34.2025.9
Contestato sovrindennizzo calcolato da istituto LPP. No vincolo agli accertamenti UAI. Ricalcolo guadagno presumibilmente perso. Nessun guadagno presumibilmente conseguibile. Rendita per figli d’invalido. Carenza legittimazione passiva per le pretese relative a previdenza sovraobbligatoria
2 febbraio 2026Italiano119 min
previdenza sono liberi di riprendere le disposizioni della legge e dell’ordinanza,
Source ti.ch
[Raccomandata
Incarto
n.
34.2025.9
JV/sc
Lugano
2 febbraio 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 5 febbraio 2025 di
AT1, ________
rappr. da: RA1, ________
contro
CV1, ________
rappr. da: RA2, ________
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT1, classe 1971, è stato alle
dipendenze della ________ (ora ________) di ________ dal 1. agosto 2007 al 30
giugno 2014 ed era pertanto assicurato per la previdenza professionale obbligatoria
presso la Fondazione CV1 (I/L; docc. 23 e 143 incarto AI; estratti RC
informatizzati agli atti e V/3). Per la previdenza professionale
sovraobbligatoria, egli era assicurato presso la Fondazione ________ (I/R e T).
1.2. Con due decisioni del 22 luglio
2016 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE), accertata
un’incapacità lavorativa del 100% in ogni attività dal 30 settembre 2013 e del
50% in attività adeguate dal 1. ottobre 2015, ha posto AT1 al beneficio di una
rendita intera con grado d’invalidità del 100% dal 1. settembre 2014 (art. 28
LAI) e del 70% (reddito da valido quale commissioning engineer di fr. 99'244 e
reddito da invalido in attività semplici e ripetitive di fr. 29'776.35 tenuto
conto di una capacità lavorativa residua del 50%, entrambi i redditi determinati
su base statistica ed applicando una riduzione sociale del 10% a quello da
invalido) dal 1. febbraio 2016 (art. 88a cpv. 1 OAI), con versamento dal 1.
novembre 2014 (art. 29 cpv. 1 LAI), ponendo altresì i figli ________, ________ e
________ al beneficio di rendite completive.
Per quanto concerne l’importo
delle rendite, per il periodo dal 1. novembre 2014 al 31 gennaio 2016 la
rendita di AT1 è stata fissata a fr. 1'170 mensili e quella dei tre figli a fr.
468 mensili ciascuno, mentre per il periodo dal 1. febbraio 2016 al 31 dicembre
2018 esse sono state fissate a fr. 1'175 mensili per l’assicurato,
rispettivamente a fr. 470 mensili per ciascuno dei tre figli (docc. 97, 98 e 100-104
incarto AI).
Queste decisioni sono cresciute
incontestate in giudicato e sono state confermate in esito alle revisioni
d’ufficio (docc. 113 e 128 incarto AI).
1.3. Con scritto del 4 agosto 2016 la Fondazione
CV1, richiamando il contratto assicurativo “________ […] pol. no ________”
e fondandosi su “documenti ricevuti”, ha riconosciuto a AT1
un’incapacità al guadagno del 100% dal 30 settembre 2013 e quindi il diritto ad
una rendita d’invalidità LPP per sé di fr. 23'868 annui ed una rendita per
figli di fr. 14'322 annui per i tre figli (fr. 4'774 annui per ogni figlio). Per
quanto concerne il versamento, la Fondazione ha comunicato il pagamento
trimestrale dal 1. ottobre 2016 di fr. 9'547.50 (fr. 5'967 per la rendita
d’invalidità principale e fr. 3'580 per i tre figli). La Fondazione CV1 ha altresì
informato l’assicurato sulle condizioni per il riconoscimento del diritto alla
rendita per figli (I/Q).
Con scritto del 4 agosto 2016 la Fondazione
________, richiamando il contratto assicurativo “________ […] pol. no ________”
e fondandosi su “documenti ricevuti”, ha riconosciuto a AT1
un’incapacità al guadagno del 100% dal 30 settembre 2013 e quindi il diritto ad
una rendita d’invalidità di complessivi fr. 2'676 annui con versamenti
trimestrali dal 1. ottobre 2016 di fr. 669 (I/R).
Con scritto del 9 gennaio 2018 la
Fondazione CV1 ha inviato all’assicurato l’attestazione dei versamenti avvenuti
dal 1. gennaio al 31 dicembre 2017 per complessivi fr. 38'190 (rendite per fr.
9'547 x 4 trimestri) (I/S).
Con scritto del 9 gennaio 2018 la
Fondazione ________ ha inviato all’assicurato l’attestazione dei versamenti
avvenuti dal 1. gennaio al 31 dicembre 2017 per complessivi fr. 2'676 (rendita
di fr. 669 x 4 trimestri) (I/T).
1.4. Con scritti del 5 e 24 agosto 2021
la Fondazione CV1 ha chiesto all’assicurato di produrre il certificato di
studio per la figlia ________ allo scopo di verificare l’eventuale diritto di AT1
ad una rendita per figli d’invalido anche successivamente al compimento del
18esimo anno d’età della figlia, avvertendolo che in mancanza di un riscontro
la rendita per la figlia sarebbe stata erogata fino al 31 ottobre 2021, ossia
fino al raggiungimento della maggiore età (V/5 e 6).
Con scritto del 4 gennaio 2024 AT1
ha inviato alla Fondazione CV1 dei certificati di studio delle figlie ________ e
________ (V/7).
1.5. Con scritto del 17 aprile 2024 la
Fondazione CV1 ha comunicato all’assicurato di aver riesaminato il diritto alle
prestazioni e di aver accertato un sovrindennizzo di complessivi fr. 7'139.65
(fr. 80'560.40 versati in luogo di fr. 73'420.75 dovuti) per il periodo dal 1.
novembre 2021 al 31 marzo 2024. In ragione di ciò, la Fondazione CV1 gli ha
comunicato la riduzione retroattiva dal 1. novembre 2021 degli importi nominali
delle rendite, e meglio riconoscendo il diritto ad una rendita d’invalidità di
fr. 18'988.20 annui (fr. 4'747.05 trimestrali) e ad una rendita d’invalidità
per figli di fr. 3'797.60 annui per ogni figlio (fr. 949.40 trimestrali per
ogni figlio, ossia fr. 2'848.20 trimestrali per i tre figli), per complessivi
fr. 30'381 annui (complessivi fr. 7'595.25 trimestrali). La Fondazione CV1 ha
inoltre comunicato che non avrebbe chiesto il rimborso di complessivi fr.
7'139.65 versati in esubero, informando l’assicurato che le rendite trimestrali
ridotte sarebbero state versate dal 1. aprile 2024 (I/A).
1.6. Con scritto del 22 aprile 2024 AT1,
rappresentato dall’avv. ________, oltre a rivendicare mancati versamenti della
rendita per le figlie ________ e ________, ha contestato la riduzione delle
prestazioni, chiedendo il ripristino dei versamenti conformemente alla
situazione precedente alla comunicazione del 17 aprile 2024 (I/B).
1.7. Con scritto del 14 giugno 2024 la
Fondazione CV1 ha confermato all’assicurato quanto comunicatogli il 17 aprile
2024 (I/C).
1.8. Con scritto del 10 settembre 2024
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1, ha nuovamente contestato la
riduzione delle prestazioni, adducendo non esservi alcun sovrindennizzo (I/D).
1.9. Con il successivo scambio di
corrispondenza le parti hanno confermato le rispettive posizioni (I/E-H).
1.10. Contestando la riduzione delle
prestazioni LPP dal 1. aprile 2024, con la presente petizione AT1, sempre
rappresentato dall’avv. RA1, ha convenuto in causa la Fondazione CV1,
postulando l’accertamento dell’inesistenza di un sovrindennizzo e, quale
conseguenza dell’illecita riduzione delle prestazioni, che:
-
con riferimento al contratto assicurativo ________ (pol. no ________), venga
accertato il diritto di AT1 ad una rendita d’invalidità LPP (per la previdenza
obbligatoria) di fr. 24'440 annui (stato al 1. gennaio 2023) ininterrottamente
dalla data della sua erogazione;
-
con riferimento al contratto assicurativo ________ (pol. no ________), venga
accertato il diritto di AT1 ad una rendita d’invalidità LPP (per la previdenza
sovraobbligatoria) di fr. 2'738.35 annui (stato al 1. gennaio 2023);
-
con riferimento al contratto assicurativo ________ (pol. no ________), venga
accertato il diritto di AT1 alle tre rendite completive per i figli ________, ________
e ________ di annui fr. 4'880.20 annui ciascuno (stato al 1. gennaio 2023);
-
con riferimento al contratto assicurativo ________ (pol. no ________), la
convenuta sia condannata a versargli le rendite per la figlia ________ di
complessivi fr. 16'571.85 (fr. 398.10 mensili per il periodo dal 1.
novembre 2021 al 31 dicembre 2022 e fr. 407.35 mensili per il periodo dal 1.
gennaio 2023 al 31 marzo 2025);
-
con riferimento al contratto assicurativo ________ (pol. no ________), la
convenuta sia condannata a versargli la rendita sovraobbligatoria per
complessivi fr. 9'283.05 (fr. 2'676 dal 1. novembre 2021 al 31 dicembre
2022 e di fr. 2'738.25 dal 1. novembre 2023 al 31 marzo 2025);
-
con riferimento al contratto assicurativo ________ (pol. no ________), la
convenuta sia condannata a versargli complessivi fr. 5'451.80 quale
differenza tra rendita da riconoscere e quella corrisposta dal 1. aprile 2024
al 31 marzo 2025.
-
la Fondazione CV1 sia condannata a versargli interessi del 5% su
complessivi fr. 31'306.70 (fr. 16'571.85 + fr. 9'283.05 + fr. 5'451.80) dal 22
aprile 2024, “oltre all’interesse del 5% per ogni rateo di rendita a far
tempo dal primo giorno del mese successivo al quale la rendita si riferisce,
senza la necessità di una costituzione in mora trattandosi di un “Fixgeschäft”
(art. 108 CO)”;
-
la Fondazione CV1 sia condannata a versargli fr. 955.20 mensili dal 1.
aprile 2025 quale “differenza tra le rendite complessive dovute [fr.
41'842.50 annui] e quelle riconosciute [fr. 30'380 annui], oltre interesse del
5%”.
Rimprovera alla convenuta di aver
calcolato erroneamente il sovrindennizzo ponendo quale guadagno presumibilmente
perso ai sensi dell’art. 34a LPP il reddito da valido determinato dall’Ufficio
AI su base statistica, nonostante il reddito effettivamente da lui percepito
dal 2010 al 2013 fosse mediamente superiore (media di fr. 112'563 al 2014,
rispettivamente di fr. 117'721 indicizzati al 2024).
Censura il salario
presumibilmente conseguibile ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. d in fine OPP 2
determinato dalla convenuta, mettendo in dubbio anche il reddito da invalido determinato
dall’Ufficio AI.
A mente di AT1, a fronte di un
guadagno presumibilmente perso di fr. 117'721 (di cui il 90% corrisponde a fr.
105'949) e considerando i redditi conteggiabili per complessivi fr. 63'655 (fr.
14'340 di rendita AI per l’assicurato, fr. 17'208 di rendita AI per i figli ed
ipotizzando fr. 32'107 quale salario presumibilmente conseguibile), l’importo
massimo delle rendite d’invalidità ammonta a fr. 42'294 (fr. 105'949 - fr.
63'655), ragione per cui non vi sarebbe alcun sovrindennizzo e la riduzione
delle prestazioni LPP risulta illecita. Censura altresì l’interruzione
dell’erogazione della rendita per la figlia ________ per il periodo dal 1.
novembre 2021 al 31 marzo 2024.
1.11. Con la risposta di causa la
Fondazione CV1, rappresentata dallo studio legale RA2, chiede la reiezione
della petizione.
Rileva preliminarmente che delle
due polizze di cui l’attore si prevale, solo una la concerne, mentre l’altra riguarda
la previdenza sovraobbligatoria ed è stata stipulata con la Fondazione ________,
soggetto giuridico distinto non convenuto in causa. In ragione di ciò, la
convenuta non può determinarsi sulle pretese afferenti alla Fondazione ________.
Sotto il profilo materiale,
sostiene innanzitutto che il riesame delle prestazioni erogate all’attore sia
stato legittimo a motivo del ritardo a lui imputabile nel produrre la
documentazione attestante la frequenza accademica della figlia ________. A
proposito dell’interruzione della rendita della figlia ________ dal 1. novembre
2021 al 31 marzo 2024, la convenuta sostiene che tale misura risulta conforme
al regolamento, rimproverando all’attore di aver disatteso il proprio obbligo
di collaborazione non avendo presentato tempestivamente i certificati di
formazione richiesti, precisando come la rendita per la figlia è stata in ogni
caso nuovamente erogata dal 1. aprile 2024, seppure ridotta a motivo dell’accertato
sovrindennizzo. Per quanto concerne il sovrindennizzo, la convenuta asserisce
di essere vincolata alle decisioni – cresciute incontestate in giudicato – del
22 luglio 2016 dell’Ufficio AI, sia per quanto riguarda la determinazione del
guadagno presumibilmente perso – che ritiene corrispondere al reddito da valido
accertato dall’Ufficio AI –, sia per quanto concerne il reddito che può
presumibilmente essere conseguito – che ritiene corrispondere al reddito da
invalido accertato dall’Ufficio AI –, confermando le basi di calcolo di cui
alla comunicazione del 17 aprile 2024 che ritiene conforme alla legge, alla
giurisprudenza, alla dottrina e al suo regolamento di previdenza, evidenziando
come l’attore non ha fornito alcuna prova di non poter percepire il reddito che
presumibilmente conseguibile mettendo a miglior frutto la capacità lavorativa
residua e le risorse di cui dispone e censurando il tentativo di voler
modificare nella presente procedura le basi di calcolo determinate dall’Ufficio
AI.
1.12. Con replica del 5 maggio 2025
l’attore ha preliminarmente osservato circa la contestata legittimazione
passiva della Fondazione ________ che sia quest’ultima che la convenuta sono
gestite dalla ________ e che la corrispondenza con i citati istituti di
previdenza è avvenuta per il tramite della citata società anonima, ragione per
cui “Nel contesto della presente vertenza riteniamo che sia evidente chi si
volesse convenire”.
Ribadisce come per il calcolo
della rendita LPP la convenuta non fosse vincolata al reddito da valido
(erroneamente) determinato dall’Ufficio AI, sostenendo che essa avrebbe dovuto
piuttosto utilizzare il salario medio effettivamente percepito durante il
periodo 2008-2013, alternativamente quello medio per il periodo dal 2011 al
2013, entrambi aggiornati “sulla base dell’indice ISS 1993=100” al 2024,
rimarcando come, a fronte di un diritto ad una rendita intera AI con grado
d’invalidità del 70%, la valutazione economica non fosse neppure contestabile in
quanto ininfluente per rapporto al diritto alla rendita AI.
Censura nuovamente anche il
reddito conseguibile determinato dalla convenuta, adducendo l’impossibilità di
conseguire alcun reddito, come si evince dalle attestazioni del medico curante
(XIII).
1.13. Con scritto del 6 maggio 2025 il TCA
ha richiamato l’incarto AI l’attore dall’Ufficio AI (XV-XVII+1) e con scritto
del 14 maggio 2025 ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per visionarlo
e formulare eventuali osservazioni (XIX).
La convenuta ha visionato l’incarto
il 23 maggio 2025 (XIX) e le parti non hanno formulato osservazioni.
1.14. Con scritto del 26 maggio 2025
l’attore ha prodotto il rapporto medico di medesima data del curante dr. Poloni
(specialista in psichiatria) (XXI+1).
1.15. Con duplica del 2 giugno 2025 la
convenuta ha contestato le tesi ed argomentazioni dell’attore, confermando
integralmente la posizione espressa con la risposta di causa (XXIII).
1.16. Con scritto del 13 giugno 2025 la
convenuta ha preso posizione sul rapporto medico del 26 maggio 2025 del dr.
Poloni (XXV).
1.17. Con scritto del 15 ottobre 2025 il
TCA ha chiesto alla convenuta di produrre un resoconto dettagliato delle
prestazioni (rendita d’invalidità e rendite per figli d’invalido) erogate
all’attore per il periodo 2024-2025 e di precisare se e in che misura vi è
stato un adeguamento al rincaro nel 2025 per rapporto all’anno precedente
(XVII).
1.18. Con scritto del 5 novembre 2025 la
convenuta ha prodotto la documentazione richiesta in edizione, precisando che
dal 1. gennaio 2025 vi è stato un adeguamento al rincaro del 2.5% non ravvisabile
nei documenti prodotti a motivo del ricalcolo delle prestazioni contestualmente
al sovrindennizzo (XXX+1/4).
considerato in diritto
2.1. Giusta
l’art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1. gennaio 2012; RL 852.100).
Con riferimento alla competenza
territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio
svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu
assunto.
Per
quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data
nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni
specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo.
Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP
le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di
libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai
contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non
sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella
previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti
nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid.
2b e riferimenti ivi citati).
Circa la competenza personale,
l’art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di
diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni
minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di
quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dall’altro, alle fondazioni di previdenza
a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF 119 V 443; RDAT I-1994, pag.
195; SZS 1994 pag. 65, RDAT-I 1993, pag. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V
247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a., 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, 1998, pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La
jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de
procédure, in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach
BVG, in: SZS 1983, pag. 174). Con la prima revisione della LPP la via
secondo l’art. 73 LPP è stata aperta anche per controversie in essere nei
confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti
dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
In concreto risulta pacifica la
competenza territoriale del TCA, il luogo dell’azienda presso il quale
l’assicurato era attivo essendo il Canton Ticino (cfr. supra consid. 1.1.).
Altrettanto pacifica è la competenza materiale, trattandosi di una controversia
tra un assicuratore LPP ed un avente diritto riguardante la previdenza
professionale obbligatoria e sovraobbligatoria.
Il quesito a sapere se la
convenuta debba rispondere anche per l’(in)agire della Fondazione ________ concerne
la (contestata) legittimazione passiva della convenuta e, come tale, è una
questione di diritto materiale (cfr. DTF 147 V 2 consid. 3.2.1 con rinvii).
2.2. Tre sono gli oggetti del
contendere: il primo è la domanda a sapere se la Fondazione CV1, a torto o a
ragione, ha ridotto le rendite d’invalidità a AT1 a seguito di un asserito
sovrindennizzo. Il secondo è il quesito a sapere se la Fondazione CV1 ha
lecitamente interrotto il versamento della rendita per la figlia ________ per
il periodo dal 1. novembre 2021 al 31 marzo 2024. Il terzo è sapere se la
convenuta debba rispondere per l’(in)agire della Fondazione ________.
2.3. L’attore contesta che vi sia un
sovrindennizzo, censurando l’utilizzo dei redditi da valido e da invalido
determinati nella procedura AI ed utilizzati dalla convenuta quale guadagno
presumibilmente perso (artt. 34a cpv. 1 in fine e cpv. 5 lett. a in fine LPP e
24 cpv. 6 OPP 2, rispettivamente quale reddito che può presumibilmente essere
conseguito (art. 24 cpv. 1 lett. d OPP 2) per il calcolo del sovrindennizzo.
Da parte sua, la convenuta si
ritiene vincolata agli accertamenti medici ed economici esperiti dall’Ufficio
AI confluiti nelle decisioni del 22 luglio 2016, cresciute incontestate in
giudicato e confermate in esito alle revisioni.
Occorre dunque esaminare i seguenti
disposti.
L’art. 69 LPGA sancisce, tra
l’altro, il principio generale del divieto di sovrindennizzo:
"
Art. 69 Sovraindennizzo
1Il
concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un
sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovrainennizzo sono
considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite
all’avente diritto in base all’evento dannoso.
2Vi è
sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmene dovute superano il guadagno
di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento
assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed
eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti.
3Le
prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono
esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi
invalidi e per menomazione dell’integralità. Per le prestazioni in capitale è
tenuto conto del valore della corrispondente rendita.”
L’art. 69 LPGA non trova
applicazione alla previdenza professionale (Hürzeler, BSK-BVG, n. 2, 16, 22 e
26 ad art. 69 LPGA; Kieser, ATSG Kommentar, 2024, n. 28 in fine e 101 ad art.
69 LPGA), ragione per cui occorre far capo ai disposti della LPP e dell’OPP 2
in concreto rilevanti.
L’art. 34a LPP presenta il
seguente tenore:
"
Art. 34a Coordinamento e prestazione anticipata
1L’istituto
di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle
dell’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e
scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del
guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.
2Se vi è
concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni
analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo 66 capoverso 2
LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se
l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di
prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 della legge
federale 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare.
3La
prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.
4La
riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell’età di riferimento e la
riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell’assicurato non
devono essere compensati.
5Il
Consiglio federale disciplina:
a. le
prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;
b. il calcolo
della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte
altre prestazioni secondo il capoverso 4;
c. il
coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia.”
In base alla delega di cui
all’art. 34a cpv. 5 lett. a LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato l’art. 24
OPP 2 (“Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento
dell’età ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i superstiti”)
nella versione del 1° gennaio 2017, concernente la fattispecie in esame e che presenta
il seguente tenore:
"
Art. 24 Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del
raggiungimento dell’età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i
superstiti
(art.34a LPP)
1Per la
riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età di
riferimento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l’istituto di
previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:
a. le
prestazioni per i superstiti e le prestazioni d’invalidità che vengono versate
all’avente diritto sulla base dell’evento dannoso da parte di assicurazioni
sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale
sono conteggiate al loro valore di trasformazione in rendita;
b. le
indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;
c. le
indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate
almeno per metà dal datore di lavoro;
d. per i
beneficiari di prestazioni d’invalidità, il reddito dell’attività lucrativa o
il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.
2Non può
conteggiare le seguenti prestazioni né i seguenti redditi:
a. assegni
per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell’integrità, indennità in
capitale, contributi per l’assistenza e prestazioni analoghe;
b. il reddito
supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di
reintegrazione secondo l’articolo 8a della legge federale del 19 giugno 1959 su
l’assicurazione per l’invalidità.
3Le
prestazioni per i superstiti a favore di vedovi o dei partner registrati
superstiti e degli orfani sono conteggiate insieme.
4L’avente
diritto deve fornire all’istituto di previdenza informazioni su tutte le
prestazioni e su tutti i redditi conteggiabili.
5L’istituto
di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l’estensione di una
riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo
importante.
6Il
guadagno presumibilmente perso dall’assicurato corrisponde all’intero reddito
dell’attività lucrativa o al reddito sostitutivo che l’assicurato avrebbe
presumibilmente conseguito senza l’evento dannoso.”
Fatti
I citati disposti sono
direttamente applicabili alla previdenza professionale obbligatoria, senza che
vi sia bisogno di inserirli nel regolamento previdenziale (DTF 142 V 75 consid.
3.1 con rinvii giurisprudenziali; Hürzeler, in: Schneider/Geiser/Gächter, LPP
et LFLP, 2020, n. 9 ad art. 34a LPP con rinvii giurisprudenziali; per la
previdenza professionale più estesa vedasi la STCA 34.2019.10 del 20 agosto
2019 consid. 2.4. in initio).
Per contro, la dottrina
maggioritaria ritiene che i citati disposti non siano direttamente applicabili
alla previdenza professionale più estesa, ragione per cui gli istituti di
previdenza sono liberi di riprendere le disposizioni della legge e dell’ordinanza,
come pure di prevedere soluzioni diverse (come ad esempio un diverso limite per
il sovrindennizzo), atteso che le garanzie costituzionali minime devono essere
rispettate (vedasi STCA 34.2019.10 del 20 agosto 2019 consid. 2.4. con
riferimenti; Hürzeler, op. cit., n. 10 e 11 ad art. 34a LPP con riferimenti;
Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2021, n. 9 ad art. 34a LPP e n. 4 ad art.
24 OPP 2).
Di principio tornano applicabili
i disposti legali e regolamentari in vigore al momento del calcolo del
sovrindennizzo (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen
Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 133; Vetter-Schreiber, op. cit., n. 58 ad art. 24
OPP 2 con riferimenti giurisprudenziali).
Conseguentemente, in casu torna
applicabile il regolamento di previdenza della convenuta in vigore dal 1.
gennaio 2024 (V/4) (di seguito: Regolamento) (cfr. supra consid. 1.5.):
"
4.4.4 Sovrassicurazione
1Le
prestazioni ai sensi del presente regolamento vengono versate come complemento
alle prestazioni di altre assicurazioni aziendali o sociali svizzere o
straniere. Tuttavia, la persona avente diritto non deve ottenere profitti
indebiti dal concorso di tutte queste prestazioni.
2Un
profitto indebito sussiste quando le prestazioni derivanti dal presente
regolamento di previdenza e destinate a superstiti o a invalidi, insieme ad
altri redditi computabili (secondo la cifra 4.4.2), superano il 90% del salario
presumibilmente perso dalla persona assicurata. In questo caso la fondazione
riduce le proprie prestazioni nella misura in cui queste, sommate agli altri
redditi computabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso.”
In
sintesi, il Regolamento riprende quanto previsto dai combinati artt. 34a LPP e
24 OPP2.
2.3.1. Liceità del riesame
Occorre innanzitutto verificare
se il riesame delle condizioni e dell’estensione della riduzione effettuata
dalla convenuta è conforme all’art. 24 cpv. 5 OPP2.
Conditio sine qua non per il
riesame ai sensi dell’art. 24 cpv. 5 OPP 2 è che vi sia stata una modifica
importante della situazione previdenziale. Secondo la giurisprudenza, una
modifica è da considerare importante se vi è un adeguamento delle prestazioni
di almeno 10% a favore o a discapito dell’avente diritto alla rendita
d’invalidità LPP, alternativamente se il diritto alla prestazione previdenziale
non è più oggettivamente conforme alla situazione di fatto o in diritto, atteso
che in quest’ultima ipotesi l’istituto di previdenza nell’eventuale attuazione
della riduzione delle prestazioni deve attenersi ai principi costituzionali
quali la parità di trattamento, il divieto d’arbitrio e la proporzionalità (STF
9C_595/2017 del 27 giugno 2018 consid. 3.3.; Moser, BSK-BVG, 2020, n. 21 ad
art. 34a LPP con rinvii giurisprudenziali; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019,
n. 1136 e 1228 con rinvii giurisprudenziali; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 75
Versicherungsfragen und Leistungsfälle, 2023, pag. 198; Stauffer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag.
146 e seg.; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2021, n. 15 ad art. 34a LPP e
n. 32 ad art. 24 OPP 2).
Qualora un singolo fattore di
calcolo delle prestazioni subisca una modifica importante ai sensi del citato
disposto, l’istituto di previdenza (rispettivamente il giudice delle
assicurazioni sociali) è tenuto a riesaminare “a tutto tondo” (ted. allseitig)
sotto il profilo fattuale e giuridico senza alcun vincolo a precedenti
accertamenti, se ed in che misura vi è un sovrindennizzo (Moser, op. cit., n.
36 ad art. 34a LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1200; Stauffer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag.
146 e seg.), ciò che può comportare anche una (sovra)compensazione del fattore
di calcolo (DTF 143 V 91 consid. 4.2).
Nel caso concreto, con scritto
del 4 agosto 2016 la convenuta aveva riconosciuto a AT1 una rendita
d’invalidità di complessivi fr. 38'190 annui (cfr. supra consid. 1.3.). Siccome
l’attore non aveva tempestivamente prodotto gli attestati di studio della
figlia ________ (cfr. supra consid. 1.4.), la convenuta ha interrotto
l’erogazione della rendita d’invalidità per quest’ultima, precedentemente
fissata ad annui fr. 4'774, a far tempo dal 1. novembre 2021 (della liceità
dell’interruzione della rendita a favore della figlia ________ si dirà nel
prosieguo, cfr. infra consid. 2.6.2.).
Vi sarebbe quindi stata una
riduzione delle prestazioni di oltre il 10% (ca. 12,5%), ciò che configura una
modifica importante della situazione previdenziale ai sensi dei surriferiti
dettami giurisprudenziali e dottrinali.
Pertanto, la convenuta era
legittimata a riesaminare le prestazioni previdenziali riconosciute all’attore,
come in concreto avvenuto (cfr. supra consid. 1.5.). Tale questione va distinta
dalla domanda a sapere se in concreto vi è stato effettivamente (ed
eventualmente in che misura) un sovrindennizzo.
2.4. Sovrindennizzo: guadagno
presumibilmente perso
Per quanto concerne il guadagno
presumibilmente perso, l’attore sostiene che esso corrisponde alla media dei
redditi effettivamente percepiti dal 2008 al 2013, aggiornati al 2024,
alternativamente alla media dei redditi effettivamente percepiti dal 2011 al
2013, sempre aggiornati al 2024 (cfr. supra consid. 1.10. e 1.12.).
Da parte sua, la convenuta
ritiene di essere vincolata alla valutazione economica operata dall’Ufficio AI
e quindi al salario da valido accertato dall’amministrazione su base statistica,
aggiornato negli anni (cfr. supra consid. 1.11. e 1.15.).
Occorre dunque determinare il
guadagno presumibilmente perso.
2.4.1. Il guadagno presumibilmente perso
dall’assicurato è definito quale intero reddito dell’attività lucrativa o reddito
sostitutivo che l’assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l’evento
dannoso (artt. 34a cpv. 1 in fine e cpv. 5 in fine LPP e 24 cpv. 6 OPP 2).
Secondo la giurisprudenza, il
guadagno presumibilmente perso è il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe
potuto percepire senza l’invalidità e che dev’essere determinato al momento in
cui si pone la questione del sovrindennizzo (DTF 143 V 91 consid. 3.2, 137 V 20
consid. 5.2.3.1., 129 V 150 consid. 2.3 con riferimenti, 122 V 151 consid. 3c;
STF 9C_934/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 2.1; STFA B 93/2001 dl 12 dicembre
2022 consid. 3.1; Hürzeler, op. cit., n. 18 ad art. 34a LPP). Il guadagno
presumibilmente perso è sempre espresso in termini lordi (STF 9C_988/2010
dell’11 dicembre 2011 consid. 4.2 con riferimenti; Menzi,
Koordinationskuriositäten und –hindernisse in der Praxis – Ein
Erfahrungsbericht, in: HAVE 2014, pag. 131, Vetter-Schreiber, op. cit., n. 13
ad art. 34a LPP).
Il guadagno presumibilmente perso
rappresenta dunque il limite superiore per il calcolo del sovrindennizzo (DTF
122 V 306 consid. 5 con riferimenti; Moser, op. cit., n. 41 ad art. 34a LPP; Vetter-Schreiber,
op. cit. m. 13 ad art. 34a LPP) e, quale fattore di calcolo, può essere sempre
rivalutato contestualmente all’accertamento di un eventuale sovrindennizzo (DTF
125 V 163 consid. 3.a) e DTF 123 V 193 consid. 5a con riferimenti; cfr. supra
consid. 2.3.1.). Tale guadagno non corrisponde forzatamente al guadagno
assicurato AVS o al reddito effettivamente percepito prima della realizzazione
dell’evento assicurato e non è limitato nominalmente (DTF 126 V 471 consid.
4a).
Di principio, per determinare il
guadagno presumibilmente perso si deve partire dal reddito effettivamente
conseguito prima del danno alla salute, tenendo conto di tutte le modifiche
(rincaro, l’aumento reale dei salari, avanzamenti professionali, ecc.) che con
verosimiglianza preponderante sarebbero occorse senza l’insorgenza
dell’invalidità (DTF 137 V 27 consid. 5.2.3.1 con rinvii giurisprudenziali e
dottrinali, 129 V 150 consid. 2.3, 122 V 151 consid. 3c; STF 9C_434/2012
dell’11 ottobre 2012 consid. 2.1. e 2.4., 9C_34/2011 del 3 maggio 2011 consid.
4.1; Hürzeler, op. cit., n. 18 ad art. 34a LPP; Stauffer, Berufliche Vorsorge,
n. 1195; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge,
in: RBS 2019, pag. 136 con rinvii giurisprudenziali; Stauffer, Berufliche
Vorsorge, 75 Versicherungsfragen und Leistungsfälle, 2023, pag. 203;
Vetter-Schreiber, op. cit., n. 33 e 39 ad art. 24 OPP2).
Tuttavia, in alcune situazioni è
ragionevole o imprescindibile affidarsi a dei valori medi per esigenze pratiche,
rispettivamente probatorie (Vetter-Schreiber, op. cit., n. 39 ad art. 24 OPP2),
atteso che le tabelle salariali
dell’Ufficio federale di statistica non sono applicabili se prima dell’evento
assicurato vigeva un consolidato e stabile rapporto di lavoro (citata STF
9C_434/2012 consid. 2.4; SZS 2013 pag. 84).
Secondo
Vetter-Schreiber (op. cit., n. 39-41 ad art. 24 OPP2), qualora per
l’adeguamento del reddito ipotetico al rincaro non può essere fatto riferimento
alle indicazioni dell’ex datore di lavoro e neppure ai dati del settore
interessato, l’utilizzo dell’indice nazionale dei prezzi al consumo risulta
essere una valida alternativa. Sempre secondo tale autore, per determinare
l’ipotetico aumento reale del salario possono essere utili informazioni dell’ex
datore di lavoro riguardo all’evoluzione dei salari, eventualmente combinati
con la visione di attestati di lavoro, dati salariali ed eventualmente
contratti collettivi. Occorre tuttavia tenere conto che in caso di malattia
l’evoluzione del salario può essere fortemente frenata, che nella prassi
generalmente nei confronti dell’invalido l’ex datore di lavoro fornisce una
previsione piuttosto favorevole oppure in passato il collaboratore parzialmente
incapace al lavoro ha beneficiato di una remunerazione non corrispondente alle
condizioni concrete. Secondariamente, può essere utile l’indicazione fornita
Considerandi
dall’ex datore di lavoro sulla passata evoluzione salariale di tutti i
collaboratori. Possono essere infine utili dati statistici regionale
sull’evoluzione dei redditi del settore interessato oppure prognosi sulla
futura evoluzione salariale nel settore in discussione
Va
in ogni caso ricordato che le tabelle salariali dell’Ufficio federale di
statistica non sono applicabili nella misura in cui vigeva un consolidato e
stabile rapporto di lavoro (citata STF 9C_434/2012 consid. 2.4; Moser, op.
cit., n. 45 ad art. 34a LPP).
Nel
reddito presumibilmente perso può essere tenuto conto degli eventuali
avanzamenti professionali solo se vi sono concreti indizi in tal senso, segnatamente
dei corsi di perfezionamento iniziati oppure accordi di riqualificazione
professionale da parte del datore di lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit., n. 42
e 43 ad art. 24 OPP 2, Hürzeler, op. cit., n. 29 ad art. 34a LPP e Stauffer,
Berufliche Vorsorge, n.1194).
Al reddito ipotetico vanno di principio aggiunti, secondo
la giurisprudenza, gli assegni familiari che l’assicurato avrebbe percepito se
non fosse divenuto invalido (STCA 34.2016.37 del 1. giugno 2017 consid. 2.5. in
fine con riferimenti).
2.4.2
Secondo la giurisprudenza federale,
nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria vi è congruenza
(talvolta definito “parallelismo” dall’Alta Corte nelle pronunzie meno recenti)
tra i redditi da valido e da invalido (art. 16 LPGA) accertati dall’ufficio AI ed
il guadagno presumibilmente perso (combinati artt. 34a cpv. 1 in fine e cpv. 5
lett. a in fine LPP e 24 cpv. 6 OPP2), rispettivamente il reddito che il
beneficiario di prestazioni d’invalidità può presumibilmente (ancora) conseguire
(art. 24 cpv. 1 lett. d e cpv. 6 OPP 2) (DTF 144 V 166 consid. 3.2.2 con
riferimenti, 140 V 399 consid. 5.2.1 e 137 V 20 consid. 2.2; STF 9C_595/2017
consid. 3.2.2.; cfr. Hürzeler, op. cit., n. 19 ad art. 34a LPP).
Va precisato che non si può
parlare di una sovrapposizione completa dei summenzionati concetti, poiché i
redditi determinati dall’Ufficio AI sono riferiti ad un mercato del lavoro che
si suppone equilibrato (sul concetto, teorico ed astratto, del mercato del
lavoro equilibrato vedasi STCA 32.2024.72 del 17 marzo 2025 consid. 2.7.1.2.
con riferimenti), mentre che il guadagno presumibilmente perso ed il reddito
presumibilmente conseguibile devono considerare le circostanze e le possibilità
specifiche dell’assicurato contestualmente al mercato del lavoro effettivo,
atteso che incombe all’assicurato addurre, motivare e sostanziare, producendo
le relative prove, le circostanze personali e le condizioni specifiche di
mercato che giustificano fare astrazione dai redditi da valido e da invalido
determinati dall’ufficio AI (STF B 119/06 del 7 novembre 2007 consid. 3.3 e B 83/06 del 26 gennaio 2007 consid. 6., entrambe con rinvii giurisprudenziali e
dottrinali; DTF 134 V 64 consid. 4.2.2., 137 V 20 consid. 5.2.3.1; STF
9C_714/2013 del 12 giugno 2014 consid. 5.3 e 9C_819/2018 del 28 maggio 2019
consid. 2.3.2; Vetter-Schreiber, op. cit., n. 34 ad art. 24 OPP 2).
Dal profilo procedurale, vige una
presunzione legale secondo cui la decisione ed i relativi parametri utilizzati
dell’Ufficio AI esplicano un effetto vincolante (ted. Bindungswirkung)
per l’istituto di previdenza attivo nella previdenza professionale obbligatoria
(Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1033). L’effetto vincolante deriva dagli
artt. 23, 24 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LPP, disposti che si collegano o riprendono
quanto previsto dalla LAI (STF 9C_333/2019 del 24 settembre 2019 consid. 2.1.
con rinvii giurisprudenziali; crit. il Tribunale delle assicurazioni del Canton
San Gallo nella Sentenza IV 2016/46 del 27 aprile 2018 consid. 1.2.-1.4.).
L’orientamento verso l’assicurazione invalidità si riferisce in particolar modo
ai presupposti materiali concernenti il diritto alla rendita, la sua entità, il
suo importo e l’inizio del diritto (al versamento) della stessa (DTF 133 V 67
consid. 4.3.2. e seg.). In effetti, nella previdenza obbligatoria il concetto
di invalidità è il medesimo (cfr. STCA 34.2022.28 del 24 aprile 2023 consid.
2.3
con rinvii giurisprudenziali e dottrinali e la STF 9C_473/2017 del 27
giugno 2018 consid. 5.2).
L’istituto di previdenza non è
tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. Innanzitutto,
a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono insostenibili (DTF 134 V 64,
133.
V 67, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c, 212; 215 consid. 4c; 218
consid. 4; 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47;
STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Blaser, op.
cit., pag. 21; Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1157 con rinvio alla DTF 120 V
109; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del
quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo
non vincolante per l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli
atti esistenti al momento in cui la decisione è stata resa).
Nella STF 9C_165/2022 del 16
marzo 2022 il Tribunale federale ha sviluppato la seguente considerazione
(sottolineature del redattore):
"
6.2
Nach der gesetzlichen Konzeption der Invalidenversicherungen aus
Erster und Zweiter Säule sind die Festlegungen der IV-Stelle bezüglich
Entstehung, Höhe und Beginn des Rentenanspruchs grundsätzlich für die
Invalidenrente der obligatorischen beruflichen Vorsorge massgebend und
verbindlich. Voraussetzung dafür ist, dass die Einrichtung der beruflichen
Vorsorge in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen wurde,
die konkrete Fragestellung für die Beurteilung des Rentenanspruchs gegenüber
der Invalidenversicherung entscheidend war
und
die
invalidenversicherungsrechtliche Betrachtungsweise aufgrund einer gesamthaften
Prüfung der Akten nicht als offensichtlich unhaltbar erscheint (BGE 138 V 409 E. 3.1; 133 V 67 E. 4.3.2; 130 V 270 E. 3.1). Für die Beurteilung der
Frage, ob sich die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung als
offensichtlich unhaltbar erweist, ist auf die Aktenlage abzustellen, wie sie
sich bei Verfügungserlass präsentierte. Nachträglich geltend gemachte
Tatsachen oder Beweismittel, welche im invalidenversicherungsrechtlichen
Verfahren nicht von Amtes wegen hätten erhoben werden müssen, sind nur
beachtlich, sofern sie von der Verwaltung oder bei damaligem
Beschwerdeverfahren vom Gericht im Rahmen einer prozessualen Revision hätten
berücksichtigt werden müssen (BGE 138 V 409 E. 3.1; 130 V 270 E. 3.1;
Urteil 9C_304/2021 vom 28. Juli 2021 E. 3.3). Das im
invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren festgelegte Valideneinkommen muss
dem Grundsatz nach auch in der berufsvorsorgerechtlichen Überentschädigungsberechnung
Berücksichtigung finden. Ausgangspunkt ist daher das Prinzip der Kongruenz von
Valideneinkommen und mutmasslich entgangenem Verdienst im Sinne von Art. 24
Abs. 6 BVV 2. Im sinne einer Vermutung ist davon auszugehen, dass das von der
IV-Stelle festgelegte Valideneinkommen dem mutmasslich entgangenen Verdienst
entspricht (BGE 144 V 166 E. 3.2.2; 143 V 91 E. 3.2; 140 V 399 E. 5.2.1; MARKUS
MOSER, in: Marc Hürzeler/Hans-Ulrich Stauffer [Hrsg.], Basler Kommentar
Berufliche Vorsorge, 2021, N. 42 zu Art. 34a BVG; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG/FZG-Kommentar,
4.
Aufl. 2021, N. 34 zu Art. 24 BVV 2).”
In tal senso vedasi anche DTF 133
V 67 consid. 4.3.2, 118 V 35 consid. 2b/aa; STF 9C_115/2024 del 23 luglio 2024
consid. 4.2., 9C_381/2022 del 19 luglio 2023 consid. 2.2.1. con riferimenti (commentata
da Kern, BVG: Bindungwirkung, Eintritt der massgebenden Arbeitsunfähigkeit,
Weiterversicherung nach Art. 26a BVG, in: Handicap und Recht 07/2023), 9C_333/2019
del 24 settembre 2019 consid. 2.1., 9C_533/2017 del 28 maggio 2018 consid.
2.2., 9C_590/2015 del 18 luglio 2016 consid. 4.1., 9C_971/2009 del 14 giugno
2011.
consid. 3.3; STFA I 808/05 del 9 giugno 2006 consid. 3 e 4.2, in SVR 2007
IV n. 3, pag. 9 e seg. e Sentenza VSKLA.2020.4 del 12 marzo 2021 del Tribunale
delle assicurazioni del Canton Soletta, consid. 3.1).
Nella DTF 143 V 434 (= STF
9C_321/2017 del 20 novembre 2017) la nostra Massima Istanza ha sancito quanto
segue (sottolineature del redattore):
"
2.3
Eine versicherte Person hat nur so lange Anspruch auf
Invalidenleistungen der beruflichen Vorsorge, als die Voraussetzungen für ihre
Ausrichtung erfüllt sind. Sowohl bei der obligatorischen Vorsorge, bei der
die Änderung oder Aufhebung einer Rente den gleichen materiellen
Voraussetzungen unterstellt ist wie die Revision oder Wiedererwägung einer
Rente der Invalidenversicherung (BGE 133 V 67 E. 4.3.1 S. 68), als auch in
der weitergehenden Vorsorge muss der Leistungsanspruch grundsätzlich
angepasst werden, wenn er den gegenwärtigen tatsächlichen Verhältnisse objektiv
nicht oder nicht mehr entspricht (BGE 141 V 127 E. 5.2 S. 133; BGE 138 V 409). Auch wenn eine Vorsorgeeinrichtung sich grundsätzlich an die
Entscheidungen der Invalidenversicherung hält, ist es aus Gründen der
Gleichbehandlung der Versicherten rechtens, wenn sie ihre Leistungen anpasst,
wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass diese aufgrund von offensichtlich
unhaltbaren Kriterien gewährt worden sind. Ebenso wenig wie eine
Vorsorgeeinrichtung an einen Entscheid der Invalidenversicherung gebunden ist,
wenn dieser offensichtlich unhaltbar ist, besteht eine Bindungswirkung, wenn
sie die offensichtliche Fehlerhaftigkeit des Entscheides, auf welchen sie sich
abgestützt hatte, erst nachträglich erkennt. Dabei hat sich die
Vorsorgeeinrichtung bei ihrem Entscheid an die verfassungsmässigen Schranken
(wie Rechtsgleicheit, WIllkürverbot und Verhältnismässigkeit; BGE 140 V 348 E.
2.1
S. 350) zu halten (BGE 141 V 405 E. 3.6 S. 412; BGE 138 V 409 E 3.2 S. 415
f.; Urteil 9C_604/2014 vom 31. März 2015 E. 3.1).”
Secondo la surriferita giurisprudenza,
dunque, gli accertamenti degli organi dell’AI sono vincolanti nell’ambito della
previdenza professionale obbligatoria, a condizione che l’istituto di
previdenza professionale sia stato coinvolto nella procedura AI, che la
questione oggetto di controversia fosse stata decisiva per la fissazione del
diritto alla rendita AI e che la valutazione dell’ufficio AI non appaia
manifestamente insostenibile alla luce di tutta la documentazione agli atti al
momento dell’emanazione della decisione. Fatti o mezzi di prova successivi alla
decisione AI e che non avrebbero dovuto essere acquisiti d’ufficio nella
procedura AI sono rilevanti solo se essi avrebbero dovuto essere considerati
dall’amministrazione o dal giudice nell’ambito di una revisione processuale
poiché giustificanti una nuova valutazione della decisione formale originaria
cresciuta in giudicato formale.
In una pronunzia del 9 giugno
2006.
l’allora Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato ad esprimersi
sull’effetto vincolante del grado di invalidità stabilito dall’Ufficio AI per
un istituto di previdenza, aveva sviluppato le seguenti considerazioni (STFA I 808/05 del 9 giugno 2006, in: SVR 2007 IV nr. 3, pagg. 8-10, sottolineature del
redattore):
"
2.2
Könne die Beschwerdegegnerin den durch die IV-Stelle grob
ermittelten Invaliditätsgrad nicht anfechten, werde er in der Regel von der
beruflichen Vorsorge tel quel übernommen. […]
3.
[…] Stellt die
Vorsorgeeinrichtung auf die invalidenversicherungsrechtliche Betrachtungsweise
ab, muss sich die versicherte Person dies entegegenhalten lasse, soweit
diese für die Festlegung des Anspruchs auf eine Rente entscheidend war, und
zwar ungeachtet dessen, ob die Vorsorgeeinrichtung im
invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren beteiligt war oder nicht; auch hier
bleibt die offensichtliche Unhaltbarkeit der Invaliditätsbemessung durch
die IV-Stelle vorbehalten (in BGE 130 V 501 nicht publizierte E. 2.3.1 mit
Hinweisen [=SVR 2005 BVG Nr. 5 S. 15 E. 2.3.1]).
[…]
4.2
[…] Hat sich die
Versicherte den grob geschätzten Invaliditätsgrad in einem allfälligen
berufsvorsorgerechtlichen Verfahren nicht entgegen halten zu lassen, fehlt
es ihr an einem schutzwürdigen Interesse zur Anfechtung dieses
Invaliditätsgrades. An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Einerseits
kann von den Organen der Invalidenversicherung nicht verlangt werden, den
Invaliditätsgrad genau festzulegen, wenn für ihre Belange eine grobe Schätzung
genügt und der bei ihr versicherten Person die höchstmögliche Leistung,
nähmlich eine ganze Rente, zusteht. In diesem Zusammenhang ist mit der
IV-Stelle hervorzuheben, dass es nicht angeht eine anlässliche, in vielen
Fällen teure medizinische Gutachten benötigende Abklärung des
Invaliditätsgrades auf Kosten der Invalidenversicherung zu verlangen, obwohl
die Invalidenversicherung der entsprechenden Ergebnisse für die Prüfung des
Leistungsanspruchs gar nicht bedarf. Andererseits liegt die Rechtsprechung auch
im Interesse der versicherten Person, ist sie doch nicht gehalten, bereits im
Verfahren vor den Organen der Invalidenversicherung einen höheren als den für
die Zusprechung einer ganzen Rente notwendigen Invaliditätsgrad geltend zu
machen und allenfalls beschwerdeweise durchzusetzen. Vielmehr kann sie sich
auf das berufsvorsorgerechtliche Verfahren konzentrieren. Auch diesbezüglich
ist festzuhalten, dass es nicht Sache der Invalidenversicherung ist, aufwändige
(Rechtsmittel-)Verfahren durchführen zu müssen.
4.3
Würde, wie
von der Vorinstanz erwogen, die Festsetzung des Invaliditätsgrades in der
hier zu beurteilenden Konstellation volle Bindungswirkung entfalten, wäre eine
versicherte Person, der weiterhin eine ganze Invalidenrente zusteht, gehalten,
einen höheren Invaliditätsgrad stets auch geltend zu machen, um im Rahmen einer
allfälligen Invalidenrente nach BVG keinen Nachteil zu erleiden. Mit einer derartigen, allenfalls nachteiligen Auswirkung würden aber
die meisten Versicherten wohl nicht rechnen. Es wäre
Dispositivo
demnach stossend, ihnen im späteren berufsvorsorgerechtlichen Verfahren die
Bindungswirkung des Entscheides der Invalidenversicehrung vorzuhalten. Auch
in dieser Hinsicht unterscheide sich die hier zu beurteilende Konstellation
deutlich vom Normalfall, bei dem ein präziser Invaliditätsgrad zur Festsetzung
der Invalidenrente ermittelt werden muss: Während angenommen werden kann,
dass Rechtssuchende, welche einen Invaliditätsgrad und die damit verbundene
Höhe der Invalidenrente akzeptieren, sich diese Erkenntnis auch bei der
Festsetzung der Invalidenrente nach BVG anrechnen lassen, kann dies für den
Fall, da eine versicherte Person (weiterhin) eine ganze Rente beziehen kann,
nicht gesagt werden. […]”
In sintesi, se la determinazione
del grado percentuale preciso dell’invalidità in ambito AI non influisce sul
diritto alla prestazione poiché essa è già stata riconosciuta nella misura
massima possibile, un’eventuale impugnativa della decisione AI volta a chiedere
l’accertamento di un grado d’invalidità superiore a motivo di ripercussioni
sfavorevoli in ambito LPP risulterebbe carente di interesse degno di
protezione. Di riflesso, l’istituto di previdenza non può – in una successiva
procedura LPP –dedurre dalla decisione AI un effetto vincolante assoluto circa
il grado d’invalidità poiché, se così fosse, un assicurato beneficiario di una
rendita AI intera sarebbe costretto a far valere costantemente un grado
d’invalidità superiore per non pregiudicare un’eventuale diritto ad una rendita
LPP, ciò che non sarebbe ragionevolmente esigibile (in tal senso vedasi anche
la citata STF 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.3 nella quale l’Alta
Corte aveva usato la medesima ratio, considerando che “[la domanda di, n.d.r.] accertamento
[in sede giudiziaria, n.d.r.] di un grado d’invalidità che non raggiunge
il limite di legge del 40% […] non esplica […] effetto vincolante
perché in una simile evenienza gli organi dell’AI non hanno (avuto) motivo di
determinare esattamente il tasso d’invalidità (cfr. pure sentenze 8C_696/2008
del 3 giugno 2009 consid. 11 e 9C_8/2009 del 30 marzo 2009 consid. 3.2 con
riferimenti).”.
2.4.2.1. Occorre verificare se l’istituto di
previdenza professionale è stato coinvolto nella procedura AI.
L’art. 49 cpv. 4 LPGA prescrive
che se un assicuratore prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro
assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui
la decisione e quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici
dell’assicurato.
Con la dicitura “altro
assicuratore” ai sensi del citato disposto si intende anche un istituto della
previdenza professionale (Genner, BSK-ATSG, n. 62 ad art. 49 LPGA con
riferimento alla DTF 134 V 153 consid. 4.1). Ogni decisione materiale che mette
fine alla procedura può concernere un altro assicuratore. Prima di emanare una
decisione l’assicuratore deve determinare se e quali altri assicuratori possono
essere toccati dalla stessa, ciò che è dovuto, tra l’altro, all’effetto
vincolante (Genner, op. cit., n. 65 ad art. 49 LPGA). Proprio a causa
dell’effetto vincolante, ogni decisione dell’ufficio AI concernente la
concessione di rendita deve essere intimata all’istituto di previdenza con
l’indicazione dei rimedi giuridici, pena il venir meno dell’effetto vincolante
in relazione a tutti gli elementi che determinano il rapporto giuridico
(Genner, op. cit., n. 68 e 69 ad art. 49 LGPA).
Nella procedura in materia di
assicurazioni sociali, l’art. 34 LPGA prescrive che un assicuratore è da
considerarsi parte nella procedura se il suo obbligo prestativo è toccato da
una decisione di un altro assicuratore, ciò che è segnatamente il caso per
quanto concerne l’effetto vincolante per l’istituto di previdenza professionale
degli accertamenti svolti dall’ufficio AI (Bertschart, BSK-ATSG, n. 13 ad art.
34 LPGA con riferimenti giurisprudenziali). In effetti, nella procedura AI all’istituto
di previdenza professionale viene conferito il ruolo di parte con un proprio diritto
di opposizione e ricorso (STCA 34.2022.28 consid. 2.3. con riferimenti; STF
9C_923 del 9 maggio 2016 consid. 4.3.1).
Nella STFA B 26/01 del 29
novembre 2002 (parzialmente pubblicata nella DTF 129 V 73; cfr. il commento di
Schweizer, Mitwirkung der Pensionskasse im IV-rechtlichen Verfahren, in: SPV
03/2003, pag. 9) l’allora Tribunale federale delle assicurazioni aveva sancito che:
"
4.2.1 Im Hinblick auf die verbindliche Wirkung der IV-rechtlichen
Qualifikation […] sind die IV-Stellen […] gehalten, die Vorsorgeeinrichtung(en)
spätestens im Vorbescheidsverfahren (art. 73bis IVV) […]
angelegentlich der Verfügungserföffnung in das IV-rechtlichen Verfahren
einzubeziehen. Wie die Unfallversicherer im Rahmen von Art. 129 UVV trifft auch
die IV-Stelle die Pflicht, die involvierten oder als solche in Betracht
fallenden Vorsorgeeinrichtungen zu ermitteln. Kommt die IV-Stelle diesen
Pflichten zur Gehörsgewährung an die Vorsorgeeinrichtung nicht nach, vermag ihr
Beschluss keine Bindungswirkung für die berufliche Vorsorge zu entfalten.”
In tal senso vedasi anche
Glättli, Das Beschwerderecht der Vorsorgeeinrichtung in der IV und UV, in: SPV
07/2009, pag. 86).
Nella DTF 130 V 270 l’Alta Corte
aveva espresso la seguente considerazione (sottolineature del redattore):
"
3.1 Rechtsprechungsgemäss […] sind die Vorsorgeeinrichtungen im bereich
der gesetzlichen Mindestvorsorge (Art. 6 BVG) an die Feststellungen der Organe
der Invalidenversicherung, inbsesondere hinsichtlich des Eintrittes der
invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit […] gebunden, soweit die
invalidenversicherungsrechtliche Betrachtungsweise auf Grund einer gesamthaften
Prüfung der Akten nicht als offensichtlich unhaltbar erscheint. Hingegen entfällt
eine Bindungswirkung, wenn die Vorsorgeeinrichtung nicht spätestens im
Vorbescheidverfahren (Art. 73bis IVV in der vom 1. Juli 1987 bis 31.
Dezember 2002 in Kraft gestandenen Fassung; AS 1987 456 und AS 2002 3721) und,
nach dessen Ersetzung durch das Einsprachgeverfahren ab 1. Januar 2003,
angelegentlich der Verfügungserföffnung in das invalidenversicherungsrechtliche
Verfahren einbezogen wird (BGE 129 V 73). Hält sich die Vorsorgeeinrichtung
demgegenüber im Rahmen des invalidenversicherungsrechtlich Verfügten, ja stützt
sie sich darauf ab, ist das Problem des Nichteinbezugs des
Vorsorgeversichrerers ins Verfahren der Invalidenversicherung gegenstandslos.
In diesem Fall kommt ohne Weiterungen die vom Gesetzgeber gewollte, in den
Art. 23 ff. BVG zum Ausdruck gebrachte Verbindlichkeitswirkung unter Vorbehalt
offensichtlicher Unrichtigkeit des Entscheides der Invalidenversicherung
zum Zuge. Mit anderen Worten: Stellt die Vorsorgeeinrichtung auf die
invalidenversicherungsrechtliche Betrachtungsweise ab, muss sich die
versicherte Person diese entgegenhalten lassen, soweit diese für die Festlegung
des Anspruchs auf eine Invalidenrente entscheidend war, und zwar ungeachtet
dessen, ob der Vorsorgeversicherer im Verfahren der Invalidenversicherung
beteiligt war oder nicht. Vorbehalten sind jene Fälle, in denen eine
gesamthafte Prüfung der Aktenlage ergibt, dass die Invaliditätsbemessung der
Invalidenversicherung offensichtlich unhaltbar war (Urteil F vom 9 Februar
2004, B 39/03). Nachträglich geltend gemachte Tatsachen oder Beweismittel,
welche im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren nicht von Amtes wegen
hätten erhoben werden müssen, sind nur beachtlich, sofern sie von der
Verwaltung oder bei damaligem Beschwerdeverfahren vom Gericht im Rahmen einer
prozessualen revision hätten berücksichtigt werden müssen (BGE 126 V 311
Erw. 2a).”
In una pronunzia del 24 settembre
2019 (STF 9C_333/2019 del 24 settembre 2019) il TF si è determinato, tra
l’altro, sull’effetto vincolante degli accertamenti dell’Ufficio AI di Argovia
per l’istituto di previdenza professionale. Quest’ultimo, censurando l’effetto
vincolante degli accertamenti effettuati nella procedura AI, sosteneva di non
essere stato coinvolto nella procedura AI, in quanto la decisione dell’Ufficio
AI non gli era stata notificata correttamente, l’amministrazione avendo inviato
la decisione formale per lettera semplice e con l’indicazione “zur
Kenntnisnahme”:
"
4.1. […] Mit ihren Vorbringen bestreitet die Beschwerdeführerin im
Ergebnis eine Bindungswirkung der Verfügung vom 18. Juli 2016 mangels
(gehörigen) Einbezugs ins invalidenversicherungsrechtliche Verfahren. Ihre
Einwände sind nicht stichhaltig. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat,
wurde die Vorsorgeeinrichtung in das Vorbescheidverfahren einbezogen: Mit der
Zustellung des Vorbescheids vom 1. April 2016 hatte sie Kenntnis von der
vorgesehenen Zusprechung einer ganzen Rente an die Beschwerdegegnerin mit
Wirkung ab 1. August 2011 und es stand ihr in der Folge fre,
dagegen Einwand zu erheben. Weiter hätte die Beschwerdeführerin nach
zutreffender Feststellung der Vorinstanz Beschwerde gegen die dem Vorbescheid
entsprechende Verfügung vom 18. Juli 2016 erheben können, da ihr diese
am 25. Juli 2016 von der IV-Stelle zugestellt wurde. Daran ändert entgegen der
Auffassung der Beschwerdeführerin auch der Umstand nichts, dass die Verfügung
der Vorsorgeeinrichtung lediglich “zur Kenntnisnahme” zugestellt wurde und ihr
Name im Verteilter durchgestrichen war. Die von der Beschwerdeführerin
vertretene Auffassung, diese Umstände hätten zur Folge, dass ihr die Verfügung
nicht eräffnet worden sei, ist als überspitzt formalistisch zu betrachten und
daher nicht zu schützen (BGE 142 V 152 E. 4.2 S. 158 mit Hinweisen; vgl. auch
Urteil 9C_18/2016 vom 7. Oktober 2016 E. 5.3.1, in: SVR 2017 BVG Nr. 2 S. 4,
wonach im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren die Berufung auf Formmängel
in jedem Fall ihre Grenze am Grundsatz von Treu und Glauben findet).
Zusammenfassend wäre es der beschwerdeführenden Vorsorgeeinrichtung ohen
Weiteres möglich gewesen, direkten Einfluss auf den Gang des
invalidenversicherungsrechtlichen Verfahrens zu nehmen (vgl. Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts I 416/06 vom 3. Januar 2007 E. 3.2 mit Hinweis auf B 91/04 vom 5. Oktober 2005 E 3.4). Die Beschwerdeführerin wurde in das
invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen, weshalb in formeller
Hinsicht von einer grundsätzlichen Bindungswirkung an die Feststellungen der
IV-Stelle auszugehen ist.”
In casu, sia il progetto di
decisione del 20 maggio 2016 (doc. 99, pag. 303 incarto AI), sia le decisioni
formali del 22 luglio 2016 (doc. 193, pag. 313 e doc. 104, pag. 322 incarto AI)
sono state trasmesse (anche) alla ________ (denominata negli scritti “________”,
“________” e “________”) con l’indicazione “polizza n° ________”,
rispettivamente “________” (cfr. anche doc. 100, pag. 305 incarto AI). Anche gli
scritti dell’Ufficio AI con i quali l’amministrazione – in esito alle revisioni
d’ufficio – ha comunicato all’assicurato che la rendita d’invalidità sarebbe
rimasta immutata sono stati trasmessi alla citata compagnia assicurativa (doc.
113, pag. 350 e doc. 128, pag. 398 incarto AI).
Lo scritto del 4 agosto 2016 con
il quale l’assicurato è stato informato circa il diritto alla rendita LPP è
stato inviato dalla ________ all’assicurato, facendo riferimento esplicito al “Contratto
no ________”, agli stipulanti (“________” da una parte e “Fondazione
CV1” dall’altra) e al “Signor AT1” quale beneficiario
della rendita LPP. In tale scritto la compagnia assicurativa in parola ha fatto
riferimento “ai documenti ricevuti” per riconoscere “un’incapacità al
guadagno dal 30.09.2013” (I/Q), ossia dal momento in cui l’Ufficio AI ha
determinato un’incapacità lavorativa invalidante (cfr. doc. 99, pag. 300
incarto AI).
È quindi pacifico – e peraltro
incontestato – che la convenuta, per il tramite della ________ che ne ha
gestito la corrispondenza, è stata coinvolta nella procedura AI, conformemente
ai disposti legali e alla surriferita giurisprudenza. La Fondazione ha fatto
propri tutti gli accertamenti dell’Ufficio AI, in particolare per quanto
concerne il momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa invalidante,
senza eccepire alcunché.
Pertanto, la prima delle tre
condizioni che conferiscono l’effetto vincolante alla decisione dell’ufficio AI
è adempiuta.
2.4.2.2. Come accennato (cfr. supra consid. 2.4.2.),
gli accertamenti degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti
degli istituti di previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella
procedura AI si sono dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una
rendita d’invalidità AI.
Nella fattispecie in disamina, l’attore
rimprovera alla Fondazione CV1 di aver considerato quale guadagno
presumibilmente perso (artt. 34a cpv. 1 in fine e cpv. 5 lett. a LPP e 24 cpv.
5 OPP 2) il reddito da valido (artt. 16 in fine LPGA e 26 OAI) accertato
dall’Ufficio AI, adducendo che quest’ultimo avrebbe dovuto determinare il
reddito da valido sulla base dei salari effettivamente percepiti prima
dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa invalidante, anziché fondarsi sui redditi
statistici. Sostiene che tale (in)agire da parte dell’Ufficio AI è in ogni caso
ininfluente per rapporto al diritto alla rendita AI, giacché un reddito da
valido superiore (determinato sui salari effettivamente percepiti) –
comportante un grado d’invalidità superiore al 70% calcolato
dall’amministrazione – non avrebbe modificato alcunché per rapporto al suo
diritto ad una rendita AI intera (cfr. I, p.ti 3., 4. e 9. ed XIII, ad 3., 4.,
6., 8. e 9.).
Occorre quindi verificare se la
questione controversa (“konkrete Fragestellung) – ossia la questione di
sapere se l’Ufficio AI ha determinato correttamente il reddito da valido su
base statistica (ripreso poi dalla convenuta quale guadagno presumibilmente
perso) – è stata decisiva per la fissazione del diritto alla rendita AI. In
caso di risposta negativa, l’effetto vincolante dell’accertamento dell’Ufficio
AI nei confronti della Fondazione CV1 verrebbe meno e questa Corte sarebbe
libera di determinare motu proprio il guadagno presumibilmente perso.
Nella citata 9C_381/2022 il TF
aveva precisato che “Unter dem Gesichtspunkt der entscheidenden Bedeutung
ist etwa der von der IV-Stelle ermittelte Invaliditätsgrad in einem Bereich
unterhalb von 40 Prozent […] für die Vorsorgeeinrichtung nicht bindend,
weil der Invaliditätsgrad insoweit nicht genau bestimmt werden muss (Urteil
9C_4/2021 vom 1. März 2021 E. 6.1.3); mangels Erheblichkeit in der
Invalidenversicherung sind auch allfällige Feststellungen der IV-Stelle über
den Verlauf der Arbeitsunfähigkeit mehr als sechs Monate vor Geltendmachung des
Leistungsanspruchs […] unverbindlich (vgl. Urteil 9C_909/2013 vom 16.
April 2014 E. 3). Umgekehrt bindet eine IV-rechtliche Festlegung die
Vorsorgeeinrichtung nur, wenn der normative Kontext der
berufsvorsorgerechtlichen Fragestellung gleich oder vergleichbar ist”
(consid. 2.2.1.).
In una fattispecie giudicata dal
TF nel 2009 e che opponeva il ricorrente all’ufficio AI argoviese, l’assicurato
aveva rimproverato all’amministrazione – tra l’altro – di non aver tenuto conto
che la riduzione del grado d’invalidità in ambito AI (dal 30% al 27%) avrebbe
avuto ripercussioni negative per il suo diritto alla rendita LPP, circostanza
che a mente dell’insorgente doveva essere ravvisata dall’amministrazione (e dal
giudice di prime cure). A questo proposito, la nostra Massima Istanza aveva
precisato che l’effetto vincolante per l’istituto di previdenza professionale
degli accertamenti degli organi dell’AI si estende solo a quegli accertamenti e
valutazioni che sono risultati decisivi per la fissazione del diritto alla
rendita AI, ragione per cui l’effetto vincolante non si poteva automaticamente estendere
all’accertamento del grado d’invalidità calcolato dall’ufficio AI se esso non
raggiungeva comunque il grado pensionabile del 40%, poiché in questo caso
l’ufficio AI non aveva alcun interesse a determinare con maggior precisione il
grado d’invalidità (STF 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 consid. 11; cfr. anche le
citate STF 9C_165/2022, 9C_971/2009, STFA I 808/05 di cui al consid. 2.4.2. e
la STF 9C_8/2009 del 30 marzo 2009 consid. 3.2 e 3.3).
A mente di questa Corte, la ratio
della summenzionata pronunzia è applicabile anche nel caso in cui il grado
d’invalidità calcolato dall’Ufficio AI sia già del 70% o superiore e che
pertanto una determinazione più precisa (al rialzo) dello stesso non avrebbe
alcun effetto sul diritto alla rendita (intera) (vedasi anche la citata STF
9C_971/2009 consid. 3.3.).
Ora, per esaminare il diritto
alla rendita, l’Ufficio AI aveva operato il confronto dei redditi ex art. 16
LPGA. A fronte di un reddito da valido determinato su base statistica di fr.
92'444 e di un reddito da invalido di fr. 29'776.35 (fr. 66'169.70 per attività
semplici e ripetitive, valore mediano, riduzione del 50% per incapacità
lavorativa ed applicando una riduzione sociale del 10%) l’Ufficio AI aveva
calcolato un grado d’invalidità pensionabile del 70% dal 1. ottobre 2015 con
conseguente diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2016 (art. 88a cpv. 1
OAI; cfr. supra consid. 1.2.).
Ne consegue che la questione
controversa non sarebbe in ogni caso stata decisiva per la fissazione del
diritto alla rendita AI, giacché, anche un reddito da valido superiore con
conseguente aumento del grado d’invalidità oltre il 70% non avrebbe mutato
nulla circa la fissazione del diritto di AT1 ad una rendita intera AI.
Pertanto, già per questo motivo il
reddito da valido determinato su base statistica dall’Ufficio AI non ha effetto
vincolante per la convenuta nel calcolo del sovrindennizzo.
2.4.2.3. Come accennato (cfr. supra consid.
2.4.2.), l’effetto vincolante per l’istituto di previdenza non è parimenti dato
se le constatazioni dell’ufficio AI appaiono manifestamente insostenibili alla
luce di tutta la documentazione presente agli atti nella procedura al momento
dell’emanazione della decisione di rendita AI.
La domanda a sapere se la
valutazione degli organi dell’AI è manifestamente insostenibile e se per questo
motivo l’effetto vincolante è caduco configura una questione di diritto che può
essere liberamente esaminata dal giudice (citata STF 9C_333/2019 consid. 2.1.
con rinvii giurisprudenziali).
Secondo la giurisprudenza
federale, la valutazione dell’ufficio AI è manifestamente insostenibile se risulta
arbitraria (tra le altre DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Vi è arbitrio se la
decisione viola una norma o un indiscusso principio giuridico, difetta di
motivi oggettivi idonei a giustificarla o ancora se viola in modo grossolano il
senso di giustizia (Hürzeler, op. cit., n. 17 ad art. 23; Moser, op. cit., n.
19 e 20 ad art. 23 LPP con riferimenti; Sentenze S 05 97 del 5 settembre 2006
consid. 2b e S 12 25 del 23 ottobre 2012 consid. 1. del Tribunale
amministrativo del Canton Grigioni).
La questione a sapere se vi è una
manifesta insostenibilità è da valutare con riferimento al caso specifico. L’effetto
vincolante è stato negato, ad esempio, in un caso in cui l’ufficio AI aveva
omesso di determinare correttamente il reddito da invalido (Moser, Die
berufsvorsorgerechtliche Bindungswirkung von IV-Entscheiden: “Ruhekissen” oder
“Prokrustesbett”?, in AJP 2002, pagg. 926-928; Weiss, Stellung von
Vorsorgeeinrichtungen der beruflichen Vorsorge im IV-Verfahren, in: HAVE 2023,
pag. 222 con rinvio alla STFA B 50/01 del 21 gennaio 2003 consid. 3).
Nella citata STFA B 50/01
l’allora Tribunale federale delle assicurazioni aveva ribadito il principio
secondo cui l’effetto vincolante degli accertamenti dell’ufficio AI si estende
esclusivamente a quegli accertamenti e valutazioni che sono risultate
determinanti per la fissazione del diritto alla rendita AI (consid. 1. in fine
con rinvio alla STFA B 50/99).
Ne consegue che anche il reddito
da valido – preso quale base per determinare il guadagno presumibilmente perso nell’ambito
di un eventuale sovrindennizzo – determinato dall’ufficio AI può risultare
manifestamente insostenibile (cfr. ad esempio la Sentenza 735 20 304/63 del
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Basilea Campagna del 24
marzo 2022 consid. 4.3.).
Va quindi verificato se in
concreto l’Ufficio AI è incorso in un errore manifesto ed insostenibile nel
determinare il reddito da valido di AT1. Se ciò dovesse essere il caso,
l’effetto vincolante di tale accertamento verrebbe meno anche per questo motivo
ed il reddito da valido andrebbe riesaminato.
Secondo
la giurisprudenza federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14
settembre 2020 consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere
determinato nel modo più concreto possibile. Di regola, ci si baserà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari, o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. STCA 32.2019.24 del 28 gennaio
2020, consid. 2.6.). Questo perché normalmente, in base all’esperienza comune,
la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del
danno alla salute (STF 8C_269/2020 del 15 febbraio 2021 consid. 3.2, 9C_852/2018
del 5 marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V 28 consid. 3.3.2. e 129 V 222
consid. 4.3.1.).
Va
precisato che il reddito senza invalidità è, di principio, l’ultimo salario
conseguito soggetto all’AVS prima dell’insorgenza del danno alla salute
invalidante (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per
l’invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025,
cifra 3301 07/23). Le eccezioni al citato principio dell’esperienza comune sono
– dal profilo del grado probatorio – assoggettate al grado di verosimiglianza
preponderante (STF 8C_504/2018 del 19 ottobre 2018 consid. 3.5.2, 8C_362/2014,
consid. 5.2.3. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168,
pag. 97 e segg., consid. 5b; 4a, b). Suddetto principio è stato codificato
nell’art. 26 cpv. 1 OAI (in vigore dal 1. gennaio 2022).
Qualora
l’ultimo salario percepito fosse superiore alla media, esso può essere preso
come base per determinare il reddito da valido solo se, sempre secondo il grado
di verosimiglianza preponderante, è accertato che l’assicurato lo avrebbe
percepito anche successivamente senza il danno alla salute (tra le altre: STF
8C_362/2014 del 25 giugno 2014, consid. 5.2.3 in fine, 8C_671/2010 del 25
febbraio 2011, consid. 4.5.1., 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3. con
rinvii). Per poter determinarsi su tale questione, i tribunali devono valutare
tutte le circostanze del caso concreto (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 del 3
febbraio 2021 consid. 6.3., pubblicata in SVR 7/2021, UV Nr. 26, p. 123 e
segg.).
Inoltre,
qualora il salario percepito presenti forti fluttuazioni in un arco temporale
relativamente breve, ci si dovrà basare sul reddito medio conseguito su una
forchetta temporale – fino a cinque anni – più estesa (STF 9C_14/2019 del 24
aprile 2019, consid. 2.2.2. con ulteriori rinvii giurisprudenziali, 8C_443/2018
del 30 gennaio 2019, consid. 2.1. con ulteriori rinvii giurisprudenziali,
8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 3. e 4.4 con riferimenti; Gerber,
Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 81 e 96 ad
art. 28a OAI con rinvii giurisprudenziali). Ciò vale sia per gli assicurati
dipendenti che per quelli indipendenti ed è applicabile anche per determinare il
reddito da invalido (STF 9C_341/2022 dell’8 novembre 2022 consid. 4.3. con
rinvii giurisprudenziali; Gerber, op. cit., n. 103 ad art. 28a LAI).
Per
costante giurisprudenza federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non
sarebbe stato più attivo presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito
da valido va determinato sulla base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e
8C_585/2020 succitata).
L’utilizzo
dei valori salariali statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali
dati avverrà solo se non è possibile determinare il reddito da valido e/o da
invalido sulla base e in conformità alle circostanze specifiche del singolo
caso (DTF 142 V 178, consid. 2.5.7 con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA
35.2020.49 del 25 gennaio 2021 consid. 1.6.).
Il TF
ha stabilito che per la determinazione del salario statistico sono di principio
applicabili i dati salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (cfr. STFA U 75/03 del 12 ottobre 2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006).
La giurisprudenza sovraesposta è
stata (parzialmente) codificata dall’art. 26 OAI, in vigore dal 1. gennaio
2022.
In casu, AT1 è stato dipendente
della ________ dal 1. agosto 2007 al 30 giugno 2014 quale “________” al 100%
con contratto a tempo indeterminato, svolgendo la sua attività “prevalentemente
all’estero presso la clientela (in tutto il Mondo)” (cfr. supra consid.
1.1.; docc. 23, 37, 38, 40, 57 e 88 incarto AI). Il danno alla salute, d’ordine
psichiatrico, è riconducibile a gennaio 2013, allorquando l’assicurato è stato
coinvolto in un attentato terroristico occorso durante un soggiorno per motivi
di lavoro in ________ (docc. 7, 25, 41, 65, 66 e 72; doc. 84, pag. 267 incarto
AI), circostanza che ha comportato un’incontestata incapacità lavorativa
invalidante da settembre 2013 (cfr. supra consid. 1.2.; docc. 78, 79 e 83; doc.
84, pagg. 270 e seg. incarto AI; I/Q).
La documentazione agli atti
attesta la seguente evoluzione dei redditi conseguiti nel periodo in cui
l’attore era alle dipendenze della ________ (doc. 104, pag. 325 incarto AI):
Anno d’impiego
Reddito (CHF)
Variazione CHF
Variazione %
2007
71’014
-
-
2008
100’205
+ 29’191
41.10
2009
94’262
- 5’943
5.93
2010
104’066
+ 9’804
10.40
2011
116’177
+ 12’111
11.63
2012
105’262
- 10’915
8.84
2013
114’591
+ 9’329
8.85
2014
7’511
- 107’080
93.39%
Vi è quindi un reddito
effettivamente conseguito per l’anno precedente al danno alla salute (2012) di fr.
105'262.
Dall’esame dell’incarto AI non
emerge alcun elemento che lasci supporre che senza il danno alla salute AT1 non
avrebbe continuato a lavorare per la ________ o che escluda che egli avrebbe
potuto percepire tale reddito anche in futuro. Anzi, il contratto di lavoro (impiego
al 100% a tempo indeterminato) è stato esplicitamente interrotto a causa
dell’impossibilità per l’assicurato di svolgere il suo lavoro per via delle
limitazioni riconducibili al danno alla salute invalidante (cfr. XIII/BB e CC =
doc. 23 incarto AI) e l’attore aveva conseguito un salario pressocché identico
nel 2010 e addirittura superiore nel 2011.
In tali circostanze, non si
ravvisano motivi – e l’Ufficio AI neppure ne ha mai addotto alcuno – che
giustifichi l’applicazione dei dati statistici in luogo del reddito
effettivamente percepito. La valutazione dell’Ufficio AI risulta dunque
arbitraria in quanto in concreto non vi era alcun motivo per discostarsi dai
redditi effettivamente percepiti. Trattandosi di una valutazione manifestamente
insostenibile, anche per tale motivo l’istituto di previdenza non è vincolato
al reddito da valido stabilito dall’Ufficio AI.
Ad ogni buon conto, nell’intervallo
temporale rilevante (2008-2012) il reddito dell’assicurato ha presentato importanti
fluttuazioni, come illustrato nella tabella di cui sopra. Conseguentemente, il
reddito da valido andava determinato, conformemente alla surriferita
giurisprudenza, quale media dei redditi conseguiti dal 2008 al 2012, ossia fr. 103'994.40
per il 2012.
Tale importo va indicizzato sulla
base dei dati ufficiali più recenti pubblicati al momento dell’emanazione della
decisione AI del 22 luglio 2016 (cfr. supra consid. 1.2. in initio; DTF 150 V
67 consid. 5.2). Utilizzando la Tabella T1.1.10 allestita dall’Ufficio federale
di statistica (pubblicata il 22 aprile 2016), Indice dei salari nominali,
Uomini, settore E, divisione 35 (fornitura di energia), risulta un reddito da
valido di fr. 103'994.40 (+0.0%) per il 2013, di fr. 104'514.40 (+ 0.5%) per il
2014 e di fr. 105'455.05 (+0.9%) per il 2015.
Ne consegue che il reddito da
valido al momento dell’emanazione della decisione del 22 luglio 2016 era di fr.
105'455.05.
Per valutare se vi sia un
sovrindennizzo o meno, occorre aggiornare – applicando la metodologia
sovraesposta – il reddito da valido al 2024, ossia all’anno in cui si pone
concretamente la questione del sovrindennizzo (cfr. supra consid. 2.4.1.;
Hürzeler, op. cit., n. 18 ad art. 34a LPP). A tal proposito, occorre far capo
ai dati statistici più recenti, e meglio alla citata tabella nella versione
pubblicata il 22 aprile 2025 dall’Ufficio federale di statistica.
Il reddito da valido era di fr.
105'982.35 (+0,5%) per il 2016, di fr. 106'194.30 (+0,2%) per il 2017, di fr.
105'981.90 (-0,2%) per il 2018, di fr. 107'571.65 (+1,5%) per il 2019, di fr.
105'635.35 (-1,8%) per il 2020, di fr. 106'163.55 (+0.5%) per il 2021, di fr.
107'437.50 (+1.2%) per il 2022, di fr. 109'908.55 (+2.3%) per il 2023 e di fr.
111'667.10 (+1.6%) per il 2024.
2.5. Sovrindennizzo: reddito
presumibilmente conseguibile
L’attore censura il fatto che la
convenuta abbia inserito tra i redditi conteggiabili un reddito presumibilmente
conseguibile – ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. d OPP 2 – di fr. 30'985.55 annui
(arrotondati a fr. 30'986), utilizzando il reddito da invalido stabilito
dall’Ufficio AI contestualmente alle decisioni del 22 luglio 2016,
presumibilmente indicizzato. Sostiene, in estrema sintesi, che dopo la
valutazione dell’Ufficio AI che gli ha conferito il diritto ad una rendita
intera con un grado d’invalidità del 70%, la sua situazione valetudinaria sia
peggiorata, prevalendosi delle refertazioni allestite dal curante dr. ________ (specialista
in psichiatria) e prodotte contestualmente alle revisioni della rendita AI e
nella presente procedura. Tale circostanza, soggiunge, non gli permette (più)
di conseguire alcun reddito da invalido, ragione per cui la Fondazione CV1 non
poteva (più) inserire tra i redditi conteggiabili il reddito da invalido
accertato dall’Ufficio AI, in quanto non più fedefacente. In tal senso, AT1 si
prevale delle refertazioni allestite dal dr. ________ (specialista in
psichiatria) e prodotte contestualmente alle revisioni della rendita AI e nella
presente procedura (I, p.to 9.; XIII, ad 9., pagg. 8-10 e XXV).
Da parte sua, la convenuta
ripropone la tesi di cui si è prevalsa contestualmente alla questione del
reddito da valido determinato dall’Ufficio AI, ossia di essere vincolata agli
accertamenti svolti degli organi AI, rimproverando all’assicurato di non aver
fornito la prova dell’asserzione secondo cui “le condizioni personali di
impiego […] non gli permettono di sfruttare la propria capacità di
lavoro residua in un mercato del lavoro equilibrato”. Essa evidenzia come
un’eventuale modifica della situazione valetudinaria avente di riflesso una
modifica del reddito da invalido andava fatta valere in ambito AI, chiedendo la
revisione delle decisioni del 22 luglio 2016, rispettivamente impugnando tali
decisioni a suo tempo (V, ad 9, pagg. 9 e 10; XXIII, pagg. 10-12; XXV)
2.5.1. Come accennato (cfr. supra consid. 2.3.1.
e 2.4.1.), un istituto di previdenza può riesaminare ed adattare le condizioni
e l’estensione di una riduzione se la situazione si modifica in modo importante
rispetto alla precedente valutazione delle prestazioni LPP erogabili. Tra i
fattori di calcolo che possono causare tale modifica importante vi è il reddito
presumibilmente conseguibile (DTF 143 V 91 consid. 4.2; cfr. supra consid. 2.3.).
Il reddito che può presumibilmente essere conseguito dev’essere determinato,
esattamente come per il guadagno presumibilmente perso (cfr. supra consid. 2.4.1.),
al momento in cui si pone la questione del sovrindennizzo (Stauffer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag.
138 con riferimenti).
Giova altresì rammentare che vi è
congruenza (o parallelismo) – e non sovrapposizione – tra la nozione di reddito
da invalido e di reddito che può presumibilmente essere conseguito ai sensi
dell’art. 24 cpv. 1 lett. d in fine OPP 2) (cfr. supra consid. 2.4.2.; Moser,
op. cit., n. 64-67 ad art. 34a LPP). Quest’ultimo, a differenza del reddito da
invalido, non si riferisce al concetto (astratto e teorico) di mercato del
lavoro che si suppone in equilibrio (cfr. supra consid. 2.4.2.) ma al principio
dell’esigibilità secondo cui bisogna tener conto di tutte le circostanze
oggettive e soggettive anche sotto il profilo del mercato del lavoro effettivo.
Nella valutazione delle circostanze soggettive e delle effettive possibilità
per un assicurato, si deve utilizzare un metro di valutazione oggettivo
(Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS
2019, pag. 139 e seg.; DTF 134 V 64 consid. 4.2.1).
La presunta congruenza tra
reddito da invalido e reddito conseguibile è sconfessata se l’assicurato
dimostra che vi sono circostanze personali e relative al mercato del lavoro che
rendono difficile, rispettivamente non permettono di sfruttare la capacità
lavorativa residua accertata dall’ufficio AI (Moser, op. cit., n. 71 ad art.
34a LPP con rinvio alla DTF 137 V 20 e alla 134 V 64; STF 9C_246/2016 del 31
agosto 2016 consid. 5.2.2.3. e 5.2.3; Stauffer, 75 Versicherungsfragen und
Leistungsfälle, 2023, pag. 214).
Lo scopo e l’obiettivo del
computare il reddito presumibilmente conseguibile è quello di equiparare gli
assicurati parzialmente invalidi che non mettono a frutto la loro residua
capacità lavorativa (senza dar prova di circostanze oggettive e soggettive
avverse), agli assicurati che – conformemente all’obbligo di ridurre il danno –
realizzano effettivamente un reddito da un’attività ritenuta ragionevolmente
esigibile (DTF 137 V 20 consid. 5.2.2 e 134 V 69 consid. 4.1.1).
Il principio dell’esigibilità
impone all’istituto di previdenza che intende ridurre le prestazioni
d’invalidità obbligatorie di concedere all’assicurato invalido parzialmente il
diritto ad essere sentito, cosicché egli possa determinarsi su tutte le circostanze
personali e legate al mercato del lavoro. L’assicurato deve potersi esprimere
circa quelle circostanze che non gli permettono o gli rendono difficile il
conseguimento del reddito presumibilmente conseguibile pari all’ammontare del
reddito da invalido determinato dall’ufficio AI. La garanzia del diritto di
essere sentito richiede di regola un invito esplicito a determinarsi sulle
possibilità di conseguire effettivamente un reddito presumibilmente
conseguibile determinato dal reddito da invalido. Ciò non esclude che una
riduzione della rendita LPP possa avvenire anche per un periodo precedente al
momento in cui è stato conferito il diritto ad essere sentito (Stauffer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag.
140 con riferimenti).
Se l’istituto di previdenza non
concede all’assicurato il diritto di essere sentito prima della riduzione della
rendita d’invalidità ma quest’ultimo – gravato dall’obbligo di collaborazione –
nonostante la possibilità nell’ambito della procedura giudiziaria di prendere
posizione sull’effettiva fruibilità della capacità di guadagno residua non ha
(sufficientemente) addotto, motivato e offerto prove idonee a smentire il
reddito conseguibile determinato dall’istituto di previdenza, egli deve
accollarsi le relative conseguenze, ossia il fatto che il reddito conseguibile
determinato dall’istituto di previdenza assurgerà a valida base di calcolo
dell’eventuale sovrindennizzo (DTF 140 V 399 consid. 5.4 con rinvii
giurisprudenziali; STCA 34.2019.10 del 20 agosto 2019 consid. 2.5. in fine con
rinvii giurisprudenziali; Moser, op. cit., n. 62-63 ad art. 34a LPP).
Nell’ambito del calcolo di un
asserito sovrindennizzo di un assicurato residente all’estero, per determinare
il guadagno presumibilmente perso fa stato, di principio, il mercato del lavoro
in Svizzera (DTF 137 V 20 consid. 5.2.1-5.2.4 con rinvii giurisprudenziali e
dottrinali).
2.5.2. La questione a sapere se ad un
assicurato può essere computato un reddito conseguibile a motivo di una
capacità lavorativa residua dev’essere valutata di caso in caso (Moser, op.
cit., n. 68 ad art. 34a LPP). In questo contesto il grado della capacità
lavorativa e la domanda concernente la fruibilità della stessa sul mercato del
lavoro giocano un ruolo importante (Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1220).
L’età avanzata non esclude di per
sé la possibilità di sfruttare la capacità di guadagno residua. La questione a
sapere se la capacità di guadagno residua può effettivamente essere sfruttata o
meno dipende dalle circostanze del caso specifico, in particolare dai
presupposti dettati dall’attività adeguata (Stauffer, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, in: RBS 2019, pag. 140 con
riferimenti).
Un’assenza di otto anni dal
mercato del lavoro è ritenuta un’assenza di lunga durata. Tuttavia, essa non
dev’essere considerata se durante tale intervallo temporale si può presumere che
l’assicurato avrebbe potuto mettere a miglior frutto la capacità lavorativa
residua (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge,
in: RBS 2019, pag. 142 con rinvio a Kraus-Wener, Zur 2. Säule – Deuxième
pilier, in: SZS 1/2012 pagg. 77 [STF 9C_416/2011 del 19 luglio 2011]).
Nella STF 9C_844/2015 del 1.
marzo 2016 (riportata in SVR 2017 BVG Nr. 11 pagg. 46 e 47) il Tribunale
federale ha confermato il reddito presumibilmente conseguibile determinato
dall’istituto di previdenza sulla base del reddito da invalido accertato
dall’Ufficio AI per un assicurato che presentava una capacità lavorativa
residua del 30% in attività adeguate ed un grado d’invalidità del 71% (ottenuto
confrontando un reddito da valido di fr. 62'593 ed un reddito da invalido di
fr. 18’369), formulando le seguenti considerazioni (sottolineature del
redattore):
"
3.2. Der Beschwerdeführer rügt eine willkürliche Beweiswürdigung.
Das kantonale Gericht hat – entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers – die
Ende August 2010 abgebrochenen Eingliederungsbemühungen im Zentrum D.
beweiswürdigend zur Kenntnis genommen […]. In Würdigung der Akten hat es sodann
hauptsächlich gewichtet, dass ausser dem dortigen Absageschreiben vom 9. April
2013 keine nennenswerten Stellenbemühungen ausgewiesen sind, was der
Beschwerdeführer im Grundsatz nicht bestreitet. Zwar ist nachvollziehbar, dass
die geringe Restarbeitsfähigkeit von 30% für angepasste Tätigkeiten
sowie die lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt [i.c. quattro anni, n.d.r.]
ein Hindernis bei der Stellensuche darstellen könnten. Dies ändert aber nichts
daran, dass den Beschwerdeführer in Bezug auf seine Arbeitsbemühungen bzw. die
effektive Verwertbarkeit seiner Arbeitsfähigkeit auf dem tatsächlichen
Arbeitsmarkt eine Mitwirkungs- und Substantiierungspflicht trifft (BGE 134 V 64
E. 4.2.2. S. 71 f.). Gegen die geltend gemachte Unverwertbarkeit spricht
im Übrigen, dass der Versicherte gemäss Einschätzung des Zentrums D. durchaus
über Ressourcen (gute handwerkliche Fähigkeiten) verfügt […]. Der Umstand,
dass die dortige Neuanstellung scheiterte, hilft insoweit nicht, als die
Absage nicht allein mit der unsicheren Situation des Versicherten, sondern auch
mit fehlenden Aufnahmekapazitäten bei der Arbeitgeberin begründet wurde
[…]. Weitere Aspekte, die einer teilzeitlichen Erwerbstätigkeit entgegen
stünden, werden nicht dargetan. Dass Beschwerdegegnerin und Vorinstanz, wie
der Beschwerdeführer vorbringt, von gänzlich realitätsfremden
Einsatzmöglichkeiten ausgegangen sind, ist mit Blick auf die fehlenden
Stellenbemühungen in keiner Weise belegt und stellt eine reine Behauptung dar.
[…]. Die gestützt darauf gezogene Schlussfolgerung des kantonalen Gerichts,
wonach es dem Beschwerdeführer nicht gelingt, die Vermutung umzustossen,
dass er auf dem tatsächlichen Arbeitsmarkt ein Invalideneinkommen von
Fr. 18'369.- erwirtschaften kann, verstösst nicht gegen Bundesrecht.”.
Nella DTF 144 V 166 (consid. 4.)
il TF ha sancito che una capacità lavorativa residua del 10% non può essere
sfruttata, ragione per cui non può essere conteggiato un reddito
presumibilmente conseguibile determinato su tale accertamento dell’ufficio AI
(consid. 4.3.1.-4.3.6; cfr. Moser, n. 78-81 ad art. 34a LPP).
"
4.3.1 Soweit ersichtlich, wird in der Literatur einhellig die
Verwertbarkeit einer geringen Arbeitsfähigkeit bezweifelt und deswegen die
Anrechnung eines entsprechenden hypothetischen Einkommens abgelehnt (vgl.
MARKUS MOSER, Überentschädigung in der 2. Säule: Wo stehen wir heute?, in:
BVG-Tagung 2015, Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, 2016, S. 89;
HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl. 2012, S. 381 Rz. 1036;
SCHMID/WÜRNLI, Das mutmassliche Erwerbseinkommen nach Art. 24 BVV 2, AJP 2008
S. 720; MOSER/STAUFFER, Berufliche Vorsorge, Überentschädigung, Anrechnung des
zumutbarerweise erzielbaren Einkommens, AJP 2008 S. 621; dieselben, Die Überentschädigungskürzung
berufsvorsorgerechtlicher Leistungen im Lichte der Rechtsprechung, SZS 2008 S.
106; MARC HÜRZELER, Die Invaliditätsbemessung in der Invalidenversicherung und
der beruflichen Vorsorge, Resterwerbseinkommen in der beruflichen Vorsorge, AJP
2005 S. 228 f.).
4.3.2 In der Invalidenversicherung
ist bei der Bestimmung des Invalideneinkommens nicht von realitätsfremden
Einsatzmöglichkeiten auszugehen […]. Eine sehr hohe Arbeitsunfähigkeit führt
indessen regelmässig zu einem Invaliditätsgrad von mindestens 70% […]
und folglich zu einem Anspruch auf eine ganze Rente […]. Beträgt die
Erwerbsfähigkeit höchstens 30%, ist die Frage nach der Verwertbarkeit einer
Restarbeitsfähigkeit ohne praktische Bedeutung.
4.3.3 Bei der
Festlegung von Ergänzungsleistungen ist für nicht erwerbstätige
Teilinvalide, die in die Berechnung einbezogen werden […], grundsätzlich ein
hypothetisches Mindesteinkommen zu berücksichtigen […]. Ab einem
Invaliditätsgrad von 70% wird in der Regel kein hypothetisches Erwerbseinkommen
angerechnet (Urteil 9C_680/2016 vom 14. Juni 2017 E. 3.4.1 mit Hinweisen).
4.3.4 Im
Bereich der Arbeitslosenversicherung setzt die Vermittlungsfähigkeit […]
voraus, dass die versicherte Person insbesondere bereit (und fähig) ist, eine
zumutbare Arbeit um Umfang von mindestens 20% eines Normalarbeitspensums
anzunehmen […]. Nicht vermittlungsfähige Versicherte haben keinen Anspruch auf
eine Erwerbsersatzeinkommen in Form von Arbeitslosenentschädigung […].
4.3.5 Für das Haftpflichtrecht
folgt aus dem wirtschaftlichen Schadensbegriff, dass eine bei
Teilinvalidität theoretisch verbleibende Erwerbsfähigkeit unberücksichtigt
bleiben muss, wenn sie wirtschaftliche nicht mehr nutzbar ist. Dies ist
dann anzunehmen, wenn der Geschädigt mit der ihm aus medizinischer Sicht
verbliebenen Erwerbsfähigkeit keine Aussichten mehr hat, relativ sicher ein
nicht unbedeutendes Einkommen zu erzielen. Allgemein kann gesagt werden, dass
bei nicht sehr spezialisierten Arbeitnehmern eine theoretische
Restarbeitsfähigkeit von 20% und weniger sich wirtschaftliche häufig nicht
verwerten lässt, weil keine Möglichkeit besteht, eine geeignete Arbeit mit
einem so geringen Beschäftigungsgrad zu finden […].
4.3.6 Nach dem
Gesagten rechtfertigt sich, für die Überentschädigungsberechnung
nach Art. 34a Abs. 1 BVG
zumindest bei einer Restarbeitsfähigkeit von
lediglich 10% grundsätzlich von deren Unverwertbarkeit auszugehen. Daher kann in der Regel kein entsprechendes hypothetisches
Einkommen angerechnet werden. Mit Blick auf das einkommensrelevante
Wechselspiel zwischen Invalidenversicherung und beruflicher Vorsorge (vermutete
Kongruenz der Vergleichseinkommen; E. 3.2.2) gilt dies umso mehr, als 10
%-Stellen erfahrungsgemäss kaum je ausgeschrieben werden und solche
Nischentätigkeiten bilden, die – auch wenn sie beispielsweise in der
Reinigungsbranche verbreite(er) sind – auf Mund-zu-Mund Empfehlung resp. Vermittlung
beruhen und in diesem Sinn “Insidern” vorbehalten sind.”
In generale, nel caso di un
lavoratore non particolarmente specializzato una capacità lavorativa del 20% o
meno non è da considerarsi economicamente sfruttabile, in quanto non vi è la
possibilità di trovare un lavoro adeguato ad una percentuale così ridotta
(Moser, op cit., n. 82 ad art. 34a LPP con rinvii giurisprudenziali e
dottrinali).
Secondo Stauffer (Stauffer, 75
Versicherungsfragen und Leistungsfälle, 2023, pag. 207) una capacità lavorativa
(residua) del 30% non può più essere considerata sfruttabile.
Nella citata STF 9C_246/2016 il
Tribunale federale ha precisato quanto segue:
"
5.2.3.2. Die der invalidenversicherungsrechtlichen
Rentenbemessung zugrunde gelegte (Rest-)Arbeitsfähigkeit und das gestützt
darauf ermittelte Invalideneinkommen bestimmen auf Grund der im Regelfall
vorhandenen Bindungswirkung massgeblich, ob und in welcher Höhe der versicherte
Person im berufsvorsorgerechtlichen Überentschädigungsverfahren ein im Sinne
von Art. 24 Abs. 2 Satz 2 BVV 2 zumutbarerweise noch erzielbares
Erwerbseinkommen anzurechnen ist. Sie beeinflussen somit in einem erheblichen
Masse den Umfang, um den eine berufsvorsorgerechtliche Invalidenrente
gegebenenfalls infolge Überentschädigung gekürzt wird. Wirken sich die
diesbezüglichen Faktoren somit unmittelbar auf die berufsvorsorgerechtlichen
Belange aus, ist – entgegen der vorinstanzlichen Betrachtungsweise – ein
schutzwürdiges Interesse des Beschwerdeführers an der Feststellung einer
geringeren bzw. nicht vorhandenen Arbeitsfähigkeit, eines daraus resultierenden
niedrigen bzw. mit Fr. 0.- zu veranschlagenden Invalideneinkommens und eines
sich daraus ergebenden höheren Invaliditätsgrades zu bejahen (so auch in
vergleichbaren, die Auszahlung von Ergänzungsleistungen betreffenden Fällen:
Urteile 9C_932/2012 vom 17 Aprile 2013 E. 3.1 und 9C_822/2011 vom 3. Februar
2012 E. 3.2.3., in: SVR 2012 IV Nr. 41 S. 153). Anders zu entscheiden hiesse,
dass der Beschwerdeführer die entsprechenden Bemessungselemente zu keinem
Zeitpunkt (und in keinem Verfahren) überprüfen lassen könnte, befasst sich die
Vorsorgeeinrichtung anlässlich eines Überentschädigungsverfahrens doch, wie
hiervor dargelegt, einzig mit allfälligen gegen die Erzielung eines dem
Invalideneinkommen äquivalenten Resterwerbseinkommens – und damit gegen die
Verwertbarkeit der invalidenversicherungsseitig angenommenen Arbeitsfähigkeit –
vorgebrachten Einwänden. Anzumerken ist überdies, dass sich die im Falle der
Feststellung einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit eine Intervention des
Beschwerdeführers bezüglich der Überentschädigungsberechnung der
Vorsorgeeinrichtung erübrigte, da der Posten “zumutbares Erwerbseinkommen”
entfiele und sich dadurch die auszuzahlende Rente erhöhte. Auch unter diesem
Gesichtspunkt – Vermeidung eines zusätzlichen Verfahrens – ist ein
schützenwertes Feststellungsinteresse des Beschwerdeführer mithin gegeben.”
2.5.3. Come detto, la convenuta sostiene di
essere vincolata, per determinare il reddito presumibilmente conseguibile in
ambito LPP, al reddito da invalido determinato dall’Ufficio AI, sostenendo che
qualora l’assicurato non fosse d’accordo con la capacità lavorativa residua e
quindi con il reddito da invalido determinato dall’Ufficio AI, egli dovrebbe
procedere con una domanda di revisione in ambito AI e non contestando nella
presente procedura il reddito presumibilmente conseguibile.
Già si è detto delle tre
condizioni (cumulative) che conferiscono effetto vincolante alle valutazioni
dell’ufficio AI (cfr. supra conisd. 2.4.2.). In casu al momento dell’emanazione
delle decisioni AI (22 luglio 2016) la questione controversa (“konkrete
Fragestellung”) – ossia la domanda a sapere se l’assicurato presenti una la
capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate o se, come sostiene
l’attore, essa fosse nulla – era irrilevante per la fissazione del diritto alla
rendita, poiché il grado d’invalidità del 70% calcolato dall’Ufficio AI era
sufficiente per conferire all’attore il diritto ad una rendita intera (a tal
proposito si rinvia a quanto detto al consid. 2.4.2.2.).
Sicché la Fondazione non può
prevalersi dell’effetto vincolante della decisione AI.
Per quanto concerne la doglianza
della convenuta secondo cui l’assicurato avrebbe dovuto far valere il
peggioramento della situazione valetudinaria (con conseguente riduzione o
annullamento della capacità lavorativa residua in attività adeguate ed aumento
del grado d’invalidità) impugnando le decisioni AI del 22 luglio 2016,
alternativamente chiedere una revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, anche tale
censura è priva di fondamento. Infatti, né al momento dell’emanazione della
decisione AI, né al momento delle revisioni si prospettava una fattispecie di
sovrindennizzo, ragione per cui un’eventuale impugnativa sarebbe stata
dichiarata irricevibile per mancanza di un interesse degno di protezione (a
differenza della fattispecie di cui alla citata STF 9C_246/2016, caso in cui
alla decisione del 12 novembre 2014 con la quale l’Ufficio AI argoviese ha
concesso una rendita AI ha fatto immediatamente seguito la comunicazione del 3
dicembre 2014 dell’istituto di previdenza professionale di riduzione della
rendita LPP a motivo di un sovrindennizzo). Medesimo discorso vale per la
domanda di revisione, giacché un eventuale aumento del grado d’invalidità non
avrebbe avuto alcuna conseguenza per il diritto alla rendita (cfr. STCA
34.2019.10 del 20 agosto 2019 consid. 2.6. con rinvii). Giova in ogni caso
ricordare che l’Alta Corte ha ritenuto irragionevole esigere da un assicurato
una continua contestazione negli anni degli accertamenti degli organi dell’AI
se non vi è alcuna mutazione del diritto alla rendita (cfr. supra consid.
2.4.2.). AT1, lo si sottolinea nuovamente, non poteva impugnare le decisioni
del 22 luglio 2016 e neppure chiedere una revisione delle stesse, poiché la
fattispecie dell’asserito sovrindennizzo con contestuale riduzione delle
prestazioni LPP si è palesata solo nell’aprile 2024.
2.5.4. Occorre dunque verificare se la capacità
lavorativa (residua) in attività adeguate (e quindi il reddito da invalido
calcolato su tale base) accertata dall’Ufficio AI nel 2016 è da considerarsi nulla
al momento del calcolo del sovrindennizzo nel 2024.
Al fine di valutare lo stato di
salute ed accertare la capacità lavorativa di AT1, l’amministrazione ha fatto
esperire una perizia psichiatrica, conferendo mandato peritale alla dr.ssa
Bellotti (specialista in psichiatria) (doc. 77 incarto AI). La valutazione è
confluita nel rapporto peritale del 5 novembre 2015 (doc. 84 incarto AI). La
specialista ha accertato un’incapacità lavorativa completa nell’attività
abituale ed un’incapacità lavorativa del 50% in attività adeguate. A proposito
di quest’ultimo accertamento, la psichiatra, che ha visitato l’assicurato il 15
ed il 21 ottobre per complessivi 180 minuti, ha rilevato quanto segue
(sottolineature del redattore):
"
Le patologie in atto comportano diverse limitazioni […]. D’altra parte
persistono risorse residue che l’assicurato ha già espresso trovando in
autonomia un’occupazione confacente: fornisce un’assistenza tecnica
per una ditta che produce impianti industriali. Svolge questa attività al
telefono ed è chiamato a dare semplici informazioni. Il contatto con
l’esterno è quindi limitato, non deve raggiungere le sedi dove si
trovano i clienti, gestire relazioni, burocrazia, imprevisti, responsabilità. Dal
primo ottobre svolge questa attività al 50% con diminuzione dell’orario. Per
questa e attività simili sussiste un’inabilità lavorativa pari al 50%, con
riduzione dell’orario.
[…] un certo grado di
disagio psichico si è sviluppato subito dopo l’evento traumatico occorso in ________
nel gennaio 2013. Le ripercussioni sul piano funzionale […] sono state
oggettivate a partire dal 30.09.2013 (certificato di inabilità lavorativa del
medico generalista). In seguito (31.03.2014, 03.04.2015 e 18.06.2015) il perito
fiduciario Dr. ________ ha concluso per un’inabilità lavorativa totale. Il
primo psichiatra curante Dr. ________ (certificato del 17.06.2014) e l’attuale
Dr. ________ (rapporto del 07.05.2015) confermano un’inabilità lavorativa
totale. L’assicurato dal 01.10.2015 ha iniziato a lavorare al 50%. Non è
possibile datare in modo più preciso l’inizio del miglioramento che ha portato
alla possibilità di riprendere a lavorare al 50%. Sulla base dei dati a nostra
disposizione, si conclude per un’inabilità del 100% per la professione di ________
dal 30.09.2013 continuativamente fino ad ora. Per attività confacente
l’inabilità lavorativa è del 100% dal 30.09.2013 fino al 30.09.2015 e del 50%
dal 01.10.2015 continua.
Appare importante
attuare un percorso di reintegrazione professionale, parallelamente al lavoro
psicoterapico e farmacologico. Opportuno un intervento di graduale
inserimento lavorativo in attività adeguata, che abbia le caratteristiche
sopra indicate. […] Si reputa necessario un intervento che abbia
caratteristiche di maggiore gradualità e che preveda, in una fase iniziale, lo
svolgimento di compiti definiti, non troppo vari, che non comportino troppa
responsabilità né relazioni con l’esterno, in un luogo piccolo e abbastanza
vicino a casa. In un secondo momento, allorché il lavoro terapeutico avrà
portato dei risultati, sarà possibile diversificare le mansioni e implementare
le richieste. L’assicurato ha buone risorse e non si esclude che possa tornare
a svolgere lavori di responsabilità. Il progetto di reinserimento
professionale potrà avere buon esito solo se avverrà di concerto con un
intervento specialistico che abbia le caratteristiche indicate in precedenza.
Verosimilmente non potrà venire intrapreso subito ma dopo qualche mese
dall’inizio del trattamento specialistico. Necessario un contatto regolare
fra i curanti e i responsabili del servizio reintegrazione professionale
dell’UAI, per adattare tempi e modi del progetto a seconda dell’andamento
della terapia.”
Dal frammento della perizia riportato
sopra si evince che la dr.ssa ________ aveva desunto una capacità lavorativa residua
del 50% in attività adeguata fondandosi in sostanza sul fatto che l’assicurato
aveva iniziato un’attività di consulenza tecnica lavorando in remoto al 50% dal
1. ottobre 2015 (cfr. doc. 84, pag. 258 incarto AI). Attività, questa, che la
specialista psichiatra aveva ritenuto adeguata ai limiti funzionali rilevati.
Tuttavia, l’impiego a tempo
parziale e in remoto è stato breve, l’assicurato essendo stato licenziato nel
periodo di prova dopo un mese e mezzo (docc. 91 e 92 incarto AI). A questo
proposito l’assicurato aveva inoltrato all’Ufficio AI lo scritto del 20 novembre
2015 dell’agenzia che aveva presentato il datore di lavoro e che in merito al
licenziamento così si esprimeva: “[il licenziamento, n.d.r.] è dovuto al
fatto che ci sono state difficoltà di relazione da parte sua a livello
ambientale. Alcune persone della struttura hanno reagito chiudendosi a un Suo
atteggiamento percepito come “aggressivo”.” (doc. 93 incarto AI).
Nell’incarto AI non figura alcuna
presa di posizione della perita psichiatra rispetto all’esito di questo (breve
ed infruttuoso) tentativo di reintegrazione autonoma nel circuito lavorativo in
attività adeguata. E nemmeno il consulente in integrazione professionale ne fa
menzione nel suo rapporto del 25 febbraio 2015 (cfr. doc. 88 incarto AI). Anzi,
chiamato dall’Ufficio AI a voler “definire il reddito da invalido”,
con presa di posizione del 19 aprile 2016 il SIP ha confermato un’incapacità
lavorativa completa per l’attività di ________ a causa delle esigenze che tale
professione comporta (trasferte all’estero, interazione costante con clienti e
colleghi, frequenti spostamenti, flessibilità, versatilità, gestione di
imprevisti e della burocrazia). Per quanto riguarda un’ipotetica attività
adeguata, il SIP ha accertato l’esistenza di risorse residue “che
l’assicurato ha già espresso trovando in autonomia un’occupazione confacente:
fornisce un’assistenza tecnica per una ditta che produce impianti industriali. Svolge
questa attività al telefono ed è chiamato a dare semplici informazioni. Il
contatto con l’esterno è quindi limitato, non deve raggiungere le sedi dove si
trovano i clienti, gestire relazioni, burocrazia, imprevisti, responsabilità.
Dal primo ottobre svolge questa attività al 50% con diminuzione dell’orario.
Per questa e attività simili sussiste un’inabilità pari al 50%, con riduzione
dell’orario. Appare importante attuare un percorso di reintegrazione
professionale, parallelamente al lavoro psicoterapico e farmacologico.
Opportuno un intervento di
graduale inserimento lavorativo in attività
adeguata, che abbia le caratteristiche sopra indicate. […] Si reputa
necessario un intervento che abbia caratteristiche di maggiore gradualità e che
preveda, in una fase iniziale, lo svolgimento di compiti definiti, non troppo
vari, che non comportino troppa responsabilità né relazioni con l’esterno, in
un luogo piccolo e abbastanza vicino a casa. In un secondo momento, allorché il
lavoro terapeutico avrà portato dei risultati, sar possibile diversificare le
mansioni e implementare le richieste. L’assicurato ha buone risorse e non si
esclude […] che possa tornare a svolgere lavori di responsabilità. Il
progetto di reinserimento professionale potà avere buon esito solo se avverrà
di concerto con un intervento specialistico che abbia le caratteristiche
indicate in precedenza. Verosimilmente non potrà venire intrapreso subito ma
dopo qualche mese dall’inizio dal trattamento specialistico. Necessario un
contatto regolare fra i curanti e i responsabili del servizio reintegrazione
professionale dell’UAI, per adattare tempi e modi del progetto a seconda
dell’andamento della terapia.” (doc. 95 incarto AI).
Per determinare il reddito da
invalido l’Ufficio AI si è fondato sui dati statistici (tabella TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di
statistica): “Utilizzando i dati della citata tabella, lei potrebbe
conseguire uno stipendio annuo di CHF 66'169.70 (attività semplici e
ripetitive, valore mediano). Partendo dal summenzionato reddito, diminuiamo del
50% riguardo all’incapacità lavorativa e applichiamo una riduzione del 10% per
attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze
particolari; risulta un reddito da invalido di CHF 29'776.35.” (doc. 101,
pag. 307 incarto AI; cfr. anche doc. 98 incarto AI). Accertata un’incapacità
lavorativa completa in ogni attività dal 30 settembre 2013 al 30 settembre 2015
ed il riacquisto di una capacità lavorativa del 50% in attività adeguata dal 1.
ottobre 2015, l’Ufficio AI ha calcolato un grado d’invalidità del 100% dal 1.
settembre 2013 e del 70% dal 1. febbraio 2016 (ossia 3 mesi dal miglioramento
desunto dall’inizio della nuova attività in remoto nell’ottobre 2015, cfr. art.
88a cpv. 1 OAI). Da qui il diritto ad una rendita intera.
Nell’ambito della seconda revisione
avviata d’ufficio già nel novembre del 2016 e conclusasi a gennaio 2018 (docc.
106, 107 e 113 incarto AI), il curante psichiatra dr. ________ ha indicato nel
formulario di revisione della rendita una situazione invariata rispetto alla
precedente valutazione, confermando come nonostante la terapia
psicofarmacologica i sintomi persistano e comportano “una inabilità al
lavoro nella misura del 100% e importanti limitazioni delle sue abilità
relazionali e sociali” (certificato del 22 aprile 2021, doc. 107, pag. 334
incarto AI, rispettivamente XIII/LL). Anche il curante dr. ________ (medico
generalista) ha indicato nel formulario datato 26 gennaio 2017 come non vi sia
alcuna capacità lavorativa residua in attività adeguata (doc. 110, pag. 345 e
346 incarto AI).
Pervenuta la suddetta
documentazione, con annotazioni del 23 e 26 gennaio 2018 il medico SMR ha
ritenuto la situazione valetudinaria stazionaria (docc. 114 e 115 incarto AI).
Nell’ambito della revisione avviata
d’ufficio nel marzo 2021, nel questionario per la revisione della rendita
d’invalidità l’assicurato aveva indicato un peggioramento della situazione
valetudinaria, allegando il certificato del curante psichiatra del 2 ottobre
2020 attestate un “peggioramento con comparsa di importante ansia e di
sentimenti di rabbia che si esacerbano in risposta a stimoli avversativi di
minima entità. Si ritiene pertanto opportuno aumentare la posologia del
Valporato di Sodio Chrono a 600 mg/die e si ritiene assolutamente necessario
che, per un periodo di alcuni mesi, il paziente si astenga dal frequentare
situazioni sociali e dalla guida di veicoli a motore a meno che non ve ne sia
necessità stringente e improcrastinabile.” (doc. 116 incarto AI). Anche il
dr. ________ ha indicato nel rapporto del 26 aprile 2021 un “PEGGIORAMENTO
CHE HA DETERMINATO INCREMENTO TERAPEUTICO” (doc. 117 incarto AI).
Pervenuta la suddetta
documentazione, mai sottoposta al SMR, con scritto del 12 novembre 2021
l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato di non aver “constatato alcun
cambiamento in riferimento alla rendita erogata”, ragione per cui “Continuerà
a beneficiare della medesima rendita d’invalidità ottenuta finora (grado
d’invalidità: 70%)” (doc. 128 incarto AI).
Dopo le comunicazioni del 17
aprile e del 14 giugno 2024 della convenuta all’assicurato in relazione con
l’asserito sovrindennizzo con contestuale riduzione delle prestazioni LPP (I/A
e C), AT1 è stato ricoverato dal 19 al 24 dicembre 2024 in reparto psichiatrico
per un’ingestione incongrua di diazepam dovuta ad un “momento di sconforto a
causa di emergenti difficoltà di contesto”. Svolti gli esami, applicata la
farmacoterapia ed accertato un celere miglioramento della situazione, la
diagnosi alla dimissione formulata dallo psichiatra era di “Ingestione
incongrua di diazepam in sndr. da disadattamento con ansia e umore depresso.”.
Nelle more della presente
procedura l’attore ha infine prodotto il rapporto medico del dr. ________ del
26 maggio 2025 dal seguente tenore (XXI 1, sottolineature del redattore):
"
Il sig. AT1 non ha mai presentato patologie psichiatriche né disturbi
psicologici fino a quando, nel mese di gennaio 2013 mentre si trovava in ________
per […] lavoro, è stato vittima di un’esperienza altamente traumatica e di
grave pericolo per la sua incolumità. […] A seguito di tale attentato […] è
rimasto bloccato nel ________ in una condizione di totale isolamento e di
mancanza assoluta di informazioni cominciando a sperimentare sintomi ansiosi e
depressivi mai vissuti fino a quel momento. Tale sintomatologia (ansia
persistente, ricordi intrusivi aventi come tema quello dell’attentato, disturbi
del sonno, modificazione del carattere con scatti d’ira di cui facevano le
spese i suoi familiari) si è prolungata nei mesi successivi, anche dopo il
rientro in Italia e, nel mese di ottobre del 2013, il periziando si è rivolto a
una psicoterapeuta […]. In data 10 giugno 2014 […] è stato anche sottoposto a
una valutazione specialistica psichiatrica presso il ________ […] che ha
certificato la presenza di un Disturbo Post-Traumantico da Stress (F43.1
secondo DSM-5) e ha ritenuto necessario cominciare una terapia farmacologica
con Escitalopram 10 mg/die e Zolpidem 10 gm/die. Lo scrivente ha cominciato a
seguire il Sig. AT1 in quel periodo e ha continuato a seguirlo negli anni
successivi che sono stati caratterizzati da un andamento altalenante della
sintomatologia ansiosa e depressiva senza che mai fosse possibile sospendere la
terapia farmacologica, più volte modificata in funzione delle differenti fasi
presentate dal periziando. Nel corso degli anni, il Sig. AT1 ha strutturato
una cronicizzazione del Disturbo Post-Traumatico da Stress sia rispetto ai
sintomi depressivi (insonnia con astenia diurna, apatia, anedonia e pervasività
di sentimenti pessimistici nei confronti del futuro), sia rispetto a quelli
ansiosi (elevazione del livello dell’ansia libera con esacerbazioni acute sul
modello dell’attacco di panico, sintomi neurovegetativi e somatizzazioni a
carico di vari organi e apparati, condotte di evitamento e tendenza all’isolamento
sociale), sia attraverso l’insorgenza di un’aumentata irritabilità e reattività
che lo ha portato a varie problematiche sia nelle relazioni familiari che in
quelle sociali. Allo stato attuale […] assume con regolarità una terapia
farmacologica con Escitalopram 20 mg/die e Quetiapina 25 mg/die e prosegue un
percorso di supporto psicoterapico […]. Nel corso di questi anni, nonostante i
trattamenti terapeutici, la situazione clinica […] è rimasta caratterizzata da
una condizione di fragile e precario equilibrio e si regge sull’impostazione di
una vita segnata da abitudini regolari improntate a condotte di evitamento
di tutte le esperienze che lo costringono a intrattenere relazioni sociali al
di fuori di quelle con i suoi familiari più stretti (moglie e figli). Ogni
volta che […] si trova costretto a discutere con un interlocutore
rischiano di accendersi diverbi che possono anche terminare in veri e propri
scontri fisici come è accaduto con alcuni vicini di casa o con persone con le
quali si è trovato a discutere per banali divergenze su una precedenza o
un’ipotetica ingiustizia che ritiene di aver subito. La precarietà della
situazione di equilibrio psichico presentata dal periziando è anche dimostrata
da quanto avvenuto nel mese di dicembre dell’anno passato quando, al
culmine di una situazione di stress relazionale, […] ha assunto i medicinali in
maniera incongrua giungendo in Pronto Soccorso e venendo poi ricoverato […] con
la diagnosi di “Ingestione incongrua di diazepam in Sindrome da Disadattamento
con Ansia e Umore Depresso”. Si ritiene, pertanto, che le condizioni
cliniche presentate dal periziando siano assolutamente incompatibili con la
possibilità che lo stesso possa rientrare, anche in forma ridotta, a svolgere
mansioni lavorative in Svizzera.
Il periziando non sarebbe in grado di
raggiungere in autonomia l’eventuale nuova sede di lavoro […] senza
rischiare di incappare in situazioni che potrebbero accendere episodi di ansia
acuta e di discontrollo degli impulsi così come lo stesso rischio si
verificherebbe in caso di discussioni, anche minime, con colleghi e datori di
lavoro. In buona sostanza, il mantenimento di una condizione di sufficiente
equilibrio timico viene garantita, oltre che dalla regolare assunzione della
terapia farmacologica e dalla prosecuzione del supporto psicoterapico,
solamente dal fattoche il Sig. AT1 possa organizzare la giornata attraverso
schemi e tempistiche che siano sotto il suo diretto controllo e che possano
essere modificati a seconda dell’andamento del suo stato psichico. Si conferma,
pertanto, che le condizioni cliniche presentate dal paziente lo rendono
ancora inabile a una qualsiasi forma di attività lavorativa, in Svizzera, nella
misura del 100% […]”.
Ora, se è vero che nell’ambito
della controversia che ci occupa questo Tribunale è chiamato a determinarsi sul
reddito presumibilmente conseguibile, in casu questo aspetto è indissolubilmente
legato all’effettiva capacità lavorativa residua accertata dall’Ufficio AI per
determinare il reddito da invalido. Ciò detto, a mente di questa Corte ed in
considerazione di tutte le circostanze del caso che ci occupa, al momento del
calcolo del sovrindennizzo – ossia nell’aprile 2024 (cfr. supra consid. 1.5.) –
AT1 non presentava più una capacità lavorativa residua utilizzabile nel mercato
del lavoro effettivo.
In primis perché la dr.ssa ________
ha accertato la capacità lavorativa del 50% in attività adeguata basandosi sul
fatto che l’assicurato aveva avviato un’attività lavorativa a tempo parziale
quale consulente tecnico in remoto da ottobre 2015, come si desume
inequivocabilmente dal rapporto peritale (che il medico SMR ha fatto proprio).
La citata specialista ha ritenuto che attività con simili caratteristiche
(attività svolte in remoto, semplici, senza spostamenti, senza contatti con
clienti, senza responsabilità gestionali, burocrazia, imprevisti e/o
responsabilità; cfr. doc. 84, pagg. 270 e 271 incarto AI) fossero compatibili
con l’affezione psichiatrica limitante ed i limiti funzionali. Tuttavia non vi
è mai stata alcuna presa di posizione – né da parte della perita, né da parte
del medico SMR e neppure da parte del consulente in integrazione professionale
– su quanto accaduto successivamente, ossia il licenziamento nel periodo di
prova dovuto ai pessimi rapporti con gli altri dipendenti. Una presa di
posizione in tal senso appariva non solo necessaria ma imprescindibile alla
luce dell’importanza attribuita dalla specialista psichiatra all’attività
intrapresa dall’assicurato per determinare la capacità lavorativa residua. Già
questo elemento di per sé, è sufficiente a porre seri dubbi sull’accertamento
peritale concernente la capacità lavorativa residua in attività adeguate.
In secondo luogo, l’accertamento
dei curanti (nell’ambito della revisione del 2021) secondo cui vi è stato un
peggioramento della situazione valetudinaria con conseguente aumento della
somministrazione farmacologica (docc. 116, 117 e 126 incarto AI) non è mai
stato sottoposto al medico SMR, l’amministrazione essendosi limitata a
confermare il diritto alla “medesima rendita d’invalidità ottenuta finora
(grado d’invalidità: 70%)”. Sempre dal profilo clinico, non si può ignorare
il ricovero dal 19 al 24 dicembre 2024 nel reparto di psichiatrica a seguito di
un’ingestione incongrua di diazepam, lo specialista psichiatra avendo indicato
quale diagnosi alla dimissione: “Ingestione Incongrua di diazepam In sndr.
da disadattamento con ansia e umore depresso” (doc. 135, pagg. 410 e 411
incarto AI). Il certificato del 26 maggio 2025 del curante psichiatra
ripercorre quanto precede, il dr. ________ ritenendo l’assicurato inabile al
lavoro al 100% in ogni attività.
Oltre a ciò, va ricordato che tra
l’ultima attività intrapresa ed il momento del calcolo dell’asserito
sovrindennizzo è trascorso oltre un decennio durante il quale AT1 non ha
intrapreso alcuna attività lavorativa. Certo, tendenzialmente la giurisprudenza
prevede che l’assicurato debba provare, tramite un sufficiente numero di
ricerche di lavoro in intervalli di tempo ragionevoli, l’impossibilità di
mettere a miglior frutto la capacità lavorativa residua, ma ciò vale solo ed
esclusivamente se la capacità lavorativa residua viene acceratata correttamente,
ciò che nella fattispecie in esame non pare essere stato il caso.
Inoltre, non va dimenticato che
l’assicurato vive oltreconfine, ciò che renderebbe gravose eventuali trasferte
(se non addirittura il trasferimento) in Svizzera, atteso che la dr.ssa ________
aveva esplicitato come un’attività adeguata dovesse prevedere un “contatto
con l’esterno […] limitato” ed il non dover raggiungere le sedi. Ma
anche se si volesse considerare un lavoro in remoto, (come quello svolto per
poco tempo nel 2015), esso implica giocoforza il doversi interfacciare con
superiori, e ciò anche nel caso di lavori semplici e ripetitivi. Quest’ultimo
aspetto appare oltremodo critico.
Da ultimo, non si può dimenticare
che l’assicurato al momento della comunicazione dell’asserito sovrindennizzo con
contestuale riduzione delle prestazioni dal 1. aprile 2024 aveva già compiuto i
52 anni.
Tutto bene considerato, questa
Corte ha maturato il convincimento che al momento del calcolo del
sovrindennizzo nell’aprile 2024 AT1 non presentasse una capacità lavorativa
residua utilizzabile nel mercato del lavoro effettivo, neppure in attività
manuali, semplici e ripetitive.
Questo convincimento si basa sulla
valutazione dei diversi elementi, presi nel loro insieme, illustrati sopra, e
meglio sulle perplessità espresse circa la fedefacenza ed utilizzabilità dell’accertamento
della dr.ssa ________ concernente la capacità lavorativa residua, sulle
refertazioni prodotte nel corso degli anni dai curanti dr. ________ e dr. ________
attestanti un peggioramento della situazione valetudinaria, sul mancato
confronto da parte dell’Ufficio AI con dette refertazioni (l’amministrazione
essendosi limitata – comprensibilmente in quanto irrilevanti per rapporto al
diritto alla rendita – a confermare lo stato valetudinario, rispettivamente il
grado d’invalidità senza alcun approfondimento), sul ricovero psichiatrico
avvenuto nel dicembre 2024 dovuto ad un episodio di ingestione incongrua di
farmaci, sui limiti personologici dettati dall’affezione psichiatrica che
rendono difficili le interazioni ed oltremodo inverosimile una trasferta
quotidiana in Svizzera, sul lungo periodo di assenza dal circuito lavorativo e
sull’età dell’attore al momento del calcolo del sovrindennizzo. In tale
contesto si evidenzia come la convenuta si sia basata integralmente sugli
accertamenti dell’Ufficio AI, senza avviare alcun approfondimento motu proprio
atto a sconfessare quanto accertato dai curanti dell’attore negli anni.
Tale accertamento rende
inesistente il reddito da invalido calcolato dall’Ufficio AI e, di riflesso, il
reddito presumibilmente conseguibile conteggiato dalla convenuta al momento del
calcolo del sovrindennizzo.
2.6. Calcolo sovrindennizzo
Occorre ora determinare se nella
fattispecie in disamina vi sia un sovrindennizzo o meno, facendo confluire nelle
calcolazioni quanto accertato circa il guadagno presumibilmente perso (cfr.
supra consid. 2.4.2.3.) ed il reddito presumibilmente conseguibile (cfr. supra
consid. 2.5.4.), atteso che gli altri fattori di calcolo afferenti al reddito
computabile (rendite AI dell’assicurato per sé e per i figli) sono rimasti
incontestati.
2021
-
Guadagno presumibilmente perso di annui fr. 106'163.55, di cui il
90% corrisponde a fr. 95'547.20;
-
Reddito computabile annuo: fr. 31’548 (rendita AI di fr. 14'340 e
rendita AI per i figli di fr. 17'208);
-
Limite prestazioni LPP erogabili (limite d’indennizzo massimo) di
annui fr. 63'999.20 (fr. 95'547.20 – fr. 31’548, ossia fr. 15'999.80 per
trimestre;
-
Versamenti (rendite LPP erogate dalla convenuta) dal 1. ottobre
al 31 dicembre 2021: fr. 5'573.15 (I/A).
Non vi è dunque un sovrindennizzo
per il 2021.
2022
-
Guadagno presumibilmente perso di annui fr. 107'437.50, di cui il
90% corrisponde a fr. 96'693.75;
-
Reddito computabile annuo di fr. 31’548 (rendita AI di fr. 14'340
e rendita AI per i figli di fr. 17'208);
-
Limite prestazioni LPP erogabili (limite d’indennizzo massimo) di
annui fr. 65'145.75;
-
Versamenti (rendite LPP erogate dalla convenuta) dal 1. gennaio
al 31 dicembre 2022: fr. 33'438.80 (I/A).
Non vi è dunque un sovrindennizzo
per il 2022.
2023
-
Guadagno presumibilmente perso di annui fr. 109'908.55, di cui il
90% corrisponde a fr. 98'917.70;
-
Reddito computabile annuo di fr. 31’548 (rendita AI di fr. 14'340
e rendita AI per i figli di fr. 17'208);
-
Limite prestazioni LPP erogabili (limite d’indennizzo massimo) di
annui fr. 67'369.70;
-
Versamenti (rendite LPP erogate dalla convenuta) dal 1. gennaio
al 31 dicembre 2023: fr. 34'216.40 (I/A).
Non vi è dunque un sovrindennizzo
per il 2023.
2024
-
Guadagno presumibilmente perso di annui fr. 111'667.10 di cui il
90% corrisponde a fr. 100'500.40;
-
Reddito computabile annuo di fr. 31’548 (rendita AI di fr. 14'340
e rendita AI per i figli di fr. 17'208);
-
Limite prestazioni LPP erogabili (limite d’indennizzo massimo) di
annui fr. 68'952.40;
-
Versamenti (rendite LPP erogate dalla convenuta) dal 1. gennaio
al 31 marzo 2024: fr. 7'332.05 (I/A). Se tale importo viene proiettato su tutto
l’anno corrisponde a complessivi fr. 29'328.20.
Ne consegue che neppure per il
2024 vi è un sovrindennizzo.
Visto quanto precede, in casu non
vi è alcun sovrindennizzo ai sensi dei combinati artt. 34a cpv. 1 in fine LPP e
24 cpv. 6 OPP 2.
2.7. Calcolo rendite LPP arretrate di
AT1
Accertata l’inesistenza del
sovrindennizzo, occorre ora determinare l’ammontare nominale delle prestazioni
LPP arretrate e dovute a AT1 quale rendita d’invalidità.
Dallo scritto del 17 aprile 2024
(I/A, pag. 2) si evince che la Fondazione ha versato a AT1 una rendita
d’invalidità (non ridotta) per il primo trimestre 2024 di fr. 6'110, ragione
per cui egli – non essendoci un sovrindennizzo – ha diritto ad una rendita
d’invalidità annua di complessivi fr. 24'440 (fr. 6'110 x 4 trimestri) per il
2024.
Dal medesimo scritto si evince
che la Fondazione ha versato a AT1 per il 2024, oltre a fr. 6'110 per il primo
trimestre 2024, tre ratei di rendita d’invalidità ridotta per complessivi fr.
14'241.15 (I/A, pag. 1).
Ne consegue che AT1 ha diritto ad
arretrati per complessivi fr. 4'088.85 (fr. 24'440 - fr. 20'351.15) a titolo di
rendita d’invalidità per il 2024.
Per quanto concerne il 2025, la
convenuta ha comunicato di aver adeguato al rincaro nell’ordine del 2.5% tutte
le prestazioni invalidità erogate dal secondo pilastro obbligatorio (cfr. supra
consid. 1.18.). Ciò significa che AT1 ha diritto ad una rendita d’invalidità
del secondo pilastro di annui fr. 25'051 (rincaro del 2.5% su fr. 24'440).
La convenuta ha documentato
versamenti per il 2025 di complessivi fr. 18'988.60 (fr. 4'747.15 per
trimestre) (XXX 4).
Ne consegue che AT1 ha diritto ad
arretrati, calcolati fino al mese di dicembre 2025, per complessivi fr.
6'062.40 (fr. 25'051- fr. 18'988.60) per il 2025.
Visto quanto precede, il totale
delle rendite d’invalidità scadute e dovute è di complessivi fr. 10'151.25
(fr. 4'088.85+fr. 6'062.40).
2.8. Rendite per figli d’invalido
2.8.1. L’attore censura l’interruzione
della rendita per figli d’invalido dal 1. novembre 2021 al 31 marzo 2024 per la
figlia ________, chiedendone il versamento retroattivo come pure il ripristino
delle rendite per figli d’invalido senza riduzioni per tutti e tre i figli
anche dopo il 31 marzo 2024 (I, p.ti 10. in fine e 11.; petitum, p.to 1.1.).
Da parte sua la Fondazione CV1 ha
confermato la riduzione a partire da aprile 2024 degli importi delle rendite
per i tre figli a motivo del sovrindennizzo. Per quanto concerne la rendita
della figlia ________, la convenuta ha motivato l’interruzione del versamento della
rendita per il periodo 1. novembre 2021 – 31 marzo 2024 con il fatto che ella
era divenuta maggiorenne il 31 ottobre 2021 e che nonostante due richieste
esplicite da parte della Fondazione il 5 e 24 agosto 2021 (V/5 e 6) AT1 aveva
prodotto le certificazioni necessarie solo nel gennaio 2024 (V/7). L’(in)agire
dell’assicurato, soggiunge la convenuta, configura una manifesta violazione
dell’obbligo di collaborazione, violazione per la quale il Regolamento le
concede la facoltà di ridurre o sospendere le prestazioni. Una volta pervenutele
le certificazioni, la convenuta asserisce di aver ripristinato la rendita per
la figlia ________ dall’aprile 2024, riducendola come per le altre rendite per
figli a fr. 3'797.60 annui, rispettivamente a fr. 949.40 trimestrali a motivo
del sovrindennizzo (V, ad 5, 8, 10 ed 11).
L’art. 25 LPP presenta il
seguente tenore:
"
Art. 25 Rendita per i figli
1Gli
assicurati cui spetta una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita
complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una
rendita per orfani; l’ammontare della rendita per i figli è uguale a quello
della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme
applicabili alla rendita d’invalidità.
2Il diritto
a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento della
procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza
professionale secondo gli articoli 124 e 124a CC.”
L’art. 22 LPP, concernente – tra
l’altro – la nascita e l’estinzione del diritto alle prestazioni per orfani ed
applicabile in forza all’art. 25 cpv. 1 LPP alla rendita per figli di
assicurati invalidi, prevede quanto segue:
"
Art. 22 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni
1Il diritto
alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell’assicurato ma, il più
presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.
2Il diritto
alle prestazioni vedovili si estingue quando la vedova o il vedovo passa a
nuove nozze o muore.
3Il diritto
alle prestazioni per orfani si estingue quando l’orfano muore o compie i 18
anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di
età, fintanto che l’orfano:
a. È a
tirocinio o agli studi;
b. è incapace
di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.
Se, nel momento in cui
è sorto il diritto alle prestazioni, l’assicurato non era affiliato
all’istituto di previdenza tenuto a versargliele, l’ultimo istituto di
previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è
stabilito quale sia l’istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni,
l’istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di
esso.”
Detto altrimenti e per quanto di
rilevanza per la fattispecie in disamina, l’assicurato beneficiario di una
rendita d’invalidità LPP ha il diritto (incondizionato) ad una rendita
complementare per ogni figlio fino al momento in cui quest’ultimo compie 18
anni, rispettivamente fino al suo decesso se avvenuto prima del compimento di 18
anni. Dopo il 18esimo anno di età vi è un ulteriore diritto alla rendita per i
figli, se le condizioni di cui all’art. 22 cpv. 3 lett. a. e b. LPP sono
adempiute. In particolare, l’assicurato ha diritto ad una rendita per i figli
(ancora) in formazione dopo il 18esimo anno di età, diritto che si estingue in
ogni caso al più tardi al compimento del 25esimo anno di età, a prescindere dal
fatto che la formazione sia terminata o meno (Hürzeler/Scartazzini, in:
Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 24 ad art. 22 LPP; DTF 117 V 309 consid.
4.). Il diritto alla rendita per figli in formazione è un diritto accessorio,
nel senso che esso deriva dal diritto alla rendita principale e può essere
fatto valere solo dal beneficiario della rendita principale e non dai figli,
ancorché maggiorenni (DTF 133 V 575 consid. 4.2, 121 V 104 consid. 4c; STFA B 25/00 del 24 settembre 2001 consid. 5b con riferimenti; Hürzeler, in:
Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 25 LPP).
La giurisprudenza sviluppata per
l’art. 25 cpv. 5 LAVS (“Per i figli ancora in formazione, il diritto alla
rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni
compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per
formazione.”) torna applicabile per analogia all’art. 22 LPP (Vetter-Schreiber,
op. cit., n. 1 ad art. 22 LPP con rinvio alla DTF 143 V 305 consid. 3 per la
definizione di “formazione”; cfr. anche DTF 148 V 334 consid. 4.-5.4 e 6.1 con
rinvii giurisprudenziali, dottrinali, ai materiali legislativi e alla pratica
amministrativa).
I figli sono considerati in
formazione se seguono una scuola, dei corsi o una formazione professionale. La
formazione dev’essere sistematica, basata su un percorso di studi regolare,
riconosciuto legalmente o almeno di fatto e consueto. Inoltre, la formazione
dev’essere svolta con l’energia obiettivamente ragionevole e completata entro
un termine congruo (STFA del 13 novembre 1998 consid. 2, in: SZS 2000, 536
segg.). Non è rilevante che la formazione sia iniziata entro il compimento del
18esimo anno di età o solo successivamente.
Nel caso di scuole e corsi sono
irrilevanti il tipo di istituto e l’obiettivo formativo. Lo studente del liceo
e quello dell’università o di un istituto superiore sono considerati in
formazione tanto quanto la ragazza che partecipa a un corso di economia
domestica di due mesi. È sufficiente che, pur frequentando una scuola o un
corso, non sia fin dall’inizio previsto un titolo professionale specifico e si
miri solo all’esercizio della relativa professione, oppure che si tratti di una
formazione che inizialmente non è destinata a uno specifico mestiere.
Per formazione professionale si
intende ogni attività che ha quale obiettivo la preparazione sistematica ad una
futura attività lavorativa e per la quale durante il suo svolgimento ed in
ragione del carattere prevalentemente formativo, si percepisce una
remunerazione nettamente inferiore a quella di un lavoratore con formazione
professionale completata riceverebbe secondo l’uso locale o del settore (ad
esempio il salario dell’apprendista o indennità per tirocini). Non è necessario
che tale attività formativa venga svolta per ottenere determinate conoscenze
pregresse (ad esempio per l’apprendimento di lingue), per una successiva
formazione professionale, per l’effettivo esercizio di un mestiere o per
l’acquisizione di specifiche capacità professionali (ad esempio per la
specializzazione in un mestiere già appreso).
Non sono per contro considerate
in formazione le persone che, ad esempio esercitano prevalentemente un’attività
lucrativa e solo accessoriamente seguono una scuola o dei corsi, come pure
studenti che parallelamente agli studi esercitano prevalentemente un’attività
lavorativa (per valutare se l’attività lavorativa parallela agli studi risulta
prevalente è determinante il confronto dei redditi e non il tempo dedicato a
tale attività) (DTF 148 V 334 consid. 6.1-6.2.2 con riferimenti dottrinali e
giurisprudenziali; Vetter-Schreiber, op. cit., n. 1-5 ad art. 22 LPP con rinvii
giurisprudenziali; Hürzeler/Scartazzini, in: Schneider/Geiser/Gächter, op.
cit., n. 24-29 ad art. 22 LPP con rinvii dottrinali e giurisprudenziali).
Se i figli iniziano una
formazione solo dopo il compimento dei 18° anno d’età, il diritto alla rendita
per figli d’invalido ricomincia con l’inizio della formazione. Con il
conseguimento del titolo professionale o scolastico prima del compimento del
25° anno d’età, la formazione si considera terminata ed il diritto alla rendita
per figli si estingue. Stesso discorso vale anche nel caso in cui la formazione
viene interrotta o abbandonata anticipatamente senza conseguimento del titolo
professionale o scolastico. Tuttavia, prima del compimento del 25° anno d’età
la formazione può essere nuovamente ripresa con conseguente rinascita del
diritto alla rendita per figli d’invalido (Amstutz, BSK-BVG, n. 31 ad art. 22
LPP).
In concreto, AT1 è beneficiario
della rendita principale, ragione per cui la legittimazione attiva a richiedere
la rendita per la figlia ________ è data. Dalla documentazione all’inserto si
evince come all’avverarsi dell’evento assicurato, ossia all’insorgere dell’invalidità
di AT1, il Regolamento della Fondazione allora in vigore (dal 1. gennaio 2013
al 31 dicembre 2023) riprendeva quanto previsto dai surriferiti disposti di
legge (artt. 22 e 25 LPP) relativamente al diritto alla rendita per i figli di
invalido (cfr. I/I, cifre 4.1 e 4.2.4; cfr. anche attestato di previdenza del
2013 sub V/2 ed i piani di previdenza del 2010 e del 2012 con relativa
appendice alla proposta sub V/3). Stesso discorso per il Regolamento valido dal
1. gennaio 2024 (cfr. V/4 cifre 4.1, 4.2.3 e 4.6.3).
In sintesi, il quadro
previdenziale riprende quanto previsto dai combinati artt. 22 e 25 LPP per quel
che concerne il diritto alla rendita per i figli d’invalido che si trovano in
formazione.
2.8.2. In concreto, ________ è nata il ________
2003 e ha terminato il liceo nell’estate del 2022, allorquando aveva 18 anni
(cfr. diploma del 5 luglio 2022 sub V/7). Successivamente, ella si è iscritta
il 5 ottobre 2022 alla facoltà di ________ presso l’Università ________, corso
di laurea magistrale a ciclo unico di cinque anni (cfr. attestato universitario
datato 9 gennaio 2023 sub V/7). Cambiato l’indirizzo di studi, il 22 settembre
2023 si è iscritta alla facoltà di ________ presso la citata università per
l’anno accademico 2023/2024, corso della durata prevista di tre anni (cfr.
attestato universitario del 10 ottobre 2023 sub V/7). Agli atti non vi sono
ulteriori certificati di studio, ma l’attore ha – incontestatamente – addotto
che la figlia era ancora iscritta agli studi nel 2024 (cfr. scritto del 4
gennaio 2024 dell’attore alla Fondazione CV1, V/7). La Fondazione, proprio
fondandosi su tali certificati, ha ripristinato la rendita per la figlia ________
dal 1. aprile 2024, sebbene ridotta a seguito dell’asserito sovrindennizzo: la
convenuta ha quindi ammesso per atti concludenti che i certificati prodotti
fossero sufficienti a comprovare il diritto ad una rendita per figli d’invalido
ex art. 22 cpv. 3 lett. a. LPP.
Ne discende che ________ è da
considerarsi ininterrottamente in formazione almeno fino alla fine dell’anno
accademico 2023/2024, ossia fino all’estate del 2024. Tale circostanza comporta
che, conformemente ai disposti legali e regolamentari (sia del Regolamento
valido dal 1. gennaio 2013 al 31 dicembre 2023 che di quello valido dal 1.
gennaio 2024), AT1 ha diritto ad una rendita per la figlia ________ almeno fino
al termine del semestre del corso del 2024.
La convenuta, lo si rammenta,
giustifica l’interruzione dell’erogazione della rendita per ________ dal 1.
novembre 2021 con il fatto che l’attore, disattendendo il suo obbligo di
collaborazione nei confronti dell’istituto di previdenza, ha prodotto i
surriferiti certificati solo a distanza di oltre due anni da quando gli erano
stati richiesti, la convenuta evidenziando di aver esplicitamente avvisato
l’assicurato che avrebbe interrotto l’erogazione della rendita dopo il
compimento del 18esimo anno di ________, a meno che egli avesse presentato un
certificato di studio quale giustificativo per la continuazione del versamento
della rendita per la figlia anche successivamente (cfr. V/5-7).
A questo proposito, la convenuta
rinvia alla cifra 4.2.1 del Regolamento valido dal 1. gennaio 2013 (I/I) e alla
medesima cifra del Regolamento valido dal 1. gennaio 2024 (V/4) (V, ad 10.).
La cifra 4.2.1 del Regolamento
valido dal 1. gennaio 2013 al 31 dicembre 2023 (cfr. I/I cifra 7.8 e V/4 cifra
7.10) presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):
"
4.2 Quali sono le disposizioni valevoli per tutte le prestazioni?
4.2.1
Riduzione o
sospensione di prestazioni, erogazione delle prestazioni minime LPP
In caso di
inosservanza del contratto di adesione, la fondazione può ridurre o
sospendere le proprie prestazioni. Inoltre, in caso di decesso e invalidità
l’obbligo di prestazione della fondazione non supera in alcun caso quello
derivante dal contratto di assicurazione collettiva sulla vita.
Le prestazioni
obbligatorie secondo la LPP e la LFLP vengono accordate in ogni caso se sono
soddisfatte le condizioni legali.”
Di tutta evidenza, il disposto
regolamentare si riferisce al contratto di adesione, ossia al contratto
stipulato tra il datore di lavoro e l’istituto di previdenza (o l’ente gestore
della cassa pensioni), come peraltro esplicitato alla cifra 1.3 del Regolamento.
Pertanto, in casu la cifra 4.2.1 del Regolamento non può assurgere a valida
base per l’interruzione dell’erogazione della rendita per figli d’invalido.
Come accennato al precedente
considerando, nel caso di rendite per figli d’invalidi il diritto materiale
alla rendita dopo il compimento del 18esimo anno d’età nasce con l’inizio di
una formazione accademica o professionale. Esso perdura fino al decesso del
figlio, fino a quando il diritto alla rendita principale si estingue, fino all’interruzione
della formazione o ancora fino al termine della stessa, ma in ogni caso fino al
compimento del 25esimo anno d’età.
Onde evitare il versamento
di prestazioni in esubero, l’istituto di previdenza deve accertarsi che le
condizioni per il diritto alla rendita per figli d’invalido siano adempiute,
richiedendo i certificati di formazione contenenti le informazioni pertinenti. In
questo contesto l’assicurato è gravato del dovere di collaborare
nell’accertamento dell’eventuale diritto alla rendita per figli, dovendo fornire
le informazioni necessarie (in tal senso vedasi la cifra 6.1 del Regolamento secondo
cui “Le persone aventi diritto devono inoltrare tutti i documenti
necessari per giustificare il pagamento delle prestazioni […]”,
sottolineatura del redattore). Se tali attestazioni non vengono tempestivamente
prodotte, non risultano comprovati i presupposti conferenti una rendita per i
figli in formazione di cui all’art. 22 cpv. 3 lett. a LPP, ragione per cui
l’istituto è legittimato a declinare il versamento delle rendite.
Tuttavia, e contrariamente a quanto addotto dalla convenuta, in mancanza di
tali attestazioni il diritto alla rendita per figlio d’invalido non diventa
caduco, giacché tale diritto si estingue esclusivamente alle condizioni di cui
all’art. 22 cpv. 3 lett. a LPP (cfr. supra consid. 2.8.1.), le quali non
contemplano la mancata produzione di certificati di frequenza. Tali certificati
costituiscono da una parte la manifestazione della volontà di prevalersi del
diritto alla rendita per figli d’invalido e, sotto il profilo amministrativo-procedurale,
essi configurano i giustificativi per il versamento delle rendite. Ciò
significa che nella misura in cui l’assicurato produce, seppure in ritardo, i
certificati comprovanti il diritto ad una rendita d’invalido per figli in
formazione, le rendite arretrate scadute gli vanno corrisposte. In questo
contesto, il rischio per l’assicurato è quello di esporsi, in un’eventuale
procedura giudiziaria tendente all’ottenimento delle rendite per figli arretrate,
all’eccezione di prescrizione quinquennale applicabile alle prestazioni
ricorrenti – quali le rendite per figli d’invalido – ex art. 41 cpv. 2 LPP
(cfr. STF B 162/06 del 18 gennaio 2008 in re M. contro Mutuelle Valaisanne de
Prévoyance, consid. 6.2 e 6.3.), istituto giuridico che inibisce la
giustiziabilità di un diritto, non la sua esistenza. Tuttavia, l’eccezione di
prescrizione non può essere rilevata dal giudice ex officio ma
dev’essere esplicitamente sollevata dalle parti (vedasi ad esempio DTF 134 V
223 consid. 2.2.2. e 129 V 241 consid. 4.; in tema di prescrizione vedasi anche
Gehring/Kieser, BSK-BVG, n. 5, 6, 8, 10, 18, 21-24 ad art. 41 LPP con
molteplici rinvii dottrinali e giurisprudenziali), ciò che in concreto non è
avvenuto.
Ma anche se, per ipotesi di
lavoro, la Fondazione CV1 avesse sollevato l’eccezione di prescrizione per le
rendite arretrate riferite a ________ per il periodo dal 1. novembre 2021 al 31
marzo 2024, tale agire sarebbe in ogni caso stato inconferente, giacché con la
petizione del 5 febbraio 2025 (pervenuta al TCA il giorno successivo) l’attore
ha interrotto la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione (in tema Gehring/Kieser,
op. cit., n. 48 e 49 ad art. 41 LPP).
Infine, si rileva che secondo la
dottrina e la giurisprudenza non vi è abuso di diritto, di per sé, se un assicurato
attende fino a poco prima della decorrenza del termine di prescrizione per far
valere la sua pretesa (Gehring/Kieser, op. cit., n. 57 ad art. 41 LPP: “Nicht
missbräuchlich ist es im Übrigen, innerhalb der Verjährungsfrist mit
geltendmachung eines Rechts zuzuwarten” con riferimento alla DTF 116 II 428
consid. 2.).
Visto quanto precede, è a ragione
che l’attore ha chiesto alla convenuta di erogargli le rendite non versate per
il periodo dal 1. novembre 2021 al 31 marzo 2024.
Inoltre, non essendovi un caso di
sovrindennizzo la riduzione della rendita di ________ dal 1. aprile 2024 è
illegittima, ragione per cui essa dovrà essere ripristinata senza alcuna
decurtazione.
Per quanto concerne il quantum
delle rendite arretrate, l’attore chiede “per la figlia ________ dal
1.11.2021 al 31.12.2022 in ragione di fr. 398.10 al mese, e sino al 31.3.2025
in ragione di fr. 407.35 al mese, per complessivi fr. 16'571.85”. Da
parte sua la convenuta non si è mai espressa sull’eventualità di dover
corrispondere delle rendite per figli d’invalido arretrate.
Ora, dalla comunicazione del 17
aprile 2024 (I/A, pag. 2) si evince che ________ ha diritto a rendite arretrate
per fr. 796.20 per i mesi di novembre e dicembre 2021, a fr. 4'777.20 per il
2022, a fr. 4'888.20 per il 2023 e a fr. 4'888.20 per il 2024.
Considerato l’adeguamento al
rincaro del 2,5% per il 2025 (cfr. supra consid. 1.1.) la rendita per il 2025 è
di complessivi fr. 5'009.35.
La convenuta ha corrisposto per
il 2024 (a far tempo dal 1. aprile) complessivi fr. 2'848.20 e per il 2025
complessivi fr. 3'797.40 (cfr. XXX 1 e 4).
Pertanto, AT1 ha diritto alle
rendite arretrate per la figlia ________ per complessivi fr. 13'713.55 (differenza
tra le rendite dovute ed i versamenti effettuati: fr. 20'359.15 – fr. 6'645.60)
per il periodo 1. novembre 2021-31 dicembre 2025.
Va da sé che tale diritto perdura
solo nella misura in cui i presupposti di cui ai combinati artt. 22 e 25 LPP
sono adempiuti.
2.8.3. Per quanto concerne la rendita per i
figli ________ e ________, vale quanto segue.
Con scritto del 4 agosto 2016 la
Fondazione ha riconosciuto a AT1 una rendita d’invalidità di annui fr. 23'868
(con versamenti trimestrali di fr. 5'967) ed una rendita per ogni figlio di
annui fr. 4'774 (con versamenti trimestrali di fr. 1'193.50 per ogni figlio)
(I/Q) per complessivi annui fr. 38'190 (I/S), conformemente a quanto indicato
nell’attestato di previdenza del 2013 (V/2).
È incontestato che le rendite –
aggiornate – per ________ e ________ sono state corrisposte ininterrottamente
fino al 31 marzo 2024, come peraltro desumibile dal dettaglio degli importi
versati per il periodo 1. novembre 2021 – 31 marzo 2024 (I/A, pag. 2).
Il diritto alla rendita per ________,
nata il ________ 2005, è nato il 30 settembre 2015, ossia dopo un periodo
d’attesa di 24 mesi dall’inizio dell’incapacità al guadagno del 30 settembre
2013 (V/2 e I/Q). Esso, conformemente ai disposti di legge e a queli
regolamentari in concreto applicabili, perdura almeno fino al compimento del
18esimo anno d’età, ossia fino al 16 dicembre 2023.
Con scritto del 4 gennaio 2024 AT1
ha comunicato alla Fondazione che per l’anno scolastico 2023/2024 ________ era
“iscritta alla superiore per il 4° anno”, producendo la dichiarazione
dell’istituto di formazione datata 22 dicembre 2023 attestante “che l’alunna
________ […] frequenta la classe ________ di questo istituto
nell’anno scolastico 2023/2024” (V/7).
Il certificato scolastico di
frequenza è stato ritenuto sufficiente dalla Fondazione per erogare la rendita
per la figlia ________ anche successivamente al 31 marzo 2024, sebbene ridotta
nell’ammontare nominale a seguito dell’asserito – ed in questa sede smentito –
sovrindennizzo.
Visto quanto precede e ricordato
come in casu non vi è sovrindennizzo, è a ragione che l’attore chiede che la
rendita per la figlia ________ sia erogata dal 1. aprile 2024 senza alcuna
decurtazione.
Per quanto concerne il quantum
delle rendite arretrate relative alla figlia ________, non essendovi alcun
sovrindennizzo, per il 2024 essa era di fr. 4'888.20 annui (cfr. I/A: fr.
1'222.05 x 4), mentre per il 2025, tenuto conto dell’adeguamento al rincaro del
2.5%, essa ammontava a fr. fr. 5'009.35 (cfr. supra consid. 2.6.2.).
La convenuta ha documentato il
versamento di complessivi fr. 3'686.60 per l’anno 2024 e di fr. 3'797.40 per il
2025
Pertanto, AT1 ha diritto alle
rendite arretrate riferite alla figlia Nicla per complessivi fr. 2'413.55
(differenza tra le rendite dovute ed i versamenti effettuati: fr. 9'897.55 –
fr. 7'484) per il periodo gennaio 2024-dicembre 2025.
Per quanto attiene alla rendita
per il figlio ________, la Fondazione ha versato all’attore una rendita per
figli d’invalido dal 30 settembre 2015. Essendo ________ nato il ________ 2009,
egli compirà i diciott’anni il 3 luglio 2027, ragione per cui almeno fino a
tale data la Fondazione dovrà corrispondere una terza rendita per figli a AT1.
Non essendovi sovrindennizzo, anche in questo caso la domanda dell’attore
tendente al riconoscimento di una rendita non decurtata dal 1. aprile 2024 va
accolta.
Per quanto concerne il quantum
delle rendite arretrate relative al figlio ________, per il 2024 essa era di
fr. 4'888.20 annui e nel 2025 a fr. 5'009.35.
La convenuta ha documentato il
versamento della rendita per complessivi fr. 3'120.95 per il 2024 e di fr.
3'797.40 per il 2025 (XXX 3 e 4).
Pertanto, AT1 ha diritto alle
rendite arretrate riferite al figlio ________ per complessivi fr. 2'979.20
(differenza tra le rendite dovute ed i versamenti effettuati: fr. 9'897.55 –
fr. 6'918.35)
Visto tutto quanto precede, è
accertato che l’interruzione del versamento della rendita per figli riferita a ________
per il periodo dal 1. novembre 2021 al 31 marzo 2024 è illecita. La Fondazione
dovrà quindi versare le rendite arretrate.
Non essendovi un caso di
sovrindennizzo, anche la riduzione delle rendite per figli d’invalido dal 1.
aprile 2024 è illecita, ragione per cui la Fondazione dovrà corrispondere
all’assicurato la differenza tra le rendite per figli dovute e quelle effettivamente
versate fino al momento dell’emanazione del presente giudizio e,
successivamente, le rendite per figli d’invalido senza riduzione alcuna.
Va da sé che le rendite per figli
d’invalido sono dovute solo nella misura in cui i relativi presupposti
continuano ad essere adempiuti.
2.9. Interessi di mora
In
materia di previdenza professionale, il Tribunale federale ha stabilito che in
caso di versamento tardivo di una prestazione gli interessi di mora sono dovuti
(DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 134, confermata in DTF 137 V 373 e 130 V 414;
vedi anche STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012 e 9C_334/2011 del 2 agosto 2011).
In tal
caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO;
SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno
2012). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica
l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto
ammonta al 5% annuo (in tema vedasi anche STF 9C_165/2022 del 16 marzo 2023,
commentata da Schilter/Wyler-Schmelzer, Regelung des Verzugszinses, in:
Schweizer Personalvorsorge 10-23, pagg. 112 e 113).
Per
quanto riguarda la decorrenza degli interessi di mora l’Alta Corte applica
l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui “il debitore in mora al pagamento di interessi
o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve
gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in
via esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135 consid. 4c con
riferimenti; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012).
Per la
giurisprudenza inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza
obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto
giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza
sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo alla
previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e
115 V 37 consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte
generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art. 102 seguenti (DTF 119
V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).
Per quanto concerne il tasso
d’interesse moratorio, in casu la cifra 4.2.4 cpv. 2 del Regolamento disciplina
l’interesse di mora per prestazioni sotto forma di rendita:
"
4.2.4 Interesse di mora sulle prestazioni previdenziali
1Alle
prestazioni di vecchiaia e in caso di decesso sotto forma di capitale, che -
dopo ricezione di tutte le indicazioni necessarie – non sono trasferite entro i
termini prestabiliti, si applica l’interesse di mora secondo la LFLP.
2La
corresponsione di un interesse di mora per prestazioni sotto forma di rendita
si basa sull’art. 105 CO. Il relativo interesse di mora corrisponde a quello
definito nella LFLP.”
Per i combinati artt. 2 cpv. 4,
26 cpv. 2 LFLP e 7 OLP, il tasso d’interesse di mora equivale al tasso
d’interesse minimo stabilito nella LPP, aumentato dell’uno per cento.
Il tasso d’interesse minimo è
dell’1,25% dal 1. gennaio 2024 (artt. 15 cpv. 2 LPP e 12 lett. k OPP 2).
Ne consegue che in casu torna
applicabile un tasso d’interesse del 2,25%.
Per quanto concerne la decorrenza
degli interessi di mora, non avendo AT1 preventivamente proceduto nei confronti
della Fondazione in via esecutiva, in applicazione dell’art. 105 cpv. 1 CO la
decorrenza è fissata dal 5 febbraio 2025, ossia dalla data della petizione (I,
pag. 1).
2.10. Nella petizione AT1 censura il
mancato versamento “della rendita sovraobbligatoria di cui alla polizza ________”,
chiedendo che la convenuta venga condannata al versamento della “rendita
sovraobbligatoria in ragione di fr. 2'676 annui dal 1.11.2021 al 31.12.2022 e
di fr. 2'738.25 dal 1.1.2023 al 31.3.2025, in ragione di fr. 9'283.05” (I,
p.ti 10. e 11.; petitum, p.to 1.).
Preso atto della contestazione
della convenuta secondo cui la polizza ________ è stata stipulata con un
soggetto giuridico distinto (la Fondazione ________, già ________) non
convenuto in causa e che per tale motivo la convenuta – pur avversando
cautelativamente ogni pretesa dell’attore – non è neppure entrata nel merito
(V, contestazioni in ordine, ad 6, 8, 10 e 11; XXIII, contestazioni in ordine e
ad 6), il patrocinatore dell’attore ha osservato che le comunicazioni sia per
la Fondazione CV1 che per la Fondazione ________ erano state fatte per il
tramite della ________ che pertanto “Nel contesto della presente vertenza
riteniamo che sia evidente chi si volesse convenire” (XIII, p.to III e pag.
10), pur ammettendo che “la Fondazione di cui alla copertura complementare
(polizza 2.188.895) non è quella convenuta” (XIII, pag. 2) e rimettendosi
al giudizio del TCA sulla questione (XIII, pag. 10.: “Le conclusioni
riportate ai punti 10. e 11. della petizione sono confermate, riservata la
valutazione della legittimazione passiva da parte di codesto Tribunale”).
Fatto sta che l’attore, peraltro
patrocinato da un legale, non ha ritenuto, né prima né dopo, di dover convenire
formalmente in giudizio la Fondazione ________. Nella misura in cui le pretese
derivanti dalla polizza ________ vengono fatte valere nei confronti della
Fondazione CV1, vale quanto segue.
La questione, da esaminare
d’ufficio (cfr. DTF 118 Ia 129 consid. 1), a sapere se una parte ha il diritto
di agire in giudizio in qualità di attore (legittimazione attiva) e quale parte
dev’essere convenuta in giudizio (legittimazione passiva) si determina – anche
nelle vertenze di diritto pubblico – secondo il diritto materiale.
Conseguentemente, la legittimazione attiva e passiva non sono condizioni intese
quali presupposti procedurali da quali dipende la ricevibilità della petizione;
essi fanno invece parte della fondatezza della pretesa materiale, motivo per
cui la carenza di legittimazione attiva e/o passiva comporta il respingimento
della petizione e non la sua irricevibilità (DTF 147 V 2 consid. 3.2.1 con
rinvii giurisprudenziali).
Ne consegue che la domanda a
sapere se la convenuta deve rispondere per le rendite della previdenza
sovraobbligatoria asseritamente dovute all’assicurato è da valutare secondo il
diritto materiale.
Lo scritto della ________ del 4
agosto 2016 con il quale è stato comunicato all’attore il diritto ad una
rendita d’invalidità di annui fr. 2'676 dal 30 settembre 2015 indica quale
oggetto il “Contratto no ________ – ________ –
Fondazione ________
Signor AT1, Ass. no. ________,
pol. no. ________” (I/R). Con scritto del 9 gennaio 2018 la ________ ha
inviato all’assicurato il resoconto delle rendite versate dal 1. gennaio al 31
dicembre 2017 per complessivi fr. 2017, ponendo quale oggetto della
comunicazione “Attestazione versamenti avvenuti di rendite derivanti dal
secondo pilastro Fondazione collettiva Mythen (utilizzabili a fini fiscali)”
(I/T).
È quindi evidente che mentre le prestazioni
della previdenza obbligatoria sono riconducibili al contratto numero ________ della
Fondazione CV1 (cfr. I/Q, pag. 1), le prestazioni della previdenza
sovraobbligatoria sono riconducibili al contratto numero ________ con la
Fondazione ________ (già Fondazione ________) (I/T). Trattasi, come rettamente
rilevato dalla convenuta, di due soggetti giuridici distinti (cfr. estratti del
Registro di commercio del Canton ________agli atti, V/1). Il fatto che la
corrispondenza dei citati istituti di previdenza con l’assicurato fosse stata
affidata alla ________ nulla muta.
In sintesi, nella misura in cui
l’attore voleva prevalersi anche delle prestazioni riconducibli alla polizza
numero ________ della Fondazione ________, egli – patrocinato in causa da un
legale – avrebbe dovuto convenire anche quest’ultima. Non avendo agito in tal
senso, la convenuta difetta della legittimazione passiva nella misura in cui ad
essa vengono chieste tali prestazioni.
Per questo aspetto, la petizione
va respinta.
A titolo abbondanziale, si rileva
che se per ipotesi di lavoro si prendesse per fedefacente l’asserzione
dell’attore secondo cui l’erogazione della rendita sovraobbligatoria è stata
interrotta a motivo del contestato – ed in questa sede sconfessato –
sovrindennizzo a far tempo da aprile 2024 (I/A, p.ti 8. in fine, 10. e 11.), in
considerazione delle calcolazioni di cui al consid. 2.6. per il 2024, vi
sarebbe un margine di complessivi fr. 39'624.20 annui di prestazioni (ancora)
erogabili (fr. 68'952.40 annui - fr. 29'328.20 annui, cfr. consid. 2.6.),
circostanza, questa, che permetterebbe all’attore di chiedere le rendite
sovraobbligatorie arretrate alla Fondazione ________, ritenuto che anche le
prestazioni sovraobbligatorie sono assoggettate al termine di prescrizione
quinquennale (cfr. Pétremand, in: Schneider/Geiser/Gächter, BVG und FZG, 2019,
n. 3 ad art. 41 LPP).
2.11. Visto tutto quanto precede, è
accertato che non vi è alcun sovrindennizzo e che pertanto la riduzione delle
prestazioni LPP effettuata dalla convenuta a scapito dell’attore è illecita. Conseguentemente,
la Fondazione dovrà versare a AT1 le prestazioni arretrate conformemente alla
presente pronunzia.
2.12. La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Visto l’esito della procedura, AT1,
assistito da un legale e parzialmente vincente in causa, ha diritto al
versamento di un importo a titolo di spese ripetibili (parziali) che nel caso
appare giustificato quantificare in fr. 2'500 (IVA inclusa).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è parzialmente
accolta.
1.1.
È fatto ordine alla Fondazione CV1 di versare a favore di AT1, in
relazione alla polizza ________, complessivi fr. 29'257.55, oltre interessi del
2.25% dal 5 febbraio 2025, a titolo di rendite LPP arretrate e fintanto che i
presupposti per il diritto alla rendita per figli d’invalido sono adempiuti.
1.2.
La domanda di AT1 di condannare la Fondazione CV1 al versamento di fr.
2'738.35 in relazione alla polizza ________ è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Fondazione CV1 verserà
a AT1 fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti