Lexipedia

Decisione

34.2025.14

Accolta la petizione dell'istituto di previdenza che chiede la condanna del datore di lavoro, per non aver trasmesso il certificato di salario delle persone assoggettate al CCL PEAN, al pagamento di u

6 agosto 2025Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori che ricadono dal

profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione del citato

contratto collettivo hanno diritto, a determinate condizioni, dal 60. anno di

età (a partire dal 1. gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie ex art. 28

cpv. 1 CCL PEAN e art. 36 cpv. 1 Regolamento PEAN) ad una rendita transitoria;

alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogata dal 1. gennaio

2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e

orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (art. 13 segg. in

relazione agli artt. 1-3 CCL PEAN; artt. 3 e 12 segg. Regolamento PEAN).

Le prestazioni sono finanziate dai lavoratori

e dai datori di lavoro con un contributo percentuale del salario determinante

(art. 8 CCL PEAN; art. 7 e 8 Regolamento PEAN).

2.5. Con decreto del 5 giugno 2003

(entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio federale,

in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere

obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956

(LOCCL), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN (COG CCL PEAN),

puntualmente estesa alle modifiche effettuate nel corso degli anni. Ciò

comporta che anche coloro che non sono parti contraenti sono assoggettati al

CCL PEAN nella misura in cui ricadono nel campo d’applicazione dello stesso.

Ne discende che l’assoggettamento

di un’impresa al CCL PEAN può avvenire in due ipotesi alternative: o per

affiliazione ad un’associazione di datori di lavoro che è parte contraente e

quindi direttamente assoggettata al CCL PEAN, o in forza della COG CCL PEAN

(STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 consid. 2 seg.; DTF 134 III 625 consid.

1.1 seg.; sentenze 200 21 194 BV e 200 21 314 (2) del Tribunale amministrativo

di Berna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali, dell’11 gennaio 2022

consid. 2.1 e 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di Basilea

Campagna, consid. 2.2).

Stante il carattere normativo della

COG CCL PEAN, la sua conoscenza è considerata scontata ed il datore di lavoro

che non si annuncia rispettivamente non versa spontaneamente i contributi alla

Fondazione incorre in una grave negligenza (DTF 138 V 32 consid. 4.1 e 4.2 in

initio con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; Portmann/Stöckli,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 2007, n. 1099-1104).

In casu non vi sono

documenti agli atti dai quali si potrebbe concludere che la convenuta, quale

datrice di lavoro, sia affiliata ad una parte contraente. Ne consegue che entra

in linea di conto solo l’eventuale assoggettamento in forza della COG CCL PEAN.

2.6.1. L’art. 2 cpv. 1 e 2 COG CCL PEAN (art.

1 cpv. 1 e 3 e 2 cpv. 2 CCL PEAN) prevede l’applicazione del contratto

collettivo su tutto il territorio svizzero, eccettuate, a determinate

condizioni, le imprese con sede nei cantoni Ginevra, Vallese e Vaud.

In casu la convenuta ha avuto

sede a __________ e ora l’ha a __________, ragione per cui il campo

d’applicazione geografico è dato.

2.6.2. Successivamente alle modifiche del 6

dicembre 2012 (entrata in vigore al 1. gennaio 2013), del 10 novembre 2015

(entrata in vigore al 1. dicembre 2015) e del 7 agosto 2017 (entrata in vigore

al 1. gennaio 2018) – reperibili all’indirizzo web www.seco.admin.ch – l’art. 2

cpv. 4 COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN), afferente al campo d’applicazione

del contratto collettivo dal profilo aziendale, presenta il seguente tenore (sottolineature

del redattore):

" Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del

contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che

figurano nell’allegato sono applicabili ai datori di lavoro (imprese, parti di

imprese e ai cottimisti indipendenti) dei seguenti settori:

a. edilizia, genio civile, lavori in

sotterraneo e costruzioni stradali (comprese le pavimentazioni);

b. lavori di sterro, demolizioni, deposito e

riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili

di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio

fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate

conformemente all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il

personale impiegato in queste strutture;

c. estrazione

e lavorazione della pietra, imprese di selciatura;

d. imprese di costruzione e d’isolamento

di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici

di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati,

sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa

sottostruttura e isolamento termico);

e. imprese d’isolamento e

d’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e lavori

analoghi nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;

f. imprese

per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo;

g. imprese

che eseguono lavori in asfalto e betoncini;

h. imprese che eseguono lavori di costruzione

ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori

nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di

genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori direttamente correlati

con la sicurezza dei lavori sul binario e svolti in aree pericolose della

ferrovia. Sono escluse le imprese e parti di imprese che impiegano

esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale

secondo il capoverso 5 o che seguono lavori alle linee di contatto e ai

circuiti elettrici.”

Al fine di sapere se un’azienda

rientra nel ramo economico o nella professione di un contratto collettivo

dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale l’attività svolta dalla

stessa azienda. Deve essere presa in considerazione, nell’ambito di questo

esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di lavoro in questione, ossia

quella che caratterizza la sua impresa e che non costituisce una prestazione di

servizio fuori dalla sua sfera di attività naturale che egli potrebbe svolgere

solo a titolo eccezionale. Se l’azienda svolge diversi generi di attività,

quella che la caratterizza è decisiva per decidere l’assoggettamento ad uno o

all’altro contatto collettivo. Lo scopo sociale iscritto a Registro di

commercio non è quindi determinante. La giurisprudenza ha precisato che le

imprese interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà devono offrire dei

beni o dei servizi della stessa natura delle aziende che sono assoggettate al

contratto collettivo; tra loro deve sussistere un rapporto di concorrenza

diretto (STF 4A_299/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.1 con riferimento a 4C.191/2006

del 17 agosto 2006 consid. 2.2, parzialmente pubblicata in JAR 2007 313).

Va poi rilevato che, conformemente

alla giurisprudenza del TF, secondo il principio dell’unità tariffaria il

contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e quindi anche ai

lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contratto collettivo,

tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e condizioni

d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende che

appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un’azienda

può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia

riconoscibile da fuori. In questi casi, singoli reparti aziendali possono

essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per

l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza

un’azienda o un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto tale

comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1 con riferimento alle

STF 4C.45/2002 dell’11 luglio 2002 consid. 2.1.1 e 4C.350/2000 del 12 marzo

2001 consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 e

9C_123/2010 del 3 maggio 2010).

Tornando al caso in disamina, si

rileva che, ancorché non determinante, lo scopo sociale della convenuta è “La

gestione di un'impresa generale di costruzioni con particolare riferimento

all'esecuzione di lavori edili di sopra e sottostruttura, alla direzione di

servizi di consulenza e progettazione, al commercio di materiali e macchine

edili, di scavi e traporti nonché svolgere ogni attività nel campo della

promozione immobiliare. La società potrà assumere direttamente o indirettamente

interessenze e/o partecipazioni in altre società od imprese aventi scopo

analogo o affine. La società potrà costituire filiali e/o succursali in

Svizzera e all'estero e assumere rappresentanze. La società potrà stipulare

contratti generali (general contractor) e contratti di ogni genere inclusi

quelli di finanziamento. La società può esercitare tutte le attività

commerciali, finanziarie o di altro genere che sono in relazione diretta o

indiretta con lo scopo” (doc. I 4).

Nell’autodichiarazione del 15 luglio

2022, la convenuta ha dichiarato di essere sottoposta al contratto collettivo

di lavoro di obbligatorietà generale per l’edilizia (doc. I 5a, pag. 3). Circa

le attività effettivamente svolte dall’impresa, ha indicato lavori di edilizia

all’85%, di costruzione e isolamento di facciate al 10% e di taglio e

perforazione di calcestruzzo al 5% (ibidem, pag. 7 seg.). Ha altresì

indicato che, dei quattro collaboratori in attività produttive, tre sono

muratori e uno manovale (ibidem, pag. 11).

Sulla base della surriferita

documentazione risulta pertanto comprovato che la convenuta era attiva (anche)

nei settori di cui all’art. 2 cpv. 4 lett. a e d COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1

CCL PEAN). Per contro, le attività di taglio e perforazione di calcestruzzo

esulano dal campo di applicazione aziendale del COG CCL PEAN.

Se un’impresa svolge attività sia

comprese nel sia escluse dal settore dell’edilizia principale, si è in presenza

di una cosiddetta impresa mista (Keller, Der flexible Altersrücktritt im

Bauhauptgewerbe, 2008, pag. 365 seg. con esempi; Stöckli, Fachhandbuch

Arbeitsrecht, §13 Ausgewählte Probleme des kollektiven Rechts, pag. 218). Le

imprese miste si suddividono in imprese miste a tutti gli effetti ed imprese

miste non a tutti gli effetti (ted. unechter Mischbetrieb, cfr. STF

Considerandi

4A_377/2009 del 25 novembre 2009 consid. 4.2 con riferimenti e

STF 9C_453/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4.2; Brühwiler,

Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen, in: ARV 2012, pag.

140). Nella STF 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 (consid. 3d) il Tribunale

federale ha sancito tre presupposti che devono essere cumulativamente adempiuti

affinché si possa parlare di un’impresa mista a tutti gli effetti

(sottolineature del redattore):

" Von einem selbständigen Betrieb oder einem Betriebsteil

innerhalb eines Mischunternehmens kann […] nur gesprochen werden, wenn

dieser eine eigene organisatorische Einheit bildet. Das setzt voraus, dass die

einzelnen Arbeitnehmer klar zugeordnet werden können und die entsprechenden

Arbeiten im Rahmen der übrigen Tätigkeiten des Unternehmens nicht nur

hilfsweise erbracht werden. Im Interesse der Rechtssicherheit ist zudem zu

fordern, dass der Betriebsteil mit seinen besonderen Produkten oder

Dienstleistungen insofern auch nach Aussen als entsprechender Anbieter

gegenüber den Kunden in Erscheinung tritt. Demgegenüber bedarf der

Betriebsteil keiner eigenen Verwaltung oder gar einer separaten

Rechnungsführung, um als solcher gelten zu können.”

Vedasi

anche la DTF 141 V 657 consid. 4.5.2.2 con rinvii giurisprudenziali.

Nel caso della convenuta questo

Giudice può far proprio quanto addotto nella “decisione” (impropriamente

definita come tale, cfr. STCA 34.2006.37 del 25 maggio 2007 consid. 2.4 con

rinvii giurisprudenziali e dottrinali) dell’11 novembre 2022 dall’attrice,

secondo la quale, sebbene “in genere le attività dei reparti aziendali sono

svolte direttamente per terzi e non solo in via sussidiaria per l’impresa”,

“i dipendenti non possono essere assegnati in modo inequivocabile a nessun

reparto” e “i reparti aziendali non si presentano sul mercato come

fornitori autonomi” (doc. I 5, p.to 2.3). Ciò non è stato contestato dalla

convenuta, che non ha presentato né a suo tempo “opposizione” contro la

predetta “decisione”, benché resa edotta circa la possibilità di contestarla

(doc. I 5, p.to 3.3), né la risposta di causa nell’ambito della presente

procedura.

Conseguentemente, la convenuta

configura un’impresa mista non a tutti gli effetti. Occorre dunque determinare

l’attività principale della convenuta, ossia quella che caratterizza l’impresa

nel suo insieme. Se questa fosse l’edilizia, conformemente al principio

dell’unità tariffale il contratto collettivo sarebbe applicabile a tutta

l’azienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel

contratto collettivo.

Nella STF 9C_629/2016 del 2 marzo

2017.

(consid. 6.3.1) l’Alta corte, rinviando alle disposizioni del Contratto

nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile, ha ribadito che per

determinare l’attività principale di un’impresa mista non a tutti gli effetti

bisogna in primo luogo fondarsi sul criterio della prestazione lavorativa in

ore riferita all’attività oggetto della verifica. Se per un qualsiasi motivo

non è possibile adottare questa procedura, si applica il criterio della

percentuale d’impiego. Se anche tale criterio non conduce ad un risultato

inequivocabile, si applicano criteri sussidiari, quali il fatturato, l’utile,

l’iscrizione nel registro e l’affiliazione all’associazione professionale.

In casu

nell’autodichiarazione del 15 luglio 2022 la convenuta ha dichiarato che le

attività effettivamente svolte dall’impresa sono ripartite in ragione dell’85%

nell’edilizia, del 10% nella costruzione e nell’isolamento di facciate e del 5%

nel taglio e perforazione di calcestruzzo (doc. I 5a, pag. 7 seg.) e di avere

alle dipendenze, in attività produttive, quattro lavoratori (tre assunti quali muratori

e uno quale manovale, tutti a tempo pieno; ibidem, pag. 2 e 11). Con

“decisione” dell’11 novembre 2022 l’attrice ha stabilito che l’attività

principale dell’impresa era quella afferente all’edilizia principale (95%),

proprio basandosi sulle dichiarazioni della convenuta. Quest’ultima non si è opposta,

né ha presentato la risposta di causa.

Tutto bene considerato, la

valutazione della documentazione agli atti – rimasta come tale incontestata –

permette a questo Giudice di concludere che, seppure il numero esatto di ore

prestate nei singoli rami d’attività non può essere accertato con precisione,

esse sono prevalentemente dedicate al settore dell’edilizia principale. Pertanto,

l’attività principale e che caratterizza la convenuta è quella dell’edilizia

principale. Ne consegue che, in applicazione del principio dell’unità tariffaria,

l’intera impresa è assoggettata al CCL PEAN anche sotto il profilo del campo

d’applicazione aziendale.

2.6.3

Per quanto concerne il campo

d’applicazione dal profilo personale, l’art. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN (art. 3 CCL

PEAN), modificato con decreto del Consiglio federale del 10 novembre 2015

entrato in vigore il 1. dicembre 2015, presenta il seguente tenore

(sottolineature del redattore):

" Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si

applicano per i lavoratori delle imprese di cui al capoverso 4

(indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:

a. capi muratori e capi fabbrica;

b. capi squadra;

c. professionisti quali muratori,

costruttori stradali, selciatori, ecc.;

d. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);

e. specialisti

quali macchinisti, autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti, a

condizione che lavorino in un’impresa o una parte d’impresa giusta il capoverso

4;

f. guardiani di

sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul

binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia;

g. altri

lavoratori, per quanto eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottoposta al

campo d’applicazione.

I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge

l’obbligo contributivo AVS.

Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come

pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate.

Sono considerati dirigenti gli assistenti di cantiere e i soggetti che sono

iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori,

titolari, consiglieri di amministrazione o con una funzione analoga oppure che

possono esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari

dell’impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se

svolgono un’attività a tempo pieno o a tempo parziale, giusta le lettere a-g

soprastanti, nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone

che una persona possa esercitare un influsso determinante sull’andamento degli

affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell’impresa o

nell’azienda madre.

Sono anche esclusi:

- i macchinisti di macchinari ferroviari

automatici (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e

revisione del parco macchine);

- i macchinisti di treni di lavoro per la

saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida,

all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

- i saldatori (saldatura e rettifiche) che

eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.”

Nell’“Autodichiarazione CCL PEAN* /

CNM** / CCL costruzioni ferroviarie***” datata 15 luglio 2022 la convenuta ha elencato

le persone alle sue dipendenze, tra le quali rientrano, in attività produttive,

tre muratori e un manovale (doc. I 5a, pag. 11).

Pertanto, anche il campo di

applicazione dal profilo personale del CCL PEAN è dato.

2.6.4

Posto che la convenuta rientra nel

campo d’applicazione geografico, aziendale e personale del CCL PEAN, quest’ultimo

le è applicabile.

2.7

I contributi, da prelevare e versare

dal datore di lavoro, sono calcolati quale percentuale sul salario

determinante, ossia il salario assoggettato all’obbligo contributivo AVS fino

al massimo LAINF del lavoratore assoggettato al contratto collettivo (artt. 8

cpv. 4 e 9 cpv. 1 COG CCL PEAN, 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 CCL PEAN, 6 cpv. 1 e 9 cpv.

1.

Regolamento PEAN). Per stabilire la massa salariale annuale determinante per

il calcolo dei contributi, secondo l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN “il

datore di lavoro trasmette alla Fondazione FAR al più tardi entro il 31 gennaio

il certificato di salario nominativo delle persone assoggettate al CCL PEAN

(indicando anche il loro numero AVS) per l´anno civile trascorso”.

In concreto nella fattura

del 26 settembre 2024 l’attrice rilevava che “malgrado i nostri ripetuti

richiami, non avete inviato la massa salariale per l’anno 2023 richiesta dalla AT

1” (doc. I 7, pag. 1), ciò che la convenuta non ha contestato. È quindi

comprovato che essa non ha trasmesso all’attrice il certificato di salario

nominativo delle persone assoggettate al CCL PEAN per il 2023.

2.8

Secondo l’art. 25 CCL PEAN (il cui

titolo marginale è “Sanzioni in caso di violazione contrattuale”), “qualsiasi

violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto può essere punita

dal Consiglio di fondazione con una pena convenzionale fino a CHF 50´000. È

fatto salvo il capoverso 2. Agli inadempienti possono essere addebitate anche

le spese di controllo e le spese processuali” (cpv. 1); “l´ammontare

della pena convenzionale è stabilito di volta in volta, in base alla gravità

della colpa e alle dimensioni dell´azienda, nonché a eventuali sanzioni

comminate in precedenza” (cpv. 3). Secondo la Direttiva sulle sanzioni

(doc. I 9), inoltre, per le fattispecie di cui al suo p.to 3.3.1 (“il datore

di lavoro non notifica la massa salariale […] definitiva (per l’anno

precedente ai fini dell’allestimento del conteggio finale) entro il termine

impartito […]”) “l’Ufficio di gestione della Fondazione FAR infligge al

datore di lavoro una sanzione di CHF 3000.-” (p.to 3.3.2 1. paragrafo 1.

frase).

Considerata la violazione degli

obblighi contrattuali derivanti dall’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN constatata

al considerando precedente, legittimamente l’attrice chiede che la convenuta

venga condannata al pagamento di una pena convenzionale. L’ammontare della

stessa (fr. 3’000) – previsto nella Direttiva sulle sanzioni e peraltro rimasto

incontestato – risulta proporzionato, considerando la colpa grave (vista la

fondamentale importanza dell’obbligo contrattuale violato), le piccole

dimensioni dell’azienda (che ha sette dipendenti, doc. I 5a pag. 11) e

l’assenza di sanzioni comminate in precedenza. Anche la richiesta della

condanna al pagamento delle spese di controllo e processuali, per fr. 500,

risulta legittima.

Il credito complessivo di spettanza

dell’attrice va di conseguenza cifrato in fr. 3’500 (3'000 + 500).

2.9

La richiesta volta alla pronunzia del

rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ dell’11 dicembre 2024

dell’UE di __________ merita accoglimento, limitatamente all’importo complessivo

di fr. 3'500 riconosciuto con il presente giudizio.

Il creditore, che a seguito

dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.

79.

LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione

senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista

dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi

dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo

della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).

Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler,

in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pagg. 241 segg., 251 seg.). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu,

il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

Dispositivo

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione

in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito

riconosciuta.

2.10. In conclusione, la petizione va

accolta. La convenuta deve pertanto versare all’attrice fr. 3'500 sulla base dell’art.

25 cpv. 1 CCL PEAN e limitatamente a quest’importo va rigettata in via

definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’11 dicembre 2024 dell’UE di __________.

2.11. Per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la

procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv. 2 LPP). L'esclusione della

gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per

leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale

delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 pag. 64; cfr.

art. 29 cpv. 3 Lptca). Il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento di un convenuto. In tale

contesto il comportamento deve essere valutato tenendo conto anche dell'agire

che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore

di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive,

obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non

interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può

infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili

d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,

126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73 n.

89 seg.).

Nel caso in esame, la convenuta non

ha inviato all’attrice la massa salariale 2023, non ha dato seguito alle richieste

di pagamento inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è

intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata

giurisprudenza, ad essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi

fr. 200.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta.

§ CV

1 è condannata a versare a AT 1 fr. 3'500.

§§ È rigettata in via definitiva

l’opposizione al PE n. __________ dell’11 dicembre 2024 dell’UE di __________

per l’importo di fr. 3'500.

2. La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 200, sono poste a carico

della parte convenuta.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni