34.2024.20
Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
11 novembre 2024Italiano9 min
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2024.20
RG/sc
Lugano
11
novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo
nella causa rimessagli il 29/30 agosto 2024 dalla Pretura di __________ (art.
281 cpv. 3 CPC; conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio)
e che oppone
1. AT
1
rappr. da: RA 1
2. AT
2
a
1. CV
1
2. CV
2
3. CV
3
4. CV
4
5. CV
5
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per
sentenza 19 giugno 2024, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato
il divorzio tra AT 1e CV 1, unitisi in matrimonio il 21 ottobre 1994. Al punto
3 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “gli averi LPP maturati in
costanza di matrimonio (dal 21 ottobre 1994, data del matrimonio al 12 aprile
2023, data dell’inoltro della domanda di divorzio) vengono suddivisi tra i
coniugi in ragione di metà ciascuno (…)”.
1.2 Il
29/30 agosto 2024 la Pretura ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC).
1.3 Il
TCA ha chiesto agli ex coniugi ___________ ed agli istituti di previdenza e di
libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di
fornire le informazioni necessarie – di cui si dirà più diffusamente, per
quanto occorra, nei considerandi a seguire – ai fini del giudizio (art. 25a
cpv. 2 LFLP).
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale
quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a
cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio, la relativa procedura essendo stata promossa in data 12
aprile 2023.
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non
sono computati.
Giusta
l’art. 122 CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della
procedura di divorzio, in casu – come indicato anche dal Pretore – il 12 aprile
2023.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
Considerandi
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo
d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,
cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.4
2.4.1
Dagli atti non consta che al momento del
matrimonio (21 ottobre 1994) gli ex coniugi __________ fossero assicurati ai
fini previdenziali o disponessero di averi di libero passaggio suscettibili di
essere considerati ai fini del presente giudizio conformemente al menzionato
art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP.
2.4.2
Dal fascicolo si evince invece che al
momento del riparto (12 aprile 2023) CV 1 disponeva di un avere previdenziale
divisibile di fr. 15'275.08 sul conto di libero passaggio __________ della CV 2,
dove nell’aprile 2002 era stato versato un avere di fr. 343.30 da parte della __________
e nel luglio 2009 un avere di fr. 14'009.05 da parte dell’allora __________
(cfr. XX-1, II-3).
In data 12 aprile 2023 ella disponeva
pure di un avere divisibile di fr. 1'276.20 (proveniente da un precedente
periodo assicurativo presso, per quanto è dato di capire, la __________; cfr. XIX)
sulla polizza di libero passaggio __________ presso CV 5 (cfr. XIX, VIII), di
un avere divisibile di fr. 8'337.20 sul conto di libero passaggio __________
presso CV 3 (dove nel settembre 2012 era stato trasferito l’avere di fr.
8'236.55 da parte della __________, cfr. XIII), nonché di una prestazione
d’uscita divisibile di fr. 10'246.40 presso CV 4 (cfr. IX-1, II-2).
L’avere complessivo acquisito durante
il matrimonio da CV 1
ammonta pertanto a fr. 35'134.88 (15'275.08 +
1'276.20 + 8'337.20 + 10'246.40)
2.4.3
Alla data del riparto AT 1 disponeva
invece di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 123'912.55 presso la AT 2
(cfr. II-6, XIV).
2.4.4
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr.
supra consid. 1.1) a favore di CV 1
spetta a saldo (DTF 129 V 254) un
accredito di fr. 44'388.83 ([123'912.55 – 35'134.88] : 2).
2.5
Per
applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne segue che, nel
rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra
parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la AT 2 dovrà
trasferire a favore di CV 1, presso la CV 4, la somma di fr. 44'388.83.
Dovranno
altresì essere corrisposti gli interessi compensativi
–
al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;
cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 12 aprile 2023 e
sino
al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;
STF B 73/02
dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio
2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 123'912.55.
2.- L’avere di previdenza
acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 35'134.88.
3.- È
fatto ordine alla AT 2 di versare ad CV 1, presso la CV
4, la somma di fr. 44'388.83 oltre interessi compensativi dal 12 aprile
2023.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti