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Decisione

34.2024.20

Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

11 novembre 2024Italiano9 min

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2024.20

RG/sc

Lugano

11

novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo

nella causa rimessagli il 29/30 agosto 2024 dalla Pretura di __________ (art.

281 cpv. 3 CPC; conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio)

e che oppone

1. AT

1

rappr. da: RA 1

2. AT

2

a

1. CV

1

2. CV

2

3. CV

3

4. CV

4

5. CV

5

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Per

sentenza 19 giugno 2024, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato

il divorzio tra AT 1e CV 1, unitisi in matrimonio il 21 ottobre 1994. Al punto

3 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “gli averi LPP maturati in

costanza di matrimonio (dal 21 ottobre 1994, data del matrimonio al 12 aprile

2023, data dell’inoltro della domanda di divorzio) vengono suddivisi tra i

coniugi in ragione di metà ciascuno (…)”.

1.2 Il

29/30 agosto 2024 la Pretura ha quindi rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC).

1.3 Il

TCA ha chiesto agli ex coniugi ___________ ed agli istituti di previdenza e di

libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di

fornire le informazioni necessarie – di cui si dirà più diffusamente, per

quanto occorra, nei considerandi a seguire – ai fini del giudizio (art. 25a

cpv. 2 LFLP).

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale

quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a

cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, la relativa procedura essendo stata promossa in data 12

aprile 2023.

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Giusta

l’art. 122 CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della

procedura di divorzio, in casu – come indicato anche dal Pretore – il 12 aprile

2023.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

Considerandi

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4

2.4.1

Dagli atti non consta che al momento del

matrimonio (21 ottobre 1994) gli ex coniugi __________ fossero assicurati ai

fini previdenziali o disponessero di averi di libero passaggio suscettibili di

essere considerati ai fini del presente giudizio conformemente al menzionato

art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP.

2.4.2

Dal fascicolo si evince invece che al

momento del riparto (12 aprile 2023) CV 1 disponeva di un avere previdenziale

divisibile di fr. 15'275.08 sul conto di libero passaggio __________ della CV 2,

dove nell’aprile 2002 era stato versato un avere di fr. 343.30 da parte della __________

e nel luglio 2009 un avere di fr. 14'009.05 da parte dell’allora __________

(cfr. XX-1, II-3).

In data 12 aprile 2023 ella disponeva

pure di un avere divisibile di fr. 1'276.20 (proveniente da un precedente

periodo assicurativo presso, per quanto è dato di capire, la __________; cfr. XIX)

sulla polizza di libero passaggio __________ presso CV 5 (cfr. XIX, VIII), di

un avere divisibile di fr. 8'337.20 sul conto di libero passaggio __________

presso CV 3 (dove nel settembre 2012 era stato trasferito l’avere di fr.

8'236.55 da parte della __________, cfr. XIII), nonché di una prestazione

d’uscita divisibile di fr. 10'246.40 presso CV 4 (cfr. IX-1, II-2).

L’avere complessivo acquisito durante

il matrimonio da CV 1

ammonta pertanto a fr. 35'134.88 (15'275.08 +

1'276.20 + 8'337.20 + 10'246.40)

2.4.3

Alla data del riparto AT 1 disponeva

invece di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 123'912.55 presso la AT 2

(cfr. II-6, XIV).

2.4.4

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr.

supra consid. 1.1) a favore di CV 1

spetta a saldo (DTF 129 V 254) un

accredito di fr. 44'388.83 ([123'912.55 – 35'134.88] : 2).

2.5

Per

applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne segue che, nel

rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la AT 2 dovrà

trasferire a favore di CV 1, presso la CV 4, la somma di fr. 44'388.83.

Dovranno

altresì essere corrisposti gli interessi compensativi

al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 12 aprile 2023 e

sino

al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;

STF B 73/02

dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio

2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 123'912.55.

2.- L’avere di previdenza

acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 35'134.88.

3.- È

fatto ordine alla AT 2 di versare ad CV 1, presso la CV

4, la somma di fr. 44'388.83 oltre interessi compensativi dal 12 aprile

2023.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti