34.2025.15
Negato caso di reticenza. Al momento della compilazione del formulario sullo stato di salute l'assicurata non soffriva di una malattia psichiatrica, intervenuta successivamente. La breve cura prima della compilazione del formulario era dovuta ad una passeggera crisi senza divenire malattia
7 agosto 2025Italiano30 min
caso concreto con il succitato scritto 8 aprile 2024 (doc. H), la convenuta aveva
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2025.15
BS/RG
Lugano
7 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla petizione del 3 aprile 2025 formulata da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. In
data 26 agosto 2008 AT 1, classe 1964, dopo la compilazione del questionario
sul suo stato di salute, ha firmato una proposta d’assicurazione sulla vita
sotto forma di previdenza vincolata con CV 1 (in seguito: CO 1) (sub doc. H).
Di conseguenza, il 29 agosto 2008 l’assicurazione ha rilasciato la polizza no. __________
che fra l’altro prevede, con effetto dal 1° settembre 2008, l’esenzione dal
pagamento dei premi in caso d’incapacità di guadagno o di compromissione di
funzionalità fondamentali dal 91° giorno per il periodo 1° settembre 2008 - 31
agosto 2028 e una rendita mensile di fr. 2’500 in caso d’incapacità di guadagno
dal 721 giorno fino al più tardi al 31 agosto 2028. (doc. 1/B).
1.2. A
seguito della domanda di prestazioni AI per adulti inoltrata il 24 agosto 2022
dall’attrice, con progetto decisione del 12 febbraio 2025, confermato con
decisione 1° aprile 2025 (intimate entrambe anche a CV 1) – rimasto
incontestato – l’Ufficio AI l’ha posta al beneficio di una rendita per un grado
d’invalidità del 55% con effetto dal 1° luglio 2023 e, dal 1° gennaio 2024, per
un grado del 60% (doc. C).
1.3. Di
conseguenza, il 19 dicembre 2023 l’attrice ha compilato il formulario “Richiesta
di prestazioni per incapacità di guadagno” (doc. F), specificando, con
lettera 21 dicembre 2023, di richiedere l’esonero dal pagamento dei premi (sub
doc. G).
1.4. Dopo
aver proceduto all’esame della succitata richiesta, con scritto 8 aprile 2024 CV
1 ha informato l’attrice di ricedere dal contratto previdenziale, avendo
risposto non correttamente alle domande 7.8 [“Ha
già sofferto o le sono state diagnosticate malattie cardiocircolatorie, un
ictus un diabete, malattie renali, patologie maligne (p. es. cancro) o emorragia
cerebrale, sclerosi multipla o disturbi psichici”] e 7.11 [“ Nel corso
degli ultimi 5 anni ha ricevuto cure/consulenze mediche o stato sotto controllo
medico oppure durante gli ultimi 5 anni si è sottoposto/a particolari esami
medici? In caso affermativo, voglia specificare dettagliatamente”] del questionario sul suo stato di salute,
in quanto “sulla base della documentazione medica del Dr. Med. __________
del 25 marzo 2024, il 16 novembre 2005 le è stato somministrato un sonnifero
Loramet 2 mg associato ad un antidepressivo regolare del sonno quale Remeron 30
mg per la notte, in presenza di problemi d’insonnia” (doc. H).
1.5. Con
lettera 26 aprile 2024 l’attrice, tramite l’allora suo legale, ha contestato
quanto scritto da CV 1 facendo presente che, al momento della sottoscrizione
del contratto assicurativo, non era in cura, che il trattamento ricevuto dal
suo medico curante, dr. med. __________, era limitato ad un solo mese e che
dopo era guarita. A tal riguardo, l’attrice aveva prodotto la corrispondenza
avuta tra il medico curante e l’assicuratore. Contestando che si tratti di
reticenza, l’attrice ha pertanto chiesto l’esenzione del pagamento dei premi e
l’erogazione di una rendita mensile fino al 31 agosto 2028 (doc. I).
1.6.
In risposta, il 10 luglio 2024 l’assicuratore ha ribadito il caso di
reticenza (doc. J).
1.7. Con
scritto 5 novembre 2024 CV 1 ha invitato l’attrice a compilare l’allegato
modulo di scioglimento del contratto assicurativo, determinando il valore di riscatto
della polizza (sub. doc. K).
1.8. Con
scritto 14 novembre 2024 l’allora patrocinatore dell’attrice ha ribadito
l’assenza di un caso di reticenza, facendo presente che se l’assicuratore non
avesse riconsiderato la decisione presa, sarà costretto ad adire le vie legali
(doc. K).
1.9. Con
la presente petizione l’attrice, rappresentata dall’avv. RA 1, chiede al TCA di
accertare “la nullità del recesso unilaterale del contratto assicurativo n. __________
operata da CV 1 in data 8 aprile 2024” e la conferma del suo diritto “di
ottenere prestazioni assicurate da parte dell’assicuratore, e meglio una
rendita mensile pari a CHF 2'500 a far tempo dall’inoltro della sua richiesta e
sino al termine pattuito tre le parti nonché l’esonero dal pagamento dei primi
mensili a far da tempo dall’inoltro della sua richiesta”.
In
estrema sintesi contesta di non aver correttamente riposto alle domande n. 7.8
e 7.11 del questionario sullo stato di salute, motivo per cui la convenuta non
aveva motivo di disdire per reticenza il contratto assicurativo. Delle singole
motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.10. Nonostante
le ordinanze del 10 aprile 2025 e 27 maggio 2025 del Vicepresidente del TCA, la
convenuta non ha presentato la risposta di causa.
1.11. In
data 10 giugno 2025 l’attrice ha prodotto della documentazione (IV).
1.12. Su
richiesta del Vicepresidente del TCA, con lettera 11 luglio 2025 l’attore ha
prodotto la decisione 1° aprile 2025 dell’Ufficio AI e le condizioni generali
di assicurazione e complementare, stato 2007, relative alla polizza no. __________
(VI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Oggetto
del contendere è la rescissione da parte di CV 1i della polizza assicurativa
no. __________ a causa di reticenza.
È
incontestato che si tratti di una forma di previdenza vincolata (pilastro 3A)
di cui all’art. 1 dell’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali
per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3) in relazione
all’art. 82 cpv. 2 LPP (sulle caratteristiche di tale forma previdenziale cfr.
STCA 34.2020.26 del 29 ottobre 2020).
Infatti,
non solo la polizza fa chiaro riferimento ad una assicurazione di previdenza
vincolata, ma dal tenore della stessa si rilevano alcuni tipici elementi di
tale forma previdenziale che sono: il versamento di una somma di fr. 50'000 in
caso di vita esigibile il 31 agosto 2028 (anno di compimento del 64esimo anno
di età dell’attrice, nata il __________), una somma di pari importo in caso di
decesso, l’esenzione dal pagamento dei premi in caso d’incapacità di guadagno o
di compromissione di funzionalità dal 91° giorno ed una rendita mensile
d’incapacità di guadagno dal 721° giorno fino al più tardi al 31 agosto 2028. I
beneficiari sono, oltre allo stipulante, in caso di decesso i suoi eredi
(coniuge, discendenti diretti, genitori, fratelli, sorelle e altri eredi).
2.3. Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Dal 1° gennaio 2005 (1arevisione della LPP), a seguito
dell’estensione della competenza del Tribunale di ultima istan-za cantonale a
controversie previdenziali con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o
istituti
d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della
previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett.
a LPP) e a controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di
previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione
dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP), la competenza dei
tribunali ex art. 73 LPP è riconosciuta anche per le liti concernenti la
previdenza vincolata (pilastro 3A) (cfr. Messaggio concernente la 1a revisione
della LPP del 1° marzo 2000, BBl 2000, p. 2386 seg; STF 9C_1092/2009 del 29
aprile 2011 consid. 2; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1933
pag. 732). Il TF ha ammesso per le contestazioni in materia di previdenza
vincolata il foro alternativo del domicilio del proponente (STF 9C_944/2008 del
30 marzo 2009 consid. 5.4; Ulrich und Laurenz, in
Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 73 n. 105, pag.
1612).
Essendo
l’attrice domiciliata nel Cantone Ticino e trattandosi di una controversia
riguardante la previdenza professionale vincolata (pilastro 3A), è data la
competenza territoriale e materiale del TCA (TF 9C-680/2011 del 11 maggio 2012
consid. 1.1; cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b della Legge concernente la vigilanza
sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni; RL 852.100).
Ne
consegue che lo scrivente Tribunale è competente a trattare la presente
petizione.
2.4. L'art.
73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (DTF 128 V 48, 119
V 13, 118 V 102, 117 V 320; SZS 1992 pag. 234 e 294; Vetter-Schreiber,
BVG-Kommentar, 2021, art. 73 n. 24, pag. 367). Tuttavia, in analogia alle
condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la ricevibilità
di un'azione di accertamento in materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib
215; RCC 1990 pag. 469 e 1989 pagg. 33s) e in materia civile (DTF 115 II 482,
114 II 255, 110 II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, n. 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), un’azione di accertamento è proponibile
solo se l’istante si avvale di un interesse degno di protezione alla
constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (Vetter-Schreiber,
ibidem; Stauffer, ibidem; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320).
L’interesse
non deve essere necessariamente giuridico. Non è cioè necessario che
l’interesse fatto valere sia compreso nella norma invocata, ossia che vi sia
corrispondenza tra l’interesse privato e gli interessi protetti dalla norma
(DTF 108 Ib 92, 104 Ib 245). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si
tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V
202; STF 9C_298/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.1.1).
In
materia di prestazioni future, l'esistenza di un interesse degno di protezione
è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza
quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un
obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a
rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992
pag. 234; STF B 37/04 del 26 aprile 2005).
La
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il giudice ammette l’esistenza di
un interesse ad agire quando i rapporti giuridici tra le parti sono incerti.
Non basta tuttavia qualsiasi in-certezza. Occorre infatti che il perdurare
dell’incertezza impedisca al richiedente di prendere le sue decisioni e che per
tale motivo l’incertezza sia per lui insopportabile (DTF 131 III 319 consid. 3.5,
120 II 20 consid. 3, 114 II 253 consid. 2a; STF 9C_298/2010 del 28 febbraio 2011
consid. 1.1.1, 5A_311/2007 del 29
febbraio 2008 consid. 2.2, 5C_246/2002 del 26 febbraio 2002; STAF B-7957 del 4
novembre 2008 consid. 5).
Non
sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è
volta all'esame astratto o teorico
di norme previdenziali (DTF 110 Ib
215, 108 Ib 22; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 73 n. 26, pag.367; Stauffer,
op. cit., n. 2346, pag. 775). L'interesse degno di protezione
fa pure difetto quando è proponibile un'azione condannatoria (DTF 128 V 48
consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a, 119 V 11 consid. 2a).
Nell’ambito
di una domanda d’accertamento l’interesse degno di protezione dev’essere
dimostrato, ovvero, nel settore del diritto delle assicurazioni sociali, essere
reso verosimile (Kölz/ Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2013, n. 342 pag. 122; LVGE 1995 II n. 31 consid. 4b; cfr. anche
art. 49 cpv. 2 LPGA e art. 63 cpv. 1 LPAmm in relazione con l’art. 31 Lptca;
cfr. anche, per il procedimento civile, Schenker, ZPO, 2010, art. 88 n. 5 pag.
378). Nel caso in cui un ciò non avvenga, l’azione d’accertamento dev’essere
dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione (LVGE 1995 II n.31
consid. 4b).
Nel
caso in esame, l’attrice ha un interesse degno di protezione nell’accertamento
della validità o meno della disdetta della polizza in discussione. Da questa
vertenza dipende se ed in che misura essa potrà beneficiare – datene le
condizioni – del chiesto esonero dal pagamento dei premi e delle ulteriori
prestazioni previste nella polizza.
nel
merito
2.5. Nel
caso concreto, tra le parti è stato sottoscritto un contratto di assicurazione
di previdenza professionale vincolata.
A
differenza di quanto previsto per la previdenza professionale obbligatoria, nel
cui ambito non è possibile introdurre delle riserve sulla copertura dei rischi
morte e invalidità (RCC 1986 p. 525; Stauffer, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996 p. 26; DTF 115 V 215 e
223 consid. 6), nella previdenza più estesa (sovra o preobbligatoria) così
come, per analogia, nel pilastro 3A vincolato, gli istituti di previdenza o
assicurativi, oltre ad avere la facoltà di assicurare la capacità residua di
guadagno delle persone invalide, possono introdurre delle riserve (DTF 138 III
415 consid. 4 con la giurisprudenza citata; cfr. pure SZS 2000 p. 62-63; SZS
1998 p. 308; STFA del 14 maggio 1997 in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998
p. 372; DTF 119 V 283ss.).
In
questo ambito, quindi, i fondi di previdenza, rispettivamente le assicurazioni,
possono far dipendere dallo stato di salute dell’assicurato la sua adesione
all’assicurazione (SZS 2000 p. 62; STFA del 14 maggio 1997
in re G p. 6 consid. 3 pubbl. in SZS 1998 p. 372; vedi pure consid. 2.12
in fine). A tale scopo e per potere apprezzare adeguatamente il rischio, gli
istituti di previdenza sono in linea di massima legittimati a formulare domande
ben precise sullo stato di salute del proponente alle quali quest'ultimo è
tenuto a rispondere in maniera veritiera. Se ciò non avviene, l'assicurato
incorre in una falsa dichiarazione e deve, se del caso, sopportare le
conseguenze della reticenza. In assenza di specifiche disposizioni statutarie o
regolamentari, nell'ambito della previdenza più estesa (e quindi nella previdenza del pilastro 3A; cfr. STF
9C_702/2018 del 16 maggio 2019 consid. 3.2), la reticenza e le sue
conseguenze si determinano per analogia secondo le regole degli art. 4 segg.
LCA (DTF 138 III 415 consid. 4 con riferimento a SVR 2011 BVG n. 38 p. 140;
2009 BVG n. 12 p. 37; STF 9C_1092/2009 del 29 aprile
2011; STF 9C_80/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 3.1, pubblicata in SVR
2011 BVG nr. 19, con riferimento a DTF 130 V 9 consid. 2.1 p. 11).
2.6. L’art.
4 LCA dispone:
"
1 Il proponente deve dichiarare per iscritto
all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre
domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto
e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto.
2 Sono
rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a
conchiudere il contratto o a conchiuderlo alle condizioni convenute.
3 Si
presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato
per iscritto delle questioni precise, non equivoche."
Il
mancato rispetto di questo obbligo da parte del proponente, vale a dire “di
dichiarare per iscritto all’assicuratore,
sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i
fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o
gli devono essere noti alla conclusione del contratto” comporta, o
può comportare a determinate condizioni, una reticenza.
Infatti,
l'art. 6 LCA stabilisce:
"
1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto
a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto
rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato
per scritto, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma
scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.
2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che
l’assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.
3 Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del
capoverso 1, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la sua prestazione si
estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto
della reticenza ha influito sull’insorgere o la portata del danno. Se ha già
fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a
restituzione.
4 In caso di recesso da un contratto
d’assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la presente legge (art. 90
cpv. 2), l’assicuratore fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto.”
Secondo
la giurisprudenza federale l’esistenza di un nesso causale fra il fatto taciuto
o inesattamente dichiarato ed il sinistro intervenuto (condizione prevista dal
cpv. 3) influisce unicamente sull’obbligo di fornire
la prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla
validità della disdetta del contratto in quanto tale, disciplinata dall’art. 6
cpv. 1 e 2 LCA (DTF 138 III 416). In altre parole: con la rescissione
del contratto per reticenza ai sensi del cpv. 1 si estingue l'obbligo di
prestazione non solo - come è logico che sia - per i sinistri non ancora
verificatisi, ma anche - e qui risiede la particolarità - per quelli già
intervenuti, a condizione però che l'insorgenza o l'estensione di questi ultimi
(e nient'altro) siano connessi alla reticenza.
Anche
il Messaggio del Consiglio Federale sulla modifica dell’art. 6 LCA rileva in
proposito che se il contratto è sciolto a seguito di un caso di
reticenza (cpv. 1) l'assicuratore è libero dall'obbligo di prestazioni solo per
Fatti
i sinistri (già intervenuti) la cui insorgenza o l'estensione siano connessi
alla reticenza (cpv. 3), mentre il suo obbligo di fornire la prestazione rimane
intatto - nonostante la rescissione del contratto - se la reticenza non ha
influito sull'insorgenza del sinistro o l'estensione della prestazione da
fornire (cfr. FF 2003 3298 n. 2.2.2 ad art. 6 e 8).
I
due aspetti (diritto di recesso da un lato e necessità di un nesso causale
dall'altro) vanno dunque chiaramente distinti. Entrambi configurano dei
presupposti necessari affinché l'assicuratore possa eccezionalmente essere
esonerato dall'obbligo di fornire la propria prestazione in relazione a un
evento già realizzatosi (art. 6 cpv. 3 LCA). L'esistenza del nesso causale non
può però in alcun modo condizionare anche la validità della disdetta in quanto
tale (DTF 138 III 416 consid. 6.4).
La
validità in quanto tale della disdetta di un assicuratore - disciplinata dai
cpv. 1 e 2 dell'art. 6 LCA – non può quindi essere vincolata anche alla
condizione - posta dall'art. 6 cpv. 3 LCA
- che il fatto oggetto della
reticenza abbia influito sull'insorgere o la portata del sinistro. Tale
condizione può tutt'al più incidere sull'obbligo dell'assicuratore di fornire
la sua prestazione per gli eventi assicurati già realizzatisi.
2.7. Siccome,
come esposto al considerando precedente, l'esistenza di un nesso
causale tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il danno alla salute
intervenuto influisce unicamente sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la
prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla
validità della disdetta del contratto in quanto tale, disciplinata dall'art. 6
cpv. 1 e 2 LCA, occorre nel caso concreto in primo luogo verificare se siano
dati i presupposti per riconoscere l'esistenza di un caso di reticenza, valida
per disdire il contratto previdenziale (cfr. consid. 2.8).
Occorre
poi verificare, in caso di confermata rescissione del contratto per reticenza,
se vi è un nesso causale tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il
danno alla salute che ha causato l’incapacità lavorativa. Solo in caso positivo
l’assicurazione è liberata da fornire le prestazioni contrattuali, in
particolare l’esonero dal pagamento dei premi (cfr. consid. 2.13).
2.8. Nel
caso concreto con il succitato scritto 8 aprile 2024 (doc. H), la convenuta aveva
motivato la reticenza nel modo seguente: “sulla base della documentazione
medica del Dr. Med. __________ del 25 marzo 2024, il 16 novembre 2005 le è
stato somministrato un sonnifero Loramet 2 mg associato ad un antidepressivo
regolare del sono quale Remeron 30 mg per la notte, in presenza di problemi
d’insonnia”. Di conseguenza l’attrice non avrebbe fornito la risposta
corretta (crociando la casella “NO”) in merito alle domande 7.8 [“Ha già
sofferto o le sono state diagnosticate malattie cardiocircolatorie, un ictus,
un diabete, malattie renali, patologie maligne (p. es. cancro) o emorragia
celebrale, sclerosi multipla o disturbi psichici”] e 7.11 [“ Nel corso
degli ultimi 5 anni ha ricevuto cure/consulenze mediche o stato sotto controllo
medico oppure durante gli ultimi 5 anni si è sottoposto/a particolari esami
medici? In caso affermativo, voglia specificare dettagliatamente”].
L’attrice
ritiene invece di non aver commesso alcuna reticenza poiché al momento della
compilazione della proposta assicurativa non le erano state diagnosticate
malattie, in particolare quelle riportate nella proposta assicurativa, tra cui
disturbi psichici. Inoltre, con riferimento agli scritti 23 marzo 2024 e 22
aprile 2024 del medico curante rivolti all’assicuratore – di cui si dirà nel
prosieguo – essa fra l’altro rileva di aver assunto i citati medicamenti per un
periodo limitato di 30 giorni per superare difficili situazioni passeggere,
trattamento da lei ritenuto non rilevante.
2.9. Secondo
il TF, per potere giudicare se il proponente è incorso in una reticenza, non
sono da considerare né dei criteri puramente soggettivi né dei criteri
puramente oggettivi. La legge non ritiene sufficiente che il proponente si
limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del
rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare
quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua
conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di
questo secondo criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze
particolari del caso (DTF 136 III 337 consid. 2.3 con riferimento a DTF 118 II
333 consid. 2b, 116 II 338 consid. 1c, 96 II 204; per un caso in cui è stata
negata una reticenza: cfr. STF 4A_81/2011 del 28 aprile 2011, trattasi di lombalgie
croniche). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione la
situazione personale dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado
di intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333
consid. 2b; DTF 109 II 60 consid. 2b) e della situazione del proponente,
ritenuto comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo
d'informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona
fede, pure applicabile in campo assicurativo. In altri termini, ciò che conta
non è l'esattezza oggettiva, ma la correttezza soggettiva della dichiarazione
che il proponente è in grado di rendere ritenuta la sua situazione personale.
L'Alta
Corte (STF 4D_80/2008, consid. 2.1.3; DTF 134 III 511, consid. 3.3.4) ha
stabilito che l'art. 4 cpv. 3 LCA istituisce la presunzione che i
fatti a proposito dei quali l'assicuratore
ha posto per iscritto delle domande precise, non equivoche, sono dei fatti
importanti per l'apprezzamento del
rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e
2 LCA, ossia dei fatti idonei ad influire sulla decisione dell'assicuratore di concludere il contratto o di
concluderlo alle condizioni concordate. Questa presunzione tende a facilitare
la prova dell'importanza di un fatto
per la conclusione del contratto alle condizioni previste, rovesciando l'onere della prova (DTF 118 II 333 consid. 2a e
riferimenti).
Rimane
comunque possibile, per il proponente, provare che l'assicuratore avrebbe concluso il contratto alle condizioni concordate
anche se fosse stato a conoscenza del fatto che il proponente ha omesso di
dichiarare o ha dichiarato in modo inesatto (DTF 92 II 342 consid. 5).
Va
aggiunto che, secondo la giurisprudenza federale, colui che omette di segnalare
delle indisposizioni sporadiche che può ragionevolmente ed in buona fede
considerare come senza importanza e passeggere, senza doverle ritener causa di
ricadute o dei sintomi di una imminente malattia algica, non viola il suo
obbligo di informazione (STF 9C_768/2016 del 15 marzo 2017 consid. 6.2; DTF 136 III 334 consid. 2.4; DTF 134 III 511 consid. 3.3.4; DTF
116 II 338 consid. 1b).
Infine
va detto che l'onere della prova che si è verificata una violazione
dell'obbligo di informazione, a seguito della quale è stata emessa una disdetta
legalmente valida entro il termine, spetta alla compagnia di assicurazione (DTF
118 II 333 consid. 3 citato in BSK VVG,
Zedtwitz/Maisano, 2023, art. 6 n. 43).
2.10. Ritornando
alla fattispecie in esame, dagli atti risulta che, a seguito di una richiesta
d’informazione ricevuta da CV 1, con scritto 25 marzo 2024 il medico curante
dell’attrice, dr. med. __________, ha risposto:
"
(…)
Il 23 .08.2000 in cura per uno stato ansioso associato
ad insonnia a seguito di divorzio e successivamente per i problemi di epilessia
accusati dalla figlia __________, di difficile interpretazione e cura, che ha
reso necessario il suo ricovero più volte presso la Clinica __________ di __________.
In questa occasione la signora ha assunto per la prima volta Deanxit l
pastiglia al giorno per circa 30 giorni. Successivamente il 16. 11.2005 ho
somministrato un sonnifero Loramet 2 mg associato ad un antidepressivo
regolatore del sonno quale Remeron 30 mg 1 pastiglia per la notte, in presenza
di problemi di insonnia conseguenti ad un aborto avvenuto qualche mese prima.
Dopo questa data la signora fino al 23.03.2009 non ha più assunto nessun
ansiolitico, né antidepressivi né sonniferi” (sottolineatura del redattore)
(sub doc. H)
A
seguito del sopra citato scritto 8 aprile 2024 di CV 1 (cfr. consid. 1.4), in
data 22 aprile 2024 il medico curante ha precisato:
"
Considerandi
In merito al vostro scritto inviato
alla signora AT 1 il 08.04.2024, posso supporre che la signora AT 1 sicuramente
quando ha risposto alle vostre domande per poter stipulare la polizza
assicurativa, non era consapevole dell’entità dei medicamenti che avevo
prescritto, in quanto erano dei medicamenti che dovevano aiutarla solo a
superare questi due periodi molto importanti dalla sua vita.
In particolare il 23.08.2000, come già precisato nella
mia lettera del 25.03.2024, la Signora presentava un importante decadimento
fisico con grave astenia ed insonnia conseguente sia al divorzio che alle problematiche
epilettiche accusate dalla figlia Marisol, che presentava a più riprese crisi
ripetitive convulsive che hanno reso necessario successivamente più ricoveri
presso il __________ di __________.
In questo periodo, come già precisato, avevo somministrato
Deanxit una pastiglia che ha un’azione specifica per le crisi di ansia-angoscia
e solo in parte azione antidepressiva.
Anche successivamente il 16.11.2005 ho prescritto il
sonnifero Loramet e Remeron, medicamento regolatore del sonno, una pastiglia per
la notte in presenza, anche in questo caso, di astenia fisica conseguente
insonnia conseguenti all’aborto avvenuto a quei tempi.
Per cui, in conclusione, si può dire che questi
medicamenti non sono stati prescritti per crisi depressive o ansiose persistenti
o ricorrenti, ma unicamente per un breve periodo, scatole di 30 pastiglie, necessarie alla Signora per superare le problematiche
fisiche accusate in questi periodi molto tristi e difficili della sua
esistenza.
Ricordo che le vere terapie antidepressive per ottenere
buoni effetti, devono essere prescritte per più mesi senza interruzioni, e a
dosaggio crescenti secondo necessità.” (sottolineatura del redattore).
Orbene,
dalle summenzionate prese di posizione del medico curante non risulta che
all’attrice siano state diagnosticate le malattie, prima della proposta
assicurativa del 2008, elencate al quesito no. 7.8.
Ne
consegue che l’attrice ha risposto correttamente alla domanda 7.8 senza
omettere nulla.
In
merito alla domanda no. 7.11, rettamente l’attrice rileva come la formulazione “cure/consulenze
mediche o sotto controllo medico” non sia precisa e univoca come richiede
la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.9). Difatti, nella domanda è assente
qualsiasi limite temporale che possa aiutare un assicurato a fare una
valutazione autonoma in merito alla risposta da dare.
Ad
ogni modo, questo Tribunale sottolinea lo stretto limite temporale (30 giorni)
della somministrazione dei farmaci in parola, assunti. Solo a partire dal 23
marzo 2009 – quindi dopo la sottoscrizione dello stato di salute (26 agosto
2008) – l’attrice ha assunto ansiolitici, antidepressivi e sonniferi.
In
queste circostanze, in buona fede l’attrice ha omesso d’indicare le due terapie
farmacologiche, ritenendole senza importanza poiché sporadiche e passeggere.
Pertanto, in applicazione della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9),
essa non ha violato il suo obbligo di informazione.
Infine,
non sussistendo alcuna reticenza non necessario è l’esame del nesso di
causalità secondo l’art. 6 cpv. 3 LCA, come pure la verifica della tempestività
della rescissione del contratto ex art. 6 cpv. 2 LCA.
Di
conseguenza, il contratto assicurativo in parola continua ad esplicare i suoi
effetti anche dopo l’8 aprile 2024.
2.11
Per
quanto concerne le prestazioni alle quali l’attrice ha diritto va fatto
presente quanto segue.
Come
visto (cfr. consid. 1.2), con decisione 1° aprile 2025, cresciuta in giudicato,
l’Ufficio AI, ritenendo l’attrice inabile al lavoro al 100% dal 21 luglio 2022
al 12 agosto 2022 ed al 50% dal 13 agosto 2022 continua), l’ha posta al
beneficio di una rendita per un grado d’invalidità del 55% con effetto dal 1°
luglio 2023 e, dal 1° gennaio 2024, per un grado del 60%.
Per quanto
concerne l’esonero dal pagamento dei premi, l’art. 2 cpv. 1 delle “Condizioni
di assicurazione complementari per l’esenzione dai premi” prevede che “allo
spirare del periodo di attesa concordato (cifra 6.2) noi concediamo a Lei o al
beneficiario l’esenzione dal pagamento dei premi se sussistono i presupposti di
cui agli art. 4 o 5 delle presenti condizioni di assicurazione e finché perdura
l’obbligo di pagare i premi.”
L’art. 6 2. prima frase stabilisce che “il periodo
di attesa inizia a decorrere in caso d’incapacità di guadagno, al più presto
dalla prima consultazione del medico”.
Per quel che interessa la presente fattispecie, l’art.
4.1
definisce l’incapacità di guadagno nel modo seguente: “se la
persona assicurata, in seguito a malattia o infortunio, non è più in grado di
esercitare la propria professione né un’altra attività, che in base alla sua
posizione sociale, alle sue conoscenze e capacità può ragionevolmente considerata
accettabile, così che una persona subisce una perdita di guadagno o uno
svantaggio economico ad essa corrispondente. Un’attività resta ragionevolmente
accettabile anche se le conoscenze addizionali necessarie per esercitarla
devono prima essere acquisite mediante una riqualificazione professionale. La
situazione del mercato del lavoro non ha alcun influsso su tale accettabilità”.
L’incapacità al guadagno è stata accertata, come visto, dall’Ufficio AI con
la decisione 1° aprile 2025 (cfr. consid. 1.2).
Per quel che
concerne la rendita, l’art. 2.1. delle
“Condizioni complementari
di assicurazione per rendite per incapacità di guadagno in seguito a malattia o
infortunio” dispone che “allo spirare del periodo di attesa concordato noi
concediamo a Lei o al beneficiario di una rendita, qualora durante il periodo
di assicurazione concordato, la persona assicurata dovesse divenire totalmente
o parzialmente incapace al guadagno in seguito a malattia. La rendita è
pagabile alla fine di ogni trimestre. Il periodo di attesa inizia a decorrere
al più presto il giorno della prima consultazione medica e termina allo spirare
della durata concordata per il periodo di attesa concordato.”
Nel caso
concreto, viste le summenzionate disposizioni contrattuali e le relative
Condizioni di assicurazione, l’attrice ha diritto alle prestazioni assicurate
(esonero dal pagamento dei premi e diritto alla rendita) allo spirare dei termini
di attesa pattuiti (rispettivamente 91 giorni e 721 giorni, come risulta dalla
polizza in parola), con decorrenza dei suddetti termini a partire – come
chiesto in petizione – dal 19 dicembre 2023 (corrispondente al momento dell’inoltro
della richiesta di prestazioni per incapacità di guadagno).
Riguardo
all’ammontare della rendita, stabilito nella polizza in fr. 2'500 al mese
(prestazione intera), va fatto riferimento all’art. 2.2. delle citate Condizioni
complementari di assicurazione per rendite secondo cui “In caso di parziale
incapacità di guadagno le prestazioni sono adeguate al grado di incapacità di
guadagno. Un’incapacità di guadagno di almeno il 70 percento dà però
diritto alle prestazioni intere, mentre un grado inferiore al 25 percento non
dà diritto a nessuna prestazione.”
Pertanto, va
fatto presente che all’attrice non spetterà, una volta scaduto il termine di
attesa, l’ammontare mensile di fr. 2'500 (previsto per la rendita intera)
avendo l’Ufficio AI definito un grado d’invalidità inferiore al 70% (cfr.
consid. 1.2). Spetterà alla convenuta determinare l’ammontare delle rendite
parziali tenendo conto di un grado d’invalidità del 55% con effetto dal 1°
luglio 2023 e del 60% dal 1° gennaio 2024.
2.12
Con
la petizione l’attrice ha chiesto la rifusione delle spese legali affrontate,
da lei quantificate come segue “CHF 2'800.00 corrispondenti a 10 h di lavoro
a CHF 280/h: 2h studio atti e ricerche, 2h per i vari incontri/colloqui con
l’attrice, 6h per la redazione del presente allegato) oltre spese forfettarie
al 10% e IVA all’8.l% (per un totale di CHF 3'329,50)”, senza tuttavia aver
prodotto una dettagliata distinta dell’onorario e delle spe-se.
Visto
l'esito della procedura, l’attrice vincente in causa e assistita da una legale ha
diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili (RAMI 1996 p.
261.
e 262; 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I).
Giusta
gli artt. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e 30 cpv. 2 Lptca, l’importo delle ripetibili
è determinato in base all’importanza della causa e alla complessità del
procedimento; l’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL
3.1.1.7.1) stabilisce da parte sua una tariffa oraria di riferimen-to di fr.
280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogi-ca dell’art. 11 cpv.
5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al
criterio della difficoltà e dell’importanza della lite sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei
suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609 e 610). Per
quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di
comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto),
l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al
patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfettario in per cento
dell’onorario.
Nella
fattispecie in esame, essendo la presente causa di complessità media per un
esperto in assicurazioni sociali, ritenuto come l’atto di petizione consti di
12.
pagine (seguito dallo scritto 20 giugno 2025 di una pagina accompagnatorio
della documentazione ivi allegata; IV) e come non sia stata introdotta una
risposta di causa, stante il
principio inquisitorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che
allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid.
3c), appare giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese)
di complessivi fr. 2’500 (IVA compresa).
2.13
La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1
Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione è accolta ai sensi dei considerandi.
§
È accertata la nullità della disdetta della polizza no. __________ stipulata
da AT 1 con CV 1.
§§
AT 1 ha diritto all’esonero dal pagamento dei premi al termine di 91 giorni a partire
dal 13 dicembre 2023.
§§§
AT 1 ha diritto ad una rendita per incapacità di guadagno al termine di 712
giorni a partire dal 13 dicembre 2023, per un importo da stabilire
conformemente a quanto previsto dalla polizza no. __________ e dalle Condizioni
di assicurazione applicabili (cfr. consid. 2.11).
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. verserà a AT 1 fr. 2’500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele
Guffi Stefania Cagni