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Decisione

34.2024.12

La persona, che secondo la Cassa pensioni avrebbe diritto al capitale di decesso, non "ha vissuto in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio fino al decesso della persona assicurata" ai sensi

7 aprile 2025Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

di rinunciare ha tutto quello che mi spetta qua sono stato uno stupido per

cercare di tenere in vita quello che mio papà aveva messo in piedi.. basta

rinuncio ha tutto se riuscirò ha riprendermi dalla tua perdita vado via non

tornerò mai più qua a parte quando potrò porterò solo un fiore al mio papà

sempre se non lo porterò via con me.. (al prato), come voleva lui! Addio TERZ 1

parto questa sera non vengo a casa lunedì.. addio resterai x sempre nel mio

cuore”.

Il

riferimento alla “tua perdita” (cioè la perdita di te, della destinataria

del messaggio), l’annuncio di rinunciare a tutto e di partire definitivamente,

gli addii, la chiosa finale (“resterai x sempre nel mio cuore”) sono tutti

elementi che non possono essere messi in relazione a null’altro se non alla

chiusura di un rapporto.

Il

fatto che il rapporto si era interrotto è altresì corroborato dalla

dichiarazione del datore di lavoro sub doc. XVII R, secondo il quale

l’assicurato alcune settimane prima del decesso “aveva richiesto la possibilità

di alloggiare presso un nostro appartamento dedicato all’alloggio degli operai”.

Non se ne può che evincere che l’assicurato aveva intenzione di lasciare

l’appartamento comune di __________.

La

presenza della sig.ra TERZ 1 nell’annuncio funebre quale compagna è peraltro facilmente

spiegabile, come indicato dall’attrice (doc. VIII pagg. 8, 15 e 17), con la

volontà di evitare di mettere alla pubblica berlina i fatti, perché in realtà

sarebbe stata la fine della relazione ad avere portato l’assicurato al gesto

estremo. Questa spiegazione – cioè che si volevano evitare dicerie – è

confermata da __________ e __________ (doc. XVII S). È vero che le suddette

possono unicamente riferire di quanto è stato loro detto dalla sorella

dell’assicurato, non pertanto direttamente da quest’ultimo; tuttavia

riferiscono di ciò che è stato detto loro “il 30 maggio 2022”

rispettivamente “quando successe il suicidio”, quindi in tempi non

sospetti precedenti all’avvio della presente procedura.

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che la sig.ra TERZ 1 non ha vissuto

ininterrottamente negli ultimi cinque anni in un rapporto di convivenza simile

a un matrimonio fino al decesso dell’assicurato.

Quanto

a un’eventuale interruzione precedente della relazione tra l’assicurato

e la sig.ra TERZ 1, che secondo l’attrice sarebbe poi andata a vivere in __________,

agli atti non v’è invece nessuna prova in tal senso.

2.7. Visto

quanto sopra, posto che l’assicurato è morto prima del pensionamento e che non

vi sono né conviventi ai sensi dell’art. 1.1 del Regolamento né un coniuge

(divorziato o no) né figli, considerato altresì che agli atti non v’è alcun

elemento idoneo a rendere verosimile che la sig.ra TERZ 1 sia stata assistita

dall’assicurato (ma soprattutto che lo sia stata in misura preponderante),

non entrano in considerazione i potenziali beneficiari di cui all’art. 4.5.7

cpv. 1 lett. a-d del Regolamento. Altrettanto pacifico il fatto che il padre

dell’assicurato era già morto al momento del decesso di quest’ultimo e che l’attrice

ne è la madre. Ai sensi dell’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. e del Regolamento ella ha quindi

diritto all’avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso di cui all’art.

4.5.5 cpv. 1 del Regolamento.

2.8. L’attrice

ha chiesto anche il riconoscimento di interessi moratori sulle prestazioni

dovute.

A

questo proposito va rilevato che, in materia di previdenza professionale, il

Tribunale federale ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una

prestazione gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag.

134, confermata in DTF 137 V 373 e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25

giugno 2012 e 9C_334/2011 del 2 agosto 2011). In tal caso va applicato il tasso

previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V

133; DTF 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012). Nell’evenienza in cui

la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di

natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo (in tema

vedasi anche STF 9C_165/2022 del 16 marzo 2023, commentata da

Schilter/Wyler-Schmelzer, Regelung des Verzugszinses, in: Schweizer

Personalvorsorge 10-23, pagg. 112 e 113).

Per

la giurisprudenza, inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella

previdenza obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il

rapporto giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella

previdenza sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo

alla previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a

e 115 V 37 consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte

generale del codice delle obbligazioni e quindi gli artt. 102 segg. (DTF 119 V

134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).

Nel

caso di specie la Fondazione è in mora con il pagamento del capitale in

questione sin dal decesso dell’assicurato, senza che sia necessaria una messa

in mora da parte dell’attrice (cfr. STF 9C_31/2022 del 24 luglio 2023 consid.

4.2.1).

L’art.

4.2.4 cpv. 1 del Regolamento prevede che si applichi l’interesse di mora

secondo la LFLP. Quest’ultimo equivale al tasso d’interesse minimo stabilito

nella LPP, aumentato dell’uno per cento (artt. 26 cpv. 2 LFLP e 7 OLP). Essendo

il tasso di interesse minimo LPP dell’1% dal 1. gennaio 2017 e dell’1.25% dal

1. gennaio 2024 (artt. 15 cpv. 2 LPP e 12 lett. j. e k. OPP 2), il tasso

d’interesse applicabile alla fattispecie è del 2% dal 1. gennaio 2017 e del

Considerandi

2.

% dal 1. gennaio 2024.

Visto

quanto precede, sul capitale di decesso vanno computati interessi di mora del

2% dal __________ maggio 2022 e del 2.25% dal 1. gennaio 2024.

2.9

Riguardo

alle prove richieste da entrambe le parti, va ricordato che se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (apprezzamento

anticipato delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).

Nel

caso in esame, per quanto detto sopra (consid. 2.6) questo Tribunale già sulla

base dell’esauriente documentazione agli atti ha potuto concludere che la

sig.ra TERZ 1 non ha vissuto in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio

fino al decesso dell’assicurato.

Non

è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

2.10

In

conclusione la petizione va accolta, la Fondazione deve pertanto versare

all’attrice il richiesto capitale di decesso, oltre interessi del 2% dal __________

maggio 2022 e del 2.25% dal 1. gennaio 2024.

2.11

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29

cpv. 1 Lptca), non sono accollate tassa di giustizia e spese.

2.12

Secondo

l’art. 30 cpv. 1 Lptca, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale.

Visto

l’esito della procedura l’attrice, rappresentata dall’avv. RA 1, ha diritto al

versamento di un importo a titolo di ripetibili. Nella petizione ella ha

valutato il loro importo in fr. 4'000, nelle osservazioni del 23 agosto 2024 in

fr. 8'000; in entrambe le occasioni non ha tuttavia allegato alcuna nota

d’onorario a giustificazione di tali cifre e, quindi, dell’ingente lavoro da

parte del legale che vi sarebbe alla base. Alla luce della prassi di questo

Tribunale, appare giustificato quantificare le ripetibili in fr. 2’500.

Il

terzo chiamato in causa, che ha attivamente esercitato i diritti spettanti alle

parti ed è soccombente, deve partecipare al rimborso delle ripetibili della

parte che vince la causa (Volz, in Hurst/Pfiffner/Zünd, Kommentar zum Gesetz

über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3. ed., Zurigo/Ginevra

2024, § 14 n. 34a pag. 216). La sig.ra TERZ 1, chiamata in causa nella presente

procedura, ha dichiarato “di essere la compagna del Signor __________ dalla

24.

Agosto 2009 fino al decesso del Signor __________” (doc. XV).

Le

ripetibili vanno pertanto messe a carico della CV 1 e di TERZ 1, entrambe

soccombenti, in ragione di 1/2 ciascuna.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta.

§ È

fatto ordine alla CV 1 di versare ad AT 1 l’avere di vecchiaia disponibile al

momento del decesso di __________, oltre interessi del 2% dal __________ maggio

2022 e del 2.25% dal 1. gennaio 2024.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 e TERZ 1 rifonderanno

ad AT 1 fr. 1’250 ciascuna a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti