34.2025.27
Accolta la petizione dell'istituto di previdenza che chiede la condanna del datore di lavoro, per non aver trasmesso il certificato di salario delle persone assoggettate al CCL PEAN, al pagamento di una pena convenzionale e delle spese e il rigetto definitivo dell'opposizione al PE per quell'importo
29 dicembre 2025Italiano22 min
rileva che nell’autodichiarazione datata 27 maggio 2022 la convenuta ha indicato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2025.27
MP/sc
Lugano
29 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla petizione dell’11 settembre 2025 di
Fondazione per il pensionamento anticipato
nel settore dell’edilizia principale (PEAN), 8006 Zurigo
contro
CV1
in liquidazione,
______
in materia di previdenza
professionale
ritenuto in fatto
1.1. Con
scritto del 23 marzo 2022 (sub doc. A/5) l’Applicazione coordinata nel settore
dell’edilizia principale, organo istituito dalla Fondazione per il
pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (PEAN; in
seguito: Fondazione), dalle Commissioni professionali paritetiche locali e dalla
Commissione paritetica svizzera per le costruzioni ferroviarie, ha chiesto alla
CV1 (iscritta a Registro di commercio dal 7 marzo 2022, ora in liquidazione) di
compilare e rispedire l’allegata autodichiarazione sui dati aziendali.
L’autodichiarazione,
datata 27 maggio 2022, è stata compilata e rispedita dalla società (sub doc. A/5).
Sulla base
dell’estratto del Registro di commercio relativo alla società,
dell’autodichiarazione e di informazioni della Commissione paritetica cantonale
dell’edilizia e del genio civile la Fondazione, con “decisione” del 28 agosto
2023, ha comunicato alla società di essere tenuta a pagare i contributi PEAN
dal 7 marzo 2022 (doc. A/5). Quest’ultima non si è avvalsa della possibilità di
presentare “ricorso”.
1.2. Con fattura del 27 settembre 2024, la
Fondazione ha chiesto alla società il pagamento di fr. 3’000 quale pena
convenzionale e fr. 500 quali costi legali per non aver inviato la massa
salariale per il 2023 (doc. A/6).
Con sollecito del 30 ottobre 2024,
la Fondazione ha nuovamente chiesto il pagamento dei complessivi fr. 3’500
(doc. A/7).
La Fondazione ha adito le vie
esecutive. Al precetto esecutivo del 25 febbraio 2025, notificato il 3 marzo
2025, la società ha fatto opposizione (doc. A/8).
1.3. Con la presente petizione la
Fondazione chiede la condanna della società al pagamento di complessivi fr.
3'500. Postula altresì, per il medesimo importo, il rigetto dell’opposizione al
summenzionato precetto, con protesta di tasse e spese.
1.4. La convenuta non ha presentato la
risposta di causa. Ciò nemmeno dopo l’assegnazione di un ultimo termine
perentorio con la comminatoria che, trascorso infruttuoso anche tale termine,
questo Tribunale avrebbe deciso sulla base degli atti.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007
del 7 novembre 2008).
2.2.
2.2.1. La competenza territoriale dello
scrivente Giudice ex art. 73 cpv. 3 LPP è data, la convenuta avendo sede nel
Cantone Ticino.
2.2.2. Circa la competenza personale, l’art.
73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di
diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni
minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di
quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dall’altro, alle fondazioni di previdenza
a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF 119 V 443; RDAT I-1994, pag.
195; SZS 1994 pag. 65; RDAT-I 1993, pag. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V
247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, 1998 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La
jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de
procédure, in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach
BVG, in: SZS 1983, pag. 174). Con la prima revisione della LPP la via
secondo l’art. 73 LPP è stata aperta anche per controversie in essere nei
confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti
dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
In casu l’attrice è una
Fondazione preposta all’attuazione del Contratto collettivo di lavoro per il
pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN, doc. A/1;
art. 23 cpv. 1 dello stesso; DTF 134 III 541). Trattasi di un istituto di
previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ex artt. 80
LPP e 89bis CC che elargisce delle prestazioni previdenziali
sovraobbligatorie ex art. 331 CO (STF 9C_211/2008 del 7 maggio 2008 consid. 3.1
seg. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).
È inoltre pacifico che la
convenuta sia un datore di lavoro ai sensi del citato disposto.
La presente vertenza costituisce
quindi una controversia tra istituto di previdenza e datore di lavoro.
2.2.3. Per quanto attiene alla competenza
materiale, vale quanto segue.
Il TCA è competente solo se il
litigio concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato
(SZS 1996, pag. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V
323, 120 V 18 consid. 1a, 119 V 443, 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die
Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenversicherung, in: ZSR 1987, pagg. 608 e 613).
Quanto alle
controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro, per la
giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti relative ad
aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e siano quindi
previdenzialmente realizzabili, devono essere inserite negli statuti o nel
regolamento dell’istituto di previdenza. In questo caso l’eventuale litigio è
di natura previdenziale ed è data la competenza ex art. 73 LPP (SVR 1995 BVG n.
29 pag. 85; Meyer-Blaser, in: SZS 1994 pag. 106). Alternativamente, tali
contratti collettivi tornano applicabili se il Consiglio federale ne decreta la
validità generale.
Un litigio che verte esclusivamente
sulla questione a sapere se un’impresa è soggetta al campo d’applicazione di un
contratto collettivo al quale è stato conferito carattere obbligatorio generale
è di competenza del giudice civile. Tuttavia, nella misura in cui, oltre alla
questione dell’assoggettamento al contratto collettivo, vengono sollevate
ulteriori questioni afferenti alla previdenza professionale (ad esempio la
produzione di atti o il rilascio di informazioni), la competenza materiale
ricade sul giudice delle assicurazioni sociali, il quale dovrà preliminarmente
determinarsi sulla questione civilistica (STF 9C/211/2018 consid. 4.4-4.7 con
molteplici rinvii giurisprudenziali, 9C_711/2017 del 4 luglio 2018; sentenza BV
2016/24 del 10 agosto 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Canton San
Gallo consid. 2.3.1; sentenza 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale
cantonale di Basilea Campagna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali,
consid. 2.1; Hürzeler/Bättig-Lischer, BSK BVG, n. 18-13 ad art. 73 LPP).
Per poter determinare l’oggetto del
contendere – e rispondere quindi alla questione a sapere se la controversia
pertiene al giudice civile o quello delle assicurazioni sociali – occorre
confrontarsi con le questioni sollevate con la domanda di causa e, se del caso,
con quelle di cui all’eventuale domanda riconvenzionale presentata con la
risposta di causa, se lecita (Hürzeler/Bättig-Lischer, op. cit., n. 18 ad art.
73 LPP).
Nel caso di specie la controversia
ha per oggetto un tema di natura previdenziale. Si tratta infatti di decidere
se la convenuta sia debitrice nei confronti dell’attrice di una pena
convenzionale e di costi legali giusta le norme del CCL PEAN, per non aver
inviato la massa salariale per il 2023, necessaria al calcolo dei contributi
previdenziali che il datore di lavoro deve versare alla Fondazione.
Anche la competenza ratione
materiae è perciò data.
2.2.4. In ragione di tutto quanto precede, la
petizione è ricevibile in ordine.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la
convenuta sia debitrice di complessivi fr. 3’500 nei confronti dell’attrice. In
via pregiudiziale, occorre verificare se la convenuta sia obbligatoriamente
assoggettata al CCL PEAN.
2.4. Il CCL PEAN (nella versione valida
nell’anno per il quale l’attrice ha chiesto alla convenuta la massa salariale
(2023), cioè dal 1. aprile 2019) è un contratto collettivo di lavoro stipulato
tra la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), da una parte, e i
sindacati Unia (ex Sindacato Edilizia & Industria) e SYNA, dall’altra,
nell’intento di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui
sono sottoposti i lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di
attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori
edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli
ultimi cinque anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS
(Preambolo al CCL PEAN). Il contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003
(art. 29 cpv. 1 CCL PEAN) ed è stato modificato più volte nel corso degli anni
(estratti in calce al CCL PEAN).
Fatti
I lavoratori che ricadono dal
profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione del citato
contratto collettivo hanno diritto, a determinate condizioni, dal 60. anno di
età (a partire dal 1. gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie ex art. 28
cpv. 1 CCL PEAN e art. 36 cpv. 1 Regolamento PEAN) ad una rendita transitoria;
alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogata dal 1. gennaio
2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e
orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (art. 13 segg. in
relazione agli artt. 1-3 CCL PEAN; artt. 3 e 12 segg. Regolamento PEAN).
Le prestazioni sono finanziate dai
lavoratori e dai datori di lavoro con un contributo percentuale del salario
determinante (art. 8 CCL PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN).
2.5. Con decreto del 5 giugno 2003
(entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio federale,
in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere
obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956
(LOCCL), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN (COG CCL PEAN),
puntualmente estesa alle modifiche effettuate nel corso degli anni. Ciò
comporta che anche coloro che non sono parti contraenti sono assoggettati al
CCL PEAN nella misura in cui ricadono nel campo d’applicazione dello stesso.
Ne discende che l’assoggettamento
di un’impresa al CCL PEAN può avvenire in due ipotesi alternative: o per
affiliazione ad un’associazione di datori di lavoro che è parte contraente e
quindi direttamente assoggettata al CCL PEAN, o in forza della COG CCL PEAN
(STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 consid. 2 seg.; DTF 134 III 625 consid.
1.1 seg.; sentenze 200 21 194 BV e 200 21 314 (2) del Tribunale amministrativo
di Berna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali, dell’11 gennaio 2022
consid. 2.1 e 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di Basilea
Campagna, consid. 2.2).
Stante il carattere normativo della
COG CCL PEAN, la sua conoscenza è considerata scontata ed il datore di lavoro
che non si annuncia rispettivamente non versa spontaneamente i contributi alla
Fondazione incorre in una grave negligenza (DTF 138 V 32 consid. 4.1 e 4.2 in
initio con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; Portmann/Stöckli,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 2007, n. 1099-1104).
In casu non vi sono
documenti agli atti dai quali si potrebbe concludere che la convenuta, quale
datrice di lavoro, sia affiliata ad una parte contraente. Ne consegue che entra
in linea di conto solo l’eventuale assoggettamento in forza della COG CCL PEAN.
2.6.
2.6.1. L’art. 2 cpv. 1 e 2 COG CCL PEAN (art.
1 cpv. 1 e 3 e art. 2 cpv. 2 CCL PEAN) prevede l’applicazione del contratto
collettivo su tutto il territorio svizzero, eccettuate, a determinate
condizioni, le imprese con sede nei cantoni Ginevra, Vallese e Vaud.
In casu la convenuta ha sede
a ______, ragione per cui il campo d’applicazione geografico è dato.
2.6.2. Successivamente alle modifiche del 6
dicembre 2012 (entrata in vigore al 1. gennaio 2013), del 10 novembre 2015
(entrata in vigore al 1. dicembre 2015) e del 7 agosto 2017 (entrata in vigore
al 1. gennaio 2018) – reperibili all’indirizzo web www.seco.admin.ch – l’art. 2
cpv. 4 COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN), afferente al campo d’applicazione
del contratto collettivo dal profilo aziendale, presenta il seguente tenore:
"
Le disposizioni di carattere obbligatorio
generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato
(CCL PEAN) che figurano nell’allegato sono applicabili ai datori di lavoro
(imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti) dei seguenti settori:
a.
edilizia, genio civile, lavori in
sotterraneo e costruzioni stradali (comprese le pavimentazioni);
b.
lavori di sterro, demolizioni,
deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri
materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di
riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate
conformemente all’art. 35 dell’ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il
personale impiegato in queste strutture;
c.
estrazione e lavorazione della
pietra, imprese di selciatura;
d.
imprese di costruzione e
d’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di
superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti
inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con
relativa sottostruttura e isolamento termico);
e.
imprese d’isolamento e
d’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e lavori
analoghi nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
f.
imprese per i lavori di iniezione e
risanamento del calcestruzzo;
g.
imprese che eseguono lavori in
asfalto e betoncini;
h.
imprese che eseguono lavori di
costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i
lavori nell’ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di
costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori
direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario e svolti in aree
pericolose della ferrovia. Sono escluse le imprese e parti di imprese che
impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione
personale secondo il capoverso 5 o che seguono lavori alle linee di contatto e
ai circuiti elettrici.”
Al fine di sapere se un’azienda
rientra nel ramo economico o nella professione di un contratto collettivo
dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale l’attività svolta dalla
stessa azienda. Deve essere presa in considerazione, nell’ambito di questo
esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di lavoro in questione,
ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non costituisce una
prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività naturale che egli
potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda svolge diversi generi
di attività, quella che la caratterizza è decisiva per decidere
l’assoggettamento ad uno o all’altro contatto collettivo. Lo scopo sociale
iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La giurisprudenza
ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà
devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle aziende che
sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere un rapporto
di concorrenza diretto (STF 4A_299/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.1 con
riferimento a 4C.191/2006 del 17 agosto 2006 consid. 2.2, parzialmente
pubblicata in JAR 2007 313).
Va poi rilevato che, conformemente
alla giurisprudenza del TF, secondo il principio dell’unità tariffaria il
contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e quindi anche ai
lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contratto collettivo,
tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e condizioni
d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende che
appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un’azienda
può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia
riconoscibile da fuori. In questi casi, singoli reparti aziendali possono
essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per
l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza
un’azienda o un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto tale
comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1 con riferimento alle
STF 4C.45/2002 dell’11 luglio 2002 consid. 2.1.1 e 4C.350/2000 del 12 marzo
2001 consid. 3b; SVR 2010 BVG n. 10; STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 e
9C_123/2010 del 3 maggio 2010).
Tornando al caso in disamina, si
rileva che nell’autodichiarazione datata 27 maggio 2022 la convenuta ha indicato
che il suo collaboratore operativo svolge attività di impermeabilizzazione, di
rivestimenti in resina (ciascuna al 40%), di siliconatura (al 15%) e di
risanamento del calcestruzzo (al 5%) sub doc. A/5).
Sulla base dello scopo sociale
(doc. A/4) – ancorché non determinante – e della surriferita documentazione, risulta
pertanto comprovato che la convenuta era attiva (anche) nei settori di cui
all’art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN).
Con “decisione” (impropriamente
definita come tale, cfr. STCA 34.2006.37 del 25 maggio 2007 consid. 2.4 con
rinvii giurisprudenziali e dottrinali) del 28 agosto 2023 l’attrice ha poi stabilito
Considerandi
che l’attività principale dell’impresa era quella afferente all’edilizia principale,
sempre basandosi sulle dichiarazioni della convenuta. Quest’ultima non si è
opposta, né ha presentato la risposta di causa.
Tutto bene considerato, la
valutazione della documentazione agli atti – rimasta come tale incontestata –
permette a questo Giudice di concludere che, seppure il numero esatto di ore
prestate nei singoli rami d’attività non può essere accertato con precisione (cfr.
STF 9C_629/2016 del 2 marzo 2017 consid. 6.3.1), esse sono prevalentemente
dedicate al settore dell’edilizia principale. Pertanto, l’attività principale e
che caratterizza la convenuta (impresa mista non a tutti gli effetti; ted. unechter
Mischbetrieb, cfr. STF 4A_377/2009 del 25 novembre 2009 consid. 4.2 con
riferimenti e STF 9C_453/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4.2;
Brühwiler, Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen, in: ARV
2012, pag. 140) è quella dell’edilizia principale. Ne consegue che, in
applicazione del principio dell’unità tariffaria, l’intera impresa è
assoggettata al CCL PEAN anche sotto il profilo del campo d’applicazione
aziendale.
2.6.3
Per quanto concerne il campo
d’applicazione dal profilo personale, l’art. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN (art. 3 CCL
PEAN), modificato con decreto del Consiglio federale del 10 novembre 2015
entrato in vigore il 1. dicembre 2015, presenta il seguente tenore:
"
Le disposizioni di carattere obbligatorio
generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui al capoverso 4 (indipendentemente
dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:
a.
capi muratori e capi fabbrica;
b.
capi squadra;
c.
professionisti quali muratori,
costruttori stradali, selciatori, ecc.;
d.
lavoratori edili (con o senza
conoscenze professionali);
e.
specialisti quali macchinisti,
autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti, a condizione che
lavorino in un’impresa o una parte d’impresa giusta il capoverso 4;
f.
guardiani di sicurezza con
formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per
lavori in aree pericolose della ferrovia;
g.
altri lavoratori, per quanto
eseguano lavori ausiliari in un’impresa sottoposta al campo d’applicazione.
I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento
in cui sorge l’obbligo contributivo AVS.
Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e
amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle
imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti gli assistenti di cantiere e i
soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti,
soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con una funzione
analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull’andamento
degli affari dell’impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto
nemmeno se svolgono un’attività a tempo pieno o a tempo parziale, giusta le
lettere a-g soprastanti, nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese.
Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante
sull’andamento degli affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per
cento nell’impresa o nell’azienda madre.
Sono anche esclusi:
-
i macchinisti di macchinari
ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all’asservimento, alla
manutenzione e revisione del parco macchine);
-
i macchinisti di treni di lavoro
per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida,
all’asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);
-
i saldatori (saldatura e
rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.”
Considerato quanto visto sopra
circa le attività operative del collaboratore della convenuta (cfr. consid. 2.6.2
pag. 8), anche il campo di applicazione dal profilo personale del CCL PEAN è
dato.
2.6.4
Posto che la convenuta rientra nel
campo d’applicazione geografico, aziendale e personale del CCL PEAN,
quest’ultimo le è applicabile.
2.7
I contributi, da prelevare e versare
dal datore di lavoro, sono calcolati quale percentuale sul salario
determinante, ossia il salario assoggettato all’obbligo contributivo AVS fino
al massimo LAINF del lavoratore assoggettato al contratto collettivo (artt. 8
cpv. 4 e 9 cpv. 1 COG CCL PEAN, 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 CCL PEAN, 6 cpv. 1 e 9 cpv.
1.
Regolamento PEAN). Per stabilire la massa salariale annuale determinante per
il calcolo dei contributi, secondo l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN “il
datore di lavoro trasmette alla Fondazione FAR al più tardi entro il 31 gennaio
il certificato di salario nominativo delle persone assoggettate al CCL PEAN
(indicando anche il loro numero AVS) per l´anno civile trascorso”.
In concreto nella fattura
del 27 settembre 2024 l’attrice rilevava che “malgrado i nostri ripetuti
richiami, non avete inviato la massa salariale per l’anno 2023 richiesta dalla Fondazione FAR” (sub doc. A/6), ciò che
la convenuta non ha contestato. È quindi comprovato che essa non ha trasmesso
all’attrice il certificato di salario nominativo delle persone assoggettate al
CCL PEAN per il 2023.
2.8
Secondo l’art. 25 CCL PEAN (il cui
titolo marginale è “Sanzioni in caso di violazione contrattuale”), “qualsiasi
violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto può essere punita
dal Consiglio di fondazione con una pena convenzionale fino a CHF 50´000. È
fatto salvo il capoverso 2. Agli inadempienti possono essere addebitate anche
le spese di controllo e le spese processuali” (cpv. 1); “l´ammontare
della pena convenzionale è stabilito di volta in volta, in base alla gravità
della colpa e alle dimensioni dell´azienda, nonché a eventuali sanzioni
comminate in precedenza” (cpv. 3). Secondo la Direttiva sulle sanzioni
(doc. A/9), inoltre, per le fattispecie di cui al suo p.to 3.3.1 (“il datore
di lavoro non notifica la massa salariale […] definitiva (per l’anno
precedente ai fini dell’allestimento del conteggio finale) entro il termine
impartito […]”) “l’Ufficio di gestione della Fondazione FAR infligge al
datore di lavoro una sanzione di CHF 3000.-” (p.to 3.3.2 1. paragrafo 1.
frase).
Considerata la violazione degli
obblighi contrattuali derivanti dall’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN constatata
al considerando precedente, legittimamente l’attrice chiede che la convenuta
venga condannata al pagamento di una pena convenzionale. L’ammontare della
stessa (fr. 3’000) – previsto nella Direttiva sulle sanzioni e peraltro rimasto
incontestato – risulta proporzionato, considerando la colpa grave (vista la
fondamentale importanza dell’obbligo contrattuale violato), le piccole
dimensioni dell’azien-da (che ha un unico dipendente, sub doc. A/5) e l’assenza
di sanzioni comminate in precedenza. Anche la richiesta della condanna al
pagamento delle spese di controllo e processuali, per fr. 500, risulta
legittima.
Il credito complessivo di spettanza
dell’attrice va di conseguenza cifrato in fr. 3’500 (3'000 + 500).
2.9
La richiesta volta alla pronunzia del
rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. _______ del 25 febbraio 2025
dell’UE di ______ merita accoglimento, limitatamente all’importo complessivo di
fr. 3'500 riconosciuto con il presente giudizio.
Il creditore, che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79.
LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione
senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista
dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi
dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo
della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).
Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art.
80.
LEF (Adler, in:
Droit privé et assurances sociales, 1990, pagg. 241 segg., 251 seg.). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice
civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione
in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito
riconosciuta.
2.10
In conclusione, la petizione va
accolta. La convenuta deve pertanto versare all’attrice fr. 3'500 sulla base
dell’art. 25 cpv. 1 CCL PEAN e limitatamente a quest’importo va rigettata in
via definitiva l’opposizione al PE n. _______
del 25 febbraio 2025 dell’UE di ______.
2.11
Per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la
procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv. 2 LPP). L'esclusione della
gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per
leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale
delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 pag. 64; cfr.
art. 29 cpv. 3 Lptca). Il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento di un convenuto. In tale
contesto il comportamento deve essere valutato tenendo conto anche dell'agire
che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore
di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive, obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e
non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può
infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili
d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323,
126.
V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73 n.
89.
seg.).
Nel caso in esame, la convenuta non
ha inviato all’attrice la massa salariale per il 2023, non ha dato seguito alle
richieste di pagamento inviatele, ha interposto opposizione al precetto
esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della
suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati gli oneri di procedura per
complessivi fr. 200.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è accolta.
§ CV1 in liquidazione è
condannata a versare a Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore
dell’edilizia principale fr. 3'500.
§§ È rigettata in via definitiva
l’opposizione al PE n. _______ del 25 febbraio 2025 dell’UE di ______ per
l’importo di fr. 3'500.
2. La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 200, sono poste a carico della
parte convenuta.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni