34.2024.22
Rescissione per reticenza del contratto assicurativo (previdenza vincolata 3A). Conferma del caso di reticenza e quindi la validità della rescissione. Non avendo l'assicuratore dimostrato il nesso causale tra la reticenza ed il danno alla salute, le prestazioni prima della rescissione sono dovute
26 maggio 2025Italiano37 min
l’attrice domiciliata nel Cantone Ticino e trattandosi di una controversia riguardante
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2024.22
BS/RG
Lugano
26 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla petizione del 24 settembre 2024 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1
In data 8 marzo 2019 AT 1,
classe 1992, dopo la compilazione del questionario sul suo stato di salute, ha
firmato una proposta d’assicurazione sulla vita sotto forma di previdenza
vincolata con CV 1 (in seguito: CO 1) (doc. 1A). Di conseguenza, il 15 marzo
2019 l’assicurazione ha rilasciato la polizza no __________ che fra l’altro
prevede, con effetto dal 1° maggio 2019, l’esenzione dal pagamento dei premi
“in caso d’incapacità di guadagno o di compromissione di funzionalità
fondamentali” dal 91° giorno per il periodo 1° maggio 2019 - 30 aprile 2056
(doc. 1/B).
1.2. A
seguito della domanda di prestazioni AI per adulti compilata il 18 maggio 2022 dall’attrice,
dopo aver accertato un’incapacità lavorativa del 100% dal 6 agosto 2021, del
50% dal 6 dicembre 2021 e del 100% dal 2 maggio 2022, con decisione 26 ottobre
2023 l’Ufficio AI l’ha posta al beneficio di una rendita intera dal 1° agosto
2022, con versamento della prestazione dal 1° novembre 2022 trattandosi di una
domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI (doc. C).
1.3. Visto
il perdurare dell’incapacità al guadagno, in data 10 febbraio 2023 l’attrice ha
chiesto a CV 1 l’esonero dal pagamento dei relativi premi (sub doc. 1A).
1.4. Nell’ambito
dell’esame degli accertamenti del caso, con email del 19 aprile 2023 CV 1 ha comunicato
ad __________ (in seguito: __________
" Abbiamo
richiesto la documentazione presso l’Assicurazione Invalidità. Da tale
documentazione si evince che in data 13 novembre 2022 è stata eseguita – per
vostro incarico – una perizia presso il Dott. __________.
Vi prego cortesemente di volerci inviare una copia di tale perizia.”
(...) (doc. 1/B)
Non
avendo ricevuto risposta, CV 1 ha sollecitato la richiesta con email del 19
giugno 2023 (doc. 1C), ricevendo diversa documentazione medica, sempre via email,
il 10 luglio 2023 (doc. 1/D). Dalla stessa è risultato che, con riferimento
alle perizie 27 novembre 2021 (doc.1/H), 3 marzo 2022 (doc. 1/G), 13 novembre
2022 (doc.1/F) e 4 giugno 2023 (doc. 1/E) del dr. med. __________,
commissionate da __________, sin dall’infanzia l’attrice è stata seguita dal __________
e successivamente dagli psichiatri dr. med. __________ e dr.ssa med __________.
1.5. Con
lettera 25 luglio 2023 CV 1 ha di conseguenza fatto presente all’attrice di
aver risposto negativamente e non in modo veritiero alle domande no. 7.8 [“Ha
già sofferto o le sono state diagnosticate malattie cardiocircolatorie, un
ictus, un diabete, malattie renali, patologie maligne (per. es. cancro) o
un’emorragia cerebrale, sclerosi multipla o disturbi psichici?”] e
no. 7.12 (“È stato mai stato/a consigliato/a da uno psichiatra,
psicologo, psicoterapeuta?”) del questionario sul suo stato di salute,
compilato l’8 marzo 2019, allegato alla proposta assicurativa (sottolineature
del redattore).
Non
avendo indicato di aver in passato sofferto di patologie psichiatriche e di
essere stata in trattamento dagli psichiatri dr. med. __________ e dr.ssa med. __________,
la convenuta ha di conseguenza rescisso il contratto previdenziale per
reticenza. Respingendo la domanda di prestazioni, la convenuta ha informato
l’attrice del diritto al riscatto della polizza (doc. D).
1.6. Con
lettera 12 settembre 2023 l’attrice, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
contestato in primo luogo la tempestività della rescissione del contratto di
previdenza, ritenendo inoltre di non aver commesso alcuna reticenza poiché al
momento della compilazione della proposta assicurativa non le erano state
diagnosticate malattie psichiatriche e precisando che il motivo per cui a suo
tempo si era rivolta a degli psichiatri (dr.ssa med. __________ e dr. med. __________)
era legato all’infanzia difficile e non si trattava di un disturbo
extra-somatico (doc. E).
1.7. Con
la presente petizione l’attrice, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, chiede al
TCA di accertare la validità della polizza di previdenza conclusa con CV 1 e
l’esonero totale dal pagamento dei premi retroattivamente dal 91esimo giorno, a
far da tempo dal 6 agosto 2021 fino all’eventuale ripresa della capacità di
guadagno.
Ribadendo
la tardività della rescissione del contratto, contesta di non aver
correttamente risposto alle domande no. 7.8 e 7.12 della proposta assicurativa.
1.8. Con
la risposta di causa la convenuta postula invece la reiezione della petizione.
Sostiene la tempestività della rescissione del contratto, come pure la validità
del motivo di reticenza. Informa inoltre di aver chiesto all’attrice istruzioni
relative al valore di riscatto della polizza, senza ricevere alcun riscontro.
1.9. Dopo
la concessione di diverse proroghe, con scritto 19 novembre 2024 l’attrice ha
comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova da notificare (IX).
1.10. Ricevuta
il 20 gennaio 2025 dal legale dell’attrice l’autorizzazione a richiedere i suoi
atti dall’Ufficio AI (XVI), il giorno successivo il TCA ha proceduto al richiamo
dell’incarto AI, trasmesso il 24 gennaio 2025 (XVIII).
1.11. Il
27 gennaio 2025 questo Tribunale ha assegnato alle parti un termine per la
consultazione dell’incarto AI, con facoltà di presentare eventuali osservazioni
(XIX).
1.12. Il
4 febbraio 2025 la convenuta ha comunicato di non avere nulla da aggiungere
(XXI).
1.13. L’11
febbraio 2025 questo TCA ha proceduto ad un accertamento presso l’Ufficio AI. Dallo
stesso è risultato che, su richiesta di terzi, l’amministrazione trasmette
unicamente gli atti AI (XXVII).
1.14. Il
17 febbraio 2025 l’attrice ha ribadito la non tempestività della notifica di
rescissione per reticenza del contratto previdenziale (XXII), tesi contestata
dalla convenuta con scritto 6 marzo 2025 (XXV).
1.15. Con
presa di posizione 21 marzo 2025 in merito al succitato accertamento del TCA
presso l’Ufficio AI, l’attrice sostiene come sia inverosimile che quest’ultimo
abbia inviato alla convenuta un incarto non completo, senza cioè la relativa documentazione
medica ed assicurativa. Ritiene inoltre come la convenuta non abbia
diligentemente e tempestivamente chiesto la documentazione mancante a __________e.
Ribadisce infine la non esistenza di un caso di reticenza (XXX).
1.16. In
data 26 marzo 2025 questo TCA ha fra l’altro chiesto alla convenuta il motivo
per cui ha atteso due mesi per sollecitare __________e a trasmettere la
documentazione richiesta (XXXII), ricevendo risposta il 7 aprile 2025
(XXXIIII).
Preso
atto del suddetto accertamento, con scritto 11 aprile 2025 l’attrice ha
confermato le proprie allegazioni (XXXV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto
del contendere è la rescissione da parte di CV 1i della polizza assicurativa
no. __________ a causa di reticenza.
È
incontestato che si tratti di una forma di previdenza vincolata (pilastro 3A)
di cui all’art. 1 dell’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali
per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3) in relazione
all’art. 82 cpv. 2 LPP.
Infatti,
non solo la polizza fa chiaro riferimento ad una assicurazione di previdenza
vincolata secondo l’art. 82 LPP, ma dal tenore della stessa si rilevano alcuni
tipici elementi di tale forma previdenziale: sono assicurati un capitale in
caso di vita dopo il 1° maggio 2056 (anno di compimento del 64esimo anno di età
dell’attrice, nata il 9 luglio 1992), di decesso e d’incapacità al guadagno; è
prevista la liberazione dal pagamento del premio in caso d’incapacità al guadagno;
Fatti
i beneficiari sono, oltre allo stipulante, in caso di decesso i suoi eredi
(coniuge, discendenti diretti, genitori, fratelli e sorelle).
2.2. Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Dal 1° gennaio 2005 (1arevisione della LPP), a seguito
dell’estensione della competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale a
controversie previdenziali con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o
istituti
d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della
previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett.
a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di
previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione
dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP), la competenza dei
tribunali ex art. 73 LPP è riconosciuta anche per le liti concernenti la
previdenza vincolata (pilastro 3A) (cfr. Messaggio concernente la 1a revisione
della LPP del 1° marzo 2000, BBl 2000, p. 2386 seg; STF 9C_1092/2009 del 29
aprile 2011 consid. 2; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1933
pag. 732). Il TF ha ammesso per le contestazioni in materia di previdenza
vincolata il foro alternativo del domicilio del proponente (STF 9C_944/2008 del
30 marzo 2009 consid. 5.4; Ulrich und Laurenz, in
Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 73 n. 105, pag.
1612).
Essendo
l’attrice domiciliata nel Cantone Ticino e trattandosi di una controversia riguardante
la previdenza professionale vincolata (pilastro 3A), è data la competenza
territoriale e materiale del TCA (cfr. STF 9C-680/2011 del 11 maggio 2012
consid. 1.1; cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b della Legge concernente la vigilanza
sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni; RL 852.100).
Ne
consegue che lo scrivente Tribunale è l’autorità giudiziaria competente a
trattare la presente petizione.
2.3. L'art.
73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (DTF 128 V 48, 119
V 13, 118 V 102, 117 V 320; SZS 1992 pag. 234 e 294; Vetter-Schreiber,
BVG-Kommentar, 2021, art. 73 n. 24, pag. 367). Tuttavia, in analogia alle
condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la ricevibilità
di un'azione di accertamento in materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib
215; RCC 1990 pag. 469 e 1989 pagg. 33s) e in materia civile (DTF 115 II 482,
114 II 255, 110 II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, n. 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), un’azione di accertamento è proponibile
solo se l’istante si avvale di un interesse degno di protezione alla
constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (Vetter-Schreiber,
ibidem; Stauffer, ibidem; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320).
L’interesse
non deve essere necessariamente giuridico. Non è cioè necessario che
l’interesse fatto valere sia compreso nella norma invocata, ossia che vi sia
corrispondenza tra l’interesse privato e gli interessi protetti dalla norma
(DTF 108 Ib 92, 104 Ib 245). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si
tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V
202; STF 9C_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1).
In
materia di prestazioni future, l'esistenza di un interesse degno di protezione
è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza
quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un
obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a
rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992
pag. 234; STF B 37/04 del 26 aprile 2005).
La
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il giudice ammette l’esistenza di
un interesse ad agire quando i rapporti giuridici tra le parti sono incerti.
Non basta tuttavia qualsiasi in-certezza. Occorre infatti che il perdurare
dell’incertezza impedisca al richiedente di prendere le sue decisioni e che per
tale motivo l’incertezza sia per lui insopportabile (DTF 131 III 319 consid.
3.5, 120 II 20 consid. 3, 114 II 253 consid. 2a; STF 9C_298/2010 del 28 febbraio 2011
consid. 1.1.1, 5A_311/2007 del 29
febbraio 2008 consid. 2.2, 5C_246/2002 del 26 febbraio 2002; STAF B-7957 del 4
novembre 2008 consid. 5).
Non
sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è
volta all'esame astratto o teorico
di norme previdenziali (DTF 110 Ib
215, 108 Ib 22; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 73 n. 26, pag.367; Stauffer,
op. cit., n. 2346, pag. 775). L'interesse degno di
protezione fa pure difetto quando è proponibile un'azione condannatoria (DTF
128 V 48 consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a, 119 V 11
consid. 2a).
Nell’ambito
di una domanda d’accertamento l’interesse degno di protezione dev’essere
dimostrato, ovvero, nel settore del diritto delle assicurazioni sociali, essere
reso verosimile (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2013, n. 342 pag. 122; LVGE 1995 II n. 31
consid. 4b; cfr. anche art. 49 cpv. 2 LPGA e art. 63 cpv. 1 LPAmm in relazione
con l’art. 31 Lptca; cfr. anche, per il procedimento civile, Schenker, ZPO,
2010, art. 88 n. 5 pag. 378). Nel caso in cui un ciò non avvenga, l’azione
d’accertamento dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione
(LVGE 1995 II n.31 consid. 4b).
Nel
caso in esame, l’attrice ha un interesse degno di protezione nell’accertamento
della validità o meno della disdetta della polizza in discussione. Da questa
vertenza dipende se essa potrà beneficiare – datene le condizioni – del chiesto
esonero dal pagamento dei premi e delle eventuali future prestazioni
d’invalidità, di vecchiaia e, i suoi successori, di decesso.
Pertanto,
la presente azione di accertamento è ricevibile.
nel merito
2.4. Nel
caso concreto, tra le parti è stato sottoscritto un contratto di assicurazione
di previdenza professionale vincolata.
A
differenza di quanto previsto per la previdenza professionale obbligatoria, nel
cui ambito non è possibile introdurre delle riserve sulla copertura dei rischi
morte e invalidità (RCC 1986 p. 525; Stauffer, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e
223 consid. 6), nella previdenza più estesa (sovra o preobbligatoria) così
come, per analogia, nel pilastro 3A vincolato, gli istituti di previdenza o
assicurativi, oltre ad avere la facoltà di assicurare la capacità residua di
guadagno delle persone invalide, possono introdurre delle riserve (DTF 138 III
415 consid. 4 con la giurisprudenza citata; cfr. pure SZS 2000 p. 62-63; SZS
1998 p. 308; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998
p. 372; DTF 119 V 283ss.).
In
questo ambito, quindi, i fondi di previdenza, rispettivamente le assicurazioni,
possono far dipendere dallo stato di salute dell’assicurato la sua adesione
all’assicurazione (SZS 2000 p. 62; STFA del 14 maggio 1997
in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; vedi pure consid. 2.12
in fine). A tale scopo e per potere apprezzare adeguatamente il rischio, gli
istituti di previdenza sono in linea di massima legittimati a formulare domande
ben precise sullo stato di salute del proponente alle quali quest'ultimo è
tenuto a rispondere in maniera veritiera. Se ciò non avviene, l'assicurato
incorre in una falsa dichiarazione e deve, se del caso, sopportare le
conseguenze della reticenza. In assenza di specifiche disposizioni statutarie o
regolamentari, nell'ambito della previdenza più estesa (e quindi nella previdenza del pilastro 3A; cfr. STF
9C_702/2018 del 16 maggio 2019 consid. 3.2), la reticenza e le sue
conseguenze si determinano per analogia secondo le regole degli art. 4 segg.
LCA (DTF 138 III 415 consid. 4 con riferimento a SVR 2011 BVG n. 38 p. 140;
2009 BVG n. 12 p. 37; STF 9C_1092/2009 del 29 aprile
2011; STF 9C_80/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 3.1, pubblicata in SVR
2011 BVG nr. 19, con riferimento a DTF 130 V 9 consid. 2.1 p. 11).
2.5. L’art.
4 LCA dispone:
"
1 Il proponente deve dichiarare per iscritto
all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre
domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in
quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto.
Considerandi
2.
Sono
rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a
conchiudere il contratto o a conchiuderlo alle condizioni convenute.
3.
Si
presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato
per iscritto delle questioni precise, non equivoche."
Il mancato rispetto di questo
obbligo da parte del proponente, vale a dire “di dichiarare per iscritto
all’assicuratore, sulla scorta di un
questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti
per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere
noti alla conclusione del contratto” comporta, o può comportare a
determinate condizioni, una reticenza.
Infatti,
l'art. 6 LCA stabilisce:
" 1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a
fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante
che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato
per scritto, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma
scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.
2.
Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che
l’assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.
3.
Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù
del capoverso 1, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la sua prestazione si
estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto
della reticenza ha influito sull’insorgere o la portata del danno. Se ha già
fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a
restituzione.
4.
In caso
di recesso da un contratto d’assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la
presente legge (art. 90 cpv. 2), l’assicuratore fornisce la prestazione
prevista in caso di riscatto.”
Secondo
la giurisprudenza federale l’esistenza di un nesso causale fra il fatto taciuto
o inesattamente dichiarato ed il sinistro intervenuto (condizione prevista dal
cpv. 3) influisce unicamente sull’obbligo di fornire
la prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla
validità della disdetta del contratto in quanto tale, disciplinata dall’art. 6
cpv. 1 e 2 LCA (DTF 138 III 416). In altre parole: con la rescissione
del contratto per reticenza ai sensi del cpv. 1 si estingue l'obbligo di
prestazione non solo - come è logico che sia - per i sinistri non ancora
verificatisi, ma anche - e qui risiede la particolarità - per quelli già
intervenuti, a condizione però che l'insorgenza o l'estensione di questi ultimi
(e nient'altro) siano connessi alla reticenza.
Anche il Messaggio del
Consiglio Federale sulla modifica dell’art. 6 LCA rileva in proposito che se il contratto è sciolto a seguito di un caso di reticenza (cpv. 1)
l'assicuratore è libero dall'obbligo di prestazioni solo per i sinistri (già
intervenuti) la cui insorgenza o l'estensione siano connessi alla reticenza
(cpv. 3), mentre il suo obbligo di fornire la prestazione rimane intatto -
nonostante la rescissione del contratto - se la reticenza non ha influito
sull'insorgenza del sinistro o l'estensione della prestazione da fornire (cfr.
FF 2003 3298 n. 2.2.2 ad art. 6 e 8).
I due aspetti
(diritto di recesso da un lato e necessità di un nesso causale dall'altro)
vanno dunque chiaramente distinti. Entrambi configurano dei presupposti
necessari affinché l'assicuratore possa eccezionalmente essere esonerato
dall'obbligo di fornire la propria prestazione in relazione a un evento già
realizzatosi (art. 6 cpv. 3 LCA). L'esistenza del nesso causale non può però in
alcun modo condizionare anche la validità della disdetta in quanto tale (DTF
138.
III 416 consid. 6.4).
La validità in quanto tale
della disdetta di un assicuratore - disciplinata dai cpv. 1 e 2 dell'art.
6.
LCA – non può quindi essere vincolata anche alla condizione - posta dall'art.
6.
cpv. 3 LCA
- che il fatto oggetto della reticenza abbia influito
sull'insorgere o la portata del sinistro. Tale condizione può tutt'al più
incidere sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione per gli
eventi assicurati già realizzatisi.
2.6
Siccome,
come esposto al considerando precedente, l'esistenza di un nesso
causale tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il danno alla salute
intervenuto influisce unicamente sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la
prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla
validità della disdetta del contratto in quanto tale, disciplinata dall'art. 6
cpv. 1 e 2 LCA, occorre nel caso concreto in primo luogo verificare se siano
dati i presupposti, come sostiene la convenuta, per riconoscere l'esistenza di
un caso di reticenza, valida per disdire il contratto previdenziale (cfr.
consid. 2.7).
Occorre
poi verificare, in caso di confermata rescissione del contratto per reticenza,
se vi è un nesso causale tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il
danno alla salute che ha causato l’incapacità lavorativa. Solo in caso positivo
l’assicurazione è liberata da fornire le prestazioni contrattuali, in
particolare l’esonero dal pagamento dei premi (cfr. consid. 2.12).
2.7
Nel
caso concreto la convenuta rileva che, nell’ambito dell’esame della richiesta
di esonero premi, ha chiesto con email 19 aprile 2023 (doc. 1B) ad __________
la documentazione concernente l’attrice, ricevuta, sempre via email, il 10
luglio 2023. Dalla stessa è risultato che, con riferimento alle perizie 27
novembre 2021 (doc.1/H), 3 marzo 2022 (doc. 1/G), 13 novembre 2022 (doc.1/F) e
4.
giugno 2023 (doc. 1/E) del dr. med. __________, commissionate da __________,
sin dall’infanzia l’attrice è stata seguita dal __________ e successivamente
dagli psichiatri dr. med. __________ e dr.ssa med __________.
Secondo
la convenuta l’attrice avrebbe tuttavia risposto negativamente e non in modo
veritiero alle seguenti domande (sottolineatura del redattore):
·
no. 7.8: Ha già sofferto o le sono state diagnosticate malattie
cardiocircolatorie, un ictus, un diabete, malattie renali, patologie maligne
(per. Es. cancro) o un’emorragia cerebrale, sclerosi multipla o disturbi
psichici?
·
no. 7.12: È stato mai stato/a consigliato/a da uno psichiatra,
psicologo, psicoterapeuta?
del
questionario sul suo stato di salute, compilato l’8 marzo 2019, allegato alla
proposta assicurativa.
L’attrice
ritiene invece di non aver commesso alcuna reticenza poiché al momento della
compilazione della proposta assicurativa non le erano state diagnosticate
malattie psichiatriche. Inoltre essa rileva che il motivo per cui è stata
visitata dagli psichiatri dr.ssa med. __________ e dr. med. __________ era
legato a problematiche inerenti all’infanzia difficile e non al trattamento di
patologie extra-somatiche.
2.8
Secondo
il TF, per potere giudicare se il proponente è incorso in una reticenza, non
sono da considerare né dei criteri puramente soggettivi né dei criteri
puramente oggettivi. La legge non ritiene sufficiente che il proponente si
limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del
rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare
quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua
conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di
questo secondo criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze
particolari del caso (DTF 136 III 337 consid. 2.3 con riferimento a DTF 118 II
333.
consid. 2b, 116 II 338 consid. 1c, 96 II 204; per un caso in cui è stata
negata una reticenza: cfr. STF 4A_81/2011 del 28 aprile 2011, trattasi di
lombalgie croniche). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in
considerazione la situazione personale dell'assicurato, con particolare
riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, nonché alla sua
esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; DTF 109 II 60 consid. 2b) e della
situazione del proponente, ritenuto comunque che il grado di diligenza
nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche esaminato e giudicato
sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in campo assicurativo. In
altri termini, ciò che conta non è l'esattezza oggettiva, ma la correttezza
soggettiva della dichiarazione che il proponente è in grado di rendere ritenuta
la sua situazione personale.
L'Alta Corte (STF 4D_80/2008,
consid. 2.1.3; DTF 134 III 511, consid. 3.3.4) ha stabilito che l'art.
4.
cpv. 3 LCA istituisce la presunzione che i fatti a proposito dei quali l'assicuratore ha posto per iscritto delle domande
precise, non equivoche, sono dei fatti importanti per l'apprezzamento del rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e 2 LCA, ossia dei fatti idonei ad influire sulla
decisione dell'assicuratore di concludere
il contratto o di concluderlo alle condizioni concordate. Questa presunzione
tende a facilitare la prova dell'importanza
di un fatto per la conclusione del contratto alle condizioni previste,
rovesciando l'onere della prova (DTF
118.
II 333 consid. 2a e riferimenti).
Rimane comunque possibile, per il
proponente, provare che l'assicuratore
avrebbe concluso il contratto alle condizioni concordate anche se fosse stato a
conoscenza del fatto che il proponente ha omesso di dichiarare o ha dichiarato
in modo inesatto (DTF 92 II 342 consid. 5).
Va
aggiunto che, secondo la giurisprudenza federale, colui che omette di segnalare
delle indisposizioni sporadiche che può ragionevolmente ed in buona fede
considerare come senza importanza e passeggere, senza doverle ritener causa di
ricadute o dei sintomi di una imminente malattia algica, non viola il suo
obbligo di informazione (STF 9C_768/2016 del 15 marzo 2017 consid. 6.2; DTF 136 III 334 consid. 2.4; DTF 134 III 511 consid. 3.3.4; DTF
116.
II 338 consid. 1b).
Infine va detto che l'onere
della prova che si è verificata una violazione dell'obbligo di informazione, a
seguito della quale è stata emessa una disdetta legalmente valida entro il
termine, spetta alla compagnia di assicurazione (DTF 118 II 333 consid. 3
citato in BSK VVG, Zedtwitz/Maisano, 2023, art. 6 n.
43).
2.9
Ritornando
alla fattispecie, con riferimento al consid. 2.7, dalla documentazione
richiamata da __________e si evince che in giovane età l’assicurata era stata
in cura presso il __________P prima e dagli psichiatri dr. med. __________ e
dr.ssa med. __________ poi, così come riportato nell’anamnesi delle perizie 27
novembre 2021 (doc.1/H), 3 marzo 2022 (doc. 1G), 13 novembre 2022 (doc.1/F) e 4
giugno 2023 (doc. 1/E) del dr. med. __________.
Pertanto,
l’attrice risulta non aver risposto in modo veritiero (almeno) alla
domanda no. 7.12 (“È stato mai stato/a consigliato/a da uno psichiatra,
psicologo, psicoterapeuta?”). Questo, indipendente dal motivo del
trattamento.
Per
quel che concerne la domanda no. 7.8 (“Ha già sofferto o le sono state
diagnosticate malattie cardiocircolatorie, un ictus, un diabete, malattie
renali, patologie maligne (per. es. cancro) o un’emorragia cerebrale, sclerosi
multipla o disturbi psichici?”), la convenuta sostiene come l’attrice abbia
omesso d’indicare di aver sofferto di disturbi psichici. L’attrice lo nega,
sostenendo che il trattamento ricevuto presso il __________ e presso il dr.
med. Quirici e la dr.ssa med. __________ era legato a (non meglio) precisate difficoltà
inerenti alla sua infanzia.
Ora,
non è dato a sapere se già in giovane età l’attrice soffrisse di disturbi
psichici. In effetti, nella succitata perizia 27 novembre 2021 il dr. med. __________
ha posto per la prima volta una diagnosi psichiatrica di disturbo
dell’adattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F.43.22),
allorquando l’attrice (nata il 9 luglio 1992) aveva 29 anni. Anche nel rapporto
18.
agosto 2022 la psichiatra curante dr.ssa med. __________, come verrà esposto
più in dettaglio (cfr. consid. 2.12), ha fatto presente “un malessere
ansioso-depressivo”, quindi dopo il compimento del trentesimo anno di età. Inoltre,
entrambi gli specialisti non hanno proceduto ad una valutazione medica retrospettiva.
Orbene,
se da una parte non risultano “disturbi psichici” durante la giovane età,
dall’altra in quel periodo l’attrice si era comunque rivolta a degli
psichiatri. In tal senso va segnalata la STF 4A_338/2022 del 19 dicembre 2022
pubblicata in SVR 2023 KV ove, fra l’altro, l’Alta Corte aveva stabilito che il
fatto che un’assicurata minorenne, da giovane, fosse stata in cura da uno
psicologo per sei anni non portava automaticamente alla conclusione che
all'epoca soffrisse di un disturbo psichico o di una malattia psichiatrica. Nel
caso concreto, invece, diversamente dal succitato caso esaminato dal TF, da
giovane l’attrice è stata seguita da uno psichiatra e quindi da un medico,
circostanza che potrebbe far concludere per l’eventuale presenza di un
“disturbo psichico”. Ciononostante la questione di sapere se, con riferimento
alle cure psichiatriche ricevute prima della compilazione del formulario sullo
stato di salute da parte dell’attrice (8 marzo 2019), vi sia stata reticenza o
meno può rimanere aperta.
Non
va infatti dimenticato che è sufficiente sottacere un solo fatto rilevante per
conferire all’assicuratore il diritto di recedere dal contratto per reticenza,
come è il caso in esame in relazione alla risposta alla domanda no. 7.12 che chiedeva
all’attrice d’indicare se fosse stata “consigliata” da una psichiatra,
psicologo o psicoterapeuta.
Va
poi rilevato che nella disdetta 25 luglio 2023 la convenuta ha evidenziato che
“se fossimo stati a conoscenza del Suo reale stato di salute non l’avremmo
assicurata alle condizioni suddette” (1D), motivo per cui il fatto
sottaciuto è da considerare rilevante ai fini della conclusione del contratto
in parola. Inoltre, l’attrice – in ragione
dell'inversione dell'onere della prova creata dalla presunzione di cui all'art.
4.
cpv. 3 LCA – non ha provato che la convenuta avrebbe ugualmente concluso il
contratto alle condizioni pattuite se avesse saputo della omessa o inesatta
dichiarazione (STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011 consid. 4.2 con
riferimenti, pubblicata in SVR BVG 2011 nr. 38).
In
conclusione, la convenuta legittimamente poteva disdire per reticenza il
contratto previdenziale in discussione.
2.10
Altra
condizione affinché l'assicuratore possa validamente disdire un contratto
quando si è in presenza di una reticenza, è il rispetto del termine di quattro
settimane impartito dall'art. 6 cpv. 2 LCA per esercitare il diritto di
recedere dal contratto.
Nella STF 4A_104/2018 del 12
giugno 2018 (pubblicata in SVR 2019 KV Nr. 2), l’Alta Corte ha ribadito che il
diritto di disdetta si estingue quattro settimane dopo che l’assicuratore è
venuto a conoscenza della reticenza (art. 6 cpv. 2 LCA) e che quello di quattro
settimane è un termine di perenzione: la prova della sua osservanza incombe
all’assicuratore. Il TF ha confermato che il termine inizia a decorrere
soltanto quando l’assicuratore ha conoscenza di circostanze attendibili, sicure
e inequivocabili, che gli consentono di concludere per l’esistenza di una
violazione dell’obbligo di annunciare. Semplici presunzioni non sono atte a
fare decorrere il termine. Per il TF, una persona giuridica dispone di
sufficienti conoscenze di una fattispecie, se il sapere in questione è
disponibile all’interno della propria organizzazione (cfr. consid. 2.1).
Il termine di cui all'art. 6
cpv. 2 LCA essendo un termine perentorio, esso non può essere né sospeso né
interrotto. Data la natura relativamente obbligatoria dell'art. 6 LCA (cfr.
art. 98 LCA, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 98 LCA), il termine non
può essere validamente prorogato nemmeno su base contrattuale. Se la compagnia
di assicurazione non comunica formalmente la disdetta entro il termine, non ha
alcuna possibilità di ripetere la disdetta o di ripristinare il termine. In
questo caso, il contratto di assicurazione rimane invariato. In base alla
chiara formulazione della legge, l'applicazione dell'art. 45 cpv. 3 LCA (secondo
cui “quando il contratto o la presente legge vincoli l’esistenza di un
diritto derivante dall’assicurazione all’osservanza di un termine lo stipulante
o l’avente diritto può compiere l’atto omesso senza colpa non appena
l’impedimento sia tolto”) non è possibile. Tuttavia, se la compagnia di
assicurazione è venuta a conoscenza in modo attendibile di diverse violazioni,
con la conoscenza di ciascuna violazione inizia a decorrere un nuovo termine
indipendentemente dal fatto che i termini siano già scaduti o meno (BSK ad. art.
6.
VVG n. 16).
Infine,
l'assicuratore ha l'onere di dimostrare che il termine di prescrizione previsto
dall'art. 6 cpv. 2 LCA è stato rispettato (STF 4A_288/2022 del 20 agosto 2020
consid. 4.1 con riferimenti).
2.11
Nel caso in esame, come visto (cfr.
consid. 1.5), in data 25 luglio 2023 la convenuta ha disdetto per
reticenza il contratto, sostenendo di aver avuto conoscenza delle
perizie del dr. med. __________, decisive per l’accertamento del caso di reticenza, al più presto
il 10 luglio 2023 allorquando ha ricevuto via email da __________ la
documentazione richiesta (doc. 1/D). Pertanto, secondo la convenuta il termine
delle 4 settimane di cui all’art. 6 cpv. 2 LCA è stato rispettato.
Per contro, dopo aver
visionato l’incarto AI richiamato dal TCA, nelle osservazioni 17 febbraio 2025 l’attrice
ha rilevato che il 27 febbraio 2023 la convenuta aveva chiesto all’Ufficio AI
la trasmissione degli atti (doc. 30 inc. AI), ricevuti tramite CD il 31 marzo
2023.
(doc. 37 inc. AI), fra cui le menzionate perizie del dr. med. __________.
Quindi, continua l’attrice, al momento della ricezione della documentazione AI (31
marzo 2023) la convenuta aveva tutti gli elementi per accertare il caso di
reticenza, senza ricorrere alla (successiva) richiesta di documentazione nei
confronti di __________. Di conseguenza, secondo l’attrice, la disdetta datata 25
luglio 2023 è manifestamente tardiva e pertanto il contratto previdenziale
è valido.
In
risposta, con lettera 6 marzo 2025 la convenuta, contestando quanto sostenuto sopra
dall’attrice, ha rilevato che (sottolineatura del redattore):
" Di norma,
gli uffici Al non rilasciano documenti di terzi. Questo procedimento è stato
seguito anche nel caso in questione, motivo per cui i documenti di __________
non erano inclusi nel dossier Al che ci è stato inviato. Il dossier conteneva
solo la corrispondenza tra I'AI e __________, in cui l'Al richiedeva l'accesso
ai documenti di __________. Come prova, vi inviamo I'intero dossier Al ricevuto
all'epoca. Dall'indice insieme ai documenti numerati risulta chiaramente che
non erano inclusi documenti medici di __________. Per questo motivo, dopo
aver consultato i documenti Al, abbiamo richiesto separatamente anche i
documenti di AXA. Questo risulta dai documenti già inviati con la nostra
lettera dell'8 ottobre 2024. Come noto, i documenti di __________ sono arrivati
presso di noi il 10 luglio 2023. Abbiamo fatto valere la reticenza con la
nostra lettera del 25 luglio 2023. Pertanto, il termine di quattro settimane è
stato rispettato.” (XXV)
In
effetti, nel dossier AI ricevuto il 31 marzo 2023 (XXV/1-93) non risultano i
succitati rapporti del dr. __________, ma solo l’email 27 novembre 2022 inviata
da __________ne all’Ufficio AI ove è stato indicato che “con la presente vi
trasmettiamo per vostra informazione i rapporti del dr. __________ e __________”
(doc. 26 incarto AI ricevuto da CV 1i).
Con
scritto 21 marzo 2025 (cfr. consid. 1.15) l’attrice ritiene improbabile che
l'Ufficio AI, sulla base di una procura sottoscritta dall'assicurata, invii
l'incarto a quest'ultima o al suo rappresentante senza la relativa
documentazione medica e assicurativa (XXX). Ora, la versione della convenuta è
stata confermata dalla verifica effettuata da questa Corte presso l'Ufficio AI
(cfr. consid. 1.13), il cui funzionario, tramite email del 14 marzo 2025, ha
precisato che "generalmente, ai terzi vengono trasmessi solo gli atti
AI" (cfr. doc. XXVII). In considerazione di quanto riportato sopra, questa
Corte non ha motivo di dubitare che la convenuta, in quanto "terzo",
abbia ricevuto la sola documentazione AI e non anche quella medica di __________.
L’attrice,
nel già citato scritto 21 marzo 2025,
sostiene inoltre che “la convenuta era comunque al corrente dell’esistenza
di documentazione __________ e pertanto avrebbe dovuto farsi parte diligente e
chiedere tempestivamente la documentazione mancante a quest’ultima, qualora non
risultante dagli atti AI a lei trasmessi” (XXX).
A tal proposito, il 26 marzo 2025
questo TCA ha chiesto alla convenuta: “Qual è il motivo per cui, dopo
aver chiesto con email 19 aprile 2023 ad __________ Assicurazione la perizia
del dr. __________ (doc. 1/B), avete atteso due mesi per richiedere il 19
giugno 2023 l’incarto completo dell’attrice (doc. 1/C)? Cosa è stato intrapreso
da parte vostra in quel lasso di tempo?”
In risposta, la convenuta
ha rilevato: “Inizialmente abbiamo richiesto solo la perizia. Poiché non
l’abbiamo ricevuta e da essa sarebbero potute emergere eventuali domande,
abbiamo richiesto direttamente il dossier nel sollecito perché volevamo evitare
nuovi tempi di attesa. In questo periodo abbiamo aspettato da __________ e,
poiché non arrivata, abbiamo fatto una nuova richiesta (lettera del
19.06.2023). Inoltre, da parte nostra, non è stato intrapreso nulla in questo
periodo” (XXXIII).
Va qui ricordato che il termine
di quattro settimane inizia a decorrere soltanto quando l’assicuratore ha
conoscenza di circostanze attendibili, sicure e inequivocabili, che gli
consentono di concludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligo di
annunciare, ritenuto che semplici presunzioni non sono atte a fare decorrere il
termine (STF 4A_104/2018 del 12 giugno 2018 pubblicata in SVR 2019 KV Nr. 2 in
consid. 2.10).
Inoltre, secondo dottrina, se
l'assicuratore rifiuta consapevolmente di prendere atto degli elementi
costitutivi della reticenza, commette un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) e questo
caso deve essere equiparato alla conoscenza effettiva stessa. Tuttavia, occorre
ricordare che le cifre 3 e 4 dell’art. 8 LCA [secondo cui nonostante la
reticenza l’assicuratore non può recedere dal contratto se l’assicuratore
conosceva o doveva conoscere il fatto taciuto oppure se l’assicuratore
conosceva o doveva conoscere esattamente il fatto inesattamente dichiarato], se
applicabili, rendono inutile il riferimento all’abuso di diritto (Brulhart/Frésard-Fellay/Subilia,
Loi sur le contrat d’assurance, 2022, n. 167 pag. 174, con in particolare
riferimento a DTF 118 II 333 consid. 3c). Nel caso concreto, nulla agli atti
permette di ipotizzare un abuso di diritto da parte dell’assicurazione rispettivamente
l’adempimento delle condizioni poste dall’art. 8 cifre 3 e 4 LCA.
Occorre piuttosto rilevare che la
determinazione del momento da cui decorre il termine di perenzione si verifica
quando è data una condizione puramente oggettiva e non dipende in alcun modo
dalla questione se, prestando la consueta attenzione, l'assicuratore avrebbe
dovuto conoscere prima il fatto
su cui l'assicurato ha taciuto.
In altre parole, il termine decorre solo dal momento in cui l'assicuratore ha
avuto conoscenza oggettiva della reticenza, e non dal momento in cui
l'assicuratore avrebbe potuto venirne a conoscenza se avesse esercitato
l'ordinaria diligenza. Il punto di partenza del termine dipende da un elemento
strettamente oggettivo (la conoscenza della reticenza) e non da un elemento
soggettivo (il dovere di esercitare la dovuta diligenza) (Brulhart/Frésard-Fellay/Subilia,
op.cit., n. 170 pag. 175/6).
Nel caso concreto, dunque, che
la convenuta abbia atteso due mesi per sollecitare __________ a trasmettere la
chiesta perizia non ha alcuna influenza sul diritto di recesso ai sensi
dell’art. 6 cpv. 2 LCA.
L’elemento oggettivo, invece, è
costituito nel caso concreto dalle refertazioni del dr. med. Daguet ricevute da
__________e il 10 luglio 2023. Di conseguenza, a ragione la convenuta ritiene
che con la disdetta del 25 luglio 2023 il termine di quattro settimane
ex art. 6 cpv. 2 LCA è stato
rispettato, motivo per cui il contratto relativo alla polizza no.
50'998’496-2 è stato validamente
sciolto per reticenza ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LCA.
2.12
Occorre
ora verificare, ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 LCA, se vi è un nesso causale tra
il fatto taciuto (in casu l’omessa indicazione da parte dell’attrice di essere
stata in trattamento presso gli psichiatri dr.ssa med. __________ e dr.med. __________)
dall’attrice ed il danno alla salute (il disturbo dell’adattamento con reazione
mista ansioso - depressiva) che ha causato l’incapacità lavorativa, presupposto
affinché l’assicuratore sia liberato dall’obbligo di fornire le prestazioni
contrattuali (l’esonero dal pagamento dei premi) antecedenti allo scioglimento
il 25 luglio 2023 del contratto previdenziale.
Secondo
la convenuta, nella risposta di causa, “per la recessione contrattuale da
noi effettuata a causa della reticenza, è sufficiente per la sua validità che
vi sia una certa connessione tra il fatto dichiarato erroneamente e l’attuale
incapacità lavorativa, cosa che è chiaramente presente in questo caso.”
Tuttavia,
sulla base degli atti all’inserto, secondo questa Corte “una certa
connessione” – o meglio un nesso causale ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 LCA – non
può essere ammessa. Questo per i motivi che seguono.
Innanzitutto,
anche volendo ammettere per ipotesi di lavoro “disturbi psichici” già in età
adolescenziale – e quindi ammettere un motivo di reticenza con riferimento al
trattamento ricevuto dall’attrice presso gli psichiatri dr. med. __________ e
dr.ssa med. Züllig (cfr. consid. 2.9) – non è dato sapere quale sia stata la
diagnosi posta da entrambi (la convenuta non ha al riguardo prodotto alcuna
refertazione). Dall’anamnesi della perizia 27 novembre 2011 del dr. __________
si evince unicamente che l’attrice “riferisce che a causa della sua
infanzia difficile sarebbe stata seguita per qualche tempo, quando era
minorenne, presso il __________. Era poi stata presa a carico dallo psichiatra
dr. __________ per alcune volte e poi era stata seguita dalla dr.ssa __________
(allora attiva anche a __________)” (sottolineatura del redattore; doc. 1/H
pag .4),
anamnesi ripresa dallo stesso psichiatra nelle già menzionate
perizie del 3 marzo 2022, 13 novembre 2022 e 4 giugno 2023 del dr. med. __________.
Solo
decenni dopo, nel 2021, è emersa una problematica extra-somatica (invalidante).
A tal proposito, nel rapporto 18 agosto 2022 la psichiatra curante, dr.ssa __________,
presso la quale è in cura dal 12 ottobre 2021, ha fatto presente che “la
paziente mi viene segnalata dal medico curante in quanto in seguito ad una
possibile diagnosi di sclerosi multipla (processo diagnostico non ancora
ultimato al momento della segnalazione), presenta un malessere
ansioso-depressivo” (pag. 59 inc. AI). Successivamente, nella citata prima
perizia 27 novembre 2021 il dr. med. __________ ha in effetti diagnosticato un disturbo
dell’adattamento con reazione mista ansioso-depressiva (doc. I/H).
Di
conseguenza, non può essere ammessa l’esistenza di un nesso causale tra
l’omessa indicazione da parte dell’attrice di essere stata in trattamento dal
dr. med. __________ e dalla dr.ssa med. __________, rispettivamente dei motivi
della presa a carico, e l’attuale invalidità psichiatrica.
Va qui rilevato che in caso di
liberazione da prestazioni per danni già verificatisi, la compagnia di
assicurazione ha anche l'onere di provare che il danno si è già verificato e
che è stato influenzato dal rischio dichiarato o dichiarato in modo errato (“Steht
eine Leistungsbefreiung für bereits eingetretene Schäden im Raum,
trägt das Versicherungsunternehmen zudem die Beweislast dafür, dass es sich um
einen bereits eingetretenen Schaden handelt und dass dieser durch die falsch
bzw. nicht deklarierte Gefahrstatsache beeinflusst wurde”; BSK VVG, op.cit.,
art. 6 n 45).
Non avendo la convenuta fornito la
suddetta prova, la polizza assicurativa in discussione rimane in essere fino al
24.
luglio 2023, giorno precedente la (valida) disdetta del 25 luglio 2023. Ne
consegue che l’attrice dev’essere esonerata dal pagamento retroattivo dei premi,
come previsto a pag. 3 dalla polizza assicurativa (“Esenzione dal pagamento
dei premi in caso d’incapacità di guadagno o di comprommissione di funzionalità
dal 91° giorno”), dal 91° giorno successivo al 6 agosto 2021 (inizio
dell’incapacità lavorativa accertata dall’Ufficio AI) fino al giorno precedente
la rescissione del contratto (24 luglio 2023).
In
tal senso la petizione va accolta parzialmente.
2.13
Essendo la
presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29 cpv. 1
Lptca), alle parti non sono accollate tasse e spese di giustizia.
Visto
l'esito della procedura, l’attrice, assistita da un legale e parzialmente
vincente in causa, ha diritto al versamento di un importo a titolo di
ripetibili parziali, che nel caso concreto appare giustificato quantificare in
fr. 2’000 (IVA inclusa).
Per questi
motivi
dichiara
e pronuncia
1.
La
petizione è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
CV 1§§ AT
1.
è esonerata dal pagamento retroattivo dei premi dal 91° giorno successivo al 6
agosto 2021 sino al 24 luglio 2023.
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
verserà a __________ fr. 2’000 a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni