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35.2003.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 novembre 2004Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi (fisici e/o psichici) di cui soffre l'assicurato sono

in relazione causale naturale certa con l'infortunio del 10.09.1989.

(…).

4) Concorrono fattori extratraumatici a causare i disturbi?

In caso affermativo, qual è la loro natura e la loro

importanza?

No, a mio avviso non concorrono fattori extratraumatici a causare

i disturbi accusati dall'assicurato"

(XXVII, p. 32-34).

Rispondendo

ai quesiti peritali n. 5 e 6, l'esperto designato dal TCA ha categoricamente

negato che RI 1 abbia già raggiunto lo status quo sine a margine del sinistro

assicurato, sottolineando in particolare che la data di chiusura del caso

decisa dalla CO 1 (28 febbraio 2001) non rappresenta, citiamo: "… nessun

punto di riferimento nello sviluppo della storia clinica del paziente. Non ci

sono elementi di riferimento che possano suffragare l'ipotesi che a partire da

un certo momento la sintomatologia dell'assicurato non sia da riferire

all'incidente occorso nel 1998":

"

5) L'assicurato ha già raggiunto lo stato "quo sine" a

margine dell'infortunio dei 10 settembre 1998?

No, l'assicurato continua ancora a soffrire delle conseguenze

fisiche (emisindrome residua a sinistra) e psichiche (in particolar modo neuropsicologiche)

dell'infortunio del 10 settembre 1998. Vedi "Diagnosi".

Oggi si constatano ancora deficit fisici e neuropsicologici e

sintomi comportamentali che si devono riferire all'infortunio del 10 settembre

1998.

Si tratta dei deficit seguenti:

- Dalle lesioni cerebrali focali sono conseguiti i deficit

neurologici in forma di emisindrome sinistra residua discreta (disturbi della

coordinazione, distalmente sensibilità superficiale è leggermente diminuita

all'arto superiore, diminuzione della forza prossimale all'arto superiore e

inferiore).

- Dalle lesioni cerebrali focali sono conseguiti i deficit neuropsicologici

(Disturbi della memoria anterograda, deficit di attenzione selettiva, disturbi

di attenzione divisa, deficit di attenzione sostenuta).

- Danni psichici: vedi Perizia neuropsicologica, pag. 3 e

seguenti.

- I disturbi dell'equilibrio del paziente sono difficili da

classificare. Possono essere in parte già stati presenti prima dell'incidente

in questione. Bisogna considerare che spesso i traumatizzati cranio-cerebrali

si lamentano di disturbi dell'equilibrio non specifici, riferibili alle lesioni

stesse e al fatto che la presenza di una emisindrome, anche se discreta,

influenza con la presenza di deficit sensomotori il senso dell'equilibrio. In

parte dunque i disturbi dell'equilibrio sono da riferire allo stato dopo trauma

cranio-cerebrale.

- La caduta ha provocato una frattura claveare sinistra, ora

consolidata e asintomatica.

- È stata diagnosticata

una paresi del muscolo sovraspinato e infraspinato a sinistra, ora non più

constatabili.

- La caduta ha provocato un trauma dell'emitorace sinistro, ora asintomatico.

Nella valutazione ho motivato questo mio giudizio.

Ricorderò ancora qui, che la sintomatologia si è stabilizzata e

negli ultimi anni non ci sono stati cambiamenti qualitativi o quantitativi di

rilievo da parte di questa sintomatologia. La data del 22.01.2000 o del

28.02.2001 non rappresentano nessun punto di riferimento nello sviluppo della

storia clinica del paziente. Non ci sono elementi clinici a disposizione che

possano suffragare l'ipotesi che a partire da un certo momento la

sintomatologia dell'assicurato non sia da riferire all'incidente occorso nel

1998.

6) Condivide il perito la decisione della CO 1 di porre termine

alle prestazioni a far tempo dal 28.02.2001, facendo difetto, da tale data, un

nesso di causalità naturale fra i disturbi ancora lamentati dall'assicurato e

l'infortunio del 10 settembre 1998?

No, non condivido la decisione della CO 1 di porre termine alle

prestazioni a far tempo dal 28.02.2001, facendo difetto, da tale data, un nesso

di causalità naturale fra i disturbi ancora lamentati dall'assicurato e l'infortunio

del 10 settembre 1998"

(XXVII, p. 34-36).

Il dott. __________,

rispettivamente, il dott. __________ (con la sua perizia neuropsicologica del

27 aprile 2004), si sono esplicitamente distanziati dalla valutazione enunciata

dalla psichiatra di fiducia dell'assicuratore infortuni convenuto, la quale, lo

si ricorda, aveva ricondotto i sintomi accusati dall'insorgente ad un disturbo

depressivo (per la precisione, ad una reazione depressiva prolungata in

sindrome da disadattamento su disturbo di personalità anancastica (ossessivo-compulsivo),

cfr. doc. 170, p. 13ss.):

" Dunque,

i disturbi presenti sono una conseguenza naturale del trauma accorso il

10.09.1998, contrariamente a quanto affermato dalla CO 1 (Decisione su

opposizione della CO 1 del 02.07.2003, pag. 17). Per quanto riguarda la

sintomatologia "psichica" dominante e determinante per la

comprensione della situazione clinica dell'assicurato e della sua evoluzione,

non si tratta di fattori "psicologici", ma di deficit neuropsicologici.

La tendenza a una reazione di tipo depressivo posttraumatica è anche a mio

avviso da considerare (vedi anche l'allegata "Valutazione neuropsicologica"),

ma non giuoca un ruolo determinante, ma secondario. La personalità preesistente

dell'assicurato non gli ha impedito di finire la sua formazione, di aver

lavorato con successo per la ditta di famiglia e per il Comune di residenza, di

essersi sposato e di formare una famiglia con due figli. Non ci sono mai stati

a mia conoscenza problemi degni di nota riferibili a un problema di

personalità.

Non posso condividere le analisi seguenti: "Sul piano

esclusivamente psichiatrico il paziente non presenta patologie conseguenti

all'infortunio, ossia un cambiamento radicale della personalità o sindrome

post-traumatica da stress alcuna. ... "Psichiatricamente egli è da

considerare abile al lavoro nella misura del 100%" (Rapporto medico della Dr.ssa

__________, Specialista FMH in Psichiatria e Psicoterapia, __________, del

13.11.1999) e "Reazione depressiva prolungata in sindrome da

disadattamento su disturbo di personalità anancastica (ossessivo-compulsivo)."

"In conclusione: la problematica depressiva cronica attuale a

mio parere risulta causata dal crollo delle difese intra-psichiche e dalla conseguente

fragilizzazione dell'Io strutturato rigidamente e incapace di riorganizzarsi

accettando nuove condizioni di vita e i limiti dalle stesse imposte"

(Rapporto peritale della Dr.ssa __________, Specialista FMH Psichiatria e

Psicoterapia, __________, del 04.05.2001).

In modo particolare, non posso condividere l'analisi seguente:

"Questo fatto, scatenato dall'infortunio, avrebbe potuto anche essere

scatenato da qualsiasi evento imprevisto nella sua vita futura. L'infortunio è

di conseguenza il fattore scatenante. Attualmente per il decorso depressivo

cronico non esiste più il nesso di causalità naturale con l'incidente del 1998.

Dalla malattia organica dichiarata, ossia dal 22.01.2000, il nesso naturale

causale con l'infortunio è da prosciogliere, non esiste più!

Gli aspetti depressivi cronici sono da collegare all'impossibilità

dell'assicurato - vista la struttura della personalità premorbosa - a elaborare

l'evento traumatico con la fissazione sullo stesso e con le rivendicazioni

conseguenti verso il risarcimento post­infortunio. ...

Attualmente l'assicurato soffre di una malattia depressiva cronica

che a mio parere invalida questo paziente nella misura del 50%. Per l'altro 50%

egli è abile al lavoro e presenta delle risorse, scegliendo tra le diverse attività

da lui intraprese può ancora lavorare nella misura del 50%" (Rapporto

peritale della Dr.ssa __________, Specialista FMH Psichiatria e Psicoterapia, __________,

del 04.05.2001).

Le motivazioni per le quali io non posso condividere queste

analisi della situazione clinica dell'assicurato derivano dalla mia valutazione

qui sopra esposta (vedi paragrafi "Trauma" e "Neurostato")

e dalle argomentazioni sviluppate dal Dott. __________ nella "Valutazione neuropsicologica"

(vedi allegato).

(XXVII, p. 30-31).

" Siamo

pertanto di fronte ad una menomazione acquisita nel funzionamento cognitivo,

accompagnata da sintomi neurocomportamentali specifici. Tale costellazione sintomatologica

appare ragionevolmente ascrivibile al trauma cranico del 1998, non solo perché

la moglie del paziente descrive un drastico cambiamento di personalità del

marito dopo l'incidente, ma anche perché non esistono in anamnesi antecedenti

psichiatrici né difficoltà cognitive o comportamentali che hanno influenzato

significativamente, in termini

negativi, la sua carriera scolastica e professionale. In altre

parole, prima dell'evento traumatico il paziente ha avuto una scolarizzazione

ed un inserimento professionale soddisfacenti, cosi come normale è stata anche

la sua vita sociale ed affettiva. Immediatamente dopo l'incidente, invece, il

paziente ha mostrato le difficoltà sopra descritte. Una loro relazione con un

disturbo puramente psichico o reattivo, ad esempio una depressione primaria,

sembra alquanto improbabile: i pazienti affetti da depressione, quando

sottoposti ad esame neuropsicologico, mostrano un atteggiamento costantemente

rinunciatario e passivo, sono poco collaborativi e necessitano di frequenti

sollecitazioni. Inoltre, invariabilmente, tendono a sovrastimare le difficoltà

cognitive, ovvero le loro lamentele appaiono sproporzionate rispetto alle reali

abilità che li contraddistinguono. Esistono pertanto delle precise

caratteristiche cliniche, individuate già diversi anni fa (Wells, 1979) e

comunemente utilizzate in ambito neuropsicologico, che consentono di

comprendere se i disturbi cognitivi lamentati da un paziente siano

principalmente ascrivibili ad una sottostante patologia neurologica oppure

psichiatrica. Il Sig. RI 1, contrariamente ai pazienti depressi, ha mostrato un

buon livello di cooperazione e di partecipazione all'esame, nonostante alcuni

momenti di insofferenza attribuibili all'affaticamento mentale. Nessuna

particolare sollecitazione da parte dell'esaminatore è stata necessaria.

Infine, le performance ottenute ai test neuropsicologici sono apparse del tutto

compatibili con l'entità dei disturbi lamentati dal paziente. Il paziente,

quindi, presenta una molteplicità di sintomi cognitivi, comportamentali e

somatici (tra i quali anche le modificazioni dell'affettività) che non possono

essere interpretati come entità separate, né possono essere ricondotti a

categorie diagnostiche che non tengono conto della situazione neurologica.

Il ricorso a classificazioni diagnostiche puramente psichiatriche,

aspetto che si ritrova nella documentazione clinica concernente il paziente,

può essere stato facilitato anche dall'uso di strumenti di diagnosi psicologica

poco adatti per esaminare individui che hanno subito un trauma cranico. In

particolar modo, nella perizia psichiatrica refertata il 04.05.2001 si fa

riferimento alla somministrazione della WAIS-R, del TAT e del Test di Rorschach.

La WAIS-R è un test di intelligenza molto utilizzato, ma è stato ampiamente

dimostrato che la sua sensibilità, ovvero la capacità di individuare con precisione

i deficit neuropsicologici conseguenti a trauma cranico, è piuttosto

insoddisfacente (Kolb & Wishaw, 1995; Ardila, 1999; Ardila et al., 2000).

Allo stesso modo, la validità e l'attendibilità dei test proiettivi di

personalità (tra i quali anche TAT e Rorschach) è ampiamente messa in dubbio da

un numero sempre più crescente di studi scientifici (Hunsley & Bailey,

1999; Lilienfeld et al., 2000; Lilienfeld et al., 2001; Wood et al., 2003).

D'altra parte anche gli accertamenti neuropsicologici ai quali il

paziente è stato sottoposto in questi sei anni presentano alcuni aspetti

discutibili. Le, diverse valutazioni sono state condotte

essenzialmente mediante somministrazione di prove cliniche, generalmente meno

sensibili rispetto ai test neuropsicologici standardizzati. Inoltre, i pochi

test utilizzati facevano riferimento a valori normativi piuttosto datati e

raccolti sulla popolazione di lingua non italiana. Quest'ultimo aspetto è di

non poca importanza, poiché è noto in neuropsicologia che i dati normativi

devono essere costantemente aggiornati e che le prestazioni di un paziente

devono rigorosamente essere confrontate con quelle di un campione normativo

avente medesime caratteristiche (Denes e Pizzamiglio, 1996). In altre parole, i

punteggi ottenuti da un soggetto devono essere confrontati con quelli di un

campione normativo sufficientemente ampio, costituito da individui che parlano

la stessa lingua e che hanno età e scolarità identiche a quelle della persona

esaminata. Le valutazioni neuropsicologiche eseguite in passato hanno

trascurato questi aspetti metodologici di primaria importanza: è ipotizzabile,

quindi, che tale fatto sia alla base dei risultati contrastanti emersi dai

diversi accertamenti, discrepanze che certamente hanno contribuito a rendere poco

chiara la reale situazione neuropsicologica del paziente.

In conclusione, il quadro clinico, con la sua eterogeneità di

sintomi cognitivi, comportamentali e somatici, rispetta tutti i criteri

stabiliti dal DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) per porre la

diagnosi di Disturbo Cognitivo Non Altrimenti Specificato [codice DSM-IV-TR:

294.9; codice ICD-10: F06.9], categoria che comprende anche il Disturbo Post-Concussivo"

(XXVII 1, p. 4-7).

2.13. Nel corso del

mese di settembre 2004, la CO 1 ha prodotto un rapporto, datato 21 giugno 2004,

allestito da un’agenzia privata di investigazione, “__________, __________, __________”,

sulla base delle risultanze di alcuni pedinamenti del ricorrente, nonché la

relativa documentazione fotografica e video (cfr. XXXI 5, 6, 7 e 8).

Al

proposito, l’assicuratore convenuto ha osservato che i nuovi mezzi di prova

dimostrerebbero che, citiamo: “… nel periodo immediatamente successivo alla

perizia (esame del 06.05.04), ossia tra il 17.05. e il 18.06.04, l’assicurato

esercitava evidentemente e normalmente la propria attività professionale. Non

vediamo, in queste condizioni, come si giustifichi l’incapacità lavorativa del

50% fissata dal dr. __________. Contestiamo quindi formalmente le conclusioni

del perito a questo proposito e formuliamo, inoltre, ogni riserva per quanto

concerne gli altri aspetti della relazione peritale” (XXXI).

Dal

citato rapporto investigativo risulta che RI 1 è stato sottoposto a sorveglianza

durante otto giorni nell’arco di cinque settimane, più precisamente nei giorni

di lunedì 17 maggio, sabato 29 maggio, martedì 1° giugno, sabato 5 giugno,

domenica 6 giugno, lunedì 7 giugno, giovedì 10 giugno e venerdì 18 giugno 2004.

Queste le

considerazioni conclusive espresse dal detective privato:

“(…).

Durante la sua osservazione RI 1 non ha mai

manifestato nessun genere di difficoltà di ordine fisico o psichico. Per quanto

riguarda i movimenti del corpo in generale, nessun impedimento visibile è stato

notato: l’uomo utilizzava bene entrambe le mani, solleva le braccia senza

difficoltà, si china agilmente e deambula normalmente. L’assicurato non ha

nemmeno difficoltà a rimanere a lungo seduto su un trattore o su di un calesse.

In occasione delle sue partecipazioni a giornate di festa l’assicurato non ha

manifestato nessuna difficoltà a stare in mezzo alla gente: è sempre parso

Considerandi

cordiale, allegro e a proprio agio. Nei ripetuti contatti con i bambini si è

sempre dimostrato affabile e paziente”

(XXXI 5,

p. 24).

2.14

A proposito

di assicurati che sono stati oggetto di sorveglianza, è utile ricordare che il

Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 25 febbraio 2003

nella causa F., U 161/01, parzialmente pubblicata in DTF 129 V 323 - concernente

un'assicurata sottoposta a video-sorveglianza da parte dell'assicuratore privato

di responsabilità civile, mezzo di prova successivamente utilizzato dall'INSAI

- ne ha riconosciuto la legittimità di principio, argomentando come segue:

"

(…).

Die Überwachung (inkl. die entsprechenden Videoaufnahmen)

- vorgenommen im Verhältnis zwischen privater Haftpflichtversicherung und einer

Privatperson - sind nicht widerrechtlich, sondern durch ein überwiegendes

privates und öffentliches Interesse gerechtfertigt (Art. 28 Abs. 2 ZGB): Weder

die Versicherung noch die dahinter stehende Versichertengemeinschaft sollen zu

Unrecht Leistungen erbringen müssen (JdT 1998 I 763 Erw. 2b = SJ 1998 S. 303 f.

Erw. 2b, bestätigt durch Urteil des Europäischen Gerichtshofes für

Menschenrechte vom 28. Juni 2001, VPB 65 [2001] Nr. 134 S. 1381). Zudem ist bei

der Interessenabwägung zu berücksichtigen, dass die Versicherte gegenüber der

Haftpflichtversicherung (wie auch gegenüber der SUVA) einen Anspruch erhebt,

der sich auf den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit abstützt, so dass

diesbezüglich Eingriffe in die Persönlichkeit zu erdulden sind, was das

Interesse der Beschwerdeführerin geringer erscheinen lässt. Damit sind die im

Verhältnis Privatversicherung - Beschwerdeführerin erhobenen Beweismittel

rechtmässig erlangt worden.

Dies bedeutet aber noch nicht, dass solche

Beweise auch von der SUVA erhoben oder verwertet werden dürfen, da es sich bei

der SUVA um eine öffentlich-rechtliche Anstalt handelt (Art. 61 Abs. 1 UVG),

welche vom öffentlichen Recht beherrscht wird und damit - als Teil des Staates

- die Grundrechte der Versicherten (hier Schutz der Privatsphäre; Art. 13 Abs.

1.

BV) zu berücksichtigen hat. Dieser Schutz gilt jedoch nicht absolut; vielmehr

können die Grundrechte gemäss Art. 36 BV eingeschränkt werden, wenn eine

gesetzliche Grundlage vorliegt (Abs. 1), ein öffentliches Interesse an der

Einschränkung besteht (Abs. 2), die Einschränkung verhältnismässig ist (Abs. 3)

und der Kerngehalt der Grundrechte nicht angegriffen wird (Abs. 4). In

vorliegender Sache besteht die gesetzliche Grundlage für die Verwertung der

fraglichen Beweismittel in Art. 47 UVG, welcher dem Versicherer eine Pflicht

zur Sachverhaltsabklärung auferlegt, ohne dabei eine Beschränkung der

Beweismittel vorzusehen (mit Ausnahme der Autopsie eines tödlich Verunfallten;

Art. 47 Abs. 4 UVG). Das öffentliche Interesse an der Einschränkung des

Schutzes der Privatsphäre liegt darin, keine nicht geschuldeten Leistungen zu

erbringen (vgl. JdT 1998 I 763 Erw. 2b = SJ 1998 S. 303 f. Erw. 2b, bestätigt

durch Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 28. Juni

2001, VPB 65 [2001] Nr. 134 S. 1381), um die Gemeinschaft der Versicherten

nicht zu schädigen. Nach der Rechtsprechung verlangt der Grundsatz der

Verhältnismässigkeit, dass der Grundrechtseingriff zur Erreichung des

angestrebten Zieles geeignet und erforderlich ist und dass das verfolgte Ziel

in einem vernünftigen Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln, den zu seiner

Verwirklichung notwendigen Freiheitsbeschränkungen, steht (Verhältnismässigkeit

im engeren Sinne; Urteil K. des Schweizerischen Bundesgerichts vom 24. Oktober

2001,2P.52/2001). Die Verwertung der durch den Privatdetektiv erbrachten

Beweise ist zur Erreichung des angestrebten Zieles (keine Leistungszusprechung

an Unberechtigte und entsprechender Schutz der Versichertengemeinschaft)

geeignet und auch erforderlich, da nur diese Beweismittel - bei offensichtlich

bestehenden Anhaltspunkten einer effektiv bestehenden Arbeitsfähigkeit - eine

unmittelbare Wahrnehmung wiedergeben können (vgl. JdT 1998 I 764 Erw. 2c = SJ

1998.

S. 304 Erw. 2c). Zudem sind sie auch im engeren Sinne verhältnismässig, da

nur die für die Anspruchsbeurteilung notwendigen Aspekte berücksichtigt worden

sind (faktische Arbeitsfähigkeit als Putzfrau). Die Verwertung der aus der

beschränkten Überwachung durch einen Privatdetektiv erlangten Beweismittel

greift zudem den Kerngehalt des Schutzes auf Privatsphäre gemäss Art. 13 Abs. 1

BV nicht an, womit die Verwertung der durch den Privatdetektiv erstellten Beweismittel

in casu zulässig ist. Ob dies auch bei einer Beweisaufnahme durch die SUVA so

wäre, kann offen gelassen werden"

(STFA succitata, consid. 3.3.3.).

Su questo

tema e sugli abusi nel settore delle assicurazioni sociali, cfr. D. Cattaneo,

“Assicurazioni sociali: alcuni temi d’attualità”, in Rivista ticinese di

diritto, I-2004, p. 228-243 in particolare pag. 232.

2.15

In data 18

novembre 2004, ha avuto luogo, davanti al Presidente del TCA, un’udienza alla

quale ha partecipato, oltre alle parti, il dott. __________.

Prima di prendere

conoscenza del contenuto delle videocassette e della documentazione fotografica

prodotte dall'assicuratore infortuni convenuto, il perito giudiziario,

interpellato al riguardo dal Presidente del TCA, ha confermato, nell’ordine, le

diagnosi formulate nel suo referto del 30 agosto 2004 (cfr. XXXVII, p. 24s.) e

l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico del

settembre 1998 (cfr. XXXVII, p. 33 in fine). Egli ha pure precisato di

non essersi pronunciato sulla questione riguardante la capacità lavorativa

dell’assicurato.

Le

affermazioni del dottor __________ sono state così verbalizzate:

"

Con riferimento alla perizia del dr. __________,

il vicecancelliere legge la diagnosi a pag. 24 e 25. Rispondendo ad una

esplicita domanda del presidente del TCA, il dr. __________ risponde che

conferma assolutamente la propria diagnosi.

Rispondendo al presidente del TCA sulla questione

a sapere se i disturbi diagnosticati sono o no in nesso di causalità naturale

con l’infortunio, il dr. __________ risponde sì.

Il presidente del TCA chiede al dr. __________ se

nella sua perizia ha avuto modo di pronunciarsi sul grado di incapacità

lavorativa dell’assicurato. La risposta è: senza dubbio no.

Con riferimento in particolare a quanto scritto

nella perizia a pag. 31, il dr. __________ viene invitato a precisare se è

corretta l’interpretazione data dal Tribunale e cioè che in quel passaggio non

ha fatto niente altro dal riportare quanto detto dalla dr.ssa __________, precisando

per altro alla fine che non ne condivide le conclusioni.

Il dr. __________ sottolinea che è proprio così,

ciò è confermato dall’uso delle virgolette e dalla citazione fra parentesi:

Rapporto peritale….

Può concludere in un altro modo soltanto chi non

ha letto attentamente la perizia.

(…).

Il dr. __________ in tale contesto e con preciso

riferimento alla sua perizia precisa di avere in quel occasione risposto ai

quesiti che gli sono stati posti, e di non essersi invece pronunciato sui punti

seguenti:

- Sul grado di invalidità del paziente;

- Sui lavori che può eseguire o meno e in che

percentuale;

- Sul successo dei lavori eseguiti come terapia

occupazionale;

- Se il paziente può eseguire lavori il cui valore possa essere

definito dal punto di vista monetario e in che ambito."

(XLI, p.

1s. e 4)

Dopo la

visione delle videocassette - le quali mostrano, citiamo: “… il sig. RI 1

impegnato nelle seguenti attività: guida del trattore, attività agricole

(taglio e raccolta fieno, sistemazione balle di fieno) e in attività ricreative

con un cavallo (trasporto sposa, trasporto bambini). In occasione di una festa

il sig. RI 1 viene filmato mentre attraversa di corsa parte di un campo da

calcio” (cfr. XLI, p. 2) – l’esperto designato dal TCA ha dichiarato che il

loro contenuto non è suscettibile di modificare le conclusioni peritali circa

la diagnosi e l’eziologia dei disturbi accusati dal ricorrente.

Il dott. __________

ha, in effetti, sottolineato che il menzionato mezzo di prova illustra proprio quello

che RI 1 è praticamente ancora in grado di fare nonostante il danno alla salute.

Queste attività sono complementari a quelle che l'assicurato invece non è più

in grado di compiere.

In altri

termini, le registrazioni compiute dalla CO 1, non solo non sconfessano la

valutazione contenuta nel referto peritale del 30 agosto 2004, ma di fatto

l’avvalorano:

"

Il presidente del TCA chiede al dr. __________

se, dopo avere visto il filmato ed avere visionato pure la documentazione

fotografica, modifica le sue conclusioni (diagnosi e nesso di causalità

naturale) oppure no. Il dr. __________ risponde di no per i seguenti

motivi.

Il documento mostra esattamente quello che il

paziente può fare, che è complementare a quello che egli non può fare e che si

legge dalla diagnosi e dalle osservazioni cliniche.

Le attività sono semplici e ripetitive senza

bisogno di una motricità fine. Sono attività tipiche basate sugli automatismi

che abbisognano di un grado di attenzione selettiva e in modo particolare

divisa modesta.

Si vedono peraltro dal filmato i problemi che il

paziente presenta per quanto riguarda la motricità fine (ad esempio la mano

sinistra che cade, anche nel momento della corsa si constata un’asimmetria del

movimento).

I problemi dell’assicurato sono proprio nella

complessità del compito, nell’uso dell’attenzione e nell’uso delle informazioni

nuove. Su questi ultimi aspetti segnalo che l’assicurato è sempre entrato in

difficoltà in tutti gli esami fatti.

Per quel che riguarda l’utilizzo della forza,

volutamente non se ne è parlato nella perizia troppo approfonditamente, perché

se è vero che i test dimostrerebbero senz’altro una diminuzione della forza in

certi gruppi di muscoli da me descritti, il reale problema dell’assicurato è un

altro ed è quello appena affermato. Anche l’aspetto dell’equilibrio non è

importante alla luce dei reali problemi del paziente”

(XLI, p.

2s. – la sottolineatura è del redattore).

Sul tema dell’origine

della sintomatologia accusata dall’insorgente, il perito giudiziario ha enunciato

alcune considerazioni a sostegno dell’esistenza di un legame causale naturale

con il sinistro assicurato, evidenziando, nuovamente, l’inadeguatezza

dell’approccio scelto dalla psichiatra dott.ssa __________:

"

Sul nesso di causalità naturale in questo caso

si riscontrano le lesioni tipiche di un trauma cranio-encefalico chiuso

(diverse localizzazioni) e inoltre un sanguinamento sub-aracnoidale (sotto la

protezione del cervello) ciò che sta in relazione con la gravità delle lesioni.

La fase di intubazione su una sintomatologia di confusione è stata mediamente

più elevata rispetto ad un piccolo trauma. Segnalo che correttamente l’Ospedale

__________ ha parlato di trauma grave.

In questa prospettiva segnalo che negli anni

70/80 si privilegiava un aspetto particolare, cioè quello psichiatrico, che non

rispetta assolutamente la vera natura dei disturbi neuropsicologici di cui

soffrono le persone che hanno subito un trauma di questo tipo. Da questo

profilo, come già detto nella perizia, la valutazione della dr.ssa __________

non considera sufficientemente proprio questo aspetto importante del paziente

in questione.

Su questo aspetto ho pubblicato recentemente

sulla Rivista medica ticinese un articolo insieme al dr. __________.

Un altro aspetto che mi sembra importante per

l’assicuratore è che il trauma cranico del tipo del sig. RI 1 non scompare

nelle sue conseguenze ma raggiunge un suo grado di equilibrio che può essere

dopo 2-5 anni. Ritengo che nel caso del sig. RI 1 attualmente l’assicurato

abbia raggiunto il suo livello di equilibrio.

(…).

Rispondendo ad un’altra domanda del sig. __________,

il dr. __________ ribadisce che nella situazione particolare del sig. RI 1 il

test scelto dalla psichiatra non era in grado di mettere a fuoco la patologia

del paziente”

(XLI, p.

3.

e 4).

Infine, a

proposito dell’osservazione, formulata dal rappresentante della CO 1, secondo

cui il filmato mostrerebbe una realtà diversa (ad esempio, l’assicurato che sta

con delle persone, che guida l’auto, vertigini, equilibrio), “… rispetto alla

descrizione di taluni stati d’animo o comportamenti dell’assicurato descritti

all’inizio della perizia”, il dott. __________ ha indicato che gli aspetti

messi in evidenza non sono rilevanti per le sue conclusioni. Il vero problema è

infatti costituito dai deficit neuropsicologici di cui soffre l’insorgente (cfr.

XLI, p. 4).

2.16

A mente di

questa Corte, il dott. __________, in occasione dell’udienza d’audizione del 18

novembre 2004, ha saputo spiegare, in maniera convincente, le ragioni per le

quali i mezzi di prova ulteriormente prodotti dall’assicuratore infortuni

convenuto non contengono elementi atti a modificare le sue conclusioni

riguardanti la diagnosi dei disturbi di cui soffre RI 1 e la loro eziologia.

Tale

perizia soddisfa peraltro tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss., RAMI 1991 U 133, p. 311ss., consid. 1b) e consente

al TCA di considerare dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. i riferimenti, giurisprudenziali

e dottrinali, menzionati al consid. 2.5.), che i disturbi accusati dal

ricorrente costituivano, anche dopo il 28 febbraio 2001, una naturale

conseguenza dell'infortunio occorsogli il 10 settembre 1998.

2.17

Per quanto

concerne la causalità adeguata va rilevato quanto segue.

L'assicurato,

in occasione del noto sinistro, ha riportato, fra l'altro, un grave trauma

cranio-cerebrale, come è stato riconosciuto anche dal perito giudiziario (cfr.

XXVII, p. 25 e XLI, p. 3: “Sul nesso di causalità naturale in questo caso si

riscontrano le lesioni tipiche di un trauma cranio-encefalico chiuso (diverse

localizzazioni) e inoltre un sanguinamento sub-aracnoidale (sotto la protezione

del cervello) ciò che sta in relazione con la gravità delle lesioni. La fase di

intubazione su una sintomatologia di confusione è stata mediamente più elevata

rispetto ad un piccolo trauma. Segnalo che correttamente l’Ospedale __________

ha parlato di trauma grave”).

Secondo

l'Alta Corte, la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. (estesa ai traumi

cranio-cerebrali con la DTF 117 V 369ss., cfr. consid. 2.8. e 2.10.) torna

applicabile qualora, fra le altre cose, la tipica sintomatologia appaia sprovvista

di sostrato organico oggettivabile (cfr. B. Kahil-Wolff, Distorsions de la

colonne cervicale ou «coup de lapin» - son appréciation en droit des assurances

sociales, in Journées du droit de la circulation routière 2002, Friborgo

2002, p. 7).

Ora, nel

caso di specie, il perito giudiziario ha indicato che i disturbi neurologici e neuropsicologici,

dunque quelli che determinano le condizioni di salute dell’assicurato, correlano

con un danno alla salute oggettivabile, concretamente con delle lesioni

cerebrali focali (cfr. XXVII, risposta al quesito n. 1), ragione per cui la

questione della causalità adeguata va risolta secondo le regole ordinarie,

anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni

del tipo "colpo di frusta".

Pertanto,

in ossequio alla giurisprudenza evocata al consid. 2.6. in fine (cfr.

DTF 118 V 286 e 117 V 365), riconosciuta l'esistenza di un nesso di causalità

naturale fra i menzionati disturbi e l'evento traumatico del settembre 1998,

deve venire parimenti ammesso il carattere adeguato del medesimo.

Comunque,

anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, valutare l’adeguatezza del nesso di

causalità secondo la specifica giurisprudenza elaborata in materia di traumi

cranio-cerebrali (e non secondo le regole ordinarie), l’esito non muterebbe.

In

effetti, il sinistro in discussione – una caduta da un’altezza di circa 6

metri, a causa della quale RI 1 ha riportato, in particolare, multiple

contusioni cerebrali con presenza di emorragia subaracnoidea parieto-occipitale

a sinistra (cfr. XXVII, p. 25) – deve essere classificato fra gli infortuni di

media gravità al limite dei casi gravi (cfr., a questo proposito, la sentenza

pubblicata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss., in cui il TFA ha qualificato allo

stesso modo una caduta da un’altezza di cinque metri con frattura della tibia).

Quindi,

per ammettere l’esistenza del nesso di causalità adeguata sarebbe sufficiente,

secondo la DTF 115 V 140 consid. 6c/bb, la realizzazione di uno solo dei

fattori di rilievo enumerati al considerando 2.7.3..

Tutto ben

considerato, questo Tribunale ritiene adempiuti (almeno), il criterio della particolare

gravità delle lesioni lamentate, e quello dei disturbi somatici persistenti.

In

conclusione, vista l'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato

anche dopo il 28 febbraio 2003, la decisione su opposizione impugnata deve

essere annullata.

L'incarto

va rinviato all'assicuratore LAINF convenuto affinché definisca il diritto alle

prestazioni, da profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di cui alla

STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

Di

conseguenza, la decisione impugnata é annullata e l’incarto é rinviato alla CO

1 affinché definisca il diritto alle prestazioni, da profilo materiale e

temporale.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all'assicurato l'importo di

fr. 2'500.--

(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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