34.2024.7
Conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
25 ottobre 2024Italiano11 min
34.2024.7
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2024.7
rg/gm
Lugano
25 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 15/16 febbraio 2024 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC;
conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone
1. AT
1
Considerandi
2.
AT
2.
a
1.
CV
1.
2.
CV
2.
3.
CV
3.
considerato in fatto e in diritto
1.1
Per
sentenza 18 dicembre 2023, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto di __________
ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 2 aprile 2004 tra AT 1 e CV
1.
(nata __________). Al punto 8 della Convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio, omologata dal Pretore al punto 2 del dispositivo della sentenza,
gli ex coniugi hanno concordato una divisione a metà delle prestazioni d’uscita
in applicazione dell’art. 123 CC. Confermando al punto 3 del dispositivo la
divisione a metà delle rispettive pretese acquisite durante il matrimonio sino
al promovimento della procedura di divorzio, il Pretore ha disposto la
trasmissione dell’incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo
crescita in giudicato della sentenza di divorzio, per il calcolo
del
riparto.
1.2
Il 15/16 febbraio 2024 la Pretura ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale
(TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1
LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3
Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti
di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito
rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive determinazioni delle parti come pure
delle risultanze degli atti istruttori esperiti dal Tribunale e delle relative
prese di posizione degli ex coniugi (IV-XXXVI), si dirà più diffusamente, per
quanto occorra, nel prosieguo.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale
quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a
cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5
e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in
vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero
del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio, nel caso concreto la procedura di divorzio essendo stata
promossa il 30 novembre 2023 (cfr. I).
Per
l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per
ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi
dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in
contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
Dies ad quem per
il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122
CC), ossia il 30 novembre 2023.
L’art.
22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione
di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il
matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile
prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli
artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi
dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della
chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante
per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341,
128.
V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata
rimessa la causa. Sia i coniugi che gli
istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per
inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide
in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF
1996.
I 122, 233.46).
2.3
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria
(pilastro
2A) e della previdenza
più estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo d’applicazione
di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A
e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche
Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Una
divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il
matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e
segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone
l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente
l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei
confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza
professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli
istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;
Baumann/ Lauterburg,
in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.4
2.4.1
Dalla documentazione agli atti risulta
che al momento del matrimonio (2 aprile 2004) AT 1 disponeva di un avere
previdenziale di fr. 2'656.20 presso AT 2 (cfr. XXXI, XXXIV).
L’istruttoria di causa ha inoltre
permesso di appurare che al momento determinante per il riparto (30 novembre
2023) egli disponeva di un avere previdenziale divisibile di fr. 110'935.75
sempre presso AT 2, dove l’ex marito risulta essere a tutt’oggi assicurato e
dove risulta essere confluito l’intero avere previdenziale acquisito durante il
matrimonio (VIII-1, XXIV).
Dal fascicolo risulta infatti che
l’ex marito è stato assicurato presso
la __________ (da gennaio 2005 a
dicembre 2007) – alla quale, nel luglio 2006, era stato trasferito da parte di __________
un avere (non precisato) accumulato in precedenza (XXVII) –
che nel
febbraio 2009 ha trasferito alla __________ l’importo di fr. 11'507.60 (cfr.
sub XXIII-2), poi depositato su un conto di libero passaggio dell’omonima fondazione
(XXIII-2, XXIII-3, XVI-1) la quale, nel febbraio 2023, ha quindi versato alla AT
2.
l’avere di fr. 41'267.85 (VIII-1, XXIII). Dalle tavole processuali emerge
anche che l’avere acquisito presso la __________ da novembre 2013 a ottobre
2018.
– cui erano stati versati dagli istituti di previdenza di __________ e di __________
gli importi di fr. 2'661.20, rispettivamente di fr. 3'476.25 (cfr. XXVI) – è in
seguito stato versato (fr. 32'834.45) alla __________ (cfr. XXVI, XXII), il cui
intero capitale previdenziale di fr. 49'047.15 è stato trasferito, nell’ottobre
2020, su un conto di libero passaggio della __________ (cfr. XXII, XIX, XVII-1,
VIII-1) per poi essere infine anch’esso versato, per un importo di fr.
49'055.53, alla AT 2 (VIII-1).
Stante quanto sopra, considerati ex
art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi
maturati sull’avere presente alla data del matrimonio sino al momento
determinate per il riparto in ragione di fr. 1'013.16 – calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal
Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2; per
il calcolo cfr. www.gerichte.ch) –, l’avere soggetto a divisione accumulato da AT
1.
deve essere cifrato in fr. 107'266.40 (110'935.75 – 2'656.20 – 1'013.16).
2.4.2
Dalla documentazione in atti risulta che
al momento del matrimonio CV 1 disponeva di un avere previdenziale di fr.
1'441.75 presso la CV 2 (cfr. VII-1). Presso il medesimo istituto di previdenza
al momento del riparto (30 novembre 2023) ella disponeva di una prestazione
d’uscita divisibile di fr. 9'473.25 (cfr. VII-1). Il 30 novembre 2023 l’ex
moglie disponeva pure di un avere divisibile di fr. 242.34 su un conto di
libero passaggio della CV 3 (cfr. XI), dove nel luglio 2017 era stato versato
l’avere di fr. 241.40 accumulato presso __________ (cfr. II-3).
Considerati gli interessi (fr.
549.85) maturati su fr. 1'441.75 sino al promovimento della procedura di
divorzio (cfr. VII-1), l’avere soggetto a divisione accumulato da CV 1 deve
essere cifrato in fr. 7'724 (9'473.25 + 242.34 – 1'441.75 – 549.85)
2.4.3
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr.
supra consid. 1.1) a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito
di fr. 49'771.20 ([107'266.40 - 7'724] : 2).
2.5
Per
applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha
diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Ne segue che, nel
rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra
parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la AT 2 (contratto __________) dovrà
trasferire a favore di CV 1, presso la CV 2 – dove risulta tuttora assicurata
(cfr. VII) – la somma di fr. 49'771.20.
Dovranno
altresì essere corrisposti gli interessi compensativi
–
al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;
cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo dal 30 novembre 2023 e
sino
al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;
STF B 73/02
dell’8 aprile 2003, STF B 113/02 dell’8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio
2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a fr. 107'266.40.
2.- L’avere di previdenza
acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 7'724.
3.- È
fatto ordine alla AT 2 (contratto __________) di
versare a favore di CV 1, presso la CV 2, la
somma di fr. 49'771.20 oltre interessi compensativi dal 30 novembre 2023.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti