34.2024.28
Assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità dell'AI, chiede l'erogazione di una rendita d'invalidità LPP. L'istituto di previdenza nega la prestazione considerato come l'inabilità lavorativa causa dell'invalidità è insorta dopo l'uscita dell'assicurato dall'istituto di previdenza. A ragione
12 maggio 2025Italiano81 min
materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie
Source ti.ch
Incarto
n.
34.2024.28
FC
Lugano
12 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla petizione del 12 novembre 2024 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 6501
Bellinzona
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato nel __________, è stato (nuovamente)
alle dipendenze del Cantone Ticino in qualità di __________ dal ___________
2013 sino alle sue dimissioni con effetto dal 30 giugno 2018, successivamente
ad un incidente della circolazione del __________ 2018. Di conseguenza in tale
periodo ai fini previdenziali egli è stato assicurato presso l’Istituto di
previdenza del Cantone Ticino (di seguito IPCT). A seguito dell’interruzione
del rapporto lavorativo, la prestazione di libero passaggio di fr. 210'681.45 è
stata trasferita presso la fondazione Istituto collettore LPP __________ il 13
settembre 2018.
1.2. Dopo un periodo di disoccupazione e
un’attività lavorativa come __________ svolta dal dicembre 2020 al maggio 2021,
nel luglio 2021 AT 1, nel frattempo trasferitosi a __________, ha presentato
una domanda di prestazioni AI per adulti presso l’Ufficio AI competente del
Cantone __________, adducendo problematiche psichiatriche. Esperiti gli
accertamenti del caso, con progetto di decisione del 20 maggio 2022, divenuto
in seguito definitivo, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto alla rendita
intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° aprile 2022 (con decorrenza
dell’anno di attesa dal 26 aprile 2021; doc. B6).
1.3. Nel marzo e luglio 2022 AT 1 si è
rivolto all’IPCT chiedendo l’erogazione di una rendita d’invalidità della
previdenza professionale. Con diversi scritti dell’IPCT del 21 settembre 2022,
23 novembre 2022, 8 maggio 2023 e 9 gennaio 2024, la richiesta è stata respinta
in sostanza con la motivazione che dalle informazioni assunte presso la Sezione
delle risorse umane della Repubblica e Cantone Ticino risultava che al momento
della cessazione del rapporto di impiego il 30 giugno 2018 non vi era alcuna
incapacità lavorativa, come era desumibile dai dati inerenti alle sue assenze
per malattia e infortunio durante l’attività lavorativa. Inoltre, anche
dall’esame dell’incarto AI richiamato agli atti, emergeva che l’incapacità
lavorativa alla base dell’invalidità era insorta soltanto nell’aprile 2021
(doc. B3, B5, B9 e B14).
1.4. Con petizione del 12 novembre 2024
l’assicurato chiede la condanna dell’istituto previdenziale al versamento di
una rendita intera d’invalidità, allegando documenti e certificati medici.
L’attore evidenzia in sostanza
che dagli atti risulterebbe che l’affezione psichiatrica di cui egli è
portatore sarebbe già stata presente quando egli era alle dipendenze della __________
e che del resto l’incidente stradale del __________ 2018 avrebbe notevolmente
peggiorato il suo stato di salute. Anzi: l’incidente stesso sarebbe stato “una
conseguenza a monte di uno stato di malattia psichica già preesistente” (I).
1.5. Con la risposta di causa l’IPCT chiede
la reiezione della petizione. Ribadendo che l’inizio dell’incapacità lavorativa
che ha portato all’invalidità non risale al periodo in cui l’attore era alle
dipendenze dello Stato del Cantone Ticino e, di conseguenza, a lui affiliato, ma
sarebbe successivo, l’istituto previdenziale evidenzia come posteriormente
all’incidente del febbraio 2018 l’attore sia stato iscritto alla disoccupazione
alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno e avrebbe pure lavorato, dal 1°
dicembre 2020 al 1° maggio 2021, presso una ditta di __________ quale __________.
In assenza di un’inabilità lavorativa attestata durante il periodo di lavoro
presso la __________, difetterebbe il necessario stretto nesso materiale e
temporale tra una (indicata solo a posteriori e quindi non provata) affezione
alla salute causante un’inabilità lavorativa durante il rapporto di lavoro e
l’affezione psichiatrica che ha portato all’invalidità.
1.6. Con scritto del 30 gennaio 2025 l'attore,
assistito dalla signora RA 1, ha ulteriormente motivato la propria richiesta di
rendita d’invalidità, sulla base di nuova documentazione e recenti certificazioni
dei curanti (IX e allegati).
Con osservazioni del 24
febbraio 2025 l’IPCT ha confermato la richiesta di reiezione della domanda di
prestazioni (XIII).
Delle rispettive argomentazioni
si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di merito.
considerato in diritto
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone
designa un Tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle
controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente
nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1
della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale
e sulle fondazioni; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo
l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso Ia quale l’assicurato fu assunto.
Oggetto del contendere è sapere
se l’istituto previdenziale convenuto debba versare a AT 1, sino al 30 giugno
2018 alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino, una prestazione
d'invalidità.
Siccome il luogo in cui l'attore
è stato assunto si trova in Ticino e
trattandosi di controversia tra
assicuratore LPP e (potenziale) avente diritto, è data la competenza dello
scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con
riferimenti).
2.2. L’attore, in possesso dell’Attestato
federale di __________ conseguito nel dicembre 2003 e già in servizio presso il
__________ dal gennaio 2003 al 31 dicembre 2011, dopo un’esperienza lavorativa
quale __________ presso la __________ nel 2012 (doc. AI 6 e 17), è stato riassunto
quale __________ presso la __________ dal 16 settembre 2013 e di conseguenza è
stato assicurato per la previdenza professionale presso l’IPTC dalla medesima
data (doc. 2 incarto IPCT).
Successivamente ad un incidente
della circolazione di cui è stato protagonista il __________ 2018, il rapporto
di lavoro si è formalmente concluso a seguito di dimissioni del dipendente con
effetto al 30 giugno 2018 (doc. 20 incarto IPCT).
Ora, per i rischi morte e
invalidità l’assicurato è stato assicurato all’istituto convenuto nel periodo
dal 16 settembre 2013 sino al 30 luglio 2018, ossia ancora un mese dopo lo
scioglimento del rapporto di impiego, tenuto conto della proroga della
copertura assicurativa giusta l’art. 10 cpv. 3 LPP e l’art. 7 cpv. 3 del Regolamento
di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre
2013 (stato 1° gennaio 2021).
In lite è la questione di sapere
se l’IPCT debba versare all’attore una prestazione d’invalidità LPP.
A AT 1 è stato riconosciuto il
diritto ad una rendita intera dell’AI dal 1. aprile 2022, avendo l’Ufficio AI
competente stabilito che l’assicurato era da considerare inabile in misura
totale dal 26 aprile 2021 (progetto di decisione dell’UAI del 20 maggio 2022, doc.
73 incarto IPCT).
L’IPCT non contesta che l’attore
sia stato assicurato presso di lui nel momento in cui egli ha subito, il __________
2018, un incidente della circolazione. Nega tuttavia il versamento di
prestazioni d’invalidità, considerato come al momento dell’uscita dall’istituto
(il 30 giugno 2018) non vi era alcuna incapacità lavorativa confermata da un
certificato medico reso a quell’epoca. Durante il periodo d’ assicurazione del
resto egli era stato inabile al lavoro soltanto 2 giorni nel 2017 e dal __________
al __________ 2018 (doc. B5). Fa poi rilevare che successivamente alla
cessazione del rapporto di lavoro quale __________ del resto l’assicurato è stato
iscritto alla disoccupazione percependo le relative indennità dal novembre 2018
al novembre 2020 (doc. AI 17) e dal 1° dicembre 2020 al 1° maggio 2021 ha
svolto un’attività lavorativa come __________ presso un’azienda di __________,
ciò che in ogni modo interromperebbe il necessario nesso temporale tra
un’eventuale (tuttavia non comprovata) affezione invalidante presente durante
il periodo di assicurazione e la successiva invalidità.
A nulla mutano a suo avviso
neppure i recenti certificati medici che attesterebbero a posteriori un’inabilità
lavorativa per motivi psichici “verosimilmente” già presente durante l’affiliazione
presso l’IPCT, ritenuto inoltre che dalla documentazione agli atti non risulta
che l’attore sia stato in cura per problemi psichiatrici prima del 23 aprile
2021.
2.3. Secondo l’art. 23 LPP, che è una
disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità
le persone che:
a) nel senso
dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al
momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato
all’invalidità;
b) in seguito a
un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20
e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate
allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è
aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
c) diventate
invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano
un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio
dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la
cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40
per cento.
Per avere diritto ad una
rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere
assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una
diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid.
3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STF B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è
invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria
oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag.
469 consid. 5a). L' evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la
sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, non la
nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b;
SZS 1994 pag. 469 consid. 5°; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. ediz., 2019, n.
1037; SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è
stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il
datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno
di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della
rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116
consid. 2b).
Le prestazioni sono dovute
dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è - o era - affiliato al
momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena descritto, premesso che
tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una connessione materiale e
temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo di previdenza
presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità
lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al
momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato
sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). D’altra parte,
l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se
l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto
assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale
e temporale (SZS 2003 pag. 356).
Fatti
I medesimi principi valgono in
materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni regolamentari o statutarie
divergenti (SVR 1994 BVG 18 pag. 57; SZS 2005 pag. 243).
Qualora, inoltre, esista il
diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a
versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i
medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite
von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 N 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo
2000).
Va altresì ulteriormente
ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che
l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio
del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è
sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al
momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità
(SVR 1997 BVG Nr. 80).
2.4. L’art. 26 LPP stabilisce che, per
la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per
analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione
invalidità (art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI; cfr. in merito DTF 140 V 474
consid. 3.3.2). Secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto ad una
rendita se:
" a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le
mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione
ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante
un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.”
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI, il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente
il compimento dei 18 anni.
L'istituto di previdenza può
inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle
prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario
completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).
Basandosi su questa
disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato
di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei
suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha
autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli
istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino
all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in
sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere
dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento
del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state
finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
Per la giurisprudenza l'art. 26
OPP2 rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende evitare che
il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore
di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle
risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente
(Messaggio del Consiglio federale sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V
26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b, SZS 1994
pag. 236; SZS 1998 pag. 393). Presupposto essenziale è che le indennità siano
state effettivamente versate; un semplice diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 26 BVV 2 n. 3 pag.
396 con riferimenti; Hürzeler in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire
LPP e LFLP, ad art. 26, n. 8, pag. 387).
Il diritto ad una rendita
d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne
(regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente
(DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26, n. 10,
pag. 387).
L'istituto di previdenza non
autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni
cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma
regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24
OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP considerato come le indennità
giornaliere di malattia non sono dei proventi da prendere in considerazione
nell'ambito del calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit.,
ad art. 26 n. 11, pag. 388 con riferimenti). La regola non cambia anche quando
le disposizioni interne dell’istituto di previdenza non prevedono la
possibilità di differire il diritto alle prestazioni in caso di pagamento
d’indennità giornaliere.
Questa regolamentazione vale
anche in materia di previdenza più estesa alla quale è pure applicabile l'art.
122 cpv. 3 OAMal (RAMI 1994 p. 173).
Invece, nel caso in cui le
condizioni dell’art. 26 OPP2 sono soddisfatte, l’assicurato riceve soltanto
l’80% del suo stipendio, senza aver la possibilità di compensare il 20% residuo
con delle prestazioni (eventualmente ridotte) dell’istituto di previdenza
(Frésard, "Questions de coordination en matière de prévoyance
professionnelle", in: RJN 2000 p. 32).
D’altra parte, giusta l’art. 4
LAI l’invalidità (art. 8 LPGA) può essere conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio ed è considerata insorgere quando, per natura e gravità,
motiva il diritto alla singola prestazione. Per l’art. 8 LPGA, l’invalidità è
l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di
lunga durata. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di
eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del
lavoro e equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro
(DTF 117 V 335 consid. 5c DTF 109 V 28). In ambito AI va pertanto valutato se
l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e
parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in
un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF 111 V 21; Brühwiler, Die
betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le attività
considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima
attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse. Per la
stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del
secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della
previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio
il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).
Secondo la giurisprudenza,
nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di
principio vincolati da quanto pronunciato dall’AI non solo per quel che
riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG
Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma
ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di
conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la
capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e
duratura (DTF 134 V 64; 133 V 67; 126 V 310 consid. 1; 123 V 271 consid. 2a;
SZS 2002 pag. 155; 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a). In
tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit.,
n. 1018 segg; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1996, pag. 24). Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero
condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF
118 V 39 consid. 2b, 115 V 218 consid. 4 e 210 consid. 2b). A tale vincolo di
principio degli istituti di previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI
nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr.
DTF 130 V 78, 132 V 1).
L’istituto di previdenza non è
tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto,
a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’AI se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 134 V 64; 133 V
67; 123 V 271 consid. 2a; 115 V 208 consid. 2c, 212, 215
consid. 4c, 218 consid. 4; 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a;
cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito
a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo non
vincolante per l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli
atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa).
D’altra parte, la
giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio AI è tenuto a
notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in
linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire
prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente
innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e
ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione
dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto
così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona
invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non
attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64; 133 V 67; 130 V 273
consid. 3.1; 129 V 75 e 150; cfr. anche le STFA B 32/03 del 21 gennaio 2005;
cfr. anche l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI). La questione
di sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato
successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in
seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir
esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006
pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008
del 25 febbraio 2009).
Secondo il TF, considerato come
lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti
di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo
sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli
organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per
l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava
effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale
devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del
18 settembre 2009; STFA B 83/04 del 25 aprile 2006; B 50/99 del 14 agosto 2000;
B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001).
Ne discende che la fissazione
della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non
esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni
d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in
misura ridotta, già prima dell’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI
(Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio 2000).
In virtù della LPP, inoltre, le
fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza
più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465/466 consid. 4b/aa), sono
libere di estendere il concetto di invalidità. Ciò non significa tuttavia che i
fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS
1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi adottano nei loro statuti o nei
regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi,
nell'applicazione dei criteri, ai concetti usuali delle assicurazioni sociali e
ai principi generali (DTF 115 V 208, 113 II 347 consid. 1, 111 V 239).
Se essi infatti fanno espresso
riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla
valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la
stessa appaia di primo acchito insostenibile (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215
consid. 4c; SZS 2002 pag. 155 e 1996 pag. 48 consid. 2b/d; SVR 1995 BVG Nr. 22
pag. 57 e 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;).
Infine, se il concetto di
invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle
conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto
conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su
elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà vincolata da una valutazione che
si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71 e 1996 pag. 56; DTF 118 V 73
consid. 1; 117 V 335 consid. 5c).
Giusta l’art. 24 cpv. 1 LPP
infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso
dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido
per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un
quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.
Nell’ambito della previdenza
più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel
loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della rendita
corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve
corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STFA B 115/06
del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007; Vetter-Schreiber,
op. cit., all’art. 24 n. 23, pag. 108).
2.5. Secondo la giurisprudenza l’art. 23
LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di
previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già
colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di
lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto
al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate
condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza
e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c; 120 V 117
consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à
prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de
l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche
SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).
Secondo la giurisprudenza
federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la
prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in
un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre
sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e
temporale.
Vi è connessione materiale
se il danno alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado
di invalidit) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante
l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato
un’incapacità di lavoro.
La connessione temporale
presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non
sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta
se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro,
ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere
il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid.
2c). In effetti secondo il TFA “l’ancienne institution de prévoyance ne
saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles
manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa
capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c; cfr. anche DTF
138 V 409 consid. 6.2)
In tal caso il vecchio istituto
di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die
zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).
Si osservi che il requisito del
nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo
prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si
tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale
criterio vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un
istituto di previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento
dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio
d'invalidità sorto dopo la fine del rapporto di previdenza in un momento in cui
l'interessato ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non
era assicurato presso alcun istituto di previdenza (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69
consid. 5a pag. 70; STFA B 34/01 del 15 novembre 2001 consid. 1b e B 72/99 del
10 ottobre 2001 consid. 4). In effetti per ammettere l’obbligo prestativo di un
istituto di previdenza occorre che le condizioni previste dall’art. 23 LPP
siano adempiute, ossia che esista un’invalidità ai sensi dell’AI, che la stessa
sia di almeno il 40%, l’inabilità lavorativa che ha poi portato all’invalidità
sia insorta durante il rapporto previdenziale, l’invalidità sia riconducibile
alla medesima causa che ha portato all’inabilità lavorativa: in assenza di uno
di questi presupposti l’obbligo prestativo va negato (Stauffer, op. cit. n.
1031 segg).
Per i casi in cui già prima
dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una parziale inabilità
lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita d’invalidità da parte
dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità inferiore al 40%, la
rigorosa applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP, che
appunto fa dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un rapporto assicurativo
nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa sì che in questi casi
nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la stessa causa l’istituto
di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni poiché l’inabilità
lavorativa sussisteva già all’inizio del rapporto di previdenza (DTF 123 V 267
consid. 3; Stauffer, op. cit., n. 1058).
A questo principio viene
tuttavia parzialmente derogato nei casi di invalidità causata da un’infermità
congenita e di invalidi minorenni giusta le lett. b e c dell’art. 23 LPP, nel
senso che in questi casi gli assicurati hanno diritto a prestazioni da parte
dell’istituto di previdenza in caso di aggravamento dell’incapacità lavorativa
ad almeno il 40% durante l’affiliazione anche se presentavano già un’incapacità
al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività
lucrativa (Stauffer, op. cit, n. 1059).
Ai fini del versamento delle
prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria
dev'esserci quindi un nesso materiale e temporale stretto tra la causa dell’incapacità
di lavoro e l'invalidità.
Il nesso materiale è,
come accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in
sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto
non è realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un
dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non
emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).
Va detto che in questo contesto
non è rilevante se tra il danno alla salute che è causa dell’inabilità
lavorativa e l’affezione che ha come conseguenza l’invalidità esista un nesso
di causalità adeguata, ma piuttosto se esiste un’affezione alla salute
sostanzialmente diversa (STF B 42/02 del 11 febbraio 2003 consid. 2.2). Anche
il fatto che l’assicuratore contro gli infortuni ammetta o neghi il nesso
causale adeguato tra un infortunio e delle affezioni alla salute non è
rilevante per l’istituto di previdenza che deve rispondere ex art. 23 LPP per
un’inabilità lavorativa indipendentemente dal fatto che essa sia causata o meno
da un infortunio (STF 9C_950/2012 del 7 aprile 2013).
Nella sentenza pubblicata in
DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente
giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza
dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità
nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina
sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità
lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno
alla salute, ritenuto che questa attività, raffrontata a quella abituale, deve
però permettere di conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (cfr.
Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 36, pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58). Il TF ha
inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non
si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto
agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb),
mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il
nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se
l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata
un’incapacità di lavoro (cfr. STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in: Plädoyer
4/94 pag. 66/67). Per risolvere tale questione si dovrà quindi tener conto
delle circostanze del caso concreto, e meglio della natura della malattia, del
pronostico del medico e dei motivi che hanno indotto ad assumere l’interessato
(DTF 134 V 22, 123 V 264 e 267; SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no.
18 pag. 69segg.; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2b). In questo senso nel caso
di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità
lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa
dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e
una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere
improbabile (DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è
piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato
ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto
duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del
tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit. ad art. 23 n. 37 p.
97; STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 pag. 67) (con
riferimento al presupposto della connessione materiale nel caso della
sussistenza di problemi somatici e psichici, cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 25 pag. 82 con riferimenti;
cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con
riferimenti; cfr. Hürzeler, op. cit., all’art. 23, n. 28 pag. 360; STFA B 37/06
del 22 settembre 2006; B 32/03 del 21 gennaio 2005; cfr. anche B 11/02 del 14
giugno 2004; B 9/06 del 21 novembre 2006; B 22/04 del 21 aprile 2005; cfr.
anche STF 9C-578/2008 del 29 maggio 2009; 9C-772/2007 del 26 febbraio 2008;
9C-330/2008 del 4 settembre 2008).
Sempre
riguardo all’interruzione del nesso temporale tra l’incapacità lavorativa
originaria e la successiva invalidità vedi anche la DTF 144 V 58 nella quale
l’Alta Corte, dopo un riepilogo della giurisprudenza, ha concluso che “(…)
la connessione temporale tra l'incapacità lavorativa insorta durante il
rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è interrotta quando è data una
capacità lavorativa superiore all'80% in un'attività lavorativa adeguata
durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5). (…)” (regesto della DTF 144 V
58).
Quanto al presupposto della
connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene
che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere
terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della
valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un
indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano,
rispetto ad altri aspetti, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè
non protetto né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito
(M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung: weitere Fragen zu art.
23 BVG, SZS/RSAS 1997, Sonderheft, pag. 120 segg., in particolare 124; cfr.
anche STFA B 22/99 del 6 agosto 2001 dove una ripresa dell’attività lavorativa
della durata di sette mesi non ha comportato nello specifico un’interruzione
del legame temporale; cfr. anche STFA B 38/92 del 30 novembre 1993).
Per ritornare al requisito del
presupposto materiale, va anche detto che se l’invalidità che dà luogo a
una rendita è da ricondurre a diverse affezioni alla salute, di cui però solo
una ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato durante la
copertura previdenziale, l’istituto di previdenza deve unicamente rispondere
per l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la parte dell’invalidità
globale che è dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in modo tale da
dare luogo a prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha lasciato
l’istituto di previdenza, la connessione materiale necessaria fa infatti
difetto (Hürzeler, op. cit., all’art. 23 pag. 361).
Secondo la giurisprudenza, può
esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici,
sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad
una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata
fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici.
Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica
si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia
visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber,
op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STF B 46/06 del 29
gennaio 2007 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche STF
9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 e riferimenti; cfr.
Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 28, pag. 360).
Una connessione materiale
esiste per esempio nel caso di una persona assicurata, sofferente nel periodo
assicurato prevalentemente di fibromialgia, che già durante tale periodo ha
sviluppato un danno invalidante psichico che ha quindi marcato in modo rilevante
il decorso dell’affezione somatica.
Tuttavia, nel caso in cui le
affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte, non vi è
un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione della
capacità lavorativa non era dovuta ai motivi psichici che hanno finalmente
condotto all’invalidità, ma unicamente a delle affezioni somatiche che infine
non sono risultate invalidanti (Hürzeler, op. cit., all’art. 23,
n. 28, pag. 360 con riferimento a STFA B 37/06 del 22 settembre 2006 consid.
3.3 e STF 9C_370/2016 del 12 settembre 2016 consid. 3).
Una connessione materiale deve
in particolare essere negata quando l’attribuzione della rendita AI risulta
unicamente dai problemi di natura psichica diagnosticati e che non può essere
dedotto dagli atti medici e peritali alcun elemento indicante la presenza già
durante il rapporto di previdenza di un problema psichico e una conseguente
inabilità lavorativa, ma che al contrario solo delle inabilità lavorative
causate dai dolori dorsali erano state attestate nel periodo in cui
l’assicurato aveva la qualità di assicurato. Questo deve valere anche nel caso
in cui sia evidente che i problemi dorsali alla base dell’incapacità lavorativa
avevano già all’epoca un’influenza sullo stato psichico dell’assicurato e sulla
sua situazione psicosociale (STFA B 9/06 del 21 novembre 2006 citato in Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 25). La connessione materiale
fa pure difetto se una sovrapposizione psicogena di disturbi somatici,
associata ad una tendenza all’aggravamento, non aveva ancora raggiunto, al
momento della cessazione del lavoro, un valore di malattia e quale disturbo
psichico non era suscettibile di limitare la capacità lavorativa in modo
rilevante, e questo malgrado la successiva invalidità sia poi stata motivata da
un’affezione psichica con valenza patologica (Hürzeler, op. cit., all’art. 23
n. 28).
Per la determinazione della
responsabilità dell’istituto di previdenza non è determinante l’inizio
rispettivamente la diagnosi del danno invalidante, ma solo il momento in cui il
danno alla salute per la prima volta si è ripercosso sulla capacità lavorativa
in maniera significativa. La connessione materiale è stata per esempio negata
in un caso in cui l’assicurato era limitato nella capacità lavorativa sin
dall’adolescenza a motivo della diagnosi di AIDS e in seguito a tale affezione
si era tuttavia sovrapposta, nel corso degli anni, una schizofrenia paranoide,
che aveva infine portato all’invalidità motivante la rendita AI. Secondo il
Tribunale federale il danno alla salute che infine aveva portato all’invalidità
non era lo stesso che aveva causato la precedente inabilità (STF 9C_83/2016 del
19 ottobre 2016).
Parimenti, una connessione
materiale stretta va negata qualora l’inabilità lavorativa sopraggiunta durante
il rapporto di previdenza sia da ricondurre ad una lesione della colonna
vertebrale lombare, ma un’affezione psichica è all’origine dell’invalidità e
che non risultino dagli atti indizi che lascino supporre che vi sia stata
un’interazione tra i diversi quadri clinici e che la persona assicurata, dal
punto di vista reumatologico, sarebbe capace di continuare a lavorare in
un’attività leggera (STFA B 62/01 del 24 giugno 2002).
Una relazione stretta materiale
deve per contro essere ammessa tra i dolori lombari sopraggiunti durante
l’affiliazione all’istituto di previdenza e che sono all’origine di
un’inabilità lavorativa duratura, e un malfunzionamento rilevante della
capacità di controllare i dolori, che ha infine provocato l’invalidità, nel
caso in cui tale malfunzionamento era stato diagnosticato in occasione di esami
poco dopo la sopravvenienza dell’incapacità lavorativa e aveva già avuto
un’influenza importante sul corso della malattia durante il rapporto di
previdenza. Ciò può risultare dal fatto che non vi sia alcun indizio per il
quale le malattie psichiche non hanno alcun rapporto con il danno alla salute
di natura somatica causante il pregiudizio alla capacità lavorativa durante il
rapporto di assicurazione (STFA B 41/05 del 30 novembre 2005 cit. in Hürzeler, op cit. all’art. 23 n. 26).
In una pronuncia del 3 maggio
2006 la massima Corte federale ha per esempio negato il nesso materiale e
temporale tra una sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente
depressione invalidante, manifestatasi in modo rilevante sulla capacità
lavorativa solo dopo il rapporto previdenziale (STFA B 73/05; cfr. Vetter-Schreiber,
op. cit., all’art. 23 n. 34, pag. 95 con riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n.
28, pag. 361). Analogamente il Tribunale federale aveva concluso che andava
chiaramente distinto tra la sindrome del dolore cronico (Schmerzstörung) quale
affezione indipendente da un lato, e i dolori somatici riconducibili a delle
fratture di costole, dall’altro (DTF 9C-330/2008 del 4 settembre 2008). Se era
vero che l’incidente subito dall’assicurato andava considerato la causa
scatenante di tutti i suoi problemi di salute, determinante era comunque
soltanto se l’attuale, invalidante problema psichiatrico era stato anche causa
di un’incapacità lavorativa durante il rapporto previdenziale (cfr. DTF
9C-928/2008 del 3 marzo 2009 consid. 3.2; cfr. anche Vetter-Schreiber,
op. cit., all’art. 23 n. 34 pag. 95).
Si osservi infine che il
requisito della connessione materiale e temporale quale criterio per l'obbligo
prestativo di un istituto di previdenza non è applicabile solo quando si tratti
di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio
vale in ogni caso, in particolare anche nell'eventualità in cui un assicurato
diventa incapace al lavoro in un periodo in cui è assicurato e successivamente,
in un momento in cui ancora non si è affiliato ad un nuovo istituto di
previdenza, diventa invalido (SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69segg).
Per quanto riguarda gli
assicurati attivi solo parzialmente, l’obbligo prestativo dell’istituto di
previdenza si decide, in applicazione dei suesposti principi generali, in base
al primo manifestarsi dell’inabilità lavorativa che ha portato all’invalidità.
Se un lavoro a tempo parziale viene svolto in presenza di un’inabilità
lavorativa duratura di almeno il 20% e la successiva invalidità è da ricondurre
alla stessa causa che aveva portato all’inabilità lavorativa, responsabile per
la prestazione d’invalidità è l’istituto di previdenza presso il quale
l’assicurato era assicurato nel momento del primo manifestarsi dell’inabilità
lavorativa, nel caso in quel momento vi fosse effettivamente un rapporto
assicurativo (Stauffer, op. cit., n. 1068 con riferimento a SZS 2000 pag. 369
consid. 1b). Ne discende che se una persona assicurata entra in una nuova
istituzione di previdenza e già in quel momento subiva una imitazione della
capacità lavorativa, in caso di successiva invalidità responsabile delle
prestazioni sarà la precedente istituzione di previdenza, non quella nuova, se
l’invalidità è da ricondurre alla stessa causa dell’inabilità lavorativa al
momento dell’affiliazione. Se il grado di invalidità aumenta per lo stesso
motivo, è sempre la precedente istituzione previdenziale a dover rispondere
(SZS 1997 p. 549 e Stauffer, op. cit n. 1068). In DTF 129 V 132 segg. la Corte
federale ha concluso che chi esercita due
attività lucrative equivalenti al 50% e supera in ognuna di esse il salario
minimo di cui all’art. 7 LPP risulta assicurato obbligatoriamente presso
gli istituti di previdenza di entrambi i datori di lavoro. Se l'assicurato
diventa invalido al 50% e lascia per questo motivo una delle due attività,
mantenendo l'altra con lo stesso grado di occupazione precedente, l'istituto di
previdenza del datore di lavoro restante non è tenuto a versare prestazioni
mentre l'altro istituto deve corrispondere una rendita intera.
Per quanto concerne il caso
dell’aumento del grado di invalidità, per la giurisprudenza, se un lavoratore
già titolare di una mezza rendita d’invalidità dell’AI intraprende un’attività
lavorativa parziale rispettivamente la cambia e, di conseguenza, si affilia ad
un nuovo istituto di previdenza (con o senza riserve) e in seguito le sue
condizioni di salute peggiorano per la medesima causa, rendendolo di
conseguenza titolare di una rendita intera dell’AI, perdurando la pregressa
invalidità parziale anche durante la durata del rapporto di lavoro e
previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni della previdenza
professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza cui si era
affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo. Il precedente
istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del grado di
invalidità. Un diritto a prestazioni della LPP potrebbe soltanto nascere
qualora fosse intercorso un periodo di ritrovata completa abilità lavorativa
interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, all’art. 23 pag. 76
con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., all’art. 23 n. 54 pag. 376; DTF
123 V 265 consid. 1c e 2; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003; STF 9C_658/2016
del 3 marzo 2017 consid. 6.4.2). Ciò vale anche quando la persona già
parzialmente inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da un
precedente istituto di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza
della parziale inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP
(Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 55 pag. 377). Una responsabilità del nuovo
istituto di previdenza è invece da ammettere se subentra una nuova causa
invalidante che giustifica di per sé una prestazione d’invalidità (Stauffer,
op. cit. n. 1068). Tale giurisprudenza è valida analogicamente anche ai casi di
applicazione delle lett. b e c dell’art. 23 LPP (Hürzeler, op. cit. all’art. 23
n. 55 pag. 377).
Questi principi sviluppati
sull’art. 23 LPP valgono di massima anche nell’ambito della previdenza
sovraobbligatoria, a meno che il Regolamento o gli statuti prevedano
diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e
al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA B 101/02 del 22
agosto 2003 consid. 4 e B 536/2012 del 28 dicembre 2012 consid. 2.2). In
particolare un precedente istituto di previdenza può rifiutare la copertura di
prestazioni sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità
intervenuto in un momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non
era più assicurato, qualora il Regolamento faccia dipendere la concessione di prestazioni
di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo dell’inabilità
lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo rispettivamente
(legittimamente) preveda un limite temporale della copertura per il caso di
aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di previdenza
(Hürzeler, op. cit. all’art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid. 3.5 e
riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 23 n. 46 con riferimento alla
STFA B 91/02 del 24 aprile 2003).
La responsabilità del nuovo
istituto di previdenza per un peggioramento di una precedente inabilità
lavorativa durante il periodo di affiliazione potrebbe altrimenti insorgere,
sulla base del principio dell’affidamento e per quanto riguarda le prestazioni
sovraobbligatorie, qualora il nuovo istituto di previdenza, che ha definito nel
suo regolamento o nei suoi statuti il rischio assicurato diversamente che nella
LPP, abbia, al momento dell’ammissione dell’assicurato già parzialmente
invalido, espressamente (“ausdrüklich”) garantito la completa ammissione
nella copertura previdenziale rispettivamente non abbia fatto uso della
possibilità prevista dal regolamento di introdurre, al momento dell’ammissione,
una riserva per ragioni di salute. In questo caso la persona assicurata può
confidare, sulla base del principio dell’affidamento, di godere della copertura
assicurativa previdenziale per la residua capacità lavorativa presso la nuova
istituzione di previdenza anche nel caso del successivo peggioramento del grado
di invalidità per la medesima causa (Hürzeler, op. cit, all’art. 23 n. 60 pag.
378 e Stauffer, op. cit, pag. 346; cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung, op.
cit, all’art. 23 pag. 76, con riferimento alla STFA B 101/02 del 22 agosto
2003, pubbl. in SVR 2005 LPP n. 17 pag. 55; Boll. UFAS, n. 74/2004, cifra 433;
cfr. anche STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017).
2.6. Il Regolamento di previdenza
dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) del 17 ottobre 2013
(nella versione in concreto applicabile in vigore dal 1° gennaio 2021 – per
quel che concerne le rendite fa stato il regolamento dell’istituto
previdenziale valido al momento della nascita dell’eventuale diritto relativo;
cfr. DTF 121 V 101; Stauffer, op. cit., n. 792 pag. 295; Vetter-Schreiber, op.
cit., pag. 87 –), con riferimento alle prestazioni d’invalidità prevede, tra
l’altro, quanto segue:
" Nozione
d’invalidità Art. 32
1 È considerata invalidità l’incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Considerandi
2.
Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di
provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
3.
La legge federale su l'assicurazione per l'invalidità
(LAI) e della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) sono determinanti.
Pensione d’invalidità Art. 33
1.
La pensione d’invalidità è calcolata sull’avere di
vecchiaia moltiplicato per il tasso di conversione secondo l’art. 16 del
presente Regolamento, valido all’età di 65 anni. L’avere di vecchiaia si
compone:
a) dell’avere di
vecchiaia acquisito al verificarsi dell’evento, calcolato secondo l’art. 15;
b) degli accrediti
di vecchiaia per gli anni mancanti fino all’età di 65 anni calcolati secondo
l’art. 14 del presente Regolamento;
c) dell’interesse del 2% calcolato dal verificarsi dell’evento
sino all’età di 65 anni.
2.
Per ogni figlio minorenne è riconosciuto un
supplemento del 10% della pensione d’invalidità. Se il figlio è in formazione o
invalido ai sensi dell’AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni.
3.
L’art. 42 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento è
applicabile per analogia.
4.
La pensione d’invalidità è versata sino alla fine del
mese in cui l’avente diritto compie i 65 anni. A partire dal 1° giorno del mese
successivo al compimento dei 65 anni viene versata la pensione di vecchiaia
calcolata secondo l’art. 30 cpv. 1 del presente Regolamento.
5.
ll diritto al supplemento secondo il cpv. 2 che
sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una
procedura di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata non viene
modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio
secondo gli artt. 124 e 124a CC.
Invalidità parziale Art. 34
1.
La prestazione parziale dell’Istituto di previdenza è
proporzionale al grado d’invalidità riconosciuto dall’AI, ritenuto un grado
d’invalidità minimo del 40%
Con un grado d’invalidità riconosciuto dall’AI pari almeno al 40%
e inferiore al 50% viene riconosciuta una pensione d’invalidità pari al 40%.
2.
Il beneficiario di una prestazione parziale è
trattato come:
a) membro pensionato per il corrispondente grado d’invalidità; e
b) membro attivo
per la parte di stipendio assicurato corrispondente al suo grado di capacità
residua di guadagno.
3.
In caso di scioglimento del rapporto di lavoro
corrispondente alla residua capacità di guadagno, valgono le disposizioni
dell’art. 47 del presente Regolamento.”
In merito alla “Decorrenza
della pensione di invalidità” l’art. 19 stabilisce che:
" 1
La pensione d’invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del
diritto alla rendita federale d’invalidità (AI) riservato il cpv.
2.
Il versamento delle prestazioni dell’Istituto di
previdenza inizia il mese successivo alla delibera dell’Ufficio AI, ma al più
presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.
3.
In caso di sospensione dello stipendio per decorrenza
del periodo massimo di assenza per malattia o infortunio professionale e non
professionale, il versamento della pensione d’invalidità decorre dal giorno
successivo alla data di sospensione dello stipendio, ma al più presto
dall’inizio del diritto alla rendita AI.
4.
L’Istituto di previdenza differisce il diritto alla
pensione d’invalidità fino all’esaurimento del diritto allo stipendio al 100% o
all’indennità giornaliera per malattia o infortunio.
5.
ln caso di assenza per malattia professionale o di
infortunio professionale ai sensi della Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sull’assicurazione militare
(LAM), il versamento delle prestazioni dell’Istituto di previdenza è differito
sino all’esaurimento del versamento dello stipendio al 100%. 6 Se,
nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l’assicurato non era affiliato
all’Istituto di previdenza tenuto a versargliele, l’ultimo Istituto di
previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è
stabilito quale sia l’Istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni,
l’Istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di
esso.”
Dal tenore di queste norme emerge
che il concetto di invalidità del disciplinamento regolamentare dell’istituto
previdenziale convenuto coincide con quello della LPP e, quindi, della LAI. Non
è d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione divergente dell’art. 23
LPP, anzi il regolamento ne conferma i principi, ragione per cui la suesposta
giurisprudenza sviluppata su questa norma è in concreto applicabile (cfr. DTF
123.
V 262).
2.7
Dagli atti all’inserto, comprensivi
degli atti dell’Ufficio AI, emerge, per quanto qui d’interesse, quanto segue.
2.7.1
AT
1, dopo aver svolto una formazione come __________ e successivamente come __________,
e, quindi, come __________, è entrato in servizio come __________ della __________
dal gennaio 2003 al 31 dicembre 2011 e, dopo un’esperienza lavorativa come __________
presso la __________ durante il 2012, nuovamente dal settembre 2013 (doc. AI 17
e doc. 6 inc. IPCT).
Il
__________ 2018 è stato protagonista di un incidente della circolazione, nel
quale, secondo la certificazione del dr. __________ del 22 giugno 2023, ha riportato
“contusioni varie ed ecchimosi in particolare a livello orbitale destro con
tumefazione delle gote, labbra, clinicamente senza segni di frattura”,
apparendo inoltre “rallentato, estremamente ansioso, orientato nel tempo
luogo e persona” (doc. B12). Egli ha quindi presentato le sue dimissioni con
effetto dal 30 giugno 2018 (doc. 20 inc. IPCT). A seguito dell’interruzione del
rapporto lavorativo, il 13 settembre 2018 l’IPCT ha trasferito la prestazione
di libero passaggio di sua pertinenza di fr. 210'681.45 alla Fondazione
Istituto collettore LPP a __________.
Successivamente
all’infortunio l’assicurato, alla ricerca di una nuova attività lavorativa a
tempo pieno, ha percepito le indennità di disoccupazione a partire dal mese di
novembre 2018 sino al novembre 2020, svolgendo quindi dal 1° dicembre 2020 al 30
aprile 2021 l’attività di __________ presso la __________ (doc. AI 17, 23). Tale
rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro con disdetta immediata
del 30 aprile 2021 (“in seguito a continue negligenze professionali…”,
doc. AI 27). Durante questo periodo lavorativo all’assicurato è stata attestata
un’inabilità lavorativa completa a far tempo dal 23 aprile 2021 per “reazione
ansioso-depressiva” (certificato del dr. __________ del 2 giugno 2021, doc.
AI 22) rispettivamente “sindrome da disadattamento ICD 10 F43.2, Reazione
mista ansioso depressiva F43.22” (certificati della dr.ssa __________,
psichiatra, del 26 aprile,12 maggio, 2 e 14 giugno 2021, doc. AI 29, 34, 36).
La cassa malati __________ e l’assicuratore perdita di guadagno della ditta __________,
la __________, hanno versato all’assicurato l’indennità giornaliera per
malattia dal 26 aprile al 30 aprile 2022 (doc. AI 20, 26 e 66).
Nel
certificato medico all’attenzione della __________ del 2 giugno 2021 la dr.ssa __________
ha indicato che l’assicurato “negli ultimi mesi si sente ansioso, umore
deflesso, lamenta agitazione psicomotoria, sbalzi d’umore passando dall’euforia
alla depressione, sentimenti di irrequietezza, pensieri di morte”, e, confermata
la diagnosi di “sindrome da disadattamento reazione mista ansioso-depressiva
ICD10 F43.22”, ha attestato un’inabilità lavorativa completa dal 26 aprile
2021, dichiarando nondimeno che il decorso sarebbe probabilmente stato
favorevole dopo le dimissioni dalla clinica (doc. AI 31).
Su prescrizione della psichiatra
curante l’assicurato è stato quindi degente presso la clinica __________ dal 21
giugno al 30 luglio 2021 al fine di sottoporsi ad una “intensivpsychiatrisch-psychoterapeutisch
Behandlung in stationären Rahmen der Privatklinik __________”, per le
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Gemischte
schizoaffektive Störung F25.2, DD wahnhafte Störung F22.0”. I sanitari
della clinica hanno concluso che l’assicurato non era al momento più abile
nella professione da ultimo svolta e nel rapporto redatto per l’AI fini
dell’integrazione professionale del 21 luglio 2021 hanno descritto come segue
la situazione:
" (…) __________ ” (doc. AI 16)
Nel rapporto d’uscita del 12
agosto 2021 i sanitari della clinica, confermata la diagnosi di “Gemischte
schizoaffektive Störung F25.2”, hanno confermato la medesima valutazione
diagnostica concludendo:
" __________” (doc. AI 37)
Dopo la
citata degenza in clinica nel luglio 2021 l’assicurato ha presentato una
richiesta di prestazioni all’Ufficio AI competente del Cantone __________,
adducendo di essere affetto da “disturbo affettivo bipolare, al momento
episodio grave depressivo con sintomi psicotici F31.5, bradicardia, forte agitazione
a tensione, forti dolori alla schiena e alle ginocchia” e indicando
un’inabilità lavorativa completa dal 26 aprile 2021 (doc. AI 2).
Con rapporto all’AI del 9 agosto
2021.
la dr.ssa __________ ha attestato un’inabilità lavorativa completa come
__________ dal 26 aprile 2021, indicando che “il paziente da circa un anno
si sente agitato, nervoso, disforico con umore deflesso e ansioso”, e “riferisce
grande tensione endopsichica si sente perseguitato dai suoi ex datori di
lavoro, è agitato, teso, nervoso, umore disforico”, per la diagnosi di “sindrome
schizoaffettiva tipo misto F 25.2” (doc. AI 42).
Il 27 ottobre 2021 il dr. __________,
specialista FMH in psichiatria, interpellato dalla __________, ha riferito
dell’incontro con l’assicurato (che si era presentato in uno stato di severa
agitazione psicomotoria) e osservato che in queste condizioni non era pensabile
una ripresa lavorativa, ma era raccomandabile un nuovo ricovero immediato.
Riguardo alla diagnosi ha concluso confermando quella di “disturbo schizoaffettivo
misto ICD-10 F25.2 della clinica __________” (doc. E3).
Dal 2 al 25 novembre 2021 l’assicurato
è stato nuovamente degente presso la Clinica __________ a seguito di un nuovo
peggioramento delle sue condizioni (doc. AI pag. 49). Nel rapporto del 10
novembre 2021 i sanitari della clinica, modificata la diagnosi in “F22.0 Wahnhafte
Störung”, hanno attestato un’inabilità completa e, fra l’altro, quanto
segue:
" (…) __________ (…)” (doc. AI 53)
Nel rapporto d’uscita del 29
novembre 2021 i sanitari hanno indicato in merito all’evoluzione della
patologia:
" __________ ” (doc. AI 60)
Il 27 gennaio 2022 la dr.ssa __________
ha attestato alla __________ un’inabilità lavorativa completa (dal 26 aprile
2021) indicando che il decorso era invariato con paziente che permaneva “in
agitazione psicomotoria, sospettosità e delirante di essere controllato”, ponendo
la diagnosi di “disturbo schizoaffettivo misto ICD10 F 25.2” (doc. AI 68).
L’inabilità lavorativa è stata in seguito confermata dalla psichiatra in data
14.
febbraio, 3 marzo, 4 e 20 aprile 2022 (doc. AI 65 e 69; cfr. in esteso al
consid. 2.11).
Il 16 maggio 2022 i sanitari
della clinica __________ hanno confermato la diagnosi di “Wahnhafte Störung,
ICD-10 F22.0” e l’inabilità lavorativa, riferendo come segue del paziente:
"
__________ ” (doc. AI 72)
./
Sulla base di queste
attestazioni l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 20 maggio 2022, ha statuito
l’attribuzione di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1°
aprile 2022, considerato come dal 26 aprile 2021 la capacità lavorativa
dell’assicurato era limitata in modo rilevante e senza notevoli interruzioni
(doc. AI 73). In data 15 giugno 2022 su richiesta dell’assicurato il provvedimento
è stato inviato anche all’IPCT, che non era destinatario dello stesso (doc. AI 75,
76). Constatato il mancato invio di osservazioni da parte dell’assicurato, il
28.
giugno 2022 l’Ufficio AI ha invitato l’Istituto delle assicurazioni sociali
del Cantone Ticino a voler procedere con il calcolo della prestazione (doc. AI 79).
2.7.2
L’assicurato si è quindi rivolto
all’IPCT nel marzo e giugno 2022 postulando la concessione di prestazioni
d’invalidità della previdenza professionale (doc. 34 inc. IPTC).
Richiamati gli atti AI e
esaminata la domanda, con scritto 21 settembre 2022, confermato il 23 novembre
2022, l’istituto di previdenza ha negato l’attribuzione di una rendita
d’invalidità, motivando come segue:
" (…) Lei è
stato affiliato all'istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) dal
16.09.2013
al 30.06.2018 e la prestazione di libero passaggio di CHF 21 0'681
.45 è stata versata in data 13.09.2018 alla Fondazione Istituto collettore LPP,
__________.
Da informazioni richieste alla Sezione delle risorse umane della
Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, risulta che durante l'attività svolta
presso lo Stato non vi è stata un'incapacità lavorativa al momento della
cessazione del rapporto di impiego avvenuta in data 30 giugno 2018 e quindi all'uscita
dall'lPCT non vi era nessuna incapacità lavorativa.
Ciò determina che non si può evocare una correlazione
intertemporale con la patologia che ha determinato la decisione di
riconoscimento di una rendita di invalidità da parte dell'Ufficio Al.
Tenuto conto di quanto precede, la informiamo che non provvederemo
al versamento di una pensione d'invalidità per il caso indicato in oggetto.”
(doc. B3 e B5)
Con uno scritto dell’8 maggio
2023.
l’IPCT ha ulteriormente precisato al richiedente che dagli atti dell’AI
risultava che l'incapacità lavorativa causata dalla patologia che aveva
determinato l'erogazione dell'attuale rendita di invalidità dell’AI era
iniziata a partire dal 26 aprile 2021. Determinante risultava “il fatto che
al momento dell'uscita dall'lPCT avvenuta in data 30.06.2018 non vi era nessuna
incapacità Iavorativa”, ragione per cui, richiamati gli art. 23a LPP e art.
7.
cpv. 2 Regolamento di previdenza IPCT, la richiesta veniva respinta (doc.
B9).
L’assicurato ha quindi fatto
pervenire all’istituto di previdenza un certificato del 22 giugno 2023 con cui
il curante dr. __________, generalista, ha affermato:
" __________
” (doc. B12)
Inoltre anche uno scritto del 19
giugno 2023 della dr.ssa __________, psichiatra, che certificava di aver
valutato il paziente nel marzo 2018 su invito del dr. __________ e di aver “oggettivato
una condizione mista ansioso depressiva reattiva ad una vicenda per lui
stressante su una probabile fragilità personologica preesistente” (doc.
E1). Il 5 settembre 2023 la psichiatra ha confermato tali allegazioni,
precisando che all’epoca (marzo 2018) la sintomatologia si era palesata “con
un quadro francamente ansioso e depressivo” (doc. B13, cfr. in esteso al consid.
2.10).
In merito a tali certificati il
9.
gennaio 2024 l’IPCT ha ribadito quanto già affermato e meglio che “non
esisteva nessuna incapacità al lavoro confermata da un certificato medico nel
periodo in cui è terminata la sua assicurazione presso il nostro istituito di
previdenza, da cui è uscito per dimissioni in data 30.06.2018”. Ha inoltre
aggiunto che l’Ufficio AI aveva riconosciuto un’incapacità al lavoro solo dal
26.
aprile 2021, con l’attribuzione di una rendita (vedi progetto del 20 maggio
2022) e non vi erano altre decisioni dell'Al. Ai sensi dell'art. 23a LPP e
dell'art. 7 cpv. 2 del Regolamento di previdenza IPCT, non sussisteva dunque un
diritto a prestazioni di invalidità (doc. B14).
In questa sede l’assicurato ha
prodotto anche nuove certificazioni.
Con uno scritto del 4 aprile
2024.
il dr. __________ ha attestato di avere avuto in cura l’assicurato dal 24
febbraio 2018, dopo l’infortunio del __________ 2018 e di averlo indirizzato
alla dr.ssa __________, che l’aveva preso in cura dal marzo 2018, “per
motivi di instabilità psichica”, precisando che vi era stata un’inabilità
lavorativa completa dal __________ 2018 “da parte mia senza una data terminale
in quanto la presa a carico è continuata dalla dr.ssa __________” (doc.
D2).
Il dr. __________, richiesto
dall’assicurato, in data 27 gennaio 2025 ha rievocato le condizioni
dell’assicurato all’epoca della visita del 26 ottobre 2021 descrivendo uno
stato allora inquadrabile come “disturbo psicoaffettivo misto ICD-10 F:25.2”,
precisando che tale disturbo “non poteva essere insorto recentemente, ovvero
dal momento dell'allora presa a carico presso la dr.ssa __________” (cfr.
doc. H1; cfr. in esteso al consid. 2.12).
La dr.ssa __________ il 28
gennaio 2025 ha confermato la presa a carico nell’aprile 2021, confermando che “verosimilmente
la sua malattia ha avuto inizio in età adulta, conclamata nel 2016 (v. rapporto
dr. __________) con crollo definitivo nel 2021” (doc. H2; cfr. in esteso al
consid. 2.12).
2.8
Nel caso in esame, dagli atti AI richiamati
dal TCA risulta che l’Istituto di previdenza convenuto non è stato coinvolto
nella procedura AI (sugli effetti di una tale partecipazione: cfr. DTF 132 V 1;
129.
V 73) e ha ricevuto solo successivamente, a seguito della richiesta di
prestazioni della previdenza professionale dell’attore, la documentazione medica
e gli atti facenti parte dell’incarto AI, unitamente al progetto di
assegnazione della rendita del 20 maggio 2022, del quale non era destinatario
(doc. B6; doc. AI 73 e 76).
Questo TCA può dunque liberamente
accertare, senza quindi il vincolo AI (cfr. STFA B 68/06 del 31 agosto 2007
consid. 5), se una eventuale limitazione della capacità lavorativa rilevante ai
fini previdenziali (di almeno il 20%) sia insorta prima della decorrenza, il 26
aprile 2021, del termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI stabilito
dall’Ufficio AI. Infatti, secondo giurisprudenza l'accertamento dell'inizio del
diritto alla rendita da parte degli organi AI non esclude che l'incapacità di
lavoro conferente il diritto a prestazioni di invalidità della previdenza
professionale (almeno del 20%) possa già essere subentrata, foss'anche in
misura ridotta, prima dell'inizio dell'anno di carenza secondo l'AI (cfr. SZS
2003.
p. 45 e 2005 p. 241; STFA B 81/03 del 9 novembre 2004 e B 47/98 dell’11
luglio 2000; cfr. al consid. 2.4 che precede).
Sia peraltro ricordato che
secondo il TF, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia
quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi,
bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti
e a quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura
(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita
d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi
della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa
liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STFA B 83/04 del 25 aprile
2006, B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne
discende ad esempio che la fissazione della data d’inizio del diritto alla
rendita da parte dell’Ufficio AI non esclude che l’incapacità lavorativa
motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale
sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già prima dell’inizio dell’anno
di carenza secondo l’AI (Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; Vetter-Schreiber,
op. cit, all’art. 23 n. 53 pag. 121; SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio 2000). Inoltre quando la previdenza professionale prevede
prestazioni di invalidità anche con un grado d’invalidità inferiore al 25% (STF
9C_300/2019) o quando nell’ambito della previdenza professionale è prevista una
classificazione della rendita più precisa che nell’AI, l’istituto di previdenza
può decidere liberamente (Vetter-Schreiber, all’art. 23 n. 53 pag. 122). In
presenza di un grado di invalidità inferiore al grado minimo legale del 40%
(art. 28 LAI), l’istituto di previdenza non è vincolato alle constatazioni e
conclusioni fatte dall’AI, “weil in diesem unterhalb der
Erheblichkeitsschwelle liegenden Bereich für die Organe der
Invalidenversicherung keine Veranlassung besteht, eine genaue Bestimmung des
Invaliditätsgrades vorzunehmen” (cfr. STF 9C_300/2019 consid. 5b con
riferimenti). L’istituto di previdenza può in questi casi determinare il grado
di inabilità lavorativa autonomamente.
Nella fattispecie, l’accertamento
dell’esistenza della causalità materiale e temporale (ai sensi della
giurisprudenza sviluppata nell’ambito dell’art. 23 LPP; cfr. consid. 2.4 e 2.5)
tra le affezioni che hanno portato l’Ufficio AI al riconoscimento del
diritto a una rendita intera dal 1. aprile 2022 e le (eventuali) patologie
invalidanti insorte durante l’affiliazione all’istituto di previdenza convenuto
non rientrava effettivamente negli accertamenti e nelle valutazioni degli
organi dell’AI che nell’ambito della procedura (AI) erano determinanti per
l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava
effettivamente deciso.
2.9
Come
accennato (cfr. consid. 2.3 e 2.5), secondo la giurisprudenza federale,
affinché un istituto di previdenza sia tenuto a versare una prestazione
d’invalidità, l’incapacità di lavoro che la motiva deve essersi manifestata in
misura rilevante (almeno del 20%) ancora durante l’affiliazione e deve inoltre
sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e
temporale.
È
pacifico che l’assicurato era assicurato presso l’istituto convenuto nel
momento dell’incidente della circolazione di cui è stato protagonista il __________
2018.
L’istituto
previdenziale convenuto nega tuttavia di assumere prestazioni in relazione all’inabilità
lavorativa accertata dall’Ufficio AI a far tempo dal mese di aprile 2021, ritenuto
innanzitutto che al momento della cessazione dell’attività lavorativa presso la
__________ non vi era alcuna incapacità lavorativa. Inoltre, il prolungato
periodo di recuperata abilità lavorativa successivamente all’incidente del
febbraio 2018 – in ogni caso a decorrere dal novembre 2018 allorquando
l’assicurato ha iniziato a percepire l’indennità di disoccupazione per due anni
e pure anche dal dicembre 2020 quando egli ha intrapreso una nuova attività
lavorativa come __________ – avrebbe interrotto il nesso temporale tra un
presunto (e peraltro non comprovato e comunque contestato) danno alla salute
manifestatosi durante l’affiliazione e la successiva invalidità.
Ora,
affinché l’istituto previdenziale convenuto sia tenuto a versare una
prestazione d’invalidità a far tempo dal 1. aprile 2022 (analogamente all’AI) occorre
che l’incapacità di lavoro che la motiva deve essersi manifestata in misura
rilevante (almeno del 20%) in un momento in cui l’attore era ancora assicurato
presso il medesimo e che tra la stessa e la successiva invalidità sussista uno
stretto nesso materiale e temporale.
Come
dianzi anticipato (cfr. consid. 2.5), vi è connessione materiale se il
danno alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado di
invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante
l’affiliazione e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione
temporale presuppone dal canto suo che l'assicurato, dopo l'insorgenza
dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.
Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro (cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275
consid. 4). Secondo il TF “(…) la connessione temporale tra l'incapacità
lavorativa insorta durante il rapporto di previdenza e l'invalidità successiva
è interrotta quando è data una capacità lavorativa superiore all'80% in
un'attività lavorativa adeguata durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5).
(…)” (regesto della DTF 144 V 58). In tal caso il vecchio istituto di
previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite
Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).
2.10
Pacifico è che l’attore soffre di
una patologia psichiatrica.
Tema
del contendere è sapere se i presupposti per il diritto alla rendita LPP sono
adempiuti, ovvero sapere, anzitutto, se un’incapacità al lavoro in misura
rilevante è insorta durante il periodo di copertura assicurativa; in secondo
luogo, se adempiuto il primo presupposto, sapere se è data la stretta
connessione temporale e materiale con l’incapacità lavorativa che ha motivato
l’assegnazione della rendita intera dell’AI (sul punto cfr. Vetter-Schreiber,
op. cit., n. 17 e segg. ad art. 23 LPP; cfr. sopra consid. 2.5.).
A
tal proposito, l’istituto previdenziale convenuto asserisce che al termine
della copertura assicurativa, ossia a fine luglio 2018 (cfr. consid. 2.2.) la
capacità lavorativa dell’attore non risultava intaccata. Di parere opposto è l’interessato,
il quale sostiene in sostanza che l’affezione psichiatrica all’origine
dell’invalidità riconosciuta dall’AI era già presente durante il rapporto di
lavoro presso la __________.
Come
anticipato, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’attore il diritto a una rendita intera
dal 1° aprile 2022 a fronte di un grado d’invalidità del 100% (cfr. consid. 1.2).
Siccome il diritto alla rendita nasce al più presto dopo l’anno d’attesa ex
art. 28 cpv. 1 LAI, ne consegue che i presupposti di cui al citato disposto
sono stati adempiuti al più presto il 1° aprile 2021. Del resto l’attore ha
presentato la sua domanda di prestazioni al competente Ufficio AI nel luglio
2021.
adducendo di essere affetto da “disturbo affettivo bipolare, al momento
episodio grave depressivo con sintomi psicotici F31.5, bradicardia, forte
agitazione a tensione, forti dolori alla schiena e alle ginocchia”,
indicando un’inabilità lavorativa completa dal 26 aprile 2021 (doc. 2).
Nel
suo rapporto all’AI del 9 agosto 2021 la dr.ssa __________ ha attestato
un’inabilità lavorativa completa come impiegato d’ufficio dal 26 aprile 2021,
indicando che “il paziente da circa un anno si sente agitato, nervoso,
disforico con umore deflesso e ansioso”, e “riferisce grande tensione
endopsichica si sente perseguitato dai suoi ex datori di lavoro, è agitato,
teso, nervoso, umore disforico”, per la diagnosi di “sindrome schizoaffettiva
tipo misto F 25.2” (doc. AI 42).
Alla
luce di tali attestazioni e delle certificazioni richiamate agli atti, incluse
quelle dei sanitari della clinica __________ presso la quale l’assicurato era
stato degente dal 21 giugno al 30 luglio 2021 e nuovamente dal 2 al 25 novembre
2021, l’Ufficio AI ha concluso ammettendo un’inabilità lavorativa completa dal
26.
aprile 2021 (doc. 73). Il provvedimento è cresciuto incontestato in
giudicato.
Ora,
l’integralità dell’incarto AI ripropone quanto concluso dall’Ufficio AI, ovvero
che l’incapacità lavorativa prolungata dell’assicurato è stata certificata per
la prima volta nell’aprile 2021 e fatta risalire a non prima di quel momento.
Gli
atti dell’inserto dimostrano innanzitutto che durante l’ultima attività
lavorativa quale __________ l’attore non ha manifestato problemi di salute e
conseguenti inabilità lavorative, facendo registrare due soli giorni d’assenza nel
2017.
e nel 2018 solo successivamente all’incidente della circolazione del __________
2018.
(doc. B5). Nemmeno al momento in cui l’assicurato ha rassegnato le
dimissioni con effetto a decorrere dal 30 giugno 2018 egli ha addotto o comprovato
qualsivoglia inabilità lavorativa.
Non
vi sono del resto certificazioni mediche agli atti risalenti a quel periodo, ma
il dr. __________, generalista, che conosce l’assicurato dal 1994 (asseritamente
“più che altro per incidenti sportivi di tipo organico”, doc. B12),
nello scritto 22 giugno 2023 ha dichiarato di averlo preso in cura dopo
l’incidente del __________ 2018 e aver constatato “contusioni varie ed
ecchimosi in particolare a livello orbitale destro con tumefazione delle gote,
labbra, clinicamente senza segni di frattura” specificando che
l’interessato “appariva rallentato, estremamente ansioso, orientato nel
tempo luogo e persona” (doc. B12; cfr. in esteso al consid. 2.7.2). Egli l’aveva
quindi inviato “per motivi di instabilità psichica” alla dr.ssa __________,
psichiatra (doc. D2). Quest’ultima specialista ha confermato, il 19 giugno e 5
settembre 2023, di averlo preso in cura nel marzo 2018 e di averlo visto in due
occasioni, avendo “oggettivato una condizione mista ansioso depressiva
reattiva ad una vicenda per lui stressante su una probabile fragilità
personologica preesistente” (doc. E1). Ella ha tra l’altro certificato:
" (…) __________
” (doc. B13)
Non
vi sono altrimenti altre certificazioni riferite a prese a carico o visite
mediche durante quel periodo e neppure altra documentazione che possa indicare
elementi riguardo alla sua situazione valetudinaria.
Risulta
invece che l’attore si è iscritto alla disoccupazione alla ricerca di
un’attività a tempo pieno, percependo le relative indennità di perdita di
guadagno dal novembre 2018 sino al novembre 2020, e che dal dicembre 2020 ha
quindi intrapreso una nuova attività lavorativa preso la ditta __________ quale
__________, poi interrotta a seguito di disdetta immediata del datore di lavoro
del 30 aprile 2021 (“in seguito a continue negligenze professionali…”,
doc. AI 17 e 27).
Solo
a far tempo dal 26 aprile 2021 è quindi stata certificata un’inabilità
lavorativa dal dr. __________ e quindi anche dalla dr.ssa __________,
psichiatra, per le diagnosi di “reazione ansioso-depressiva”
(certificato dr. __________ del 2 giugno 2021, doc. AI 22) rispettivamente “sindrome
da disadattamento ICD 10 F43.2, reazione mista ansioso depressiva F43.22”
(certificati dr.ssa __________ del 26 aprile,12 maggio, 2 e 14 giugno 2021,
doc. AI 29, 34, 36), assenze riconosciute dall’assicurazione perdita di
guadagno che ha versato le relative indennità (doc. AI 26; cfr. in esteso al
consid. 2.7.1).
In
sintesi, dunque, tutta la documentazione sopra menzionata e che è stata redatta
parallelamente all’evolversi della condizione psichiatrica dell’assicurato,
indica l’insorgenza di un’incapacità lavorativa duratura nel mese di aprile
2021, come peraltro concluso dall’Ufficio AI.
2.11
Ora,
riguardo al momento dell’insorgenza dell’affezione psichiatrica dell’attore che
ha originato l’inabilità lavorativa continuativa dal mese di aprile 2021, è
vero che i sanitari della clinica __________ sembrano collocarla ad un periodo
anteriore rispetto al momento dell’esordio grave e invalidante dell’aprile
2021, laddove in particolare hanno precisato in occasione del primo ricovero
nel giugno 2021 che si trattava di un assicurato portatore di sintomi di una
malattia psichica presente già “da diversi anni”
(“In der
erweiterten Anamnese zeigen sich deutliche Symptome einer bereits seit mehreren
Jahren bestehenden psychischen Erkrankung”; doc. AI 16). Anche nel rapporto
d’uscita del 12 agosto 2021 i sanitari della clinica, confermata la diagnosi di
“Gemischte schizoaffektive Störung F25.2”, hanno ribadito questa
conclusione (doc. AI 37; cfr. anche l’attestato del 29 novembre 2021, doc. AI 60).
Nel rapporto del 10 novembre 2021
i medesimi sanitari hanno ulteriormente osservato che il disturbo psicotico si
era probabilmente sviluppato sulla base di un disturbo della personalità
paranoide già esistente nella vita di giovane adulto dell’assicurato,
espandendosi quindi durante la vita (“Die wahnhafte Störung hat sich
wahrscheinlich aus einer bereits existierenden paranoiden Persönlichkeitsstörung
im frühen Erwachsenenleben des Patienten entwickelt und sich während des
gesamten Lebens ausgebreitet”, doc. AI 53; cfr. in esteso al consid. 2.7.1).
Il 16 maggio 2022 i sanitari
della clinica hanno ancora confermato la diagnosi di “Wahnhafte Störung,
ICD-10 F22.0” e l’inabilità lavorativa e suggerito che, sulla base dei
racconti della compagna del paziente (secondo la quale in passato una psicologa
gli aveva raccomandato di seguire misure terapeutiche, ciò che tuttavia
l’assicurato non aveva fatto), la patologia psicotica potesse essere presente almeno
sin dal 2004, senza che tuttavia fossero mai state intraprese misure
terapeutiche, con la prima manifestazione acuta della sintomatica delirante nel
2018.
(doc. AI 72; cfr. in esteso al consid. 2.7.1). ./
Anche il dr. __________, incaricato
di una valutazione dall’assicurazione __________, ha riferito che l’incontro
col paziente avvenuto il 27 ottobre 2021 si era reso praticamente impossibile a
causa dello stato dell’assicurato e confermato la diagnosi di “disturbo
schizoaffettivo misto ICD- 10 F:25.2 della clinica __________” aggiungendo
che trattatasi “di un disturbo psicotico grave verosimilmente già presente
negli anni scorsi e che verosimilmente è riemerso nel corso del 2021” (doc.
AI 51).
D’altra parte la dr.ssa __________,
psichiatra che segue l’assicurato dal mese di aprile 2021, nella certificazione
del 9 agosto 2021, modificata la diagnosi in “sindrome schizoaffettiva tipo
misto F 25.2” (precedentemente aveva posto quella di ICD10 F43.22) si
è limitata a confermare l’inabilità lavorativa dal mese di aprile 2021,
indicando soltanto che “il paziente da circa un anno si sente agitato,
nervoso, disforico con umore deflesso e ansioso” (doc. AI 42). Analogamente
la psichiatra si è espressa nell’attestazione del 27 gennaio 2022
all’attenzione della __________ (doc. AI 68). Con rapporto del 20 aprile 2022
sempre la dr.ssa __________, in merito allo sviluppo dei sintomi, ha indicato
che “il paziente era __________, lamenta di essere controllato dai suoi ex
datori di lavoro, è agitato in maniera psicomotoria, confuso e delirante,
sospetta tutti intorno a lui, è diffidente al massimo di tutti” e riguardo
all’anamnesi ha precisato che “il paziente ha sviluppato le sue manie
persecutorie dopo aver lavorato presso la ditta __________, si licenzia in
seguito presso __________” e ha illustrato che “da circa un anno si
sente nervoso, agitato, disforico , umore depresso, riferisce grande tensione endopsichica,
si sente controllato”, e “riferisce grande tensione endopsichica si
sente perseguitato dai suoi ex datori di lavoro, è agitato, teso, nervoso,
umore disforico”, ponendo la diagnosi di “disturbo schizoaffettivo misto
ICD10 F 25.2” (doc. AI 65).
Ora, va ricordato che secondo la
giurisprudenza una riduzione della capacità lavorativa deve essere di principio
comprovata da certificazioni rilasciate in tempo reale, mentre che un’incapacità
lavorativa medico-teorica costatata solamente anni dopo con effetto retroattivo
non è sufficiente (cfr. STF 9C_210/2018 del 29 agosto 2018, consid. 2.2.: “Korrekt ist […], dass der Nachweis einer
berufsvorsorgerechtlich relevanten Einbusse an funktionellem Leistungsvermögen
grundsätzlich durch echtzeitliche ärztliche Atteste zu erbringen ist. Nachträgliche
Annahmen und spekulative Überlegungen, wie etwa eine erst nach Jahren rückwirkend festgelegte
medizinisch-theoretische Arbeitsunfähigkeit, reichen nicht aus (vgl. statt vieler Urteile
9C_96/2008 vom 11. Juni 2008 E. 2.2, 9C_368/2008 vom 11. September 2008 E. 2
Abs. 2; ausserdem Urteil 9C_52/2018 vom 21. Juni 2018 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen)”.
In
concreto, tutto ben valutato, a mente di questo TCA da queste certificazioni
può eventualmente essere riconosciuto che l’assicurato potesse essere portatore
già precedentemente dei “prodromi” del disturbo psichiatrico esordito in
maniera grave e invalidante nell’aprile 2021, ma non è possibile ammettere, in
assenza di attestazioni in tal senso rilasciate in tempo reale o altri elementi
probatori, quali segnatamente assenze dal lavoro comprovate, che le
problematiche psichiatriche abbiano causato già precedentemente al luglio 2018
un’inabilità lavorativa di almeno il 20% e che la stessa sia poi continuata in
seguito in modo duraturo e senza interruzioni fino all’aprile 2021.
Appare piuttosto condivisibile,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni
sociali (tra le tante cfr. DTF 138 V 218 consid. 6, 129 V 177 consid. 3, 126 V
353.
consid. 5b), che, come attestato dalla dr.ssa __________, l’assicurato fosse
con ogni verosimiglianza già da anni portatore di una “fragilità
personologica” (cfr. anche la dr.ssa __________, attestato 19 giugno 2023,
doc. E1) emersa nel corso dell’“età giovanile”, e che abbia quindi sviluppato
nel corso del tempo in maniera patologica una problematica psichiatrica (dovendosi
quindi porre la diagnosi di “disturbo schizoaffettivo misto ICD10 F 25.2”) e
le sue manie persecutorie durante o al termine dell’attività lavorativa presso
la __________. Prova ne è anche che egli aveva dichiarato alla psichiatra che “da
circa un anno”, ovvero al più presto dalla primavera del 2020 (l’assicurato
è paziente della dr.ssa __________ dal mese di aprile 2021), si sentiva “nervoso,
agitato, disforico, umore deflesso, ansioso” e riferiva anche tensione
endopsichica (doc. AI 65).
Del resto l’Ufficio AI,
valutate tali certificazioni agli atti, ha giustamente concluso senza
esitazioni che l’insorgenza di un’inabilità lavorativa rilevante era da situare
“solo” al mese di aprile del 2021 (doc. AI 73). Del resto tale
conclusione non è stata contestata dall’interessato.
In proposito occorre peraltro ribadire
che, diversamente da quanto sembra ritenere l’attore, per fondare una
responsabilità dell’istituto previdenziale occorre non solo che l’affezione
alla salute che ha poi causato l’inabilità lavorativa invalidante sia insorta
durante il periodo assicurato, ma anche che la stessa abbia provocato, nel
medesimo periodo, un’inabilità lavorativa di rilievo, ovvero di almeno il 20%.
Anche volendo per pura ipotesi di lavoro ammettere che l’affezione psichiatrica
che ha poi portato all’invalidità fosse già presente durante il periodo in cui
l’attore era assicurato presso l’istituto convenuto, non può tuttavia essere
ammesso, sulla base degli elementi probatori agli atti, che tale affezione causasse,
durante il periodo in cui era assicurato presso l’IPCT, un’inabilità lavorativa
almeno del 20% (STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008; cfr. consid. 2.3) e
che una siffatta inabilità sia poi perdurata in maniera significativa e senza
interruzioni di rilievo sino all’aprile 2021 quando le condizioni psichiche dell’assicurato
hanno subito un significativo tracollo che ha portato all’inabilità lavorativa
tuttora presente.
Come
è stato dianzi esposto, relativamente agli anni che hanno preceduto l’incidente
del febbraio 2018 non vi sono attestazioni mediche e l’assicurato comunque non
risulta essere stato in cura, fatto questo che già rende quantomeno improbabile
la presenza di una limitazione della capacità lavorativa, la quale non si è del
resto manifestata sul posto di lavoro, ove egli era peraltro chiamato a
svolgere un’attività lavorativa impegnativa e di responsabilità quale quella di
__________.
Nemmeno
il dr. __________, che segue l’assicurato dal 1994 per motivi sportivi, ha del
resto dichiarato di aver rilevato delle patologie di rilievo prima del momento
dell’incidente del __________ 2018, momento in cui egli l’ha inviato alla
psichiatra dr.ssa __________ “per motivi di instabilità psichica”,
apparendo rallentato e ansioso (doc. B12, D2). Dalla solerzia con cui il curante
ha inviato il paziente alla collega psichiatra, si può anche dedurre, e
contrario, che precedentemente egli non aveva mai rilevato tale problematiche.
Quanto
infine al fatto che la dr.ssa __________ ha confermato la presa a carico del
paziente nel marzo 2018 e di aver “oggettivato una condizione mista ansioso
depressiva reattiva ad una vicenda per lui stressante su una probabile
fragilità personologica preesistente” (doc. E1), situazione che avrebbe
potuto giustificare “già a quel tempo una IL che si poteva prevedere essere
di lunga durata”, se tale certificazione permette eventualmente di
ammettere la sussistenza, nel marzo 2018 successivamente all’incidente della
circolazione, di una limitazione dell’abilità lavorativa nella professione di __________
(anche se non è dato a sapere in che misura), essa non consente tuttavia di
ammettere che tale inabilità sia in seguito continuata in misura rilevante e
continuata. In proposito è pertinente anche l’osservazione dell’IPTC secondo
cui “chiunque, a seguito di un incidente stradale, anche in assenza di
fratture, potrebbe presentare sintomi psicologici”, ma ciò non significa
tuttavia necessariamente che poi “il paziente sviluppi una patologia
psichica tale da renderlo, tre anni dopo, del tutto incapace al lavoro” (V
pag. 6).
Resta
il fatto che l’assicurato non ha proseguito gli incontri presso la psichiatra e
sino al mese di aprile 2021 non ha più necessitato di cura medica.
Inoltre,
le sue condizioni di salute non gli hanno impedito di mettersi alla ricerca di
un lavoro a tempo pieno e di percepire le indennità di disoccupazione da
novembre 2018 e di farsi assumere, dal novembre 2020, quale __________ presso
la ditta __________.
Sia
pure osservato che la sintomatologia manifestata dall’attore nel marzo 2018 e
descritta dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ indica una situazione valetudinaria
decisamente diversa da quella constatata a partire dal mese di aprile 2021. Se immediatamente
dopo l’incidente del febbraio 2018 giusta i due medici citati egli era apparso
essenzialmente ansioso e depressivo (e non ha ritenuto in seguito di
abbisognare di alcun supporto medico/psichiatrico), tre anni dopo, nel mese di
aprile 2021, egli si è presentato decisamente scompensato tanto da causare un
prolungato ricovero in una struttura psichiatrica specializzata.
Appare
quindi altamente verosimile che la patologia psichica attualmente invalidante
si sia sviluppata nel corso degli anni, assumendo una misura e un carattere
invalidante non da ultimo a seguito dell’esperienza lavorativa presso la __________.
Sia
pure detto a titolo abbondanziale che qualora si volesse per ipotesi ammettere
che la patologia psichiatrica attualmente invalidante fosse presente (in misura
tale da causare un’inabilità lavorativa) già all’epoca dell’affiliazione presso
l’IPCT, vi sarebbe allora pure da chiarire se tale affezione non fosse già
presente in epoca anteriore all’inizio del rapporto di lavoro quale __________
e, quindi, all’affiliazione presso l’IPCT (egli è stato tra l’altro attivo
presso la __________ come assicuratore nel 2012 e disoccupato dal gennaio al
settembre 2013, doc. AI 17), considerato come i sanitari della
clinica __________ abbiano affermato che già nel 2004 egli potesse presumibilmente
essere portatore dell’affezione psichiatrica (cfr. certificazione del 16 maggio
2022: “anhand der uns
vorliegenden Akten, die uns freundlicherweise durch die aktuelle
Lebenspartnerin zur Verfügung gestellt wurden, besteht der Gesundheitsschaden
bereits seit mindestens 2004, allerdings ohne dass bereits damals
therapeutische Massnahmen ergriffen wurden.”, doc. AI
72). In questa ipotesi, l’istituto di previdenza convenuto non potrebbe
comunque essere ritenuto responsabile per l’invalidità successivamente insorta,
ritenuto che l’applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP (che
appunto fa dipendere l’obbligo prestativo dall’esistenza di un rapporto
assicurativo nel momento del subentrare dell’incapacità lavorativa) fa sì che
nel caso di un aumento dell’inabilità lavorativa per la stessa causa l’istituto
di previdenza non è tenuto a versare le prestazioni poiché l’inabilità lavorativa
sussisteva già all’inizio del rapporto di previdenza (DTF 123 V 267 consid. 3;
Stauffer, op. cit., n. 1058; cfr. al consid. 2.5).
2.12
Dalle
suddette conclusioni potrebbero sembrare in parte divergere le certificazioni
mediche più recenti prodotte in questa sede.
Con uno scritto del 27 gennaio
2025.
il dr. __________, richiesto dall’assicurato, elencata la documentazione sottopostagli
(e meglio i certificati dei medici della clinica __________, la disdetta dalla
ditta __________ del 29 aprile 2021, un estratto da un sito d’informazione
online riferito ad una vicenda di un incidente del 2018, copia della decisione
disciplinare del __________ dell'11 maggio 2016 in seguito ad un evento in cui
l'assicurato avrebbe postato sui social network notizie false riguardanti il __________),
così si è espresso:
" (…) __________
” (doc. H1)
La dr.ssa __________ ha attestato
quanto segue il 28 gennaio 2025:
" __________
” (doc. H2)
A
tal proposito, ricordate nuovamente le difficoltà legate ad una valutazione
retrospettiva (secondo la giurisprudenza, come detto, una riduzione della
capacità lavorativa deve di principio essere comprovata da certificazioni
rilasciate in tempo reale, mentre che un’incapacità lavorativa medico-teorica
costatata solamente anni dopo con effetto retroattivo non è sufficiente; STF
9C_210/2018 del 29 agosto 2018 e riferimenti), come detto nel caso di specie la
documentazione medica relativa alla domanda di prestazioni AI, sfociata nel
provvedimento dell’AI del maggio 2022 (cfr. consid. 1.2.), evidenzia in modo pressoché
univoco e lineare il mese di aprile 2021 quale data a far tempo dalla quale è
stata accertata da più specialisti un’incapacità lavorativa. Prima di allora, e
in particolare all’epoca in cui l’attore ancora era assicurato presso
l’istituto previdenziale convenuto, non vi è alcuna certificazione “in tempo
reale” che attesti un’incapacità lavorativa rilevante ai sensi di legge.
In simili circostanze e
richiamata la giurisprudenza dell’Alta Corte citata sopra, lo scrivente
Tribunale ritiene che le attestazioni allestite diversi anni dopo dai dr.i __________,
__________, __________ e __________, non sono sufficienti a sovvertire o anche
solo a mitigare il peso probatorio della suevocata refertazione agli atti rispettivamente
l’assenza di alcuna certificazione conclusiva resa nel periodo assicurato. È
quindi da ritenere che l’incapacità lavorativa in misura rilevante e duratura
dell’attore è da far risalire al più presto al mese di aprile 2021, contestualmente
alla conclusione del rapporto di lavoro come __________ presso la __________ e
non prima.
Certo, come dianzi esposto (cfr.
al consid. 2.11), va nuovamente ribadito che non si può negare che
verosimilmente l’attore riscontrasse delle difficoltà psichiche già precedentemente
all’esordio drammatico nell’aprile 2021 e successivamente comportante un’inabilità
lavorativa continuativa. Già si è esposto che i sanitari della clinica __________
hanno affermato che il disturbo psicotico si era probabilmente sviluppato da un
disturbo paranoico della personalità già esistente da giovane adulto, almeno
sin dal 2004, senza tuttavia che ai tempi fossero state intraprese misure
terapeutiche (rapporti 10 novembre 2021 e 16 maggio 2022, doc. AI 53, 72).
Tuttavia, ai fini della
definizione di una eventuale responsabilità dell’istituto previdenziale
convenuto, decisiva appare solo la circostanza che tali difficoltà non siano
confluite in un accertamento medico che certificasse “in tempo reale”
un’incapacità lavorativa rilevante e duratura ai sensi di legge.
Si ribadisce in effetti che è
un fatto incontestabile che durante l’esercizio della sua attività lavorativa
come __________, dal settembre 2013 alle dimissioni con effetto alla fine di
giugno 2018, non solo non vi siano attestazioni mediche che documentino delle
cure mediche o delle problematiche di salute, ma neppure sono state registrate
assenze per malattia dal lavoro (se non 2 giorni nel 2017 e nel 2018 13 giorni
successivamente all’incidente del __________ 2018; doc. B5).
Quanto alle “stranezze”
da lui palesate fin dal 2014, ovvero agli aspetti comportamentali e alle “prese
di posizione/decisionali atipiche/assurde” richiamate dall’attore e avvalorate
dall’allegata documentazione [segnatamente la pubblicazione sui social nel 2016
di una notizia, poi rivelatasi falsa, riguardante il _____________ (fatto
questo che è stato sanzionato da un provvedimento disciplinare deciso dal __________
l’__________ 2016, doc. H3); il ritiro della patente nel 2017 per eccessiva
velocità e la successiva messa a disposizione del proprio veicolo ad una
persona senza valida licenza di circolazione, fatti questi pure oggetto di
procedura disciplinare (doc. H4); nel 2018 l’incidente e la registrazione non
autorizzata di comunicazioni telefoniche con colleghi; cfr. allegato
dell’attore del 30 gennaio 2025, IX e doc. annessi], tali eventi, anche volendoli
considerare “inadeguati”, non permettono di comprovare di per sé
l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante né un’inabilità
lavorativa. Come osservato dall’istituto convenuto, essi possono anche essere
ascritti a caratteristiche caratteriali o personologiche (XIII).
Ai fini del presente contendere
tali circostanze non paiono comunque rilevanti, considerato come le stesse non sembrano
comunque aver impedito all’assicurato di esercitare senza apparenti limitazioni
la sua attività lavorativa di __________.
Nemmeno permettono una diversa
conclusione le allusioni, peraltro contestate con forza e comunque non
comprovate, circa presunti atteggiamenti di pressione e intimidazione
psicologia esercitati nel 2018 ai danni dell’attore da funzionari
dell’amministrazione cantonale in occasione della fine del rapporto di lavoro.
D’altra parte sia di nuovo
ribadito che anche volendo ammettere che nel periodo immediatamente successivo
all’incidente della circolazione del __________ 2018 egli abbia manifestato
delle affezioni con influsso sulla sua capacità lavorativa, viste le certificazioni
della dr.ssa __________ che riferisce di averlo visitato nel marzo 2018 per un
quadro depressivo-ansioso su una “probabile fragilità personologica
preesistente” (doc. B13 e E2), tuttavia la documentazione agli atti attesta
che in seguito l’assicurato non abbia necessitato di cure psichiatriche (sino
al mese di aprile 2021 quando ha iniziato ad essere seguito dalla dr.ssa __________)
e si sia annunciato alla disoccupazione alla ricerca di un’attività a tempo
pieno percependo le relative indennità giornaliere da novembre 2018 sino a
novembre 2020, iniziando poi un’attività lavorativa nel dicembre 2020 (doc. AI
17).
Ora, secondo la giurisprudenza fra le circostanze da prendere in considerazione per la
valutazione della connessione temporale rientrano i rapporti esteriori verso
terzi nel mondo lavorativo, come il fatto che un assicurato percepisca per un
lungo periodo delle indennità della disoccupazione quale persona con una
capacità al collocamento per un’attività da svolgere a tempo pieno (STF 9C_768/2008 del 15 maggio 2009 consid. 3. con riferimenti; cfr.
nondimeno anche STFA B 23/01 del 21 novembre 2002 consid. 3.3
e B 127/04 del 21 aprile 2005 consid. 4.3.4 citate in Vetter, op. cit., ad art.
23, n. 36 pag. 96).
In concreto, anche se è vero che per
la giurisprudenza l’idoneità al collocamento non esclude la presenza di
un’incapacità lavorativa (STF B 127/04 del 21 aprile 2005 consid. 4.3.4), ricordato
che egli ha percepito per due anni le indennità contro la disoccupazione,
apparentemente con piena capacità al collocamento, circostanza che, come da
giurisprudenza riportata sopra, rientra nell’ambito della valutazione della
connessione temporale, in assenza di certificazioni mediche che possano in
qualche modo attestare diversamente, a mente di questo TCA occorre concludere,
con verosimiglianza preponderante, che durante quel periodo l’attore fosse
abile al lavoro.
Quanto al fatto che,
successivamente alla fine dell’attività lavorativa quale __________ nel giugno
2018, l’interessato ha ripreso un’attività lavorativa soltanto a decorrere dal
dicembre 2020, ciò non significa tuttavia, come sembrerebbe essere il parere
dell’attore, che per questa ragione sussiste una connessione temporale tra
un’ipotetica inabilità lavorativa sorta durante il periodo di affiliazione
presso la convenuta (ossia in concomitanza con l’incidente della circolazione)
ed il risorgere dell’incapacità lavorativa e conseguente invalidità nel mese di
aprile 2021.
Del resto gli unici medici ad
averlo visitato nel periodo qui rilevante e in cui egli era assicurato presso
l’IPTC, ossia il dr. __________ e la dr.ssa __________, hanno riferito che egli
all’epoca manifestava “instabilità psichica” (doc. D2) rispettivamente “una
condizione mista ansioso depressiva reattiva ad una vicenda per lui stressante
su una probabile fragilità personologica preesistente” (doc. E1). Ora, tale
situazione, quand’anche per ipotesi avesse potuto provocare un’inabilità
lavorativa come __________, come attestato il 5 settembre 2023 dalla dr.ssa __________
(doc. E2), non ha comunque necessitato in seguito di cure mediche e non vi sono
elementi che comprovino che tale inabilità lavorativa sia in seguito continuata
senza notevoli interruzioni sino all’aprile 2021.
Come detto, appare altamente verosimile
che, come attestato dal dr. __________, l’attore abbia sviluppato dei disturbi
psichici esorditi “all’inizio dell’età adulta” e che essi siano poi
evoluti nel tempo con relativo aggravamento. Se i comportamenti “bizzarri”
evocati sin dal 2014 possono anche essere imputabili a tali disturbi, resta il
fatto che, come detto, precedentemente all’aprile 2021 non è possibile
ammettere la presenza di un’inabilità lavorativa continuata e senza
significative interruzioni di almeno il 20%.
In conclusione, secondo il grado
di verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V
177.
consid. 3 pag. 181), questo TCA non può concludere che l’incapacità
lavorativa che ha portato all’attuale invalidità di natura psichiatrica
riconosciuta dall’AI sia sorta durante il rapporto previdenziale presso l’IPCT
conclusosi il 30 giugno 2018 rispettivamente 30 luglio 2018 (cfr. consid.2.2).
Ne consegue che rettamente l’istituto
previdenziale convenuto ha negato il versamento di prestazioni d’invalidità.
2.13
L’attore ha chiesto l’audizione dei
medici curanti e l’allestimento di una perizia medica (I e IX).
Questo Tribunale ritiene che la
documentazione agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la
vertenza senza che si renda necessaria l’assunzione di ulteriore materiale
probatorio.
In
particolare, i medici curanti dell’assicurato hanno già avuto modo di
esprimersi a più riprese sulla sua situazione valetudinaria.
Quanto alla richiesta di perizia
psichiatrica alla stessa non è necessario dare seguito, la documentazione agli
atti essendo, come dianzi esposto, sufficiente per escludere uno stretto nesso
temporale tra la patologia psichiatrica (che ha portato l’Ufficio AI a riconoscere
il diritto a prestazioni con provvedimento del maggio 2022; cfr. consid. 1.2) e
un eventuale danno alla salute all’origine di un’incapacità lavorativa
dell’attore presente al momento in cui egli era ancora assicurato presso l’IPCT.
Un’ulteriore valutazione medica non potrebbe portare ad una diversa valutazione
ritenuto anche che, come anticipato, secondo la giurisprudenza una riduzione
della capacità lavorativa deve essere comprovata da certificazioni rilasciate
in tempo reale (cfr. STF 9C_210/2018
del 29 agosto 2018 consid. 2.2).
Al riguardo, va fatto presente
che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere
non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v
Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti).
2.14
Ne
consegue la reiezione della petizione.
Essendo la presente
procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. art. 29
cpv. 1 Lptca), non sono accollate tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni