34.2025.2
Petizione (parz. accolta) con la quale l'istituto di previdenza chiede la condanna della datrice di lavoro al pagamento dei contributi non versati (unitamente alle spese sostenute ed interessi di mora) ed il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo
7 maggio 2025Italiano12 min
mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2025.2
JV/sc
Lugano
7 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla petizione del 14 gennaio 2025 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
ritenuto in
fatto
1.1 Con
effetto dal 1. ottobre 2013, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il 2/20
dicembre 2013 con la AT 1 (ora AT 1; cfr. doc. A/3), la CV 1 quale datrice di
lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti.
1.2 A
seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (docc. A/12-15,
A/18 e A/19) e sciolto il contratto d’adesione per il 31 marzo 2024 (doc. A/21)
– dei contributi dovuti per un ammontare (al 31 marzo 2024) di fr. 27'348.90
(cfr. conteggio finale sub doc. A/22), adite le vie esecutive con precetto n. ____________
dell’UE di ___________ (doc. A/25), con la presente petizione la AT 1,
patrocinata dall’avv. RA 1, chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr.
27'698.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2024 nonché di fr. 1'250 con
interessi al 6% dalla data di proposizione dell’azione e di fr. 104 per “spese
d’esecuzione”. L’attrice postula pure per l’importo di fr. 27'698.90 il
rigetto dell’opposizione al summenzionato precetto con protesta di spese di
giustizia e ripetibili.
1.3 Parte
convenuta non ha presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo la
fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca
(cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 La
competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data,
parte convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza
avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP,
la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad
oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di
quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von
Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in
SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.),
Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.3
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di
previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi
del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di
lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota
del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:
Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler,
Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR,
2007, n. 171ss; Lüthy, Das
Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.
32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.4
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS
2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.5
2.5.1 Nella
fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e
documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della
petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.
Con
la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/4) e la presa di
conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto
qui interessa – delle condizioni generali (doc. A/6), del regolamento di
previdenza (doc. A/5) e del regolamento delle spese (sub doc. A/6), la CV 1 si
è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite
prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e
dei suoi contributi alla cassa. La datrice di lavoro non risulta del resto aver
mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere
riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto
regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza) cui rimanda il
contratto d’affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi
in base al salario assicurato. Inoltre, le condizioni generali contengono, tra
l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto d’adesione (art.
4.1), al pagamento e all’esigibilità dei contributi prevedendo anche l’addebito
o l’accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente
ritardato dei contributi (art. 2.3).
Dalle
tavole processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e
relativi conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati
conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP,
tenendo conto dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi
dovuti, sono state anche addebitate spese di diffida, spese per scioglimento
del contratto e spese per domanda di esecuzione, atteso che l’addebito dei
costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nel già
menzionato regolamento delle spese (sub doc. A/6). Il debito per contributi e
spese ammonta pertanto complessivamente a fr. 27'698.90, di cui fr. 27'348.90
quale saldo degli addebiti e accrediti registrati sino al 31 marzo 2024 (cfr.
estratto conto in doc. A/22), fr. 50 relativi alla diffida 25 luglio 2024 (doc.
A/23) e fr. 300 per la domanda d’esecuzione del 31 ottobre 2024 (doc. A/24).
La
Cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento
di fr. 1'250 in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto
previsto dal Regolamento delle spese, anche il rimborso di tale spesa deve
essere riconosciuto.
2.5.2 Disattesa
– come lo scrivente Giudice ha avuto modo di stabilire nelle numerose procedure
in materia contributiva promosse dalla cassa attrice dinanzi allo scrivente
Tribunale (si invita pertanto nuovamente parte attrice, rispettivamente il suo
patrocinatore, a voler finalmente astenersi in futuro dal formulare siffatta
richiesta di giudizio) – deve per contro essere la domanda di rimborso dell’importo
di fr. 104 versato quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa segue
infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del
credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con
successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla
somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che
sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA
34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
2.5.3 Il
credito complessivo di spettanza dell’attrice va di conseguenza cifrato in fr. 28'948.90
(27'698.90 + 1'250).
Considerandi
2.6
L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 31 maggio 2024 nonché
interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori fr. 1'250 dalla data
d’inoltro della presente azione giudiziaria.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990
p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66,
n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3) prevedendo
espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente
in mora, la domanda attorea merita accoglimento.
2.7
Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 5 novembre
2024.
(doc. A/25).
Ora,
il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri
diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler,
in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito
riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.8
Per
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.
3.
LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di
procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale
generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V
285; SZS
1998.
p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale
contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto
anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,
quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di
procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione
giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et
LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Nel
caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta
in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad
essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 100.
2.9
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).
All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente
l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si
dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF
128.
V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. consid.
2.8), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di
ripetibili (parziali) a favore della cassa attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è parzialmente
accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 28'948.90 con interessi
al 6% dal 31 maggio 2024 su fr. 27'698.90 e dal 14 gennaio 2025 su fr. 1'250.
§§ È
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. ____________
dell’UE di __________ del 5 ottobre 2024 per l’importo di fr. 27'698.90 oltre
interessi al 6% dal 31 maggio 2024.
2. La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 100, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice fr. 300 per
ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni