare il passaggio, al 1° gennaio 2008, del sistema pensionistico dal

primato delle prestazioni a quello dei contributi, nonché una presa di

posizione in merito al calcolo della prestazione di libero passaggio eseguito

dall’attore, come pure sulle modalità di calcolo dell’avere di vecchiaia ex

art. 15 LPP (X).

1.5. Con scritto 13 aprile 2023 il Fondo

ha risposto alle suddette domande (XII).

1.6. Su richiesta del TCA, con scritto

25 aprile 2023 l’attore ha inoltrato le proprie osservazioni alle risposte del

Fondo (XIV).

1.7. Il 9 maggio 2023 il Fondo ha preso

posizione in merito alle critiche sollevate dall’attore nel citato scritto 25

aprile 2023 (XVI).

1.8. Il 19 maggio 2023 l’attore ha

inoltrato delle osservazioni a quanto scritto dal Fondo il 9 maggio 2023

(XVIII).

1.9. In

data 12 giugno 2023 il Fondo ha inviato al TCA un memoriale conclusivo (XX).

1.10. Infine,

con due e-mail del 4 luglio 2023 l’attore, a titolo informativo, ha trasmesso

al Tribunale copia di uno scambio di corrispondenza con i rappresentanti dei

collaboratori della __________ in seno al Consiglio di fondazione del Fondo

(XXII e XXIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1 Giusta l’art.

73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1. gennaio 2012; RL 852.100).

Per

quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data

nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni

specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18,

119 V 443; SZS 1995 pag. 374).

Rientrano

principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73 LPP le

controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di

libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi

previdenziali o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione

di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V

105, 128 V 258, 116 V 113; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n.

4ss, pagg. 160ss). Rientrano pure nel

campo d’applicazione materiale dell’art. 73 LPP le pretese del lavoratore

concernenti l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti

costituendo esse questioni previdenziali in senso largo (DTF 129 V 320 con

riferimenti e 122 III 59 consid. 2). Per contro le vie di

diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trovi

fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse

avere degli effetti rientranti nel campo della previdenza (DTF 128 V 44,

258, 127 V 35, 125 V 168). Con la prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1.

gennaio 2005, la competenza dei tribunali di ultima istanza cantonale ex art.

73 LPP è stata estesa anche a controversie con istituti che garantiscono il

mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art.

73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti risultanti

dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP, ossia

vertenze concernenti le assicurazioni del 3° pilastro A; cfr. Messaggio sulla 1a

revisione della LPP, FF 2000 pag. 2386; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 2335 ss., pag. 772 ss.).

L’art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale

cantonale anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l’art. 52

LPP nonché il regresso ai sensi dell’art. 56a LPP.

Infine,

con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il

foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo

dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Ne

consegue che lo scrivente Tribunale è l’autorità competente a trattare la

presente petizione.

2.2. L'art.

73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (DTF 128 V 48, 119

V 13, 118 V 102, 117 V 320; SZS 1992 pag. 234 e 294; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar,

2021, art. 73 n. 24, pag. 367; Stauffer, op. cit., n. 2348 pag. 776). Tuttavia,

in analogia alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza

sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in materia

amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 pag. 469 e 1989 pagg. 33s)

e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.2.8 ad art. 43

LOG), un’azione di accertamento è proponibile solo se l’istante si avvale di un

interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto

giuridico litigioso (Vetter-Schreiber, ibidem; Stauffer, ibidem; DTF 119 V 13,

118 V 102, 117 V 320).

L’interesse non deve essere

necessariamente giuridico. Non è cioè necessario che l’interesse fatto valere

sia compreso nella norma invocata, ossia che vi sia corrispondenza tra

l’interesse privato e gli interessi protetti dalla norma (DTF 108 Ib 92, 104 Ib

245). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse

attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V 202; STF 9C_298/2010 del

28 febbraio 2011 consid. 1.1.1).

In materia di prestazioni future,

l'esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato

sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza,

all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto

pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il

rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre

2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992 pag. 234; STF B 37/04

del 26 aprile 2005).

La giurisprudenza ha avuto modo

di precisare che il giudice ammette l’esistenza di un interesse ad agire quando

Fatti

i rapporti giuridici tra le parti sono incerti. Non basta tuttavia qualsiasi

in-certezza. Occorre infatti che il perdurare dell’incertezza impedisca al

richiedente di prendere le sue decisioni e che per tale motivo l’incertezza sia

per lui insopportabile (DTF 131 III 319 consid. 3.5, 120 II 20 consid. 3, 114

Considerandi

II 253 consid. 2a; STF

9C_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1, 5A_311/2007 del 29 febbraio 2008 consid. 2.2, 5C_246/2002 del

26.

febbraio 2002; STAF B-7957 del 4 novembre 2008 consid. 5).

Non sussiste un interesse degno

di protezione quando l'azione di accertamento è volta all'esame astratto o

teorico

di norme previdenziali (DTF 110 Ib 215, 108 Ib 22;

Vetter-Schreiber, op. cit., art. 73 n. 26, pag.367; Stauffer, op. cit., n.

2346, pag. 775). L'interesse degno di protezione fa

pure difetto quando è proponibile un'azione condannatoria (DTF 128 V 48 consid.

3a, 120 V 302 consid. 2a, 119 V 11 consid. 2a

Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2013, n. 351 pag. 125).

Nell’ambito di una domanda

d’accertamento l’interesse degno di protezione dev’essere dimostrato, ovvero,

nel settore del diritto delle assicurazioni sociali, essere reso verosimile

(Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des

Bundes, 2013, n. 342 pag. 122; LVGE 1995 II n. 31 consid. 4b; cfr. anche art.

49.

cpv. 2 LPGA e art. 63 cpv. 1 LPAmm in relazione con l’art. 31 Lptca; cfr.

anche, per il procedimento civile, Schenker, ZPO, 2010, art. 88 n. 5 pag. 378).

Nel caso in cui un ciò non avvenga, l’azione d’accertamento dev’essere

dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione (LVGE 1995 II n.31

consid. 4b).

Secondo la recente dottrina i presupposti della non sopportabilità di una perdurante incertezza quo

all’esistenza o estensione di un diritto (o di obbligo), risultano di regola

non dati. Infatti, o l’incertezza si manifesta solo nel futuro – così che la

situazione nel frattempo può ancora più volte modificarsi – oppure una

determinazione concreta da parte dell’istituto di previdenza è attesa a breve

termine, ciò che giustifica un’azione condannatoria (Scotoni, Klagen vor dem

Sozialversicherungsgerichts, in Meyer/Gächter (Hrsg.), Schriften zum

Sozialversicherungsrecht, Band Nr. 37, 2020, n. 243 pag. 99).

Il TF

ha ritenuto degna d’interesse una domanda di accertamento in una procedura

riguardante la validità del pagamento in contanti della prestazione di libero

passaggio all’altro coniuge (DTF 128 V 41). Ha poi ammesso tale interesse in

una vertenza in cui si contestava l'importo dell'avere di vecchiaia nel

contesto di una prestazione previdenziale futura (STF B 42/05 del 29 settembre

2005.

consid. 1.2) oppure che riguardava l’importo di prestazioni pensionistiche

dopo il divorzio (STF B 37/04 del 26 aprile 2005; entrambe

le sentenze federali B 42/05 e B 37/04 sono citate in Vetter-Schreiber, op.

cit., art. 73 n. 24 pag. 367).

Vi è

poi, secondo giurisprudenza federale, un interesse degno di protezione qualora

– in previsione di un pensionamento in un “futuro relativamente prossimo”

e a dipendenza dell’esito dell’accertamento richiesto – la persona interessata

debba o meno prendere delle disposizioni.

Nella

STF B 8/04 del 28 gennaio 2005 consid. 2 alla ricorrente, alla quale mancavano

6.

anni fino al pensionamento, era stato riconosciuto un interesse degno di

protezione ad essere informata dell'entità dei suoi diritti pensionistici in

vista delle disposizioni che avrebbe dovuto prendere per gli anni successivi,

tenendo conto in particolare dell'entità della differenza tra gli importi della

pensione di invalidità che percepiva e della futura pensione di vecchiaia.

Anche nella sentenza B 37/04 del

26.

aprile 2005 consid 2.3 all’assicurato restavano 6 anni per prepensionarsi ed

il TF gli aveva riconosciuto un interesse degno di protezione nell’accertamento

dei suoi diritti in merito alla pensione previdenziale futura, con lo scopo di

poter eventualmente riscattare gli anni contributivi persi dopo la riduzione

della prestazione d’uscita a seguito del divorzio.

Infine, nella B 56/03 del 2

dicembre 2003 consid. C l’Alta Corte aveva riconosciuto un interesse degno di

protezione ad un assicurato che voleva conoscere l’ammontare della rendita

ritenuto che dall’inoltro della petizione mancava meno di un anno al pensionamento.

In

fattispecie ticinesi, ad esempio, nelle STCA 34.2022.10 del 10 giugno

2022.

e 34.2019.4 del 7 settembre 2021 questo Tribunale non aveva riconosciuto

un interesse degno di protezione. In entrambi i casi l’attore aveva chiesto di

accertare le rendite alle quali i suoi figli avrebbero avuto diritto al momento

del suo decesso senza che avesse sostanziato un pregiudizio economico a seguito

di un’eventuale rifiuto da parte dell’istituto previdenziale interessato.

Nelle STCA 34.2000.26 dell’8

novembre 2001 e 34.2000.22 del 5 novembre 2001 questa Corte aveva negato un

interesse degno di protezione alle richieste di beneficiari di prestazioni

d’invalidità volte ad accertare il capitale di vecchiaia in vista dell’età di

pensionamento. Nel primo caso perché l’interessato al compimento dell'età di

pensionamento avrebbe avuto diritto “ad una prestazione di importo almeno

equivalente alla rendita di invalidità percepita attualmente, sia per quanto

attiene alla parte obbligatoria della stessa che a quella relativa alla

previdenza sovraobbligatoria” e anche perché egli non aveva sostenuto che “nel

caso in cui non venisse a conoscenza dell'ammontare del capitale di vecchiaia

(…) sarebbe incline a prendere delle disposizioni o, al contrario, a

rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto” (STCA

34.20026

citata, consid. 2.6). Nella seconda vertenza, perché la persona

assicurata “in base alla situazione attuale di invalido al 100%, non avrà

diritto, al momento del pensionamento, alla rendita di vecchiaia, ma alla

rendita di invalidità che percepisce tuttora ed il cui importo verrà esaminato

nei prossimi considerandi” e perché “non si può affermare - poiché

neppure l'interessato l'ha mai sostenuto - che nel caso in cui non venisse a

conoscenza dell'ammontare del capitale di vecchiaia egli sarebbe incline a

prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di

subire un pregiudizio da questo fatto. Egli si è infatti limitato a chiedere la

verifica a questo Tribunale” (STCA 34.2000.22 consid. 2.2).

2.3

Nell’evenienza

concreta, in sostanza la domanda attorea configura un’azione di accertamento.

Infatti, egli ha chiesto al Tribunale di accertare l’ammontare della

prestazione d’uscita al 31 dicembre 2007, giorno antecedente il passaggio dal

primato delle prestazioni a quello dei contributi chiedendo di “farmi sapere

se i miei calcoli sono corretti”.

Ora, l’attore non

ha mai sostenuto (sia con la petizione che in corso di causa) – e tantomeno

dagli atti si può dedurre – che a dipendenza dell’ammontare dell’avere di

vecchiaia al 31 dicembre 2007 egli sarebbe stato incline a prendere delle

disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un

pregiudizio da questo fatto ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid.

2.2). L’attore non ha in sé neppure fatto una proiezione sull’entità della

futura rendita di vecchiaia a cui egli avrebbe diritto secondo “i suoi calcoli”

(che hanno unicamente quantificato l’avere di vecchiaia al 31.12.2007),

comparandola con quella che gli spetterebbe dal Fondo in base ai certificati

previdenziali prodotti (cfr. sub doc. A2). Egli non ha quindi sostanziato che,

in caso di un’eventuale differenza d’importo a suo favore, avrebbe adottato delle

disposizioni, circostanze che avrebbero potuto giustificare una domanda di

accertamento.

L’attore si è

invece limitato a chiedere la verifica dell’avere di vecchiaia al 31.12.2007 in

vista di una possibile cessazione, dopo 32 anni di attività, del rapporto

di lavoro con la banca datrice di lavoro.

Va poi rimarcato

che a AT 1 rimangono ancora 7 anni di attività prima di poter beneficiare, a 60

anni, della prima opportunità di (pre)pensionarsi (cfr. 4.4 del Regolamento del

Fondo in doc. VI) e quindi non in un “futuro relativamente prossimo” ai

sensi della giurisprudenza riportata al considerando precedente.

Come detto,

l’attore non ha indicato – né tantomeno reso verosimile – quali disposizioni

egli sarebbe portato a prendere a dipendenza dell’esito della presente azione

di accertamento. Egli non ha addotto delle motivazioni alla base della

richiesta di accertamento che avrebbero potuto farla apparire in qualche modo

attuale o di rilevanza pratica e concreta.

La questione della

ricevibilità della presente petizione può tuttavia rimanere aperta, ritenuto

che essa va in ogni caso respinta nel merito.

nel merito

2.4

Nel caso in esame, a

seguito del passaggio, con effetto al 1° gennaio 2008, dal sistema del primato

delle prestazioni a quello dei contributi (in merito ai due citati sistemi

previdenziali cfr., ad esempio, Stauffer, op. cit., n. 442 ss., pagg.

140.

ss), il Fondo ha determinato in data 31 dicembre 2007 l’avere

di vecchiaia secondo le disposizioni regolamentari (cfr. Regolamento 2006 in

doc. 2) e legali, valide in quel momento, relative alla prestazione d’uscita.

A tal riguardo, con

scritto 13 aprile 2023 il Fondo, rispondendo alla domanda 1 posta dal TCA in

data 27 marzo 2023, ha precisato che “… nel passaggio dal primato delle

prestazioni a quello dei contributi, che ha coinvolto la maggior parte delle

casse pensioni nei primi anni duemila, l’unica prassi a noi nota – incluso il

nostro perito previdenziale – corrisponde a quella da noi applicata, ossia

effettuare un’uscita tecnica (con calcolo della prestazione d’uscita secondo il

regolamento di previdenza e Art. 15-18 LFLP) per stabilire l’avere di vecchiaia

iniziale” (XII).

In tal senso

Kieser (nel suo contributo “Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene

Rechte in der beruflichen Vorsorge”, SZS 1999 pag. 310) evidenzia che

nell’ambito del cambiamento da primato delle prestazioni a quello dei contributi

(“Wechsel Leistungsprimat – Beitragsprimat”), se il caso

di libero passaggio o di previdenza non si sono ancora verificati, il capitale

previdenziale viene valutato in base alla prestazione di uscita da versare in

caso di libero passaggio, quindi – nel regime di primato delle prestazioni – al

valore in contanti. L'assicurato ha quindi il diritto di

disporre di un avere di risparmio o di una riserva matematica per lo stesso

importo anche dopo il passaggio al primato dei contributi; inoltre – precisa l’autore

– è necessario verificare regolarmente se viene versato l'importo minimo ai

sensi dell'art. 17 LFLP

(“… der Freizügigkeits- bzw.

Vorsorgefall noch nicht eingetreten, bemisst sich das Vermögensrecht nach der

im Freizügigkeitsfall auszurichtenden Austrittsleistung, somit - im

Leistungsprimat - dem Barwert der erworbenen Leistung. Die versicherte Person

hat also den Anspruch darauf, nach dem Wechsel zum Beitragsprimat über ein

Sparguthaben bzw. Deckungskapital in ebendieser Höhe zu verfügen; im übrigen

ist regelmässig zu prüfen, ob der Mindestbetrag gemäss Art. 17 FZG geleistet

wird”; sottolineature del redattore).

Premesso quanto sopra, gli art. 15 e 16 LFLP

stabiliscono le modalità di calcolo della prestazione di uscita nel caso di

fondi che si basano sul principio del primato dei contributi rispettivamente su

quello del primato delle prestazioni.

Per il calcolo della prestazione d’uscita nel sistema del primato delle

prestazioni, ciò che concerne il caso in esame, l’art. 16 cpv. 1 e 2

LFLP prevede:

" 1Negli

istituti di previdenza gestiti secondo il sistema del primato delle

prestazioni, i diritti dell’assicurato corrispondono al valore attuale delle

prestazioni acqui­site.

2Le prestazioni acquisite sono calcolate come segue:

periodo d’assicurazione

computabile

prestazioni assicurate ×

------------------------------------------------

periodo d’assicurazione

possibile”

Il succitato articolo è stato

recepito dall’art. 8.2.1 del Regolamento 2006.

Va fatto presente che l’importo minimo della prestazione di libero passaggio è

stabilito all’art. 17 cpv. 1 LFLP, secondo cui (sottolineatura del redattore):

" Quando

lascia l’istituto di previdenza, l’assicurato ha diritto almeno alle

prestazioni d’entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si

aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione,

aumentati del 4% per anno d’età a partire dai vent’anni, al massimo però del

100%. L’età risulta dalla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di

nascita.”

Il corrispondente

articolo del Regolamento 2006 è l’art. 8.2.4

Infine, l’art. 18

LFLP dispone che “gli istituti di

previdenza registrati devono rimettere all’assicurato uscente almeno l’avere di

vecchiaia giusta l’art. 15 LPP”.

Questa

disposizione corrisponde all’art. 8.2.5 del Regolamento 2006 (“l’indennità

d’uscita corrisponde ad ogni caso all’avere di vecchiaia secondo LPP”).

A sua volta, l’art.

15.

LPP prevede:

" 1 L’avere

di vecchiaia consta:

a. degli

accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui

l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più tardi sino al

momento in cui raggiunge l’età ordinaria di pensionamento;

b. dell’avere di

vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato

all’assicurato;

c. dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l’articolo 30d

capoverso 6;

d. degli importi

versati e accreditati nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale

secondo l’articolo 22c capoverso 2 LFLP;

e. degli importi

accreditati nell’ambito di un riacquisto secondo l’articolo 22d

capoverso 1 LFLP.

2.

Il Consiglio federale stabilisce il saggio

minimo d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento

degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni

della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e

dei beni immobili.

3.

Il Consiglio federale esamina il saggio

d’interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione

federale della previdenza professionale e le parti sociali.

4.

Il Consiglio federale disciplina la fissazione della

quota dell’avere di vecchiaia sull’avere di previdenza complessivo nei casi in

cui questa quota non può più essere determinata.”

Infine, l’art. 18

LFLP stabilisce che gli istituti di previdenza registrati devono

rimettere all’assicurato uscente almeno l’avere di vecchiaia giusta l’articolo

15.

LPP.

2.5

Nella fattispecie

concreta, dopo attendo esame degli atti, questo TCA non può che avallare

l’operato dela Fondo convenuto.

Come si evince

dall’allegato 3 alla risposta di causa il Fondo ha determinato:

·

il valore attuale delle prestazioni acquisite (art.

8.2.1

Regolamento 2006 corrispondente all’art. 16 LFLP) in fr. 221'153,95;

·

l’ammontare dell’importo minimo d’uscita (art.

8.2.4

Regolamento 2006 corrispondente all’art. 17 LFLP) in fr. 237'248,20;

·

l’ammontare dell’avere di vecchiaia (art. 8.2.5

Regolamento 2006 che rinvia all’art. 15 LPP) in fr. 58'914,95, importo

irrilevante perché si riferiva al 31 luglio 2007 e – non come invece doveva

essere – al 31 dicembre 2007, ciò che è stato in seguito quantificato

dal Fondo in fr. 61'774,40 (cfr. consid. 1.5; XII/1).

Di conseguenza, il

Fondo ha considerato quale prestazione di libero passaggio l’ammontare mimino

d’uscita ex art. 17 LFLP di fr. 237'248,20, importo più favorevole all’attore.

Tale importo risulta dal certificato previdenziale sotto la voce “indennità di

uscita” al 31.12.2007 e ripreso nel successivo certificato al 1° gennaio 2008

(sub. doc. A2).

L’attore contesta

suddetto calcolo, sostenendo che debbano essere considerati anche i contributi

del datore di lavoro versati dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2007. Nelle osservazioni

4.

marzo 2023 egli sostiene pertanto che al 1° gennaio 2008 la prestazione di

libero passaggio, calcolata secondo il sistema previdenziale del primato dei

contributi ed inclusivo dei contributi del datore di lavoro, ammonti a fr.

409'504, per una differenza a suo favore di fr. 172'257 (409'504 - 237'247).

Ora, va ricordato

che ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LFLP i contributi versati dall'assicurato

"durante il periodo di contribuzione" (cpv. 1) corrispondono ai

contributi dei dipendenti (cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo

federale del 30 novembre 2004, B 35/04, consid. 3.2, secondo cui lo scopo del

supplemento in funzione dell'età è quello di fornire all'assicurato una quota

sempre maggiore del contributo del datore di lavoro con l'aumentare dell'età). Non

sono inclusi i contributi del datore di lavoro (STF B 35/04 del 30 novembre

2004), né i contributi versati da un assicurato esterno come al posto del

datore di lavoro (STFA B 104/03 consid. 2.3 del 4 agosto 2004). [(“Die von

der versicherten Person «während der Beitragsdauer geleisteten Beiträge» (Abs.

1) entsprechen den Arbeitnehmerbeiträgen (vgl. auch Urteil des EVG v.

30.11.2004, B 35/04, E. 3.2, wonach mit dem altersabhängigen Zuschlag der Zweck

verfolgt wird, der versicherten Person mit zunehmendem Alter einen stets höher

werdenden Anteil am Beitrag des Arbeitgebers zu verschaffen). Nicht darunter

fallen die Arbeitgeberbeiträge (Urteil des EVG v. 30.11.2004, B 35/04, E. 3.2)

und ebenso wenig Beiträge, die ein externer Versicherter als Selbstzahler

anstelle des Arbeitgebers geleistet hat (Urteil des EVG v. 04.08.2004, B 104/03, E. 2.3)”; Vetter-Schreiber, op.cit., art. 17 FZG n 3, pag. 633,

sottolineatura del redattore; di analogo tenore BSK Berufliche Vorsorge,

Ruggli, Wüest/Hürzeler, art. 17 FZG n. 8 pag. 1824).

Ne consegue che il

Fondo ha determinato correttamente l’avere di vecchiaia di fr. 237'247,70 per

il passaggio al primato dei contributi al 1° gennaio 2008.

Inoltre, a mente

del TCA non vi sono motivi per mettere in dubbio la perizia “Studio sulla

conversione del Fondo dal primato delle prestazioni al primato dei contributi”

allestita nel settembre 2007 da __________ (doc. 1) regolante il menzionato

cambiamento di sistema pensionistico. La sola circostanza rilevata dall’attore

(cfr. sua lettera del 4 marzo 2023 in doc. VIII), che la stessa sia stata

allestita dal signor __________, il quale – a suo dire – nell’anno successivo

sarebbe entrato a far parte del Consiglio di fondazione del Fondo quale

rappresentante del datore di lavoro, non permette di ritenerla viziata da

conflitti di interessi e quindi poco attendibile. Anche il fatto che sia stato il

succitato a firmare, unitamente ad un’altra persona, gli allegati di causa

dinanzi al TCA è irrilevante, ritenuto che, come risulta dall’estratto RC (on

line) della convenuta, __________ beneficia del diritto di firma collettiva a

due.

Infine, a comprova

della correttezza dei calcoli effettuati dalla convenuta nei confronti degli

assicurati, messi in discussione dall’attore, va fatto riferimento al rapporto

26.

gennaio 2010 dell’Organo di revisione (__________) in cui si attesta la

conformità alle disposizioni legali, all’atto di fondazione ed ai regolamenti

del conto annuale, della gestione e degli investimenti patrimoniali, come pure

dei conti di vecchiaia relativi al 2008, anno del passaggio al primato dei

contributi (doc. 4).

Questo documento è

stato prodotto dalla convenuta con scritto 12 giugno 2023 (cfr. consid. 1.9).

Inoltre, nel medesimo scritto è stata allegata la decisione 12 luglio 2010

dell’Autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza

professionali che prende atto del rapporto di gestione 2008 senza, come

giustamente rilevato dal Fondo, “venisse sollevata alcuna lacuna inerente il

calcolo applicato per la determinazione degli averi di vecchia degli assicurati

per il passaggio al primato dei contributi al 1° gennaio 2008 (doc. 5)”.

In conclusione,

visto quanto sopra, nella misura in cui è ricevibile, la petizione va respinta.

2.6

La procedura è

di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca)

L'assicuratore che vince la causa

non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128.

V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e

non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di

ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la

causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di

tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;

AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella

specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione, nella misura in cui

è ricevibile, è respinta.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni