34.2025.14
Accolta la petizione dell'istituto di previdenza che chiede la condanna del datore di lavoro, per non aver trasmesso il certificato di salario delle persone assoggettate al CCL PEAN, al pagamento di una pena convenzionale e delle spese e il rigetto definitivo dell'opposizione al PE per quell'importo
6 agosto 2025Italiano26 min
del contratto collettivo dal profilo aziendale, presenta il seguente tenore (sottolineature
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2025.14
MP/sc
Lugano
6 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla petizione del 21 marzo 2025 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza
professionale
ritenuto in fatto
1.1. Con
scritto del 15 luglio 2021 (doc. I 5a, pag. 1) l’__________, organo istituito
dalla AT 1; in seguito: Fondazione), dalle __________ e dalla __________, ha
chiesto alla CV 1 (iscritta a Registro di commercio dal __________) di
compilare e rispedire entro il 17 agosto 2021 l’allegata “Autodichiarazione CCL
PEAN* / CNM** / CCL costruzioni ferroviarie***”.
L’autodichiarazione,
datata 15 luglio 2022, è stata compilata e rispedita dalla società (doc. I 5a,
pagg. 2-12).
Su questa
base la Fondazione, con “decisione” dell’11 novembre 2022, ha comunicato alla società
di essere tenuta a pagare i contributi PEAN dal __________ (doc. I 5). Quest’ultima
non si è avvalsa della possibilità di presentare “opposizione”.
1.2. Con fattura del 26 settembre 2024, la
Fondazione ha chiesto alla società il pagamento di fr. 3’000 quale pena
convenzionale e fr. 500 quali costi legali per non aver inviato la massa
salariale 2023 (doc. I 7).
Con sollecito del 30 ottobre 2024,
la Fondazione ha nuovamente chiesto il pagamento dei complessivi fr. 3’500
(doc. I 6).
La Fondazione ha adito le vie
esecutive. Al precetto esecutivo dell’11 dicembre 2024, notificato il giorno
dopo, la società ha fatto opposizione (doc. I 8).
1.3. Con la presente petizione la
Fondazione chiede la condanna della società al pagamento di complessivi fr. 3'500.
Postula altresì, per il medesimo importo, il rigetto dell’opposizione al
summenzionato precetto, con protesta di tasse e spese.
1.4. La convenuta non ha presentato la
risposta di causa. Ciò nemmeno dopo l’assegnazione di un ultimo termine perentorio
con la comminatoria che, trascorso infruttuoso anche tale termine, questo
Tribunale avrebbe deciso sulla base degli atti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2.1. La competenza territoriale dello
scrivente Giudice ex art. 73 cpv. 3 LPP è data, la convenuta avendo sede nel
Cantone Ticino.
2.2.2. Circa la competenza personale, l’art.
73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di
diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni
minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di
quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dall’altro, alle fondazioni di previdenza
a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF 119 V 443; RDAT I-1994, pag.
195; SZS 1994 pag. 65, RDAT-I 1993, pag. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V
247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, 1998 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La
jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de
procédure, in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach
BVG, in: SZS 1983, pag. 174). Con la prima revisione della LPP la via
secondo l’art. 73 LPP è stata aperta anche per controversie in essere nei
confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti
dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
In casu l’attrice è una
Fondazione preposta all’attuazione del Contratto collettivo di lavoro per il
pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN, doc. I
1; art. 23 cpv. 1 dello stesso; DTF 134 III 541). Trattasi di un istituto di
previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ex artt. 80
LPP e 89bis CC che elargisce delle prestazioni previdenziali
sovraobbligatorie ex art. 331 CO (STF 9C_211/2008 del 7 maggio 2008 consid. 3.1
seg. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).
È inoltre pacifico che la convenuta
sia un datore di lavoro ai sensi del citato disposto.
La presente vertenza
costituisce quindi una controversia tra istituto di previdenza e datore di
lavoro.
2.2.3. Per quanto attiene alla competenza
materiale, vale quanto segue.
Il TCA è competente solo se il
litigio concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato
(SZS 1996, pag. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V
323, 120 V 18 consid. 1a, 119 V 443, 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die
Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenversicherung, in: ZSR 1987, pagg. 608 e 613).
Quanto alle
controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro, per la
giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti relative ad
aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e siano quindi
previdenzialmente realizzabili, devono essere inserite negli statuti o nel
regolamento dell’istituto di previdenza. In questo caso l’eventuale litigio è
di natura previdenziale ed è data la competenza ex art. 73 LPP (SVR 1995 BVG n.
29 pag. 85; Meyer-Blaser, in: SZS 1994 pag. 106). Alternativamente, tali
contratti collettivi tornano applicabili se il Consiglio federale ne decreta la
validità generale.
Un litigio che verte esclusivamente
sulla questione a sapere se un’impresa è soggetta al campo d’applicazione di un
contratto collettivo al quale è stato conferito carattere obbligatorio generale
è di competenza del giudice civile. Tuttavia, nella misura in cui, oltre alla
questione dell’assoggettamento al contratto collettivo, vengono sollevate
ulteriori questioni afferenti alla previdenza professionale (ad esempio la
produzione di atti o il rilascio di informazioni), la competenza materiale ricade
sul giudice delle assicurazioni sociali, il quale dovrà preliminarmente
determinarsi sulla questione civilistica (STF 9C/211/2018 consid. 4.4-4.7 con
molteplici rinvii giurisprudenziali, 9C_711/2017 del 4 luglio 2018; sentenza BV
2016/24 del 10 agosto 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Canton San
Gallo consid. 2.3.1; sentenza 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale
cantonale di Basilea Campagna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali consid.
2.1; Hürzeler/Bättig-Lischer, BSK BVG, n. 18-13 ad art. 73 LPP).
Per poter determinare l’oggetto del
contendere – e rispondere quindi alla questione a sapere se la controversia
pertiene al giudice civile o quello delle assicurazioni sociali – occorre
confrontarsi con le questioni sollevate con la domanda di causa e, se del caso,
con quelle di cui all’eventuale domanda riconvenzionale presentata con la
risposta di causa, se lecita (Hürzeler/Bättig-Lischer, op. cit., n. 18 ad art.
73 LPP).
Nel caso di specie la controversia
ha per oggetto un tema di natura previdenziale. Si tratta infatti di decidere
se la convenuta sia debitrice nei confronti dell’attrice di una pena
convenzionale e di costi legali giusta le norme del CCL PEAN, per non aver
inviato la massa salariale 2023, necessaria al calcolo dei contributi
previdenziali che il datore di lavoro deve versare alla Fondazione.
Anche la competenza ratione
materiae è perciò data.
2.2.4. In ragione di tutto quanto precede, la
petizione è ricevibile in ordine.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la
convenuta è debitrice di complessivi fr. 3’500 nei confronti dell’attrice. In
via pregiudiziale, occorre verificare se la convenuta è obbligatoriamente
assoggettata al CCL PEAN.
2.4. Il CCL PEAN (nella versione valida nell’anno
di cui l’attrice ha chiesto alla convenuta la massa salariale (2023), cioè dal
1. aprile 2019) è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società
Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), da una parte, e i sindacati Unia (ex
Sindacato Edilizia & Industria) e SYNA, dall’altra, nell’intento di tenere
in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i
lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze
in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento
anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che
precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (Preambolo al CCL PEAN). Il
contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003 (art. 29 cpv. 1 CCL PEAN) ed è stato
modificato più volte nel corso degli anni (estratti in calce al CCL PEAN).
Fatti
I lavoratori che ricadono dal
profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione del citato
contratto collettivo hanno diritto, a determinate condizioni, dal 60. anno di
età (a partire dal 1. gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie ex art. 28
cpv. 1 CCL PEAN e art. 36 cpv. 1 Regolamento PEAN) ad una rendita transitoria;
alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogata dal 1. gennaio
2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e
orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (art. 13 segg. in
relazione agli artt. 1-3 CCL PEAN; artt. 3 e 12 segg. Regolamento PEAN).
Le prestazioni sono finanziate dai lavoratori
e dai datori di lavoro con un contributo percentuale del salario determinante
(art. 8 CCL PEAN; art. 7 e 8 Regolamento PEAN).
2.5. Con decreto del 5 giugno 2003
(entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio federale,
in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere
obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956
(LOCCL), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN (COG CCL PEAN),
puntualmente estesa alle modifiche effettuate nel corso degli anni. Ciò
comporta che anche coloro che non sono parti contraenti sono assoggettati al
CCL PEAN nella misura in cui ricadono nel campo d’applicazione dello stesso.
Ne discende che l’assoggettamento
di un’impresa al CCL PEAN può avvenire in due ipotesi alternative: o per
affiliazione ad un’associazione di datori di lavoro che è parte contraente e
quindi direttamente assoggettata al CCL PEAN, o in forza della COG CCL PEAN
(STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 consid. 2 seg.; DTF 134 III 625 consid.
1.1 seg.; sentenze 200 21 194 BV e 200 21 314 (2) del Tribunale amministrativo
di Berna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali, dell’11 gennaio 2022
consid. 2.1 e 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di Basilea
Campagna, consid. 2.2).
Stante il carattere normativo della
COG CCL PEAN, la sua conoscenza è considerata scontata ed il datore di lavoro
che non si annuncia rispettivamente non versa spontaneamente i contributi alla
Fondazione incorre in una grave negligenza (DTF 138 V 32 consid. 4.1 e 4.2 in
initio con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; Portmann/Stöckli,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 2007, n. 1099-1104).
In casu non vi sono
documenti agli atti dai quali si potrebbe concludere che la convenuta, quale
datrice di lavoro, sia affiliata ad una parte contraente. Ne consegue che entra
in linea di conto solo l’eventuale assoggettamento in forza della COG CCL PEAN.
2.6.1. L’art. 2 cpv. 1 e 2 COG CCL PEAN (art.
1 cpv. 1 e 3 e 2 cpv. 2 CCL PEAN) prevede l’applicazione del contratto
collettivo su tutto il territorio svizzero, eccettuate, a determinate
condizioni, le imprese con sede nei cantoni Ginevra, Vallese e Vaud.
In casu la convenuta ha avuto
sede a __________ e ora l’ha a __________, ragione per cui il campo
d’applicazione geografico è dato.
2.6.2. Successivamente alle modifiche del 6
dicembre 2012 (entrata in vigore al 1. gennaio 2013), del 10 novembre 2015
(entrata in vigore al 1. dicembre 2015) e del 7 agosto 2017 (entrata in vigore
al 1. gennaio 2018) – reperibili all’indirizzo web www.seco.admin.ch – l’art. 2
cpv. 4 COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN), afferente al campo d’applicazione
del contratto collettivo dal profilo aziendale, presenta il seguente tenore (sottolineature
del redattore):
" Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del
contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che
figurano nell’allegato sono applicabili ai datori di lavoro (imprese, parti di
imprese e ai cottimisti indipendenti) dei seguenti settori:
a. edilizia, genio civile, lavori in
sotterraneo e costruzioni stradali (comprese le pavimentazioni);
b. lavori di sterro, demolizioni, deposito e
riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili
di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio
fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate
conformemente all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il
personale impiegato in queste strutture;
c. estrazione
e lavorazione della pietra, imprese di selciatura;
d. imprese di costruzione e d’isolamento
di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici
di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati,
sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa
sottostruttura e isolamento termico);
e. imprese d’isolamento e
d’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e lavori
analoghi nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
f. imprese
per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo;
g. imprese
che eseguono lavori in asfalto e betoncini;
h. imprese che eseguono lavori di costruzione
ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori
nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di
genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori direttamente correlati
con la sicurezza dei lavori sul binario e svolti in aree pericolose della
ferrovia. Sono escluse le imprese e parti di imprese che impiegano
esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale
secondo il capoverso 5 o che seguono lavori alle linee di contatto e ai
circuiti elettrici.”
Al fine di sapere se un’azienda
rientra nel ramo economico o nella professione di un contratto collettivo
dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale l’attività svolta dalla
stessa azienda. Deve essere presa in considerazione, nell’ambito di questo
esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di lavoro in questione, ossia
quella che caratterizza la sua impresa e che non costituisce una prestazione di
servizio fuori dalla sua sfera di attività naturale che egli potrebbe svolgere
solo a titolo eccezionale. Se l’azienda svolge diversi generi di attività,
quella che la caratterizza è decisiva per decidere l’assoggettamento ad uno o
all’altro contatto collettivo. Lo scopo sociale iscritto a Registro di
commercio non è quindi determinante. La giurisprudenza ha precisato che le
imprese interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà devono offrire dei
beni o dei servizi della stessa natura delle aziende che sono assoggettate al
contratto collettivo; tra loro deve sussistere un rapporto di concorrenza
diretto (STF 4A_299/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.1 con riferimento a 4C.191/2006
del 17 agosto 2006 consid. 2.2, parzialmente pubblicata in JAR 2007 313).
Va poi rilevato che, conformemente
alla giurisprudenza del TF, secondo il principio dell’unità tariffaria il
contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e quindi anche ai
lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contratto collettivo,
tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e condizioni
d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende che
appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un’azienda
può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia
riconoscibile da fuori. In questi casi, singoli reparti aziendali possono
essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per
l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza
un’azienda o un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto tale
comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1 con riferimento alle
STF 4C.45/2002 dell’11 luglio 2002 consid. 2.1.1 e 4C.350/2000 del 12 marzo
2001 consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 e
9C_123/2010 del 3 maggio 2010).
Tornando al caso in disamina, si
rileva che, ancorché non determinante, lo scopo sociale della convenuta è “La
gestione di un'impresa generale di costruzioni con particolare riferimento
all'esecuzione di lavori edili di sopra e sottostruttura, alla direzione di
servizi di consulenza e progettazione, al commercio di materiali e macchine
edili, di scavi e traporti nonché svolgere ogni attività nel campo della
promozione immobiliare. La società potrà assumere direttamente o indirettamente
interessenze e/o partecipazioni in altre società od imprese aventi scopo
analogo o affine. La società potrà costituire filiali e/o succursali in
Svizzera e all'estero e assumere rappresentanze. La società potrà stipulare
contratti generali (general contractor) e contratti di ogni genere inclusi
quelli di finanziamento. La società può esercitare tutte le attività
commerciali, finanziarie o di altro genere che sono in relazione diretta o
indiretta con lo scopo” (doc. I 4).
Nell’autodichiarazione del 15 luglio
2022, la convenuta ha dichiarato di essere sottoposta al contratto collettivo
di lavoro di obbligatorietà generale per l’edilizia (doc. I 5a, pag. 3). Circa
le attività effettivamente svolte dall’impresa, ha indicato lavori di edilizia
all’85%, di costruzione e isolamento di facciate al 10% e di taglio e
perforazione di calcestruzzo al 5% (ibidem, pag. 7 seg.). Ha altresì
indicato che, dei quattro collaboratori in attività produttive, tre sono
muratori e uno manovale (ibidem, pag. 11).
Sulla base della surriferita
documentazione risulta pertanto comprovato che la convenuta era attiva (anche)
nei settori di cui all’art. 2 cpv. 4 lett. a e d COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1
CCL PEAN). Per contro, le attività di taglio e perforazione di calcestruzzo
esulano dal campo di applicazione aziendale del COG CCL PEAN.
Se un’impresa svolge attività sia
comprese nel sia escluse dal settore dell’edilizia principale, si è in presenza
di una cosiddetta impresa mista (Keller, Der flexible Altersrücktritt im
Bauhauptgewerbe, 2008, pag. 365 seg. con esempi; Stöckli, Fachhandbuch
Arbeitsrecht, §13 Ausgewählte Probleme des kollektiven Rechts, pag. 218). Le
imprese miste si suddividono in imprese miste a tutti gli effetti ed imprese
miste non a tutti gli effetti (ted. unechter Mischbetrieb, cfr. STF
4A_377/2009 del 25 novembre 2009 consid. 4.2 con riferimenti e
STF 9C_453/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4.2; Brühwiler,
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen, in: ARV 2012, pag.
140). Nella STF 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 (consid. 3d) il Tribunale
federale ha sancito tre presupposti che devono essere cumulativamente adempiuti
affinché si possa parlare di un’impresa mista a tutti gli effetti
(sottolineature del redattore):
" Von einem selbständigen Betrieb oder einem Betriebsteil
innerhalb eines Mischunternehmens kann […] nur gesprochen werden, wenn
dieser eine eigene organisatorische Einheit bildet. Das setzt voraus, dass die
einzelnen Arbeitnehmer klar zugeordnet werden können und die entsprechenden
Arbeiten im Rahmen der übrigen Tätigkeiten des Unternehmens nicht nur
hilfsweise erbracht werden. Im Interesse der Rechtssicherheit ist zudem zu
Considerandi
fordern, dass der Betriebsteil mit seinen besonderen Produkten oder
Dienstleistungen insofern auch nach Aussen als entsprechender Anbieter
gegenüber den Kunden in Erscheinung tritt. Demgegenüber bedarf der
Betriebsteil keiner eigenen Verwaltung oder gar einer separaten
Rechnungsführung, um als solcher gelten zu können.”
Vedasi
anche la DTF 141 V 657 consid. 4.5.2.2 con rinvii giurisprudenziali.
Nel caso della convenuta questo
Giudice può far proprio quanto addotto nella “decisione” (impropriamente
definita come tale, cfr. STCA 34.2006.37 del 25 maggio 2007 consid. 2.4 con
rinvii giurisprudenziali e dottrinali) dell’11 novembre 2022 dall’attrice,
secondo la quale, sebbene “in genere le attività dei reparti aziendali sono
svolte direttamente per terzi e non solo in via sussidiaria per l’impresa”,
“i dipendenti non possono essere assegnati in modo inequivocabile a nessun
reparto” e “i reparti aziendali non si presentano sul mercato come
fornitori autonomi” (doc. I 5, p.to 2.3). Ciò non è stato contestato dalla
convenuta, che non ha presentato né a suo tempo “opposizione” contro la
predetta “decisione”, benché resa edotta circa la possibilità di contestarla
(doc. I 5, p.to 3.3), né la risposta di causa nell’ambito della presente
procedura.
Conseguentemente, la convenuta
configura un’impresa mista non a tutti gli effetti. Occorre dunque determinare
l’attività principale della convenuta, ossia quella che caratterizza l’impresa
nel suo insieme. Se questa fosse l’edilizia, conformemente al principio
dell’unità tariffale il contratto collettivo sarebbe applicabile a tutta
l’azienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel
contratto collettivo.
Nella STF 9C_629/2016 del 2 marzo
2017.
(consid. 6.3.1) l’Alta corte, rinviando alle disposizioni del Contratto
nazionale mantello dell’edilizia e del genio civile, ha ribadito che per
determinare l’attività principale di un’impresa mista non a tutti gli effetti
bisogna in primo luogo fondarsi sul criterio della prestazione lavorativa in
ore riferita all’attività oggetto della verifica. Se per un qualsiasi motivo
non è possibile adottare questa procedura, si applica il criterio della
percentuale d’impiego. Se anche tale criterio non conduce ad un risultato
inequivocabile, si applicano criteri sussidiari, quali il fatturato, l’utile,
l’iscrizione nel registro e l’affiliazione all’associazione professionale.
In casu
nell’autodichiarazione del 15 luglio 2022 la convenuta ha dichiarato che le
attività effettivamente svolte dall’impresa sono ripartite in ragione dell’85%
nell’edilizia, del 10% nella costruzione e nell’isolamento di facciate e del 5%
nel taglio e perforazione di calcestruzzo (doc. I 5a, pag. 7 seg.) e di avere
alle dipendenze, in attività produttive, quattro lavoratori (tre assunti quali muratori
e uno quale manovale, tutti a tempo pieno; ibidem, pag. 2 e 11). Con
“decisione” dell’11 novembre 2022 l’attrice ha stabilito che l’attività
principale dell’impresa era quella afferente all’edilizia principale (95%),
proprio basandosi sulle dichiarazioni della convenuta. Quest’ultima non si è opposta,
né ha presentato la risposta di causa.
Tutto bene considerato, la
valutazione della documentazione agli atti – rimasta come tale incontestata –
permette a questo Giudice di concludere che, seppure il numero esatto di ore
prestate nei singoli rami d’attività non può essere accertato con precisione,
esse sono prevalentemente dedicate al settore dell’edilizia principale. Pertanto,
l’attività principale e che caratterizza la convenuta è quella dell’edilizia
principale. Ne consegue che, in applicazione del principio dell’unità tariffaria,
l’intera impresa è assoggettata al CCL PEAN anche sotto il profilo del campo
d’applicazione aziendale.
2.6.3
Per quanto concerne il campo
d’applicazione dal profilo personale, l’art. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN (art. 3 CCL
PEAN), modificato con decreto del Consiglio federale del 10 novembre 2015
entrato in vigore il 1. dicembre 2015, presenta il seguente tenore
(sottolineature del redattore):
" Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si
applicano per i lavoratori delle imprese di cui al capoverso 4
(indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:
a. capi muratori e capi fabbrica;
b. capi squadra;
c. professionisti quali muratori,
costruttori stradali, selciatori, ecc.;
d. lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);
e. specialisti
quali macchinisti, autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti, a
condizione che lavorino in un’impresa o una parte d’impresa giusta il capoverso
4;
f. guardiani di
sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul
binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia;
g. altri
lavoratori, per quanto eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottoposta al
campo d’applicazione.
I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge
l’obbligo contributivo AVS.
Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come
pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate.
Sono considerati dirigenti gli assistenti di cantiere e i soggetti che sono
iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori,
titolari, consiglieri di amministrazione o con una funzione analoga oppure che
possono esercitare un influsso determinante sull’andamento degli affari
dell’impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se
svolgono un’attività a tempo pieno o a tempo parziale, giusta le lettere a-g
soprastanti, nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone
che una persona possa esercitare un influsso determinante sull’andamento degli
affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell’impresa o
nell’azienda madre.
Sono anche esclusi:
- i macchinisti di macchinari ferroviari
automatici (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla manutenzione e
revisione del parco macchine);
- i macchinisti di treni di lavoro per la
saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida,
all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
- i saldatori (saldatura e rettifiche) che
eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.”
Nell’“Autodichiarazione CCL PEAN* /
CNM** / CCL costruzioni ferroviarie***” datata 15 luglio 2022 la convenuta ha elencato
le persone alle sue dipendenze, tra le quali rientrano, in attività produttive,
tre muratori e un manovale (doc. I 5a, pag. 11).
Pertanto, anche il campo di
applicazione dal profilo personale del CCL PEAN è dato.
2.6.4
Posto che la convenuta rientra nel
campo d’applicazione geografico, aziendale e personale del CCL PEAN, quest’ultimo
le è applicabile.
2.7
I contributi, da prelevare e versare
dal datore di lavoro, sono calcolati quale percentuale sul salario
determinante, ossia il salario assoggettato all’obbligo contributivo AVS fino
al massimo LAINF del lavoratore assoggettato al contratto collettivo (artt. 8
cpv. 4 e 9 cpv. 1 COG CCL PEAN, 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 CCL PEAN, 6 cpv. 1 e 9 cpv.
1.
Regolamento PEAN). Per stabilire la massa salariale annuale determinante per
il calcolo dei contributi, secondo l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN “il
datore di lavoro trasmette alla Fondazione FAR al più tardi entro il 31 gennaio
il certificato di salario nominativo delle persone assoggettate al CCL PEAN
(indicando anche il loro numero AVS) per l´anno civile trascorso”.
In concreto nella fattura
del 26 settembre 2024 l’attrice rilevava che “malgrado i nostri ripetuti
richiami, non avete inviato la massa salariale per l’anno 2023 richiesta dalla AT
1” (doc. I 7, pag. 1), ciò che la convenuta non ha contestato. È quindi
comprovato che essa non ha trasmesso all’attrice il certificato di salario
nominativo delle persone assoggettate al CCL PEAN per il 2023.
2.8
Secondo l’art. 25 CCL PEAN (il cui
titolo marginale è “Sanzioni in caso di violazione contrattuale”), “qualsiasi
violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto può essere punita
dal Consiglio di fondazione con una pena convenzionale fino a CHF 50´000. È
fatto salvo il capoverso 2. Agli inadempienti possono essere addebitate anche
le spese di controllo e le spese processuali” (cpv. 1); “l´ammontare
della pena convenzionale è stabilito di volta in volta, in base alla gravità
della colpa e alle dimensioni dell´azienda, nonché a eventuali sanzioni
comminate in precedenza” (cpv. 3). Secondo la Direttiva sulle sanzioni
(doc. I 9), inoltre, per le fattispecie di cui al suo p.to 3.3.1 (“il datore
di lavoro non notifica la massa salariale […] definitiva (per l’anno
precedente ai fini dell’allestimento del conteggio finale) entro il termine
impartito […]”) “l’Ufficio di gestione della Fondazione FAR infligge al
datore di lavoro una sanzione di CHF 3000.-” (p.to 3.3.2 1. paragrafo 1.
frase).
Considerata la violazione degli
obblighi contrattuali derivanti dall’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN constatata
al considerando precedente, legittimamente l’attrice chiede che la convenuta
venga condannata al pagamento di una pena convenzionale. L’ammontare della
stessa (fr. 3’000) – previsto nella Direttiva sulle sanzioni e peraltro rimasto
incontestato – risulta proporzionato, considerando la colpa grave (vista la
fondamentale importanza dell’obbligo contrattuale violato), le piccole
dimensioni dell’azienda (che ha sette dipendenti, doc. I 5a pag. 11) e
l’assenza di sanzioni comminate in precedenza. Anche la richiesta della
condanna al pagamento delle spese di controllo e processuali, per fr. 500,
risulta legittima.
Il credito complessivo di spettanza
dell’attrice va di conseguenza cifrato in fr. 3’500 (3'000 + 500).
2.9
La richiesta volta alla pronunzia del
rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ dell’11 dicembre 2024
dell’UE di __________ merita accoglimento, limitatamente all’importo complessivo
di fr. 3'500 riconosciuto con il presente giudizio.
Il creditore, che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79.
LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione
senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista
dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi
dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo
della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler,
in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pagg. 241 segg., 251 seg.). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu,
il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione
in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito
riconosciuta.
2.10
In conclusione, la petizione va
accolta. La convenuta deve pertanto versare all’attrice fr. 3'500 sulla base dell’art.
25.
cpv. 1 CCL PEAN e limitatamente a quest’importo va rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’11 dicembre 2024 dell’UE di __________.
2.11
Per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la
procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv. 2 LPP). L'esclusione della
gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per
leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale
delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 pag. 64; cfr.
art. 29 cpv. 3 Lptca). Il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento di un convenuto. In tale
contesto il comportamento deve essere valutato tenendo conto anche dell'agire
che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore
di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive,
obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non
interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,
126.
V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73 n.
89.
seg.).
Nel caso in esame, la convenuta non
ha inviato all’attrice la massa salariale 2023, non ha dato seguito alle richieste
di pagamento inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è
intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata
giurisprudenza, ad essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi
fr. 200.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è accolta.
§ CV
1 è condannata a versare a AT 1 fr. 3'500.
§§ È rigettata in via definitiva
l’opposizione al PE n. __________ dell’11 dicembre 2024 dell’UE di __________
per l’importo di fr. 3'500.
2. La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 200, sono poste a carico
della parte convenuta.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni