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Decisione

34.2024.23

Mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi LPP all'istituto di previdenza. Petizione dell'istituto contro il datore di lavoro accolta con rigetto definitivo dell'opposizione al PE

17 dicembre 2024Italiano9 min

insoluti – di fr. 21'931.05 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2024 e delle “spese

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n.

Fatti

34.2024.23

rg/sc

Lugano

17 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 26 settembre 2024 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

ritenuto in fatto

e considerato in

diritto

1.1 Con la petizione in rassegna la

fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice

di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti

insoluti – di fr. 21'931.05 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2024 e delle “spese

del presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse

spese e ripetibili.

1.2 Parte convenuta non ha presentato la

risposta di causa, malgrado la fissazione – trascorso il termine di cui

all’art. 5 Lptca – di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3

Lptca (cfr. II, III).

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per

la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

La competenza territoriale dello

scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo

sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo

d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un

istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato

versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento

cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht

und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,

in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter

(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di

lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un

istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto

retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei

contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi,

l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle

disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei

lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello

complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli

interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle

disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei

contributi (Brühwiler, Obligatorische

Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und

Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla

scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono

strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e

l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge.

2.3

2.3.1 Con la sottoscrizione – il 12/17

novembre 2021 – del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. dicembre 2021

la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi

dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e

versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto

d’affiliazione, doc. A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il

Considerandi

finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (doc. A/3-4;

cfr. piano di previdenza incluso nel contratto d’adesione, doc. A/1). Il

contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme

applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche

l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente

ritardato dei contributi.

Dalla documentazione in atti

risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali – rimasto

per altro incontestato – è stato effettuato conformemente alle disposizioni

legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento

del contratto d’adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della

fondazione (per il 1. luglio 2024, doc. A/2) in corretta applicazione dell’art.

7.3

del contratto.

2.3.2

Per quanto riguarda l’importo dovuto

dalla società convenuta, parte attrice ha prodotto un estratto conto con un

saldo a debito della CV 1, in data 15 luglio 2024, di fr. 22'005.50, importo

comprensivo degli interessi sino al 31 dicembre 2023, dei costi di diffida e

delle spese di esecuzione di fr. 500.

Il credito (mai fatto oggetto di

contestazione) cifrato in petizione in fr. 21'931.05 – nel quale, rispetto al

suddetto importo di fr. 22'005.50, con ogni verosimiglianza e per quanto è dato

di capire (la fondazione attrice nulla ha precisato al riguardo) sono

considerati gli interessi maturati sino al 15 luglio 2024 e non vengono

addebitati fr. 500 per spese d’esecuzione (cfr. estratto conto in doc. A/5 e PE

in doc. A/7) – può essere riconosciuto.

La

richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello

legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2

LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può

infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler,

op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

2.4

La richiesta attorea volta alla

pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ del 17

luglio 2024 dell’UE di __________ merita accoglimento (limitatamente

all’importo di fr. 21'931.05 riconosciuto con il presente giudizio).

Il creditore che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79.

LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione

senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista

dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi

dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo

della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).

Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler,

in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito

riconosciuto.

2.5

La procedura è di principio gratuita

(art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la

procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv. 3 LPP). L'esclusione della

gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per

leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale

delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS

1998.

p. 64;

cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi

LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere

temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il

comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche

dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,

il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria

e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si

può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,

126.

V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73,

n. 89s).

Nel caso in esame, parte convenuta

non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele, ha interposto

opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali

circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati

gli oneri di procedura per complessivi fr. 200.

2.6

Alla parte

attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate

ripetibili (non può che riferirsi a tale indennizzo la richiesta, peraltro

priva di riscontro nel regolamento dei costi, formulata nel petitum dalla

fondazione attrice, di rifusione di non meglio precisate “spese del presente

precetto”). Conformemente alla giurisprudenza federale,

nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata

alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche

per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica

eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito

con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame

– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego

di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati

ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis

2000.

p. 337; RCC 1984 p. 278).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

§ La CV

1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr. 21'931.05 oltre

interessi al 5% dal 15 luglio 2024.

§§ È rigettata in via definitiva

l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 17 luglio 2024 dell’UE di

__________ per l’importo di fr. 21'931.05

oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2024.

2.- La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 200, sono poste a carico della parte

convenuta.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti