34.2024.16
Conguaglio della previdenza professionale. Prelievo durante il matrimonio di capitale previdenziale per il finanziamento dell'abitazione. Non è omologabile dal TCA un accordo che prevede la rinuncia del coniuge creditore del conguaglio al versamento dell'importo di sua spettanza in forma vincolata
23 ottobre 2024Italiano14 min
il matrimonio) e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 20'422.75 presente il 1. ottobre 2019, l’importo accumulato in
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2024.16
RG/sc
Lugano
23
ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo
nella causa rimessagli il 27/29 maggio 2024 dalla Pretura di __________ (art.
281 cpv. 3 CPC; conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio)
e che oppone
1. AT
1
rappr. da: RA 1
2. AT
2
a
1. CV
1
rappr. da: RA 2
2. CV
2
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per
sentenza 9 aprile 2024, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha sciolto
per divorzio il matrimonio celebrato il 18 luglio 2003 tra AT 1 e CV 1 (nata __________).
Al punto n. 3 del dispositivo il Pretore ha “accertato il diritto dei
coniugi alla metà dell’importo accumulato dall’altro a titolo di prestazione
d’uscita durante il matrimonio, ossia dalla data del matrimonio (18 luglio
2003) alla presentazione di questa causa di divorzio (1° ottobre 2019)”, ordinando
la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo del riparto (cfr. I).
1.2
Il 27/29 maggio 2024 il Pretore ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale
(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive determinazioni delle parti come pure
delle risultanze degli ulteriori atti istruttori esperiti dal Tribunale e delle
relative prese di posizione degli ex coniugi (IV-XIX), si dirà più
diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica giusta l’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP
(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e
22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio, la causa di divorzio essendo stata promossa con petizione del
1. ottobre 2019 (cfr. I).
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122
CC), in casu il 1. ottobre 2019.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppo-ne, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la cau-sa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una
divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il
matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e
segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone
l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente
l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei
confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza
professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli
istituti di libero passaggio; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;
Baumann/ Lauterburg,
in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.5 Avere acquisito da CV 1
Dalla documentazione in atti e dalle
dichiarazioni di parte emerge che in data 24 giugno 2003 CV 1
ha
effettuato un prelievo (dal suo conto di libero passaggio presso la __________)
di complessivi fr. 17'193.85 destinato, in ragione di fr. 16'983.95, al
finanziamento di quella che sarebbe divenuta l’abitazione coniugale acquistata
in comproprietà con AT 1 e di cui al fondo mappale __________ RFD __________
(cfr. VII-7, IX-4, VI-C, XIX; cfr. anche II-3).
A momento del matrimonio (18 luglio
2003) non risulta l’esistenza di averi previdenziali di pertinenza della ex
moglie suscettibili di essere considerati ai fini del presente giudizio.
Dal fascicolo si evince per contro
che al momento dell’introduzione della procedura di divorzio la moglie
disponeva
di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 20'422.75 presso il CV 2 (cfr.
XVI), dove risulta essere confluito l’avere previdenziale accumulato sia presso
__________ (da marzo 2014 a marzo 2015, cfr. VII-6), sia presso la __________ (da
aprile 2015 a giugno 2016, cfr. VII-4), sia presso l’__________ (da ottobre
2015 a febbraio 2017, cfr. VII-3).
Ora, capitali
previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i
quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del
divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale
ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi
essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere
considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art.
30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in
argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008,
pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für
Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV
2000 pp. 536ss).
Per
la giurisprudenza federale, anche prelievi anticipati per il finanziamento
dell’abitazione effettuati prima del matrimonio vanno considerati ai fini del riparto
(DTF 128 V 230), ciò che tuttavia – come evidenziato in dottrina (Bäder
Federspiel, op. cit., p. 262, n. 535) – conduce al medesimo risultato che si
ottiene considerando (come sostengo alcuni autori: Brunner, cit., pp. 537s,
Vetterli/Keel, cit., p. 1622, Koller, Vorbezüge für den Erwerb von
Wohneigentum und Vorsorgeausgleich bei der Scheidung, ZBJV 2001, pp. 137 nota
4) detto prelievo quale avere previdenziale separato che non va incluso nel
calcolo della divisione.
L’art.
22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt.
30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e
gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito
prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del
prelievo.
Ne segue che, conformemente al
sopra menzionato art. 22a cpv. 3 LFLP e richiamata la tabella di calcolo
riportata nel Bollettino LPP UFAS
n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6,
stante l’assenza di averi previdenziali al momento del matrimonio (18 luglio
2003), considerato il prelievo di fr. 16'983.95 (di cui fr. 0 acquisiti durante
Fatti
il matrimonio) e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 20'422.75 presente il 1. ottobre 2019, l’importo accumulato in
costanza di matrimonio da CV 1 e suscettibile di essere diviso va cifrato in
fr. 20'422.75 (0 + 20'422.75).
2.6 Avere acquisito da AT 1
Dall’inserto si evince che al momento
del matrimonio AT 1
disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 118’394
presso la __________ (cfr. II-2 verso), dove è stato assicurato sino al 31
luglio 2009 e dove il 1. ottobre 2003 ha effettuato un prelievo per il
finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 116’900 (II-3). è stato in seguito assicurato, sino al
31 dicembre 2015, alla __________ (cfr. sub II-1), dal 1. aprile 2018 al 31
agosto 2019 presso __________ dove alla data del riparto (1. ottobre 2019) era
ancora depositato un avere quantificabile (considerati gli interessi) in fr.
186'000 (cfr. VI-B). In data 1. ottobre 2019 egli disponeva pure di un avere di
fr. 203 presso la __________ (cfr. VI-A) rispettivamente di un avere di fr.
6'532.35 su un conto di libero passaggio della __________ (cfr. II-2). Da
settembre 2020 al 31 dicembre 2022 è stato quindi assicurato presso la __________
(cfr. sub VI-A) ed infine, a partire da gennaio 2023 è assicurato presso l’AT 2
dove dispone di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 168'294.90 (valuta
23 agosto 2024) (cfr. XV).
Richiamati i già citati artt. 22a
cpv. 3 LFLP, 30c LPP e 331e CO e la tabella di calcolo di cui al Bollettino LPP
UFAS
n. 143, posto un avere al momento del matrimonio di fr.
118’394 rispettivamente di fr. 119’184.65 (tenendo cioè in
considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data
del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch),
considerato il prelievo di fr. 116'900 effettuato il 1. ottobre 2003 di cui fr.
0 acquisiti durante il matrimonio (stante l’avere di fr. 118'394 presente il 18
luglio 2003) e tenuto conto di un capitale previdenziale complessivo di fr. 192'735.35 (186'000 + 203 + 6'532.35)
presente il 1. ottobre 2019, l’importo accumulato da AT 1 in costanza di
matrimonio e suscettibile di essere diviso ammonta a fr. 192'735.35
(0 + 192'735.35).
2.7 Conguaglio
Sulla scorta di quanto
precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra
consid. 1.1), considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi, a
favore di CV 1
spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 86'156.30
([192'735.35 – 20'422.75] : 2).
Per
applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Considerandi
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previden-za o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010). Le disposizioni precitate esprimono il
principio fondamentale del mantenimento della previdenza; esse impediscono di
compensare crediti di un coniuge con la prestazione d’uscita di cui l’altro
coniuge beneficia (STFA B/131/04 del 23
febbraio 2006 consid. 4.2).
Nelle
more della presente procedura gli ex coniugi hanno congiuntamente chiesto che
l’avere di spettanza della ex moglie stabilito in questa sede non venga trasferito
a suo favore (presso il suo istituto di previdenza) – ciò che equivale ad una rinuncia
al conguaglio di sua spettanza – ma rimanga sul conto dell’ex marito, onde
permettere alla prima di rilevare la quota di comproprietà del secondo e diventare
quindi proprietaria unica del fondo mappale __________ RFD di __________ (su
cui è stata edificata nel 2003 l’abitazione coniugale) (cfr. VI, VII, X, XIV).
Al
riguardo è bene ricordare che
alle parti non è dato di rinunciare alla divisione dinanzi al tribunale delle
assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o totale rinuncia essendo di competenza
del giudice del divorzio (Baumannn/Lauterburg, in FamKomm / Scheidung, 2005, ad
art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; cfr. art. 141 cpv. 3 CC; STF
B 116/03
del 16 agosto 2006 consid. 2.3;
DTF 129 III 481). In caso di
rinuncia il giudice del divorzio deve segnatamente verificare d’ufficio se
rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità
(art. 124b cpv. 1 CC; Dupont, Nouveau droit du partage de la prévoyance
professionnelle après divorce, in Hürzeler (ed.) Gleichstellungsrechtliche
Fragen im Sozialversicherungsrecht, p. 65).
La
soluzione prospettata dagli ex coniugi non è pertanto suscettibile di essere
omologata.
Stante quanto precede,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra
parte obbligatoria e sovraobbligatoria ed in assenza di indicazioni dalle parti
interessate, l’importo di fr. 86'156.30
dovrà essere trasferito da parte dell’AT 2 a favore di CV 1
presso
il CV 2.
Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati
articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui
superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo a far tempo dal 1. ottobre 2019
e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02
dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003;
Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 192'735.35.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1
durante il matrimonio e soggetto a
divisione ammonta a fr. 20'422.75.
3.- È
fatto ordine all’AT 2 di versare a favore di CV 1, presso il CV 2, l’importo di fr. 86'156.30
oltre
interessi compensativi dal 1. ottobre 2019.
.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti