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Decisione

34.2025.25

L'assicurata chiede una rendita d'invalidità LPP. Tuttavia, come emerge dalla perizia fatta redigere dall'UAI con cui ella non si confronta, l'incapacità lavorativa che ha causato l'invalidità è insorta in un momento precedente all'affiliazione alla Fondazione. Petizione respinta

13 febbraio 2026Italiano53 min

disposizioni regolamentari o statutarie divergenti (DTF 117 V 332 consid. 3; SVR

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Raccomandata

Incarto

n.

34.2025.25

MP/gm

Lugano

13 febbraio 2026

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 26 agosto 2025 di

AT1,

______

rappr. da: avv.

RA1,

______

contro

CV1,

______

rappr. da: avv.

RA2,

______

in materia di previdenza

professionale

ritenuto in fatto

1.1. AT1,

nata nel 1998, è stata assunta dall’11 febbraio 2023 quale “gestore

appartamenti e locazioni in Svizzera e all’estero, gestione pubblicità e

marketing, incassi soggiorni, gestione manutenzione e pulizie, gestione

notifiche di arrivo, supporto agli ospiti e trasferte alle condizioni

sottoindicate” dalla ______ con un pensum del 100% (doc. B). Dal 1. marzo

2023 è quindi stata assicurata per la previdenza professionale presso la CV1

(in seguito: Fondazione; doc. C).

1.2. Il 1.

aprile 2024 l’assicurata ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti,

indicando quale danno alla salute “depressione, concentrazione, non riesco a

stare in piedi troppo e devo sedermi” (doc. 22 incarto AI).

Esperiti i

necessari accertamenti, comprensivi di una perizia bidisciplinare del ______ (in

seguito: ______), con decisione del 30 maggio 2025, preceduta dal preavviso,

l’Ufficio AI le ha attribuito una rendita intera per sé dal 1. ottobre 2024 per

un grado d’invalidità dell’88% e una rendita per sua figlia dal 1. marzo 2025

(docc. 99 e 103 incarto AI). La decisione è passata in giudicato, non essendo

stata contestata.

1.3. L’assicurata si è quindi rivolta alla

Fondazione, postulando la concessione di una rendita d’invalidità della

previdenza professionale (cfr. petizione, p.to 5).

Con scritto del 17 giugno 2025 la Fondazione

ha negato il diritto a prestazioni, in quanto l’inabilità lavorativa sarebbe

antecedente alla copertura assicurativa del 1. marzo 2023 (doc. E).

L’avv. RA1, patrocinatore

dell’assicurata, ha contestato la posizione della Fondazione (doc. F), che con

scritto del 9 luglio 2025 l’ha però confermata (doc. G).

1.4. Il 26 agosto 2025 l’assicurata ha

presentato una petizione al TCA nei confronti della Fondazione, chiedendo il

riconoscimento di una rendita d'invalidità della previdenza professionale dal

1. ottobre 2024, considerati l’attribuzione delle prestazioni da parte dell’Ufficio

AI e il fatto che l’11 febbraio 2023 non fosse professionalmente incapace; ciò,

con protesta di tasse, spese e ripetibili.

1.5. Con risposta di causa del 13 ottobre

2025 la Fondazione, rappresentata dall’avv. RA2 e dalla MLaw ______, ha chiesto

la reiezione della petizione, adducendo in sostanza di non essere tenuta a

versare le prestazioni d’invalidità all’attrice, essendo il danno alla salute

alla base dell’inabilità lavorativa e della conseguente invalidità, in

particolare i problemi cognitivi, insorto precedentemente all’affiliazione alla

Fondazione medesima; ciò, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

1.6. Con replica del 30 ottobre 2025

l’attrice si è confermata nelle sue domande e allegazioni, aggiungendo la

richiesta di assistenza giudiziaria a copertura dei costi e delle spese di

patrocinio.

1.7. Con duplica del 19 novembre 2025,

anche la Fondazione si è confermata nelle proprie domande e allegazioni.

1.8. Con scritto del 3 dicembre 2025,

l’attrice ha chiesto che venga sentito il dott. ______.

1.9. Il 19 dicembre 2025 questo Tribunale

ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto relativo all’attrice, che le parti hanno

potuto consultare presso la cancelleria.

Al riguardo il 26 gennaio 2026 la

Fondazione ha formulato delle osservazioni, che sono state trasmesse

all’attrice per conoscenza.

1.10 Con scritto del 6 febbraio 2026,

l’attrice ha preso posizione sulle osservazioni della Fondazione.

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni

Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle

controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.

Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art.

4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza

professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL

852.100).

Con riferimento alla competenza

territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio

svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu

assunto.

Siccome il luogo dell’azienda

presso la quale l’attrice è stata assunta si trova in Ticino, e meglio a ______

(doc. 5), e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto,

è data la competenza dello scrivente Tribunale.

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è

l'assegnazione di una rendita d'invalidità della previdenza professionale all’attrice,

assicurata per la previdenza professionale alla Fondazione convenuta dal 1. marzo

2023.

L’istituto previdenziale convenuto

non contesta che l’attrice sia divenuta inabile al lavoro nella misura dell’85%

e non censura di conseguenza l’invalidità riconosciuta dall’Ufficio AI (con

attribuzione delle relative rendite), ma nega il diritto a prestazioni

d’invalidità della previdenza professionale, considerato come le affezioni che

hanno causato l’inabilità lavorativa sarebbero preesistenti all’inizio

dell’attività lavorativa e, di conseguenza, all’affiliazione alla Fondazione

(il 1. marzo 2023).

Dal canto suo, l’attrice contesta

che fosse inabile il 1. marzo 2023 o anteriormente. La Fondazione dovrebbe

quindi accordarle il diritto ad una rendita di invalidità della previdenza professionale

dal 1. ottobre 2024.

2.4. Secondo l’art. 23 LPP, che è una

disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità

le persone che:

a.

nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano

assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha

portato all’invalidità;

b.

in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro

compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed

erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c.

diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA),

presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento

all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al

lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo

almeno il 40 per cento.

Per avere

diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque

essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una

diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid.

3.1 con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2, B 95/04 del

10 gennaio 2005, B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag. 126).

Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e

propria oppure il peggioramento della stessa (DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V

264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). L'evento assicurato ai sensi

dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una

certa importanza, non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264

consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Questa soluzione è stata voluta per

sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro

disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa

necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP

(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b, 120 V 116 consid. 2b).

Le

prestazioni sono dovute dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è –

o era – affiliato al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena

descritto, premesso che tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una

connessione materiale e temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo

di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento

dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di

invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto

assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG n. 14, 1994 BVG n. 14; DTF 118

V 98). D’altra parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni

sorge solo se l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo

rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso

materiale e temporale (SZS 2003 pag. 356).

Fatti

I medesimi

principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di

disposizioni regolamentari o statutarie divergenti (DTF 117 V 332 consid. 3; SVR

1994 BVG n. 18 pag. 57, n. 14 consid. 2b pag. 38; SZS 2005 pag. 243).

Qualora,

inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di

previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità

si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale

(DTF 118 V 45 consid. 5; STCA 34.1999.17 del 15 marzo 2000; SZS

1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG,

in: SZS 1995 pag. 426 n. 49).

Va altresì

ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che

l'art. 23 vLPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato

all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza

al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto

all'invalidità (SVR 1997 BVG n. 80).

2.5. L’art. 26 LPP stabilisce che, per la

nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità (art. 29 LAI; ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI, cfr. in merito

DTF 140 V 470 consid. 3.3.2 pag. 474). L'istituto di previdenza può inoltre

stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle

prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario

completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).

Basandosi su questa disposizione di

legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato di emanare

prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi

superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha autorizzato

all'art. 26 OPP 2 gli istituti di previdenza a differire il diritto a

prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità

giornaliera se l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve

indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino

almeno all’80 per cento del salario di cui è privato, e se le indennità

giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro. Per

la giurisprudenza l'art. 26 OPP 2 rappresenta una norma di coordinamento nel

tempo, che intende evitare che il pagamento del salario o di prestazioni

sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del

salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che

percepiva quando lavorava regolarmente (Messaggio del Consiglio federale sul

progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199

consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b; SZS 1994 pag. 236, 1998 pag. 393). Presupposto

essenziale è che le indennità siano state effettivamente versate, un semplice

diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art.

26 BVV 2 n. 3 pag. 396 con riferimenti; Hürzeler in: Schneider/Geiser/Gächter

(edit.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 26 n. 8 pag. 387).

Il diritto ad una rendita

d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne

(regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente

(DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26 n. 10 pag. 387).

L'istituto di previdenza non

autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni

cumulative previste dall'art. 26 OPP 2 (o in difetto di una specifica norma

regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24

OPP 2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP, considerato come le indennità

giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del

calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n. 11

pag. 388 con riferimenti).

2.6.

2.6.1. Giusta l’art. 4 LAI l’invalidità è

l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità

di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del

lavoro equilibrato, quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF

117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476). In ambito AI va pertanto

valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua

professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni

ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989, pag. 488).

Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con

l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

Dalla stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella

del secondo pilastro emerge che il concetto d’invalidità nell’ambito della

previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità sono di

principio i medesimi (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono

vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel

che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;

SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG n. 15 consid. 3c), ma ugualmente

per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,

parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al

lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF

134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e

riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155,

1997 pag. 68; SVR 1995 BVG n. 22 pag. 57 consid. 2, 1994 BVG n. 15 pag. 42

consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo

(Stauffer, op. cit., n. 1018 segg.; idem, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 24).

Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati

differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 118 V 39 consid. 2b,

115 V 218 consid. 4 e 210 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli

istituti di previdenza alle constatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato,

secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V

1). Questo vincolo vale nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se

il regolamento previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità

dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V 308).

2.6.2. L’istituto di previdenza non è

tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto,

a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a,

115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG n. 22 pag. 57

consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994

pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad.

art. 4 n. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la

valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente

errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono

primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è

stata presa).

D’altra parte, la giurisprudenza

dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità è

tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza

entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire

prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente

innanzi all'Ufficio AI, l'istituto LPP – che dispone di un diritto di

opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI – non è legato

alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e

all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo

statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva,

parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V

64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid.

1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009, B 32/03 del 21 gennaio

2005, B 66/04 del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03 del 31 dicembre

2003, B 68/03 del 16 dicembre 2003; vedi anche l'art. 49 cpv. 4 LPGA e gli

artt. 73bis cpv. 2 lett. f e 76 cpv. 1 lett. a OAI). La questione di

sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato

successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in

seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir

esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006

pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008

del 25 febbraio 2009).

Secondo il TF, considerato come lo

scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di

previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia

riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi

dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per

l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava

effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale

devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del

18 settembre 2009, B 83/04 del 25 aprile 2006, B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende che la fissazione della data

d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non esclude che

l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della

previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già

precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (Stauffer, op. cit.,

n. 1020 segg; SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STF B 81/03 del 9 novembre 2004

e B 47/98 dell’11 luglio 2000).

In virtù dell’art. 6 LPP, gli

istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza più

estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465 seg. consid. 4b/aa), sono

liberi di estendere il concetto di invalidità a favore dell’assicurato oppure

di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%.

Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine

di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se

essi infatti adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di

valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti

delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria

professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113

Considerandi

II 347 consid. 1 e 1a). In altri termini, se dispongono di piena libertà nella

scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e

riconosciuto in ambito assicurativo (STF non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993

consid. 3). Se per esempio essi fanno espresso riferimento al concetto di

invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità

fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo

acchito insostenibile (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c; SZS 2002 pag.

155, 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG n. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994

BVG n. 15 consid. 3c). Se invece il concetto di invalidità è più esteso, il

fondo di previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la

fondazione può statuire liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili

condizioni potrà senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma

non sarà vincolata da una valutazione che si fonda su altri criteri (DTF 118 V

73.

consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.; SZS 1997 pag. 71, 1996 pag.

56).

Infine, l’istituto di previdenza

non è vincolato alle conclusioni dell’AI circa il grado di invalidità di

assicurati occupati parzialmente calcolato giusta il metodo misto di

valutazione del grado di invalidità secondo gli artt. 28a cpv. 3 LAI e 16 LPGA.

In effetti, in quest’ambito il grado d'invalidità stabilito dagli organi

dell'assicurazione per l'invalidità è vincolante per l'istituto di previdenza

solo per quanto attiene all'attività lucrativa (DTF 144 V 72 consid. 4.2 e 4.3;

cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 n. 7 e 25). Considerato

infatti come la LPP, contrariamente all’AI, assicuri solo le persone attive

professionalmente, è determinante solo la diminuzione della capacità lavorativa

riferita alla parte salariata. Solo in questa misura è data un vincolo di

principio alla commisurazione dell’invalidità da parte dell’AI (DTF 120 V 110

seg.; Stauffer, op. cit., n. 1025 e 1070). Il Tribunale federale ha di recente

nuovamente confermato che, contrariamente a quanto previsto nell'assicurazione

contro gli infortuni, nella previdenza professionale non si prende in

considerazione il reddito ipotetico calcolato sulle presunte possibilità di

guadagno di un assicurato che si suppone utilizzarle pienamente (DTF 144 V 72

consid. 5.3.3 e 5.3.4 con riferimenti).

2.7

Per l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI il

diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in cui

l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al

lavoro almeno al 40% in media. Con il nuovo art. 24a LPP il legislatore ha

voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la

determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità nel senso

dell’AI è compreso tra il 50 e il 69%, la quota percentuale corrisponde al

grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è

uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

(cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità nel senso dell’AI si pone tra il 40%

e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del

25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità

supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

Nell’ambito della previdenza più

estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel

loro regolamento, in deroga all’art. 24a LPP, che l’ammontare della rendita

corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve

corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del

5.

ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1;

Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 n. 23 pag. 108).

2.8

2.8.1

Secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP

persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di

previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già

colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacita di

lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto

al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate

condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza

e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c; 120 V 117

consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à

prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de

l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr.

anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

Secondo la giurisprudenza federale,

affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la

prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in

un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre

sussistere, fra detta incapacità e l’invalidità, uno stretto nesso materiale e

temporale.

Vi è connessione materiale

se il danno alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado

di invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante

l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato

un’incapacità di lavoro.

La connessione temporale

presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non

sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta

se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro,

ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere

il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid.

2c). Secondo il TFA, “l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en

effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la

maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail"

(DTF 120 V 117 consid. 2c; cfr. anche DTF 138 V 409 consid. 6.2). In

tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF

120.

V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993,

pag. 210).

Si osservi che il requisito del

nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo

prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si

tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio

vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un istituto di

previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento dell'insorgenza

dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio d'invalidità sorto

dopo la fine del rapporto di previdenza, in un momento in cui l'interessato

ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non era assicurato

presso alcun istituto di previdenza (STFA B 34/01 del 15 novembre 2001 consid.

1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4; SVR 2001 BVG n. 18 consid. 5a pag.

70). In effetti per ammettere l’obbligo prestativo di un istituto di previdenza

occorre che le condizioni previste dall’art. 23 LPP siano adempiute, ossia che

esista un’invalidità ai sensi dell’AI, che la stessa sia di almeno il 40%, che

l’inabilità lavorativa che ha poi portato all’invalidità sia insorta durante il

rapporto previdenziale e che l’invalidità sia riconducibile alla medesima causa

che ha portato all’inabilità lavorativa: in assenza di uno di questi presupposti

l’obbligo prestativo va negato (Stauffer, op. cit. n. 1031 segg).

Per i casi in cui già prima

dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una parziale inabilità

lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita d’invalidità da parte

dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità inferiore al 40%, la rigorosa

applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP, che appunto fa

dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un rapporto assicurativo nel

momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa sì che in questi casi all’aumento

dell’inabilità lavorativa per la stessa causa l’istituto di previdenza non è

tenuto a versare le prestazioni poiché l’inabilità lavorativa sussisteva già

all’inizio del rapporto di previdenza (DTF 123 V 267 consid. 3; Stauffer, op.

cit., n. 1058). A questo principio viene tuttavia parzialmente derogato nei

casi di invalidità causata da un’infermità congenita e di invalidi minorenni

giusta le lett. b e c dell’art. 23 LPP, nel senso che in questi casi gli

assicurati hanno diritto a prestazioni da parte dell’istituto di previdenza in

caso di aggravamento dell’incapacità lavorativa ad almeno il 40% durante

l’affiliazione anche se presentavano già un’incapacità al lavoro compresa fra

il 20 e il 40% all’inizio dell’attività lucrativa (in argomento cfr. Stauffer,

op. cit, n. 1059).

2.8.2

Ai fini del versamento delle

prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria

dev'esserci quindi un nesso materiale e temporale stretto tra la causa

dell’incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come

accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza

il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è

realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore

dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge

che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).

Nella sentenza pubblicata in DTF

134.

V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente

giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza

dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità

nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina

sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità

lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno

alla salute (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et

LFLP, ed. 2019, ad art. 23 n. 36 pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58).

Il TFA ha inoltre precisato che,

nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad

un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter

e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore

di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di

previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato

per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr.

STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in: Plädoyer 4/94 pag. 66 seg.). Per

risolvere tale questione si dovrà quindi tener conto delle circostanze del caso

concreto, e meglio della natura della malattia, del pronostico del medico e dei

motivi che hanno indotto ad assumere l’interessato (DTF 134 V 22, 123 V 264 e

267; SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG n. 18 pag. 69 segg.; cfr. anche

DTF 120 V 118 consid. 2b). In questo senso nel caso di un assicurato invalido

bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del

tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la

ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività

lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 134 V 22, 123 V

264.

consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se

durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno

una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità

lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa

del lavoro (cfr. STF 9C-578/2008 del 29 maggio 2009, 9C-367/2008 del 17 aprile

2009, 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2, 9C-330/2008 del 4

settembre 2008, 9C-772/2007 del 26 febbraio 2008, B 9/06 del 21 novembre 2006,

B 37/06 del 22 settembre 2006, B 73/05 del 3 maggio 2006, B 22/04 del 21 aprile

2005, B 32/03 del 21 gennaio 2005, B 11/02 del 14 giugno 2004 e B 4/02 del 30

ottobre 2002 con riferimenti a SZS 1997 pag. 67; con riferimento al presupposto

della connessione materiale nel caso della sussistenza di problemi somatici e

psichici Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 25 pag. 82 e n. 37

pag. 97; Hürzeler, op. cit., ad art. 23 n. 28 pag. 360).

Quanto al presupposto della connessione

temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene che la durata

dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere terapeutico,

non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della valutazione delle

circostanze del caso concreto, bensì configura solo un indizio. Di conseguenza,

il fattore tempo deve passare in secondo piano, rispetto ad altri aspetti della

fattispecie, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè non protetto

né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser,

Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG,

SZS/RSAS 1997, Sonderheft, pag. 120 segg., in particolare 124; cfr. anche STFA

B 22/99 del 6 agosto 2001 dove una ripresa dell’attività lavorativa della durata

di sette mesi non ha comportato nel caso specifico un’interruzione del legame

temporale; cfr. anche STFA B 38/92 del 30 novembre 1993).

Va anche detto che se l’invalidità

che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse affezioni alla salute, di

cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa

dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di previdenza

deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la

parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in

modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha

lasciato l’istituto di previdenza, la connessione materiale necessaria fa

infatti difetto (Hürzeler, op. cit., ad art. 23 pag. 361).

Secondo la giurisprudenza, può

esservi un nesso materiale con l’incapacità lavorativa per motivi somatici,

sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad

una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata

fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici.

Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica

si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia

visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber, op.cit., art.

23.

n. 34 pag. 94 seg. con riferimenti a STFA B 46/06 del 29 gennaio 2007

consid. 3.3 e 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche

9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con riferimenti; cfr. Hürzeler,

op. cit, ad art. 23 n. 28 pag. 360). Tuttavia, nel caso in cui le affezioni

somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte, non vi è un nesso

materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione della capacità

lavorativa non era dovuta ai motivi psichici che hanno finalmente condotto

all’invalidità, ma a degli elementi somatici non invalidanti (Hürzeler, op.

cit., ad art. 23 n. 28 pag. 360 con riferimento a STFA B 37/06 del 22 settembre

2006.

consid. 3.3 e 9C_370/2016 del 12 settembre 2016 consid. 3). Non vi è

parimenti una connessione materiale tra una sintomatologia somatica e

somatoforme e la susseguente depressione, manifestatasi in modo rilevante dopo

il rapporto previdenziale (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 34 pag. 95

con riferimento a STFA B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler,

op. cit., ad art. 23 n. 28 pag. 361).

Per quanto riguarda gli assicurati

attivi solo parzialmente, l’obbligo prestativo dell’istituto di previdenza si

decide, in applicazione dei suesposti principi generali, in base al primo

manifestarsi dell’inabilità lavorativa che ha portato all’invalidità. Se un

lavoro a tempo parziale viene svolto in presenza di un’inabilità lavorativa

duratura di almeno il 20% e la successiva invalidità è da ricondurre alla

stessa causa che aveva portato all’inabilità lavorativa, responsabile per la

prestazione d’invalidità è l’istituto di previdenza presso il quale

l’assicurato era assicurato nel momento del primo manifestarsi dell’inabilità

lavorativa, nel caso in quel momento vi fosse effettivamente un rapporto

assicurativo (Stauffer, op. cit., n. 1068 con riferimento a SZS 2000 pag. 369

consid. 1b). Ne discende che se una persona assicurata entra in una nuova

istituzione di previdenza e già in quel momento subiva una limitazione della

capacità lavorativa, in caso di successiva invalidità responsabile delle

prestazioni sarà la precedente istituzione di previdenza, non quella nuova, se

l’invalidità è da ricondurre alla stessa causa dell’inabilità lavorativa al

momento dell’affiliazione. Se il grado di invalidità aumenta per lo stesso

motivo, è sempre la precedente istituzione previdenziale a dover rispondere

(SZS 1997 pag. 549 e Stauffer, op. cit., n. 1068). In DTF 129 V 132 la Corte

federale ha concluso che chi esercita due attività lucrative equivalenti al 50%

e supera in ognuna di esse il salario minimo di cui all’art. 7 LPP risulta

assicurato obbligatoriamente presso gli istituti di previdenza di entrambi i

datori di lavoro. Se l'assicurato diventa invalido al 50% e lascia per questo

motivo una delle due attività, mantenendo l'altra con lo stesso grado di

occupazione precedente, l'istituto di previdenza del datore di lavoro restante

non è tenuto a versare prestazioni mentre l'altro istituto deve corrispondere

una rendita intera.

Per quanto concerne il caso

dell’aumento del grado di invalidità, per la giurisprudenza, se un lavoratore

già titolare di una mezza rendita d’invalidità dell’AI intraprende un’attività

lavorativa parziale rispettivamente la cambia e, di conseguenza, si affilia ad

un nuovo istituto di previdenza (con o senza riserve) e in seguito le sue

condizioni di salute peggiorano per la medesima causa, rendendolo di

conseguenza titolare di una rendita intera dell’AI, perdurando la pregressa

invalidità parziale anche durante la durata del rapporto di lavoro e

previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni della previdenza

professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza cui si era

affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo. Il precedente

istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del grado di

invalidità. Un diritto a prestazioni della LPP potrebbe soltanto nascere

qualora fosse intercorso un periodo di ritrovata completa abilità lavorativa

interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, ad art. 23 pag. 76

con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., ad art. 23 n. 54 pag. 376; DTF

123.

V 265 consid. 1c e 2; STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017 consid. 6.4.2 e B 24/01 del 24 febbraio 2003). Ciò vale anche quando la persona già parzialmente

inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da un precedente istituto

di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza della parziale

inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP (Hürzeler, op. cit.,

ad art. 23 n. 55 pag. 377). Una responsabilità del nuovo istituto di previdenza

è invece da ammettere se subentra una nuova causa invalidante che giustifica di

per sé una prestazione d’invalidità (Stauffer, op. cit., n. 1068). Tale

giurisprudenza è valida analogamente anche ai casi di applicazione delle lett.

b e c dell’art. 23 LPP (Hürzeler, op. cit., ad art. 23 n. 55 pag. 377).

2.8.3

Questi principi sviluppati sull’art.

23.

LPP valgono di massima anche nell’ambito della previdenza

sovraobbligatoria, a meno che il regolamento o gli statuti prevedano

diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e

al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STF 536/2012 del 28

dicembre 2012 consid. 2.2 e B 101/02 del 22 agosto 2003 consid. 4).

In particolare un precedente

istituto di previdenza può rifiutare la copertura di prestazioni

sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità intervenuto in un

momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non era più

assicurato, qualora il regolamento faccia dipendere la concessione di

prestazioni di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo

dell’inabilità lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo

rispettivamente (legittimamente) preveda un limite temporale della copertura

per il caso di aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di

previdenza (Hürzeler, op. cit., ad art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid.

3.5

e riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 23 n. 46 con riferimento

a STF 91/02 del 24 aprile 2003).

La responsabilità del nuovo

istituto di previdenza per un peggioramento di una precedente inabilità

lavorativa durante il periodo di affiliazione potrebbe altrimenti insorgere,

sulla base del principio dell’affidamento e per quanto riguarda le prestazioni

sovraobbligatorie, qualora il nuovo istituto di previdenza, che ha definito nel

suo regolamento o nei suoi statuti il rischio assicurato diversamente che nella

LPP, abbia, al momento dell’ammissione dell’assicurato già parzialmente

invalido, espressamente (“ausdrüklich”) garantito la completa ammissione

nella copertura previdenziale rispettivamente non abbia fatto uso della

possibilità prevista dal regolamento di introdurre, al momento dell’ammissione,

una riserva per ragioni di salute. In questo caso la persona assicurata può

confidare, sulla base del principio dell’affidamento, di godere della copertura

assicurativa previdenziale per la residua capacità lavorativa presso la nuova

istituzione di previdenza anche nel caso del successivo peggioramento del grado

di invalidità per la medesima causa (Hürzeler, op. cit, ad art. 23 n. 60 pag.

378.

e Stauffer, op. cit, pag. 346; cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung, op.

cit, ad art. 23 pag. 76, con riferimento a STFA B 101/02 del 22 agosto 2003,

pubbl. in SVR 2005 BVG n. 17 pag. 55; Boll. UFAS n. 74/2004, cifra 433; cfr.

anche STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017).

2.9

Le “Disposizioni regolamentari

generali” della Fondazione (doc. 13, in vigore dal 1. gennaio 2023 secondo la

cifra 17.1 e quindi in concreto applicabili), con riferimento alle

prestazioni per invalidità, prevedono, tra l’altro, quanto segue:

" 9.1.3

Un diritto alla rendita per invalidi e alla rendita per figli d’invalido

sussiste se la persona assicurata

è invalida almeno al 40.00% ai

sensi dell’assicurazione federale per l’invalidità ed era assicurata nella

Fondazione al momento dell’insorgere dell’incapacità di lavoro, la cui causa ha

condotto all’invalidità o se

a causa di un difetto di nascita,

all’inizio di un’attività lucrativa aveva un’incapacità di lavoro di grado pari

almeno al 20.00% ma inferiore al 40.00%, e al momento dell’aumento

dell’incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto all’invalidità, era assicurata

nella Fondazione almeno al 40.00% o se

è divenuta invalida quando era

minorenne e quindi all’inizio dell’attività lucrativa aveva un’incapacità di

lavoro pari almeno al 20.00% ma inferiore al 40.00%, e al momento dell’aumento

dell’incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto all’invalidità, era

assicurata nella Fondazione almeno al 40.00%.

(…)

9.2

Incapacità di lavoro e incapacità di guadagno

9.2.1

L’incapacità di lavoro è l’inabilità totale o parziale di esercitare un

lavoro ragionevole nella professione o nel settore di attività finora svolta,

dovuta a un pregiudizio della salute fisica, mentale o psichica.

9.2.2

È considerata incapacità di guadagno la perdita, totale o parziale,

della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure

d’integrazione ragionevolmente esigibili.

9.3

Invalidità, grado d’invalidità

9.3.1

L’invalidità sussiste se la persona assicurata è invalida ai sensi

dell’assicurazione federale per l’invalidità. L‘invalidità è l’incapacità di

guadagno totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata, che

può essere causata da difetti di nascita, malattia o infortunio. L’invalidità è

data nel momento in cui si raggiunge il tipo e la gravità richiesta per

motivare il diritto alle relative prestazioni.

9.3.2

Il grado d’invalidità è accertato dalla Fondazione ai sensi

dell’assicurazione federale per l’invalidità in base alla perdita di guadagno

subita. Di regola la Fondazione riconosce il grado d’invalidità stabilito

dall’assicurazione federale per l’invalidità.

(…)

9.5

Rendita d’invalidità

9.5.1

Il diritto a una rendita d’invalidità nella misura delle prestazioni

minime secondo la LPP inizia al più presto quando la persona assicurata ha

diritto a una rendita dell’assicurazione federale per l’invalidità ai sensi

degli art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1–3 della Legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità (in seguito denominata LAI).

9.5.2

Il diritto alle prestazioni sovraobbligatorie inizia al più presto

quando la persona assicurata ha diritto a una rendita dell’assicurazione

federale per l’invalidità ai sensi degli art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1–3 LAI e

alla decorrenza del periodo d’attesa stabilito nel piano di previdenza

assicurato, iniziando dall’insorgere dell’incapacità al lavoro la cui causa ha

condotto all’invalidità.

9.5.3

Le prestazioni secondo le cifre 9.5.1 e 9.5.2 sono differite finché la

persona assicurata percepisce il salario intero o un’indennità giornaliera pari

almeno all’80.00% del salario perso da un’assicurazione di indennità

giornaliera di malattia o di infortunio tenuta a versare le prestazioni. Le

indennità giornaliere dall’assicurazione di indennità giornaliera di malattia

devono essere finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

9.5.4

Un’incapacità di lavoro o invalidità che insorge da una nuova causa è un

nuovo sinistro e comporta l’inizio di un nuovo periodo d’attesa.

9.5.5

L’ammontare della rendita annua d’invalidità è definito secondo il piano

di previdenza assicurato e la graduazione delle rendite secondo la cifra 9.7.

9.6

Rendita per figli d‘invalido

9.6.1

I beneficiari di una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita

per figli d’invalido per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per

orfani, in caso di decesso della persona assicurata. Le disposizioni alla cifra

8.5

sono applicabili per analogia.

9.6.2

L’ammontare della rendita annua per figli d’invalido si basa sul piano

di previdenza assicurato e la graduazione delle rendite secondo la cifra 9.7.

9.7

Graduazione della rendita d’invalidità secondo il

grado d’invalidità

Dopo la scadenza del periodo d’attesa, le prestazioni per il prelievo di

una rendita d’invalidità sono calcolate come segue:

L’ammontare del diritto a una

rendita d’invalidità è definito in quote percentuali di una rendita intera.

Con un grado d’invalidità a partire

dal 70 percento si ha diritto a una rendita intera.

Con un grado d’invalidità tra il 50

percento e il 69 percento la quota percentuale corrisponde al grado

d’invalidità.

Con un grado d’invalidità inferiore

al 50 percento si applicano le seguenti quote percentuali:

Grado d’invalidità Quota percentuale

49.00% 47.50%

48.00% 45.00%

47.00% 42.50%

46.00% 40.00%

45.00% 37.50%

44.00% 35.00%

43.00% 32.50%

42.00% 30.00%

41.00% 27.50%

40.00% 25.00%

– con un grado d’invalidità inferiore al 40.00%

non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

(…)

9.11

Cessazione delle prestazioni d’invalidità

9.11.1

Il

diritto alle prestazioni d’invalidità cessa:

con riserva della cifra 9.10, il

giorno in cui cessa l’invalidità che giustifica la rendita o l’incapacità di

lavoro che giustifica l’esonero dal pagamento dei contributi;

alla fine del mese in cui la

persona assicurata è deceduta oppure

al raggiungimento dell’età di

pensionamento ordinario secondo la cifra 7.5. Con l’insorgere del caso

d’assicurazione vecchiaia, le prestazioni d’invalidità sono sostituite dalle

prestazioni di vecchiaia, per le quali si applicano le Disposizioni regolamentari

ge- nerali e le aliquote di conversione valide in quel momento. La rendita di

vecchiaia corrisponde al meno all’importo della rendita d’invalidità prevista

dalla legge, adeguata all’evoluzione dei prezzi. La rendita per figli di

pensionato corrisponde almeno all’importo della rendita per figli d’invalido

versata fino all’età del pensionamento ordinario. Rimangono riservate le cifre

7.3

e 13.2”.

Dal tenore di queste norme emerge

che il concetto di invalidità del disciplinamento regolamentare della

Fondazione coincide sostanzialmente con quello della LPP e, quindi, della LAI.

Non è d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione divergente dall’art.

23.

LPP, anzi la cifra 9.1.3 delle “Disposizioni regolamentari generali” ne

conferma i principi, ragione per cui la suesposta giurisprudenza sviluppata su

questa norma è in concreto applicabile.

2.10

Nella fattispecie va innanzitutto

rilevato che la decisione dell'Ufficio AI del 30 maggio 2025, attribuente

all’attrice la prestazione d'invalidità, non è stata notificata alla Fondazione.

Quest’ultima, però, secondo l’attrice “è stata informata del progetto di

decisione il 25 aprile 2025 dal broker assicurativo” (doc. VII, ad. 3);

secondo la Fondazione, invece, “l’informazione indiretta tramite il broker

è avvenuta un mese dopo, rendendo di fatto impossibile ogni reazione od

opposizione” (doc. IX, p.to 3). Quel che è certo è comunque che con

messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2025 una collaboratrice della

Fondazione ha chiesto l’incarto relativo all’attrice all’Ufficio AI (doc. 96

incarto AI), che il giorno seguente ha ottemperato alla richiesta (doc. 101

seg. incarto AI).

Ora, la questione di sapere se un

difetto di notifica di una decisione è stato sanato successivamente dovrebbe

venir esaminata ponderando gli interessi in gioco. Non è quindi certo che la

convenuta sia da considerare vincolata alla decisione dell’Ufficio AI. Tale

questione può tuttavia restare aperta, poiché in ogni modo la convenuta non

contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, segnatamente riguardo alla data

d'inizio dell'inabilità lavorativa fissata per far partire l'anno di carenza

(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Dall’incarto AI emerge che

l’Ufficio AI, il 30 maggio 2025, ha assegnato all’attrice una rendita intera per

sé dal 1. ottobre 2024 e una rendita per sua figlia dal 1. marzo 2025. Nella

motivazione allegata alla decisione l’Ufficio AI ha indicato che l’attrice avrebbe

avuto diritto a una rendita intera d’invalidità con grado AI dell’88% dal 1.

gennaio 2024, allo scadere dell’anno d’attesa; il versamento poteva tuttavia

avvenire unicamente dopo sei mesi dalla domanda ai sensi dell’art. 29 cpv. 1

LAI, quindi dal 1. ottobre 2024 (cfr. doc. 99 incarto AI, pag. 2). L’inizio

dell’anno d’attesa era determinato dal fatto che l’attrice “presenta

un’inabilità lavorativa pari all’85% in qualsiasi attività, oggettivata a

partire dal 01.01.2023” (ibidem, pag. 1; sottolineatura del

redattore). Questa conclusione si basava sulla perizia bidisciplinare del ______

del 21 marzo 2025. Nella perizia psichiatrica ivi contenuta la dr.ssa med.

______ e il dr. med. ______, specialisti in psichiatria e psicoterapia, avevano

posto quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro quella di “schizofrenia

simplex (F20.6)” (cfr. perizia psichiatrica datata 18.03.2024 [recte:

2025] sub doc. 78 incarto AI, p.to 6.1). I periti psichiatrici avevano

rilevato che “allo stato attuale nel libero mercato del lavoro, in un

ambiente non protetto, a causa della psicopatologia l’assicurata non sembra in

grado di essere minimamente spendibile se non per un pensum massimo del 15% in

attività semplici e ripetitive” (ibidem, p.to 7.1); ciò “anche

prima del 2023, ma comunque quanto meno a far data dall’interruzione

dell’attività lavorativa alla ______ (anche il lavoro successivo

alla ______ di ______ è stato interrotto dopo 15 giorni)” (ibidem,

p.to 8.1; sottolineatura del redattore). Poiché dal profilo internistico non

erano emerse patologie con influenza sulla capacità lavorativa, le conclusioni

dei periti psichiatrici erano poi confluite, immutate, nella perizia

bidisciplinare. Il Servizio medico regionale (in seguito: SMR), ritenendo la

perizia “ben strutturata, plausibile e coerente” (cfr. doc. 79 incarto

AI, p.to 1.1), l’ha quindi fatta propria, nel rapporto finale del 26 marzo 2025

potendosi leggere che “possiamo ritenere attualmente, verosimilmente,

l’assicurata con IL 85%, in ogni attività, dalla fine della sua ultima attività

lavorativa conosciuta, ovvero dal 01.01.2023” (ibidem, p.to

3.2; sottolineatura del redattore).

Queste considerazioni non sono

state puntualmente contestate dall’attrice, che né ha impugnato la decisione

dell’Ufficio AI del 30 maggio 2025 né ha formulato osservazioni nell’ambito

della presente vertenza, dopo che questo Tribunale aveva richiamato l’incarto

AI a lei relativo. Sia nella petizione che nella replica ella ribadisce

tuttavia di non essere stata professionalmente incapace l’11 febbraio 2023, il

primo giorno di lavoro presso la ______. A comprova ha prodotto uno scritto del

24.

luglio 2025 del proprio medico curante, che ha attestato quanto segue:

" Nel corso del nostro rapporto medico, la paziente è

stata seguita per patologie intercorrenti di natura generale e per piccoli

infortuni di modesta entità. Tali eventi non hanno mai comportato un’incapacità

lavorativa superiore alle due settimane.

Preciso che non ho mai attestato un’incapacità lavorativa per problemi

di tipo cognitivo o di apprendimento.

Solo con il certificato medico datato 17 marzo 2023 è stata attestata

per la prima volta un’incapacità lavorativa, motivata da problematiche da me

valutate come psicologiche e di adattamento” (doc. I).

Va innanzitutto rilevato, come già

fatto dalla Fondazione (cfr. risposta di causa, p.to 7), che il contenuto del

predetto scritto è in parziale contrasto con quanto indicato dallo stesso

medico curante dell’attrice in uno scritto giunto all’Ufficio AI il 29 maggio

2024, e meglio che “ho attestato un’incapacità lavorativa completa dall’8

novembre 2022 al 29 marzo 2023” (cfr. doc. 46 incarto AI, pag. 1). Inoltre,

per giungere alla conclusione che l’attrice fosse inabile al lavoro nella

misura dell’85% almeno dal 1. gennaio 2023, i periti del ______ avevano

considerato quanto segue nella “derivazione/motivazione delle attuali diagnosi”

sul piano psichiatrico:

" Da quanto emerge dagli atti fin dalla giovane età

l’assicurata, che è stata espulsa in prima e in seconda elementare, ha mostrato

un pressoché assoluto disinvestimento dalle prestazioni scolastiche con

risultati insufficienti ma soprattutto con una serie di comportamenti che

avevano portato alla diagnosi sia di disturbo misto della condotta che di

disturbo oppositivo provocatorio. […] Quello che si evidenzia è comunque

che già nell’infanzia, dove in terza elementare è stato valutato un QI totale

di 85 con QI verbale di 81 e QI di performance di 91, erano presenti

comportamenti affettivamente poco modulati e disorganizzati, con alternanza tra

il picchiare e dare abbracci e baci eccessivi.

[…]

La testistica neuropsicologica è stata eseguita dal Dott. ______ ed è

stata necessaria perché il QI era stato determinato in terza elementare e

sembrava necessario ripeterlo per valutare un’eventuale punteggio differente o

altri deficit neuropsicologici. Da tali test è risultato un QI totale di 43 di

gran lunga inferiore ai punteggi ottenuti quando aveva 9 anni. Il

neuropsicologo lo spiega con “uno sviluppo cognitivo lento che si è sempre

più distanziato dalle attese in rapporto all’età”. Ipotizzo tuttavia che

questo più che essere “in linea con la presenza di una disabilità intellettiva”

lo sia con un alogia (soprattutto le abilità logiche-verbali sembrano essere

inficiate nel profilo disomogeneo riscontrato dal Dr ______) ed un progressivo

deterioramento legati al processo schizofrenico.

Ritengo pertanto che l’assicurata presenti un quadro psicotico ad

esordio precoce classificabile nelle forme di schizofrenia semplice. Potrebbe

anche trattarsi di una forma disorganizzata o apofanica, sebbene solitamente in

questo caso si riescono a identificare nella storia periodi di sintomatologia

positiva e produttiva, seppur brevi e sporadici che invece, nell’assicurata,

non sembrano essere mai stati presenti” (cfr. perizia bidisciplinare del

21.03.2025

sub doc. 78 incarto AI, pagg. 6-8).

Con queste dettagliate

considerazioni, basate sugli atti e ad opera di esperti nel ramo, né l’attrice

né il suo medico curante si confrontano minimamente, limitandosi questi ad

affermare che ella non fosse professionalmente incapace l’11 febbraio 2023.

Alla luce di quanto precede, non

si può che concludere che l’allegazione dell’attrice è in contrasto con le

risultanze probatorie agli atti.

Al riguardo nulla mutano nemmeno i

tre certificati medici prodotti dall’attrice con lo scritto del 6 febbraio

2026, datati 15 dicembre 2022, 9 gennaio 2023 rispettivamente 22 marzo 2023 e

in cui il suo medico curante ne aveva attestato la completa inabilità al lavoro

per motivi di salute dall’8 novembre 2022 al 9 gennaio 2023 (doc. O), dal 1. al

31.

gennaio 2023 (doc. P) rispettivamente dal 17 al 29 marzo 2023 (doc. Q, già

prodotto con la petizione quale doc. H). Va infatti innanzitutto rilevato che,

vista la durata maggiore di due settimane delle assenze attestate nei primi due

certificati (due mesi e un giorno nel primo, un mese nel secondo), essi

contraddicono quanto addotto dal medico curante stesso nel suo scritto del 24

luglio 2025 (doc. I). Inoltre, solo nel terzo certificato egli ha osservato che

l’inabilità era dovuta a “malattia” (e comunque, in questo caso,

unicamente ciò); nei primi due, nulla di più è invece dato sapere. Stante

quindi la pochezza delle indicazioni ivi contenute, non si può dedurre a

contrario – come invece vorrebbe l’attrice – che nei periodi al di fuori di

quelli appena indicati ella era abile al lavoro. Ciò posto, i tre certificati

medici non si pongono – a ben vedere – in contrapposizione con le conclusioni

della perizia del ______.

L’attrice adduce inoltre che il SMR

l’ha vista unicamente due volte.

Al riguardo va detto che i servizi

interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente,

apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di

sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti

non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la

situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga

visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un

motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR, se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF

9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre

2012, consid. 4.2.1).

Nella fattispecie la documentazione

a disposizione del SMR era sufficiente per valutare la situazione medica dell’attrice.

Per la redazione del proprio rapporto finale del 26 marzo 2025 (doc. 79 incarto

AI) il SMR si è infatti basato sulla perizia bidisciplinare del 21 marzo 2025 del

______ (doc. 78 incarto AI), i cui periti avevano incontrato l’attrice tre

volte e l’avevano inoltre sottoposta a un esame intellettivo (cfr. perizia

bidisciplinare del 21.03.2025, pag. 1 e valutazione intellettiva del 14.03.2025,

pag. 1; entrambe sub doc. 78 incarto AI). Non era pertanto indispensabile che anche

il SMR la visitasse.

In definitiva risulta provato, con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3

pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1), che l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità

è insorta al più tardi il 1. gennaio 2023. Inoltre, non è stato addotto – né

risulta dall’incarto – che fra il danno alla salute alla base dell’incapacità

lavorativa e l’invalidità riconosciuta dall’Ufficio AI non sia data una

connessione materiale e temporale stretta ai sensi della giurisprudenza esposta

ai consid. 2.8.1 e 2.8.2, ciò che – fosse stato il caso – avrebbe imposto alla

Fondazione di verificare se l’(ulteriore) incapacità lavorativa la cui causa ha

portato all’invalidità fosse insorta durante l’affiliazione dell’assicurata e

il rispetto delle altre condizioni di cui all’art. 23 LPP.

Questo Tribunale deve quindi

concludere che non sono adempiuti i presupposti di cui all’art. 23 LPP per il

riconoscimento all’attrice di una rendita del 2. pilastro da parte della

Fondazione, considerato come l’incapacità lavorativa che ha causato

l’invalidità è insorta in un momento precedente all’affiliazione alla

Fondazione.

Poiché l’attrice non è beneficiaria

di una rendita d’invalidità, nemmeno ha diritto a una rendita per figli

d’invalido ai sensi della cifra 9.6.1 delle “Disposizioni regolamentari

generali” della Fondazione.

2.11

L’attrice e la Fondazione hanno

chiesto l’audizione dell’attrice stessa, di sua madre, del suo medico curante e

del titolare della ______.

Al riguardo, va fatto presente che

se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere

non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.

(SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,

cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti).

Non è dato sapere di quali fatti,

rilevanti per l’esito della presente vertenza, dovrebbero riferire la madre dell’attrice

e il titolare della ______. L’attrice e il suo medico curante hanno inoltre già

avuto modo di esprimersi a più riprese nel corso della procedura, senza che

venga indicato precisamente quale elemento, atto a sovvertire le attendibili

conclusioni della perizia bidisciplinare del ______, la loro sola testimonianza

potrebbe a questo punto apportare. Se ne ha che la documentazione agli atti è

sufficiente per concludere che l’incapacità lavorativa che ha causato

l’invalidità è insorta in un momento precedente all’affiliazione alla

Fondazione, senza che s’intravveda quali prove potrebbero mettere in dubbio

questo assunto.

Questo Giudice ritiene quindi che

la documentazione agli atti contenga elementi chiari e sufficienti per valutare

la presente vertenza, senza che si renda necessaria l’assunzione di ulteriore

materiale probatorio.

2.12

In conclusione, la petizione va

respinta.

2.13

Essendo la presente procedura gratuita

(art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca), non vanno accollate tasse e spese

di giustizia.

2.14

Considerato come nessuna indennità per

ripetibili viene di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi

con compiti di diritto pubblico così come agli istituti di previdenza (DTF 126

V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI

1992.

pag. 164), alla Fondazione convenuta, benché vincente in causa, non vanno

assegnate ripetibili.

2.15

L'attrice ha richiesto l’assistenza

giudiziaria a copertura dei costi e delle spese di patrocinio.

Non essendo state accollate tasse o

spese di giustizia, la domanda dell’attrice deve essere intesa solo come

richiesta di gratuito patrocinio.

Di principio, anche se un

assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell'assistenza giudiziaria sono quindi dati se l'istante si trova

nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e

se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.

4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della

possibilità di esito favorevole difetta quando le probabilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio

2007; DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3, 125 II 275 consid.

4b, 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157 pag. 492 n. 1). A tal

proposito, si osserva che per valutare la possibilità di esito favorevole non

si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che,

di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II

275, 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i

rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157 pag. 491 n. 591).

Nel caso concreto, alla luce delle

considerazioni esposte, la petizione era sin dall'inizio sprovvista di

possibilità di esito favorevole. A fronte infatti di una perizia del ______ redatta

da specialisti in psichiatria e psicoterapia – presente nell’incarto AI e

quindi già nota all’attrice –, nella quale si rilevava esplicitamente e

chiaramente che l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità era

insorta al più tardi il 1. gennaio 2023, l’attrice ha prodotto unicamente uno

scritto del proprio medico curante, specialista FMH in medicina interna

generale, che ha indicato di aver attestato solo dopo il 1. marzo 2023

un’incapacità lavorativa motivata da problematiche psicologiche e di

adattamento ma non si è minimamente confrontato con le motivazioni che hanno

portato i periti psichiatrici a determinate conclusioni (attestazione, inoltre,

come visto (cfr. supra consid. 2.10 pag. 22) in contraddizione con

quanto precedentemente addotto dal medesimo medico davanti all’Ufficio AI) e tre

certificati medici, sempre del proprio medico curante, che nulla dicono quanto

allo stato di salute dell’attrice al momento dell’affiliazione alla Fondazione (e,

a loro volta, in contraddizione con il summenzionato scritto; cfr. supra

consid. 2.10 pag. 23).

Facendo quindi difetto uno dei tre

presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non

occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di gratuito patrocinio va

dunque respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. L'istanza

di gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti