Lexipedia

Decisione

34.2025.11

Il grado d'invalidità in ambito LPP si calcola in funzione del tasso di attività lucrativa a tempo parziale effettivamente esercitato e non in rapporto a un'ipotetica attività lucrativa a tempo pieno (come fatto, in casu, dall'UAI). Petizione respinta

21 luglio 2025Italiano32 min

considerazione nell'ambito del calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2025.11

MP/sc

Lugano

21 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

redattore:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

Manuel Piazza, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 14 marzo 2025 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza

professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT 1, nata nel 1964, dal 1. aprile

2015 al 30 novembre 2021 è stata attiva quale conducente presso la __________ con

un pensum del 60% e assicurata per la previdenza professionale presso la CV 1

(in seguito: Cassa; doc. 56 incarto AI, pag. 1 e 7).

1.2. Con

decisione del 7 maggio 2024 l’Ufficio AI le ha attribuito il diritto ad una

rendita con un grado d’invalidità del 50% dal 1. febbraio 2022 e del 56% dal 1.

gennaio 2024 (doc. 162 seg. incarto AI). La decisione è passata in giudicato,

non essendo stata contestata.

1.3. Vista

la succitata decisione dell’Ufficio AI i Servizi HR de __________ hanno

trasmesso all’assicurata il modulo “Annuncio alla: Rendita di invalidità

parziale”, da ella compilato e restituito il 7 giugno 2024 (doc. III n. 3 e

allegato 5).

Con

scritto del 18 giugno 2024 la Cassa ha comunicato che l’assicurata ha diritto a

una rendita con grado d’invalidità del 27% dal 1. gennaio 2024, ridotta però

per evitare una sovraindennizzazione (doc. I H).

1.4. Dopo

un nutrito scambio di scritti, messaggi di posta elettronica e telefonate tra

il patrocinatore dell’assicurata (avv. RA 1) e la Cassa (cfr. docc. III 7-9 e

11), quest’ultima con scritto del 10 settembre 2024 ha riconosciuto di aver

erroneamente ridotto la rendita (doc. I P).

1.5. Quanto

invece al calcolo del grado d’invalidità, contestato dall’assicurata (doc. I

Q), con scritto del 4 novembre 2024 la Cassa si è confermata nella propria

posizione (doc. I R).

1.6. Con

la presente petizione l’assicurata, dopo aver in sostanza rilevato che la Cassa

è vincolata alla decisione – da essa non contestata – dell’Ufficio AI che ha

stabilito il grado d’invalidità tramite il metodo ordinario del raffronto dei

redditi applicabile ai salariati a tempo pieno, chiede che la Cassa sia tenuta

a versarle la rendita corrispondente a un grado d'invalidità del 50% dal 1.

febbraio 2022 e del 56% dal 1. gennaio 2024.

1.7. Con

la risposta di causa la Cassa chiede la reiezione della petizione, adducendo in

sostanza di non aver avuto motivo di contestare il metodo scelto dall’AI per

valutare il grado d’invalidità. Lo status determinato dall’AI non sarebbe

infatti vincolante per la Cassa, per la previdenza professionale contando solo

il salario effettivamente assicurato al momento dell’incapacità lavorativa e la

perdita di guadagno dovuta all’invalidità in base alla copertura assicurativa,

limitata all’entità dell’occupazione a tempo parziale.

1.8. Con

scritto del 12 maggio 2025 l’attrice si è confermata nelle sue domande e

allegazioni, aggiungendo però che l’agire della Cassa si avvera in contrasto

con il principio della buona fede. Essa non avrebbe infatti mai anticipatamente

esposto il tema del ricalcolo del grado d’invalidità, pur sapendo che l’Ufficio

AI aveva fatto capo a una proiezione ipotetica del reddito da valida

dell’attrice a tempo pieno comunicatagli dalla stessa __________.

Al

riguardo, la Cassa non ha formulato osservazioni.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni

Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle

controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.

Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art.

4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza

professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL

852.100).

Con riferimento alla competenza

territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio

svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu

assunto.

Siccome il luogo in cui l’attrice

è stata assunta si trova in Ticino, e meglio a (doc. 201 incarto AI), e

trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la

competenza dello scrivente Tribunale.

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se la Cassa, alla quale l’attrice è

stata assicurata nel periodo dal 1. aprile 2015 al 30 novembre 2021, debba

versarle una prestazione d’invalidità LPP corrispondente a un grado

d'invalidità del 50% dal 1. febbraio 2022 e del 56% dal 1. gennaio 2024.

L’istituto

previdenziale non contesta i periodi di inabilità lavorativa riconosciuti

dall’Ufficio AI con la decisione del 7 maggio 2024 (doc. 162 seg. incarto AI).

Nemmeno censura i diversi gradi d’invalidità stabiliti dall’amministrazione

nella succitata decisione. Nega, tuttavia, il diritto a prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale maggiori di quanto già accordato,

ossia di una rendita con grado d’invalidità del 27% dal 1. gennaio 2024. Successivamente

al 1. settembre 2021 l’attrice sarebbe sì da considerare, in base alle

conclusioni dell’AI, incapace al lavoro al 30% in ogni attività, ma al calcolo

del grado di invalidità in ambito previdenziale si dovrebbe procedere orientandosi

al grado di attività lucrativa effettivamente esercitato (60%) e non, come

fatto dall’AI nell’ambito di sua competenza, a un’ipotetica attività lucrativa

a tempo pieno. Ne scaturirebbe un grado d’invalidità del 17.14% dal 1. febbraio

2022, non conferente il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza

professionale, e del 27% dal 1. gennaio 2024, conferente invece il diritto a

una rendita.

Dal

canto suo, l’attrice ritiene che la Cassa debba conformarsi alla decisione

dell’Ufficio AI, che ha stabilito un grado d'invalidità del 50% dal 1. febbraio

2022 e del 56% dal 1. gennaio 2024, e accordare le corrispondenti rendite di

invalidità della previdenza professionale.

2.3. Secondo l’art. 23 LPP, che è una

disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità

le persone che:

a. nel senso

dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al

momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità;

b.

in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro

compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed

erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c.

diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA),

presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento

all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al

lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo

almeno il 40 per cento.

Per

avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre

dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa

o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid.

3.1 con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2, B 95/04 del

10 gennaio 2005, B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag. 126).

Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria

oppure il peggioramento della stessa (DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V 264

consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). L'evento assicurato ai sensi

dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una

certa importanza, non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264

consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Questa soluzione è stata voluta per

sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro

disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa

necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP

(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).

Le

prestazioni sono dovute dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è –

o era – affiliato al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena

descritto, premesso che tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una

connessione materiale e temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo

di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento

dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di

invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto

assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 BVG Nr. 14; DTF

118 V 98). D’altra parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare

prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa esistente già prima

dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non

vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS 2003 pag. 356).

Fatti

I

medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di

disposizioni regolamentari o statutarie divergenti (SZS 2005 pag. 243; SVR 1994

BVG Nr. 18 pag. 57, Nr. 14 consid. 2b pag. 38; DTF 117 V 332 consid. 3).

Qualora,

inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di

previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità

si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale

(DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr.

Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, in: SZS 1995 pag. 426 n. 49;

STCA 34.1999.17 del 15 marzo 2000).

Va altresì ricordato che in

una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che l'art. 23 vLPP non

presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio del decorrere del

termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è sufficiente invece

che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al momento in cui è insorta

l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità (SVR 1997 BVG Nr. 80).

2.4. L’art.

26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni

d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della

legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI; ora art. 28

cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI, cfr. in merito DTF 140 V 470 consid. 3.3.2 pag. 474).

L'istituto

di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che

il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote

il salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).

Basandosi

su questa disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha

incaricato di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti

dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni – il

Consiglio federale ha autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli istituti di previdenza

a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del

diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in sostituzione del salario

intero, riceve indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che

ammontino almeno all’80 per cento del salario di cui è privato, e se le

indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di

lavoro. Per la giurisprudenza l'art. 26 OPP2 rappresenta una norma di

coordinamento nel tempo, che intende evitare che il pagamento del salario o di

prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal

pagamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di

quelle che percepiva quando lavorava regolarmente (Messaggio del Consiglio

federale sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V 24 e

247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b; SZS 1994 pag. 236, 1998 pag.

393). Presupposto essenziale è che le indennità siano state effettivamente

versate, un semplice diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche

Vorsorge, 2013, ad art. 26 BVV 2 n. 3 pag. 396 con riferimenti; Hürzeler in:

Schneider/Geiser/Gächter (edit.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 26 n. 8

pag. 387).

Il

diritto ad una rendita d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se

le disposizioni interne (regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo

prevedono esplicitamente (DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art.

26 n. 10 pag. 387).

L'istituto

di previdenza non autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento

delle condizioni cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una

specifica norma regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione

prevalendosi dell'art. 24 OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP,

considerato come le indennità giornaliere non sono dei proventi da prendere in

considerazione nell'ambito del calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler,

op. cit., ad art. 26 n. 11 pag. 388 con riferimenti).

2.5.1. Giusta

l’art. 4 LAI l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di

guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere

dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato, quindi non solo quella

di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995

pag. 476). In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di

capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di

guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato

(DTF 109 V 28, 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der

Schweiz, 1989, pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a

quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma

anche ad attività diverse. Dalla stretta relazione esistente tra la rendita

d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che il concetto

d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello

dell'assicurazione invalidità sono di principio i medesimi (DTF 115 V 210; RDAT

I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo

la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di

previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità

non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c

e 215 consid. 4c; SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid.

3c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e,

di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale

la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e

duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271

consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS

2002 pag. 155, 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, 1994 BVG

Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il

medesimo (Stauffer, op. cit., n. 1018 segg.). Accertamenti separati del grado

di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con

lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid.

2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle constatazioni

degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo

l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1). Questo vincolo vale

nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento

previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione

invalidità (DTF 126 V 308).

2.5.2. L’istituto

di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni

dell’AI. Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può

scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di

primo acchito insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310

consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V

24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del

30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad. art. 4 n. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V

308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la

valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per

l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al

momento in cui la decisione è stata presa).

D’altra

parte, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio

dell'assicurazione invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita

agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che

potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non

viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'Ufficio AI, l'istituto LPP

– che dispone di un diritto di opposizione e ricorso proprio nelle procedure

rette dalla LAI – non è legato alla valutazione dell'invalidità (nel suo

principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche con

riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire di

persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli

organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V

73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre

2009, B 32/03 del 21 gennaio 2005, B 66/04 del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9

gennaio 2004, B 3/03 del 31 dicembre 2003, B 68/03 del 16 dicembre 2003; vedi

anche l'art. 49 cpv. 4 LPGA e gli art. 73bis cpv. 2 lett. f e 76

cpv. 1 lett. a OAI). La questione di sapere se un difetto di notifica di una

decisione può venir sanato successivamente, segnatamente dal fatto che

l’istituto di previdenza viene in seguito comunque in possesso della decisione,

deve, secondo il TF, venir esaminata in ogni caso concreto ponderando gli

interessi in gioco (SZS 2006 pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul

tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).

Secondo

il TF, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello

di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna

ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a

quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura

(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita

d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi

della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa

liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009, B 83/04 del 25 aprile 2006,

B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende

che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio

AI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in

misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo

l’AI (Stauffer, op. cit., n. 1020 segg; SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STF B 81/03 del 9 novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).

In

virtù dell’art. 6 LPP, gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di

introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465

seg. consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a

favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado

d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di

previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag.

466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti adottano nei loro statuti o

nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi,

nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni sociali (per

l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF 111 V 239

consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1 e 1a). In altri

termini, se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono

comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo

(STF non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3). Se per esempio essi

fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono

vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione

invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS

2002 pag. 155, 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57

consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c, 115 V 215

consid. 4c). Se invece il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di

previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione

può statuire liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni

potrà senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma non sarà

vincolata da una valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71,

1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).

2.5.3. Quanto

in particolare alla questione qui rilevante degli assicurati occupati

parzialmente, va innanzitutto detto che, considerato come la LPP,

contrariamente all’AI, assicuri solo le persone attive professionalmente, in

ambito previdenziale è determinante solo la diminuzione della capacità

lavorativa riferita alla parte salariata. Richiamato il principio assicurativo

valido nell’ambito della previdenza professionale per il quale un diritto a

prestazioni d’invalidità della LPP è dato soltanto se e nella misura in cui

esiste una copertura assicurativa, la commisurazione del grado di invalidità

avviene di conseguenza in base all’effettivo grado di occupazione al momento in

cui è subentrata l’inabilità lavorativa la cui causa ha poi portato

all’invalidità, tenendo in considerazione anche eventuali inabilità lavorative

esistenti già in precedenza (DTF 141 V 127 consid. 5.3.2; STF 9C_837/2017 del 7

giugno 2018 consid. 5.3 con riferimenti; STFA B 47/97 del 15 marzo 1999

pubblicata in SZS 2001 pag. 85 segg.; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in

der beruflichen Vorsorge, 2006, n. 489 seg. pag. 205 segg.). Se la persona

assicurata esercitava un’attività a tempo parziale, non vi è quindi diritto a

prestazioni, se e nella misura in cui essa, malgrado la riduzione della

capacità lavorativa per motivi di salute, può o potrebbe lavorare ancora

nell’originaria misura. In questo caso infatti il rischio invalidità si è

realizzato unicamente nella quota di un’attività a tempo pieno non assicurata a

livello previdenziale (pari al 100% meno il grado di occupazione effettivo)

(DTF 141 V 127 consid. 5.3.2; STF 9C-25/2018 del 12 marzo 2018 consid. 3.1, 9C_821/2010

del 7 aprile 2011 consid. 4.2, 9C_161/2007 del 6 settembre 2007 consid. 2).

Nella

sentenza di principio del 7 marzo 2018 pubblicata in DTF 144 V 63 il Tribunale

federale, oltre a confermare la non applicabilità nell’ambito della previdenza

professionale del nuovo metodo dell’AI per il calcolo del grado di invalidità

di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e per il

resto svolgono mansioni consuete giusta l’art. 27bis OAI, riferendosi

anche ai casi come quello che qui ci occupa, ha così descritto le modalità di

calcolo delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale in caso

di attività a tempo parziale (art. 23 lett. a LPP; art. 28 cpv. 1 lett. b e

art. 28a cpv. 3 LAI):

" Il grado

d'invalidità determinante per la previdenza professionale è stabilito sulla

base del reddito senza invalidità in funzione del grado dell'attività

esercitata a tempo parziale e non rispetto a un (ipotetico) tempo pieno

(consid. 6.2; conferma della giurisprudenza).

Il metodo di calcolo più chiaro e semplice,

nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità abbia determinato il grado

d'invalidità sulla base di un'attività a tempo pieno, consiste nel tener conto

da parte dell'istituto di previdenza del reddito senza invalidità fissato

dall'assicurazione per l'invalidità, cui è in linea di principio legato,

adeguandolo in funzione del tasso d'attività a tempo parziale, procedendo poi

su questa base (come anche su quella degli altri parametri di principio

vincolanti) a un nuovo confronto dei redditi (consid. 6.3.2).”

Questa

giurisprudenza è stata ulteriormente confermata nella DTF 144 V 72, nella quale

la Corte federale, esprimendosi sul principio dell'applicazione uniforme della

nozione d'invalidità in caso di attività lucrativa esercitata a tempo parziale

(art. 26 cpv. 1 LPP), ha ribadito che il grado d'invalidità stabilito dagli

organi dell’AI è vincolante per l'istituto di previdenza solo per quanto

attiene all'attività lucrativa (consid. 4.2 e 4.3; cfr. anche DTF 120 V 110

consid. 4b seg.; Stauffer, op. cit. n. 1025, 1068 e 1070; Vetter-Schreiber, op.

cit., art. 24 n. 7 e 25). In effetti, contrariamente a quanto previsto

nell'assicurazione contro gli infortuni, nella previdenza professionale non si

prende in considerazione il reddito ipotetico calcolato sulle presunte

possibilità di guadagno di un assicurato che si suppone utilizzarle pienamente

(conferma della giurisprudenza; consid. 5.3.3 e 5.3.4; cfr.

l’analisi critica della giurisprudenza federale in: Emilie Conti Morel, Nouveaux

paradigmes pour le calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une

activité lucrative à temps partiel en assurance-invalidité et en prévoyance

professionnelle, in SZS 62/2018 pag. 367 segg; cfr. anche Ueli Kieser, Aktuelle

Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht, in Pläydoyer 4/19 pag. 58).

Il Tribunale federale è

stato nuovamente chiamato a pronunciarsi sul tema in un caso sfociato nella STF

9C_123/2023 del 1. febbraio 2024. L’Alta Corte, dopo un approfondito esame, ha

confermato la propria giurisprudenza, sottolineando che non esistono motivi seri

e oggettivi per modificarla. In quel caso si trattava di un’assicurata attiva a

tempo parziale, che l’Ufficio AI ha considerato avrebbe lavorato a tempo pieno

senza il danno alla salute. L’Ufficio AI ha quindi determinato un grado d’invalidità

del 56% mentre che, per l’istituto previdenziale, il grado d’invalidità in

ambito LPP, riferito al tasso d’attività del 60%, ammontava al 27%. Per un commento della sentenza federale cfr. Francesca Cometta

Rizzi, Évaluation des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle

en cas d’activité lucrative partielle (art. 23 let. a LPP), in: SZS/RSAS 3/2024

pag. 164.

Il grado d’invalidità

determinante per la previdenza professionale si calcola, quindi, in funzione

del tasso di attività lucrativa a tempo parziale e non in rapporto ad

un’ipotetica attività lucrativa a tempo pieno. Di conseguenza il grado

d’invalidità calcolato dall’AI, se basato su un’ipotetica attività lucrativa a

tempo pieno, deve poi venir convertito per la previdenza professionale. Secondo

il Tribunale federale, come detto, per l’istituto di previdenza il metodo più

semplice è quello di stabilire il grado d'invalidità sulla base del reddito da

valido fissato dall’Ufficio AI, al quale è di principio vincolato,

convertendolo in funzione dell’effettiva percentuale dell'attività esercitata a

tempo parziale, ed effettuare quindi un nuovo confronto dei redditi su questa

base e su quella degli altri parametri vincolanti, in particolare del salario

da invalido (DTF 144 V 63 consid. 6.3.3; Bollettino LPP UFAS

n. 148 cifra 990; cfr. in merito Elisabeth Glättli, Nouvelle méthode de calcul

de l’AI pour le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative

à temps partiel, Conséquences pour la prévoyance professionnelle, in Schweizer

Personalvorsorge 9-18, pag. 96 seg.).

Nella misura in cui

l’attrice contesta la citata giurisprudenza, questo Tribunale si limita a

rinviare alle recenti pronunce, nelle quali

il Tribunale federale ha confermato la sua prassi indicando i motivi che non

permettono di apportare dei correttivi alla stessa, non essendo adempiuti i

rigorosi presupposti necessari per una modifica della giurisprudenza (STF

9C_123/2023 del 1. febbraio 2024 consid. 3.2; DTF 147 V 342 consid. 5.5.1, 146

I 105 consid. 5.2.2, 144 V 72 consid. 5.3.2, 141 II 297 consid. 5.5.1). In

particolare la Corte federale ha nuovamente rinviato alla differente concezione

che sta alla base della previdenza professionale da un lato, e dell’assicurazione

invalidità e dell’assicurazione contro gli infortuni (per un recente caso

ticinese relativo a quest’assicurazione cfr. STF 8C_627/2024 del 13 maggio 2025

consid. 6.3.2) dall’altro, ciò che non consente di applicare per analogia i

principi della commisurazione dell’invalidità vigenti in ambito LAINF o il

nuovo modello in ambito AI introdotto dall’art. 27bis cpv. 2-4 OAI

(in vigore dal 1. gennaio 2018), poiché una simile applicazione per analogia

sarebbe contraria al sistema e contravverrebbe al principio assicurativo

vigente in ambito previdenziale.

A

tale giurisprudenza questo Tribunale non può che conformarsi.

2.6. L'art.

28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto

nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli

interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media. Con il nuovo art. 24a LPP

il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente)

lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità

nel senso dell’AI è compreso tra il 50 e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità nel senso

dell’AI è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità nel senso dell’AI si

pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota

percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni

grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

Nell’ambito

della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza

possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24a LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007

consid. 2.1; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 24 n. 23 pag. 108).

2.7. Il

Regolamento di previdenza della Cassa (doc. III C, in vigore dal 1. gennaio 2018

con stato al 1. gennaio 2022, e doc. I M, in vigore dal 1. gennaio 2024, in

concreto applicabili e di tenore identico), con riferimento alle prestazioni per

invalidità, prevede, tra l’altro, che:

" Art. 50 Diritto

Hanno diritto alla

rendita d’invalidità le persone assicurate che, ai sensi dell’assicurazione

federale per l’invalidità (AI), sono invalide almeno al 25%, a condizione che

fossero assicurate presso la CV 1 quando è iniziata l’incapacità al lavoro la

cui causa ha determinato l’invalidità.

Art. 51 Importo

1 La rendita

annua d’invalidità versata dalla CV 1 è pari:

a. in

caso d’invalidità totale al 55% dell’ultimo salario assicurato; oppure

b. in

caso d’invalidità parziale al 55% del salario assicurato corrispondente al

grado d’invalidità deciso dall’AI o, se quest’ultimo non è stato definito

dall’AI, al grado d’invalidità accertato dalla SUVA.

Considerandi

2.

L’ultimo

e il nuovo salario assicurato si riferiscono al momento in cui è cessato o

cambiato il rapporto di lavoro a causa dell’invalidità. Sussiste invalidità

totale quando, ai sensi dell’AI, il grado d’invalidità è pari ad almeno il 70%.

Sussiste, invece, invalidità parziale quando il grado d’invalidità è compreso

tra il 25% e il 70%.

(...)

Art. 52 Inizio e fine

1.

Il

diritto alla rendita inizia conformemente a quanto disposto nell‘art. 29 LAI,

ma in ogni caso non prima dell’estinzione dell’obbligo di versare il salario o

le prestazioni sostitutive del salario. Sono fatte salve le disposizioni

sull’invalidità professionale, purché questa prestazione sia prevista nel piano

di previdenza.

2.

La

rendita d’invalidità è versata per tutta la durata dell’incapacità al guadagno,

al massimo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento o fino al

decesso.”

Dal

tenore di queste norme emerge che il concetto di invalidità del disciplinamento

regolamentare della Cassa coincide sostanzialmente con quello della LPP e,

quindi, della LAI. Non è d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione

divergente dall’art. 23 LPP, anzi l’art. 50 del Regolamento ne conferma i

principi, ragione per cui la suesposta giurisprudenza sviluppata su questa

norma è in concreto applicabile.

Conformemente

all’art. 50 del Regolamento il diritto alla rendita di invalidità nasce,

tuttavia, già con un grado di invalidità del 25%.

2.8

Poiché

la decisione dell’Ufficio AI del 7 maggio 2024 è stata notificata alla Cassa

(doc. 163 incarto AI, pag. 2), che non l’ha impugnata, questo Tribunale deve

ritenere vincolanti le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione, secondo

cui l’attrice ha diritto ad una rendita AI con un grado d’invalidità del 50%

dal 1. febbraio 2022 e del 56% dal 1. gennaio 2024.

In

applicazione della giurisprudenza esposta al consid. 2.5.3 la Cassa è però vincolata

alle conclusioni sul grado di invalidità tratte dall’Ufficio AI solo nella

misura in cui le stesse riguardano la determinazione dei salari da computare

nel confronto dei redditi per la parte salariata, non invece nella misura in

cui ha effettuato il calcolo del grado d’invalidità riferendosi, per quanto

riguarda il reddito da valida, ad un’ipotetica attività lucrativa a tempo

pieno. Il grado d’invalidità per la previdenza professionale va quindi calcolato

facendo capo ai valori salariali – peraltro incontestati – applicati

dall’Ufficio AI e orientandosi, per definire il salario da valida,

all’effettivo grado di occupazione al momento in cui è subentrata l’inabilità

lavorativa, vale a dire 60%. Si procederà, poi, ad un nuovo raffronto dei

redditi.

Per

il periodo da febbraio 2022 (ossia alla scadenza dell’anno d’attesa) in base a

quanto stabilito dall’Ufficio AI fa stato, per quanto riguarda il salario da

valida, un salario al 100% di fr. 75'832. Per quanto riguarda il salario da

invalida, è stato determinato un salario, considerata un’incapacità lavorativa

del 30% nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa, di fr. 37'701.32 (doc.

162.

incarto AI, pag. 2).

Il

calcolo del grado di invalidità si presenta come segue:

-

reddito da valida 2022 al 100%: fr. 75'832;

-

reddito da valida 2022 al 60% (pensum effettivo): fr. 45'499.20;

-

reddito da invalida 2022 (valore statistico): fr. 37'701.32.

Il

grado di invalidità LPP ammonta di conseguenza al 17.14%, calcolato come segue:

(45'499.20

- 37'701.32) x 100 = 17.14%

45'499.20

Per

il periodo da gennaio 2024 in base a quanto stabilito dall’Ufficio AI fa invece

stato, per quanto riguarda il salario da valida, un salario al 100% di fr.

77'337. Per quanto riguarda il salario da invalida, è stato determinato un

salario, considerata sempre un’incapacità lavorativa del 30% nell’esercizio di

qualsiasi attività lavorativa, di fr. 33'931.19 (doc. 162 incarto AI, pag. 2).

Il

calcolo del grado di invalidità si presenta come segue:

-

reddito da valida 2024 al 100%: fr. 77'337;

-

reddito da valida 2024 al 60% (pensum effettivo): fr. 46'402.20;

-

reddito da invalida 2024 (valore statistico, calcolato in applicazione del nart.

26bis cpv. 3 OAI): fr. 33'931.19.

Il

grado di invalidità LPP ammonta di conseguenza al 27%, calcolato come segue:

(46'402.20

- 33'931.19) x 100 = 26.88%

46'402.20

Pertanto,

è solo a partire da gennaio 2024 che si ottiene un grado d’invalidità

pensionabile (27%) in ambito LPP.

Questo

Tribunale deve quindi concludere che sono sì adempiuti i presupposti di cui

all’art. 23 LPP per il riconoscimento all’attrice di una rendita del 2.

pilastro da parte della Cassa, considerato come ella vi era assicurata al

momento dell’insorgere dell’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità. Il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza

professionale va tuttavia riconosciuto, stante un grado di invalidità del 27%,

non nella misura richiesta dall’attrice ma in quella già accordata dalla Cassa.

2.9

Quanto

all’asserita violazione del principio della buona fede da parte della Cassa –

che non avrebbe mai anticipatamente esposto il tema del ricalcolo del grado

d’invalidità, pur sapendo che l’Ufficio AI aveva fatto capo a una proiezione

ipotetica del reddito da valida dell’attrice a tempo pieno comunicatagli dalla

stessa __________ –, va detto che il principio della buona fede comporta che

l’istituto di previdenza agisca in modo corretto, coscienzioso e rispettoso,

ciò che include anche l’obbligo di consulenza degli assicurati ed il

contestuale vincolo dell’istituto alle garanzie così fornite. Una comunicazione

può comportare un obbligo per l’istituto che differisce da quanto previsto dal

diritto materiale se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute:

1.

la

comunicazione è stata fatta in relazione ad una persona specifica o ad una

specifica fattispecie;

2.

i funzionari hanno agito conformemente alle loro competenze;

3.

l’interessato non si è accorto dell’errore nella comunicazione;

4.

l’interessato, basandosi sulla comunicazione ricevuta, ha effettuato

disposizioni che non possono ora essere revocate senza pregiudizio;

5.

dal

momento in cui l’informazione è stata fornita non vi sono state modifiche

legislative (DTF 131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

A titolo esemplificativo, se un

istituto di previdenza pubblico indica erroneamente un ammontare troppo alto

della prestazione d’uscita e l’assicurato si decide, sulla base di questa

informazione e non ravvisando l’errore, di andare anticipatamente in pensione,

l’istituto di previdenza deve, conformemente al principio della buona fede,

versargli l’ammontare indicato (Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und

wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, in: SZS 1999, pag. 299;

Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 1918 con nota a piè di pagina n. 212).

Stesso discorso nel caso di notifica di un’informazione di rendita nella quale

è definito nominalmente in franchi l’ammontare della prestazione e che può

essere intesa in buona fede come la fissazione definitiva dell’ammontare della

rendita, ritenuto però che questi presupposti sono raramente adempiuti e non lo

sono mai se la comunicazione rinvia al regolamento (Vetter-Schreiber, op. cit.,

n. 7 ad art. 50 LPP).

Inoltre, secondo la dottrina e

la giurisprudenza, nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria e

sovraobbligatoria (cfr. Pärli, in: Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, Berna

2010, ad art. 86b n. 18), un’omissione di informazione ha le stesse conseguenze

di un’informazione inesatta, ciò che significa che andrà valutata secondo i principi

della protezione della buona fede, rispettivamente della protezione

dell’affidamento nel diritto pubblico (Pärli, op. cit., ad art. 86b n. 9 e 18;

cfr. anche DTF 136 V 338 consid. 4.3; cfr. anche STF 9C-339/2013 del 29 gennaio

2014, consid. 5.5).

In

concreto, l’attrice non fa valere di aver adottato alcun comportamento

pregiudizievole né ciò emerge dall’incarto.

Mai

la Cassa, inoltre, ha indotto l’attrice a credere che avrebbe ripreso il grado

d’invalidità stabilito dall’Ufficio AI né un obbligo di legge o circostanze

particolari imponevano che la Cassa informasse l’attrice che non lo avrebbe

fatto, ma che invece avrebbe operato, conformemente alla legge e a consolidata

giurisprudenza, un proprio calcolo.

Il

diritto a una rendita maggiore di quanto già accordato dalla Cassa non può

pertanto nemmeno essere riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla

protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost., mancando almeno due dei

summenzionati requisiti per poterla ritenere.

2.10

In

conclusione, la petizione va respinta.

2.11

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca), non

sono accollate tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni