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Decisione

34.2024.24

Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

13 dicembre 2024Italiano9 min

Tribunale quale giudice del luogo della pronuncia di nullità del matrimonio competente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2024.24

RG/gm

Lugano

13

dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli

il 17/18 ottobre 2024 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC;

conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone

1. AT 1

rappr.

da: RA 1

2. AT 2

3. AT 3

a

CV 1

rappr. da: RA

2

rappr. da: RA

3

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per

sentenza 31 maggio 2022, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto di __________

ha dichiarato nullo ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 CC il matrimonio celebrato il

23 ottobre 2019 tra AT 1 (nato __________) e CV 1 (nata __________). Al punto 3

del dispositivo – cresciuto in giudicato il 25 settembre 2024 (cfr. II) – il

Pretore ha stabilito che “la previdenza è divisa a metà come di legge (art.

122 ss. CC), valuta il 25 novembre 2020. Cresciuta in giudicato la sentenza di

nullità del matrimonio, l’incarto verrà trasmesso al Tribunale cantonale delle

assicurazioni per la quantificazione del conguaglio”.

1.2 Il 17/18

ottobre 2024 la Pretura di __________ ha rimesso la causa allo scrivente

Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a

cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

Il

TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza interessati di

determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni

necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP), di cui si dirà più

diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo della pronuncia di nullità del matrimonio competente

secondo l’art. 73 LPP.

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5

e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in

vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero

del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in

caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di nullità del matrimonio

– dove si applicano per analogia gli artt. 122 e segg. CC (art. 109 cpv.

2 CC; Geiser, BSK ZGB I, art. 122 N. 16) e di conseguenza anche gli artt. 22 e

segg. LFLP – essendo stata promossa il 25 novembre 2020 (cfr. I).

Per

l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per

ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli

averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi

dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in

contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non

sono computati.

Dies ad quem per

il riparto è il momento del promovimento della procedura di nullità, in casu,

come indicato dal Pretore, il 25 novembre 2020.

L’art.

22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi

previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione

di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il

matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile

prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli

artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi

dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della

chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante

per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,

128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata

rimessa la causa. Sia i coniugi che gli

istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura

(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per

inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle

procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato

luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le

pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Considerandi

Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria

(pilastro

2A) e della previdenza

più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo

d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce,

cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Una

divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il

matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e

segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone

l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettiva­mente

l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una presta­zione d’uscita nei

confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza

professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli

istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen

Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;

Baumann/ Lauterburg,

in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).

2.4

2.4.1

Dal fascicolo non risulta che alla data

del matrimonio (23 ottobre 2019) AT 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di

essere considerati ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra

consid. 2.2). Emerge per contro che al momento determinante per il riparto (25 novembre

2020)

egli

disponeva di un avere previdenziale

divisibile di fr. 1'093.30 presso AT 2 (cfr. VIII), nonché di un avere

previdenziale divisibile di fr. 1'390.23 presso AT 3 (cfr. VI-B).

L’avere complessivo accumulato da AT

1.

durante il matrimonio ammonta pertanto a fr. 2'483.50.

2.4.2

Dagli atti e dalle (incontestate)

dichiarazioni di parte non consta – come d’altronde già accertato dal giudice

del divorzio (cfr. sentenza pretorile consid. 2) – che in costanza di

matrimonio CV 1 abbia accumulato averi previdenziali.

2.4.3

Stante quanto precede, richiamata

la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a

favore di CV 1 spetta un accredito di fr. 1'241.75 (2'483.50 :

2).

2.5

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010).

Ne segue che, nel

rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’avere di fr. 1'241.75 – di cui fr. 695.40 a carico della AT 3 e fr. 546.35 a carico di AT 2 – dovrà essere trasferito a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio aperto a suo nome presso __________

(cfr. XI-1).

Dovranno

altresì essere corrisposti gli interessi compensativi

al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 25 novembre 2020 sino al

momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;

STF B 73/02 dell’8

aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003;

Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 2'483.50.

2.- È

fatto ordine alla AT 3 di

versare a favore di CV 1, sul conto ad essa intestato presso __________,

l’importo di fr. 695.40 oltre interessi

compensativi dal 25 novembre 2020.

3.- È

fatto ordine a AT 2 di

versare a favore di CV 1, sul conto ad essa intestato presso __________,

l’importo di fr. 546.35 oltre

interessi compensativi dal 25 novembre 2020.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti