34.2024.23
Mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi LPP all'istituto di previdenza. Petizione dell'istituto contro il datore di lavoro accolta con rigetto definitivo dell'opposizione al PE
17 dicembre 2024Italiano9 min
insoluti – di fr. 21'931.05 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2024 e delle “spese
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2024.23
rg/sc
Lugano
17 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 26 settembre 2024 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in fatto
e considerato in
diritto
1.1 Con la petizione in rassegna la
fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice
di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti
insoluti – di fr. 21'931.05 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2024 e delle “spese
del presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse
spese e ripetibili.
1.2 Parte convenuta non ha presentato la
risposta di causa, malgrado la fissazione – trascorso il termine di cui
all’art. 5 Lptca – di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3
Lptca (cfr. II, III).
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per
la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
La competenza territoriale dello
scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo
sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo
d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un
istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato
versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento
cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht
und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994,
in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di
lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un
istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto
retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei
contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi,
l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello
complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli
interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle
disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorge-stiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e
l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge.
2.3
2.3.1 Con la sottoscrizione – il 12/17
novembre 2021 – del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. dicembre 2021
la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi
dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e
versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto
d’affiliazione, doc. A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il
Considerandi
finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (doc. A/3-4;
cfr. piano di previdenza incluso nel contratto d’adesione, doc. A/1). Il
contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme
applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche
l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente
ritardato dei contributi.
Dalla documentazione in atti
risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali – rimasto
per altro incontestato – è stato effettuato conformemente alle disposizioni
legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento
del contratto d’adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della
fondazione (per il 1. luglio 2024, doc. A/2) in corretta applicazione dell’art.
7.3
del contratto.
2.3.2
Per quanto riguarda l’importo dovuto
dalla società convenuta, parte attrice ha prodotto un estratto conto con un
saldo a debito della CV 1, in data 15 luglio 2024, di fr. 22'005.50, importo
comprensivo degli interessi sino al 31 dicembre 2023, dei costi di diffida e
delle spese di esecuzione di fr. 500.
Il credito (mai fatto oggetto di
contestazione) cifrato in petizione in fr. 21'931.05 – nel quale, rispetto al
suddetto importo di fr. 22'005.50, con ogni verosimiglianza e per quanto è dato
di capire (la fondazione attrice nulla ha precisato al riguardo) sono
considerati gli interessi maturati sino al 15 luglio 2024 e non vengono
addebitati fr. 500 per spese d’esecuzione (cfr. estratto conto in doc. A/5 e PE
in doc. A/7) – può essere riconosciuto.
La
richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello
legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2
LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può
infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler,
op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).
2.4
La richiesta attorea volta alla
pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ del 17
luglio 2024 dell’UE di __________ merita accoglimento (limitatamente
all’importo di fr. 21'931.05 riconosciuto con il presente giudizio).
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79.
LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione
senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista
dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi
dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo
della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler,
in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito
riconosciuto.
2.5
La procedura è di principio gratuita
(art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la
procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv. 3 LPP). L'esclusione della
gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per
leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale
delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS
1998.
p. 64;
cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi
LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere
temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il
comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche
dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi,
il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria
e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si
può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,
126.
V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73,
n. 89s).
Nel caso in esame, parte convenuta
non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele, ha interposto
opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali
circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati
gli oneri di procedura per complessivi fr. 200.
2.6
Alla parte
attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate
ripetibili (non può che riferirsi a tale indennizzo la richiesta, peraltro
priva di riscontro nel regolamento dei costi, formulata nel petitum dalla
fondazione attrice, di rifusione di non meglio precisate “spese del presente
precetto”). Conformemente alla giurisprudenza federale,
nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata
alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche
per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica
eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito
con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame
– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego
di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati
ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis
2000.
p. 337; RCC 1984 p. 278).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ La CV
1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr. 21'931.05 oltre
interessi al 5% dal 15 luglio 2024.
§§ È rigettata in via definitiva
l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 17 luglio 2024 dell’UE di
__________ per l’importo di fr. 21'931.05
oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2024.
2.- La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 200, sono poste a carico della parte
convenuta.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti