34.2023.9
Azione creditoria dell'IP contro il DL per l'incasso dei contributi previdenziali non soluti. Rigetto definitivo dell'opposizione. Oneri processuali
21 aprile 2023Italiano10 min
convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto accoglimento.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2023.9
rg/sc
Lugano
21 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 21 marzo 2023 di
AT 1
contro
CV 1
contributi della previdenza professionale
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
1.1 Con
contratto d’adesione sottoscritto il 20 gennaio/12 febbraio 2020 (contratto n. __________)
la CV 1 quale datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza
professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, __________ con
effetto dal 1. gennaio 2016 (doc. A/1).
1.2 Stante il mancato pagamento – anche dopo
concessione di un piano di pagamento (doc. A/8) – dei premi dovuti da parte del
datore di lavoro per un importo di fr. 17'451.90 (valuta 16 settembre 2022;
importo comprensivo degli interessi sino a tale data, cfr. doc. A/10), disdetto
il contratto d’adesione per il 31 maggio 2022 (doc. A/9) e adite le vie
esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 19 gennaio 2023 (doc.
A/11), con l’“istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice
chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 17'163.20 con interessi al 5%
dal 1. gennaio 2023, fr. 368.50 per interessi sino al 31 dicembre 2022, nonché
delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri costi”. Postula
altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto
come pure la rifusione di spese e ripetibili.
1.3 La società convenuta non è
intervenuta in causa (cfr. II, III).
2.1 La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art. 11 LPP impone al datore
di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a
un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha
effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento
dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi
l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello
complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli
interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle
disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber
und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati
alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2
LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza
deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame,
il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR
1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle
parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V
150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve
sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta
risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono
considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera
sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere
le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
Fatti
2.4 Nel caso di specie la pretesa attorea
appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone
assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare
all’art. 10 del contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli
interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 2.3, 3 e 5 del regolamento di
previdenza (doc. A/2) e nel piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i
premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono
dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP
(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e piano di previdenza).
Dagli atti
di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta
del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta è stato
eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del
salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il
calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli
precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle spese,
le stesse risultano documentate e conformi al regolamento delle spese (sub doc.
A/1) e vanno per tal ragione riconosciute (DTF 117 II 258). Trattasi
segnatamente delle spese per scioglimento del contratto (fr. 500, doc. A/9 e
A/10) e per l’allestimento di un piano di pagamento (fr. 250, doc. A/8 e A/10).
Parte
convenuta non risulta del resto aver mai contestato né l'obbligo contributivo,
né l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile
dall’attrice.
Oggetto di
condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (fr.
300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto
esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/11) e
contemplati nel menzionato regolamento.
Alla
fondazione attrice spetta pertanto un importo complessivo di fr. 17'831.70
(17'163.20 + 368.50 + 300).
2.5 L’attrice chiede anche il versamento di
interessi di ritardo al 5% dal 1. gennaio 2023.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare
degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso
contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%
(STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit.,
ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto accoglimento.
Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. gennaio 2023 su fr.
17'163.20.
2.6 L’attrice
postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al
summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 19 gennaio 2023.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss,
251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è
che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
Considerandi
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento,
nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto
quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione
creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al
giudice dell'esecuzione.
2.7
Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca la
procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia
stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 124
V 285, 118 V 319; SZS
1998.
p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un
processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su
fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra
l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente
illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete
(ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato
atto; DTF
124.
V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di
contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per
ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale
contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo
conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro
non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive,
obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata,
a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo
temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in
atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento delle
spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa
FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di
pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al
precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce
della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di
procedura per fr. 200.
2.8
L'assicuratore che vince la causa non
ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128.
V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e
non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di
ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la
causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di
tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;
AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella
specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 17'831.70 oltre interessi
al 5% dal 1. gennaio 2023 su fr. 17'163.20.
§§ È rigettata in via definitiva
l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 19 gennaio 2023 per
l’importo di fr. 17'831.70 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2023 su fr. 17'163.20.
2.- Tasse e spese per complessivi fr. 200
sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti