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Decisione

34.2025.2

Petizione (parz. accolta) con la quale l'istituto di previdenza chiede la condanna della datrice di lavoro al pagamento dei contributi non versati (unitamente alle spese sostenute ed interessi di mora) ed il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo

7 maggio 2025Italiano12 min

mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere

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Raccomandata

Incarto

n.

34.2025.2

JV/sc

Lugano

7 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 14 gennaio 2025 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

ritenuto in

fatto

1.1 Con

effetto dal 1. ottobre 2013, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il 2/20

dicembre 2013 con la AT 1 (ora AT 1; cfr. doc. A/3), la CV 1 quale datrice di

lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti.

1.2 A

seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (docc. A/12-15,

A/18 e A/19) e sciolto il contratto d’adesione per il 31 marzo 2024 (doc. A/21)

– dei contributi dovuti per un ammontare (al 31 marzo 2024) di fr. 27'348.90

(cfr. conteggio finale sub doc. A/22), adite le vie esecutive con precetto n. ____________

dell’UE di ___________ (doc. A/25), con la presente petizione la AT 1,

patrocinata dall’avv. RA 1, chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr.

27'698.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2024 nonché di fr. 1'250 con

interessi al 6% dalla data di proposizione dell’azione e di fr. 104 per “spese

d’esecuzione”. L’attrice postula pure per l’importo di fr. 27'698.90 il

rigetto dell’opposizione al summenzionato precetto con protesta di spese di

giustizia e ripetibili.

1.3 Parte

convenuta non ha presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo la

fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca

(cfr. II, III).

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai

sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 La

competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,

parte convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza

avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP,

la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad

oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di

quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von

Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in

SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.),

Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.3

L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare

obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente

registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore

di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che

riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di

previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi

del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve

essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di

lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota

del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:

Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler,

Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR,

2007, n. 171ss; Lüthy, Das

Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.

32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere

interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre

gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il

finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non

devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui

all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi

servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le

prestazioni minime previste dalla legge.

2.4

Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza

professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera

completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente

nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263

consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con

riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per

cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente

sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS

2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella

fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e

documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della

petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Con

la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/4) e la presa di

conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto

qui interessa – delle condizioni generali (doc. A/6), del regolamento di

previdenza (doc. A/5) e del regolamento delle spese (sub doc. A/6), la CV 1 si

è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite

prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e

dei suoi contributi alla cassa. La datrice di lavoro non risulta del resto aver

mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere

riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto

regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza) cui rimanda il

contratto d’affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi

in base al salario assicurato. Inoltre, le condizioni generali contengono, tra

l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto d’adesione (art.

4.1), al pagamento e all’esigibilità dei contributi prevedendo anche l’addebito

o l’accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente

ritardato dei contributi (art. 2.3).

Dalle

tavole processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e

relativi conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati

conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP,

tenendo conto dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi

dovuti, sono state anche addebitate spese di diffida, spese per scioglimento

del contratto e spese per domanda di esecuzione, atteso che l’addebito dei

costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nel già

menzionato regolamento delle spese (sub doc. A/6). Il debito per contributi e

spese ammonta pertanto complessivamente a fr. 27'698.90, di cui fr. 27'348.90

quale saldo degli addebiti e accrediti registrati sino al 31 marzo 2024 (cfr.

estratto conto in doc. A/22), fr. 50 relativi alla diffida 25 luglio 2024 (doc.

A/23) e fr. 300 per la domanda d’esecuzione del 31 ottobre 2024 (doc. A/24).

La

Cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento

di fr. 1'250 in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto

previsto dal Regolamento delle spese, anche il rimborso di tale spesa deve

essere riconosciuto.

2.5.2 Disattesa

– come lo scrivente Giudice ha avuto modo di stabilire nelle numerose procedure

in materia contributiva promosse dalla cassa attrice dinanzi allo scrivente

Tribunale (si invita pertanto nuovamente parte attrice, rispettivamente il suo

patrocinatore, a voler finalmente astenersi in futuro dal formulare siffatta

richiesta di giudizio) – deve per contro essere la domanda di rimborso dell’importo

di fr. 104 versato quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa segue

infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del

credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con

successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla

somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che

sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144;

Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA

34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

2.5.3 Il

credito complessivo di spettanza dell’attrice va di conseguenza cifrato in fr. 28'948.90

(27'698.90 + 1'250).

Considerandi

2.6

L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 31 maggio 2024 nonché

interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori fr. 1'250 dalla data

d’inoltro della presente azione giudiziaria.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990

p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è

fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si

applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02

dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66,

n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3) prevedendo

espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente

in mora, la domanda attorea merita accoglimento.

2.7

Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 5 novembre

2024.

(doc. A/25).

Ora,

il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri

diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler,

in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito

riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

2.8

Per

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.

3.

LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di

procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale

generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V

285; SZS

1998.

p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione

in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale

contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto

anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,

quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di

procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione

giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et

LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta

in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad

essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 100.

2.9

L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).

All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente

l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si

dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF

128.

V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. consid.

2.8), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di

ripetibili (parziali) a favore della cassa attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è parzialmente

accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 28'948.90 con interessi

al 6% dal 31 maggio 2024 su fr. 27'698.90 e dal 14 gennaio 2025 su fr. 1'250.

§§ È

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. ____________

dell’UE di __________ del 5 ottobre 2024 per l’importo di fr. 27'698.90 oltre

interessi al 6% dal 31 maggio 2024.

2. La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 100, sono poste a carico

della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice fr. 300 per

ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni