34.2024.3
Mancato pagamento da parte del datore di lavoro convenuto dei contributi previdenziali dovuti all'istituto di previdenza attore. Petizione integralmente accolta. Spese di procedura a carico della società convenuta che non ha presentato la risposta di causa
16 maggio 2024Italiano10 min
per gli interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 2.3, 3 e 5 del regolamento
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Incarto
n.
34.2024.3
rg/sc
Lugano
16 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell’11 gennaio 2024 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
1.1 Con
contratto d’adesione n. __________ la CV 1 quale datore di lavoro ha affidato
l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti
alla AT 1, __________ con effetto dal 1. gennaio 2004 (doc. A/1).
1.2
Stante il mancato pagamento dei premi dovuti da parte del datore di lavoro per
un importo di fr. 50'015.85 (valuta 21 agosto 2023; importo comprensivo di
spese [anche per disdetta del contratto d’adesione per il 31 maggio 2023, doc. A/8]
e interessi sino a tale data, doc. A/9) e adite le vie esecutive con PE n. __________
dell’UE di __________ dell’11 ottobre 2023 (doc. A/10), con l’“istanza”
(recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV
1 al pagamento di fr. 49'305.05 con interessi al 5% dal 1. ottobre 2023, fr.
829.90 per interessi sino al settembre 2023, nonché delle “spese regolamentazione
di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese
e ripetibili.
1.3 La
società convenuta non è intervenuta in causa.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice
unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di
mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di
previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di
queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono
necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16
LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il
finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge.
2.3
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS
2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4
Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e
documentata.
Le
persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento,
calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in
particolare all’art. 10 del contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6
per gli interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 2.3, 3 e 5 del regolamento
di previdenza (doc. A/3) e nel piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i
premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono
dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP
(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e piano di previdenza).
Dagli
atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla
disdetta del contratto) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta (fr.
829.90) è stato eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto
conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati.
Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su
quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Quo alle
spese (comprese, per quanto è dato di capire, nell’importo di cui al petitum),
le stesse risultano documentate e conformi al regolamento delle spese (sub doc.
A/1) e vanno per tal ragione riconosciute (DTF 117 II 258).
Parte
convenuta non risulta del resto aver mai contestato né l'obbligo contributivo,
né l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile
dall’attrice.
Oggetto
di condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (fr.
300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto
esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/10) e
contemplati nel menzionato regolamento delle spese.
Alla
fondazione attrice spetta pertanto un importo complessivo di fr. 50'434.95
(49'305.05 + 829.90 + 300).
2.5 L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. ottobre 2023.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare
degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso
contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%
(STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit.,
ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto
accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. ottobre 2023 su
fr. 49'305.05.
2.6 L’attrice
postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al
summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ dell’11 ottobre 2023.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit
privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione
aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione
Considerandi
ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile
o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere
il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7
Giusta
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza
federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura
in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce
un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni
sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS
1998.
p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3
Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria
richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La
temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad
un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un
obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal
compiere un determinato atto; DTF
124.
V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di
un’azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte
convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice
dev'essere valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se,
quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio
di procedure esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una
situazione palesemente infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non
interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V
288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di
pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al
precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce
della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di
procedura per fr. 200.
2.8
L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001.
p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito
con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 50'434.95 oltre interessi
al 5% dal 1. ottobre 2023 su fr. 49'305.05.
§§
È rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________
dell’11 ottobre 2023 per l’importo di fr. 50'434.95 oltre interessi al 5% dal
10.
ottobre 2023 su fr. 49'305.05
2.- Tasse
e spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico della parte convenuta. Non
si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti