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Decisione

34.2023.8

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi maturati dal matrimonio alla data del riparto

4 settembre 2023Italiano10 min

34.2023.8

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

34.2023.8

rg/gm

Lugano

4 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 21/22 marzo 2023 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC;

conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

Considerandi

2.

AT 2

a

1.

CV

1.

rappr. da: RA 2

2.

CV

2.

3.

CV

3.

4.

CV

4.

considerato in fatto e in diritto

1.1

Per sentenza 15 marzo 2023, cresciuta in giudicato, il Pretore di __________

ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 25 ottobre 2008 tra AT 1 e CV

1.

Al punto 3 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “Ai coniugi è

riconosciuta la metà dell’avere di vecchiaia accumulato dall’altro coniuge

durante il matrimonio. Al passaggio in giudicato del giudizio, l’incarto sarà

trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la decisione di sua

competenza”.

1.2

Il 21/22 marzo 2023 la Pretura ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale

(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1

LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3

Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di

previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito

rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative

prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXVI), si dirà più diffusamente, per

quanto occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, in concreto la procedura di divorzio essendo stata promossa

il 20 settembre 2022 (cfr. I).

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun

coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di

libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita

aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), in casu il 20 settembre 2022.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave

di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la

chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il

giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V

46.

e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la

causa. Sia i coniugi che gli istituti di

previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a

cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base

agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I

122, 233.46).

2.3

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit.,

p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una

divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e

segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone

l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente

l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei

confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza

professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli

istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;

Baumann/ Lauterburg,

in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

2.4.1

Dalla documentazione agli atti e dalle

allegazioni delle parti non risulta che alla data del matrimonio (25 ottobre

2008) CV 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati

ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2).

Dal fascicolo emerge per contro che

al momento determinante per il riparto (20 settembre 2022)

l’ex marito

disponeva di un avere previdenziale divisibile di fr. 5'613.55 presso la CV

4.

(cfr. XXVI-1), da cui risulta essere uscito in data 30 novembre 2022 (cfr.

XXVI).

In data 20 settembre 2022 egli

disponeva pure di un avere previdenziale divisibile di fr. 88.70 presso la CV 3

(cfr. XXV) cui era stato assicurato in precedenti diversi periodi – tra cui

quello compreso tra il 29 luglio e il 23 dicembre 2013 con versamento

dell’avere acquisito alla CV 2 (cfr. XXV, cfr. infra) – e dove a far tempo da

marzo 2023 risulta essere nuovamente assicurato quale dipendente della __________

(contratto __________; cfr. XXV).

Alla data del riparto CV 1 disponeva

anche di un avere divisibile di fr. 13'903.38 su un conto di libero passaggio

della CV 2 (cfr. VII), dove risultano essere confluiti gli averi previdenziali

precedentemente accumulati, segnatamente presso la __________ (fr. 7'025.65),

la già menzionata CV 3 (fr. 841.80), l’__________ (cfr. 2'348.80) e il __________

(fr. 3'505.85) (cfr. VII-1).

Per il che, l’avere complessivo

accumulato da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione va cifrato in

fr. 19'605.63 (5'613.55 + 88.70 + 13'903.38).

2.4.2

Dalla documentazione in atti risulta che

alla data del matrimonio AT 1 disponeva di un avere di fr. 1'723.50 presso la AT

2.

dove è assicurata da febbraio 2008 (cfr. XIV-2). Presso il medesimo istituto,

alla data determinante per il riparto ella disponeva invece di una prestazione

d’uscita divisibile di fr. 58'732.90 (cfr. XIV-2).

Considerati ex art. 22a cpv. 1

seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi maturati sull’avere

presente alla data del matrimonio sino al momento determinate per il riparto in

ragione di fr. 378.03 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a

cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch)

– l’avere soggetto a divisione accumulato da AT 1 deve essere cifrato in fr.

56'631.37 (58'732.90 - 1'723.50 - 378.03).

2.4.3

Stante quanto precede, richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1) a

favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 18'512.83 ([56'631.37 - 19'605.63] : 2).

2.5

Per

applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne segue che, nel

rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la AT 2 dovrà trasferire a favore di CV

1, presso CV 3 (contratto __________), la somma di fr. 18'512.83.

Dovranno

altresì essere corrisposti gli interessi compensativi

al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 20 settembre 2022 e

sino

al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;

STF B 73/02

dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio

2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 19'605.63.

2.- L’avere di previdenza

acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 56'631.37.

3.- È

fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1,

presso CV 3 (contratto __________), la somma di fr. 18'512.83 oltre

interessi compensativi dal 20 settembre 2022.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti