Lexipedia

Decisione

34.2024.13

Cambiamento Istituto di previdenza. Contestato ammontare della rendita di vecchiaia. Versamento unico agli assicurati più anziani. No diritti acquisiti. Corretta applicazione dell’aliquota di conversione. Petizione respinta

24 marzo 2025Italiano85 min

di cui CHF 5.5 Mio a carico dell’Amministrazione comunale. Infine, il finanziamento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2024.13

jv/gm

Lugano

24 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry,

cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 20 aprile 2024 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di previdenza

professionale

chiamato in causa: Comune di TERZ 1

rappr. da: RA 1

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, classe 1959, è stato alle

dipendenze delle __________ (di seguito: __________), azienda senza personalità

giuridica del Comune di TERZ 1, dal 1. luglio 2010 al 30 maggio 2024 ed era

pertanto assicurato per la previdenza professionale (I/A1; art. 1

cpv. 1, 2 e 5 Regolamento __________ del 1. febbraio 2021, stato al 28 gennaio

2025, reperibile all’indirizzo __________, consultato il 28 gennaio 2025).

1.2. __________, quale datrice di

lavoro, è stata affiliata all’allora Cassa Pensioni dei dipendenti e dei

docenti dello Stato, attuale Istituto di previdenza del Canton Ticino (di

seguito: IPCT), dal 1992 a dicembre 2016 (cfr. Messaggio Municipale N. 52/2014

del 9 ottobre 2014, pag. 2, reperibile all’indirizzo __________, consultato il

28 gennaio 2025), mentre dal 1. gennaio 2017 è affiliata a CV 1 (di seguito:

Fondazione) ((V/1), cfr. Messaggio Municipale N. 95/2016 del 22 dicembre 2015).

1.3. Dal 1. giugno 2024 AT 1 è al

beneficio della pensione di vecchiaia, avendo raggiunto l’età ordinaria di

pensionamento di 65 anni (petizione, pag. 2; I/EE; certificato assicurativo

valido al 1. gennaio 2024, sub V/6).

1.4. Contestando l’ammontare della

rendita di vecchiaia comunicatagli dalla Fondazione, con la presente petizione AT

1 chiede il versamento in capitale di complessivi fr. 504'352 (pari al valore

di finanziamento della differenza tra la rendita di vecchiaia comunicatagli

dalla Fondazione, fr. 61'278, e la rendita di vecchiaia ex art. 24 Legge

sull’istituto di previdenza del Cantone Ticino (Liptc), fr. 81'442, applicando

un’aliquota di conversione del 6,8% alla parte obbligatoria dell’avere di

vecchiaia), subordinatamente di complessivi fr. 468'930 (pari al valore di

finanziamento della differenza tra la rendita di vecchiaia comunicatagli dalla

Fondazione, fr. 61'278, e la rendita di vecchiaia ex art. 24 Liptc, fr. 81'442,

applicando un’aliquota di conversione del 4,3% alla parte sovraobbligatoria

dell’avere di vecchiaia), in entrambi i casi per il 3 giugno 2024 e con

interessi del 5% dal 1. luglio 2024. In via ancora più subordinata, egli chiede

un supplemento annuo di fr. 20'154 entro il 31 dicembre di ogni anno di vita

(pro rata dal 1. giugno 2024 per il 2024 e per l’anno di decesso), da computare

alla rendita di vecchiaia comunicatagli dalla Fondazione (fr. 61'278).

Sostiene, in estrema sintesi, che

la Fondazione non abbia debitamente recepito nel Regolamento la volontà del

Comune, espressa in diverse occasioni, di mantenere le garanzie conferitegli

dall’art. 24 cpv. 24 della Legge sull’istituto di previdenza del Cantone Ticino

(Lipct) (di seguito: norma transitoria), ossia una rendita di vecchiaia

determinata secondo il piano assicurativo in primato delle prestazioni. Queste

garanzie, secondo il ricorrente costituiscono dei diritti acquisiti. Censura

inoltre un’illecita riduzione dell’aliquota di conversione sull’avere di vecchiaia

obbligatorio, asserendo che l’aliquota del 6% applicata al momento del

pensionamento violi la LPP che prevede un’aliquota minima del 6,8%.

Tali circostanze gli avrebbero

causato un’illecita riduzione della rendita di vecchiaia.

1.5. Con la risposta di causa la

Fondazione chiede la reiezione della petizione.

Sostiene che la norma

transitoria, come tale, non ha alcuna valenza nel rapporto di previdenza tra la

Fondazione e l’insorgente, tale rapporto essendo integralmente ed

esclusivamente disciplinato dal contratto d’affiliazione n. 318697.10 e dai

disposti regolamentari in vigore al momento del pensionamento.

Ritiene inoltre che la riduzione

dell’aliquota di conversione sull’avere di vecchiaia obbligatorio sia conforme

alla legge e al regolamento, essendo stati rispettati i minimi legali in

applicazione del principio dell’imputazione.

1.6. Con osservazioni dell’11 giugno

2024 l’attore ha chiesto l’edizione “dell’offerta assicurativa n. __________,

versione nr. 1 dell’11 dicembre 2014, parte integrante del contratto

d’affiliazione n. 318697.10”, ribadendo la propria posizione (VII+1).

1.7. Con scritto dell’8 luglio 2024 la

Fondazione ha prodotto l’offerta assicurativa n. __________, rinviando per il

resto alla risposta di causa (X+1).

1.8. Con scritto del 22 luglio 2024

l’attore ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni, rinviando

integralmente alla petizione e alle osservazioni dell’11 giugno 2024 (XII).

1.9. Con decreto 25 settembre 2024 il

TCA ha chiamato in causa il Comune di TERZ 1, assegnandogli un termine –

prorogato due volte (XVI e XVIII) – per presentare osservazioni scritte (XIV).

1.10. Con osservazioni del 7 novembre 2024

il Comune di TERZ 1 ha comunicato “di aver ossequiato ai propri obblighi

legali e contrattuali nei confronti di entrambe le parti, indipendentemente

dall’esito della vertenza”, rimettendosi al giudizio del TCA (XIX).

1.11. Le parti non hanno presentato

osservazioni relative alla comunicazione del Comune.

considerato in diritto

2.1. Secondo l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni

Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle

controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.

Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art.

4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza

professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL

852.100).

Con riferimento alla competenza

territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio

svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu

assunto.

Per quanto riguarda la natura del

litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di

contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza

professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto

principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie

afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio

(attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali.

Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la

controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale,

anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta

previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi

citati).

Pacifica

nel caso in esame è la competenza materiale, trattandosi di una controversia

tra un assicuratore LPP ed un avente diritto riguardante la rendita di

vecchiaia (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo TCA, essendo il luogo

dell’azienda presso il quale l’assicurato fu assunto (TERZ 1) nel Canton Ticino

(cfr. supra consid. 1.1.).

2.2. L’oggetto del contendere è sapere

se è a ragione che l’attore chiede il versamento in capitale del valore di

finanziamento della differenza tra la rendita di vecchiaia fissata dalla

Fondazione e la rendita di vecchiaia stabilita secondo la norma transitoria,

rispettivamente il versamento annuale della differenza tra la rendita di

vecchiaia fissata dalla Fondazione e quella determinata dalla norma transitoria

o se, come sostiene la Fondazione, egli ha diritto unicamente alla rendita di

vecchiaia comunicatagli, fissata conformemente ai disposti di legge, a quelli

regolamentari e alle aliquote di conversione in vigore al momento del

pensionamento.

2.3. La LPP prevede, tra le prestazioni

dell’assicurazione, in particolare le prestazioni di vecchiaia (artt. 13-17

LPP).

L’art. 13 cpv. 1 LPP stabilisce

che:

" L’età di

riferimento della previdenza professionale corrisponde all’età di riferimento

secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.”

L’art. 21 LAVS prevede che:

" 1Le

persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una

rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi.

2 Il diritto alla rendita nasce

il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento.

Si estingue con la morte dell’avente diritto.”

Nella fattispecie in disamina

l’attore è nato il 9 maggio 1959 ed è stato posto al beneficio della pensione

all’età di 65 anni dal 1. giugno 2024 (cfr. supra consid. 1.3.), conformemente

ai combinati artt. 13 LPP e 21 LAVS.

2.4. Di principio, la rendita di

vecchiaia è determinata dai disposti legali e regolamentari in vigore al

momento dell’evento assicurato (Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2021, n. 1

ad art. 14 ed n. 10 ad art. 13 LPP con rinvii giurisprudenziali), in concreto

quelli della Fondazione al 1. giugno 2024 (cfr. supra consid. 1.1. e art. 2.2

delle Disposizioni generali del regolamento, sub V/2). Prima di questo momento

e a condizione che vi sia una riserva di modifica (ted. Abänderungsvorbehalt),

gli organi dell’istituto di previdenza possono ridurre le prestazioni previste

dal regolamento anche senza il consenso degli assicurati (Flückiger, in:

Schneider/Geiser/Gächter, BVG und FZG, 2019, n. 11 ad art. 14 LPP).

In concreto l’attore sostiene che

la rendita di vecchiaia dev’essere determinata in applicazione della norma

transitoria dell’IPCT, la quale ha il seguente tenore (sottolineature del

redattore):

" Norma

transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013

Art. 24

1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni

sono mantenuti.

2Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si

verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove

disposizioni.

3Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è

applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la

garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 della presente norma

transitoria.

4Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno

un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58,

59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente

modifica di legge, è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31

dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età

al momento del pensionamento, contano un anno

5L’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre

2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle disposizioni della legge sulla

Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del

regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996

in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il

finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013

sono i seguenti:

[…].”

Con tale disposto, il legislatore

cantonale ha sancito, da una parte, il mantenimento dei diritti (come ad

esempio le rendite pensionistiche) già acquisiti con le precedenti disposizioni

(cpv. 1) e, d’altra parte, agli assicurati “che al 31 dicembre 2012 hanno

un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58,

59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente

modifica di legge” è stato “garantito l’importo annuo di pensione

stabilito al 31 dicembre 2012”, conferendogli rango di diritto acquisito

(art. 24 cpv. 4 Lipct) e, così facendo, sottraendolo all’evoluzione legislativa

(sul tema cfr. STCA 34.2022.18 del 24 aprile 2023 consid. 2.4.2.2. con

riferimenti e STCA 34.2023.18 del 12 agosto 2024 consid. 2.5.3. con riferimento

al Messaggio n. 6666 del 10 luglio 2012 del Consiglio di Stato e ad ulteriore

materiale legislativo).

Nel caso concreto è pacifico che

senza il cambiamento di istituto di previdenza, l’attore sarebbe stato

(direttamente) beneficiario dei diritti acquisiti ex art. 24 cpv. 1 e 4 Lipct,

tornando applicabile il piano di previdenza in primato delle prestazioni (cfr.

supra consid. 1.1. e seg.) ciò che avrebbe determinato una rendita di vecchiaia

di fr. 81'442 annui (I/B e C).

Tuttavia, la norma transitoria ha

valenza solo nella misura in cui si è assicurati per la previdenza

professionale presso l’IPCT: con il passaggio ad un altro istituto di

previdenza, l’applicazione del citato disposto non è automatica.

Va quindi verificato se e in che

misura l’attore può prevalersene.

2.5. Cambiamento di istituto di

previdenza

A supporto della sua tesi, AT 1 richiama

il Messaggio Municipale N. 95/2016 (cfr. infra consid. 2.5.1.) e successive

comunicazioni del suo datore di lavoro (cfr. infra consid. 2.5.2.).

2.5.1. Messaggio Municipale

Contestualmente al cambiamento

dell’istituto di previdenza, (cfr. supra consid. 1.2.), il Municipio di TERZ 1

il 22 dicembre 2015 ha sottoposto al Consiglio comunale il Messaggio Municipale

N. 95/2016 (reperibile all’indirizzo __________). Il Messaggio ha il seguente

tenore (sottolineature del redattore):

"

[…] Con il presente Messaggio il Municipio sottopone per approvazione al

Legislativo il cambiamento dell’istituto di previdenza, al quale sono

assicurati i dipendenti comunali nominati ai sensi del Regolamento organico dei

dipendenti del Comune di TERZ 1. Il corpo docente delle Scuole elementari e

delle Scuole dell’infanzia, il personale incaricato e/o ausiliario e i

dipendenti assunti con contratto di diritto privato, resteranno assicurati

presso gli Istituti di previdenza attuali.

La misura riguarda pure

il personale della __________. Sebbene la gestione della struttura sia affidata

alla Fondazione __________, il Municipio ritiene corretto, visto che la Città è

proprietaria della struttura, di far beneficiare anche al personale della Santa

Lucia i vantaggi relativi al nuovo sistema previdenziale di TERZ 1.

Il provvedimento rientra nel piano delle misure di risparmio

proposto al Legislativo e, come anticipato nel MM n. 86/2015 Bilanci preventivi

2016 dell’Amministrazione comunale, il cambiamento del sistema di previdenza

professionale per i dipendenti della Città consente di ridurre i costi di

gestione corrente. Alla luce dei dati aggiornati, il risparmio annuo per l’Amministrazione

comunale si assesterà a ca. CHF 0.13 Mio, pur mantenendo e migliorando le

attuali prestazioni previdenziali a favore dei collaboratori, condizione

imperativa concordata con il Fronte Unico Sindacale.

Il lungo e complesso iter per giungere alla pubblicazione del

bando di concorso, all’esame delle offerte, all’aggiudicazione del mandato e al

licenziamento del presente Messaggio, non hanno permesso di rispettare i tempi

previsti originariamente con il Piano finanziario 2013-2020. Visto il termine

di disdetta di 6 mesi, con effetto 31 dicembre, della convenzione con

l’Istituto di Previdenza del Canton Ticino, il prossimo termine utile sarà il 30

giugno 2016.

Il contratto con CV 1, concorrente che si è aggiudicata il

concorso pubblico per la gestione del nuovo sistema di previdenza

professionale, potrà così aver inizio il 1° gennaio 2017.

[…]

Verifica della situazione previdenziale della

Città di TERZ 1 in rapporto alla nuova legge sull’IPCT e al piano di

risanamento

[…] una volta

conosciuto il nuovo piano assicurativo dell’IPCT e le condizioni proposte agli

assicurati dal piano di risanamento, il Municipio ha deciso, sempre grazie alla

collaborazione con il consulente, di elaborare una proposta di premio, allo

scopo di raffrontare il probabile premio offerto dal mercato con le condizioni

economiche proposte dall’IPCT. Tale verifica ha permesso al Municipio di

ottenere la conferma che le compagnie assicurative e le fondazioni di

previdenza potevano offrire le stesse condizioni assicurative corrispondendo un

premio inferiore e garantendo nel contempo il grado di copertura dei rischi al

100%. Da qui la decisione di sondare il mercato sulla base del piano

assicurativo elaborato, per la ricerca del nuovo Istituto di previdenza per la

Città di TERZ 1.

Il piano assicurativo

In primo luogo il

Municipio ha definito un nuovo piano assicurativo per i suoi collaboratori.

Esso riprende in larga misura e migliora per alcuni aspetti puntuali

l’attuale copertura previdenziale garantita da IPCT. La prossima tabella

mostra in modo schematico il raffronto tra il minimo legale previsto dalla LPP,

le condizioni dell’attuale piano assicurativo IPCT e il nuovo piano

assicurativo proposto per il passaggio al nuovo sistema previdenziale.

Descrizione

Minimo di legge

IPCT 2014 dopo la riforma

Nuovo piano da concorso

Libera scelta del piano assicurativo

La legge fissa i criteri minimi che un piano assicurativo deve avere

Esiste un piano assicurativo valido per tutti gli assicurati, enti

esterni compresi

Libera scelta del piano assicurativo. In ogni momento potrebbe venire

cambiato per volontà dei rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro

Salario considerato

AVS (max. 84'240).--

AVS

AVS

Deduzioni di coordinamento dal salario considerato

7/8 rendita AVS

7/8 rendita AVS

2/3 rendita AVS de affiliati > 1995

7/8 rendita AVS

2/3 rendita AVS de affiliati > 1995

Aliquote risparmio, in % del salario assicurato

7% da 25 anni

10% da 35 anni

15% da 45 anni

18% da 55 anni

Tot. 500%

Solo sui salari fino 84'240.--, la parte eccedente non è assicurata

13% da 20 anni

16% da 35 anni

19% da 45 anni

22% da 55 anni

Tot. 765%

Su tutto il salario assicurato (senza riduzioni sulla parte eccedente)

12% da 20 anni

16% da 35 anni

20% da 45 anni

24% da 55 anni

Tot. 780%

Su tutto il salario assicurato (senza riduzioni sulla parte eccedente)

Invalidità

Aliquota di conversione del 6.8% applicata al capitale di pensione

finale teorico senza interessi. In caso d’invalidità parziale, scala AI:

0 se inv < 40%

¼ se inv > 40%

½ se inv. > 50%

¾ se inv. > 60%

1/1 se inv. >70%

Aliquota di conversione del 6.8% applicata al capitale di pensione

finale teorico con interessi al 2%. In caso d’ invalidità parziale:

0 se inv. < 40%

40% se inv. > 40%

½ se inv. > 50%

¾ se inv. > 60%

1/1 se inv. >70%

60% salario assicurato

In caso d’ invalidità parziale:

0 se inv. < 40%

40% se inv. > 40%

½ se inv. > 50%

¾ se inv. > 60%

1/1 se inv. >70%

Decesso:

rendita vedovile e

capitale decesso

60% della rendita inv.

Conviventi non parificati

coniugi

Nessun rimborso avere di vecchiaia ai superstiti non beneficiari di

rendita

2/3 della rendita inv.

Conviventi non parificati coniuge

Rimborso 50 % avere di vecchiaia ai superstiti non beneficiari di

rendita

40% salario assicurato

Conviventi da 5 anni parificati coniuge.

Rimborso 100% avere di vecchiaia ai superstiti non beneficiari di

rendita (es. figli adulti)

Figli

20% della rendita di invalidità

10% della rendita di invalidità (per inv.)

20% della rendita di invalidità (per orfani)

10% salario assicurato

Oneri complessivi sui salari assicurati (datore di lavoro e dipendenti

insieme)

Datore 17.6%

Dipendente 11.5%

Totale 29.1%

(Ev. suppl. 1.5% per finanziare rincaro)

Totale 21.7%

Calcolato dividendo il premio annuo per la

somma dei salari assicurati

Oneri complessivi in valore assoluto

4'153’650.--

3'097’815.--

Contributi dipendenti

(in età con contributi risparmio)

50% del totale

11.5% del salario assicurato

Di conseguenza:

39.5% circa del totale

In valore assoluto 1'641’476.--

7% da 20 a 34 anni

9% fino a 44 anni

11% fino a 54 anni

12% fino a 65 anni (11.5% per i beneficiari

del regime transitorio all’1.1.2013)

Di conseguenza:

44% circa del totale

In valore assoluto 1'422’130.--

Aliquote conversione

Pens. ordinario

[…]

Tasso conversione unico

6.17%

[…]

Parte LPP/parte sovra obbligatoria

6.8% U + D / 5.835% U - 5.7186% D

[…]

Rendita ponte per pensionamento anticipato

Nessuna prescrizione

Diritto integrato automaticamente nel sistema previdenziale. In ogni

caso dopo la riforma la IPCT agisce in quanto operatore ma non

più in quanto finanziatore.

Max 80% della rendita individuale massima AVS = CHF 22'560.-- (art. 45

RIPCT)

Se rendita IPCT M 75% rendita AVS/AI allora il suppl. sost. AVS è

tutto a carico del datore di lavoro.

Se rendita IPCT N 75% della rendita

AVS (16'950.--) il dipendente finanzia la parte eccedente mediante

riduzione della rendita.

Rendita ponte max dopo 35 anni.

Diritto dal 1° giorno.

Si intende implementare un sistema di rendite ponte interessante per i

collaboratori e dinamico.

Si propone di garantire un importo massimo

pari a una % della rendita individuale massima AVS, rapportandolo a un

massimo di anni di servizio.

Max 80% rendita AVS (CHF 22'560.--) Garantito dal datore di lavoro CHF

16’920.-- (75% dell’80% rendita max AVS = IPCT).

L’assicurato può decidere di assumersi la

parte eccedente fino a un max di CHF 22'560.-- con riduzione della

rendita.

Rendita ponte max dopo 30 anni.

Diritto dopo 10 anni di servizio.

Qui di seguito sono

elencate le principali modifiche rispetto all’attuale piano assicurativo.

In generale

Il piano assicurativo

proposto è libero da vincoli (Legge sull’IPCT) ed è stato studiato “su misura”

per soddisfare le esigenze previdenziali degli assicurati garantendo le

prestazioni acquisite, quale impegno sociale assunto dal datore di lavoro nei

confronti dei collaboratori e dei rappresentanti sindacali.

[…]

Oneri complessivi

[…] Sempre nel

rispetto della garanzia delle condizioni attuali, i beneficiari della rendita [recte:

norma] transitoria (i 50enni al 1° gennaio 2013) continueranno a pagare un

contributo dell’11.5% contrariamente al 12% previsto per la fascia 55-65 anni.

La proposta si impone, perché per questi collaboratori l’aumento del premio

non si tramuta in un aumento dell’avere di vecchiaia. La loro rendita è infatti

espressa in una percentuale del loro ultimo stipendio.

Aliquote di conversione

L’aliquota di

conversione è il “coefficiente” applicato all’avere di vecchiaia per

determinare la rendita ordinaria. Questo scende progressivamente in caso di

pensionamento anticipato. Il piano proposto (vedi tabella pag. 7) propone

aliquote leggermente migliori a IPCT che ha un tasso unico solo per la parte

obbligatoria (LPP), prevedendo anche aliquote per la parte sovra obbligatoria.

Rendita ponte

La rendita ponte, o

supplemento sostitutivo AVS, è una prestazione annua ricorrente, riconosciuta

all’assicurato che decide di beneficiare anticipatamente del pensionamento. La

rendita ponte è una prestazione non prevista dalla LPP e dai piani assicurativi

privati: è una particolarità delle prestazioni offerte dall’IPCT. Consapevole

di ciò, ma dovendo mantenere almeno le prestazioni garantite dal piano

assicurativo attuale, il Municipio ha inserito nella lista dei criteri di

ponderazione delle offerte il criterio “capacità tecnica” di offrire e

implementare, su richiesta, anche un sistema di rendite ponte AVS supplementari

per pensionati da 58 a 63/64 anni d’età. […].

Il concorso

[…] Da parte dei

rappresentanti sindacali sono state richieste le garanzie che il piano

assicurativo attuale venisse rispettato e che le condizioni poste nel bando

fossero almeno pari a quelle dell’IPCT. Il piano assicurativo affinato

con la collaborazione dei consulenti e messo in gara nel concorso dal Municipio

[…] chiede infatti di assicurare prestazioni analoghe a quelle del piano

IPCT e addirittura migliori per quanto concerne il rischio. […] Dopo esame

approfondito delle offerte, e verificata la conformità ai criteri tecnici e

ai requisiti imposti dal bando di gara, l’appalto è stato assegnato a CV 1

Assicurazioni, che ha proposto un premio complessivo di CHF 3'097'814.50, quasi

CHF 1 Mio. al di sotto dell’attuale costo complessivo. La sottoscrizione del

contratto con CV 1 potrà avvenire solo dopo la crescita in giudicato della

decisione del Legislativo e premesso che il 1° gennaio 2017 le condizioni

generali che porterà l’Istituto di previdenza saranno ancora in linea con i

criteri dell’offerta vincente.

[…]

DATI FINANZIARI

[…] l’Esecutivo

presenta il costo dell’attuale sistema di previdenza. In seguito il Municipio

mostra gli investimenti da effettuare per poter uscire dell’IPCT calcolando i

relativi oneri finanziari. Questi ultimi sono in seguito raffrontati con il

risparmio generato dal mutamento del sistema previdenziale (differenza di

premi) per poter quantificare il possibile risparmio di gestione corrente a

favore della Città.

La situazione

attuale-assicurati e ammontare dei premi pagati

Gli assicurati all’IPCT

della Città di TERZ 1 sono 298: 200 dipendenti dell’Amministrazione comunale,

46 collaboratori delle __________ e 52 dipendenti di __________. Il premio

annuo totale per il 2014 ammontava a CHF 4'153'650.00, così suddiviso:

Parte

Totale

Comune

__________

__________

Datore di lavoro

2'492'200.00

1'694'690.00

448'600.00

348'910.00

Dipendenti

1'661'450.00

1'129’790.00

299'060.00

232'600.00

Totale

4'153'650.00

2'824'480.00

747'660.00

581'510.00

Risanamento grado di

sotto copertura, norma transitorie e rendita ponte

Contributo per il risanamento del grado di

sottocopertura – costo d’uscita

La disdetta della

convenzione che lega la Città di TERZ 1 all’IPCT e l’uscita dei dipendenti

attivi, dovrà essere compensata con un contributo necessario a coprire la parte

di grado di sotto copertura imputabile agli assicurati uscenti. […] Sulla base

dei dati raccolti e dai calcoli effettuati, risulta che il capitale necessario

a finanziare l’uscita dall’IPCT ammonta a ca. CHF 11.3 Mio, di cui CHF 7.5 Mio

per il personale dell’Amministrazione comunale, CHF 2.4 Mio per le __________ e

CHF 1.4 Mio per il personale della __________. È molto probabile che l’importo totale

odierno sia però inferiore, visto che nel frattempo alcuni collaboratori sono

passati al beneficio della pensione e il grado di copertura dell’IPCT è

leggermente migliorato (68.72% al 31 dicembre 2014). L’ammortamento

dell’investimento viene proposto in 40 anni (allegato 4). In pratica il Municipio

propone di ammortizzare l’investimento necessario al risanamento delle prestazioni

previdenziali come proposto dal Cantone.

Norma transitoria – garanzia delle rendite IPCT

per gli over 50

La nuova Legge sull’IPCT

prevede che gli assicurati attivi al 1° gennaio 2013 che avevano compiuto 50

anni, beneficeranno delle prestazioni previdenziali del vecchio piano assicurativo

(primato delle prestazioni). Questa decisione ha lo scopo di non penalizzare

questa fascia di assicurati col passaggio al primato dei contributi.

Fatti

I dati aggiornati il 1°

novembre 2015, ci mostrano che i dipendenti comunali assicurati all’IPCT che

godrebbero della norma transitoria, sono:

Settore

Benefic. norm. trans.

Pot. Pens. Anticip.

Comune di TERZ 1

43

7

__________

8

3

__________

19

5

Totale

70

15

Presupponendo un’età

media di pensionamento di 60 anni, il capitale necessario a finanziare il

mantenimento delle prestazioni secondo il vecchio piano assicurativo è stimato

in CHF 7.9 Mio, di cui quasi CHF 5.5 Mio per i soli collaboratori

dell’Amministrazione comunale.

L’importo scende a

poco più di CHF 6.5 Mio considerando un’età media di pensionamento a 62 anni,

di cui CHF 5.5 Mio a carico dell’Amministrazione comunale. Infine, il finanziamento

delle rendite a 64 anni per le donne e a 65 per gli uomini, scende a CHF

2.9 Mio (dato calcolato da CV 1).

Sulla scorta dei dati

degli ultimi anni relativi alle domande di prepensionamento, l’Esecutivo

propone di richiedere il credito necessario per finanziare tali prestazioni

secondo l’ipotesi che tutti i collaboratori che beneficiano del primato

delle prestazioni andranno in pensione a 62 anni. Il Municipio, come

previsto dal modello finanziario allegato, prevede di utilizzare il capitale del

credito sopraccitato in 10 rate lineari, e di procedere al suo ammortamento

sull’arco di 25 anni, adottando l’analogismo legato alla speranza di vita

media in Svizzera (87 anni). Questo poiché la rendita è versata solo al momento

del pensionamento del collaboratore.

[…]

Valutazione finale e

riassunto del quadro economico

[…]

L’investimento

complessivo necessario, risulta quindi essere il seguente:

·

finanziamento per l’uscita quota

comunale CHF 7'540'000.00

·

finanziamento per l’uscita quota __________ CHF 2'360'000.00

·

finanziamento per l’uscita quota __________ CHF 1'440'000.00

Totale costo dell’uscita CHF 11'340'000.00

·

finanziamento norma transitoria

CHF 6'520'000.00

Totale CHF 17'860'000.00

Conclusioni

[…]

In ragione di ciò il

Municipio propone il cambiamento dell’Istituto di previdenza di riferimento per

il Comune di TERZ 1 e i suoi dipendenti, disdicendo la convenzione con l’IPCT

con effetto 31 dicembre 2016 (termine ultimo il 30 giugno 2016) e sottoscrivendo

il nuovo contratto previdenziale con CV 1 a decorrere dal 1° gennaio 2017, alle

condizioni poste nel bando di gara. […] vi proponiamo, Signori Presidente e

Consiglieri, di:

risolvere

1. La

convenzione sottoscritta fra la Città di TERZ 1 e la Cassa Pensioni dei

Dipendenti dello Stato del 31 marzo 1991 e ogni suo aggiornamento successivo,

sono disdetti entro il 30 giugno 2016 con effetto 31 dicembre 2016.

Considerandi

2.

La

convenzione sottoscritta fra l’ex __________ e la Cassa Pensioni dei dipendenti

dello Stato del 29 ottobre 2008 e ogni suo aggiornamento successivo, sono

disdetti entro il 30 giugno 2016 con effetto 31 dicembre 2016.

3.

Il

piano assicurativo illustrato nel presente Messaggio è approvato.

4.

Il

Municipio, premesso il rispetto al 1° gennaio 2017 dei principi di

aggiudicazione del bando di concorso alla CV 1, è autorizzato a

sottoscrivere il nuovo contratto assicurativo previdenziale con effetto 1°

gennaio 2017.

5.

Al

Municipio è concesso un credito di CHF 11'340'000.-- per finanziare l’uscita

dall’IPCT degli assicurati attivi dipendenti comunali, delle __________ e della

__________.

6.

Al

Municipio è inoltre concesso un credito di CHF 6'520'000.-- per garantire le

rendite di pensionamento al grado dell’IPCT (norma transitoria valida per gli

over 50 il 1° gennaio 2013).

7.

L’art.

42.

del ROD è modificato come segue

Art. 42 Previdenza

professionale

1.

I

dipendenti del Comune nominati ai sensi dell’art. 5 del ROD sono affiliati

all’Istituto di previdenza di riferimento alle condizioni stabilite dal piano

assicurativo entrato in vigore il 1° gennaio 2017.

2.

Il datore di

lavoro e gli assicurati eleggono la Commissione paritetica amministratrice

prevista dal Regolamento dell’Istituto di previdenza.

8.

Il

credito è da utilizzare entro il 31 dicembre 2017.”

La Commissione della gestione del

Consiglio comunale di TERZ 1 ha allestito il rapporto concernente il messaggio

municipale appena esposto, invitando il legislativo comunale ad accettarlo come

da proposta del Municipio (Rapporto della Commissione della gestione,

reperibile sul portale web __________).

Il 21 marzo 2016 il Consiglio

comunale ha approvato il MM 95/2016, concedendo un credito di fr. 11'340'000

per finanziare l’uscita dall’IPCT ed un credito di fr. 6'520'000 “per

garantire le rendite di pensionamento al grado dell’IPCT (norma transitoria

valida per gli over 50 il 1° gennaio 2013)” (Estratto risoluzioni del

Consiglio comunale di TERZ 1, reperibile all’indirizzo __________ Seduta del

14.03.2016).

Il 17 ottobre 2017 con il

Messaggio Municipale N. 48/2017, il Municipio ha chiesto un ulteriore credito

di fr. 2'917'489 per finanziare l’uscita – nel frattempo avvenuta – dall’IPCT

(da fr. 11'340'000 a fr. 14'257'490). La richiesta è stata accettata l’8

gennaio 2018 dal legislativo comunale (Estratto risoluzioni del Consiglio

comunale di TERZ 1, reperibile all’indirizzo __________).

In sintesi, nell’ottica di un

risparmio proiettato su più decenni e accertato come sul mercato vi fosse la

possibilità di convenzionarsi con istituti di previdenza a condizioni più

vantaggiose, il Comune di TERZ 1 ha deciso di rescindere il contratto

d’affiliazione con l’IPCT passando alla Fondazione dal 1. gennaio 2017. A tale

scopo esso ha, tra l’altro, stanziato un credito di fr. 6'520'000 per garantire

le rendite di vecchiaia per gli assicurati beneficiari della norma transitoria

(cfr. punto 6 delle conclusioni del Messaggio Municipale N. 95/2016: “per

garantire le rendite di pensionamento al grado dell’Ipct (norma transitoria per

gli over 50 il 1° gennaio 2013”), supponendo che gli stessi andassero in

pensione anticipata (in media) a 62 anni.

Nel Messaggio il Municipio ha

indicato esplicitamente a pag. 13 che l’importo necessario per il finanziamento

a 60, 62 e a 64-65 anni è “un dato calcolato da CV 1” (cfr. al riguardo

l’allegato al doc. 3: “Norma transitoria”. Valore di finanziamento delle

differenze di rendita in caso di pensionamento tra 58 e 64-65 anni (U/D) i dati

cert. individ. IPCT del 27.06.2016 e valori di calcolo CV 1 del 01.06.2016).

Da notare che il Messaggio

Municipale 95/2016 aveva alcuni allegati.

In particolare l’Allegato 1 “Riepilogo

modello matematico” indicava il conto garanzia rendita 50.enni situazione

1.1.2015

e precisava che il capitale necessario per assicurare la prestazione

con pensionamento a 62 anni era di fr. 6'517'306.-- e con pensionamento a 65

anni era di fr. 2'869'110.--.

L’Allegato 4 “Oneri finanziari

50.

anni” indicava in dettaglio l’investimento previsto, per il

pensionamento a 62 anni di fr. 6'517'036.-- con relativi ammortamenti e

interessi.

2.5.2

Corrispondenza

Con scritto del 25 gennaio 2016

il Municipio di TERZ 1 ha comunicato all’assicurato il cambiamento

dell’istituto di previdenza, adducendo di essersi “posto, fin da subito,

quale condizione irrinunciabile per disdire la convenzione con l’IPCT, almeno

il mantenimento delle prestazioni previdenziali attuali” e sottolineando

che “il piano assicurativo affinato e messo a pubblico concorso – vinto da CV

1.

– propone addirittura delle prestazioni più elevate a delle condizioni

migliori, corrispondendo un premio inferiore.” (I/A).

In tal senso, l’Esecutivo

comunale ha prodotto, per un confronto, il certificato di assicurazione

dell’IPCT con la situazione al 30 settembre 2015 (I/A1), lo scritto

del 20 gennaio 2016 della Fondazione (I/A2), il certificato di

previdenza professionale della Fondazione descrittivo della (ipotetica)

situazione al 1. ottobre 2015 (I/A3) ed un foglio di calcolo della

Fondazione illustrativo di un esempio di calcolo del valore di finanziamento

della differenza di rendita “Norma transitoria IPCT” (I/A4).

Il certificato dell’IPCT presenta

il seguente tenore:

"

[…]

Situazione al

30.09.2015

[…]

Prestazioni proiettate a

Avere vecchiaia

Tasso conversione

Pensione piano attuale4)

Pensione norma transitoria4)

Supplemento sost AVS/AI

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

65.

anni

1'330'230.35

6.17%

82'075.00

81'442.00

4) […] Per

gli assicurati con 50 anni e più di età è comunque garantito l’importo di

pensione delle diverse età di pensionamento (58 anni in avanti) calcolato al 31

dicembre 2012 (Norma transitoria). L’assicurato ha diritto all’importo più

elevato fra quello previsto dal nuovo piano assicurativo e quello garantito

dalla norma transitoria, secondo l’art. 24 cpv. 4, 5 e 6 Lipct. […].”

La lettera del 20 gennaio 2016

della Fondazione ha il seguente tenore:

"

In base alle disposizioni regolamentari del suo Istituto di previdenza

precedente (Istituto di Previdenza del Cantone Ticino, in seguito IPCT), in

vigore dal 01.01.2013, Lei beneficia di una norma specifica transitoria sia in

caso di pensionamento anticipato che di pensionamento regolare all’età termine

le garantisce la rendita di vecchiaia più elevata tra quelle calcolata sulla

base del nuovo regolamento IPCT e quella calcolata con effetto al 31.12.2012

sulla base del vecchio regolamento IPCT.

In caso di trasferimento dell’istituto di previdenza del suo

datore di lavoro all’CV 1 con effetto al 01.01.2017, faranno stato unicamente

le disposizioni regolamentari della nuova fondazione collettiva.

Il suo datore di lavoro è tuttavia disposto a finanziare

un’eventuale differenza di rendita tra la rendita di vecchiaia più elevata, tra

la rendita ordinaria IPCT e quelle di CV 1, e la rendita di vecchiaia garantita

dalla norma transitoria. A questo scopo egli procederà ad accantonamenti di

fondi liberi vincolati.

Il calcolo di un’eventuale differenza di rendita e del rispettivo

valore di finanziamento (= capitale necessario per il finanziamento della

differenza di rendita) avverrà nel corso del 2016, una volta disponibili i dati

attuariali aggiornati dell’Istituto di Previdenza del Cantone Ticino.

Le basi di calcolo sono le seguenti:

-

età considerata tra 58 e 65 anni per gli uomini rispettivamente 64 anni

per le donne

-

rendita di vecchiaia ordinaria IPCT, valore 01.01.2016

-

rendita di vecchiaia norma transitoria IPCT, valore 31.12.2012

-

rendita di vecchiaia ordinaria CV 1, valore 01.01.2016

-

base tariffaria CV 1 in vigore dal 1° gennaio 2016 (tassi d’interesse

obbligatorio e sovra obbligatorio, tasso d’interesse di proiezione globale,

tassi di conversione per le rendite di vecchiaia obbligatoria e sovra

obbligatoria).

Per ogni singola

persona assicurata che beneficia della garanzia di rendita di vecchiaia IPCT, i

valori risultanti da questo calcolo saranno definitivi e vincolanti per

determinare l’importo esatto che sarà aggiunto all’avere di vecchiaia sovra

obbligatorio al momento del pensionamento anticipato, rispettivamente del

pensionamento ordinario.”

Il

certificato della Fondazione prevede che:

" […]

Certificato previdenza professionale di CV 1 valevole dal

01.10.2015

[…]

4.

Prestazioni di vecchiaia (valori

previsti)

Capitale di vecchiaia proiettato

Rendita di vecchiaia

In caso di pensionamento ordinario all’età di 65 anni il

01.06.2024

1'390'427.30

84'694.00

[…].”

Il

foglio di calcolo illustra quanto segue:

" Calcolo del valore di

finanziamento della differenza di rendita “Norma transitoria IPCT

Esempio di calcolo riferito a un’età di pensionamento anticipato a 62

anni.

Base di calcolo sono i dati noti 2015 – effetto al 01.10.2015.

[…]

Rendita di vecchiaia prevista

Età

__________

CV 1

Norma Transitoria

Differenza rendita

Valore di finanziamento

62.

65'548.00

67'341.00

79'200.00

11'859.00

256'162.00

Osservazione: Il calcolo definitivo dei valori effettivi

determinanti sarà allestito per tutte le età tra i 58 e i 65 anni sulla base

dei dati noti 2016.” (cfr. Doc. A4)

Il certificato assicurativo

dell’IPCT, descrittivo della situazione al 27 giugno 2016, indica che l’attore

– quale beneficiario della norma transitoria – avrebbe percepito una rendita di

vecchiaia di fr. 81'442 nel caso di pensionamento ordinario (I/C), confermando

le proiezioni del 30 settembre 2015 (cfr. Doc. A1).

Con scritto del 30 novembre 2016

il Municipio di TERZ 1 ha comunicato all’assicurato che “il 1° gennaio 2017

entrerà in vigore il contratto previdenziale stipulato con CV 1. In qualità

di beneficiario/a di una prestazione transitoria, abbiamo il piacere di

trasmetterle i documenti elaborati dal nuovo istituto di previdenza, che le

offrono la panoramica delle prestazioni e la quota di finanziamento assunta

dal datore di lavoro. L’ufficio del personale resta a sua completa

disposizione per qualsiasi domanda legata alla lettura e all’interpretazione

della documentazione allegata. La invitiamo a prenderne atto, e a ritornarci

debitamente firmata entro il 15 dicembre 2016, una copia dello

specchietto inerente il valore di finanziamento della rendita transitoria

assunto dal datore di lavoro.” (Doc. F, sottolineatura del redattore).

Allegato alla lettera vi è uno

scritto della Fondazione, datato novembre 2016, che in sostanza ricalca quello

appena riprodotto del 20 gennaio 2016 con però, nella parte centrale, la

seguente modifica:

" […]

Il suo datore di lavoro è tuttavia disposto a finanziare

un'eventuale differenza di rendita tra la rendita di vecchiaia garantita dalla

norma transitoria IPCT e quella di CV 1 calcolate a far stato al 01.06.2016. A questo

scopo egli procederà ad accantonamenti di fondi vincolati. Il calcolo

definitivo di un’eventuale differenza di rendita e del rispettivo valore di

finanziamento (= capitale necessario per il finanziamento della differenza di

rendita) è stato allestito sulla base di dati attuariali aggiornati al

01.06.2016

forniti dall'lstituto di Previdenza del Cantone Ticino. […]” (Doc.

5)

Alla lettera è pure allegato quello

che il Municipio di TERZ 1 ha definito uno “specchietto inerente al valore

di finanziamento della rendita transitoria assunto dal datore di lavoro”

(sottolineatura del redattore).

Tale specchietto, aggiornando le

proiezioni con i dati noti al 31 maggio 2016 con effetto al 1. giugno 2016,

indica che la differenza tra la rendita di vecchiaia prevista in applicazione

della norma transitoria (fr. 81'442) e la rendita ordinaria della Fondazione

proiettata nell’ipotesi di un pensionamento ordinario a 65 anni (fr. 80'989,)

era di fr. 453 all’anno (fr. 81'442 - fr. 80'989),

Ciò comporta un valore di

finanziamento (definito nello stesso documento come “la somma risultante dal

rapporto tra la differenza di rendita e il saggio di conversione

sovraobbligatorio attualmente in vigore corrispondente all’età considerata.”) di

fr. 8'089 (l’aliquota di conversione per la parte sovraobbligatoria nel 2016

era del 5,6% arrotondato, come indicato dal documento “Rentenumwandlungssätze

2016/2017 der CV 1”, reperibile all’indirizzo __________ cfr. doc. 5).

Il 16 dicembre 2016 AT 1 ha

inviato un messaggio di posta elettronica a __________ Settore dell’Ufficio del

personale della Città di TERZ 1 (con copia per conoscenza al Segretario

comunale __________ e __________ dell’__________) nel quale ha formulato alcune

domande, in particolare chiedendo:

" […]

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, mi risulta che i diritti

acquisiti in materia di rendita di vecchiaia presso IPCT devono essere

garantiti anche presso CV 1; quindi anche il paragone della rendita

pensionistica per regolare pensionamento a 65 anni deve essere (ovviamente a

parità di data di riferimento: non è il caso nel documento CV 1 sottopostomi) almeno

identica a quella maturata presso IPCT.

Rimango in attesa delle risposte alle domande di cui sopra e per

il momento rimane pendente la sottoscrizione da parte mia della copia del

documento di CV 1. […]” (Doc. G)

__________ ha così risposto con

un messaggio di posta elettronica sempre il 16 dicembre 2016:

" […] per

rispondere alle tue domande, riprendo il principio di "diritto

acquisito" alla rendita di IPCT, adottato dal Consiglio comunale anche per

la rendita CV 1.

L'attuale normativa IPCT prevede che, al momento del pensionamento,

il beneficiario della norma transitoria percepirà la rendita maggiore tra le due

(transitoria o ordinaria).

Dal 1.1.2017 non conosceremo più quale sarà la rendita ordinaria

proiettata (quindi virtuale) di IPCT. Nei prossimi anni, come confermato dallo

stesso IPCT, a seguito dell'abbassamento dei tassi di remunerazione degli averi

di vecchiaia e del repentino abbassamento dei tassi di conversione - anche in

vista del progetto

Previdenza 2020, ma soprattutto a causa dei bassi rendimenti dei

mercati finanziari e dell'aumento della speranza di vita - le rendite ordinarie

IPCT scenderanno. Quindi con l'adeguamento dei tassi, già nel 2017 e nel 2018, le

rendite ordinarie IPCT che figurano sul tuo certificato saranno inferiori, e

non di poco. Come scenderanno sicuramente le rendite di tutti gli istituti di

previdenza svizzeri.

I beneficiari della norma transitoria, invece, hanno la garanzia

che l'importo della rendita transitoria indicato nello specchietto che hai

ricevuto, sarà garantita e finanziata dal datore di lavoro, se questa sarà

superiore alla rendita di CV 1.

Non vi è quindi diritto acquisito sulla rendita ordinaria (anche perchè

fluttuante) bensì solo sulla rendita transitoria. Il Municipio, ha anche deciso

di "congelarla" con gli indici e i tassi 2016, quindi non soggetta a

fluttuazioni negative negli anni.

Finanziamento dell'operazione ca. CHF 6,5 Mio.

A seguire:

-

Il certificato emesso da IPCT il 27.06.2016 indica gli importi calcolati

al 1.6.2016, quindi è corretto. Abbiamo avuto conferma da IPCT che ogni volta

che viene elaborato un certificato, i dati ripresi sono quelli pertinenti al 1°

giorno del mese in cui viene stampato. Ecco perchè sono usuali CV 1 e IPCT.

Spero di avere fugato eventuali dubbi e perplessità.” (Doc. G)

Con scritto del 14 agosto 2023 AT

1.

ha chiesto al Municipio di TERZ 1, tra l’altro, il motivo per cui nonostante

benefici della norma transitoria che gli garantiva il diritto ad una rendita di

fr. 81'442 annui in caso di pensionamento a 65 anni, i certificati assicurativi

ricevuti dalla Fondazione nel corso degli anni attestavano una continua

riduzione della rendita di vecchiaia proiettata, stimata in fr. 62'346 al 1.

giugno 2024 (data del pensionamento ordinario). L’assicurato ha dunque

domandato che gli venisse riconosciuta la pensione di fr. 81'442 annui dal 1.

giugno 2024, subordinatamente il versamento in capitale una tantum al momento

del pensionamento della differenza tra la rendita proiettata dalla Fondazione e

quella secondo la norma transitoria, capitale che ha stimato in fr. 434'000 (cfr.

Doc. BB).

Nel suo scritto AT 1 ha

sottolineato quanto segue:

" […] Una

mia corrispondenza su questo tema già scambiata con CV 1 tra il giugno ed il

settembre 2019 (con copie già allora estese al Municipio/Ufficio del personale)

da parte dell’Istituto di previdenza è apparsa esserci una totale misconoscenza

delle garanzie espresse nel MM 95/2016 per quanto concerne i collaboratori

appartenenti alla categoria della norma transitoria dei 50enni IPCT,

pretendendo di applicare, per il ricalcolo annuale della rendita, la scaletta

del valore di finanziamento della tabella Allegato 4 che non ho mai

sottoscritto.

In ultima analisi CV 1 mi chiedeva di rivolgermi al mio datore di

lavoro, cosa che sto facendo ora in questa sede.” […] (Doc. BB)

Il 22 marzo 2024 il Municipio di TERZ

1.

ha così risposto all’assicurato:

" […]in

riferimento alla sua del 14 agosto 2023, siamo a comunicarle che purtroppo i

vari approfondimenti esperiti e le discussioni intavolate negli scorsi mesi con

CV 1 assicurazioni non hanno permesso di giungere ad una soluzione condivisa e nel

senso delle richieste da lei avanzate.

Ciò considerato, e ritenuto il suo prossimo pensionamento siamo

costretti ad invitarla di valutare quali passi intraprendere per ottenere

soddisfazione delle note pretese inerenti la rendita del secondo pilatro.”

(Doc. FF)

2.6

Quadro previdenziale della

Fondazione

Occorre ora analizzare il quadro

previdenziale in vigore al momento determinante (cioè quello del pensionamento

ordinario) al fine di stabilire le prestazioni previste dalla Fondazione a

favore di AT 1.

In tal

senso, risultano rilevanti i seguenti documenti:

-

contratto d’affiliazione nr. 318697 del 5 luglio 2016 tra le __________

e la Fondazione con effetto dal 1. gennaio 2017 (V/1 e X+1);

-

regolamento di previdenza del personale valido dal 1. gennaio

2021.

per la categoria di persone “Dipendenti con inizio dell’assicurazione

presso il datore di lavoro […] a partire dal 01.01.1995 al beneficio

della norma transitoria IPCT” (V/2);

-

convenzione tra Comune di TERZ 1 e CV 1 del 17 gennaio 2017

concernente, tra l’altro, il finanziamento delle prestazioni transitorie acquisite

per i dipendenti al beneficio delle norme transitorie IPCT (V/3);

-

verbale del 14 febbraio 2017 della Commissione di Previdenza con

approvazione della “Aggiunta n°1” al regolamento di previdenza del

personale delle __________ (V/4);

-

disposizioni generali del regolamento di previdenza della

fondazione, edizione 2024, in vigore dal 1. gennaio 2024 (sub V/2);

-

scritto del 20 gennaio 2016 della Fondazione all’assicurato (Doc.

A2).

2.6.1

Contratto d’affiliazione

Il contratto d’affiliazione si

compone del contratto d’affiliazione stricto sensu, dell’offerta n° __________,

versione n°1 e dell’ordinazione del piano di previdenza del 10 giugno 2016.

Per quanto concerne l’offerta n° __________,

prodotta nelle more della presente procedura (cfr. supra consid. 1.7.), essa

non contiene indicazioni relative ai beneficiari della norma transitoria,

trattandosi peraltro di un’offerta generica che includeva “Tutte le persone

assicurate” (cfr. X 1, pag. 2).

Il contratto di affiliazione (sottoscritto

dal Municipio di TERZ 1 il 15 giugno 2016 e dalla Fondazione di previdenza il 5

luglio 2016), prevede in particolare che:

"

[…]

C. Piano di

previdenza

1.

Categorie di

persone

La previdenza è

conclusa per la/le categoria/e di persone seguente:

Dipendenti con

inizio successivo al 01.01.1995 – Dipendenti con inizio successivo al

01.01.1995

e norma transitoria IPCT

Dipendenti con

inizio precedente il 31.12.1994 – Dipendenti con inizio precedente il

31.12.1994

e norma transitoria IPCT

2.

Prestazioni di

previdenza e finanziamento

La

conclusione/modificazione risulta conforme

T all’offerta n° __________, versione n°1, data

dell’offerta 11.12.2014

T all’ordinazione del piano di previdenza del 10.06.2016

(cpv. C)

[…]

D. Osservazioni

Sono riservati

adeguamenti futuri del contratto d’affiliazione e dei regolamenti a motivo di

modifiche legislative.

Il Regolamento di

previdenza include le disposizioni particolari inerenti le persone al beneficio

della norma transitoria IPCT, come pure quelle in merito alla rendita

transitoria AVS (rendita ponte) valida per tutti le persone assicurate. Le

condizioni applicate sono quelle dell’offerta 480547 versione 1 dell’11

dicembre 2014. Per il calcolo dei premi e dei contributi, fa stato il presente

piano delle prestazioni e di finanziamento.” (cfr. Doc. 1)

Anche il documento “Ordinazione

del piano di previdenza” del 10 giugno 2016 e allegato al contratto, rinvia

al regolamento di previdenza per le disposizioni particolari concernenti le

persone al beneficio della norma transitoria IPCT (cfr. punto C3), creando le

seguenti distinzioni tra la collettività degli assicurati:

"

[…]

D. Persone

assicurate

1.

Categorie di

persone

o Il presente piano di previdenza è valido per tutti i

dipendenti

T Il presente piano di previdenza è valido per la

categoria designata

qui

Dipendenti con

inizio a decorrere dal 01.01.1995 al beneficio della norma transitoria IPCT

Per ogni categoria

supplementare deve essere compilato il relativo foglio d’accompagnamento

all’ordinazione del piano di previdenza Designazione delle altre categorie.

Dipendenti con

inizio dell’assicurazione a decorrere dal 01.01.1995

Dipendenti con

inizio dell’assicurazione precedente il 31.12.1994

Dipendenti con inizio

precedente il 31.12.1994 al beneficio della norma transitoria IPCT”

Le disposizioni generali del

Contratto di affiliazione (Doc. 1 pag. 1-14) prevedono, tra l’altro, quanto

segue (sottolineature del redattore):

"

[…]

2.

Basi

2.1

I diritti e gli

obblighi delle parti contraenti sono determinati dal presente contratto di

affiliazione, dal regolamento dei costi, dall’atto di fondazione, dal

regolamento elettorale e dal regolamento d’organizzazione. L’impresa affiliata

riconosce le basi giuridiche attuali nonché eventuali modifiche successive

delle stesse.

[…]

2.4

I rapporti tra la

Fondazione e i beneficiari (dipendenti dell’impresa affiliata rispettivamente i

loro superstiti) sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di previdenza

del personale. La Fondazione è tenuta a realizzare la previdenza secondo il

regolamento e in particolare a erogare le prestazioni regolamentari.”

In sintesi, il contratto

d’affiliazione prevede quattro categorie di assicurati: i dipendenti assicurati

prima del 31 dicembre 1994, i dipendenti assicurati prima del 31 dicembre 1994

e al beneficio della norma transitoria IPCT, i dipendenti assicurati dal 1.

gennaio 1995 ed i dipendenti assicurati dal 1. gennaio 1995 beneficiari della

norma transitoria IPCT. Per quanto attiene ai rapporti tra la Fondazione e gli

assicurati, il contratto rinvia esplicitamente al regolamento di previdenza del

personale.

Nel caso in disamina, l’attore è

un dipendente assicurato per la previdenza professionale successivamente al 1.

gennaio 1995 (cfr. supra consid. 1.1.) ed è (o, per meglio dire, sarebbe stato

se il datore di lavoro fosse rimasto affiliato all’IPCT) altresì al beneficio

della norma transitoria (cfr. supra consid. 1.2. e 2.4. in fine), ragione per

cui egli ricade nella categoria “Dipendenti con inizio a decorrere dal

01.01.1995

al beneficio della norma transitoria IPCT”.

2.6.2

Regolamento di previdenza

Le disposizioni del Regolamento

di previdenza del personale (doc. 2), in vigore al momento del pensionamento

dell’attore e pertanto in concreto applicabili (cfr. supra consid. 2.4. in

initio), prevedono per la “Categoria di persone: Dipendenti con inizio

dell’assicurazione presso il datore di lavoro a partire dal 01.01.1995 al

beneficio della norma transitoria IPCT” quanto segue (sottolineature del

redattore):

"

Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale

Le seguenti prestazioni

sono finanziate dal datore di lavoro e addebitate direttamente in conto

corrente Incasso dei premi. Queste prestazioni sono garantite dalla […] Fondazione

[…] esclusivamente a condizione che il finanziamento sia assicurato.

[…]

Art. 2 Prestazione

transitoria acquisita in caso di pensionamento anticipato e ordinario

Tutti i collaboratori

che al 31 dicembre 2012 avevano compiuto o superato il 50esimo anno d’età e che

erano alle dipendenze del Comune di TERZ 1 o degli enti facenti capo ad

esso (__________) e che siano da esso stati assicurati presso l’Istituto di

Previdenza del Cantone Ticino senza interruzione fino al 31 dicembre 2016,

hanno diritto a una prestazione transitoria acquisita sia in caso di

pensionamento anticipato completo o parziale che di pensionamento definitivo

all’età ordinaria AVS.

Alle persone

assicurate che il 31 dicembre 2012 avevano compiuto o superato il 50esimo anno

d’età, in caso di pensionamento anticipato completo o parziale tra 58 e 64

anni per le donne rispettivamente 65 anni per gli uomini, sono garantiti dei

versamenti unici supplementari calcolati in base al salario assicurato 2016,

alle prestazioni conosciute fornite dall’IPCT con valore al 1° giugno 2016,

secondo il certificato d’assicurazione del 27 giugno 2016, rispettivamente

alle prestazioni risultanti dal calcolo della CV 1 sulla base dei piani delle

prestazioni contrattuali con valore al 1° giugno 2016.

Il versamento unico

corrisponde al valore di finanziamento della differenza tra la rendita

transitoria acquisita (in base agli stessi dati del certificato IPCT del 27

giugno 2016) e la rendita ordinaria CV 1 calcolata per il 1° giugno 2016.

Questi valori sono stati calcolati per ogni persona avente diritto e per ogni

anno intero dal 58° al 65° anno d’età.

Il valore di

finanziamento della differenza di rendita è calcolato sulla base della tariffa CV

1.

e delle aliquote di conversione sovra obbligatorie in vigore per il 2016.

Per analogia, in caso

di pensionamento completo o parziale tra due anni interi, il valore del

versamento unico sarà calcolato per interpolazione.

Al momento del

pensionamento anticipato completo o parziale la somma stabilita, calcolata

secondo le norme su enunciate, sarà aggiunta all’avere di vecchiaia sovra

obbligatorio disponibile per incrementare la rendita di vecchiaia versata.

In caso di

pensionamento anticipato parziale, per il quale vigono le medesime norme

d’applicazione specificate per la rendita ponte AVS, e della conseguente

riduzione del grado d’occupazione, il calore di finanziamento della differenza

di rendita corrispondente all’età al momento del prepensionamento sarà ridotto

in modo proporzionale alla riduzione del grado d’occupazione. Nel caso di un

pensionamento anticipato completo, il valore di finanziamento della differenza

di rendita, corrispondente all’età al momento del prepensionamento, sarà

ridotto in proporzione al grado d’occupazione precedente il pensionamento

completo definitivo se inferiore a quello considerato per il calcolo al 1°

giugno 2016. Per contro, a prescindere da un eventuale aumento successivo del

grado d’occupazione, i valori di finanziamento ammontano al massimo ai valori

calcolati al 1° giugno 2016 […].

La Commissione di

previdenza può modificare o abolire le Disposizioni Particolari a decorrere dal

giorno determinante (1° gennaio) successivo. […]”. (Doc. 2 pag. 8-9)

2.6.3

Convenzione del 17 gennaio 2017

La Convenzione sottoscritta il 17

gennaio 2017 dal Municipio di TERZ 1 e dalla Fondazione ha il seguente tenore (cfr.

doc. 3, sottolineature del redattore):

" Convenzione tra il Comune di TERZ 1 e CV 1

concernente il

finanziamento delle prestazioni transitorie acquisite in caso di pensionamento

anticipato e ordinario per le persone assicurate nei seguenti contratti:

[…]

Contratto di

previdenza del personale n° 318'697.10 – __________

[…]

Categoria 4:

Dipendenti, al beneficio delle norme transitorie IPCT, con inizio

d’assicurazione dal 1.1.1995

[…] Il Municipio

del Comune di TERZ 1, in veste di stipulante della presente convenzione

rispettivamente stipulante dei contratti d’affiliazione e garante del pagamento

dei contributi e dei premi d’assicurazione per i contratti summenzionati, conferma

il proprio

accordo con i contenuti e le norme d’applicazione definite

nelle Disposizioni particolari del Regolamento di previdenza del personale

[ossia le Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del

personale, cfr. supra consid. 2.6.2., n.d.r.] per i contratti citati a margine,

approvate dalle varie commissioni amministrative in data novembre/dicembre

2016.

In particolare il

Municipio del Comune di TERZ 1 conferma che l’addebito delle prestazioni

transitorie acquisite in caso di pensionamento anticipato e ordinario in

base al regolamento suindicato di tutti i contratti menzionati è interamente

a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il Comune di TERZ 1 s’impegna

al versamento di questi importi che addebiterà ai singoli datori di lavoro.

Il valore di finanziamento di queste prestazioni sarà addebitato sul conto

denominato “fondi vincolati” oppure, in mancanza di fondi sufficienti, addebitato

direttamente sul conto corrente incasso dei premi del contratto n° 3180696.10

Comune di TERZ 1.

Il Comune di TERZ 1, allo

scopo di finanziare queste prestazioni, provvederà durante i primi tre anni

(2017-2019) al versamento di fondi pari a CHF 500'000.00 annui. Questi fondi

saranno vincolati esclusivamente al finanziamento delle prestazioni transitorie

garantite in base ai calcoli eseguiti in data 10.11.2016 elencati nella tabella

denominata “Norma transitoria” allegata.

Questi fondi vincolati

saranno gestiti separatamente dai contributi di vecchiaia e dai premi

assicurativi correnti e non potranno essere utilizzati a copertura di eventuali

altri scoperti di premi. Alla scadenza dei primi tre anni CV 1 analizzerà lo

stato del conto di questi fondi vincolati e la frequenza di casi che ne hanno

usufruito tra il 2017 fino al 2019 e determinerà l’importo da versare

necessario per i trienni successivi, dal 2020 al 2022. Quest’operazione

proseguirà a scadenza triennale.

Quando l’ultima persona

assicurata, tra quelle assicurate nelle due categorie 3 e 4 dei contratti

d’affiliazione suindicati, sarà uscita dalla cerchia degli assicurati attivi,

in seguito alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro precedente l’età

termine ordinaria rispettivamente al pensionamento definitivo anticipato o

ordinario, un eventuale saldo residuo in conto “fondi vincolati” sarà

trasferito a favore del conto corrente incasso dei premi del contratto n°

318'696.10 Comune di TERZ 1.

Questa convenzione è

parte integrante dei contratti d’affiliazione suindicati.”

A questa Convenzione è stata

allegata una tabella denominata ““Norma Transitoria” Valori di

finanziamento delle differenze di rendita in caso di pensionamento tra i 58 e

65/64 anni (U/D) – dati cert. individ. IPCT del 27.06.2016 e valori di calcolo CV

1.

al 01.06.2016” che, nell’ipotesi di un pensionamento completo in età

ordinaria, presenta per l’attore la seguente proiezione (sottolineature del

redattore):

PEN_ATT_8

NOR_TRA_8

PEN_......._8

DIFF_PEN_8

BWS_DIFF_8

LP_RIPCT

LP_RIPCT

e ART 17

LP_ART17

AV_LPP

82'379.00

81'442.00

80'989.00

453.00

8'089.00

892'418.15

892'418.15

889'667.40

235'079.20

Dalla Convenzione appena

riprodotta si evince dunque che il Comune ha approvato quanto previsto

dall’art. 2 delle Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del

personale, ed ha assicurato il finanziamento del versamento unico da computare

all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio al momento del pensionamento,

riprendendo i parametri fissi ed invariabili per calcolarlo (cfr. supra consid.

2.6.2.).

La tabella sovraesposta illustra,

tra l’altro, la differenza (fr. 453 annui) tra la rendita (teorica) della

Fondazione a giugno 2016 (annui fr. 80'989; che non va confusa con la rendita

di vecchiaia effettiva di fr. 61'278 comunicata dalla Fondazione all’attore con

scritto del 21 febbraio 2024, cfr. infra consid. 2.8.) e la rendita determinata

dalla norma, transitoria (annui fr. 81'442), per un valore di finanziamento

(cfr. supra consid. 2.5.2.) di fr. 8'089.

2.6.4

Verbale del 14 febbraio 2017

della Commissione di Previdenza

Il verbale citato (doc. 4)

documenta come la Commissione di previdenza, ossia la commissione composta dai

rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti avente compito, tra

l’altro, di approvare il regolamento di previdenza del personale preparato

dalla Fondazione (cfr. Art. 1 del Regolamento d’organizzazione, sub V/1), ha

approvato all’unanimità una “Aggiunta al regolamento di previdenza del

personale, __________ […]”, indicando come il documento fosse già stato

approvato dalla Commissione di previdenza della Città di TERZ 1. L’aggiunta

consisteva negli artt. 1 (Rendita ponte AVS o supplemento sostitutivo AVS) e 2

(Prestazione transitoria acquisita in caso di pensionamento anticipato e

ordinario, cfr. supra consid. 2.6.2.) delle Disposizioni supplementari al

regolamento di previdenza del personale.

Nel verbale figura in particolare

la seguente indicazione:

" […] Come

spiegato dal Sig. __________, per poter garantire gli stessi diritti acquisiti

dei collaboratori con il precedente contratto di IPCT, CV 1 ha previsto un

allegato al regolamento di previdenza, non potendo per legge prevederne il

contenuto all’interno del regolamento stesso. […]”

2.6.5

Scritti del 20 gennaio e novembre

2016.

Come visto, con scritto del 20

gennaio 2016 la Fondazione aveva comunicato a tutti gli interessati, tra cui AT

1.

(cfr. supra consid. 2.5.2.) i parametri che sarebbero stati utilizzati per

calcolare il versamento unico da computare all’avere di vecchiaia sovra

obbligatorio al momento del pensionamento (doc. A2). Questo importo è stato

successivamente determinato in fr. 8'089 (scritto della Fondazione del novembre

2016.

con specchietto doc. 5 e doc. F1; cfr. supra consid. 2.5.2.).

Il 30 novembre 2016 il Municipio

di TERZ 1 ha comunicato all’assicurato che “in qualità di beneficiario/a di

una prestazione transitoria, abbiamo il piacere di trasmetterle i documenti

elaborati dal nuovo istituto di previdenza, che le offrono la panoramica delle

prestazioni, e la quota di finanziamento assunta dal datore di lavoro.”

(scritto del Municipio di TERZ 1 del 30 novembre 2016, V/5, sottolineatura del

redattore).

In sostanza, oltre ad avallare l’art.

2.

delle Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale,

il Comune ha garantito il finanziamento della prestazione.

2.7

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA

constata dell’approfondito esame della documentazione appena esposta che,

secondo gli accordi intercorsi tra il Comune di TERZ 1 e la Fondazione la

prestazione transitoria versata agli assicurati che avevano più di 50 anni al

1° gennaio 2013 è consistito in un versamento supplementare unico (nel caso

dell’assicurato di complessivi fr. 8'089) determinato dai parametri di calcolo

fissati a giugno 2016. Esso va aggiunto all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio

al momento del pensionamento (cfr. in particolare le Disposizioni supplementari

al regolamento di previdenza del personale al consid. 2.6.2 e risposta di causa

punto 2, doc. V punto 2):

" (…) Dalla

tabella aggiunta a questa lettera, la convenuta ha informato l'attore sui

valori risultati dal calcolo precitato. Si tratta di una somma calcolata a

far stato al 01.06.2016 per ogni anno di pensionamento possibile tra l'età

di 58 anni e 65 anni.

Questi valori di finanziamento sono definitivi e non vengono

modificati.

Per l'attore i valori di finanziamento sono stati fissati a:

Età: Valore di finanziamento in CHF:

58.

396'646.00

59.

426'193.00

60.

455'348.00

61.

368'194.00

62.

279'882.00

63.

190'378.00

64.

99'863.00

65.

8'089.00 (…)”

In tale contesto, la rendita di

vecchiaia determinata secondo la norma transitoria assurge ad uno dei parametri

statici (limite superiore) usati per calcolare l’ammontare nominale del

versamento unico (per il calcolo cfr. supra consid. 2.5.2. e infra consid.

2.8.).

Ed è limitatamente a questo

versamento unico che la Fondazione conferisce una prestazione supplementare

all’attore quale beneficiario della norma transitoria del precedente istituto

di previdenza.

Si sottolinea nuovamente che la

Fondazione non ha garantito alcun automatismo che tenga conto dell’evoluzione

della rendita di vecchiaia ordinaria (in casu fr. 74'687 per il 2017, fr.

72'170 per il 2018, fr. 70'918 per il 2019, fr. 62'943 per il 2020, fr. 61'890

per il 2021, fr. 61'941 per il 2022, fr 61'990 per il 2023 e fr. 61'278 per il

2024; cfr. supra consid. 2.5.2. e i certificati di previdenza sub V/6) per

modulare (nel senso di un aumento o riduzione) l’ammontare del versamento

unico.

Ciò significa che, come in

concreto avvenuto, alla riduzione (anche marcata) della rendita di vecchiaia

ordinaria della Fondazione dopo il 2016 non vi è un aumento automatico del

valore di finanziamento della differenza tra le due rendite (determinato per

l’appunto in fr. 8'089), in quanto il valore di finanziamento è (rimasto) un

importo fisso, come fissi sono gli altri parametri che lo determinano (tra cui

la rendita teorica della Fondazione per il 2016 di fr. 80'989 che configura il

limite inferiore per determinare l’importo del versamento unico, cfr. supra

consid. 2.5.2.), tutti riferiti alla situazione “fotografata” a giugno 2016

(cfr. I/A2 e F1).

Detto altrimenti, l’importo del

versamento unico (fr. 8'089) è stato determinato fondandosi sui parametri fissi

– “fotografati” – a cui l’art. 2 delle Disposizioni supplementari al

regolamento di previdenza del personale rimanda, ragione per cui a meno di

modifiche del disposto in parola, l’importo da versare una tantum al momento

del pensionamento ordinario, è definitivo. A quest’ultimo proposito, va sottolineata

la facoltà riservata alla Commissione paritetica di previdenza (cfr. infra

consid. 2.6.4.) di modificare (o anche abolire) l’art. 2 delle Disposizioni

supplementari, facoltà che, alla luce degli atti all’inserto, non è mai stata

esercitata.

La Fondazione si è limitata a

prevedere per l’assicurato un versamento unico di complessivi fr. 8'089 da

computare all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio al momento del pensionamento

e poter così determinare la rendita di vecchiaia, a condizione, che il datore

di lavoro garantisse il finanziamento di tale ammontare. Condizione,

quest’ultima, in concreto realizzatasi, il datore di lavoro (e la commissione

di previdenza) avendo approvato l’art. 2 delle Disposizioni supplementari al

regolamento di previdenza del personale e garantito il finanziamento di fr.

8’089 (cfr. supra consid. 2.6.3. e 2.6.4.).

Giova nuovamente sottolineare che

la Fondazione non si è mai vincolata nel senso di corrispondere la differenza

(aumentata marcatamente negli anni) tra la rendita di vecchiaia ordinaria e

quella determinata dalla norma transitoria, ma ha usato quest’ultima solo per

conferire all’assicurato il diritto ad un versamento unico (quale prestazione

supplementare) e quale parametro fisso (limite superiore) per determinare

l’importo del versamento (cfr. supra consid. 2.6.2.).

In conclusione, secondo questo

Tribunale, non vi è quindi alcun disposto legale o regolamentare che obblighi

la Fondazione a versare all’attore quanto richiesto con il petitum.

La questione di sapere se e in

che misura il datore di lavoro ha garantito all’assicurato ulteriori importi

oltre al finanziamento del “versamento unico” (cfr. Convenzione tra il

Comune di TERZ 1 e CONV 1 del 1° dicembre 2016, con riferimento ai dipendenti

al beneficio delle norme transitorie IPCT: “In particolare il Municipio del

Comune di TERZ 1 conferma che l’addebito delle prestazioni transitorie

acquisite in caso di pensionamento anticipato e ordinario in base al

regolamento suindicato di tutti i contratti menzionati è interamente a carico

dei rispettivi datori di lavoro. Il Comune di TERZ 1 si impegna al versamento

di questi importi che addebiterà ai singoli datori di lavoro”; Doc. 3), alla

luce di quanto figura nel Messaggio N. 95/2016 riprodotto al consid. 2.5.1: “Questa

decisione ha lo scopo di non penalizzare questa fascia di assicurati con il

passaggio al primato dei contributi. … Presupponendo un’età media di

pensionamento di 60 anni, il capitale necessario a finanziare il mantenimento

delle prestazioni secondo il vecchio piano assicurativo è stimato in CHF 7.9

Mio, di cui quasi CHF 5.5 Mio per i soli collaboratori dell’Amministrazione

comunale” (vedi pure il punto 6 della Risoluzione municipale: "Al

Municipio è inoltre concesso un credito di CHF 6'520'000.-- per garantire le

rendite di pensionamento al grado dell'IPCT (norma transitoria valida per gli

over 50 il 1. gennaio 2013)" e il punto 9 della Risoluzione del

Consiglio comunale di TERZ 1 del 21 marzo 2026 “ha concesso un credito di fr.

6'520'000 per garantire le rendite di pensionamento al grado dell’IPCT (norma

transitoria valida per gli over 50 il 1° gennaio 2013)” oltre alle argomentazioni

dell’assicurato nello scritto del 22 luglio 2019 alla Fondazione, riprodotte al

consid. 2.8.), esula dalla presente vertenza.

Dalla

risposta del 22 marzo 2024 ad una lettera dell’assicurato del 14 agosto 2023

emerge che “purtroppo i vari approfondimenti esperiti e le discussioni

intavolate negli scorsi mesi con CONV 1 assicurazioni non hanno permesso di

giungere a una soluzione condivisa e nel senso delle richieste da lei avanzate”

(cfr. consid. 2.5.2. in fine).

2.8

Diritti

acquisiti: garanzie individuali vincolanti

Occorre verificare se, come

sostiene più o meno esplicitamente l’attore (petizione, p.ti 4.-9. e 17.) e per

quanto è dato di capire, la rendita di vecchiaia calcolata secondo la norma

transitoria e di cui chiede il versamento da parte della Fondazione, fosse

divenuta un diritto acquisito a seguito di garanzie individuali vincolanti

fornitegli.

Nell’ambito delle assicurazioni

sociali, per diritto acquisito si intende una pretesa che, di principio,

perdura a prescindere dall’evoluzione legislativa e/o regolamentare. Pretese di

natura pecuniaria divengono diritti acquisiti solo in casi eccezionali, e

meglio se la legge medesima regola i rapporti una volta per tutte sottraendoli

all’evoluzione legislativa oppure se vengono fornite dall’istituto di

previdenza delle garanzie individuali vincolanti (STCA 34.2023.18 del 12 agosto

2024.

consid. 2.5.2. con rinvii giurisprudenziali).

In una sentenza pubblicata in DTF

117.

V 229 l’allora TFA ha ricordato i principi applicabili alla tutela delle

pretese pensionistiche dei funzionari in caso di modificazione dell’ordinamento

legale ed ha stabilito che (consid. 5.b):

" […] Secondo

la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, le pretese pecuniarie dei

funzionari non divengono diritti acquisiti. Il rapporto di servizio, in quanto

di diritto pubblico, è disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per quel

che concerne i suoi aspetti patrimoniali, l'evoluzione della legislazione

medesima. Le pretese di salario e quelle pensionistiche possono configurare

diritti acquisiti solo nella misura in cui la legge definisca i rapporti una

volta per tutte e li sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge stessa,

oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto

d'impiego (DTF 107 Ia 194 consid. 3a, 106 Ia 166 consid.

1a, DTF 101 Ia 445 consid. 2a; cfr. pure DTF 112 V 395 consid. 3d e sentenza del Tribunale federale

30.

settembre 1988 in re W., pubblicata in SZS 1989 pag. 313).

Nella fattispecie queste due ultime ipotesi non si sono

verificate, se non nella misura in cui l'art. 61 della legge cantonale al cpv.

2.

vieta la modificazione delle prestazioni in precedenza erogate. Infatti, in

nessun testo della legge è ravvisabile una disposizione che stabilisca

l'immutabilità delle pretese dell'interessato, né il ricorrente ha tentato di

dimostrare che al momento dell'assunzione gli fosse stata attribuita

individualmente l'assicurazione che il suo diritto a pensione sarebbe maturato

in ogni modo al compimento del 40o anno di servizio e men che meno che questa

circostanza fosse stata il seguito di una particolare pattuizione.

Poiché i diritti vantati dal ricorrente non rientrano nel novero

di quelli acquisiti, non si pone il problema se, ai sensi della giurisprudenza,

la loro modificazione sia possibile solo per atto legislativo, di interesse

pubblico e dietro pieno risarcimento (DTF 113 Ia 362 consid. 6b, DTF 106 Ia 168), ciò a prescindere dal fatto,

per quel che concerne il risarcimento, che la richiesta sarebbe comunque stata

irricevibile perché in tutti i modi sulla stessa la Cassa non si è pronunciata,

né a titolo preventivo né in corso di vertenza.

c) Il Tribunale federale ha comunque soggiunto nella medesima

suddetta giurisprudenza che in quanto le pretese pecuniarie dei funzionari non

configurano dei diritti acquisiti, esse vanno tutelate qualora il legislatore,

modificando l'ordinamento, le leda in modo arbitrario o in violazione del

principio della parità di trattamento. Dall'art. 4 Cost. si deduce direttamente essere

escluso che simili diritti siano arbitrariamente modificati, successivamente

annullati o limitati nella loro sostanza e che senza particolare

giustificazione si intervenga unilateralmente nei confronti di singoli

beneficiari o di gruppi determinati (DTF 106 Ia 169 consid. 1c, 101 Ia 446 consid. 2a

e sentenze ivi citate).

In queste ipotesi resta da esaminare se nella revisione

legislativa del 1963 (quella mediante la quale vennero reintrodotti i criteri

cumulativi, irrilevante essendo ai fini del giudizio la modifica del 1976 che

ha abbreviato i termini di durata dell'impiego) sia ravvisabile arbitrio o

violazione del principio della parità di trattamento, con conseguenza di

particolari oneri per singoli titolari di diritti o gruppi degli stessi.

Ora, nel 1963 venne introdotto il principio del pensionamento

anticipato, per tutti i dipendenti dello Stato, irrilevante se docenti o altri

funzionari, sostituendo al criterio alternativo, 65 anni d'età oppure 40 anni

di servizio, quello cumulativo dei 60 anni di età e dei 40 anni di servizio

(art. 40 della legge 9 luglio 1963). La modificazione ha, da un lato, sfavorito

i dipendenti che prima del 60o anno avessero compiuto 40 anni di servizio, ma,

dall'altro, ha favorito quelli che avessero prestato 40 anni di servizio tra il

60o e il 65o anno d'età. Dagli atti legislativi risulta che il testo dell'art.

40.

cpv. 2 era da interpretare con riferimento all'art. 30 concernente i

supplementi fissi. Lo Stato, con la nuova regolamentazione, avrebbe assunto

l'onere di versare pensione e supplemento fisso a chi si fosse ritirato prima

del 65o anno. In sostanza, lo Stato avrebbe preso a carico il pagamento delle

pensioni e dei supplementi fissi sino al momento in cui il beneficiario avesse

maturato diritto alla rendita AVS (cfr. Messaggio 18 dicembre 1962 del

Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la legge sulla Cassa pensioni

dei dipendenti dello Stato e dei docenti, Raccolta dei verbali del Gran

Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1963, pag. 248). Solo dopo quel

momento sarebbe iniziato l'obbligo della Cassa. Con ciò sarebbe stato

alleggerito l'onere della Cassa medesima e nel contempo aumentato quello dello

Stato, in misura comunque relativa ritenuto che non avrebbe dovuto pagare

l'interesse sul capitale della Cassa ricevuto a titolo di mutuo. Prestazioni in

precedenza a carico in parte della Cassa e in parte dello Stato sarebbero state

assunte tutte da quest'ultimo. In tale ambito la Commissione della gestione

propose che il diritto al supplemento fisso previsto dal 1o gennaio,

rispettivamente dal 1o luglio, dopo il pensionamento, valesse per i docenti dal

1o settembre (cfr. Rapporto 27 giugno 1963 della Commissione della gestione sul

messaggio del Consiglio di Stato 18 dicembre 1962, op.cit., pag. 285 segg.).

Questa proposta è stata fatta propria dal legislatore.

La modificazione pertanto trovava fondamento in considerazioni di

natura finanziaria, determinate dall'esigenza di stabilire l'equilibrio tra le

nuove prestazioni che lo Stato sarebbe stato chiamato a fornire e gli eventuali

vantaggi che gli sarebbero derivati. Il fatto poi che una modificazione sia

stata introdotta con specifico riferimento ai docenti comprova che nessuno

avesse inteso escludere detta categoria dall'applicazione di una disposizione

di carattere generale.

In sostanza le modificazioni legislative introdotte nel 1963,

nella misura in cui assise su considerazioni di natura finanziaria, hanno da un

lato limitato certi diritti per estenderne altri, in un confronto di interessi

che certo non può essere censurato di arbitrario, né di violatore del principio

di parità di trattamento. (DTF 117 V 234-237)”

La dottrina

evidenzia che è più facile per le prestazioni già in corso divenire diritti acquisiti piuttosto che per le

rendite in aspettativa (Aebi-Müller, Die Drei Säulen der Vorsorge und ihr

Verhältnis zum Güter- und Erbrecht des ZGB, in: successio – Zeitschrift für

Erbrecht 2009, p. 19; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,

2020, n. 1244; Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in

der beruflichen Vorsorge, in: SZS 1999, pag. 298 e seg.; Konrad/Lauener, BSK

BVG, n. 72 ad art. 50 LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1902).

Nel caso che ci occupa, a seguito

del passaggio dall’IPCT alla Fondazione (cfr. supra consid. 1.2.), la norma

transitoria non è più applicabile, ragione per cui la convenuta non è vincolata

ad essa (cfr. supra consid. 2.6.5. in fine). Inoltre, i disposti regolamentari

in concreto applicabili non confortano la tesi dell’attore, come poc’anzi

accertato (cfr. supra consid. 2.6.2.). Occorre dunque verificare se e in che

misura la Fondazione abbia fornito all’attore delle garanzie individuali

vincolanti.

Una rendita in aspettativa può

divenire un diritto acquisito, tra l’altro, se l’istituto di previdenza

professionale fornisce delle garanzie individuali vincolanti in tal senso. Il

principio della buona fede comporta che l’istituto di previdenza agisca in modo

corretto, coscienzioso e rispettoso, ciò che include anche l’obbligo di

consulenza degli assicurati ed il contestuale vincolo dell’istituto alle

garanzie così fornite. Una comunicazione può comportare un obbligo per

l’istituto che differisce da quanto previsto dal diritto materiale se le

seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute: la comunicazione è stata

fatta in relazione ad una persona specifica o ad una specifica fattispecie, i

funzionari hanno agito conformemente alle loro competenze, l’interessato non si

è accorto dell’errore nella comunicazione e, basandosi su di essa ha effettuato

disposizioni che non possono ora essere revocate senza pregiudizio e dal

momento in cui l’informazione è stata fornita non vi sono state modifiche

legislative. A titolo esemplificativo, se un istituto di previdenza pubblico

indica erroneamente un ammontare troppo alto della prestazione d’uscita e

l’assicurato si decide, sulla base di questa informazione e non ravvisando

l’errore, di andare anticipatamente in pensione, l’istituto di previdenza deve,

conformemente al principio della buona fede, versargli l’ammontare indicato

(Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der

beruflichen Vorsorge, in: SZS 1999, pag. 299; Stauffer, Berufliche Vorsorge,

2019, n. 1918 con nota a piè di pagina n. 212). Stesso discorso nel caso di

notifica di un’informazione di rendita nella quale è definito nominalmente in

franchi l’ammontare della prestazione e che può essere intesa in buona fede

come la fissazione definitiva dell’ammontare della rendita, ritenuto però che

questi presupposti sono raramente adempiuti e non lo sono mai se la

comunicazione rinvia al regolamento (Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, n.

7.

ad art. 50 LPP).

D’altra parte, un’indicazione su

quella che potrebbe essere approssimativamente la rendita (in aspettativa) non

è sufficiente per la tutela della buona fede, essendo cumulativamente

necessario che:

" 1. […]

l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard

des personnes déterminées;

2.

qu’elle

ait agi ou soit censée avoir agi dans le limites de sa compétence;

3.

que

l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du

renseignement obtenu;

4.

qu’il

se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait

modifier sans subir un préjudice;

5.

que

la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné.”

(STF

9C_429/2011 del 15 marzo 2012 consid. 5.1. con rinvio alla DTF 131 II 627

consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito

possa insorgere tacitamente (DTF 112 V 387 consid. 3d, DTF 108 V 113 consid.

5).

In tale contesto occorre inoltre

rilevare che il certificato assicurativo ha carattere puramente informativo,

ragione per cui da esso non si può desumere un diritto vincolante e immutabile

ad una prestazione (Konrad/Lauener, op. cit., n. 34 ad art. 50 LPP).

Nella fattispecie in disamina,

esaminati con attenzione gli atti all’inserto, questa Corte non ravvisa alcuna

garanzia individuale vincolante fornita dalla Fondazione all’attore che vada

oltre a quanto accertato al consid. 2.6.5.

Anzi, la corrispondenza intercorsa

tra la Fondazione e l’assicurato mette in luce come la prima abbia

inequivocabilmente e recisamente contestato le tesi di quest’ultimo,

illustrando come esse fossero prive di una base legale o regolamentare,

rimandando proprio alle disposizioni regolamentari in concreto applicabili

(cfr. doc. A2, A4, doc. F1, F3; doc. M = doc. 7; doc. O = doc. 8; doc. Q; doc. S

= sub doc. 7 e doc. EE = doc. 10).

In particolare, rispondendo ad

una richiesta di informazioni dell’assicurato del 22 giugno 2019 (cfr. doc. N),

la Fondazione si è così espressa il 2 luglio 2019:

" […] In merito al certificato

individuale d’assicurazione rispettivamente alle prestazioni di vecchiaia

regolamentari prevedibili. Lei è assicurato nella categoria di persone così

definite: “Dipendenti con inizio dell’assicurazione presso il datore di lavoro

a partire dal 01.01.1995 al beneficio della norma transitoria IPCT”. Nelle

Disposizioni supplementari al Regolamento di previdenza del personale sono

descritti il genere, l’ammontare e le condizioni confacenti il diritto a due

tipi di prestazioni, erogate in supplemento alle prestazioni regolamentari

di base. A seconda della cerchia di persone assicurate, queste prestazioni

supplementari possono differire. Le prestazioni

supplementari previste nel Regolamento di previdenza sono:

1.

Rendita ponte AVS (o

supplemento sostitutivo AVS

2.

Prestazione transitoria

acquisita in caso di pensionamento anticipato e ordinario.

Per la natura stessa

di queste prestazioni particolari, che a seconda delle persone assicurate e

delle rispettive basi specifiche di calcolo differiscono sia per diritto che

per entità, non ci è possibile codificarne i parametri in modo sistematico

nel quadro del piano assicurativo di base, valido per tutte le persone

assicurate. Queste prestazioni sono finanziate dal datore di lavoro

e sono garantite dalla CV 1 esclusivamente a condizione che il loro

finanziamento sia assicurato. Per ogni singola persona da assicurare, che

rispondeva ai criteri di diritto a queste prestazioni supplementari, in

particolar modo per quanto riguarda l’ammontare della Prestazione transitoria

acquisita in caso di pensionamento anticipato e/o ordinario, CV 1 […] ha

allestito un tabulato individuale riportante il valore di finanziamento

della differenza di rendita di vecchiaia tra quella risultante nell’offerta CV

1.

e la maggiore delle rendite di vecchiaia prevedibili riportate sul

certificato individuale IPCT. Questo calcolo si è basato esclusivamente sui

dati noti in quel momento, ossia:

-

il genere m/f e la data di nascita della persona assicurata

-

l’avere di

vecchiaia disponibile annunciato

-

il salario assicurato

-

la scala contributiva di vecchiaia regolamentare

-

i saggi d’interesse correnti e di proiezione

-

i tassi di conversione in vigore al momento del calcolo

-

le rendite di vecchiaia IPCT certificate.

Ogni assicurato è stato

informato personalmente (v. l’allegato che ci ha trasmesso il 22.06.2019,

concernente il Calcolo del valore di finanziamento della differenza di

rendita “Norma transitoria IPCT” a far stato al 01.06.2016). Le basi

e le modalità di calcolo della prestazione transitoria acquisita sono descritte

nelle relative Disposizioni supplementari all’art. 2 cpv. 1 a 4 e si basano sui

valori determinati in via definitiva in sede di offerta. Nei cpv. 5 a 7 sono

descritte le modalità di applicazione, a seconda dei casi di pensionamento

anticipato parziale o completo. Le prestazioni assicurate di base

(rendita di vecchiaia, rendita per invalidi, rendite per il coniuge/partner

convivente, rendite per figli) sono specificate nel piano d’assicurazione del contratto

d’affiliazione stipulato tra il Comune di TERZ 1 e la CV 1 […] e

descritte in dettaglio nel relativo Regolamento di previdenza (parte

variabile rispettivamente fissa, v. allegati). Nel Regolamento di previdenza

del personale sono inoltre descritti lo scopo e l’ambito d’applicazione, le

prestazioni assicurate […], il finanziamento e le disposizioni di ordine

organizzativo e di regolamentazione legale.

Il certificato

individuale d’assicurazione attesta l’ammontare delle prestazioni assicurate,

l’avere di vecchiaia disponibile, i premi e i contributi, calcolati sulla base

del piano d’assicurazione contrattuale di base validi a una data determinata,

di norma il 01.01 dell’anno d’assicurazione o alla data di effetto di

un’eventuale modifica importante […]. Eventuali prestazioni supplementari

regolamentari non sono riportate sul certificato individuale d’assicurazione,

fermo restando che sono sempre e comunque garantite su base regolamentare e

nella misura in cui il finanziamento sia assicurato dal datore di lavoro.”

(Doc. O – Doc. V8)

In un ulteriore scritto del 22

luglio 2019 alla Fondazione l’assicurato ha ricordato che:

" […] Del

resto il Municipio di TERZ 1, che ha promosso nel 2016 il cambiamento di

istituto di previdenza scegliendo CV 1, ha chiaramente e inequivocabilmente

comunicato sia in sede

di informazione ai propri dipendenti (cosa, tra le altre, che ha

poi condotto alla loro accettazione, tramite votazione a scrutinio segreto, del

passaggio ad CV 1) sia in quella più formale del Messaggio Municipale n.

95/2016 poi ratificato dal Legislativo comunale, dove a pagina 12 chiaramente

si parla di "garanzia delle rendite IPCT per gli over 50" che il

Comune si impegna a finanziare e dove in maniera se possibile ancora più

inequivocabile al punto 6. del dispositivo di risoluzione del citato Messaggio

Municipale si recita:

" Al

Municipio è inoltre concesso un credito di CHF 6'520'000.-- per garantire le

rendite di pensionamento al grado dell'IPCT (norma transitoria valida per gli

over 50 il 1. Gennaio 2013)"

Ciò conferma la volontà del Legislativo comunale di garantire,

anche in regime CV 1, i diritti acquisiti "ex lege" dei piani

pensione dei 50-enni.

Su questa questione dei diritti acquisiti "ex lege" si

vedano peraltro anche i considerandi della decisione del TCA del 13 dicembre

2018, incarto nr. 34.2018.8 al p.to 2.7.

Pertanto l'importo di CHF 6'520'000.- del dispositivo di

risoluzione sopra citato esprimeva quanto a quel momento sarebbe servito

iniettare da parte del Comune per garantire la norma transitoria, calcolato

secondo i tassi di conversione CV 1 validi alla data.

Naturalmente se CV 1 da quando si è aggiudicata il mandato della

previdenza dei dipendenti di TERZ 1 ha instaurato una corsa al ribasso del

tasso di conversione (quello della parte sovraobbligatoria dell'avere di

vecchiaia è stato ridotto già nel corso del 2018 rispetto ai 2017 - vedi

Tabelle 6 e 7 dell’allegato - senza particolare clamore), ulteriormente

peggiorato nella recente comunicazione a tutti gli assicurati del 17 giugno

2019, giocoforza essa mette il Comune nella situazione di dover pesantemente

rivedere al rialzo la quota necessaria da iniettare per garantire ai 50enni il

piano pensioni della norma transitoria. […]” (Doc. P)

Il 16 settembre 2019, la

Fondazione, dopo avere preso atto della perplessità di AT 1, ha precisato che:

" […] L’attuale

soluzione previdenziale a favore dei collaboratori del Comune di TERZ 1 e delle

aziende facenti capo ad esso (__________, __________) è definita nei contratti

d’affiliazione alla CV 1. Le prestazioni previdenziali di diritto derivanti da

questi contratti sono descritte, per ogni singola cerchia di assicurati, in

modo esauriente nel relativo Regolamento di previdenza.

Voglia inoltrare eventuali ulteriori sue pretese economiche

relative al suo rapporto professionale all’esclusiva attenzione del suo datore

di lavoro.” (Doc. Q)

Lo stesso attore con scritto del

12.

febbraio 2023 alla Fondazione, ammette del resto che la rendita di vecchiaia

auspicata, ossia quella calcolata tenuto conto della norma transitoria, si fonda

invero sulle comunicazioni del datore di lavoro, non su quelle della convenuta

(I/Z, sottolineature del redattore):

"

[…] negli scorsi giorni ho ricevuto il certificato di cassa pensione

valevole dal 1.1.2023. Siccome sto pianificando l’andata in pensione al mio

65-esimo anno di età (sarei dunque in pensione a partire dal 1.6.2024, vorrei

la vostra conferma della rendita di pensione che avrò maturato in tale data,

tenuto conto della norma transitoria dei 50enni, nella quale rientro, della

IPCT […] che il mio datore di lavoro (le __________ e per esse la

Città di TERZ 1) ha garantito anche dopo la transizione di tali

dipendenti in CV 1: vedi MM95/2016 […], votato dal Legislativo comunale in

data 14.2.2016. Infatti nel dispositivo di risoluzione di tale decisione

legislativa si legge tra l’altro:

1.

Al

Municipio è inoltre concesso un credito di CHF 6'250'000.-- per garantire le

rendite di pensionamento al grado dell’IPCT (norma transitoria valida per gli

over 50 il 1° gennaio 2013).”

Con scritto del 21 febbraio 2024

la Fondazione ha comunicato a AT 1 quanto segue (V/10):

"

[…] Pensionamento alla data del 01.06.2024 – annuncio delle

prestazioni di vecchiaia Contratto di previdenza del personale n° __________ – __________

Polizza n° 21 – AT 1

[…] In riferimento

all’evento assicurato summenzionato vi informiamo ora in merito alle

prestazioni di vecchiaia che arrivano a scadenza:

Rendita di vecchiaia

annua dal 01.06.2024 CHF 61'278.00

(pagata trimestralmente

in anticipo)

Attiriamo la sua attenzione

sul fatto che le indicazioni fornite relative alle prestazioni sono vincolanti

unicamente se fino alla data del pensionamento non viene effettuata alcuna

modifica (salario annuo assicurato, importo di coordinamento, tasso di

interesse per l’accredito dell’interesse sull’avere di vecchiaia, tassi di

conversione, etc.). […].”

E anche nella petizione l’attore

esplicita che è stato il datore di lavoro – non la Fondazione – ad avergli

garantito una rendita pari a quella che avrebbe percepito applicando la norma

transitoria (I, p.to 13.):

"

Dopo aver ricevuto il nuovo certificato di previdenza della cassa di

pensione al 1° gennaio 2024 […], ho ricordato a CV 1 […] che la rendita ivi

indicata di CHF 61'278.-- per il mio pensionamento a 65 anni non teneva

minimamente conto del trattamento garantito ai 50enni dal mio datore di lavoro

[…].”

Per quanto concerne i certificati

assicurativi agli atti, ossia quelli per gli anni 2017-2024 (V/6), essi hanno

carattere puramente informativo, ragione per cui non è possibile desumerne dei

diritti vincolanti ed immutabili ad una prestazione. Ciò viene esplicitato

negli stessi certificati assicurativi della Fondazione, i quali rimandano

altresì al Regolamento di previdenza del personale (vedasi ad esempio il

certificato assicurativo del 2018, sub V/6: “Il presente certificato, che

sostituisce tutti i precedenti, è stato allestito per incarico del vostro

istituto di previdenza, ed è destinato ad uno scopo esclusivamente informativo.

Al riguardo risultano determinanti le disposizioni contemplate nel regolamento

di previdenza del personale”).

Alla luce di quanto appena

esposto questo Tribunale ritiene accertato che la Fondazione non ha mai fornito

all’attore una garanzia individuale vincolante relativa all’ammontare della

rendita di vecchiaia prima della comunicazione del 21 febbraio 2024 (anche

questa con riserva), tantomeno ai sensi di quanto da quest’ultimo auspicato.

2.9

Aliquota di conversione

L’attore contesta nei seguenti

termini l’aliquota di conversione applicata dalla Fondazione (I, p.to 17.,

sottolineature del redattore):

"

Occorre […] aggiornare il calcolo del valore di finanziamento della

differenza fra la mia rendita ordinaria di CV 1 […] e la rendita della norma

transitoria IPCT, garantitami in caso di pensionamento ordinario. Nel

certificato di previdenza […] 1.1.2024 […] CV 1 […] applica un tasso di

conversione del 6% all’avere di vecchiaia minimo LPP valutato in CHF

352'068.-- al momento del mio pensionamento ordinario e del 4.3%

all’avere sovraobbligatorio ammontante a CHF 933'815, […] stante

un avere di vecchiaia complessivo alla data di pensionamento dichiarato nel

certificato di CHF 1'285'882.80 (doc. CC). Applicando i due tassi di

conversione alle rispettive cifre di avere di vecchiaia si ottengono le somme

di CHF 21'124.08 (dal minimo LPP col 6%) e CHF 40'154.04 (dalla parte

sovraobbligatoria col 4.3%), importi che vanno a formare la rendita ordinaria

annuale di CHF 61'278.-- indicata sul certificato, cioè di CHF 20'164.-- in

meno di quella garantitami dalla norma transitoria IPCT di CHF 81'442.--.

Dividendo tale differenza (CHF 20'164.--) per il tasso di conversione della

parte sovraobbligatoria qui applicato del 4.3% risulta che il capitale mancante

al suo finanziamento ammonta a CHF 468'930.-- […]. Ora, se si applica il

tasso di conversione minimo legale del 6.8% fissato dall’art. 14 cpv. 2 LPP

all’avere di vecchiaia minimo LPP e si assume la medesima rendita annuale

complessiva calcolata nel certificato (cioè CHF 61'278.--) risulta che il

minimo LPP dell’avere di vecchiaia genera fr. 230941.-- della rendita annuale,

mentre la parte di rendita annuale generata dalla parte sovraobbligatoria

dell’avere di vecchiaia si calcola per differenza dall’importo di CHF 61'278.--

a cui si sottraggono CHF 23'941.-- risultando una cifra di CHF 37'337.--, che

rappresenta la parte di rendita annuale generata dalla parte sovraobbligatoria

dell’avere di vecchiaia. La cifra poi di CHF 37'337.-- divisa per la parte

sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia dà un tasso di conversione effettivo

della parte sovraobbligatoria che ammonta dunque al 3.998%. In questa

situazione il calcolo del relativo finanziamento mancante per garantire la

rendita della norma transitoria IPCT di CHF 81'442.-- cioè per garantire gli

addizionali CHF 20'164 mancanti alla rendita annuale calcolata nel certificato

porta alla cifra di CHF 504'352 (data da CHF 20'164 diviso per il tasso di

conversione risultante per la parte sovraobbligatoria del 3.998%). Si ottiene

quindi, per il finanziamento della corretta rendita annuale di CHF 81'442.--

l'importo di CHF 504'352.--, ossequiando così al tasso di conversione minimo

legale per la parte minimo LPP dell’avere di vecchiaia, stabilito dall’art. 14

cpv. 2 LPP.”

Preliminarmente, già si è detto

del fatto che l’applicazione del quadro previdenziale in vigore al momento

dell’evento assicurato, ivi incluso l’art. 2 delle Disposizioni supplementari

al regolamento di previdenza del personale, non ammette il procedere illustrato

dall’attore (cfr. supra consid. 2.6.-2.6.5.), la convenuta non essendo

vincolata alle comunicazioni fornite dal datore di lavoro all’assicurato

contestualmente al passaggio dall’IPCT alla Fondazione. Va inoltre osservato

che la parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia al momento della

pensione (pari a fr. 933'814.95, approssimati per eccesso in fr. 933'815) tiene

già conto del versamento supplementare (fr. 8'089) determinato dal citato

disposto (a tal proposito vedasi il calcolo illustrativo in calce al presente

considerando). Alla Fondazione non incombe dunque alcun obbligo di erogare la

differenza tra la rendita di vecchiaia annua prospettata (fr. 61'278) e quella

a cui avrebbe avuto diritto in applicazione della norma transitoria (fr.

81'442).

Per quanto attiene all’aliquota

di conversione, vale quanto segue.

Giusta l’art. 6 LPP, la parte

seconda della legge (artt. 6-47a LPP) stabilisce esigenze minime.

L’art. 14 LPP prevede che:

" 1La

rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che

l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età di riferimento

(aliquota di conversione).

2L’aliquota minima di

conversione è del 6,8 per cento per l’età di riferimento di 65 anni per le

donne e per gli uomini.

3Il Consiglio federale sottopone

un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di

conversione negli anni successivi.”

Gli istituti di previdenza

possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento e

l’organizzazione, prevedendo nel regolamento delle prestazioni più estese

rispetto a quelle minime previste dalla legge (Stauffer, BSK BVG, 2020, n. 8 ad

art. 14 LPP), fermo restando che queste ultime devono in ogni caso essere

garantite (art. 49 cpv. 1 in initio LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019,

n. 455 e seg.). Gli istituti di previdenza che conferiscono prestazioni che

vanno oltre ai minimi di legge sono detti istituti di previdenza mantello (ted.

umhüllende Vorsorgeeinrichtungen) e sono attivi nella previdenza più

estesa (Meier, Das Anrechnungsprinzip in der beruflichen Vorsorge, in: SZS

2020, pag. 123 e seg.).

Le prestazioni minime sono

ritenute garantite se l’importo nominale della prestazione erogata

dall’istituto di previdenza è almeno pari a quello previsto dalla LPP (DTF 136

V 313 consid. 5.3.6., 5.3.7. e 6.1.). In questo contesto torna applicabile il

principio dell’imputazione (ted. Anrechnungsprinzip) secondo cui la

prestazione erogata dall’istituto di previdenza deve corrispondere almeno al

valore nominale (ammontare della prestazione espresso in franchi) a quanto

previsto dalla LPP (vedasi la già citata STCA 34.2022.18 consid. 2.6.1.2. con

riferimenti; Gehring/Kieser, Das Anrechnungsprinzip in der beruflichen Vorsorge

– eine kritische Würdigung, in: JaSo 2022, pagg. 183 e 184; Meier, op. cit.,

pag. 124 e seg.).

Per verificare che le prestazioni

erogate dall’istituto di previdenza rispettino (almeno) le prestazioni minime

di legge, l’istituto di previdenza, servendosi di un cosiddetto conto

testimone, determina la prestazione assicurata conformemente alla LPP (ted. Schattenrechnung)

e quella da erogare. Se la prestazione da erogare è almeno pari (nominalmente)

a quella prevista dalla LPP, i minimi di legge sono ritenuti rispettati. Per

contro, se la prestazione ex LPP è superiore a quella dovuta dall’istituto,

quest’ultimo dovrà colmare la differenza (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019,

n. 450-455 e 457; Meier, op. cit., pag. 128; Lombardi/Eusebio, Umwandlungssatz,

in: HAVE 2020, pag. 91 e seg.).

Occorre inoltre precisare che un

istituto di previdenza mantello che prevede una prestazione costituita da una

parte obbligatoria e da una parte sovraobbligatoria, può trattare in modo

differenziato le due componenti per poi sommarle e determinare in ultima

analisi la prestazione, da comparare con quelle minime previste ex lege (Moser,

Das Anrechnungsprinzip als Grundelement der umhüllenden beruflichen Vorsorge,

in: HAVE 2015, pag. 329), in applicazione del principio dell’imputazione

(Flückiger in: Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 9 ad art. 14 LPP;

Gehring/Kieser, op. cit., pagg. 190 e 191). A titolo esemplificativo, il

regolamento di un istituto di previdenza mantello può prevedere un tasso di

conversione inferiore a quello minimo, sempre tenendo conto del principio

dell’imputazione e della verifica a mezzo del conto testimone (Stauffer, BSK

BVG, 2020, n. 18 e 20 ad art. 14 LPP).

Nel caso che ci occupa, è

pacifico che la convenuta è un istituto di previdenza mantello che eroga, tra

l’altro, prestazioni di vecchiaia obbligatorie e sovra obbligatorie (cfr.

contratto di affiliazione e ordinazione del piano di previdenza, art. 3 cpv. 2

dell’Atto di Fondazione, sub V/1; artt. 4.1 e 4.2 delle Disposizioni generali

del regolamento, sub V/2).

L’art. 7.2 delle Disposizioni

generali del regolamento (in vigore dal 1. gennaio 2024, cfr. Art. 40.3) – che

disciplina il “Tasso di conversione per le rendite di vecchiaia” –

prevede che “I tassi di conversione applicabili al momento del pensionamento

in base alla tariffa d’assicurazione approvata dall’Autorità federale di

vigilanza sui mercati finanziari

(FINMA) si applicano alla conversione

degli averi di vecchiaia per determinare l’importo delle rendite di vecchiaia”.

L’art. 21.2 delle citate Disposizioni prevede che “L’ammontare della rendita

annua di vecchiaia è calcolato sulla base dell’avere di vecchiaia accumulato

fino al momento del pensionamento e dei tassi di conversione determinanti”

e che “In ogni caso sono garantite le prestazioni minime legali”.

Inoltre, l’art. 40.1 delle Disposizioni generali prevede che “Il presente

regolamento può essere modificato dalla Commissione di previdenza, di comune

accordo con il Consiglio di fondazione, nel pieno rispetto dei diritti

acquisiti dei beneficiari” e che “Il Consiglio di fondazione è

autorizzato a modificare, anche senza l’approvazione della Commissione di

previdenza, i compiti e le competenze che gli sono attribuiti nel quadro del

regolamento d’organizzazione. Ciò riguarda in particolare le regolamentazioni

relative agli investimenti (ad es. tassi d’interesse) e le prestazioni previste

dal contratto (ad es. modifiche tariffarie o legali) [da intendersi

inclusive delle modifiche dell’aliquota di conversione, come desumibile dallo

scritto del 20 gennaio 2016 della Fondazione all’assicurato e dall’art. 2 delle

Disposizioni supplementari al regolamento di previdenza del personale, cfr.

supra consid. 2.5.2., 2.6.2.; cfr. anche lo scritto della Fondazione

all’assicurato del 29 giugno 2023 di cui al presente considerando e la

Circolare FINMA 2018/4 «Tariffazione – previdenza professionale» del 1.

novembre 2018, marginale 12, n.d.r.].” (sub V/2).

Con scritto del gennaio 2018

(V/7) la Fondazione ha comunicato all’assicurato quanto segue:

"

[…] Riceverà il certificato di previdenza dopo che il suo datore di

lavoro ci avrà comunicato l’adeguamento dei salari per il 2018. Nel certificato

si terrà conto di tutti i fattori rilevanti per il calcolo delle sue

prestazioni di vecchiaia. La informiamo che i tassi di conversione

sovraobbligatori sono stati adeguati a partire dal giorno 01.01.2018 e che

saranno nuovamente abbassati nel 2019.”

Quanto precede è stato ribadito

anche con lo scritto di gennaio 2019 della Fondazione all’assicurato (sub V/7).

Con scritto del 17 giugno 2019 la

Fondazione ha comunicato all’assicurato quanto segue (sub V/7):

"

[…] CV 1 ha deciso di ridurre i tassi di conversione delle rendite in

seguito al persistente abbassamento dei tassi d’interesse e al continuo aumento

dell’aspettativa di vita. Con questa misura garantiamo alla sua soluzione

previdenziale una base stabile sul lungo periodo, in modo da assicurare le

rendite di vecchiaia anche alle generazioni future. L’adeguamento dei tassi di

conversione non influisce in alcun modo sull’ammontare del suo avere di

vecchiaia o su un eventuale versamento in capitale, ma è determinante per

l’importo delle rendite di vecchiaia previste. […] A partire dal 2020 le

rendite di vecchiaia saranno calcolate e dichiarate sul certificato di

previdenza con i nuovi tassi di conversione.”

Con scritto del 25 febbraio 2020

la Fondazione ha comunicato all’assicurato quanto segue (sub V/7,

sottolineature del redattore):

"

[…] le allego i calcoli aggiornati con i valori al 01.01.2020. Rispetto

ai valori calcolati nel 2019, differisce il tasso di conversione applicato alla

quota obbligatoria. Al momento del calcolo, ad inizio luglio 2019, CV 1

aveva comunicato l’adattamento dei tassi di conversione all’età termine

ordinaria di 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne in 5.6% per la quota

obbligatoria e 4.4% per la quota sovraobbligatoria, con garanzia del minimo

legale. Successivamente, la […] Fondazione […], a seguito dell’annuncio di compromesso

tra le parti sociali in merito alla necessaria riforma della previdenza

professionale obbligatoria, ha deciso e annunciato di applicare per la quota

obbligatoria dell’avere di vecchiaia disponibile un saggio di

conversione uguale, pari a 6% all’età termine ordinaria.”

Con ulteriore scritto del 29

giugno 2023 (sub V/7), la Fondazione ha comunicato all’assicurato che “a

seguito di una variazione tariffaria e dell’aumento dell’età di riferimento per

le donne, i tassi di conversione per i pensionamenti ordinari […] saranno

adeguati a partire dal 02.01.2024. Ciò può comportare una lieve riduzione della

rendita di vecchiaia […]”, indicando l’indirizzo internet con le

informazioni relative ai tassi di conversione validi dal 2024. Allegato alla

comunicazione vi era una ricapitolazione tabellare dei tassi di conversione

applicabili dal 2024 dalla quale è desumibile per gli uomini un tasso di

conversione del 6% sulla parte obbligatoria e del 4.3% sulla parte sovra

obbligatoria dell’avere di vecchiaia nell’ipotesi di un pensionamento a 65

anni.

Con scritto del 2 luglio 2019

(V/8) la Fondazione, rispondendo ad una lettera del 22 giugno 2019 (I/N)

dell’assicurato, gli aveva fornito le seguenti delucidazioni circa il tasso di

conversione (sottolineature del redattore):

"

[…] La LPP autorizza ogni istituto di previdenza a determinare le

proprie prestazioni assicurative (vecchiaia, invalidità, decesso)

autonomamente, ma sempre e in ogni caso garantendo le prestazioni minime

legali. CV 1 […], facendo uso di questa prerogativa, ha deciso di ridurre

sia il tasso di conversione sull’avere di vecchiaia obbligatorio che su quello

sovra-obbligatorio, tuttavia garantendo, come richiesto dalla legge,

che la rendita di vecchiaia complessiva corrisponda almeno alla rendita di

vecchiaia minima prevista dalla legge stessa, ovvero 6.8% dell’avere di

vecchiaia obbligatorio. Anche nel caso di un cosiddetto tasso di

conversione suddiviso, ambedue i tassi di conversione, obbligatorio e

sovra-obbligatorio, possono essere inferiori al 6.8%, alla stessa stregua del

tasso di conversione globale (tasso di conversione unitario sull’avere di

vecchiaia totale). L’adempimento delle prestazioni minimali legali è verificato

in ambedue i modelli per il mezzo del cosiddetto conto testimone:

- la rendita di vecchiaia totale calcolata

secondo il relativo modello (t.c. suddiviso globale) è paragonata con la

rendita minimale legale (avere di vecchiaia obbligatorio moltiplicato con

6.8%). Se la rendita di vecchiaia totale è inferiore alla rendita minimale

legale, in ambedue i modelli la rendita erogata è aumentata al valore della

rendita minimale di legge (cosiddetto principio di computo) [recte:

principio dell’imputazione]. […]

- I tassi di conversione, sia

obbligatorio che sovra-obbligatori, sono stati approvati dalla FINMA il

19.04.2019

e, su conseguente decisione del Consiglio di Fondazione della

CV 1 […], entreranno in vigore a decorrere dal 01.01.2020. […] Un calcolo

esatto delle prestazioni di vecchiaia può essere approntato unicamente ad

inizio dell’anno assicurativo in cui è previsto l’evento stesso.”

Dal certificato di previdenza

professionale del 1. gennaio 2024 si evince un avere di vecchiaia complessivo

di fr. 1'285'882.80 (di cui fr. 352'067.95 per la parte LPP e fr. 933'814.85

per la parte sovra obbligatoria) ed una rendita di vecchiaia annua prospettata

in caso di pensionamento ordinario di complessivi fr. 61'278. Quest’ultima è

stata determinata applicando un tasso di conversione del 6% alla parte

obbligatoria dell’avere di vecchiaia e del 4.3% alla parte sovra obbligatoria e

sommando i due risultati parziali (sub V/6).

Ne consegue che la Fondazione ha

lecitamente ridotto i (differenziati) tassi di conversione applicabili

all’avere di vecchiaia obbligatorio e sovra obbligatorio, garantendo altresì le

prestazioni minime di legge. Infatti, la rendita di vecchiaia minima (determinata

applicando un tasso di conversione del 6,8% alla parte obbligatoria dell’avere

di vecchiaia, art. 14 cpv. 1 e 2 LPP) di fr. 21'124 è manifestamente inferiore

alla rendita di vecchiaia erogata dalla convenuta conformemente al regolamento

di fr. 61'278 (determinata applicando un tasso di conversione del 6% all’avere

di vecchiaia obbligatorio, del 4,3% sull’avere di vecchiaia sovraobbligatorio

aumentato dell’importo del versamento unico e sommando i due importi parziali,

approssimando per difetto), in ossequio al procedere già diffusamente

illustrato. A questo proposito, questa Corte può far propria la presa di

posizione della Fondazione di cui alla risposta di causa (V, p.to 4.,

sottolineature del redattore):

"

[…] il valore risultante dalle Disposizioni supplementari al regolamento

di previdenza in questione, più precisamente dal suo articolo 2 Prestazione

transitoria acquisita in caso di pensionamento ordinario, è stato fissato per

l’attore a Fr. 8089.- e dev’essere aggiunto all’avere di vecchiaia sovra

obbligatorio al momento del pensionamento ordinario. Come emerge dai

certificati individuali (vedasi doc. 6 di questa risposta di causa) per l’avere

di vecchiaia sovra obbligatorio è applicabile il tasso di conversione sovra

obbligatorio, per l’avere di vecchiaia obbligatorio è applicabile il tasso di

conversione obbligatorio. Nel caso dell’attore risulta dunque il calcolo della

rendita di vecchiaia seguente:

L’avere di vecchiaia LPP alla data

del pensionamento è di:

Fr. 352'067.95

L’avere di vecchiaia sovra obbligatorio

alla data del pensionamento è di: Fr. 925'725.85 ed è stato aumentato di Fr.

8089.00

secondo la tabella delle disposizioni supplementari. Il totale dell’avere

di vecchiaia sovra obbligatorio alla data del pensionamento è dunque di: Fr.

933'814.85 (Il totale dell’avere di vecchiaia alla data del pensionamento

ordinario il 31.05.2014 è di Fr. 1'285'882.80).

In applicazione dei tassi di conversione

validi alla data di pensionamento risulta il calcolo seguente:

933'814 X 4.3% e Fr. 352’067.95 x 6%

risulta una rendita annuale di vecchiaia di Fr. 61'278.00.”

Pertanto, la censura dell’attore

risulta inconferente.

2.10

In conclusione, per i motivi esposti

ai considerandi precedenti, la petizione del 20 aprile 2024 va respinta.

Trattandosi di una procedura

gratuita (combinati artt. 73 cpv. 2 LPP e 29 cpv. 1 Lptca), alle parti non sono

accollate tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti