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Decisione

34.2024.1

Mancato pagamento da parte del datore di lavoro convenuto dei contributi previdenziali dovuti all'istituto di previdenza attore. Petizione parzialmente accolta. Spese di procedura a carico della società convenuta che non ha presentato la risposta di causa

28 marzo 2024Italiano9 min

Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE

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n.

Fatti

34.2024.1

rg/sc

Lugano

28 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 29 dicembre 2023 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

ritenuto in fatto

e considerato in

diritto

1.1 Con la petizione in rassegna la

fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice

di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti

insoluti – di fr. 32'861.55 oltre interessi al 5% (da data non precisata), di

fr. 500 per “spese” e di fr. 103.30 per “spese del presente precetto”.

Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE

di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili.

1.2 Parte convenuta non ha presentato la

risposta di causa, malgrado la fissazione – trascorso il termine di cui

all’art. 5 cpv. 1 Lptca – di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13

cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

La competenza territoriale dello

scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo

sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo

d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un

istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato

versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento

cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht

und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,

in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.),

Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di

lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un

istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto

retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei

contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi,

l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle

disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei

lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a

quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto

gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita

nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei

contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das

Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.

32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere

interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre

gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il

finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non

devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui

all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi

servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le

prestazioni minime previste dalla legge.

2.3

2.3.1 Con la sottoscrizione del contratto di

affiliazione, con effetto dal 1. marzo 2015 la CV 1 si è impegnata ad attuare

la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite prelevamento dei

contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi

contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/1). Le

persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei

contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4; cfr. Piano di previdenza in

Considerandi

doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le

norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo

anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato

rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla documentazione in atti

risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali – rimasto

per altro incontestato – è stato effettuato in applicazione delle disposizioni

legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento

del contratto d’adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della

fondazione (per il 1. ottobre 2023, cfr. doc. A/2) in corretta applicazione

dell’art. 7.3 del contratto.

2.3.2

Per quanto riguarda l’esatto importo

dovuto dalla società convenuta, parte attrice ha prodotto un estratto conto

relativo a tutti i movimenti di dare e avere sino al 9 novembre 2023 con un

saldo a debito della CV 1 di fr. 31'843.30 (l’importo superiore di fr.

32'861.55 indicato nel petitum della fondazione attrice non risulta

dall’estratto né è altrimenti documentato), importo comprensivo delle spese di

esecuzione di fr. 500 e delle spese di precetto di fr. 103.30. Quest’ultimo importo

non può essere riconosciuto trattandosi notoriamente di

spesa che segue le sorti dell’esecuzione in quanto accessorio del credito e che

non necessita di una pronuncia giudiziaria nel merito (DTF 71 III 144;

Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA

34.2006.55

del 24 gennaio 2007).

2.3.3

Stante quanto sopra, complessivamente

va riconosciuto un credito contributivo di fr. 31'740 (31'843.30 – 103.30).

2.3.4

La richiesta di interessi di ritardo –

al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare

giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla

scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89;

cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

Non avendo parte attrice indicato

in petizione la data di decorrenza degli interessi richiesti, essi vanno

riconosciuti dalla data indicata nel precetto esecutivo, ossia dal 16 ottobre

2023.

su fr. 31'240 (31’740 – 500).

2.4

La richiesta attorea volta alla

pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società

convenuta al PE n. __________ del 18 ottobre 2023 dell’UE di __________ merita

accoglimento.

Il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79.

LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione

senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista

dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi

dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo

della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).

Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler,

in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito

riconosciuto.

2.5

La procedura è di principio gratuita

(art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

L'esclusione della gratuità della

procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza

costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS

1998.

p. 64; cfr.

art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il

solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario

il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della

controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che

l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di

lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive

e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non

interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può

infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,

126.

V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73,

n. 89s).

Nel caso in esame, parte convenuta

non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele, ha interposto

opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali

circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati

gli oneri di procedura per complessivi fr. 200.

2.6

L'assicuratore che vince la causa non

ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128.

V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e

non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di

ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la

causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di

tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135;

AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella

specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV

1 è condannata a versare a AT 1 la somma di

fr. 31'740 oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2023 su fr. 31'240.

§§ È rigettata in via definitiva

l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 18 ottobre 2023 dell’UE

di __________ per l’importo di fr. 31’740 oltre

interessi al 5% dal 16 ottobre 2023 su fr. 31'240.

2.- Le spese

di procedura di fr. 200 sono poste a carico della parte convenuta. Non si

assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti