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Decisione

34.2023.6

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Interessi ex art. 22a cpv. 1 LFLP maturati dal matrimonio sino al divorzio

29 agosto 2023Italiano11 min

34.2023.6

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2023.6

rg/gm

Lugano

29 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 21/22 febbraio 2023 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC;

conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT

2.

a

1.

CV

1.

2.

CV

2.

3.

CV

3.

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 23 dicembre 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore

aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato

il 12 ottobre 2012 tra AT 1 e CV 1. Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha stabilito

che “a titolo di divisione della previdenza professionale si accerta il

diritto di ciascun coniuge alla metà della prestazione di libera uscita

dell’altro, calcolata dalla data del matrimonio (12 ottobre 2012) al

promovimento della procedura di divorzio (1° marzo 2022) (art. 122 CC).

Cresciuto in giudicato il divorzio l’incarto sarà trasmesso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (TCA) per la quantificazione degli averi da

dividere”.

1.2

Il 21/22 febbraio 2023 la Pretura ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale

(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1

LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di

previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito

rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative

prese di posizione delle parti (cfr. IV-LIII), si dirà più diffusamente, per

quanto occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata

promossa il 1. marzo 2022 (cfr. I).

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), in casu il 1. marzo 2022.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128.

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una

divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e

segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone

l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente

l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei

confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza

professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli

istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;

Baumann/ Lauterburg,

in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

2.4.1

Dalla documentazione agli atti e dalle allegazioni

delle parti non risulta che alla data del matrimonio (12 ottobre 2012) AT 1 disponesse

di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai sensi dell’art.

22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2). Dal fascicolo emerge

per contro che al momento determinante per il riparto (1. marzo 2022)

essa

disponeva di un avere previdenziale di fr. 15'904.20 presso la AT 2 (cfr.

VII-2), dove risulta tutt’oggi assicurata (cfr. VII-1) e dove nell’ottobre 2014

era stato trasferito da parte della __________ l’avere precedentemente

accumulato di fr. 1'443.75 (cfr. XXIII-1, VIII-5, VII-4).

2.4.2

Dalla documentazione in atti risulta che

alla data del matrimonio CV 1 disponeva di un avere di fr. 22'635.65 presso la __________

(cfr. XLIV). Al momento del riparto disponeva invece di un avere di fr. 48'870 sul

conto di libero passaggio n. __________ presso la CV 2 (cfr. XLVI), dove

risulta essere confluito l’intero avere previdenziale precedentemente

accumulato presso diversi istituti di previdenza. Emerge infatti il

trasferimento su suddetto conto nel novembre 2018 rispettivamente nel febbraio

2022.

di fr. 45'221.60 e fr. 2'567.35 da parte della __________ (cfr. XLVI-1,

XXXIII-2; presso questa Cassa nel maggio 2011 erano stati versati fr. 15'806.30

da parte della __________; cfr. XXXVII, XXXVII-4), nel dicembre 2020 di fr.

53.90

da parte della __________ (cfr. XLVI-1) e nel gennaio 2021 di fr. 967.95

da parte della __________ (cfr. XLVI-1, XXXVII, XXXVII-6).

In data 1. marzo 2022 egli disponeva

pure di un avere previdenziale, depositato presso CV 3 (quale istituto di

previdenza della __________) dove era stato assicurato sino al 30 settembre

2021.

senza trasferimento - per quanto è dato di capire - della prestazione

d’uscita ivi accumulata di fr. 5'003 (valuta 30 settembre 2021) ad altro

istituto (cfr. LIII, LIII-1). Considerati gli interessi di fr. 20.86 maturati

su predetto importo sino al 1. marzo 2022 e calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www.gerichte.ch), l’avere

ancora depositato presso CV 3 in data 1. marzo 2022 va cifrato in fr. 5'023.86.

Presso

la CV 3 CV 1 risulta

essere stato assicurato anche, per quanto qui interessa, da marzo ad aprile

2023.

quale dipendente di __________, ritenuto che - come dichiarato dall’istituto

medesimo - in data 14 agosto 2023 l’avere ivi accumulato è stato trasferito

alla CV 2 (cfr. LIII).

Considerati ex art. 22a cpv. 1

seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi maturati sull’avere

presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in

ragione di fr. 2'802.41 (per il calcolo cfr. www.gerichte.ch), l’avere

complessivo accumulato da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 28'455.80 (48'870 + 5'023.86 - 22'635.65 - 2'802.41).

2.4.3

Stante quanto precede, richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto (cfr. supra consid.

1.1) a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr.

6'275.80 ([28'455.80 - 15'904.20] : 2).

2.5

Per

applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne segue che, nel

rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la Fondazione Istituto collettore LPP

dovrà trasferire a favore di AT 1, presso la AT 2, la somma di

fr. 6'275.80.

Dovranno

altresì essere corrisposti gli interessi compensativi

al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 1. marzo 2022 e

sino

al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;

STF B 73/02

dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio

2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 28'455.80.

2.- L’avere di previdenza

acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 15'904.20.

3.- È

fatto ordine alla CV 2 di versare a debito del conto

di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1, presso

la AT 2, la somma di fr. 6'275.80 oltre interessi compensativi dal 1.

marzo 2022.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti