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34.2024.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 agosto 2024Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I medesimi principi valgono in

materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o

statutarie divergenti (SZS 2005, pag. 243; SVR 1994 BVG Nr. 18, pag. 57, BVG

Nr. 14 consid. 2b, pag. 38; DTF 117 V 329, consid. 3.).

2.4. Secondo

la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la

responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio

nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta

a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore

di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264, consid. 1c, 120 V 117, consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise

quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance

au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée";

cfr. anche SZS 2002, pag. 156, consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno

2001).

Secondo la giurisprudenza federale,

affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la

prestazione d’invalidità, l’incapacità lavorativa rilevante deve essersi manifestata

in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve

inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso

materiale e temporale.

Vi è connessione materiale se il

danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si

è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e

che ha causato un’incapacità di lavoro.

La connessione temporale presuppone

che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia

ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se,

durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto

comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il

rapporto di connessione temporale (DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V

275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e SZS 2002 pag. 156).

In tal

caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120

V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag.

210).

Si

osservi che il requisito del nesso di causalità materiale e temporale, quale

criterio per l'obbligo prestativo di un istituto di previdenza, non è

applicabile solo quando si tratti di delimitare la responsabilità tra due

istituti di previdenza. Tale criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si

tratta di decidere se un istituto di previdenza a cui un lavoratore era

affiliato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere

per il rischio d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di

previdenza in un momento in cui l'interessato ancora non aveva reperito un

nuovo lavoro e, quindi, ancora non era assicurato presso alcun istituto di

previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 consid. 5a pag. 70; STF B 34/01 del 15

novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4.).

Quindi, ai fini del versamento

delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria

dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e

l'invalidità. Il nesso materiale è, come accennato, dato se il danno alla

salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato

l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per esempio se

l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre

l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia

un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).

Secondo la giurisprudenza, può

esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici,

sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad

una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata

fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici.

Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica

si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia

visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,

op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STF B 46/06 del 29

gennaio 2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2;

cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2

con riferimenti; cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und

FZG, 2019, art. 23 n. 28, pag. 360).

Da ultimo

va anche detto che se l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a

diverse affezioni alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla

capacità lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale,

l’istituto di previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che

risulta da quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei

disturbi che si sono manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo

dopo che la persona assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la

connessione materiale necessaria fa infatti difetto (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und FZG, ed. 2019, ad. art.

23, pag. 361).

Nella sentenza 6 dicembre 2007,

pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando dei chiarimenti a quanto

stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che

determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23

cpv. 1 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre

il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa,

rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente

esigibile confacente con il danno alla salute (cfr. Hürzeler,

in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, ed. 2019, n. 36 ad art.

23, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58).

2.5. Secondo

la giurisprudenza federale, una rendita d’invalidità del 2° pilastro dev’essere

modificata o soppressa in via di revisione alle medesime condizioni materiali

di una rendita dell’assicurazione invalidità, riservate eventuali diverse

disposizioni regolamentari per quanto riferito alle prestazioni

sovraobbligatorie (DTF 143 V 434 consid. 2.3, 3.3 e 3.4 pagg. 437-438 e

439-440; 138 V 409 consid. 3.2 pagg. 415 e 416 con riferimento

a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1 pag. 68; Hürzeler, in Stauffer, Berufliche

Vorsorge, 2019, n. 1322, pag. 425).

L'istituto

di previdenza può, in caso di soppressione della rendita, fondarsi sulla

decisione di revisione dell'assicurazione per l'invalidità oppure decidere

sulla base di propri accertamenti.

In questo caso, il momento in cui

la soppressione prende effetto si determina in analogia all' art. 88bis cpv. 2

OAI. L'ammissibilità di una soppressione retroattiva dipende tuttavia dalla

violazione dell'obbligo di informare nei confronti dell'istituto di previdenza

e non dell'ufficio AI (DTF 133 V 67, consid. 4.3.5, pagg. 70-72).

Secondo l’art. 17

LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta.

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

Considerandi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione

concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo

punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; in argomento

vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad

art. 30/31, pagg. 430-433).

Se la capacità al

guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti

della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno

per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2

lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI (DTF 138 V 409 consid. 3.3 pag. 416 con riferimento

a DTF 133 V 67 consid. 4.3.5 pagg. 70-72).

2.6

Nel caso

concreto, come detto (cfr. consid. 1.1.), AT 1, classe 1965, è stato assicurato

per la previdenza professionale obbligatoria, tramite il datore di lavoro, presso

la fondazione convenuta dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2013.

A

seguito delle decisioni 27 maggio 2016 dell’Ufficio AI, con scritto 7 settembre

2017.

la Fondazione ha riconosciuto a AT 1 le seguenti rendite d’invalidità: ¼ dal

1° giugno 2012, intera dal 1° settembre 2013, ¼ dal 1° giugno 2014, intera 100%

dal 1° gennaio 2015 e, nuovamente, ¼ dal 1° giugno 2015 (doc. 14; cfr. consid.

1.

).

Fondamento,

dal punto di vista medico, delle succitate prestazioni d’invalidità riconosciute

dall’AI, e fatte proprie dalla Fondazione, è stato il rapporto finale 28 maggio

2013.

in cui il SMR aveva posto, quale diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa le seguenti sindromi: lombo-spondilogena su degenerazione del

segmento L5 –S1 su esisti da intervento per ernia discale L5 - S1 nel 1992 e

canale spinale stretto con lieve stenosi del recesso L4-L5 ed L5-S1; cervicale

spondilogena con discopatia cervicale C5-C6 retrolistesi C5-C6. Senza influsso

sulla capacità lavorativa è stata accertata una sindrome del dolore toracale

con contratture e limitazione dei movimenti rotatori (doc. 7). Tale valutazione

è stata ripresa dal rapporto 10 gennaio 2013 della dr.ssa __________ (doc. 9).

Ora,

come correttamente rilevato dalla Fondazione nella risposta di causa, non vi è

alcun nesso materiale tra le succitate affezioni alla colonna vertebrale e il

peggioramento con aumento del grado d’invalidità definito nelle decisioni 22

ottobre 2020 e 5 gennaio 2023 dell’Ufficio AI (consid. 1.5 e 1.7).

Infatti,

nella perizia reumatologica 4 luglio 2020 il dr. __________, rispondendo alla

domanda in merito ad un cambiamento dello stato di salute, ha rilevato una

progressione della gonartrosi al ginocchio destro tale da causare un

importante deficit flessorio fatto risalire a giugno 2017 (doc. 6 pag.

34). Quindi, il peggioramento dello stato di salute è dovuto alla gonartrosi

destra, affezione diversa dalle problematiche lombari alla base della

prestazione d’invalidità decise dall’Ufficio AI il 27 maggio 2016 (cfr. consid.

1.

) e riconosciute dalla Fondazione (cfr. consid. 1.3). La gonartrosi al

ginocchio destro è da far risalire, come visto, al giugno 2017 allorquando

l’attore non era più assicurato dal punto di vista previdenziale presso

la convenuta. Pertanto, rettamente con scritto 4 febbraio 2021 la Fondazione

(cfr. consid. 1.6) non ha dato seguito alla richiesta di aumento del grado

d’invalidità.

Infine,

anche il peggioramento delle condizioni fisiche giustificanti l’aumento del

grado d’invalidità, con effetto dal 1° settembre 2022, alla base della

decisione 5 gennaio 2023 dell’Ufficio AI (cfr. consid. 1.7), sono da ricondurre

ad una diversa affezione, insorta fuori dal periodo assicurativo previdenziale.

Difatti, nel rapporto 24 ottobre 2022 del SMR viene indicata, quale nuova

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa, quella di polimialgia

reumatica. Non risulta alcun aggravamento della colonna vertebrale (doc. 3).

Anche

in questa occasione, il 27 settembre 2023 la Fondazione ha correttamente

respinto l’aumento del grado della prestazione d’invalidità (cfr. consid. 1.8).

Certo,

con recente rapporto del 9 novembre 2023 il dr. med. __________ ha fra l’altro

evidenziato:

"

(…) Egli [AT 1, ndr] si è ora ripresentato lamentando nuovamente

maggiori dolori sia a livello cervicale che lombare con irradiazioni radicolari

nel braccio dx e nella gamba sx. Per questo motivo ho ora dovuto fargli

ripetere una MRI sia della colonna cervicale che lombare per valutare

l’evoluzione delle patologie degenerative e riconsiderare le possibilità terapeutiche.”

(doc. N)

Tuttavia,

non risulta che vi sia una modifica sostanziale dell’affezione assicurata – per

la quale sono state riconosciute prestazioni d’invalidità dal 1° giugno 2013

(cfr. consid. 1.3) – tale da incrementare l’originaria inabilità al lavoro con

conseguente aumento del grado d’invalidità (cfr. consid. 2.5).

Lo

stesso vale per la lettera d’uscita 12 gennaio 2022 dell’Ospedale __________ a

seguito di un ricovero d’urgenza per cervicalgie, prodotto con le osservazioni

del 24 maggio 2024 (XIII).

Va

poi ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, ritenuto che il danno alla salute che ha portato all’aumento dell’incapacità

lavorativa, con conseguente aumento del grado d’invalidità, si è manifestato in

un periodo in cui l’attore non era più assicurato presso la fondazione

convenuta, non vi è un nesso materiale tra le attuali affezioni e quelle

alla base delle rendite previdenziali riconosciute con scritto 7 settembre 2017

(cfr. consid. 1.3). Tenuto poi conto che il presupposto di uno stretto nesso

materiale è cumulativamente necessario per riconoscere l’obbligo prestativo

oggetto della presente vertenza, non è necessario esaminare la presenza di

un’eventuale stretto nesso temporale ai sensi della giurisprudenza.

Ne

consegue che la petizione va respinta.

2.7

Se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III

219.

consid. 3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid.

5.

; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 v. Cost. cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c).

Ne

discende che la richiesta dell’attore di effettuare ulteriori accertamenti

peritali va respinta.

2.8

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29

cpv. 1 Lptca) non sono accollate tasse e spese di giudizio.

Considerato poi come nessuna indennità per ripetibili viene di regola

assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto

pubblico così come agli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V

169.

consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164), alla fondazione

convenuta, benché vincente in causa, non sono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, non si assegnano ripetibili, mentre le spese

sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti