Lexipedia

Decisione

34.2024.12

La persona, che secondo la Cassa pensioni avrebbe diritto al capitale di decesso, non "ha vissuto in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio fino al decesso della persona assicurata" ai sensi del Regolamento di previdenza. Accolta pertanto la petizione della madre dell'assicurato

7 aprile 2025Italiano24 min

di alloggiare presso un nostro appartamento dedicato all’alloggio degli operai”.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2024.12

MP/gm

Lugano

7 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell’8 aprile 2024 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

chiamata in causa:

CV 1

rappr. da: RA 2

TERZ 1

in materia di previdenza

professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, nato nel 1982 e domiciliato a

__________ (Canton __________), è deceduto il __________ maggio 2022. Al

momento del decesso era dipendente della __________ (con sede ad __________) e

assicurato per il tramite del datore di lavoro presso la CV 1 (in seguito:

Fondazione).

1.2. Con

messaggio di posta elettronica del 22 luglio 2022 __________, sorella

dell’assicurato, ha chiesto alla Fondazione la liquidazione del secondo

pilastro (doc. I E, pag. 2), allegando ai successivi messaggi la documentazione

richiesta dall’istituto di previdenza (docc. I G-L).

Con

messaggio di posta elettronica dell’11 marzo 2024, la Fondazione ha respinto la

richiesta. Facendo riferimento al proprio regolamento, l’istituto di previdenza

ha motivato il rifiuto con l’esistenza di una partner dell’assicurato, che ha

la precedenza sui genitori e i fratelli di quest’ultimo (doc. I M).

1.3. Con

petizione dell’8 aprile 2024 AT 1, madre dell’assicurato e rappresentata

dall’avv. RA 1, ha chiesto che sia ordinato alla Fondazione di versarle il

capitale di decesso oltre interessi dal 30 maggio 2022, che non si prelevino

tasse e spese e che le siano riconosciuti fr. 4’000 a titolo di ripetibili.

Ella in sostanza contesta che la relazione tra l’assicurato e la partner sia

consistita in una convivenza simile a un matrimonio rispettivamente che questa

relazione sia durata –ininterrottamente – per i cinque anni antecedenti al

decesso dell’assicurato.

1.4. Con

la risposta di causa la Fondazione, rappresentata dal RA 2, ha postulato la

reiezione della petizione, con ripetibili a carico dell’attrice. La Fondazione ritiene

comprovata, sulla base dei documenti allegati, l’esistenza di una relazione e

la durata ultraquinquennale della stessa; al contrario, l’asserita interruzione

dei rapporti non risulterebbe dalle prove documentali.

1.5. Dopo

l’inoltro di un ulteriore scritto da parte di ciascuna delle parti, in cui

hanno ribadito le rispettive posizioni, questo Tribunale ha ordinato la

chiamata in causa di TERZ 1, che con scritto del 23 luglio 2024 ha in sostanza

dichiarato di essere la compagna dell’assicurato.

1.6. Dopo

che le parti hanno fatto pervenire ulteriori scritti, nei quali hanno

confermato le proprie posizioni, con scritto del 7 novembre 2024 questo Tribunale

ha posto alcune domande alla sig.ra TERZ 1, che ha risposto con scritto dell’11

dicembre 2024.

1.7. Alla

richiesta di precisazioni di questo Tribunale del 16 gennaio 2025 la sig.ra TERZ

1 ha risposto con scritto del 21 gennaio 2025.

considerato in diritto

2.1. Giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1. gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Siccome

il luogo in cui l’assicurato era stato assunto si trova in Ticino e trattandosi

di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza

dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con

riferimenti).

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’attrice, madre dell’assicurato, ha

diritto a un capitale di decesso a seguito della scomparsa di quest’ultimo.

2.3.

2.3.1. Secondo

l’art. 20a cpv. 1 LPP, nell’ambito della previdenza professionale

sovraobbligatoria, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento,

oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti

beneficiari di prestazioni per superstiti:

a. le

persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la

persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni

prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli

comuni;

b. in

assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non

adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli

e le sorelle;

c. in

assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi,

ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione

1. dei

contributi pagati dall'assicurato, o

2. del 50%

del capitale di previdenza.

Nel far uso di tale facoltà

l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la cerchia dei beneficiari

né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art. 20a cpv. 1 LPP, ma può

invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie all’interno di una

cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative trattandosi,

appunto, di previdenza sovraobbligatoria [cfr. in particolare la DTF 142 V 235

dove al consid. 1.1 è stato evidenziato che: “(…) Nach Art.

20a Abs. 1 BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement neben den

Anspruchsberechtigten nach den Art. 19 (überlebender Ehegatte), 19a

(eingetragene Partnerin oder Partner) und 20 (Waisen) begünstigte Personen für

die Hinterlassenenleistungen vorsehen, u.a. natürliche Personen, die vom

Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die

mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine

Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer

gemeinsamer Kinder aufkommen muss (lit. a). Eine Vorsorgeeinrichtung muss nicht

alle der in Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG aufgezählten Personen begünstigen und

kann den Kreis der Anspruchsberechtigten enger fassen als im Gesetz

umschrieben, insbesondere ist sie befugt, von einem restriktiveren Begriff der

Lebensgemeinschaft auszugehen. Denn die Begünstigung der in Art. 20a Abs. 1 BVG

genannten Personen gehört zur weitergehenden bzw. überobligatorischen

beruflichen Vorsorge (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3 BVG und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 3

ZGB). Die Vorsorgeeinrichtungen sind somit frei zu bestimmen, ob sie überhaupt

und für welche dieser Personen sie Hinterlassenenleistungen vorsehen wollen.

Zwingend zu beachten sind lediglich die in lit. a-c von Art. 20a Abs. 1 BVG

aufgeführten Personenkategorien sowie die Kaskadenfolge. Umso mehr muss es den

Vorsorgeeinrichtungen daher grundsätzlich erlaubt sein, etwa aus Gründen der

Rechtssicherheit (Beweis anspruchsbegründender Umstände) oder auch im Hinblick

auf die Finanzierbarkeit der Leistungen, den Kreis der zu begünstigenden

Personen enger zu fassen als im Gesetz umschrieben (BGE 137 V 383 E. 3.2 S.

388; 136 V 49 E. 3.2 S. 51, 127 E. 4.4 S. 130; 134 V 369 E. 6.3.1.2 S. 378; je

mit Hinweisen auf die Lehre) (…)]”.

Secondo giurisprudenza, gli

istituti di previdenza che fanno uso della facoltà offerta loro dall’art. 20a

cpv. 1 LPP di porre delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle contenute

nella stessa disposizione devono rispettare i principi della parità di

trattamento ed il divieto di discriminazione (“Selon une jurisprudence

maintenant bien établie, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu'elles

font usage de la faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles

figurant dans cette disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86

consid. 4.2 p. 93; 137 V 383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles

respectent les principes – non problématiques en l'espèce (cf. supra consid.

4.3) – de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination”; STF 9C_403/2011 del 12 giugno 2012 consid. 4.4).

2.3.2 Tra

gli aventi diritto ad una rendita per convivente di cui all’art. 20a cpv. 1

lett. a LPP vi è “la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui (l’assicurato,

n.d.r.) negli ultimi cinque anni prima del decesso”.

Secondo

giurisprudenza, con “convivenza” ai sensi dell’art. 20a cpv. 1 lett. a LPP

s’intende una relazione tra due persone dello stesso o diverso sesso, la quale

di principio ha carattere esclusivo, dal punto di vista mentale, emotivo ed

economico. Non necessaria è l’esistenza di una durevole ed indivisa comunione

domestica (“ständige ungeteilte Wohngemeinschaft”), tantomeno l’assistenza

preponderante di uno dei partner. Il criterio determinante è sapere se, secondo

le circostanze, si può ritenere che i due partner sono disposti a darsi

reciproca assistenza e fedeltà ai sensi dell’art. 159 cpv. 3 CC (DTF 137 V 383

consid. 4.1 citato in Hürzeler/Scartazzini, in

Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 20a n. 19, pag.

299; Glanzmann-Tarnutzer, Die Lebenspartnerrente gemäss Art. 20a Abs.1 lit. a

BVG, in AJP 2014, pagg. 1150-1151; Moser, Umsetzungsfragen bei

Lebenspartnerleistungen, in SPV 2014, pag. 53; Amstutz, Möglichkeiten und

Grenzen von Todesfallleistungen, in SPV 2014, pag. 47).

Gli istituti di previdenza

possono tuttavia prevedere, nell’ambito dell’art. 20a cpv. 1 lett. a LPP, che

un’economia domestica in comune possa costituire una condizione supplementare

alla nascita del diritto alla rendita per convivente superstite (“gemeinsamer

Haushalt”: Hürzeler/Scartazzini, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., art.

20a n. 19 pag. 300 con riferimento a DTF 137 V 383 consid. 3,

138 V 86 consid. 5; cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 978 pag. 317).

Chiamato a pronunciarsi sull’interpretazione e l’applicazione della nozione

regolamentare «dass während mindestens fünf Jahren "ununterbrochen ein

gemeinsamer Haushalt geführt wurde"», il TF ha stabilito che “(…) bei

einer Lebensgemeinschaft ist in Bezug auf das zusätzliche Erfordernis eines

unmittelbar vor dem Tod während mindestens fünf Jahren ununterbrochen geführten

gemeinsamen Haushalts massgebend, ob die Lebenspartner den manifesten Willen

hatten, ihre Lebensgemeinschaft, soweit es die Umstände ermöglichen, als

ungeteilte Wohngemeinschaft im selben Haushalt zu leben (…)” (cfr.

il regesto della DTF 137 V 383).

Va infine rilevato che i

regolamenti non possono ridurre il periodo di cinque anni di convivenza

ininterrotta (Stauffer, op. cit., n. 735, pag. 273).

2.4. Nel

caso in esame, essendo l’assicurato deceduto il __________ maggio 2022, è

applicabile il “Regolamento di previdenza” edizione 1/2022 della Fondazione (Regolamento;

doc. I F). Secondo giurisprudenza, infatti, per stabilire il diritto del

convivente superstite va applicato il regolamento in vigore al momento del

decesso della persona assicurata (vedi, ad esempio, le DTF 142 V 233 e 136 V

331).

Gli

artt. 4.5.5 cpv. 1 (dal titolo marginale “Capitale di decesso”) e 4.5.7 cpv. 1 del

Regolamento (dal titolo marginale “Persone aventi diritto ai capitali di

decesso”) stabiliscono:

" Se una

persona assicurata muore prima del pensionamento, i superstiti hanno diritto

all’avere di vecchiaia disponibile, a condizione che detto avere non serva per

il finanziamento di una rendita per conviventi o di una rendita al coniuge

divorziato. Ciò vale anche per i piani di previdenza che iniziano prima del 1°

gennaio 2009 e basati su disposizioni di diverso tenore”.

rispettivamente

" Indipendentemente

dal diritto successorio, hanno diritto ai capitali di decesso:

a) il coniuge superstite; in sua

mancanza

b) i figli aventi diritto a una rendita;

in loro mancanza

c) le altre persone fisiche

assistite in misura preponderante dalla persona assicurata deceduta, o la

persona che ha vissuto ininterrottamente negli ultimi cinque anni in un

rapporto di convivenza simile a un matrimonio fino al decesso della persona

assicurata oppure che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli in

comune; in loro mancanza

d) gli altri figli; in loro

mancanza

e) i genitori; in loro

mancanza

f) i fratelli e le sorelle; in

loro mancanza

g) gli altri eredi legali (ad

eccezione dell’ente pubblico) per la metà del capitale di decesso, al massimo

tuttavia per il 50% dell’avere di vecchiaia disponibile” (sottolineature del redattore).

2.5. Nella

fattispecie va esaminato se vi è una persona ai sensi dell’art. 4.5.7 cpv. 1

lett. c del Regolamento che possa avere diritto al capitale di decesso. La

Fondazione ha infatti respinto la richiesta formulata dall’attrice, madre

dell’assicurato, con la motivazione che ha prioritariamente diritto a detto

capitale la di lui partner; l’attrice, invece, nega tale qualità alla sig.ra TERZ

1.

Questo

Tribunale osserva innanzitutto che la Fondazione, all’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. c

del Regolamento, non sembra aver posto delle condizioni più ristrettive

rispetto a quelle contenute nella LPP, contrariamente a quanto sostenuto

dall’attrice (doc. I n. 14). L’espressione “vissuto […] in un

rapporto di convivenza simile a un matrimonio” non può in effetti che

equivalere a quel “convissuto” di cui all’art. 20a cpv. 1 lett. a LPP,

così come interpretato dalla giurisprudenza, che come visto al consid. 2.3.2 (già)

esige che i due partner siano disposti a darsi reciproca assistenza e fedeltà

ai sensi dell’art. 159 cpv. 3 CC (articolo il cui titolo marginale è “Unione

coniugale; diritti doveri dei coniugi” e che si trova all’interno del titolo

quinto, “Degli effetti del matrimonio in generale”, del CC). Non sembra quindi

corretto seguire l’attrice laddove afferma che il Regolamento impone l’esigenza

di una comunione domestica rispettivamente la volontà di viverci, circostanze

permettendo.

L’interpretazione

del Regolamento qui data è d’altronde confermata dalla definizione del termine

“conviventi” che si trova all’art. 1.1 del Regolamento e dall’utilizzo che ne è

poi fatto nel testo. Essa è la seguente:

" Nel

presente regolamento sono considerate conviventi le persone seguenti:

- il coniuge;

- il

partner registrato ai sensi della LUD;

- la persona,

non coniugata e senza legame di parentela con la persona assicurata, che negli

ultimi cinque anni e fino al decesso di quest’ultima ha vissuto

ininterrottamente nella medesima economia domestica in un rapporto di

convivenza simile a un matrimonio;

- la

persona, non coniugata e senza legame di parentela con la persona assicurata,

che al momento del decesso di quest’ultima gestiva con lei la medesima economia

domestica e che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune”

(sottolineatura e grassetto del redattore).

Mettendo a confronto l’art.

4.5.7 cpv. 1 lett. c del Regolamento e la definizione di “conviventi” di cui

all’art. 1.1 (e meglio la terza fattispecie elencata, l’unica che può

riguardare il presente caso), si può notare che l’elemento più rilevante che li

differenzia è il concetto di “medesima economia domestica”, presente solo

all’art. 1.1. Il termine “conviventi” non è utilizzato all’art. 4.5.7 cpv. 1

lett. c, ma lo è altrove all’interno del Regolamento. Per esempio all’art.

4.5.1, che tratta della “Rendita per conviventi in caso di decesso prima del

pensionamento”. Se ne ha che la Fondazione sembra aver inteso concedere il

capitale di decesso alla persona che viveva in un rapporto di convivenza simile

a un matrimonio con l’assicurato, ciò che come visto (cfr. supra consid.

2.3.2) non comporta l’esistenza di una medesima economia domestica; mentre che ha

subordinato la concessione della rendita a quest’esigenza supplementare. Altrimenti,

molto semplicemente, avrebbe utilizzato anche all’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. c del

Regolamento il termine “conviventi”, senza ricorrere a una lunga espressione.

Con il profilo della persona

avente diritto al capitale di decesso ai sensi dell’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. c

del Regolamento così delineato, questo Tribunale, sulla base degli atti

trasmessi in corso di procedura, concorda con la Fondazione nel ritenere la

sig.ra TERZ 1 la persona che ha vissuto con l’assicurato in un rapporto di

convivenza simile a un matrimonio. Infatti:

-

delle dodici fotografie prodotte sub doc. VI 2, otto ritraggono sia l’assicurato

che la sig.ra TERZ 1, soli, con i famigliari di lui o con terzi (in

atteggiamenti o situazioni che fanno presumere si tratti di amici); parimenti,

delle 22 fotografie prodotte sub doc. XV 18-39 e datate (laddove una data è

presente) tra l’8 febbraio 2013 e il 16 agosto 2020, quattro ritraggono

l’assicurato e la sig.ra TERZ 1 in atteggiamenti intimi/di complicità e

provengono da profili Facebook, quindi – se non sono necessariamente visibili a

chiunque – perlomeno non sono strettamente riservate ai due (doc. XV 20, 25, 30

e 38);

-

l’assicurato ha funto da fideiussore nei confronti del locatore del bene

locato dalla sig.ra TERZ 1 (doc. VI 3), bene dove poi si è trasferito

anch’egli;

-

sebbene i documenti svizzeri e italiani relativi alle residenze dei due

talvolta non si concilino, emerge comunque indubitabilmente che la sig.ra TERZ

1 ha risieduto dal 24 maggio 2012 presso la famiglia dell’assicurato (doc. VI 5),

dove ha lavorato quale badante dell’attrice (doc. VIII P), e che entrambi hanno

vissuto nel medesimo appartamento, a __________ dal 25 gennaio 2021 (doc. XV 5,

8, 9 e 11-13) e a __________ dal 1. febbraio 2022 (doc. VI 4 e XV 9);

aggiungasi che la sig.ra TERZ 1 ha affermato di recarsi con l’assicurato in

Svizzera, dove restava una o due settimane prima di rientrare in Italia, e che __________,

collega della sig.ra TERZ 1 e che l’ha definita la “compagna”

dell’assicurato, ha riferito che nel 2018/2019 quest’ultimo “rientrava

venerdì sera presso l’abitazione dei suoi genitori” (doc. XII 8);

-

in entrambi gli annunci funebri la sig.ra TERZ 1 è citata quale “compagna”

(doc. VI 7 e XV 1);

-

__________ ha definito la sig.ra TERZ 1 la “compagna”

dell’assicurato e riferito che quest’ultimo e la sig.ra TERZ 1 sono venuti “alcune

volte a cena” da lei e dal marito e che le coppie hanno fatto “varie

uscite” (doc. XII 9);

-

l’ex datore di lavoro dell’assicurato ha definito la sig.ra TERZ 1 la di

lui “compagna” e riferito che capitava che rispondesse lei al telefono

di lui (doc. XII 10)

-

nell’annuncio funebre del padre dell’assicurato, deceduto il 20

settembre 2021, si può leggere “__________ con TERZ 1” (doc. XV 3);

-

la fotografia sub doc. XV 16 ritrae un anello con incisi i nomi TERZ 1”

e “__________”, che a detta della sig.ra TERZ 1 sarebbe una fede.

Tutti questi elementi, presi nel

loro complesso, paiono dimostrare l’esistenza di una relazione di coppia,

vissuta come tale anche in famiglia, nella cerchia di amici e verso l’esterno.

Se si volesse invece

interpretare il Regolamento come proposto dall’attrice, va detto che

difficilmente si potrebbe concludere che la coppia ha vissuto in comunione

domestica. I documenti svizzeri e italiani relativi alle residenze

dell’assicurato e della sig.ra TERZ 1, tranne che dal 25 gennaio 2021, danno infatti

atto di domicili differenti e quest’ultima non ha mai dato una spiegazione

plausibile al riguardo.

Le questioni riguardanti come

va interpretato il Regolamento e di sapere se tra i due vi è stata una

relazione simile al matrimonio e se la coppia ha vissuto in comunione domestica

possono comunque rimanere indecise in virtù delle considerazioni che seguono.

2.6. L’art.

4.5.7 cpv. 1 lett. c del Regolamento (e già l’art. 20a cpv.1 lett. a LPP, da

cui il Regolamento non si discosta) pone ulteriori condizioni: il rapporto di

convivenza simile a un matrimonio deve essere durato “ininterrottamente”,

“negli ultimi cinque anni”, “fino al decesso della persona assicurata”.

Se

la durata ultraquinquennale del rapporto sembra assodata, stando ai riferimenti

temporali contenuti nei documenti citati al considerando precedente,

problematica è invece la questione di sapere se il rapporto è durato fino al

decesso dell’assicurato. La versione dell’attrice è infatti fin da subito stata

che in quel momento il rapporto era interrotto, versione che ha in seguito

sempre mantenuto (doc. I p.to 15, VIII ad. 26, XVII p.to 2).

La

risposta a questa domanda è decisiva, poiché il rapporto deve interrompersi con

la morte dell’assicurato. Se viene interrotto prima per altri motivi, allora viene

meno la protezione assicurativa del potenziale beneficiario (Amstutz, in

Hürzeler/Stauffer, Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, Art. 20a BVG n.

35; Hürzeler/Scartazzini, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., art. 20a n. 20

pag. 300; Glanzmann-Tarnutzer, op. cit., pag. 1150).

Tornando

alla fattispecie, va rilevato che l’attrice ha trasmesso a questo Tribunale un

messaggio Whatsapp (doc. XVII Q), che la sig.ra TERZ 1 ha confermato esserle

stato inviato dall’assicurato il __________ maggio 2022 alle 12:29, quindi

poche ore prima del decesso. L’assicurato ha scritto:

" Ho deciso

Fatti

di rinunciare ha tutto quello che mi spetta qua sono stato uno stupido per

cercare di tenere in vita quello che mio papà aveva messo in piedi.. basta

rinuncio ha tutto se riuscirò ha riprendermi dalla tua perdita vado via non

tornerò mai più qua a parte quando potrò porterò solo un fiore al mio papà

sempre se non lo porterò via con me.. (al prato), come voleva lui! Addio TERZ 1

parto questa sera non vengo a casa lunedì.. addio resterai x sempre nel mio

cuore”.

Il

riferimento alla “tua perdita” (cioè la perdita di te, della destinataria

del messaggio), l’annuncio di rinunciare a tutto e di partire definitivamente,

gli addii, la chiosa finale (“resterai x sempre nel mio cuore”) sono tutti

elementi che non possono essere messi in relazione a null’altro se non alla

chiusura di un rapporto.

Il

fatto che il rapporto si era interrotto è altresì corroborato dalla

dichiarazione del datore di lavoro sub doc. XVII R, secondo il quale

l’assicurato alcune settimane prima del decesso “aveva richiesto la possibilità

di alloggiare presso un nostro appartamento dedicato all’alloggio degli operai”.

Non se ne può che evincere che l’assicurato aveva intenzione di lasciare

l’appartamento comune di __________.

La

presenza della sig.ra TERZ 1 nell’annuncio funebre quale compagna è peraltro facilmente

spiegabile, come indicato dall’attrice (doc. VIII pagg. 8, 15 e 17), con la

volontà di evitare di mettere alla pubblica berlina i fatti, perché in realtà

sarebbe stata la fine della relazione ad avere portato l’assicurato al gesto

estremo. Questa spiegazione – cioè che si volevano evitare dicerie – è

confermata da __________ e __________ (doc. XVII S). È vero che le suddette

possono unicamente riferire di quanto è stato loro detto dalla sorella

dell’assicurato, non pertanto direttamente da quest’ultimo; tuttavia

riferiscono di ciò che è stato detto loro “il 30 maggio 2022”

rispettivamente “quando successe il suicidio”, quindi in tempi non

sospetti precedenti all’avvio della presente procedura.

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che la sig.ra TERZ 1 non ha vissuto

ininterrottamente negli ultimi cinque anni in un rapporto di convivenza simile

a un matrimonio fino al decesso dell’assicurato.

Quanto

a un’eventuale interruzione precedente della relazione tra l’assicurato

e la sig.ra TERZ 1, che secondo l’attrice sarebbe poi andata a vivere in __________,

agli atti non v’è invece nessuna prova in tal senso.

2.7. Visto

quanto sopra, posto che l’assicurato è morto prima del pensionamento e che non

vi sono né conviventi ai sensi dell’art. 1.1 del Regolamento né un coniuge

(divorziato o no) né figli, considerato altresì che agli atti non v’è alcun

elemento idoneo a rendere verosimile che la sig.ra TERZ 1 sia stata assistita

dall’assicurato (ma soprattutto che lo sia stata in misura preponderante),

non entrano in considerazione i potenziali beneficiari di cui all’art. 4.5.7

cpv. 1 lett. a-d del Regolamento. Altrettanto pacifico il fatto che il padre

dell’assicurato era già morto al momento del decesso di quest’ultimo e che l’attrice

ne è la madre. Ai sensi dell’art. 4.5.7 cpv. 1 lett. e del Regolamento ella ha quindi

diritto all’avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso di cui all’art.

4.5.5 cpv. 1 del Regolamento.

2.8. L’attrice

ha chiesto anche il riconoscimento di interessi moratori sulle prestazioni

dovute.

A

questo proposito va rilevato che, in materia di previdenza professionale, il

Tribunale federale ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una

prestazione gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag.

134, confermata in DTF 137 V 373 e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25

giugno 2012 e 9C_334/2011 del 2 agosto 2011). In tal caso va applicato il tasso

previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V

Considerandi

133; DTF 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012). Nell’evenienza in cui

la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di

natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo (in tema

vedasi anche STF 9C_165/2022 del 16 marzo 2023, commentata da

Schilter/Wyler-Schmelzer, Regelung des Verzugszinses, in: Schweizer

Personalvorsorge 10-23, pagg. 112 e 113).

Per

la giurisprudenza, inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella

previdenza obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il

rapporto giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella

previdenza sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo

alla previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a

e 115 V 37 consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte

generale del codice delle obbligazioni e quindi gli artt. 102 segg. (DTF 119 V

134.

consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).

Nel

caso di specie la Fondazione è in mora con il pagamento del capitale in

questione sin dal decesso dell’assicurato, senza che sia necessaria una messa

in mora da parte dell’attrice (cfr. STF 9C_31/2022 del 24 luglio 2023 consid.

4.2.1).

L’art.

4.2.4

cpv. 1 del Regolamento prevede che si applichi l’interesse di mora

secondo la LFLP. Quest’ultimo equivale al tasso d’interesse minimo stabilito

nella LPP, aumentato dell’uno per cento (artt. 26 cpv. 2 LFLP e 7 OLP). Essendo

il tasso di interesse minimo LPP dell’1% dal 1. gennaio 2017 e dell’1.25% dal

1.

gennaio 2024 (artt. 15 cpv. 2 LPP e 12 lett. j. e k. OPP 2), il tasso

d’interesse applicabile alla fattispecie è del 2% dal 1. gennaio 2017 e del

2.25% dal 1. gennaio 2024.

Visto

quanto precede, sul capitale di decesso vanno computati interessi di mora del

2% dal __________ maggio 2022 e del 2.25% dal 1. gennaio 2024.

2.9

Riguardo

alle prove richieste da entrambe le parti, va ricordato che se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (apprezzamento

anticipato delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).

Nel

caso in esame, per quanto detto sopra (consid. 2.6) questo Tribunale già sulla

base dell’esauriente documentazione agli atti ha potuto concludere che la

sig.ra TERZ 1 non ha vissuto in un rapporto di convivenza simile a un matrimonio

fino al decesso dell’assicurato.

Non

è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

2.10

In

conclusione la petizione va accolta, la Fondazione deve pertanto versare

all’attrice il richiesto capitale di decesso, oltre interessi del 2% dal __________

maggio 2022 e del 2.25% dal 1. gennaio 2024.

2.11

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29

cpv. 1 Lptca), non sono accollate tassa di giustizia e spese.

2.12

Secondo

l’art. 30 cpv. 1 Lptca, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale.

Visto

l’esito della procedura l’attrice, rappresentata dall’avv. RA 1, ha diritto al

versamento di un importo a titolo di ripetibili. Nella petizione ella ha

valutato il loro importo in fr. 4'000, nelle osservazioni del 23 agosto 2024 in

fr. 8'000; in entrambe le occasioni non ha tuttavia allegato alcuna nota

d’onorario a giustificazione di tali cifre e, quindi, dell’ingente lavoro da

parte del legale che vi sarebbe alla base. Alla luce della prassi di questo

Tribunale, appare giustificato quantificare le ripetibili in fr. 2’500.

Il

terzo chiamato in causa, che ha attivamente esercitato i diritti spettanti alle

parti ed è soccombente, deve partecipare al rimborso delle ripetibili della

parte che vince la causa (Volz, in Hurst/Pfiffner/Zünd, Kommentar zum Gesetz

über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3. ed., Zurigo/Ginevra

2024, § 14 n. 34a pag. 216). La sig.ra TERZ 1, chiamata in causa nella presente

procedura, ha dichiarato “di essere la compagna del Signor __________ dalla

24.

Agosto 2009 fino al decesso del Signor __________” (doc. XV).

Le

ripetibili vanno pertanto messe a carico della CV 1 e di TERZ 1, entrambe

soccombenti, in ragione di 1/2 ciascuna.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta.

§ È

fatto ordine alla CV 1 di versare ad AT 1 l’avere di vecchiaia disponibile al

momento del decesso di __________, oltre interessi del 2% dal __________ maggio

2022 e del 2.25% dal 1. gennaio 2024.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 e TERZ 1 rifonderanno

ad AT 1 fr. 1’250 ciascuna a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti