Lexipedia

Decisione

34.2025.15

Negato caso di reticenza. Al momento della compilazione del formulario sullo stato di salute l'assicurata non soffriva di una malattia psichiatrica, intervenuta successivamente. La breve cura prima della compilazione del formulario era dovuta ad una passeggera crisi senza divenire malattia

7 agosto 2025Italiano30 min

caso concreto con il succitato scritto 8 aprile 2024 (doc. H), la convenuta aveva

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

34.2025.15

BS/RG

Lugano

7 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 3 aprile 2025 formulata da

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto

1.1. In

data 26 agosto 2008 AT 1, classe 1964, dopo la compilazione del questionario

sul suo stato di salute, ha firmato una proposta d’assicurazione sulla vita

sotto forma di previdenza vincolata con CV 1 (in seguito: CO 1) (sub doc. H).

Di conseguenza, il 29 agosto 2008 l’assicurazione ha rilasciato la polizza no. __________

che fra l’altro prevede, con effetto dal 1° settembre 2008, l’esenzione dal

pagamento dei premi in caso d’incapacità di guadagno o di compromissione di

funzionalità fondamentali dal 91° giorno per il periodo 1° settembre 2008 - 31

agosto 2028 e una rendita mensile di fr. 2’500 in caso d’incapacità di guadagno

dal 721 giorno fino al più tardi al 31 agosto 2028. (doc. 1/B).

1.2. A

seguito della domanda di prestazioni AI per adulti inoltrata il 24 agosto 2022

dall’attrice, con progetto decisione del 12 febbraio 2025, confermato con

decisione 1° aprile 2025 (intimate entrambe anche a CV 1) – rimasto

incontestato – l’Ufficio AI l’ha posta al beneficio di una rendita per un grado

d’invalidità del 55% con effetto dal 1° luglio 2023 e, dal 1° gennaio 2024, per

un grado del 60% (doc. C).

1.3. Di

conseguenza, il 19 dicembre 2023 l’attrice ha compilato il formulario “Richiesta

di prestazioni per incapacità di guadagno” (doc. F), specificando, con

lettera 21 dicembre 2023, di richiedere l’esonero dal pagamento dei premi (sub

doc. G).

1.4. Dopo

aver proceduto all’esame della succitata richiesta, con scritto 8 aprile 2024 CV

1 ha informato l’attrice di ricedere dal contratto previdenziale, avendo

risposto non correttamente alle domande 7.8 [“Ha

già sofferto o le sono state diagnosticate malattie cardiocircolatorie, un

ictus un diabete, malattie renali, patologie maligne (p. es. cancro) o emorragia

cerebrale, sclerosi multipla o disturbi psichici”] e 7.11 [“ Nel corso

degli ultimi 5 anni ha ricevuto cure/consulenze mediche o stato sotto controllo

medico oppure durante gli ultimi 5 anni si è sottoposto/a particolari esami

medici? In caso affermativo, voglia specificare dettagliatamente”] del questionario sul suo stato di salute,

in quanto “sulla base della documentazione medica del Dr. Med. __________

del 25 marzo 2024, il 16 novembre 2005 le è stato somministrato un sonnifero

Loramet 2 mg associato ad un antidepressivo regolare del sonno quale Remeron 30

mg per la notte, in presenza di problemi d’insonnia” (doc. H).

1.5. Con

lettera 26 aprile 2024 l’attrice, tramite l’allora suo legale, ha contestato

quanto scritto da CV 1 facendo presente che, al momento della sottoscrizione

del contratto assicurativo, non era in cura, che il trattamento ricevuto dal

suo medico curante, dr. med. __________, era limitato ad un solo mese e che

dopo era guarita. A tal riguardo, l’attrice aveva prodotto la corrispondenza

avuta tra il medico curante e l’assicuratore. Contestando che si tratti di

reticenza, l’attrice ha pertanto chiesto l’esenzione del pagamento dei premi e

l’erogazione di una rendita mensile fino al 31 agosto 2028 (doc. I).

1.6.

In risposta, il 10 luglio 2024 l’assicuratore ha ribadito il caso di

reticenza (doc. J).

1.7. Con

scritto 5 novembre 2024 CV 1 ha invitato l’attrice a compilare l’allegato

modulo di scioglimento del contratto assicurativo, determinando il valore di riscatto

della polizza (sub. doc. K).

1.8. Con

scritto 14 novembre 2024 l’allora patrocinatore dell’attrice ha ribadito

l’assenza di un caso di reticenza, facendo presente che se l’assicuratore non

avesse riconsiderato la decisione presa, sarà costretto ad adire le vie legali

(doc. K).

1.9. Con

la presente petizione l’attrice, rappresentata dall’avv. RA 1, chiede al TCA di

accertare “la nullità del recesso unilaterale del contratto assicurativo n. __________

operata da CV 1 in data 8 aprile 2024” e la conferma del suo diritto “di

ottenere prestazioni assicurate da parte dell’assicuratore, e meglio una

rendita mensile pari a CHF 2'500 a far tempo dall’inoltro della sua richiesta e

sino al termine pattuito tre le parti nonché l’esonero dal pagamento dei primi

mensili a far da tempo dall’inoltro della sua richiesta”.

In

estrema sintesi contesta di non aver correttamente riposto alle domande n. 7.8

e 7.11 del questionario sullo stato di salute, motivo per cui la convenuta non

aveva motivo di disdire per reticenza il contratto assicurativo. Delle singole

motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

1.10. Nonostante

le ordinanze del 10 aprile 2025 e 27 maggio 2025 del Vicepresidente del TCA, la

convenuta non ha presentato la risposta di causa.

1.11. In

data 10 giugno 2025 l’attrice ha prodotto della documentazione (IV).

1.12. Su

richiesta del Vicepresidente del TCA, con lettera 11 luglio 2025 l’attore ha

prodotto la decisione 1° aprile 2025 dell’Ufficio AI e le condizioni generali

di assicurazione e complementare, stato 2007, relative alla polizza no. __________

(VI).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Oggetto

del contendere è la rescissione da parte di CV 1i della polizza assicurativa

no. __________ a causa di reticenza.

È

incontestato che si tratti di una forma di previdenza vincolata (pilastro 3A)

di cui all’art. 1 dell’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali

per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3) in relazione

all’art. 82 cpv. 2 LPP (sulle caratteristiche di tale forma previdenziale cfr.

STCA 34.2020.26 del 29 ottobre 2020).

Infatti,

non solo la polizza fa chiaro riferimento ad una assicurazione di previdenza

vincolata, ma dal tenore della stessa si rilevano alcuni tipici elementi di

tale forma previdenziale che sono: il versamento di una somma di fr. 50'000 in

caso di vita esigibile il 31 agosto 2028 (anno di compimento del 64esimo anno

di età dell’attrice, nata il __________), una somma di pari importo in caso di

decesso, l’esenzione dal pagamento dei premi in caso d’incapacità di guadagno o

di compromissione di funzionalità dal 91° giorno ed una rendita mensile

d’incapacità di guadagno dal 721° giorno fino al più tardi al 31 agosto 2028. I

beneficiari sono, oltre allo stipulante, in caso di decesso i suoi eredi

(coniuge, discendenti diretti, genitori, fratelli, sorelle e altri eredi).

2.3. Giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Dal 1° gennaio 2005 (1arevisione della LPP), a seguito

dell’estensione della competenza del Tribunale di ultima istan-za cantonale a

controversie previdenziali con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o

istituti

d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della

previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett.

a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di

previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione

dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP), la competenza dei

tribunali ex art. 73 LPP è riconosciuta anche per le liti concernenti la

previdenza vincolata (pilastro 3A) (cfr. Messaggio concernente la 1a revisione

della LPP del 1° marzo 2000, BBl 2000, p. 2386 seg; STF 9C_1092/2009 del 29

aprile 2011 consid. 2; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1933

pag. 732). Il TF ha ammesso per le contestazioni in materia di previdenza

vincolata il foro alternativo del domicilio del proponente (STF 9C_944/2008 del

30 marzo 2009 consid. 5.4; Ulrich und Laurenz, in

Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 73 n. 105, pag.

1612).

Essendo

l’attrice domiciliata nel Cantone Ticino e trattandosi di una controversia

riguardante la previdenza professionale vincolata (pilastro 3A), è data la

competenza territoriale e materiale del TCA (TF 9C-680/2011 del 11 maggio 2012

consid. 1.1; cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b della Legge concernente la vigilanza

sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni; RL 852.100).

Ne

consegue che lo scrivente Tribunale è competente a trattare la presente

petizione.

2.4. L'art.

73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (DTF 128 V 48, 119

V 13, 118 V 102, 117 V 320; SZS 1992 pag. 234 e 294; Vetter-Schreiber,

BVG-Kommentar, 2021, art. 73 n. 24, pag. 367). Tuttavia, in analogia alle

condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la ricevibilità

di un'azione di accertamento in materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib

215; RCC 1990 pag. 469 e 1989 pagg. 33s) e in materia civile (DTF 115 II 482,

114 II 255, 110 II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, n. 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), un’azione di accertamento è proponibile

solo se l’istante si avvale di un interesse degno di protezione alla

constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (Vetter-Schreiber,

ibidem; Stauffer, ibidem; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320).

L’interesse

non deve essere necessariamente giuridico. Non è cioè necessario che

l’interesse fatto valere sia compreso nella norma invocata, ossia che vi sia

corrispondenza tra l’interesse privato e gli interessi protetti dalla norma

(DTF 108 Ib 92, 104 Ib 245). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si

tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V

202; STF 9C_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1).

In

materia di prestazioni future, l'esistenza di un interesse degno di protezione

è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza

quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un

obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a

rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992

pag. 234; STF B 37/04 del 26 aprile 2005).

La

giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il giudice ammette l’esistenza di

un interesse ad agire quando i rapporti giuridici tra le parti sono incerti.

Non basta tuttavia qualsiasi in-certezza. Occorre infatti che il perdurare

dell’incertezza impedisca al richiedente di prendere le sue decisioni e che per

tale motivo l’incertezza sia per lui insopportabile (DTF 131 III 319 consid. 3.5,

120 II 20 consid. 3, 114 II 253 consid. 2a; STF 9C_298/2010 del 28 febbraio 2011

consid. 1.1.1, 5A_311/2007 del 29

febbraio 2008 consid. 2.2, 5C_246/2002 del 26 febbraio 2002; STAF B-7957 del 4

novembre 2008 consid. 5).

Non

sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è

volta all'esame astratto o teorico

di norme previdenziali (DTF 110 Ib

215, 108 Ib 22; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 73 n. 26, pag.367; Stauffer,

op. cit., n. 2346, pag. 775). L'interesse degno di protezione

fa pure difetto quando è proponibile un'azione condannatoria (DTF 128 V 48

consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a, 119 V 11 consid. 2a).

Nell’ambito

di una domanda d’accertamento l’interesse degno di protezione dev’essere

dimostrato, ovvero, nel settore del diritto delle assicurazioni sociali, essere

reso verosimile (Kölz/ Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2013, n. 342 pag. 122; LVGE 1995 II n. 31 consid. 4b; cfr. anche

art. 49 cpv. 2 LPGA e art. 63 cpv. 1 LPAmm in relazione con l’art. 31 Lptca;

cfr. anche, per il procedimento civile, Schenker, ZPO, 2010, art. 88 n. 5 pag.

378). Nel caso in cui un ciò non avvenga, l’azione d’accertamento dev’essere

dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione (LVGE 1995 II n.31

consid. 4b).

Nel

caso in esame, l’attrice ha un interesse degno di protezione nell’accertamento

della validità o meno della disdetta della polizza in discussione. Da questa

vertenza dipende se ed in che misura essa potrà beneficiare – datene le

condizioni – del chiesto esonero dal pagamento dei premi e delle ulteriori

prestazioni previste nella polizza.

nel

merito

2.5. Nel

caso concreto, tra le parti è stato sottoscritto un contratto di assicurazione

di previdenza professionale vincolata.

A

differenza di quanto previsto per la previdenza professionale obbligatoria, nel

cui ambito non è possibile introdurre delle riserve sulla copertura dei rischi

morte e invalidità (RCC 1986 p. 525; Stauffer, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e

223 consid. 6), nella previdenza più estesa (sovra o preobbligatoria) così

come, per analogia, nel pilastro 3A vincolato, gli istituti di previdenza o

assicurativi, oltre ad avere la facoltà di assicurare la capacità residua di

guadagno delle persone invalide, possono introdurre delle riserve (DTF 138 III

415 consid. 4 con la giurisprudenza citata; cfr. pure SZS 2000 p. 62-63; SZS

1998 p. 308; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998

p. 372; DTF 119 V 283ss.).

In

questo ambito, quindi, i fondi di previdenza, rispettivamente le assicurazioni,

possono far dipendere dallo stato di salute dell’assicurato la sua adesione

all’assicurazione (SZS 2000 p. 62; STFA del 14 maggio 1997

in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; vedi pure consid. 2.12

in fine). A tale scopo e per potere apprezzare adeguatamente il rischio, gli

istituti di previdenza sono in linea di massima legittimati a formulare domande

ben precise sullo stato di salute del proponente alle quali quest'ultimo è

tenuto a rispondere in maniera veritiera. Se ciò non avviene, l'assicurato

incorre in una falsa dichiarazione e deve, se del caso, sopportare le

conseguenze della reticenza. In assenza di specifiche disposizioni statutarie o

regolamentari, nell'ambito della previdenza più estesa (e quindi nella previdenza del pilastro 3A; cfr. STF

9C_702/2018 del 16 maggio 2019 consid. 3.2), la reticenza e le sue

conseguenze si determinano per analogia secondo le regole degli art. 4 segg.

LCA (DTF 138 III 415 consid. 4 con riferimento a SVR 2011 BVG n. 38 p. 140;

2009 BVG n. 12 p. 37; STF 9C_1092/2009 del 29 aprile

2011; STF 9C_80/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 3.1, pubblicata in SVR

2011 BVG nr. 19, con riferimento a DTF 130 V 9 consid. 2.1 p. 11).

2.6. L’art.

4 LCA dispone:

"

1 Il proponente deve dichiarare per iscritto

all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre

domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto

e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto.

2 Sono

rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a

conchiudere il contratto o a conchiuderlo alle condizioni convenute.

3 Si

presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato

per iscritto delle questioni precise, non equivoche."

Il

mancato rispetto di questo obbligo da parte del proponente, vale a dire “di

dichiarare per iscritto all’assicuratore,

sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i

fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o

gli devono essere noti alla conclusione del contratto” comporta, o

può comportare a determinate condizioni, una reticenza.

Infatti,

l'art. 6 LCA stabilisce:

"

1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto

a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto

rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato

per scritto, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma

scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che

l’assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.

3 Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del

capoverso 1, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la sua prestazione si

estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto

della reticenza ha influito sull’insorgere o la portata del danno. Se ha già

fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a

restituzione.

4 In caso di recesso da un contratto

d’assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la presente legge (art. 90

cpv. 2), l’assicuratore fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto.”

Secondo

la giurisprudenza federale l’esistenza di un nesso causale fra il fatto taciuto

o inesattamente dichiarato ed il sinistro intervenuto (condizione prevista dal

cpv. 3) influisce unicamente sull’obbligo di fornire

la prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla

validità della disdetta del contratto in quanto tale, disciplinata dall’art. 6

cpv. 1 e 2 LCA (DTF 138 III 416). In altre parole: con la rescissione

del contratto per reticenza ai sensi del cpv. 1 si estingue l'obbligo di

prestazione non solo - come è logico che sia - per i sinistri non ancora

verificatisi, ma anche - e qui risiede la particolarità - per quelli già

intervenuti, a condizione però che l'insorgenza o l'estensione di questi ultimi

(e nient'altro) siano connessi alla reticenza.

Anche

il Messaggio del Consiglio Federale sulla modifica dell’art. 6 LCA rileva in

proposito che se il contratto è sciolto a seguito di un caso di

reticenza (cpv. 1) l'assicuratore è libero dall'obbligo di prestazioni solo per

Fatti

i sinistri (già intervenuti) la cui insorgenza o l'estensione siano connessi

alla reticenza (cpv. 3), mentre il suo obbligo di fornire la prestazione rimane

intatto - nonostante la rescissione del contratto - se la reticenza non ha

influito sull'insorgenza del sinistro o l'estensione della prestazione da

fornire (cfr. FF 2003 3298 n. 2.2.2 ad art. 6 e 8).

I

due aspetti (diritto di recesso da un lato e necessità di un nesso causale

dall'altro) vanno dunque chiaramente distinti. Entrambi configurano dei

presupposti necessari affinché l'assicuratore possa eccezionalmente essere

esonerato dall'obbligo di fornire la propria prestazione in relazione a un

evento già realizzatosi (art. 6 cpv. 3 LCA). L'esistenza del nesso causale non

può però in alcun modo condizionare anche la validità della disdetta in quanto

tale (DTF 138 III 416 consid. 6.4).

La

validità in quanto tale della disdetta di un assicuratore - disciplinata dai

cpv. 1 e 2 dell'art. 6 LCA – non può quindi essere vincolata anche alla

condizione - posta dall'art. 6 cpv. 3 LCA

- che il fatto oggetto della

reticenza abbia influito sull'insorgere o la portata del sinistro. Tale

condizione può tutt'al più incidere sull'obbligo dell'assicuratore di fornire

la sua prestazione per gli eventi assicurati già realizzatisi.

2.7. Siccome,

come esposto al considerando precedente, l'esistenza di un nesso

causale tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il danno alla salute

intervenuto influisce unicamente sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la

prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla

validità della disdetta del contratto in quanto tale, disciplinata dall'art. 6

cpv. 1 e 2 LCA, occorre nel caso concreto in primo luogo verificare se siano

dati i presupposti per riconoscere l'esistenza di un caso di reticenza, valida

per disdire il contratto previdenziale (cfr. consid. 2.8).

Occorre

poi verificare, in caso di confermata rescissione del contratto per reticenza,

se vi è un nesso causale tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il

danno alla salute che ha causato l’incapacità lavorativa. Solo in caso positivo

l’assicurazione è liberata da fornire le prestazioni contrattuali, in

particolare l’esonero dal pagamento dei premi (cfr. consid. 2.13).

2.8. Nel

caso concreto con il succitato scritto 8 aprile 2024 (doc. H), la convenuta aveva

motivato la reticenza nel modo seguente: “sulla base della documentazione

medica del Dr. Med. __________ del 25 marzo 2024, il 16 novembre 2005 le è

stato somministrato un sonnifero Loramet 2 mg associato ad un antidepressivo

regolare del sono quale Remeron 30 mg per la notte, in presenza di problemi

d’insonnia”. Di conseguenza l’attrice non avrebbe fornito la risposta

corretta (crociando la casella “NO”) in merito alle domande 7.8 [“Ha già

sofferto o le sono state diagnosticate malattie cardiocircolatorie, un ictus,

un diabete, malattie renali, patologie maligne (p. es. cancro) o emorragia

celebrale, sclerosi multipla o disturbi psichici”] e 7.11 [“ Nel corso

degli ultimi 5 anni ha ricevuto cure/consulenze mediche o stato sotto controllo

medico oppure durante gli ultimi 5 anni si è sottoposto/a particolari esami

medici? In caso affermativo, voglia specificare dettagliatamente”].

L’attrice

ritiene invece di non aver commesso alcuna reticenza poiché al momento della

compilazione della proposta assicurativa non le erano state diagnosticate

malattie, in particolare quelle riportate nella proposta assicurativa, tra cui

disturbi psichici. Inoltre, con riferimento agli scritti 23 marzo 2024 e 22

aprile 2024 del medico curante rivolti all’assicuratore – di cui si dirà nel

prosieguo – essa fra l’altro rileva di aver assunto i citati medicamenti per un

periodo limitato di 30 giorni per superare difficili situazioni passeggere,

trattamento da lei ritenuto non rilevante.

2.9. Secondo

il TF, per potere giudicare se il proponente è incorso in una reticenza, non

sono da considerare né dei criteri puramente soggettivi né dei criteri

puramente oggettivi. La legge non ritiene sufficiente che il proponente si

limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del

rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare

quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua

conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di

questo secondo criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze

particolari del caso (DTF 136 III 337 consid. 2.3 con riferimento a DTF 118 II

333 consid. 2b, 116 II 338 consid. 1c, 96 II 204; per un caso in cui è stata

negata una reticenza: cfr. STF 4A_81/2011 del 28 aprile 2011, trattasi di lombalgie

croniche). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione la

situazione personale dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado

di intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333

consid. 2b; DTF 109 II 60 consid. 2b) e della situazione del proponente,

ritenuto comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo

d'informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona

fede, pure applicabile in campo assicurativo. In altri termini, ciò che conta

non è l'esattezza oggettiva, ma la correttezza soggettiva della dichiarazione

che il proponente è in grado di rendere ritenuta la sua situazione personale.

L'Alta

Corte (STF 4D_80/2008, consid. 2.1.3; DTF 134 III 511, consid. 3.3.4) ha

stabilito che l'art. 4 cpv. 3 LCA istituisce la presunzione che i

fatti a proposito dei quali l'assicuratore

ha posto per iscritto delle domande precise, non equivoche, sono dei fatti

importanti per l'apprezzamento del

rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e

2 LCA, ossia dei fatti idonei ad influire sulla decisione dell'assicuratore di concludere il contratto o di

concluderlo alle condizioni concordate. Questa presunzione tende a facilitare

la prova dell'importanza di un fatto

per la conclusione del contratto alle condizioni previste, rovesciando l'onere della prova (DTF 118 II 333 consid. 2a e

riferimenti).

Rimane

comunque possibile, per il proponente, provare che l'assicuratore avrebbe concluso il contratto alle condizioni concordate

anche se fosse stato a conoscenza del fatto che il proponente ha omesso di

dichiarare o ha dichiarato in modo inesatto (DTF 92 II 342 consid. 5).

Va

aggiunto che, secondo la giurisprudenza federale, colui che omette di segnalare

delle indisposizioni sporadiche che può ragionevolmente ed in buona fede

considerare come senza importanza e passeggere, senza doverle ritener causa di

ricadute o dei sintomi di una imminente malattia algica, non viola il suo

obbligo di informazione (STF 9C_768/2016 del 15 marzo 2017 consid. 6.2; DTF 136 III 334 consid. 2.4; DTF 134 III 511 consid. 3.3.4; DTF

116 II 338 consid. 1b).

Infine

va detto che l'onere della prova che si è verificata una violazione

dell'obbligo di informazione, a seguito della quale è stata emessa una disdetta

legalmente valida entro il termine, spetta alla compagnia di assicurazione (DTF

118 II 333 consid. 3 citato in BSK VVG,

Zedtwitz/Maisano, 2023, art. 6 n. 43).

2.10. Ritornando

alla fattispecie in esame, dagli atti risulta che, a seguito di una richiesta

d’informazione ricevuta da CV 1, con scritto 25 marzo 2024 il medico curante

dell’attrice, dr. med. __________, ha risposto:

"

(…)

Il 23 .08.2000 in cura per uno stato ansioso associato

ad insonnia a seguito di divorzio e successivamente per i problemi di epilessia

accusati dalla figlia __________, di difficile interpretazione e cura, che ha

reso necessario il suo ricovero più volte presso la Clinica __________ di __________.

In questa occasione la signora ha assunto per la prima volta Deanxit l

pastiglia al giorno per circa 30 giorni. Successivamente il 16. 11.2005 ho

somministrato un sonnifero Loramet 2 mg associato ad un antidepressivo

regolatore del sonno quale Remeron 30 mg 1 pastiglia per la notte, in presenza

di problemi di insonnia conseguenti ad un aborto avvenuto qualche mese prima.

Dopo questa data la signora fino al 23.03.2009 non ha più assunto nessun

ansiolitico, né antidepressivi né sonniferi” (sottolineatura del redattore)

(sub doc. H)

A

seguito del sopra citato scritto 8 aprile 2024 di CV 1 (cfr. consid. 1.4), in

data 22 aprile 2024 il medico curante ha precisato:

"

Considerandi

In merito al vostro scritto inviato

alla signora AT 1 il 08.04.2024, posso supporre che la signora AT 1 sicuramente

quando ha risposto alle vostre domande per poter stipulare la polizza

assicurativa, non era consapevole dell’entità dei medicamenti che avevo

prescritto, in quanto erano dei medicamenti che dovevano aiutarla solo a

superare questi due periodi molto importanti dalla sua vita.

In particolare il 23.08.2000, come già precisato nella

mia lettera del 25.03.2024, la Signora presentava un importante decadimento

fisico con grave astenia ed insonnia conseguente sia al divorzio che alle problematiche

epilettiche accusate dalla figlia Marisol, che presentava a più riprese crisi

ripetitive convulsive che hanno reso necessario successivamente più ricoveri

presso il __________ di __________.

In questo periodo, come già precisato, avevo somministrato

Deanxit una pastiglia che ha un’azione specifica per le crisi di ansia-angoscia

e solo in parte azione antidepressiva.

Anche successivamente il 16.11.2005 ho prescritto il

sonnifero Loramet e Remeron, medicamento regolatore del sonno, una pastiglia per

la notte in presenza, anche in questo caso, di astenia fisica conseguente

insonnia conseguenti all’aborto avvenuto a quei tempi.

Per cui, in conclusione, si può dire che questi

medicamenti non sono stati prescritti per crisi depressive o ansiose persistenti

o ricorrenti, ma unicamente per un breve periodo, scatole di 30 pastiglie, necessarie alla Signora per superare le problematiche

fisiche accusate in questi periodi molto tristi e difficili della sua

esistenza.

Ricordo che le vere terapie antidepressive per ottenere

buoni effetti, devono essere prescritte per più mesi senza interruzioni, e a

dosaggio crescenti secondo necessità.” (sottolineatura del redattore).

Orbene,

dalle summenzionate prese di posizione del medico curante non risulta che

all’attrice siano state diagnosticate le malattie, prima della proposta

assicurativa del 2008, elencate al quesito no. 7.8.

Ne

consegue che l’attrice ha risposto correttamente alla domanda 7.8 senza

omettere nulla.

In

merito alla domanda no. 7.11, rettamente l’attrice rileva come la formulazione “cure/consulenze

mediche o sotto controllo medico” non sia precisa e univoca come richiede

la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.9). Difatti, nella domanda è assente

qualsiasi limite temporale che possa aiutare un assicurato a fare una

valutazione autonoma in merito alla risposta da dare.

Ad

ogni modo, questo Tribunale sottolinea lo stretto limite temporale (30 giorni)

della somministrazione dei farmaci in parola, assunti. Solo a partire dal 23

marzo 2009 – quindi dopo la sottoscrizione dello stato di salute (26 agosto

2008) – l’attrice ha assunto ansiolitici, antidepressivi e sonniferi.

In

queste circostanze, in buona fede l’attrice ha omesso d’indicare le due terapie

farmacologiche, ritenendole senza importanza poiché sporadiche e passeggere.

Pertanto, in applicazione della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9),

essa non ha violato il suo obbligo di informazione.

Infine,

non sussistendo alcuna reticenza non necessario è l’esame del nesso di

causalità secondo l’art. 6 cpv. 3 LCA, come pure la verifica della tempestività

della rescissione del contratto ex art. 6 cpv. 2 LCA.

Di

conseguenza, il contratto assicurativo in parola continua ad esplicare i suoi

effetti anche dopo l’8 aprile 2024.

2.11

Per

quanto concerne le prestazioni alle quali l’attrice ha diritto va fatto

presente quanto segue.

Come

visto (cfr. consid. 1.2), con decisione 1° aprile 2025, cresciuta in giudicato,

l’Ufficio AI, ritenendo l’attrice inabile al lavoro al 100% dal 21 luglio 2022

al 12 agosto 2022 ed al 50% dal 13 agosto 2022 continua), l’ha posta al

beneficio di una rendita per un grado d’invalidità del 55% con effetto dal 1°

luglio 2023 e, dal 1° gennaio 2024, per un grado del 60%.

Per quanto

concerne l’esonero dal pagamento dei premi, l’art. 2 cpv. 1 delle “Condizioni

di assicurazione complementari per l’esenzione dai premi” prevede che “allo

spirare del periodo di attesa concordato (cifra 6.2) noi concediamo a Lei o al

beneficiario l’esenzione dal pagamento dei premi se sussistono i presupposti di

cui agli art. 4 o 5 delle presenti condizioni di assicurazione e finché perdura

l’obbligo di pagare i premi.”

L’art. 6 2. prima frase stabilisce che “il periodo

di attesa inizia a decorrere in caso d’incapacità di guadagno, al più presto

dalla prima consultazione del medico”.

Per quel che interessa la presente fattispecie, l’art.

4.1

definisce l’incapacità di guadagno nel modo seguente: “se la

persona assicurata, in seguito a malattia o infortunio, non è più in grado di

esercitare la propria professione né un’altra attività, che in base alla sua

posizione sociale, alle sue conoscenze e capacità può ragionevolmente considerata

accettabile, così che una persona subisce una perdita di guadagno o uno

svantaggio economico ad essa corrispondente. Un’attività resta ragionevolmente

accettabile anche se le conoscenze addizionali necessarie per esercitarla

devono prima essere acquisite mediante una riqualificazione professionale. La

situazione del mercato del lavoro non ha alcun influsso su tale accettabilità”.

L’incapacità al guadagno è stata accertata, come visto, dall’Ufficio AI con

la decisione 1° aprile 2025 (cfr. consid. 1.2).

Per quel che

concerne la rendita, l’art. 2.1. delle

“Condizioni complementari

di assicurazione per rendite per incapacità di guadagno in seguito a malattia o

infortunio” dispone che “allo spirare del periodo di attesa concordato noi

concediamo a Lei o al beneficiario di una rendita, qualora durante il periodo

di assicurazione concordato, la persona assicurata dovesse divenire totalmente

o parzialmente incapace al guadagno in seguito a malattia. La rendita è

pagabile alla fine di ogni trimestre. Il periodo di attesa inizia a decorrere

al più presto il giorno della prima consultazione medica e termina allo spirare

della durata concordata per il periodo di attesa concordato.”

Nel caso

concreto, viste le summenzionate disposizioni contrattuali e le relative

Condizioni di assicurazione, l’attrice ha diritto alle prestazioni assicurate

(esonero dal pagamento dei premi e diritto alla rendita) allo spirare dei termini

di attesa pattuiti (rispettivamente 91 giorni e 721 giorni, come risulta dalla

polizza in parola), con decorrenza dei suddetti termini a partire – come

chiesto in petizione – dal 19 dicembre 2023 (corrispondente al momento dell’inoltro

della richiesta di prestazioni per incapacità di guadagno).

Riguardo

all’ammontare della rendita, stabilito nella polizza in fr. 2'500 al mese

(prestazione intera), va fatto riferimento all’art. 2.2. delle citate Condizioni

complementari di assicurazione per rendite secondo cui “In caso di parziale

incapacità di guadagno le prestazioni sono adeguate al grado di incapacità di

guadagno. Un’incapacità di guadagno di almeno il 70 percento dà però

diritto alle prestazioni intere, mentre un grado inferiore al 25 percento non

dà diritto a nessuna prestazione.”

Pertanto, va

fatto presente che all’attrice non spetterà, una volta scaduto il termine di

attesa, l’ammontare mensile di fr. 2'500 (previsto per la rendita intera)

avendo l’Ufficio AI definito un grado d’invalidità inferiore al 70% (cfr.

consid. 1.2). Spetterà alla convenuta determinare l’ammontare delle rendite

parziali tenendo conto di un grado d’invalidità del 55% con effetto dal 1°

luglio 2023 e del 60% dal 1° gennaio 2024.

2.12

Con

la petizione l’attrice ha chiesto la rifusione delle spese legali affrontate,

da lei quantificate come segue “CHF 2'800.00 corrispondenti a 10 h di lavoro

a CHF 280/h: 2h studio atti e ricerche, 2h per i vari incontri/colloqui con

l’attrice, 6h per la redazione del presente allegato) oltre spese forfettarie

al 10% e IVA all’8.l% (per un totale di CHF 3'329,50)”, senza tuttavia aver

prodotto una dettagliata distinta dell’onorario e delle spe-se.

Visto

l'esito della procedura, l’attrice vincente in causa e assistita da una legale ha

diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili (RAMI 1996 p.

261.

e 262; 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I).

Giusta

gli artt. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e 30 cpv. 2 Lptca, l’importo delle ripetibili

è determinato in base all’importanza della causa e alla complessità del

procedimento; l’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL

3.1.1.7.1) stabilisce da parte sua una tariffa oraria di riferimen-to di fr.

280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogi-ca dell’art. 11 cpv.

5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al

criterio della difficoltà e dell’importanza della lite sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei

suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609 e 610). Per

quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di

comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto),

l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al

patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento

dell’onorario.

Nella

fattispecie in esame, essendo la presente causa di complessità media per un

esperto in assicurazioni sociali, ritenuto come l’atto di petizione consti di

12.

pagine (seguito dallo scritto 20 giugno 2025 di una pagina accompagnatorio

della documentazione ivi allegata; IV) e come non sia stata introdotta una

risposta di causa, stante il

principio inquisitorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che

allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid.

3c), appare giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese)

di complessivi fr. 2’500 (IVA compresa).

2.13

La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1

Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. La

petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

§

È accertata la nullità della disdetta della polizza no. __________ stipulata

da AT 1 con CV 1.

§§

AT 1 ha diritto all’esonero dal pagamento dei premi al termine di 91 giorni a partire

dal 13 dicembre 2023.

§§§

AT 1 ha diritto ad una rendita per incapacità di guadagno al termine di 712

giorni a partire dal 13 dicembre 2023, per un importo da stabilire

conformemente a quanto previsto dalla polizza no. __________ e dalle Condizioni

di assicurazione applicabili (cfr. consid. 2.11).

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. verserà a AT 1 fr. 2’500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele

Guffi Stefania Cagni