34.2024.21
Mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi LPP all'istituto di previdenza. Petizione dell'istituto contro il datore di lavoro accolta con rigetto definitivo dell'opposizione al PE
15 novembre 2024Italiano9 min
insoluti – di fr. 14'664.10 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2024 e delle “spese
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n.
Fatti
34.2024.21
rg/gm
Lugano
15 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 30 agosto 2024 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza
professionale
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
1.1 Con la petizione in rassegna la
fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice
di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti
insoluti – di fr. 14'664.10 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2024 e delle “spese
del presente precetto”. Chiede altresì il rigetto definitivo dell’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di
tasse spese e ripetibili.
1.2 Parte convenuta non ha presentato la
risposta di causa, malgrado la fissazione – trascorso il termine di cui
all’art. 5 cpv. 1 Lptca – di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13
cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la
competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale
dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di
lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi
previdenziali da parte di quest’ultimo (Meyer-Blaser, Die Recht- sprechung von
Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,
in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32). Sui contributi
non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66
cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza
possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3
2.3.1 Con
la sottoscrizione – il 22 giugno 2020 – del contratto di affiliazione, con
effetto dal 1. gennaio 2021 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza
professionale dei suoi dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal
salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla
fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/1). Le persone
assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi
Considerandi
risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4; cfr. piano di previdenza in doc. A/1).
Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme
applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche
l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente
ritardato.
Dalla
documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi in quanto tali –
rimasto per altro incontestato – è stato effettuato conformemente alle
disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo
scioglimento del contratto d’adesione avvenuto dopo disdetta da parte della
fondazione (per il 1. giugno 2024, cfr. doc. A/2) in corretta applicazione
dell’art. 7.3 del contratto.
2.3.2
Per
quanto riguarda l’importo dovuto dalla società convenuta, parte attrice ha
prodotto un estratto conto con un saldo a debito della CV 1, in data 13 giugno
2024, di fr. 14'872.70, importo comprensivo degli interessi sino al 31 dicembre
2023, dei costi di diffida e delle spese di esecuzione di fr. 500.
Il
credito cifrato in petizione in fr. 14'664.10
– nel quale, rispetto al suddetto importo di fr. 14'872.70, con ogni
verosimiglianza e per quanto è dato di capire (la fondazione attrice nulla ha
precisato al riguardo) sono considerati gli interessi maturati sino al 13
giugno 2024 e non vengono addebitati fr. 500 per spese d’esecuzione – può essere riconosciuto.
La
richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello
legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2
LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può
infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler,
op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).
2.4
La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo
dell'opposizione al PE n. __________ del 17 giugno 2024 dell’UE di __________
merita accoglimento (limitatamente all’importo di fr. 14'664.10 riconosciuto
con il presente giudizio).
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales,
1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata
giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda
della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la
precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
2.5
La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1
Lptca).
L'esclusione
della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari
o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto
federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS
1998.
p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di
contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per
ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il
comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche
dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,
il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria
e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si
può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,
126.
V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73,
n. 89s).
Nel
caso di specie, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta
in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad
essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 200.
2.6
Alla parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non
vengono assegnate ripetibili (non può che riferirsi a tale indennizzo la
richiesta, peraltro priva di riscontro nel regolamento dei costi, formulata nel
petitum dalla fondazione attrice, di rifusione di non meglio precisate “spese
del presente precetto”).
Conformemente alla
giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili
è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con
compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF
126.
V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non
patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili
unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra
temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se –
ciò che non si realizza nel caso in esame – la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133,
323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p.
278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.
14'664.10 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2024.
§§ È
rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 17 giugno 2024 dell’UE di __________ per l’importo di
fr. 14'664.10 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2024.
2.- La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 200, sono poste a carico della parte
convenuta.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti