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Decisione

35.2003.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 novembre 2004Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nono­stante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (cfr. DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid.

1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 91).

2.6. Nella concreta evenienza, in data 23 novembre 2000, RI 1 si è

procurato una frattura bimalleolare alla caviglia sinistra, trattata mediante osteosintesi

presso l'Ospedale regionale di __________ (__________) (degenza dal 23 al 29

novembre 2000, cfr. doc. 7).

Nel

frattempo, l'assicurato ha denunciato la presenza di disturbi anche al

ginocchio sinistro, sede di una importante pangonartrosi con lesione

orizzontale del corno posteriore del menisco esterno (cfr. rapporto relativo

all'artroscopia del 17.4.2001, doc. 38).

Fondandosi

sulla valutazione espressa dal medico di __________, dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 18 e 44), l'assicuratore convenuto, con

decisione su opposizione del 18 giugno 2001 (mediante la quale è stata

confermata quella formale del 23 febbraio 2001), ha negato la propria

responsabilità relativamente ai disturbi al ginocchio sinistro (cfr. doc. 48).

La citata

decisione su opposizione è cresciuta in giudicato incontestata.

In

occasione della visita di controllo del 3 luglio 2001, l'assicurato, a fronte di

una funzione della tibio-tarsica abbastanza buona, è stato dichiarato abile al

lavoro nella misura del 50% (tenuto conto del solo danno alla caviglia

sinistra).

Il dott. __________

ha peraltro suggerito di procedere all'asportazione del materiale di osteosintesi

(cfr. doc. 60).

L'intervento

di asportazione del materiale di osteosintesi ha avuto luogo in data 15 gennaio

2002 (cfr. doc. 88) ed ha determinato una degenza di tre giorni (14-16 gennaio

2002) presso l'__________ (doc. 89).

Dalle

tavole processuali emerge che il decorso è stato complicato dall'insorgenza di

un'infezione a livello della ferita operatoria, ciò che ha reso necessaria una

sua revisione nel corso del mese di febbraio 2002 (cfr. doc. 100-102).

In data 4

settembre 2002 ha avuto luogo una nuova visita fiduciaria di controllo a cura

del dott. __________, il quale ha dichiarato l'insorgente completamente abile

al lavoro ed ha negato il diritto all'IMI:

"

VALUTAZIONE

A seguito dell'asportazione del materiale d'osteosintesi

si è sviluppata un'infezione locale superficiale sopra la fibula distale.

Il trattamento è stato un po' prolungato però

finalmente la situazione è calma e la ferita è chiusa.

Clinicamente non

esiste più un segno per un'infezione.

La funzione della caviglia dopo la frattura è

praticamente normale.

Attualmente esiste solo una certa

iper-sensibilità nel decorso della ferita (questo è anche normale dopo 4

interventi nello stesso punto).

Per esaminare il diritto a un'indennità per

menomazione all'integrità si deve valutare la funzione dell'articolazione e il

grado di degenerazione.

Attualmente la funzione della caviglia è ancora

nella norma e la degenerazione o l'artrosi, non è ancora sviluppata in modo

tale da aver raggiunto una percentuale rientrante nelle tabelle per il calcolo

dell'indennità per menomazione all'integrità.

Secondo l'esame clinico odierno la situazione è

calma e si può procedere alla chiusura del caso.

Per quanto concerne l'infortunio l'assicurato

rimane abile al lavoro nella misura completa." (Doc. 118)

Occorre

sottolineare che RI 1 ha beneficiato di indennità giornaliere corrispondenti ad

una totale inabilità lavorativa dal 14 gennaio al 29 settembre 2002 (cfr. doc.

121).

Nell'ambito

della procedura di opposizione, l'assicurato ha prodotto alcune certificazioni

dei suoi medici curanti.

Con

rapporto del 23 ottobre 2002, il dott. __________, Capo-servizio presso il

Reparto di chirurgia dell'__________, ha in particolare posto in evidenza che

la pelle a livello della cicatrice è rimasta molto fragile ed irritata, ciò che

renderebbe impossibile, citiamo: "… un carico "normale" di

questa zona cutanea come avviene per esempio durante l'uso di scarpe chiuse

alte, richieste dal tipo di lavoro su un cantiere, ...":

"

Con la presente certifico che il paziente sopra

menzionato è in mia cura dal 23.11.2001, data del suo infortunio.

Presentava allora le seguenti lesioni:

- Grave frattura-lussazione della caviglia

sinistra che venne operata

il giorno stesso.

- distorsione del ginocchio sinistro in pregressa

artrosi, in stato dopo

intervento di ablazione del menisco circa 20

anni fa.

Il decorso al livello della caviglia, al

principio regolare e soddisfacente, si complicò al momento dell'ablazione del

materiale d'osteosintesi (placca e viti, il 15.01.2002) con un infetto locale

al lato laterale raggiungendo anche la superficie ossea. In seguito il paziente

ha dovuto sottoporsi ad ulteriori tre interventi per permettere finalmente una

guarigione della ferita cutanea dopo circa tre mesi. Purtroppo, la pelle

attualmente chiusa a questo livello, rimane molto fragile ed irritata,

necessitano ancora cure e protezione continua. In particolare un carico

"normale" di questa zona cutanea come avviene per esempio durante

l'uso di scarpe chiuse alte, richieste dal tipo di lavoro su un cantiere, non é

tuttora possibile. Dal punto di vista della caviglia, vista anche la gravità

delle lesioni ossee e del decorso prolungato, è presumibile una funzione

diminuita anche a più lungo termine, sopratutto se si considera il carico

importante nel mestiere del Signor RI 1.

Dal punto di vista del trauma del ginocchio,

questo stesso ha sicuramente contribuito a rendere la rieducazione della

caviglia più lunga e faticosa, e contribuisce tuttora alla funzione ridotta

dell'arto inferiore sinistro sopratutto su terreni accidentati.

In conclusione lo stato funzionale attualmente

raggiunto è da considerarsi definitivo, a parte un leggero miglioramento

possibile al livello della cute stessa, che dovrebbe ritornare più solida;

questo necessiterà però ulteriori cure specialistiche dermatologiche."

(allegato al doc. 129)

Dal

referto del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, afferente alla

consultazione d'urgenza del 14 novembre 2002 ("Avrebbe un appuntamento da __________

il 3.12.02 ma oggi viene da me perché non ce la fa più dal male; …"), si

evince, per quanto qui di interesse, che il ricorrente mostrava, a livello

della caviglia sinistra, "… un cuscinetto sinovitico anteriore con dolenzia

sopra la cicatrice, sulla fibola distale, arrossamento (area di ca. 2 cm molto

rossa e dolente)" (cfr. certificato accluso al doc. 134).

Agli atti

figura infine il rapporto 5 dicembre 2002 del dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, il quale ha così descritto lo stato dell'arto inferiore

sinistro:

"

Diagnosi:

- pangonartrosi sx

- stato dopo frattura pilon tibiale sx

Con la presente certifico che il paziente a

margine presenta importanti disturbi e limitazioni a livello sia della caviglia

sx con dolori, disestesie, impossibilità di sollevare carichi pesanti, che al

ginocchio sx, con dolori cronici e recidivanti accompagnati da versamenti.

Persiste tuttora una marcata ipotrofia quadricipitale malgrado un intenso

programma riabilitativo.

La situazione è stabile, non credo che grossi

miglioramenti siano purtroppo da attendersi vista la gravità delle lesioni a

tutto l'arto inferiore." (allegato al doc. 134)

Chiamato

dall'CO 1 a prendere posizione in merito alla documentazione medica

ulteriormente prodotta dall'assicurato, il dott. __________ si è riconfermato

nel proprio apprezzamento:

"

In discussione c'è l'indennità per la

menomazione all'integrità di una rendita.

Secondo l'art. 36 OAINF, una menomazione

all'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la

vita con identica gravità. Essa è importante se l'integrità fisica o mentale,

indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o

grave.

In questo caso abbiamo uno stato dopo un'osteosintesi

di una frattura della caviglia.

Dal lato clinico si notava soltanto un lieve

allargamento della cicatrice laterale, parte craniale e la funzione era

completamente normale.

Radiologicamente un'artrosi impressionante non è

verificabile. Quindi non si può parlare di un grave danno permanente.

Per quanto concerne la capacità lavorativa,

secondo il referto clinico, una riduzione della stessa non è giustificata."

(Doc. 137)

Ad

analoghe conclusioni è pure giunto il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

presso la Divisione medica di __________, nel suo apprezzamento del 12 marzo

2003:

"

Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die Akten

und Röntgenbilder noch einmal sorgfältig studiert. Es geht um die Folgen des

Unfalles vom 23.11.2000. Strittig­ist die Verfügung vom 24.09.2002. Hinweis auf

den __________ Untersuchungsbe­richt vom 04.09.2002.

Considerandi

Die aktuellen Röntgenbilder des OSG links vom

19.09.2002

zeigen keine Arthrose. Auch klinisch ist das Gelenk frei beweglich.

Die oberflächliche Hautinfektion am Malleolus lateralis nach der

Metallentfernung vom 15.01.2002 ist geheilt. Ein er­heblicher

Integritätsschaden liegt also nicht vor. Eine zukünftige Verschlimmerung

ist höchstens möglich. Das Rückfallmelderecht bleibt gewährleistet.

Aus den vom Rechtsvertreter vorgelegten Zeugnissen

ergeben sich keine neuen Er­kenntnisse. Insbesondere müssen wir von den

unfallfremden Knie-Beschwerden links abstrahieren. Unter dieser Voraussetzung

wäre dem Versicherten weiterhin eine vol­le Tätigkeit als "manovale" zumutbar." (Doc.

145)

Posteriormente

all'emanazione della decisione su opposizione impugnata, all'assicuratore LAINF

convenuto è pervenuto uno scritto, datato 17 aprile 2003, del dott. __________,

spec. FMH in dermatologia.

Il dott. __________

- presso il quale l'assicurato è entrato in cura a far tempo dal mese di

novembre 2002 - ha chiesto all'CO 1 di chiarire la propria responsabilità in

merito ad una lesione cutanea apparsa in corrispondenza della cicatrice di osteosintesi

(cfr. doc. 155).

Con il

referto del 22 maggio 2003, il dermatologo ha riferito in merito al decorso

dell'affezione cutanea, ritenuta essere una naturale conseguenza

dell'infortunio del novembre 2000:

"

Il paziente mi ha visitato la prima volta di sua

iniziativa il 20.11.2002, in seguito alla persistenza sulla caviglia sinistra,

in corrispondenza della cicatrice da osteosintesi, di una lesione eczematosa di

aspetto eritematoinfiltrativo, pruriginosa, sede di frequente grattamento, con

conseguenti erosioni superficiali e lichenificazione incipiente.

Malgrado l'applicazione di topici corticosteroidei

diversi, la situazione si è solo parzialmente migliorata, persistendo

soprattutto il prurito, con il conseguente grattamento, che intrattiene la

componente erosiva ed ha accentuato quella infiltrativa. Per questo motivo ho

prescritto il 19.5.u.s. una ripetizione delle applicazioni di Tintura di

Castellani (possibile componente infeziosa) e di un preparato al 5% di Liquor carbonis

detergentis in Fucicort e Zincream crema-pasta.

Sulla natura esatta della lesione, di natura

eczematosa, si può avanzare il sospetto di una eziologia batterica (eczema

batterico, dovuto alla sensibilizzazione di un focolaio infezioso cronico in

"locus minoris resistentiae), rispettivamente allergica da contatto (creme

usate precedentemente? meno probabile una sensibilizzazione al materiale protetico),

al limite di una eziologia "nervosa" come nella "Neurodermite

localizzata" (Lichen Vidal).

Vista la localizzazione, una relazione diretta

con l'intervento legato all'infortunio appare evidente: soggettivamente il

paziente soffre particolarmente per il persistente prurito, mentre,

praticamente, si può evocare l'impossibilità di portare calzature idonee in

caso di ipotetica ripresa del lavoro." (Doc. 158)

Il dott. __________

ha, da parte sua, riconosciuto l'eziologia traumatica dell'eczema, tuttavia,

contrariamente a quanto certificato dal dott. __________, egli ha negato che

questa patologia potesse avere una qualsiasi incidenza sulla capacità

lavorativa del ricorrente:

"

Der Bericht des Dermatologen Dr. __________ vom

22.05.2003

wurde zur Kenntnis genommen, ebenso das beigelegte Foto.

Obwohl die Aetiologie des Exzems nicht eindeutig

bestimmt werden kann, ist allein von der Lokalisation her (Narbenbereich am OSG

links) zumindest eine Teilkausalität wahrscheinlich. Die dermatologische

Behandlung seit 22.11.2002 kann also von der CO 1 übernommen werden.

Trotz dieses nicht schwerwiegenden Haut-Befundes

bleibt eine volle Arbeitsfähigkeit zumutbar.

Ein korrekt lokal behandelter Pruritus ist kein

ausrechender Grund, das Tragen von Arbeitsschuhen abzulehenen. Das ist nicht

schädlich, im Gegenteil wird durch das abdecken des Exzems ein schädliches

Kratzen verhindert.

Auch bezüglich Integritätsschaden ändert diese

neue Diagnose nichts. Der Befund ist weder dauerhaft (da behandelbar) noch

erheblich." (Doc. 162)

Fra gli atti all'inserto vi è un rapporto, datato 3 giugno 2003, che

il dott. __________ ha elaborato all'attenzione dell'Ufficio AI.

Il dott. __________

ha in sostanza confermato, citiamo: "… che la lesione cutanea sembra

essersi cronicizzata e che impedisce al paziente di portare scarpe idonee

all'ipotetica ripresa del lavoro" (doc. E).

Nel mese

di agosto 2003, questa Corte ha sottoposto al dott. __________ l'apprezzamento

5.

giugno 2003 del dott. __________, chiedendogli una sua presa di posizione

riguardo alla questione della capacità lavorativa (cfr. V).

Questa la

risposta che lo specialista in dermatologia ha fornito il 2 settembre 2003:

"

(…).

rispondo volentieri alla sua richiesta del 28

agosto 2003, prendendo posizione in merito alla valutazione espressa dal

collega Dr. __________ del servizio medico della CO 1, sulla base della

documentazione da me fornita nel mese di maggio scorso.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa del

100% in relazione alla problematica dermatologica posso principalmente

ritenermi d'accordo, in quanto non vi erano né si sono presentati nel frattempo

elementi tali da suggerire anche solo una parziale inabilità lavorativa.

(…)." (VI)

Successivamente,

in data 20 settembre 2003, su richiesta del patrocinatore di RI 1, lo stesso

dott. __________ ha certificato quanto segue:

"

Sono stato richiesto dal paziente a margine di

valutare la sua capacità lavorativa per la sua problematica cutanea alla

caviglia sinistra, dal momento in cui è entrato in mia cura il 20. novembre

2002: a quel momento, essendo il paziente comunque inabile al lavoro per motivi

ortopedici, non mi era stata richiesta nessuna valutazione in questo senso.

Sulla base dei rilievi clinici e delle

annotazioni sulla cartella medica, mi è ora possibile valutare la capacità

lavorativa del paziente quale manovale nell'edilizia nella seguente misura:

Inabilità al 100%: dal 20.11.2002 al 22.01.03

" 50%: dal 23.01.2003 al

09.04.03

" 100%: dal 10.04.2003 al

19.05.03

" 50%: dal 20.05.2003 al

07.07.03

" 0%: dal 08.07.2003." (Doc. G)

Chiamato

dal TCA a prendere posizione in merito al contenuto della certificazione 20

settembre 2003 del dott. __________, l'assicuratore infortuni ha osservato

quanto segue:

"

(…).

così come già rilevato in precedenza l'CO 1 deve

ribadire che la procedura ricorsuale non ha per oggetto l'incapacità lavorativa

temporanea a seguito delle affezioni assunte a titolo di ricaduta dall'CO 1 __________

dopo il rilascio dell'impugnata decisione su opposizione in quanto è in corso

un'altra procedura.

In ogni caso l'CO 1 ritiene alquanto

incomprensibile il comportamento del dott. __________ il quale, su domanda del

Tribunale, ha ritenuto corrette le considerazioni del dott. __________,

anteriori l'ultima visita di controllo, e neganti l'esistenza di un'inabilità

lavorativa per le lesioni cutanee mentre successivamente, su richiesta del

ricorrente, ha attestato un'inabilità lavorativa dal 22.10.2002 al 7.7.2003." (Doc. XV)

In corso

di causa, l'CO 1 ha trasmesso a questa Corte copia della perizia elaborata il

13.

maggio 2004 dalla Clinica dermatologica dell'Ospedale universitario di __________

(cfr. XX 3), nonché copia di due rapporti, datati, rispettivamente, 20 luglio e

10.

settembre 2004, del dott. __________ (cfr. XX 1 e 2).

2.7

Con la

decisione su opposizione del 18 marzo 2003, l'CO 1, ritenute stabilizzate le

condizioni di salute di RI 1, ha negato a quest'ultimo il diritto ad una rendita

di invalidità e ad un'indennità per menomazione all'integrità, tenendo conto

dei soli postumi residuali alla caviglia sinistra (cfr. doc. 148, p. 2:

"La presente procedura ha come oggetto il fatto di sapere se, vista la

situazione della caviglia sinistra, le condizioni per l'assegnazione di una

rendita di invalidità e/o di un'indennità per menomazione all'integrità sono

date. A giusta ragione nessuno chiede delle prestazioni per quanto concerne la

caviglia destra. Le problematiche al ginocchio sinistro non concernono la CO 1"

- la sottolineatura è del redattore).

La problematica

dermatologica, insorta antecedentemente all'emanazione della decisione su

opposizione impugnata (la cura presso il dermatologo dott. __________ ha

infatti avuto inizio nel corso del mese di novembre 2002, cfr. doc. 155) e alla

quale l'assicuratore infortuni ha riconosciuto un'eziologia traumatica (doc.

162; cfr., pure, doc. la perizia 13.5.2004 della Clinica dermatologica

dell'Ospedale universitario di __________, risposta al quesito n. 4: "Aufgrund

des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Entfernung des Osteosynthesematerials

und des Auftretens des Ekzems, welches trotz fachärztlicher Behandlung durch

Dr. med. __________ nicht vollständig abgeheilt ist, sehen wir einen Zusammenhang

zwischen dem dermatologischen Befund und der Osteosynthese-Narbe als zumindest wahrscheinlich

an"), è invece stata trattata con una procedura separata, sfociata

nell'emanazione della decisione formale del 25 giugno 2003 (cfr. doc. 164),

contro la quale l'assicurato ha interposto opposizione.

A mente

di questa Corte, il modo di procedere dell'CO 1, ovvero quello di ritenere

stabilizzato lo stato di salute del ricorrente e, quindi, di definire il suo

diritto alle prestazioni di lunga durata, prendendo in considerazione

unicamente una parte delle conseguenze del sinistro assicurato (concretamente,

il danno alla caviglia sinistra) - é contrario alla giurisprudenza federale.

In

effetti, nella DTF 116 V 159ss., la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicuratore infortuni non può, in una decisione suscettibile di opposizione,

disgiungere le cause possibili di invalidità - in quella fattispecie, danni

fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per prevalersi in seguito della

carenza di opposizione contro detto atto, escludente la sua responsabilità per

una delle cause solamente, giustificando un rifiuto parziale di rendita:

"

1.

- La Caisse nationale suisse d'assurance en cas

d'accidents (CNA) a nié sa responsabilité pour les troubles psychiques de

l'assuré dans un acte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition. C'est la

raison pour laquelle les premiers juges ont considéré que cette question était

définitivement réglée. Il n'en est toutefois rien.

En effet, selon le système légal, il appartient à

l'assurance-accidents d'indemniser l'assuré qui présente une atteinte à la

capacité de gain imputable à un événement engageant sa responsabilité. Pour

arrêter la rente qui doit être versée à cette fin, il y a lieu de prendre en

considération toutes les conséquences dudit événement. Il n'est

nullement prévu de servir une rente pour les séquelles physiques de ce dernier

et une autre pour les éventuelles atteintes psychiques. Il ne faut pas oublier,

d'autre part, que les suites physiques et psychiques d'un accident sont souvent

imbriquées et que les assurés ne sont guère en mesure de faire le départ entre

l'incapacité de travail et de gain à mettre au compte d'une atteinte physique

assurée et celle dont il faudrait rendre responsable une composante psychique

ne regardant pas l'assurance. Le procédé de la CNA, s'il était admis,

conduirait en outre à obliger l'assuré à conduire le cas échéant deux procès:

l'un sur le principe de la responsabilité de l'assurance en raison des

atteintes psychiques, l'autre sur la mesure dans laquelle cette assurance doit

assumer les conséquences physiques d'un événement dommageable. Celui qui, à

tort, a considéré que son incapacité de gain était tout entière imputable à ses

maux physiques serait ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses droits

au moment où sa rente sera fixée en fonction de ces atteintes-là. Or tel sera

souvent le cas, en pratique.

Vu ce qui précède, il se justifie donc de réexaminer

l'ensemble des troubles présentés par Raphaël C. et leurs répercussions sur sa

capacité de travail et de gain."

(DTF succitata - la sottolineatura è del redattore)

Pertanto

- in considerazione del fatto che l'affezione cutanea costituisce una

conseguenza, naturale ed adeguata, del sinistro del novembre 2000, e che, al

momento dell'emanazione della decisione impugnata (momento che delimita temporalmente

il potere cognitivo del giudice, cfr. DTF 127 V 467 consid. 1 e 126 V 366 consid.

1b), le condizioni di salute del ricorrente non potevano essere ritenute stabilizzate

da questo profilo, così come riconosciuto dallo stesso medico di fiducia dell'CO

1, dott. __________ (cfr. doc. 162: "Auch

bezüglich Integritätsschaden ändert diese neue Diagnose nichts. Der Befund ist weder dauerhaft (da behandelbar) noch erheblich"

- la sottolineatura è del redattore) - la decisione su opposizione del 18 marzo

2003.

va annullata e l’incarto rinviato all'assicuratore LAINF convenuto,

affinché ridefinisca, da un profilo materiale e temporale, il diritto a

prestazioni di RI 1, tenuto conto di tutte le conseguenze dell'infortunio

assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ L’incarto

é rinviato all'CO 1 affinché proceda ai sensi dei considerandi e renda una

nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1

verserà all'assicurato fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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