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Decisione

34.2024.16

Conguaglio della previdenza professionale. Prelievo durante il matrimonio di capitale previdenziale per il finanziamento dell'abitazione. Non è omologabile dal TCA un accordo che prevede la rinuncia del coniuge creditore del conguaglio al versamento dell'importo di sua spettanza in forma vincolata

23 ottobre 2024Italiano14 min

il matrimonio) e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 20'422.75 presente il 1. ottobre 2019, l’importo accumulato in

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Raccomandata

Incarto

n.

34.2024.16

RG/sc

Lugano

23

ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo

nella causa rimessagli il 27/29 maggio 2024 dalla Pretura di __________ (art.

281 cpv. 3 CPC; conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio)

e che oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

2. AT

2

a

1. CV

1

rappr. da: RA 2

2. CV

2

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per

sentenza 9 aprile 2024, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha sciolto

per divorzio il matrimonio celebrato il 18 luglio 2003 tra AT 1 e CV 1 (nata __________).

Al punto n. 3 del dispositivo il Pretore ha “accertato il diritto dei

coniugi alla metà dell’importo accumulato dall’altro a titolo di prestazione

d’uscita durante il matrimonio, ossia dalla data del matrimonio (18 luglio

2003) alla presentazione di questa causa di divorzio (1° ottobre 2019)”, ordinando

la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al

Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2

Il 27/29 maggio 2024 il Pretore ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale

(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1

LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti

di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito,

rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive determinazioni delle parti come pure

delle risultanze degli ulteriori atti istruttori esperiti dal Tribunale e delle

relative prese di posizione degli ex coniugi (IV-XIX), si dirà più

diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica giusta l’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP

(art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e

22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, la causa di divorzio essendo stata promossa con petizione del

1. ottobre 2019 (cfr. I).

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122

CC), in casu il 1. ottobre 2019.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppo-ne, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la cau-sa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una

divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e

segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone

l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente

l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei

confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza

professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli

istituti di libero passaggio; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;

Baumann/ Lauterburg,

in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.5 Avere acquisito da CV 1

Dalla documentazione in atti e dalle

dichiarazioni di parte emerge che in data 24 giugno 2003 CV 1

ha

effettuato un prelievo (dal suo conto di libero passaggio presso la __________)

di complessivi fr. 17'193.85 destinato, in ragione di fr. 16'983.95, al

finanziamento di quella che sarebbe divenuta l’abitazione coniugale acquistata

in comproprietà con AT 1 e di cui al fondo mappale __________ RFD __________

(cfr. VII-7, IX-4, VI-C, XIX; cfr. anche II-3).

A momento del matrimonio (18 luglio

2003) non risulta l’esistenza di averi previdenziali di pertinenza della ex

moglie suscettibili di essere considerati ai fini del presente giudizio.

Dal fascicolo si evince per contro

che al momento dell’introduzione della procedura di divorzio la moglie

disponeva

di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 20'422.75 presso il CV 2 (cfr.

XVI), dove risulta essere confluito l’avere previdenziale accumulato sia presso

__________ (da marzo 2014 a marzo 2015, cfr. VII-6), sia presso la __________ (da

aprile 2015 a giugno 2016, cfr. VII-4), sia presso l’__________ (da ottobre

2015 a febbraio 2017, cfr. VII-3).

Ora, capitali

previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i

quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del

divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale

ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi

essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere

considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art.

30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in

argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008,

pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für

Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV

2000 pp. 536ss).

Per

la giurisprudenza federale, anche prelievi anticipati per il finanziamento

dell’abitazione effettuati prima del matrimonio vanno considerati ai fini del riparto

(DTF 128 V 230), ciò che tuttavia – come evidenziato in dottrina (Bäder

Federspiel, op. cit., p. 262, n. 535) – conduce al medesimo risultato che si

ottiene considerando (come sostengo alcuni autori: Brunner, cit., pp. 537s,

Vetterli/Keel, cit., p. 1622, Koller, Vorbezüge für den Erwerb von

Wohneigentum und Vorsorgeausgleich bei der Scheidung, ZBJV 2001, pp. 137 nota

4) detto prelievo quale avere previdenziale separato che non va incluso nel

calcolo della divisione.

L’art.

22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt.

30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e

gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito

prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del

prelievo.

Ne segue che, conformemente al

sopra menzionato art. 22a cpv. 3 LFLP e richiamata la tabella di calcolo

riportata nel Bollettino LPP UFAS

n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6,

stante l’assenza di averi previdenziali al momento del matrimonio (18 luglio

2003), considerato il prelievo di fr. 16'983.95 (di cui fr. 0 acquisiti durante

Fatti

il matrimonio) e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 20'422.75 presente il 1. ottobre 2019, l’importo accumulato in

costanza di matrimonio da CV 1 e suscettibile di essere diviso va cifrato in

fr. 20'422.75 (0 + 20'422.75).

2.6 Avere acquisito da AT 1

Dall’inserto si evince che al momento

del matrimonio AT 1

disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 118’394

presso la __________ (cfr. II-2 verso), dove è stato assicurato sino al 31

luglio 2009 e dove il 1. ottobre 2003 ha effettuato un prelievo per il

finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 116’900 (II-3). è stato in seguito assicurato, sino al

31 dicembre 2015, alla __________ (cfr. sub II-1), dal 1. aprile 2018 al 31

agosto 2019 presso __________ dove alla data del riparto (1. ottobre 2019) era

ancora depositato un avere quantificabile (considerati gli interessi) in fr.

186'000 (cfr. VI-B). In data 1. ottobre 2019 egli disponeva pure di un avere di

fr. 203 presso la __________ (cfr. VI-A) rispettivamente di un avere di fr.

6'532.35 su un conto di libero passaggio della __________ (cfr. II-2). Da

settembre 2020 al 31 dicembre 2022 è stato quindi assicurato presso la __________

(cfr. sub VI-A) ed infine, a partire da gennaio 2023 è assicurato presso l’AT 2

dove dispone di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 168'294.90 (valuta

23 agosto 2024) (cfr. XV).

Richiamati i già citati artt. 22a

cpv. 3 LFLP, 30c LPP e 331e CO e la tabella di calcolo di cui al Bollettino LPP

UFAS

n. 143, posto un avere al momento del matrimonio di fr.

118’394 rispettivamente di fr. 119’184.65 (tenendo cioè in

considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data

del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch),

considerato il prelievo di fr. 116'900 effettuato il 1. ottobre 2003 di cui fr.

0 acquisiti durante il matrimonio (stante l’avere di fr. 118'394 presente il 18

luglio 2003) e tenuto conto di un capitale previdenziale complessivo di fr. 192'735.35 (186'000 + 203 + 6'532.35)

presente il 1. ottobre 2019, l’importo accumulato da AT 1 in costanza di

matrimonio e suscettibile di essere diviso ammonta a fr. 192'735.35

(0 + 192'735.35).

2.7 Conguaglio

Sulla scorta di quanto

precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra

consid. 1.1), considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi, a

favore di CV 1

spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 86'156.30

([192'735.35 – 20'422.75] : 2).

Per

applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Considerandi

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previden-za o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010). Le disposizioni precitate esprimono il

principio fondamentale del mantenimento della previdenza; esse impediscono di

compensare crediti di un coniuge con la prestazione d’uscita di cui l’altro

coniuge beneficia (STFA B/131/04 del 23

febbraio 2006 consid. 4.2).

Nelle

more della presente procedura gli ex coniugi hanno congiuntamente chiesto che

l’avere di spettanza della ex moglie stabilito in questa sede non venga trasferito

a suo favore (presso il suo istituto di previdenza) – ciò che equivale ad una rinuncia

al conguaglio di sua spettanza – ma rimanga sul conto dell’ex marito, onde

permettere alla prima di rilevare la quota di comproprietà del secondo e diventare

quindi proprietaria unica del fondo mappale __________ RFD di __________ (su

cui è stata edificata nel 2003 l’abitazione coniugale) (cfr. VI, VII, X, XIV).

Al

riguardo è bene ricordare che

alle parti non è dato di rinunciare alla divisione dinanzi al tribunale delle

assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o totale rinuncia essendo di competenza

del giudice del divorzio (Baumannn/Lauterburg, in FamKomm / Scheidung, 2005, ad

art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; cfr. art. 141 cpv. 3 CC; STF

B 116/03

del 16 agosto 2006 consid. 2.3;

DTF 129 III 481). In caso di

rinuncia il giudice del divorzio deve segnatamente verificare d’ufficio se

rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità

(art. 124b cpv. 1 CC; Dupont, Nouveau droit du partage de la prévoyance

professionnelle après divorce, in Hürzeler (ed.) Gleichstellungsrechtliche

Fragen im Sozialversicherungsrecht, p. 65).

La

soluzione prospettata dagli ex coniugi non è pertanto suscettibile di essere

omologata.

Stante quanto precede,

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovraobbligatoria ed in assenza di indicazioni dalle parti

interessate, l’importo di fr. 86'156.30

dovrà essere trasferito da parte dell’AT 2 a favore di CV 1

presso

il CV 2.

Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati

articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui

superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo a far tempo dal 1. ottobre 2019

e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02

dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003;

Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.8

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 192'735.35.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1

durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 20'422.75.

3.- È

fatto ordine all’AT 2 di versare a favore di CV 1, presso il CV 2, l’importo di fr. 86'156.30

oltre

interessi compensativi dal 1. ottobre 2019.

.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti