34.2024.1
Mancato pagamento da parte del datore di lavoro convenuto dei contributi previdenziali dovuti all'istituto di previdenza attore. Petizione parzialmente accolta. Spese di procedura a carico della società convenuta che non ha presentato la risposta di causa
28 marzo 2024Italiano9 min
Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2024.1
rg/sc
Lugano
28 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 29 dicembre 2023 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in fatto
e considerato in
diritto
1.1 Con la petizione in rassegna la
fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice
di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti
insoluti – di fr. 32'861.55 oltre interessi al 5% (da data non precisata), di
fr. 500 per “spese” e di fr. 103.30 per “spese del presente precetto”.
Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE
di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili.
1.2 Parte convenuta non ha presentato la
risposta di causa, malgrado la fissazione – trascorso il termine di cui
all’art. 5 cpv. 1 Lptca – di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13
cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
La competenza territoriale dello
scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo
sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo
d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un
istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato
versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento
cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht
und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,
in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.),
Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di
lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un
istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto
retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei
contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi,
l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.
32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.3
2.3.1 Con la sottoscrizione del contratto di
affiliazione, con effetto dal 1. marzo 2015 la CV 1 si è impegnata ad attuare
la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite prelevamento dei
contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi
contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/1). Le
persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei
contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4; cfr. Piano di previdenza in
Considerandi
doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le
norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo
anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato
rispettivamente ritardato dei contributi.
Dalla documentazione in atti
risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali – rimasto
per altro incontestato – è stato effettuato in applicazione delle disposizioni
legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento
del contratto d’adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della
fondazione (per il 1. ottobre 2023, cfr. doc. A/2) in corretta applicazione
dell’art. 7.3 del contratto.
2.3.2
Per quanto riguarda l’esatto importo
dovuto dalla società convenuta, parte attrice ha prodotto un estratto conto
relativo a tutti i movimenti di dare e avere sino al 9 novembre 2023 con un
saldo a debito della CV 1 di fr. 31'843.30 (l’importo superiore di fr.
32'861.55 indicato nel petitum della fondazione attrice non risulta
dall’estratto né è altrimenti documentato), importo comprensivo delle spese di
esecuzione di fr. 500 e delle spese di precetto di fr. 103.30. Quest’ultimo importo
non può essere riconosciuto trattandosi notoriamente di
spesa che segue le sorti dell’esecuzione in quanto accessorio del credito e che
non necessita di una pronuncia giudiziaria nel merito (DTF 71 III 144;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA
34.2006.55
del 24 gennaio 2007).
2.3.3
Stante quanto sopra, complessivamente
va riconosciuto un credito contributivo di fr. 31'740 (31'843.30 – 103.30).
2.3.4
La richiesta di interessi di ritardo –
al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare
giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89;
cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).
Non avendo parte attrice indicato
in petizione la data di decorrenza degli interessi richiesti, essi vanno
riconosciuti dalla data indicata nel precetto esecutivo, ossia dal 16 ottobre
2023.
su fr. 31'240 (31’740 – 500).
2.4
La richiesta attorea volta alla
pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società
convenuta al PE n. __________ del 18 ottobre 2023 dell’UE di __________ merita
accoglimento.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79.
LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione
senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista
dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi
dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo
della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler,
in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito
riconosciuto.
2.5
La procedura è di principio gratuita
(art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
L'esclusione della gratuità della
procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza
costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS
1998.
p. 64; cfr.
art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il
solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario
il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della
controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che
l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di
lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive
e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non
interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,
126.
V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73,
n. 89s).
Nel caso in esame, parte convenuta
non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele, ha interposto
opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali
circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati
gli oneri di procedura per complessivi fr. 200.
2.6
L'assicuratore che vince la causa non
ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128.
V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e
non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di
ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la
causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di
tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;
AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella
specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV
1 è condannata a versare a AT 1 la somma di
fr. 31'740 oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2023 su fr. 31'240.
§§ È rigettata in via definitiva
l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 18 ottobre 2023 dell’UE
di __________ per l’importo di fr. 31’740 oltre
interessi al 5% dal 16 ottobre 2023 su fr. 31'240.
2.- Le spese
di procedura di fr. 200 sono poste a carico della parte convenuta. Non si
assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti