Lexipedia

Decisione

34.2023.7

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Calcolo per apprezzamento dell'avere al momento del matrimonio

22 maggio 2023Italiano10 min

34.2023.7

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2023.7

rg/gm

Lugano

22 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 27/28 febbraio 2023 dalla Pretura del Distretto di __________ (art. 281 cpv.

3 CPC) e che oppone

1. AT 1

Considerandi

2.

AT 2

a

CV 1

rappr. da: RA 1

conguaglio della previdenza

professionale a causa di divorzio

considerato in

fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 2 gennaio 2023, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto

di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 22 maggio 1998

tra CV 1 e

AT 1. Al punto 3 del dispositivo il Pretore, per quanto qui

interessa, ha stabilito il diritto di CV 1 alla metà della prestazione d’uscita

acquisita da AT 1 durante il matrimonio (cfr. I).

1.2

Il 27/28 febbraio 2023 la Pretura ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale

(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1

LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di

previdenza interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire

le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle

singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti

(cfr. IV-XI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata

promossa il 16 marzo 2018 (cfr. I).

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), in casu il 16 marzo 2018.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art.

73.

cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di

riparto stabilita dal giudice del divorzio (la

chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il

giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V

46.

e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la

causa. Sia i coniugi che gli istituti di

previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a

cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I

122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di

completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del

divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.3

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una

divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e

segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone

l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente

l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei

confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza

professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli

istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;

Baumann/ Lauterburg,

in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

2.4.1

Sulla base della documentazione che ha potuto essere

acquisita agli atti non è dato di sapere quale fosse esattamente l’ammontare

dell’avere previdenziale di spettanza di AT 1 al momento del matrimonio. In assenza di precise

indicazioni, in base agli atti è tuttavia verosimile ritenere, procedendo per

apprezzamento, che nel maggio 1998 egli disponesse di un avere previdenziale di

fr. 500, quando si consideri che a tale momento egli era assicurato alla __________

(da aprile 1998, cfr. IX, IX-1) dove il 31 dicembre del medesimo anno disponeva

di una prestazione di libero passaggio di fr. 2'313.70 (cfr. IX-2).

Dal fascicolo emerge inoltre che al

momento determinante per il riparto (16 marzo 2018) egli

disponeva di un

avere previdenziale divisibile di fr. 103'944.80 presso AT 2 (cfr. attestazione

29.

marzo 2023 di AT 2, sub VIII-1, nella quale, con riferimento alla data del

16.

marzo 2018 [erroneamente indicata quale “momento del matrimonio”] è

indicato appunto l’ammontare della prestazione di libero passaggio di fr.

103'944.80, ritenuto che tale somma è per altro deducibile dall’estratto conto

del 14 luglio 2022, sub IX-11). Presso AT 2, dove l’ex marito è assicurato da

dicembre 2010, risulta essere confluito l’intero avere previdenziale acquisito

presso i precedenti istituti di previdenza e di libero passaggio, segnatamente

presso __________ (sino a dicembre 2005, cfr. II-5, II-8, IX-4), la __________

(da dicembre 2005 a novembre 2009, cfr. IX-5; a questo istituto di previdenza

risultano pure essere stati trasferiti averi previdenziali da un conto di

libero passaggio della __________ [fr. 11'974.25, comprendenti averi

provenienti dagli istituti di previdenza di __________ rispettivamente della __________,

cfr. II-7] e di __________ [fr. 319.15], cfr. II-12), nuovamente __________ (da

gennaio a novembre 2010, con versamento all’uscita, dell’intero avere a AT 2,

dove, come detto, egli era assicurato al momento determinante per il conguaglio

e dove lo è tuttora (cfr. II-14, II-20, VIII).

Considerati ex art. 22a cpv. 1

seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi maturati sull’avere

presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in

ragione di fr. 312.05 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a

cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch)

– l’avere soggetto a divisione accumulato da AT 1 deve essere cifrato in fr.

103'132.75 (103'944.80 - 500 - 312.05).

2.4.2

Stante quanto precede, richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a

favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 51'566.40 ([103'132.75] : 2).

2.5

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne segue che, nel

rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la AT 2 dovrà trasferire a favore di CV

1.

presso la __________, dove è assicurata a far tempo da gennaio 2023 (cfr.

VI-3), la somma di fr. 51'566.40.

Dovranno

altresì essere corrisposti gli interessi compensativi

al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 16 marzo 2018 e

sino

al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;

STF B 73/02

dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio

2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 103'132.75

2.- È

fatto ordine a AT 2 di versare a favore di CV 1,

presso

la __________ (numero d’assicurato __________), la somma di fr. 51'566.40

oltre interessi compensativi dal 16 marzo 2018.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti