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Decisione

34.2024.28

Assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità dell'AI, chiede l'erogazione di una rendita d'invalidità LPP. L'istituto di previdenza nega la prestazione considerato come l'inabilità lavorativa causa dell'invalidità è insorta dopo l'uscita dell'assicurato dall'istituto di previdenza. A ragione

12 maggio 2025Italiano81 min

materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie

Source ti.ch

Incarto

n.

34.2024.28

FC

Lugano

12 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 12 novembre 2024 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 6501

Bellinzona

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, nato nel __________, è stato (nuovamente)

alle dipendenze del Cantone Ticino in qualità di __________ dal ___________

2013 sino alle sue dimissioni con effetto dal 30 giugno 2018, successivamente

ad un incidente della circolazione del __________ 2018. Di conseguenza in tale

periodo ai fini previdenziali egli è stato assicurato presso l’Istituto di

previdenza del Cantone Ticino (di seguito IPCT). A seguito dell’interruzione

del rapporto lavorativo, la prestazione di libero passaggio di fr. 210'681.45 è

stata trasferita presso la fondazione Istituto collettore LPP __________ il 13

settembre 2018.

1.2. Dopo un periodo di disoccupazione e

un’attività lavorativa come __________ svolta dal dicembre 2020 al maggio 2021,

nel luglio 2021 AT 1, nel frattempo trasferitosi a __________, ha presentato

una domanda di prestazioni AI per adulti presso l’Ufficio AI competente del

Cantone __________, adducendo problematiche psichiatriche. Esperiti gli

accertamenti del caso, con progetto di decisione del 20 maggio 2022, divenuto

in seguito definitivo, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto alla rendita

intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° aprile 2022 (con decorrenza

dell’anno di attesa dal 26 aprile 2021; doc. B6).

1.3. Nel marzo e luglio 2022 AT 1 si è

rivolto all’IPCT chiedendo l’erogazione di una rendita d’invalidità della

previdenza professionale. Con diversi scritti dell’IPCT del 21 settembre 2022,

23 novembre 2022, 8 maggio 2023 e 9 gennaio 2024, la richiesta è stata respinta

in sostanza con la motivazione che dalle informazioni assunte presso la Sezione

delle risorse umane della Repubblica e Cantone Ticino risultava che al momento

della cessazione del rapporto di impiego il 30 giugno 2018 non vi era alcuna

incapacità lavorativa, come era desumibile dai dati inerenti alle sue assenze

per malattia e infortunio durante l’attività lavorativa. Inoltre, anche

dall’esame dell’incarto AI richiamato agli atti, emergeva che l’incapacità

lavorativa alla base dell’invalidità era insorta soltanto nell’aprile 2021

(doc. B3, B5, B9 e B14).

1.4. Con petizione del 12 novembre 2024

l’assicurato chiede la condanna dell’istituto previdenziale al versamento di

una rendita intera d’invalidità, allegando documenti e certificati medici.

L’attore evidenzia in sostanza

che dagli atti risulterebbe che l’affezione psichiatrica di cui egli è

portatore sarebbe già stata presente quando egli era alle dipendenze della __________

e che del resto l’incidente stradale del __________ 2018 avrebbe notevolmente

peggiorato il suo stato di salute. Anzi: l’incidente stesso sarebbe stato “una

conseguenza a monte di uno stato di malattia psichica già preesistente” (I).

1.5. Con la risposta di causa l’IPCT chiede

la reiezione della petizione. Ribadendo che l’inizio dell’incapacità lavorativa

che ha portato all’invalidità non risale al periodo in cui l’attore era alle

dipendenze dello Stato del Cantone Ticino e, di conseguenza, a lui affiliato, ma

sarebbe successivo, l’istituto previdenziale evidenzia come posteriormente

all’incidente del febbraio 2018 l’attore sia stato iscritto alla disoccupazione

alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno e avrebbe pure lavorato, dal 1°

dicembre 2020 al 1° maggio 2021, presso una ditta di __________ quale __________.

In assenza di un’inabilità lavorativa attestata durante il periodo di lavoro

presso la __________, difetterebbe il necessario stretto nesso materiale e

temporale tra una (indicata solo a posteriori e quindi non provata) affezione

alla salute causante un’inabilità lavorativa durante il rapporto di lavoro e

l’affezione psichiatrica che ha portato all’invalidità.

1.6. Con scritto del 30 gennaio 2025 l'attore,

assistito dalla signora RA 1, ha ulteriormente motivato la propria richiesta di

rendita d’invalidità, sulla base di nuova documentazione e recenti certificazioni

dei curanti (IX e allegati).

Con osservazioni del 24

febbraio 2025 l’IPCT ha confermato la richiesta di reiezione della domanda di

prestazioni (XIII).

Delle rispettive argomentazioni

si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di merito.

considerato in diritto

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone

designa un Tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle

controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente

nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1

della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale

e sulle fondazioni; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo

l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso Ia quale l’assicurato fu assunto.

Oggetto del contendere è sapere

se l’istituto previdenziale convenuto debba versare a AT 1, sino al 30 giugno

2018 alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino, una prestazione

d'invalidità.

Siccome il luogo in cui l'attore

è stato assunto si trova in Ticino e

trattandosi di controversia tra

assicuratore LPP e (potenziale) avente diritto, è data la competenza dello

scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con

riferimenti).

2.2. L’attore, in possesso dell’Attestato

federale di __________ conseguito nel dicembre 2003 e già in servizio presso il

__________ dal gennaio 2003 al 31 dicembre 2011, dopo un’esperienza lavorativa

quale __________ presso la __________ nel 2012 (doc. AI 6 e 17), è stato riassunto

quale __________ presso la __________ dal 16 settembre 2013 e di conseguenza è

stato assicurato per la previdenza professionale presso l’IPTC dalla medesima

data (doc. 2 incarto IPCT).

Successivamente ad un incidente

della circolazione di cui è stato protagonista il __________ 2018, il rapporto

di lavoro si è formalmente concluso a seguito di dimissioni del dipendente con

effetto al 30 giugno 2018 (doc. 20 incarto IPCT).

Ora, per i rischi morte e

invalidità l’assicurato è stato assicurato all’istituto convenuto nel periodo

dal 16 settembre 2013 sino al 30 luglio 2018, ossia ancora un mese dopo lo

scioglimento del rapporto di impiego, tenuto conto della proroga della

copertura assicurativa giusta l’art. 10 cpv. 3 LPP e l’art. 7 cpv. 3 del Regolamento

di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre

2013 (stato 1° gennaio 2021).

In lite è la questione di sapere

se l’IPCT debba versare all’attore una prestazione d’invalidità LPP.

A AT 1 è stato riconosciuto il

diritto ad una rendita intera dell’AI dal 1. aprile 2022, avendo l’Ufficio AI

competente stabilito che l’assicurato era da considerare inabile in misura

totale dal 26 aprile 2021 (progetto di decisione dell’UAI del 20 maggio 2022, doc.

73 incarto IPCT).

L’IPCT non contesta che l’attore

sia stato assicurato presso di lui nel momento in cui egli ha subito, il __________

2018, un incidente della circolazione. Nega tuttavia il versamento di

prestazioni d’invalidità, considerato come al momento dell’uscita dall’istituto

(il 30 giugno 2018) non vi era alcuna incapacità lavorativa confermata da un

certificato medico reso a quell’epoca. Durante il periodo d’ assicurazione del

resto egli era stato inabile al lavoro soltanto 2 giorni nel 2017 e dal __________

al __________ 2018 (doc. B5). Fa poi rilevare che successivamente alla

cessazione del rapporto di lavoro quale __________ del resto l’assicurato è stato

iscritto alla disoccupazione percependo le relative indennità dal novembre 2018

al novembre 2020 (doc. AI 17) e dal 1° dicembre 2020 al 1° maggio 2021 ha

svolto un’attività lavorativa come __________ presso un’azienda di __________,

ciò che in ogni modo interromperebbe il necessario nesso temporale tra

un’eventuale (tuttavia non comprovata) affezione invalidante presente durante

il periodo di assicurazione e la successiva invalidità.

A nulla mutano a suo avviso

neppure i recenti certificati medici che attesterebbero a posteriori un’inabilità

lavorativa per motivi psichici “verosimilmente” già presente durante l’affiliazione

presso l’IPCT, ritenuto inoltre che dalla documentazione agli atti non risulta

che l’attore sia stato in cura per problemi psichiatrici prima del 23 aprile

2021.

2.3. Secondo l’art. 23 LPP, che è una

disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità

le persone che:

a) nel senso

dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al

momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità;

b) in seguito a

un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20

e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate

allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è

aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c) diventate

invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano

un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio

dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la

cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40

per cento.

Per avere diritto ad una

rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere

assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una

diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid.

3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STF B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è

invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria

oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag.

469 consid. 5a). L' evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la

sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, non la

nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b;

SZS 1994 pag. 469 consid. 5°; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. ediz., 2019, n.

1037; SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è

stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il

datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno

di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della

rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116

consid. 2b).

Le prestazioni sono dovute

dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al

momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che

tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e

temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza

presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità

lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al

momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato

sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). D’altra parte,

l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se

l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto

assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale

e temporale (SZS 2003 pag. 356).

Fatti

I medesimi principi valgono in

materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie

divergenti (SVR 1994 BVG 18 pag. 57; SZS 2005 pag. 243).

Qualora, inoltre, esista il

diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a

versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i

medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite

von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 N 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo

2000).

Va altresì ulteriormente

ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che

l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio

del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è

sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al

momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità

(SVR 1997 BVG Nr. 80).

2.4. L’art. 26 LPP stabilisce che, per

la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione

invalidità (art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI; cfr. in merito DTF 140 V 474

consid. 3.3.2). Secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto ad una

rendita se:

" a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le

mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione

ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante

un anno senza notevole interruzione; e

c. al termine di

questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.”

Per l’art. 29 cpv. 1 LAI, il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente

il compimento dei 18 anni.

L'istituto di previdenza può

inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle

prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario

completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).

Basandosi su questa

disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato

di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei

suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha

autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli

istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino

all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in

sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere

dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento

del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state

finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

Per la giurisprudenza l'art. 26

OPP2 rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende evitare che

il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore

di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle

risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente

(Messaggio del Consiglio federale sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V

26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b, SZS 1994

pag. 236; SZS 1998 pag. 393). Presupposto essenziale è che le indennità siano

state effettivamente versate; un semplice diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 26 BVV 2 n. 3 pag.

396 con riferimenti; Hürzeler in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire

LPP e LFLP, ad art. 26, n. 8, pag. 387).

Il diritto ad una rendita

d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne

(regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente

(DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26, n. 10,

pag. 387).

L'istituto di previdenza non

autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni

cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma

regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24

OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP considerato come le indennità

giornaliere di malattia non sono dei proventi da prendere in considerazione

nell'ambito del calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit.,

ad art. 26 n. 11, pag. 388 con riferimenti). La regola non cambia anche quando

le disposizioni interne dell’istituto di previdenza non prevedono la

possibilità di differire il diritto alle prestazioni in caso di pagamento

d’indennità giornaliere.

Questa regolamentazione vale

anche in materia di previdenza più estesa alla quale è pure applicabile l'art.

122 cpv. 3 OAMal (RAMI 1994 p. 173).

Invece, nel caso in cui le

condizioni dell’art. 26 OPP2 sono soddisfatte, l’assicurato riceve soltanto

l’80% del suo stipendio, senza aver la possibilità di compensare il 20% residuo

con delle prestazioni (eventualmente ridotte) dell’istituto di previdenza

(Frésard, "Questions de coordination en matière de prévoyance

professionnelle", in: RJN 2000 p. 32).

D’altra parte, giusta l’art. 4

LAI l’invalidità (art. 8 LPGA) può essere conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio ed è considerata insorgere quando, per natura e gravità,

motiva il diritto alla singola prestazione. Per l’art. 8 LPGA, l’invalidità è

l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di

lunga durata. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di

eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del

lavoro e equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro

(DTF 117 V 335 consid. 5c DTF 109 V 28). In ambito AI va pertanto valutato se

l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e

parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in

un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF 111 V 21; Brühwiler, Die

betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le attività

considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima

attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse. Per la

stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del

secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della

previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio

il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di

principio vincolati da quanto pronunciato dall’AI non solo per quel che

riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG

Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma

ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di

conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la

capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e

duratura (DTF 134 V 64; 133 V 67; 126 V 310 consid. 1; 123 V 271 consid. 2a;

SZS 2002 pag. 155; 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a). In

tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit.,

n. 1018 segg; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1996, pag. 24). Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero

condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF

118 V 39 consid. 2b, 115 V 218 consid. 4 e 210 consid. 2b). A tale vincolo di

principio degli istituti di previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI

nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr.

DTF 130 V 78, 132 V 1).

L’istituto di previdenza non è

tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto,

a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’AI se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 134 V 64; 133 V

67; 123 V 271 consid. 2a; 115 V 208 consid. 2c, 212, 215

consid. 4c, 218 consid. 4; 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a;

cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito

a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo non

vincolante per l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli

atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa).

D’altra parte, la

giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a

notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in

linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire

prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente

innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e

ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione

dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto

così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona

invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non

attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64; 133 V 67; 130 V 273

consid. 3.1; 129 V 75 e 150; cfr. anche le STFA B 32/03 del 21 gennaio 2005;

cfr. anche l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI). La questione

di sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato

successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in

seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir

esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006

pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008

del 25 febbraio 2009).

Secondo il TF, considerato come

lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti

di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo

sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli

organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per

l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava

effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale

devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del

18 settembre 2009; STFA B 83/04 del 25 aprile 2006; B 50/99 del 14 agosto 2000;

B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001).

Ne discende che la fissazione

della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non

esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in

misura ridotta, già prima dell’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI

(Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio 2000).

In virtù della LPP, inoltre, le

fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza

più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465/466 consid. 4b/aa), sono

libere di estendere il concetto di invalidità. Ciò non significa tuttavia che i

fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS

1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi adottano nei loro statuti o nei

regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi,

nell'applicazione dei criteri, ai concetti usuali delle assicurazioni sociali e

ai principi generali (DTF 115 V 208, 113 II 347 consid. 1, 111 V 239).

Se essi infatti fanno espresso

riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla

valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la

stessa appaia di primo acchito insostenibile (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215

consid. 4c; SZS 2002 pag. 155 e 1996 pag. 48 consid. 2b/d; SVR 1995 BVG Nr. 22

pag. 57 e 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;).

Infine, se il concetto di

invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle

conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto

conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su

elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che

si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71 e 1996 pag. 56; DTF 118 V 73

consid. 1; 117 V 335 consid. 5c).

Giusta l’art. 24 cpv. 1 LPP

infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido

per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un

quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della previdenza

più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel

loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della rendita

corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve

corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STFA B 115/06

del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007; Vetter-Schreiber,

op. cit., all’art. 24 n. 23, pag. 108).

2.5. Secondo la giurisprudenza l’art. 23

LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di

previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già

colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di

lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto

al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate

condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza

e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c; 120 V 117

consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à

prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de

l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche

SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

Secondo la giurisprudenza

federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la

prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in

un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre

sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e

temporale.

Vi è connessione materiale

se il danno alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado

di invalidit) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro.

La connessione temporale

presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non

sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta

se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro,

ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere

il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid.

2c). In effetti secondo il TFA “l’ancienne institution de prévoyance ne

saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles

manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa

capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c; cfr. anche DTF

138 V 409 consid. 6.2)

In tal caso il vecchio istituto

di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die

zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).

Si osservi che il requisito del

nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo

prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si

tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale

criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un

istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento

dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio

d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un momento in cui

l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non

era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69

consid. 5a pag. 70; STFA B 34/01 del 15 novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del

10 ottobre 2001 consid. 4). In effetti per ammettere l’obbligo prestativo di un

istituto di previdenza occorre che le condizioni previste dall’art. 23 LPP

siano adempiute, ossia che esista un’invalidità ai sensi dell’AI, che la stessa

sia di almeno il 40%, l’inabilità lavorativa che ha poi portato all’invalidità

sia insorta durante il rapporto previdenziale, l’invalidità sia riconducibile

alla medesima causa che ha portato all’inabilità lavorativa: in assenza di uno

di questi presupposti l’obbligo prestativo va negato (Stauffer, op. cit. n.

1031 segg).

Per i casi in cui già prima

dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una parziale inabilità

lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita d’invalidità da parte

dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità inferiore al 40%, la

rigorosa applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP, che

appunto fa dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un rapporto assicurativo

nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa sì che in questi casi

nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la stessa causa l’istituto

di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni poiché l’inabilità

lavorativa sussisteva già all’inizio del rapporto di previdenza (DTF 123 V 267

consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).

A questo principio viene

tuttavia parzialmente derogato nei casi di invalidità causata da un’infermità

congenita e di invalidi minorenni giusta le lett. b e c dell’art. 23 LPP, nel

senso che in questi casi gli assicurati hanno diritto a prestazioni da parte

dell’istituto di previdenza in caso di aggravamento dell’incapacità lavorativa

ad almeno il 40% durante l’affiliazione anche se presentavano già un’incapacità

al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività

lucrativa (Stauffer, op. cit, n. 1059).

Ai fini del versamento delle

prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria

dev'esserci quindi un nesso materiale e temporale stretto tra la causa dell’incapacità

di lavoro e l'invalidità.

Il nesso materiale è,

come accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in

sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto

non è realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un

dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non

emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).

Va detto che in questo contesto

non è rilevante se tra il danno alla salute che è causa dell’inabilità

lavorativa e l’affezione che ha come conseguenza l’invalidità esista un nesso

di causalità adeguata, ma piuttosto se esiste un’affezione alla salute

sostanzialmente diversa (STF B 42/02 del 11 febbraio 2003 consid. 2.2). Anche

il fatto che l’assicuratore contro gli infortuni ammetta o neghi il nesso

causale adeguato tra un infortunio e delle affezioni alla salute non è

rilevante per l’istituto di previdenza che deve rispondere ex art. 23 LPP per

un’inabilità lavorativa indipendentemente dal fatto che essa sia causata o meno

da un infortunio (STF 9C_950/2012 del 7 aprile 2013).

Nella sentenza pubblicata in

DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente

giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza

dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità

nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina

sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità

lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno

alla salute, ritenuto che questa attività, raffrontata a quella abituale, deve

però permettere di conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (cfr.

Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58). Il TF ha

inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non

si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto

agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb),

mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il

nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se

l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata

un’incapacità di lavoro (cfr. STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in: Plädoyer

4/94 pag. 66/67). Per risolvere tale questione si dovrà quindi tener conto

delle circostanze del caso concreto, e meglio della natura della malattia, del

pronostico del medico e dei motivi che hanno indotto ad assumere l’interessato

(DTF 134 V 22, 123 V 264 e 267; SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no.

18 pag. 69segg.; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2b). In questo senso nel caso

di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità

lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa

dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e

una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere

improbabile (DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è

piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato

ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto

duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del

tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit. ad art. 23 n. 37 p.

97; STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 pag. 67) (con

riferimento al presupposto della connessione materiale nel caso della

sussistenza di problemi somatici e psichici, cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 25 pag. 82 con riferimenti;

cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con

riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit., all’art. 23, n. 28 pag. 360; STFA B 37/06

del 22 settembre 2006; B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche B 11/02 del 14

giugno 2004; B 9/06 del 21 novembre 2006; B 22/04 del 21 aprile 2005; cfr.

anche STF 9C-578/2008 del 29 maggio 2009; 9C-772/2007 del 26 febbraio 2008;

9C-330/2008 del 4 settembre 2008).

Sempre

riguardo all’interruzione del nesso temporale tra l’incapacità lavorativa

originaria e la successiva invalidità vedi anche la DTF 144 V 58 nella quale

l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza, ha concluso che “(…)

la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa insorta durante il

rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è interrotta quando è data una

capacità lavorativa superiore all'80% in un'attività lavorativa adeguata

durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5). (…)” (regesto della DTF 144 V

58).

Quanto al presupposto della

connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene

che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere

terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della

valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un

indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano,

rispetto ad altri aspetti, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè

non protetto né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito

(M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung: weitere Fragen zu art.

23 BVG, SZS/RSAS 1997, Sonderheft, pag. 120 segg., in particolare 124; cfr.

anche STFA B 22/99 del 6 agosto 2001 dove una ripresa dell’attività lavorativa

della durata di sette mesi non ha comportato nello specifico un’interruzione

del legame temporale; cfr. anche STFA B 38/92 del 30 novembre 1993).

Per ritornare al requisito del

presupposto materiale, va anche detto che se l’invalidità che dà luogo a

una rendita è da ricondurre a diverse affezioni alla salute, di cui però solo

una ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato durante la

copertura previdenziale, l’istituto di previdenza deve unicamente rispondere

per l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la parte dell’invalidità

globale che è dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in modo tale da

dare luogo a prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha lasciato

l’istituto di previdenza, la connessione materiale necessaria fa infatti

difetto (Hürzeler, op. cit., all’art. 23 pag. 361).

Secondo la giurisprudenza, può

esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici,

sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad

una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata

fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici.

Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica

si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia

visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,

op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STF B 46/06 del 29

gennaio 2007 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche STF

9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 e riferimenti; cfr.

Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 28, pag. 360).

Una connessione materiale

esiste per esempio nel caso di una persona assicurata, sofferente nel periodo

assicurato prevalentemente di fibromialgia, che già durante tale periodo ha

sviluppato un danno invalidante psichico che ha quindi marcato in modo rilevante

il decorso dell’affezione somatica.

Tuttavia, nel caso in cui le

affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte, non vi è

un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione della

capacità lavorativa non era dovuta ai motivi psichici che hanno finalmente

condotto all’invalidità, ma unicamente a delle affezioni somatiche che infine

non sono risultate invalidanti (Hürzeler, op. cit., all’art. 23,

n. 28, pag. 360 con riferimento a STFA B 37/06 del 22 settembre 2006 consid.

3.3 e STF 9C_370/2016 del 12 settembre 2016 consid. 3).

Una connessione materiale deve

in particolare essere negata quando l’attribuzione della rendita AI risulta

unicamente dai problemi di natura psichica diagnosticati e che non può essere

dedotto dagli atti medici e peritali alcun elemento indicante la presenza già

durante il rapporto di previdenza di un problema psichico e una conseguente

inabilità lavorativa, ma che al contrario solo delle inabilità lavorative

causate dai dolori dorsali erano state attestate nel periodo in cui

l’assicurato aveva la qualità di assicurato. Questo deve valere anche nel caso

in cui sia evidente che i problemi dorsali alla base dell’incapacità lavorativa

avevano già all’epoca un’influenza sullo stato psichico dell’assicurato e sulla

sua situazione psicosociale (STFA B 9/06 del 21 novembre 2006 citato in Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 25). La connessione materiale

fa pure difetto se una sovrapposizione psicogena di disturbi somatici,

associata ad una tendenza all’aggravamento, non aveva ancora raggiunto, al

momento della cessazione del lavoro, un valore di malattia e quale disturbo

psichico non era suscettibile di limitare la capacità lavorativa in modo

rilevante, e questo malgrado la successiva invalidità sia poi stata motivata da

un’affezione psichica con valenza patologica (Hürzeler, op. cit., all’art. 23

n. 28).

Per la determinazione della

responsabilità dell’istituto di previdenza non è determinante l’inizio

rispettivamente la diagnosi del danno invalidante, ma solo il momento in cui il

danno alla salute per la prima volta si è ripercosso sulla capacità lavorativa

in maniera significativa. La connessione materiale è stata per esempio negata

in un caso in cui l’assicurato era limitato nella capacità lavorativa sin

dall’adolescenza a motivo della diagnosi di AIDS e in seguito a tale affezione

si era tuttavia sovrapposta, nel corso degli anni, una schizofrenia paranoide,

che aveva infine portato all’invalidità motivante la rendita AI. Secondo il

Tribunale federale il danno alla salute che infine aveva portato all’invalidità

non era lo stesso che aveva causato la precedente inabilità (STF 9C_83/2016 del

19 ottobre 2016).

Parimenti, una connessione

materiale stretta va negata qualora l’inabilità lavorativa sopraggiunta durante

il rapporto di previdenza sia da ricondurre ad una lesione della colonna

vertebrale lombare, ma un’affezione psichica è all’origine dell’invalidità e

che non risultino dagli atti indizi che lascino supporre che vi sia stata

un’interazione tra i diversi quadri clinici e che la persona assicurata, dal

punto di vista reumatologico, sarebbe capace di continuare a lavorare in

un’attività leggera (STFA B 62/01 del 24 giugno 2002).

Una relazione stretta materiale

deve per contro essere ammessa tra i dolori lombari sopraggiunti durante

l’affiliazione all’istituto di previdenza e che sono all’origine di

un’inabilità lavorativa duratura, e un malfunzionamento rilevante della

capacità di controllare i dolori, che ha infine provocato l’invalidità, nel

caso in cui tale malfunzionamento era stato diagnosticato in occasione di esami

poco dopo la sopravvenienza dell’incapacità lavorativa e aveva già avuto

un’influenza importante sul corso della malattia durante il rapporto di

previdenza. Ciò può risultare dal fatto che non vi sia alcun indizio per il

quale le malattie psichiche non hanno alcun rapporto con il danno alla salute

di natura somatica causante il pregiudizio alla capacità lavorativa durante il

rapporto di assicurazione (STFA B 41/05 del 30 novembre 2005 cit. in Hürzeler, op cit. all’art. 23 n. 26).

In una pronuncia del 3 maggio

2006 la massima Corte federale ha per esempio negato il nesso materiale e

temporale tra una sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente

depressione invalidante, manifestatasi in modo rilevante sulla capacità

lavorativa solo dopo il rapporto previdenziale (STFA B 73/05; cfr. Vetter-Schreiber,

op. cit., all’art. 23 n. 34, pag. 95 con riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n.

28, pag. 361). Analogamente il Tribunale federale aveva concluso che andava

chiaramente distinto tra la sindrome del dolore cronico (Schmerzstörung) quale

affezione indipendente da un lato, e i dolori somatici riconducibili a delle

fratture di costole, dall’altro (DTF 9C-330/2008 del 4 settembre 2008). Se era

vero che l’incidente subito dall’assicurato andava considerato la causa

scatenante di tutti i suoi problemi di salute, determinante era comunque

soltanto se l’attuale, invalidante problema psichiatrico era stato anche causa

di un’incapacità lavorativa durante il rapporto previdenziale (cfr. DTF

9C-928/2008 del 3 marzo 2009 consid. 3.2; cfr. anche Vetter-Schreiber,

op. cit., all’art. 23 n. 34 pag. 95).

Si osservi infine che il

requisito della connessione materiale e temporale quale criterio per l'obbligo

prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo quando si tratti

di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio

vale in ogni caso, in particolare anche nell'eventualità in cui un assicurato

diventa incapace al lavoro in un periodo in cui è assicurato e successivamente,

in un momento in cui ancora non si è affiliato ad un nuovo istituto di

previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69segg).

Per quanto riguarda gli

assicurati attivi solo parzialmente, l’obbligo prestativo dell’istituto di

previdenza si decide, in applicazione dei suesposti principi generali, in base

al primo manifestarsi dell’inabilità lavorativa che ha portato all’invalidità.

Se un lavoro a tempo parziale viene svolto in presenza di un’inabilità

lavorativa duratura di almeno il 20% e la successiva invalidità è da ricondurre

alla stessa causa che aveva portato all’inabilità lavorativa, responsabile per

la prestazione d’invalidità è l’istituto di previdenza presso il quale

l’assicurato era assicurato nel momento del primo manifestarsi dell’inabilità

lavorativa, nel caso in quel momento vi fosse effettivamente un rapporto

assicurativo (Stauffer, op. cit., n. 1068 con riferimento a SZS 2000 pag. 369

consid. 1b). Ne discende che se una persona assicurata entra in una nuova

istituzione di previdenza e già in quel momento subiva una imitazione della

capacità lavorativa, in caso di successiva invalidità responsabile delle

prestazioni sarà la precedente istituzione di previdenza, non quella nuova, se

l’invalidità è da ricondurre alla stessa causa dell’inabilità lavorativa al

momento dell’affiliazione. Se il grado di invalidità aumenta per lo stesso

motivo, è sempre la precedente istituzione previdenziale a dover rispondere

(SZS 1997 p. 549 e Stauffer, op. cit n. 1068). In DTF 129 V 132 segg. la Corte

federale ha concluso che chi esercita due

attività lucrative equivalenti al 50% e supera in ognuna di esse il salario

minimo di cui all’art. 7 LPP risulta assicurato obbligatoriamente presso

gli istituti di previdenza di entrambi i datori di lavoro. Se l'assicurato

diventa invalido al 50% e lascia per questo motivo una delle due attività,

mantenendo l'altra con lo stesso grado di occupazione precedente, l'istituto di

previdenza del datore di lavoro restante non è tenuto a versare prestazioni

mentre l'altro istituto deve corrispondere una rendita intera.

Per quanto concerne il caso

dell’aumento del grado di invalidità, per la giurisprudenza, se un lavoratore

già titolare di una mezza rendita d’invalidità dell’AI intraprende un’attività

lavorativa parziale rispettivamente la cambia e, di conseguenza, si affilia ad

un nuovo istituto di previdenza (con o senza riserve) e in seguito le sue

condizioni di salute peggiorano per la medesima causa, rendendolo di

conseguenza titolare di una rendita intera dell’AI, perdurando la pregressa

invalidità parziale anche durante la durata del rapporto di lavoro e

previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni della previdenza

professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza cui si era

affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo. Il precedente

istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del grado di

invalidità. Un diritto a prestazioni della LPP potrebbe soltanto nascere

qualora fosse intercorso un periodo di ritrovata completa abilità lavorativa

interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, all’art. 23 pag. 76

con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 54 pag. 376; DTF

123 V 265 consid. 1c e 2; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003; STF 9C_658/2016

del 3 marzo 2017 consid. 6.4.2). Ciò vale anche quando la persona già

parzialmente inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da un

precedente istituto di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza

della parziale inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP

(Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 55 pag. 377). Una responsabilità del nuovo

istituto di previdenza è invece da ammettere se subentra una nuova causa

invalidante che giustifica di per sé una prestazione d’invalidità (Stauffer,

op. cit. n. 1068). Tale giurisprudenza è valida analogicamente anche ai casi di

applicazione delle lett. b e c dell’art. 23 LPP (Hürzeler, op. cit. all’art. 23

n. 55 pag. 377).

Questi principi sviluppati

sull’art. 23 LPP valgono di massima anche nell’ambito della previdenza

sovraobbligatoria, a meno che il Regolamento o gli statuti prevedano

diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e

al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA B 101/02 del 22

agosto 2003 consid. 4 e B 536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2). In

particolare un precedente istituto di previdenza può rifiutare la copertura di

prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità

intervenuto in un momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non

era più assicurato, qualora il Regolamento faccia dipendere la concessione di prestazioni

di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo dell’inabilità

lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo rispettivamente

(legittimamente) preveda un limite temporale della copertura per il caso di

aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di previdenza

(Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid. 3.5 e

riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento alla

STFA B 91/02 del 24 aprile 2003).

La responsabilità del nuovo

istituto di previdenza per un peggioramento di una precedente inabilità

lavorativa durante il periodo di affiliazione potrebbe altrimenti insorgere,

sulla base del principio dell’affidamento e per quanto riguarda le prestazioni

sovraobbligatorie, qualora il nuovo istituto di previdenza, che ha definito nel

suo regolamento o nei suoi statuti il rischio assicurato diversamente che nella

LPP, abbia, al momento dell’ammissione dell’assicurato già parzialmente

invalido, espressamente (“ausdrüklich”) garantito la completa ammissione

nella copertura previdenziale rispettivamente non abbia fatto uso della

possibilità prevista dal regolamento di introdurre, al momento dell’ammissione,

una riserva per ragioni di salute. In questo caso la persona assicurata può

confidare, sulla base del principio dell’affidamento, di godere della copertura

assicurativa previdenziale per la residua capacità lavorativa presso la nuova

istituzione di previdenza anche nel caso del successivo peggioramento del grado

di invalidità per la medesima causa (Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 60 pag.

378 e Stauffer, op. cit, pag. 346; cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung, op.

cit, all’art. 23 pag. 76, con riferimento alla STFA B 101/02 del 22 agosto

2003, pubbl. in SVR 2005 LPP n. 17 pag. 55; Boll. UFAS, n. 74/2004, cifra 433;

cfr. anche STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017).

2.6. Il Regolamento di previdenza

dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) del 17 ottobre 2013

(nella versione in concreto applicabile in vigore dal 1° gennaio 2021 – per

quel che concerne le rendite fa stato il regolamento dell’istituto

previdenziale valido al momento della nascita dell’eventuale diritto relativo;

cfr. DTF 121 V 101; Stauffer, op. cit., n. 792 pag. 295; Vetter-Schreiber, op.

cit., pag. 87 –), con riferimento alle prestazioni d’invalidità prevede, tra

l’altro, quanto segue:

" Nozione

d’invalidità Art. 32

1 È considerata invalidità l’incapacità al guadagno

totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Considerandi

2.

Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di

provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

3.

La legge federale su l'assicurazione per l'invalidità

(LAI) e della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) sono determinanti.

Pensione d’invalidità Art. 33

1.

La pensione d’invalidità è calcolata sull’avere di

vecchiaia moltiplicato per il tasso di conversione secondo l’art. 16 del

presente Regolamento, valido all’età di 65 anni. L’avere di vecchiaia si

compone:

a) dell’avere di

vecchiaia acquisito al verificarsi dell’evento, calcolato secondo l’art. 15;

b) degli accrediti

di vecchiaia per gli anni mancanti fino all’età di 65 anni calcolati secondo

l’art. 14 del presente Regolamento;

c) dell’interesse del 2% calcolato dal verificarsi dell’evento

sino all’età di 65 anni.

2.

Per ogni figlio minorenne è riconosciuto un

supplemento del 10% della pensione d’invalidità. Se il figlio è in formazione o

invalido ai sensi dell’AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni.

3.

L’art. 42 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento è

applicabile per analogia.

4.

La pensione d’invalidità è versata sino alla fine del

mese in cui l’avente diritto compie i 65 anni. A partire dal 1° giorno del mese

successivo al compimento dei 65 anni viene versata la pensione di vecchiaia

calcolata secondo l’art. 30 cpv. 1 del presente Regolamento.

5.

ll diritto al supplemento secondo il cpv. 2 che

sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una

procedura di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata non viene

modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

secondo gli artt. 124 e 124a CC.

Invalidità parziale Art. 34

1.

La prestazione parziale dell’Istituto di previdenza è

proporzionale al grado d’invalidità riconosciuto dall’AI, ritenuto un grado

d’invalidità minimo del 40%

Con un grado d’invalidità riconosciuto dall’AI pari almeno al 40%

e inferiore al 50% viene riconosciuta una pensione d’invalidità pari al 40%.

2.

Il beneficiario di una prestazione parziale è

trattato come:

a) membro pensionato per il corrispondente grado d’invalidità; e

b) membro attivo

per la parte di stipendio assicurato corrispondente al suo grado di capacità

residua di guadagno.

3.

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro

corrispondente alla residua capacità di guadagno, valgono le disposizioni

dell’art. 47 del presente Regolamento.”

In merito alla “Decorrenza

della pensione di invalidità” l’art. 19 stabilisce che:

" 1

La pensione d’invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del

diritto alla rendita federale d’invalidità (AI) riservato il cpv.

2.

Il versamento delle prestazioni dell’Istituto di

previdenza inizia il mese successivo alla delibera dell’Ufficio AI, ma al più

presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.

3.

In caso di sospensione dello stipendio per decorrenza

del periodo massimo di assenza per malattia o infortunio professionale e non

professionale, il versamento della pensione d’invalidità decorre dal giorno

successivo alla data di sospensione dello stipendio, ma al più presto

dall’inizio del diritto alla rendita AI.

4.

L’Istituto di previdenza differisce il diritto alla

pensione d’invalidità fino all’esaurimento del diritto allo stipendio al 100% o

all’indennità giornaliera per malattia o infortunio.

5.

ln caso di assenza per malattia professionale o di

infortunio professionale ai sensi della Legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sull’assicurazione militare

(LAM), il versamento delle prestazioni dell’Istituto di previdenza è differito

sino all’esaurimento del versamento dello stipendio al 100%. 6 Se,

nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l’assicurato non era affiliato

all’Istituto di previdenza tenuto a versargliele, l’ultimo Istituto di

previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è

stabilito quale sia l’Istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni,

l’Istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di

esso.”

Dal tenore di queste norme emerge

che il concetto di invalidità del disciplinamento regolamentare dell’istituto

previdenziale convenuto coincide con quello della LPP e, quindi, della LAI. Non

è d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione divergente dell’art. 23

LPP, anzi il regolamento ne conferma i principi, ragione per cui la suesposta

giurisprudenza sviluppata su questa norma è in concreto applicabile (cfr. DTF

123.

V 262).

2.7

Dagli atti all’inserto, comprensivi

degli atti dell’Ufficio AI, emerge, per quanto qui d’interesse, quanto segue.

2.7.1

AT

1, dopo aver svolto una formazione come __________ e successivamente come __________,

e, quindi, come __________, è entrato in servizio come __________ della __________

dal gennaio 2003 al 31 dicembre 2011 e, dopo un’esperienza lavorativa come __________

presso la __________ durante il 2012, nuovamente dal settembre 2013 (doc. AI 17

e doc. 6 inc. IPCT).

Il

__________ 2018 è stato protagonista di un incidente della circolazione, nel

quale, secondo la certificazione del dr. __________ del 22 giugno 2023, ha riportato

“contusioni varie ed ecchimosi in particolare a livello orbitale destro con

tumefazione delle gote, labbra, clinicamente senza segni di frattura”,

apparendo inoltre “rallentato, estremamente ansioso, orientato nel tempo

luogo e persona” (doc. B12). Egli ha quindi presentato le sue dimissioni con

effetto dal 30 giugno 2018 (doc. 20 inc. IPCT). A seguito dell’interruzione del

rapporto lavorativo, il 13 settembre 2018 l’IPCT ha trasferito la prestazione

di libero passaggio di sua pertinenza di fr. 210'681.45 alla Fondazione

Istituto collettore LPP a __________.

Successivamente

all’infortunio l’assicurato, alla ricerca di una nuova attività lavorativa a

tempo pieno, ha percepito le indennità di disoccupazione a partire dal mese di

novembre 2018 sino al novembre 2020, svolgendo quindi dal 1° dicembre 2020 al 30

aprile 2021 l’attività di __________ presso la __________ (doc. AI 17, 23). Tale

rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro con disdetta immediata

del 30 aprile 2021 (“in seguito a continue negligenze professionali…”,

doc. AI 27). Durante questo periodo lavorativo all’assicurato è stata attestata

un’inabilità lavorativa completa a far tempo dal 23 aprile 2021 per “reazione

ansioso-depressiva” (certificato del dr. __________ del 2 giugno 2021, doc.

AI 22) rispettivamente “sindrome da disadattamento ICD 10 F43.2, Reazione

mista ansioso depressiva F43.22” (certificati della dr.ssa __________,

psichiatra, del 26 aprile,12 maggio, 2 e 14 giugno 2021, doc. AI 29, 34, 36).

La cassa malati __________ e l’assicuratore perdita di guadagno della ditta __________,

la __________, hanno versato all’assicurato l’indennità giornaliera per

malattia dal 26 aprile al 30 aprile 2022 (doc. AI 20, 26 e 66).

Nel

certificato medico all’attenzione della __________ del 2 giugno 2021 la dr.ssa __________

ha indicato che l’assicurato “negli ultimi mesi si sente ansioso, umore

deflesso, lamenta agitazione psicomotoria, sbalzi d’umore passando dall’euforia

alla depressione, sentimenti di irrequietezza, pensieri di morte”, e, confermata

la diagnosi di “sindrome da disadattamento reazione mista ansioso-depressiva

ICD10 F43.22”, ha attestato un’inabilità lavorativa completa dal 26 aprile

2021, dichiarando nondimeno che il decorso sarebbe probabilmente stato

favorevole dopo le dimissioni dalla clinica (doc. AI 31).

Su prescrizione della psichiatra

curante l’assicurato è stato quindi degente presso la clinica __________ dal 21

giugno al 30 luglio 2021 al fine di sottoporsi ad una “intensivpsychiatrisch-psychoterapeutisch

Behandlung in stationären Rahmen der Privatklinik __________”, per le

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Gemischte

schizoaffektive Störung F25.2, DD wahnhafte Störung F22.0”. I sanitari

della clinica hanno concluso che l’assicurato non era al momento più abile

nella professione da ultimo svolta e nel rapporto redatto per l’AI fini

dell’integrazione professionale del 21 luglio 2021 hanno descritto come segue

la situazione:

" (…) __________ ” (doc. AI 16)

Nel rapporto d’uscita del 12

agosto 2021 i sanitari della clinica, confermata la diagnosi di “Gemischte

schizoaffektive Störung F25.2”, hanno confermato la medesima valutazione

diagnostica concludendo:

" __________” (doc. AI 37)

Dopo la

citata degenza in clinica nel luglio 2021 l’assicurato ha presentato una

richiesta di prestazioni all’Ufficio AI competente del Cantone __________,

adducendo di essere affetto da “disturbo affettivo bipolare, al momento

episodio grave depressivo con sintomi psicotici F31.5, bradicardia, forte agitazione

a tensione, forti dolori alla schiena e alle ginocchia” e indicando

un’inabilità lavorativa completa dal 26 aprile 2021 (doc. AI 2).

Con rapporto all’AI del 9 agosto

2021.

la dr.ssa __________ ha attestato un’inabilità lavorativa completa come

__________ dal 26 aprile 2021, indicando che “il paziente da circa un anno

si sente agitato, nervoso, disforico con umore deflesso e ansioso”, e “riferisce

grande tensione endopsichica si sente perseguitato dai suoi ex datori di

lavoro, è agitato, teso, nervoso, umore disforico”, per la diagnosi di “sindrome

schizoaffettiva tipo misto F 25.2” (doc. AI 42).

Il 27 ottobre 2021 il dr. __________,

specialista FMH in psichiatria, interpellato dalla __________, ha riferito

dell’incontro con l’assicurato (che si era presentato in uno stato di severa

agitazione psicomotoria) e osservato che in queste condizioni non era pensabile

una ripresa lavorativa, ma era raccomandabile un nuovo ricovero immediato.

Riguardo alla diagnosi ha concluso confermando quella di “disturbo schizoaffettivo

misto ICD-10 F25.2 della clinica __________” (doc. E3).

Dal 2 al 25 novembre 2021 l’assicurato

è stato nuovamente degente presso la Clinica __________ a seguito di un nuovo

peggioramento delle sue condizioni (doc. AI pag. 49). Nel rapporto del 10

novembre 2021 i sanitari della clinica, modificata la diagnosi in “F22.0 Wahnhafte

Störung”, hanno attestato un’inabilità completa e, fra l’altro, quanto

segue:

" (…) __________ (…)” (doc. AI 53)

Nel rapporto d’uscita del 29

novembre 2021 i sanitari hanno indicato in merito all’evoluzione della

patologia:

" __________ ” (doc. AI 60)

Il 27 gennaio 2022 la dr.ssa __________

ha attestato alla __________ un’inabilità lavorativa completa (dal 26 aprile

2021) indicando che il decorso era invariato con paziente che permaneva “in

agitazione psicomotoria, sospettosità e delirante di essere controllato”, ponendo

la diagnosi di “disturbo schizoaffettivo misto ICD10 F 25.2” (doc. AI 68).

L’inabilità lavorativa è stata in seguito confermata dalla psichiatra in data

14.

febbraio, 3 marzo, 4 e 20 aprile 2022 (doc. AI 65 e 69; cfr. in esteso al

consid. 2.11).

Il 16 maggio 2022 i sanitari

della clinica __________ hanno confermato la diagnosi di “Wahnhafte Störung,

ICD-10 F22.0” e l’inabilità lavorativa, riferendo come segue del paziente:

"

__________ ” (doc. AI 72)

./

Sulla base di queste

attestazioni l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 20 maggio 2022, ha statuito

l’attribuzione di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1°

aprile 2022, considerato come dal 26 aprile 2021 la capacità lavorativa

dell’assicurato era limitata in modo rilevante e senza notevoli interruzioni

(doc. AI 73). In data 15 giugno 2022 su richiesta dell’assicurato il provvedimento

è stato inviato anche all’IPCT, che non era destinatario dello stesso (doc. AI 75,

76). Constatato il mancato invio di osservazioni da parte dell’assicurato, il

28.

giugno 2022 l’Ufficio AI ha invitato l’Istituto delle assicurazioni sociali

del Cantone Ticino a voler procedere con il calcolo della prestazione (doc. AI 79).

2.7.2

L’assicurato si è quindi rivolto

all’IPCT nel marzo e giugno 2022 postulando la concessione di prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale (doc. 34 inc. IPTC).

Richiamati gli atti AI e

esaminata la domanda, con scritto 21 settembre 2022, confermato il 23 novembre

2022, l’istituto di previdenza ha negato l’attribuzione di una rendita

d’invalidità, motivando come segue:

" (…) Lei è

stato affiliato all'istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) dal

16.09.2013

al 30.06.2018 e la prestazione di libero passaggio di CHF 21 0'681

.45 è stata versata in data 13.09.2018 alla Fondazione Istituto collettore LPP,

__________.

Da informazioni richieste alla Sezione delle risorse umane della

Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, risulta che durante l'attività svolta

presso lo Stato non vi è stata un'incapacità lavorativa al momento della

cessazione del rapporto di impiego avvenuta in data 30 giugno 2018 e quindi all'uscita

dall'lPCT non vi era nessuna incapacità lavorativa.

Ciò determina che non si può evocare una correlazione

intertemporale con la patologia che ha determinato la decisione di

riconoscimento di una rendita di invalidità da parte dell'Ufficio Al.

Tenuto conto di quanto precede, la informiamo che non provvederemo

al versamento di una pensione d'invalidità per il caso indicato in oggetto.”

(doc. B3 e B5)

Con uno scritto dell’8 maggio

2023.

l’IPCT ha ulteriormente precisato al richiedente che dagli atti dell’AI

risultava che l'incapacità lavorativa causata dalla patologia che aveva

determinato l'erogazione dell'attuale rendita di invalidità dell’AI era

iniziata a partire dal 26 aprile 2021. Determinante risultava “il fatto che

al momento dell'uscita dall'lPCT avvenuta in data 30.06.2018 non vi era nessuna

incapacità Iavorativa”, ragione per cui, richiamati gli art. 23a LPP e art.

7.

cpv. 2 Regolamento di previdenza IPCT, la richiesta veniva respinta (doc.

B9).

L’assicurato ha quindi fatto

pervenire all’istituto di previdenza un certificato del 22 giugno 2023 con cui

il curante dr. __________, generalista, ha affermato:

" __________

” (doc. B12)

Inoltre anche uno scritto del 19

giugno 2023 della dr.ssa __________, psichiatra, che certificava di aver

valutato il paziente nel marzo 2018 su invito del dr. __________ e di aver “oggettivato

una condizione mista ansioso depressiva reattiva ad una vicenda per lui

stressante su una probabile fragilità personologica preesistente” (doc.

E1). Il 5 settembre 2023 la psichiatra ha confermato tali allegazioni,

precisando che all’epoca (marzo 2018) la sintomatologia si era palesata “con

un quadro francamente ansioso e depressivo” (doc. B13, cfr. in esteso al consid.

2.10).

In merito a tali certificati il

9.

gennaio 2024 l’IPCT ha ribadito quanto già affermato e meglio che “non

esisteva nessuna incapacità al lavoro confermata da un certificato medico nel

periodo in cui è terminata la sua assicurazione presso il nostro istituito di

previdenza, da cui è uscito per dimissioni in data 30.06.2018”. Ha inoltre

aggiunto che l’Ufficio AI aveva riconosciuto un’incapacità al lavoro solo dal

26.

aprile 2021, con l’attribuzione di una rendita (vedi progetto del 20 maggio

2022) e non vi erano altre decisioni dell'Al. Ai sensi dell'art. 23a LPP e

dell'art. 7 cpv. 2 del Regolamento di previdenza IPCT, non sussisteva dunque un

diritto a prestazioni di invalidità (doc. B14).

In questa sede l’assicurato ha

prodotto anche nuove certificazioni.

Con uno scritto del 4 aprile

2024.

il dr. __________ ha attestato di avere avuto in cura l’assicurato dal 24

febbraio 2018, dopo l’infortunio del __________ 2018 e di averlo indirizzato

alla dr.ssa __________, che l’aveva preso in cura dal marzo 2018, “per

motivi di instabilità psichica”, precisando che vi era stata un’inabilità

lavorativa completa dal __________ 2018 “da parte mia senza una data terminale

in quanto la presa a carico è continuata dalla dr.ssa __________” (doc.

D2).

Il dr. __________, richiesto

dall’assicurato, in data 27 gennaio 2025 ha rievocato le condizioni

dell’assicurato all’epoca della visita del 26 ottobre 2021 descrivendo uno

stato allora inquadrabile come “disturbo psicoaffettivo misto ICD-10 F:25.2”,

precisando che tale disturbo “non poteva essere insorto recentemente, ovvero

dal momento dell'allora presa a carico presso la dr.ssa __________” (cfr.

doc. H1; cfr. in esteso al consid. 2.12).

La dr.ssa __________ il 28

gennaio 2025 ha confermato la presa a carico nell’aprile 2021, confermando che “verosimilmente

la sua malattia ha avuto inizio in età adulta, conclamata nel 2016 (v. rapporto

dr. __________) con crollo definitivo nel 2021” (doc. H2; cfr. in esteso al

consid. 2.12).

2.8

Nel caso in esame, dagli atti AI richiamati

dal TCA risulta che l’Istituto di previdenza convenuto non è stato coinvolto

nella procedura AI (sugli effetti di una tale partecipazione: cfr. DTF 132 V 1;

129.

V 73) e ha ricevuto solo successivamente, a seguito della richiesta di

prestazioni della previdenza professionale dell’attore, la documentazione medica

e gli atti facenti parte dell’incarto AI, unitamente al progetto di

assegnazione della rendita del 20 maggio 2022, del quale non era destinatario

(doc. B6; doc. AI 73 e 76).

Questo TCA può dunque liberamente

accertare, senza quindi il vincolo AI (cfr. STFA B 68/06 del 31 agosto 2007

consid. 5), se una eventuale limitazione della capacità lavorativa rilevante ai

fini previdenziali (di almeno il 20%) sia insorta prima della decorrenza, il 26

aprile 2021, del termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI stabilito

dall’Ufficio AI. Infatti, secondo giurisprudenza l'accertamento dell'inizio del

diritto alla rendita da parte degli organi AI non esclude che l'incapacità di

lavoro conferente il diritto a prestazioni di invalidità della previdenza

professionale (almeno del 20%) possa già essere subentrata, foss'anche in

misura ridotta, prima dell'inizio dell'anno di carenza secondo l'AI (cfr. SZS

2003.

p. 45 e 2005 p. 241; STFA B 81/03 del 9 novembre 2004 e B 47/98 dell’11

luglio 2000; cfr. al consid. 2.4 che precede).

Sia peraltro ricordato che

secondo il TF, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia

quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi,

bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti

e a quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura

(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita

d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi

della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa

liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STFA B 83/04 del 25 aprile

2006, B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne

discende ad esempio che la fissazione della data d’inizio del diritto alla

rendita da parte dell’Ufficio AI non esclude che l’incapacità lavorativa

motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale

sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già prima dell’inizio dell’anno

di carenza secondo l’AI (Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; Vetter-Schreiber,

op. cit, all’art. 23 n. 53 pag. 121; SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio 2000). Inoltre quando la previdenza professionale prevede

prestazioni di invalidità anche con un grado d’invalidità inferiore al 25% (STF

9C_300/2019) o quando nell’ambito della previdenza professionale è prevista una

classificazione della rendita più precisa che nell’AI, l’istituto di previdenza

può decidere liberamente (Vetter-Schreiber, all’art. 23 n. 53 pag. 122). In

presenza di un grado di invalidità inferiore al grado minimo legale del 40%

(art. 28 LAI), l’istituto di previdenza non è vincolato alle constatazioni e

conclusioni fatte dall’AI, “weil in diesem unterhalb der

Erheblichkeitsschwelle liegenden Bereich für die Organe der

Invalidenversicherung keine Veranlassung besteht, eine genaue Bestimmung des

Invaliditätsgrades vorzunehmen” (cfr. STF 9C_300/2019 consid. 5b con

riferimenti). L’istituto di previdenza può in questi casi determinare il grado

di inabilità lavorativa autonomamente.

Nella fattispecie, l’accertamento

dell’esistenza della causalità materiale e temporale (ai sensi della

giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 23 LPP; cfr. consid. 2.4 e 2.5)

tra le affezioni che hanno portato l’Ufficio AI al riconoscimento del

diritto a una rendita intera dal 1. aprile 2022 e le (eventuali) patologie

invalidanti insorte durante l’affiliazione all’istituto di previdenza convenuto

non rientrava effettivamente negli accertamenti e nelle valutazioni degli

organi dell’AI che nell’ambito della procedura (AI) erano determinanti per

l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava

effettivamente deciso.

2.9

Come

accennato (cfr. consid. 2.3 e 2.5), secondo la giurisprudenza federale,

affinché un istituto di previdenza sia tenuto a versare una prestazione

d’invalidità, l’incapacità di lavoro che la motiva deve essersi manifestata in

misura rilevante (almeno del 20%) ancora durante l’affiliazione e deve inoltre

sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e

temporale.

È

pacifico che l’assicurato era assicurato presso l’istituto convenuto nel

momento dell’incidente della circolazione di cui è stato protagonista il __________

2018.

L’istituto

previdenziale convenuto nega tuttavia di assumere prestazioni in relazione all’inabilità

lavorativa accertata dall’Ufficio AI a far tempo dal mese di aprile 2021, ritenuto

innanzitutto che al momento della cessazione dell’attività lavorativa presso la

__________ non vi era alcuna incapacità lavorativa. Inoltre, il prolungato

periodo di recuperata abilità lavorativa successivamente all’incidente del

febbraio 2018 – in ogni caso a decorrere dal novembre 2018 allorquando

l’assicurato ha iniziato a percepire l’indennità di disoccupazione per due anni

e pure anche dal dicembre 2020 quando egli ha intrapreso una nuova attività

lavorativa come __________ – avrebbe interrotto il nesso temporale tra un

presunto (e peraltro non comprovato e comunque contestato) danno alla salute

manifestatosi durante l’affiliazione e la successiva invalidità.

Ora,

affinché l’istituto previdenziale convenuto sia tenuto a versare una

prestazione d’invalidità a far tempo dal 1. aprile 2022 (analogamente all’AI) occorre

che l’incapacità di lavoro che la motiva deve essersi manifestata in misura

rilevante (almeno del 20%) in un momento in cui l’attore era ancora assicurato

presso il medesimo e che tra la stessa e la successiva invalidità sussista uno

stretto nesso materiale e temporale.

Come

dianzi anticipato (cfr. consid. 2.5), vi è connessione materiale se il

danno alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado di

invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione

temporale presuppone dal canto suo che l'assicurato, dopo l'insorgenza

dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.

Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro (cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275

consid. 4). Secondo il TF “(…) la connessione temporale tra l'incapacità

lavorativa insorta durante il rapporto di previdenza e l'invalidità successiva

è interrotta quando è data una capacità lavorativa superiore all'80% in

un'attività lavorativa adeguata durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5).

(…)” (regesto della DTF 144 V 58). In tal caso il vecchio istituto di

previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite

Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).

2.10

Pacifico è che l’attore soffre di

una patologia psichiatrica.

Tema

del contendere è sapere se i presupposti per il diritto alla rendita LPP sono

adempiuti, ovvero sapere, anzitutto, se un’incapacità al lavoro in misura

rilevante è insorta durante il periodo di copertura assicurativa; in secondo

luogo, se adempiuto il primo presupposto, sapere se è data la stretta

connessione temporale e materiale con l’incapacità lavorativa che ha motivato

l’assegnazione della rendita intera dell’AI (sul punto cfr. Vetter-Schreiber,

op. cit., n. 17 e segg. ad art. 23 LPP; cfr. sopra consid. 2.5.).

A

tal proposito, l’istituto previdenziale convenuto asserisce che al termine

della copertura assicurativa, ossia a fine luglio 2018 (cfr. consid. 2.2.) la

capacità lavorativa dell’attore non risultava intaccata. Di parere opposto è l’interessato,

il quale sostiene in sostanza che l’affezione psichiatrica all’origine

dell’invalidità riconosciuta dall’AI era già presente durante il rapporto di

lavoro presso la __________.

Come

anticipato, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’attore il diritto a una rendita intera

dal 1° aprile 2022 a fronte di un grado d’invalidità del 100% (cfr. consid. 1.2).

Siccome il diritto alla rendita nasce al più presto dopo l’anno d’attesa ex

art. 28 cpv. 1 LAI, ne consegue che i presupposti di cui al citato disposto

sono stati adempiuti al più presto il 1° aprile 2021. Del resto l’attore ha

presentato la sua domanda di prestazioni al competente Ufficio AI nel luglio

2021.

adducendo di essere affetto da “disturbo affettivo bipolare, al momento

episodio grave depressivo con sintomi psicotici F31.5, bradicardia, forte

agitazione a tensione, forti dolori alla schiena e alle ginocchia”,

indicando un’inabilità lavorativa completa dal 26 aprile 2021 (doc. 2).

Nel

suo rapporto all’AI del 9 agosto 2021 la dr.ssa __________ ha attestato

un’inabilità lavorativa completa come impiegato d’ufficio dal 26 aprile 2021,

indicando che “il paziente da circa un anno si sente agitato, nervoso,

disforico con umore deflesso e ansioso”, e “riferisce grande tensione

endopsichica si sente perseguitato dai suoi ex datori di lavoro, è agitato,

teso, nervoso, umore disforico”, per la diagnosi di “sindrome schizoaffettiva

tipo misto F 25.2” (doc. AI 42).

Alla

luce di tali attestazioni e delle certificazioni richiamate agli atti, incluse

quelle dei sanitari della clinica __________ presso la quale l’assicurato era

stato degente dal 21 giugno al 30 luglio 2021 e nuovamente dal 2 al 25 novembre

2021, l’Ufficio AI ha concluso ammettendo un’inabilità lavorativa completa dal

26.

aprile 2021 (doc. 73). Il provvedimento è cresciuto incontestato in

giudicato.

Ora,

l’integralità dell’incarto AI ripropone quanto concluso dall’Ufficio AI, ovvero

che l’incapacità lavorativa prolungata dell’assicurato è stata certificata per

la prima volta nell’aprile 2021 e fatta risalire a non prima di quel momento.

Gli

atti dell’inserto dimostrano innanzitutto che durante l’ultima attività

lavorativa quale __________ l’attore non ha manifestato problemi di salute e

conseguenti inabilità lavorative, facendo registrare due soli giorni d’assenza nel

2017.

e nel 2018 solo successivamente all’incidente della circolazione del __________

2018.

(doc. B5). Nemmeno al momento in cui l’assicurato ha rassegnato le

dimissioni con effetto a decorrere dal 30 giugno 2018 egli ha addotto o comprovato

qualsivoglia inabilità lavorativa.

Non

vi sono del resto certificazioni mediche agli atti risalenti a quel periodo, ma

il dr. __________, generalista, che conosce l’assicurato dal 1994 (asseritamente

“più che altro per incidenti sportivi di tipo organico”, doc. B12),

nello scritto 22 giugno 2023 ha dichiarato di averlo preso in cura dopo

l’incidente del __________ 2018 e aver constatato “contusioni varie ed

ecchimosi in particolare a livello orbitale destro con tumefazione delle gote,

labbra, clinicamente senza segni di frattura” specificando che

l’interessato “appariva rallentato, estremamente ansioso, orientato nel

tempo luogo e persona” (doc. B12; cfr. in esteso al consid. 2.7.2). Egli l’aveva

quindi inviato “per motivi di instabilità psichica” alla dr.ssa __________,

psichiatra (doc. D2). Quest’ultima specialista ha confermato, il 19 giugno e 5

settembre 2023, di averlo preso in cura nel marzo 2018 e di averlo visto in due

occasioni, avendo “oggettivato una condizione mista ansioso depressiva

reattiva ad una vicenda per lui stressante su una probabile fragilità

personologica preesistente” (doc. E1). Ella ha tra l’altro certificato:

" (…) __________

” (doc. B13)

Non

vi sono altrimenti altre certificazioni riferite a prese a carico o visite

mediche durante quel periodo e neppure altra documentazione che possa indicare

elementi riguardo alla sua situazione valetudinaria.

Risulta

invece che l’attore si è iscritto alla disoccupazione alla ricerca di

un’attività a tempo pieno, percependo le relative indennità di perdita di

guadagno dal novembre 2018 sino al novembre 2020, e che dal dicembre 2020 ha

quindi intrapreso una nuova attività lavorativa preso la ditta __________ quale

__________, poi interrotta a seguito di disdetta immediata del datore di lavoro

del 30 aprile 2021 (“in seguito a continue negligenze professionali…”,

doc. AI 17 e 27).

Solo

a far tempo dal 26 aprile 2021 è quindi stata certificata un’inabilità

lavorativa dal dr. __________ e quindi anche dalla dr.ssa __________,

psichiatra, per le diagnosi di “reazione ansioso-depressiva”

(certificato dr. __________ del 2 giugno 2021, doc. AI 22) rispettivamente “sindrome

da disadattamento ICD 10 F43.2, reazione mista ansioso depressiva F43.22”

(certificati dr.ssa __________ del 26 aprile,12 maggio, 2 e 14 giugno 2021,

doc. AI 29, 34, 36), assenze riconosciute dall’assicurazione perdita di

guadagno che ha versato le relative indennità (doc. AI 26; cfr. in esteso al

consid. 2.7.1).

In

sintesi, dunque, tutta la documentazione sopra menzionata e che è stata redatta

parallelamente all’evolversi della condizione psichiatrica dell’assicurato,

indica l’insorgenza di un’incapacità lavorativa duratura nel mese di aprile

2021, come peraltro concluso dall’Ufficio AI.

2.11

Ora,

riguardo al momento dell’insorgenza dell’affezione psichiatrica dell’attore che

ha originato l’inabilità lavorativa continuativa dal mese di aprile 2021, è

vero che i sanitari della clinica __________ sembrano collocarla ad un periodo

anteriore rispetto al momento dell’esordio grave e invalidante dell’aprile

2021, laddove in particolare hanno precisato in occasione del primo ricovero

nel giugno 2021 che si trattava di un assicurato portatore di sintomi di una

malattia psichica presente già “da diversi anni”

(“In der

erweiterten Anamnese zeigen sich deutliche Symptome einer bereits seit mehreren

Jahren bestehenden psychischen Erkrankung”; doc. AI 16). Anche nel rapporto

d’uscita del 12 agosto 2021 i sanitari della clinica, confermata la diagnosi di

“Gemischte schizoaffektive Störung F25.2”, hanno ribadito questa

conclusione (doc. AI 37; cfr. anche l’attestato del 29 novembre 2021, doc. AI 60).

Nel rapporto del 10 novembre 2021

i medesimi sanitari hanno ulteriormente osservato che il disturbo psicotico si

era probabilmente sviluppato sulla base di un disturbo della personalità

paranoide già esistente nella vita di giovane adulto dell’assicurato,

espandendosi quindi durante la vita (“Die wahnhafte Störung hat sich

wahrscheinlich aus einer bereits existierenden paranoiden Persönlichkeitsstörung

im frühen Erwachsenenleben des Patienten entwickelt und sich während des

gesamten Lebens ausgebreitet”, doc. AI 53; cfr. in esteso al consid. 2.7.1).

Il 16 maggio 2022 i sanitari

della clinica hanno ancora confermato la diagnosi di “Wahnhafte Störung,

ICD-10 F22.0” e l’inabilità lavorativa e suggerito che, sulla base dei

racconti della compagna del paziente (secondo la quale in passato una psicologa

gli aveva raccomandato di seguire misure terapeutiche, ciò che tuttavia

l’assicurato non aveva fatto), la patologia psicotica potesse essere presente almeno

sin dal 2004, senza che tuttavia fossero mai state intraprese misure

terapeutiche, con la prima manifestazione acuta della sintomatica delirante nel

2018.

(doc. AI 72; cfr. in esteso al consid. 2.7.1). ./

Anche il dr. __________, incaricato

di una valutazione dall’assicurazione __________, ha riferito che l’incontro

col paziente avvenuto il 27 ottobre 2021 si era reso praticamente impossibile a

causa dello stato dell’assicurato e confermato la diagnosi di “disturbo

schizoaffettivo misto ICD- 10 F:25.2 della clinica __________” aggiungendo

che trattatasi “di un disturbo psicotico grave verosimilmente già presente

negli anni scorsi e che verosimilmente è riemerso nel corso del 2021” (doc.

AI 51).

D’altra parte la dr.ssa __________,

psichiatra che segue l’assicurato dal mese di aprile 2021, nella certificazione

del 9 agosto 2021, modificata la diagnosi in “sindrome schizoaffettiva tipo

misto F 25.2” (precedentemente aveva posto quella di ICD10 F43.22) si

è limitata a confermare l’inabilità lavorativa dal mese di aprile 2021,

indicando soltanto che “il paziente da circa un anno si sente agitato,

nervoso, disforico con umore deflesso e ansioso” (doc. AI 42). Analogamente

la psichiatra si è espressa nell’attestazione del 27 gennaio 2022

all’attenzione della __________ (doc. AI 68). Con rapporto del 20 aprile 2022

sempre la dr.ssa __________, in merito allo sviluppo dei sintomi, ha indicato

che “il paziente era __________, lamenta di essere controllato dai suoi ex

datori di lavoro, è agitato in maniera psicomotoria, confuso e delirante,

sospetta tutti intorno a lui, è diffidente al massimo di tutti” e riguardo

all’anamnesi ha precisato che “il paziente ha sviluppato le sue manie

persecutorie dopo aver lavorato presso la ditta __________, si licenzia in

seguito presso __________” e ha illustrato che “da circa un anno si

sente nervoso, agitato, disforico , umore depresso, riferisce grande tensione endopsichica,

si sente controllato”, e “riferisce grande tensione endopsichica si

sente perseguitato dai suoi ex datori di lavoro, è agitato, teso, nervoso,

umore disforico”, ponendo la diagnosi di “disturbo schizoaffettivo misto

ICD10 F 25.2” (doc. AI 65).

Ora, va ricordato che secondo la

giurisprudenza una riduzione della capacità lavorativa deve essere di principio

comprovata da certificazioni rilasciate in tempo reale, mentre che un’incapacità

lavorativa medico-teorica costatata solamente anni dopo con effetto retroattivo

non è sufficiente (cfr. STF 9C_210/2018 del 29 agosto 2018, consid. 2.2.: “Korrekt ist […], dass der Nachweis einer

berufsvorsorgerechtlich relevanten Einbusse an funktionellem Leistungsvermögen

grundsätzlich durch echtzeitliche ärztliche Atteste zu erbringen ist. Nachträgliche

Annahmen und spekulative Überlegungen, wie etwa eine erst nach Jahren rückwirkend festgelegte

medizinisch-theoretische Arbeitsunfähigkeit, reichen nicht aus (vgl. statt vieler Urteile

9C_96/2008 vom 11. Juni 2008 E. 2.2, 9C_368/2008 vom 11. September 2008 E. 2

Abs. 2; ausserdem Urteil 9C_52/2018 vom 21. Juni 2018 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen)”.

In

concreto, tutto ben valutato, a mente di questo TCA da queste certificazioni

può eventualmente essere riconosciuto che l’assicurato potesse essere portatore

già precedentemente dei “prodromi” del disturbo psichiatrico esordito in

maniera grave e invalidante nell’aprile 2021, ma non è possibile ammettere, in

assenza di attestazioni in tal senso rilasciate in tempo reale o altri elementi

probatori, quali segnatamente assenze dal lavoro comprovate, che le

problematiche psichiatriche abbiano causato già precedentemente al luglio 2018

un’inabilità lavorativa di almeno il 20% e che la stessa sia poi continuata in

seguito in modo duraturo e senza interruzioni fino all’aprile 2021.

Appare piuttosto condivisibile,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni

sociali (tra le tante cfr. DTF 138 V 218 consid. 6, 129 V 177 consid. 3, 126 V

353.

consid. 5b), che, come attestato dalla dr.ssa __________, l’assicurato fosse

con ogni verosimiglianza già da anni portatore di una “fragilità

personologica” (cfr. anche la dr.ssa __________, attestato 19 giugno 2023,

doc. E1) emersa nel corso dell’“età giovanile”, e che abbia quindi sviluppato

nel corso del tempo in maniera patologica una problematica psichiatrica (dovendosi

quindi porre la diagnosi di “disturbo schizoaffettivo misto ICD10 F 25.2”) e

le sue manie persecutorie durante o al termine dell’attività lavorativa presso

la __________. Prova ne è anche che egli aveva dichiarato alla psichiatra che “da

circa un anno”, ovvero al più presto dalla primavera del 2020 (l’assicurato

è paziente della dr.ssa __________ dal mese di aprile 2021), si sentiva “nervoso,

agitato, disforico, umore deflesso, ansioso” e riferiva anche tensione

endopsichica (doc. AI 65).

Del resto l’Ufficio AI,

valutate tali certificazioni agli atti, ha giustamente concluso senza

esitazioni che l’insorgenza di un’inabilità lavorativa rilevante era da situare

“solo” al mese di aprile del 2021 (doc. AI 73). Del resto tale

conclusione non è stata contestata dall’interessato.

In proposito occorre peraltro ribadire

che, diversamente da quanto sembra ritenere l’attore, per fondare una

responsabilità dell’istituto previdenziale occorre non solo che l’affezione

alla salute che ha poi causato l’inabilità lavorativa invalidante sia insorta

durante il periodo assicurato, ma anche che la stessa abbia provocato, nel

medesimo periodo, un’inabilità lavorativa di rilievo, ovvero di almeno il 20%.

Anche volendo per pura ipotesi di lavoro ammettere che l’affezione psichiatrica

che ha poi portato all’invalidità fosse già presente durante il periodo in cui

l’attore era assicurato presso l’istituto convenuto, non può tuttavia essere

ammesso, sulla base degli elementi probatori agli atti, che tale affezione causasse,

durante il periodo in cui era assicurato presso l’IPCT, un’inabilità lavorativa

almeno del 20% (STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008; cfr. consid. 2.3) e

che una siffatta inabilità sia poi perdurata in maniera significativa e senza

interruzioni di rilievo sino all’aprile 2021 quando le condizioni psichiche dell’assicurato

hanno subito un significativo tracollo che ha portato all’inabilità lavorativa

tuttora presente.

Come

è stato dianzi esposto, relativamente agli anni che hanno preceduto l’incidente

del febbraio 2018 non vi sono attestazioni mediche e l’assicurato comunque non

risulta essere stato in cura, fatto questo che già rende quantomeno improbabile

la presenza di una limitazione della capacità lavorativa, la quale non si è del

resto manifestata sul posto di lavoro, ove egli era peraltro chiamato a

svolgere un’attività lavorativa impegnativa e di responsabilità quale quella di

__________.

Nemmeno

il dr. __________, che segue l’assicurato dal 1994 per motivi sportivi, ha del

resto dichiarato di aver rilevato delle patologie di rilievo prima del momento

dell’incidente del __________ 2018, momento in cui egli l’ha inviato alla

psichiatra dr.ssa __________ “per motivi di instabilità psichica”,

apparendo rallentato e ansioso (doc. B12, D2). Dalla solerzia con cui il curante

ha inviato il paziente alla collega psichiatra, si può anche dedurre, e

contrario, che precedentemente egli non aveva mai rilevato tale problematiche.

Quanto

infine al fatto che la dr.ssa __________ ha confermato la presa a carico del

paziente nel marzo 2018 e di aver “oggettivato una condizione mista ansioso

depressiva reattiva ad una vicenda per lui stressante su una probabile

fragilità personologica preesistente” (doc. E1), situazione che avrebbe

potuto giustificare “già a quel tempo una IL che si poteva prevedere essere

di lunga durata”, se tale certificazione permette eventualmente di

ammettere la sussistenza, nel marzo 2018 successivamente all’incidente della

circolazione, di una limitazione dell’abilità lavorativa nella professione di __________

(anche se non è dato a sapere in che misura), essa non consente tuttavia di

ammettere che tale inabilità sia in seguito continuata in misura rilevante e

continuata. In proposito è pertinente anche l’osservazione dell’IPTC secondo

cui “chiunque, a seguito di un incidente stradale, anche in assenza di

fratture, potrebbe presentare sintomi psicologici”, ma ciò non significa

tuttavia necessariamente che poi “il paziente sviluppi una patologia

psichica tale da renderlo, tre anni dopo, del tutto incapace al lavoro” (V

pag. 6).

Resta

il fatto che l’assicurato non ha proseguito gli incontri presso la psichiatra e

sino al mese di aprile 2021 non ha più necessitato di cura medica.

Inoltre,

le sue condizioni di salute non gli hanno impedito di mettersi alla ricerca di

un lavoro a tempo pieno e di percepire le indennità di disoccupazione da

novembre 2018 e di farsi assumere, dal novembre 2020, quale __________ presso

la ditta __________.

Sia

pure osservato che la sintomatologia manifestata dall’attore nel marzo 2018 e

descritta dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ indica una situazione valetudinaria

decisamente diversa da quella constatata a partire dal mese di aprile 2021. Se immediatamente

dopo l’incidente del febbraio 2018 giusta i due medici citati egli era apparso

essenzialmente ansioso e depressivo (e non ha ritenuto in seguito di

abbisognare di alcun supporto medico/psichiatrico), tre anni dopo, nel mese di

aprile 2021, egli si è presentato decisamente scompensato tanto da causare un

prolungato ricovero in una struttura psichiatrica specializzata.

Appare

quindi altamente verosimile che la patologia psichica attualmente invalidante

si sia sviluppata nel corso degli anni, assumendo una misura e un carattere

invalidante non da ultimo a seguito dell’esperienza lavorativa presso la __________.

Sia

pure detto a titolo abbondanziale che qualora si volesse per ipotesi ammettere

che la patologia psichiatrica attualmente invalidante fosse presente (in misura

tale da causare un’inabilità lavorativa) già all’epoca dell’affiliazione presso

l’IPCT, vi sarebbe allora pure da chiarire se tale affezione non fosse già

presente in epoca anteriore all’inizio del rapporto di lavoro quale __________

e, quindi, all’affiliazione presso l’IPCT (egli è stato tra l’altro attivo

presso la __________ come assicuratore nel 2012 e disoccupato dal gennaio al

settembre 2013, doc. AI 17), considerato come i sanitari della

clinica __________ abbiano affermato che già nel 2004 egli potesse presumibilmente

essere portatore dell’affezione psichiatrica (cfr. certificazione del 16 maggio

2022: “anhand der uns

vorliegenden Akten, die uns freundlicherweise durch die aktuelle

Lebenspartnerin zur Verfügung gestellt wurden, besteht der Gesundheitsschaden

bereits seit mindestens 2004, allerdings ohne dass bereits damals

therapeutische Massnahmen ergriffen wurden.”, doc. AI

72). In questa ipotesi, l’istituto di previdenza convenuto non potrebbe

comunque essere ritenuto responsabile per l’invalidità successivamente insorta,

ritenuto che l’applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP (che

appunto fa dipendere l’obbligo prestativo dall’esistenza di un rapporto

assicurativo nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa) fa sì che

nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la stessa causa l’istituto

di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni poiché l’inabilità lavorativa

sussisteva già all’inizio del rapporto di previdenza (DTF 123 V 267 consid. 3;

Stauffer, op. cit., n. 1058; cfr. al consid. 2.5).

2.12

Dalle

suddette conclusioni potrebbero sembrare in parte divergere le certificazioni

mediche più recenti prodotte in questa sede.

Con uno scritto del 27 gennaio

2025.

il dr. __________, richiesto dall’assicurato, elencata la documentazione sottopostagli

(e meglio i certificati dei medici della clinica __________, la disdetta dalla

ditta __________ del 29 aprile 2021, un estratto da un sito d’informazione

online riferito ad una vicenda di un incidente del 2018, copia della decisione

disciplinare del __________ dell'11 maggio 2016 in seguito ad un evento in cui

l'assicurato avrebbe postato sui social network notizie false riguardanti il __________),

così si è espresso:

" (…) __________

” (doc. H1)

La dr.ssa __________ ha attestato

quanto segue il 28 gennaio 2025:

" __________

” (doc. H2)

A

tal proposito, ricordate nuovamente le difficoltà legate ad una valutazione

retrospettiva (secondo la giurisprudenza, come detto, una riduzione della

capacità lavorativa deve di principio essere comprovata da certificazioni

rilasciate in tempo reale, mentre che un’incapacità lavorativa medico-teorica

costatata solamente anni dopo con effetto retroattivo non è sufficiente; STF

9C_210/2018 del 29 agosto 2018 e riferimenti), come detto nel caso di specie la

documentazione medica relativa alla domanda di prestazioni AI, sfociata nel

provvedimento dell’AI del maggio 2022 (cfr. consid. 1.2.), evidenzia in modo pressoché

univoco e lineare il mese di aprile 2021 quale data a far tempo dalla quale è

stata accertata da più specialisti un’incapacità lavorativa. Prima di allora, e

in particolare all’epoca in cui l’attore ancora era assicurato presso

l’istituto previdenziale convenuto, non vi è alcuna certificazione “in tempo

reale” che attesti un’incapacità lavorativa rilevante ai sensi di legge.

In simili circostanze e

richiamata la giurisprudenza dell’Alta Corte citata sopra, lo scrivente

Tribunale ritiene che le attestazioni allestite diversi anni dopo dai dr.i __________,

__________, __________ e __________, non sono sufficienti a sovvertire o anche

solo a mitigare il peso probatorio della suevocata refertazione agli atti rispettivamente

l’assenza di alcuna certificazione conclusiva resa nel periodo assicurato. È

quindi da ritenere che l’incapacità lavorativa in misura rilevante e duratura

dell’attore è da far risalire al più presto al mese di aprile 2021, contestualmente

alla conclusione del rapporto di lavoro come __________ presso la __________ e

non prima.

Certo, come dianzi esposto (cfr.

al consid. 2.11), va nuovamente ribadito che non si può negare che

verosimilmente l’attore riscontrasse delle difficoltà psichiche già precedentemente

all’esordio drammatico nell’aprile 2021 e successivamente comportante un’inabilità

lavorativa continuativa. Già si è esposto che i sanitari della clinica __________

hanno affermato che il disturbo psicotico si era probabilmente sviluppato da un

disturbo paranoico della personalità già esistente da giovane adulto, almeno

sin dal 2004, senza tuttavia che ai tempi fossero state intraprese misure

terapeutiche (rapporti 10 novembre 2021 e 16 maggio 2022, doc. AI 53, 72).

Tuttavia, ai fini della

definizione di una eventuale responsabilità dell’istituto previdenziale

convenuto, decisiva appare solo la circostanza che tali difficoltà non siano

confluite in un accertamento medico che certificasse “in tempo reale”

un’incapacità lavorativa rilevante e duratura ai sensi di legge.

Si ribadisce in effetti che è

un fatto incontestabile che durante l’esercizio della sua attività lavorativa

come __________, dal settembre 2013 alle dimissioni con effetto alla fine di

giugno 2018, non solo non vi siano attestazioni mediche che documentino delle

cure mediche o delle problematiche di salute, ma neppure sono state registrate

assenze per malattia dal lavoro (se non 2 giorni nel 2017 e nel 2018 13 giorni

successivamente all’incidente del __________ 2018; doc. B5).

Quanto alle “stranezze”

da lui palesate fin dal 2014, ovvero agli aspetti comportamentali e alle “prese

di posizione/decisionali atipiche/assurde” richiamate dall’attore e avvalorate

dall’allegata documentazione [segnatamente la pubblicazione sui social nel 2016

di una notizia, poi rivelatasi falsa, riguardante il _____________ (fatto

questo che è stato sanzionato da un provvedimento disciplinare deciso dal __________

l’__________ 2016, doc. H3); il ritiro della patente nel 2017 per eccessiva

velocità e la successiva messa a disposizione del proprio veicolo ad una

persona senza valida licenza di circolazione, fatti questi pure oggetto di

procedura disciplinare (doc. H4); nel 2018 l’incidente e la registrazione non

autorizzata di comunicazioni telefoniche con colleghi; cfr. allegato

dell’attore del 30 gennaio 2025, IX e doc. annessi], tali eventi, anche volendoli

considerare “inadeguati”, non permettono di comprovare di per sé

l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante né un’inabilità

lavorativa. Come osservato dall’istituto convenuto, essi possono anche essere

ascritti a caratteristiche caratteriali o personologiche (XIII).

Ai fini del presente contendere

tali circostanze non paiono comunque rilevanti, considerato come le stesse non sembrano

comunque aver impedito all’assicurato di esercitare senza apparenti limitazioni

la sua attività lavorativa di __________.

Nemmeno permettono una diversa

conclusione le allusioni, peraltro contestate con forza e comunque non

comprovate, circa presunti atteggiamenti di pressione e intimidazione

psicologia esercitati nel 2018 ai danni dell’attore da funzionari

dell’amministrazione cantonale in occasione della fine del rapporto di lavoro.

D’altra parte sia di nuovo

ribadito che anche volendo ammettere che nel periodo immediatamente successivo

all’incidente della circolazione del __________ 2018 egli abbia manifestato

delle affezioni con influsso sulla sua capacità lavorativa, viste le certificazioni

della dr.ssa __________ che riferisce di averlo visitato nel marzo 2018 per un

quadro depressivo-ansioso su una “probabile fragilità personologica

preesistente” (doc. B13 e E2), tuttavia la documentazione agli atti attesta

che in seguito l’assicurato non abbia necessitato di cure psichiatriche (sino

al mese di aprile 2021 quando ha iniziato ad essere seguito dalla dr.ssa __________)

e si sia annunciato alla disoccupazione alla ricerca di un’attività a tempo

pieno percependo le relative indennità giornaliere da novembre 2018 sino a

novembre 2020, iniziando poi un’attività lavorativa nel dicembre 2020 (doc. AI

17).

Ora, secondo la giurisprudenza fra le circostanze da prendere in considerazione per la

valutazione della connessione temporale rientrano i rapporti esteriori verso

terzi nel mondo lavorativo, come il fatto che un assicurato percepisca per un

lungo periodo delle indennità della disoccupazione quale persona con una

capacità al collocamento per un’attività da svolgere a tempo pieno (STF 9C_768/2008 del 15 maggio 2009 consid. 3. con riferimenti; cfr.

nondimeno anche STFA B 23/01 del 21 novembre 2002 consid. 3.3

e B 127/04 del 21 aprile 2005 consid. 4.3.4 citate in Vetter, op. cit., ad art.

23, n. 36 pag. 96).

In concreto, anche se è vero che per

la giurisprudenza l’idoneità al collocamento non esclude la presenza di

un’incapacità lavorativa (STF B 127/04 del 21 aprile 2005 consid. 4.3.4), ricordato

che egli ha percepito per due anni le indennità contro la disoccupazione,

apparentemente con piena capacità al collocamento, circostanza che, come da

giurisprudenza riportata sopra, rientra nell’ambito della valutazione della

connessione temporale, in assenza di certificazioni mediche che possano in

qualche modo attestare diversamente, a mente di questo TCA occorre concludere,

con verosimiglianza preponderante, che durante quel periodo l’attore fosse

abile al lavoro.

Quanto al fatto che,

successivamente alla fine dell’attività lavorativa quale __________ nel giugno

2018, l’interessato ha ripreso un’attività lavorativa soltanto a decorrere dal

dicembre 2020, ciò non significa tuttavia, come sembrerebbe essere il parere

dell’attore, che per questa ragione sussiste una connessione temporale tra

un’ipotetica inabilità lavorativa sorta durante il periodo di affiliazione

presso la convenuta (ossia in concomitanza con l’incidente della circolazione)

ed il risorgere dell’incapacità lavorativa e conseguente invalidità nel mese di

aprile 2021.

Del resto gli unici medici ad

averlo visitato nel periodo qui rilevante e in cui egli era assicurato presso

l’IPTC, ossia il dr. __________ e la dr.ssa __________, hanno riferito che egli

all’epoca manifestava “instabilità psichica” (doc. D2) rispettivamente “una

condizione mista ansioso depressiva reattiva ad una vicenda per lui stressante

su una probabile fragilità personologica preesistente” (doc. E1). Ora, tale

situazione, quand’anche per ipotesi avesse potuto provocare un’inabilità

lavorativa come __________, come attestato il 5 settembre 2023 dalla dr.ssa __________

(doc. E2), non ha comunque necessitato in seguito di cure mediche e non vi sono

elementi che comprovino che tale inabilità lavorativa sia in seguito continuata

senza notevoli interruzioni sino all’aprile 2021.

Come detto, appare altamente verosimile

che, come attestato dal dr. __________, l’attore abbia sviluppato dei disturbi

psichici esorditi “all’inizio dell’età adulta” e che essi siano poi

evoluti nel tempo con relativo aggravamento. Se i comportamenti “bizzarri”

evocati sin dal 2014 possono anche essere imputabili a tali disturbi, resta il

fatto che, come detto, precedentemente all’aprile 2021 non è possibile

ammettere la presenza di un’inabilità lavorativa continuata e senza

significative interruzioni di almeno il 20%.

In conclusione, secondo il grado

di verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V

177.

consid. 3 pag. 181), questo TCA non può concludere che l’incapacità

lavorativa che ha portato all’attuale invalidità di natura psichiatrica

riconosciuta dall’AI sia sorta durante il rapporto previdenziale presso l’IPCT

conclusosi il 30 giugno 2018 rispettivamente 30 luglio 2018 (cfr. consid.2.2).

Ne consegue che rettamente l’istituto

previdenziale convenuto ha negato il versamento di prestazioni d’invalidità.

2.13

L’attore ha chiesto l’audizione dei

medici curanti e l’allestimento di una perizia medica (I e IX).

Questo Tribunale ritiene che la

documentazione agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la

vertenza senza che si renda necessaria l’assunzione di ulteriore materiale

probatorio.

In

particolare, i medici curanti dell’assicurato hanno già avuto modo di

esprimersi a più riprese sulla sua situazione valetudinaria.

Quanto alla richiesta di perizia

psichiatrica alla stessa non è necessario dare seguito, la documentazione agli

atti essendo, come dianzi esposto, sufficiente per escludere uno stretto nesso

temporale tra la patologia psichiatrica (che ha portato l’Ufficio AI a riconoscere

il diritto a prestazioni con provvedimento del maggio 2022; cfr. consid. 1.2) e

un eventuale danno alla salute all’origine di un’incapacità lavorativa

dell’attore presente al momento in cui egli era ancora assicurato presso l’IPCT.

Un’ulteriore valutazione medica non potrebbe portare ad una diversa valutazione

ritenuto anche che, come anticipato, secondo la giurisprudenza una riduzione

della capacità lavorativa deve essere comprovata da certificazioni rilasciate

in tempo reale (cfr. STF 9C_210/2018

del 29 agosto 2018 consid. 2.2).

Al riguardo, va fatto presente

che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere

non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.

(SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v

Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti).

2.14

Ne

consegue la reiezione della petizione.

Essendo la presente

procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. art. 29

cpv. 1 Lptca), non sono accollate tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni