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Decisione

34.2025.15

Negato caso di reticenza. Al momento della compilazione del formulario sullo stato di salute l'assicurata non soffriva di una malattia psichiatrica, intervenuta successivamente. La breve cura prima de

7 agosto 2025Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i sinistri (già intervenuti) la cui insorgenza o l'estensione siano connessi

alla reticenza (cpv. 3), mentre il suo obbligo di fornire la prestazione rimane

intatto - nonostante la rescissione del contratto - se la reticenza non ha

influito sull'insorgenza del sinistro o l'estensione della prestazione da

fornire (cfr. FF 2003 3298 n. 2.2.2 ad art. 6 e 8).

I

due aspetti (diritto di recesso da un lato e necessità di un nesso causale

dall'altro) vanno dunque chiaramente distinti. Entrambi configurano dei

presupposti necessari affinché l'assicuratore possa eccezionalmente essere

esonerato dall'obbligo di fornire la propria prestazione in relazione a un

evento già realizzatosi (art. 6 cpv. 3 LCA). L'esistenza del nesso causale non

può però in alcun modo condizionare anche la validità della disdetta in quanto

tale (DTF 138 III 416 consid. 6.4).

La

validità in quanto tale della disdetta di un assicuratore - disciplinata dai

cpv. 1 e 2 dell'art. 6 LCA – non può quindi essere vincolata anche alla

condizione - posta dall'art. 6 cpv. 3 LCA - che il fatto oggetto della

reticenza abbia influito sull'insorgere o la portata del sinistro. Tale

condizione può tutt'al più incidere sull'obbligo dell'assicuratore di fornire

la sua prestazione per gli eventi assicurati già realizzatisi.

2.7. Siccome,

come esposto al considerando precedente, l'esistenza di un nesso

causale tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il danno alla salute

intervenuto influisce unicamente sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la

prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla

validità della disdetta del contratto in quanto tale, disciplinata dall'art. 6

cpv. 1 e 2 LCA, occorre nel caso concreto in primo luogo verificare se siano

dati i presupposti per riconoscere l'esistenza di un caso di reticenza, valida

per disdire il contratto previdenziale (cfr. consid. 2.8).

Occorre

poi verificare, in caso di confermata rescissione del contratto per reticenza,

se vi è un nesso causale tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il

danno alla salute che ha causato l’incapacità lavorativa. Solo in caso positivo

l’assicurazione è liberata da fornire le prestazioni contrattuali, in

particolare l’esonero dal pagamento dei premi (cfr. consid. 2.13).

2.8. Nel

caso concreto con il succitato scritto 8 aprile 2024 (doc. H), la convenuta aveva

motivato la reticenza nel modo seguente: “sulla base della documentazione

medica del Dr. Med. __________ del 25 marzo 2024, il 16 novembre 2005 le è

stato somministrato un sonnifero Loramet 2 mg associato ad un antidepressivo

regolare del sono quale Remeron 30 mg per la notte, in presenza di problemi

d’insonnia”. Di conseguenza l’attrice non avrebbe fornito la risposta

corretta (crociando la casella “NO”) in merito alle domande 7.8 [“Ha già

sofferto o le sono state diagnosticate malattie cardiocircolatorie, un ictus,

un diabete, malattie renali, patologie maligne (p. es. cancro) o emorragia

celebrale, sclerosi multipla o disturbi psichici”] e 7.11 [“ Nel corso

degli ultimi 5 anni ha ricevuto cure/consulenze mediche o stato sotto controllo

medico oppure durante gli ultimi 5 anni si è sottoposto/a particolari esami

medici? In caso affermativo, voglia specificare dettagliatamente”].

L’attrice

ritiene invece di non aver commesso alcuna reticenza poiché al momento della

compilazione della proposta assicurativa non le erano state diagnosticate

malattie, in particolare quelle riportate nella proposta assicurativa, tra cui

disturbi psichici. Inoltre, con riferimento agli scritti 23 marzo 2024 e 22

aprile 2024 del medico curante rivolti all’assicuratore – di cui si dirà nel

prosieguo – essa fra l’altro rileva di aver assunto i citati medicamenti per un

periodo limitato di 30 giorni per superare difficili situazioni passeggere,

trattamento da lei ritenuto non rilevante.

2.9. Secondo

il TF, per potere giudicare se il proponente è incorso in una reticenza, non

sono da considerare né dei criteri puramente soggettivi né dei criteri

puramente oggettivi. La legge non ritiene sufficiente che il proponente si

limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del

rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare

quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua

conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di

questo secondo criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze

particolari del caso (DTF 136 III 337 consid. 2.3 con riferimento a DTF 118 II

333 consid. 2b, 116 II 338 consid. 1c, 96 II 204; per un caso in cui è stata

negata una reticenza: cfr. STF 4A_81/2011 del 28 aprile 2011, trattasi di lombalgie

croniche). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione la

situazione personale dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado

di intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333

consid. 2b; DTF 109 II 60 consid. 2b) e della situazione del proponente,

ritenuto comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo

d'informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona

fede, pure applicabile in campo assicurativo. In altri termini, ciò che conta

non è l'esattezza oggettiva, ma la correttezza soggettiva della dichiarazione

che il proponente è in grado di rendere ritenuta la sua situazione personale.

L'Alta

Corte (STF 4D_80/2008, consid. 2.1.3; DTF 134 III 511, consid. 3.3.4) ha

stabilito che l'art. 4 cpv. 3 LCA istituisce la presunzione che i

fatti a proposito dei quali l'assicuratore

ha posto per iscritto delle domande precise, non equivoche, sono dei fatti

importanti per l'apprezzamento del

rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e

2 LCA, ossia dei fatti idonei ad influire sulla decisione dell'assicuratore di concludere il contratto o di

concluderlo alle condizioni concordate. Questa presunzione tende a facilitare

la prova dell'importanza di un fatto

per la conclusione del contratto alle condizioni previste, rovesciando l'onere della prova (DTF 118 II 333 consid. 2a e

riferimenti).

Rimane

comunque possibile, per il proponente, provare che l'assicuratore avrebbe concluso il contratto alle condizioni concordate

anche se fosse stato a conoscenza del fatto che il proponente ha omesso di

dichiarare o ha dichiarato in modo inesatto (DTF 92 II 342 consid. 5).

Va

aggiunto che, secondo la giurisprudenza federale, colui che omette di segnalare

delle indisposizioni sporadiche che può ragionevolmente ed in buona fede

considerare come senza importanza e passeggere, senza doverle ritener causa di

ricadute o dei sintomi di una imminente malattia algica, non viola il suo

obbligo di informazione (STF 9C_768/2016 del 15 marzo 2017 consid. 6.2; DTF 136 III 334 consid. 2.4; DTF 134 III 511 consid. 3.3.4; DTF

116 II 338 consid. 1b).

Infine

va detto che l'onere della prova che si è verificata una violazione

dell'obbligo di informazione, a seguito della quale è stata emessa una disdetta

legalmente valida entro il termine, spetta alla compagnia di assicurazione (DTF

118 II 333 consid. 3 citato in BSK VVG,

Zedtwitz/Maisano, 2023, art. 6 n. 43).

2.10. Ritornando

alla fattispecie in esame, dagli atti risulta che, a seguito di una richiesta

d’informazione ricevuta da CV 1, con scritto 25 marzo 2024 il medico curante

dell’attrice, dr. med. __________, ha risposto:

"

(…)

Il 23 .08.2000 in cura per uno stato ansioso associato

ad insonnia a seguito di divorzio e successivamente per i problemi di epilessia

accusati dalla figlia __________, di difficile interpretazione e cura, che ha

reso necessario il suo ricovero più volte presso la Clinica __________ di __________.

In questa occasione la signora ha assunto per la prima volta Deanxit l

pastiglia al giorno per circa 30 giorni. Successivamente il 16. 11.2005 ho

somministrato un sonnifero Loramet 2 mg associato ad un antidepressivo

regolatore del sonno quale Remeron 30 mg 1 pastiglia per la notte, in presenza

di problemi di insonnia conseguenti ad un aborto avvenuto qualche mese prima.

Dopo questa data la signora fino al 23.03.2009 non ha più assunto nessun

ansiolitico, né antidepressivi né sonniferi” (sottolineatura del redattore)

(sub doc. H)

A

seguito del sopra citato scritto 8 aprile 2024 di CV 1 (cfr. consid. 1.4), in

data 22 aprile 2024 il medico curante ha precisato:

"

Considerandi

In merito al vostro scritto inviato

alla signora AT 1 il 08.04.2024, posso supporre che la signora AT 1 sicuramente

quando ha risposto alle vostre domande per poter stipulare la polizza

assicurativa, non era consapevole dell’entità dei medicamenti che avevo

prescritto, in quanto erano dei medicamenti che dovevano aiutarla solo a

superare questi due periodi molto importanti dalla sua vita.

In particolare il 23.08.2000, come già precisato nella

mia lettera del 25.03.2024, la Signora presentava un importante decadimento

fisico con grave astenia ed insonnia conseguente sia al divorzio che alle problematiche

epilettiche accusate dalla figlia Marisol, che presentava a più riprese crisi

ripetitive convulsive che hanno reso necessario successivamente più ricoveri

presso il __________ di __________.

In questo periodo, come già precisato, avevo somministrato

Deanxit una pastiglia che ha un’azione specifica per le crisi di ansia-angoscia

e solo in parte azione antidepressiva.

Anche successivamente il 16.11.2005 ho prescritto il

sonnifero Loramet e Remeron, medicamento regolatore del sonno, una pastiglia per

la notte in presenza, anche in questo caso, di astenia fisica conseguente

insonnia conseguenti all’aborto avvenuto a quei tempi.

Per cui, in conclusione, si può dire che questi

medicamenti non sono stati prescritti per crisi depressive o ansiose persistenti

o ricorrenti, ma unicamente per un breve periodo, scatole di 30 pastiglie, necessarie alla Signora per superare le problematiche

fisiche accusate in questi periodi molto tristi e difficili della sua

esistenza.

Ricordo che le vere terapie antidepressive per ottenere

buoni effetti, devono essere prescritte per più mesi senza interruzioni, e a

dosaggio crescenti secondo necessità.” (sottolineatura del redattore).

Orbene,

dalle summenzionate prese di posizione del medico curante non risulta che

all’attrice siano state diagnosticate le malattie, prima della proposta

assicurativa del 2008, elencate al quesito no. 7.8.

Ne

consegue che l’attrice ha risposto correttamente alla domanda 7.8 senza

omettere nulla.

In

merito alla domanda no. 7.11, rettamente l’attrice rileva come la formulazione “cure/consulenze

mediche o sotto controllo medico” non sia precisa e univoca come richiede

la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.9). Difatti, nella domanda è assente

qualsiasi limite temporale che possa aiutare un assicurato a fare una

valutazione autonoma in merito alla risposta da dare.

Ad

ogni modo, questo Tribunale sottolinea lo stretto limite temporale (30 giorni)

della somministrazione dei farmaci in parola, assunti. Solo a partire dal 23

marzo 2009 – quindi dopo la sottoscrizione dello stato di salute (26 agosto

2008) – l’attrice ha assunto ansiolitici, antidepressivi e sonniferi.

In

queste circostanze, in buona fede l’attrice ha omesso d’indicare le due terapie

farmacologiche, ritenendole senza importanza poiché sporadiche e passeggere.

Pertanto, in applicazione della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9),

essa non ha violato il suo obbligo di informazione.

Infine,

non sussistendo alcuna reticenza non necessario è l’esame del nesso di

causalità secondo l’art. 6 cpv. 3 LCA, come pure la verifica della tempestività

della rescissione del contratto ex art. 6 cpv. 2 LCA.

Di

conseguenza, il contratto assicurativo in parola continua ad esplicare i suoi

effetti anche dopo l’8 aprile 2024.

2.11

Per

quanto concerne le prestazioni alle quali l’attrice ha diritto va fatto

presente quanto segue.

Come

visto (cfr. consid. 1.2), con decisione 1° aprile 2025, cresciuta in giudicato,

l’Ufficio AI, ritenendo l’attrice inabile al lavoro al 100% dal 21 luglio 2022

al 12 agosto 2022 ed al 50% dal 13 agosto 2022 continua), l’ha posta al

beneficio di una rendita per un grado d’invalidità del 55% con effetto dal 1°

luglio 2023 e, dal 1° gennaio 2024, per un grado del 60%.

Per quanto

concerne l’esonero dal pagamento dei premi, l’art. 2 cpv. 1 delle “Condizioni

di assicurazione complementari per l’esenzione dai premi” prevede che “allo

spirare del periodo di attesa concordato (cifra 6.2) noi concediamo a Lei o al

beneficiario l’esenzione dal pagamento dei premi se sussistono i presupposti di

cui agli art. 4 o 5 delle presenti condizioni di assicurazione e finché perdura

l’obbligo di pagare i premi.”

L’art. 6 2. prima frase stabilisce che “il periodo

di attesa inizia a decorrere in caso d’incapacità di guadagno, al più presto

dalla prima consultazione del medico”.

Per quel che interessa la presente fattispecie, l’art.

4.1

definisce l’incapacità di guadagno nel modo seguente: “se la

persona assicurata, in seguito a malattia o infortunio, non è più in grado di

esercitare la propria professione né un’altra attività, che in base alla sua

posizione sociale, alle sue conoscenze e capacità può ragionevolmente considerata

accettabile, così che una persona subisce una perdita di guadagno o uno

svantaggio economico ad essa corrispondente. Un’attività resta ragionevolmente

accettabile anche se le conoscenze addizionali necessarie per esercitarla

devono prima essere acquisite mediante una riqualificazione professionale. La

situazione del mercato del lavoro non ha alcun influsso su tale accettabilità”.

L’incapacità al guadagno è stata accertata, come visto, dall’Ufficio AI con

la decisione 1° aprile 2025 (cfr. consid. 1.2).

Per quel che

concerne la rendita, l’art. 2.1. delle “Condizioni complementari

di assicurazione per rendite per incapacità di guadagno in seguito a malattia o

infortunio” dispone che “allo spirare del periodo di attesa concordato noi

concediamo a Lei o al beneficiario di una rendita, qualora durante il periodo

di assicurazione concordato, la persona assicurata dovesse divenire totalmente

o parzialmente incapace al guadagno in seguito a malattia. La rendita è

pagabile alla fine di ogni trimestre. Il periodo di attesa inizia a decorrere

al più presto il giorno della prima consultazione medica e termina allo spirare

della durata concordata per il periodo di attesa concordato.”

Nel caso

concreto, viste le summenzionate disposizioni contrattuali e le relative

Condizioni di assicurazione, l’attrice ha diritto alle prestazioni assicurate

(esonero dal pagamento dei premi e diritto alla rendita) allo spirare dei termini

di attesa pattuiti (rispettivamente 91 giorni e 721 giorni, come risulta dalla

polizza in parola), con decorrenza dei suddetti termini a partire – come

chiesto in petizione – dal 19 dicembre 2023 (corrispondente al momento dell’inoltro

della richiesta di prestazioni per incapacità di guadagno).

Riguardo

all’ammontare della rendita, stabilito nella polizza in fr. 2'500 al mese

(prestazione intera), va fatto riferimento all’art. 2.2. delle citate Condizioni

complementari di assicurazione per rendite secondo cui “In caso di parziale

incapacità di guadagno le prestazioni sono adeguate al grado di incapacità di

guadagno. Un’incapacità di guadagno di almeno il 70 percento dà però

diritto alle prestazioni intere, mentre un grado inferiore al 25 percento non

dà diritto a nessuna prestazione.”

Pertanto, va

fatto presente che all’attrice non spetterà, una volta scaduto il termine di

attesa, l’ammontare mensile di fr. 2'500 (previsto per la rendita intera)

avendo l’Ufficio AI definito un grado d’invalidità inferiore al 70% (cfr.

consid. 1.2). Spetterà alla convenuta determinare l’ammontare delle rendite

parziali tenendo conto di un grado d’invalidità del 55% con effetto dal 1°

luglio 2023 e del 60% dal 1° gennaio 2024.

2.12

Con

la petizione l’attrice ha chiesto la rifusione delle spese legali affrontate,

da lei quantificate come segue “CHF 2'800.00 corrispondenti a 10 h di lavoro

a CHF 280/h: 2h studio atti e ricerche, 2h per i vari incontri/colloqui con

l’attrice, 6h per la redazione del presente allegato) oltre spese forfettarie

al 10% e IVA all’8.l% (per un totale di CHF 3'329,50)”, senza tuttavia aver

prodotto una dettagliata distinta dell’onorario e delle spe-se.

Visto

l'esito della procedura, l’attrice vincente in causa e assistita da una legale ha

diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili (RAMI 1996 p.

261.

e 262; 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I).

Giusta

gli artt. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e 30 cpv. 2 Lptca, l’importo delle ripetibili

è determinato in base all’importanza della causa e alla complessità del

procedimento; l’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL

3.1.1.7

) stabilisce da parte sua una tariffa oraria di riferimen-to di fr.

280.

--, rimandando per il resto all’applicazione analogi-ca dell’art. 11 cpv.

5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al

criterio della difficoltà e dell’importanza della lite sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei

suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609 e 610). Per

quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di

comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto),

l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al

patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento

dell’onorario.

Nella

fattispecie in esame, essendo la presente causa di complessità media per un

esperto in assicurazioni sociali, ritenuto come l’atto di petizione consti di

12.

pagine (seguito dallo scritto 20 giugno 2025 di una pagina accompagnatorio

della documentazione ivi allegata; IV) e come non sia stata introdotta una

risposta di causa, stante il

principio inquisitorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che

allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid.

3c), appare giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese)

di complessivi fr. 2’500 (IVA compresa).

2.13

La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1

Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. La

petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

§

È accertata la nullità della disdetta della polizza no. __________ stipulata

da AT 1 con CV 1.

§§

AT 1 ha diritto all’esonero dal pagamento dei premi al termine di 91 giorni a partire

dal 13 dicembre 2023.

§§§

AT 1 ha diritto ad una rendita per incapacità di guadagno al termine di 712

giorni a partire dal 13 dicembre 2023, per un importo da stabilire

conformemente a quanto previsto dalla polizza no. __________ e dalle Condizioni

di assicurazione applicabili (cfr. consid. 2.11).

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. verserà a AT 1 fr. 2’500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele

Guffi Stefania Cagni