34.2025.25
L'assicurata chiede una rendita d'invalidità LPP. Tuttavia, come emerge dalla perizia fatta redigere dall'UAI con cui ella non si confronta, l'incapacità lavorativa che ha causato l'invalidità è insorta in un momento precedente all'affiliazione alla Fondazione. Petizione respinta
13 febbraio 2026Italiano53 min
disposizioni regolamentari o statutarie divergenti (DTF 117 V 332 consid. 3; SVR
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2025.25
MP/gm
Lugano
13 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 26 agosto 2025 di
AT1,
______
rappr. da: avv.
RA1,
______
contro
CV1,
______
rappr. da: avv.
RA2,
______
in materia di previdenza
professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT1,
nata nel 1998, è stata assunta dall’11 febbraio 2023 quale “gestore
appartamenti e locazioni in Svizzera e all’estero, gestione pubblicità e
marketing, incassi soggiorni, gestione manutenzione e pulizie, gestione
notifiche di arrivo, supporto agli ospiti e trasferte alle condizioni
sottoindicate” dalla ______ con un pensum del 100% (doc. B). Dal 1. marzo
2023 è quindi stata assicurata per la previdenza professionale presso la CV1
(in seguito: Fondazione; doc. C).
1.2. Il 1.
aprile 2024 l’assicurata ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti,
indicando quale danno alla salute “depressione, concentrazione, non riesco a
stare in piedi troppo e devo sedermi” (doc. 22 incarto AI).
Esperiti i
necessari accertamenti, comprensivi di una perizia bidisciplinare del ______ (in
seguito: ______), con decisione del 30 maggio 2025, preceduta dal preavviso,
l’Ufficio AI le ha attribuito una rendita intera per sé dal 1. ottobre 2024 per
un grado d’invalidità dell’88% e una rendita per sua figlia dal 1. marzo 2025
(docc. 99 e 103 incarto AI). La decisione è passata in giudicato, non essendo
stata contestata.
1.3. L’assicurata si è quindi rivolta alla
Fondazione, postulando la concessione di una rendita d’invalidità della
previdenza professionale (cfr. petizione, p.to 5).
Con scritto del 17 giugno 2025 la Fondazione
ha negato il diritto a prestazioni, in quanto l’inabilità lavorativa sarebbe
antecedente alla copertura assicurativa del 1. marzo 2023 (doc. E).
L’avv. RA1, patrocinatore
dell’assicurata, ha contestato la posizione della Fondazione (doc. F), che con
scritto del 9 luglio 2025 l’ha però confermata (doc. G).
1.4. Il 26 agosto 2025 l’assicurata ha
presentato una petizione al TCA nei confronti della Fondazione, chiedendo il
riconoscimento di una rendita d'invalidità della previdenza professionale dal
1. ottobre 2024, considerati l’attribuzione delle prestazioni da parte dell’Ufficio
AI e il fatto che l’11 febbraio 2023 non fosse professionalmente incapace; ciò,
con protesta di tasse, spese e ripetibili.
1.5. Con risposta di causa del 13 ottobre
2025 la Fondazione, rappresentata dall’avv. RA2 e dalla MLaw ______, ha chiesto
la reiezione della petizione, adducendo in sostanza di non essere tenuta a
versare le prestazioni d’invalidità all’attrice, essendo il danno alla salute
alla base dell’inabilità lavorativa e della conseguente invalidità, in
particolare i problemi cognitivi, insorto precedentemente all’affiliazione alla
Fondazione medesima; ciò, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
1.6. Con replica del 30 ottobre 2025
l’attrice si è confermata nelle sue domande e allegazioni, aggiungendo la
richiesta di assistenza giudiziaria a copertura dei costi e delle spese di
patrocinio.
1.7. Con duplica del 19 novembre 2025,
anche la Fondazione si è confermata nelle proprie domande e allegazioni.
1.8. Con scritto del 3 dicembre 2025,
l’attrice ha chiesto che venga sentito il dott. ______.
1.9. Il 19 dicembre 2025 questo Tribunale
ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto relativo all’attrice, che le parti hanno
potuto consultare presso la cancelleria.
Al riguardo il 26 gennaio 2026 la
Fondazione ha formulato delle osservazioni, che sono state trasmesse
all’attrice per conoscenza.
1.10 Con scritto del 6 febbraio 2026,
l’attrice ha preso posizione sulle osservazioni della Fondazione.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni
Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle
controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art.
4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza
professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL
852.100).
Con riferimento alla competenza
territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio
svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu
assunto.
Siccome il luogo dell’azienda
presso la quale l’attrice è stata assunta si trova in Ticino, e meglio a ______
(doc. 5), e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto,
è data la competenza dello scrivente Tribunale.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è
l'assegnazione di una rendita d'invalidità della previdenza professionale all’attrice,
assicurata per la previdenza professionale alla Fondazione convenuta dal 1. marzo
2023.
L’istituto previdenziale convenuto
non contesta che l’attrice sia divenuta inabile al lavoro nella misura dell’85%
e non censura di conseguenza l’invalidità riconosciuta dall’Ufficio AI (con
attribuzione delle relative rendite), ma nega il diritto a prestazioni
d’invalidità della previdenza professionale, considerato come le affezioni che
hanno causato l’inabilità lavorativa sarebbero preesistenti all’inizio
dell’attività lavorativa e, di conseguenza, all’affiliazione alla Fondazione
(il 1. marzo 2023).
Dal canto suo, l’attrice contesta
che fosse inabile il 1. marzo 2023 o anteriormente. La Fondazione dovrebbe
quindi accordarle il diritto ad una rendita di invalidità della previdenza professionale
dal 1. ottobre 2024.
2.4. Secondo l’art. 23 LPP, che è una
disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità
le persone che:
a.
nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano
assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha
portato all’invalidità;
b.
in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro
compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed
erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato
all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
c.
diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA),
presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento
all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al
lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo
almeno il 40 per cento.
Per avere
diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque
essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una
diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid.
3.1 con riferimenti, 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2, B 95/04 del
10 gennaio 2005, B 100/00 del 16 febbraio 2001; Pratique VSI 1998 pag. 126).
Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e
propria oppure il peggioramento della stessa (DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V
264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). L'evento assicurato ai sensi
dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una
certa importanza, non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264
consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Questa soluzione è stata voluta per
sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro
disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa
necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP
(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b, 120 V 116 consid. 2b).
Le
prestazioni sono dovute dall'istituto di previdenza al quale l'interessato è –
o era – affiliato al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato appena
descritto, premesso che tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità esista una
connessione materiale e temporale (SZS 2003 pag. 356). Di conseguenza il fondo
di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento
dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di
invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto
assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG n. 14, 1994 BVG n. 14; DTF 118
V 98). D’altra parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni
sorge solo se l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo
rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso
materiale e temporale (SZS 2003 pag. 356).
Fatti
I medesimi
principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di
disposizioni regolamentari o statutarie divergenti (DTF 117 V 332 consid. 3; SVR
1994 BVG n. 18 pag. 57, n. 14 consid. 2b pag. 38; SZS 2005 pag. 243).
Qualora,
inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di
previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità
si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale
(DTF 118 V 45 consid. 5; STCA 34.1999.17 del 15 marzo 2000; SZS
1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG,
in: SZS 1995 pag. 426 n. 49).
Va altresì
ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che
l'art. 23 vLPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato
all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza
al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto
all'invalidità (SVR 1997 BVG n. 80).
2.5. L’art. 26 LPP stabilisce che, per la
nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per
analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (art. 29 LAI; ora art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI, cfr. in merito
DTF 140 V 470 consid. 3.3.2 pag. 474). L'istituto di previdenza può inoltre
stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle
prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario
completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).
Basandosi su questa disposizione di
legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato di emanare
prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi
superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha autorizzato
all'art. 26 OPP 2 gli istituti di previdenza a differire il diritto a
prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità
giornaliera se l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve
indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino
almeno all’80 per cento del salario di cui è privato, e se le indennità
giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro. Per
la giurisprudenza l'art. 26 OPP 2 rappresenta una norma di coordinamento nel
tempo, che intende evitare che il pagamento del salario o di prestazioni
sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del
salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che
percepiva quando lavorava regolarmente (Messaggio del Consiglio federale sul
progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199
consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b; SZS 1994 pag. 236, 1998 pag. 393). Presupposto
essenziale è che le indennità siano state effettivamente versate, un semplice
diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art.
26 BVV 2 n. 3 pag. 396 con riferimenti; Hürzeler in: Schneider/Geiser/Gächter
(edit.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 26 n. 8 pag. 387).
Il diritto ad una rendita
d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne
(regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente
(DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26 n. 10 pag. 387).
L'istituto di previdenza non
autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni
cumulative previste dall'art. 26 OPP 2 (o in difetto di una specifica norma
regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24
OPP 2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP, considerato come le indennità
giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del
calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n. 11
pag. 388 con riferimenti).
2.6.
2.6.1. Giusta l’art. 4 LAI l’invalidità è
l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità
di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del
lavoro equilibrato, quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF
117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476). In ambito AI va pertanto
valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua
professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni
ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;
Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989, pag. 488).
Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con
l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.
Dalla stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella
del secondo pilastro emerge che il concetto d’invalidità nell’ambito della
previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità sono di
principio i medesimi (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).
Secondo la giurisprudenza,
nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono
vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel
che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;
SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG n. 15 consid. 3c), ma ugualmente
per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,
parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al
lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF
134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e
riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155,
1997 pag. 68; SVR 1995 BVG n. 22 pag. 57 consid. 2, 1994 BVG n. 15 pag. 42
consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo
(Stauffer, op. cit., n. 1018 segg.; idem, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, pag. 24).
Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati
differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 118 V 39 consid. 2b,
115 V 218 consid. 4 e 210 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli
istituti di previdenza alle constatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato,
secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V
1). Questo vincolo vale nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se
il regolamento previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità
dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V 308).
2.6.2. L’istituto di previdenza non è
tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto,
a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili
(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a,
115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG n. 22 pag. 57
consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994
pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad.
art. 4 n. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la
valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente
errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono
primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è
stata presa).
D’altra parte, la giurisprudenza
dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità è
tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza
entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire
prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente
innanzi all'Ufficio AI, l'istituto LPP – che dispone di un diritto di
opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI – non è legato
alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e
all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo
statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva,
parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V
64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid.
1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009, B 32/03 del 21 gennaio
2005, B 66/04 del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03 del 31 dicembre
2003, B 68/03 del 16 dicembre 2003; vedi anche l'art. 49 cpv. 4 LPGA e gli
artt. 73bis cpv. 2 lett. f e 76 cpv. 1 lett. a OAI). La questione di
sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato
successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in
seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TF, venir
esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006
pag. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008
del 25 febbraio 2009).
Secondo il TF, considerato come lo
scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di
previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia
riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi
dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per
l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava
effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale
devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del
18 settembre 2009, B 83/04 del 25 aprile 2006, B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne discende che la fissazione della data
d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’Ufficio AI non esclude che
l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della
previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già
precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (Stauffer, op. cit.,
n. 1020 segg; SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STF B 81/03 del 9 novembre 2004
e B 47/98 dell’11 luglio 2000).
In virtù dell’art. 6 LPP, gli
istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza più
estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465 seg. consid. 4b/aa), sono
liberi di estendere il concetto di invalidità a favore dell’assicurato oppure
di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%.
Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine
di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se
essi infatti adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di
valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti
delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria
professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113
Considerandi
II 347 consid. 1 e 1a). In altri termini, se dispongono di piena libertà nella
scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e
riconosciuto in ambito assicurativo (STF non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993
consid. 3). Se per esempio essi fanno espresso riferimento al concetto di
invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità
fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo
acchito insostenibile (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c; SZS 2002 pag.
155, 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG n. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994
BVG n. 15 consid. 3c). Se invece il concetto di invalidità è più esteso, il
fondo di previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la
fondazione può statuire liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili
condizioni potrà senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'Ufficio AI, ma
non sarà vincolata da una valutazione che si fonda su altri criteri (DTF 118 V
73.
consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.; SZS 1997 pag. 71, 1996 pag.
56).
Infine, l’istituto di previdenza
non è vincolato alle conclusioni dell’AI circa il grado di invalidità di
assicurati occupati parzialmente calcolato giusta il metodo misto di
valutazione del grado di invalidità secondo gli artt. 28a cpv. 3 LAI e 16 LPGA.
In effetti, in quest’ambito il grado d'invalidità stabilito dagli organi
dell'assicurazione per l'invalidità è vincolante per l'istituto di previdenza
solo per quanto attiene all'attività lucrativa (DTF 144 V 72 consid. 4.2 e 4.3;
cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 n. 7 e 25). Considerato
infatti come la LPP, contrariamente all’AI, assicuri solo le persone attive
professionalmente, è determinante solo la diminuzione della capacità lavorativa
riferita alla parte salariata. Solo in questa misura è data un vincolo di
principio alla commisurazione dell’invalidità da parte dell’AI (DTF 120 V 110
seg.; Stauffer, op. cit., n. 1025 e 1070). Il Tribunale federale ha di recente
nuovamente confermato che, contrariamente a quanto previsto nell'assicurazione
contro gli infortuni, nella previdenza professionale non si prende in
considerazione il reddito ipotetico calcolato sulle presunte possibilità di
guadagno di un assicurato che si suppone utilizzarle pienamente (DTF 144 V 72
consid. 5.3.3 e 5.3.4 con riferimenti).
2.7
Per l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI il
diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in cui
l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al
lavoro almeno al 40% in media. Con il nuovo art. 24a LPP il legislatore ha
voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la
determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità nel senso
dell’AI è compreso tra il 50 e il 69%, la quota percentuale corrisponde al
grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità nel senso dell’AI è
uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
(cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità nel senso dell’AI si pone tra il 40%
e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del
25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità
supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
Nell’ambito della previdenza più
estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel
loro regolamento, in deroga all’art. 24a LPP, che l’ammontare della rendita
corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve
corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del
5.
ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1;
Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 n. 23 pag. 108).
2.8
2.8.1
Secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP
persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di
previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già
colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacita di
lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto
al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate
condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza
e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c; 120 V 117
consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à
prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de
l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr.
anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).
Secondo la giurisprudenza federale,
affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la
prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in
un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre
sussistere, fra detta incapacità e l’invalidità, uno stretto nesso materiale e
temporale.
Vi è connessione materiale
se il danno alla salute all’origine dell’invalidità (o dell’aumento del grado
di invalidità) è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante
l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato
un’incapacità di lavoro.
La connessione temporale
presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non
sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta
se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro,
ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere
il rapporto di connessione temporale (cfr. DTF 144 V 58, 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid.
2c). Secondo il TFA, “l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en
effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la
maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail"
(DTF 120 V 117 consid. 2c; cfr. anche DTF 138 V 409 consid. 6.2). In
tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF
120.
V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993,
pag. 210).
Si osservi che il requisito del
nesso di causalità materiale e temporale, quale criterio per l'obbligo
prestativo di un istituto di previdenza, non è applicabile solo quando si
tratti di delimitare la responsabilità tra due istituti di previdenza. Tale criterio
vale in ogni caso, cioè anche quando si tratta di decidere se un istituto di
previdenza a cui un lavoratore era affiliato al momento dell'insorgenza
dell'incapacità lavorativa debba rispondere per il rischio d'invalidità sorto
dopo la fine del rapporto di previdenza, in un momento in cui l'interessato
ancora non aveva reperito un nuovo lavoro e, quindi, ancora non era assicurato
presso alcun istituto di previdenza (STFA B 34/01 del 15 novembre 2001 consid.
1b e B 72/99 del 10 ottobre 2001 consid. 4; SVR 2001 BVG n. 18 consid. 5a pag.
70). In effetti per ammettere l’obbligo prestativo di un istituto di previdenza
occorre che le condizioni previste dall’art. 23 LPP siano adempiute, ossia che
esista un’invalidità ai sensi dell’AI, che la stessa sia di almeno il 40%, che
l’inabilità lavorativa che ha poi portato all’invalidità sia insorta durante il
rapporto previdenziale e che l’invalidità sia riconducibile alla medesima causa
che ha portato all’inabilità lavorativa: in assenza di uno di questi presupposti
l’obbligo prestativo va negato (Stauffer, op. cit. n. 1031 segg).
Per i casi in cui già prima
dell’inizio del rapporto previdenziale esisteva una parziale inabilità
lavorativa che tuttavia non dava diritto a una rendita d’invalidità da parte
dell’AI essendo il conseguente grado di invalidità inferiore al 40%, la rigorosa
applicazione dei principi sanciti dall’art. 23 lett. a LPP, che appunto fa
dipendere l’obbligo prestativo all’esistenza di un rapporto assicurativo nel
momento del subentrare dell’incapacità lavorativa, fa sì che in questi casi all’aumento
dell’inabilità lavorativa per la stessa causa l’istituto di previdenza non è
tenuto a versare le prestazioni poiché l’inabilità lavorativa sussisteva già
all’inizio del rapporto di previdenza (DTF 123 V 267 consid. 3; Stauffer, op.
cit., n. 1058). A questo principio viene tuttavia parzialmente derogato nei
casi di invalidità causata da un’infermità congenita e di invalidi minorenni
giusta le lett. b e c dell’art. 23 LPP, nel senso che in questi casi gli
assicurati hanno diritto a prestazioni da parte dell’istituto di previdenza in
caso di aggravamento dell’incapacità lavorativa ad almeno il 40% durante
l’affiliazione anche se presentavano già un’incapacità al lavoro compresa fra
il 20 e il 40% all’inizio dell’attività lucrativa (in argomento cfr. Stauffer,
op. cit, n. 1059).
2.8.2
Ai fini del versamento delle
prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria
dev'esserci quindi un nesso materiale e temporale stretto tra la causa
dell’incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come
accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza
il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è
realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore
dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge
che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).
Nella sentenza pubblicata in DTF
134.
V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente
giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza
dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità
nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina
sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità
lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno
alla salute (cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et
LFLP, ed. 2019, ad art. 23 n. 36 pag. 368; cfr. pure DTF 144 V 58).
Il TFA ha inoltre precisato che,
nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad
un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter
e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore
di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di
previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato
per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr.
STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in: Plädoyer 4/94 pag. 66 seg.). Per
risolvere tale questione si dovrà quindi tener conto delle circostanze del caso
concreto, e meglio della natura della malattia, del pronostico del medico e dei
motivi che hanno indotto ad assumere l’interessato (DTF 134 V 22, 123 V 264 e
267; SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG n. 18 pag. 69 segg.; cfr. anche
DTF 120 V 118 consid. 2b). In questo senso nel caso di un assicurato invalido
bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del
tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la
ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività
lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 134 V 22, 123 V
264.
consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se
durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno
una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità
lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa
del lavoro (cfr. STF 9C-578/2008 del 29 maggio 2009, 9C-367/2008 del 17 aprile
2009, 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2, 9C-330/2008 del 4
settembre 2008, 9C-772/2007 del 26 febbraio 2008, B 9/06 del 21 novembre 2006,
B 37/06 del 22 settembre 2006, B 73/05 del 3 maggio 2006, B 22/04 del 21 aprile
2005, B 32/03 del 21 gennaio 2005, B 11/02 del 14 giugno 2004 e B 4/02 del 30
ottobre 2002 con riferimenti a SZS 1997 pag. 67; con riferimento al presupposto
della connessione materiale nel caso della sussistenza di problemi somatici e
psichici Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 25 pag. 82 e n. 37
pag. 97; Hürzeler, op. cit., ad art. 23 n. 28 pag. 360).
Quanto al presupposto della connessione
temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene che la durata
dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere terapeutico,
non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della valutazione delle
circostanze del caso concreto, bensì configura solo un indizio. Di conseguenza,
il fattore tempo deve passare in secondo piano, rispetto ad altri aspetti della
fattispecie, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè non protetto
né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser,
Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG,
SZS/RSAS 1997, Sonderheft, pag. 120 segg., in particolare 124; cfr. anche STFA
B 22/99 del 6 agosto 2001 dove una ripresa dell’attività lavorativa della durata
di sette mesi non ha comportato nel caso specifico un’interruzione del legame
temporale; cfr. anche STFA B 38/92 del 30 novembre 1993).
Va anche detto che se l’invalidità
che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse affezioni alla salute, di
cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa
dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di previdenza
deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la
parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in
modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha
lasciato l’istituto di previdenza, la connessione materiale necessaria fa
infatti difetto (Hürzeler, op. cit., ad art. 23 pag. 361).
Secondo la giurisprudenza, può
esservi un nesso materiale con l’incapacità lavorativa per motivi somatici,
sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad
una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata
fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici.
Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica
si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia
visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber, op.cit., art.
23.
n. 34 pag. 94 seg. con riferimenti a STFA B 46/06 del 29 gennaio 2007
consid. 3.3 e 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche
9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con riferimenti; cfr. Hürzeler,
op. cit, ad art. 23 n. 28 pag. 360). Tuttavia, nel caso in cui le affezioni
somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte, non vi è un nesso
materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione della capacità
lavorativa non era dovuta ai motivi psichici che hanno finalmente condotto
all’invalidità, ma a degli elementi somatici non invalidanti (Hürzeler, op.
cit., ad art. 23 n. 28 pag. 360 con riferimento a STFA B 37/06 del 22 settembre
2006.
consid. 3.3 e 9C_370/2016 del 12 settembre 2016 consid. 3). Non vi è
parimenti una connessione materiale tra una sintomatologia somatica e
somatoforme e la susseguente depressione, manifestatasi in modo rilevante dopo
il rapporto previdenziale (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 23 n. 34 pag. 95
con riferimento a STFA B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler,
op. cit., ad art. 23 n. 28 pag. 361).
Per quanto riguarda gli assicurati
attivi solo parzialmente, l’obbligo prestativo dell’istituto di previdenza si
decide, in applicazione dei suesposti principi generali, in base al primo
manifestarsi dell’inabilità lavorativa che ha portato all’invalidità. Se un
lavoro a tempo parziale viene svolto in presenza di un’inabilità lavorativa
duratura di almeno il 20% e la successiva invalidità è da ricondurre alla
stessa causa che aveva portato all’inabilità lavorativa, responsabile per la
prestazione d’invalidità è l’istituto di previdenza presso il quale
l’assicurato era assicurato nel momento del primo manifestarsi dell’inabilità
lavorativa, nel caso in quel momento vi fosse effettivamente un rapporto
assicurativo (Stauffer, op. cit., n. 1068 con riferimento a SZS 2000 pag. 369
consid. 1b). Ne discende che se una persona assicurata entra in una nuova
istituzione di previdenza e già in quel momento subiva una limitazione della
capacità lavorativa, in caso di successiva invalidità responsabile delle
prestazioni sarà la precedente istituzione di previdenza, non quella nuova, se
l’invalidità è da ricondurre alla stessa causa dell’inabilità lavorativa al
momento dell’affiliazione. Se il grado di invalidità aumenta per lo stesso
motivo, è sempre la precedente istituzione previdenziale a dover rispondere
(SZS 1997 pag. 549 e Stauffer, op. cit., n. 1068). In DTF 129 V 132 la Corte
federale ha concluso che chi esercita due attività lucrative equivalenti al 50%
e supera in ognuna di esse il salario minimo di cui all’art. 7 LPP risulta
assicurato obbligatoriamente presso gli istituti di previdenza di entrambi i
datori di lavoro. Se l'assicurato diventa invalido al 50% e lascia per questo
motivo una delle due attività, mantenendo l'altra con lo stesso grado di
occupazione precedente, l'istituto di previdenza del datore di lavoro restante
non è tenuto a versare prestazioni mentre l'altro istituto deve corrispondere
una rendita intera.
Per quanto concerne il caso
dell’aumento del grado di invalidità, per la giurisprudenza, se un lavoratore
già titolare di una mezza rendita d’invalidità dell’AI intraprende un’attività
lavorativa parziale rispettivamente la cambia e, di conseguenza, si affilia ad
un nuovo istituto di previdenza (con o senza riserve) e in seguito le sue
condizioni di salute peggiorano per la medesima causa, rendendolo di
conseguenza titolare di una rendita intera dell’AI, perdurando la pregressa
invalidità parziale anche durante la durata del rapporto di lavoro e
previdenziale, non esiste alcun diritto a prestazioni della previdenza
professionale nei confronti del nuovo istituto di previdenza cui si era
affiliato poiché ciò contravverrebbe al principio assicurativo. Il precedente
istituto di previdenza rimane responsabile anche per l’aumento del grado di
invalidità. Un diritto a prestazioni della LPP potrebbe soltanto nascere
qualora fosse intercorso un periodo di ritrovata completa abilità lavorativa
interruttivo del nesso temporale (Stauffer, Rechtsprechung, ad art. 23 pag. 76
con riferimenti; cfr. anche Hürzeler, op. cit., ad art. 23 n. 54 pag. 376; DTF
123.
V 265 consid. 1c e 2; STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017 consid. 6.4.2 e B 24/01 del 24 febbraio 2003). Ciò vale anche quando la persona già parzialmente
inabile non percepisce alcuna rendita di invalidità da un precedente istituto
di previdenza, perché nel momento della prima insorgenza della parziale
inabilità lavorativa non era assicurata ai fini della LPP (Hürzeler, op. cit.,
ad art. 23 n. 55 pag. 377). Una responsabilità del nuovo istituto di previdenza
è invece da ammettere se subentra una nuova causa invalidante che giustifica di
per sé una prestazione d’invalidità (Stauffer, op. cit., n. 1068). Tale
giurisprudenza è valida analogamente anche ai casi di applicazione delle lett.
b e c dell’art. 23 LPP (Hürzeler, op. cit., ad art. 23 n. 55 pag. 377).
2.8.3
Questi principi sviluppati sull’art.
23.
LPP valgono di massima anche nell’ambito della previdenza
sovraobbligatoria, a meno che il regolamento o gli statuti prevedano
diversamente (segnatamente in riferimento al concetto di invalidità rilevante e
al rischio assicurato; cfr. DTF 123 V 264 consid. 1b; STF 536/2012 del 28
dicembre 2012 consid. 2.2 e B 101/02 del 22 agosto 2003 consid. 4).
In particolare un precedente
istituto di previdenza può rifiutare la copertura di prestazioni
sovraobbligatorie per l’aggravamento del grado di invalidità intervenuto in un
momento in cui un assicurato (già parzialmente invalido) non era più
assicurato, qualora il regolamento faccia dipendere la concessione di
prestazioni di invalidità dal manifestarsi dell’invalidità (non solo
dell’inabilità lavorativa) ancora durante la durata del rapporto assicurativo
rispettivamente (legittimamente) preveda un limite temporale della copertura
per il caso di aumento del grado di invalidità dopo la fine del rapporto di
previdenza (Hürzeler, op. cit., ad art. 23 n. 58 pag. 378; DTF 136 V 65 consid.
3.5
e riferimenti; Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 23 n. 46 con riferimento
a STF 91/02 del 24 aprile 2003).
La responsabilità del nuovo
istituto di previdenza per un peggioramento di una precedente inabilità
lavorativa durante il periodo di affiliazione potrebbe altrimenti insorgere,
sulla base del principio dell’affidamento e per quanto riguarda le prestazioni
sovraobbligatorie, qualora il nuovo istituto di previdenza, che ha definito nel
suo regolamento o nei suoi statuti il rischio assicurato diversamente che nella
LPP, abbia, al momento dell’ammissione dell’assicurato già parzialmente
invalido, espressamente (“ausdrüklich”) garantito la completa ammissione
nella copertura previdenziale rispettivamente non abbia fatto uso della
possibilità prevista dal regolamento di introdurre, al momento dell’ammissione,
una riserva per ragioni di salute. In questo caso la persona assicurata può
confidare, sulla base del principio dell’affidamento, di godere della copertura
assicurativa previdenziale per la residua capacità lavorativa presso la nuova
istituzione di previdenza anche nel caso del successivo peggioramento del grado
di invalidità per la medesima causa (Hürzeler, op. cit, ad art. 23 n. 60 pag.
378.
e Stauffer, op. cit, pag. 346; cfr. anche Stauffer, Rechtsprechung, op.
cit, ad art. 23 pag. 76, con riferimento a STFA B 101/02 del 22 agosto 2003,
pubbl. in SVR 2005 BVG n. 17 pag. 55; Boll. UFAS n. 74/2004, cifra 433; cfr.
anche STF 9C_658/2016 del 3 marzo 2017).
2.9
Le “Disposizioni regolamentari
generali” della Fondazione (doc. 13, in vigore dal 1. gennaio 2023 secondo la
cifra 17.1 e quindi in concreto applicabili), con riferimento alle
prestazioni per invalidità, prevedono, tra l’altro, quanto segue:
" 9.1.3
Un diritto alla rendita per invalidi e alla rendita per figli d’invalido
sussiste se la persona assicurata
–
è invalida almeno al 40.00% ai
sensi dell’assicurazione federale per l’invalidità ed era assicurata nella
Fondazione al momento dell’insorgere dell’incapacità di lavoro, la cui causa ha
condotto all’invalidità o se
–
a causa di un difetto di nascita,
all’inizio di un’attività lucrativa aveva un’incapacità di lavoro di grado pari
almeno al 20.00% ma inferiore al 40.00%, e al momento dell’aumento
dell’incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto all’invalidità, era assicurata
nella Fondazione almeno al 40.00% o se
–
è divenuta invalida quando era
minorenne e quindi all’inizio dell’attività lucrativa aveva un’incapacità di
lavoro pari almeno al 20.00% ma inferiore al 40.00%, e al momento dell’aumento
dell’incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto all’invalidità, era
assicurata nella Fondazione almeno al 40.00%.
(…)
9.2
Incapacità di lavoro e incapacità di guadagno
9.2.1
L’incapacità di lavoro è l’inabilità totale o parziale di esercitare un
lavoro ragionevole nella professione o nel settore di attività finora svolta,
dovuta a un pregiudizio della salute fisica, mentale o psichica.
9.2.2
È considerata incapacità di guadagno la perdita, totale o parziale,
della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure
d’integrazione ragionevolmente esigibili.
9.3
Invalidità, grado d’invalidità
9.3.1
L’invalidità sussiste se la persona assicurata è invalida ai sensi
dell’assicurazione federale per l’invalidità. L‘invalidità è l’incapacità di
guadagno totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata, che
può essere causata da difetti di nascita, malattia o infortunio. L’invalidità è
data nel momento in cui si raggiunge il tipo e la gravità richiesta per
motivare il diritto alle relative prestazioni.
9.3.2
Il grado d’invalidità è accertato dalla Fondazione ai sensi
dell’assicurazione federale per l’invalidità in base alla perdita di guadagno
subita. Di regola la Fondazione riconosce il grado d’invalidità stabilito
dall’assicurazione federale per l’invalidità.
(…)
9.5
Rendita d’invalidità
9.5.1
Il diritto a una rendita d’invalidità nella misura delle prestazioni
minime secondo la LPP inizia al più presto quando la persona assicurata ha
diritto a una rendita dell’assicurazione federale per l’invalidità ai sensi
degli art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1–3 della Legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (in seguito denominata LAI).
9.5.2
Il diritto alle prestazioni sovraobbligatorie inizia al più presto
quando la persona assicurata ha diritto a una rendita dell’assicurazione
federale per l’invalidità ai sensi degli art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1–3 LAI e
alla decorrenza del periodo d’attesa stabilito nel piano di previdenza
assicurato, iniziando dall’insorgere dell’incapacità al lavoro la cui causa ha
condotto all’invalidità.
9.5.3
Le prestazioni secondo le cifre 9.5.1 e 9.5.2 sono differite finché la
persona assicurata percepisce il salario intero o un’indennità giornaliera pari
almeno all’80.00% del salario perso da un’assicurazione di indennità
giornaliera di malattia o di infortunio tenuta a versare le prestazioni. Le
indennità giornaliere dall’assicurazione di indennità giornaliera di malattia
devono essere finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
9.5.4
Un’incapacità di lavoro o invalidità che insorge da una nuova causa è un
nuovo sinistro e comporta l’inizio di un nuovo periodo d’attesa.
9.5.5
L’ammontare della rendita annua d’invalidità è definito secondo il piano
di previdenza assicurato e la graduazione delle rendite secondo la cifra 9.7.
9.6
Rendita per figli d‘invalido
9.6.1
I beneficiari di una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita
per figli d’invalido per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per
orfani, in caso di decesso della persona assicurata. Le disposizioni alla cifra
8.5
sono applicabili per analogia.
9.6.2
L’ammontare della rendita annua per figli d’invalido si basa sul piano
di previdenza assicurato e la graduazione delle rendite secondo la cifra 9.7.
9.7
Graduazione della rendita d’invalidità secondo il
grado d’invalidità
Dopo la scadenza del periodo d’attesa, le prestazioni per il prelievo di
una rendita d’invalidità sono calcolate come segue:
–
L’ammontare del diritto a una
rendita d’invalidità è definito in quote percentuali di una rendita intera.
–
Con un grado d’invalidità a partire
dal 70 percento si ha diritto a una rendita intera.
–
Con un grado d’invalidità tra il 50
percento e il 69 percento la quota percentuale corrisponde al grado
d’invalidità.
–
Con un grado d’invalidità inferiore
al 50 percento si applicano le seguenti quote percentuali:
Grado d’invalidità Quota percentuale
49.00% 47.50%
48.00% 45.00%
47.00% 42.50%
46.00% 40.00%
45.00% 37.50%
44.00% 35.00%
43.00% 32.50%
42.00% 30.00%
41.00% 27.50%
40.00% 25.00%
– con un grado d’invalidità inferiore al 40.00%
non sussiste alcun diritto alle prestazioni.
(…)
9.11
Cessazione delle prestazioni d’invalidità
9.11.1
Il
diritto alle prestazioni d’invalidità cessa:
–
con riserva della cifra 9.10, il
giorno in cui cessa l’invalidità che giustifica la rendita o l’incapacità di
lavoro che giustifica l’esonero dal pagamento dei contributi;
–
alla fine del mese in cui la
persona assicurata è deceduta oppure
–
al raggiungimento dell’età di
pensionamento ordinario secondo la cifra 7.5. Con l’insorgere del caso
d’assicurazione vecchiaia, le prestazioni d’invalidità sono sostituite dalle
prestazioni di vecchiaia, per le quali si applicano le Disposizioni regolamentari
ge- nerali e le aliquote di conversione valide in quel momento. La rendita di
vecchiaia corrisponde al meno all’importo della rendita d’invalidità prevista
dalla legge, adeguata all’evoluzione dei prezzi. La rendita per figli di
pensionato corrisponde almeno all’importo della rendita per figli d’invalido
versata fino all’età del pensionamento ordinario. Rimangono riservate le cifre
7.3
e 13.2”.
Dal tenore di queste norme emerge
che il concetto di invalidità del disciplinamento regolamentare della
Fondazione coincide sostanzialmente con quello della LPP e, quindi, della LAI.
Non è d’altra parte nemmeno prevista una regolamentazione divergente dall’art.
23.
LPP, anzi la cifra 9.1.3 delle “Disposizioni regolamentari generali” ne
conferma i principi, ragione per cui la suesposta giurisprudenza sviluppata su
questa norma è in concreto applicabile.
2.10
Nella fattispecie va innanzitutto
rilevato che la decisione dell'Ufficio AI del 30 maggio 2025, attribuente
all’attrice la prestazione d'invalidità, non è stata notificata alla Fondazione.
Quest’ultima, però, secondo l’attrice “è stata informata del progetto di
decisione il 25 aprile 2025 dal broker assicurativo” (doc. VII, ad. 3);
secondo la Fondazione, invece, “l’informazione indiretta tramite il broker
è avvenuta un mese dopo, rendendo di fatto impossibile ogni reazione od
opposizione” (doc. IX, p.to 3). Quel che è certo è comunque che con
messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2025 una collaboratrice della
Fondazione ha chiesto l’incarto relativo all’attrice all’Ufficio AI (doc. 96
incarto AI), che il giorno seguente ha ottemperato alla richiesta (doc. 101
seg. incarto AI).
Ora, la questione di sapere se un
difetto di notifica di una decisione è stato sanato successivamente dovrebbe
venir esaminata ponderando gli interessi in gioco. Non è quindi certo che la
convenuta sia da considerare vincolata alla decisione dell’Ufficio AI. Tale
questione può tuttavia restare aperta, poiché in ogni modo la convenuta non
contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, segnatamente riguardo alla data
d'inizio dell'inabilità lavorativa fissata per far partire l'anno di carenza
(art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Dall’incarto AI emerge che
l’Ufficio AI, il 30 maggio 2025, ha assegnato all’attrice una rendita intera per
sé dal 1. ottobre 2024 e una rendita per sua figlia dal 1. marzo 2025. Nella
motivazione allegata alla decisione l’Ufficio AI ha indicato che l’attrice avrebbe
avuto diritto a una rendita intera d’invalidità con grado AI dell’88% dal 1.
gennaio 2024, allo scadere dell’anno d’attesa; il versamento poteva tuttavia
avvenire unicamente dopo sei mesi dalla domanda ai sensi dell’art. 29 cpv. 1
LAI, quindi dal 1. ottobre 2024 (cfr. doc. 99 incarto AI, pag. 2). L’inizio
dell’anno d’attesa era determinato dal fatto che l’attrice “presenta
un’inabilità lavorativa pari all’85% in qualsiasi attività, oggettivata a
partire dal 01.01.2023” (ibidem, pag. 1; sottolineatura del
redattore). Questa conclusione si basava sulla perizia bidisciplinare del ______
del 21 marzo 2025. Nella perizia psichiatrica ivi contenuta la dr.ssa med.
______ e il dr. med. ______, specialisti in psichiatria e psicoterapia, avevano
posto quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro quella di “schizofrenia
simplex (F20.6)” (cfr. perizia psichiatrica datata 18.03.2024 [recte:
2025] sub doc. 78 incarto AI, p.to 6.1). I periti psichiatrici avevano
rilevato che “allo stato attuale nel libero mercato del lavoro, in un
ambiente non protetto, a causa della psicopatologia l’assicurata non sembra in
grado di essere minimamente spendibile se non per un pensum massimo del 15% in
attività semplici e ripetitive” (ibidem, p.to 7.1); ciò “anche
prima del 2023, ma comunque quanto meno a far data dall’interruzione
dell’attività lavorativa alla ______ (anche il lavoro successivo
alla ______ di ______ è stato interrotto dopo 15 giorni)” (ibidem,
p.to 8.1; sottolineatura del redattore). Poiché dal profilo internistico non
erano emerse patologie con influenza sulla capacità lavorativa, le conclusioni
dei periti psichiatrici erano poi confluite, immutate, nella perizia
bidisciplinare. Il Servizio medico regionale (in seguito: SMR), ritenendo la
perizia “ben strutturata, plausibile e coerente” (cfr. doc. 79 incarto
AI, p.to 1.1), l’ha quindi fatta propria, nel rapporto finale del 26 marzo 2025
potendosi leggere che “possiamo ritenere attualmente, verosimilmente,
l’assicurata con IL 85%, in ogni attività, dalla fine della sua ultima attività
lavorativa conosciuta, ovvero dal 01.01.2023” (ibidem, p.to
3.2; sottolineatura del redattore).
Queste considerazioni non sono
state puntualmente contestate dall’attrice, che né ha impugnato la decisione
dell’Ufficio AI del 30 maggio 2025 né ha formulato osservazioni nell’ambito
della presente vertenza, dopo che questo Tribunale aveva richiamato l’incarto
AI a lei relativo. Sia nella petizione che nella replica ella ribadisce
tuttavia di non essere stata professionalmente incapace l’11 febbraio 2023, il
primo giorno di lavoro presso la ______. A comprova ha prodotto uno scritto del
24.
luglio 2025 del proprio medico curante, che ha attestato quanto segue:
" Nel corso del nostro rapporto medico, la paziente è
stata seguita per patologie intercorrenti di natura generale e per piccoli
infortuni di modesta entità. Tali eventi non hanno mai comportato un’incapacità
lavorativa superiore alle due settimane.
Preciso che non ho mai attestato un’incapacità lavorativa per problemi
di tipo cognitivo o di apprendimento.
Solo con il certificato medico datato 17 marzo 2023 è stata attestata
per la prima volta un’incapacità lavorativa, motivata da problematiche da me
valutate come psicologiche e di adattamento” (doc. I).
Va innanzitutto rilevato, come già
fatto dalla Fondazione (cfr. risposta di causa, p.to 7), che il contenuto del
predetto scritto è in parziale contrasto con quanto indicato dallo stesso
medico curante dell’attrice in uno scritto giunto all’Ufficio AI il 29 maggio
2024, e meglio che “ho attestato un’incapacità lavorativa completa dall’8
novembre 2022 al 29 marzo 2023” (cfr. doc. 46 incarto AI, pag. 1). Inoltre,
per giungere alla conclusione che l’attrice fosse inabile al lavoro nella
misura dell’85% almeno dal 1. gennaio 2023, i periti del ______ avevano
considerato quanto segue nella “derivazione/motivazione delle attuali diagnosi”
sul piano psichiatrico:
" Da quanto emerge dagli atti fin dalla giovane età
l’assicurata, che è stata espulsa in prima e in seconda elementare, ha mostrato
un pressoché assoluto disinvestimento dalle prestazioni scolastiche con
risultati insufficienti ma soprattutto con una serie di comportamenti che
avevano portato alla diagnosi sia di disturbo misto della condotta che di
disturbo oppositivo provocatorio. […] Quello che si evidenzia è comunque
che già nell’infanzia, dove in terza elementare è stato valutato un QI totale
di 85 con QI verbale di 81 e QI di performance di 91, erano presenti
comportamenti affettivamente poco modulati e disorganizzati, con alternanza tra
il picchiare e dare abbracci e baci eccessivi.
[…]
La testistica neuropsicologica è stata eseguita dal Dott. ______ ed è
stata necessaria perché il QI era stato determinato in terza elementare e
sembrava necessario ripeterlo per valutare un’eventuale punteggio differente o
altri deficit neuropsicologici. Da tali test è risultato un QI totale di 43 di
gran lunga inferiore ai punteggi ottenuti quando aveva 9 anni. Il
neuropsicologo lo spiega con “uno sviluppo cognitivo lento che si è sempre
più distanziato dalle attese in rapporto all’età”. Ipotizzo tuttavia che
questo più che essere “in linea con la presenza di una disabilità intellettiva”
lo sia con un alogia (soprattutto le abilità logiche-verbali sembrano essere
inficiate nel profilo disomogeneo riscontrato dal Dr ______) ed un progressivo
deterioramento legati al processo schizofrenico.
Ritengo pertanto che l’assicurata presenti un quadro psicotico ad
esordio precoce classificabile nelle forme di schizofrenia semplice. Potrebbe
anche trattarsi di una forma disorganizzata o apofanica, sebbene solitamente in
questo caso si riescono a identificare nella storia periodi di sintomatologia
positiva e produttiva, seppur brevi e sporadici che invece, nell’assicurata,
non sembrano essere mai stati presenti” (cfr. perizia bidisciplinare del
21.03.2025
sub doc. 78 incarto AI, pagg. 6-8).
Con queste dettagliate
considerazioni, basate sugli atti e ad opera di esperti nel ramo, né l’attrice
né il suo medico curante si confrontano minimamente, limitandosi questi ad
affermare che ella non fosse professionalmente incapace l’11 febbraio 2023.
Alla luce di quanto precede, non
si può che concludere che l’allegazione dell’attrice è in contrasto con le
risultanze probatorie agli atti.
Al riguardo nulla mutano nemmeno i
tre certificati medici prodotti dall’attrice con lo scritto del 6 febbraio
2026, datati 15 dicembre 2022, 9 gennaio 2023 rispettivamente 22 marzo 2023 e
in cui il suo medico curante ne aveva attestato la completa inabilità al lavoro
per motivi di salute dall’8 novembre 2022 al 9 gennaio 2023 (doc. O), dal 1. al
31.
gennaio 2023 (doc. P) rispettivamente dal 17 al 29 marzo 2023 (doc. Q, già
prodotto con la petizione quale doc. H). Va infatti innanzitutto rilevato che,
vista la durata maggiore di due settimane delle assenze attestate nei primi due
certificati (due mesi e un giorno nel primo, un mese nel secondo), essi
contraddicono quanto addotto dal medico curante stesso nel suo scritto del 24
luglio 2025 (doc. I). Inoltre, solo nel terzo certificato egli ha osservato che
l’inabilità era dovuta a “malattia” (e comunque, in questo caso,
unicamente ciò); nei primi due, nulla di più è invece dato sapere. Stante
quindi la pochezza delle indicazioni ivi contenute, non si può dedurre a
contrario – come invece vorrebbe l’attrice – che nei periodi al di fuori di
quelli appena indicati ella era abile al lavoro. Ciò posto, i tre certificati
medici non si pongono – a ben vedere – in contrapposizione con le conclusioni
della perizia del ______.
L’attrice adduce inoltre che il SMR
l’ha vista unicamente due volte.
Al riguardo va detto che i servizi
interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente,
apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di
sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti
non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la
situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga
visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene
necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un
motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR, se esso
soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute
(STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF
9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre
2012, consid. 4.2.1).
Nella fattispecie la documentazione
a disposizione del SMR era sufficiente per valutare la situazione medica dell’attrice.
Per la redazione del proprio rapporto finale del 26 marzo 2025 (doc. 79 incarto
AI) il SMR si è infatti basato sulla perizia bidisciplinare del 21 marzo 2025 del
______ (doc. 78 incarto AI), i cui periti avevano incontrato l’attrice tre
volte e l’avevano inoltre sottoposta a un esame intellettivo (cfr. perizia
bidisciplinare del 21.03.2025, pag. 1 e valutazione intellettiva del 14.03.2025,
pag. 1; entrambe sub doc. 78 incarto AI). Non era pertanto indispensabile che anche
il SMR la visitasse.
In definitiva risulta provato, con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3
pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1), che l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità
è insorta al più tardi il 1. gennaio 2023. Inoltre, non è stato addotto – né
risulta dall’incarto – che fra il danno alla salute alla base dell’incapacità
lavorativa e l’invalidità riconosciuta dall’Ufficio AI non sia data una
connessione materiale e temporale stretta ai sensi della giurisprudenza esposta
ai consid. 2.8.1 e 2.8.2, ciò che – fosse stato il caso – avrebbe imposto alla
Fondazione di verificare se l’(ulteriore) incapacità lavorativa la cui causa ha
portato all’invalidità fosse insorta durante l’affiliazione dell’assicurata e
il rispetto delle altre condizioni di cui all’art. 23 LPP.
Questo Tribunale deve quindi
concludere che non sono adempiuti i presupposti di cui all’art. 23 LPP per il
riconoscimento all’attrice di una rendita del 2. pilastro da parte della
Fondazione, considerato come l’incapacità lavorativa che ha causato
l’invalidità è insorta in un momento precedente all’affiliazione alla
Fondazione.
Poiché l’attrice non è beneficiaria
di una rendita d’invalidità, nemmeno ha diritto a una rendita per figli
d’invalido ai sensi della cifra 9.6.1 delle “Disposizioni regolamentari
generali” della Fondazione.
2.11
L’attrice e la Fondazione hanno
chiesto l’audizione dell’attrice stessa, di sua madre, del suo medico curante e
del titolare della ______.
Al riguardo, va fatto presente che
se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere
non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti).
Non è dato sapere di quali fatti,
rilevanti per l’esito della presente vertenza, dovrebbero riferire la madre dell’attrice
e il titolare della ______. L’attrice e il suo medico curante hanno inoltre già
avuto modo di esprimersi a più riprese nel corso della procedura, senza che
venga indicato precisamente quale elemento, atto a sovvertire le attendibili
conclusioni della perizia bidisciplinare del ______, la loro sola testimonianza
potrebbe a questo punto apportare. Se ne ha che la documentazione agli atti è
sufficiente per concludere che l’incapacità lavorativa che ha causato
l’invalidità è insorta in un momento precedente all’affiliazione alla
Fondazione, senza che s’intravveda quali prove potrebbero mettere in dubbio
questo assunto.
Questo Giudice ritiene quindi che
la documentazione agli atti contenga elementi chiari e sufficienti per valutare
la presente vertenza, senza che si renda necessaria l’assunzione di ulteriore
materiale probatorio.
2.12
In conclusione, la petizione va
respinta.
2.13
Essendo la presente procedura gratuita
(art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca), non vanno accollate tasse e spese
di giustizia.
2.14
Considerato come nessuna indennità per
ripetibili viene di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi
con compiti di diritto pubblico così come agli istituti di previdenza (DTF 126
V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI
1992.
pag. 164), alla Fondazione convenuta, benché vincente in causa, non vanno
assegnate ripetibili.
2.15
L'attrice ha richiesto l’assistenza
giudiziaria a copertura dei costi e delle spese di patrocinio.
Non essendo state accollate tasse o
spese di giustizia, la domanda dell’attrice deve essere intesa solo come
richiesta di gratuito patrocinio.
Di principio, anche se un
assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6).
I presupposti (cumulativi) per la
concessione dell'assistenza giudiziaria sono quindi dati se l'istante si trova
nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e
se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.
4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della
possibilità di esito favorevole difetta quando le probabilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio
2007; DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3, 125 II 275 consid.
4b, 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157 pag. 492 n. 1). A tal
proposito, si osserva che per valutare la possibilità di esito favorevole non
si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che,
di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II
275, 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i
rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b;
Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157 pag. 491 n. 591).
Nel caso concreto, alla luce delle
considerazioni esposte, la petizione era sin dall'inizio sprovvista di
possibilità di esito favorevole. A fronte infatti di una perizia del ______ redatta
da specialisti in psichiatria e psicoterapia – presente nell’incarto AI e
quindi già nota all’attrice –, nella quale si rilevava esplicitamente e
chiaramente che l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità era
insorta al più tardi il 1. gennaio 2023, l’attrice ha prodotto unicamente uno
scritto del proprio medico curante, specialista FMH in medicina interna
generale, che ha indicato di aver attestato solo dopo il 1. marzo 2023
un’incapacità lavorativa motivata da problematiche psicologiche e di
adattamento ma non si è minimamente confrontato con le motivazioni che hanno
portato i periti psichiatrici a determinate conclusioni (attestazione, inoltre,
come visto (cfr. supra consid. 2.10 pag. 22) in contraddizione con
quanto precedentemente addotto dal medesimo medico davanti all’Ufficio AI) e tre
certificati medici, sempre del proprio medico curante, che nulla dicono quanto
allo stato di salute dell’attrice al momento dell’affiliazione alla Fondazione (e,
a loro volta, in contraddizione con il summenzionato scritto; cfr. supra
consid. 2.10 pag. 23).
Facendo quindi difetto uno dei tre
presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non
occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.
L'istanza di gratuito patrocinio va
dunque respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. L'istanza
di gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti