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Decisione

34.2024.21

Mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi LPP all'istituto di previdenza. Petizione dell'istituto contro il datore di lavoro accolta con rigetto definitivo dell'opposizione al PE

15 novembre 2024Italiano9 min

insoluti – di fr. 14'664.10 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2024 e delle “spese

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n.

Fatti

34.2024.21

rg/gm

Lugano

15 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 30 agosto 2024 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza

professionale

ritenuto in fatto

e considerato in diritto

1.1 Con la petizione in rassegna la

fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice

di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti

insoluti – di fr. 14'664.10 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2024 e delle “spese

del presente precetto”. Chiede altresì il rigetto definitivo dell’opposizione

al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di

tasse spese e ripetibili.

1.2 Parte convenuta non ha presentato la

risposta di causa, malgrado la fissazione – trascorso il termine di cui

all’art. 5 cpv. 1 Lptca – di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13

cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

La

competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,

la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la

competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale

dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di

lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi

previdenziali da parte di quest’ultimo (Meyer-Blaser, Die Recht- sprechung von

Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,

in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter

(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.2 L'art.

11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente

registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore

di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che

riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di

previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi

del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve

essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di

lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota

del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen

Arbeitgeber und Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32). Sui contributi

non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66

cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza

possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.3

2.3.1 Con

la sottoscrizione – il 22 giugno 2020 – del contratto di affiliazione, con

effetto dal 1. gennaio 2021 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza

professionale dei suoi dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal

salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla

fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/1). Le persone

assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi

Considerandi

risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4; cfr. piano di previdenza in doc. A/1).

Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme

applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche

l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente

ritardato.

Dalla

documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi in quanto tali –

rimasto per altro incontestato – è stato effettuato conformemente alle

disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo

scioglimento del contratto d’adesione avvenuto dopo disdetta da parte della

fondazione (per il 1. giugno 2024, cfr. doc. A/2) in corretta applicazione

dell’art. 7.3 del contratto.

2.3.2

Per

quanto riguarda l’importo dovuto dalla società convenuta, parte attrice ha

prodotto un estratto conto con un saldo a debito della CV 1, in data 13 giugno

2024, di fr. 14'872.70, importo comprensivo degli interessi sino al 31 dicembre

2023, dei costi di diffida e delle spese di esecuzione di fr. 500.

Il

credito cifrato in petizione in fr. 14'664.10

– nel quale, rispetto al suddetto importo di fr. 14'872.70, con ogni

verosimiglianza e per quanto è dato di capire (la fondazione attrice nulla ha

precisato al riguardo) sono considerati gli interessi maturati sino al 13

giugno 2024 e non vengono addebitati fr. 500 per spese d’esecuzione – può essere riconosciuto.

La

richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello

legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2

LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può

infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

2.4

La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo

dell'opposizione al PE n. __________ del 17 giugno 2024 dell’UE di __________

merita accoglimento (limitatamente all’importo di fr. 14'664.10 riconosciuto

con il presente giudizio).

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales,

1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata

giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda

della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la

precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso

riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,

all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del

credito riconosciuto.

2.5

La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1

Lptca).

L'esclusione

della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari

o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto

federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS

1998.

p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di

contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per

ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il

comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche

dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,

il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria

e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si

può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,

126.

V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73,

n. 89s).

Nel

caso di specie, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta

in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad

essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 200.

2.6

Alla parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non

vengono assegnate ripetibili (non può che riferirsi a tale indennizzo la

richiesta, peraltro priva di riscontro nel regolamento dei costi, formulata nel

petitum dalla fondazione attrice, di rifusione di non meglio precisate “spese

del presente precetto”).

Conformemente alla

giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili

è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con

compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF

126.

V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non

patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili

unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra

temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se –

ciò che non si realizza nel caso in esame – la causa è complessa, ha valore

litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133,

323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p.

278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.

14'664.10 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2024.

§§ È

rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 17 giugno 2024 dell’UE di __________ per l’importo di

fr. 14'664.10 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2024.

2.- La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 200, sono poste a carico della parte

convenuta.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti