34.2024.13
Cambiamento Istituto di previdenza. Contestato ammontare della rendita di vecchiaia. Versamento unico agli assicurati più anziani. No diritti acquisiti. Corretta applicazione dell’aliquota di conversione. Petizione respinta
24 marzo 2025Italiano85 min
di cui CHF 5.5 Mio a carico dell’Amministrazione comunale. Infine, il finanziamento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2024.13
jv/gm
Lugano
24 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry,
cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 20 aprile 2024 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza
professionale
chiamato in causa: Comune di TERZ 1
rappr. da: RA 1
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, classe 1959, è stato alle
dipendenze delle __________ (di seguito: __________), azienda senza personalità
giuridica del Comune di TERZ 1, dal 1. luglio 2010 al 30 maggio 2024 ed era
pertanto assicurato per la previdenza professionale (I/A1; art. 1
cpv. 1, 2 e 5 Regolamento __________ del 1. febbraio 2021, stato al 28 gennaio
2025, reperibile all’indirizzo __________, consultato il 28 gennaio 2025).
1.2. __________, quale datrice di
lavoro, è stata affiliata all’allora Cassa Pensioni dei dipendenti e dei
docenti dello Stato, attuale Istituto di previdenza del Canton Ticino (di
seguito: IPCT), dal 1992 a dicembre 2016 (cfr. Messaggio Municipale N. 52/2014
del 9 ottobre 2014, pag. 2, reperibile all’indirizzo __________, consultato il
28 gennaio 2025), mentre dal 1. gennaio 2017 è affiliata a CV 1 (di seguito:
Fondazione) ((V/1), cfr. Messaggio Municipale N. 95/2016 del 22 dicembre 2015).
1.3. Dal 1. giugno 2024 AT 1 è al
beneficio della pensione di vecchiaia, avendo raggiunto l’età ordinaria di
pensionamento di 65 anni (petizione, pag. 2; I/EE; certificato assicurativo
valido al 1. gennaio 2024, sub V/6).
1.4. Contestando l’ammontare della
rendita di vecchiaia comunicatagli dalla Fondazione, con la presente petizione AT
1 chiede il versamento in capitale di complessivi fr. 504'352 (pari al valore
di finanziamento della differenza tra la rendita di vecchiaia comunicatagli
dalla Fondazione, fr. 61'278, e la rendita di vecchiaia ex art. 24 Legge
sull’istituto di previdenza del Cantone Ticino (Liptc), fr. 81'442, applicando
un’aliquota di conversione del 6,8% alla parte obbligatoria dell’avere di
vecchiaia), subordinatamente di complessivi fr. 468'930 (pari al valore di
finanziamento della differenza tra la rendita di vecchiaia comunicatagli dalla
Fondazione, fr. 61'278, e la rendita di vecchiaia ex art. 24 Liptc, fr. 81'442,
applicando un’aliquota di conversione del 4,3% alla parte sovraobbligatoria
dell’avere di vecchiaia), in entrambi i casi per il 3 giugno 2024 e con
interessi del 5% dal 1. luglio 2024. In via ancora più subordinata, egli chiede
un supplemento annuo di fr. 20'154 entro il 31 dicembre di ogni anno di vita
(pro rata dal 1. giugno 2024 per il 2024 e per l’anno di decesso), da computare
alla rendita di vecchiaia comunicatagli dalla Fondazione (fr. 61'278).
Sostiene, in estrema sintesi, che
la Fondazione non abbia debitamente recepito nel Regolamento la volontà del
Comune, espressa in diverse occasioni, di mantenere le garanzie conferitegli
dall’art. 24 cpv. 24 della Legge sull’istituto di previdenza del Cantone Ticino
(Lipct) (di seguito: norma transitoria), ossia una rendita di vecchiaia
determinata secondo il piano assicurativo in primato delle prestazioni. Queste
garanzie, secondo il ricorrente costituiscono dei diritti acquisiti. Censura
inoltre un’illecita riduzione dell’aliquota di conversione sull’avere di vecchiaia
obbligatorio, asserendo che l’aliquota del 6% applicata al momento del
pensionamento violi la LPP che prevede un’aliquota minima del 6,8%.
Tali circostanze gli avrebbero
causato un’illecita riduzione della rendita di vecchiaia.
1.5. Con la risposta di causa la
Fondazione chiede la reiezione della petizione.
Sostiene che la norma
transitoria, come tale, non ha alcuna valenza nel rapporto di previdenza tra la
Fondazione e l’insorgente, tale rapporto essendo integralmente ed
esclusivamente disciplinato dal contratto d’affiliazione n. 318697.10 e dai
disposti regolamentari in vigore al momento del pensionamento.
Ritiene inoltre che la riduzione
dell’aliquota di conversione sull’avere di vecchiaia obbligatorio sia conforme
alla legge e al regolamento, essendo stati rispettati i minimi legali in
applicazione del principio dell’imputazione.
1.6. Con osservazioni dell’11 giugno
2024 l’attore ha chiesto l’edizione “dell’offerta assicurativa n. __________,
versione nr. 1 dell’11 dicembre 2014, parte integrante del contratto
d’affiliazione n. 318697.10”, ribadendo la propria posizione (VII+1).
1.7. Con scritto dell’8 luglio 2024 la
Fondazione ha prodotto l’offerta assicurativa n. __________, rinviando per il
resto alla risposta di causa (X+1).
1.8. Con scritto del 22 luglio 2024
l’attore ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni, rinviando
integralmente alla petizione e alle osservazioni dell’11 giugno 2024 (XII).
1.9. Con decreto 25 settembre 2024 il
TCA ha chiamato in causa il Comune di TERZ 1, assegnandogli un termine –
prorogato due volte (XVI e XVIII) – per presentare osservazioni scritte (XIV).
1.10. Con osservazioni del 7 novembre 2024
il Comune di TERZ 1 ha comunicato “di aver ossequiato ai propri obblighi
legali e contrattuali nei confronti di entrambe le parti, indipendentemente
dall’esito della vertenza”, rimettendosi al giudizio del TCA (XIX).
1.11. Le parti non hanno presentato
osservazioni relative alla comunicazione del Comune.
considerato in diritto
2.1. Secondo l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni
Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle
controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art.
4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza
professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL
852.100).
Con riferimento alla competenza
territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio
svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu
assunto.
Per quanto riguarda la natura del
litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di
contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza
professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto
principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie
afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio
(attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali.
Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la
controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale,
anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta
previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi
citati).
Pacifica
nel caso in esame è la competenza materiale, trattandosi di una controversia
tra un assicuratore LPP ed un avente diritto riguardante la rendita di
vecchiaia (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo TCA, essendo il luogo
dell’azienda presso il quale l’assicurato fu assunto (TERZ 1) nel Canton Ticino
(cfr. supra consid. 1.1.).
2.2. L’oggetto del contendere è sapere
se è a ragione che l’attore chiede il versamento in capitale del valore di
finanziamento della differenza tra la rendita di vecchiaia fissata dalla
Fondazione e la rendita di vecchiaia stabilita secondo la norma transitoria,
rispettivamente il versamento annuale della differenza tra la rendita di
vecchiaia fissata dalla Fondazione e quella determinata dalla norma transitoria
o se, come sostiene la Fondazione, egli ha diritto unicamente alla rendita di
vecchiaia comunicatagli, fissata conformemente ai disposti di legge, a quelli
regolamentari e alle aliquote di conversione in vigore al momento del
pensionamento.
2.3. La LPP prevede, tra le prestazioni
dell’assicurazione, in particolare le prestazioni di vecchiaia (artt. 13-17
LPP).
L’art. 13 cpv. 1 LPP stabilisce
che:
" L’età di
riferimento della previdenza professionale corrisponde all’età di riferimento
secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.”
L’art. 21 LAVS prevede che:
" 1Le
persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una
rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi.
2 Il diritto alla rendita nasce
il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento.
Si estingue con la morte dell’avente diritto.”
Nella fattispecie in disamina
l’attore è nato il 9 maggio 1959 ed è stato posto al beneficio della pensione
all’età di 65 anni dal 1. giugno 2024 (cfr. supra consid. 1.3.), conformemente
ai combinati artt. 13 LPP e 21 LAVS.
2.4. Di principio, la rendita di
vecchiaia è determinata dai disposti legali e regolamentari in vigore al
momento dell’evento assicurato (Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2021, n. 1
ad art. 14 ed n. 10 ad art. 13 LPP con rinvii giurisprudenziali), in concreto
quelli della Fondazione al 1. giugno 2024 (cfr. supra consid. 1.1. e art. 2.2
delle Disposizioni generali del regolamento, sub V/2). Prima di questo momento
e a condizione che vi sia una riserva di modifica (ted. Abänderungsvorbehalt),
gli organi dell’istituto di previdenza possono ridurre le prestazioni previste
dal regolamento anche senza il consenso degli assicurati (Flückiger, in:
Schneider/Geiser/Gächter, BVG und FZG, 2019, n. 11 ad art. 14 LPP).
In concreto l’attore sostiene che
la rendita di vecchiaia dev’essere determinata in applicazione della norma
transitoria dell’IPCT, la quale ha il seguente tenore (sottolineature del
redattore):
" Norma
transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013
Art. 24
1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni
sono mantenuti.
2Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si
verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove
disposizioni.
3Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è
applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la
garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 della presente norma
transitoria.
4Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno
un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente
modifica di legge, è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31
dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età
al momento del pensionamento, contano un anno
5L’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre
2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle disposizioni della legge sulla
Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del
regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996
in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il
finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013
sono i seguenti:
[…].”
Con tale disposto, il legislatore
cantonale ha sancito, da una parte, il mantenimento dei diritti (come ad
esempio le rendite pensionistiche) già acquisiti con le precedenti disposizioni
(cpv. 1) e, d’altra parte, agli assicurati “che al 31 dicembre 2012 hanno
un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente
modifica di legge” è stato “garantito l’importo annuo di pensione
stabilito al 31 dicembre 2012”, conferendogli rango di diritto acquisito
(art. 24 cpv. 4 Lipct) e, così facendo, sottraendolo all’evoluzione legislativa
(sul tema cfr. STCA 34.2022.18 del 24 aprile 2023 consid. 2.4.2.2. con
riferimenti e STCA 34.2023.18 del 12 agosto 2024 consid. 2.5.3. con riferimento
al Messaggio n. 6666 del 10 luglio 2012 del Consiglio di Stato e ad ulteriore
materiale legislativo).
Nel caso concreto è pacifico che
senza il cambiamento di istituto di previdenza, l’attore sarebbe stato
(direttamente) beneficiario dei diritti acquisiti ex art. 24 cpv. 1 e 4 Lipct,
tornando applicabile il piano di previdenza in primato delle prestazioni (cfr.
supra consid. 1.1. e seg.) ciò che avrebbe determinato una rendita di vecchiaia
di fr. 81'442 annui (I/B e C).
Tuttavia, la norma transitoria ha
valenza solo nella misura in cui si è assicurati per la previdenza
professionale presso l’IPCT: con il passaggio ad un altro istituto di
previdenza, l’applicazione del citato disposto non è automatica.
Va quindi verificato se e in che
misura l’attore può prevalersene.
2.5. Cambiamento di istituto di
previdenza
A supporto della sua tesi, AT 1 richiama
il Messaggio Municipale N. 95/2016 (cfr. infra consid. 2.5.1.) e successive
comunicazioni del suo datore di lavoro (cfr. infra consid. 2.5.2.).
2.5.1. Messaggio Municipale
Contestualmente al cambiamento
dell’istituto di previdenza, (cfr. supra consid. 1.2.), il Municipio di TERZ 1
il 22 dicembre 2015 ha sottoposto al Consiglio comunale il Messaggio Municipale
N. 95/2016 (reperibile all’indirizzo __________). Il Messaggio ha il seguente
tenore (sottolineature del redattore):
"
[…] Con il presente Messaggio il Municipio sottopone per approvazione al
Legislativo il cambiamento dell’istituto di previdenza, al quale sono
assicurati i dipendenti comunali nominati ai sensi del Regolamento organico dei
dipendenti del Comune di TERZ 1. Il corpo docente delle Scuole elementari e
delle Scuole dell’infanzia, il personale incaricato e/o ausiliario e i
dipendenti assunti con contratto di diritto privato, resteranno assicurati
presso gli Istituti di previdenza attuali.
La misura riguarda pure
il personale della __________. Sebbene la gestione della struttura sia affidata
alla Fondazione __________, il Municipio ritiene corretto, visto che la Città è
proprietaria della struttura, di far beneficiare anche al personale della Santa
Lucia i vantaggi relativi al nuovo sistema previdenziale di TERZ 1.
Il provvedimento rientra nel piano delle misure di risparmio
proposto al Legislativo e, come anticipato nel MM n. 86/2015 Bilanci preventivi
2016 dell’Amministrazione comunale, il cambiamento del sistema di previdenza
professionale per i dipendenti della Città consente di ridurre i costi di
gestione corrente. Alla luce dei dati aggiornati, il risparmio annuo per l’Amministrazione
comunale si assesterà a ca. CHF 0.13 Mio, pur mantenendo e migliorando le
attuali prestazioni previdenziali a favore dei collaboratori, condizione
imperativa concordata con il Fronte Unico Sindacale.
Il lungo e complesso iter per giungere alla pubblicazione del
bando di concorso, all’esame delle offerte, all’aggiudicazione del mandato e al
licenziamento del presente Messaggio, non hanno permesso di rispettare i tempi
previsti originariamente con il Piano finanziario 2013-2020. Visto il termine
di disdetta di 6 mesi, con effetto 31 dicembre, della convenzione con
l’Istituto di Previdenza del Canton Ticino, il prossimo termine utile sarà il 30
giugno 2016.
Il contratto con CV 1, concorrente che si è aggiudicata il
concorso pubblico per la gestione del nuovo sistema di previdenza
professionale, potrà così aver inizio il 1° gennaio 2017.
[…]
Verifica della situazione previdenziale della
Città di TERZ 1 in rapporto alla nuova legge sull’IPCT e al piano di
risanamento
[…] una volta
conosciuto il nuovo piano assicurativo dell’IPCT e le condizioni proposte agli
assicurati dal piano di risanamento, il Municipio ha deciso, sempre grazie alla
collaborazione con il consulente, di elaborare una proposta di premio, allo
scopo di raffrontare il probabile premio offerto dal mercato con le condizioni
economiche proposte dall’IPCT. Tale verifica ha permesso al Municipio di
ottenere la conferma che le compagnie assicurative e le fondazioni di
previdenza potevano offrire le stesse condizioni assicurative corrispondendo un
premio inferiore e garantendo nel contempo il grado di copertura dei rischi al
100%. Da qui la decisione di sondare il mercato sulla base del piano
assicurativo elaborato, per la ricerca del nuovo Istituto di previdenza per la
Città di TERZ 1.
Il piano assicurativo
In primo luogo il
Municipio ha definito un nuovo piano assicurativo per i suoi collaboratori.
Esso riprende in larga misura e migliora per alcuni aspetti puntuali
l’attuale copertura previdenziale garantita da IPCT. La prossima tabella
mostra in modo schematico il raffronto tra il minimo legale previsto dalla LPP,
le condizioni dell’attuale piano assicurativo IPCT e il nuovo piano
assicurativo proposto per il passaggio al nuovo sistema previdenziale.
Descrizione
Minimo di legge
IPCT 2014 dopo la riforma
Nuovo piano da concorso
Libera scelta del piano assicurativo
La legge fissa i criteri minimi che un piano assicurativo deve avere
Esiste un piano assicurativo valido per tutti gli assicurati, enti
esterni compresi
Libera scelta del piano assicurativo. In ogni momento potrebbe venire
cambiato per volontà dei rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro
Salario considerato
AVS (max. 84'240).--
AVS
AVS
Deduzioni di coordinamento dal salario considerato
7/8 rendita AVS
7/8 rendita AVS
2/3 rendita AVS de affiliati > 1995
7/8 rendita AVS
2/3 rendita AVS de affiliati > 1995
Aliquote risparmio, in % del salario assicurato
7% da 25 anni
10% da 35 anni
15% da 45 anni
18% da 55 anni
Tot. 500%
Solo sui salari fino 84'240.--, la parte eccedente non è assicurata
13% da 20 anni
16% da 35 anni
19% da 45 anni
22% da 55 anni
Tot. 765%
Su tutto il salario assicurato (senza riduzioni sulla parte eccedente)
12% da 20 anni
16% da 35 anni
20% da 45 anni
24% da 55 anni
Tot. 780%
Su tutto il salario assicurato (senza riduzioni sulla parte eccedente)
Invalidità
Aliquota di conversione del 6.8% applicata al capitale di pensione
finale teorico senza interessi. In caso d’invalidità parziale, scala AI:
0 se inv < 40%
¼ se inv > 40%
½ se inv. > 50%
¾ se inv. > 60%
1/1 se inv. >70%
Aliquota di conversione del 6.8% applicata al capitale di pensione
finale teorico con interessi al 2%. In caso d’ invalidità parziale:
0 se inv. < 40%
40% se inv. > 40%
½ se inv. > 50%
¾ se inv. > 60%
1/1 se inv. >70%
60% salario assicurato
In caso d’ invalidità parziale:
0 se inv. < 40%
40% se inv. > 40%
½ se inv. > 50%
¾ se inv. > 60%
1/1 se inv. >70%
Decesso:
rendita vedovile e
capitale decesso
60% della rendita inv.
Conviventi non parificati
coniugi
Nessun rimborso avere di vecchiaia ai superstiti non beneficiari di
rendita
2/3 della rendita inv.
Conviventi non parificati coniuge
Rimborso 50 % avere di vecchiaia ai superstiti non beneficiari di
rendita
40% salario assicurato
Conviventi da 5 anni parificati coniuge.
Rimborso 100% avere di vecchiaia ai superstiti non beneficiari di
rendita (es. figli adulti)
Figli
20% della rendita di invalidità
10% della rendita di invalidità (per inv.)
20% della rendita di invalidità (per orfani)
10% salario assicurato
Oneri complessivi sui salari assicurati (datore di lavoro e dipendenti
insieme)
Datore 17.6%
Dipendente 11.5%
Totale 29.1%
(Ev. suppl. 1.5% per finanziare rincaro)
Totale 21.7%
Calcolato dividendo il premio annuo per la
somma dei salari assicurati
Oneri complessivi in valore assoluto
4'153’650.--
3'097’815.--
Contributi dipendenti
(in età con contributi risparmio)
50% del totale
11.5% del salario assicurato
Di conseguenza:
39.5% circa del totale
In valore assoluto 1'641’476.--
7% da 20 a 34 anni
9% fino a 44 anni
11% fino a 54 anni
12% fino a 65 anni (11.5% per i beneficiari
del regime transitorio all’1.1.2013)
Di conseguenza:
44% circa del totale
In valore assoluto 1'422’130.--
Aliquote conversione
Pens. ordinario
[…]
Tasso conversione unico
6.17%
[…]
Parte LPP/parte sovra obbligatoria
6.8% U + D / 5.835% U - 5.7186% D
[…]
Rendita ponte per pensionamento anticipato
Nessuna prescrizione
Diritto integrato automaticamente nel sistema previdenziale. In ogni
caso dopo la riforma la IPCT agisce in quanto operatore ma non
più in quanto finanziatore.
Max 80% della rendita individuale massima AVS = CHF 22'560.-- (art. 45
RIPCT)
Se rendita IPCT M 75% rendita AVS/AI allora il suppl. sost. AVS è
tutto a carico del datore di lavoro.
Se rendita IPCT N 75% della rendita
AVS (16'950.--) il dipendente finanzia la parte eccedente mediante
riduzione della rendita.
Rendita ponte max dopo 35 anni.
Diritto dal 1° giorno.
Si intende implementare un sistema di rendite ponte interessante per i
collaboratori e dinamico.
Si propone di garantire un importo massimo
pari a una % della rendita individuale massima AVS, rapportandolo a un
massimo di anni di servizio.
Max 80% rendita AVS (CHF 22'560.--) Garantito dal datore di lavoro CHF
16’920.-- (75% dell’80% rendita max AVS = IPCT).
L’assicurato può decidere di assumersi la
parte eccedente fino a un max di CHF 22'560.-- con riduzione della
rendita.
Rendita ponte max dopo 30 anni.
Diritto dopo 10 anni di servizio.
Qui di seguito sono
elencate le principali modifiche rispetto all’attuale piano assicurativo.
In generale
Il piano assicurativo
proposto è libero da vincoli (Legge sull’IPCT) ed è stato studiato “su misura”
per soddisfare le esigenze previdenziali degli assicurati garantendo le
prestazioni acquisite, quale impegno sociale assunto dal datore di lavoro nei
confronti dei collaboratori e dei rappresentanti sindacali.
[…]
Oneri complessivi
[…] Sempre nel
rispetto della garanzia delle condizioni attuali, i beneficiari della rendita [recte:
norma] transitoria (i 50enni al 1° gennaio 2013) continueranno a pagare un
contributo dell’11.5% contrariamente al 12% previsto per la fascia 55-65 anni.
La proposta si impone, perché per questi collaboratori l’aumento del premio
non si tramuta in un aumento dell’avere di vecchiaia. La loro rendita è infatti
espressa in una percentuale del loro ultimo stipendio.
Aliquote di conversione
L’aliquota di
conversione è il “coefficiente” applicato all’avere di vecchiaia per
determinare la rendita ordinaria. Questo scende progressivamente in caso di
pensionamento anticipato. Il piano proposto (vedi tabella pag. 7) propone
aliquote leggermente migliori a IPCT che ha un tasso unico solo per la parte
obbligatoria (LPP), prevedendo anche aliquote per la parte sovra obbligatoria.
Rendita ponte
La rendita ponte, o
supplemento sostitutivo AVS, è una prestazione annua ricorrente, riconosciuta
all’assicurato che decide di beneficiare anticipatamente del pensionamento. La
rendita ponte è una prestazione non prevista dalla LPP e dai piani assicurativi
privati: è una particolarità delle prestazioni offerte dall’IPCT. Consapevole
di ciò, ma dovendo mantenere almeno le prestazioni garantite dal piano
assicurativo attuale, il Municipio ha inserito nella lista dei criteri di
ponderazione delle offerte il criterio “capacità tecnica” di offrire e
implementare, su richiesta, anche un sistema di rendite ponte AVS supplementari
per pensionati da 58 a 63/64 anni d’età. […].
Il concorso
[…] Da parte dei
rappresentanti sindacali sono state richieste le garanzie che il piano
assicurativo attuale venisse rispettato e che le condizioni poste nel bando
fossero almeno pari a quelle dell’IPCT. Il piano assicurativo affinato
con la collaborazione dei consulenti e messo in gara nel concorso dal Municipio
[…] chiede infatti di assicurare prestazioni analoghe a quelle del piano
IPCT e addirittura migliori per quanto concerne il rischio. […] Dopo esame
approfondito delle offerte, e verificata la conformità ai criteri tecnici e
ai requisiti imposti dal bando di gara, l’appalto è stato assegnato a CV 1
Assicurazioni, che ha proposto un premio complessivo di CHF 3'097'814.50, quasi
CHF 1 Mio. al di sotto dell’attuale costo complessivo. La sottoscrizione del
contratto con CV 1 potrà avvenire solo dopo la crescita in giudicato della
decisione del Legislativo e premesso che il 1° gennaio 2017 le condizioni
generali che porterà l’Istituto di previdenza saranno ancora in linea con i
criteri dell’offerta vincente.
[…]
DATI FINANZIARI
[…] l’Esecutivo
presenta il costo dell’attuale sistema di previdenza. In seguito il Municipio
mostra gli investimenti da effettuare per poter uscire dell’IPCT calcolando i
relativi oneri finanziari. Questi ultimi sono in seguito raffrontati con il
risparmio generato dal mutamento del sistema previdenziale (differenza di
premi) per poter quantificare il possibile risparmio di gestione corrente a
favore della Città.
La situazione
attuale-assicurati e ammontare dei premi pagati
Gli assicurati all’IPCT
della Città di TERZ 1 sono 298: 200 dipendenti dell’Amministrazione comunale,
46 collaboratori delle __________ e 52 dipendenti di __________. Il premio
annuo totale per il 2014 ammontava a CHF 4'153'650.00, così suddiviso:
Parte
Totale
Comune
__________
__________
Datore di lavoro
2'492'200.00
1'694'690.00
448'600.00
348'910.00
Dipendenti
1'661'450.00
1'129’790.00
299'060.00
232'600.00
Totale
4'153'650.00
2'824'480.00
747'660.00
581'510.00
Risanamento grado di
sotto copertura, norma transitorie e rendita ponte
Contributo per il risanamento del grado di
sottocopertura – costo d’uscita
La disdetta della
convenzione che lega la Città di TERZ 1 all’IPCT e l’uscita dei dipendenti
attivi, dovrà essere compensata con un contributo necessario a coprire la parte
di grado di sotto copertura imputabile agli assicurati uscenti. […] Sulla base
dei dati raccolti e dai calcoli effettuati, risulta che il capitale necessario
a finanziare l’uscita dall’IPCT ammonta a ca. CHF 11.3 Mio, di cui CHF 7.5 Mio
per il personale dell’Amministrazione comunale, CHF 2.4 Mio per le __________ e
CHF 1.4 Mio per il personale della __________. È molto probabile che l’importo totale
odierno sia però inferiore, visto che nel frattempo alcuni collaboratori sono
passati al beneficio della pensione e il grado di copertura dell’IPCT è
leggermente migliorato (68.72% al 31 dicembre 2014). L’ammortamento
dell’investimento viene proposto in 40 anni (allegato 4). In pratica il Municipio
propone di ammortizzare l’investimento necessario al risanamento delle prestazioni
previdenziali come proposto dal Cantone.
Norma transitoria – garanzia delle rendite IPCT
per gli over 50
La nuova Legge sull’IPCT
prevede che gli assicurati attivi al 1° gennaio 2013 che avevano compiuto 50
anni, beneficeranno delle prestazioni previdenziali del vecchio piano assicurativo
(primato delle prestazioni). Questa decisione ha lo scopo di non penalizzare
questa fascia di assicurati col passaggio al primato dei contributi.
Fatti
I dati aggiornati il 1°
novembre 2015, ci mostrano che i dipendenti comunali assicurati all’IPCT che
godrebbero della norma transitoria, sono:
Settore
Benefic. norm. trans.
Pot. Pens. Anticip.
Comune di TERZ 1
43
7
__________
8
3
__________
19
5
Totale
70
15
Presupponendo un’età
media di pensionamento di 60 anni, il capitale necessario a finanziare il
mantenimento delle prestazioni secondo il vecchio piano assicurativo è stimato
in CHF 7.9 Mio, di cui quasi CHF 5.5 Mio per i soli collaboratori
dell’Amministrazione comunale.
L’importo scende a
poco più di CHF 6.5 Mio considerando un’età media di pensionamento a 62 anni,
di cui CHF 5.5 Mio a carico dell’Amministrazione comunale. Infine, il finanziamento
delle rendite a 64 anni per le donne e a 65 per gli uomini, scende a CHF
2.9 Mio (dato calcolato da CV 1).
Sulla scorta dei dati
degli ultimi anni relativi alle domande di prepensionamento, l’Esecutivo
propone di richiedere il credito necessario per finanziare tali prestazioni
secondo l’ipotesi che tutti i collaboratori che beneficiano del primato
delle prestazioni andranno in pensione a 62 anni. Il Municipio, come
previsto dal modello finanziario allegato, prevede di utilizzare il capitale del
credito sopraccitato in 10 rate lineari, e di procedere al suo ammortamento
sull’arco di 25 anni, adottando l’analogismo legato alla speranza di vita
media in Svizzera (87 anni). Questo poiché la rendita è versata solo al momento
del pensionamento del collaboratore.
[…]
Valutazione finale e
riassunto del quadro economico
[…]
L’investimento
complessivo necessario, risulta quindi essere il seguente:
·
finanziamento per l’uscita quota
comunale CHF 7'540'000.00
·
finanziamento per l’uscita quota __________ CHF 2'360'000.00
·
finanziamento per l’uscita quota __________ CHF 1'440'000.00
Totale costo dell’uscita CHF 11'340'000.00
·
finanziamento norma transitoria
CHF 6'520'000.00
Totale CHF 17'860'000.00
Conclusioni
[…]
In ragione di ciò il
Municipio propone il cambiamento dell’Istituto di previdenza di riferimento per
il Comune di TERZ 1 e i suoi dipendenti, disdicendo la convenzione con l’IPCT
con effetto 31 dicembre 2016 (termine ultimo il 30 giugno 2016) e sottoscrivendo
il nuovo contratto previdenziale con CV 1 a decorrere dal 1° gennaio 2017, alle
condizioni poste nel bando di gara. […] vi proponiamo, Signori Presidente e
Consiglieri, di:
risolvere
1. La
convenzione sottoscritta fra la Città di TERZ 1 e la Cassa Pensioni dei
Dipendenti dello Stato del 31 marzo 1991 e ogni suo aggiornamento successivo,
sono disdetti entro il 30 giugno 2016 con effetto 31 dicembre 2016.
Considerandi
2.
La
convenzione sottoscritta fra l’ex __________ e la Cassa Pensioni dei dipendenti
dello Stato del 29 ottobre 2008 e ogni suo aggiornamento successivo, sono
disdetti entro il 30 giugno 2016 con effetto 31 dicembre 2016.
3.
Il
piano assicurativo illustrato nel presente Messaggio è approvato.
4.
Il
Municipio, premesso il rispetto al 1° gennaio 2017 dei principi di
aggiudicazione del bando di concorso alla CV 1, è autorizzato a
sottoscrivere il nuovo contratto assicurativo previdenziale con effetto 1°
gennaio 2017.
5.
Al
Municipio è concesso un credito di CHF 11'340'000.-- per finanziare l’uscita
dall’IPCT degli assicurati attivi dipendenti comunali, delle __________ e della
__________.
6.
Al
Municipio è inoltre concesso un credito di CHF 6'520'000.-- per garantire le
rendite di pensionamento al grado dell’IPCT (norma transitoria valida per gli
over 50 il 1° gennaio 2013).
7.
L’art.
42.
del ROD è modificato come segue
Art. 42 Previdenza
professionale
1.
I
dipendenti del Comune nominati ai sensi dell’art. 5 del ROD sono affiliati
all’Istituto di previdenza di riferimento alle condizioni stabilite dal piano
assicurativo entrato in vigore il 1° gennaio 2017.
2.
Il datore di
lavoro e gli assicurati eleggono la Commissione paritetica amministratrice
prevista dal Regolamento dell’Istituto di previdenza.
8.
Il
credito è da utilizzare entro il 31 dicembre 2017.”
La Commissione della gestione del
Consiglio comunale di TERZ 1 ha allestito il rapporto concernente il messaggio
municipale appena esposto, invitando il legislativo comunale ad accettarlo come
da proposta del Municipio (Rapporto della Commissione della gestione,
reperibile sul portale web __________).
Il 21 marzo 2016 il Consiglio
comunale ha approvato il MM 95/2016, concedendo un credito di fr. 11'340'000
per finanziare l’uscita dall’IPCT ed un credito di fr. 6'520'000 “per
garantire le rendite di pensionamento al grado dell’IPCT (norma transitoria
valida per gli over 50 il 1° gennaio 2013)” (Estratto risoluzioni del
Consiglio comunale di TERZ 1, reperibile all’indirizzo __________ Seduta del
14.03.2016).
Il 17 ottobre 2017 con il
Messaggio Municipale N. 48/2017, il Municipio ha chiesto un ulteriore credito
di fr. 2'917'489 per finanziare l’uscita – nel frattempo avvenuta – dall’IPCT
(da fr. 11'340'000 a fr. 14'257'490). La richiesta è stata accettata l’8
gennaio 2018 dal legislativo comunale (Estratto risoluzioni del Consiglio
comunale di TERZ 1, reperibile all’indirizzo __________).
In sintesi, nell’ottica di un
risparmio proiettato su più decenni e accertato come sul mercato vi fosse la
possibilità di convenzionarsi con istituti di previdenza a condizioni più
vantaggiose, il Comune di TERZ 1 ha deciso di rescindere il contratto
d’affiliazione con l’IPCT passando alla Fondazione dal 1. gennaio 2017. A tale
scopo esso ha, tra l’altro, stanziato un credito di fr. 6'520'000 per garantire
le rendite di vecchiaia per gli assicurati beneficiari della norma transitoria
(cfr. punto 6 delle conclusioni del Messaggio Municipale N. 95/2016: “per
garantire le rendite di pensionamento al grado dell’Ipct (norma transitoria per
gli over 50 il 1° gennaio 2013”), supponendo che gli stessi andassero in
pensione anticipata (in media) a 62 anni.
Nel Messaggio il Municipio ha
indicato esplicitamente a pag. 13 che l’importo necessario per il finanziamento
a 60, 62 e a 64-65 anni è “un dato calcolato da CV 1” (cfr. al riguardo
l’allegato al doc. 3: “Norma transitoria”. Valore di finanziamento delle
differenze di rendita in caso di pensionamento tra 58 e 64-65 anni (U/D) i dati
cert. individ. IPCT del 27.06.2016 e valori di calcolo CV 1 del 01.06.2016).
Da notare che il Messaggio
Municipale 95/2016 aveva alcuni allegati.
In particolare l’Allegato 1 “Riepilogo
modello matematico” indicava il conto garanzia rendita 50.enni situazione
1.1.2015
e precisava che il capitale necessario per assicurare la prestazione
con pensionamento a 62 anni era di fr. 6'517'306.-- e con pensionamento a 65
anni era di fr. 2'869'110.--.
L’Allegato 4 “Oneri finanziari
50.
anni” indicava in dettaglio l’investimento previsto, per il
pensionamento a 62 anni di fr. 6'517'036.-- con relativi ammortamenti e
interessi.
2.5.2
Corrispondenza
Con scritto del 25 gennaio 2016
il Municipio di TERZ 1 ha comunicato all’assicurato il cambiamento
dell’istituto di previdenza, adducendo di essersi “posto, fin da subito,
quale condizione irrinunciabile per disdire la convenzione con l’IPCT, almeno
il mantenimento delle prestazioni previdenziali attuali” e sottolineando
che “il piano assicurativo affinato e messo a pubblico concorso – vinto da CV
1.
– propone addirittura delle prestazioni più elevate a delle condizioni
migliori, corrispondendo un premio inferiore.” (I/A).
In tal senso, l’Esecutivo
comunale ha prodotto, per un confronto, il certificato di assicurazione
dell’IPCT con la situazione al 30 settembre 2015 (I/A1), lo scritto
del 20 gennaio 2016 della Fondazione (I/A2), il certificato di
previdenza professionale della Fondazione descrittivo della (ipotetica)
situazione al 1. ottobre 2015 (I/A3) ed un foglio di calcolo della
Fondazione illustrativo di un esempio di calcolo del valore di finanziamento
della differenza di rendita “Norma transitoria IPCT” (I/A4).
Il certificato dell’IPCT presenta
il seguente tenore:
"
[…]
Situazione al
30.09.2015
[…]
Prestazioni proiettate a
Avere vecchiaia
Tasso conversione
Pensione piano attuale4)
Pensione norma transitoria4)
Supplemento sost AVS/AI
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
65.
anni
1'330'230.35
6.17%
82'075.00
81'442.00
4) […] Per
gli assicurati con 50 anni e più di età è comunque garantito l’importo di
pensione delle diverse età di pensionamento (58 anni in avanti) calcolato al 31
dicembre 2012 (Norma transitoria). L’assicurato ha diritto all’importo più
elevato fra quello previsto dal nuovo piano assicurativo e quello garantito
dalla norma transitoria, secondo l’art. 24 cpv. 4, 5 e 6 Lipct. […].”
La lettera del 20 gennaio 2016
della Fondazione ha il seguente tenore:
"
In base alle disposizioni regolamentari del suo Istituto di previdenza
precedente (Istituto di Previdenza del Cantone Ticino, in seguito IPCT), in
vigore dal 01.01.2013, Lei beneficia di una norma specifica transitoria sia in
caso di pensionamento anticipato che di pensionamento regolare all’età termine
le garantisce la rendita di vecchiaia più elevata tra quelle calcolata sulla
base del nuovo regolamento IPCT e quella calcolata con effetto al 31.12.2012
sulla base del vecchio regolamento IPCT.
In caso di trasferimento dell’istituto di previdenza del suo
datore di lavoro all’CV 1 con effetto al 01.01.2017, faranno stato unicamente
le disposizioni regolamentari della nuova fondazione collettiva.
Il suo datore di lavoro è tuttavia disposto a finanziare
un’eventuale differenza di rendita tra la rendita di vecchiaia più elevata, tra
la rendita ordinaria IPCT e quelle di CV 1, e la rendita di vecchiaia garantita
dalla norma transitoria. A questo scopo egli procederà ad accantonamenti di
fondi liberi vincolati.
Il calcolo di un’eventuale differenza di rendita e del rispettivo
valore di finanziamento (= capitale necessario per il finanziamento della
differenza di rendita) avverrà nel corso del 2016, una volta disponibili i dati
attuariali aggiornati dell’Istituto di Previdenza del Cantone Ticino.
Le basi di calcolo sono le seguenti:
-
età considerata tra 58 e 65 anni per gli uomini rispettivamente 64 anni
per le donne
-
rendita di vecchiaia ordinaria IPCT, valore 01.01.2016
-
rendita di vecchiaia norma transitoria IPCT, valore 31.12.2012
-
rendita di vecchiaia ordinaria CV 1, valore 01.01.2016
-
base tariffaria CV 1 in vigore dal 1° gennaio 2016 (tassi d’interesse
obbligatorio e sovra obbligatorio, tasso d’interesse di proiezione globale,
tassi di conversione per le rendite di vecchiaia obbligatoria e sovra
obbligatoria).
Per ogni singola
persona assicurata che beneficia della garanzia di rendita di vecchiaia IPCT, i
valori risultanti da questo calcolo saranno definitivi e vincolanti per
determinare l’importo esatto che sarà aggiunto all’avere di vecchiaia sovra
obbligatorio al momento del pensionamento anticipato, rispettivamente del
pensionamento ordinario.”
Il
certificato della Fondazione prevede che:
" […]
Certificato previdenza professionale di CV 1 valevole dal
01.10.2015
[…]
4.
Prestazioni di vecchiaia (valori
previsti)
Capitale di vecchiaia proiettato
Rendita di vecchiaia
In caso di pensionamento ordinario all’età di 65 anni il
01.06.2024
1'390'427.30
84'694.00
[…].”
Il
foglio di calcolo illustra quanto segue:
" Calcolo del valore di
finanziamento della differenza di rendita “Norma transitoria IPCT
Esempio di calcolo riferito a un’età di pensionamento anticipato a 62
anni.
Base di calcolo sono i dati noti 2015 – effetto al 01.10.2015.
[…]
Rendita di vecchiaia prevista
Età
__________
CV 1
Norma Transitoria
Differenza rendita
Valore di finanziamento
62.
65'548.00
67'341.00
79'200.00
11'859.00
256'162.00
Osservazione: Il calcolo definitivo dei valori effettivi
determinanti sarà allestito per tutte le età tra i 58 e i 65 anni sulla base
dei dati noti 2016.” (cfr. Doc. A4)
Il certificato assicurativo
dell’IPCT, descrittivo della situazione al 27 giugno 2016, indica che l’attore
– quale beneficiario della norma transitoria – avrebbe percepito una rendita di
vecchiaia di fr. 81'442 nel caso di pensionamento ordinario (I/C), confermando
le proiezioni del 30 settembre 2015 (cfr. Doc. A1).
Con scritto del 30 novembre 2016
il Municipio di TERZ 1 ha comunicato all’assicurato che “il 1° gennaio 2017
entrerà in vigore il contratto previdenziale stipulato con CV 1. In qualità
di beneficiario/a di una prestazione transitoria, abbiamo il piacere di
trasmetterle i documenti elaborati dal nuovo istituto di previdenza, che le
offrono la panoramica delle prestazioni e la quota di finanziamento assunta
dal datore di lavoro. L’ufficio del personale resta a sua completa
disposizione per qualsiasi domanda legata alla lettura e all’interpretazione
della documentazione allegata. La invitiamo a prenderne atto, e a ritornarci
debitamente firmata entro il 15 dicembre 2016, una copia dello
specchietto inerente il valore di finanziamento della rendita transitoria
assunto dal datore di lavoro.” (Doc. F, sottolineatura del redattore).
Allegato alla lettera vi è uno
scritto della Fondazione, datato novembre 2016, che in sostanza ricalca quello
appena riprodotto del 20 gennaio 2016 con però, nella parte centrale, la
seguente modifica:
" […]
Il suo datore di lavoro è tuttavia disposto a finanziare
un'eventuale differenza di rendita tra la rendita di vecchiaia garantita dalla
norma transitoria IPCT e quella di CV 1 calcolate a far stato al 01.06.2016. A questo
scopo egli procederà ad accantonamenti di fondi vincolati. Il calcolo
definitivo di un’eventuale differenza di rendita e del rispettivo valore di
finanziamento (= capitale necessario per il finanziamento della differenza di
rendita) è stato allestito sulla base di dati attuariali aggiornati al
01.06.2016
forniti dall'lstituto di Previdenza del Cantone Ticino. […]” (Doc.
5)
Alla lettera è pure allegato quello
che il Municipio di TERZ 1 ha definito uno “specchietto inerente al valore
di finanziamento della rendita transitoria assunto dal datore di lavoro”
(sottolineatura del redattore).
Tale specchietto, aggiornando le
proiezioni con i dati noti al 31 maggio 2016 con effetto al 1. giugno 2016,
indica che la differenza tra la rendita di vecchiaia prevista in applicazione
della norma transitoria (fr. 81'442) e la rendita ordinaria della Fondazione
proiettata nell’ipotesi di un pensionamento ordinario a 65 anni (fr. 80'989,)
era di fr. 453 all’anno (fr. 81'442 - fr. 80'989),
Ciò comporta un valore di
finanziamento (definito nello stesso documento come “la somma risultante dal
rapporto tra la differenza di rendita e il saggio di conversione
sovraobbligatorio attualmente in vigore corrispondente all’età considerata.”) di
fr. 8'089 (l’aliquota di conversione per la parte sovraobbligatoria nel 2016
era del 5,6% arrotondato, come indicato dal documento “Rentenumwandlungssätze
2016/2017 der CV 1”, reperibile all’indirizzo __________ cfr. doc. 5).
Il 16 dicembre 2016 AT 1 ha
inviato un messaggio di posta elettronica a __________ Settore dell’Ufficio del
personale della Città di TERZ 1 (con copia per conoscenza al Segretario
comunale __________ e __________ dell’__________) nel quale ha formulato alcune
domande, in particolare chiedendo:
" […]
Da ultimo, ma non in ordine di importanza, mi risulta che i diritti
acquisiti in materia di rendita di vecchiaia presso IPCT devono essere
garantiti anche presso CV 1; quindi anche il paragone della rendita
pensionistica per regolare pensionamento a 65 anni deve essere (ovviamente a
parità di data di riferimento: non è il caso nel documento CV 1 sottopostomi) almeno
identica a quella maturata presso IPCT.
Rimango in attesa delle risposte alle domande di cui sopra e per
il momento rimane pendente la sottoscrizione da parte mia della copia del
documento di CV 1. […]” (Doc. G)
__________ ha così risposto con
un messaggio di posta elettronica sempre il 16 dicembre 2016:
" […] per
rispondere alle tue domande, riprendo il principio di "diritto
acquisito" alla rendita di IPCT, adottato dal Consiglio comunale anche per
la rendita CV 1.
L'attuale normativa IPCT prevede che, al momento del pensionamento,
il beneficiario della norma transitoria percepirà la rendita maggiore tra le due
(transitoria o ordinaria).
Dal 1.1.2017 non conosceremo più quale sarà la rendita ordinaria
proiettata (quindi virtuale) di IPCT. Nei prossimi anni, come confermato dallo
stesso IPCT, a seguito dell'abbassamento dei tassi di remunerazione degli averi
di vecchiaia e del repentino abbassamento dei tassi di conversione - anche in
vista del progetto
Previdenza 2020, ma soprattutto a causa dei bassi rendimenti dei
mercati finanziari e dell'aumento della speranza di vita - le rendite ordinarie
IPCT scenderanno. Quindi con l'adeguamento dei tassi, già nel 2017 e nel 2018, le
rendite ordinarie IPCT che figurano sul tuo certificato saranno inferiori, e
non di poco. Come scenderanno sicuramente le rendite di tutti gli istituti di
previdenza svizzeri.
I beneficiari della norma transitoria, invece, hanno la garanzia
che l'importo della rendita transitoria indicato nello specchietto che hai
ricevuto, sarà garantita e finanziata dal datore di lavoro, se questa sarà
superiore alla rendita di CV 1.
Non vi è quindi diritto acquisito sulla rendita ordinaria (anche perchè
fluttuante) bensì solo sulla rendita transitoria. Il Municipio, ha anche deciso
di "congelarla" con gli indici e i tassi 2016, quindi non soggetta a
fluttuazioni negative negli anni.
Finanziamento dell'operazione ca. CHF 6,5 Mio.
A seguire:
-
Il certificato emesso da IPCT il 27.06.2016 indica gli importi calcolati
al 1.6.2016, quindi è corretto. Abbiamo avuto conferma da IPCT che ogni volta
che viene elaborato un certificato, i dati ripresi sono quelli pertinenti al 1°
giorno del mese in cui viene stampato. Ecco perchè sono usuali CV 1 e IPCT.
Spero di avere fugato eventuali dubbi e perplessità.” (Doc. G)
Con scritto del 14 agosto 2023 AT
1.
ha chiesto al Municipio di TERZ 1, tra l’altro, il motivo per cui nonostante
benefici della norma transitoria che gli garantiva il diritto ad una rendita di
fr. 81'442 annui in caso di pensionamento a 65 anni, i certificati assicurativi
ricevuti dalla Fondazione nel corso degli anni attestavano una continua
riduzione della rendita di vecchiaia proiettata, stimata in fr. 62'346 al 1.
giugno 2024 (data del pensionamento ordinario). L’assicurato ha dunque
domandato che gli venisse riconosciuta la pensione di fr. 81'442 annui dal 1.
giugno 2024, subordinatamente il versamento in capitale una tantum al momento
del pensionamento della differenza tra la rendita proiettata dalla Fondazione e
quella secondo la norma transitoria, capitale che ha stimato in fr. 434'000 (cfr.
Doc. BB).
Nel suo scritto AT 1 ha
sottolineato quanto segue:
" […] Una
mia corrispondenza su questo tema già scambiata con CV 1 tra il giugno ed il
settembre 2019 (con copie già allora estese al Municipio/Ufficio del personale)
da parte dell’Istituto di previdenza è apparsa esserci una totale misconoscenza
delle garanzie espresse nel MM 95/2016 per quanto concerne i collaboratori
appartenenti alla categoria della norma transitoria dei 50enni IPCT,
pretendendo di applicare, per il ricalcolo annuale della rendita, la scaletta
del valore di finanziamento della tabella Allegato 4 che non ho mai
sottoscritto.
In ultima analisi CV 1 mi chiedeva di rivolgermi al mio datore di
lavoro, cosa che sto facendo ora in questa sede.” […] (Doc. BB)
Il 22 marzo 2024 il Municipio di TERZ
1.
ha così risposto all’assicurato:
" […]in
riferimento alla sua del 14 agosto 2023, siamo a comunicarle che purtroppo i
vari approfondimenti esperiti e le discussioni intavolate negli scorsi mesi con
CV 1 assicurazioni non hanno permesso di giungere ad una soluzione condivisa e nel
senso delle richieste da lei avanzate.
Ciò considerato, e ritenuto il suo prossimo pensionamento siamo
costretti ad invitarla di valutare quali passi intraprendere per ottenere
soddisfazione delle note pretese inerenti la rendita del secondo pilatro.”
(Doc. FF)
2.6
Quadro previdenziale della
Fondazione
Occorre ora analizzare il quadro
previdenziale in vigore al momento determinante (cioè quello del pensionamento
ordinario) al fine di stabilire le prestazioni previste dalla Fondazione a
favore di AT 1.
In tal
senso, risultano rilevanti i seguenti documenti:
-
contratto d’affiliazione nr. 318697 del 5 luglio 2016 tra le __________
e la Fondazione con effetto dal 1. gennaio 2017 (V/1 e X+1);
-
regolamento di previdenza del personale valido dal 1. gennaio
2021.
per la categoria di persone “Dipendenti con inizio dell’assicurazione
presso il datore di lavoro […] a partire dal 01.01.1995 al beneficio
della norma transitoria IPCT” (V/2);
-
convenzione tra Comune di TERZ 1 e CV 1 del 17 gennaio 2017
concernente, tra l’altro, il finanziamento delle prestazioni transitorie acquisite
per i dipendenti al beneficio delle norme transitorie IPCT (V/3);
-
verbale del 14 febbraio 2017 della Commissione di Previdenza con
approvazione della “Aggiunta n°1” al regolamento di previdenza del
personale delle __________ (V/4);
-
disposizioni generali del regolamento di previdenza della
fondazione, edizione 2024, in vigore dal 1. gennaio 2024 (sub V/2);
-
scritto del 20 gennaio 2016 della Fondazione all’assicurato (Doc.
A2).
2.6.1
Contratto d’affiliazione
Il contratto d’affiliazione si
compone del contratto d’affiliazione stricto sensu, dell’offerta n° __________,
versione n°1 e dell’ordinazione del piano di previdenza del 10 giugno 2016.
Per quanto concerne l’offerta n° __________,
prodotta nelle more della presente procedura (cfr. supra consid. 1.7.), essa
non contiene indicazioni relative ai beneficiari della norma transitoria,
trattandosi peraltro di un’offerta generica che includeva “Tutte le persone
assicurate” (cfr. X 1, pag. 2).
Il contratto di affiliazione (sottoscritto
dal Municipio di TERZ 1 il 15 giugno 2016 e dalla Fondazione di previdenza il 5
luglio 2016), prevede in particolare che:
"
[…]
C. Piano di
previdenza
1.
Categorie di
persone
La previdenza è
conclusa per la/le categoria/e di persone seguente:
Dipendenti con
inizio successivo al 01.01.1995 – Dipendenti con inizio successivo al
01.01.1995
e norma transitoria IPCT
Dipendenti con
inizio precedente il 31.12.1994 – Dipendenti con inizio precedente il
31.12.1994
e norma transitoria IPCT
2.
Prestazioni di
previdenza e finanziamento
La
conclusione/modificazione risulta conforme
T all’offerta n° __________, versione n°1, data
dell’offerta 11.12.2014
T all’ordinazione del piano di previdenza del 10.06.2016
(cpv. C)
[…]
D. Osservazioni
Sono riservati
adeguamenti futuri del contratto d’affiliazione e dei regolamenti a motivo di
modifiche legislative.
Il Regolamento di
previdenza include le disposizioni particolari inerenti le persone al beneficio
della norma transitoria IPCT, come pure quelle in merito alla rendita
transitoria AVS (rendita ponte) valida per tutti le persone assicurate. Le
condizioni applicate sono quelle dell’offerta 480547 versione 1 dell’11
dicembre 2014. Per il calcolo dei premi e dei contributi, fa stato il presente
piano delle prestazioni e di finanziamento.” (cfr. Doc. 1)
Anche il documento “Ordinazione
del piano di previdenza” del 10 giugno 2016 e allegato al contratto, rinvia
al regolamento di previdenza per le disposizioni particolari concernenti le
persone al beneficio della norma transitoria IPCT (cfr. punto C3), creando le
seguenti distinzioni tra la collettività degli assicurati:
"
[…]
D. Persone
assicurate
1.
Categorie di
persone
o Il presente piano di previdenza è valido per tutti i
dipendenti
T Il presente piano di previdenza è valido per la
categoria designata
qui
Dipendenti con
inizio a decorrere dal 01.01.1995 al beneficio della norma transitoria IPCT
Per ogni categoria
supplementare deve essere compilato il relativo foglio d’accompagnamento
all’ordinazione del piano di previdenza Designazione delle altre categorie.
Dipendenti con
inizio dell’assicurazione a decorrere dal 01.01.1995
Dipendenti con
inizio dell’assicurazione precedente il 31.12.1994
Dipendenti con inizio
precedente il 31.12.1994 al beneficio della norma transitoria IPCT”
Le disposizioni generali del
Contratto di affiliazione (Doc. 1 pag. 1-14) prevedono, tra l’altro, quanto
segue (sottolineature del redattore):
"
[…]
2.
Basi
2.1
I diritti e gli
obblighi delle parti contraenti sono determinati dal presente contratto di
affiliazione, dal regolamento dei costi, dall’atto di fondazione, dal
regolamento elettorale e dal regolamento d’organizzazione. L’impresa affiliata
riconosce le basi giuridiche attuali nonché eventuali modifiche successive
delle stesse.
[…]
2.4
I rapporti tra la
Fondazione e i beneficiari (dipendenti dell’impresa affiliata rispettivamente i
loro superstiti) sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di previdenza
del personale. La Fondazione è tenuta a realizzare la previdenza secondo il
regolamento e in particolare a erogare le prestazioni regolamentari.”
In sintesi, il contratto
d’affiliazione prevede quattro categorie di assicurati: i dipendenti assicurati
prima del 31 dicembre 1994, i dipendenti assicurati prima del 31 dicembre 1994
e al beneficio della norma transitoria IPCT, i dipendenti assicurati dal 1.
gennaio 1995 ed i dipendenti assicurati dal 1. gennaio 1995 beneficiari della
norma transitoria IPCT. Per quanto attiene ai rapporti tra la Fondazione e gli
assicurati, il contratto rinvia esplicitamente al regolamento di previdenza del
personale.
Nel caso in disamina, l’attore è
un dipendente assicurato per la previdenza professionale successivamente al 1.
gennaio 1995 (cfr. supra consid. 1.1.) ed è (o, per meglio dire, sarebbe stato
se il datore di lavoro fosse rimasto affiliato all’IPCT) altresì al beneficio
della norma transitoria (cfr. supra consid. 1.2. e 2.4. in fine), ragione per
cui egli ricade nella categoria “Dipendenti con inizio a decorrere dal
01.01.1995
al beneficio della norma transitoria IPCT”.
2.6.2
Regolamento di previdenza
Le disposizioni del Regolamento
di previdenza del personale (doc. 2), in vigore al momento del pensionamento
dell’attore e pertanto in concreto applicabili (cfr. supra consid. 2.4. in
initio), prevedono per la “Categoria di persone: Dipendenti con inizio
dell’assicurazione presso il datore di lavoro a partire dal 01.01.1995 al
beneficio della norma transitoria IPCT” quanto segue (sottolineature del
redattore):
"
Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale
Le seguenti prestazioni
sono finanziate dal datore di lavoro e addebitate direttamente in conto
corrente Incasso dei premi. Queste prestazioni sono garantite dalla […] Fondazione
[…] esclusivamente a condizione che il finanziamento sia assicurato.
[…]
Art. 2 Prestazione
transitoria acquisita in caso di pensionamento anticipato e ordinario
Tutti i collaboratori
che al 31 dicembre 2012 avevano compiuto o superato il 50esimo anno d’età e che
erano alle dipendenze del Comune di TERZ 1 o degli enti facenti capo ad
esso (__________) e che siano da esso stati assicurati presso l’Istituto di
Previdenza del Cantone Ticino senza interruzione fino al 31 dicembre 2016,
hanno diritto a una prestazione transitoria acquisita sia in caso di
pensionamento anticipato completo o parziale che di pensionamento definitivo
all’età ordinaria AVS.
Alle persone
assicurate che il 31 dicembre 2012 avevano compiuto o superato il 50esimo anno
d’età, in caso di pensionamento anticipato completo o parziale tra 58 e 64
anni per le donne rispettivamente 65 anni per gli uomini, sono garantiti dei
versamenti unici supplementari calcolati in base al salario assicurato 2016,
alle prestazioni conosciute fornite dall’IPCT con valore al 1° giugno 2016,
secondo il certificato d’assicurazione del 27 giugno 2016, rispettivamente
alle prestazioni risultanti dal calcolo della CV 1 sulla base dei piani delle
prestazioni contrattuali con valore al 1° giugno 2016.
Il versamento unico
corrisponde al valore di finanziamento della differenza tra la rendita
transitoria acquisita (in base agli stessi dati del certificato IPCT del 27
giugno 2016) e la rendita ordinaria CV 1 calcolata per il 1° giugno 2016.
Questi valori sono stati calcolati per ogni persona avente diritto e per ogni
anno intero dal 58° al 65° anno d’età.
Il valore di
finanziamento della differenza di rendita è calcolato sulla base della tariffa CV
1.
e delle aliquote di conversione sovra obbligatorie in vigore per il 2016.
Per analogia, in caso
di pensionamento completo o parziale tra due anni interi, il valore del
versamento unico sarà calcolato per interpolazione.
Al momento del
pensionamento anticipato completo o parziale la somma stabilita, calcolata
secondo le norme su enunciate, sarà aggiunta all’avere di vecchiaia sovra
obbligatorio disponibile per incrementare la rendita di vecchiaia versata.
In caso di
pensionamento anticipato parziale, per il quale vigono le medesime norme
d’applicazione specificate per la rendita ponte AVS, e della conseguente
riduzione del grado d’occupazione, il calore di finanziamento della differenza
di rendita corrispondente all’età al momento del prepensionamento sarà ridotto
in modo proporzionale alla riduzione del grado d’occupazione. Nel caso di un
pensionamento anticipato completo, il valore di finanziamento della differenza
di rendita, corrispondente all’età al momento del prepensionamento, sarà
ridotto in proporzione al grado d’occupazione precedente il pensionamento
completo definitivo se inferiore a quello considerato per il calcolo al 1°
giugno 2016. Per contro, a prescindere da un eventuale aumento successivo del
grado d’occupazione, i valori di finanziamento ammontano al massimo ai valori
calcolati al 1° giugno 2016 […].
La Commissione di
previdenza può modificare o abolire le Disposizioni Particolari a decorrere dal
giorno determinante (1° gennaio) successivo. […]”. (Doc. 2 pag. 8-9)
2.6.3
Convenzione del 17 gennaio 2017
La Convenzione sottoscritta il 17
gennaio 2017 dal Municipio di TERZ 1 e dalla Fondazione ha il seguente tenore (cfr.
doc. 3, sottolineature del redattore):
" Convenzione tra il Comune di TERZ 1 e CV 1
concernente il
finanziamento delle prestazioni transitorie acquisite in caso di pensionamento
anticipato e ordinario per le persone assicurate nei seguenti contratti:
[…]
Contratto di
previdenza del personale n° 318'697.10 – __________
[…]
Categoria 4:
Dipendenti, al beneficio delle norme transitorie IPCT, con inizio
d’assicurazione dal 1.1.1995
[…] Il Municipio
del Comune di TERZ 1, in veste di stipulante della presente convenzione
rispettivamente stipulante dei contratti d’affiliazione e garante del pagamento
dei contributi e dei premi d’assicurazione per i contratti summenzionati, conferma
il proprio
accordo con i contenuti e le norme d’applicazione definite
nelle Disposizioni particolari del Regolamento di previdenza del personale
[ossia le Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del
personale, cfr. supra consid. 2.6.2., n.d.r.] per i contratti citati a margine,
approvate dalle varie commissioni amministrative in data novembre/dicembre
2016.
In particolare il
Municipio del Comune di TERZ 1 conferma che l’addebito delle prestazioni
transitorie acquisite in caso di pensionamento anticipato e ordinario in
base al regolamento suindicato di tutti i contratti menzionati è interamente
a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il Comune di TERZ 1 s’impegna
al versamento di questi importi che addebiterà ai singoli datori di lavoro.
Il valore di finanziamento di queste prestazioni sarà addebitato sul conto
denominato “fondi vincolati” oppure, in mancanza di fondi sufficienti, addebitato
direttamente sul conto corrente incasso dei premi del contratto n° 3180696.10
Comune di TERZ 1.
Il Comune di TERZ 1, allo
scopo di finanziare queste prestazioni, provvederà durante i primi tre anni
(2017-2019) al versamento di fondi pari a CHF 500'000.00 annui. Questi fondi
saranno vincolati esclusivamente al finanziamento delle prestazioni transitorie
garantite in base ai calcoli eseguiti in data 10.11.2016 elencati nella tabella
denominata “Norma transitoria” allegata.
Questi fondi vincolati
saranno gestiti separatamente dai contributi di vecchiaia e dai premi
assicurativi correnti e non potranno essere utilizzati a copertura di eventuali
altri scoperti di premi. Alla scadenza dei primi tre anni CV 1 analizzerà lo
stato del conto di questi fondi vincolati e la frequenza di casi che ne hanno
usufruito tra il 2017 fino al 2019 e determinerà l’importo da versare
necessario per i trienni successivi, dal 2020 al 2022. Quest’operazione
proseguirà a scadenza triennale.
Quando l’ultima persona
assicurata, tra quelle assicurate nelle due categorie 3 e 4 dei contratti
d’affiliazione suindicati, sarà uscita dalla cerchia degli assicurati attivi,
in seguito alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro precedente l’età
termine ordinaria rispettivamente al pensionamento definitivo anticipato o
ordinario, un eventuale saldo residuo in conto “fondi vincolati” sarà
trasferito a favore del conto corrente incasso dei premi del contratto n°
318'696.10 Comune di TERZ 1.
Questa convenzione è
parte integrante dei contratti d’affiliazione suindicati.”
A questa Convenzione è stata
allegata una tabella denominata ““Norma Transitoria” Valori di
finanziamento delle differenze di rendita in caso di pensionamento tra i 58 e
65/64 anni (U/D) – dati cert. individ. IPCT del 27.06.2016 e valori di calcolo CV
1.
al 01.06.2016” che, nell’ipotesi di un pensionamento completo in età
ordinaria, presenta per l’attore la seguente proiezione (sottolineature del
redattore):
PEN_ATT_8
NOR_TRA_8
PEN_......._8
DIFF_PEN_8
BWS_DIFF_8
LP_RIPCT
LP_RIPCT
e ART 17
LP_ART17
AV_LPP
82'379.00
81'442.00
80'989.00
453.00
8'089.00
892'418.15
892'418.15
889'667.40
235'079.20
Dalla Convenzione appena
riprodotta si evince dunque che il Comune ha approvato quanto previsto
dall’art. 2 delle Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del
personale, ed ha assicurato il finanziamento del versamento unico da computare
all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio al momento del pensionamento,
riprendendo i parametri fissi ed invariabili per calcolarlo (cfr. supra consid.
2.6.2.).
La tabella sovraesposta illustra,
tra l’altro, la differenza (fr. 453 annui) tra la rendita (teorica) della
Fondazione a giugno 2016 (annui fr. 80'989; che non va confusa con la rendita
di vecchiaia effettiva di fr. 61'278 comunicata dalla Fondazione all’attore con
scritto del 21 febbraio 2024, cfr. infra consid. 2.8.) e la rendita determinata
dalla norma, transitoria (annui fr. 81'442), per un valore di finanziamento
(cfr. supra consid. 2.5.2.) di fr. 8'089.
2.6.4
Verbale del 14 febbraio 2017
della Commissione di Previdenza
Il verbale citato (doc. 4)
documenta come la Commissione di previdenza, ossia la commissione composta dai
rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti avente compito, tra
l’altro, di approvare il regolamento di previdenza del personale preparato
dalla Fondazione (cfr. Art. 1 del Regolamento d’organizzazione, sub V/1), ha
approvato all’unanimità una “Aggiunta al regolamento di previdenza del
personale, __________ […]”, indicando come il documento fosse già stato
approvato dalla Commissione di previdenza della Città di TERZ 1. L’aggiunta
consisteva negli artt. 1 (Rendita ponte AVS o supplemento sostitutivo AVS) e 2
(Prestazione transitoria acquisita in caso di pensionamento anticipato e
ordinario, cfr. supra consid. 2.6.2.) delle Disposizioni supplementari al
regolamento di previdenza del personale.
Nel verbale figura in particolare
la seguente indicazione:
" […] Come
spiegato dal Sig. __________, per poter garantire gli stessi diritti acquisiti
dei collaboratori con il precedente contratto di IPCT, CV 1 ha previsto un
allegato al regolamento di previdenza, non potendo per legge prevederne il
contenuto all’interno del regolamento stesso. […]”
2.6.5
Scritti del 20 gennaio e novembre
2016.
Come visto, con scritto del 20
gennaio 2016 la Fondazione aveva comunicato a tutti gli interessati, tra cui AT
1.
(cfr. supra consid. 2.5.2.) i parametri che sarebbero stati utilizzati per
calcolare il versamento unico da computare all’avere di vecchiaia sovra
obbligatorio al momento del pensionamento (doc. A2). Questo importo è stato
successivamente determinato in fr. 8'089 (scritto della Fondazione del novembre
2016.
con specchietto doc. 5 e doc. F1; cfr. supra consid. 2.5.2.).
Il 30 novembre 2016 il Municipio
di TERZ 1 ha comunicato all’assicurato che “in qualità di beneficiario/a di
una prestazione transitoria, abbiamo il piacere di trasmetterle i documenti
elaborati dal nuovo istituto di previdenza, che le offrono la panoramica delle
prestazioni, e la quota di finanziamento assunta dal datore di lavoro.”
(scritto del Municipio di TERZ 1 del 30 novembre 2016, V/5, sottolineatura del
redattore).
In sostanza, oltre ad avallare l’art.
2.
delle Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale,
il Comune ha garantito il finanziamento della prestazione.
2.7
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA
constata dell’approfondito esame della documentazione appena esposta che,
secondo gli accordi intercorsi tra il Comune di TERZ 1 e la Fondazione la
prestazione transitoria versata agli assicurati che avevano più di 50 anni al
1° gennaio 2013 è consistito in un versamento supplementare unico (nel caso
dell’assicurato di complessivi fr. 8'089) determinato dai parametri di calcolo
fissati a giugno 2016. Esso va aggiunto all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio
al momento del pensionamento (cfr. in particolare le Disposizioni supplementari
al regolamento di previdenza del personale al consid. 2.6.2 e risposta di causa
punto 2, doc. V punto 2):
" (…) Dalla
tabella aggiunta a questa lettera, la convenuta ha informato l'attore sui
valori risultati dal calcolo precitato. Si tratta di una somma calcolata a
far stato al 01.06.2016 per ogni anno di pensionamento possibile tra l'età
di 58 anni e 65 anni.
Questi valori di finanziamento sono definitivi e non vengono
modificati.
Per l'attore i valori di finanziamento sono stati fissati a:
Età: Valore di finanziamento in CHF:
58.
396'646.00
59.
426'193.00
60.
455'348.00
61.
368'194.00
62.
279'882.00
63.
190'378.00
64.
99'863.00
65.
8'089.00 (…)”
In tale contesto, la rendita di
vecchiaia determinata secondo la norma transitoria assurge ad uno dei parametri
statici (limite superiore) usati per calcolare l’ammontare nominale del
versamento unico (per il calcolo cfr. supra consid. 2.5.2. e infra consid.
2.8.).
Ed è limitatamente a questo
versamento unico che la Fondazione conferisce una prestazione supplementare
all’attore quale beneficiario della norma transitoria del precedente istituto
di previdenza.
Si sottolinea nuovamente che la
Fondazione non ha garantito alcun automatismo che tenga conto dell’evoluzione
della rendita di vecchiaia ordinaria (in casu fr. 74'687 per il 2017, fr.
72'170 per il 2018, fr. 70'918 per il 2019, fr. 62'943 per il 2020, fr. 61'890
per il 2021, fr. 61'941 per il 2022, fr 61'990 per il 2023 e fr. 61'278 per il
2024; cfr. supra consid. 2.5.2. e i certificati di previdenza sub V/6) per
modulare (nel senso di un aumento o riduzione) l’ammontare del versamento
unico.
Ciò significa che, come in
concreto avvenuto, alla riduzione (anche marcata) della rendita di vecchiaia
ordinaria della Fondazione dopo il 2016 non vi è un aumento automatico del
valore di finanziamento della differenza tra le due rendite (determinato per
l’appunto in fr. 8'089), in quanto il valore di finanziamento è (rimasto) un
importo fisso, come fissi sono gli altri parametri che lo determinano (tra cui
la rendita teorica della Fondazione per il 2016 di fr. 80'989 che configura il
limite inferiore per determinare l’importo del versamento unico, cfr. supra
consid. 2.5.2.), tutti riferiti alla situazione “fotografata” a giugno 2016
(cfr. I/A2 e F1).
Detto altrimenti, l’importo del
versamento unico (fr. 8'089) è stato determinato fondandosi sui parametri fissi
– “fotografati” – a cui l’art. 2 delle Disposizioni supplementari al
regolamento di previdenza del personale rimanda, ragione per cui a meno di
modifiche del disposto in parola, l’importo da versare una tantum al momento
del pensionamento ordinario, è definitivo. A quest’ultimo proposito, va sottolineata
la facoltà riservata alla Commissione paritetica di previdenza (cfr. infra
consid. 2.6.4.) di modificare (o anche abolire) l’art. 2 delle Disposizioni
supplementari, facoltà che, alla luce degli atti all’inserto, non è mai stata
esercitata.
La Fondazione si è limitata a
prevedere per l’assicurato un versamento unico di complessivi fr. 8'089 da
computare all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio al momento del pensionamento
e poter così determinare la rendita di vecchiaia, a condizione, che il datore
di lavoro garantisse il finanziamento di tale ammontare. Condizione,
quest’ultima, in concreto realizzatasi, il datore di lavoro (e la commissione
di previdenza) avendo approvato l’art. 2 delle Disposizioni supplementari al
regolamento di previdenza del personale e garantito il finanziamento di fr.
8’089 (cfr. supra consid. 2.6.3. e 2.6.4.).
Giova nuovamente sottolineare che
la Fondazione non si è mai vincolata nel senso di corrispondere la differenza
(aumentata marcatamente negli anni) tra la rendita di vecchiaia ordinaria e
quella determinata dalla norma transitoria, ma ha usato quest’ultima solo per
conferire all’assicurato il diritto ad un versamento unico (quale prestazione
supplementare) e quale parametro fisso (limite superiore) per determinare
l’importo del versamento (cfr. supra consid. 2.6.2.).
In conclusione, secondo questo
Tribunale, non vi è quindi alcun disposto legale o regolamentare che obblighi
la Fondazione a versare all’attore quanto richiesto con il petitum.
La questione di sapere se e in
che misura il datore di lavoro ha garantito all’assicurato ulteriori importi
oltre al finanziamento del “versamento unico” (cfr. Convenzione tra il
Comune di TERZ 1 e CONV 1 del 1° dicembre 2016, con riferimento ai dipendenti
al beneficio delle norme transitorie IPCT: “In particolare il Municipio del
Comune di TERZ 1 conferma che l’addebito delle prestazioni transitorie
acquisite in caso di pensionamento anticipato e ordinario in base al
regolamento suindicato di tutti i contratti menzionati è interamente a carico
dei rispettivi datori di lavoro. Il Comune di TERZ 1 si impegna al versamento
di questi importi che addebiterà ai singoli datori di lavoro”; Doc. 3), alla
luce di quanto figura nel Messaggio N. 95/2016 riprodotto al consid. 2.5.1: “Questa
decisione ha lo scopo di non penalizzare questa fascia di assicurati con il
passaggio al primato dei contributi. … Presupponendo un’età media di
pensionamento di 60 anni, il capitale necessario a finanziare il mantenimento
delle prestazioni secondo il vecchio piano assicurativo è stimato in CHF 7.9
Mio, di cui quasi CHF 5.5 Mio per i soli collaboratori dell’Amministrazione
comunale” (vedi pure il punto 6 della Risoluzione municipale: "Al
Municipio è inoltre concesso un credito di CHF 6'520'000.-- per garantire le
rendite di pensionamento al grado dell'IPCT (norma transitoria valida per gli
over 50 il 1. gennaio 2013)" e il punto 9 della Risoluzione del
Consiglio comunale di TERZ 1 del 21 marzo 2026 “ha concesso un credito di fr.
6'520'000 per garantire le rendite di pensionamento al grado dell’IPCT (norma
transitoria valida per gli over 50 il 1° gennaio 2013)” oltre alle argomentazioni
dell’assicurato nello scritto del 22 luglio 2019 alla Fondazione, riprodotte al
consid. 2.8.), esula dalla presente vertenza.
Dalla
risposta del 22 marzo 2024 ad una lettera dell’assicurato del 14 agosto 2023
emerge che “purtroppo i vari approfondimenti esperiti e le discussioni
intavolate negli scorsi mesi con CONV 1 assicurazioni non hanno permesso di
giungere a una soluzione condivisa e nel senso delle richieste da lei avanzate”
(cfr. consid. 2.5.2. in fine).
2.8
Diritti
acquisiti: garanzie individuali vincolanti
Occorre verificare se, come
sostiene più o meno esplicitamente l’attore (petizione, p.ti 4.-9. e 17.) e per
quanto è dato di capire, la rendita di vecchiaia calcolata secondo la norma
transitoria e di cui chiede il versamento da parte della Fondazione, fosse
divenuta un diritto acquisito a seguito di garanzie individuali vincolanti
fornitegli.
Nell’ambito delle assicurazioni
sociali, per diritto acquisito si intende una pretesa che, di principio,
perdura a prescindere dall’evoluzione legislativa e/o regolamentare. Pretese di
natura pecuniaria divengono diritti acquisiti solo in casi eccezionali, e
meglio se la legge medesima regola i rapporti una volta per tutte sottraendoli
all’evoluzione legislativa oppure se vengono fornite dall’istituto di
previdenza delle garanzie individuali vincolanti (STCA 34.2023.18 del 12 agosto
2024.
consid. 2.5.2. con rinvii giurisprudenziali).
In una sentenza pubblicata in DTF
117.
V 229 l’allora TFA ha ricordato i principi applicabili alla tutela delle
pretese pensionistiche dei funzionari in caso di modificazione dell’ordinamento
legale ed ha stabilito che (consid. 5.b):
" […] Secondo
la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, le pretese pecuniarie dei
funzionari non divengono diritti acquisiti. Il rapporto di servizio, in quanto
di diritto pubblico, è disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per quel
che concerne i suoi aspetti patrimoniali, l'evoluzione della legislazione
medesima. Le pretese di salario e quelle pensionistiche possono configurare
diritti acquisiti solo nella misura in cui la legge definisca i rapporti una
volta per tutte e li sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge stessa,
oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto
d'impiego (DTF 107 Ia 194 consid. 3a, 106 Ia 166 consid.
1a, DTF 101 Ia 445 consid. 2a; cfr. pure DTF 112 V 395 consid. 3d e sentenza del Tribunale federale
30.
settembre 1988 in re W., pubblicata in SZS 1989 pag. 313).
Nella fattispecie queste due ultime ipotesi non si sono
verificate, se non nella misura in cui l'art. 61 della legge cantonale al cpv.
2.
vieta la modificazione delle prestazioni in precedenza erogate. Infatti, in
nessun testo della legge è ravvisabile una disposizione che stabilisca
l'immutabilità delle pretese dell'interessato, né il ricorrente ha tentato di
dimostrare che al momento dell'assunzione gli fosse stata attribuita
individualmente l'assicurazione che il suo diritto a pensione sarebbe maturato
in ogni modo al compimento del 40o anno di servizio e men che meno che questa
circostanza fosse stata il seguito di una particolare pattuizione.
Poiché i diritti vantati dal ricorrente non rientrano nel novero
di quelli acquisiti, non si pone il problema se, ai sensi della giurisprudenza,
la loro modificazione sia possibile solo per atto legislativo, di interesse
pubblico e dietro pieno risarcimento (DTF 113 Ia 362 consid. 6b, DTF 106 Ia 168), ciò a prescindere dal fatto,
per quel che concerne il risarcimento, che la richiesta sarebbe comunque stata
irricevibile perché in tutti i modi sulla stessa la Cassa non si è pronunciata,
né a titolo preventivo né in corso di vertenza.
c) Il Tribunale federale ha comunque soggiunto nella medesima
suddetta giurisprudenza che in quanto le pretese pecuniarie dei funzionari non
configurano dei diritti acquisiti, esse vanno tutelate qualora il legislatore,
modificando l'ordinamento, le leda in modo arbitrario o in violazione del
principio della parità di trattamento. Dall'art. 4 Cost. si deduce direttamente essere
escluso che simili diritti siano arbitrariamente modificati, successivamente
annullati o limitati nella loro sostanza e che senza particolare
giustificazione si intervenga unilateralmente nei confronti di singoli
beneficiari o di gruppi determinati (DTF 106 Ia 169 consid. 1c, 101 Ia 446 consid. 2a
e sentenze ivi citate).
In queste ipotesi resta da esaminare se nella revisione
legislativa del 1963 (quella mediante la quale vennero reintrodotti i criteri
cumulativi, irrilevante essendo ai fini del giudizio la modifica del 1976 che
ha abbreviato i termini di durata dell'impiego) sia ravvisabile arbitrio o
violazione del principio della parità di trattamento, con conseguenza di
particolari oneri per singoli titolari di diritti o gruppi degli stessi.
Ora, nel 1963 venne introdotto il principio del pensionamento
anticipato, per tutti i dipendenti dello Stato, irrilevante se docenti o altri
funzionari, sostituendo al criterio alternativo, 65 anni d'età oppure 40 anni
di servizio, quello cumulativo dei 60 anni di età e dei 40 anni di servizio
(art. 40 della legge 9 luglio 1963). La modificazione ha, da un lato, sfavorito
i dipendenti che prima del 60o anno avessero compiuto 40 anni di servizio, ma,
dall'altro, ha favorito quelli che avessero prestato 40 anni di servizio tra il
60o e il 65o anno d'età. Dagli atti legislativi risulta che il testo dell'art.
40.
cpv. 2 era da interpretare con riferimento all'art. 30 concernente i
supplementi fissi. Lo Stato, con la nuova regolamentazione, avrebbe assunto
l'onere di versare pensione e supplemento fisso a chi si fosse ritirato prima
del 65o anno. In sostanza, lo Stato avrebbe preso a carico il pagamento delle
pensioni e dei supplementi fissi sino al momento in cui il beneficiario avesse
maturato diritto alla rendita AVS (cfr. Messaggio 18 dicembre 1962 del
Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la legge sulla Cassa pensioni
dei dipendenti dello Stato e dei docenti, Raccolta dei verbali del Gran
Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1963, pag. 248). Solo dopo quel
momento sarebbe iniziato l'obbligo della Cassa. Con ciò sarebbe stato
alleggerito l'onere della Cassa medesima e nel contempo aumentato quello dello
Stato, in misura comunque relativa ritenuto che non avrebbe dovuto pagare
l'interesse sul capitale della Cassa ricevuto a titolo di mutuo. Prestazioni in
precedenza a carico in parte della Cassa e in parte dello Stato sarebbero state
assunte tutte da quest'ultimo. In tale ambito la Commissione della gestione
propose che il diritto al supplemento fisso previsto dal 1o gennaio,
rispettivamente dal 1o luglio, dopo il pensionamento, valesse per i docenti dal
1o settembre (cfr. Rapporto 27 giugno 1963 della Commissione della gestione sul
messaggio del Consiglio di Stato 18 dicembre 1962, op.cit., pag. 285 segg.).
Questa proposta è stata fatta propria dal legislatore.
La modificazione pertanto trovava fondamento in considerazioni di
natura finanziaria, determinate dall'esigenza di stabilire l'equilibrio tra le
nuove prestazioni che lo Stato sarebbe stato chiamato a fornire e gli eventuali
vantaggi che gli sarebbero derivati. Il fatto poi che una modificazione sia
stata introdotta con specifico riferimento ai docenti comprova che nessuno
avesse inteso escludere detta categoria dall'applicazione di una disposizione
di carattere generale.
In sostanza le modificazioni legislative introdotte nel 1963,
nella misura in cui assise su considerazioni di natura finanziaria, hanno da un
lato limitato certi diritti per estenderne altri, in un confronto di interessi
che certo non può essere censurato di arbitrario, né di violatore del principio
di parità di trattamento. (DTF 117 V 234-237)”
La dottrina
evidenzia che è più facile per le prestazioni già in corso divenire diritti acquisiti piuttosto che per le
rendite in aspettativa (Aebi-Müller, Die Drei Säulen der Vorsorge und ihr
Verhältnis zum Güter- und Erbrecht des ZGB, in: successio – Zeitschrift für
Erbrecht 2009, p. 19; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,
2020, n. 1244; Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in
der beruflichen Vorsorge, in: SZS 1999, pag. 298 e seg.; Konrad/Lauener, BSK
BVG, n. 72 ad art. 50 LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1902).
Nel caso che ci occupa, a seguito
del passaggio dall’IPCT alla Fondazione (cfr. supra consid. 1.2.), la norma
transitoria non è più applicabile, ragione per cui la convenuta non è vincolata
ad essa (cfr. supra consid. 2.6.5. in fine). Inoltre, i disposti regolamentari
in concreto applicabili non confortano la tesi dell’attore, come poc’anzi
accertato (cfr. supra consid. 2.6.2.). Occorre dunque verificare se e in che
misura la Fondazione abbia fornito all’attore delle garanzie individuali
vincolanti.
Una rendita in aspettativa può
divenire un diritto acquisito, tra l’altro, se l’istituto di previdenza
professionale fornisce delle garanzie individuali vincolanti in tal senso. Il
principio della buona fede comporta che l’istituto di previdenza agisca in modo
corretto, coscienzioso e rispettoso, ciò che include anche l’obbligo di
consulenza degli assicurati ed il contestuale vincolo dell’istituto alle
garanzie così fornite. Una comunicazione può comportare un obbligo per
l’istituto che differisce da quanto previsto dal diritto materiale se le
seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute: la comunicazione è stata
fatta in relazione ad una persona specifica o ad una specifica fattispecie, i
funzionari hanno agito conformemente alle loro competenze, l’interessato non si
è accorto dell’errore nella comunicazione e, basandosi su di essa ha effettuato
disposizioni che non possono ora essere revocate senza pregiudizio e dal
momento in cui l’informazione è stata fornita non vi sono state modifiche
legislative. A titolo esemplificativo, se un istituto di previdenza pubblico
indica erroneamente un ammontare troppo alto della prestazione d’uscita e
l’assicurato si decide, sulla base di questa informazione e non ravvisando
l’errore, di andare anticipatamente in pensione, l’istituto di previdenza deve,
conformemente al principio della buona fede, versargli l’ammontare indicato
(Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der
beruflichen Vorsorge, in: SZS 1999, pag. 299; Stauffer, Berufliche Vorsorge,
2019, n. 1918 con nota a piè di pagina n. 212). Stesso discorso nel caso di
notifica di un’informazione di rendita nella quale è definito nominalmente in
franchi l’ammontare della prestazione e che può essere intesa in buona fede
come la fissazione definitiva dell’ammontare della rendita, ritenuto però che
questi presupposti sono raramente adempiuti e non lo sono mai se la
comunicazione rinvia al regolamento (Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, n.
7.
ad art. 50 LPP).
D’altra parte, un’indicazione su
quella che potrebbe essere approssimativamente la rendita (in aspettativa) non
è sufficiente per la tutela della buona fede, essendo cumulativamente
necessario che:
" 1. […]
l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard
des personnes déterminées;
2.
qu’elle
ait agi ou soit censée avoir agi dans le limites de sa compétence;
3.
que
l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du
renseignement obtenu;
4.
qu’il
se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait
modifier sans subir un préjudice;
5.
que
la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné.”
(STF
9C_429/2011 del 15 marzo 2012 consid. 5.1. con rinvio alla DTF 131 II 627
consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito
possa insorgere tacitamente (DTF 112 V 387 consid. 3d, DTF 108 V 113 consid.
5).
In tale contesto occorre inoltre
rilevare che il certificato assicurativo ha carattere puramente informativo,
ragione per cui da esso non si può desumere un diritto vincolante e immutabile
ad una prestazione (Konrad/Lauener, op. cit., n. 34 ad art. 50 LPP).
Nella fattispecie in disamina,
esaminati con attenzione gli atti all’inserto, questa Corte non ravvisa alcuna
garanzia individuale vincolante fornita dalla Fondazione all’attore che vada
oltre a quanto accertato al consid. 2.6.5.
Anzi, la corrispondenza intercorsa
tra la Fondazione e l’assicurato mette in luce come la prima abbia
inequivocabilmente e recisamente contestato le tesi di quest’ultimo,
illustrando come esse fossero prive di una base legale o regolamentare,
rimandando proprio alle disposizioni regolamentari in concreto applicabili
(cfr. doc. A2, A4, doc. F1, F3; doc. M = doc. 7; doc. O = doc. 8; doc. Q; doc. S
= sub doc. 7 e doc. EE = doc. 10).
In particolare, rispondendo ad
una richiesta di informazioni dell’assicurato del 22 giugno 2019 (cfr. doc. N),
la Fondazione si è così espressa il 2 luglio 2019:
" […] In merito al certificato
individuale d’assicurazione rispettivamente alle prestazioni di vecchiaia
regolamentari prevedibili. Lei è assicurato nella categoria di persone così
definite: “Dipendenti con inizio dell’assicurazione presso il datore di lavoro
a partire dal 01.01.1995 al beneficio della norma transitoria IPCT”. Nelle
Disposizioni supplementari al Regolamento di previdenza del personale sono
descritti il genere, l’ammontare e le condizioni confacenti il diritto a due
tipi di prestazioni, erogate in supplemento alle prestazioni regolamentari
di base. A seconda della cerchia di persone assicurate, queste prestazioni
supplementari possono differire. Le prestazioni
supplementari previste nel Regolamento di previdenza sono:
1.
Rendita ponte AVS (o
supplemento sostitutivo AVS
2.
Prestazione transitoria
acquisita in caso di pensionamento anticipato e ordinario.
Per la natura stessa
di queste prestazioni particolari, che a seconda delle persone assicurate e
delle rispettive basi specifiche di calcolo differiscono sia per diritto che
per entità, non ci è possibile codificarne i parametri in modo sistematico
nel quadro del piano assicurativo di base, valido per tutte le persone
assicurate. Queste prestazioni sono finanziate dal datore di lavoro
e sono garantite dalla CV 1 esclusivamente a condizione che il loro
finanziamento sia assicurato. Per ogni singola persona da assicurare, che
rispondeva ai criteri di diritto a queste prestazioni supplementari, in
particolar modo per quanto riguarda l’ammontare della Prestazione transitoria
acquisita in caso di pensionamento anticipato e/o ordinario, CV 1 […] ha
allestito un tabulato individuale riportante il valore di finanziamento
della differenza di rendita di vecchiaia tra quella risultante nell’offerta CV
1.
e la maggiore delle rendite di vecchiaia prevedibili riportate sul
certificato individuale IPCT. Questo calcolo si è basato esclusivamente sui
dati noti in quel momento, ossia:
-
il genere m/f e la data di nascita della persona assicurata
-
l’avere di
vecchiaia disponibile annunciato
-
il salario assicurato
-
la scala contributiva di vecchiaia regolamentare
-
i saggi d’interesse correnti e di proiezione
-
i tassi di conversione in vigore al momento del calcolo
-
le rendite di vecchiaia IPCT certificate.
Ogni assicurato è stato
informato personalmente (v. l’allegato che ci ha trasmesso il 22.06.2019,
concernente il Calcolo del valore di finanziamento della differenza di
rendita “Norma transitoria IPCT” a far stato al 01.06.2016). Le basi
e le modalità di calcolo della prestazione transitoria acquisita sono descritte
nelle relative Disposizioni supplementari all’art. 2 cpv. 1 a 4 e si basano sui
valori determinati in via definitiva in sede di offerta. Nei cpv. 5 a 7 sono
descritte le modalità di applicazione, a seconda dei casi di pensionamento
anticipato parziale o completo. Le prestazioni assicurate di base
(rendita di vecchiaia, rendita per invalidi, rendite per il coniuge/partner
convivente, rendite per figli) sono specificate nel piano d’assicurazione del contratto
d’affiliazione stipulato tra il Comune di TERZ 1 e la CV 1 […] e
descritte in dettaglio nel relativo Regolamento di previdenza (parte
variabile rispettivamente fissa, v. allegati). Nel Regolamento di previdenza
del personale sono inoltre descritti lo scopo e l’ambito d’applicazione, le
prestazioni assicurate […], il finanziamento e le disposizioni di ordine
organizzativo e di regolamentazione legale.
Il certificato
individuale d’assicurazione attesta l’ammontare delle prestazioni assicurate,
l’avere di vecchiaia disponibile, i premi e i contributi, calcolati sulla base
del piano d’assicurazione contrattuale di base validi a una data determinata,
di norma il 01.01 dell’anno d’assicurazione o alla data di effetto di
un’eventuale modifica importante […]. Eventuali prestazioni supplementari
regolamentari non sono riportate sul certificato individuale d’assicurazione,
fermo restando che sono sempre e comunque garantite su base regolamentare e
nella misura in cui il finanziamento sia assicurato dal datore di lavoro.”
(Doc. O – Doc. V8)
In un ulteriore scritto del 22
luglio 2019 alla Fondazione l’assicurato ha ricordato che:
" […] Del
resto il Municipio di TERZ 1, che ha promosso nel 2016 il cambiamento di
istituto di previdenza scegliendo CV 1, ha chiaramente e inequivocabilmente
comunicato sia in sede
di informazione ai propri dipendenti (cosa, tra le altre, che ha
poi condotto alla loro accettazione, tramite votazione a scrutinio segreto, del
passaggio ad CV 1) sia in quella più formale del Messaggio Municipale n.
95/2016 poi ratificato dal Legislativo comunale, dove a pagina 12 chiaramente
si parla di "garanzia delle rendite IPCT per gli over 50" che il
Comune si impegna a finanziare e dove in maniera se possibile ancora più
inequivocabile al punto 6. del dispositivo di risoluzione del citato Messaggio
Municipale si recita:
" Al
Municipio è inoltre concesso un credito di CHF 6'520'000.-- per garantire le
rendite di pensionamento al grado dell'IPCT (norma transitoria valida per gli
over 50 il 1. Gennaio 2013)"
Ciò conferma la volontà del Legislativo comunale di garantire,
anche in regime CV 1, i diritti acquisiti "ex lege" dei piani
pensione dei 50-enni.
Su questa questione dei diritti acquisiti "ex lege" si
vedano peraltro anche i considerandi della decisione del TCA del 13 dicembre
2018, incarto nr. 34.2018.8 al p.to 2.7.
Pertanto l'importo di CHF 6'520'000.- del dispositivo di
risoluzione sopra citato esprimeva quanto a quel momento sarebbe servito
iniettare da parte del Comune per garantire la norma transitoria, calcolato
secondo i tassi di conversione CV 1 validi alla data.
Naturalmente se CV 1 da quando si è aggiudicata il mandato della
previdenza dei dipendenti di TERZ 1 ha instaurato una corsa al ribasso del
tasso di conversione (quello della parte sovraobbligatoria dell'avere di
vecchiaia è stato ridotto già nel corso del 2018 rispetto ai 2017 - vedi
Tabelle 6 e 7 dell’allegato - senza particolare clamore), ulteriormente
peggiorato nella recente comunicazione a tutti gli assicurati del 17 giugno
2019, giocoforza essa mette il Comune nella situazione di dover pesantemente
rivedere al rialzo la quota necessaria da iniettare per garantire ai 50enni il
piano pensioni della norma transitoria. […]” (Doc. P)
Il 16 settembre 2019, la
Fondazione, dopo avere preso atto della perplessità di AT 1, ha precisato che:
" […] L’attuale
soluzione previdenziale a favore dei collaboratori del Comune di TERZ 1 e delle
aziende facenti capo ad esso (__________, __________) è definita nei contratti
d’affiliazione alla CV 1. Le prestazioni previdenziali di diritto derivanti da
questi contratti sono descritte, per ogni singola cerchia di assicurati, in
modo esauriente nel relativo Regolamento di previdenza.
Voglia inoltrare eventuali ulteriori sue pretese economiche
relative al suo rapporto professionale all’esclusiva attenzione del suo datore
di lavoro.” (Doc. Q)
Lo stesso attore con scritto del
12.
febbraio 2023 alla Fondazione, ammette del resto che la rendita di vecchiaia
auspicata, ossia quella calcolata tenuto conto della norma transitoria, si fonda
invero sulle comunicazioni del datore di lavoro, non su quelle della convenuta
(I/Z, sottolineature del redattore):
"
[…] negli scorsi giorni ho ricevuto il certificato di cassa pensione
valevole dal 1.1.2023. Siccome sto pianificando l’andata in pensione al mio
65-esimo anno di età (sarei dunque in pensione a partire dal 1.6.2024, vorrei
la vostra conferma della rendita di pensione che avrò maturato in tale data,
tenuto conto della norma transitoria dei 50enni, nella quale rientro, della
IPCT […] che il mio datore di lavoro (le __________ e per esse la
Città di TERZ 1) ha garantito anche dopo la transizione di tali
dipendenti in CV 1: vedi MM95/2016 […], votato dal Legislativo comunale in
data 14.2.2016. Infatti nel dispositivo di risoluzione di tale decisione
legislativa si legge tra l’altro:
1.
Al
Municipio è inoltre concesso un credito di CHF 6'250'000.-- per garantire le
rendite di pensionamento al grado dell’IPCT (norma transitoria valida per gli
over 50 il 1° gennaio 2013).”
Con scritto del 21 febbraio 2024
la Fondazione ha comunicato a AT 1 quanto segue (V/10):
"
[…] Pensionamento alla data del 01.06.2024 – annuncio delle
prestazioni di vecchiaia Contratto di previdenza del personale n° __________ – __________
Polizza n° 21 – AT 1
[…] In riferimento
all’evento assicurato summenzionato vi informiamo ora in merito alle
prestazioni di vecchiaia che arrivano a scadenza:
Rendita di vecchiaia
annua dal 01.06.2024 CHF 61'278.00
(pagata trimestralmente
in anticipo)
Attiriamo la sua attenzione
sul fatto che le indicazioni fornite relative alle prestazioni sono vincolanti
unicamente se fino alla data del pensionamento non viene effettuata alcuna
modifica (salario annuo assicurato, importo di coordinamento, tasso di
interesse per l’accredito dell’interesse sull’avere di vecchiaia, tassi di
conversione, etc.). […].”
E anche nella petizione l’attore
esplicita che è stato il datore di lavoro – non la Fondazione – ad avergli
garantito una rendita pari a quella che avrebbe percepito applicando la norma
transitoria (I, p.to 13.):
"
Dopo aver ricevuto il nuovo certificato di previdenza della cassa di
pensione al 1° gennaio 2024 […], ho ricordato a CV 1 […] che la rendita ivi
indicata di CHF 61'278.-- per il mio pensionamento a 65 anni non teneva
minimamente conto del trattamento garantito ai 50enni dal mio datore di lavoro
[…].”
Per quanto concerne i certificati
assicurativi agli atti, ossia quelli per gli anni 2017-2024 (V/6), essi hanno
carattere puramente informativo, ragione per cui non è possibile desumerne dei
diritti vincolanti ed immutabili ad una prestazione. Ciò viene esplicitato
negli stessi certificati assicurativi della Fondazione, i quali rimandano
altresì al Regolamento di previdenza del personale (vedasi ad esempio il
certificato assicurativo del 2018, sub V/6: “Il presente certificato, che
sostituisce tutti i precedenti, è stato allestito per incarico del vostro
istituto di previdenza, ed è destinato ad uno scopo esclusivamente informativo.
Al riguardo risultano determinanti le disposizioni contemplate nel regolamento
di previdenza del personale”).
Alla luce di quanto appena
esposto questo Tribunale ritiene accertato che la Fondazione non ha mai fornito
all’attore una garanzia individuale vincolante relativa all’ammontare della
rendita di vecchiaia prima della comunicazione del 21 febbraio 2024 (anche
questa con riserva), tantomeno ai sensi di quanto da quest’ultimo auspicato.
2.9
Aliquota di conversione
L’attore contesta nei seguenti
termini l’aliquota di conversione applicata dalla Fondazione (I, p.to 17.,
sottolineature del redattore):
"
Occorre […] aggiornare il calcolo del valore di finanziamento della
differenza fra la mia rendita ordinaria di CV 1 […] e la rendita della norma
transitoria IPCT, garantitami in caso di pensionamento ordinario. Nel
certificato di previdenza […] 1.1.2024 […] CV 1 […] applica un tasso di
conversione del 6% all’avere di vecchiaia minimo LPP valutato in CHF
352'068.-- al momento del mio pensionamento ordinario e del 4.3%
all’avere sovraobbligatorio ammontante a CHF 933'815, […] stante
un avere di vecchiaia complessivo alla data di pensionamento dichiarato nel
certificato di CHF 1'285'882.80 (doc. CC). Applicando i due tassi di
conversione alle rispettive cifre di avere di vecchiaia si ottengono le somme
di CHF 21'124.08 (dal minimo LPP col 6%) e CHF 40'154.04 (dalla parte
sovraobbligatoria col 4.3%), importi che vanno a formare la rendita ordinaria
annuale di CHF 61'278.-- indicata sul certificato, cioè di CHF 20'164.-- in
meno di quella garantitami dalla norma transitoria IPCT di CHF 81'442.--.
Dividendo tale differenza (CHF 20'164.--) per il tasso di conversione della
parte sovraobbligatoria qui applicato del 4.3% risulta che il capitale mancante
al suo finanziamento ammonta a CHF 468'930.-- […]. Ora, se si applica il
tasso di conversione minimo legale del 6.8% fissato dall’art. 14 cpv. 2 LPP
all’avere di vecchiaia minimo LPP e si assume la medesima rendita annuale
complessiva calcolata nel certificato (cioè CHF 61'278.--) risulta che il
minimo LPP dell’avere di vecchiaia genera fr. 230941.-- della rendita annuale,
mentre la parte di rendita annuale generata dalla parte sovraobbligatoria
dell’avere di vecchiaia si calcola per differenza dall’importo di CHF 61'278.--
a cui si sottraggono CHF 23'941.-- risultando una cifra di CHF 37'337.--, che
rappresenta la parte di rendita annuale generata dalla parte sovraobbligatoria
dell’avere di vecchiaia. La cifra poi di CHF 37'337.-- divisa per la parte
sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia dà un tasso di conversione effettivo
della parte sovraobbligatoria che ammonta dunque al 3.998%. In questa
situazione il calcolo del relativo finanziamento mancante per garantire la
rendita della norma transitoria IPCT di CHF 81'442.-- cioè per garantire gli
addizionali CHF 20'164 mancanti alla rendita annuale calcolata nel certificato
porta alla cifra di CHF 504'352 (data da CHF 20'164 diviso per il tasso di
conversione risultante per la parte sovraobbligatoria del 3.998%). Si ottiene
quindi, per il finanziamento della corretta rendita annuale di CHF 81'442.--
l'importo di CHF 504'352.--, ossequiando così al tasso di conversione minimo
legale per la parte minimo LPP dell’avere di vecchiaia, stabilito dall’art. 14
cpv. 2 LPP.”
Preliminarmente, già si è detto
del fatto che l’applicazione del quadro previdenziale in vigore al momento
dell’evento assicurato, ivi incluso l’art. 2 delle Disposizioni supplementari
al regolamento di previdenza del personale, non ammette il procedere illustrato
dall’attore (cfr. supra consid. 2.6.-2.6.5.), la convenuta non essendo
vincolata alle comunicazioni fornite dal datore di lavoro all’assicurato
contestualmente al passaggio dall’IPCT alla Fondazione. Va inoltre osservato
che la parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia al momento della
pensione (pari a fr. 933'814.95, approssimati per eccesso in fr. 933'815) tiene
già conto del versamento supplementare (fr. 8'089) determinato dal citato
disposto (a tal proposito vedasi il calcolo illustrativo in calce al presente
considerando). Alla Fondazione non incombe dunque alcun obbligo di erogare la
differenza tra la rendita di vecchiaia annua prospettata (fr. 61'278) e quella
a cui avrebbe avuto diritto in applicazione della norma transitoria (fr.
81'442).
Per quanto attiene all’aliquota
di conversione, vale quanto segue.
Giusta l’art. 6 LPP, la parte
seconda della legge (artt. 6-47a LPP) stabilisce esigenze minime.
L’art. 14 LPP prevede che:
" 1La
rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che
l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età di riferimento
(aliquota di conversione).
2L’aliquota minima di
conversione è del 6,8 per cento per l’età di riferimento di 65 anni per le
donne e per gli uomini.
3Il Consiglio federale sottopone
un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di
conversione negli anni successivi.”
Gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento e
l’organizzazione, prevedendo nel regolamento delle prestazioni più estese
rispetto a quelle minime previste dalla legge (Stauffer, BSK BVG, 2020, n. 8 ad
art. 14 LPP), fermo restando che queste ultime devono in ogni caso essere
garantite (art. 49 cpv. 1 in initio LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019,
n. 455 e seg.). Gli istituti di previdenza che conferiscono prestazioni che
vanno oltre ai minimi di legge sono detti istituti di previdenza mantello (ted.
umhüllende Vorsorgeeinrichtungen) e sono attivi nella previdenza più
estesa (Meier, Das Anrechnungsprinzip in der beruflichen Vorsorge, in: SZS
2020, pag. 123 e seg.).
Le prestazioni minime sono
ritenute garantite se l’importo nominale della prestazione erogata
dall’istituto di previdenza è almeno pari a quello previsto dalla LPP (DTF 136
V 313 consid. 5.3.6., 5.3.7. e 6.1.). In questo contesto torna applicabile il
principio dell’imputazione (ted. Anrechnungsprinzip) secondo cui la
prestazione erogata dall’istituto di previdenza deve corrispondere almeno al
valore nominale (ammontare della prestazione espresso in franchi) a quanto
previsto dalla LPP (vedasi la già citata STCA 34.2022.18 consid. 2.6.1.2. con
riferimenti; Gehring/Kieser, Das Anrechnungsprinzip in der beruflichen Vorsorge
– eine kritische Würdigung, in: JaSo 2022, pagg. 183 e 184; Meier, op. cit.,
pag. 124 e seg.).
Per verificare che le prestazioni
erogate dall’istituto di previdenza rispettino (almeno) le prestazioni minime
di legge, l’istituto di previdenza, servendosi di un cosiddetto conto
testimone, determina la prestazione assicurata conformemente alla LPP (ted. Schattenrechnung)
e quella da erogare. Se la prestazione da erogare è almeno pari (nominalmente)
a quella prevista dalla LPP, i minimi di legge sono ritenuti rispettati. Per
contro, se la prestazione ex LPP è superiore a quella dovuta dall’istituto,
quest’ultimo dovrà colmare la differenza (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019,
n. 450-455 e 457; Meier, op. cit., pag. 128; Lombardi/Eusebio, Umwandlungssatz,
in: HAVE 2020, pag. 91 e seg.).
Occorre inoltre precisare che un
istituto di previdenza mantello che prevede una prestazione costituita da una
parte obbligatoria e da una parte sovraobbligatoria, può trattare in modo
differenziato le due componenti per poi sommarle e determinare in ultima
analisi la prestazione, da comparare con quelle minime previste ex lege (Moser,
Das Anrechnungsprinzip als Grundelement der umhüllenden beruflichen Vorsorge,
in: HAVE 2015, pag. 329), in applicazione del principio dell’imputazione
(Flückiger in: Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 9 ad art. 14 LPP;
Gehring/Kieser, op. cit., pagg. 190 e 191). A titolo esemplificativo, il
regolamento di un istituto di previdenza mantello può prevedere un tasso di
conversione inferiore a quello minimo, sempre tenendo conto del principio
dell’imputazione e della verifica a mezzo del conto testimone (Stauffer, BSK
BVG, 2020, n. 18 e 20 ad art. 14 LPP).
Nel caso che ci occupa, è
pacifico che la convenuta è un istituto di previdenza mantello che eroga, tra
l’altro, prestazioni di vecchiaia obbligatorie e sovra obbligatorie (cfr.
contratto di affiliazione e ordinazione del piano di previdenza, art. 3 cpv. 2
dell’Atto di Fondazione, sub V/1; artt. 4.1 e 4.2 delle Disposizioni generali
del regolamento, sub V/2).
L’art. 7.2 delle Disposizioni
generali del regolamento (in vigore dal 1. gennaio 2024, cfr. Art. 40.3) – che
disciplina il “Tasso di conversione per le rendite di vecchiaia” –
prevede che “I tassi di conversione applicabili al momento del pensionamento
in base alla tariffa d’assicurazione approvata dall’Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari
(FINMA) si applicano alla conversione
degli averi di vecchiaia per determinare l’importo delle rendite di vecchiaia”.
L’art. 21.2 delle citate Disposizioni prevede che “L’ammontare della rendita
annua di vecchiaia è calcolato sulla base dell’avere di vecchiaia accumulato
fino al momento del pensionamento e dei tassi di conversione determinanti”
e che “In ogni caso sono garantite le prestazioni minime legali”.
Inoltre, l’art. 40.1 delle Disposizioni generali prevede che “Il presente
regolamento può essere modificato dalla Commissione di previdenza, di comune
accordo con il Consiglio di fondazione, nel pieno rispetto dei diritti
acquisiti dei beneficiari” e che “Il Consiglio di fondazione è
autorizzato a modificare, anche senza l’approvazione della Commissione di
previdenza, i compiti e le competenze che gli sono attribuiti nel quadro del
regolamento d’organizzazione. Ciò riguarda in particolare le regolamentazioni
relative agli investimenti (ad es. tassi d’interesse) e le prestazioni previste
dal contratto (ad es. modifiche tariffarie o legali) [da intendersi
inclusive delle modifiche dell’aliquota di conversione, come desumibile dallo
scritto del 20 gennaio 2016 della Fondazione all’assicurato e dall’art. 2 delle
Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale, cfr.
supra consid. 2.5.2., 2.6.2.; cfr. anche lo scritto della Fondazione
all’assicurato del 29 giugno 2023 di cui al presente considerando e la
Circolare FINMA 2018/4 «Tariffazione – previdenza professionale» del 1.
novembre 2018, marginale 12, n.d.r.].” (sub V/2).
Con scritto del gennaio 2018
(V/7) la Fondazione ha comunicato all’assicurato quanto segue:
"
[…] Riceverà il certificato di previdenza dopo che il suo datore di
lavoro ci avrà comunicato l’adeguamento dei salari per il 2018. Nel certificato
si terrà conto di tutti i fattori rilevanti per il calcolo delle sue
prestazioni di vecchiaia. La informiamo che i tassi di conversione
sovraobbligatori sono stati adeguati a partire dal giorno 01.01.2018 e che
saranno nuovamente abbassati nel 2019.”
Quanto precede è stato ribadito
anche con lo scritto di gennaio 2019 della Fondazione all’assicurato (sub V/7).
Con scritto del 17 giugno 2019 la
Fondazione ha comunicato all’assicurato quanto segue (sub V/7):
"
[…] CV 1 ha deciso di ridurre i tassi di conversione delle rendite in
seguito al persistente abbassamento dei tassi d’interesse e al continuo aumento
dell’aspettativa di vita. Con questa misura garantiamo alla sua soluzione
previdenziale una base stabile sul lungo periodo, in modo da assicurare le
rendite di vecchiaia anche alle generazioni future. L’adeguamento dei tassi di
conversione non influisce in alcun modo sull’ammontare del suo avere di
vecchiaia o su un eventuale versamento in capitale, ma è determinante per
l’importo delle rendite di vecchiaia previste. […] A partire dal 2020 le
rendite di vecchiaia saranno calcolate e dichiarate sul certificato di
previdenza con i nuovi tassi di conversione.”
Con scritto del 25 febbraio 2020
la Fondazione ha comunicato all’assicurato quanto segue (sub V/7,
sottolineature del redattore):
"
[…] le allego i calcoli aggiornati con i valori al 01.01.2020. Rispetto
ai valori calcolati nel 2019, differisce il tasso di conversione applicato alla
quota obbligatoria. Al momento del calcolo, ad inizio luglio 2019, CV 1
aveva comunicato l’adattamento dei tassi di conversione all’età termine
ordinaria di 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne in 5.6% per la quota
obbligatoria e 4.4% per la quota sovraobbligatoria, con garanzia del minimo
legale. Successivamente, la […] Fondazione […], a seguito dell’annuncio di compromesso
tra le parti sociali in merito alla necessaria riforma della previdenza
professionale obbligatoria, ha deciso e annunciato di applicare per la quota
obbligatoria dell’avere di vecchiaia disponibile un saggio di
conversione uguale, pari a 6% all’età termine ordinaria.”
Con ulteriore scritto del 29
giugno 2023 (sub V/7), la Fondazione ha comunicato all’assicurato che “a
seguito di una variazione tariffaria e dell’aumento dell’età di riferimento per
le donne, i tassi di conversione per i pensionamenti ordinari […] saranno
adeguati a partire dal 02.01.2024. Ciò può comportare una lieve riduzione della
rendita di vecchiaia […]”, indicando l’indirizzo internet con le
informazioni relative ai tassi di conversione validi dal 2024. Allegato alla
comunicazione vi era una ricapitolazione tabellare dei tassi di conversione
applicabili dal 2024 dalla quale è desumibile per gli uomini un tasso di
conversione del 6% sulla parte obbligatoria e del 4.3% sulla parte sovra
obbligatoria dell’avere di vecchiaia nell’ipotesi di un pensionamento a 65
anni.
Con scritto del 2 luglio 2019
(V/8) la Fondazione, rispondendo ad una lettera del 22 giugno 2019 (I/N)
dell’assicurato, gli aveva fornito le seguenti delucidazioni circa il tasso di
conversione (sottolineature del redattore):
"
[…] La LPP autorizza ogni istituto di previdenza a determinare le
proprie prestazioni assicurative (vecchiaia, invalidità, decesso)
autonomamente, ma sempre e in ogni caso garantendo le prestazioni minime
legali. CV 1 […], facendo uso di questa prerogativa, ha deciso di ridurre
sia il tasso di conversione sull’avere di vecchiaia obbligatorio che su quello
sovra-obbligatorio, tuttavia garantendo, come richiesto dalla legge,
che la rendita di vecchiaia complessiva corrisponda almeno alla rendita di
vecchiaia minima prevista dalla legge stessa, ovvero 6.8% dell’avere di
vecchiaia obbligatorio. Anche nel caso di un cosiddetto tasso di
conversione suddiviso, ambedue i tassi di conversione, obbligatorio e
sovra-obbligatorio, possono essere inferiori al 6.8%, alla stessa stregua del
tasso di conversione globale (tasso di conversione unitario sull’avere di
vecchiaia totale). L’adempimento delle prestazioni minimali legali è verificato
in ambedue i modelli per il mezzo del cosiddetto conto testimone:
- la rendita di vecchiaia totale calcolata
secondo il relativo modello (t.c. suddiviso globale) è paragonata con la
rendita minimale legale (avere di vecchiaia obbligatorio moltiplicato con
6.8%). Se la rendita di vecchiaia totale è inferiore alla rendita minimale
legale, in ambedue i modelli la rendita erogata è aumentata al valore della
rendita minimale di legge (cosiddetto principio di computo) [recte:
principio dell’imputazione]. […]
- I tassi di conversione, sia
obbligatorio che sovra-obbligatori, sono stati approvati dalla FINMA il
19.04.2019
e, su conseguente decisione del Consiglio di Fondazione della
CV 1 […], entreranno in vigore a decorrere dal 01.01.2020. […] Un calcolo
esatto delle prestazioni di vecchiaia può essere approntato unicamente ad
inizio dell’anno assicurativo in cui è previsto l’evento stesso.”
Dal certificato di previdenza
professionale del 1. gennaio 2024 si evince un avere di vecchiaia complessivo
di fr. 1'285'882.80 (di cui fr. 352'067.95 per la parte LPP e fr. 933'814.85
per la parte sovra obbligatoria) ed una rendita di vecchiaia annua prospettata
in caso di pensionamento ordinario di complessivi fr. 61'278. Quest’ultima è
stata determinata applicando un tasso di conversione del 6% alla parte
obbligatoria dell’avere di vecchiaia e del 4.3% alla parte sovra obbligatoria e
sommando i due risultati parziali (sub V/6).
Ne consegue che la Fondazione ha
lecitamente ridotto i (differenziati) tassi di conversione applicabili
all’avere di vecchiaia obbligatorio e sovra obbligatorio, garantendo altresì le
prestazioni minime di legge. Infatti, la rendita di vecchiaia minima (determinata
applicando un tasso di conversione del 6,8% alla parte obbligatoria dell’avere
di vecchiaia, art. 14 cpv. 1 e 2 LPP) di fr. 21'124 è manifestamente inferiore
alla rendita di vecchiaia erogata dalla convenuta conformemente al regolamento
di fr. 61'278 (determinata applicando un tasso di conversione del 6% all’avere
di vecchiaia obbligatorio, del 4,3% sull’avere di vecchiaia sovraobbligatorio
aumentato dell’importo del versamento unico e sommando i due importi parziali,
approssimando per difetto), in ossequio al procedere già diffusamente
illustrato. A questo proposito, questa Corte può far propria la presa di
posizione della Fondazione di cui alla risposta di causa (V, p.to 4.,
sottolineature del redattore):
"
[…] il valore risultante dalle Disposizioni supplementari al regolamento
di previdenza in questione, più precisamente dal suo articolo 2 Prestazione
transitoria acquisita in caso di pensionamento ordinario, è stato fissato per
l’attore a Fr. 8089.- e dev’essere aggiunto all’avere di vecchiaia sovra
obbligatorio al momento del pensionamento ordinario. Come emerge dai
certificati individuali (vedasi doc. 6 di questa risposta di causa) per l’avere
di vecchiaia sovra obbligatorio è applicabile il tasso di conversione sovra
obbligatorio, per l’avere di vecchiaia obbligatorio è applicabile il tasso di
conversione obbligatorio. Nel caso dell’attore risulta dunque il calcolo della
rendita di vecchiaia seguente:
L’avere di vecchiaia LPP alla data
del pensionamento è di:
Fr. 352'067.95
L’avere di vecchiaia sovra obbligatorio
alla data del pensionamento è di: Fr. 925'725.85 ed è stato aumentato di Fr.
8089.00
secondo la tabella delle disposizioni supplementari. Il totale dell’avere
di vecchiaia sovra obbligatorio alla data del pensionamento è dunque di: Fr.
933'814.85 (Il totale dell’avere di vecchiaia alla data del pensionamento
ordinario il 31.05.2014 è di Fr. 1'285'882.80).
In applicazione dei tassi di conversione
validi alla data di pensionamento risulta il calcolo seguente:
933'814 X 4.3% e Fr. 352’067.95 x 6%
risulta una rendita annuale di vecchiaia di Fr. 61'278.00.”
Pertanto, la censura dell’attore
risulta inconferente.
2.10
In conclusione, per i motivi esposti
ai considerandi precedenti, la petizione del 20 aprile 2024 va respinta.
Trattandosi di una procedura
gratuita (combinati artt. 73 cpv. 2 LPP e 29 cpv. 1 Lptca), alle parti non sono
accollate tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti